Gazzetta n. 90 del 17 aprile 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 27 febbraio 2024 |
Deroga al primo requisito della norma BCAA8 della condizionalita' di cui al Piano strategico della PAC 2023-2027 per l'anno di domanda 2024, in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione. |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, adotta con proprio decreto provvedimenti amministrativi, conseguenti alle decisioni emanate dalla Comunita' economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»; Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»; Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 45910, in corso di registrazione presso il competente organo di controllo, con la quale il Ministro ha dettato gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2024; Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013; Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013; Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione; Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalita'; Visto il regolamento di esecuzione 2017/1185 della Commissione recante modalita' di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 del 12 febbraio 2024 che deroga al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norma BCAA) 8, le date di ammissibilita' delle spese per il contributo del FEAGA e le norme relative alle modifiche dei piani strategici della PAC per quanto riguarda le modifiche di determinati regimi ecologici per l'anno di domanda 2024; Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2023) 6990 del 23 ottobre 2023 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 47 del 24 febbraio 2023 recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti»; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023, recante «Disciplina del regime di condizionalita' e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale. politiche agricole alimentari e forestali» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalita' e di ammissibilita'»; Considerato che in Italia la BCAA8 e' assolta destinando almeno il 4% dei seminativi a disposizione dell'agricoltore a superfici ed elementi non produttivi, inclusi i terreni lasciati a riposo; Considerato che ai sensi dell'art. 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione, in deroga al requisito della BCAA8 per l'anno di domanda 2024, gli Stati membri possono decidere che la norma BCAA8 possa essere assolta impegnando la quota minima del 4% dei seminativi aziendali, congiuntamente o alternativamente, con superfici ed elementi non produttivi, inclusi i terreni a riposo, colture azotofissatrici, colture intercalari; Considerato l'obbligo di comunicare alla Commissione europea le scelte operate entro il 28 febbraio 2024, quindicesimo giorno dall'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 2024/587; Ritenuto opportuno recepire le ulteriori modalita' di assolvimento del primo requisito della BCAA 8 adottando la presente decisione; Vista la nota n. 0096064 del 27 febbraio 2024 con la quale il presente provvedimento viene inviato per informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
Decreta:
Art. 1 Deroga al primo requisito della norma BCAA8 per l'anno di domanda 2024
1. Per l'anno di domanda 2024, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il primo requisito della BCAA8, in luogo della destinazione esclusiva del 4% dei seminativi aziendali a superfici ed elementi non produttivi, puo' essere assolto impegnando la quota minima del 4% dei seminativi aziendali con: a) superfici ed elementi non produttivi, inclusi i terreni a riposo e/o b) colture azotofissatrici e/o c) colture intercalari. 2. Le colture intercalari e le colture azotofissatrici sono coltivate senza l'uso di prodotti fitosanitari. Agli ettari di colture intercalari impegnati e' applicato un fattore di ponderazione pari a 1. Le «colture intercalari» sono quelle che si coltivano fra due colture a scopo produttivo; lo scopo principale delle colture intercalari non e' la raccolta ma la protezione del suolo, nel periodo intercorrente tra la raccolta e la semina di due colture a scopo produttivo. In questo caso le colture intercalari devono essere presenti, in tutto o in parte, sulla percentuale dei seminativi aziendali oggetto della deroga. La coltivazione delle colture azotofissatrici, di cui all'elenco non esaustivo riportato nell'Allegato I del presente decreto, puo' includere miscugli di colture azotofissatrici e altre colture, a condizione che le azotofissatrici siano predominanti. 3. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2024/587, per la campagna 2024, nel caso degli agricoltori che si conformano al comma 1, i relativi pagamenti per i regimi ecologici di cui all'art. 31, per gli interventi agro-climatico-ambientali e di altri impegni in materia di gestione di cui all'art. 70 del regolamento (UE) 2021/2115, possono essere erogati soltanto per gli impegni superiori al primo requisito di cui al comma 1. Per gli agricoltori che continueranno ad osservare il primo requisito della BCAA 8 destinando il 4% dei seminativi aziendali esclusivamente a superfici ed elementi non produttivi, i relativi pagamenti, per i regimi ecologici, per gli interventi agro-climatico-ambientali e per altri impegni in materia di gestione, non subiranno alcuna variazione. |
| Allegato I
(art. 1, comma 2)
Elenco delle specie azotofissatrici
+-----------------------------+-------------------------+ |Arachide (Arachis hypogaea |Lenticchia (Lens | |L.) |culinaris Medik.) | |Cece (Cicer arietinum L.) |Liquirizia (Glycyrrhiza | |Cicerchia (Lathyrus sativus |glabra L.,) | |L.) |Lupinella (Onobrychis | |Erba medica e Luppolina |viciifolia Scop.) | |(Medicago sp) |Lupino (Lupinus sp.) | |Fagiolo (Phaseolus vulgaris |Moco (Lathyrus cicera L.)| |L.) |Pisello (Pisum sativum | |Fagiolo dall'occhio (Vigna |L.) | |unguicolata L.) |Sulla (Hedysarum | |Fagiolo d'Egitto (Dolichos |coronarium L.) | |lablab L.) |Trifogli (Trifolium sp.) | |Fagiolo di Lima (Phaseolus |Soia (Glycine max L.) | |lunatus L.) |Veccia (Vicia sativa L.) | |Fava, favino e favetta (Vicia|Veccia villosa (Vicia | |faba L.) |villosa Roth) | |Fieno greco (Trigonella | | |foenum-graecum L.) | | |Ginestrino (Lotus | | |corniculatus L.) | | +-----------------------------+-------------------------+
Modello elenchi oneri informativi ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252
Oneri eliminati: il presente decreto non elimina oneri. Oneri introdotti: il presente decreto non introduce oneri. |
| Art. 2
Disposizioni generali
1. L'adozione della deroga di cui all'art. 1, paragrafo 1, e' notificata alla Commissione nei termini stabiliti dall'art. 2 del regolamento (UE) 2024/587 mediante il sistema basato sulla tecnologia dell'informazione messo a disposizione dalla Commissione a norma del regolamento (UE) 2021/2289. 2. La decisione adottata a norma dell'art. 1, paragrafo 1, e' inserita nella sezione 3.10 relativa alla condizionalita' e alla norma BCAA 8 del Piano strategico della PAC nell'ambito della prima domanda utile di modifica del Piano strategico della PAC. 3. L'Agea adegua opportunamente la domanda e i controlli, al fine di monitorare le aziende che usufruiscono della deroga. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 febbraio 2024
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 454 |
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