Gazzetta n. 92 del 19 aprile 2024 (vai al sommario)
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2024
Rinnovo dell'incarico del Generale Giuseppe Vadala' a Commissario unico per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche abusive.


IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione dell'11 marzo 2024

Visti gli articoli 117, quinto comma, e 120 della Costituzione;
Visto, in particolare, il secondo comma dell'art. 120 della Costituzione ove si prevede che il Governo puo' sostituirsi a organi delle regioni, delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni nel caso di mancato rispetto della normativa comunitaria e nel caso di possibile lesione all'unita' giuridica ed economica;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la «direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti» e, in particolare, l'art. 13, concernente la «Procedura di chiusura e di, gestione successiva alla chiusura»;
Visto, in particolare, l'art. 14, lettere b) e c), della citata direttiva 1999/31/CE, che impone l'adozione delle misure necessarie a rendere conformi o a chiudere definitivamente le discariche preesistenti all'entrata in vigore della medesima direttiva;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, attuativo della predetta direttiva 1999/31/CE e, in particolare, l'art. 12, avente ad oggetto la procedura di chiusura delle discariche;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», e in particolare, l'art. 8, commi 1 e 2, concernente l'attuazione dell'art. 120 della Costituzione sul potere sostitutivo;
Visto, altresi', il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, l'art. 250, ove si prevede, tra l'altro, che «Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano ne' il proprietario del sito ne' altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'art. 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorita' fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e in particolare, l'art. 41 secondo cui, «in relazione a quanto disposto dagli articoli 117, quinto comma e 120, secondo comma della Costituzione [...] i provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti»;
Visto, in particolare, il comma 2-bis del citato art. 41 della legge n. 234 del 2012, che prevede la nomina di un apposito commissario per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'UE;
Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e in particolare l'art. 5 concernente «ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale»;
Visto, in particolare, il comma 2 del predetto art. 5 del decreto-legge n. 111 del 2019, con il quale e' stato previsto che il suddetto Commissario unico, scelto nei ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, resta in carica per un triennio ed e' collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. Al predetto Commissario e' corrisposto in aggiunta al trattamento economico fondamentale, che rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e con le modalita' di cui al comma 3 dell'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
Visto, inoltre, il comma 3 dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 111 del 2019, con il quale si prevede la possibilita', per il Commissario unico, di avvalersi di una struttura di supporto composta da personale in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto, da ultimo, il comma 5 dello stesso art. 5 del citato decreto-legge n. 111 del 2019, secondo cui le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al comma 1, sono poste a valere su una quota, non superiore al 2% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e in particolare l'art. 43, comma 1, lettera b), con il quale sono apportate modificazioni all'art. 5 del citato decreto-legge n. 111 del 2019, secondo il quale «Le funzioni e le attivita' del Commissario unico di cui al comma 1 sono estese su richiesta delle singole regioni agli interventi di, bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale, nonche' su richiesta del Ministero della transizione ecologica agli interventi di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale, limitatamente ai soli interventi per i quali sono stati gia' previsti finanziamenti a legislazione vigente con contestuale trasferimento delle relative risorse da parte degli enti richiedenti. Sulla base di intese ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene predisposto un elenco dei siti con priorita' di intervento che saranno oggetto di risanamento da parte del Commissario unico»;
Visto, altresi', l'art. 43, comma 1, lettera d), del citato decreto-legge n. 152 del 2021, che ha introdotto il comma 3-bis dell'art. 5 del decreto-legge n. 111 del 2019, secondo il quale «Il Commissario unico puo' avvalersi di subcommissari, fino al numero massimo di tre, individuati tra i componenti della struttura di supporto di cui al comma 3, che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico. A ciascun subcommissario e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 30.000 euro annui. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 324.000 euro annui.»;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri adottate nelle riunioni del 24 marzo 2017, del 22 novembre 2017 e dell'11 giugno 2019, con le quali il Generale B. Giuseppe Vadala', dell'Arma dei carabinieri e' stato nominato, ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis della legge n. 234 del 2012, Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa sulle discariche, per complessivi ottantuno siti oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 marzo 2021, con la quale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, il Generale B. Giuseppe Vadala', dell'Arma dei carabinieri e' stato confermato, quale Commissario unico, per un triennio a decorrere dalla data della delibera ed, inoltre, con la stessa delibera il mandato commissariale e' stato esteso alle discariche abusive situate nei Comuni di Francavilla al Mare (CH), Maratea (PZ), Moliterno (PZ) e Tito (PZ);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2022, con il quale al Commissario unico, Generale B. dell'Arma dei carabinieri Giuseppe Vadala' e' stato attribuito un compenso accessorio fissato nell'importo di euro 50 mila annui lordi a titolo di parte fissa e nell'importo di ulteriori euro 50 mila annui lordi a titolo di parte variabile;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2022 con la quale al Commissario unico Vadala' e' stato attribuito il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa della discarica abusiva di Malagrotta in ragione della procedura di preinfrazione EU Pilot n. 9068/16 ENVI;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, con la quale al Commissario unico Vadala' e' stato attribuito il compito di realizzare il prosieguo delle attivita' di bonifica inerenti all'impianto gestione rifiuti inerti «Lerose s.r.l.», nel Comune di Bucine, localita' le Valli, zona Cave, all'impianto gestione rifiuti inerti «Lerose s.r.l.» nel Comune di Pontedera - viale America n. 103 - localita' Gello Pontedera (Pisa) ed il lotto V Empoli-Castelfiorentino strada regionale 429, Val d'Elsa nel Comune di Empoli;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 2022, con il quale e' adottato il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la nota prot. n. 0021187 del Ministro dell'ambiente e sicurezza energetica del 26 settembre 2023, con la quale, in occasione della predisposizione del provvedimento relativo all'affidamento alla struttura del Commissario straordinario Generale B. CC. Giuseppe Vadala' delle discariche relative agli impianti di gestione rifiuti inerti nella Regione Toscana contenenti il «KEU», ha previsto «l'estensione dell'incarico agli interventi di bonifica in argomento, prevedendosi nel contempo, ove condiviso, anche un rinnovo dell'incarico per ulteriori tre anni, per poter attuare gli interventi in parola ed altri in scadenza nel 2024 e 2026/2027»;
Vista la relazione del 1° febbraio 2024 relativa ai risultati conseguiti dal Commissario unico e dalla struttura dallo stesso diretta nel periodo 24 marzo 2017 1° febbraio 2024, nonche' il curriculum vitae del Gen. B. CC. Giuseppe Vadala';
Vista la dichiarazione rilasciata dal Gen. B. CC. Giuseppe Vadala' in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilita' e di incompatibilita', ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonche' di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico in parola;
Considerato che il Generale B. CC. Giuseppe Vadala', per tutta la durata dell'incarico, e' collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica a decorrere dalla data della presente delibera;
Valutati i risultati conseguiti nell'adempimento del compito di realizzare gli interventi necessari all'adeguamento delle discariche gia' oggetto delle citate sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea alla vigente normativa;
Ritenuto che il Gen. B. CC. Giuseppe Vadala' sia in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali e alle esperienze maturate;
Considerato che il mancato rinnovo del mandato al Gen. B. CC. Giuseppe Vadala' puo' comportare il mancato completamento della bonifica o messa in sicurezza dei territori contaminati afferenti i siti accertati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza del 2 dicembre 2014, e di conseguenza puo' comportare il rischio di propagazione dell'inquinamento ambientale con conseguenze sulla salute della cittadinanza ricadente in quegli stessi territori e pertanto risulta essenziale garantire continuita' alle lavorazioni;
Ritenuto di rinnovare per un ulteriore triennio il mandato del Commissario unico alle bonifiche al Generale di brigata Giuseppe Vadala', previsto dall'art. 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, cosi' come modificato dall'art. 43, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
Sentiti i soggetti interessati ai sensi del comma 2-bis dell'art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Delibera:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il Gen. B. Giuseppe Vadala', dell'Arma dei carabinieri, gia' nominato, ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Commissario unico per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, appartenente ai ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, e confermato quale Commissario unico con la delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 31 marzo 2021, e' rinnovato, per un ulteriore triennio, a decorrere dal 31 marzo 2024, Commissario unico.
2. Al Commissario si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi da 1 a 5, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.
 
Art. 2

1. Al Commissario unico e' corrisposto il compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti, determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2022.
2. Agli oneri di cui al comma 3-bis dell'art. 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, introdotto dall'art. 43, comma 1, lettera d), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, si provvede a valere sulle risorse stanziate al capitolo 3127 PG 1 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel limite massimo di 324.000 euro annui, da trasferire alla contabilita' speciale.
3. Le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni, sono poste a valere su una quota, non superiore al 2% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.
 
Art. 3

1. Ai sensi dell'art. 41, comma 2-ter, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per tutta la durata del mandato il Commissario straordinario e' autorizzato ad esercitare i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
2. Il Commissario unico svolge direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 2022.
La presente delibera e' trasmessa ai competenti organi per il controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Pichetto Fratin

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 960