Gazzetta n. 91 del 18 aprile 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA CULTURA
DECRETO 17 gennaio 2024, n. 52
Regolamento recante la disciplina delle modalita' per lo svolgimento delle prove di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante, finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, in attuazione dell'articolo 182, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.


IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Visto l'articolo 182, comma 1-quinquies, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il quale, al primo periodo, dispone che «Puo' altresi' acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies del presente articolo»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 7, recante «Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali»;
Visto il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo» e, in particolare, l'articolo 3-quinquies, che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina transitoria per il conseguimento della qualifica di restauratore;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca», e, in particolare, l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, e conseguentemente sopprime il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 30 marzo 2009, n. 53, avente ad oggetto «Regolamento recante la disciplina delle modalita' per lo svolgimento della prova di idoneita' utile all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, nonche' della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in attuazione dell'articolo 182, comma 1-quinquies, del Codice»;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 26 maggio 2009, n. 86, recante «Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attivita' complementari al restauro o altre attivita' di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio»;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 26 maggio 2009, n. 87, recante «Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualita' cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonche' delle modalita' di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalita' della vigilanza sullo svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'articolo 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 dicembre 2010, n. 302, recante «Istituzione del corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale abilitante alla professione di "restauratore di beni culturali"»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 2 marzo 2011, recante «Definizione della classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali - LMR/02», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 17 giugno 2011;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 giugno 2011, n. 81, recante «Restauro: definizione degli ordinamenti curriculari dei profili formativi professionalizzanti del corso di diploma accademico di durata quinquennale in restauro, abilitante alla professione di "Restauratore di beni culturali"»;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 10 agosto 2019, n. 112, avente a oggetto «Regolamento recante la disciplina delle modalita' per lo svolgimento della prova di idoneita', con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali»;
Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Seconda Quater, n. 5669 del 6 maggio 2022, che ordina «al Ministero della Cultura, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, di adottare, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, a cura di parte, della presente sentenza, il decreto di indizione della procedura idoneativa, con valore di esame di Stato abilitante, di cui all'art. 182, comma 1-quinquies, D.lgs. n. 42/2004, in conformita' a quanto previsto dall'art. 3 del Decreto Interministeriale n. 112/2019, disciplinante le modalita' per lo svolgimento della prova in questione» e nomina, per il caso di persistente inerzia, «quale Commissario ad acta, il Dirigente del Servizio attivita' di indirizzo, monitoraggio e interventi speciali presso l'Ufficio Affari Generali ed attivita' di indirizzo politico amministrativo presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto del Direttore generale della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura 10 giugno 2022, n. 252, avente ad oggetto l'istituzione del Tavolo tecnico finalizzato alla predisposizione dello schema di decreto disciplinante le modalita' di svolgimento delle prove d'idoneita' abilitanti all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, cosi' come previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali 10 agosto 2019, n. 112;
Visti i decreti del Direttore generale della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura 25 luglio 2022, n. 342 e 8 settembre 2022, n. 414, aventi a oggetto, rispettivamente, l'integrazione e la modificazione della composizione del Tavolo tecnico istituito con il decreto direttoriale n. 252 del 10 giugno 2022;
Vista la nota del Direttore generale della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura prot. n. 278 del 4 gennaio 2023, con la quale il Commissario ad acta e' stato invitato a partecipare alle riunioni del Tavolo tecnico al fine di informarlo sullo svolgimento dell'istruttoria in corso e di esaminare in maniera congiunta le criticita' relative all'adozione del decreto ministeriale di indizione della procedura di idoneativa con valore di esame di Stato abilitante, di cui all'articolo 182, comma 1-quinquies, del decreto legislativo n. 42 del 2004, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali n. 112 del 2019;
Rilevata la necessita' di provvedere ad una revisione del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali n. 112 del 10 agosto 2019, al fine di superare le criticita' applicative emerse con riferimento, in particolare, alla nomina e alla composizione della Commissione, al concreto svolgimento delle prove, all'individuazione delle sedi di esame, che allo stato non rendono attuabili le disposizioni del decreto di indizione della procedura idoneativa;
Considerata, all'esito dei lavori del Tavolo tecnico interministeriale, la necessita' di procedere, previamente, all'abrogazione e sostituzione del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali n. 112 del 2019, al fine di superare le difficolta' attuative e adeguare le modalita' di svolgimento delle prove di idoneita', nonche' l'organizzazione logistica delle stesse alle attuali esigenze economiche e organizzative delle amministrazioni interessate;
Acquisito il concerto del Ministro dell'universita' e della ricerca reso in data 8 novembre 2023;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 26 luglio 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2023;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 con nota del 24 novembre 2023;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Con il presente regolamento sono stabilite le modalita' di svolgimento delle prove di idoneita' finalizzate ad accertare le conoscenze, le abilita' e le competenze attese per lo specifico indirizzo, con valore di esame di Stato abilitante, finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi dell'articolo 182, comma 1-quinquies, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (di seguito denominato «Codice»).
2. Le prove di idoneita', finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati nell'articolo 29, comma 9-bis, del Codice, sono riservate a coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali e a coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter dell'articolo 182 del Codice, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in restauro delle accademie di belle arti, nonche' la laurea specialistica o magistrale, ovvero il diploma accademico di secondo livello in restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B al Codice, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - Omissis.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Omissis.».
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
recante «Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1977, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 250 del 26 ottobre 1998.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto
1999, S.O. n. 163.
- Si riporta il testo dell'articolo 182, comma
1-quinquies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»:
«Art. 182 (Disposizioni transitorie). - Omissis.
1-quinquies. Puo' altresi' acquisire la qualifica di
restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti
indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento
di una prova di idoneita' con valore di esame di Stato
abilitante, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca da emanare, d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre
2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di
collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del
comma 1-sexies del presente articolo. Con il medesimo
decreto sono stabilite le modalita' per lo svolgimento di
una distinta prova di idoneita' con valore di esame di
Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della
qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi
effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, cui possono
accedere coloro i quali, entro il termine e nel rispetto
della condizione previsti dal comma 1-ter del presente
articolo, abbiano conseguito la laurea o il diploma
accademico di primo livello in Restauro delle accademie di
belle arti, nonche' la laurea specialistica o magistrale
ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro
delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli
previsti nella tabella 1 dell'allegato B, attraverso un
percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque
anni. La predetta prova si svolge presso le istituzioni
dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi
provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Omissis.».
- Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97,
recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, delle politiche agricole
alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e
disabilita'», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160
del 12 luglio 2018.
- Il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante
«Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero
dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della
ricerca», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9
gennaio 2020.
- Il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,
recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di
organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio
2020.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
30 settembre 2020, n. 164, recante «Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della
ricerca», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del
14 dicembre 2020.
- Il decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali 30 marzo 2009, n. 53, avente ad oggetto
«Regolamento recante la disciplina delle modalita' per lo
svolgimento della prova di idoneita' utile all'acquisizione
della qualifica di restauratore di beni culturali, nonche'
della qualifica di collaboratore restauratore di beni
culturali, in attuazione dell'articolo 182, comma
1-quinquies, del Codice», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 maggio 2009, n. 121.
- Il decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali 26 maggio 2009, n. 86, recante «Regolamento
concernente la definizione dei profili di competenza dei
restauratori e degli altri operatori che svolgono attivita'
complementari al restauro o altre attivita' di
conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici
decorate di beni architettonici, ai sensi dell'articolo 29,
comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante il codice dei beni culturali e del paesaggio», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2009, n. 160.
- Il decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali 26 maggio 2009, n. 87, recante «Regolamento
concernente la definizione dei criteri e livelli di
qualita' cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonche'
delle modalita' di accreditamento, dei requisiti minimi
organizzativi e di funzionamento dei soggetti che
impartiscono tale insegnamento, delle modalita' della
vigilanza sullo svolgimento delle attivita' didattiche e
dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a
seguito del superamento di detto esame, ai sensi
dell'articolo 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni
culturali e del paesaggio», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 luglio 2009, n. 160.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 302 del 30 dicembre
2010, recante "Istituzione del corso di diploma accademico
di secondo livello di durata quinquennale abilitante alla
professione di «restauratore di beni culturali", e'
pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale 5
febbraio 2011, n. 29.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 81 del 23 giugno 2011,
recante «Restauro: definizione degli ordinamenti
curriculari dei profili formativi professionalizzanti del
corso di diploma accademico di durata quinquennale in
restauro, abilitante alla professione di "Restauratore di
beni culturali"» e' pubblicato, per comunicato, nella
Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2011, n. 171.
- Il decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali 10 agosto 2019, n. 112 «Regolamento recante la
disciplina delle modalita' per lo svolgimento della prova
di idoneita', con valore di esame di Stato abilitante,
finalizzata al conseguimento della qualifica di
restauratore di beni culturali», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2019.

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 182, comma 1-quinquies,
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si veda
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 29, comma 9-bis,
del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
«Art. 29 (Conservazione). - Omissis.
9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione
degli interventi di manutenzione e restauro su beni
culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici, nonche' agli effetti del possesso dei
requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori
di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni
culturali e' acquisita esclusivamente in applicazione delle
predette disposizioni.
Omissis.».
 
Allegato A

(articoli 3, comma 2 e 4, comma 3)

Settori di competenza
1) Materiali lapidei, musivi e derivati;
2) Superfici decorate dell'architettura;
3) Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile;
4) Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee;
5) Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti;
6) Materiali e manufatti tessili, organici e pelle;
7) Materiali e manufatti ceramici e vitrei;
8) Materiali e manufatti in metallo e leghe;
9) Materiale libraio e archivistico e manufatti cartacei e pergamenacei;
10) Materiale fotografico, cinematografico e digitale;
11) Strumenti musicali;
12) Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.
 
Allegato B

(articoli 4, comma 2 e 5, comma 1)

Settori scientifico-disciplinari
(come definiti dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, modificato dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 18 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile 2005)
FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina);
CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali;
GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali;
BIO/03 - Botanica ambientale e applicata;
ICAR/17 - Disegno;
ICAR/19 - Restauro;
L-ART/10 - Metodologie della ricerca archeologica;
L-ART/01 - Storia dell'arte medievale;
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna;
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea;
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro;
M-STO/01 - Storia medievale;
M-STO/02 - Storia moderna;
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche;
M-STO/08 - Archivistica; bibliografia e biblioteconomia;
M-STO/09 - Paleografia;
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico;
IUS/10 - Diritto amministrativo.
Settori artistico-disciplinari
ABPR29 Chimica e fisica per il restauro;
ABPR30 Tecnologia dei materiali;
ABST47 Stile, storia dell'arte e del costume;
ABVPA61 Beni culturali e ambientali;
ABVPA62 Teorie e pratiche della valorizzazione dei beni culturali;
ABVPA63 Museologia;
ABVPA64 Museografia e progettazione di sistemi espositivi;
ABPR74 Tecniche di fonderia e di formatura per il restauro;
ABPR75 Tecniche della decorazione per il restauro;
ABPR76 Tecniche e tecnologie grafiche per il restauro;
ABPR72 Tecniche della pittura per il restauro;
ABPR73 Tecniche della scultura per il restauro;
ABST49 Teoria e storia del restauro;
ABST51 Fenomenologia delle arti contemporanee;
ABPR24 Restauro per la pittura;
ABPR25 Restauro per la scultura;
ABPR26 Restauro per decorazione;
ABPR27 Restauro dei materiali cartacei;
ABPR28 Restauro dei supporti audiovisivi;
ABLE70 Legislazione ed economia delle arti e dello spettacolo.
 
Art. 2

Requisiti di ammissione

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 182, comma 1-quinquies, del Codice possono acquisire la qualifica di restauratore, previo superamento di prove di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante svolte con le modalita' di cui al presente regolamento:
a) coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies dell'articolo 182 del Codice;
b) coloro i quali, entro il termine e nel rispetto delle condizioni previste dal comma 1-ter, dell'articolo 182 del Codice, abbiano conseguito:
1) le lauree della classe 41 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali);
2) le lauree della classe L-43 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali);
3) le lauree specialistiche della classe 12/S (Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico);
4) le lauree magistrali della classe LM-11 (Conservazione e restauro dei beni culturali);
5) i diplomi accademici di primo e di secondo livello sperimentali in restauro rilasciati dalle Accademie di belle arti, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni;
6) i diplomi in restauro delle accademie di durata quadriennale resi equipollenti ai diplomi accademici di II livello dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 aprile 2019, n. 331;
7) le lauree della classe L-1 (Beni culturali);
8) le lauree della classe 13 (Scienze dei beni culturali).

Note all'art. 2:
- Per il testo dell'articolo 182, comma 1-quinquies,
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si veda
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 182, commi 1-ter e
1-sexies, del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42:
«Art. 182 (Disposizioni transitorie). - Omissis.
1-ter. La procedura di selezione pubblica, indetta
entro il 31 dicembre 2012, consiste nella valutazione dei
titoli e delle attivita', e nella attribuzione dei
punteggi, indicati nell'allegato B del presente codice.
Entro lo stesso termine con decreto del Ministro sono
definite le linee guida per l'espletamento della procedura
di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal
presente articolo, sentite le organizzazioni
imprenditoriali e sindacali piu' rappresentative. La
qualifica di restauratore di beni culturali e' acquisita
con un punteggio pari al numero dei crediti formativi
indicati nell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto
del Ministro 26 maggio 2009, n. 87. Il punteggio previsto
dalla tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli di
studio conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonche' per
quelli conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da
coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla
data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla
tabella 2 dell'allegato B spetta per la posizione di
inquadramento formalizzata entro la data del 30 giugno
2012. Il punteggio previsto dalla tabella 3 dell'allegato B
spetta per l'attivita' di restauro presa in carico alla
data di entrata in vigore della presente disposizione e
conclusasi entro il 31 dicembre 2014.
Omissis.
1-sexies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo
29, comma 10, acquisisce la qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali, in esito ad apposita
procedura di selezione pubblica indetta entro il 31
dicembre 2012, colui il quale, alla data di pubblicazione
del bando, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) abbia conseguito la laurea specialistica in
Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico
(12/S) ovvero la laurea magistrale in Conservazione e
restauro dei beni culturali (LM11), ovvero il diploma di
laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato
dalle universita' alle summenzionate classi, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009;
b) abbia conseguito la laurea in Beni culturali
(L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il
restauro dei beni culturali (L43);
c) abbia conseguito un diploma in Restauro presso
accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;
d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di
restauro statale ovvero un attestato di qualifica
professionale presso una scuola di restauro regionale ai
sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n.
845, con insegnamento non inferiore a due anni;
e) risulti inquadrato nei ruoli delle
amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni
culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso
relativo al profilo di assistente tecnico restauratore;
f) abbia svolto attivita' di restauro di beni
culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici, per non meno di quattro anni, con regolare
esecuzione certificata nell'ambito della procedura di
selezione pubblica. L'attivita' svolta e' dimostrata
mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero
autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
Omissis.».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 228, «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (Legge di stabilita' 2013), e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.
 
Art. 3

Domanda di partecipazione e modalita' di
svolgimento delle prove di idoneita'

1. Le prove di idoneita' sono indette con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito internet istituzionale del Ministero della cultura, https://cultura.gov.it che ne stabilisce le modalita' di svolgimento. Sono ammessi a partecipare alle distinte prove di idoneita' i soggetti di cui all'articolo 2.
2. La domanda di partecipazione, da presentare entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1, secondo le modalita' ivi stabilite, e' corredata della dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 182, comma 1-quinquies, del Codice, per ciascuna delle categorie dei soggetti legittimati a partecipare alle distinte prove di idoneita', con la seguente specificazione:
a) i candidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), dichiarano, ai sensi della vigente normativa, di aver conseguito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies dell'articolo 182 del Codice e indicano fino a un massimo di due settori di competenza scelti tra quelli di cui all'Allegato A al presente regolamento e per cui richiedono la qualifica professionale;
b) i candidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), dichiarano, ai sensi della vigente normativa, i titoli di studio conseguiti e indicano fino a un massimo di due settori di competenza scelti tra quelli di cui all'Allegato A al presente regolamento e per cui richiedono la qualifica professionale.
3. Nella domanda sono altresi' indicati i dati relativi al versamento della tassa di iscrizione, che e' destinata alla copertura degli oneri relativi alla procedura, ivi compreso il rimborso delle eventuali spese sostenute dai commissari.
4. I candidati che non partecipano alle prove o che vengono esclusi dallo svolgimento delle stesse non hanno diritto al rimborso della tassa versata.

Note all'art. 3:
- Per il testo dell'articolo 182, comma 1-sexies, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si veda nelle
note all'art. 2.
 
Art. 4

Prove di esame

1. La prova di esame consiste, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), in una prova teorica e, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una prova tecnica.
2. La prova teorica, somministrata da remoto mediante utilizzo di piattaforma dedicata, consiste in un test articolato in sessanta quesiti a risposta multipla, da svolgersi in sessanta minuti, sulle materie di cui all'Allegato B al presente regolamento e sulla legislazione dei beni culturali.
3. La prova tecnica consiste nella soluzione di un quesito complesso a risposta aperta e argomentata, relativo a un intervento di progettazione in materiali e metodi, concernente uno dei settori di cui all'Allegato A al presente regolamento, da svolgersi in novanta minuti. In caso di scelta di due settori di competenza, la prova tecnica consiste nella soluzione di due quesiti complessi, a risposta aperta e argomentata e relativi a due interventi di progettazione in materiali e metodi, in relazione ai due settori prescelti, da svolgersi complessivamente in centottanta minuti. La prova tecnica si svolge in presenza presso le sedi individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 5.
4. Le prove di cui ai commi 2 e 3, primo periodo, si intendono superate qualora il candidato consegua un punteggio non inferiore a sessanta centesimi. Ove la prova tecnica sia articolata in due quesiti, l'abilitazione a ciascun settore prescelto si intende acquisita con il conseguimento, in ciascun quesito, del punteggio non inferiore a sessanta centesimi.
5. Durante l'espletamento delle prove, la Commissione di cui all'articolo 5 provvede ai necessari adempimenti garantendo la segretezza di tutte le fasi preparatorie.
6. I quesiti della prova teorica sono proposti dalle Universita', dalle Scuole di alta formazione del Ministero della cultura (SAF) e dalle Accademie accreditate ai sensi del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 26 maggio 2009, n. 87. I quesiti della prova tecnica sono proposti dall'Istituto centrale per il restauro, dall'Opificio delle pietre dure e dall'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro «Alfonso Gallo».
7. E' garantito lo svolgimento delle prove ai candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca. Allo scopo, la Commissione e' integrata da un esperto di lingua tedesca.
 
Art. 5

Composizione e compiti della Commissione

1. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, entro sessanta giorni dal termine di scadenza stabilito per l'invio delle domande da parte dei candidati, e' nominata la Commissione esaminatrice delle prove di cui all'articolo 4, di seguito denominata Commissione, che ha sede presso il Ministero della cultura ed e' composta da undici membri, di cui:
a) uno con qualifica di dirigente di prima o di seconda fascia appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con funzione di Presidente;
b) quattro scelti nell'ambito del personale tecnico del Ministero della cultura, aventi le caratteristiche del corpo docente per le discipline di restauro previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali n. 87 del 2009;
c) quattro designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca tra professori universitari di prima o seconda fascia o ricercatori universitari, nei settori scientifico-disciplinari di cui all'Allegato B al presente regolamento, attinenti alla conservazione del patrimonio storico e artistico, ovvero docenti di ruolo delle Accademie delle belle arti nell'ambito delle materie afferenti alla conservazione e al restauro del patrimonio storico e artistico;
d) due da individuare tra i restauratori iscritti nell'apposito elenco del Ministero della cultura di cui all'articolo 182, comma 1-bis, del Codice.
2. Il provvedimento di nomina della Commissione indica un supplente per ciascun componente. Per le funzioni di segreteria sono nominati, con il medesimo decreto di cui al comma 1, uno o piu' dipendenti del Ministero della cultura appartenenti all'area Funzionari (ex terza area).
3. Entro sessanta giorni dalla adozione del decreto di cui al comma 1, la Commissione forma gli elenchi dei candidati ammessi alle prove di esame di cui all'articolo 4, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2.
4. Gli elenchi di cui al comma 3 sono pubblicati con avviso pubblico sui siti internet istituzionali del Ministero della cultura e del Ministero dell'universita' e della ricerca.
5. Con avviso successivo alla pubblicazione degli elenchi di cui al comma 3, la Commissione provvede all'indicazione delle date e delle sedi di svolgimento delle prove.
6. La Commissione, inoltre:
a) definisce i criteri per la valutazione della prova tecnica tenendo conto dei parametri di seguito indicati:
1) conoscenza approfondita delle materie che definiscono l'ambito di applicazione pertinente alla qualifica;
2) capacita' di impostazione interdisciplinare;
3) padronanza lessico-tecnica;
4) svolgimento della prova di cui all'articolo 4, comma 3, nei termini stabiliti;
5) corrispondenza della soluzione del quesito complesso rispetto alla traccia assegnata.
b) predispone le prove di cui all'articolo 4 sulla base dei quesiti proposti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 4;
c) al termine delle prove di idoneita', predispone l'elenco dei candidati idonei ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali e lo trasmette al Ministero della cultura.
7. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso o emolumento comunque denominato. Ai costi relativi al rimborso delle eventuali spese sostenute dai membri della Commissione si provvede mediante utilizzo delle risorse acquisite con la tassa di iscrizione di cui all'articolo 3, comma 3.
8. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 182, comma 1-bis,
del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
«Art. 182 (Disposizioni transitorie). - Omissis.
1-bis. La qualifica di restauratore di beni culturali
e' attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione
pubblica da concludere entro il 30 giugno 2015, con
provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento
in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e
reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta
dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Gli elenchi vengono tempestivamente
aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di
coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi
dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9.
Omissis.»
 
Art. 6

Acquisizione della qualifica di
restauratore di beni culturali

1. I candidati che hanno superato le prove di idoneita' di cui all'articolo 4 acquisiscono la qualifica di «restauratore di beni culturali».
2. L'elenco di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c), approvato con decreto del Ministro della cultura e pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della cultura, confluisce nell'elenco generale di cui all'articolo 182, comma 1-bis, del Codice.

Note all'art. 6:
- Per il testo dell'articolo 182, comma 1-bis, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si veda nelle
note all'art. 5.
 
Art. 7

Pubblicita'

1. La pubblicazione degli atti di cui al presente regolamento sui siti internet istituzionali del Ministero della cultura e del Ministero dell'universita' e della ricerca, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
 
Art. 8

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 10 agosto 2019, n. 112.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 gennaio 2024

Il Ministro della cultura
Sangiuliano Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Bernini
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 594