Gazzetta n. 90 del 17 aprile 2024 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 25 marzo 2024, n. 50
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato»;
Vista la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);
Vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);
Vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale);
Vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 31, comma 5;
Vista la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato;
Vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche;
Visto il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020» e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, recante «Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta' educativa e alla criminalita' minorile, nonche' per la sicurezza dei minori in ambito digitale»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2023;
Acquisito il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2024;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 gennaio 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Effettuata la notifica alla Commissione europea n. 2023/0554/IT - SERV30, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 2024;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della cultura, per gli affari regionali e le autonomie;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 208

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), dopo le parole: «condivisione di video» sono inserite le seguenti: «o anche solo audio o entrambi»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) le disposizioni in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonche' in materia di fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato su qualsiasi piattaforma di diffusione, comprese le comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche e i servizi di piattaforma per la condivisione di video o anche solo audio.»;
b) il comma 2 e' abrogato.
2. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 208 del 2021, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «i concessionari radiofonici» sono sostituite dalle seguenti: «le emittenti radiofoniche»;
b) al comma 2:
1) le parole: «i concessionari radiofonici opera» sono sostituite dalle seguenti: «l'emittente radiofonica operano»;
2) alle lettere a), b) e c), dopo la parola: «audiovisivo» sono inserite le seguenti: «o radiofonico»;
3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) quando hanno la sede principale in Italia e una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attivita' di servizio di media audiovisivo o radiofonico collegata ai programmi opera sia in Italia sia in un altro Stato membro;».
c) al comma 3 dopo le parole «I fornitori» sono inserite le seguenti: «e le emittenti».
3. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «ai sensi dell'articolo 2, numero 1), della direttiva 2018/1972/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018» sono soppresse e dopo la parola: «elettroniche» sono aggiunte le seguenti: «, in radiodiffusione o a richiesta;»;
2) alla lettera c), le parole: «la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi destinati al grande» sono sostituite dalle seguenti: «la fornitura di programmi o video generati dagli utenti destinati al grande»;
3) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) "servizio di piattaforma per la condivisione di contenuti solo audio": un servizio con le caratteristiche di cui alla lettera c) in cui il contenuto condiviso e' costituito da programmi sonori o da audio generati dall'utente, o entrambi, destinati al grande pubblico;»;
4) alla lettera d), dopo la parola: «audiovisivo», sono inserite le seguenti: «o radiofonico»;
5) alla lettera f), dopo le parole: «via satellite,», sono inserite le seguenti: «per trasmissione sia televisive che radiofoniche»;
6) alla lettera i), la parola: «audiovisivo» e' soppressa;
7) alla lettera n), le parole: «un'emittente televisiva o radiofonica, analogica o digitale» sono sostituite dalle seguenti: «un fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, o da un'emittente radiofonica» e la parola: «serie» e' sostituita dalla seguente: «pluralita'»;
8) alla lettera p), le parole: «o radiodiffusione televisiva» sono soppresse;
9) alla lettera s), le parole: «dall'emittente, anche analogica» sono sostituite dalle seguenti: «dal fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici o dall'emittente radiofonica» e le parole: «, anche analogica» sono sostituite dalle seguenti: «o altro fornitore»;
10) alla lettera z), dopo la parola: «sponsorizzazioni», sono inserite le seguenti: «di cui alla lettera ss)»;
11) alla lettera dd) le parole: «corrispondenti alle reti di I livello» sono sostituite dalle seguenti: «, su reti di I livello o su reti di II livello»;
12) alla lettera hh), dopo la parola: «autorizzazione», sono inserite le seguenti: «alla prosecuzione dell'attivita', ai sensi della legge 20 marzo 2001, n. 66, che opera» e al numero 3), dopo la parola: «obblighi», sono inserite le seguenti: «di palinsesto»;
13) dopo la lettera ii) e' inserita la seguente:
«ii-bis) "fornitore di servizi di media radiofonici a carattere comunitario su base nazionale o locale": il fornitore caratterizzato dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti che fanno riferimento ad istanze culturali, etniche, politiche e religiose per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, che puo' avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette piu' del 10 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione;»;
14) alla lettera ss), dopo le parole: «condivisione di video», sono inserite le seguenti: «o anche solo audio o entrambi»;
15) dopo la lettera tt) e' inserita la seguente: «tt-bis) "spot di televendita": televendita di durata minima ininterrotta inferiore a 15 minuti nei servizi di media audiovisivi e a 3 minuti nei servizi di media radiofonici;»;
16) alla lettera vv), dopo la parola «audiovisivi», sono inserite le seguenti: «o radiofonici o dall'emittente radiofonica» e le parole: «o dall'emittente di radiodiffusione nell'ambito di un programma» sono soppresse;
17) la lettera eee) e' sostituita dalla seguente: «eee) "autopromozione": gli annunci effettuati da emittenti radiofoniche e fornitori di servizi di media in relazione ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati ovvero in relazione a programmi audiovisivi o radiofonici e servizi di media di altre entita' appartenenti al medesimo gruppo, ai sensi dell'articolo 51 e dell'articolo 2359 del codice civile. Sono inclusi gli annunci promozionali dell'emittente televisiva relativi a servizi di media audiovisivi effettuati per una stazione radio appartenente al medesimo gruppo sempre che non siano scindibili dall'attivita' principale della stazione radio e che l'emittente televisiva ne assuma la responsabilita' editoriale.»;
18) Al comma 2, dopo le parole «servizi radiofonici», sono inserite le seguenti: «in difetto di previsione espressa, ove ne ricorrano i presupposti».
4. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, si conforma ai seguenti principi, a garanzia degli utenti:
a) liberta' e pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva;
b) liberta' di espressione di ogni individuo, inclusa la liberta' di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, nel rispetto della dignita' umana, del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio;
c) obiettivita', completezza, lealta' e imparzialita' dell'informazione;
d) contrasto alle strategie di disinformazione;
e) tutela dei diritti d'autore e di proprieta' intellettuale;
f) apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose;
g) salvaguardia delle diversita' etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, in ambito nazionale e locale, nel rispetto delle liberta' e dei diritti, in particolare della dignita' della persona e della protezione dei dati personali, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali;
h) fermo restando quanto previsto dalla lettera b), contrasto alla tendenza contemporanea di distruggere o comunque ridimensionare gli elementi o simboli della storia e della tradizione della Nazione (cancel culture).»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il Ministero, d'intesa con l'Autorita', sentito il Ministero della cultura, il Ministero dell'universita' e della ricerca, il Ministero dell'istruzione e del merito, l'Autorita' politica delegata all'innovazione tecnologica e l'Autorita' politica con delega alla famiglia, promuove l'alfabetizzazione mediatica e digitale, attraverso i fornitori di servizi di media e i fornitori di piattaforme di condivisione di contenuti video o anche solo audio o entrambi, e ferme restando le attivita' di sostegno all'educazione all'immagine e di promozione dell'alfabetizzazione alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini di cui agli articoli 3 e 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220.»;
c) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Ogni tre anni il Ministero presenta alla Commissione europea una relazione sull'attivita' di promozione dell'alfabetizzazione sulla base delle relazioni annuali predisposte dall'Autorita'.»;
d) il comma 8 e' abrogato.
5. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 208 del 2021, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), le parole da: «, stabilendo, comunque» fino a: «ambito locale» sono soppresse;
b) al comma 1, lettera e):
1) il numero 1) e' sostituito con il seguente:
«1) di rendere disponibili le stesse piattaforme e informazioni tecniche nei confronti delle emittenti radiofoniche, dei fornitori di servizi di media radiofonici o dei fornitori di servizi di media audiovisivi, senza effettuare discriminazioni in ragione della riconducibilita' o meno a societa' collegate o controllate;»;
2) al numero 3), le parole: «dalle emittenti» sono sostituite dalle seguenti: «dai fornitori di servizi di media radiofonici o audiovisivi anche a richiesta, che non siano riconducibili a societa' collegate o controllate»;
3) al numero 5.2), le parole: «il fornitore di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici» sono sostituite dalle seguenti: «il fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, o di servizi di media audiovisivi a richiesta» e le parole: «di tenere la» sono sostituite dalle seguenti: «e' tenuto alla».
6. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 208 del 2021, al comma 2, le parole: «, comunque» sono soppresse.
7. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 208 del 2021, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Presso il Ministero e' istituito un comitato consultivo interistituzionale con compiti di promozione e ricerca sui temi di alfabetizzazione mediatica e digitale, di esprimere parere nella fase di adozione dei codici di autoregolamentazione e co-regolamentazione dei fornitori di servizi media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma, a tutela dei minori. Le modalita' di funzionamento e partecipazione al comitato sono definite con successivo decreto ministeriale. Ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati.».
8. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 208 del 2021, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle attivita' degli operatori di rete per la radiodiffusione in tecnica digitale.».
9. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo n. 208 del 2021 e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Autorizzazione per operatore di rete su frequenze terrestri). - 1. L'autorizzazione per l'attivita' di operatore di rete, televisiva o radiofonica, in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito sia nazionale che locale e' rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste con regolamento adottato dall'Autorita'.
2. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per gli operatori di rete dal regolamento adottato dall'Autorita'.».
10. La rubrica del titolo III, capo II, del decreto legislativo n. 208 del 2021, e' sostituita dalla seguente: «Disciplina del fornitore di servizi di media su frequenze terrestri».
11. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 208 del 2021 e' abrogato.
12. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 208 del 2021 e' sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi su frequenze terrestri). - 1. L'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi e di dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri e' rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste con regolamento adottato dall'Autorita'.
2. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per i fornitori di servizi di media audiovisivi e di dati dal regolamento adottato dall'Autorita'.
3. Per i fornitori di servizi media audiovisivi e di dati in ambito locale, il Ministero procede secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 1033 e 1034, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».
13. La rubrica del titolo III, capo III, del decreto legislativo n. 208 del 2021, e' sostituita dalla seguente: «Disciplina dell'emittente e del fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite e via cavo e della fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta».
14. All'articolo 22 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «assegnate, dal Ministero,» sono inserite le seguenti: «all'operatore di rete radiofonico in onde medie»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'Autorita' adotta il regolamento di cui al comma 1 entro il 30 giugno 2024.».
15. All'articolo 24 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) dopo la parola: «concessioni» sono inserite le seguenti: «e delle autorizzazioni alla prosecuzione dell'attivita' rilasciate ai sensi del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66,»;
2) le parole da: «da parte di societa' di capitali» fino a: «responsabilita' limitata» sono sostituite dalle seguenti: «da parte delle societa' che rispettano i requisiti previsti dall'articolo 21 del presente testo unico»;
3) il secondo periodo e soppresso;
b) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione e' convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare.»;
c) al comma 6, dopo le parole: «cessione di ramo d'azienda» sono inserite le seguenti: «e deve essere comunicata al Ministero a mezzo posta elettronica certificata (pec) entro 48 ore dalla relativa sottoscrizione».
16. All'articolo 25 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «periferici» e' sostituita dalla seguente: «territoriali»;
b) al comma 2, la parola: «anche» e' soppressa e la parola: «periferici» e' sostituita dalla seguente: «territoriali»;
c) al comma 3, la parola: «periferici» e' sostituita dalla seguente: «territoriali» e le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2»;
d) al comma 4, dopo le parole: «comunicazioni elettroniche» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «con provvedimento entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Non si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
e) il comma 5 e' abrogato.
17. All'articolo 26 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «anche operanti nello stesso bacino di utenza» sono sostituite dalle seguenti: «purche' operanti in aree tecniche diverse»;
b) al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), numero 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), numero 3»;
c) al comma 7, le parole: «per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «e per il tempo massimo indicato al comma 3».
18. All'articolo 27 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la parola: «Ministero» sono inserite le seguenti: «, attraverso i propri organi territoriali»;
2) le parole: «articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 5»;
3) dopo il quarto periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «I programmi televisivi diffusi sono limitati all'area tecnica in cui i fornitori di servizi di media audiovisivi hanno acquisito capacita' trasmissiva.».
19. All'articolo 29 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera b) la parola: «ex» e' sostituita dalla seguente: «prima»;
b) al comma 5, le parole: «del comma 2 e stabilisce le condizioni di utilizzo del numero assegnato» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 4 e stabilisce, con apposito decreto, sentita l'Autorita', le condizioni e le modalita' di utilizzo del numero assegnato».
c) al comma 7:
1. le parole: «da 4 a 6» sono sostituite dalle seguenti: «4 e 5»;
2. le parole: «a tali provvedimenti,» sono sostituite dalle seguenti: «agli ordini e alle diffide,»;
20. All'articolo 30 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente:
«1. La programmazione predisposta dai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici soggetti alla giurisdizione italiana non deve contenere alcuna istigazione a commettere reati oppure apologia degli stessi, in particolare:»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Con apposito regolamento dell'Autorita' sono definiti criteri vincolanti idonei a prevenire nella programmazione la violazione dei divieti di cui al comma 1.»;
c) al comma 3, le parole: «delle disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei divieti» e le parole «e di quelle stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «e dei criteri stabiliti».
21. All'articolo 31 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Accessibilita' alle persone con disabilita'»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al fine di cui al comma 1, i fornitori sviluppano, con periodicita' almeno triennale, idonei piani d'azione e riferiscono periodicamente all'Autorita' in ordine all'attuazione delle misure assunte.»;
c) al comma 3, le parole: «entro il 19 dicembre 2022 e, successivamente, almeno ogni tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza triennale»;
d) al comma 4, le parole: «diversamente abili» sono sostituite dalle seguenti: «con disabilita'»;
e) al comma 5, le parole: «In caso di inosservanza delle disposizioni attuative di cui al comma 1 e delle disposizioni del presente articolo,» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo e delle disposizioni attuative dell'Autorita', la medesima»;
f) al comma 6, le parole: «diversamente abili» sono sostituite dalle seguenti: «persone con disabilita'».
22. All'articolo 33 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «L'operatore predispone» sono sostituite dalle seguenti:
«L'operatore e il fornitore di servizi di media audiovisivi predispongono» e le parole: «di cui alla prima parte del presente comma» sono soppresse;
b) al comma 5, le parole: «di cui ai commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo,».
23. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ogni persona fisica o ente giuridico i cui diritti, in particolare all'onore e alla reputazione, siano stati lesi a seguito di un'affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in un programma televisivo o radiofonico, ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, all'emittente radiofonica oppure alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, la diffusione di contenuti in rettifica, purche' questi ultimi non diano luogo a responsabilita' penali.»;
b) al comma 4, le parole: «ai sensi del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 2».
24. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 208 del 2021, le parole: «televisive e» sono soppresse.
25. All'articolo 37 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo la parola: «audiovisiva» sono aggiunte le seguenti: «e radiofonica»;
b) al comma 5, le parole: «e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori» sono sostituite dalle seguenti: «, il Comitato consultivo di cui all'articolo 8, comma 2, e l'Autorita' politica con delega alla famiglia,» e le parole: «i programmi di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti «i programmi di cui al comma 1 nei casi di cui al comma 3»;
c) al comma 6, il secondo periodo e' sostituito con il seguente: «Il Codice di autoregolamentazione e' adottato entro il 31 dicembre 2024, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 e del comitato consultivo di cui all'articolo 8, con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nelle more dell'adozione del codice di autoregolamentazione continua ad applicarsi il codice attualmente vigente.»;
d) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. I fornitori di servizi di media audiovisivi sono altresi' obbligati a garantire l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva.»;
e) al comma 10, le parole da: «Il Ministro dello sviluppo economico» fino a: «l'Autorita' delegata all'editoria» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro, d'intesa con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentiti l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, l'Autorita' delegata per le politiche per la disabilita' e il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominata, l'Autorita' delegata all'editoria»;
f) al comma 11, le parole: «delle emittenti radiotelevisive» sono sostituite dalle seguenti: «dai fornitori di servizi media audiovisivi»;
g) al comma 12 le parole: «e radiofonici» sono soppresse.
26. All'articolo 38 del decreto legislativo n. 208 del 2021, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «sentito il Comitato di applicazione» fino alle parole: «effettuate dal medesimo Comitato», sono soppresse;
b) al comma 2, le parole: «sentito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Comitato consultivo interistituzionale di cui all'articolo 8, comma 2, che si esprime entro quindici giorni»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, in caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 37, si applica la sanzione amministrativa della disattivazione dell'impianto di trasmissione.»;
d) al comma 4, le parole: «Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'avvio di un'azione penale» e le parole: «Non si applicano le sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689» sono soppresse;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. L'Autorita', sentiti l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Comitato consultivo interistituzionale di cui all'articolo 8, comma 2 e l'Autorita' politica con delega alla famiglia, che si esprimono entro quindici giorni, presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sulle misure adottate, sui procedimenti per la violazione dei codici di autoregolamentazione e sulle sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorita', sentiti l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza ed il Comitato consultivo interistituzionale di cui all'articolo 8, comma 2, invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sulle attivita' di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti od osservazioni.».
27. All'articolo 39 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «televisive e» sono soppresse e le parole: «e con il Ministro della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno».
28. All'articolo 40 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai fornitori di servizi di media radiofonici, alle emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti.».
29. L'articolo 41 del decreto legislativo n. 208 del 2021 e' sostituito dal seguente:
«Art. 41 (Disposizioni generali). - 1. I fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video stabiliti sul territorio nazionale sono soggetti alla giurisdizione italiana.
2. Un fornitore di piattaforme per la condivisione di video che non e' stabilito sul territorio nazionale a norma del comma 1 si considera stabilito sul territorio italiano se:
a) l'impresa che lo controlla o un'impresa controllata sia stabilita sul territorio italiano;
b) oppure fa parte di un gruppo e un'altra impresa di detto gruppo e' stabilita sul territorio italiano.
3. Ai fini del presente articolo, il «gruppo» comprende l'impresa controllante, tutte le imprese da questa controllate e tutte le altre imprese aventi legami organizzativi, economici e giuridici con esse.
4. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, nel caso in cui l'impresa controllante o la controllata o le altre imprese del gruppo sono stabilite in Stati membri diversi, il fornitore di piattaforme per la condivisione di video e' considerato stabilito in Italia, se qui e' stabilita l'impresa controllante o, in assenza di tale stabilimento, se e' ivi stabilita una sua impresa controllata o, in assenza di tale stabilimento, se e' ivi stabilita un'impresa del gruppo.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, nel caso in cui vi siano varie imprese controllate da un'impresa e ciascuna di esse sia stabilita in uno Stato membro differente, il fornitore di piattaforme per la condivisione di video e' considerato stabilito in Italia se una delle imprese controllate ha avviato per prima la propria attivita' in Italia, a condizione che mantenga un collegamento effettivo e stabile con l'economia italiana.
6. Ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video stabiliti in Italia a norma dei commi da 1 a 5 si applicano gli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
7. Fermo quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, la libera circolazione di programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore e' stabilito in un altro Stato membro e diretti al pubblico italiano puo' essere limitata, con provvedimento dell'Autorita', secondo la procedura di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, per i seguenti fini:
a) la tutela dei minori da contenuti che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico o morale a norma dell'articolo 37;
b) la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonche' contro la violazione della dignita' umana;
c) la tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori, ai sensi del presente testo unico.
8. Al fine di stabilire se un programma, un video generato dagli utenti ovvero una comunicazione commerciale audiovisiva siano diretti al pubblico italiano valgono criteri quali la lingua utilizzata, il raggiungimento di un numero significativo di contatti presenti sul territorio italiano o il conseguimento di ricavi in Italia.
9. La procedura per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 7 e' definita dall'Autorita' con proprio regolamento.
10. L'Autorita' compila e mantiene aggiornato un elenco dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video stabiliti in Italia, curando la comunicazione alla Commissione europea dell'elenco e degli eventuali aggiornamenti, o che si considerano operanti sul territorio nazionale, indicando su quale dei criteri di cui al comma 8 si fonda l'intervento di cui al comma 7. A tal fine i suddetti fornitori sono tenuti a comunicare all'Autorita' l'inizio delle attivita' o, qualora gia' esistenti, la loro operativita' sul territorio nazionale.
11. Nell'ipotesi in cui non concordi con l'affermazione della propria giurisdizione ad opera di un altro Stato membro, l'Autorita' sottopone senza indugio la questione alla Commissione europea.
12. In caso di violazioni degli articoli 41 e 42, poste in essere da un fornitore di piattaforme per la condivisione di video stabilito in un altro Stato membro, l'Autorita' puo' inviare opportuna segnalazione all'autorita' nazionale di regolazione dello Stato membro in questione.
13. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di contenuti di solo audio o audio generati dagli utenti o entrambi, per quanto compatibili.».
30. L'articolo 42 del decreto legislativo n. 208 del 2021 e' sostituito dal seguente:
«Art. 42 (Misure di tutela). - 1. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana devono adottare misure adeguate volte a tutelare:
a) i minori da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale a norma degli articoli 37 e 43;
b) il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che istighino alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
c) il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che includano contenuti la cui diffusione costituisce reato ai sensi del diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea, con particolare riferimento alla pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, ai reati di pedopornografia ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, e ai reati di stampo razzista o xenofobo ai sensi dell'articolo 1 della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008.
2. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana sono tenuti a conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 43, relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive promosse commercialmente, vendute o organizzate. L'Autorita' vigila affinche' i fornitori di piattaforme per la condivisione di video adottino misure adeguate a tale scopo relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive non promosse commercialmente, vendute o organizzate dagli stessi. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana informano chiaramente gli utenti nel caso in cui i programmi e i video generati dagli utenti contengano comunicazioni commerciali audiovisive, a condizione che tali comunicazioni siano dichiarate a norma del comma 7, lettera c), o il fornitore sia comunque a conoscenza di tale fatto.
3. L'Autorita' promuove forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione tramite codici di condotta, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4-bis e 28-ter della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, come da ultimo modificata dalla direttiva 2018/1808/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018. I codici sono comunicati senza indugio all'Autorita', che ne verifica la conformita' alla legge e ai propri atti regolatori e attribuisce loro efficacia con propria delibera di approvazione, vigilando altresi' sulla loro attuazione.
4. I codici di condotta di cui al comma 3 individuano altresi' misure finalizzate a ridurre in maniera efficace l'esposizione dei minori di anni dodici alle comunicazioni commerciali audiovisive relative a prodotti alimentari, inclusi gli integratori, o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, quali in particolare i grassi, gli acidi grassi trans (TFA), gli zuccheri, il sodio e il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non e' raccomandata. I codici garantiscono inoltre che le comunicazioni audiovisive commerciali non accentuino la qualita' positiva degli aspetti nutrizionali di tali alimenti e bevande.
5. L'Autorita', sentiti l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Ministero, con proprio provvedimento, adotta apposite linee guida con cui indica i criteri specifici informatori dei codici di condotta di cui al comma 3, alla luce della natura e del contenuto del servizio offerto, del danno che questo puo' causare, delle caratteristiche della categoria di persone da tutelare nonche' di tutti i diritti e gli interessi legittimi, compresi quelli dei fornitori della piattaforma per la condivisione di video e degli utenti che hanno creato o caricato contenuti, nonche' dell'interesse pubblico generale. Le misure non mirano al controllo preventivo e al filtraggio dei contenuti nel momento in cui vengono caricati, sono praticabili e proporzionate e tengono conto delle dimensioni della piattaforma per la condivisione di video e della natura del servizio offerto. L'Autorita' stabilisce, inoltre, la procedura di vigilanza concernente il monitoraggio e la valutazione periodica di conformita', nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'.
6. Ai fini della tutela dei minori di cui al comma 1, lettera a), i contenuti maggiormente nocivi sono soggetti alle piu' rigorose misure di controllo di accesso.
7. I fornitori di piattaforma per la condivisione di video sono in ogni caso tenuti a:
a) includere i requisiti di cui al comma 1, nei termini e alle condizioni dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, la cui accettazione da parte degli utenti costituisce condizione di accesso al servizio;
b) includere e applicare, nei termini e alle condizioni dei servizi di piattaforme per la condivisione di video, i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, per le comunicazioni commerciali audiovisive non promosse commercialmente, vendute o organizzate dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video;
c) avere una funzionalita' che consenta agli utenti che caricano video generati dagli utenti di dichiarare se tali video contengono comunicazioni commerciali audiovisive di cui sono a conoscenza o di cui si possa ragionevolmente presumere che siano a conoscenza;
d) predisporre meccanismi trasparenti e di facile uso affinche' gli utenti delle piattaforme per la condivisione di video possano segnalare o indicare al fornitore di piattaforme interessato i contenuti di cui al comma 1 caricati sulla sua piattaforma;
e) predisporre sistemi mediante i quali i fornitori di piattaforme per la condivisione di video spiegano agli utenti di tali piattaforme quale seguito sia stato dato alla segnalazione e all'indicazione di cui alla lettera d);
f) predisporre sistemi per verificare, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, l'eta' degli utenti delle piattaforme di condivisione di video per quanto attiene ai contenuti che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;
g) predisporre sistemi di facile uso che consentano agli utenti delle piattaforme per la condivisone di video di valutare i contenuti di cui al comma 1;
h) dotarsi di sistemi di controllo parentale sotto la vigilanza dell'utente finale per quanto attiene ai contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;
i) predisporre procedure trasparenti, di facile uso ed efficaci per la gestione e la risoluzione dei reclami degli utenti nei confronti dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video in relazione all'attuazione delle misure di cui alle lettere da d) a h);
l) predisporre misure e strumenti efficaci di alfabetizzazione mediatica e sensibilizzare gli utenti in merito a tali misure e strumenti.
8. I dati personali dei minori raccolti o altrimenti generati dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video a norma del comma 7, lettere f) ed h), non sono trattati a fini commerciali.
9. Ferma restando la possibilita' di ricorrere all'Autorita' giudiziaria, per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo, e' ammesso il ricorso alle procedure alternative e stragiudiziali di risoluzione delle controversie fra utenti e fornitori di piattaforme per la condivisione di video dettate, nel rispetto del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, da un apposito regolamento adottato dall'Autorita'.
10. In caso di violazione, ad opera del fornitore di servizi di piattaforma per la condivisione di video, delle disposizioni contenute nel presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 67, comma 9, salvo quanto previsto dall'articolo 74 del regolamento (UE) 2022/2065 per le violazioni delle disposizioni recate dal medesimo regolamento europeo.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di contenuti di solo audio o audio generati dagli utenti o entrambi, per quanto compatibili.».
31. All'articolo 43, del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «con il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «con l'Autorita' politica con delega alla famiglia»;
b) al comma 5, dopo le parole: «emittenti radiofoniche» sono inserite le seguenti: «, ai fornitori di servizi di media radiofonici e».
32. All'articolo 44 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, dopo le parole: «emittenti radiofoniche» sono inserite le seguenti: «e dai fornitori di servizi di media radiofonici».
33. All'articolo 45 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «il 7 per cento, e dal 1° gennaio 2023» sono soppresse;
b) al comma 6, dopo le parole: «radiofonici da parte» sono inserite le seguenti: «dei fornitori di servizi di media radiofonici e» e le parole: «emittente radiofonica analogica a carattere comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «di fornitori di servizi di media radiofonici o emittente radiofonica a carattere comunitario.»;
c) al comma 7, dopo le parole: «di cui al comma 6,» sono inserite le seguenti: «per i fornitori di servizi di media radiofonici e per»;
d) al comma 8, le parole: «delle emittenti, anche analogiche,» sono sostituite dalle seguenti: «dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e delle emittenti radiofoniche,»;
e) al comma 9, le parole: «alle emittenti, televisive o radiofoniche, sia analogiche che digitali,» sono sostituite dalle seguenti: «ai fornitori di servizi di media, audiovisivi e radiofonici e alle emittenti radiofoniche,»;
f) al comma 10, le parole: «televisive pubbliche e private» sono sostituite dalle seguenti: «dai fornitori di servizi di media, audiovisivi e radiofonici pubblici e privati».
34. All'articolo 46 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «di emittenti, anche analogiche,» sono sostituite dalle seguenti: «dei fornitori di servizi di media, audiovisivi e radiofonici e delle emittenti radiofoniche»;
b) al comma 7, dopo la parola: «altresi'» sono inserite le seguenti: «per quanto compatibili in relazione alla specificita' del mezzo utilizzato ai fornitori di servizi di media radiofonici,».
35. All'articolo 50 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti»;
b) al comma 5, dopo le parole: «e' adottato il criterio delle aree tecniche.» e' aggiunto il seguente periodo: «Ai procedimenti di adozione e aggiornamento dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze di cui al presente comma si applica il meccanismo di consultazione e trasparenza di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.»;
c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. L'Autorita' adotta il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, individuando, per la pianificazione in ambito locale, in ciascuna area tecnica, piu' frequenze in banda UHF per la realizzazione di reti, di cui almeno una con copertura non inferiore al 90 per cento della popolazione dell'area, finalizzate alla messa a disposizione di capacita' trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale.»;
d) al comma 11, primo periodo, le parole: «L'Autorita' definisce» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero, sentita l'Autorita', definisce»;
e) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
«11-bis. I contributi per l'utilizzo dello spettro radio da parte dei titolari di diritti d'uso delle frequenze utilizzate per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale non sono dovuti per un periodo di 5 anni a partire dalla data di pubblicazione della delibera dell'Autorita' n. 286/22/CONS.
11-ter. I diritti amministrativi per i soggetti autorizzati alla fornitura di reti di radiodiffusione sonora in tecnica digitale e per i soggetti titolari di diritti d'uso delle frequenze pianificate per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale non sono dovuti per il medesimo periodo di cui al comma 11-bis. Successivamente, essi sono dovuti con le stesse modalita' fissate per il servizio televisivo digitale terrestre all'articolo 1-bis dell'Allegato 12 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e per la quarta parte degli importi corrispondenti previsti.».
36. All'articolo 51 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la parola: «sponsorizzazioni» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ss),» e le parole: «e radiofonici» sono sostituite dalle seguenti: «radiofonici e di piattaforma di condivisione di video».
37. Gli articoli da 52 a 57 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 52 (Principi generali a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente). - 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e a richiesta, favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea e indipendente secondo il diritto dell'Unione europea e le disposizioni di cui al presente titolo.
Art. 53 (Obblighi di programmazione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari). - 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari riservano alle opere europee la maggior parte del proprio tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicita', servizi di teletext e televendite.
2. Alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte, e' riservata una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 nella misura:
a) della meta', per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
b) di un terzo, per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari.
3. Nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle 23:00, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva almeno il 12 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicita', servizi di teletext e televendite, a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotte. Almeno un quarto di tale quota e' riservato a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.
Le quote e le percentuali di cui ai commi 1, 2 e 3 debbono essere rispettate su base annua.
Art. 54 (Obblighi di investimento in opere europee dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari). - 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riservano al preacquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee, prodotte da produttori indipendenti una quota dei propri introiti netti annui in Italia non inferiore al 12,5 per cento. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicita', da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilita' editoriale, secondo le ulteriori specifiche contenute nel regolamento dell'Autorita'. Con il medesimo regolamento l'Autorita' indica le voci di costo eleggibili ai fini dell'adempimento degli obblighi di investimento.
2. Una sotto quota pari alla meta' della quota di cui al comma 1 e' riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.
3. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riservano altresi' alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 pari al 3 per cento dei propri introiti netti annui, come definiti ai sensi del comma 1. Una percentuale pari al 75 per cento di tale quota e' riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai soggetti che programmano opere cinematografiche in maniera non significativa e residuale, secondo criteri di soglia annuali contenuti nel regolamento dell'Autorita'.
4. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva al preacquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee prodotte da produttori indipendenti una quota dei propri ricavi complessivi annui non inferiore al 17 per cento. Tali ricavi sono quelli derivanti dal canone relativo all'offerta radiotelevisiva, nonche' i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi, e secondo le ulteriori specifiche contenute in un regolamento dell'Autorita'.
5. Una sotto quota pari alla meta' delle quote di cui al comma 4 e' riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.
6. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riserva altresi' alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 4, pari ad almeno il 4,2 per cento dei propri ricavi complessivi netti, come definiti ai sensi del comma 4.
7. L'85 per cento delle quote di cui al comma 6 e' riservato alla coproduzione ovvero al preacquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti
8. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva a opere prodotte da produttori indipendenti e specificamente destinate ai minori una ulteriore sotto quota non inferiore al 7 per cento della quota prevista per le opere europee di cui al comma 4, di cui almeno il 65 per cento e' riservato a opere d'animazione.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti aventi un fatturato o un pubblico di modesta entita', secondo criteri di soglia contenuti in un regolamento dell'Autorita'.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari che hanno la responsabilita' editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se stabiliti in altro Stato membro.
Art. 55 (Obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta). - 1. L'insieme dei cataloghi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana deve contenere almeno il 30 per cento di opere europee poste in rilievo.
2. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana promuovono la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse rispettando congiuntamente:
a) gli obblighi di programmazione di opere audiovisive europee realizzate entro gli ultimi cinque anni, in misura non inferiore al 30 per cento dei titoli del proprio catalogo, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorita'. Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi non si applica l'obbligo di programmazione di opere audiovisive europee realizzate negli ultimi cinque anni;
b) gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in misura pari al 16 per cento dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorita'. Con il medesimo regolamento l'Autorita' indica le voci di costo eleggibili ai fini dell'adempimento degli obblighi di investimento.
3. Gli obblighi di cui al comma 2, lettera b), si applicano anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilita' editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operanti in un altro Stato membro.
4. L'Autorita' predispone periodicamente una relazione sull'attuazione dei commi 1, 2 e 3 da presentarsi alla Commissione europea ogni due anni.
5. La prescrizione relativa ai fornitori di servizi di media che si rivolgono ai consumatori in Italia di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applica ai fornitori di servizi di media aventi un fatturato o un pubblico di modesta entita', secondo criteri di soglia contenuti in regolamento dell'Autorita'. La deroga a tali prescrizioni opera anche nei casi in cui gli adempimenti siano impraticabili o ingiustificati a causa della natura o dell'oggetto dei servizi di media audiovisivi.
6. Il regolamento dell'Autorita' di cui al presente articolo prevede, tra l'altro, le modalita' con cui il fornitore di servizio di media audiovisivo assicura adeguato rilievo alle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti e definisce la quantificazione degli obblighi con riferimento alle opere europee prodotte da produttori indipendenti.
7. Il regolamento dell'Autorita' di cui al presente articolo e' adottato nel rispetto delle disposizioni, in quanto compatibili, di cui agli articoli 52, 53, 54 e 56, nonche' del principio di promozione delle opere audiovisive europee. In particolare, il regolamento, nel definire le modalita' di assolvimento degli obblighi di programmazione, prevede, indipendentemente dagli eventuali metodi, procedimenti o algoritmi usati dai fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta per la personalizzazione dei profili degli utenti, anche l'adozione di strumenti quali la previsione di una sezione dedicata nella pagina principale di accesso o di una specifica categoria per la ricerca delle opere in catalogo e l'uso di una quota di opere europee nelle campagne pubblicitarie o di promozione dei servizi forniti. Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, tra le modalita' di assolvimento degli obblighi sono compresi anche il riconoscimento al titolare del diritto della remunerazione legata al successo commerciale dell'opera e i costi sostenuti per la distribuzione digitale dell'opera medesima sulla piattaforma digitale.
8. Una quota pari al 70 per cento della percentuale prevista per le opere europee rispettivamente ai commi 1, 2 e 3 e' riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti, di cui il 27% e' riservato a opere cinematografiche aventi le medesime caratteristiche.
9. Ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, che conseguono non meno dell'80 per cento dei propri introiti netti annui da tale attivita' e che svolgono anche l'attivita' di fornitura di servizi media a richiesta, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 53 e 54.
Art. 56 (Attribuzioni dell'Autorita'). - 1. Con uno o piu' regolamenti dell'Autorita', adottati nella sua funzione di autorita' di regolazione indipendente, sono altresi' stabilite:
a) le specifiche relative alla definizione di produttore indipendente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t);
b) le ulteriori definizioni e specificazioni delle voci che rientrano negli introiti netti e nei ricavi complessivi annui di cui all'articolo 54, commi 1 e 4, con particolare riferimento alle modalita' di calcolo nel caso di offerte aggregate di contenuti a pagamento riconducibili a soggetti che sono al contempo fornitori di servizi di media audiovisivi e piattaforme commerciali, fermo restando il rispetto del principio della responsabilita' editoriale;
c) le modalita' tecniche di assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 53, 54 e 55, tenuto conto dello sviluppo del mercato, della disponibilita' delle opere, nonche' delle tipologie e caratteristiche delle opere audiovisive e delle tipologie e caratteristiche dei palinsesti e delle linee editoriali dei fornitori di servizi di media audiovisivi, con particolare riferimento, nel caso di palinsesti che includono opere cinematografiche, alle opere cinematografiche europee;
d) le misure finalizzate a rafforzare meccanismi di mercato funzionali a una maggiore concorrenza, anche mediante l'adozione di specifiche regole dirette a evitare situazioni di conflitto di interessi tra produttori e agenti che rappresentino artisti e a incentivare la pluralita' di linee editoriali;
e) le procedure dirette ad assicurare sia l'adozione di meccanismi semplici e trasparenti nei rapporti tra fornitori di servizi media audiovisivi e Autorita', anche mediante la predisposizione e la pubblicazione online dell'apposita modulistica, sia un sistema efficace di monitoraggio e controlli;
f) le modalita' della procedura istruttoria e la graduazione dei richiami formali da comunicare prima dell'irrogazione delle sanzioni, nonche' i criteri di determinazione delle sanzioni medesime sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalita' e adeguatezza, anche tenuto conto della differenziazione tra obblighi di programmazione e obblighi di investimento.
2. I fornitori di servizi di media audiovisivi possono chiedere all'Autorita' deroghe agli obblighi di cui al presente titolo, illustrandone i motivi e fornendo ogni utile elemento a supporto nel caso in cui ricorrano una o piu' delle seguenti circostanze:
a) il carattere tematico del palinsesto o del catalogo non consente di rispettare le quote di cui al presente titolo;
b) il fornitore di servizi media audiovisivi ha una quota di mercato o di fatturato inferiore ad una determinata soglia stabilita dall'Autorita' con regolamento;
c) il fornitore di servizi di media audiovisivi non ha realizzato utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio;
d) gli obblighi risultano comunque impraticabili o ingiustificati alla luce della natura o dell'oggetto del servizio di media audiovisivi erogato da determinati fornitori.
3. Gli obblighi di cui al presente titolo sono verificati su base annua dall'Autorita', secondo le modalita' e i criteri stabiliti dall'Autorita' medesima con proprio regolamento. In ogni caso, qualora un fornitore di servizi di media audiovisivi non abbia interamente assolto gli obblighi previsti nel corso dell'anno considerato, le eventuali oscillazioni in difetto, nel limite massimo del 15 per cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo anno, devono essere recuperate nell'anno successivo in aggiunta agli obblighi dovuti per tale anno. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi abbia superato la quota dovuta annualmente, la quota eccedente puo' essere conteggiata ai fini del raggiungimento della quota dovuta nell'anno successivo.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'Autorita' comunica annualmente a ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi il raggiungimento della quota annuale ovvero l'eventuale oscillazione in difetto da recuperare nell'anno successivo ovvero l'eventuale superamento della quota stessa da conteggiare nell'anno successivo.
5. Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 67, in caso di mancato recupero della quota in difetto nell'anno successivo o di scostamento annuale superiore al 15 per cento della quota dovuta nell'anno di riferimento.
6. L'Autorita' presenta alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'assolvimento degli obblighi di promozione delle opere audiovisive europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e a pagamento, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. Nella relazione si da' conto, inoltre, dei dati relativi alle verifiche degli obblighi d'investimento in opere di espressione originale da parte dei fornitori di servizi media e audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilita' editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operanti in altro Stato membro. La relazione fornisce, altresi', i dati e gli indicatori micro e macroeconomici del settore rilevanti ai fini della promozione delle opere europee, quali i volumi produttivi in termini di ore trasmesse, il fatturato delle imprese di produzione, i ricavi dei servizi di media audiovisivi, la quota e l'indicazione delle opere europee e di espressione originale italiana presenti nei palinsesti e nei cataloghi, il numero di occupati nel settore della produzione dei servizi di media audiovisivi, la circolazione internazionale di opere, il numero di deroghe richieste, accolte e rigettate, con le relative motivazioni, nonche' le tabelle di sintesi in cui sono indicate le percentuali degli obblighi di investimento assolti dai diversi fornitori che offrono servizi al pubblico italiano, con le relative opere europee e di espressione originale italiana.
Art. 57 (Disposizioni applicative in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana). - 1. Con regolamento dei Ministri delle imprese e del made in Italy e della cultura, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'Autorita', e' stabilita, sulla base di principi di proporzionalita', adeguatezza, trasparenza ed efficacia, la definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana, con particolare riferimento a uno o piu' elementi quali la cultura, la storia, l'identita', la creativita', la lingua ovvero i luoghi.
2. Il regolamento di cui al presente articolo e' adottato entro il 30 giugno 2024 ed e' aggiornato a cadenza almeno triennale, anche sulla base delle relazioni annuali predisposte rispettivamente dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 56, comma 6, e dalla direzione generale cinema e audiovisivo, del Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonche' dei risultati raggiunti dalle opere promosse mediante l'assolvimento degli obblighi di investimento e all'efficacia delle condizioni contrattuali impiegate.».
38. All'articolo 59 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 6»;
b) al comma 2, le parole: «articolo 8, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 6, comma 4»;
c) al comma 2, lettera q), le parole: «articolo 32, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 31»;
d) al comma 7, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6».
39. All'articolo 67 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole: «fornitori di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «fornitori di servizi di media»;
b) al comma 1, lettera r), le parole: «in materia di eventi di interesse sociale e di grande interesse pubblico ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 33» sono sostituite dalle seguenti: «per la disciplina degli eventi di cui all'articolo 33.»;
c) al comma 4, le parole: «nei confronti dell'emittente televisiva o dell'emittente radiofonica, anche analogica» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti del fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici o dell'emittente radiofonica»;
d) al comma 11, le parole: «o dell'emittente radiofonica, anche digitale» sono sostituite dalle seguenti: «o radiofonici o dell'emittente radiofonica».
40. All'articolo 68 del decreto legislativo n. 208 del 2021, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
a) «2. Nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione sonora, nonche' degli operatori di rete televisiva in ambito locale, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 30 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono ridotte a un decimo.».
41. All'articolo 71 del decreto legislativo n. 208 del 2021, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Per gli anni 2024-2025, per l'attivita' di promozione dell'alfabetizzazione mediatica e digitale, il Ministero utilizza le risorse previste, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di cui all'articolo 1, comma 360, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»
 




N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE
vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni».
- La direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni
per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
(direttiva autorizzazioni) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea del 24 aprile 2002, n. L 108;
- La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro
normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione
elettronica (direttiva quadro) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea del 24 aprile 2002, n. L 108;
- La direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio
universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e
di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio
universale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea del 24 aprile 2002, n. L 108;
- La direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura
di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di
media audiovisivi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea del 15 aprile 2010 n. L 95.
- Si riporta l'art. 31 della legge 24 dicembre 2012 n.
234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle
politiche dell'Unione europea):
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti
tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art.
33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome sono emanati alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.»
- La direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della
direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura
di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di
media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle
realta' del mercato e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea del 28 novembre 2018 n. L 303.;
- La direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il
codice europeo delle comunicazioni elettroniche e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del
17 dicembre 2018 n. L 321.;
- Il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato
unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva
2000/31/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea del 27 ottobre 2022 n. L 277.;
- Si riporta l'art. 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53
(Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2019-2020), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97:
«Art. 3 (Principi e criteri direttivi per
l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, recante
modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al
coordinamento di determinate disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri
concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi
(direttiva sui servizi di media audiovisivi), in
considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato).
- 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 novembre 2018, il Governo osserva, oltre
ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32
della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
a) riordinare le disposizioni del testo unico dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, attraverso
l'emanazione di un nuovo testo unico dei servizi di media
digitali con adeguamento delle disposizioni e delle
definizioni, comprese quelle relative ai servizi di media
audiovisivi, radiofonici e ai servizi di piattaforma per la
condivisione di video, alla luce dell'evoluzione
tecnologica e di mercato;
b) prevedere misure atte ad assicurare un'adeguata
tutela della dignita' umana e dei minori in relazione ai
contenuti audiovisivi, ivi inclusi i video generati dagli
utenti, e alle comunicazioni commerciali da parte delle
piattaforme per la condivisione dei video, affidando i
relativi compiti, anche di promozione di procedure di
autoregolamentazione e co-regolamentazione, all'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorita'
nazionale di regolamentazione di settore;
c) prevedere specifiche misure a tutela dei
consumatori di servizi di media audiovisivi, lineari e non
lineari, anche mediante il ricorso a procedure di
risoluzione extragiudiziale delle controversie e meccanismi
di indennizzo in caso di disservizi, affidando la
regolamentazione di tali procedure all'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni;
d) prevedere misure per la promozione delle opere
europee, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta
e anche attraverso una semplificazione e razionalizzazione
delle misure attualmente vigenti, nonche' specifiche misure
per la promozione della trasparenza degli assetti
proprietari dei fornitori dei servizi di cui alla lettera
a);
e) prevedere misure per l'adeguamento delle
prescrizioni per le comunicazioni commerciali da applicare
anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di
video e per la revisione dei limiti di affollamento
pubblicitario secondo principi di flessibilita',
proporzionalita' e concorrenzialita';
f) prevedere apposite misure per il contenimento
del livello sonoro delle comunicazioni commerciali e dei
messaggi trasmessi dalle emittenti radiotelevisive
pubbliche e private nonche' dai fornitori di contenuti
operanti su frequenze terrestri e via satellite, in accordo
con le delibere dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni;
g) prevedere che i fornitori di servizi di media,
comprese le piattaforme social, forniscano agli utenti
informazioni sufficienti in merito a contenuti, anche
pubblicitari, che possano nuocere allo sviluppo fisico,
mentale o morale dei minori, ivi compreso il divieto di
pubblicita' relativa al gioco d'azzardo, prevedendo inoltre
specifiche misure nei confronti di chi utilizza profili
fittizi, di soggetti inesistenti o tramite l'appropriazione
di identita' altrui, al fine di alterare lo scambio di
opinioni, per ingenerare allarmi o per trarre vantaggio
dalla diffusione di notizie false;
h) prevedere che i fornitori di servizi di media
audiovisivi offrano informazioni adeguate sui contenuti che
possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei
minori, associandole a un'avvertenza acustica qualora i
contenuti siano fruiti su dispositivi mobili;
i) garantire la tutela dei minori dai contenuti,
anche pubblicitari, non appropriati che accompagnano
programmi per bambini o vi sono inclusi, relativi a
prodotti alimentari o bevande, anche alcoliche, che
contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto
nutrizionale o fisiologico, la cui assunzione eccessiva
nella dieta generale non e' raccomandata, nonche' prevedere
idonee misure, anche di promozione di procedure di
auto-regolamentazione e di co-regolamentazione, tese a
ridurre efficacemente l'esposizione dei bambini alle
comunicazioni commerciali audiovisive per tali bevande e
prodotti alimentari;
l) promuovere l'alfabetizzazione digitale da parte
dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di
piattaforme di condivisione dei video;
m) aggiornare i compiti dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, rafforzandone ulteriormente
le prerogative di indipendenza;
n) aggiornare l'apparato sanzionatorio
amministrativo gia' previsto dal testo unico dei servizi di
media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto
legislativo n. 177 del 2005, rispetto ai nuovi obblighi
previsti dalla direttiva (UE) 2018/1808, sulla base dei
principi di ragionevolezza, proporzionalita' ed efficacia.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.»
- La legge 13 novembre 2023, n. 159 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre
2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al
disagio giovanile, alla poverta' educativa e alla
criminalita' minorile, nonche' per la sicurezza dei minori
in ambito digitale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,
n. 266 del 14 novembre 2023.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali.):
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata) - 1. La Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o,
per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro
per gli affari regionali (( nella materia di rispettiva
competenza ))
; ne fanno parte altresi' il Ministro del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i
casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne
faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 13, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 59, 68, 71 del decreto
legislativo n. 208 dell'8 novembre del 2021, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Oggetto). - 1. Il testo unico dei servizi di
media audiovisivi, di seguito denominato: «testo unico»,
contiene:
a) i principi generali per la prestazione di
servizi di media digitali audiovisivi e radiofonici e dei
servizi di piattaforma per la condivisione di video o anche
solo audio o entrambi, tenendo conto del processo di
convergenza fra le diverse forme di comunicazioni, quali le
comunicazioni elettroniche, l'editoria, anche elettronica,
e internet in tutte le sue applicazioni e dell'evoluzione
tecnologica e di mercato;
b) le disposizioni in materia di servizi di media
audiovisivi e radiofonici e di programmi-dati, anche ad
accesso condizionato, nonche' in materia di fornitura di
servizi interattivi associati e di servizi di accesso
condizionato su qualsiasi piattaforma di diffusione,
comprese le comunicazioni commerciali audiovisive e
radiofoniche e i servizi di piattaforma per la condivisione
di video o anche solo audio;
2. (abrogato)»
«Art. 2 (Ambito di applicazione del diritto nazionale
per i servizi di media audiovisivi e radiofonici). - 1.
Sono soggetti alla giurisdizione italiana i fornitori di
servizi di media audiovisivi e radiofonici e le emittenti
radiofoniche che operano in Italia conformemente a quanto
previsto dai commi 2 e 3 o, altrimenti, nei casi in cui si
applica il comma 4.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente
testo unico il fornitore di servizi di media audiovisivi e
radiofonici e l'emittente radiofonica operano in Italia:
a) quando hanno la loro sede principale in Italia e
le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo o
radiofonico sono prese nel territorio italiano;
b) quando hanno la sede principale in Italia e le
decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo o
radiofonico fornito sono prese in un altro Stato membro o
in un Paese terzo se, sul territorio italiano opera una
parte significativa degli addetti allo svolgimento
dell'attivita' di servizio di media audiovisivo o
radiofonico collegata ai programmi;
c) quando, ha la sede principale in un altro Stato
membro o Paese terzo e le decisioni editoriali sul servizio
di media audiovisivo o radiofonico fornito sono prese in
Italia e sul territorio italiano opera una parte
significativa degli addetti allo svolgimento dell'attivita'
di servizio di media audiovisivo o radiofonico collegata ai
programmi;
d) quando hanno la sede principale in Italia e una
parte significativa degli addetti allo svolgimento
dell'attivita' di servizio di media audiovisivo o
radiofonico collegata ai programmi opera sia in Italia sia
in un altro Stato membro;
e) in mancanza delle condizioni di cui alle lettere
b), c), e d), se hanno iniziato in Italia la loro attivita'
nel rispetto dell'ordinamento giuridico nazionale,
mantenendo nel tempo un legame stabile ed effettivo con
l'economia italiana.
3. I fornitori di servizi di media e le emittenti cui
non si applicano le disposizioni del comma 2 si considerano
soggetti alla giurisdizione italiana nei casi seguenti:
a) se si avvalgono di un collegamento
terra-satellite (up-link) situato in Italia;
b) se in assenza di un collegamento terra-satellite
situato in Italia, si avvalgono di una capacita' via
satellite di competenza italiana.
4. Qualora non sia possibile determinare a quale
Stato membro dell'Unione europea spetti la giurisdizione
conformemente ai commi 2 e 3, si considera soggetto alla
giurisdizione italiana il fornitore di servizi di media
operante sul territorio nazionale ai sensi degli articoli
da 49 a 55 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea.
5. I fornitori di servizi media audiovisivi e
radiofonici sottoposti alla giurisdizione italiana, pur
avendo la propria sede legale in un diverso Stato membro
dell'Unione europea sono tenuti al rispetto delle norme
dell'ordinamento giuridico italiano, relative ai fornitori
di servizi di media audiovisivi.
6. I fornitori di servizi di media sono tenuti ad
informare il Ministero delle imprese e del made in Italy e
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di
qualsiasi modifica che possa influire sulla determinazione
della giurisdizione di cui rispettivamente ai commi 2,3 e
4.
7. L'Autorita' con proprio regolamento istituisce,
disciplina e aggiorna l'elenco dei fornitori di servizi di
media soggetti alla giurisdizione italiana. In tale elenco
devono essere riportati i criteri in base ai quali si
determina la giurisdizione italiana. L'Autorita' comunica
alla Commissione europea l'elenco e gli eventuali
aggiornamenti.
8. L'Autorita', nell'assolvere alla funzione indicata
dal comma 7, si conforma alle determinazioni assunte dalla
Commissione europea ai sensi dell'art. 2, paragrafo
5-quater, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 10 marzo 2010, circa l'individuazione
dello Stato membro dotato di giurisdizione su un
determinato fornitore di servizi dei media audiovisivi e
radiofonici.»
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
testo unico si intende per:
a) «servizio di media audiovisivo»: un servizio
quale definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo
principale del servizio stesso o di una sua sezione
distinguibile sia la fornitura di programmi al grande
pubblico, sotto la responsabilita' editoriale di un
fornitore di servizi di media, al fine di informare,
intrattenere o istruire, attraverso reti di comunicazioni
elettroniche, in radiodiffusione o a richiesta;
b) per servizio di media audiovisivo, ai sensi
della lettera a), si intende o una trasmissione televisiva
come definita alla lettera p) o un servizio di media
audiovisivo a richiesta come definito alla lettera q) o una
comunicazione commerciale audiovisiva;
c) «servizio di piattaforma per la condivisione di
contenuti video»: un servizio, quale definito dagli
articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso, di
una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalita'
essenziale sia la fornitura di programmi o video generati
dagli utenti destinati al grande pubblico, per i quali il
fornitore della piattaforma per la condivisione di video
non ha responsabilita' editoriale, al fine di informare,
intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni
elettroniche ai sensi dell'art. 2, lettera a), della
direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 2002, e la cui organizzazione e'
determinata dal fornitore della piattaforma per la
condivisione di video, anche con mezzi automatici o
algoritmi, in particolare mediante visualizzazione,
attribuzione di tag e sequenziamento;
c-bis) «servizio di piattaforma per la condivisione
di contenuti solo audio»: un servizio con le
caratteristiche di cui alla lettera c) in cui il contenuto
condiviso e' costituito da programmi sonori o da audio
generati dall'utente, o entrambi, destinati al grande
pubblico;
d) «fornitore di servizi di media»: la persona
fisica o giuridica cui e' riconducibile la responsabilita'
editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del
servizio di media audiovisivo o radiofonico e che ne
determina le modalita' di organizzazione, esclusi gli
operatori di rete che si occupano unicamente della
trasmissione di programmi per i quali la responsabilita'
editoriale incombe su terzi;
e) «reti di comunicazione elettronica»: i sistemi
di trasmissione, basati o meno su un'infrastruttura
permanente o una capacita' di amministrazione centralizzata
e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di
instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete
non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo,
via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi
elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti
mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione
di pacchetto, compresa internet), i sistemi per il
trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura
in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti
utilizzate per la diffusione radiotelevisiva, e le reti
televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di
informazione trasportato;
f) «operatore di rete»: il soggetto titolare del
diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete
di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in
tecnica digitale, via cavo o via satellite, per
trasmissione sia televisive che radiofoniche e di impianti
di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione
delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione
dei programmi agli utenti;
g) «programma»: una serie di immagini animate,
sonore o non, escluse le cosiddette gif, che costituiscono
un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata,
nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da
un fornitore di servizi di media, comprensivo di
lungometraggi, videoclip, manifestazioni sportive, commedie
di situazione (sitcom), documentari, programmi per bambini
e fiction originali;
h) «video generato dall'utente»: una serie di
immagini animate, sonore o non, che costituiscono un
singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata,
creato da un utente e caricato su una piattaforma per la
condivisione di video dal medesimo o da un qualunque altro
utente;
i) «decisione editoriale»: una decisione presa
periodicamente nell'esercizio della responsabilita'
editoriale e collegata al funzionamento quotidiano del
servizio di media;
l) «fornitore della piattaforma per la condivisione
di video»: la persona fisica o giuridica che fornisce un
servizio di piattaforma per la condivisione di video;
m) «programmi-dati»: i servizi di informazione
costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da
reti radiotelevisive e diversi dai programmi
radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale,
incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati;
n) «palinsesto televisivo» e «palinsesto
radiofonico»: l'insieme, predisposto da un fornitore di
servizi di media audiovisivi o radiofonici, o da
un'emittente radiofonica, di una pluralita' di programmi
unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato
alla fruizione del pubblico, diverso dalla trasmissione
differita dello stesso palinsesto, dalle trasmissioni
meramente ripetitive, o dalla prestazione, a pagamento, di
singoli programmi, o pacchetti di programmi, audiovisivi
lineari, con possibilita' di acquisto da parte dell'utente
anche nei momenti immediatamente antecedenti all'inizio
della trasmissione del singolo programma, o del primo
programma, nel caso si tratti di un pacchetto di programmi;
o) «responsabilita' editoriale»: l'esercizio di un
controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi
inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in
un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni
televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel caso dei
servizi di media audiovisivi a richiesta;
p) «servizio di media audiovisivo lineare»: un
servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di
servizi di media per la visione simultanea di programmi
sulla base di un palinsesto di programmi;
q) «servizio di media audiovisivo non lineare»,
ovvero «servizio di media audiovisivo a richiesta»: un
servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di
servizi di media per la visione di programmi scelto al
momento dall'utente e su sua richiesta sulla base di un
catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi
di media;
r) «fornitore di servizi di media audiovisivi a
carattere comunitario»: il soggetto che ha la
responsabilita' editoriale nella predisposizione dei
programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in
ambito locale che si impegna: a non trasmettere piu' del 5
per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione; a
trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il
50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero
compreso dalle ore 7 alle ore 21;
s) «programmi originali autoprodotti»: i programmi
realizzati in proprio dal fornitore di servizi di media
audiovisivi o radiofonici o dall'emittente radiofonica, o
dalla sua controllante o da sue controllate, o in
co-produzione con altra emittente, o altro fornitore;
t) «produttori indipendenti», gli operatori della
comunicazione europei che svolgono attivita' di produzioni
audiovisive e che non sono controllati da, ovvero collegati
a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla
giurisdizione italiana e, alternativamente:
1) per un periodo di tre anni non destinano piu'
del 90 per cento della propria produzione ad un solo
fornitore di servizi media audiovisivi;
2) sono titolari di diritti secondari;
u) «fornitore di servizi interattivi associati o di
servizi di accesso condizionato»: il soggetto che fornisce,
al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso
condizionato, mediante distribuzione di chiavi numeriche
per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla
fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di
apparati, o che fornisce servizi della societa'
dell'informazione ai sensi dall'art. 2 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero fornisce una guida
elettronica ai programmi;
v) «accesso condizionato»: ogni misura e sistema
tecnico in base al quale l'accesso in forma intelligibile
al servizio protetto sia subordinato a preventiva e
individuale autorizzazione da parte del fornitore del
servizio di accesso condizionato;
z) «sistema integrato delle comunicazioni»: il
settore economico che comprende le attivita' di stampa
quotidiana e periodica, delle agenzie di stampa, di
editoria elettronica, anche per il tramite di Internet, di
radio e servizi di media audiovisivi e radiofonici, cinema,
pubblicita' esterna, sponsorizzazioni di cui alla lettera
ss) e pubblicita' online;
aa) «servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale»: il pubblico servizio consistente
nell'attivita' di produzione e diffusione di contenuti
radiofonici, audiovisivi e multimediali su tutte le
piattaforme distributive, secondo le modalita' e nei limiti
indicati dal presente testo unico e dalle altre norme
applicabili in materia;
bb) «ambito nazionale»: l'esercizio dell'attivita'
di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata
all'ambito locale;
cc) «ambito locale radiofonico»: l'esercizio
dell'attivita' di radiodiffusione sonora, con irradiazione
del segnale fino a una copertura massima del 50 per cento
della popolazione nazionale;
dd) «ambito locale televisivo»: l'attivita' di
fornitura di servizi di media audiovisivi veicolati in uno
o piu' aree tecniche corrispondenti, su reti di I livello o
su reti di II livello, comunque non superiori a dieci,
anche non limitrofe, purche' con copertura inferiore al 50
per cento della popolazione nazionale;
ee) «programmazione nazionale ex analogica»: canale
gia' irradiato in ambito nazionale in tecnica analogica e
in simulcast in tecnica digitale terrestre,
indipendentemente dall'eventuale intervenuta modifica del
marchio editoriale o del soggetto che detiene il titolo
abilitativo;
ff) «programmazione generalista»: programmazione
diffusa in ambito nazionale dedicata a piu' generi
differenziati inclusa l'informazione, distribuiti in modo
equilibrato nel corso della giornata di programmazione,
nessuno dei quali raggiunge il 70 per cento della
programmazione stessa;
gg) «programmazione tematica»: programmazione
diffusa in ambito nazionale dedicata a un tema specifico in
relazione ad un pubblico o a un target di utenza, a cui un
fornitore di servizi di media audiovisivi dedica almeno il
70 per cento della programmazione diffusa;
hh) «emittente radiofonica»: il titolare di
concessione o autorizzazione alla prosecuzione
dell'attivita', ai sensi della legge 20 marzo 2001, n. 66,
che opera su frequenze terrestri in tecnica analogica, che
ha la responsabilita' editoriale dei palinsesti radiofonici
e li trasmette secondo le seguenti tipologie:
1) «emittente radiofonica a carattere
comunitario», nazionale o locale: l'emittente
caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro, che
trasmette programmi originali autoprodotti per almeno il 30
per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso
tra le ore 7 e le ore 21, puo' avvalersi di
sponsorizzazioni e non trasmette piu' del 10 per cento di
pubblicita' per ogni ora di diffusione, escluse le
trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi
pubblicitari o da brevi commenti del conduttore della
stessa trasmissione;
2) «emittente radiofonica a carattere commerciale
locale»: l'emittente senza specifici obblighi di
palinsesto, che comunque destina almeno il 20 per cento
della programmazione settimanale all'informazione, di cui
almeno il 50 per cento all'informazione locale, in notizie
e servizi, e a programmi, nell'ambito di almeno
sessantaquattro ore settimanali;
3) «emittente radiofonica nazionale»: l'emittente
senza particolari obblighi di palinsesto, salvo la
trasmissione quotidiana di giornali radio;
ii) «fornitore di servizi di media radiofonici»: il
titolare di autorizzazione su frequenze terrestri in
tecnica digitale, che ha la responsabilita' dei palinsesti
radiofonici;
ii-bis) «fornitore di servizi di media radiofonici
a carattere comunitario su base nazionale o locale»: il
fornitore caratterizzato dall'assenza dello scopo di lucro,
che trasmette programmi originali autoprodotti che fanno
riferimento ad istanze culturali, etniche, politiche e
religiose per almeno il 30 per cento dell'orario di
trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21,
che puo' avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette
piu' del 10 per cento di pubblicita' per ogni ora di
diffusione;
ll) «trasmissione attraverso cavo coassiale»: le
trasmissioni di contenuti televisivi e radiofonici
attraverso il cavo e che non utilizzano il protocollo IP;
mm) «trasmissione attraverso altri mezzi di
comunicazione elettronica»: le trasmissioni di contenuti
televisivi e radiofonici su reti di comunicazione
elettronica diverse da quelle via cavo coassiale,
satellitare e terrestri;
nn) «opere europee»:
1) le opere che rientrano nelle seguenti
tipologie: le opere originarie di Stati membri;
1.1) le opere originarie di Stati terzi che sono
parti della Convenzione europea sulla televisione
transfrontaliera del Consiglio d'Europa, firmata a
Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dalla legge 5
ottobre 1991, n. 327 rispondenti ai requisiti di cui al
numero 2), a condizione che le opere originarie degli Stati
membri non siano soggette a misure discriminatorie nel
paese terzo interessato;
1.2) le opere co-prodotte nell'ambito di accordi
conclusi nel settore audiovisivo tra l'Unione europea e
paesi terzi e che rispettano le condizioni definite in
ciascuno di tali accordi, a condizione che le opere
originarie degli Stati membri non siano soggette a misure
discriminatorie nel paese terzo interessato;
2) le opere di cui ai numeri 1.1) e 1.2) sono
opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori
e lavoratori residenti in uno o piu' degli Stati di cui ai
numeri 1.1) e 1.2) rispondenti a una delle tre condizioni
seguenti:
2.1) esse sono realizzate da uno o piu'
produttori stabiliti in uno o piu' di tali Stati;
2.2) la produzione delle opere avviene sotto la
supervisione e il controllo effettivo di uno o piu'
produttori stabiliti in uno o piu' di tali Stati;
2.3) il contributo dei co-produttori di tali
Stati e' prevalente nel costo totale della coproduzione e
questa non e' controllata da uno o piu' produttori
stabiliti al di fuori di tali Stati;
3) le opere che non sono opere europee ai sensi
del numero 1) e sono prodotte nel quadro di accordi
bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati membri e
paesi terzi sono considerate opere europee a condizione che
la quota a carico dei produttori dell'Unione europea nel
costo complessivo della produzione sia maggioritaria e che
la produzione non sia controllata da uno o piu' produttori
stabiliti fuori del territorio degli Stati membri;
oo) «comunicazione commerciale audiovisiva»:
immagini, siano esse sonore o non, destinate a promuovere,
direttamente o indirettamente, i beni, i servizi o
l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita
un'attivita' economica e comprendenti, tra l'altro, la
pubblicita' televisiva, la sponsorizzazione, la
telepromozione, la televendita e l'inserimento di prodotti,
inserite o di accompagnamento in un programma o in un video
generato dall'utente dietro pagamento o altro compenso o a
fini di autopromozione;
pp) «pubblicita' televisiva»: ogni forma di
messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro
compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa
pubblica o privata o da una persona fisica nell'ambito di
un'attivita' commerciale, industriale, artigiana o di una
libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura,
dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni
immobili, i diritti e le obbligazioni;
qq) «spot pubblicitario»: una forma di pubblicita'
televisiva a contenuto predeterminato, trasmessa dalle
emittenti radiofoniche e televisive, sia analogiche che
digitali;
rr) «comunicazione commerciale audiovisiva
occulta»: la presentazione orale o visiva di beni, servizi,
nome, marchio o attivita' di un produttore di beni o di un
fornitore di servizi in un programma, quando tale
presentazione e' compiuta dal fornitore di servizi di media
per scopi pubblicitari e puo' ingannare il pubblico circa
la sua natura, con presunzione del suo carattere
intenzionale, in particolare nei casi di svolgimento a
pagamento o dietro altro compenso;
ss) «sponsorizzazione»: ogni contributo di imprese
pubbliche o private o di persone fisiche non impegnate
nella fornitura di servizi di media audiovisivi o di
servizi di piattaforma per la condivisione di video o anche
solo audio o entrambi o nella produzione di opere
audiovisive al finanziamento di servizi di media
audiovisivi, di servizi di piattaforma per la condivisione
di video, di video generati dagli utenti o di programmi, al
fine di promuoverne il nome, il marchio, l'immagine, le
attivita' o i prodotti;
tt) «televendita»: le offerte dirette trasmesse al
pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o
servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le
obbligazioni;
tt-bis) «spot di televendita»: televendita di
durata minima ininterrotta inferiore a 15 minuti nei
servizi di media audiovisivi e a 3 minuti nei servizi di
media radiofonici;
uu) «inserimento di prodotti»: ogni forma di
comunicazione commerciale audiovisiva che consiste
nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un
servizio o al relativo marchio cosi' che appaia all'interno
di un programma o di un video generato dall'utente dietro
pagamento o altro compenso;
vv) «telepromozione»: ogni forma di pubblicita'
consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione
verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni
o di un fornitore di servizi, realizzata dal fornitore di
servizi di media audiovisivi o radiofonici o dall'emittente
radiofonica, al fine di promuovere la fornitura, dietro
compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti;
zz) «Autorita'»: l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni;
aaa) «Ministero»: il Ministero delle imprese e del
made in Italy;
bbb) «ERGA»: il Gruppo dei regolatori europei per i
servizi di media audiovisivi;
ccc) «Codice delle comunicazioni elettroniche»:
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
ddd) «autorizzazione generale»: il regime giuridico
che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di
servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi
specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a
tipi specifici di reti e servizi di comunicazione
elettronica, conformemente al Codice delle comunicazioni
elettroniche;
eee) «autopromozione»: gli annunci effettuati da
emittenti radiofoniche e fornitori di servizi di media in
relazione ai propri programmi e ai prodotti collaterali da
questi direttamente derivati ovvero in relazione a
programmi audiovisivi o radiofonici e servizi di media di
altre entita' appartenenti al medesimo gruppo, ai sensi
dell'art. 51 e dell'art. 2359 del codice civile. Sono
inclusi gli annunci promozionali dell'emittente televisiva
relativi a servizi di media audiovisivi effettuati per una
stazione radio appartenente al medesimo gruppo sempre che
non siano scindibili dall'attivita' principale della
stazione radio e che l'emittente televisiva ne assuma la
responsabilita' editoriale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 si applicano per
analogia ai servizi radiofonici in difetto di previsione
espressa, ove ne ricorrano i presupposti. Laddove non
diversamente specificato, sponsorizzazione e televendita
comprendono anche le attivita' svolte a mezzo della
radiodiffusione sonora.»
«Art. 4 (Principi generali del sistema dei servizi di
media audiovisivi e della radiofonia, a garanzia degli
utenti e in materia di servizi di media in ambito locale).
- 1. Il sistema dei servizi di media audiovisivi e della
radiofonia, si conforma ai seguenti principi, a garanzia
degli utenti:
a) liberta' e pluralismo dei mezzi di comunicazione
radiotelevisiva;
b) liberta' di espressione di ogni individuo,
inclusa la liberta' di opinione e quella di ricevere o di
comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere,
nel rispetto della dignita' umana, del principio di non
discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio;
c) obiettivita', completezza, lealta' e
imparzialita' dell'informazione;
d) contrasto alle strategie di disinformazione;
e) tutela dei diritti d'autore e di proprieta'
intellettuale;
f) apertura alle diverse opinioni e tendenze
politiche, sociali, culturali e religiose;
g) salvaguardia delle diversita' etniche e del
patrimonio culturale, artistico e ambientale, in ambito
nazionale e locale, nel rispetto delle liberta' e dei
diritti, in particolare della dignita' della persona e
della protezione dei dati personali, della promozione e
tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo
fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla
Costituzione, dal diritto dell'Unione europea, dalle norme
internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle
leggi statali e regionali.
h) fermo restando quanto previsto dalla lettera b),
contrasto alla tendenza contemporanea di distruggere o
comunque ridimensionare gli elementi o simboli della storia
e della tradizione della Nazione (cancel culture).
2. La disciplina del sistema dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici, a tutela degli utenti,
garantisce:
a) l'accesso dell'utente secondo criteri di non
discriminazione, ad un'ampia varieta' di informazioni e di
contenuti offerti da una pluralita' di operatori nazionali,
locali e di altri Stati membri dell'Unione europea,
favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in
condizioni di pluralismo e concorrenza leale, delle
opportunita' offerte dall'evoluzione tecnologica da parte
dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attivita'
nel sistema delle comunicazioni;
b) la diffusione di un congruo numero di programmi
radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, garantendo
l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale;
c) adeguati livelli qualitativi dei servizi di
media audiovisivi.
3. Il Ministero, d'intesa con l'Autorita', sentito il
Ministero della cultura, il Ministero dell'universita' e
della ricerca, il Ministero dell'istruzione e del merito,
l'Autorita' politica delegata all'innovazione tecnologica e
l'Autorita' politica con delega alla famiglia, promuove
l'alfabetizzazione mediatica e digitale, attraverso i
fornitori di servizi di media e i fornitori di piattaforme
di condivisione di contenuti video o anche solo audio o
entrambi, e ferme restando le attivita' di sostegno
all'educazione all'immagine e di promozione
dell'alfabetizzazione alle tecniche e ai media di
produzione e diffusione delle immagini di cui agli articoli
3 e 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220.
4. Il monitoraggio dell'attivita' di promozione
dell'alfabetizzazione mediatica e digitale e' svolto
dall'Autorita'. Ogni tre anni il Ministero presenta alla
Commissione europea una relazione sull'attivita' di
promozione dell'alfabetizzazione sulla base delle relazioni
annuali predisposte dall'Autorita'.
5. Il trattamento dei dati personali delle persone
fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo e'
effettuato nel rispetto dei diritti, delle liberta'
fondamentali, nonche' della dignita' umana, con particolare
riferimento alla riservatezza e all'identita' personale, in
conformita' alle norme vigenti in materia.
6. In ambito locale i servizi di media valorizzano e
promuovono le culture regionali o locali, nel quadro
dell'unita' politica, culturale e linguistica del Paese. La
tutela delle minoranze linguistiche avviene tramite riserva
di una quota di capacita' trasmissiva in ambito locale per
servizi media audiovisivi espressione delle stesse
minoranze linguistiche.
7. Alla diffusione dei servizi di media audiovisivi
in ambito locale e' riservata una quota della capacita'
trasmissiva determinata con l'adozione del piano di
assegnazione delle frequenze coordinate in ambito
internazionale per la diffusione televisiva su frequenze
terrestri.
8. (abrogato)»
«Art. 5 (Principi generali del sistema dei servizi di
media audiovisivi e della radiofonia a salvaguardia del
pluralismo e della concorrenza). - 1. La disciplina del
sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia
a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione
radiotelevisiva, si conforma ai seguenti principi:
a) promozione della concorrenza nel sistema dei
servizi di media audiovisivi e della radiofonia e dei mezzi
di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicita' e
tutela del pluralismo, vietando a tale fine la costituzione
o il mantenimento di posizioni di significativo potere
fissati nel presente decreto, e assicurando la massima
trasparenza degli assetti societari;
b) previsione di diversi titoli abilitativi per lo
svolgimento delle attivita' di operatore di rete o di
fornitore di servizi di media audiovisivi anche a richiesta
o radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi
associati o di servizi di accesso condizionato, con la
previsione del regime dell'autorizzazione generale per le
attivita' di operatore di rete oppure di fornitore di
servizi interattivi associati o di servizi di accesso
condizionato;
c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo
svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via
cavo coassiale o via satellite o su altre piattaforme,
anche da parte dello stesso soggetto, delle attivita' di
cui alla lettera b), nonche' previsione di una sufficiente
durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non
inferiore a dodici anni, per le attivita' su frequenze
terrestri in tecnica digitale, con possibilita' di rinnovo
per eguali periodi;
d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento
delle attivita' di fornitura di cui alla lettera b),
rispettivamente in ambito nazionale e in ambito locale,
quando le stesse sono esercitate su frequenze terrestri;
e) obbligo per gli operatori di rete:
1) di rendere disponibili le stesse piattaforme e
informazioni tecniche nei confronti delle emittenti
radiofoniche, dei fornitori di servizi di media radiofonici
o dei fornitori di servizi di media audiovisivi, senza
effettuare discriminazioni in ragione della
riconducibilita' o meno a societa' collegate o controllate;
2) di non effettuare discriminazioni nello
stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di
qualita' trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra
fornitore di servizi di media audiovisivi, anche a
richiesta, o radiofonici appartenenti a societa'
controllanti, controllate o collegate e fornitori di
servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o
radiofonici e fornitore di servizi interattivi associati o
di servizi di accesso condizionato indipendenti,
prevedendo, comunque, che gli operatori di rete cedano la
propria capacita trasmissiva a condizioni di mercato nel
rispetto dei principi e dei criteri fissati dall'Autorita'
con proprio regolamento;
3) di utilizzare, sotto la propria
responsabilita', le informazioni ottenute dai fornitori di
servizi di media radiofonici o audiovisivi anche a
richiesta, che non siano riconducibili a societa' collegate
o controllate anche radiofoniche digitali, o dai fornitori
di servizi di media a richiesta non riconducibili a
societa' collegate o controllate, esclusivamente per il
fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso
alla rete, con divieto di trasmettere a societa'
controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute;
4) per le emittenti radiofoniche e per i
fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a
richiesta, o radiofonici, in caso di cessione dei diritti
di sfruttamento di programmi, di osservare pratiche non
discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive,
alle condizioni di mercato, nel rispetto dei diritti di
esclusiva, delle norme in tema di diritto d'autore e della
libera negoziazione tra le parti;
5) con esclusione dei soggetti operanti
unicamente in ambito locale su frequenze terrestri, obbligo
di separazione contabile per le imprese, diverse da quelle
che trasmettono in tecnica analogica, operanti in almeno
due settori dei servizi di media audiovisivi, della
emittenza radiofonica e dei servizi interattivi associati o
di servizi di accesso condizionato, al fine di consentire
l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e
l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione,
l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico
generale, la valutazione dell'attivita' di installazione e
gestione delle infrastrutture separata da quella di
fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo
stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza di
sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie,
prevedendo, comunque, che:
5.1) il fornitore di servizi di media
audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici che sia anche
fornitore di servizi, adotti un sistema di contabilita'
separata per ciascuna autorizzazione;
5.2) il fornitore di servizi di media audiovisivi
o radiofonici, o di servizi di media audiovisivi a
richiesta che sia anche operatore di rete in ambito
nazionale, o fornitore di servizi interattivi associati o
di servizi di accesso condizionato, e' tenuto alla
separazione societaria;
f) e' fatto salvo il diritto dei fornitori di
servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o
radiofonici di effettuare collegamenti in diretta e di
trasmettere dati e informazioni all'utenza sulle stesse
frequenze messe a disposizione dall'operatore di rete;
g) resta fermo l'obbligo, per le emittenti
radiofoniche, per fornitori di servizi di media
audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici operanti in
ambito nazionale e per la concessionaria del servizio
pubblico radiofonico televisivo e multimediale, di
diffondere il medesimo contenuto su tutto il territorio per
il quale e' stato rilasciato il titolo abilitativo, fatti
salvi:
1) la deroga di cui all'art. 26, comma 1, per le
emittenti radiofoniche locali nonche' l'articolazione,
anche locale, delle trasmissioni radiotelevisive della
societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale;
2) quanto previsto dall'art. 59 per la societa'
concessionaria del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale;
3) la trasmissione di eventi di carattere
occasionale ovvero eccezionale e non prevedibili;
h) previsione di specifiche forme di tutela dei
servizi di media in favore delle minoranze linguistiche
riconosciute dalla legge.
2. Ai fini del presente testo unico il controllo
sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle
societa', nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e
secondo, del codice civile. Il controllo si considera
esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova
contraria, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base
alla concertazione con altri soci, ha la possibilita' di
esercitare la maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria
o di nominare o revocare la maggioranza degli
amministratori;
b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di
carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a
conseguire uno dei seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa
con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di
uno scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a
quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli
legittimati in base all'assetto proprietario di poteri
nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle
imprese;
c) esistenza dell'assoggettamento a direzione
comune, che puo' risultare anche in base alle
caratteristiche della composizione degli organi
amministrativi o per altri significativi e qualificati
elementi.
3. L'autorizzazione generale di cui al comma 1,
lettera b), non comporta l'assegnazione delle
radiofrequenze, da conferire con distinto provvedimento.
L'autorizzazione all'attivita' di fornitore di servizi di
media audiovisivi anche a richiesta o radiofonici non puo'
essere rilasciata a societa' che non hanno per oggetto
sociale l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva,
editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo
spettacolo. Fatto salvo quanto previsto per la societa'
concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo, le amministrazioni pubbliche, gli enti
pubblici, anche economici, le societa' a prevalente
partecipazione pubblica e le aziende ed istituti di credito
non possono, ne' direttamente ne' indirettamente, essere
titolari di titoli abilitativi per lo svolgimento delle
attivita' di operatore di rete o di fornitore di servizi di
media anche a richiesta o radiofonici.»
«Art. 6 (Principi generali in materia di informazione
e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici). - 1.
L'attivita' di informazione mediante servizio di media
audiovisivo o radiofonico costituisce un servizio di
interesse generale ed e' svolta nel rispetto dei principi
di cui al presente capo.
2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva,
garantisce:
a) la presentazione veritiera dei fatti e degli
avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione
delle opinioni;
b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o
giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire
servizi di media audiovisivi e radiofonici in ambito
nazionale o locale su frequenze terrestri;
c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle
trasmissioni di informazione in condizioni di parita' di
trattamento e di imparzialita', nelle forme e secondo le
modalita' indicate dalla legge;
d) la trasmissione dei comunicati e delle
dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali
indicati dalla legge;
e) il divieto di utilizzare metodologie e tecniche
capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo
spettatore il contenuto delle informazioni.
3. L'Autorita' stabilisce ulteriori regole per le
emittenti radiofoniche, nonche' per i fornitori di servizi
di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici,
diversi da quelli operanti in ambito locale per rendere
effettiva l'osservanza nei programmi di informazione dei
principi di cui al presente capo.
4. Il presente testo unico individua gli ulteriori e
specifici compiti e obblighi di pubblico servizio che la
societa' concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo e' tenuta ad adempiere nell'ambito della
sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi
inclusa la produzione di opere audiovisive europee
realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire
l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di
promuovere la lingua italiana e la cultura, di
salvaguardare l'identita' nazionale e di assicurare
prestazioni di utilita' sociale.
5. Il contributo pubblico percepito dalla societa'
concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla
radiotelevisione, e' utilizzabile esclusivamente ai fini
dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale
affidati alla stessa, con periodiche verifiche di risultato
e senza turbare le condizioni degli scambi e della
concorrenza nell'Unione europea. Fatta salva la
possibilita' per la societa' concessionaria di stipulare
contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con
pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di
finanziamento pubblico in suo favore.»
«Art. 8 (Funzioni del Ministero delle Imprese e del
made in Italy). - 1. Nelle materie di cui al presente testo
unico il Ministero esercita le competenze stabilite nel
presente decreto, quelle riferite alle funzioni e ai
compiti di spettanza statale indicati dall'art. 32-ter del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' quelle
comunque individuate dal proprio regolamento di
organizzazione.
2. Presso il Ministero e' istituito un comitato
consultivo interistituzionale con compiti di promozione e
ricerca sui temi di alfabetizzazione mediatica e digitale,
di esprimere parere nella fase di adozione dei codici di
autoregolamentazione e co-regolamentazione dei fornitori di
servizi media diffusi tramite qualsiasi canale o
piattaforma, a tutela dei minori. Le modalita' di
funzionamento e partecipazione al comitato sono definite
con successivo decreto ministeriale. Ai partecipanti non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed
altri emolumenti comunque denominati.»
«Art. 13 (Autorizzazione dell'attivita' di operatore
di rete). - 1. L'attivita' di operatore di rete su
frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo coassiale
o via satellite e' oggetto dell'autorizzazione generale, ai
sensi dell'art. 11 del Codice delle comunicazioni
elettroniche.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche alle attivita' degli operatori di rete per la
radiodiffusione in tecnica digitale.
2. Il diritto di uso delle radiofrequenze per la
diffusione televisiva, per la diffusione sonora in tecnica
digitale e per la diffusione sonora in onde medie sono
oggetto di distinti provvedimenti disciplinati
dall'Autorita' con propri regolamenti.
3. L'autorizzazione generale di cui al comma 1 ha
durata non superiore a venti anni e non inferiore a dieci
anni ed e' rinnovabile. Il Ministero provvede a uniformare
la durata delle autorizzazioni degli operatori di rete
rilasciate ai sensi del presente decreto testo unico con
quelle rilasciate ai sensi del Codice delle comunicazioni
elettroniche.
4. L'operatore di rete televisiva su frequenze
terrestri in tecnica digitale e' tenuto al rispetto delle
norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di servizi di
media audiovisivi di particolare valore alle reti per la
televisione digitale terrestre stabilite dall'Autorita'.»
«Art. 22 (Assegnazione dei diritti d'uso per le
trasmissioni di radiodiffusione sonora in onde medie). - 1.
Nel rispetto delle risorse di frequenze e delle connesse
aree di servizio attribuite all'Italia e coordinate secondo
le regole stabilite dall'Unione internazionale delle
telecomunicazioni (UIT) in base al Piano di radiodiffusione
- Ginevra 1975, le frequenze radio in onde medie a
modulazione di ampiezza (AM) possono essere assegnate, dal
Ministero, all'operatore di rete radiofonico in onde medie
per le trasmissioni di radiodiffusione sonora,
compatibilmente con gli obblighi del servizio pubblico di
cui al presente testo unico e con i relativi piani di
sviluppo, anche a soggetti nuovi entranti, secondo i
criteri e le modalita' di assegnazione stabilite con
regolamento dell'Autorita', tenuto conto dei principi di
cui al Codice delle comunicazioni elettroniche, e in modo
da consentire un uso efficiente dello spettro
radioelettrico, anche promuovendo l'innovazione
tecnologica.
2. L'Autorita' adotta il regolamento di cui al comma
1 entro il 30 giugno 2024.»
«Art. 24 (Trasferimenti di rami d'azienda e diritti
d'uso). - 1. Le imprese titolari di diritti individuali di
uso delle radiofrequenze possono trasferire o affittare ad
altre imprese i propri diritti d'uso.
2. Gli impianti di radiodiffusione sonora in tecnica
analogica ed i collegamenti di comunicazioni elettroniche,
legittimamente operanti, anche in virtu' di provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria, che non siano oggetto di
situazione interferenziale e non siano tra quelli risultati
inesistenti nelle verifiche dei competenti organi del
Ministero, possono essere oggetto di trasferimento
3. Durante il periodo di validita' delle concessioni
e delle autorizzazioni alla prosecuzione dell'attivita'
rilasciate ai sensi del decreto-legge 23 gennaio 2001, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
2001, n. 66, per la radiodiffusione sonora analogica in
ambito locale e in ambito nazionale sono consentiti i
trasferimenti di impianti o di rami di aziende, nonche' di
intere emittenti radiofoniche analogiche, anche da un
concessionario ad un altro concessionario, nonche' le
acquisizioni, da parte delle societa' che rispettano i
requisiti previsti dall'art. 21 del presente testo unico.
Ai medesimi soggetti e', altresi', consentito di procedere
allo scorporo mediante scissione delle emittenti oggetto di
concessione.
4. Sono consentite le acquisizioni di emittenti
analogiche concessionarie svolgenti attivita' di
radiodiffusione sonora a carattere comunitario da parte di
societa' cooperative senza scopo di lucro, di associazioni
riconosciute o non riconosciute o di fondazioni, a
condizione che l'emittente mantenga il carattere
comunitario. In caso di trasferimento di concessione per
emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o
locale o di trasformazione della forma giuridica del
titolare, la concessione e' convertita in concessione a
carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del
nuovo titolare.
5. I trasferimenti di impianti di cui al presente
articolo danno titolo ad utilizzare i collegamenti di
comunicazione elettronica necessari per interconnettersi
con gli impianti acquisiti.
6. La cessione anche di un singolo impianto
radiofonico analogico, quando non ha per oggetto unicamente
le attrezzature, si considera cessione di ramo d'azienda e
deve essere comunicata al Ministero a mezzo posta
elettronica certificata (pec) entro 48 ore dalla relativa
sottoscrizione. Gli atti relativi ai trasferimenti di
impianti e di rami d'azienda ai sensi del presente
articolo, posti in essere dagli operatori del settore prima
della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui
al presente comma, sono in ogni caso validi e non
rettificabili ai fini tributari.»
«Art. 25 (Disposizioni sugli impianti di
radiodiffusione). - 1. Il Ministero, attraverso i propri
organi territoriali, autorizza le modifiche degli impianti
di radiodiffusione sonora analogica e dei connessi
collegamenti di comunicazioni elettroniche, al fine di
assicurare la compatibilita' radio elettrica, nonche' per
l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite
da ciascuna emittente legittimamente operante. Tali
modifiche devono essere attuate su base non interferenziale
con altri utilizzatori dello spettro radio e possono
consentire anche un limitato ampliamento delle aree
servite.
2. Il Ministero autorizza, attraverso i propri organi
territoriali, modifiche degli impianti di radiodiffusione
sonora analogica e dei connessi collegamenti di
comunicazioni elettroniche nel caso di trasferimento, a
qualsiasi titolo, della sede dell'impresa o della sede
della messa in onda, ovvero nel caso di sfratto o finita
locazione dei singoli impianti. Il Ministero autorizza, in
ogni caso, il trasferimento degli impianti di
radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico,
ambientale o sanitario ovvero per ottemperare ad obblighi
di legge.
3. Gli organi territoriali del Ministero provvedono
in ordine alle richieste di autorizzazione di cui ai commi
1 e 2 entro sessanta giorni dalla richiesta.
4. Il Ministero autorizza la messa in esercizio e le
eventuali successive modifiche degli impianti di
radiodiffusione sonora digitale e dei connessi collegamenti
di comunicazioni elettroniche con provvedimento entro 90
giorni dalla presentazione dell'istanza. Non si applica
l'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. (abrogato)
6. In attesa dell'attuazione dei piani di
assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora
in tecnica digitale e analogica, gli impianti di
radiodiffusione sonora, che superano o concorrono a
superare in modo ricorrente i limiti previsti dalle norme
regionali sono trasferiti, con onere a carico del titolare
dell'impianto, nei siti individuati dal piano nazionale di
assegnazione delle frequenze televisive, purche' ritenuti
idonei, sotto l'aspetto radioelettrico, dal Ministero che
dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente centoventi
giorni, d'intesa con il Ministero della transizione
ecologica, disattiva gli impianti fino al trasferimento.
7. Il soggetto titolare di un'autorizzazione o di un
altro legittimo titolo per la radiodiffusione sonora o
televisiva da' diritto ad ottenere dal comune competente il
rilascio del permesso di costruire per gli impianti di
diffusione e di collegamento esercitati e per le relative
infrastrutture, compatibilmente con la disciplina vigente
in materia di realizzazione di infrastrutture di
comunicazione elettronica.»
«Art. 26 (Diffusioni di programmi in contemporanea).
- 1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte
di emittenti radiofoniche o di fornitori di servizi di
media audiovisivi o radiofonici locali, purche' operanti in
aree tecniche diverse, e' subordinata ad autorizzazione
rilasciata dal Ministero che provvede entro un mese dalla
data del ricevimento della domanda; trascorso tale termine
senza che il Ministero medesimo si sia espresso,
l'autorizzazione si intende rilasciata.
2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1
puo' essere presentata da consorzi di emittenti
radiofoniche o di fornitori di servizi di media audiovisivi
o radiofonici locali costituiti secondo le forme previste
dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27
marzo 1992, n. 255 o da singole emittenti o singoli
fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici,
sulla base di preventive intese.
3. L'autorizzazione abilita a trasmettere in
contemporanea per una durata di sei ore al giorno per le
emittenti radiofoniche e i fornitori di servizi di media
radiofonici e di dodici ore al giorno per i fornitori di
servizi di media audiovisivi. La variazione dell'orario di
trasmissione in contemporanea da parte di soggetti
autorizzati e' consentita, previa comunicazione da
inoltrare al Ministero con un anticipo di almeno quindici
giorni. E' fatto salvo il caso di trasmissioni informative
per eventi eccezionali e non prevedibili di cui all'art. 5,
comma 1, lettera g), numero 3.
4. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o
interconnesse, comunque realizzate, devono evidenziare,
durante i predetti programmi, l'autonoma e originale
identita' locale e le relative denominazioni identificative
di ciascuna emittente.
5. Alle imprese di radiodiffusione sonora e' fatto
divieto di utilizzo parziale o totale della denominazione
che contraddistingue la programmazione comune in orari
diversi da quelli delle diffusioni interconnesse.
6. Le emittenti radiofoniche o i fornitori di servizi
di media audiovisivi o radiofonici che operano ai sensi del
presente articolo sono considerati operanti in ambito
locale.
7. L'autorizzazione rilasciata a consorzi o intese di
emittenti radiofoniche o di fornitori di servizi di media
audiovisivi o radiofonici a trasmettere in contemporanea
per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio
nazionale e per il tempo massimo indicato al comma 3
comporta la possibilita' per detti soggetti di emettere nel
tempo di interconnessione programmi di acquisto o
produzione del consorzio ovvero programmi di fornitori di
servizi di media esteri operanti sotto la giurisdizione di
Stati membri dell'Unione europea ovvero di Stati che hanno
ratificato la Convenzione europea sulla televisione
transfrontaliera, resa esecutiva dalla legge 5 ottobre
1991, n. 327, nonche' i programmi satellitari. In caso di
interconnessione con canali satellitari o con fornitori di
servizi di media esteri questa potra' avvenire per un tempo
limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito per
l'interconnessione.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea o
interconnesse tra emittenti analogiche che formano circuiti
a prevalente carattere comunitario sempreche' le stesse
emittenti, durante le loro trasmissioni comuni, diffondano
messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti
analogiche comunitarie. L'applicazione di sanzioni in
materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al
presente comma.»
«Art. 27 (Ripetizione di palinsesti radiotelevisivi).
- 1. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori
privati, destinati esclusivamente alla ricezione e
trasmissione via etere simultanea ed integrale dei
programmi radiofonici e televisivi diffusi in ambito
nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva
autorizzazione del Ministero, attraverso i propri organi
territoriali, il quale assegna le frequenze di
funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve
allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto.
L'autorizzazione e' rilasciata esclusivamente ai comuni,
comunita' montane o ad altri enti locali o consorzi di enti
locali, ed ha estensione territoriale limitata alla
circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto,
tuttavia, della particolarita' delle zone di montagna. I
comuni, le comunita' montane e gli altri enti locali o
consorzi di enti locali privi di copertura radioelettrica
possono richiedere al Ministero l'autorizzazione
all'installazione di reti via cavo per la ripetizione
simultanea di programmi diffusi in ambito nazionale e
locale, fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1,
lettera f). I programmi televisivi diffusi sono limitati
all'area tecnica in cui i fornitori di servizi di media
audiovisivi hanno acquisito capacita' trasmissiva.»
«Art. 29 (Disposizioni generali). - 1. Allo scopo di
assicurare il pluralismo, la liberta' di espressione, la
diversita' culturale e l'effettivita' dell'informazione per
la piu' ampia utenza possibile, e' garantito adeguato
rilievo ai servizi di media audiovisivi e radiofonici di
interesse generale forniti mediante qualsiasi strumento di
ricezione o accesso a tali servizi impiegato dagli utenti,
qualunque sia la piattaforma utilizzata per la prestazione
dei medesimi servizi.
2. L'Autorita', mediante linee guida, definisce i
criteri di qualificazione di un servizio di media
audiovisivo o radiofonico quale servizio di interesse
generale. Mediante le medesime linee guida, l'Autorita'
definisce, altresi', le modalita' e i criteri cui i
produttori di apparecchi idonei alla ricezione di segnali
radiotelevisivi o radiofonici, i prestatori di servizi di
indicizzazione, aggregazione o reperimento di contenuti
audiovisivi o sonori o i prestatori che determinano le
modalita' di presentazione dei servizi sulle interfacce
degli utenti, dovranno attenersi allo scopo di assicurare
l'osservanza di quanto previsto al comma 1.
3. I fornitori di servizi di media audiovisivi
soggetti alla giurisdizione italiana offrono ai destinatari
un accesso facile, diretto e permanente almeno alle
seguenti informazioni:
a) il nome del fornitore;
b) l'indirizzo geografico di stabilimento;
c) le informazioni del fornitore, compresi
l'indirizzo di posta elettronica o il sito internet, che
permettono di contattarlo rapidamente, direttamente ed
efficacemente;
d) lo Stato membro dotato di giurisdizione e
l'Autorita' titolari dei poteri di regolazione e vigilanza.
4. Fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i
canali offerti sulla televisione digitale nonche' la
possibilita' per gli operatori di offerta televisiva a
pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di
guida ai programmi e di ordinamento dei canali,
l'Autorita', al fine di assicurare condizioni eque,
trasparenti e non discriminatorie, adotta un apposito piano
di numerazione automatica dei canali della televisione
digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e stabilisce
con proprio regolamento le modalita' di attribuzione dei
numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi
autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in
tecnica digitale terrestre, sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi in ordine di priorita':
a) garanzia della semplicita' d'uso del sistema di
ordinamento automatico dei canali;
b) rispetto delle abitudini e preferenze degli
utenti, con particolare riferimento alla programmazione
nazionale prima analogica e alle emittenti locali;
c) suddivisione delle numerazioni dei canali a
diffusione nazionale, sulla base del criterio della
programmazione prevalente, in relazione alla natura
generalista o tematica della programmazione. Nel primo arco
di numeri devono prevedersi spazi adeguati a valorizzare la
programmazione dei fornitori di servizi di media
audiovisivi locali di qualita' e legati al territorio.
Nello stesso arco di numeri non dovranno essere irradiati
programmi rivolti a un pubblico di soli adulti. Al fine di
garantire il piu' ampio pluralismo in condizioni di parita'
tra i soggetti operanti nel mercato, dovra' essere
riservata una serie di numeri a disposizione per i nuovi
soggetti entranti;
d) definizione delle condizioni di utilizzo della
numerazione, prevedendo la possibilita', sulla base di
accordi, di scambi della numerazione all'interno di uno
stesso genere, previa comunicazione all'Autorita';
e) revisione del piano di numerazione in base allo
sviluppo del mercato, sentiti i soggetti interessati.
5. Il Ministero, nell'ambito del titolo abilitativo
rilasciato per l'esercizio della radiodiffusione televisiva
in tecnica digitale terrestre, attribuisce a ciascun canale
la numerazione spettante sulla base del piano di
numerazione e della regolamentazione adottata
dall'Autorita' ai sensi del comma 4 e stabilisce, con
apposito decreto, sentita l'Autorita', le condizioni e le
modalita' di utilizzo del numero assegnato. L'attribuzione
dei numeri ai soggetti gia' abilitati all'esercizio della
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre e'
effettuata con separato provvedimento integrativo
dell'autorizzazione.
6. In caso di mancato rispetto della disciplina
regolamentare adottata dall'Autorita' o delle condizioni di
utilizzo del numero assegnato ai sensi del comma 5, il
Ministero dispone la sospensione dell'autorizzazione a
trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato per
un periodo fino a due anni. La sospensione e' adottata
qualora il soggetto interessato, dopo aver ricevuto
comunicazione dell'avvio del procedimento ed essere stato
invitato a regolarizzare la propria posizione, non vi
provvede entro il termine di sette giorni. In caso di
reiterata violazione, nei tre anni successivi all'adozione
di un provvedimento di sospensione, il Ministero dispone la
revoca dell'autorizzazione a trasmettere e
dell'utilizzazione del numero assegnato.
7. Tutti gli apparecchi idonei alla ricezione del
segnale televisivo digitale terrestre, anche se abilitati
alla connessione internet, devono avere installato il
sistema di numerazione automatica dei canali della
televisione digitale terrestre di cui ai commi 4 e 5. Tale
sistema deve essere agevolmente accessibile. L'Autorita'
emana le prescrizioni regolamentari necessarie per
l'attuazione del presente comma, ed emette, nei confronti
dei soggetti che producono od importano gli apparecchi, i
provvedimenti necessari a garantirne l'osservanza. In caso
di mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide,
l'Autorita' applica le sanzioni di cui all'art. 1, comma
31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.»
«Art. 30 (Tutela dei diritti fondamentali). - 1. La
programmazione predisposta dai fornitori di servizi di
media audiovisivi o radiofonici soggetti alla giurisdizione
italiana non deve contenere alcuna istigazione a commettere
reati oppure apologia degli stessi, in particolare:
a) istigazione alla violenza o all'odio nei
confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo
sulla base di uno dei motivi di cui all'art. 21 della Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea o in
violazione dell'art. 604-bis del codice penale;
b) alcuna pubblica provocazione a commettere reati
di terrorismo di cui all'art. 5 della direttiva (UE)
2017/541.
2. Con apposito regolamento dell'Autorita' sono
definiti criteri vincolanti idonei a prevenire nella
programmazione la violazione dei divieti di cui al comma 1.
3. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui al
comma 1, e dei criteri stabiliti nel regolamento di cui al
comma 2 si applicano le sanzioni previste dall'art. 67,
comma 1, lettera q) e comma 2, lettera g).»
«Art. 31 (Accessibilita' alle persone con
disabilita'). - 1. L'Autorita', sentite le associazioni di
categoria e ricorrendo anche a procedure di
co-regolamentazione, adotta misure idonee e proporzionate
volte ad assicurare che i fornitori dei media audiovisivi
rendano i servizi di media progressivamente piu'
accessibili alle persone con disabilita'.
2. Al fine di cui al comma 1, i fornitori sviluppano,
con periodicita' almeno triennale, idonei piani d'azione e
riferiscono periodicamente all'Autorita' in ordine
all'attuazione delle misure assunte.
3. L'Autorita', sentito il Ministero, predispone una
relazione per la Commissione europea, da trasmettersi con
cadenza triennale.
4. I servizi di media audiovisivi contenenti
informazioni di emergenza, inclusi i comunicati e gli
annunci pubblici in situazioni di catastrofi naturali, sono
sempre forniti in maniera accessibili alle persone con
disabilita'.
5. In caso di inosservanza delle disposizioni del
presente articolo e delle disposizioni attuative
dell'Autorita', la medesima Autorita', diffida il fornitore
responsabile, ad adeguarsi entro un termine certo. In caso
di inottemperanza alla diffida, si applica l'art. 67, comma
1, lettera q) e comma 2, lettera g).
6. E' istituito presso l'Autorita' un Punto di
contatto unico online, disponibile al pubblico e facilmente
accessibile anche per le persone con disabilita', allo
scopo di fornire informazioni e raccogliere reclami.»
«Art. 33 (Eventi di particolare rilevanza per la
societa' ed eventi di interesse sociale o di grande
interesse pubblico). - 1. Il Ministero, sentita
l'Autorita', compila una lista degli eventi, nazionali e
non, considerati di particolare rilevanza per la societa',
dei quali i fornitori dei servizi di media assicurano la
diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in
differita, in forma integrale oppure parziale. La lista e'
comunicata alla Commissione europea secondo quanto previsto
dall'art. 14, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE.
2. L'Autorita', con propria deliberazione, individua
le modalita' idonee per assicurare che i fornitori dei
servizi di media non esercitino i diritti esclusivi da loro
acquistati, in relazione agli eventi di cui al comma 1, in
modo da privare una parte consistente del pubblico di un
altro Stato membro della possibilita' di seguire gli eventi
considerati da tale Stato di rilevanza per la societa' e
per i quali il medesimo Stato assicura la diffusione su
palinsesti in chiaro, in diretta integrale o parziale
oppure in differita, in forma integrale o parziale.
3. Il Ministero con proprio decreto individua,
inoltre, sentita l'Autorita', gli eventi di interesse
sociale o di grande interesse pubblico, come anche definiti
ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo del 9 gennaio del 2008, n. 9, offerti, in
diretta o in differita, in chiaro o a pagamento, al
pubblico italiano, di cui deve essere garantita, a tutela
dell'utenza, la fruizione nel rispetto di adeguati standard
di regolarita', continuita' del servizio e qualita' delle
immagini, come determinati dall'Autorita' ai sensi del
comma 4.
4. L'Autorita', d'intesa con il Ministero, determina
le condizioni e i parametri di regolarita' del servizio e
qualita' delle immagini, che devono essere assicurati dai
fornitori di servizi media audiovisivi che trasmettono gli
eventi di cui al comma 3, al fine di garantire l'integrita'
della rete e soluzioni di interconnessione e modalita' di
distribuzione del traffico volte ad evitare fenomeni di
congestione della rete, secondo modalita' eque,
ragionevoli, non discriminatorie e proporzionali alla
tipologia di servizio. L'operatore e il fornitore di
servizi di media audiovisivi predispongono inoltre
adeguati, efficaci e tempestivi strumenti di assistenza
tecnica, nonche' idonee procedure di gestione di reclami,
istanze e segnalazioni degli utenti, singoli o associati,
conformemente ai criteri e parametri fissati con la
medesima delibera dell'Autorita'.
5. L'Autorita' vigila sull'attuazione delle
disposizioni del presente articolo, esercitando le connesse
funzioni sanzionatorie di cui all'art. 67 e di risoluzione
extragiudiziali delle controversie ai sensi dell'art. 40.»
«Art. 35 (Telegiornali e giornali radio. Rettifica).
- 1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le
norme sulla registrazione dei giornali e periodici
contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47. I direttori dei telegiornali e dei giornali radio
sono considerati, ad ogni fine di legge, quali direttori
responsabili.
2. Ogni persona fisica o ente giuridico i cui
diritti, in particolare all'onore e alla reputazione, siano
stati lesi a seguito di un'affermazione di fatti non
conformi al vero contenuta in un programma televisivo o
radiofonico, ha diritto di chiedere al fornitore di servizi
di media audiovisivi o radiofonici, ivi inclusa la
concessionaria del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale, all'emittente radiofonica oppure
alle persone da loro delegate al controllo della
trasmissione, la diffusione di contenuti in rettifica,
purche' questi ultimi non diano luogo a responsabilita'
penali.
3. La rettifica e' effettuata entro quarantotto ore
dalla data di ricevimento della relativa richiesta, in
fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli
della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli
interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica
sia stata effettuata, l'interessato puo' trasmettere la
richiesta all'Autorita'.
4. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media
audiovisivi o radiofonici, l'emittente radiofonica, o la
concessionaria del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale ritengono che non ricorrono le
condizioni per la trasmissione della rettifica,
sottopongono la questione all'Autorita' entro il giorno
successivo alla data di ricevimento della richiesta.
L'Autorita' si pronuncia nel termine di cinque giorni dalla
ricezione della suddetta richiesta o di quella inviata
dall'interessato ai sensi del comma 2. Se l'Autorita'
ritiene fondata la richiesta, provvede alla rettifica, la
quale, preceduta dall'indicazione della pronuncia
dell'Autorita', deve essere trasmessa entro le ventiquattro
ore successive all'emissione della pronuncia.»
«Art. 36 (Comunicati di organi pubblici). - 1. Il
Governo, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli
enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed
eccezionali esigenze di pubblica necessita', possono
chiedere ai fornitori dei servizi media audiovisivi e
radiofonici, alle emittenti radiofoniche, o alla
concessionaria del servizio pubblico radiofonico,
multimediale la trasmissione gratuita di brevi comunicati.
I suddetti soggetti sono obbligati a trasmetterli. Analoga
richiesta puo' essere effettuata ai fornitori dei servizi
di media a richiesta, che, in tal caso, sono obbligati a
inserirli nel loro catalogo, dandone adeguato rilievo.
2. La societa' concessionaria del servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale e' obbligata a
trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali del
Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati, del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente
della Corte costituzionale, su richiesta degli stessi,
facendo precedere e seguire le trasmissioni dall'esplicita
menzione della provenienza dei comunicati e delle
dichiarazioni.
3. Per gravi ed urgenti necessita' pubbliche la
richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri,
contestualmente comunicata alla Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi, ha effetto immediato.»
«Art. 37 (Disposizioni a tutela dei minori nella
programmazione audiovisiva e radiofonica). - 1. Sono
vietate le trasmissioni televisive gravemente nocive allo
sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, e, in
particolare, i programmi che presentano scene di violenza
gratuita o insistita o efferata ovvero scene pornografiche,
nonche' i film la cui proiezione o rappresentazione in
pubblico ai minori di anni diciotto sia stata vietata dalle
Autorita' a cio' competenti, salve le previsioni di cui al
comma 3 applicabili unicamente ai servizi a richiesta. Al
fine di conformare la programmazione alla disposizione di
cui al presente comma, i fornitori di servizi di media
audiovisivi si attengono ai criteri fissati dall'Autorita'
con apposite procedure di co-regolamentazione.
2. Le trasmissioni dei servizi di media audiovisivi e
delle emittenti radiofoniche non contengono programmi che
possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei
minori o film vietati ai minori di anni quattordici a meno
che la scelta dell'ora di trasmissione, fra le ore 23 e le
ore 7 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che
i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o
ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali
programmi siano trasmessi, sia in chiaro sia a pagamento,
nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere
preceduti da un'avvertenza acustica e, in caso di
trasmissioni televisive, devono essere identificati, per
l'intera durata della trasmissione, da un simbolo visivo
chiaramente percepibile e riconoscibile dall'utente.
L'Autorita', ricorrendo a procedure di co-regolamentazione,
puo' individuare misure tecniche diverse e aggiuntive
rispetto a quelle indicate dal presente comma.
3. Le trasmissioni di cui al comma 1 possono essere
rese disponibili dai fornitori di servizi di media
audiovisivi a richiesta, in deroga ai divieti di cui al
comma 1, solo in maniera tale da escludere che i minori
vedano o ascoltino normalmente tali servizi e comunque con
imposizione di un sistema di controllo specifico e
selettivo che vincoli alla introduzione del sistema di
protezione di cui al comma 5, alla disciplina del comma 11
ed alla segnaletica di cui al comma 2.
4. Le anteprime di opere cinematografiche destinate
alla proiezione o distribuzione in pubblico sono soggette a
tutte le limitazioni e ai vincoli comunque previsti per la
trasmissione dell'opera cinematografica di cui
costituiscono promozione.
5. L'Autorita', d'intesa con il Ministero, sentiti
l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, il
Comitato consultivo di cui all'art. 8, comma 2, e
l'Autorita' politica con delega alla famiglia, al fine di
garantire un adeguato livello di tutela della dignita'
umana e dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori,
adotta, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina
di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti
tecnici idonei a escludere che i minori vedano o ascoltino
normalmente i programmi di cui al comma 1 nei casi di cui
al comma 3, fra cui l'uso di numeri di identificazione
personale e sistemi di filtraggio, di verifica dell'eta' o
di identificazione, nel rispetto dei seguenti criteri
generali:
a) il contenuto classificabile «a visione non
libera» sulla base dei criteri fissati dall'Autorita' e'
offerto con una funzione di controllo parentale che
inibisce l'accesso al contenuto stesso, salva la
possibilita' per l'utente di disattivare la predetta
funzione tramite la digitazione di uno specifico codice
segreto che ne renda possibile la visione. L'effettiva
imposizione della predetta funzione di controllo specifica
e selettiva e' condizione per l'applicazione del comma 3;
b) il codice segreto deve essere comunicato con
modalita' riservate, corredato dalle avvertenze in merito
alla responsabilita' nell'utilizzo e nella custodia del
medesimo, al contraente maggiorenne che stipula il
contratto relativo alla fornitura del contenuto o del
servizio.
6. I fornitori di servizi di media diffusi tramite
qualsiasi canale o piattaforma sono obbligati ad osservare
le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di
autoregolamentazione media e minori. Il Codice di
autoregolamentazione e' adottato entro il 31 dicembre
20024, previo parere della Commissione parlamentare di cui
alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 e del comitato
consultivo di cui all'art. 8, con decreto del Ministro, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Nelle more dell'adozione del codice di
autoregolamentazione continua ad applicarsi il codice
attualmente vigente.
7. I fornitori di servizi di media audiovisivi sono
altresi' obbligati a garantire l'applicazione di specifiche
misure a tutela dei minori all'interno dei programmi
direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai
messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma
di comunicazione commerciale audiovisiva.
8. L'impiego di minori di anni quattordici in
programmi radiotelevisivi e' disciplinato con regolamento
del Ministro emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri
del lavoro e delle politiche sociali e della salute.
9. I dati personali relativi a minori comunque
raccolti dai fornitori di servizi di media audiovisivi in
applicazione delle disposizioni del presente articolo non
possono essere trattati a fini commerciali e, in
particolare, a fini di marketing diretto, profilazione e
pubblicita' mirata sulla base dei comportamenti rilevati.
10. Il Ministro, d'intesa con il Ministro
dell'istruzione e del merito, sentiti l'Autorita' garante
per l'infanzia e l'adolescenza, l'Autorita' delegata per le
politiche per la disabilita' e il Presidente del Consiglio
dei ministri ovvero, se nominata, l'Autorita' delegata
all'editoria, dispone la realizzazione di iniziative
scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo
televisivo, nonche' di programmi con le stesse finalita'
rivolti ai genitori, utilizzando a tale fine anche gli
stessi mezzi radiotelevisivi, in orari caratterizzati da
ascolti medi elevati e soprattutto nella fascia oraria
compresa tra le ore 19 e le ore 23, e in particolare i
mezzi della societa' concessionaria del pubblico servizio
radiofonico, televisivo e multimediale.
11. Le quote di riserva per la trasmissione di opere
europee previste dall'art. 52 devono comprendere anche
opere cinematografiche o per la televisione, comprese
quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori,
nonche' produzioni e programmi adatti ai minori ovvero
idonei alla visione da parte dei minori oltre che degli
adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali
opere e programmi dai fornitori di servizi media
audiovisivi e' determinato dall'Autorita' con proprio
regolamento.
12. L'Autorita' stabilisce con propri regolamenti i
criteri per l'individuazione dei programmi e servizi di cui
ai commi 1 e 2. I fornitori di servizi di media audiovisivi
si conformano ai menzionati criteri e alla disciplina di
dettaglio entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore dei regolamenti emessi dall'Autorita', garantendo il
rispetto delle condizioni direttamente poste dal presente
articolo, e assicurando che i contenuti classificati ai
sensi del comma 1 siano ricevibili e fruibili unicamente
nel rispetto delle condizioni fissate ai sensi del comma
5.»
«Art. 38 (Vigilanza e sanzioni a tutela dei minori).
- 1. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di
cui all'art. 37 provvede l'Autorita'.
2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui
all'art. 37 nonche' di violazione delle disposizioni a
tutela dei minori contenute negli articoli 30, 31 e 43,
l'Autorita', sentito il Comitato di applicazione del Codice
di autoregolamentazione media e minori, sentito il Comitato
consultivo interistituzionale di cui all'art. 8, comma 2,
che si esprime entro quindici giorni, previa contestazione
della violazione agli interessati ed assegnazione di un
termine non superiore a quindici giorni per la
presentazione di documentazione e osservazioni, tenuto
conto della gravita' del fatto e delle conseguenze che ne
sono derivate nonche' della durata ed eventuale
reiterazione delle violazioni, applica la sanzione
amministrativa da euro 30.000 a euro 600.000. Nei casi di
particolare gravita' l'Autorita' dispone la sospensione
dell'efficacia del titolo abilitativo per un periodo non
inferiore a sette e non superiore a centottanta giorni.
3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, in caso
di violazione del divieto di cui al comma 3 dell'art. 37,
si applica la sanzione amministrativa della disattivazione
dell'impianto di trasmissione.
4. Alle sanzioni amministrative inflitte
dall'Autorita' e alle sanzioni previste dal Codice di
autoregolamentazione media e minori applicate dal Comitato
viene data adeguata pubblicita', anche mediante
comunicazione da parte del soggetto sanzionato nei
notiziari diffusi in ore di massimo ascolto.
5. L'Autorita', sentiti l'Autorita' garante per
l'infanzia e l'adolescenza, il Comitato consultivo
interistituzionale di cui all'art. 8, comma 2 e l'Autorita'
politica con delega alla famiglia, che si esprimono entro
quindici giorni, presenta al Parlamento, entro il 31 marzo
di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei
minori, sulle misure adottate, sui procedimenti per la
violazione dei codici di autoregolamentazione e sulle
sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorita', sentiti
l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza e il
Comitato consultivo interistituzionale di cui all'art. 8,
comma 2, invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia
e l'adolescenza di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451,
una relazione informativa sulle attivita' di sua competenza
in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da
eventuali segnalazioni, suggerimenti od osservazioni.»
«Art. 39 (Valori dello sport). - 1. I fornitori di
servizi di media audiovisivi e radiofonici e le emittenti
radiofoniche, nei programmi sportivi e nelle trasmissioni
sportive, specialmente se riguardanti lo sport del calcio,
sono tenuti all'osservanza di specifiche regole,
individuate con codice di autoregolamentazione recepito con
decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di
concerto con il Presidente del Consiglio del Ministri
oppure, se nominata, con l'Autorita' delegata allo sport,
con il Ministro della giustizia e con il Ministro
dell'interno, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di
contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una
competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario,
per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa
dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di
manifestazioni sportive.»
«Art. 40 (Risoluzione extragiudiziale delle
controversie). - 1. L'Autorita' definisce con proprio
regolamento procedure trasparenti, non discriminatorie e
facilmente accessibili per la risoluzione delle
controversie tra utenti e fornitori di servizi di media
audiovisivi che si rivolgono al pubblico italiano.
2. Tali procedure consentono una equa e tempestiva
risoluzione delle controversie inerenti alle condizioni
contrattuali o all'esecuzione dei contratti stipulati
prevedendo altresi', in caso di disservizio, un sistema di
indennizzo.
3. Resta ferma la facolta' di adire il giudice
competente ai fini della definizione in sede giudiziale
della controversia.
4. Alle controversie, tra gli operatori, e tra gli
operatori e gli utenti, inerenti ai diritti e gli obblighi
derivanti dall'attuazione dei piani di assegnazione delle
frequenze e in materia di accesso alle infrastrutture, si
applica la disposizione di cui all'art. 1, comma 11, della
legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. L'Autorita' svolge il monitoraggio delle procedure
di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui al
presente articolo e all'art. 42, comma 9. A tal fine
presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una
relazione sul numero delle procedure avviate e concluse,
sui tempi di conclusione, sugli esiti, sulle misure
adottate e su quelle da adottare per incrementare il
livello di soddisfazione dell'utenza.
5-bis Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai fornitori di servizi di media
radiofonici, alle emittenti radiofoniche ed ai servizi
dalle stesse forniti.»
«Art. 43 (Principi generali in materia di
comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche). - 1.
Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai
fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione
italiana rispettano le seguenti disposizioni:
a) le comunicazioni commerciali audiovisive devono
essere prontamente riconoscibili come tali e sono proibite
le comunicazioni commerciali audiovisive occulte;
b) le comunicazioni commerciali audiovisive non
utilizzano tecniche subliminali e devono mantenere un
livello sonoro non superiore a quello ordinario dei
programmi;
c) le comunicazioni commerciali audiovisive:
1) non pregiudicano il rispetto della dignita'
umana;
2) non comportano ne' promuovono discriminazioni
fondate su sesso, razza o origine etnica, nazionalita',
religione o convinzioni personali, disabilita', eta' o
orientamento sessuale;
3) non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli
per la salute o la sicurezza;
4) non incoraggiano comportamenti gravemente
pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente;
d) e' vietata qualsiasi forma di comunicazione
commerciale audiovisiva per le sigarette e gli altri
prodotti a base di tabacco o contenenti nicotina, comprese
quelle per sigarette elettroniche e contenitori di liquido
di ricarica. Tali comunicazioni sono vietate anche se
effettuate in forma indiretta, mediante utilizzo di nomi,
marchi, simboli o di altri elementi caratteristici di
prodotti del tabacco o di aziende la cui attivita'
principale consiste nella produzione o nella vendita di
tali prodotti, quando per forme, modalita' e mezzi
impiegati ovvero in base a qualsiasi altro univoco elemento
tale utilizzo sia idoneo a perseguire una finalita'
pubblicitaria dei prodotti stessi. Al fine di determinare
quale sia l'attivita' principale dell'azienda deve farsi
riferimento all'incidenza del fatturato delle singole
attivita', di modo che quella principale sia comunque
prevalente rispetto a ciascuna delle altre attivita' di
impresa nell'ambito del territorio nazionale;
e) le comunicazioni commerciali audiovisive per le
bevande alcoliche non si rivolgono specificatamente ai
minori ne' incoraggiano il consumo smodato di tali bevande;
f) sono vietate le comunicazioni commerciali
audiovisive dei medicinali e delle cure mediche che, nel
territorio italiano, si possono ottenere esclusivamente su
prescrizione medica;
g) le comunicazioni commerciali audiovisive non
arrecano pregiudizio fisico o morale ai minori. Non
esortano pertanto i minori ad acquistare o locare un
prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o
credulita', ne' li incoraggiano a persuadere i loro
genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi
pubblicizzati, ne' sfruttano la particolare fiducia che i
minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre
persone, ne' mostrano senza motivo minori che si trovano in
situazioni pericolose;
h) sono vietate le comunicazioni commerciali
audiovisive relative al gioco d'azzardo.
2. L'Autorita', sentito il Ministero e d'intesa con
l'Autorita' politica con delega alla famiglia, promuove
forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione con
i fornitori di servizi di media, attraverso codici di
condotta volti a garantire il rispetto del divieto di cui
al comma 1, lettera c). I codici, una volta adottati, sono
trasmessi senza indugio all'Autorita', la quale ne verifica
la conformita' alla legge e ai propri atti regolatori e
conferisce loro efficacia, con propria delibera di
approvazione, vigilando sulla relativa attuazione.
3. Le comunicazioni commerciali audiovisive relative
a bevande alcoliche, nei servizi di media audiovisivi a
richiesta, fatta eccezione per la sponsorizzazione e per
l'inserimento di prodotti, si conformano ai criteri dettati
dall'art. 44, comma 9.
4. L'Autorita', sentito il Ministero e d'intesa con
il Ministero della salute, promuove forme di
co-regolamentazione e di autoregolamentazione con i
fornitori di servizi di media, attraverso codici di
condotta concernenti le comunicazioni audiovisive
commerciali relative a bevande alcoliche e le comunicazioni
audiovisive commerciali non appropriate che accompagnano i
programmi per bambini o vi sono incluse, relative a
prodotti alimentari, inclusi gli integratori, o bevande che
contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto
nutrizionale o fisiologico, in particolare quelle come i
grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il
sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non
e' raccomandata. Tali codici sono intesi a ridurre
l'esposizione dei minori alle comunicazioni commerciali
audiovisive relative ai prodotti alimentari e alle bevande
da ultimo indicati e, in ogni caso, non accentuano la
qualita' positiva degli aspetti nutrizionali di tali
alimenti e bevande. I codici, una volta adottati, sono
trasmessi senza indugio all'Autorita', la quale ne verifica
la conformita' alla legge e ai propri atti regolatori e
conferisce loro efficacia, vigilando sulla relativa
attuazione.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
altresi' alle emittenti radiofoniche, ai fornitori di
servizi di media radiofonici e ai servizi dalle stesse
forniti, nonche' ai fornitori di piattaforme video, secondo
specifiche modalita' definite dall'Autorita'.»
«Art. 44 (Interruzioni pubblicitarie). - 1. La
pubblicita' televisiva e le televendite devono essere
chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto
editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche
pubblicitarie, la pubblicita' televisiva e le televendite
devono essere tenute nettamente distinte dal resto del
programma con mezzi ottici acustici o spaziali. Il livello
sonoro delle comunicazioni commerciali audiovisive non deve
essere di potenza superiore a quella ordinaria dei
programmi e deve essere contenuto entro i limiti fissati
con delibera dell'Autorita'.
2. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati,
fatta eccezione per il caso in cui siano inseriti in
trasmissioni di eventi sportivi, costituiscono eccezioni.
La pubblicita' televisiva e gli spot di televendita possono
essere inseriti anche nel corso di un programma in modo
tale che non ne sia pregiudicata l'integrita', tenuto conto
degli intervalli naturali dello stesso nonche' della sua
durata e natura, e dei diritti dei titolari.
3. L'inserimento di messaggi pubblicitari durante la
trasmissione di opere teatrali, liriche e musicali e'
consentito nel rispetto dei principi di cui ai commi
precedenti e comunque negli intervalli abitualmente
effettuati nelle sale teatrali.
4. La trasmissione televisiva di notiziari, opere
cinematografiche e film prodotti per la televisione, ad
esclusione di serie, film a episodi e documentari, puo'
essere interrotta da pubblicita' televisiva ovvero
televendite o entrambi soltanto una volta per ogni periodo
programmato di almeno trenta minuti.
5. La pubblicita' televisiva e le televendite non
possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni
religiose. La trasmissione di programmi per bambini puo'
essere interrotta da pubblicita' televisiva soltanto una
volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti,
purche' la durata programmata della trasmissione sia
complessivamente superiore a trenta minuti. La pubblicita'
televisiva e le televendite relative al gioco d'azzardo
sono in ogni caso proibite durante la trasmissione di
programmi per bambini. Resta fermo quanto disposto
dall'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018,
n. 96.
6. Alle emittenti televisive che operano in ambito
locale e le cui trasmissioni sono destinate unicamente al
territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni
effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni
di cui al presente articolo, sono consentite, durante la
trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e
musicali, oltre a quelle inserite nelle pause naturali
delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per
ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle
opere stesse. Per le opere di durata programmata non
inferiore a centodieci minuti, sono consentite tre
interruzioni pubblicitarie, piu' una interruzione
supplementare ogni trenta minuti di durata programmata
ulteriore rispetto ai centodieci minuti.
7. Ai fini del presente articolo, per durata
programmata si intende il tempo di trasmissione compreso
tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla
di chiusura del programma, calcolato al lordo della
pubblicita' inserita, come previsto nella programmazione
del palinsesto.
8. Fermo restando il divieto di televendita di cure
mediche, la pubblicita' radiofonica e televisiva di
strutture sanitarie e' regolata dalla apposita disciplina
in materia di pubblicita' sanitaria di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 175.
9. La pubblicita' televisiva e la televendita delle
bevande alcoliche devono conformarsi ai seguenti criteri:
a. non rivolgersi espressamente ai minori, ne', in
particolare, presentare minori intenti a consumare tali
bevande;
b. non collegare il consumo di alcolici con
prestazioni fisiche di particolare rilievo o con la guida
di automobili;
c. non creare l'impressione che il consumo di
alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale;
d. non indurre a credere che le bevande alcoliche
possiedano qualita' terapeutiche stimolanti o calmanti o
che contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto
psicologico;
e. non incoraggiare un uso eccessivo e
incontrollato di bevande alcoliche e non presentare in una
luce negativa l'astinenza dall'uso di alcol o la sobrieta';
f. non usare l'indicazione del rilevante grado
alcolico come qualita' positiva delle bevande.
10. La trasmissione di dati e di informazioni
all'utenza di cui all'art. 27, comma 3, puo' comprendere
anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie.
11. Le disposizioni del presente articolo si
applicano altresi' alla pubblicita' ed alle televendite
trasmesse dalle emittenti radiofoniche e dai fornitori di
servizi di media radiofonici.»
«Art. 45 (Limiti di affollamento). - 1. La
trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della
concessionaria del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale, riferito ad ogni singolo canale,
non puo' eccedere il 6 per cento, nella fascia oraria
compresa fra le ore 06,00 e le ore 18,00 e nella fascia
compresa fra le 18,00 e le 24,00, e il 12 per cento di ogni
ora. Una eventuale eccedenza, comunque non superiore all'1
per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata
nell'ora antecedente o successiva.
2. La conclusione dei contratti di diffusione
pubblicitaria da parte della concessionaria del servizio
pubblico radiofonico, televisivo e multimediale avviene
sulla base dei principi di concorrenza, trasparenza e non
discriminazione, per come dettagliati nel contratto di
servizio pubblico, al fine di garantire un corretto assetto
del mercato. L'Autorita' verifica il rispetto dei suddetti
principi, anche sulla base dei dati forniti dalla
concessionaria relativi ai prezzi di vendita degli spazi
pubblicitari effettivamente praticati al netto degli sconti
rispetto ai listini. Qualora l'Autorita' riscontri una
possibile deviazione dai principi del presente comma, apre
un'istruttoria nel rispetto del principio del
contraddittorio, al termine della quale ove accerti una
situazione di violazione, ne inibisce la prosecuzione e
provvede alla rimozione degli effetti.
3. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi,
di telepromozione e di televendita da parte dei fornitori
di servizi media audiovisivi in chiaro, in ambito
nazionale, diversi dalla concessionaria del servizio
pubblico, riferito ad ogni singolo canale, non puo'
eccedere il 20 per cento nella fascia oraria compresa fra
le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le
18:00 e le 24:00. Un identico limite e' fissato per i
soggetti autorizzati, ai sensi dell'art. 29, a trasmettere
in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con
riferimento al tempo di programmazione in contemporanea.
4. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi,
di telepromozione e di televendita da parte dei fornitori
di servizi media audiovisivi a pagamento, riferito ad ogni
singolo canale, non puo' eccedere il 15 per cento nella
fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e
nella fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 non si
applicano agli annunci di autopromozione, agli annunci di
sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti, agli
schermi neutri tra il contenuto editoriale e gli spot
televisivi pubblicitari o di televendita, e tra i singoli
spot.
6. La trasmissione di messaggi pubblicitari
radiofonici da parte dei fornitori di servizi di media
radiofonici e delle emittenti radiofoniche diverse dalla
concessionaria del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale non puo' eccedere, nella fascia
oraria compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella
fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00, rispettivamente il
20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito
nazionale, il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in
ambito locale, il 10 per cento per la radiodiffusione
sonora nazionale o locale da parte di fornitori di servizi
di media radiofonici o emittente radiofonica a carattere
comunitario.
7. Fermo restando il limite di affollamento orario di
cui al comma 6, per i fornitori di servizi di media
radiofonici e per le emittenti radiofoniche operanti in
ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana
dedicato alla pubblicita', ove siano comprese forme di
pubblicita' diverse dagli spot, e' del 35 per cento.
8. La trasmissione di messaggi pubblicitari
televisivi da parte delle emittenti, dei fornitori di
servizi di media audiovisivi e radiofonici e delle
emittenti radiofoniche, operanti in ambito locale non puo'
eccedere il 25 per cento nella fascia oraria compresa fra
le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le
18:00 e le 24:00.
9. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole
dei contratti di pubblicita' che impongono ai fornitori di
servizi di media, audiovisivi e radiofonici e alle
emittenti radiofoniche, di trasmettere programmi diversi o
aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.
10. Non sono considerati ai fini del calcolo dei
limiti massimi di cui al presente articolo i messaggi
promozionali, facenti parte di iniziative promosse da
istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori
editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione
pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi
dalle emittenti radiofoniche e dai fornitori di servizi di
media, audiovisivi e radiofonici pubblici e privati
gratuitamente o a condizioni di favore, nonche', a
condizione che abbiano autonoma collocazione nella
programmazione e che non siano inseriti all'interno di
un'interruzione pubblicitaria, i filmati promozionali o di
presentazione di opere cinematografiche di nazionalita'
europea di prossima programmazione.»
«Art. 46 (Disposizioni sui servizi di media
audiovisivi e radiofonici e sulle sponsorizzazioni). - 1. I
servizi di media audiovisivi o i programmi sponsorizzati
devono rispondere ai seguenti criteri:
a) il contenuto e, nel caso di trasmissioni
radiotelevisive, la programmazione di una trasmissione
sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati
dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilita'
e l'autonomia editoriale dei fornitori di servizi di media
audiovisivi o della concessionaria pubblica nei confronti
delle trasmissioni;
b) devono essere chiaramente riconoscibili come
programmi sponsorizzati e indicare il nome, il logotipo o
qualsiasi altro simbolo o segno distintivo dello sponsor,
all'inizio o alla fine del programma;
c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio
dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo,
specialmente facendo riferimenti specifici di carattere
promozionale a detti prodotti o servizi.
2. I servizi di media audiovisivi e i programmi non
possono essere sponsorizzati da persone fisiche o
giuridiche la cui attivita' principale consista nella
produzione o vendita di sigarette, come pure di sigarette
elettroniche, contenitori di liquido di ricarica, o di
altri prodotti a base di tabacco o di nicotina.
3. La sponsorizzazione di servizi di media
audiovisivi o di programmi da parte di imprese le cui
attivita' comprendono la produzione o la vendita di
medicinali e di cure mediche puo' riguardare la promozione
del nome o dell'immagine dell'impresa, ma non puo'
promuovere specifici medicinali, dispositivi medici di cui
al regolamento (UE) n. 2017/745 o cure mediche che si
possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica.
4. Le sponsorizzazioni dei fornitori di servizi di
media, audiovisivi e radiofonici e delle emittenti
radiofoniche, in ambito locale possono esprimersi anche
mediante segnali acustici e visivi, trasmessi in occasione
delle interruzioni dei programmi, accompagnati dalla
citazione del nome, del marchio o di qualsiasi altro
simbolo o segno distintivo dello sponsor e in tutte le
forme consentite dal presente articolo.
5. E' vietata la sponsorizzazione di telegiornali,
radiogiornali e notiziari di carattere politico.
6. E' vietato mostrare il logo di una
sponsorizzazione durante i programmi per bambini, i
documentari e i programmi religiosi.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
altresi' per quanto compatibili in relazione alla
specificita' del mezzo utilizzato ai fornitori di servizi
di media radiofonici, alle emittenti radiofoniche ed ai
servizi dalle stesse forniti.»
«Art. 50 (Gestione dello spettro elettromagnetico e
pianificazione delle frequenze per il servizio di
radiodiffusione terrestre). - 1. Tenuto conto che lo
spettro elettromagnetico costituisce una risorsa essenziale
ai fini del servizio di radiodiffusione terrestre, i
soggetti che svolgono attivita' di operatore di rete per
detto servizio sono tenuti ad assicurare un uso efficiente
delle frequenze radio ad essi assegnate, ed in particolare
a:
a) garantire l'integrita' e l'efficienza della
propria rete;
b) minimizzare l'impatto ambientale in conformita'
alla normativa urbanistica e ambientale nazionale,
regionale, dell'ente locale territorialmente competente;
c) evitare rischi per la salute umana, nel rispetto
della normativa nazionale e internazionale;
d) garantire la qualita' dei segnali irradiati,
conformemente alle prescrizioni tecniche fissate
dall'Autorita' ed a quelle emanate in sede internazionale;
e) assicurare la prevista copertura del bacino di
utenza assegnato e risultante dal titolo abilitativo;
f) assicurare che le proprie emissioni non
provochino interferenze con altre emissioni lecite di
radiofrequenze;
g) rispettare le norme concernenti la protezione
delle radiocomunicazioni relative all'assistenza e alla
sicurezza del volo di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110,
estese, in quanto applicabili, alle bande di frequenze
assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi
pubblici essenziali.
2. L'assegnazione delle radiofrequenze avviene
secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non
discriminatori e proporzionati.
3. Il Ministero adotta il piano nazionale di
ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del
Ministro, sentiti l'Autorita', i Ministeri dell'interno,
della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, la
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e gli
operatori di comunicazione elettronica ad uso pubblico.
4. Il piano di ripartizione delle frequenze e'
aggiornato, con le modalita' previste dal comma 3, ogni
cinque anni e comunque ogni qual volta il Ministero ne
ravvisi la necessita'.
5. L'Autorita' adotta e aggiorna i piani nazionali di
assegnazione delle frequenze per il servizio di
radiodiffusione terrestre considerando le codifiche o
standard piu' avanzati per consentire un uso piu'
efficiente dello spettro nonche' garantendo su tutto il
territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico della
risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una
razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti
in ambito nazionale e locale, in conformita' con i principi
di cui all'art. 11. Per la pianificazione delle frequenze
in ambito locale e' adottato il criterio delle aree
tecniche. Ai procedimenti di adozione e aggiornamento dei
piani nazionali di assegnazione delle frequenze di cui al
presente comma si applica il meccanismo di consultazione e
trasparenza di cui all'art. 23, comma 1, decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
5-bis. L'Autorita' adotta il Piano nazionale di
assegnazione delle frequenze da destinare al servizio
televisivo digitale terrestre, individuando, per la
pianificazione in ambito locale, in ciascuna area tecnica,
piu' frequenze in banda UHF per la realizzazione di reti,
di cui almeno una con copertura non inferiore al 90 per
cento della popolazione dell'area, finalizzate alla messa a
disposizione di capacita' trasmissiva ai fornitori di
servizi di media audiovisivi in ambito locale.
6. Al fine di escludere interferenze nei confronti di
Paesi radioelettricamente confinanti, in ciascuna area di
coordinamento definita dagli accordi internazionali
sottoscritti dal Ministero e dalle autorita' degli Stati
radioelettricamente confinanti, sono oggetto di
pianificazione esclusivamente le frequenze attribuite
all'Italia dagli accordi stessi. Le frequenze non
attribuite internazionalmente all'Italia nelle aree di
coordinamento definite dagli accordi internazionali di cui
al presente comma, non possono essere pianificate
dall'Autorita' ne' assegnate dal Ministero. Nella
predisposizione dei piani di assegnazione di cui al comma 5
l'Autorita' adotta il criterio di utilizzazione efficiente
e razionale dello spettro radioelettrico, suddividendo le
risorse in relazione alla tipologia del servizio e
prevedendo di norma reti isofrequenziali per macroaree di
diffusione.
7. Nella banda 470-694 MHz l'Autorita' pianifica le
frequenze necessarie alla realizzazione di una rete con
decomponibilita' per macroaree destinata alla diffusione
dell'informazione regionale da parte del concessionario del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.
8. Le frequenze della banda 174-230 MHz sono
pianificate per il servizio di radiodiffusione sonora
terrestre in tecnica digitale e, ove necessario, per il
servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica
digitale.
9. L'Autorita' elabora i piani di assegnazione di cui
al comma 5 tenendo conto delle decisioni assunte dalle
regioni e dalle province autonome in ordine all'ubicazione
dei siti trasmissivi nonche', ove esistenti, delle
specifiche disposizioni adottate dalle Regioni autonome
Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano al fine di tutelare le
minoranze linguistiche.
10. L'Autorita' adotta il piano nazionale di
assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica
analogica, tenendo conto del grado di sviluppo della
radiodiffusione sonora in tecnica digitale. Nelle more di
una effettiva diffusione della radiodiffusione sonora in
tecnica digitale e dello sviluppo del relativo mercato, il
Ministero, in coordinamento con l'Autorita', puo' procedere
ad attivita' di ricognizione e progressiva
razionalizzazione dell'uso delle risorse frequenziali in
tecnica analogica in particolare al fine di eliminare o
minimizzare situazioni interferenziali con i paesi
radio-elettricamente confinanti, ed incoraggiare
l'efficiente uso e gestione delle radiofrequenze, tutelando
gli investimenti e promuovendo l'innovazione.
11. Il Ministero, sentita l'Autorita', definisce il
programma di attuazione il programma di attuazione dei
piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e
televisive in tecnica digitale, valorizzando la
sperimentazione e osservando criteri di qualita',
gradualita' e di salvaguardia del servizio, a tutela
dell'utenza che gli operatori sono tenuti a rispettare.
11-bis I contributi per l'utilizzo dello spettro
radio da parte dei titolari di diritti d'uso delle
frequenze utilizzate per il servizio di radiodiffusione
sonora in tecnica digitale non sono dovuti per un periodo
di 5 anni a partire dalla data di pubblicazione della
delibera dell'Autorita' n. 286/22/CONS.
11-ter. I diritti amministrativi per i soggetti
autorizzati alla fornitura di reti di radiodiffusione
sonora in tecnica digitale e per i soggetti titolari di
diritti d'uso delle frequenze pianificate per il servizio
di radiodiffusione sonora in tecnica digitale non sono
dovuti per il medesimo periodo di cui al comma 11-bis.
Successivamente, essi sono dovuti con le stesse modalita'
fissate per il servizio televisivo digitale terrestre
all'art. 1-bis dell'Allegato 12 al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, e per la quarta parte degli importi
corrispondenti previsti.»
«Art. 51 (Posizioni di significativo potere di
mercato lesive del pluralismo nel sistema integrato delle
comunicazioni). - 1. Nel sistema integrato delle
comunicazioni e nei mercati che lo compongono e' vietata la
costituzione di posizioni di significativo potere di
mercato lesive del pluralismo, nel mercato e nei servizi di
informazione.
2. L'Autorita' vigila sull'andamento e
sull'evoluzione del sistema integrato delle comunicazioni e
accerta, con cadenza almeno annuale, rendendone pubblici i
risultati, il suo valore economico complessivo e quello dei
mercati che lo compongono, dando altresi' evidenza delle
posizioni di potere di mercato dei soggetti attivi in tali
mercati e dei rischi potenziali per il pluralismo. Al fine
delle quantificazioni di cui al presente comma si
considerano i ricavi realizzati in Italia anche da imprese
aventi sede all'estero, che derivano da finanziamento di
servizio pubblico radiotelevisivo, al netto dei diritti
dell'erario, da pubblicita' nazionale e locale anche in
forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni di cui
all'art. 3, comma 1, lettera ss), da convenzioni con
soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze
pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le
attivita' indicate all'art. 3, comma 1, lettera z), da
offerte di servizi di media audiovisivi, radiofonici e di
piattaforma di condivisione di video a pagamento, dagli
abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici
inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati
in allegato, nonche' dalle agenzie di stampa a carattere
nazionale, dall'editoria elettronica anche per il tramite
di internet, da pubblicita' on line e sulle diverse
piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse
raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di
condivisione, e dalla utilizzazione delle opere audiovisive
e cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del
pubblico.
3. I soggetti che operano nel sistema integrato delle
comunicazioni, con fatturato superiore ai valori di cui
all'art. 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono
tenuti a notificare all'Autorita' le intese e le operazioni
di concentrazione, ai fini del presente articolo. Devono
inoltre procedere a formale notifica all'Autorita' i
soggetti, che, anche attraverso societa' controllate o
societa' collegate ed anche a seguito di intese o di
operazioni di concentrazione, versino nelle seguenti
ipotesi, che costituiscono indici sintomatici di una
posizione di significativo potere di mercato potenzialmente
lesiva del pluralismo:
a) soggetti che conseguono ricavi superiori al 20
per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato
delle comunicazioni o ricavi superiori al 50 per cento in
uno o piu' dei mercati che lo compongono;
b) soggetti che conseguano ricavi superiori al 20
per cento dei ricavi complessivi nei mercati della
fornitura al dettaglio di servizi di comunicazioni
elettroniche, per come definiti dal decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, e che contestualmente conseguano piu'
del 10 per cento dei ricavi complessivi del sistema
integrato delle comunicazioni e piu' del 25 per cento dei
ricavi in uno o piu' mercati che lo compongono;
c) soggetti che conseguano ricavi superiori all'8
per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato
delle comunicazioni e che contestualmente abbiano o
acquisiscano partecipazioni in imprese editrici di giornali
quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di
giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalita'
elettronica;
d) soggetti titolari di autorizzazioni che
consentano di diffondere piu' del 20 per cento del totale
dei programmi televisivi o piu' del 20 per cento dei
programmi radiofonici irradiati su frequenze terrestri in
ambito nazionale mediante le reti previste dal piano
nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in
tecnica digitale.
4. Le procedure di notifica sono definite in apposito
regolamento adottato dall'Autorita'. Ai fini della
quantificazione delle soglie indicate nel presente comma,
si fa riferimento alle stime piu' recenti pubblicate
dall'Autorita' ai sensi del comma 2 e, per le societa'
collegate, si considera esclusivamente la parte di ricavi,
o di titolarita' di diritti di autorizzazione,
corrispondenti alla percentuale di partecipazione
azionaria. In caso di imprese che non abbiano ottemperato
agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma
3, l'Autorita' puo' infliggere alle imprese stesse sanzioni
amministrative pecuniarie fino all'uno per cento del
fatturato dell'anno precedente a quello in cui e'
effettuata la contestazione.
5. L'Autorita', a seguito delle notifiche di cui al
comma 3, ovvero d'ufficio sulla base degli elementi
derivanti dell'attivita' di accertamento di cui al comma 2
o su segnalazione di chi vi abbia interesse, procede ad
istruttoria al fine di verificare l'esistenza di posizioni
vietate ai sensi del comma 1, e adotta quando necessario i
provvedimenti, secondo la procedura di cui ai commi 6 e 7,
per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di
significativo potere di mercato lesive del pluralismo. Al
fine di stabilire se una imprese od un gruppo di imprese si
trovino in una situazione di significativo potere di
mercato lesiva del pluralismo, l'Autorita' tiene conto, fra
l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza
statica e dinamica all'interno del sistema, delle barriere
all'ingresso nello stesso, della convergenza fra i settori
e mercati, delle sinergie derivanti dalle attivita' svolte
in mercati differenti ma contigui, della integrazione
verticale e conglomerale delle societa', della
disponibilita' e del controllo di dati, del controllo
diretto o indiretto di risorse scarse necessarie, quali le
frequenze trasmissive, delle dimensioni di efficienza
economica dell'impresa, anche in termini di economie di
scala, gamma e rete, nonche' degli indici quantitativi di
diffusione dei programmi radiotelevisivi, anche con
riferimento ai programmi di informazione, delle opere
cinematografiche, dei prodotti e servizi editoriali e
online. Sulla base di tali criteri, l'Autorita' definisce
la metodologia specifica per la verifica di cui al presente
comma mediante linee guida, che sono oggetto di revisione
periodica con cadenza almeno triennale.
6. Qualora l'Autorita', a seguito dell'istruttoria
aperta ai sensi del comma 5, riscontri l'esistenza di
posizioni di significativo potere di mercato lesive del
pluralismo, interviene affinche' esse vengano
sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di
atti o di operazioni idonee a determinare una situazione
vietata, ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione
degli effetti. Ove l'Autorita' ritenga di dover disporre
misure che incidano sulla struttura dell'impresa, imponendo
dismissioni di aziende o di rami di azienda, e' tenuta a
determinare nel provvedimento stesso un congruo termine
entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine
non puo' essere comunque superiore a dodici mesi. I
soggetti oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita'
possono presentare impegni comportamentali e strutturali,
che, se ritenuti dall'Autorita' sufficienti a eliminare o
impedire il formarsi delle posizioni di significativo
potere di mercato lesive del pluralismo, vengono da
quest'ultima resi vincolanti.
7. L'Autorita', con proprio regolamento adottato nel
rispetto dei principi di contraddittorio, partecipazione e
trasparenza, disciplina i provvedimenti di cui al comma 6,
i relativi procedimenti e le modalita' di comunicazione. In
particolare, debbono essere assicurati la notifica
dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la
possibilita' di questi di presentare proprie deduzioni in
ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorita' di
richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano
in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti
utili all'istruttoria stessa. L'Autorita' e' tenuta a
rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla
tutela delle persone o delle imprese su notizie,
informazioni e dati in conformita' alla normativa in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento di dati personali. Dell'avvio del
procedimento e del provvedimento conclusivo e' data notizia
mediante pubblicazione sul sito dell'Autorita'.
8. Ai fini del presente articolo, si considerano
anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque
possedute per il tramite di societa' anche indirettamente
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta
persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che
vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui
appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in
connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo,
trasferimento d'azienda o simili che interessino tali
soggetti. Allorche' tra i diversi soci esistano accordi, in
qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio
concertato del voto, o comunque alla gestione della
societa', diversi dalla mera consultazione tra soci,
ciascuno dei soci e' considerato come titolare della somma
di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi
controllate.
9. Ai fini del presente testo unico il controllo
sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle
societa', nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e
secondo, del codice civile.
10. Il controllo si considera esistente nella forma
dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche'
ricorra una delle seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base
alla concertazione con altri soci, abbia la possibilita' di
esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria
o di nominare o revocare la maggioranza degli
amministratori;
b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di
carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a
conseguire uno dei seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa
con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di
uno scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a
quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli
legittimati in base all'assetto proprietario di poteri
nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle
imprese;
c) l'assoggettamento a direzione comune, che puo'
risultare anche in base alle caratteristiche della
composizione degli organi amministrativi o per altri
significativi e qualificati elementi.»
«Art. 59 (Definizione dei compiti del servizio
pubblico radiofonico, televisivo e multimediale). - 1. Il
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e'
affidato in concessione a una societa' per azioni, la RAI
Radiotelevisione italiana S.p.a., che, nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 6, lo svolge sulla base di un
contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero,
previa delibera del Consiglio dei ministri, nonche' sulla
base di contratti di servizio regionali e, per le Province
autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali
sono individuati i diritti e gli obblighi della societa'
concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni cinque
anni.
2. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, in ogni
caso garantisce:
la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e
radiofoniche di pubblico servizio con copertura integrale
del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato
della scienza e della tecnica;
a. un numero adeguato di ore di trasmissioni
televisive e radiofoniche dedicate all'educazione,
all'informazione, alla formazione, alla promozione
culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione
delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche
in lingua originale, e musicali riconosciute di alto
livello artistico o maggiormente innovative. Tale numero di
ore e' definito ogni tre anni con deliberazione
dell'Autorita'; e dal computo sono escluse le trasmissioni
di intrattenimento per i minori;
b. la diffusione delle trasmissioni di cui alla
lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce
orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi
televisivi e radiofonici;
c. l'accesso alla programmazione, nei limiti e
secondo le modalita' indicati dalla legge, in favore dei
partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento, e nei
Consigli regionali, delle organizzazioni associative delle
autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle
confessioni religiose, dei movimenti politici dotati di un
sufficiente grado di rappresentativita', degli enti e delle
associazioni politiche e culturali, delle associazioni
nazionali del movimento cooperativo giuridicamente
riconosciute, delle associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi
etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante
interesse sociale che ne facciano richiesta;
d. la produzione, la distribuzione e la
trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero,
finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della
lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso
l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle piu'
significative produzioni del panorama audiovisivo
nazionale;
e. la realizzazione di trasmissioni radiofoniche e
televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia
autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la Provincia
autonoma di Trento, in lingua francese per la Regione
autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia;
f. la trasmissione gratuita dei messaggi di
utilita' sociale ovvero di interesse pubblico che siano
richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e la
trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilita'
delle strade e delle autostrade italiane;
g. la trasmissione, in orari appropriati, di
contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano
conto delle esigenze e della sensibilita' della prima
infanzia e dell'eta' evolutiva;
h. la conservazione degli archivi storici
radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico
agli stessi;
l) la destinazione di una quota non inferiore al 15
per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di
opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori
indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal
contratto di servizio stipulato dopo il 6 maggio 2004;
m) la realizzazione nei termini previsti dalla
legge 3 maggio 2004, n. 112, delle infrastrutture per la
trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in
tecnica digitale;
n) la realizzazione di servizi interattivi digitali
di pubblica utilita';
o) il rispetto dei limiti di affollamento
pubblicitario previsti dall'art. 45;
p) l'informazione pubblica a livello nazionale e
quella a livello regionale attraverso la presenza in
ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni
e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel
rispetto di quanto previsto alla lettera f);
q) l'adozione di idonee misure di tutela delle
persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione
dell'articolo 31;
r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri
di produzione decentrati, in particolare per le finalita'
di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione
delle culture e degli strumenti linguistici locali;
s) la realizzazione di attivita' di insegnamento a
distanza.
3. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al
comma 2, lettera f), mantengono la loro autonomia
finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli
obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse e
fungono anche da centro di produzione decentrato per le
esigenze di promozione delle culture e degli strumenti
linguistici locali.
4. Con la convenzione stipulata tra la societa'
concessionaria e la Provincia autonoma di Bolzano sono
individuati i diritti e gli obblighi relativi, in
particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni
radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e
la responsabilita' nell'utilizzo del finanziamento pubblico
dell'ente locale territorialmente competente, i costi di
esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina sono
rappresentati in apposito centro di costo del bilancio
della societa' concessionaria e gli oneri relativi sono
assunti dalla Provincia autonoma di Bolzano nell'ambito
delle risorse individuate ai sensi dell'art. 79, comma 1,
lettera c), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,
nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli
eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta
convenzione rimangono esclusivamente a carico della
Provincia autonoma di Bolzano.
5. L'importo di euro 10.313.000 di cui al comma 4 e'
incrementato di ulteriori euro 5.000.000 per l'anno 2015 e
di euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno 2016. Al
relativo onere si provvede, quanto a euro 5.000.000 per
l'anno 2015, mediante corrispondente versamento di pari
importo all'entrata del bilancio dello Stato, per il
medesimo anno, da parte della Presidenza del Consiglio dei
ministri, di risorse disponibili sul proprio bilancio
autonomo, quanto a euro 9.687.000 per l'anno 2016, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'art. 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e, quanto a euro 9.687.000 annui a decorrere
dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorita'
e dal Ministro delle imprese e del made in Italy prima di
ciascun rinnovo quinquennale del contratto nazionale di
servizio, sono fissate le linee-guida sul contenuto degli
ulteriori obblighi del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale, definite in relazione allo
sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle
mutate esigenze culturali, nazionali e locali.
7. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono
definiti gli indirizzi ai fini dell'intesa con l'Autorita',
di cui al comma 6.
8. Alla societa' cui e' affidato mediante concessione
il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale
e' consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso
societa' collegate, di attivita' commerciali ed editoriali,
connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonche'
di altre attivita' correlate, purche' esse non risultino di
pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi
concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.»




«Art. 61 (Finanziamento del servizio pubblico
generale radiotelevisivo). - 1. Al fine di consentire la
determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico
generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento
di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e di
assicurare la trasparenza e la responsabilita'
nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la societa'
concessionaria predispone il bilancio di esercizio
indicando in una contabilita' separata i ricavi derivanti
dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno
solare precedente per la fornitura del suddetto servizio,
sulla base di uno schema approvato dall'Autorita',
imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di
contabilita' applicati in modo coerente e obiettivamente
giustificati e definendo con chiarezza i principi di
contabilita' analitica secondo cui vengono tenuti conti
separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse
risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o
risorse di altra natura, per assolvere i compiti di
servizio pubblico generale e per altre attivita', i costi
relativi devono essere ripartiti sulla base della
differenza tra i costi complessivi della societa'
considerati includendo o escludendo le attivita' di
servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni dalla
data di approvazione, e' trasmesso all'Autorita' e al
Ministero.
2. La contabilita' separata tenuta ai sensi del comma
1 e' soggetta a controllo da parte di una societa' di
revisione, nominata dalla societa' concessionaria e scelta
dall'Autorita' tra quante risultano iscritte all'apposito
albo tenuto presso la Commissione nazionale per le societa'
e la borsa, ai sensi dell'art. 161 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
All'attivita' della societa' di revisione si applicano le
norme di cui alla Parte IV, titolo III, Capo II, sezione IV
del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il
Ministro delle imprese e del made in Italy, con proprio
decreto, stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento
in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura
tale da consentire alla societa' concessionaria della
fornitura del servizio di coprire i costi che
prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per
adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico
generale radiotelevisivo affidati a tale societa', come
desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche
in considerazione il tasso di inflazione programmato e le
esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. La
ripartizione del gettito del canone dovra' essere operata
con riferimento anche all'articolazione territoriale delle
reti nazionali per assicurarne l'autonomia economica.
4. E' fatto divieto alla societa' concessionaria
della fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di
utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi
derivanti dal canone per finanziare attivita' non inerenti
al servizio pubblico generale radiotelevisivo.»

«Art. 67 (Sanzioni di competenza dell'Autorita'). -
1. L'Autorita' applica, secondo le procedure stabilite con
proprio regolamento, in base a principi di
proporzionalita', adeguatezza e rispetto del
contraddittorio, le sanzioni per la violazione degli
obblighi in materia di programmazione, pubblicita' e
contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli
previsti:
a) dalle disposizioni per il rilascio delle
concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su
frequenze terrestri adottate dall'Autorita' con proprio
regolamento, ivi inclusi gli impegni relativi alla
programmazione assunti con la domanda di concessione;
b) dal regolamento dell'Autorita' relativo alla
radiodiffusione terrestre in tecnica digitale,
relativamente ai fornitori di servizi di media;
c) dalle disposizioni sulle comunicazioni
commerciali audiovisive, pubblicita' televisiva e
radiofonica, sponsorizzazioni, televendite ed inserimento
di prodotti, ivi comprese le disposizioni sul livello
sonoro della pubblicita' di cui ai regolamenti
dell'Autorita' e ai codici di autoregolamentazione;
d) dall'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto
1990, n. 223, nonche' dai regolamenti dell'Autorita',
relativamente alla registrazione dei programmi;
e) dalla disposizione relativa al mancato
adempimento all'obbligo di trasmissione dei messaggi di
comunicazione pubblica, di cui all'art. 36;
f) in materia di propaganda radiotelevisiva di
servizi di tipo interattivo audiotex e videotex dall'art.
1, comma 26, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650;
g) in materia di tutela della produzione
audiovisiva europea e indipendente, dal titolo VII e dai
regolamenti dell'Autorita', nonche' dai decreti
ministeriali;
h) in materia di diritto di rettifica, nei casi di
mancata, incompleta o tardiva osservanza del relativo
obbligo di cui all'art. 35;
i) in materia dei divieti di cui all'art. 29, comma
4;
l) in materia di obbligo di trasmissione del
medesimo programma su tutto il territorio per il quale e'
rilasciato il titolo abilitativo, salva la deroga di cui
all'art. 5, comma 1, lettera g);
m) dalle disposizioni in materia di diffusione di
programmi in contemporanea di cui all'art. 26;
n) in materia di obbligo di informativa
all'Autorita' riguardo, tra l'altro, a dati contabili ed
extra contabili, dall'art. 1, comma 28, del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dai regolamenti
dell'Autorita';
o) dalle disposizioni in materia di pubblicita' di
amministrazioni ed enti pubblici di cui all'art. 49;
p) in materia di violazioni delle norme sul diritto
d'autore di cui all'art. 32, comma 2;
q) dalle disposizioni in materia di tutela dei
diritti fondamentali di cui all'art. 30, dalle norme a
salvaguardia di una maggiore accessibilita' da parte degli
utenti con disabilita' di cui all'art. 31 e dalle
disposizioni di cui al codice di autoregolamentazione
adottato a salvaguardia dei valori dello sport ai sensi
dell'art. 39;
r) dai regolamenti dell'Autorita' adottati per la
disciplina degli eventi di cui all'art. 33.
2. L'Autorita', applicando le norme contenute nel
capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n.
689, tenuto conto, in particolare, della gravita' del fatto
e delle conseguenze che ne sono derivate nonche' della
durata ed eventuale reiterazione delle violazioni delibera
l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento
di una somma:
a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di
inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere
a), b) c) e p);
b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di
inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere
d) ed e);
c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di
violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);
d) da 100.000 euro a 5.000.000 euro, ovvero fino
all'uno per cento del fatturato annuo, quando il valore di
tale percentuale e' superiore a 5.000.000 euro, in caso di
violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g) e
lettera r);
e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di
violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i),
l), m) e n);
f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di
violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o), anche
nel caso in cui la pubblicita' di amministrazioni ed enti
pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie
pubblicitarie o da centri media;
g) da 30.000 euro a 600.000 euro in caso di
violazione delle norme di cui al comma 1, lettera q).
3. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2
e' escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta
previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Nei casi piu' gravi di violazioni di cui alle
lettere h), i) e l) del comma 1, l'Autorita' dispone
altresi', nei confronti del fornitore di servizi di media
audiovisivi o radiofonici o dell'emittente radiofonica, la
sospensione dell'attivita' per un periodo da uno a dieci
giorni.
5. In attesa che il Governo adotti uno o piu'
regolamenti nei confronti degli esercenti della
radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le
sanzioni per essi previste dai commi 1 e 2 sono ridotte ad
un decimo e quelle previste dall'art. 38, comma 2, sono
ridotte ad un quinto.
6. La riduzione ad un decimo di cui al comma 5 si
applica anche alle sanzioni irrogate alle emittenti locali
ai sensi dell'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, dell'art. 5, comma 8, del decreto
legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nonche' ai sensi
dell'art. 1, commi 10, 11 e 12, della legge 13 dicembre
2010, n. 220.
7. L'Autorita' applica le sanzioni per le violazioni
di norme previste dal presente testo unico in materia di
minori ai sensi dell'art. 38.
8. L'Autorita' e' altresi' competente ad applicare le
sanzioni in materia di posizioni di significativo potere di
mercato lesive del pluralismo di cui all'art. 51, nonche'
quelle di cui all'art. 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31
luglio 1997, n. 249.
9. Fermo restando il potere dell'Autorita' di cui
all'art. 41, comma 7, in caso di violazione delle
disposizioni di cui all'art. 42 da parte dei fornitori di
piattaforme per la condivisione di video l'Autorita'
applica, in base a principi di proporzionalita',
adeguatezza e rispetto del contraddittorio, una sanzione
amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 600.000 euro,
ovvero fino all'uno per cento del fatturato annuo, quando
il valore di tale percentuale e' superiore a 600.000 euro
del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso
anteriormente alla notifica della contestazione.
Nell'applicazione della sanzione l'Autorita' tiene conto,
in particolare, della gravita' del fatto e delle
conseguenze che ne sono derivate nonche' della durata ed
eventuale reiterazione delle violazioni.
10. L'Autorita' verifica l'adempimento dei compiti
assegnati alla concessionaria del servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale e, in caso di
violazioni, applica le sanzioni, secondo quanto disposto
dall'art. 62.
11. Se la violazione e' di particolare gravita' o
reiterata, l'Autorita' puo' disporre nei confronti del
fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici o
dell'emittente radiofonica, la sospensione dell'attivita'
per un periodo non superiore a sei mesi, ovvero nei casi
piu' gravi di mancata ottemperanza agli ordini e alle
diffide della stessa Autorita', la revoca della concessione
o dell'autorizzazione.
12. Le somme versate a titolo di sanzioni
amministrative per le violazioni previste dal presente
articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
13. Le sanzioni amministrative previste dal presente
articolo si applicano anche se il fatto costituisce reato e
indipendentemente dall'avvio di un'azione penale.»
«Art. 68 (Sanzioni di competenza del Ministero). - 1.
Restano ferme e si applicano agli impianti di
radiodiffusione sonora e televisiva le disposizioni
sanzionatorie contenute nel Codice delle comunicazioni
elettroniche sia per i soggetti autorizzati dal Ministero
sia per i soggetti che operano in virtu' di concessione ai
sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223, o autorizzazione
con i diritti e gli obblighi stabiliti per il
concessionario dalla medesima legge n. 223 del 1990.
2. Nei confronti dei soggetti esercenti la
radiodiffusione sonora, nonche' degli operatori di rete
televisiva in ambito locale, le sanzioni amministrative
previste dall'art. 30 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, e successive modificazioni, sono ridotte a un
decimo.
3. Il Ministero, con le modalita' e secondo le
procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone
la revoca della concessione o dell'autorizzazione nei
seguenti casi:
a. perdita dei requisiti previsti per il rilascio
delle concessioni o delle autorizzazioni;
b. dichiarazione di fallimento o ammissione ad
altra procedura concorsuale, non seguita da autorizzazione
alla prosecuzione in via provvisoria all'esercizio
dell'impresa.
4. In caso di mancato rispetto dei principi di cui
all' articolo 50, comma 1, o comunque in caso di mancato
utilizzo delle radiofrequenze assegnate, il Ministero
dispone la sospensione per un periodo fino a sei mesi
dell'assegnazione. La sospensione e' adottata qualora il
soggetto interessato, dopo aver ricevuto comunicazione di
avvio del procedimento ed essere stato invitato a
regolarizzare la propria posizione, non vi provveda entro
il termine di sette giorni. In caso di reiterata violazione
nei tre anni successivi all'adozione di un provvedimento di
sospensione il Ministero dispone la revoca ovvero la
riduzione dell'assegnazione.
5. Le somme versate a titolo di sanzioni
amministrative per le violazioni previste dal presente
articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
6. Le sanzioni amministrative previste dal presente
articolo si applicano anche se il fatto costituisce reato e
indipendentemente dall'avvio di un'azione penale.
«Art. 71 (Norme transitorie e di coordinamento). - 1.
Al fine di favorire il riassetto del sistema televisivo su
piattaforma terrestre, l'esercizio degli impianti di
diffusione e di collegamento legittimamente in funzione
prosegue fino al termine della procedura di assegnazione
delle reti di primo e secondo livello in ambito locale
nonche' delle frequenze in ambito nazionale come
pianificate da delibera dell'Autorita' e comunque non oltre
il termine della procedura di liberazione della banda 700
MHz, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero
dello sviluppo economico del 19 giugno 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2019. Il
Ministero autorizza la messa in esercizio e le eventuali
successive modifiche degli impianti di radiodiffusione
televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni
elettroniche.
2. I procedimenti per l'irrogazione di sanzioni
amministrative, i quali alla data di entrata in vigore del
presente testo unico risultino non ancora definiti,
proseguono con l'applicazione delle norme di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
3. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1,
lettera cc), e all'art. 21, comma 3, si applicano dalla
data improrogabile del 1° gennaio 2023, onde favorire
l'adeguamento all'evoluzione tecnologica e di mercato.
Restano in vigore fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni
di cui all'art. 2, comma 1, lettera v), e all'art. 24,
comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2005.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e da
52 a 57 si applicano dalla data del 1° marzo 2022. Restano
in vigore fino al 28 febbraio 2022 le disposizioni di cui
agliarticoli da 44 a 44-sexies del decreto legislativo n.
177 del 2005, ad eccezione del comma 1-bis, lettera a),
dell'art. 44-quater. Le disposizioni di cui agli articoli
da 43 a 45 si applicano dalla data del 1° gennaio 2022.
Restano in vigore fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni
di cui agli articoli da 36-bis a 38 del decreto legislativo
n. 177 del 2005.
5. All'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera a), numero 5), dopo le
parole «i fornitori di servizi di intermediazione on line e
i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti, che
offrono servizi in Italia,» sono inserite le seguenti: «i
fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di
video di cui alle disposizioni attuative della direttiva
(UE)1808/2018»;
b) il comma 6, lettera b), n. 11), e' sostituito
dal seguente: «11) garantisce, anche alla luce dei processi
di convergenza multimediale, che le rilevazioni degli
indici di ascolto e di lettura dei diversi mezzi di
comunicazione, su qualsiasi piattaforma di distribuzione e
di diffusione, si conformino a criteri di correttezza
metodologica, trasparenza, verificabilita' e certificazione
da parte di soggetti indipendenti e siano realizzate da
organismi dotati della massima rappresentativita'
dell'intero settore di riferimento. L'Autorita' emana le
direttive necessarie ad assicurare il rispetto dei citati
criteri e principi e vigila sulla loro attuazione. Qualora
l'Autorita' accerti il mancato rispetto delle disposizioni
di cui al presente numero, previa diffida, puo' irrogare al
soggetto inadempiente una sanzione fino all'1 per cento del
fatturato dell'anno precedente a quello in cui e'
effettuata la contestazione. La manipolazione dei dati
tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite
la consapevole utilizzazione di dati falsi e' punita ai
sensi dell'art. 476, primo comma, del codice penale».
5-bis Per gli anni 2024-2025, per l'attivita' di
promozione dell'alfabetizzazione mediatica e digitale, il
Ministero utilizza le risorse previste, per ciascuno degli
anni 2024 e 2025, di cui all'art. 1, comma 360, della legge
29 dicembre 2022, n. 197.»

 
Art. 2

Modificazioni formali al decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 208

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Ministero dello sviluppo economico» ovunque ricorrono nel testo sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy» e le parole:
«Ministro dello sviluppo economico», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle imprese e del made in Italy»;
b) all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 208 del 2021:
1) alla lettera a), la parola: «ha» e' sostituita dalla seguente: «hanno» e la parola: «sua» e' sostituita dalla seguente: «loro»;
2) alla lettera b), la parola: «ha» e' sostituita dalla seguente: «hanno» e le parole «Paese terzo, se» sono sostituite dalle seguenti: «Paese terzo se,»
3) alla lettera c) le parole: «, pur avendo» sono sostituite dalla seguente: «ha»; dopo la parola «terzo» e' inserita la seguente: «e»;
c) all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 208 del 2021 il primo segno di interpunzione «,» e' soppresso;
d) all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 208 del 2021:
1) alla lettera q), le parole: «al momento scelto» sono sostituite dalle seguenti: «scelto al momento»;
2) alla lettera t), numero 1), le parole: «audiovisivi; ovvero» sono sostituite dalla seguente: «audiovisivi;»;
3) alla lettera v), le parole: «ai quali» sono sostituite dalle seguenti: «al quale»;
4) alla lettera aa), dopo le parole: «audiovisivi e multimediali» sono inserite le seguenti:
«su tutte le piattaforme distributive»;
5) alla lettera dd), la parola: «limitrofi» e' sostituita dalla seguente: «limitrofe»;
6) alla lettera rr), le parole: «di», «del», «del» e «delle» rispettivamente prima delle parole: «servizi», «nome», «marchio» e «attivita'» sono soppresse;
e) all'articolo 5 del decreto legislativo n. 208 del 2021:
1) al comma 1, lettera e):
1.1) al numero 3), le parole: «collegate e controllate» sono sostituite dalle seguenti: «collegate o controllate»;
1.2) al numero 4), dopo la parola: «radiofonici» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
1.3) ai numeri 5.1) e 5.2), la parola: «per» e' soppressa e le parole: «di adottare» sono sostituite dalla seguente: «adotti»;
f) all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 208 del 2021 dopo la parola:
«radiofonico», e' soppresso il seguente segno di interpunzione: «,»;
g) all'articolo 7 del decreto legislativo n. 208 del 2021:
1) al comma 2, lettera e), la parola: «nazionali» e' sostituita dalla seguente: «nazionale»;
2) al comma 3, lettera c), dopo la parola: «contraddittorio» e' soppresso il seguente segno di interpunzione «,» ed e' soppressa la parola: «proprie»;
3) al comma 5, le parole: «al diritto» sono sostituite dalle seguenti: «con il diritto»;
4) al comma 6, dopo la parola: «articolo» e' soppresso il seguente segno di interpunzione «,»;
5) al comma 12, lettera a), numero 3), la parola: «nazionali» e' sostituita dalla seguente:
«nazionale»;
h) la rubrica dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 208 del 2021 e' sostituita dalla seguente: «Funzioni del Ministero delle imprese e del made in Italy»;
i) all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 208 del 2021 dopo le parole: «ambito locale» e' soppresso il seguente punto di interpunzione: «,» e la parola: «qualora» e' sostituita dalla seguente: «che»;
l) all'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 208 del 2021, dopo la parola:
«radiofonici» e' soppresso il seguente punto di interpunzione: «,»;
m) all'articolo 28 del decreto legislativo n. 208 del 2021:
1. alla rubrica, la parola: «Condizionato» e' sostituita dalla seguente: «condizionato»;
2. al comma 1, le parole: «sono soggette» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetta»;
n) all'articolo 31, al comma 3, del decreto legislativo n. 208 del 2021, dopo la parola «europea» e' inserito il seguente punto di interpunzione: «,»;
o) all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 208 del 2021, la parola: «citata» e' soppressa»;
p) all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 208 del 2021 dopo le parole: «giornali e periodici» e' soppresso il seguente punto di interpunzione: «,»;
q) all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 208 del 2021 le parole: «che e'» sono soppresse e la parola: «contemporaneamente» e' sostituita dalla seguente: «contestualmente»;
r) all'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo n. 208 del 2021, dopo la parola: «europee», e' soppresso il seguente punto di interpunzione: «,»;
s) all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo n. 208 del 2021, le parole: «sono tenute» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenuti» e la parola: «ovvero» e' sostituita dalla seguente: «oppure»;
t) al titolo IV, capo II, del decreto legislativo n. 208 del 2021, la rubrica «Disposizioni applicabili ai servizi di piattaforma per la condivisione di video» e' sostituita con la seguente: «Disposizioni applicabili ai servizi di piattaforma per la condivisione di video, di audio o di entrambi».

Note all'art. 2:
- Per il testo degli artt. 2, 3, 5, 6 e 8 del d. lgs,
n. 208 del 2021, si veda nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo n. 208 dell'8 novembre del 2021, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 7 (Trasmissioni transfrontaliere). - 1. Salvi i
casi previsti dal presente articolo, e' assicurata la
liberta' di ricezione e non viene ostacolata la
ritrasmissione sul territorio nazionale italiano di servizi
di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri
dell'Unione europea, per ragioni attinenti ai settori
coordinati dalla direttiva 2010/13/UE. All'Autorita' spetta
il compito di adottare misure appropriate per l'attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo. A tal fine
l'Autorita' stipula protocolli d'intesa con il Ministero
della salute, il Ministero della difesa, il Ministero
dell'interno e il Ministero della giustizia.
2. L'Autorita' puo' disporre la sospensione
provvisoria della ricezione o ritrasmissione dei servizi di
media audiovisivi erogati da un fornitore sottoposto alla
giurisdizione di un altro Stato membro nei seguenti casi:
a) violazione manifesta, seria e grave del divieto
di trasmissione di programmi che possono nuocere gravemente
allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di anni
diciotto, in particolare di programmi che contengono scene
pornografiche o di violenza gratuita, a meno che la scelta
dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento
tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di
diffusione assistano normalmente a tali programmi;
b) violazione manifesta, seria e grave del divieto
di trasmissione di programmi che contengono incitamento
alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di
persone o di un membro di un gruppo, per motivi di razza,
sesso, religione o nazionalita';
c) erogazione di servizi di media audiovisivi tali
da rappresentare un rischio serio e grave di pregiudizio
per la salute pubblica;
d) violazione manifesta seria e grave del divieto
di pubblica provocazione a commettere i reati di terrorismo
di cui all'art. 5 della direttiva 2017/541/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017;
e) pregiudizio o rischio grave e serio di
pregiudizio per la pubblica sicurezza, ivi compresa la
salvaguardia della difesa e della sicurezza nazionale.
3. La sospensione di cui al comma 2 e' subordinata
alle condizioni seguenti:
a) nel corso dei dodici mesi precedenti il
fornitore di servizi di media audiovisivi ha gia' tenuto,
in almeno due occasioni, uno o piu' dei comportamenti
indicati al comma 2, lettere a), b) e c) o ha tenuto, in
almeno un'occasione, uno dei comportamenti di cui alle
lettere d) ed e);
b) l'Autorita' ha notificato per iscritto al
fornitore di servizi di media audiovisivi, allo Stato
membro avente giurisdizione su tale fornitore e alla
Commissione europea le presunte violazioni e le misure
proporzionate che intende adottare in caso di nuove
violazioni;
c) al fornitore di servizi di media audiovisivi e'
stata assicurata la possibilita' di rappresentare, in
contraddittorio le osservazioni relative alle presunte
violazioni notificate dall'Autorita', secondo le modalita'
indicate con regolamento dell'Autorita' stessa;
d) le consultazioni con lo Stato membro dotato di
giurisdizione sul fornitore di servizi di media audiovisivi
e radiofonici e con la Commissione europea, svolte ai sensi
della procedura disciplinata dall'art. 3 della direttiva
(UE) 2018/1808, non hanno condotto a una soluzione
amichevole entro un mese dalla ricezione, da parte della
commissione, della notifica di cui alla lettera b) e
l'Autorita' ha comunicato al fornitore di servizi di media
audiovisivi e radiofonici il mancato raggiungimento di una
soluzione amichevole entro il predetto termine.
4. Le condizioni di cui al comma 3, lettere c) e d),
non si applicano nei casi di violazione di cui al comma 2,
lettera d).
5. L'Autorita' si conforma alla decisione con la
quale la Commissione europea accerta l'incompatibilita' con
il diritto dell'Unione europea della sospensione temporanea
della ricezione o della ritrasmissione sul territorio
nazionale dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici,
ritirando prontamente l'atto emesso e rimuovendone gli
effetti. L'Autorita' fornisce alla commissione le
informazioni eventualmente necessarie, entro un mese dal
ricevimento della richiesta.
6. E' fatta salva l'applicazione di qualsiasi
procedimento, rimedio giurisdizionale o misura
sanzionatoria contro le violazioni di cui al presente
articolo nello Stato membro che esercita la propria
giurisdizione sul fornitore di servizi di media
interessato.
7. In casi urgenti, e' possibile derogare alle
condizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), purche' si
intervenga entro un mese dalla presunta violazione. Le
misure adottate sono notificate al piu' presto, a cura
dell'Autorita', alla Commissione europea e allo Stato
membro alla cui giurisdizione e' soggetto il fornitore dei
servizi di media, insieme ai motivi dell'urgenza.
8. I fornitori di servizi di media audiovisivi e
radiofonici sottoposti alla giurisdizione italiana sono
tenuti in ogni caso, a osservare la normativa nazionale,
anche di carattere penale, vigente in materia.
9. Se un fornitore di servizi di media soggetto alla
giurisdizione di un altro Stato membro fornisce un servizio
di media audiovisivo in tutto o per la maggior parte
destinato al territorio italiano, l'Autorita' puo' chiedere
a tale Stato di considerare eventuali questioni relative
alle disposizioni del presente articolo, con particolare
riguardo alle violazioni di cui al comma 2, secondo le
procedure definite con apposito regolamento della stessa
Autorita'.
10. Quando all'applicazione delle misure di cui al
comma 9 non seguono risultati soddisfacenti e vi sono
elementi probatori idonei a far ritenere che il fornitore
di servizi di media in questione si e' stabilito nello
Stato membro cui spetta la giurisdizione per eludere le
norme piu' rigorose applicabili in caso di stabilimento nel
territorio italiano, si applica la normativa nazionale,
anche penale, vigente in materia, senza necessita' di
dimostrare l'intenzione del fornitore di servizi di media
di eludere le norme piu' rigorose.
11. Le misure di cui al comma 10 possono essere
adottate alle seguenti condizioni:
a) l'intenzione di adottare le misure in questione
e i relativi motivi sono stati notificati alla Commissione
europea e allo Stato membro interessato;
b) sono stati rispettati i diritti di difesa e al
contraddittorio del fornitore interessato, assicurandogli,
in particolare, la possibilita' di presentare osservazioni;
c) la Commissione europea, previa richiesta di
parere all'ERGA, ha accertato che le misure cosi' disposte
sono compatibili con il diritto dell'Unione europea.
12. L'Autorita' puo' disporre la sospensione della
ricezione o della ritrasmissione di servizi di media
audiovisivi sulla base di richieste provenienti da altri
Stati membri dell'Unione europea, qualora ritenga che tali
provvedimenti sono:
a) necessari per una delle seguenti ragioni:
1) tutela dell'ordine pubblico, in particolare la
prevenzione, l'investigazione, l'individuazione e il
perseguimento di reati, anche in funzione della tutela dei
minori e del contrasto all'incitamento all'odio fondato su
motivi di razza, sesso, religione o nazionalita', nonche'
alle violazioni della dignita' umana degli individui;
2) tutela della sanita' pubblica;
3) tutela della pubblica sicurezza, compresa la
salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale;
4) tutela dei consumatori, ivi compresi gli
investitori, ai sensi del presente testo unico;
b) relativi a un servizio di media audiovisivi a
richiesta lesivo degli obiettivi di cui alla lettera a) o
che ponga un rischio serio e grave di pregiudizio a tali
obiettivi;
c) proporzionati agli obiettivi perseguiti.
13. In ipotesi di violazione dei principi
fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici e di servizi di piattaforma per la condivisione
di video, l'Autorita' puo' disporre la sospensione della
ricezione o ritrasmissione dei servizi sottoposti alla
giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 2, comma 3, e
dell'art. 41, comma 7, o non soggetti alla giurisdizione di
alcun o Stato membro dell'Unione europea, i cui contenuti o
cataloghi sono ricevuti direttamente o indirettamente dal
pubblico italiano. A tale fine, a seguito di un formale
richiamo, l'Autorita' puo' ordinare al fornitore di servizi
interattivi associati o di servizi di accesso condizionato
o all'operatore di rete o di servizi sulla cui piattaforma
o infrastruttura sono veicolati programmi, di adottare ogni
misura necessaria ad inibire la diffusione di tali
programmi o cataloghi presso il pubblico italiano. In caso
di inosservanza dell'ordine, l'Autorita' applica al
fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di
accesso condizionato o all'operatore di rete o di servizi
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro
500.000.
14. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, con i necessari adattamenti, alle trasmissioni
televisive provenienti da Stati terzi che siano parte della
Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera,
firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata ai sensi
della legge 5 ottobre 1991, n. 327.»
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 11 del
decreto legislativo n. 208 dell'8 novembre del 2021, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 11 (Competenze delle regioni). - 1. (Omissis).
2. Il titolare della autorizzazione di operatore di
rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale che
abbia richiesto una o piu' autorizzazioni per lo
svolgimento dell'attivita' di fornitura di cui alla lettera
b), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che
consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi
numerici di cui alla licenza rilasciata.
3. (omissis)»
- Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto
legislativo n. 208 dell'8 novembre del 2021, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 28 (Attivita' di fornitore di servizi
interattivi associati o di servizi di accesso
condizionato). - 1. L'attivita' di fornitore di servizi
interattivi associati e l'attivita' di fornitore di servizi
di accesso condizionato, su frequenze terrestri in tecnica
digitale, via cavo coassiale, via satellite o su altre
piattaforme, e' soggetta ad autorizzazione generale, che si
consegue mediante presentazione di una dichiarazione, ai
sensi e con le modalita' di cui all'art. 73 del Codice
delle comunicazioni elettroniche.
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 i fornitori
di servizi di accesso condizionato si obbligano ad
osservare le condizioni di accesso ai servizi di cui
all'art. 73 Codice delle comunicazioni elettroniche.
3. L'Autorita', con proprio regolamento, disciplina
la materia di cui al presente articolo.»
- Per il testo dell'art. 31, 35, 37 e 39 del decreto
legislativo n. 208 del 2021 si veda nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 32 del
decreto legislativo n. 208 dell'8 novembre del 2021, come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 32 (Protezione dei diritti d'autore). - 1. Le
disposizioni del presente testo unico non sono in
pregiudizio dei principi e dei diritti di cui alla legge 22
aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto
d'autore e di altri diritti connessi, nonche' delle
sanzioni previste al Capo III del Titolo III della medesima
legge. I fornitori di servizi di media audiovisivi
assicurano il pieno rispetto dei principi e dei diritti di
cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, indipendentemente
dalla piattaforma utilizzata per la trasmissione di
contenuti audiovisivi.
2. (omissis)
3. (omissis)»
- Si riporta il testo dei commi 5 e 7 dell'art. 63 del
decreto legislativo n. 208 dell'8 novembre del 2021, come
modificati dal presente decreto legislativo:
«Art. 63 (Disciplina della RAI-Radiotelevisione
italiana S.p.a.). - 1 - 4 (omissis).
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del
made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' affidato in concessione il servizio
pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed e'
approvato l'annesso schema di convenzione. Lo schema di
decreto e l'annesso schema di convenzione sono trasmessi
per il parere, unitamente ad una relazione del Ministro
dello sviluppo economico sull'esito della consultazione di
cui al comma 2, alla Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi. Il parere e' reso entro trenta giorni
dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto puo'
comunque essere adottato, con l'annesso schema di
convenzione. Il decreto e l'annesso schema di convenzione
sono sottoposti ai competenti organi di controllo e
successivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
6. (omissis)
7. Il Ministro delle imprese e del made in Italy
provvede, sulla base dello schema di convenzione annesso al
decreto di cui al comma 5, alla stipulazione della
convenzione con la societa' concessionaria del servizio
pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.
8-28. (omissis)»
 
Art. 3

Disposizioni finali

1. L'articolo 3, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e' abrogato.
2. L'articolo 1, comma 930, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' abrogato.
3. L'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e' abrogato.
4. Gli articoli da 14 a 17 del decreto legislativo del 9 aprile 2003, n. 70, sono abrogati.

Note all'art. 3:
- La legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 31 luglio 1997, n.
177;
- La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, 27 dicembre 2006, n. 299;
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 207, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 9 dicembre 2021, n. 292, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Norme transitorie e di coordinamento). - 1.
Fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi di cui agli
articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 259 del 2003,
introdotti dall'art. 1 del presente decreto, sono fatte
salve le disposizioni di cui all'art. 40, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche in
deroga alle disposizioni del presente decreto.
2. Le disposizioni previste dagli articoli 30 e 31
del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotte
dall'art. 1 del presente decreto, si applicano anche alle
violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore
delle disposizioni che le hanno depenalizzate, se a tale
data il relativo procedimento penale non sia stato
definito. In questo caso il giudice trasmette gli atti
all'Autorita' o al Ministero competenti per l'irrogazione
delle sanzioni amministrative.
3. Le disposizioni previste dall'art. 30 del decreto
legislativo n. 259 del 2003, introdotta dall'art. 1 del
presente decreto, si applicano per gli illeciti commessi
successivamente alla sua entrata in vigore e, laddove
contengano disposizioni di maggior favore, anche ai
procedimenti in corso.
4. l'allegato 13 del decreto legislativo n. 259 del
2003, rimane applicabile fino alla data in cui saranno
pubblicati i modelli per la presentazione dell'istanza
unica di cui agli articoli 45 e 49 del presente decreto.
5. (abrogato).
6. Resta fermo quanto previsto dall'art. 9 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
7. Le funzioni attribuite dal presente Codice
all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale sono
esercitate, in via transitoria, dal Ministero dello
sviluppo economico fino al trasferimento delle funzioni di
cui all'art. 7, commi 1, lettera f), e 4, del decreto-legge
14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2021, n. 109, disposto ai sensi dell'art.
17, comma 5, dello stesso decreto-legge n. 82 del 2021.
8. Le disposizioni previste dagli articoli 16 e 42 e
dall'allegato 12 del decreto legislativo n. 259 del 2003,
introdotte dall'art. 1 del presente decreto, si applicano
dalla data del 1° gennaio 2022. Fino al 31 dicembre 2021
continuano ad applicarsi gli articoli 34 e 35 e allegato 10
del decreto legislativo n. 259 del 2003.»;
- Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70
(Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni
aspetti giuridici dei servizi della societa'
dell'informazione nel mercato interno, con particolare
riferimento al commercio elettronico) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 14 aprile 2003, n. 87.
 
Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 marzo 2024

MATTARELLA

Tajani, Il Vicepresidente ex
articolo 8, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e Ministro
degli affari esteri e della
cooperazione internazionale

Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Nordio, Ministro della giustizia

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Piantedosi, Ministro dell'interno

Sangiuliano, Ministro della cultura

Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie Visto, il Guardasigilli: Nordio