Gazzetta n. 90 del 17 aprile 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 2 aprile 2024
Riconoscimento del disciplinare di produzione SQNZ «Latte crudo vaccino e derivati».


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare

Vista la direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione (codificazione);
Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 25 ottobre 2022, n. 250, con cui l'on. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;
Visto il decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022 recante l'istituzione del Sistema di qualita' nazionale zootecnia riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonche' per le norme in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali e che abroga il decreto ministeriale 4 marzo 2011 «Regolamentazione del sistema di qualita' nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione»;
Visto il decreto ministeriale n. 56344 del 3 febbraio 2023 recante «Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste»;
Vista la procedura d'informazione alla Commissione europea notifica n. 2016/0323/I e conseguente approvazione del testo finale del disciplinare «Latte crudo vaccino e derivati» di cui alla deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 492 del 14 luglio 2017 (a);
Vista la deliberazione n. 787/DGR del 27 giugno 2023 della Giunta regionale del Veneto avente ad oggetto il «Riconoscimento dei disciplinari di produzione del settore zootecnico del sistema di qualita' "Qualita' Verificata" di cui alla l.r. 31 maggio 2001, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni come disciplinari afferenti al Sistema di qualita' nazionale zootecnia di cui al decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022»;
Vista la nota n. 0359712 I.710.01.1 1 del 4 luglio 2023 con la quale l'area marketing territoriale, cultura, turismo, agricoltura e sport - Direzione agroalimentare della Regione Veneto, come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 787 del 27 giugno 2023, ha presentato la richiesta di riconoscimento dei disciplinari di produzione del settore zootecnico del sistema di qualita' «Qualita' Verificata», istituito con la l.r. 31 maggio 2001, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, come disciplinari afferenti al Sistema di qualita' nazionale zootecnia, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022, tra i quali il «Latte crudo vaccino e derivati»;
Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2024;
Vista la direttiva del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dell'Ufficio centrale di bilancio in data 28 febbraio 2024 al n. 129, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d;
Considerato che l'art. 3 del decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022, prevede:
al comma 5, che i disciplinari di produzione afferenti ai sistemi di qualita' riconosciuti ed autorizzati dalle regioni possono essere riconosciuti ed autorizzati come disciplinari afferenti al Sistema di qualita' nazionale zootecnia su richiesta della regione che li ha riconosciuti;
al comma 6, che per ottenere il sopracitato riconoscimento i disciplinari di produzione regionali devono rientrare in un regime di qualita' conforme alle previsioni del regolamento delegato (UE) n. 2022/126 ed aver completato la procedura d'informazione alla Commissione europea di cui all'art. 5 della direttiva 2015/1535/UE;
al comma 7, che con proprio decreto il Ministero provvede al riconoscimento dei disciplinari di produzione regionali compresi i piani di controllo;
al comma 8, che con successivi decreti il Ministero individua le modalita' attuative necessarie a rendere operativo il Sistema di qualita' nazionale zootecnica in relazione ad ogni singolo disciplinare riconosciuto circa le procedure di adesione degli operatori, il piano di controllo, le autorita'/organismi di controllo, l'etichettatura ed ogni altro aspetto specifico inerente lo stesso disciplinare di produzione;
Considerato che l'art. 5, comma 8, del decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022, prevede:
«8. In caso di valutazione favorevole del Ministero il disciplinare di produzione SQNZ e' adottato, con decreto del direttore generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero.»;
Sentita la Commissione «SQNZ» di cui all'art. 4 del decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022 nella seduta del 15 marzo 2024;

Decreta:

Articolo unico

1. Il disciplinare di produzione «Latte crudo vaccino e derivati» allegato al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale, e' adottato ai sensi dell'art. 5, comma 8 del decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022.
2. Il disciplinare di produzione «Latte crudo vaccino e derivati» garantisce il diritto di accesso a tutti i produttori legittimamente interessati, la trasparenza del sistema e la rintracciabilita' in tutte le fasi della produzione previste dal disciplinare.
3. Il disciplinare di produzione «Latte crudo vaccino e derivati» si applica fatte salve le disposizioni derivanti da fonti di grado superiore, con particolare riguardo alle legislazioni dell'Unione europea e nazionali in materia di sicurezza della catena alimentare, di salute e benessere degli animali e di immissione di prodotti sul mercato.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Roma, 2 aprile 2024

Il direttore generale: Iacovoni
 
Allegato

Disciplinare di produzione
«LATTE CRUDO VACCINO E DERIVATI»
adottato ai sensi del dell'art. 3, commi 5, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022 «Istituzione del Sistema di qualita' nazionale zootecnia»

Latte crudo vaccino e derivati

===================================================================== | Classe di | | | | prodotto | Categoria di prodotto | Filiera produttiva | +=============+==========================+==========================+ | altri | | | | prodotti di | | | | origine | | | | animale | lattiero-caseari | lattiero-caseari | +-------------+--------------------------+--------------------------+


===================================================================== |Categorie di operatori | | Prodotto destinato | |ammissibili nel sistema|Categoria di operatori| al consumatore | | di controllo SNZ | «principale» | finale | +=======================+======================+====================+ |a) allevatori | | | |produttori di latte | | | |b) raccoglitori di | | | |latte | caseifici | si | |c) caseifici | | | |d) stagionatori | | | +-----------------------+----------------------+--------------------+
Premessa
Il disciplinare di produzione «Latte crudo vaccino e derivati» si applica fatte salve le disposizioni derivanti da fonti di grado superiore, con particolare riguardo alle legislazioni dell'Unione europea e nazionali in materia di sicurezza della catena alimentare, di salute e benessere degli animali e di immissione di prodotti sul mercato.
La specificita' del «Latte crudo vaccino e derivati», ottenuti applicando il presente disciplinare, e' data dai seguenti fattori:
controllo e tracciabilita' del processo produttivo;
particolari proprieta' nutrizionali del latte, ottenute attraverso l'uso di alimenti zootecnici ricchi di grassi polinsaturi del tipo «omega-3»;
attenzione al benessere animale, mediante l'applicazione di idonee condizioni di stabulazione e l'impiego di razioni alimentari conformi ai fabbisogni nutrizionali;
uso, nei prodotti derivati del latte, di materie prime certificate SQNZ.
Particolare attenzione e' riservata al controllo di alcuni contaminanti negli alimenti zootecnici e nel latte (es. micotossine). Requisiti specifici
Le aziende di allevamento che aderiscono al presente disciplinare devono essere registrate presso le aziende UU.SS.LL. secondo le norme vigenti.
I trattamenti termici e tutte le attivita' di trasformazione, eventuale maturazione e confezionamento, dei prodotti ottenuti in conformita' al presente disciplinare, devono avvenire presso stabilimenti riconosciuti ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004. Campo di applicazione
Il presente disciplinare si applica a tutte le fasi di allevamento, mungitura compresa, di bovine in lattazione (di seguito: bovine), per la produzione di latte crudo. Include, inoltre, alcuni requisiti e specifiche riguardanti la successiva trasformazione del latte crudo in prodotti derivati del latte.
Per latte crudo si intende il latte prodotto mediante secrezione della ghiandola mammaria di vacche che non e' stato riscaldato a piu' di 40 °C e non e' stato sottoposto ad alcun trattamento avente effetto equivalente.
Il latte crudo ottenuto in conformita' al presente disciplinare e certificato (di seguito: latte crudo SQNZ) puo' essere destinato alla produzione dei seguenti prodotti derivati:
latte alimentare;
prodotti lattiero-caseari;
gelati.
Tra i prodotti lattiero-caseari vanno citati, a titolo esemplificativo e non esaustivo: burro, mascarpone, panna, ricotta, latticini, formaggi a diverso grado di stagionatura, yogurt, ecc. Produzione primaria 1. La scelta degli animali
1. Le bovine ammesse al presente disciplinare devono appartenere a razze da latte o risultare da incroci tra razze da latte (bovine meticce). 2. Individuazione e separazione degli animali
1. L'azienda di allevamento deve applicare le disposizioni vigenti in materia di identificazione e registrazione degli animali, assicurando in ogni fase di allevamento l'identificazione e la tracciabilita' delle bovine ammesse al disciplinare (tenuta del passaporto, presenza di marche auricolari, tenuta del registro aziendale di stalla con carico e scarico degli animali, ecc.). 3. Strutture e impianti
1. Le strutture di stabulazione devono essere costruite con materiali adeguati e secondo gli standard e le esigenze della specie allevata e devono assicurare condizioni ambientali di temperatura, circolazione e umidita' relativa dell'aria e concentrazione di gas e polveri tali da non nuocere agli animali.
2. L'alimentazione deve essere ad libitum e, nelle stalle a stabulazione libera, il numero di posti mangiatoia non deve essere inferiore all'80% del numero delle bovine presenti. 4. Tipologie e tecniche di conduzione d'allevamento
1. Le bovine devono essere allevate a stabulazione libera.
2. E' ammessa la stabulazione fissa nei limiti e alle condizioni previste dalla legge.
3. Le bovine devono avere a disposizione la seguente superficie:


===================================================
|  Ricovero |  Dimensioni |
+=========================+=======================+
|stalla a stabulazione |n. cuccette: minimo 90%|
|libera a cuccetta |n. bovine presenti |
+-------------------------+-----------------------+
|stalla a stabulazione | |
|libera su lettiera |zona di riposo: ≥ 8 |
|permanente |mq/capo |
+-------------------------+-----------------------+
5. Tecniche di alimentazione
1. L'azienda di allevamento deve predisporre e tenere aggiornati i piani di razionamento alimentare, che tengono conto delle esigenze nutrizionali delle bovine nel corso della carriera produttiva.
2. E' raccomandata la preparazione della razione alimentare secondo la tecnica UNIFEED.
3. La razione alimentare deve essere in grado di garantire un apporto equilibrato di nutrienti, idoneo a mantenere la salute ed il benessere delle bovine.
4. La razione alimentare giornaliera deve contenere semi di lino in quantita' non inferiore a 250 g per capo (quantita' media per l'intero periodo di lattazione).
5. E' vietato l'uso nella razione alimentare, per l'intero periodo di lattazione, dei seguenti prodotti:
polpe insilate di bietole e sottoprodotti degli zuccherifici - tranne le polpe di bietola essiccate e il melasso e/o derivati, solo come coadiuvanti tecnologici ed appetibilizzanti, in quantita' non superiore al 2,5% della sostanza secca della razione giornaliera;
frutta e residui della lavorazione di agrumi e olive;
semi, panelli e farine di cotone;
piante intere e residui della lavorazione di carciofi, cavolfiori, rape e pomodoro;
grassi animali aggiunti.
6. E' consentito l'uso di integratori vitaminico-minerali e di additivi autorizzati per l'alimentazione animale.
7. Il mais da granella acquistato e i suoi derivati sono ammessi solo con un contenuto di aflatossina B1 non superiore a 3,5 μg/kg.
8. E' raccomandato il controllo del contenuto di aflatossina B1 nel mais autoprodotto (granella, pastoni, insilati, ecc.).
9. Gli alimenti zootecnici devono essere sani, leali e mercantili e privi di alterazioni o sostanze tossiche che li rendano non idonei per l'alimentazione animale.
10. Gli alimenti zootecnici devono essere conservati in modo idoneo e tenuti separati da altri alimenti non consentiti dal presente disciplinare e destinati ad altre specie animali allevate in azienda.
11. I fornitori di alimenti zootecnici devono consegnare all'azienda di allevamento la dichiarazione di conformita' degli alimenti ai requisiti di qualita', composizione ed assenza di contaminazioni, descritti nel presente paragrafo. 6. Trattamenti farmacologici
1. Le bovine sottoposte a trattamenti farmacologici devono essere registrate ed il latte proveniente dalle stesse deve essere escluso dalla destinazione alla trasformazione per l'intero periodo di sospensione (latte non conforme).
2. Per essere riqualificato nel circuito SQNZ, trascorso il periodo di sospensione, il latte dovra' essere analizzato per la ricerca di residui di farmaci (sostanze inibenti) con metodo riconosciuto ufficiale. 7. Mungitura e conservazione
1. Gli impianti di mungitura, refrigerazione e stoccaggio del latte devono essere conformi alle norme di settore vigenti ed essere sottoposti, da parte di soggetti qualificati, a verifiche di funzionalita' con periodicita' almeno annuale. 8. Tracciabilita' (allevamento)
1. L'azienda di allevamento deve applicare un sistema di tracciabilita' in grado di mettere in relazione l'alimentazione zootecnica e le bovine ai lotti di latte crudo SQNZ immessi nel circuito di trasformazione e commercializzazione, come di seguito specificato.
2. L'azienda di allevamento deve assicurare, per ogni lotto di latte crudo SQNZ immesso sul mercato:
a) la tracciabilita' delle materie prime acquistate e/o autoprodotte ed utilizzate per l'alimentazione delle bovine mediante documenti e/o registrazioni che riportino almeno le seguenti informazioni:
nome e/o codice del prodotto;
provenienza (azienda fornitore o autoproduzione);
lotto o riferimenti ai documenti di acquisto;
quantita' acquistata o autoprodotta;
data di inizio e di fine somministrazione;
tipologia o gruppo di animali cui il prodotto e' stato somministrato;
attestazioni qualitative relative al contenuto di aflatossina B1;
b) l'identificazione delle bovine da cui e' stato raccolto il latte, anche attraverso la registrazione delle bovine segregate;
c) la registrazione dei quantitativi di latte crudo SQNZ raccolti ed immessi sul mercato (registro di consegna latte).
3. Le registrazioni previste dal presente disciplinare possono essere gestite in forma elettronica e/o cartacea.
4. Tutta la documentazione (DDT, cartellini mangimi, fatture, ecc.) e le registrazioni previste dal presente disciplinare devono essere conservate per il periodo minimo stabilito dalle disposizioni sul sistema di qualita' «Qualita' Verificata», fatti salvi eventuali maggiori tempi di conservazione previsti da altre norme di legge. 9. Autocontrollo dell'azienda di allevamento
1. L'azienda di allevamento deve predisporre ed applicare un piano di autocontrollo sui requisiti previsti dal presente disciplinare.
2. L'organismo di controllo verifica l'esistenza, l'adeguatezza e l'applicazione del piano di autocontrollo. 10. Requisiti del latte crudo
1. Il latte crudo ottenuto applicando il presente disciplinare deve avere i seguenti requisiti: Tabella 1 - Requisiti del latte crudo (tutte le destinazioni d'uso)


=========================================
| Criterio | Valore limite |
+=======================+===============+
|residuo secco magro |≥ 8,5 % |
+-----------------------+---------------+
|tenore di cellule | |
|somatiche (per ml) |≤ 300.000 * |
+-----------------------+---------------+
|carica batterica a 30° | |
|C (per ml) |≤ 100.000 ** |
+-----------------------+---------------+
|aflatossina M1 |< 40 ppt |
+-----------------------+---------------+
* Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di tre mesi, con almeno un prelievo al mese. ** Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di due mesi, con almeno due prelievi al mese. Produzione post-primaria 11. Trasporto del latte crudo
1. In ciascuna fase di trasporto dall'azienda di allevamento allo stabilimento di trasformazione, il latte crudo afferente il SQNZ non deve essere mescolato con latte crudo di origine diversa. 12. Materie prime
1. Il latte utilizzato per la produzione di latte alimentare, prodotti lattiero-caseari e gelati in conformita' al presente disciplinare deve essere unicamente latte crudo afferente il SQNZ.
2. Il siero di latte, nei casi previsti, deve essere ottenuto unicamente da latte crudo afferente il SQNZ.
3. Altri ingredienti non certificati SQNZ (spezie, erbe aromatiche, lieviti, sale, caglio, crema per la correzione della materia grassa nei formaggi, puree e preparati di frutta, ecc.) possono essere presenti nel limite massimo del 10% in peso riferito al momento della produzione del prodotto derivato.
4. Il latte crudo afferente il SQNZ e gli eventuali ingredienti certificati SQNZ devono costituire almeno il 90% in peso riferito al momento della produzione del prodotto derivato.
5. Al momento dell'inserimento nel sistema di controllo SQNZ l'impresa di trasformazione deve presentare all'organismo di controllo una scheda-prodotto (vedi allegato 1) per ciascun prodotto derivato che intende produrre in conformita' al presente disciplinare. 13. Tracciabilita' (trasformazione)
1. Gli operatori della filiera, a valle delle aziende di allevamento, devono applicare un sistema di tracciabilita' in grado di assicurare l'identificazione, la provenienza e la segregazione del latte crudo afferente il SQNZ e degli eventuali ingredienti certificati SQNZ rispetto a quelli di altra origine.
2. Il sistema di tracciabilita' deve comprendere almeno i seguenti elementi:
identificazione univoca di lotti di produzione e legami con unita' logistiche;
conservazione dei documenti accompagnatori del prodotto conforme;
registrazione documentale del carico e scarico.
3. Le registrazioni previste dal presente disciplinare possono essere gestite in forma elettronica e/o cartacea.
4. Tutta la documentazione (DDT, fatture, ecc.) e le registrazioni previste dal presente disciplinare devono essere conservate per il periodo minimo stabilito dalle disposizioni sul sistema di qualita' «Qualita' Verificata», fatti salvi eventuali maggiori tempi di conservazione previsti da altre norme di legge.
5. Il prodotto non tracciato in maniera corretta e/o completa e' escluso dall'uso delle denominazioni di cui al SQNZ. 14. Autocontrollo dell'impresa di trasformazione
1. L'impresa di trasformazione deve predisporre ed applicare un piano di autocontrollo sui requisiti previsti dal presente disciplinare.
2. L'organismo di controllo verifica l'esistenza, l'adeguatezza e l'applicazione del piano di autocontrollo. 15. Etichettatura del prodotto
1. L'etichetta o la confezione di ciascun prodotto ottenuto in conformita' al presente disciplinare, oltre alle indicazioni previste dalle norme vigenti, deve contenere la seguente ulteriore informazione:
a) la regione (o le regioni) o la provincia di mungitura del latte crudo afferente il SQNZ utilizzato, nella forma seguente: «Zona di mungitura del latte: [nome della regione (o delle regioni) o nome della provincia]».
2. L'oggettivita', la verificabilita' e la tracciabilita' delle informazioni di cui al punto 1 si ottengono applicando i pertinenti paragrafi del presente disciplinare da parte di tutti gli operatori della filiera.
3. Le denominazioni di cui al SQNZ devono essere riportate nelle confezioni o nelle etichette o sulla pelure dei formaggi. Allegato 1 - Scheda-prodotto
===================================================================== |Denominazione del prodotto: | +=====================+====================+=======+================+ |Ingrediente (compreso| Certificato SQNZ | % in | | | il latte) | (si/no) |peso * | Fornitore | +=====================+====================+=======+================+ | | | | | +---------------------+--------------------+-------+----------------+ | | | | | +---------------------+--------------------+-------+----------------+
* Riferito al momento della produzione del prodotto derivato.