Gazzetta n. 93 del 20 aprile 2024 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI
COMUNICATO
Movimento politico Forza Italia



STATUTO DEL MOVIMENTO POLITICO
FORZA ITALIA

SILVIO BERLUSCONI
PRESIDENTE FONDATORE

Con le modifiche apportate dal Consiglio Nazionale del 4 agosto 2015, dal Comitato di Presidenza del 18 gennaio 2017, dal Consiglio Nazionale del 15 luglio 2023 e dal Consiglio Nazionale del 1° ottobre 2023 e dal Congresso Nazionale del 23 febbraio 2024.
Art. 1

Silvio Berlusconi Presidente Fondatore

Il Movimento Politico Forza Italia e' una associazione ispirata e creata da Silvio Berlusconi che ne e' il Presidente Fondatore ed e' sulla base dei suoi insegnamenti, delle sue intuizioni politiche e della sua guida che essa si e' sviluppata, ha operato e continuera' a perseguire le proprie finalita', mantenendo un ruolo centrale nella vita politica italiana, europea ed internazionale.
 

INDICE

Parte 1ª
LE FINALITA' E I SOCI DI FORZA ITALIA

Art. 1 - Silvio Berlusconi Presidente Fondatore
Art. 2 - Finalita'
Art. 3 - Denominazione, sede sociale e simbolo
Art. 4 - Soci
Art. 5 - Modalita' di adesione
Art. 6 - La Commissione di Garanzia
Art. 7 - Diritti e doveri dei soci
Art. 8 - Perdita della qualita' di socio
Art. 9 - Elettorato attivo e passivo
Art. 10 - Quote associative Decadenza per mancato rinnovo Esercizio del diritto di voto
Art. 11 - Esercizio dei diritti associativi e trasferimenti
Art. 12 - Pubblicita' e aggiornamento dell'elenco dei soci
Art. 13 - Parita' di genere

Parte 2ª
GLI ORGANI E LA STRUTTURA

Art. 14 - Organi Nazionali
Art. 15 - Struttura Nazionale
Art. 16 - Organi Regionali
Art. 17 - Organi Periferici
Art. 18 - Validita' delle delibere
Art. 19 - Metodi elettorali

Parte 3ª
GLI ORGANI E LE FUNZIONI NAZIONALI

Art. 20 - Il Congresso Nazionale
Art. 21 - Composizione del Congresso Nazionale
Art. 22 - Operazioni preliminari al Congresso Nazionale
Art. 23 - Svolgimento del Congresso Nazionale
Art. 24 - Il Segretario Nazionale
Art. 25 - I Vice Segretari Nazionali
Art. 26 - La Consulta del Segretario Nazionale
Art. 27 - Il Consiglio Nazionale
Art. 28 - Convocazione del Consiglio Nazionale
Art. 29 - La Segreteria Nazionale
Art. 30 - La Conferenza dei Segretari Regionali
Art. 31 - L'Amministratore Nazionale
Art. 32 - Responsabili Nazionali di Settore di attivita' e Dipartimenti

Parte 4ª
L'ASSETTO REGIONALE

Art. 33 - Il Segretario Regionale
Art. 34 - La Segreteria Regionale

Parte 5ª
GLI ORGANI PERIFERICI
LE GRANDI CITTA' - LE PROVINCIE

Art. 35 - Assetto Territoriale di base
Art. 36 - Disposizioni speciali per le Regioni Valle d'Aosta e Sardegna
Art. 37 - I Grandi Elettori nei congressi Provinciali e Cittadini
Art. 38 - I Grandi Elettori nei Congressi Comunali
Art. 39 - I Congressi Provinciali
Art. 40 - Elezione del Segretario Provinciale, dei membri del Comitato Provinciale e dei delegati al Congresso Nazionale
Art. 41 - Il Segretario Provinciale
Art. 42 - La Segreteria Provinciale
Art. 43 - Assemblea Comunale
Art. 44 - Il Segretario Comunale
Art. 45 - La Segreteria Comunale
Art. 46 - I Delegati Comunali
Art. 47 - I Congressi delle Grandi Citta'
Art. 48 - Elezione del Segretario della Grande Citta', dei membri del Segretario Cittadino e dei delegati al Congresso Nazionale
Art. 49 - Il Segretario Cittadino nelle Grandi Citta'
Art. 50 - La Segreteria Cittadina nelle Grandi Citta'
Art. 51 - L'Assemblea di Circoscrizione
Art. 52 - Il Segretario Circoscrizionale
Art. 53 - I Delegati di Circoscrizione
Art. 54 - Rinvio ad altre norme

Parte 6ª LE INCOMPATIBILITA' LA DETERMINAZIONE E LA PRESENTAZIONE DELLE
CANDIDATURE

Art. 55 - Incompatibilita'
Art. 56 - Determinazione e presentazione delle candidature nelle elezioni politiche
Art. 57 - Determinazione e presentazione delle candidature nelle elezioni regionali, provinciali e comunali

Parte 7ª
L'ASSETTO AMMINISTRATIVO

Art. 58 - Finanziamento delle attivita' del Movimento Politico Forza Italia
Art. 59 - Funzioni dell'Amministratore Nazionale
Art. 60 - Societa' di Revisione e Revisori Contabili
Art. 61 - Autonomia amministrativa periferica

Parte 8ª
GLI ORGANI DI GIURISDIZIONE INTERNA -
IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - I RICORSI -
IL COMMISSARIAMENTO

Art. 62 - Giurisdizione esclusiva
Art. 63 - Collegio Regionale dei Probiviri
Art. 64 - Elezione del Collegio Regionale dei Probiviri
Art. 65 - Collegio Nazionale dei Probiviri
Art. 66 - Elezione del Collegio Nazionale dei Probiviri
Art. 67 - Decisioni dei Collegi dei Probiviri. Impugnazione. Dimissioni o impedimento permanente di un Proboviro
Art. 68 - Impugnazione dell'elezione del Segretario Nazionale e dei membri elettivi della Segreteria Nazionale
Art. 69 - Procedimento disciplinare
Art. 70 - Misure disciplinari
Art. 71 - Altri ricorsi
Art. 72 - Commissariamento
Art. 73 - Chiusura organi periferici
Art. 74 - Sospensione dall'attivita' del Movimento

Parte 9ª
RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI AFFILIATE
A FORZA ITALIA

Art. 75 - Affiliazione di associazioni
Art. 76 - Attivita' politica
Art. 77 - Contributo annuale
Art. 78 - Revoca dell'affiliazione
Art. 79 - Motivi di revoca dell'affiliazione
Art. 80 - Controversie

Parte 10ª
ORGANIZZAZIONI INTERNE AL MOVIMENTO

Art. 81 - Organizzazione Giovanile
Art. 82 - Attivita' di Forza Italia - Giovani per la Liberta'
Art. 83 - Forza Italia Azzurro Donna
Art. 84 - Forza Italia Seniores

Parte 11ª
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 85 - Potere regolamentare della Segreteria Nazionale
Art. 86 - Modifiche statutarie
Il presente atto verra' sottoposto alle formalita' di registrazione e per il deposito presso la Commissione di Garanzia degli Statuti e per la Trasparenza ed il Controllo dei Rendiconti dei Partiti Politici.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Finalita'

Il Movimento Politico Forza Italia e' una associazione di cittadini che si riconoscono negli ideali propri delle tradizioni democratiche liberali, cattolico liberali, laiche e riformiste europee. Essi ispirano la loro azione politica ai valori universali di liberta', giustizia e solidarieta' concretamente operando a difesa del primato della persona in ogni sua espressione, per lo sviluppo di una moderna economia di mercato e per una corretta applicazione del principio di sussidiarieta'.
 
Art. 3

Denominazione, sede sociale e simbolo

La denominazione sociale e' «Movimento Politico Forza Italia».
La denominazione puo' essere modificata secondo le procedure dell'art. 86.
La sede legale del Movimento e' fissata in Roma, a via in Lucina n. 17, e puo' essere modificata con delibera della Segreteria Nazionale.
Il simbolo del Movimento e' costituito da un cerchio di colore blu contenente bandiera sventolante suddivisa in due campi, l'uno in alto verde, l'uno in basso rosso, separati con linea obliqua bianca; scritta FORZA ITALIA in carattere maiuscolo bianco; la parola FORZA in campo verde, la parola ITALIA in campo rosso e la scritta al di sotto BERLUSCONI PRESIDENTE in carattere maiuscolo azzurro. Il simbolo puo' essere modificato dalla Segreteria Nazionale.
Alle eventuali modifiche della sede legale e del simbolo non si applicano le procedure di cui all'art. 86.
 
Art. 4

Soci

Sono soci del Movimento Politico Forza Italia i cittadini italiani di eta' maggiore di 14 anni che, condividendo i principi ed il programma politico del Movimento, vi abbiano formalmente aderito in ottemperanza alle disposizioni contenute nel regolamento predisposto dal Responsabile Nazionale Organizzazione ed approvato dalla Segreteria Nazionale.
La domanda di adesione comporta la condivisione dei principi e dei programmi del Movimento e l'impegno a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi secondo le attitudini e capacita' di ognuno.
Spetta alla Segreteria Nazionale decidere sulla compatibilita' tra l'adesione a Forza Italia e l'appartenenza ad organizzazioni che svolgono attivita' politiche di rilievo.
 
Art. 5

Modalita' di adesione

La domanda di adesione va compilata e sottoscritta su apposito modulo. La presentazione della domanda comporta il versamento della quota associativa annuale secondo le norme previste dal regolamento di cui all'art. 4.
Qualora la domanda di adesione venga accolta, la qualifica di socio si intende assunta a decorrere dalla data di versamento della quota associativa.
Coloro che siano stati soci di Forza Italia nei 3 anni precedenti, ed abbiano perso tale qualifica per mancato rinnovo, dimissioni o provvedimento probivirale, qualora intendano nuovamente aderire al Movimento dovranno segnalare sulla domanda tale circostanza.
 
Art. 6

La Commissione di Garanzia

La Segreteria Nazionale nomina la Commissione di Garanzia alla quale e' devoluta la competenza a decidere in ultima istanza sulle controversie relative:
a) all'assunzione della qualifica di socio;
b) alla decadenza da tale qualifica se conseguente al mancato versamento della quota associativa;
c) alle violazioni dello Statuto e alla sua interpretazione;
d) al corretto utilizzo delle risorse economiche del Movimento.
La Commissione di Garanzia e' composta da 7 membri, che rimangono in carica 3 anni. La Commissione elegge nel proprio seno un Presidente, che rimane in carica 3 anni.
Per la designazione dei membri della Commissione di Garanzia la Segreteria Nazionale procede con voto segreto individuale limitato ai 3/4 degli eligendi. Tale votazione non viene effettuata se il Segretario Nazionale del Movimento formula una proposta che raccoglie l'unanimita' dei consensi. In tal caso e' consentita l'approvazione per alzata di mano.
La Commissione opera mediante le procedure definite dal regolamento.
Le riunioni della Commissione di Garanzia possono tenersi, oltre che alla presenza personale degli aventi diritto, anche per videoconferenza o in modalita' mista, sempre che sia accertata l'identita' dei partecipanti.
 
Art. 7
Diritti e doveri dei soci

I soci partecipano alle attivita' del Movimento in tutte le sue espressioni ed esercitano i diritti di elettorato attivo e passivo secondo le norme dello Statuto e le disposizioni regolamentari, a condizione di essere in regola con il versamento della quota associativa annuale.
Ogni socio e' tenuto, nello svolgimento di attivita' inerenti allo scopo associativo, al rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle delibere degli Organi Direttivi.
Ogni socio si impegna alla massima lealta' nei confronti di Forza Italia e a tenere comportamenti ispirati al rispetto della dignita' degli altri soci.
 
Art. 8

Perdita della qualita' di socio

La qualita' di socio del Movimento Politico si perde nei seguenti casi:
a) dimissioni;
b) mancato rinnovo;
c) espulsione.
Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto, inviate alla sede centrale ed hanno effetto immediato. L'Ufficio Nazionale Adesioni provvede a darne comunicazione agli Organi Periferici interessati.
Le dimissioni estinguono eventuali procedimenti in corso dinanzi ai Probiviri.
Il mancato rinnovo conseguente all'omesso pagamento della quota nei termini previsti comporta la decadenza dalla qualita' di socio.
L'espulsione viene inflitta in seguito a procedimento disciplinare.
 
Art. 9

Elettorato attivo e passivo

Il diritto di elettorato attivo e il diritto di elettorato passivo per gli Organi Nazionali e territoriali sono esercitati dai soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e si acquisiscono con tesseramento di almeno due anni consecutivi in corso di validita'.
 
Art. 10

Quote associative
Decadenza per mancato rinnovo
Esercizio del diritto di voto

La Segreteria Nazionale entro il mese di novembre di ogni anno determina l'ammontare delle quote associative per l'anno successivo.
Il versamento della quota associativa deve avvenire di norma entro il mese di marzo. Il mancato versamento entro il 30 novembre determina la decadenza automatica dalla qualita' di socio. Il diritto di voto nelle assemblee puo' essere esercitato solo dai soci che abbiano gia' versato la quota per l'anno in corso.
 
Art. 11

Esercizio dei diritti associativi e trasferimenti

L'adesione al Movimento Politico Forza Italia comporta l'esercizio dei diritti associativi, ed in particolare l'eleggibilita' ad ogni carica all'interno del Movimento, salvo i limiti di cui all'art. 9.
L'elettorato attivo nelle Assemblee di primo grado viene esercitato nell'ambito del Comune e della Provincia in cui il socio risiede. In caso di trasferimento di residenza il socio e' tenuto ad informare tempestivamente l'Ufficio Nazionale Adesioni che provvede alle necessarie comunicazioni alle varie sedi territoriali di provenienza e di destinazione. L'omessa comunicazione del trasferimento di residenza determina la perdita del diritto di voto.
 
Art. 12

Pubblicita' e aggiornamento dell'elenco dei soci

L'elenco dei soci non e' segreto.
Tutte le operazioni riguardanti le adesioni ed i rinnovi sono svolte dall'Ufficio Nazionale Adesioni sotto la diretta responsabilita' del Responsabile Nazionale Adesioni.
L'Ufficio Nazionale Adesioni conserva e aggiorna il registro generale dei soci. Comunica periodicamente alle varie sedi territoriali tutte le variazioni riguardo la situazione dei soci.
I responsabili di ciascuna articolazione territoriale del Movimento, sulla base di tali comunicazioni, mantengono aggiornato l'elenco ad essi relativo.
Il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali sono assicurati dal regolamento pubblicita' elenco soci, che e' approvato a maggioranza assoluta dalla Segreteria Nazionale e deve garantire piena conformita' a quanto previsto dal «Codice in materia di protezione dei dati personali», di cui al D.Lgs. 196/2003 e al regolamento europeo 679/2016.
In particolare, tale regolamento deve disciplinare:
1) la composizione, la tenuta e le forme di pubblicita' dell'elenco dei soci;
2) le modalita' di accesso ai dati contenuti nell'elenco dei soci da parte dei dirigenti di ciascun livello territoriale, degli eletti, ed eventualmente dei candidati di Forza Italia a cariche istituzionali. In ogni caso nessun accesso ai dati e' possibile al di fuori delle fattispecie disciplinate dal regolamento
3) le forme nelle quali la Segreteria Nazionale vigila sull'utilizzo dei dati contenuti nell'elenco dei Soci e decide in caso di contestazioni.
Lo stesso regolamento deve inoltre garantire, con criteri analoghi, la protezione dei dati personali del personale dipendente e dei collaboratori a qualsiasi titolo.
In ogni caso, nessun utilizzo del recapito postale, telefonico o telematico del socio potra' essere effettuato se non previa autorizzazione della persona interessata all'atto dell'adesione.
 
Art. 13

Parita' di genere

In attuazione dell'art. 63 della Costituzione, Forza Italia persegue l'obiettivo della parita' tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive.
Gli organismi collegiali sono formati attraverso procedure definite da regolamenti, tali da garantire che nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore ad un terzo. Esclusivamente a questo fine, i regolamenti possono prevedere un ampliamento del numero totale dei membri previsti in ciascun organo collegiale dal presente Statuto, ad eccezione dei Delegati ai Congressi. Per i Collegi Probivirali e la Commissione di Garanzia si applicano le norme di cui all'art. 19 lettere a) e c).
Nella competizione per le cariche elettive e' garantita la partecipazione, in condizioni di parita' di donne e uomini. Fatte salve le prescrizioni di legge, in nessuna lista di candidati presentata da Forza Italia in occasione di competizioni elettorali, uno dei due generi puo' essere rappresentato in proporzione inferiore a un terzo.
 
Art. 14

Organi Nazionali

Sono Organi Nazionali di Forza Italia:
1. il Congresso Nazionale;
2. il Segretario Nazionale;
3. i Vice Segretari Nazionali;
4. il Consiglio Nazionale;
5. la Segreteria Nazionale;
6. la Conferenza dei Segretari Regionali;
7. l'Amministratore Nazionale;
8. il Collegio Nazionale dei Probiviri.
 
Art. 15

Struttura Nazionale

Coordinano ed attuano le delibere degli Organi Nazionali i Responsabili Nazionali dei Settori:
Organizzazione;
Adesioni;
Elettorale;
Enti Locali;
Dipartimenti;
Comunicazione ed Immagine;
Formazione;
Portavoce;
Rapporti con gli Alleati;
Principi, Valori e Memoria Storica.
Il Segretario Nazionale, sentita la Segreteria Nazionale, puo' istituire nuovi settori oltre a quelli indicati al comma precedente o provvedere alla loro soppressione o al loro accorpamento.
 
Art. 16

Organi Regionali

Sono Organi Regionali di Forza Italia:
1. il Segretario Regionale;
2. la Segreteria Regionale;
3. il Collegio Regionale dei Probiviri.
 
Art. 17

Organi Periferici

Sono Organi Periferici di Forza Italia:
1) nelle Provincie:
il Congresso Provinciale;
il Segretario Provinciale;
la Segreteria Provinciale;
2) nei Comuni:
l'Assemblea Comunale;
il Segretario Comunale;
la Segretaria Comunale;
3) nelle citta' indicate all'art. 30:
il Congresso di Grande Citta';
il Segretario Cittadino;
la Segreteria Cittadina;
l'Assemblea di Circoscrizione;
i Segretari di Circoscrizione.
 
Art. 18

Validita' delle delibere

Gli Organi Collegiali deliberano a maggioranza dei presenti, salvo che sia diversamente disposto.
 
Art. 19

Metodi elettorali

Al fine di garantire la democrazia interna, il pluralismo e il rispetto delle minoranze, nelle elezioni interne sono utilizzati i seguenti metodi:
a) Metodo del voto limitato. I candidati non sono raggruppati in liste. Tutti i soci sono eleggibili, a condizione che - ove previsto dai regolamenti - la candidatura sia stata depositata nelle forme e nei termini stabiliti. Ogni votante puo' indicare sulla scheda i nomi dei soci che desidera votare, in numero non superiore a una percentuale degli eligendi prevista di volta in volta dallo Statuto e dai regolamenti. Risultano eletti coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti, fino a completamento del numero degli eligendi. In caso di parita', viene scelto il candidato con maggiore anzianita' di adesione a Forza Italia e in caso di ulteriore parita' il piu' anziano d'eta'.
Non e' previsto alcun quorum minimo di voti.
Qualora nell'organo collegiale cosi' eletto uno dei due sessi risulti rappresentato per una quota inferiore a un terzo del totale, si esclude, fra coloro che risulterebbero eletti, il meno votato fra gli appartenenti al genere piu' rappresentato, e si sostituisce con il piu' votato fra i non eletti, appartenente al genere meno rappresentato.
Quest'operazione viene ripetuta fino a quando il genere meno rappresentato non abbia superato la soglia di un terzo del totale. Qualora non vi siano, fra coloro che hanno ottenuto voti, appartenenti al genere meno rappresentato in numero sufficiente, si ripete la votazione, limitatamente al numero di seggi che non e' stato possibile ricoprire. In questo caso possono essere validamente votati solo appartenenti al genere meno rappresentato.
b) Metodo D'Hondt. I candidati sono raggruppati in liste. Le liste devono essere depositate in anticipo nelle forme e nei termini previsti dai regolamenti. L'attribuzione dei seggi si effettua dividendo il numero dei voti di ciascuna lista per i successivi divisori interi, fino al numero totale di seggi da attribuire. Si scelgono i quozienti piu' alti fra quelli cosi' ottenuti, in numero eguale a quello dei seggi da attribuire. Una volta scelti, si dispongono in una graduatoria decrescente.
Ciascuna lista, avra' tanti consiglieri quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. In caso di parita' di quoziente, viene scelto il candidato con maggiore anzianita' di adesione a Forza Italia e in caso di ulteriore parita' il piu' anziano d'eta'.
c) Alzata di mano o acclamazione. In tutte le elezioni previste dal presente statuto e' sempre possibile procedere per alzata di mano o per acclamazione, qualora non ci siano obiezioni, nel solo caso in cui il numero dei candidati proposti ad un organo sia pari o inferiore al numero degli eligendi.
 
Art. 20

Il Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale e' la piu' alta assise del Movimento, definisce ed indirizza la linea politica di Forza Italia. Elegge il Segretario Nazionale, 6 membri della Segreteria Nazionale, 20 membri del Consiglio Nazionale.
Compete al Congresso Nazionale modificare il presente Statuto, secondo quanto stabilito dall'art. 86.
Il Congresso Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno ogni 3 anni; e' convocato dal Segretario Nazionale su delibera della Segreteria Nazionale che ne stabilisce il luogo, la data e l'ordine del giorno.
 
Art. 21

Composizione del Congresso Nazionale

Partecipano al Congresso Nazionale con diritto di voto:
a) i Delegati eletti nei Congressi Provinciali e di Grande Citta';
b) i Delegati rappresentanti dei soci residenti all'Estero con un massimo di 100 Delegati;
c) i soci del Movimento che siano:
Parlamentari Nazionali ed Europei;
Deputati Regionali e Consiglieri Regionali;
Presidenti o Vice Presidenti di Provincia;
Capigruppo nei Consigli Provinciali;
Sindaci delle citta' con oltre 15.000 abitanti;
Capigruppo nei Consigli Comunali delle citta' Capoluogo di Provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
Segretari Regionali;
Assessori Regionali;
Segretari Provinciali;
Segretari Cittadini nelle Grandi Citta';
Segretario Nazionale Forza Italia Giovani per la Liberta' e i Responsabili Nazionali di Forza Italia Azzurro Donna e di Forza Italia Seniores;
Amministratore Nazionale.
Le modalita' di calcolo e di individuazione dei Delegati di cui alle lettere a) e b) sono previste da apposito Regolamento, che deve tenere conto - per quanto riguarda la lettera a) - dei voti ottenuti da Forza Italia alle piu' recenti elezioni Europee o Politiche per la Camera dei Deputati, nonche' del numero di aderenti di ciascuna provincia.
Non sono ammesse deleghe.
 
Art. 22

Operazioni preliminari al Congresso Nazionale

La Segreteria Nazionale fissa il luogo, la data e l'ordine del giorno del Congresso Nazionale.
Almeno 90 giorni prima della data fissata:
a) nomina una Commissione alla quale sono demandate tutte le questioni e le controversie relative allo svolgimento delle Assemblee locali ed alle elezioni dei Delegati e la determinazione del numero dei Delegati da eleggere nelle singole assemblee, in base al criterio stabilito dall'articolo precedente;
b) determina con regolamento i Delegati da eleggere in rappresentanza dei soci residenti all'Estero;
c) detta le norme regolamentari relative allo svolgimento del Congresso con particolare riferimento alla costituzione dei seggi elettorali, alle modalita' per la presentazione delle candidature, per le votazioni e per lo spoglio delle schede relative all'elezione del Segretario Nazionale, dei Vice Segretari Nazionali, dei membri elettivi della Segreteria Nazionale e del Consiglio Nazionale secondi i criteri di cui al successivo comma 3.
d) detta ogni ulteriore disposizione ritenuta utile.
Il regolamento congressuale deve prevedere i seguenti criteri:
1) l'elezione del Segretario Nazionale del Movimento, dei Vice Segretari Nazionali, dei Membri della Segreteria Nazionale e dei Consiglieri Nazionali avviene di norma a scrutinio segreto.
2) L'elezione del Segretario Nazionale avviene mediante schede. E' eletto Segretario Nazionale chi abbia conseguito il maggior numero di voti, purche' non inferiore al 40% degli aventi diritto.
3) L'elezione dei Vice Segretari Nazionali avviene mediante schede. Sono eletti Vice Segretari Nazionali i quattro candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti.
4) I membri della Segreteria Nazionale e del Consiglio Nazionale sono eletti sulla base di liste, mediante applicazione del metodo D'Hondt.
5) Nelle elezioni di cui ai numeri precedenti, la Presidenza del Congresso puo' autorizzare il voto per acclamazione o per alzata di mano, qualora i candidati per una carica siano in numero pari o inferiore agli eligendi.
Le nomine dei Delegati rimangono valide anche in caso di eventuale rinvio del Congresso Nazionale, purche' lo stesso abbia luogo entro l'anno solare.
 
Art. 23

Svolgimento del Congresso Nazionale

Il Congresso elegge il Presidente del Congresso, l'Ufficio di Presidenza, i componenti dei seggi ed i questori.
Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto.
Il numero legale e' presunto salvo che per le deliberazioni in cui e' espressamente previsto un quorum di presenti o di voti.
Il regolamento del Congresso Nazionale definisce le modalita' di verifica del numero legale e gli effetti conseguenti.
 
Art. 24

Il Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale del Movimento Politico Forza Italia e' eletto dal Congresso Nazionale secondo le modalita' previste da apposito regolamento.
Resta in carica 3 anni e puo' essere rieletto.
Il Segretario Nazionale dirige il Movimento e lo rappresenta in tutte le sedi istituzionali e politiche. Convoca e presiede la Segreteria Nazionale, il Consiglio Nazionale, e il Congresso Nazionale.
Nomina 6 membri della Segreteria Nazionale. Nomina i Responsabili Nazionali di Settore. Nomina i Segretari Regionali.
Puo' inoltre delegare specifiche funzioni. In caso di dimissioni o impedimento permanente del Segretario Nazionale, il Vice Segretario piu' anziano (eletto con piu' voti) ne assume la funzione ad interim e la Segreteria Nazionale convoca immediatamente il Consiglio Nazionale che provvede alla sua sostituzione temporanea per il periodo strettamente necessario per la convocazione del Congresso Nazionale.
 
Art. 25

I Vice Segretari Nazionali

I Vice Segretari Nazionali del Movimento Politico Forza Italia sono non piu' di quattro e vengono eletti dal Congresso Nazionale secondo le modalita' previste da apposito regolamento.
I Vice Segretari Nazionali restano in carica 3 anni e possono essere rieletti.
Il Vice Segretario Nazionale svolge le funzioni espressamente delegate dal Segretario Nazionale.
In caso di dimissioni o impedimento permanente di tutti i Vice Segretari Nazionali, il successivo Consiglio Nazionale provvede alla loro sostituzione temporanea fino alla scadenza del triennio.
 
Art. 26

La Consulta del Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale puo' avvalersi della collaborazione di una Consulta costituita da esponenti, anche esterni al Movimento, di alto prestigio e rilevanza politica, culturale, professionale e sociale.
La Consulta, nominata dal Segretario Nazionale, ha il compito di fornirgli indicazioni e proposte nonche' di elaborare studi ed approfondimenti sui principali temi di carattere politico.
Il Segretario Nazionale nomina il Presidente della Consulta tra i membri della stessa.
 
Art. 27

Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale promuove e coordina l'azione politica del Movimento secondo gli indirizzi programmatici dettati dal Congresso Nazionale.
Il Presidente del Consiglio Nazionale e' nominato dal Segretario Nazionale e, salvo revoca, decade alla data del Congresso Nazionale successivo alla nomina.
In caso di assenza del Presidente, la presidenza del Consiglio Nazionale viene assunta dal Segretario Nazionale o da un suo delegato.
Il Consiglio Nazionale elegge ogni 3 anni il Collegio Nazionale dei Probiviri.
Sono membri del Consiglio Nazionale i soci che siano:
a) il Segretario Nazionale;
b) i Vice Segretari Nazionali;
c) il Presidente del Consiglio Nazionale;
d) i 20 soci del Movimento eletti ogni 3 anni dal Congresso Nazionale secondo le modalita' previste dal regolamento;
e) i componenti della Segreteria Nazionale;
f) ex Presidenti del Consiglio, ex Presidenti di Camera, Senato e Parlamento Europeo;
g) Deputati, Senatori e Parlamentari Europei;
h) Segretari Regionali;
i) Presidenti delle Giunte Regionali o, in mancanza, Vice Presidenti;
j) Presidenti delle Assemblee Regionali;
k) Segretari Provinciali;
l) Presidenti di Giunta Provinciale;
m) Segretari Cittadini;
n) Sindaci dei Capoluoghi di Provincia, o delle citta' con oltre 50.000 abitanti;
o) Capigruppo dei Consigli Regionali;
p) il Segretario Nazionale di Forza Italia Giovani per la Liberta';
q) il Responsabile Nazionale di Forza Italia Azzurro Donna;
r) il Responsabile Nazionale Forza Italia Seniores;
s) il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri;
t) il Presidente della Commissione di Garanzia.
Partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto, ma con facolta' di prendere la parola, e sempre che non ne facciano parte ad altro titolo, i membri del Collegio Nazionale dei Probiviri, i membri della Commissione di Garanzia, i Dirigenti degli Uffici Nazionali.
Il Segretario Nazionale puo' invitare al Consiglio Nazionale rappresentanti di associazioni di comune ispirazione ideale con il Movimento Politico e personalita' del mondo politico e culturale. Gli invitati hanno diritto di intervento. In caso di perdita della qualita' di socio o impedimento permanente di un membro elettivo, questo viene sostituito da colui che, nella relativa elezione, sia risultato primo dei non eletti.
In caso di parita' di voti, prevale l'anzianita' di iscrizione al Movimento e, in subordine, l'eta' anagrafica.
I membri elettivi del Consiglio Nazionale rimangono in carica 3 anni, ovvero fino al successivo Congresso Nazionale. I membri di diritto rimangono in carica fino a quando rivestono il ruolo in ragione del quale partecipano al Consiglio Nazionale.
Le riunioni del Consiglio Nazionale, salvo che per l'elezione degli Organi Nazionali, possono tenersi anche in modalita' mista per videoconferenza, sempre che sia accertata l'identita' dei partecipanti e che sia presente fisicamente almeno il 50% degli aventi diritto.
 
Art. 28

Convocazione del Consiglio Nazionale

Il Segretario Nazionale convoca il Consiglio Nazionale in via ordinaria almeno due volte all'anno.
Il Consiglio Nazionale e' convocato altresi' ogni volta che lo richieda almeno ¼ dei suoi componenti. La richiesta, sottoscritta da tutti gli interessati e corredata dall'ordine del giorno da porre in discussione, deve essere presentata al Segretario Nazionale del Movimento che fissa la data ed il luogo del Consiglio Nazionale e provvede alla convocazione entro 60 giorni.
 
Art. 29

La Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale da' attuazione alle deliberazioni del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale. Coordina le attivita' del Movimento e dei gruppi parlamentari.
La Segreteria Nazionale e' composta da:
1) il Segretario Nazionale del Movimento;
2) i Vice Segretari Nazionali;
3) i componenti del Governo;
4) il Presidente della Consulta;
5) 6 membri eletti dal Congresso Nazionale;
6) i Capigruppo di Senato, Camera e Parlamento Europeo;
7) 6 membri nominati dal Segretario Nazionale stesso;
8) l'Amministratore Nazionale;
9) i Responsabili Nazionali dei Settori di cui all'art. 15;
10) il Segretario della Conferenza dei Segretari Regionali;
11) i Presidenti o i Vicepresidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e del Parlamento Europeo aderenti a Forza Italia;
12) i Presidenti delle Giunte Regionali aderenti a Forza Italia;
13) 3 Segretari Regionali nominati dal Segretario Nazionale;
14) il Segretario Nazionale di Forza Italia Giovani per la Liberta';
15) i Responsabili Nazionali di Forza Italia Azzurro Donna e Forza Italia Seniores;
16) il Presidente dell'Associazione ex Parlamentari di Forza Italia.
I componenti elettivi della Segreteria Nazionale e quelli nominati dal Segretario Nazionale, di cui ai numeri 2 e 4 del precedente comma, restano in carica 3 anni, ovvero fino al successivo Congresso Nazionale. I componenti di diritto rimangono in carica fino a quando rivestono il ruolo in ragione del quale partecipano alla Segreteria Nazionale.
La Segreteria Nazionale in particolare:
approva il conto preventivo ed il rendiconto consuntivo del Movimento Politico;
nomina la Societa' di Revisione e i Revisori dei Conti per le verifiche contabili secondo quanto previsto dall'art. 60;
emana tutte le norme regolamentari necessarie per l'attuazione dello Statuto. Possono essere invitati alla Segreteria Nazionale soci del Movimento affinche' riferiscano su fatti o argomenti determinati
In caso di perdita della qualita' di socio, dimissioni o impedimento permanente di un membro elettivo, questi e' sostituito da colui che sia risultato primo dei non eletti nella votazione relativa. In mancanza, i membri residui della Segreteria Nazionale provvedono alla sostituzione per cooptazione scegliendo fra i membri del Consiglio Nazionale eletti dal Congresso Nazionale. In caso di dimissioni di tutti i membri elettivi, e' convocato il Consiglio Nazionale per una nuova elezione.
Entro 30 giorni dall'elezione da parte del Congresso Nazionale dei 6 componenti elettivi della Segreteria Nazionale, il Segretario Nazionale provvede al rinnovo della nomina dei membri di cui al comma 2, punto 5, del presente articolo.
In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri nominati dal Segretario Nazionale, questi provvede alla sostituzione.
La Segreteria Nazionale delibera a maggioranza.
Le riunioni della Segreteria Nazionale possono tenersi, oltre che alla presenza personale degli aventi diritto, anche per videoconferenza o in modalita' mista, sempre che sia accertata l'identita' dei partecipanti.
 
Art. 30

La Conferenza dei Segretari Regionali

La Conferenza dei Segretari Regionali coordina l'attivita' politica ed organizzativa del Movimento a livello regionale, provinciale e locale secondo le direttive del Segretario Nazionale e le indicazioni del Responsabile Nazionale Organizzazione. E' presieduta dal Segretario Nazionale ed e' composta dai Segretari Regionali, dall'Amministratore Nazionale.
Il Segretario Nazionale del Movimento nomina il Segretario della Conferenza che ne coordina l'attivita'.
I Segretari Regionali rimangono in carica 3 anni.
 
Art. 31

L'Amministratore Nazionale

L'Amministratore Nazionale ha la legale rappresentanza del Movimento Politico di fronte ai terzi ed in giudizio senza alcuna limitazione, per gli atti riferibili agli Organi Nazionali, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Egli e' abilitato alla riscossione dei contributi previsti dalla legge.
L'Amministratore Nazionale e' eletto a maggioranza dei presenti dal Consiglio Nazionale, su proposta della Segreteria Nazionale. Rimane in carica 3 anni.
L'Amministratore Nazionale fa parte della Segreteria Nazionale.
Le funzioni dell'Amministratore Nazionale sono descritte nell'art. 59.
 
Art. 32

Responsabili Nazionali di Settore di attivita' e Dipartimenti

Sono nominati dal Segretario Nazionale i Responsabili Nazionali dei Settori:
Organizzazione;
Enti Locali;
Adesioni;
Elettorale;
Dipartimenti;
Comunicazione ed Immagine;
Formazione;
Portavoce;
Rapporti con gli Alleati;
Principi, Valori e Memoria Storica.
Essi collaborano con il Segretario Nazionale al fine di coordinare l'attivita' del Movimento nei rispettivi settori di competenza.
L'Organizzazione del Movimento e' articolata in Dipartimenti, i cui responsabili sono nominati dal Segretario Nazionale.
I Responsabili Nazionali di Settore e dei Dipartimenti sono pubblicati sul sito internet del Movimento.
Il Segretario Nazionale, sentita la Segreteria Nazionale, puo' istituire nuovi settori oltre a quelli indicati nel presente articolo e nuovi Dipartimenti.
 
Art. 33

Il Segretario Regionale

Il Segretario Nazionale nomina per ogni Regione il Segretario Regionale.
Il Segretario Regionale rappresenta il Movimento nelle sedi istituzionali e politiche nell'ambito della Regione, controlla ed indirizza l'attivita' politica dei Segretari Provinciali e assicura la continuita' della linea politica degli Organi Nazionali del Movimento su tutto il territorio regionale.
Dura in carica 3 anni.
Il Segretario Regionale nomina:
a) 5 componenti della Segreteria Regionale ed indica chi debba assumere la funzione di Vice Segretario;
b) i Responsabili Regionali di Settore per le funzioni indicate dall'art. 15.
Il Segretario Regionale convoca e presiede la Segreteria Regionale.
In caso di impedimento temporaneo le sue funzioni sono svolte dal Vice Segretario Regionale.
 
Art. 34

La Segreteria Regionale

Sono membri della Segreteria Regionale i soci che siano:
1) il Segretario Regionale;
2) 5 membri nominati dal Segretario Regionale;
3) Responsabili Regionali di Settore;
4) membri della Segreteria Nazionale iscritti nella Regione;
5) Segretari Provinciali;
6) Segretari delle Grandi Citta';
7) il Segretario Regionale di Forza Italia Giovani per la Liberta';
8) il Responsabile Regionale di Forza Italia Azzurro Donna;
9) il Responsabile Regionale di Forza Italia Seniores;
10) il Presidente o il Vice Presidente della Giunta Regionale.
I membri di cui ai punti 1), 2) e 3) durano in carica 3 anni. Tutti gli altri rimangono in carica fino a quando rivestono il ruolo in ragione del quale sono membri della Segreteria Regionale.
La Segreteria Regionale si riunisce su convocazione del Segretario Regionale almeno una volta ogni due mesi ed opera sotto la sua responsabilita'.
La Segreteria Regionale individua le attivita' da svolgere in ambito regionale per attuare la linea politica del Movimento deliberata in sede nazionale, determina la linea politica regionale del Movimento; coordina le attivita' svolte in ambito regionale con quelle svolte in ambito provinciale e cittadino.
Il Segretario Regionale, il Vice Segretario ed i Responsabili Regionali di Settore costituiscono, in seno alla Segreteria Regionale, la Giunta Esecutiva Regionale per l'attuazione delle delibere degli Organi Regionali.
 
Art. 35

Assetto Territoriale di base

Nei Comuni nei quali sia residente un numero minimo di aderenti al Movimento, fissato annualmente dalla Segreteria Nazionale, e' costituito la Segreteria Comunale.
Qualora la Segreteria Nazionale non indichi una nuova soglia minima si intende confermata quella dell'anno precedente. In ogni caso la Segreteria Comunale puo' essere costituito in tutti i Comuni nei quali siano residenti almeno 25 aderenti al Movimento.
Negli altri Comuni la Segreteria Provinciale, su proposta del Segretario, puo' nominare un Delegato Comunale.
In tutte le Province previste dalla legge dello Stato e' costituita la Segreteria Provinciale (art. 17 n. 1). Eventuali deroghe al predetto criterio di competenza territoriale, possono essere autorizzate dalla Segreteria Nazionale. Nelle citta' di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Catania Messina e Cagliari, definite «Grandi Citta'», e' costituita la Segreteria Cittadina (di Grande Citta' art. 17 n. 3). In questo caso, la Segreteria Cittadina ha competenza sul territorio comunale della Grande Citta', mentre sul residuo territorio della Provincia e' competente la Segreteria Provinciale.
Nell'ambito delle Grandi Citta' e' costituita la Segreteria Circoscrizionale in ogni zona di decentramento amministrativo nell'ambito del cui territorio siano residenti almeno 50 aderenti a Forza Italia.
Nelle rimanenti zone di decentramento amministrativo, la Segretaria Cittadina, su proposta del Segretario, puo' nominare un Delegato di Circoscrizione.
Nelle Provincie al di fuori delle Grandi Citta', i soci esercitano il diritto di voto:
a) nell'Assemblea Comunale, per l'elezione del Segretario Comunale e dei membri elettivi della Segreteria Comunale;
Nelle Grandi Citta', i soci esercitano il diritto di voto:
a) nell'Assemblea di Circoscrizione, per l'elezione del Segretario Circoscrizionale;
b) nel Congresso Cittadino, per l'elezione del Segretario Cittadino (della Grande Citta'), dei membri elettivi della Segreteria Cittadina o e dei Delegati al Congresso Nazionale.
 
Art. 36

Disposizioni speciali per le Regioni Valle d'Aosta e Sardegna

Ai fini del presente Statuto e dei Regolamenti che ne derivano, le Regioni Valle d'Aosta e Sardegna sono soggette alle seguenti disposizioni particolari:
1. la citta' di Aosta e' equiparata alle Grandi Citta' di cui al precedente art. 35;
2. il resto del territorio della Regione e' equiparato ad una provincia ordinaria;
3. Le Provincie e le Grandi Citta' istituite con legge della Regione Sardegna sono equiparate alle Provincie e Grandi Citta' previste dalle leggi dello Stato e avranno facolta' di organizzare i relativi congressi territoriali secondo le norme previste dal presente Statuto.
4. il Regolamento determinera' il numero dei Delegati al Congresso Nazionale da attribuire alla Valle d'Aosta e alle Provincie e Grandi Citta' previste dalle leggi regionali della Sardegna.
 
Art. 37

I Grandi Elettori nei congressi Provinciali e Cittadini

Ai fini dei Congressi Provinciali e di Grande Citta', i soci del Movimento eletti nell'ambito del territorio della Provincia o della Grande Citta' che siano Parlamentari Nazionali ed Europei, Presidenti di Regione, Presidenti di Provincia, Consiglieri Regionali, Consiglieri Provinciali o Metropolitani e Comunali, Presidenti e Consiglieri di Circoscrizione delle Grande Citta' e Sindaci, assumono le prerogative di Grandi Elettori.
Gli Assessori Regionali, Provinciali e Comunali in carica, che siano stati eletti nel rispettivo Consiglio all'atto iniziale della consiliatura in corso, e che si siano successivamente dimessi da Consigliere, conservano le prerogative di Grande Elettore nella categoria corrispondente all'incarico al quale erano stati eletti.
A ciascun Grande Elettore viene attribuito un voto ponderato secondo quanto previsto da apposito regolamento.
I Grandi Elettori, oltre a votare ordinariamente come gli altri soci, esercitano il loro diritto al voto ponderato esclusivamente per l'elezione del Segretario e della Segreteria Provinciale o Cittadina.
I Grandi Elettori hanno diritto di voto solamente nel Congresso Provinciale o nel Congresso di Grande Citta' corrispondente al Comune di residenza, eccettuati i seguenti casi:
1) i Parlamentari Nazionali ed Europei eletti in un collegio o una circoscrizione diversa da quella di residenza devono optare se esercitare le prerogative di Grande Elettore nel Congresso Provinciale o di Grande Citta' del comune di residenza o scegliendone uno fra quelli compresi nella circoscrizione di elezione. Tale opzione non e' piu' reversibile nel corso della legislatura, e ne va data comunicazione scritta alla Segreteria Regionale di competenza e al Settore Nazionale Organizzazione, entro il termine da quest'ultimo stabilito;
2) i Consiglieri Regionali eletti con il sistema maggioritario, qualora la regione di elezione non coincida con quella di residenza, devono optare se esercitare le prerogative di Grande Elettore nel Congresso Provinciale o di Grande Citta' scegliendone uno fra quelli compresi nella regione di elezione. Tale opzione non e' piu' reversibile nel corso della legislatura, e ne va data comunicazione scritta alla Segreteria Regionale di competenza e al Settore Nazionale Organizzazione, entro il termine da quest'ultimo stabilito;
3) i Consiglieri Regionali eletti con il sistema proporzionale e i Consiglieri Provinciali e Metropolitani devono optare a quale Congresso Provinciale o di Grande Citta' partecipare fra quelli compresi nel collegio di elezione, qualora la provincia o la Grande Citta' di elezione non corrisponda con quella di residenza.
Tale opzione non e' reversibile nel corso della legislatura rispettivamente regionale o provinciale.
 
Art. 38

I Grandi Elettori nelle Assemblee Comunali

Ai fini delle Assemblee Comunali assumono le prerogative di Grandi Elettori i soci del Movimento residenti nel Comune eletti a far parte di Assemblee Rappresentative a partire da Consigliere Circoscrizionale, a condizione che il loro collegio o circoscrizione di elezione insista, in tutto o in parte, sul territorio del Comune.
Per i comuni ove vige il sistema elettorale a turno unico, sono Grandi Elettori tutti i Consiglieri Comunali di quel comune se soci di Forza Italia, ovunque residenti. Per i comuni ove vige il sistema elettorale a doppio turno, sono Grandi Elettori i Consiglieri Comunali, ovunque residenti, eletti nelle liste di Forza Italia o anche in altre liste in regola con il tesseramento di Forza Italia.
Gli Assessori Comunali e Regionali in carica, che siano stati eletti nel rispettivo Consiglio all'atto iniziale della legislatura in corso e che si siano successivamente dimessi da Consigliere, conservano le prerogative di Grandi Elettori.
A ciascun Grande Elettore viene attribuito un voto ponderato secondo quanto previsto da apposito regolamento.
 
Art. 39

I Congressi Provinciali

Partecipano con diritto di voto ai Congressi Provinciali:
a) tutti i soci di Forza Italia residenti nel territorio della provincia in regola con l'adesione secondo i termini di volta stabiliti con regolamento della Segreteria Nazionale;
b) i Grandi Elettori di cui all'art. 37. Ogni Congresso Provinciale e' convocato almeno una volta ogni 3 anni per l'elezione del Segretario Provinciale e dei membri elettivi della Segreteria Provinciale.
Il Congresso Provinciale, inoltre, e' convocato ogni volta che lo richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto.
Il Congresso Provinciale elegge il Segretario Provinciale e i membri della Segreteria Provinciale di cui all'art. 42 lett. I.
 
Art. 40

Elezione del Segretario Provinciale, dei membri
della Segreteria Provinciale e dei delegati al Congresso Nazionale

L'elezione del Segretario Provinciale, dei membri della Segreteria Provinciale e dei Delegati al Congresso Nazionale e' disciplinata da apposito regolamento, che deve rispettare i seguenti criteri:
a) e' eletto Segretario il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti;
ad ogni candidato Segretario e' collegata una lista di candidati alla Segreteria Provinciale e al Congresso Nazionale. I seggi vengono attribuiti a ciascuna lista sulla base dei voti ottenuti dal candidato Segretario ad essa collegata. La ripartizione dei seggi fra le diverse liste e' calcolata applicando il metodo D'Hondt;
b) le modalita' di presentazione delle liste per il numero dei delegati nazionali verra' disciplinata da apposito regolamento a cura della Segreteria Nazionale.
 
Art. 41

Il Segretario Provinciale

Il Segretario Provinciale e' eletto a scrutinio segreto dal Congresso Provinciale.
Resta in carica 3 anni.
Il Segretario Provinciale rappresenta il Movimento nelle sedi istituzionali e politiche nell'ambito della Provincia. E' coadiuvato dai membri della Segreteria Provinciale, determina la linea politica del Movimento a livello provinciale, nell'ambito delle scelte di carattere generale operate dagli Organi Nazionali, Regionali e Provinciali.
Propone alla Segreteria Provinciale il nome del Responsabile Amministrazione e Tesoreria e dei responsabili di settore competenti per provincia per le funzioni indicate all'art. 15. Tali nomine diventano effettive con il voto favorevole della Segreteria Provinciale. Qualora la Segreteria respinga per 3 volte consecutive la proposta del Segretario per uno dei predetti incarichi, entro 90 giorni il Segretario Regionale convoca il Congresso Provinciale per il rinnovo totale degli organi.
Il Segretario nomina fra i responsabili di settore il Vice Segretario Provinciale. In caso di impedimento temporaneo il Segretario Provinciale e' sostituito dal Vice Segretario Provinciale.
In caso di impedimento permanente o dimissioni la Segreteria Provinciale convoca il Congresso Provinciale per l'elezione del nuovo Segretario.
 
Art. 42

La Segreteria Provinciale

Compongono con diritto di voto la Segreteria Provinciale i soci che siano:
A. il Segretario Provinciale;
B. i Segretari Comunali del Capoluogo della Provincia - tranne le province nelle quali sia costituita la Grande Citta' ai sensi dell'art. 35 comma 4 - e dei Comuni con oltre 30.000 abitanti;
C. i membri della Segreteria Nazionale iscritti nella provincia;
D. i Segretari Provinciali di Forza Italia «Giovani per la Liberta'», Azzurro Donna e Forza Italia Seniores;
E. il Presidente o Vice Presidente della Provincia;
F. il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Provinciale;
G. il Sindaco e il Capogruppo nel Comune Capoluogo, tranne le province nelle quali sia costituita la Grande Citta' ai sensi dell'art. 35 comma 4;
H. i Parlamentari Nazionali, Parlamentari Europei e Consiglieri Regionali eletti nella Provincia;
I. i membri eletti dal Congresso Provinciale in numero pari al totale dei componenti di cui alle lettere B, C, D, E, F, G, H, K, L;
J. i Vice Segretari Provinciali;
K. i Responsabili dei Settori Organizzazione, Enti Locali, Dipartimenti, Comunicazione, Formazione e Adesioni;
L. il Responsabile Amministrazione e Tesoreria (senza diritto di voto se non gia' membro ad altro titolo).
I soci di cui alle lettere E, F ed H fanno parte della Segreteria Provinciale solo nel caso abbiano titolo per esercitare le prerogative di Grande Elettore nel relativo Congresso Provinciale.
I membri di cui alla lettera I. durano in carica 3 anni. Gli altri durano in carica fino alla scadenza dell'incarico in ragione del quale sono membri della Segreteria Provinciale.
La Segreteria Provinciale e' convocata dal Segretario Provinciale, almeno ogni 3 mesi. Approva il conto annuale, preventivo e consuntivo. E' inoltre convocato ogni volta che lo richiedano almeno 6 membri della Segreteria stessa.
E' presieduta dal Segretario Provinciale o, in mancanza, dal Vice Segretario Provinciale.
Il Segretario Provinciale, il Responsabile Amministrazione e Tesoreria e i Responsabili Provinciali di Settore costituiscono, in seno alla Segreteria Provinciale, la Giunta Esecutiva Provinciale per l'attuazione delle delibere degli Organi Provinciali.
 
Art. 43

Assemblea Comunale

Costituiscono l'Assemblea Comunale:
a) i soci residenti nel territorio del Comune;
b) i Grandi Elettori
L'Assemblea Comunale e' convocata almeno una volta ogni 3 anni per l'elezione del Segretario Comunale e dei membri elettivi della Segreteria Comunale. L'Assemblea Comunale, inoltre, e' convocata ogni volta che lo richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto. L'Assemblea Comunale elegge il Segretario Comunale, i membri della Segreteria Comunale in un numero definito dal regolamento.
 
Art. 44

Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale e' eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea Comunale con le modalita' previste da apposito Regolamento. Resta in carica 3 anni.
Il Segretario Comunale rappresenta il Movimento nelle sedi istituzionali e politiche nell'ambito del Comune. E' coadiuvato dai membri della Segreteria Comunale, determina la linea politica del Movimento a livello comunale, nell'ambito delle scelte di carattere generale operate dagli Organi Nazionali, Regionali e Provinciali.
Propone alla Segreteria Comunale il nome del Responsabile Amministrazione e Tesoreria; puo' proporre inoltre i nomi di tutti o solo di alcuni fra i Responsabili di Settore, competenti per il Comune per le funzioni indicate all'art. 15. Tali nomine diventano effettive con il voto favorevole della Segreteria Comunale. Qualora la Segreteria respinga per tre volte consecutive la proposta del Segretario per uno dei predetti incarichi, entro 90 giorni il Segretario Provinciale deve convocare l'Assemblea Comunale per il rinnovo totale degli organi.
Il Segretario nomina fra i responsabili di settore il Vice Segretario Comunale.
In caso di impedimento temporaneo il Segretario Comunale e' sostituito dal Vice Segretario comunale.
In caso di impedimento permanente o dimissioni il Vice Segretario convoca il Congresso Comunale per l'elezione del nuovo Segretario.
 
Art. 45

La Segreteria Comunale

Costituiscono la Segreteria Comunale i soci che siano:
1. il Segretario Comunale;
2. membri eletti dall'Assemblea Comunale;
3. il Responsabile Amministrazione e Tesoreria;
4. membri della Segreteria Nazionale residenti nel Comune;
5. il Segretario Comunale di Forza Italia Giovani per la Liberta';
6. Sindaco o Vice Sindaco;
7. il Capogruppo in Consiglio Comunale;
8. Dirigenti Azzurro Donna e Seniores;
9. Parlamentari Nazionali, Parlamentari Europei e Consiglieri Regionali residenti nel Comune.
I membri della Segreteria Comunale di cui al precedente comma, ai numeri 1), 2) e 3) durano in carica 3 anni.
Gli altri durano in carica fino alla scadenza dell'incarico in ragione del quale sono membri della Segreteria Comunale.
 
Art. 46

I Delegati Comunali

La Segreteria Provinciale, su proposta del Segretario Provinciale puo' nominare un Delegato Comunale, in ogni Comune in cui non sia costituita la Segreteria Comunale.
Il Delegato Comunale collabora con il Segretario Provinciale per la realizzazione delle iniziative che interessano il territorio comunale.
E' coadiuvato dal Direttivo Comunale composto da persone da lui nominate, che agiscono sotto la sua responsabilita' e che costituiscono la struttura organizzativa necessaria per l'adempimento delle sue funzioni.
Rimane in carica 3 anni.
 
Art. 47

I Congressi delle Grandi Citta'

Partecipano con diritto di voto ai Congressi di Grande Citta':
a) gli iscritti al Movimento residenti nella Grande Citta';
b) i Grandi Elettori.
Ogni Congresso di Grande Citta' e' convocato almeno una volta ogni 3 anni per l'elezione del Segretario di Grande Citta' e dei membri elettivi della Segreteria della Grande Citta'.
Il Congresso della Grande Citta', inoltre, e' convocato ogni volta che lo richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto.
Il Congresso della Grande Citta' elegge il Segretario Cittadino e i membri della Segreteria della Grande Citta' di cui all'art. 50 lett. I.
 
Art. 48

Elezione del Segretario della Grande Citta' dei membri
della Segreteria Cittadina e dei Delegati al Congresso Nazionale

L'elezione del Segretario della Grande Citta', dei membri della Segreteria Cittadina e dei delegati al Congresso Nazionale e' disciplinata da apposito regolamento, che deve rispettare i seguenti criteri:
a) e' eletto Segretario il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti;
b) ad ogni candidato Segretario e' collegata una lista di candidati alla Segreteria Cittadina e al Congresso Nazionale. I seggi vengono attribuiti a ciascuna lista sulla base dei voti ottenuti dal candidato Segretario ad essa collegata. La ripartizione dei seggi fra le diverse liste e' calcolata applicando il metodo D'Hondt.
 
Art. 49

Il Segretario Cittadino nelle Grandi Citta'

Il Segretario Cittadino e' eletto a scrutinio segreto dal Congresso della Grande Citta'.
Resta in carica 3 anni. Il Segretario Cittadino rappresenta il Movimento nelle sedi istituzionali e politiche nel territorio della Grande Citta'; coadiuvato dai membri della Segreteria della Grande Citta', determina la linea politica del Movimento a livello comunale nell'ambito delle scelte di carattere generale operate dagli Organi Nazionali e Regionali.
Propone alla Segreteria Cittadina il nome del Responsabile Amministrazione e Tesoreria e dei responsabili di settore competenti sul territorio per le funzioni indicate all'art. 15. Tali nomine diventano effettive con il voto favorevole della Segreteria Cittadina. Qualora la Segreteria respinga per tre volte consecutive la proposta del Segretario per uno dei predetti incarichi, entro 90 giorni il Segretario Regionale deve convocare il Congresso Cittadino per il rinnovo totale degli organi.
Il Segretario nomina fra i responsabili di settore il Vice Segretario Cittadino.
In caso di impedimento temporaneo il Segretario Cittadino e' sostituito dal Vice Segretario Cittadino. In caso di impedimento permanente o dimissioni la Segreteria Cittadina convoca il Congresso della Grande Citta' per l'elezione del nuovo Segretario.
 
Art. 50

La Segreteria Cittadina nelle Grandi Citta'

Compongono, con diritto di voto la Segreteria Cittadina i soci che siano:
A. il Segretario Cittadino;
B. i Segretari Circoscrizionali della Citta';
C. i membri della Segreteria Nazionale iscritti nel comune della Grande Citta';
D. i Segretari Cittadini di Forza Italia «Giovani per la Liberta'» e Seniores;
E. il Presidente o Vice Presidente della Provincia o della Citta' Metropolitana;
F. Il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Provinciale o di Citta' Metropolitana;
G. il Sindaco ed il Capogruppo nel Consiglio Comunale;
H. i Parlamentari Nazionali, Parlamentari Europei e Consiglieri Regionali;
I. i membri eletti dal Congresso di Grande Citta' in numero pari al totale dei componenti di cui alle B, C, D, E, F, G, H,;
L. i Vice Segretari Cittadini;
M. i Responsabili dei Settori Organizzazione, Enti Locali, Dipartimenti, Comunicazione, Formazione e Adesioni;
N. il Responsabile Amministrazione e Tesoreria (senza diritto di voto se non gia' membro ad altro titolo);
O. il Presidente del Consiglio Comunale e i Presidenti di Circoscrizione.
I soci di cui alle lettere E, F ed H fanno parte della Segreteria Cittadina solo nel caso abbiano titolo per esercitare le prerogative di Grande Elettore nel relativo Congresso Cittadino.
La Segreteria di Grande Citta' e' convocata dal Segretario Cittadino almeno ogni 3 mesi.
Approva il conto annuale, preventivo e consuntivo. E' inoltre convocato ogni volta che lo richiedano almeno 6 membri della Segreteria stessa.
E' presieduto dal Segretario Cittadino o, in mancanza, dal Vice Segretario Cittadino. Il Segretario Cittadino ed i Responsabili di Settore costituiscono, in seno alla Segreteria di Grande Citta', la Giunta Esecutiva di Grande Citta' per l'attuazione delle delibere degli Organi Cittadini.
 
Art. 51

L'Assemblea di Circoscrizione

L'Assemblea di Circoscrizione e' costituita da tutti i soci residenti nel territorio della Circoscrizione, dai Consiglieri della Circoscrizione sede della Segreteria Circoscrizionale, ovunque siano residenti, purche' soci di Forza Italia.
L'Assemblea di Circoscrizione e' convocata almeno una volta ogni 3 anni per l'elezione del Segretario Circoscrizionale. L'Assemblea di Circoscrizione, inoltre, e' convocata ogni volta che lo richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto.
L'Assemblea di Circoscrizione elegge il Segretario Circoscrizionale con le modalita' previste da apposito regolamento.
 
Art. 52

Il Segretario Circoscrizionale

Il Segretario Circoscrizionale e' eletto a scrutinio segreto dalla Assemblea di Circoscrizione con le modalita' previste da apposito regolamento.
Resta in carica 3 anni.
Il Segretario Circoscrizionale rappresenta il Movimento nell'ambito della Circoscrizione.
Determina la linea politica del Movimento a livello circoscrizionale, nell'ambito delle scelte di carattere generale operate dagli Organi Nazionali, Regionali, e Cittadini.
Nomina il Vice Segretario Circoscrizionale e la struttura organizzativa necessaria per l'adempimento delle sue funzioni.
In caso di impedimento temporaneo il Segretario Circoscrizionale e' sostituito dal Vice Segretario Circoscrizionale.
In caso di impedimento permanente o dimissioni il Vice Segretario convoca il Congresso Circoscrizionale per l'elezione del nuovo Segretario.
 
Art. 53

I Delegati di Circoscrizione

Nelle Grandi Citta' indicate all'art. 35, ove non sia costituito la Segreteria Circoscrizionale, il Segretario Cittadino nomina un Delegato per ogni Circoscrizione in cui e' suddiviso il territorio comunale.
Nelle altre citta' nelle quali vi sia una ripartizione in zone di decentramento amministrativo, il Segretario Comunale puo' nominare un Delegato per ogni Circoscrizione in cui e' suddiviso il territorio comunale.
Il Delegato di Circoscrizione collabora con il Segretario Cittadino per la realizzazione delle iniziative che riguardano la Circoscrizione e riferisce al Segretario Cittadino le esigenze e le problematiche emerse nell'ambito della Circoscrizione. Il Delegato di Circoscrizione crea la struttura organizzativa necessaria per l'adempimento dei suoi compiti.
Il Delegato di Circoscrizione rimane in carica tre anni.
 
Art. 54

Rinvio ad altre norme

Per tutto cio' che non e' previsto espressamente in questa parte dello Statuto provvede la Segreteria Nazionale con appositi regolamenti. In mancanza si applicano in quanto compatibili le norme relative agli Organi Nazionali.
 
Art. 55

Incompatibilita'

La Segreteria Nazionale emana un Regolamento sulle incompatibilita' fra le cariche del Movimento e gli incarichi istituzionali e di rappresentanza esterna.
 
Art. 56

Determinazione e presentazione delle candidature
nelle elezioni politiche

Tutti i soci del Movimento sono chiamati a concorrere al processo di formazione delle candidature per le elezioni politiche nazionali ed europee, fornendo ai responsabili in sede locale, provinciale, regionale e nazionale ogni informazione utile a tale proposito. Le liste dei candidati vengono definite dalla Segreteria Nazionale, sentiti i Segretari Regionali.
La presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali avviene per mezzo di procuratori speciali nominati dall'Amministratore Nazionale.
 
Art. 57

Determinazione e presentazione delle candidature
nelle elezioni regionali, provinciali e comunali
a) Elezioni regionali
La candidatura a Presidente di Regione e' di competenza della Segreteria Nazionale, sentito il Segretario Regionale. b) Elezioni provinciali
Le candidature a Presidente di Provincia sono di competenza della Segreteria Nazionale, sentiti il Segretario Regionale, la Segreteria Provinciale e la Segreteria Cittadina.
La scelta dei candidati in lista alle elezioni provinciali e' affidata al Segretario Regionale, su proposta della Segreteria Provinciale, sentito il Segretario Cittadino ed i Segretari Comunali interessati. c) Elezioni comunali
La scelta dei candidati alle elezioni comunali e' affidata ai seguenti Organi: Comuni fino a 15.000 abitanti: alla Segreteria Provinciale su proposta della Segreteria Comunale o del Delegato di Comune;
Comuni con abitanti fra 15.000 e 50.000:
1) candidatura a Consigliere Comunale: alla Segreteria Provinciale su proposta della Segreteria Comunale o del Delegato di Comune, sentito il Segretario Regionale;
2) candidatura a Sindaco: al Segretario Regionale, sentiti la Segreteria Provinciale e la Segreteria Comunale o il Delegato di Comune.
Capoluoghi di Provincia e Comuni con oltre 50.000 abitanti:
1) le candidature a Consigliere Comunale e a Sindaco: al Segretario Regionale su proposta della Segreteria Provinciale e della Segreteria Comunale o del Delegato di Comune, con il gradimento della Conferenza dei Segretari Regionali;
2) le candidature alle elezioni Circoscrizionali (escluse le Grandi Citta'): alla Segreteria Provinciale su proposta della Segreteria Comunale o del Delegato Comunale.
Grandi Citta':
1) candidatura a Consigliere Comunale: alla Segreteria Cittadina, approvata dal Segretario Regionale;
2) candidatura a Sindaco: alla Segreteria Nazionale sentiti il Segretario Regionale e la Segreteria Cittadina;
3) candidatura a Consigliere Circoscrizionale: alla Segreteria Cittadina sentito il Segretario di Circoscrizione o il Delegato di Circoscrizione. Ove sia prevista la candidatura a Presidente di Circoscrizione, essa deve essere approvata dalla Segreteria Cittadina. In ogni caso la Segreteria Nazionale puo' designare fino a un massimo del 10% dei posti nelle varie liste regionali, provinciali e comunali. Analoga facolta' e' riservata al Segretario Regionale per le liste provinciali, comunali e circoscrizionali.
La presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali in sede locale avviene per mezzo di procuratori speciali nominati dall'Amministratore Nazionale.
 
Art. 58

Finanziamento delle attivita' del Movimento Politico Forza Italia

Le attivita' del Movimento sono finanziate da:
quote associative versate dai soci;
quote di affiliazione di associazioni riconosciute;
contributi volontari di soci o di terzi;
contributi degli eletti nelle assemblee rappresentative;
contributi pubblici;
sottoscrizioni pubbliche ed ogni altra attivita' di raccolta ammessa dalla legge.
L'ammontare delle quote associative, delle quote di affiliazione e dei contributi dovuti dagli eletti nelle assemblee rappresentative e' stabilito dalla Segreteria Nazionale sentito l'Amministratore Nazionale.
Il mancato pagamento delle quote associative determina la perdita della qualita' di socio ai sensi dell'art. 8.
Il mancato pagamento dei contributi degli eletti nelle assemblee rappresentative comporta l'immediata decadenza dagli incarichi rivestiti all'interno del Movimento e l'incandidabilita' a qualsiasi tornata elettorale o a cariche interne al Movimento fin tanto che la posizione non sia stata regolarizzata.
Le modalita' di estinzione del debito inerente i predetti contributi saranno disciplinate da apposito regolamento.
La Segreteria Nazionale determina i criteri di ripartizione delle risorse fra gli Organi Nazionali e Periferici del Movimento e approva il piano di distribuzione predisposto dall'Amministratore Nazionale.
Ogni quota associativa e' destinata a finanziare le attivita' degli Organi Nazionali e Locali ed e' ripartita come segue:
sede nazionale 20%;
organi locali 80%.
La normativa di carattere generale ed i criteri di ripartizione tra gli organi locali del Movimento Politico e' predisposta con regolamento dalla Segreteria Nazionale.
 
Art. 59

Funzioni dell'Amministratore Nazionale

L'Amministratore Nazionale ha la legale rappresentanza del Movimento Politico e svolge l'attivita' negoziale necessaria per il raggiungimento dei fini associativi.
Rappresenta in giudizio il Movimento Politico e nomina difensori e procuratori.
L'Amministratore Nazionale svolge e coordina le attivita' necessarie per la corretta gestione amministrativa del Movimento; esegue le delibere della Segreteria Nazionale relative alla gestione amministrativa ordinaria e straordinaria.
Puo' compiere tutte le operazioni bancarie, compresa la nomina di procuratori, l'accensione di mutui e le richieste di affidamento; effettua pagamenti, incassa crediti; puo' rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni; provvede alla riscossione dei contributi pubblici o comunque dovuti per legge.
Predispone annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo e li presenta alla Segreteria Nazionale per l'approvazione, che viene deliberata non prima del decimo giorno successivo alla loro recezione.
Nel periodo compreso tra la presentazione e l'approvazione, i documenti di cui al comma precedente sono resi disponibili alla consultazione presso la sede del Movimento ai soci che ne facciano richiesta alla Segreteria Nazionale.
Predispone il piano generale di distribuzione delle risorse secondo i criteri determinati dalla Segreteria Nazionale e dalle norme regolamentari. Gestisce i fondi destinati alle campagne elettorali e predispone i rendiconti richiesti dalla legge.
L'Amministratore Nazionale e' il solo autorizzato, in sede nazionale e locale, al deposito delle candidature e all'utilizzo del contrassegno elettorale; svolge tale funzione per mezzo di procuratori speciali all'occorrenza nominati.
L'Amministratore Nazionale predispone le procedure per la redazione dei conti, per la raccolta dei fondi e per tutto cio' che ritenga opportuno per la corretta amministrazione del Movimento.
L'Amministratore Nazionale sottopone con cadenza trimestrale alla Segreteria Nazionale una relazione in ordine all'attuazione delle funzioni di cui al presente articolo, e degli atti a cio' relativi.
Tale relazione dev'essere approvata dalla Segreteria Nazionale e quindi resa pubblica, anche per via telematica, sul sito del Movimento, entro una settimana dalla sua approvazione.
Ogni Organo Periferico, anche se dotato di autonomia amministrativa e negoziale, e' tenuto ad uniformarsi alle indicazioni dell'Amministratore Nazionale.
Il mancato rispetto delle disposizioni dell'Amministratore Nazionale e' motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e puo' comportare, nei casi piu' gravi, il commissariamento dell'Organo.
 
Art. 60

Societa' di Revisione e Revisori Contabili

La Societa' di Revisione prevista dall'art. 7 della Legge n. 149 del 2013 e dall'art. 9, comma 1, della Legge n. 96 del 2012 e' incaricata dalla Segreteria Nazionale secondo i criteri indicati dalle normative vigenti.
E' sempre salva la facolta' della Segreteria Nazionale di nominare uno o piu' Revisori Contabili interni con incarico triennale rinnovabile.
 
Art. 61

Autonomia amministrativa periferica

Le organizzazioni locali e periferiche rette da un organo elettivo hanno autonomia amministrativa e negoziale nei limiti delle attivita' riguardanti l'ambito territoriale di appartenenza e ne sono legalmente responsabili, sicche' ne' Forza Italia ne' gli Organi Nazionali rispondono dell'attivita' negoziale svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni.
I conti preventivi e consuntivi devono essere redatti nel pieno rispetto della normativa applicabile anche in materia di finanziamento ai partiti e trasparenza. Ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della fonte di finanziamento. Al fine di coadiuvare le predette attivita', l'Amministratore Nazionale emanera' appositi regolamenti e direttive.
Forza Italia avra' diritto di rivalsa verso le amministrazioni locali e periferiche e i loro Organi ove dovesse incorrere in sanzioni o danni patrimoniali derivanti dalla violazione delle normative vigenti e, in particolare quelle sul finanziamento ai partiti e sulla trasparenza.
I membri degli Organi Locali rispondono personalmente delle obbligazioni assunte dalle organizzazioni locali e periferiche, al di fuori dei limiti consentiti. Nonostante l'autonomia amministrativa e negoziale, e' in ogni caso esclusa la facolta' di stipulare i seguenti atti:
compravendita di beni immobili;
compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili);
costituzione di societa';
acquisto di partecipazioni in societa' gia' esistenti;
concessioni di prestiti;
contratti di mutuo;
rimesse di denaro all'estero;
apertura di conti correnti all'estero e valutari;
acquisto di valuta;
richiesta e rilascio di avallo fidejussioni o altra forma di garanzia.
E' inoltre sempre esclusa dai poteri dei rappresentanti locali la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali, attivita' di competenza esclusiva dell'Amministratore Nazionale, il quale agisce per mezzo di procuratori speciali.
 
Art. 62

Giurisdizione esclusiva

I soci del Movimento Politico, i rappresentanti delle associazioni riconosciute dal Movimento ai sensi degli artt. 83 e 84, sono tenuti a ricorrere preventivamente ai Collegi dei Probiviri in caso di controversie riguardanti l'attivita' del Movimento, l'applicazione dello Statuto, i rapporti del Movimento con le associazioni riconosciute, nonche' i rapporti tra queste.
 
Art. 63

Collegio Regionale dei Probiviri

Il Collegio Regionale dei Probiviri e' composto da 5 membri effettivi e 4 supplenti eletti a scrutinio segreto dalla Segreteria Regionale, secondo le modalita' previste da apposito Regolamento fra i soci con almeno 40 anni di eta' che non ricoprano cariche a livello periferico all'interno del Movimento Politico.
Restano in carica 3 anni.
Il Collegio Regionale dei Probiviri nomina nel suo seno un Presidente ed un Segretario del Collegio.
Il Collegio Regionale dei Probiviri e' competente a giudicare nel proprio ambito territoriale in primo grado:
a) le infrazioni disciplinari commesse dai soci del Movimento, salvo quanto di competenza esclusiva del Collegio Nazionale dei Probiviri;
b) le infrazioni alle regole di affiliazione commesse da associazioni riconosciute e le controversie fra le stesse e Movimento Politico;
d) il corretto utilizzo delle risorse economiche territoriali.
Tutti gli altri ricorsi aventi ad oggetto l'applicazione dello Statuto, compresi i conflitti fra Organi, salvo i casi di competenza esclusiva del Collegio Nazionale dei Probiviri.
Le riunioni del Collegio Regionale dei Probiviri possono tenersi, oltre che alla presenza personale degli aventi diritto, anche per videoconferenza o in modalita' mista, sempre che sia accertata l'identita' dei partecipanti.
 
Art. 64

Elezione del Collegio Regionale dei Probiviri

I membri effettivi e supplenti del Collegio Regionale dei Probiviri sono eletti dalla Segreteria Regionale, a scrutinio segreto, con il metodo del voto limitato.
Ciascun membro della Segreteria Regionale indica su una scheda 4 nomi per i membri effettivi e 3 nomi per i membri supplenti.
Le votazioni avvengono con schede separate per i membri effettivi e per i membri supplenti.
Sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei membri effettivi o supplenti da eleggere, i candidati con maggior numero di voti in ciascuna delle due votazioni.
Qualora i candidati cosi' eletti fossero meno dei membri del Collegio da eleggere, si procede a successive votazioni, fino all'elezione di tutti i membri del Collegio previsti.
Qualora il numero dei membri (effettivi piu' supplenti) del Collegio si riducesse a meno di 6, occorre procedere entro 90 giorni alla convocazione di una Segreteria Regionale per l'elezione dei componenti mancanti.
 
Art. 65

Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri e' composto da 5 membri effettivi e da 4 membri supplenti eletti dal Consiglio Nazionale.
Possono essere eletti Probiviri Nazionali solo i soci che abbiano almeno 40 anni di eta' e che non facciano parte della Segreteria Nazionale e della Conferenza dei Segretari Regionali. I componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri restano in carica 3 anni.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri nomina nel suo seno un Presidente ed un Segretario del Collegio.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri e' competente a giudicare:
a) le violazioni dello Statuto e la sua corretta interpretazione;
b) le infrazioni disciplinari commesse dai soci del Movimento che ricoprano cariche nazionali oppure siano Segretari Regionali, Parlamentari, Presidenti di Regione;
c) i ricorsi relativi ai Congressi Provinciali e delle 14 Grandi Citta';
d) i ricorsi relativi alla conformita' allo Statuto degli atti adottati dagli Organi del Movimento Regionali e Nazionali;
e) i ricorsi aventi ad oggetto conflitti fra Organi del Movimento, nei casi in cui sia coinvolto un Organo Regionale o Nazionale;
f) i ricorsi contro le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti nel Congresso Nazionale, con esclusione del Segretario Nazionale e dei membri elettivi della Segreteria Nazionale;
g) il corretto utilizzo delle risorse economiche del Movimento.
Salve le impugnazioni di ultima istanza dinanzi alla Commissione di Garanzia di cui all'art. 6 relativamente ai punti a) e g) che precedono, in ordine alle decisioni di cui ai restanti punti il Collegio Nazionale dei Probiviri e' giudice unico non appellabile. Per le infrazioni disciplinari di cui alla lettera a) dell'art. 63 e' ammessa l'impugnazione per revocazione avanti lo stesso Organo, in relazione a fatti non conosciuti all'epoca del giudizio.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri e' giudice d'appello contro le decisioni dei Collegi Regionali dei Probiviri.
Le riunioni del Collegio Nazionale dei Probiviri possono tenersi, oltre che alla presenza personale degli aventi diritto, anche per videoconferenza o in modalita' mista, sempre che sia accertata l'identita' dei partecipanti.
 
Art. 66

Elezione del Collegio Nazionale dei Probiviri

I membri effettivi e supplenti del Collegio Nazionale dei Probiviri sono eletti dal Consiglio Nazionale, a scrutinio segreto, con il metodo del voto limitato.
Ciascun membro del Consiglio Nazionale indica su una scheda 4 nomi per i membri effettivi e 3 nomi per i membri supplenti.
Le votazioni avvengono con schede separate per i membri effettivi e per i membri supplenti.
Sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei membri effettivi o supplenti da eleggere, i candidati con maggior numero di voti in ciascuna delle due votazioni.
Qualora i candidati cosi' eletti fossero meno dei membri del Collegio da eleggere, si procede a successive votazioni, fino all'elezione di tutti i membri del Collegio previsti.
Qualora il numero dei membri (effettivi piu' supplenti) del Collegio si riducesse a meno di 6, occorre procedere entro 90 giorni alla convocazione di un Consiglio Nazionale per l'elezione dei componenti mancanti.
 
Art. 67

Decisioni dei Collegi dei Probiviri. Impugnazione.
Dimissioni o impedimento permanente di un Proboviro

I Collegi Regionali ed il Collegio Nazionale dei Probiviri decidono a maggioranza con l'intervento di almeno 4 membri, di cui 2 effettivi.
La decisione del Collegio Regionale dei Probiviri e' impugnabile avanti al Collegio Nazionale dei Probiviri. Il provvedimento assunto in secondo grado dal Collegio Nazionale dei Probiviri e' definitivo.
In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri effettivi di un Collegio di Probiviri, questi viene sostituito da colui che sia risultato primo dei non eletti nella relativa elezione; in mancanza assume la carica di membro effettivo il membro supplente piu' anziano.
Qualora complessivamente i membri del Collegio fossero meno di 6 si procede ad elezione suppletiva dei componenti mancanti.
 
Art. 68

Impugnazione dell'elezione del Segretario Nazionale
e dei membri elettivi della Segreteria Nazionale

Competente in grado unico a risolvere le questioni relative all'elezione del Segretario Nazionale e dei 6 membri elettivi della Segreteria Nazionale e' il Collegio Nazionale dei Probiviri integrato dalla presenza dei Capigruppo di Camera, Senato e Parlamento Europeo.
La delibera e' assunta a maggioranza con la presenza di almeno 6 componenti di cui almeno 3 Probiviri effettivi.
 
Art. 69

Procedimento disciplinare

Ogni iscritto che ritenga sia stata violata una norma dello Statuto o che sia stata commessa una infrazione disciplinare o un atto comunque lesivo della integrita' morale del Movimento o degli interessi politici dello stesso, puo' promuovere con ricorso scritto il procedimento disciplinare avanti al Collegio dei Probiviri competente. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto delle regole del contraddittorio e del diritto di difesa, secondo la normativa regolamentare approvata dalla Segreteria Nazionale.
Le sedute degli Organi giudicanti non sono pubbliche.
Il procedimento disciplinare non puo' durare oltre 30 giorni per ogni grado di giudizio. Il termine per le impugnazioni e' di 10 giorni dalla comunicazione della decisione all'interessato.
Le decisioni vengono depositate presso la segreteria del Collegio giudicante e ciascun socio puo' prenderne visione. Gli stessi principi si applicano ai procedimenti nei confronti di associazioni riconosciute dal Movimento.
 
Art. 70

Misure disciplinari

Le misure disciplinari sono:
a) il richiamo;
b) la sospensione:
c) l'espulsione;
d) la revoca dell'affiliazione nel caso di infrazione commessa da altra associazione riconosciuta dal Movimento.
Il richiamo e' inflitto per fatti di lieve entita'.
La sospensione e' inflitta per gravi mancanze, oppure in caso di recidiva o in caso di svolgimento di attivita' contrastanti con le direttive degli Organi del Movimento qualora cio' non comporti l'espulsione.
L'espulsione e' inflitta per infrazioni gravi alla disciplina del Movimento o per indegnita' morale o politica.
Equivale all'espulsione la revoca dell'affiliazione di altra associazione riconosciuta dal Movimento.
Il provvedimento di espulsione o di revoca dell'affiliazione e' sempre reso di pubblico dominio.
 
Art. 71

Altri ricorsi

I ricorsi in tutte le materie di competenza dei Collegi dei Probiviri possono essere presentati da chiunque sia socio e vi abbia diretto interesse personale o quale rappresentante di altra associazione affiliata. I ricorsi sono presentati in forma scritta alla segreteria del Collegio competente nel termine di 30 giorni dall'evento oggetto della controversia, salvo che sia diversamente disposto.
I ricorsi per nullita' dei Congressi Provinciali e dei Congressi delle Grandi Citta' devono essere presentati, anche a mezzo pec, entro 10 giorni dalla data del Congresso a pena di decadenza. La Segretaria Nazionale approva il regolamento relativo alla procedura da adottare per la presentazione e decisione dei ricorsi, sempre nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
 
Art. 72

Commissariamento

La Segreteria Nazionale puo', ove ricorrano gravi motivi, commissariare gli Organi Nazionali delle organizzazioni interne al Movimento.
Analogamente la Segreteria Nazionale, sempre nel caso ricorrano gravi motivi, puo' sciogliere qualsiasi organo del Movimento, nominando un Commissario per il tempo necessario alla ricostituzione dell'Organo.
Sono da considerarsi sempre motivi gravi l'impossibilita' di funzionamento di un Organo Collegiale, la commissione di irregolarita' di carattere amministrativo e la manifesta inadeguatezza a conseguire gli obiettivi preposti.
In casi gravi ed urgenti il Segretario Nazionale direttamente, o delegando il Responsabile Nazionale Organizzazione, puo' adottare in via immediata provvedimenti temporanei di Commissariamento che dovranno essere convalidati dalla Segreteria Nazionale nella prima riunione successiva all'emissione del provvedimento.
 
Art. 73

Chiusura organi periferici

Qualora in un comune il numero dei soci scenda sotto il minimo previsto dall'art. 35 comma 1, il Settore Adesioni ne da' immediata comunicazione al Segretario Provinciale, il quale provvede nel termine massimo di 6 mesi - se nel frattempo non si sia ricostituito il numero minimo di aderenti necessario - a chiudere la relativa Segreteria Comunale e, se lo ritiene opportuno, propone alla Segreteria Provinciale di nominare un Delegato Comunale.
Nessun altro organo del Movimento puo' essere sottoposto a misure di scioglimento, sospensione o chiusura, se non nei casi di procedura commissariale di cui all'art. 72.
 
Art. 74

Sospensione dall'attivita' del Movimento

In casi di particolare gravita' il Responsabile Nazionale Organizzazione puo' decidere in via immediata di sospendere un socio dall'attivita' del Movimento. In tal caso e' aperto d'ufficio un procedimento disciplinare, nei confronti dell'interessato innanzi al Collegio dei Probiviri competente. Il giudizio definitivo dovra' essere emesso entro 3 mesi dalla sospensione.
I provvedimenti di sospensione dovranno essere convalidati dalla Segreteria Nazionale nella prima riunione successiva all'emissione del provvedimento.
 
Art. 75

Affiliazione di associazioni

La Segreteria Nazionale puo' deliberare l'affiliazione di altre associazioni vicine al Movimento Politico Forza Italia che si occupino di particolari settori abbiano la forma di associazioni non riconosciute senza scopo di lucro, con statuto conforme al modello approvato dalla Segreteria Nazionale e comprendenti non meno di 25 soci.
Sono ammesse norme statutarie difformi dal modello approvato purche' ne vengano rispettate le caratteristiche fondamentali.
In ogni caso i seguenti principi non ammettono deroghe, le associazioni devono:
a) essere libere associazioni di cittadini che si propongono di sviluppare iniziative culturali sociali e politiche volte alla diffusione dell'ideale liberaldemocratico;
b) avere organi rappresentativi liberamente e democraticamente eletti;
c) consentire la massima liberta' di iscrizione e di dibattito politico interno.
 
Art. 76

Attivita' politica

L'affiliazione comporta la condivisione della linea politica deliberata dagli Organi del Movimento Politico Forza Italia e il coordinamento delle proprie iniziative, aventi valenza politica, con gli Organi di Forza Italia.
 
Art. 77

Contributo annuale

Le associazioni affiliate si impegnano a versare ogni anno al Movimento Politico il contributo determinato dalla Segreteria Nazionale.
 
Art. 78

Revoca dell'affiliazione

L'affiliazione puo' essere revocata per motivi formali (quali la perdita di caratteristiche oggettive necessarie per l'affiliazione) o in seguito a procedimento disciplinare.
Nel primo caso provvede la Segreteria Nazionale che, constatata la perdita di una o piu' caratteristiche fondamentali dell'associazione affiliata, comunica la revoca dell'affiliazione all'associazione interessata. Il provvedimento di revoca puo' essere impugnato con ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri.
Nel secondo caso (procedimento disciplinare) la revoca dell'affiliazione e' pronunciata dal Collegio Nazionale dei Probiviri.
Si applicano le norme contenute nella parte 8ª dello Statuto.
 
Art. 79

Motivi di revoca dell'affiliazione

Sono considerati gravi motivi comportanti la revoca dell'affiliazione tutti i comportamenti in contrasto con gli interessi politici del Movimento.
E' altresi' motivo di revoca il comprovato svolgimento di attivita' illecite che coinvolgano l'immagine del Movimento Politico Forza Italia.
 
Art. 80

Controversie

Sono devolute al giudizio del Collegio Nazionale dei Probiviri le controversie fra associazioni che comportino un interesse specifico del Movimento e le controversie fra associazioni e Movimento Politico.
 
Art. 81

Organizzazione Giovanile

In seno al Movimento Politico Forza Italia e' costituita l'organizzazione interna denominata Forza Italia Giovani per la Liberta', cui possono partecipare i soci dai 14 ai 38 anni compiuti.
Forza Italia Giovani per la Liberta' persegue i medesimi scopi del Movimento Politico Forza Italia con particolare attenzione al mondo giovanile, nell'ambito della scuola, dell'universita', del lavoro e delle attivita' sociali e di solidarieta'.
Forza Italia Giovani per la Liberta' ha una propria struttura organizzativa, determinata con Regolamento approvato dalla Segreteria Nazionale.
Le risorse economiche di Forza Italia Giovani per la Liberta' vengono stabilite di anno in anno dalla Segreteria Nazionale. Tali risorse non possono in ogni caso essere inferiori all'ammontare complessivo delle quote associative versate dai soci all'Organizzazione Giovanile.
I predetti fondi cosi' attribuiti vengono gestiti direttamente da Forza Italia Giovani per la Liberta' secondo quanto stabilito in merito dal Regolamento.
Il Segretario Nazionale e i Segretari locali di Forza Italia Giovani per la Liberta', eletti in apposite assemblee, partecipano agli organismi del Movimento ed alle varie articolazioni organizzative secondo le disposizioni dello Statuto e del regolamento predisposto dalla Segreteria Nazionale. I soci di eta' inferiore ai 18 anni esercitano il loro diritto di elettorato attivo esclusivamente nell'ambito del Movimento Forza Italia Giovani per la Liberta' secondo quanto previsto dal Regolamento di Forza Italia Giovani per la Liberta'.
I minori di 18 anni non possono assumere incarichi con rappresentativita' esterna a nessun livello, ne' in Forza Italia Giovani per la Liberta' ne' in Forza Italia.
 
Art. 82

Attivita' di Forza Italia Giovani per la Liberta'

Forza Italia Giovani per la Liberta' opera nel rispetto della linea politica del Movimento deliberata dagli Organi Nazionali e Locali; i suoi componenti sono sottoposti alla giurisdizione dei Probiviri.
 
Art. 83

Forza Italia Azzurro Donna

Le socie del Movimento possono partecipare alle attivita' di Forza Italia Azzurro Donna attraverso le articolazioni regionali e locali, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dai regolamenti.
Forza Italia Azzurro Donna promuove e valorizza la partecipazione della donna alla politica e ne approfondisce le problematiche.
Coordina e promuove l'attivita' legislativa, politica ed organizzativa nelle materie che toccano il mondo delle donne.
Ad essa fanno riferimento coloro che si occupano della materia, in ambito nazionale, parlamentare, locale, nell'organizzazione, nei dipartimenti, negli incarichi istituzionali esterni.
 
Art. 84

Forza Italia Seniores

I soci del Movimento di eta' superiore ai 65 anni possono partecipare a Forza Italia Seniores, organizzazione nazionale con articolazioni regionali e locali.
Forza Italia Seniores promuove la partecipazione dei soci di eta' superiore ai 65 anni alla vita politica ed alle attivita' del Movimento.
Elabora studia e promuove iniziative anche di carattere legislativo, volte alla valorizzazione sociale dei Seniores.
I rappresentanti di Forza Italia Seniores partecipano con propri rappresentanti agli organi del Movimento, ed alle varie articolazioni organizzative secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti.
 
Art. 85

Potere regolamentare della Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale provvede all'emanazione di tutte le norme regolamentari necessarie per l'esecuzione del presente Statuto.
 
Art. 86

Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie sono di competenza del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale. Le delibere di entrambi gli organi sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti purche' costituiscano almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.