Gazzetta n. 91 del 18 aprile 2024 (vai al sommario)
LEGGE 8 aprile 2024, n. 51
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonche' la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonche' la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021.
 
Allegato
Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della
Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca,
nonche' la destinazione dei beni confiscati

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino (di seguito Parti);
intendendo migliorare l'efficacia della cooperazione giudiziaria gia' in essere attraverso gli strumenti internazionali vigenti;
visto il Capo III della Convenzione di amicizia e buon vicinato tra San Marino e l'Italia del 31 marzo 1939;
richiamando, in particolare, la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo nel 1959, la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca e la confisca dei proventi di reato firmata a Strasburgo nel 1990 e la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo firmata a Varsavia nel 2005;
confermando, in particolare, l'impegno volto a facilitare le attivita' di reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di sequestro e confisca dei proventi illeciti diretti e indiretti, in modo che la Parte richiesta riconosca ed esegua nel suo territorio i provvedimenti definitivi di confisca emessi dall'Autorita' giudiziaria della Parte richiedente, anche al fine di suddividere tra le Parti i beni sottoposti a confisca o il ricavato della relativa vendita;
desiderando, a tal fine, concludere un Accordo per l'adozione di tutte le misure necessarie al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni di sequestro e confisca e alla suddivisione tra le Parti dei beni sottoposti a confisca o il ricavato della relativa vendita;
convengono quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo,
(a) per sequestro si intende qualsiasi provvedimento cautelare emesso dall'Autorita' giudiziaria (ivi compresi, per l'Italia, i sequestri di cui al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. 6.9.2011 n. 159) con cui si sottraggono al titolare o al possessore i proventi, i prodotti e gli strumenti di reato o beni di valore equivalente ai suddetti proventi, prodotti e strumenti o, comunque, i beni provenienti direttamente o indirettamente da attivita' illecite e i frutti dei medesimi;
(b) per confisca si intende qualsiasi provvedimento definitivo emesso dall'Autorita' giudiziaria (ivi comprese, per l'Italia, le confische di cui al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. 6.9.2011 n. 159) con cui si sottraggono al titolare o al possessore e si acquisiscono coattivamente al patrimonio pubblico i proventi, i prodotti e gli strumenti di reato o beni di valore equivalente ai suddetti proventi, prodotti e strumenti o, comunque, i beni provenienti direttamente o indirettamente da attivita' illecite e i frutti dei medesimi;
(c) per cooperazione si intende qualsiasi forma di assistenza che si rende necessaria per riconoscere ed eseguire nel proprio territorio una decisione di sequestro o confisca emessa dall'Autorita' giudiziaria dell'altra Parte contraente;
(d) per beni si intendono i beni di qualsiasi natura riguardo ai quali l'Autorita' giudiziaria della Parte richiedente ha stabilito che sono il provento o il prodotto di un reato; che ne siano l'equivalente, in tutto o in parte; che siano lo strumento del reato; che siano ritenuti provenienti direttamente o indirettamente da attivita' illecite o siano il frutto dei medesimi beni.
 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.
 

Articolo 2

Provvedimenti conseguenti al riconoscimento e alla esecuzione

La Parte richiesta che, a seguito del riconoscimento e dell'esecuzione di un provvedimento di sequestro o confisca emesso dalla competente Autorita' dell'altra Parte, prestando adeguata e necessaria collaborazione, entra in possesso di beni sequestrati o confiscati, adotta tutti i provvedimenti necessari per impedire la dispersione dei beni stessi. A tal fine prende contatto con le Autorita' della Parte richiedente per ottenere informazioni sui rischi di dispersione dei beni e concordare le modalita' per la migliore esecuzione dei provvedimenti di sequestro o confisca e per decidere se nominare un soggetto incaricato di gestire i beni sequestrati o confiscati quando si tratti di aziende, imprese, quote sociali, azioni o altri beni che richiedano, per la loro natura o per la loro destinazione, un'attivita' di amministrazione.
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 

Articolo 3

Conservazione, destinazione e riparto dei beni

1. Fino al momento in cui la Parte richiedente comunica alla Parte richiesta l'avvenuta emissione di un provvedimento di confisca, i beni sottoposti a sequestro rimangono in possesso della Parte richiesta, che li custodisce impedendone la dispersione e assicurandone, per quanto possibile, la fruttuosita'.
2. Salvo diverso accordo tra le Parti - nello stipulare il quale le stesse Parti terranno conto della quantita' e qualita' della cooperazione prestata, nonche' della relativa efficacia -, le somme ottenute a seguito dell'esecuzione dei provvedimenti di confisca sono destinate dalla Parte richiesta, al netto di spese, interessi ed altri oneri, come segue:
(a) se i proventi derivanti dall'esecuzione del provvedimento di confisca non superano la somma di 10.000 euro, tale somma viene interamente destinata alla Parte richiesta;
(b) se i proventi derivanti dall'esecuzione del provvedimento di confisca sono uguali o superiori alla somma di 10.000 euro, la Parte richiesta trasferisce alla Parte richiedente il 50% dei proventi suindicati.
3. Salvo diverso accordo tra le Parti, i beni derivanti dall'esecuzione del provvedimento di confisca vengono destinati come segue dalla Parte richiesta:
(a) i beni sono venduti; in questo caso il ricavato della vendita e' destinato o ripartito in conformita' al comma 2;
(b) ove non risulti conveniente l'alienazione, i beni sono trasferiti alla Parte richiedente, che puo' rifiutare tale trasferimento tenendo indenne la Parte richiesta di oneri e spese;
(c) nel caso in cui non sia possibile applicare le previsioni di cui alle precedenti lettere (a) e (b), i beni possono essere destinati diversamente, preferibilmente a fini di utilita' sociale, sulla base di apposito accordo tra le Parti.
4. In deroga alle disposizioni di cui ai precedenti commi e articoli, nel caso in cui i beni oggetto del provvedimento di sequestro o confisca facciano parte del patrimonio demaniale o indisponibile della Parte richiesta, tale Parte ha il diritto di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione del suddetto provvedimento e comunque il diritto di mantenere la disponibilita' dei beni senza dover corrispondere alcunche' alla Parte richiedente. Nel caso in cui i beni oggetto del provvedimento di sequestro o confisca facciano parte del patrimonio demaniale o indisponibile della Parte richiedente, tale Parte ha diritto alla restituzione dei beni senza dover corrispondere alcunche' alla Parte richiesta.
 
Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 aprile 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Nordio
 

Articolo 4

Versamento delle somme ripartite

1. Salvo diverso accordo tra le Parti, le somme che devono essere versate ai sensi dell'articolo 3 del presente Accordo vengono corrisposte nella valuta della Parte richiesta, mediante bonifico bancario o altra modalita' di trasferimento elettronico dei fondi.
2. La corresponsione di tali somme sara' effettuata:
(a) a favore del Fondo Unico Giustizia, quando la Parte beneficiaria sia la Repubblica Italiana, oppure
(b) a favore dell'Ecc.ma Camera sul conto di Tesoreria presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, quando la Parte beneficiaria sia la Repubblica di San Marino;
(c) nel caso di cui all'articolo 7 del presente Accordo a favore del diverso destinatario indicato quale avente diritto dalla Parte beneficiaria con apposita comunicazione all'altra Parte.
 

Articolo 5

Condizioni del versamento

Fatti salvi diversi accordi, la Parte richiesta che versa una somma di denaro ai sensi dei precedenti articoli del presente Accordo non puo' imporre alla Parte richiedente condizioni relative all'utilizzo di detta somma e, in particolare, non puo' esigere che la Parte richiedente si ripartisca la somma in questione con altro Stato.
 

Articolo 6

Canali di comunicazione

Tutte le comunicazioni e le trasmissioni di atti e documenti fra le Parti intercorrono tra il Ministero della Giustizia (Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria - Ufficio I) per la Repubblica Italiana e la Segreteria di Stato per la Giustizia (Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia) per la Repubblica di San Marino, che assumono il ruolo di Autorita' centrali. Le medesime Autorita' sono competenti a stipulare gli accordi previsti dai precedenti articoli del presente Accordo.
 

Articolo 7

Restituzione dei beni agli aventi diritto

Le disposizioni del presente Accordo non si applicano ai beni sequestrati che devono essere restituiti alle parti offese, ai soggetti danneggiati e agli altri aventi diritto a titolo di restituzione o risarcimento del danno.
 

Articolo 8

Trattamento dei dati personali

I dati personali trasmessi ai sensi del presente Trattato sono elaborati e, successivamente, cancellati, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.
 

Articolo 9

Compatibilita' con il diritto internazionale e dell'UE

Il presente Accordo sara' attuato nel rispetto del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.
 

Articolo 10

Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia nell'interpretazione e/o applicazione del presente Accordo sara' risolta tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.
 

Articolo 11

Disposizioni transitorie

Il presente Accordo si applica alle richieste di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca presentate in procedimenti in materia penale iscritti dopo l'entrata in vigore dello stesso Accordo.
 

Articolo 12

Entrata in vigore e Recesso

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche mediante cui le Parti si comunicano reciprocamente, per via diplomatica, che le rispettive procedure di ratifica sono state completate.
2. Il presente Accordo puo' essere modificato in ogni momento mediante un accordo scritto tra le Parti. Ogni modifica entra in vigore conformemente alla procedura di cui al comma 1 ed e' parte integrante del presente Accordo.
3. Il presente Accordo ha una durata illimitata. Ciascuna Parte puo' tuttavia recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione ha effetto sei (6) mesi dopo la data della comunicazione di cui sopra. La cessazione di efficacia non pregiudica le procedure avviate precedentemente, che vengono portate a termine sulla base delle disposizioni del presente Accordo.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma, il giorno 26 del mese di maggio dell'anno 2021, in duplice originale in lingua italiana.

Parte di provvedimento in formato grafico