Gazzetta n. 92 del 19 aprile 2024 (vai al sommario)
LEGGE 8 aprile 2024, n. 53
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO DI PARTENARIATO
E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI,
DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE,
DALL'ALTRA

L'UNIONE EUROPEA, di seguito «l'Unione»,
e
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
L'UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito «gli Stati membri»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI SINGAPORE,

dall'altra,

di seguito denominati congiuntamente «le parti»,

CONSIDERANDO i tradizionali vincoli di amicizia tra le parti e gli stretti legami storici, politici ed economici che le uniscono;
CONSIDERANDO la particolare importanza che le parti ascrivono alla natura globale delle loro relazioni reciproche;
CONSIDERANDO che per le parti il presente accordo rientra in una piu' ampia e coerente relazione governata da accordi sottoscritti da entrambe;
RIBADENDO l'adesione delle parti al rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle liberta' fondamentali sanciti dalla DICHIARAZIONE universale dei diritti dell'uomo e da altri strumenti internazionali applicabili in materia di diritti umani di cui le parti sono parti contraenti;
RIBADENDO l'adesione delle parti ai principi dello stato di diritto e del buon governo e il loro comune desiderio di promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo conto dei principi dello sviluppo sostenibile e dell'esigenza di tutelare l'ambiente;
RIBADENDO il comune desiderio di intensificare la cooperazione in materia di stabilita', giustizia e sicurezza internazionali come requisito indispensabile per promuovere uno sviluppo socioeconomico sostenibile, l'eliminazione della poverta' e il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite (ONU);
ESPRIMENDO un impegno deciso volto a combattere tutte le forme di terrorismo e a creare efficaci strumenti internazionali per la sua definitiva eliminazione nel rispetto degli strumenti pertinenti, in particolare della risoluzione n. 1373, adottati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
CONSIDERANDO che l'Unione ha adottato nel 2001 e aggiornato nel 2004 un piano d'azione globale per la lotta contro il terrorismo e ha conseguentemente preso una serie di misure; considerando che all'indomani degli attentati di Madrid il Consiglio europeo ha, in data 25 marzo 2004, adottato un'importante dichiarazione sulla lotta al terrorismo e che nel dicembre 2005 l'Unione ha anche adottato una strategia antiterrorismo;
RIBADENDO che i delitti piu' gravi che riguardano l'insieme della comunita' internazionale non possono rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere efficacemente garantita mediante misure adottate a livello nazionale e mediante il rafforzamento della cooperazione internazionale;
CONSIDERANDO che il corretto e indipendente funzionamento della Corte penale internazionale rappresenta un importante sviluppo ai fini della pace e della giustizia nel mondo;
CONSIDERANDO che il Consiglio europeo ha individuato nella proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori una grave minaccia per la sicurezza internazionale e ha adottato il 12 dicembre 2003 una strategia contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, dopo che il Consiglio dell'Unione europea aveva gia' adottato in data 17 novembre 2003 una politica dell'Unione per l'integrazione delle politiche di non proliferazione nelle relazioni dell'Unione con i paesi terzi; considerando altresi' che l'adozione per consenso della risoluzione n. 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sottolinea l'impegno dell'intera comunita' internazionale a combattere la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, come ribadito con l'adozione delle risoluzioni nn. 1673 e 1810 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;
CONSIDERANDO che il Consiglio europeo ha definito le armi leggere e di piccolo calibro (SALW) una minaccia crescente per la pace, la sicurezza e lo sviluppo e ha adottato, in data 16 dicembre 2005, una strategia volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, sottolineando l'esigenza di garantire un approccio globale e coerente tra le politiche di sicurezza e di sviluppo;
RICONOSCENDO l'importanza dell'accordo di cooperazione del 7 marzo 1980 tra la Comunita' economica europea e l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Tailandia, Stati membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN) e dei successivi protocolli di adesione;
RICONOSCENDO l'importanza di rafforzare le attuali relazioni tra le parti al fine di intensificare la loro cooperazione, e la comune volonta' di consolidare, approfondire e diversificare le relazioni nei settori di reciproco interesse su basi di parita', rispetto dell'ambiente naturale e mutuo vantaggio;
CONFERMANDO il loro desiderio di intensificare, in piena sintonia con le attivita' condotte in ambito regionale, la cooperazione fra l'Unione e la Repubblica di Singapore sulla base di valori comuni e di un mutuo vantaggio;
CONFERMANDO il loro desiderio di migliorare la comprensione tra l'Asia e l'Europa su basi di parita', di rispetto reciproco delle rispettive norme culturali e politiche e di accettazione delle differenze di opinione;
CONFERMANDO il loro desiderio di rafforzare le relazioni commerciali attraverso la conclusione di un accordo di libero scambio;
OSSERVANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto parti contraenti distinte e non in quanto Stati membri dell'Unione europea, a meno che l'Unione, il Regno Unito e/o l'Irlanda non abbiano congiuntamente notificato alla Repubblica di Singapore che il Regno Unito e/o l'Irlanda sono vincolati in quanto Stati membri dell'Unione, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di liberta', sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se il Regno Unito e/o l'Irlanda cessano di essere vincolati in quanto Stati membri dell'Unione conformemente all'articolo 4 bis del protocollo n. 21, l'Unione insieme al Regno Unito e/o all'Irlanda informa immediatamente la Repubblica di Singapore di ogni cambiamento intervenuto nella loro posizione, nel qual caso il Regno Unito e/o l'Irlanda restano vincolati dalle disposizioni del presente accordo a titolo individuale. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca conformemente al protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Art. 1.
Principi generali

1. Il rispetto dei principi democratici, dello stato di diritto e dei diritti umani fondamentali, quali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dagli altri strumenti internazionali applicabili in materia di diritti umani di cui le parti sono parti contraenti, e' alla base delle politiche interne e internazionali delle parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
2. Le parti confermano i loro valori comuni enunciati nella Carta delle Nazioni Unite (Carta dell'ONU).
3. Le parti ribadiscono l'impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile, a cooperare per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici e dalla globalizzazione e a contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio.
4. Le parti ribadiscono l'adesione ai principi del buon governo, allo stato di diritto, compresa l'indipendenza del potere giudiziario, e alla lotta contro la corruzione.
5. Le parti cooperano a norma del presente accordo secondo modalita' conformi alle loro rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari interne.
 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 49 dell'Accordo stesso.
 
Art. 2.
Finalita' della cooperazione

Nell'intento di rafforzare le relazioni bilaterali, le parti si impegnano a mantenere un dialogo globale e a promuovere una maggiore cooperazione nei settori di reciproco interesse, puntando in particolare a:
a) istituire una cooperazione in tutte le sedi e le organizzazioni regionali e internazionali competenti;
b) istituire una cooperazione per la lotta al terrorismo e alla criminalita' transnazionale;
c) istituire una cooperazione per la lotta contro i piu' gravi crimini di portata internazionale;
d) istituire una cooperazione per la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, contro la costituzione di scorte illegali di armi leggere e di piccolo calibro e il loro commercio illegale in tutti i suoi aspetti;
e) creare le condizioni e promuovere l'espansione e lo sviluppo degli scambi tra le parti con reciproco vantaggio;
f) istituire una cooperazione in tutti i settori di reciproco interesse che attengono al commercio e agli investimenti, allo scopo di facilitare i flussi commerciali e di investimento, prevenendo ed eliminando eventuali ostacoli, secondo modalita' coerenti e complementari con le iniziative regionali UE-ASEAN presenti e future;
g) istituire una cooperazione in materia di giustizia, liberta' e sicurezza, anche per quanto riguarda lo stato di diritto e la cooperazione giudiziaria, la protezione dei dati, la migrazione, il traffico e la tratta di esseri umani, la lotta alla criminalita' organizzata transnazionale, il riciclaggio di denaro e gli stupefacenti;
h) istituire una cooperazione in tutti gli altri settori di reciproco interesse, in particolare le dogane, la politica macroeconomica e le istituzioni finanziarie, la fiscalita', la politica industriale, le piccole e medie imprese, la societa' dell'informazione, la scienza e la tecnologia, l'energia, i trasporti, l'istruzione e la cultura, l'ambiente e le risorse naturali, la sanita' e le statistiche;
i) rafforzare e promuovere la partecipazione, presente e futura, della Repubblica di Singapore ai programmi di cooperazione per l'Asia dell'Unione;
j) promuovere il ruolo e la visibilita' che ciascuna parte ha nelle regioni dell'altra;
k) istituire un dialogo regolare con l'obiettivo di migliorare la reciproca comprensione delle rispettive societa' e di sensibilizzare alle diverse visioni culturali, religiose e sociali in Asia e in Europa.

 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 3.
Cooperazione nelle organizzazioni regionali e internazionali

1. Le parti si impegnano a scambiarsi opinioni e a collaborare nelle sedi e nelle organizzazioni regionali e internazionali quali le Nazioni Unite, il dialogo ASEAN-UE, il Forum regionale dell'ASEAN, il vertice Asia-Europa (ASEM) e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), ove convengano in merito al reciproco vantaggio di tali scambi e di tale cooperazione.
2. Le parti convengono inoltre di promuovere la cooperazione nei suddetti ambiti, sempre che consensuale, tra think-tank, universita', organizzazioni non governative e media tramite l'organizzazione di seminari, conferenze e altre attivita' correlate.
 
Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 aprile 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale Visto, il Guardasigilli: Nordio
 
Art. 4.
Cooperazione regionale e bilaterale

1. Per ciascun settore oggetto di dialogo e di cooperazione a norma del presente accordo, e riservando la debita centralita' e attenzione alle questioni che rientrano nella cooperazione bilaterale, le parti concordano di svolgere le attivita' pertinenti a livello bilaterale o regionale o combinando i due livelli. Nella scelta del livello adeguato, le parti si adoperano per massimizzare l'impatto sull'UE e sui partner dell'ASEAN e per promuovere la partecipazione dell'UE e dei partner dell'ASEAN sfruttando al meglio le risorse disponibili, tenendo conto della fattibilita' politica e istituzionale e garantendo coerenza con altre attivita' che vedono coinvolti l'Unione e i partner dell'ASEAN.
2. Le parti possono, se del caso, decidere di fornire sostegno finanziario ad attivita' di cooperazione nei settori contemplati dal presente accordo o a esso collegati, compatibilmente con le rispettive procedure e risorse finanziarie. La cooperazione puo' comprendere, in particolare, l'organizzazione di programmi di formazione, workshop e seminari, scambi di esperti, studi e altre azioni concordate tra le parti.

 
Art. 5.
Cooperazione nella lotta al terrorismo

Le parti ribadiscono l'importanza della lotta al terrorismo nel rispetto dello stato di diritto e dei rispettivi obblighi a norma della Carta delle Nazioni Unite, delle risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, compresi il diritto dei diritti umani, il diritto dei rifugiati e il diritto umanitario internazionale applicabili. In questo quadro le parti, tenuto conto della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo, di cui alla risoluzione n. 60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2006, e della dichiarazione comune UE-ASEAN del 28 gennaio 2003 sulla cooperazione per la lotta al terrorismo, convengono di cooperare per la prevenzione e la repressione del terrorismo, in particolare nelle forme seguenti:
a) nel quadro della piena applicazione della risoluzione n. 1373 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altri pertinenti risoluzioni dell'ONU, convenzioni e strumenti internazionali;
b) attraverso lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale applicabile;
c) mediante lo scambio di pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche sotto i profili tecnici e della formazione, e mediante lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo;
d) mediante la collaborazione cosi' da rafforzare il consenso internazionale sulla lotta al terrorismo e il relativo quadro normativo e cosi' da pervenire quanto prima a un accordo sulla convenzione globale sul terrorismo internazionale che completi gli attuali strumenti antiterrorismo delle Nazioni Unite;
e) mediante la promozione della cooperazione tra gli Stati membri delle Nazioni Unite cosi' da dare efficace applicazione, con tutti gli strumenti opportuni, alla strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo;
f) mediante la condivisione delle migliori pratiche in materia di tutela dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo.
Le parti convengono che la cooperazione di cui al presente articolo si svolge conformemente a quanto previsto dalle rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari interne.
 
Art. 6.
Attuazione degli obblighi internazionali al fine di
punire i gravi crimini di portata internazionale

1. Le parti ribadiscono che i delitti piu' gravi che riguardano l'insieme della comunita' internazionale non possono rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere efficacemente garantita mediante misure adottate a livello nazionale e nel rispetto dei rispettivi obblighi internazionali, cooperando nei tribunali internazionali istituiti a tal fine.
2. Le parti ritengono che l'istituzione e l'efficace funzionamento di tali tribunali costituisca un passo avanti importante ai fini della pace e della giustizia internazionali. Le parti decidono di collaborare per condividere le esperienze e le competenze tecniche relative agli adeguamenti giuridici richiesti per attuare e adempiere i rispettivi obblighi internazionali.
3. Le parti riconoscono l'importanza della Corte penale internazionale nel contesto della lotta contro l'impunita' e convengono di impegnarsi in un dialogo sul suo funzionamento imparziale e indipendente.
 
Art. 7.
Lotta contro la proliferazione delle
armi di distruzione di massa

1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, a livello di soggetti statali e non statali, costituisca una delle piu' gravi minacce alla stabilita' e alla sicurezza internazionali.
2. Le parti convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi che a esse incombono in virtu' dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonche' delle altre risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite e degli strumenti internazionali applicabili di cui le parti sono parti contraenti. Le parti convengono che la presente disposizione costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
3. Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante:
a) l'adozione a opera di ciascuna di esse delle misure necessarie per la firma e la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti in materia di lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa o per l'adesione ai medesimi, e per la loro piena applicazione;
b) l'istituzione di un efficace sistema di controlli nazionali all'esportazione, che verifichi l'esportazione e il transito delle merci collegate alle armi di distruzione di massa, compreso un controllo dell'uso finale dei beni/delle tecnologie a duplice uso, con efficaci strumenti di applicazione amministrativa o giurisdizionale, incluse sanzioni effettive e misure preventive in caso di violazione dei controlli all'esportazione.
4. Nel quadro della cooperazione, le parti convengono di avere un dialogo regolare sulle questioni che attengono alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Il dialogo puo' svolgersi a livello regionale.
 
Art. 8.
Armi leggere e di piccolo calibro

1. Le parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro, munizioni comprese, il loro eccessivo accumulo e la loro diffusione incontrollata continuano a rappresentare una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionale.
2. Le parti convengono di rispettare e adempiere integralmente i rispettivi obblighi in materia di lotta al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, conformemente agli accordi internazionali di cui esse sono parti contraenti e alle risoluzioni pertinenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; convengono inoltre di rispettare e adempiere appieno gli impegni assunti nel quadro di altri strumenti internazionali applicabili in questo settore, quali il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere ed eliminare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti.
3. Le parti si impegnano, conformemente ai loro obblighi internazionali, a cooperare e a garantire il coordinamento, la complementarita' e la sinergia degli sforzi intesi a lottare contro il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni a livello mondiale, regionale, subregionale e nazionale e concordano di avviare un dialogo regolare che consenta di sostenere e consolidare tale impegno.
 
Art. 9.
Principi generali

1. Le parti avviano un dialogo bilaterale in materia di scambi e di investimenti al fine di rafforzare e promuovere il sistema multilaterale degli scambi e il commercio bilaterale tra le parti.
2. A tal fine, le parti attuano la cooperazione reciproca nel settore degli scambi e degli investimenti anche tramite l'accordo di libero scambio. Il suddetto accordo costituisce un accordo specifico che attua le disposizioni in materia di scambi contenute nel presente accordo e costituisce parte integrante del complesso delle relazioni bilaterali e del quadro istituzionale comune, di cui all'articolo 43, paragrafo 3.
3. Le parti possono decidere di sviluppare le loro relazioni in materia di scambi e di investimenti, affrontando, tra l'altro, le questioni di cui agli articoli da 10 a 16.
 
Art. 10.
Questioni sanitarie e fitosanitarie (SPS)

Le parti possono discutere e scambiarsi informazioni sulle rispettive legislazioni e procedure di certificazione e di controllo, segnatamente nel quadro dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, fatto a Marrakech il 15 aprile 1994.
La cooperazione puo' riguardare:
a) l'esame dei problemi sanitari e fitosanitari bilaterali sollevati da una delle parti;
b) lo scambio di informazioni su questioni sanitarie e fitosanitarie;
c) la promozione dell'impiego delle norme internazionali, ove esistenti;
d) l'istituzione di un meccanismo di dialogo sulle migliori pratiche in materia di norme, procedure di prova e di certificazione, e la valutazione delle norme regionali o nazionali al fine di stabilirne l'equivalenza.
 
Art. 11.
Questioni inerenti agli ostacoli tecnici
agli scambi (TBT)

Le parti promuovono l'impiego delle norme internazionali, collaborano e si scambiano informazioni sulle norme, sulle procedure di valutazione della conformita' e sui regolamenti tecnici, in particolare nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi.
 
Art. 12.
Dogane

1. Le parti condividono le esperienze ed esaminano le possibilita' di: semplificare le procedure di importazione, esportazione e le altre procedure doganali, garantire la trasparenza dei regolamenti doganali e commerciali, sviluppare la cooperazione doganale e meccanismi efficaci di assistenza, e promuovere la convergenza di vedute e azioni comuni nell'ambito delle pertinenti iniziative internazionali, anche per quanto riguarda la facilitazione del commercio.
2. Le parti prestano particolare attenzione al miglioramento della sicurezza del commercio internazionale, assicurando un approccio che concili la facilitazione del commercio con la lotta contro le frodi e le irregolarita'.
 
Art. 13.
Investimenti

Le parti possono incoraggiare lo sviluppo di un contesto stabile e attraente per gli investimenti reciproci mediante un dialogo regolare volto a rafforzare la comprensione e la cooperazione in materia di investimenti, a ricercare i meccanismi amministrativi per agevolare i flussi di investimenti e a promuovere norme stabili, trasparenti, aperte e non discriminatorie per gli investitori.
 
Art. 14.
Politica della concorrenza

Le parti possono promuovere l'introduzione e l'applicazione efficaci di regole della concorrenza e la diffusione di informazioni al fine di migliorare la trasparenza e la certezza del diritto per le imprese che operano sui mercati dell'altra parte.
 
Art. 15.
Servizi

Le parti possono avviare un dialogo regolare volto, in particolare, allo scambio di informazioni sui rispettivi contesti normativi, alla promozione dell'accesso ai mercati dell'altra parte e alle fonti di capitale e alla tecnologia, nonche' all'espansione degli scambi di servizi tra le due regioni e sui mercati dei paesi terzi.

 
Art. 16.
Protezione della proprieta' intellettuale

Le parti considerano rilevanti i diritti di proprieta' intellettuale(1), riconoscendone l'importanza crescente per la creazione di prodotti, servizi e tecnologie innovativi nei rispettivi paesi e convengono di continuare a collaborare e a scambiarsi informazioni non riservate in merito ad attivita' e progetti definiti di comune accordo, con l'obiettivo di promuovere, proteggere e far rispettare tali diritti, anche attraverso un'applicazione efficace ed efficiente a livello doganale.
__________
(1) Ai fini del presente articolo, l'espressione "diritti di proprieta' intellettuale" comprende:
a) tutte le categorie di proprieta' intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio che figura nell'allegato1C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, fatto a Marrakech il 15 aprile 1994, in particolare:
i) diritto d'autore e diritti connessi;
ii) brevetti;
iii) marchi;
iv) disegni industriali;
v) topografie di prodotti a semiconduttori;
vi) indicazioni geografiche;
vii) protezione di informazioni segrete;
b) privative per ritrovati vegetali.
Ai fini del presente accordo, i "brevetti" comprendono, in relazione all'Unione, i diritti derivanti da certificati protettivi complementari

 
Art. 17.
Stato di diritto e cooperazione giudiziaria

1. Nella loro cooperazione in materia di giustizia, liberta' e sicurezza, le parti attribuiscono particolare importanza alla promozione dello stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli per quanto riguarda, in particolare, l'applicazione della legge e l'amministrazione della giustizia.
2. La cooperazione tra le parti comprende anche reciproci scambi di informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione.

 
Art. 18.
Protezione dei dati

1. Le parti convengono di istituire un dialogo per migliorare la protezione dei dati personali facendo riferimento ai principi e alle migliori pratiche internazionali, come quelli contenuti negli orientamenti ONU per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali (risoluzione n. 45/95 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990).
2. La cooperazione in materia di protezione dei dati personali puo' riguardare, tra l'altro, lo scambio di informazioni e di competenze.

 
Art. 19.
Migrazione

1. Le parti ribadiscono l'importanza della gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori.
2. Le parti istituiscono un meccanismo di dialogo sulle questioni connesse alla migrazione, tra cui la migrazione legale e illegale, il traffico e la tratta di esseri umani, nonche' sulle questioni che attengono alla protezione internazionale di coloro che ne hanno bisogno. Tale dialogo e' instaurato sulla base di un programma, di condizioni e di temi definiti di comune accordo.
3. Ciascuna parte puo', ove lo ritenga opportuno, includere le problematiche migratorie nelle proprie strategie di sviluppo economico e sociale secondo la propria prospettiva di paese di origine, di transito e/o di destinazione dei migranti.
4. La cooperazione tra le parti si basa su una valutazione delle esigenze specifiche delle parti, realizzata attraverso una consultazione reciproca tra le medesime. Le parti convengono che tale cooperazione si svolge secondo quanto consentito dalle disposizioni legislative, normative e regolamentari e dalle politiche nazionali e dell'Unione. Tale cooperazione puo' riguardare in particolare:
a) le cause di fondo della migrazione;
b) l'evoluzione e l'attuazione degli obblighi di ciascuna delle parti a norma del diritto internazionale delle migrazioni, compresa la protezione internazionale di coloro che ne hanno bisogno;
c) le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equo trattamento, l'istruzione, la formazione e l'integrazione degli stranieri legalmente residenti, le misure contro il razzismo e la xenofobia;
d) l'istituzione di un'efficace politica di prevenzione dell'immigrazione clandestina, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, comprendente le modalita' di lotta contro le reti di passatori e di trafficanti e le forme di protezione delle vittime di tale tratta;
e) il rimpatrio, in condizioni di rispetto della dignita' umana, delle persone che risiedono illegalmente, compresa la promozione del rientro volontario;
f) le questioni ritenute di reciproco interesse in materia di visti e di sicurezza dei documenti di viaggio;
g) le questioni ritenute di reciproco interesse in materia di controlli alle frontiere.
5. Nel quadro della cooperazione volta a prevenire e contrastare l'immigrazione clandestina, le Parti convengono inoltre quanto segue:
a) la Repubblica di Singapore riammette i suoi cittadini illegalmente presenti nel territorio di uno Stato membro previa richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalita' una volta accertata la cittadinanza;
b) ogni Stato membro riammette i suoi cittadini illegalmente presenti nel territorio della Repubblica di Singapore previa richiesta di quest'ultima e senza ulteriori formalita' una volta accertata la cittadinanza.
Gli Stati membri e la Repubblica di Singapore forniscono ai propri cittadini i documenti d'identita' necessari a tal fine. Se la persona da riammettere non e' in possesso di alcun documento o non dispone di altre prove della sua cittadinanza, le rappresentanze diplomatiche e consolari competenti della parte nella quale la persona deve essere riammessa (ossia lo Stato membro interessato o la Repubblica di Singapore), su richiesta dell'altra parte (ossia la Repubblica di Singapore o lo Stato membro interessato), interrogano la persona da riammettere al fine di accertarne la cittadinanza.
6. Le parti convengono di negoziare, previa richiesta, la conclusione di un accordo tra l'Unione e la Repubblica di Singapore che disciplini la riammissione dei cittadini della Repubblica di Singapore e degli Stati membri, dei cittadini di altri paesi e degli apolidi.

 
Art. 20.
Lotta alla criminalita' organizzata

Le parti convengono di cooperare nella lotta alla criminalita' organizzata e alla corruzione. Tale cooperazione intende in particolare applicare e promuovere, se del caso, le norme e gli strumenti internazionali pertinenti, quali la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata transnazionale e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

 
Art. 21. Cooperazione nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento
del terrorismo

1. Le parti convengono sulla necessita' di adoperarsi e cooperare al fine di impedire che i rispettivi sistemi finanziari siano utilizzati per riciclare i proventi delle attivita' illecite, conformemente alle raccomandazioni della task force «Azione finanziaria» (FATF).
2. Le parti procedono a scambi di competenze in settori quali l'elaborazione e l'applicazione di disposizioni regolamentari e il funzionamento efficiente di norme e meccanismi idonei.
3. La cooperazione consente, in particolare e per quanto possibile, lo scambio di informazioni e competenze pertinenti in materia di adozione di norme adeguate per la lotta al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelle adottate dagli organismi internazionali che operano nel settore, come la FATF.

 
Art. 22.
Cooperazione in materia di droghe illecite

1. Le parti collaborano per garantire un approccio equilibrato basato su un coordinamento efficace tra le autorita' competenti, comprese, a seconda dei casi, quelle della sanita', della giustizia, dell'interno e delle dogane, al fine di ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e le conseguenze negative per gli individui e la societa' nel suo insieme che derivano dall'abuso di droghe. Le parti collaborano inoltre per garantire una prevenzione piu' efficace della diversione dei precursori delle droghe.
2. Le parti concordano i metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le azioni si basano su principi concordati, ispirati alle convenzioni internazionali pertinenti, alla dichiarazione politica e alla dichiarazione speciale sui principi guida per la riduzione della domanda di droga, adottate dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel giugno 1998, e alla dichiarazione politica e al piano d'azione sulla cooperazione internazionale verso una strategia integrata e bilanciata di lotta per affrontare il problema mondiale della droga, adottati in occasione della 52ª sessione della commissione Stupefacenti dell'ONU nel marzo 2009.
3. Le parti procedono a scambi di competenze in settori quali l'elaborazione della legislazione e delle politiche nazionali, la creazione di enti e centri di informazione nazionali, la formazione del personale, la ricerca sugli stupefacenti e la prevenzione della diversione dei precursori utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope.


 
Art. 23.
Cooperazione in materia di diritti umani

1. Le parti decidono di cooperare, ove reciprocamente concordato, al fine di promuovere e tutelare efficacemente i diritti umani, anche attraverso l'applicazione degli strumenti internazionali pertinenti in materia di diritti umani di cui le parti sono parti contraenti.
2. La cooperazione puo' comprendere fra l'altro:
a) la promozione dei diritti umani e l'educazione ai medesimi;
b) il rafforzamento delle opportune istituzioni nazionali e regionali che si occupano di diritti umani;
c) l'instaurazione di un dialogo ampio e costruttivo sui diritti umani;
d) il rafforzamento della cooperazione in seno alle istituzioni delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani.

 
Art. 24.
Cooperazione in materia di servizi finanziari

Le parti si adoperano per incentivare la cooperazione in materia di servizi finanziari su temi di reciproco interesse nell'ambito dei rispettivi programmi e quadri legislativi e, se del caso, conformemente alle disposizioni pertinenti dell'accordo di libero scambio di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Tale cooperazione avviene tra le autorita' di regolamentazione e di vigilanza finanziaria dell'Unione e della Repubblica di Singapore sui temi della regolamentazione e della vigilanza finanziaria. Le autorita' di regolamentazione e di vigilanza finanziaria si consultano per definire gli strumenti di cooperazione piu' adeguati.

 
Art. 25.
Dialogo sulla politica economica

1. Le parti convengono di cooperare per promuovere lo scambio di informazioni sulle rispettive tendenze e politiche economiche e la condivisione di esperienze in materia di coordinamento delle politiche economiche nell'ambito della cooperazione e dell'integrazione economica regionali.
2. Le parti si adoperano per approfondire il dialogo tra le rispettive autorita' su questioni economiche che possono comprendere, in base a quanto concordato tra le parti medesime, la politica monetaria, la politica di bilancio (compresa quella fiscale), le finanze pubbliche, la stabilizzazione macroeconomica e il debito estero.

 
Art. 26.
Cooperazione in materia fiscale

1. Le parti riconoscono e si impegnano ad applicare, secondo quanto enunciato ai paragrafi 2 e 3, i principi del buon governo nel settore fiscale al fine di rafforzare e sviluppare le attivita' economiche tenendo conto anche dell'esigenza di sviluppare un adeguato quadro normativo.
2. A tal fine e nel rispetto delle rispettive competenze, le parti riconoscono l'importanza di combattere le pratiche fiscali riconosciute come dannose da entrambe le parti, migliorano la cooperazione fiscale internazionale volta a combattere l'evasione fiscale e applicano le norme riconosciute a livello internazionale per la trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali sancite dal modello di convenzione fiscale sui redditi e sul patrimonio dell'OCSE del 2008, con l'obiettivo di consentire l'applicazione efficace delle rispettive norme fiscali.
3. Le parti convengono che l'applicazione di questi principi avviene, in particolare, nell'ambito degli accordi fiscali bilaterali, vigenti o futuri, tra la Repubblica di Singapore e gli Stati membri.

 
Art. 27.
Cooperazione in materia di politica industriale e di PMI

1. Le parti, tenendo conto delle politiche economiche e degli obiettivi economici di entrambe, convengono di promuovere la cooperazione in materia di politica industriale in tutti i settori da esse ritenuti idonei, nell'intento di migliorare, in particolare, la competitivita' delle piccole e medie imprese (PMI).
2. Tale cooperazione ha per oggetto:
a) lo scambio di informazioni e di esperienze sulla creazione di condizioni quadro atte a migliorare la competitivita' delle PMI;
b) la promozione della responsabilita' sociale e dell'accountability delle imprese e di pratiche commerciali responsabili, tra cui il consumo e la produzione sostenibili. In questa cooperazione e' integrata la dimensione del consumatore, ad esempio per quanto riguarda le informazioni sui prodotti e il ruolo dei consumatori sul mercato;
c) la promozione di contatti tra gli operatori economici e di coinvestimenti e la creazione di joint venture e di reti di informazione, in particolare nell'ambito dei programmi orizzontali esistenti dell'Unione, in modo da stimolare in particolare i trasferimenti di tecnologie soft e hard tra i partner;
d) la facilitazione dell'accesso ai finanziamenti, l'informazione e la promozione dell'innovazione.
3. Le parti incoraggiano il rafforzamento delle relazioni tra i loro rispettivi settori privati nelle opportune sedi esistenti o di futura istituzione, anche attraverso meccanismi volti ad aiutare entrambe a promuovere l'internazionalizzazione delle PMI.

 
Art. 28.
Societa' dell'informazione

1. Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) costituiscono elementi essenziali della vita moderna e rivestono una vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale, le parti si adoperano per coordinare le rispettive politiche in materia al fine di promuovere lo sviluppo economico.
2. La cooperazione in questo campo riguarda in particolare:
a) la partecipazione al dialogo regionale globale sui diversi aspetti della societa' dell'informazione, in particolare sulle politiche relative alle comunicazioni elettroniche e sulle migliori pratiche di regolamentazione in settori comprendenti tra l'altro, ma non esclusivamente, il rilascio di licenze per i servizi di telecomunicazione, il trattamento dei nuovi servizi di comunicazione elettronica, come i servizi di telefonia via Internet (VoIP), l'eliminazione dello spamming, il controllo del comportamento del vettore dominante e una maggiore trasparenza ed efficienza dell'autorita' di regolamentazione;
b) l'interconnessione e l'interoperabilita' delle reti e dei servizi delle parti;
c) la standardizzazione e la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
d) la promozione della cooperazione di ricerca tra le parti nel settore delle TIC;
e) la cooperazione nell'ambito di progetti comuni di ricerca nel settore delle TIC;
f) i profili di sicurezza della societa' dell'informazione, secondo quanto reciprocamente concordato;
g) la valutazione della conformita' delle apparecchiature di telecomunicazione, comprese le apparecchiature radio.

 
Art. 29.
Cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media

Le parti convengono di promuovere la cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media in generale. Le attivita' di cooperazione comprendono tra l'altro, ma non esclusivamente:
a) lo scambio di opinioni sulla politica in materia di audiovisivi e media;
b) l'organizzazione congiunta di manifestazioni di reciproco interesse;
c) le attivita' di formazione in comune;
d) la facilitazione delle coproduzioni e l'avvio di discussioni in materia di accordi di coproduzione audiovisiva.

 
Art. 30.
Cooperazione scientifica e tecnologica

1. Le parti incoraggiano, sviluppano e facilitano la cooperazione nei settori delle scienze, della tecnologia e dell'innovazione in settori di reciproco interesse, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di entrambe le parti.
2. La cooperazione persegue i seguenti obiettivi:
a) incoraggiare lo scambio di informazioni in materia di scienze, tecnologia e innovazione e per quanto riguarda le politiche e i programmi pertinenti;
b) promuovere relazioni durature tra le comunita' scientifiche, i centri di ricerca, le universita' e i settori industriali delle parti;
c) promuovere la formazione e la mobilita' dei ricercatori e degli studenti degli istituti di istruzione superiore.
3. Nel rispetto della discussione tra le parti e previa consultazione delle agenzie che finanziano la ricerca in ciascun paese, la cooperazione puo' concretizzarsi in progetti comuni di ricerca e/o scambi, riunioni, seminari e nella formazione di scienziati e studenti degli istituti di istruzione superiore nel quadro di programmi di mobilita' internazionale che garantiscano la massima diffusione dei risultati della ricerca.
4. Nell'ambito della cooperazione, le parti promuovono la partecipazione dei rispettivi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e settori produttivi, PMI comprese.
5. Le parti convengono di impegnarsi in un'opera di sensibilizzazione in merito alle possibilita' di cooperazione scientifica e tecnologica offerte dai rispettivi programmi.

 
Art. 31.
Energia

1. Le parti si adoperano per intensificare la cooperazione nel settore dell'energia al fine di:
a) diversificare l'approvvigionamento energetico e sviluppare forme di energia nuove e rinnovabili su base commerciale;
b) conseguire un uso razionale dell'energia, in particolare promuovendo la gestione della domanda di energia;
c) favorire il trasferimento di tecnologie finalizzato a un uso efficiente dell'energia;
d) contrastare i cambiamenti climatici, anche attraverso la fissazione del prezzo del carbonio (carbon pricing);
e) migliorare lo sviluppo delle capacita', anche attraverso la possibilita' della formazione, e facilitare gli investimenti nel settore dell'energia sulla base di norme trasparenti, non discriminatorie e compatibili con il mercato;
f) promuovere la concorrenza nel mercato dell'energia.
2. A tal fine, le parti si adoperano per incoraggiare i contatti tra gli organismi competenti in materia di pianificazione energetica e promuovere lo svolgimento di attivita' comuni di ricerca tra gli istituti di ricerca e le universita', in particolare nelle sedi regionali competenti. Le due parti esaminano le ulteriori possibilita' di intensificare la cooperazione in materia di sicurezza e protezione nucleare, entro i limiti dei rispettivi quadri giuridici e politici. Con riferimento all'articolo 34 e alle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (WSSD) svoltosi a Johannesburg nel 2002, le parti possono cercare di affrontare il problema del rapporto fra l'accesso a servizi energetici a prezzi accessibili e lo sviluppo sostenibile. Queste attivita' possono essere promosse in collaborazione con l'iniziativa Energia dell'Unione europea varata in occasione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile.

 
Art. 32.
Trasporti

1. Le parti convengono di rafforzare ulteriormente e di comune accordo la cooperazione in tutti i settori pertinenti della politica dei trasporti allo scopo di migliorare la circolazione delle merci e dei passeggeri, promuovere la sicurezza, contrastare gli atti di pirateria e di rapina a mano armata contro le navi, promuovere la protezione dell'ambiente e standard operativi elevati, nonche' al fine di rendere piu' efficienti i rispettivi sistemi di trasporto.
Le parti, nel richiamare quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 5, del presente accordo, ribadiscono che la cooperazione in tutti i settori pertinenti dei trasporti e' assoggettata alle rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari interne.
2. La cooperazione tra le parti a norma del paragrafo 1 e' volta a promuovere:
a) lo scambio di informazioni sulle rispettive politiche in materia di trasporti, in particolare per quanto concerne il trasporto urbano e l'interconnessione e l'interoperabilita' delle reti di trasporto multimodali, nonche' la gestione delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti;
b) l'uso dei sistemi globali di navigazione satellitare, con particolare riferimento alle questioni di reciproco interesse in materia industriale, di regolamentazione e di sviluppo dei mercati;
c) un dialogo nel settore del trasporto aereo, con l'obiettivo di intensificare la cooperazione sui temi della politica dell'aviazione e di adottare azioni congiunte nel campo dei servizi del trasporto aereo mediante, tra l'altro, la negoziazione e l'applicazione di accordi. Le parti sviluppano ulteriormente le loro relazioni e, se del caso, prendono in esame l'istituzione di un futuro accordo globale sui servizi aerei. Inoltre, ove cio' sia reciprocamente vantaggioso, intensificano la cooperazione tecnica e regolamentare in settori quali la sicurezza aerea intesa come safety e security, la gestione del traffico aereo, compresa una gestione piu' ecologica di quest'ultimo, l'applicazione del diritto della concorrenza e la regolamentazione economica del settore aereo, al fine di favorire la convergenza normativa e l'eliminazione degli ostacoli alle attivita' di impresa. Le parti intensificano anche il dialogo sulle questioni ambientali nel settore dell'aviazione, come l'uso di strumenti di mercato nella lotta al riscaldamento globale anche attraverso lo scambio di quote di emissioni. Su queste basi, le parti valutano la possibilita' di una cooperazione ancora piu' stretta nel settore dell'aviazione civile;
d) un dialogo sui servizi di trasporto marittimo finalizzato ai seguenti obiettivi: accesso senza restrizioni, a condizioni commerciali e non discriminatorie, ai mercati e agli scambi marittimi internazionali, nella prospettiva di sostenere gli impegni tesi alla graduale eliminazione dei sistemi di riserva dei carichi; la non introduzione di clausole di ripartizione del carico; il diritto di stabilimento alle imprese che forniscono servizi di trasporto marittimo, compresi quelli ausiliari; il trattamento nazionale per l'accesso delle navi battenti la bandiera dell'altra parte o gestite da cittadini o societa' dell'altra parte ai servizi ausiliari e portuali; il diritto di organizzare servizi di trasporto «porta a porta»;
e) l'applicazione delle norme di sicurezza e anti-inquinamento, in particolare per quanto concerne i trasporti marittimi e l'aviazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali pertinenti di cui le parti sono firmatarie, inclusa la cooperazione nelle sedi internazionali competenti al fine di garantire una migliore applicazione della regolamentazione internazionale.

 
Art. 33.
Istruzione e cultura

1. Le parti convengono di promuovere la cooperazione nei settori dell'istruzione e della cultura, nel debito rispetto della diversita', onde approfondire la comprensione e la conoscenza delle rispettive culture.
2. Le parti si adoperano per prendere misure idonee alla promozione degli scambi culturali e alla realizzazione di iniziative comuni in vari campi della cultura, compresa l'organizzazione congiunta di manifestazioni culturali. A questo proposito le parti convengono inoltre di sostenere le attivita' della Fondazione Asia-Europa.
3. Le parti convengono di consultarsi e di cooperare nelle sedi internazionali competenti, quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, al fine di perseguire obiettivi comuni e promuovere la diversita' culturale.
4. Le parti pongono inoltre l'accento su misure volte a instaurare contatti permanenti tra le rispettive agenzie specializzate e a favorire lo scambio di informazioni, know-how, studenti, esperti, giovani, giovani lavoratori e risorse tecniche, avvalendosi degli strumenti previsti dai programmi dell'Unione per il sud-est asiatico in materia di istruzione e cultura e dell'esperienza acquisita da entrambe le parti in questo campo.
5. Le parti favoriscono maggiori scambi e maggiore cooperazione tra gli istituti di istruzione al fine di promuovere la comprensione reciproca, la conoscenza e l'apprezzamento delle rispettive culture, delle rispettive economie e dei rispettivi sistemi sociali. Le parti si adoperano, in particolare, per agevolare la mobilita' degli studenti e dei ricercatori nel quadro del programma Erasmus Mundus o di altri analoghi programmi.

 
Art. 34.
Ambiente e risorse naturali

1. Le parti convengono sulla necessita' di salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversita' biologica quale presupposto dello sviluppo delle generazioni attuali e future.
2. L'attuazione dei risultati della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002 e della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2012 deve essere presa in considerazione in tutte le attivita' intraprese dalle parti nel quadro del presente accordo.
3. Le parti si adoperano per proseguire la cooperazione in materia di protezione dell'ambiente, anche attraverso la condivisione delle migliori pratiche in settori quali:
a) i cambiamenti climatici e l'efficienza energetica;
b) le tecnologie pulite e rispettose dell'ambiente, in particolare quelle sicure e sostenibili;
c) lo sviluppo di capacita' di negoziare e attuare accordi multilaterali in materia di ambiente;
d) l'ambiente costiero e marino;
e) il contrasto del disboscamento illegale e del commercio del relativo legname e la promozione della gestione sostenibile delle foreste.

 
Art. 35.
Occupazione e affari sociali

1. Le parti convengono di intensificare la cooperazione nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, compresa la cooperazione riguardante la coesione regionale e sociale, la salute e la sicurezza sul lavoro, la parita' di genere, il lavoro dignitoso e il dialogo sociale, al fine di potenziare la dimensione sociale della globalizzazione.
2. Le parti ribadiscono la necessita' di sostenere il processo di globalizzazione, che comporta vantaggi per tutti, e di promuovere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali fattori essenziali ai fini dello sviluppo sostenibile e della riduzione della poverta', conformemente alla risoluzione n. 60/1 dell'Assemblea generale dell'ONU del 24 ottobre 2005 e alla dichiarazione ministeriale del segmento ad alto livello della sessione ordinaria del Consiglio economico e sociale dell'ONU del 2006 (E/2006/L.8 del Consiglio economico e sociale dell'ONU del 5 luglio 2006) e secondo quanto sancito dalla dichiarazione sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 2008. Le parti tengono conto delle rispettive caratteristiche e della diversa natura della loro situazione socioeconomica.
3. Le parti, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla loro adesione all'OIL e conformemente alla dichiarazione dell'OIL sui principi e diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, adottata dalla 86ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro nel 1998, si impegnano a rispettare, promuovere e applicare efficacemente i principi relativi ai diritti fondamentali nel lavoro, ossia:
a) la liberta' di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
b) l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;
c) l'abolizione effettiva del lavoro infantile;
d) l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e di occupazione.
Le parti riaffermano il loro impegno a dare effettiva applicazione alle convenzioni dell'OIL ratificate, rispettivamente, dalla Repubblica di Singapore e dagli Stati membri dell'Unione europea. Le parti si adoperano con costanza e continuita' per ratificare e porre effettivamente in applicazione le convenzioni fondamentali dell'OIL e si scambiano informazioni in merito. Le parti prendono inoltre in considerazione la ratifica e l'effettiva applicazione di altre convenzioni dell'OIL, tenendo conto della situazione interna. Le parti si scambiano informazioni in merito.
4. Le parti possono avviare attivita' di cooperazione reciprocamente vantaggiose che possono comprendere, tra l'altro, programmi e progetti specifici, stabiliti di comune accordo, il dialogo, la cooperazione e iniziative su temi d'interesse comune in ambiti bilaterali o multilaterali quali l'ASEM, l'ASEAN-UE e l'OIL.

 
Art. 36.
Sanita'

1. Le parti convengono di cooperare nel settore sanitario al fine di migliorare le condizioni di salute trattando tra l'altro le principali malattie trasmissibili, come l'HIV/AIDS, l'influenza aviaria e altre influenze con potenziale pandemico, le principali malattie non trasmissibili e i relativi fattori di rischio, anche mediante lo scambio di informazioni e la collaborazione per l'individuazione precoce, la prevenzione e il controllo, nonche' mediante accordi internazionali in materia sanitaria.
2. Compatibilmente con le risorse disponibili, la cooperazione puo' avvenire tramite:
a) progetti relativi all'epidemiologia delle principali malattie trasmissibili e non trasmissibili;
b) scambi, borse di studio e programmi di formazione;
c) programmi e progetti per migliorare i servizi sanitari e le condizioni di salute;
d) la condivisione di informazioni e la collaborazione scientifica in materia di regolamentazione dei medicinali e dei dispositivi medici;
e) la promozione di una piena e tempestiva applicazione degli accordi internazionali in materia sanitaria, quali il regolamento sanitario internazionale e la convenzione quadro per la lotta al tabagismo.

 
Art. 37.
Statistiche

Le parti si adoperano per promuovere, in linea con le attivita' di cooperazione statistica in corso tra l'Unione e l'ASEAN, l'armonizzazione dei metodi e delle pratiche statistiche, comprese la raccolta e la diffusione dei dati statistici, per poter utilizzare in modo reciprocamente accettabile i dati statistici relativi agli scambi di beni e di servizi, quelli relativi agli investimenti diretti esteri nonche', in generale, a tutti i settori contemplati dal presente accordo che si prestano alla raccolta, al trattamento, all'analisi e alla diffusione di dati statistici.

 
Art. 38.
Societa' civile

Le parti riconoscono il contributo potenziale di una societa' civile organizzata al processo di dialogo e di cooperazione previsto dal presente accordo e si adoperano per promuovere il dialogo con la societa' civile organizzata.


 
Art. 39.
Risorse per la cooperazione

1. Compatibilmente con le rispettive risorse e le rispettive normative, le parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, risorse finanziarie comprese, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo.
2. Le parti incoraggiano la Banca europea per gli investimenti a proseguire i suoi interventi nella Repubblica di Singapore, conformemente alle procedure e ai criteri di finanziamento che le sono propri.

 
Art. 40.
Cooperazione allo sviluppo dei paesi terzi

1. Le parti convengono di scambiarsi informazioni sulle rispettive politiche di aiuto allo sviluppo, allo scopo di instaurare un dialogo regolare sugli obiettivi di tali politiche e sui rispettivi programmi di aiuto allo sviluppo nei paesi terzi.
2. Le parti promuovono inoltre azioni comuni volte a fornire assistenza tecnica e a favorire lo sviluppo delle risorse umane nei paesi meno sviluppati del sud-est asiatico e non solo in quelli.


 
Art. 41.
Comitato misto

1. Le parti convengono di istituire, nell'ambito del presente accordo, un comitato misto composto da rappresentanti di entrambe di grado sufficientemente elevato, incaricato di:
a) garantire il buon funzionamento e la corretta applicazione del presente accordo;
b) stabilire priorita' in relazione agli obiettivi del presente accordo;
c) formulare raccomandazioni per promuovere gli obiettivi del presente accordo.
2. Il comitato misto si riunisce, di norma, almeno ogni due anni, alternativamente a Singapore e a Bruxelles, a una data stabilita di comune accordo. Il comitato misto e' copresieduto da un rappresentante di ciascuna parte. Le parti concordano l'ordine del giorno delle riunioni del comitato misto. Le parti possono convocare di comune accordo riunioni straordinarie.
3. Il comitato misto puo' istituire sottocomitati specializzati che lo assistono nello svolgimento dei suoi compiti. A ogni riunione del comitato misto i sottocomitati presentano relazioni dettagliate sulle loro attivita'.
4. Il comitato misto adotta il regolamento interno conformemente al presente articolo e opera per consenso. Il comitato misto stabilisce nel regolamento interno le modalita' applicabili alle consultazioni quali quelle previste dall'articolo 44 e si adopera per concordare l'uso di una lingua di lavoro comune.
5. Il comitato misto, ove reciprocamente concordato e se del caso, discute il funzionamento e l'applicazione degli accordi specifici di cui all'articolo 43, paragrafo 3.

 
Art. 42.
Clausola evolutiva

1. Al fine di intensificare la cooperazione, le parti possono, ove reciprocamente convenuto, ampliare il presente accordo anche integrandolo con accordi o protocolli su settori o attivita' specifici.
2. In relazione all'applicazione del presente accordo, ciascuna parte puo' formulare suggerimenti per estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza applicativa acquisita.

 
Art. 43.
Altri accordi

1. Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ne' il presente accordo ne' qualsiasi azione intrapresa in applicazione dello stesso pregiudica in alcun modo le attribuzioni degli Stati membri ad avviare con la Repubblica di Singapore attivita' di cooperazione bilaterale o a concludere, se del caso, nuovi accordi di partenariato e cooperazione con la Repubblica di Singapore.
2. Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione o l'esecuzione degli impegni assunti rispettivamente dalle parti nei confronti di terzi.
3. Nonostante l'articolo 9, paragrafo 2, le parti possono integrare il presente accordo anche concludendo accordi specifici in qualsiasi settore di cooperazione rientrante nel suo ambito di applicazione. Tali accordi specifici formano parte integrante del complesso delle relazioni bilaterali disciplinate dal presente accordo e rientrano in un quadro istituzionale comune.

 
Art. 44.
Mancata esecuzione dell'accordo

1. Una parte, se ritiene che l'altra sia venuta meno agli obblighi derivanti dal presente accordo, puo' prendere le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi di particolare urgenza, tale parte chiede e l'altra parte accetta l'avvio di consultazioni al fine di pervenire a una soluzione reciprocamente soddisfacente della questione. Le consultazioni possono svolgersi sotto l'egida del comitato misto di cui all'articolo 41, che puo' risolvere la questione a esso sottoposta mediante una raccomandazione o in ogni altro modo reciprocamente accettabile per le parti.
2. In casi di particolare urgenza, la misura idonea prevista e' notificata immediatamente all'altra parte. Su richiesta dell'altra parte, le consultazioni si tengono per un periodo massimo di quindici giorni per ricercare una soluzione reciprocamente soddisfacente della questione. Al termine di tale periodo e' applicabile una misura idonea.
3. Nella scelta delle misure idonee, la priorita' va accordata a quelle che interferiscono meno con il funzionamento del presente accordo o di accordi specifici. Tali misure sono immediatamente notificate all'altra parte e, se quest'ultima lo richiede, sono oggetto di consultazioni in sede di comitato misto.
4. Le parti convengono che, ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, con l'espressione «misure idonee» di cui al presente articolo si intende la sospensione o il temporaneo mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente accordo, da qualsiasi accordo specifico di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 43, paragrafo 3, o da qualsiasi altra misura raccomandata dal comitato misto. Le misure idonee sono adottate conformemente al diritto internazionale e sono proporzionate all'inadempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo. Le parti convengono inoltre che con l'espressione «casi di particolare urgenza» di cui ai paragrafi 1 e 2 si intende:
a) il ripudio del presente accordo non autorizzato dalle norme generali di diritto internazionale, oppure
b) la violazione di uno degli elementi essenziali dell'accordo richiamati all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 2.

 
Art. 45.
Agevolazioni

Per facilitare la cooperazione nel quadro del presente accordo, le parti concedono le garanzie e le agevolazioni necessarie per l'espletamento delle funzioni.

 
Art. 46.
Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da un lato, al territorio in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Singapore.

 
Art. 47.
Definizione delle parti

Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, in base alle rispettive attribuzioni, da un lato, e la Repubblica di Singapore, dall'altro.

 
Art. 48.
Diffusione di informazioni

Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come tale da imporre a una delle parti di fornire informazioni la cui diffusione sia considerata contraria ai suoi interessi essenziali di sicurezza o al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

 
Art. 49.
Entrata in vigore e durata

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto completamento delle procedure giuridiche necessarie a tal fine.
2. Il presente accordo e' concluso per un periodo di cinque anni; e' automaticamente prorogato per periodi successivi di un anno, a meno che, sei mesi prima dello scadere di uno dei suddetti periodi, la Repubblica di Singapore, da un lato, oppure l'Unione e i suoi Stati membri, dall'altro, non notifichi all'altra parte, per iscritto, l'intenzione di non prorogarlo.
3. Le eventuali modifiche del presente accordo sono apportate di concerto fra le parti. Tali modifiche diventano effettive solo dopo che la seconda e ultima parte ha notificato all'altra l'avvenuto espletamento di tutte le formalita' necessarie.
4. Il presente accordo puo' essere denunciato mediante notifica scritta in tal senso data dalla Repubblica di Singapore, da un lato, oppure dall'Unione e dai suoi Stati membri, dall'altro, all'altra parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo che l'altra parte ha ricevuto la notifica.

 
Art. 50.
Dichiarazioni e lettere di accompagnamento

Le dichiarazioni comuni e le lettere di accompagnamento allegate al presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.

 
Art. 51.
Notifiche

Le notifiche a norma dell'articolo 49 sono fatte rispettivamente al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministero degli Affari esteri della Repubblica di Singapore.

 
Art. 52.
Testo facente fede

Il presente accordo e' redatto nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. Le parti sottopongono al comitato misto le eventuali controversie relative all'interpretazione del presente accordo.
 
Dichiarazione comune sull'articolo 44
(Mancata esecuzione dell'accordo)

Le parti convengono che l'espressione «violazione di uno degli elementi essenziali dell'accordo» di cui all'articolo 44, paragrafo 4, lettera b), si riferisce a casi particolarmente eccezionali di inadempimento sistematico, grave e sostanziale degli obblighi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 2.
 
Dichiarazione comune sull'articolo 52
(Testo facente fede)

In caso di divergenze relative all'interpretazione del presente accordo, si tiene conto del fatto che esso e' stato negoziato in lingua inglese.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Lettera di accompagnamento

In relazione all'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Singapore, dall'altro, entrambe le parti confermano di non essere a conoscenza, al momento della firma del presente accordo e sulla base delle informazioni oggettivamente disponibili, dell'esistenza o dell'applicazione di disposizioni legislative nazionali dell'altra parte che potrebbero far invocare l'articolo 44 del presente accordo.

Parte di provvedimento in formato grafico