Gazzetta n. 89 del 16 aprile 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 6 febbraio 2024, n. 49 |
Regolamento recante modalita' di svolgimento delle selezioni interne per l'accesso ai ruoli dei piloti di aeromobile, degli specialisti di aeromobile e degli elisoccorritori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 32 e 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e, in particolare, gli articoli 32 e 35; Visto il Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante «Codice della navigazione», e, in particolare, gli articoli 744 e 748, che disciplinano, rispettivamente, gli aeromobili di Stato e le relative norme applicabili; Vista la legge 5 dicembre 1988, n. 521, recante «Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e, in particolare, l'articolo 13, comma 4, concernente i requisiti e le modalita' di svolgimento dei corsi per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per le relative qualificazioni professionali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»; Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», e, in particolare, gli articoli 583 e 586; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2007; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante: «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2007; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009; Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 dicembre 2012, concernente «Aggiornamento normativo della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 2012; Vista la direttiva tecnica del Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare del 15 novembre 2012, recante «Standardizzazione ed unificazione delle procedure relative alle visite mediche periodiche del personale militare A.M. e del personale dei Corpi dello Stato addetti ai servizi di aeronavigazione»; Effettuata la concertazione con le organizzazioni sindacali, da ultimo con l'incontro in data 29 novembre 2022, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 19 luglio 2008; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1435 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 ottobre 2023; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata con nota del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 918 in data 26 gennaio 2024;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Modalita' di accesso al ruolo
1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», avviene, nel limite dell'80 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione basico per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile. 2. Ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005, l'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile del Corpo nazionale avviene, nel limite del 20 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile. 3. I bandi per le selezioni interne di cui ai commi 1 e 2 sono adottati con uno o piu' decreti del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e pubblicati sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it. 4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle procedure selettive e' effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE). Note alle premesse: - Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». - Si riporta il testo degli artt. 32 e 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252): «Art. 32 (Accesso al ruolo dei piloti di aeromobile e al ruolo degli specialisti di aeromobile). - 1. L'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile avviene, nel limite dell'80 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione basico per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 9. 2. L'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile avviene, nel limite del 20 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso della licenza rilasciata ai sensi della normativa emanata dall'European Aviaton Safety Agency (EASA) di pilota commerciale o di linea, in corso di validita' per le specifiche categorie di aeromobile, nonche' di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 9. I posti rimasti scoperti in tale procedura selettiva sono devoluti ai partecipanti alla selezione di cui al comma 1. 3. Non e' ammesso alle selezioni di cui ai commi 1 e 2 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 4. Per l'ammissione al corso di formazione, a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica. 5. L'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile avviene, nel limite dell'80 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione basico necessario per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 9. 6. L'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile avviene, nel limite del 20 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso della licenza di manutenzione aeronautica (LMA), rilasciata ai sensi della normativa emanata dall'European Aviaton Safety Agency (EASA), in corso di validita' per le specifiche categorie di aeromobile, nonche' di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 9. I posti rimasti scoperti in tale procedura selettiva sono devoluti ai partecipanti alla selezione di cui al comma 5. 7. Non e' ammesso alle selezioni di cui ai commi 5 e 6 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 8. Per l'ammissione al corso di formazione, a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica. 9. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti i requisiti per la partecipazione alle selezioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6, l'anzianita' anagrafica e di servizio dei partecipanti, gli specifici requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale, la durata e le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione, basico e avanzato, le modalita' di svolgimento della prova di fine corso, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali. 10. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito delle procedure selettive di cui ai commi 1, 2, 5 e 6, accede al ruolo dei piloti di aeromobile o al ruolo degli specialisti di aeromobile, e' attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo di provenienza, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio gia' maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.». «Art. 35 (Accesso al ruolo degli elisoccorritori). - 1. L'accesso al ruolo degli elisoccorritori avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione professionale per l'acquisizione dell'abilitazione di elisoccorritore, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di specifici requisiti di partecipazione previsti dal decreto di cui al comma 4. 2. Non e' ammesso alla selezione di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso alla selezione il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 3. Per l'ammissione al corso di formazione, a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica. 4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 1; l'anzianita' anagrafica e di servizio dei partecipanti; gli specifici requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale; la durata e le modalita' di svolgimento del corso di formazione professionale; le modalita' di svolgimento della prova di fine corso; le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale. 5. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito della procedura selettiva di cui al comma 1, accede al ruolo degli elisoccorritori e' attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco di provenienza, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio gia' maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.». - Si riporta il testo degli artt. 744 e 748 del Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione): «Art. 744 (Aeromobili di Stato e aeromobili privati). - Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprieta' dello Stato, impiegati in servizi istituzionali delle Forze di polizia dello Stato, della Dogana, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Dipartimento della protezione civile o in altro servizio di Stato. Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati. Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali, agli effetti della navigazione aerea internazionale sono considerati privati anche gli aeromobili di Stato, ad eccezione di quelli militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati da soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per attivita' dirette alla tutela della sicurezza nazionale.». «Art. 748 (Norme applicabili). - Salva diversa disposizione, non si applicano le norme del presente codice agli aeromobili militari, di dogana, delle Forze di polizia dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' agli aeromobili previsti nel quarto comma dell'art. 744. L'utilizzazione degli aeromobili equiparati a quelli di Stato, ai sensi degli articoli 744, quarto comma, e 746, comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonche' il diritto di priorita' nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali. Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma e' effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato, nonche', per quanto riguarda gli aereomobili di cui al quarto comma dell'art. 744, d'intesa con l'ENAC. Le norme del presente codice, salva diversa specifica disposizione, non si applicano al personale, ai mezzi, agli impianti ed alle infrastrutture appartenenti al Ministero della difesa ed agli altri Ministeri che impiegano aeromobili di Stato di loro proprieta'.». - Si riporta il comma 4 dell'art. 13 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 (Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco): «4. Con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile sono inoltre stabilite le modalita' di svolgimento dei corsi e degli esami, i requisiti per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobili e per le qualificazioni professionali nonche' le conseguenti annotazioni sui titoli.». - Si riporta il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale): «Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. 2. 2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID). 2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro il compimento di attivita' e l'accesso ai servizi in rete. 2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la carta di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalita' definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 01. 2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, e' altresi' riconosciuta ai soggetti privati, secondo le modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identita' digitale dei propri utenti, nonche' la facolta' di avvalersi della carta di identita' elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero l'utilizzo della carta di identita' elettronica per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali e' richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: a) al modello architetturale e organizzativo del sistema; b) alle modalita' e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e imprese; d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di servizi in rete; f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete. 2-septies. 2-octies. 2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo' avvenire anche con la carta nazionale dei servizi. 2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita' di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identita' digitali e dai gestori di attributi qualificati. 2-undecies. I gestori dell'identita' digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica. 2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all'art. 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresi' in caso di identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici. L'identita' digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, ovvero gli altri dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio attestati da un gestore di attributi qualificati, secondo le modalita' stabilite da AgID con Linee guida. 3. 3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID e la carta di identita' elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e' stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID, la carta di identita' elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete, nonche' la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID, la carta di identita' elettronica e la carta nazionale dei servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line. 3-ter. I gestori dell'identita' digitale accreditati, in qualita' di gestori di pubblico servizio, prima del rilascio dell'identita' digitale a una persona fisica, verificano i dati identificativi del richiedente, ivi inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'ANPR di cui all'art. 62, anche tramite la piattaforma prevista dall'art. 50-ter. Tali verifiche sono svolte anche successivamente al rilascio dell'identita' digitale, con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica dell'esistenza in vita. Il direttore dell'AgID, previo accertamento dell'operativita' delle funzionalita' necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori dell'identita' digitale accreditati sono tenuti ad effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi.». - Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80. - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106. - Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018 (Modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 10 gennaio 2019, n. L8. - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185. - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42 - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137. - Si riporta il testo degli artt. 583 e 586 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246): «Art. 583 (Ambito di applicazione). - 1. Fermi i requisiti di idoneita' previsti dalla sezione I del presente capo, le disposizioni della presente sezione si applicano al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco: a) piloti e navigatori; b) impiegato a bordo di aeromobili, in base alla normativa vigente, con mansioni diverse da quelle di pilota e navigatore; c) assistenti e controllori del traffico aereo, assistenti e controllori della difesa aerea limitatamente alle imperfezioni e infermita' afferenti la neurologia, la psichiatria, l'oftalmologia e l'otorinolaringoiatria. 2. Non sono idonei ai servizi di navigazione aerea i militari affetti dalle imperfezioni e infermita' di cui alla presente sezione. 3. L'elenco delle imperfezioni e infermita' di cui all'art. 586, e' aggiornato con decreto adottato dal Ministro della difesa, sentiti, per il personale femminile, il Ministro per le pari opportunita' e la Commissione nazionale per le pari opportunita' tra uomo e donna, e, per il personale del Corpo delle capitanerie di porto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.». «Art. 586 (Imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea). - 1. Sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea le seguenti imperfezioni e infermita': a) l'anamnesi personale remota ovvero recente positiva per qualsiasi patologia che puo' evolvere in una condizione inabilitante; b) costituzione e stato di nutrizione: 1) le condizioni e le misure antropometriche non conformi agli standard; 2) i dimorfismi; 3) la malnutrizione proteico-calorica (iponutrizione, ipernutrizione, obesita', magrezza) e le alterazioni del trofismo, distrettuali e sistemiche; c) neurologia: 1) le malattie del sistema nervoso centrale e i loro esiti: malattie di natura genetica, malformativa, vascolare, tossica, metabolica, carenziale, neoplastica, infettiva, parassitaria, autoimmune, degenerativa, iatrogena o da altra causa; tutte le forme di emicrania, le cefalee ricorrenti di qualsiasi tipo, le nevralgie craniche di qualsiasi tipo, il ritardo mentale secondario a patologia neurologica, i disturbi della parola e del linguaggio, i disturbi del movimento, i disturbi della stenia, i disturbi dell'equilibrio, i disturbi della coordinazione motoria, qualsiasi alterazione dell'esame obiettivo neurologico o dell'esame neuro radiologico; 2) le malattie del sistema nervoso periferico e i loro esiti: malattie di natura genetica, malformativa, vascolare, tossica, metabolica, carenziale, infettiva, parassitaria, neoplastica, autoimmune, degenerativa, iatrogena o da altra causa, radicolopatie, disturbi del movimento, disturbi della stenia, disturbi del tono e del trofismo muscolare di origine neurogena, qualsiasi alterazione dell'esame neurologico o dell'esame elettromiografico; 3) le miopatie e i loro esiti: distrofie muscolari, miotonie, miastenia nelle sue varie forme, miopatie congenite e miopatie da altre cause; 4) i traumi cranio-encefalici, i traumi cranici fratturativi, i traumi fratturativi vertebrali, i traumi midollari e i loro esiti; 5) le epilessie, attuali o pregresse; 6) i singoli episodi comiziali: anamnesi remota o prossima di singoli episodi critici anche in assenza di anomalie elettroencefalografiche pregresse o attuali; 7) le anomalie EEG a carattere parossistico; 8) i disturbi della coscienza: disturbi ricorrenti o non sufficientemente spiegati da una causa non ricorrente; d) psichiatria: 1) le sindromi e i disturbi psichici e comportamentali di natura organica e non: ritardo mentale e livello intellettivo medio inferiore, disturbi di personalita' e del comportamento, disturbi dell'adattamento, parafilie, disturbi dell'identita' di genere, disturbi del controllo degli impulsi, disturbi dell'alimentazione, disturbi delle funzioni evacuative, disturbi della comunicazione, disturbi da tic, schizofrenia e altri disturbi psicotici, disturbi dissociativi, disturbi dell'umore, disturbi d'ansia, disturbi somatoformi, disturbi del sonno, azioni di autonocumento e tutte le altre condizioni cliniche che comunque possono essere oggetto di attenzione clinica; 2) la dipendenza, l'abuso ovvero l'uso di qualsiasi tipo di sostanza stupefacente o psicotropa inclusa nelle tabelle di cui all'art. 13 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche e aggiornamenti; 3) l'alcolismo ovvero l'abuso di bevande alcoliche; e) endocrinologia e metabolismo: 1) i disordini del metabolismo dei carboidrati: diabete insulino dipendente e diabete non insulino dipendente, ridotta tolleranza glicidica; 2) i disordini del metabolismo dei lipidi: ipercolesterolemie, le ipertrigliceridemie, le iperlipidemie miste; 3) i disordini del metabolismo proteico e degli aminoacidi: fenilchetonuria; alcaptonuria; omocistinuria; 4) le tesaurismosi lipidiche, glicidiche, mucopolisaccariche; 5) i disordini del metabolismo delle basi puriniche; 6) le malattie del sistema ipotalamo-ipofisario: craniofaringioma, adenomi ipofisari, funzionanti e non, sindrome della sella vuota, ipopituritarismi isolati e panipopituitarismo; 7) il diabete insipido, sia la forma neurogena che nefrogena; 8) le malattie delle gonadi: sindrome di Klinefelter, sindrome di Turner maschile e femminile, anorchia bilaterale congenita, agenesia gonadica femminile, ermafroditismi veri e pseudoermafroditismi maschile e femminile; 9) le malattie della corticale del surrene: insufficienza surrenalica primitiva o malattia di Addison, sindrome di Cushing, iperaldosteronismo o morbo di Conn, ipoaldosteronismo primitivo; 10) le malattie della midollare del surrene: sindromi da ipofunzione della midollare del surrene, feocromocitoma; 11) le malattie della tiroide: gozzo semplice e nodulare non tossico, ipertiroidismi, ipotiroidismi, tiroiditi; 12) le malattie delle paratiroidi e del metabolismo minerale: iperparatiroidismo, ipoparatiroidismo, pseudoipoparatiroidismo, rachitismo, osteomalacia, osteoporosi, malattia Paget; 13) le sindromi poliendocrine: neoplasie endocrine multiple, sindromi polighiandolari autoimmuni; f) enzimopatie: 1) le glicosurie normoglicemiche; 2) le iperbilirubinemie indirette di grado elevato; 3) il deficit anche parziale di glucosio-6-fosfato-deidrogenasi (G6PDH); 4) la porfirie; g) le malattie ereditarie del tessuto connettivo; h) tossicologia: 1) le intossicazioni da metalli e loro composti; 2) le intossicazioni da acido cianidrico e cianuri, ossido di carbonio, solfuro di carbonio; 3) le intossicazioni da composti organici; i) immuno-allergologia: 1) le malattie autoimmuni sistemiche: lupus eritematoso sistemico; artrite reumatoide; sindrome di Sjogren; sclerodermia; vasculiti; dermatomiosite; polimiosite; connettivite mista; 2) le allergopatie: tutte le allergopatie, anche in fase asintomatica, con qualsiasi estrinsecazione cutanea, mucosale e d'organo (rinite, asma, orticaria, ecc.); la diatesi allergica spiccata, valutate con i test sottoindicati; le intolleranze ad alimenti di abituale consumo; le reazioni da farmaci di uso corrente non sostituibili; l'allergia al veleno di imenotteri; 3) le sindromi da immunodeficienza primitiva e le sindromi di immunodeficienza acquisita: agammoglobulinemia; ipogammaglobulinemia comune variabile, ipogammaglobulinemia con iper Ig-M; il deficit selettivo di Ig-A (livello di Ig-A sieriche < 5 mg/dL, con altre immunoglobuline normali o aumentate); le immunodeficienze combinate (SCID); le gravi alterazioni della funzionalita' fagocitaria; l) infettivologia e parassitologia: le malattie da agenti infettivi e da parassiti che sono causa di compromissione delle condizioni generali, della crisi ematica o che hanno caratteristiche di cronicita' ed evolutivita'; la tubercolosi polmonare ed extrapolmonare in fase attiva e i suoi esiti; il morbo di Hansen; la sifilide; la positivita' per antigene HBV; la positivita' per anticorpi HCV; la positivita' per anticorpi per HIV determinati con metodo ELISA e in caso di positivita' confermati con metodica Western Blot. m) ematologia: 1) le malattie primitive del sangue e degli organi emopoietici: la microcitemia o talassemia minima o trait talassemico, sinonimi che indicano la condizione asintomatica del portatore eterozigote dell'anomalia genetica; 2) le malattie secondarie del sangue e degli organi emopoietici; 3) la splenomegalia e gli esiti di splenectomia: le splenomegalie di qualsiasi origine, associate o non, ad alterazioni della crasi ematica; n) apparato scheletrico e locomotore: 1) le malformazioni congenite e le alterazioni morfologiche acquisite del cranio: tutte le alterazioni congenite e acquisite delle ossa del cranio che determinino deformita' ovvero alterazioni funzionali o che interessino la teca interna; 2) le patologie dell'apparato scheletrico e i loro esiti: le malattie infiammatorie, endocrino-metaboliche, osteo-distrofiche, osteo-condrosiche, sistemiche, le osteonecrosi, le osteocondriti dissecanti; gli esiti di osteocondrite tarsometatarsali e carpali; la lassita' capsulolegamentosa, anche con modesta instabilita' articolare; gli esiti di meniscectomia totale e la meniscopatia; gli esiti di osteocondrosi giovanile; la presenza di endo e artro-protesi; 3) gli esiti di lesioni traumatiche dell'apparato osteoarticolare: esiti di fratture con mezzi di sintesi in situ, anche senza segni di intolleranza e non limitanti la funzione, esiti di fratture ben consolidate con modiche limitazioni funzionali, calcificazioni periarticolari post traumatiche, esiti di meniscectomia e le meniscopatie anche se non limitanti la funzione, esiti di meniscectomia parziale e di exeresi di pliche sinoviali anche con modiche limitazioni funzionali, esiti di lussazioni articolari, anche quelle minori (interfalangee, sternoclavicolari, acromionclaveari) e con modiche limitazioni funzionali; 4) le patologie e i loro esiti, anche di natura traumatica, dei muscoli: malformazioni, patologie croniche ed esiti di lesione dei muscoli (miopatie congenite, agenesie, atrofie, contratture permanenti, miositi); ipotrofie muscolari degli arti con differenza perimetrica superiore a 2 cm rispetto all'arto controlaterale, anche senza alterazioni funzionali; 5) le patologie e i loro esiti, anche di natura traumatica, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali: lassita' capsulo legamentosa, calcificazioni tendinee post traumatiche, patologie croniche e gli esiti di lesione delle aponeurosi dei tendini e delle borse (fibromatosi plantare o palmare, retrazioni, ernie muscolari, tendinopatie, lussazioni tendinee, disinserzioni, patologie congenite tendinee) anche senza alterazioni funzionali; calcificazioni tendinee o periarticolari post-traumatiche; 6) le patologie e i loro esiti, i dismorfismi, i paramorfismi del rachide: scoliosi maggiori con angolo di Lippmann-Cobb superiore a 15°; ipercifosi dorsale superiore a 35°; schisi di un arto vertebrale; esiti di trattamenti chirurgici della colonna vertebrale; ernie discali e loro esiti chirurgici; protrusioni discali, anche senza segni clinici o elettromiografici di sofferenza radicolare; 7) i dismorfismi degli arti inferiori e superiori: lussazione congenita del capitello radiale, anche con funzionalita' del gomito conservata; cubito valgo o varo; sinostosi radio ulnare; sindattilia delle dita delle mani; dismetria degli arti inferiori superiore a 1,5 cm; ginocchio valgo con distanza intermalleolare superiore a 4 cm; ginocchio varo con distanza intercondiloidea superiore a 4 cm; piede torto, piede piatto-valgo bilaterale e piede cavo bilaterale, di grado elevato ovvero con segni di ipercheratosi plantare; sindattilia completa di due dita e incompleta di piu' dita del piede; 8) le malformazioni, la perdita dell'integrita' anatomica e funzionale delle mani e dei piedi: mancanza anatomica o perdita funzionale permanente totale di un dito o parziale di due o piu' dita, di una mano o di due fra le mani; perdita parziale di una delle prime tre dita di una mano; perdita della falange ungueale del primo dito del piede o perdita anatomica o funzionale di un dito del piede; alluce valgo; dito a martello con sublussazione metatarso-falangea; sinostosi tarsale; dita sovrannumerarie delle mani e dei piedi; o) apparato respiratorio: 1) le malattie delle pleure e i loro esiti: esiti di pleurite, obliterazione del seno costofrenico, scissurite aspecifica; 2) le malattie della trachea, dei bronchi, dei polmoni e i loro esiti: bronchiectasie; enfisema polmonare; 3) le deformita' della gabbia toracica, congenite o acquisite: pectus excavatus e pectus carenatus, di grado rilevante, cifosi e scoliosi; esiti di traumatismi toracici; 4) l'asma bronchiale allergico e non, le patologie ostruttive: Ipereattivita' Bronchiale Aspecifica (I.B.A.); 5) le patologie polmonari e del mediastino di tipo cistico ovvero bollose; lo pneumotorace spontaneo; 6) deficit significativo ai test di funzionalita' respiratoria; p) apparato cardio-vascolare: 1) le cardiopatie congenite; le malformazioni del cuore e dei grossi vasi; gli esiti della loro correzione chirurgica; le anomalie di posizione del cuore: destrocardia; protesi vasali, esiti di intervento riparativo dei grossi vasi; 2) le malattie del pericardio, del miocardio e dell'endocardio: miocarditi ed endocarditi, acute o croniche, anche senza esiti, pregresse pericarditi acute o croniche e loro esiti, cardiomiopatie, miocardiopatie; 3) le malattie delle valvole cardiache: malformazioni e displasie degli apparati valvolari; valvola aortica bicuspide anche se continente e non calcifica; prolasso della mitrale; valvole balloniformi anche in assenza di rigurgito significativo; insufficienze e le stenosi valvolari; ridondanza valvolare, anche se con rigurgito di grado emodinamicamente poco significativo; esiti di intervento riparativo delle strutture valvolari; 4) la cardiopatia ischemica e l'infarto del miocardio; 5) le malattie e le anomalie del sistema specifico del cuore: blocchi di branca completi; blocchi di branca incompleti solo se causati ovvero associati a patologie cardiache; emiblocco anteriore sinistro se causato ovvero associato a patologie cardiache; blocchi atrio-ventricolari di primo grado quando sono associati a patologie cardiache e non si riducono dopo sforzo adeguato; blocchi atrio-ventricolari di secondo e terzo grado; preeccitazioni ventricolari; sindrome ipercinetica; ritardo di attivazione intraventricolare anteriore sinistro a QRS stretto associato ritardo di attivazione intraventricolare dx, stabili (blocco bifascicolare); 6) le turbe del ritmo cardiaco: tachicardia sinusale, bradicardia sinusale non indicativa di una condizione di allenamento per attivita' sportiva documentata, segnapassi migrante, extrasistolia ventricolare frequente (superiore a 100/ora); 7) le anomalie elettrocardiografiche indicative per un potenziale rischio di aritmie gravi; 8) l'ipertensione arteriosa essenziale o secondaria: ipertensione arteriosa borderline secondo l'O.M.S.; 9) gli aneurismi, le angiodisplasie e le fistole arterovenose; gli esiti della loro correzione chirurgica: protesi vasali, esiti di intervento riparativo dei grossi vasi; 10) tutte le patologie delle arterie e dei capillari con disturbi trofici o funzionali: morbo di Raynauld primitivo, acrocianosi; 11) le ectasie venose; i disturbi del circolo venoso profondo: ectasie venose estese, le varici reticolari o dermiche; 12) le flebiti e i loro esiti: esiti di flebiti superficiali degli arti inferiori, delle vene gemellari, degli arti superiori, comprese quelle da veno-puntura; q) apparato digerente: 1) le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari; 2) le malformazioni, le anomalie di posizione, le malattie croniche, e i loro esiti morfo-funzionali, del fegato, delle vie biliari e del pancreas: epatite cronica; calcolosi delle vie biliari; pancreatite subacuta e cronica; 3) le malformazioni, le anomalie di posizione, le malattie croniche, e i loro esiti morfo-funzionali, del tubo digerente, del peritoneo, ano-rettali: morbo celiaco, ulcera duodenale; ulcera gastrica; rettocolite ulcerosa; morbo di Crohn; diverticolosi e diverticolite; fistole anali e perianali, stenosi, distopie, mesenterium commune, splancnoptosi, dolico colon; 4) le ernie viscerali; 5) gli esiti di intervento chirurgico addominale, anche laparoscopico, che determini indebolimento funzionale dei vari organi e visceri; r) apparato uro-poietico: 1) le anomalie di numero, forma, sede dei reni; le anomalie vascolari del rene: reni sovrannumerari, rene a ferro di cavallo, rene multicistico, rene a spugna, ectopia pelvica congenita e ptosi renale; 2) le malattie croniche, congenite o acquisite, dei reni: glomerulonefriti e pielonefriti; 3) le anomalie di numero, forma, sede e le malattie croniche di pelvi e ureteri; 4) le malformazioni e le malattie croniche della vescica; 5) le malformazioni, le stenosi, le dilatazioni e le malattie croniche dell'uretra; 6) la nefrolitiasi e la calcolosi delle vie urinarie; 7) la proteinuria, l'ematuria, la cilindruria; 8) l'incontinenza e la ritenzione urinaria; s) apparato genitale maschile: 1) le malformazioni, le malposizioni, le patologie e i loro esiti, dell'apparato genitale maschile: perdita parziale o totale del pene, o sue gravi malformazioni; fimosi serrata, epispadia e ipospadia, se lo sbocco uretrale e' prossimale al solco balano prepuziale; patologie della prostata e delle vescichette seminali; mancanza, atrofia monolaterale o bilaterale dei testicoli; criptorchidismo anche se monolaterale; malattie croniche del testicolo, dell'epididimo e del funicolo; malattie croniche dello scroto; t) apparato genitale femminile: 1) le malformazioni, le malposizioni, le patologie, e i loro esiti, dell'apparato genitale femminile: mancanza di una o ambedue le ovaie, aplasia completa dell'utero, aplasia completa della vagina, agenesia degli annessi, prolassi urogenitali di qualunque natura e grado, esiti di isterectomia e di intervento chirurgico per prolasso urogenitale, fistole genitali di qualunque natura, endometriosi, dismenorrea e altri disordini del ciclo mestruale; malformazioni e cisti vulvari; infiammazione delle ghiandole di Bartolino; 2) la gravidanza; u) ghiandola mammaria: 1) le malformazioni, le patologie e i loro esiti, della ghiandola mammaria: 1.1 per gli uomini: ginecomastia, processi flogistici o displastici e loro esiti; 1.2 per le donne: mancanza congenita o acquisita di una mammella; processi flogistici o displastici e loro esiti quando sono di grado elevato o causa di disturbi funzionali; la megalomastia se e' causa di impaccio motorio o di alterazioni funzionali; esiti di mastoplastica riduttiva o di mastectomia settoriale quando sono causa di disturbi funzionali; protesi mammaria; v) complesso maxillo-facciale: 1) le malformazioni e gli esiti di patologie o lesioni delle labbra, della lingua e dei tessuti molli della bocca: labiopalatoschisi; 2) le malformazioni, gli esiti di lesioni o di interventi chirurgici correttivi, le patologie del complesso maxillo-facciale e le alterazioni dell'articolarita' temporo-mandibolare: mal occlusioni; alterazioni dell'Articolazione Temporo-Mandibolare (ATM); esiti di fratture dei mascellari anche in osteosintesi; trattamenti chirurgici ortodontici correttivi dei mascellari; 3) le malformazioni e gli esiti delle patologie dell'apparato masticatorio: mancanza o inefficienza (per carie destruente o per anomalie dentarie) di piu' elementi dentari; parodontopatia cronica; z) oftalmologia: 1) le malformazioni, le imperfezioni e le patologie degli annessi oculari, della congiuntiva, dell'apparato lacrimale e i loro esiti funzionali, menomanti, anche se monolaterali: malformazioni, disfunzioni, patologie, esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, se sono di pregiudizio estetico o influiscono sulla normale motilita' dei bulbi oculari, ovvero ne provocano la cronica irritazione; 2) le malformazioni, le imperfezioni, le patologie dell'orbita, dei bulbi oculari ovvero dei nervi ottici e i loro esiti funzionali, anche se monolaterali: anoftalmia, malformazioni, malattie croniche ed esiti di lesioni dell'orbita; 3) le patologie vitreoretiniche regmatogene; i trattamenti chirurgici ovvero parachirurgici delle stesse; 4) le alterazioni morfologiche di sede e di trasparenza del cristallino; 5) l'afachia; 6) il cristallino protesico intraoculare (IOL), anche se monolaterale; 7) gli esiti di chirurgia refrattiva e parachirurgia oculare; 8) le alterazioni della idrodinamica oculare; 9) qualsiasi alterazione qualitativa e quantitativa del campo visivo anche se monolaterale; 10) le anomalie del senso luminoso; l'emeralopia; 11) le turbe della motilita' oculare estrinseca di tipo manifesto (tropie); 12) le turbe della motilita' oculare di tipo latente (forie), se sono causa di anomalie a carico della visione binoculare ovvero del senso stereoscopico; 13) il senso cromatico non conforme agli standard previsti per ciascun ruolo, categoria, specialita', qualifica e abilitazione; 14) l'acutezza visiva naturale e corretta non conforme agli standard previsti per ciascun ruolo, categoria, specialita', qualifica e abilitazione; aa) otorinolaringoiatria: 1) le malformazioni e le patologie dell'orecchio esterno: malformazioni del padiglione auricolare quando sono deturpanti o causa di disturbi funzionali; polipi, osteomi, esostosi e tutte le patologie del condotto uditivo esterno quando ne occludano il lume tanto da impedire otoscopia, timpanometria e stimolazione termica dell'apparato vestibolare; esiti di traumi e interventi chirurgici sull'orecchio esterno quando inducano disturbi funzionali; 2) le malformazioni e le patologie dell'orecchio medio: malformazioni dell'orecchio medio quando sono causa di disturbi funzionali; perforazioni della membrana timpanica; otite media catarrale cronica; otite media purulenta cronica semplice, colesteatomatosa e iperplastico-polipoide; timpanosclerosi; sindrome da insufficienza tubarica (documentata da reperto timpanometrico piatto o con picco registrabile a valori di pressione inferiori a - 100 daPa); incapacita' di eseguire la manovra di Valsava; esiti di qualsiasi intervento chirurgico sull'orecchio medio (a eccezione della miringo-plastica e miringo-tomia, dove e' effettuata una valutazione caso per caso a seconda del ripristino funzionale e della non sussistenza della patologia all'origine dell'intervento); 3) le malformazioni e le patologie dell'orecchio interno: malformazioni e patologie dell'orecchio interno in grado di produrre disturbi funzionali di cui ai successivi numeri 4) e 5); esiti di qualsiasi intervento chirurgico sull'orecchio interno; 4) l'acutezza uditiva non conforme agli standard; 5) le disfunzioni delle vie vestibolari: presenza di nistagmo spontaneo con o senza fissazione visiva in una o piu' delle 5 posizioni fondamentali (seduto, supino, fianco destro, fianco sinistro, Rose), nistagmo da posizionamento e nistagmo patologico evocato da manovre oculari; risposte vestibolari patologiche o con marcati fenomeni neurovegetativi alle stimolazioni termiche (risposte simmetricamente ridotte o eccessive possono essere valutate anche con stimolazione rotatoria); asimmetrie del tono muscolare degli arti superiori ovvero inferiori; 6) le malformazioni e le patologie del naso e dei seni paranasali: malformazioni della piramide e delle fosse nasali quando inducano disturbi funzionali; rinite cronica catarrale, mucopurulenta e purulenta; rinopatia vasomotoria specifica e aspecifica; rinopatia ipertrofica e atrofica, rinopatie granulomatose; stenosi e sinechie di una o entrambe le fosse nasali causa di insufficienza ventilatoria; polipi nasali di qualsiasi natura e dimensione, angiomi e varici voluminose; sinusite cronica catarrale e purulenta e qualunque massa occupante spazio a livello delle cavita' paranasali (ipertrofia mucosa, polipi, versamenti, cisti, mucoceli, osteomi) causa di disturbi funzionali; ipo-anosmia; esiti di traumi e interventi chirurgici sul naso e sui seni paranasali causa di disturbi funzionali; 7) le malformazioni e le patologie della faringe e della laringe: malformazioni della faringe e della laringe quando inducano disturbi funzionali; faringotonsilliti e laringiti croniche specifiche e aspecifiche; ipertrofia tonsillare di grado marcato; polipi faringotonsillari di qualsiasi natura che producano disturbi funzionali; noduli, polipi e granulomi della laringe, insufficienza glottica, paralisi e paresi delle corde vocali; esiti di traumi e interventi chirurgici sulla faringe e laringe causa di disturbi funzionali; 8) le patologie della voce e del linguaggio: disfonie (balbuzie; concitatio sermonis, farfugliamento), dislalie organiche (labiali, dentali, linguali, nasali) e funzionali (sigmatismo, rotacismo, gammacismo, deltacismo), paralalie, disfonie organiche e funzionali, disturbi della muta vocale e tutti i disturbi in grado di produrre una ridotta intellegibilita' del discorso e delle comunicazioni via radio; 9) le patologie delle ghiandole salivari: scialoadenosi e scialoadeniti croniche aspecifiche e specifiche; esiti di interventi chirurgici sulle ghiandole salivari causa di disturbi funzionali; 10) le cisti e le fistole mediane e laterali del collo; bb) apparato tegumentario: le alterazioni congenite, acquisite e croniche della cute e degli annessi, che, per sede estensione o gravita', sono deturpanti o determinano alterazioni funzionali; le malattie infettive cutanee; le dermatiti croniche o recidivanti, di origine flogistica o immunitaria; la dermatite atopica; la dermatite da contatto; l'orticaria cronica; la psoriasi; l'alopecia areata; l'acne; l'ittiosi; l'iperidrosi; i nevi congeniti giganti; l'epidermolisi bollosa; le fistole sacrococcigee; le cicatrici quando per sede, estensione, aderenza, facilita' a ulcerarsi sono causa di danno fisiognomico ed evidenti disturbi funzionali; le ulcere e le fistole congenite o acquisite, le virosi proliferative della cute e degli annessi che sono causa di danno fisiognomico e di evidenti disturbi funzionali; cc) neoplasie: 1) i tumori maligni; 2) i tumori benigni e i loro esiti quando, per sede, volume, estensione o numero, producano alterazioni funzionali; dd) requisiti fisio-psico-attitudinali: 1) i disturbi dell'orientamento e dell'equilibrio, le chinetosi; 2) l'insufficiente resistenza alle accelerazioni; 3) le anomalie cardio-respiratorie e neuropsichiche nelle condizioni di ipossia ipossica acuta; 4) le carenze di requisiti psicoattitudinali: tratti di personalita' (tra l'altro, dipendenti, istrionici, ossessivi, paranoidei, antisociali, borderline) che denotano una labilita' emotiva, affettiva e altre condizioni riconducibili a una inadeguata struttura della personalita'; insufficienti risultati alle prove psicoattitudinali standard per valutare il potenziale relativo all'apprendimento e alla pratica di peculiari tecniche operative e in particolare di quelle relative al pilotaggio; ee) farmacologia: uso temporaneo o cronico di farmaci non consentiti. 2. Le altre cause di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea sono i seguenti: a) i trapianti d'organo; b) tutte le altre imperfezioni, infermita', malattie sistemiche e localizzate, non comprese nell'elenco, ritenute, singolarmente o nel complesso, incompatibili con il ruolo, la categoria, specialita' e abilitazione.». - Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007 (Determinazione delle classi delle lauree universitarie), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155. - Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007 (Determinazione delle classi di laurea magistrale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157. - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009 (Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233. - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009 (Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233. - Il decreto del Ministro dell'interno 10 dicembre 2012 (Aggiornamento normativo della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2012, n. 297.
Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note alle premesse. |
| Allegato A (articolo 4)
RUOLO DEI PILOTI DI AEROMOBILE Parte I - Titoli di studio a) Lauree magistrali di seguito indicate: 1) laurea magistrale nell'ambito delle facolta' di ingegneria e architettura punti 3 2) laurea magistrale in scienze e tecnologie della navigazione (LM-72) punti 3 3) laurea magistrale in biologia (LM-6) punti 2 4) laurea magistrale in informatica (LM-18) punti 2 5) laurea magistrale in scienze chimiche (LM-54) punti 2 6) laurea magistrale in scienze e tecnologie agrarie (LM-69) punti 2 7)laurea magistrale in scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71) punti 2 8) laurea magistrale in scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73) punti 2 9) laurea magistrale in scienze e tecnologie geologiche (LM-74) punti 2 b) Lauree universitarie di seguito indicate: 1) laurea nell'ambito delle facolta' di ingegneria e architettura punti 1 2) laurea in scienze e tecnologie della navigazione (L-28) punti 1 3) laurea in scienze biologiche (L-13) punti 0,5 4) laurea in scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25) punti 0,5 5) laurea in scienze e tecnologie chimiche (L-27) punti 0,5 6) laurea in scienze geologiche (L-34) punti 0,5 Sono, altresi', valutati i titoli universitari conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009. c) Diploma di istituto tecnico - Settore Tecnologico - Indirizzo Trasporti e Logistica - Tutte le articolazioni punti 1 Sono, altresi', valutati i titoli di studio equiparati ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88. d) Diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Universita' punti 0,50 e) Master universitario di II livello punti 0,40 f) Master universitario di I livello punti 0,25 g) Conoscenza lingua inglese, certificata QCER: 1) livello C2 punti 3 2) livello C1 punti 2 3) livello B2 punti 1 Parte II - Titoli aeronautici Pilota di aereo (80%) a) Brevetto di pilota di elicottero rilasciato da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2 b) Licenza di pilota di elicottero di linea (ATPL/H) o commerciale (CPL/H) punti 2 c) Licenza di pilota privato di elicottero (PPL/H) o di aereo (PPL/A) punti 1 d) Abilitazione IR current punti 0,5 e) Ciascuna abilitazione Type Rating su aereo bimotore in dotazione al Corpo punti 0,5 f) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) , rilasciata secondo la normativa EASA punti 0,25 Pilota di elicottero (80%) a) Brevetto di pilota di aereo rilasciato da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2 b) Licenza di pilota di aereo di linea (ATPL/A) o commerciale (CPL/A) punti 2 c) Licenza di pilota privato di elicottero (PPL/H) o di aereo (PPL/A) punti 1 d) Abilitazione IR current punti 0,5 e) Ciascuna abilitazione Type Rating su elicottero bimotore in dotazione al Corpo punti 0,5 f) Licenza di manutentore aeronautico (LMA), rilasciata secondo la normativa EASA punti 0,25 Pilota di aereo (20%) a) Brevetto di pilota di aereo rilasciato da Forze Armate italiane altri Corpi dello Stato punti 2 b) Licenza di pilota di aereo di linea (ATPL/A) punti 2 c) Brevetto di pilota di elicottero rilasciato da Forze italiane o altri Corpi dello Stato punti 2 d) Licenza di pilota di elicottero di linea (ATPL/H) o (CPL/H) punti 2 e) Licenza di pilota privato di elicottero (PPL/H) o di aereo (PPL/A) punti 1 f) Abilitazione IR current punti 0,5 g) Ciascuna abilitazione Type Rating su aereo bimotore in dotazione al Corpo punti 0,5 h) Licenza di manutentore aeronautico (LMA), rilasciata secondo la normativa EASA punti 0,25 Pilota di elicottero (20%) a) Brevetto di pilota elicottero rilasciato da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2 b) Licenza di pilota di elicottero di linea (ATPL/H) punti 2 c) Brevetto di pilota di aereo rilasciato da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2 d) Licenza di pilota di aereo di linea (ATPL/A) o commerciale (CPL/A) punti 2 e) Licenza di pilota privato di elicottero (PPL/H) o di aereo (PPL/A) punti 1 f) Abilitazione IR current punti 0,5 g) Ciascuna abilitazione Type Rating su elicottero bimotore in dotazione al Corpo punti 0,5 h) Licenza di manutentore aeronautico (LMA), rilasciata secondo la normativa EASA punti 0,25 |
| Allegato B (articolo 13)
RUOLO DEGLI SPECIALISTI DI AEROMOBILE Parte I - Titoli di studio a) Lauree magistrali di seguito indicate: 1) laurea magistrale nell'ambito delle facolta' di ingegneria e architettura punti 3 2) laurea magistrale in scienze e tecnologie della navigazione (LM-72) punti 3 3) laurea magistrale in biologia (LM-6) punti 2 4) laurea magistrale in informatica (LM-18) punti 2 5) laurea magistrale in scienze chimiche (LM-54) punti 2 6) laurea magistrale in scienze e tecnologie agrarie (LM-69) punti 2 7)laurea magistrale in scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71) punti 2 8) laurea magistrale in scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73) punti 2 9) laurea magistrale in scienze e tecnologie geologiche (LM-74) punti 2 b) Lauree universitarie di seguito indicate: 1) laurea nell'ambito delle facolta' di ingegneria e architettura punti 1 2) laurea in scienze e tecnologie della navigazione (L-28) punti 1 3) laurea in scienze biologiche (L-13) punti 0,5 4) laurea in scienze e tecnologie agrarie e (L-25) punti 0,5 5) laurea in scienze e tecnologie chimiche (L-27) punti 0,5 6) laurea in scienze geologiche (L-34) punti 0,5 Sono, altresi', valutati i titoli universitari conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009. c) Diploma di istituto tecnico - Settore Tecnologico - Trasporti e Logistica - Tutte le articolazioni punti 1 Sono, altresi', valutati i titoli di studio equiparati ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88. d) Diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Universita' punti 0,50 e) Master universitario di II livello punti 0,40 f) Master universitario di I livello punti 0,25 g) Conoscenza lingua inglese, certificata QCER: 1) livello C2 punti 3 2) livello C1 punti 2 3) livello B2 punti 1 4) livello B1 punti 0,5 Parte II - Titoli aeronautici Specialista di aereo (80%) a) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria A.1, rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente, rilasciato secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2,0 b) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B1.3 rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2,0 c) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria C rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 1,0 d) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria A3, rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 1,0 e) Ciascun corso di abilitazione alla manutenzione cellula e su aereo bimotore in dotazione al Corpo punti 0,5 f) Licenza di pilota di elicottero (PPL-CPL-ATPL/H) o di aereo (PPL-CPL-ATPL/A), rilasciata secondo la normativa EASA. punti 0,25 Specialista di elicottero (80%) a) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria A.3, rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente, rilasciato secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2,0 b) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B1.1 rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2,0 c) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria C rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 1,0 d) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria A1, rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 1,0 e) Ciascun corso di abilitazione alla manutenzione cellula e motore su elicottero bimotore in dotazione al Corpo punti 0,5 f) Licenza di pilota di elicottero (PPL-CPL-ATPL/H) o di aereo (PPL-CPL-ATPL/A), rilasciata secondo la normativa EASA. punti 0,25 Specialista di aereo (20%) a) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B1.1 rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2,0 b) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B2 rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2,0 c) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria C rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 1,0 d) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B1. rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 1,0 e) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria A.3, rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 0,5 f) Ciascun corso di abilitazione alla manutenzione cellula e motore su aereo bimotore in dotazione al Corpo punti 0,5 g) Licenza di pilota di elicottero (PPL-CPL-ATPL/H) o di aereo (PPL-CPL-ATPL/A), rilasciata secondo la normativa EASA. punti 0,25 Specialista di elicottero (20%) a) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B1.3 rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2,0 b) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B2 rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 2,0 c) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria C secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 1,0 d) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria B1.1 rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 1,0 e) Licenza di manutentore aeronautico (LMA) di categoria A1, rilasciata secondo la normativa EASA o Brevetto equivalente secondo la normativa e le denominazioni in vigore da Forze Armate italiane o altri Corpi dello Stato punti 0,5 f) Ciascun corso di abilitazione alla manutenzione cellula e motore su elicottero bimotore in dotazione al Corpo punti 0,5 g) Licenza di pilota di elicottero (PPL-CPL-ATPL/H) o di aereo (PPL-CPL-ATPL/A), rilasciata secondo la normativa EASA. punti 0,25 |
| Allegato C (articolo 22)
RUOLO DEGLI ELISOCCORRITORI Parte I - Titoli di studio a) Lauree magistrali di seguito indicate: 1) laurea magistrale nell'ambito delle facolta' di ingegneria e architettura punti 3 2) laurea magistrale in scienze e tecnologie della navigazione (LM-72) punti 3 3) laurea magistrale in biologia (LM-6) punti 2 4) laurea magistrale in informatica (LM-18) punti 2 5) laurea magistrale in scienze chimiche (LM-54) punti 2 6) laurea magistrale in scienze e tecnologie agrarie (LM-69) punti 2 7) laurea magistrale in scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71) punti 2 8) laurea magistrale in scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73) punti 2 9) laurea magistrale in scienze e tecnologie geologiche (LM-74) punti 2 b) Lauree universitarie di seguito indicate: 1) laurea nell'ambito delle facolta' di ingegneria e architettura punti 1 2) laurea in scienze e tecnologie della navigazione (L-28) punti 1 3) laurea in scienze biologiche (L-13) punti 0,5 4) laurea in scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25) punti 0,5 5) laurea in scienze e tecnologie chimiche (L-27) punti 0,5 6) laurea in scienze geologiche (L-34) punti 0,5 Sono, altresi', valutati i titoli universitari conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009. c) Diploma di istituto tecnico - Settore Tecnologico - Indirizzo Trasporti e Logistica - Tutte le articolazioni punti 1 Sono, altresi', valutati i titoli di studio equiparati ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88. d) Diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Universita' punti 0,50 e) Master universitario di II livello punti 0,40 f) Master universitario di I livello punti 0,25 g) Conoscenza lingua inglese, certificata QCER (livello B1) punti 0,50 h) Conoscenza lingua inglese, certificata QCER (livello B2) punti 1,00 Parte II - Qualificazioni professionali 1) Qualificazione professionale VF SAF basico (o SAF 1B) punti 0,50 2) Qualificazione professionale VF SAF avanzato (o SAF 2A o superiore) punti 3* 3) Qualificazione professionale VF SA punti 3* 4) Qualificazione professionale VF SFA (o SAF fluviale) punti 1 5) Qualificazione professionale VF Nuoto e salvamento VF punti 1 6) Qualificazione professionale VF TAS secondo livello punti 1 * Le qualificazioni 2) e 3) includono quelle di cui ai punti 4) e 5), per le quali pertanto non verranno considerati i relativi punteggi. |
| Art. 2
Commissioni esaminatrici
1. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 1, la commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento; e' presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed e' composta da un dirigente e da un direttivo che espletano funzioni operative. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi. 2. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 2, la commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento; e' presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed e' composta da un primo dirigente e da un direttivo che espletano funzioni operative, e da due piloti di aeromobile istruttori. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi. 3. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, le commissioni di cui ai commi 1 e 2, unico restando il presidente, possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle stesse. Le funzioni di segretario delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento. |
| Art. 3
Requisiti di partecipazione
1. La selezione interna di cui all'articolo 1, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005, e' riservata al personale del Corpo nazionale in possesso dei seguenti requisiti: a) eta' non superiore a 30 anni; b) anzianita' di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non inferiore a diciotto mesi. In tale periodo e' compreso il corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale ai servizi di navigazione aerea secondo i parametri individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Le imperfezioni e le infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea sono elencate nell'articolo 586 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 e nel decreto del Ministro della difesa da adottarsi ai sensi dell'articolo 583 del medesimo regolamento; d) livello minimo di conoscenza della lingua inglese, certificato (QCER): B1. 2. La selezione interna di cui all'articolo 1, comma 2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005, e' riservata al personale del Corpo nazionale in possesso dei seguenti requisiti: a) eta' non superiore a 35 anni; b) anzianita' di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non inferiore a diciotto mesi. In tale periodo e' compreso il corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale ai servizi di navigazione aerea di classe I, senza limitazioni, secondo i parametri tecnico-sanitari individuati nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018 e nelle relative Acceptable means of compliance (AMC) - Annex 1; 3. Non e' ammesso alle selezioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, il personale che: a) si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005; b) sia stato dimesso da precedenti analoghi corsi, salvo quanto indicato nell'articolo 9; c) sia in possesso di altra specializzazione ovvero frequenti gia' un corso per il suo conseguimento. 4. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni. I requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, lettere c), sono accertati ai sensi dell' articolo 5.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 6 (Corso di formazione per allievi vigili del fuoco). - 1. Gli allievi vigili del fuoco frequentano, presso le scuole centrali antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, un corso di formazione residenziale della durata di nove mesi, di cui sei mesi di formazione teorico-pratica e tre mesi di applicazione pratica. 2. Durante il periodo dei sei mesi di formazione, gli allievi non possono essere impiegati in servizi operativi e sono sottoposti a selezione attitudinale per la futura assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato "Dipartimento", su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneita' al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento del periodo di applicazione pratica. 3. L'applicazione pratica e' svolta con le modalita' previste dal decreto di cui al comma 6. Al termine della stessa, gli allievi vigili del fuoco in prova conseguono la nomina a vigile del fuoco, sulla base di un giudizio di idoneita' formulato dal dirigente del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del periodo di formazione di cui al comma 2. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non puo' essere inferiore a due anni. 4. Gli allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, su motivata proposta del dirigente del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. 5. Gli allievi vigili del fuoco in prova possono essere impiegati in servizi operativi se previsti dal relativo programma di formazione ovvero se sussistono eccezionali esigenze di servizio. In tali casi, rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria. 6. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalita' di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita' nonche' le modalita' di svolgimento dell'esame teorico-pratico.» - Per il testo degli articoli 583 e 586 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 4
Titoli
1. Per entrambe le selezioni di cui all'articolo 1, i titoli di studio e i titoli aeronautici sono individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato A, rispettivamente, parti I e II, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese. 3. Ai titoli aeronautici e' attribuito un solo punteggio per ogni categoria di aeromobile e abilitazione, e, in caso di possesso di piu' titoli aeronautici, e' computato soltanto quello a cui corrisponde il punteggio piu' alto. 4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni. 5. Per ciascuna selezione interna, la commissione esaminatrice di cui all'articolo 2 redige, sulla base del punteggio dei titoli, una graduatoria provvisoria, prendendo in considerazione tutti i candidati aventi i requisiti richiesti. |
| Art. 5
Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale
1. I candidati in posizione utile nella graduatoria provvisoria, in relazione al numero dei candidati da ammettere ai corsi di formazione, sono sottoposti agli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile, anche con riferimento agli aspetti motivazionali. 2. L'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-attitudinale e' svolto dalle commissioni esaminatrici di cui all'articolo 2, integrate da un dirigente e da un direttivo medico degli uffici per le attivita' sanitarie del Dipartimento. Le commissioni possono avvalersi di centri di selezione dell'Aeronautica militare o di altri enti competenti nonche' di personale esperto dell'Aeronautica militare. 3. L'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica per lo svolgimento dell'attivita' di volo e' effettuato presso l'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare (IMAAM), ovvero presso Centri aeromedici riconosciuti ai sensi della normativa emessa dall'European aviation safety agency (EASA). 4. Le procedure di visita medica in ambito militare del personale del Corpo nazionale addetto ai servizi di aeronavigazione sono definite dal Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, in conformita' a quanto previsto nella direttiva tecnica del Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 195-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 5. Le procedure per il rilascio dell'idoneita' medica per gli equipaggi dell'aviazione civile sono stabilite nel Regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018 e nelle relative Acceptable means of compliance (AMC) - Annex 1.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 195-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 6
Graduatorie per l'ammissione ai corsi di formazione
1. Per la selezione interna di cui all'articolo 1, comma 1, la commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli, e previo accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione basico per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile. 2. Per la selezione interna di cui all'articolo 1, comma 2, la commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli, e previo accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile. 3. A parita' di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n. 217 del 2005. 4. Le graduatorie per l'ammissione ai corsi di formazione di cui ai commi 1 e 2 sono approvate con decreto del Capo del Dipartimento e sono pubblicate sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it. 5. I bandi di cui all'articolo 1 definiscono il numero di candidati che accede ai corsi di formazione in misura non superiore a due volte i posti messi a selezione.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 7
Corso di formazione basico e graduatoria finale
1. Il corso di formazione basico per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile ha durata non inferiore a quattro mesi e si svolge presso le scuole del Ministero della difesa, oppure presso una Approved training organization (ATO), ai sensi delle direttive dell'European aviation safety agency (EASA). Le modalita' di svolgimento del corso, le assenze ammesse, le verifiche intermedie e l'esame finale sono individuate e disciplinate dalle predette strutture di formazione. 2. Il superamento dell'esame finale, presso le strutture di cui al comma 1, e' riconosciuto ai fini dell'accertamento delle capacita' tecnico-professionali acquisite e dell'idoneita' ad assolvere le specifiche funzioni del ruolo dei piloti di aeromobile del Corpo nazionale. 3. La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame finale, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n. 217 del 2005, e dei titoli di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando della selezione ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa. 4. La graduatoria finale di cui al comma 3 e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it. 5. Al personale del Corpo nazionale vincitore della procedura selettiva e' rilasciato il brevetto di pilota di elicottero o il brevetto di pilota di aereo, in relazione alla tipologia di corso di formazione svolto. 6. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazione di anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del citato Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487: «Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze). - 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, gia' previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso. 2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. 3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine: 1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso; 2) riserva di posti ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso; 3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'art. 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale. 4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli sono appresso elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; 20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato. 5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla maggiore eta'.». |
| Art. 8
Corso di formazione avanzato e graduatoria finale
1. Il corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile ha durata non inferiore a un mese, si svolge presso le strutture del Corpo nazionale oppure presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale ed e' finalizzato all'acquisizione dell'abilitazione sul tipo di aeromobili in dotazione al Corpo nazionale e all'accertamento delle competenze teoriche sulle materie aeronautiche inerenti al volo e agli aeromobili, della condotta in volo degli stessi e delle tecniche di pilotaggio, nonche' dell'attitudine degli allievi allo svolgimento della professione di pilota di aeromobile del Corpo nazionale. 2. Durante il corso di formazione, gli allievi sostengono verifiche intermedie, teoriche e pratiche. 3. Al termine del corso, gli allievi sostengono un esame finale. L'ammissione all'esame finale e' subordinata al superamento di tutte le verifiche intermedie. L'esame finale e' articolato in una prova teorica, una prova pratica e una prova orale. La prova teorica si svolge mediante la risoluzione di quesiti a risposta multipla o sintetica. La prova pratica e' effettuata in volo o su simulatore di volo (FFS) o su dispositivo di addestramento (FTD o FNPT). Le prove dell'esame finale sono finalizzate ad accertare le competenze tecnico-professionali afferenti alla specialita'. 4. Con decreto del direttore centrale per la formazione, d'intesa con il direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, sono individuate, nell'ambito delle finalita' indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio. 5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 2, comma 2, attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, alla prova teorica, alla prova pratica e alla prova orale. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle tre prove. Per il superamento dell'esame, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova. 6. La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame di fine corso, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n. 217 del 2005, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando della selezione ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa. 7. La graduatoria finale di cui al comma 6 e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it. 8. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il brevetto di pilota di elicottero o il brevetto di pilota di aereo del Corpo nazionale, in relazione alla tipologia di corso di formazione svolto. 9. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazione di anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note all'art. 7. |
| Art. 9
Dimissioni ed espulsioni dai corsi di formazione basico e avanzato
1. E' dimesso dal corso di formazione basico il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera le verifiche intermedie e l'esame finale, previsti dall'articolo 7, comma 1; c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso o temporaneamente inidoneo al volo per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore a quanto previsto dalle strutture di formazione di cui all'articolo 7, comma 1, salvi i casi dovuti a infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da maternita'. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneita' al volo dovuta a infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneita' al volo determinate da maternita', le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternita' e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. 2. E' dimesso dal corso di formazione avanzato il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera le verifiche intermedie di cui all'articolo 8, comma 2; c) non supera l'esame di fine corso di cui all'articolo 8, comma 3; d) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso o temporaneamente inidoneo al volo per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al 20 per cento dei giorni di durata del corso, salvi i casi dovuti a infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da maternita'. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneita' al volo dovute a infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneita' al volo determinate da maternita', le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternita' e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. 3. E' espulso dai corsi di formazione, basico e avanzato, il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 5. Il personale ammesso a ripetere i corsi di formazione, basico e avanzato, per infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, o per maternita', viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
Note all'art. 9: - Si riporta testo dell'art. 239 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 239 (Sanzioni disciplinari). - 1. Ferma restando la disciplina delle incompatibilita' dettata dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale del Corpo nazionale che viola i doveri del servizio indicati da leggi, regolamenti o codici di comportamento ovvero conseguenti all'emanazione di una disposizione di servizio commette infrazione disciplinare ed e' soggetto alle seguenti sanzioni: a) rimprovero orale; b) rimprovero scritto; c) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi; f) destituzione con preavviso; g) destituzione senza preavviso. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi che si traggono dalle disposizioni dell'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: a) la tipologia delle infrazioni per le quali ciascuna sanzione disciplinare e' inflitta; b) i criteri da adottare da parte dell'organo sanzionatorio ai fini della gradualita' e proporzionalita' delle sanzioni, nonche' della maggiorazione delle sanzioni medesime nei casi di reiterazione di infrazioni della stessa natura e di concorso di piu' infrazioni compiute con un'unica azione od omissione o con piu' azioni od omissioni connesse tra loro; c) gli organi, le fasi, le modalita' e i termini del procedimento disciplinare, assicurando l'adeguata salvaguardia dei diritti di difesa del personale, anche attraverso la previsione di garanzie progressivamente crescenti con la gravita' dell'infrazione contestata; d) le fasi, le modalita' e i termini del procedimento di impugnazione delle sanzioni davanti al collegio arbitrale di disciplina; e) i casi, le modalita' e gli effetti della riapertura del procedimento disciplinare e della riabilitazione; f) i casi e le modalita' della sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in pendenza del procedimento disciplinare; g) le disposizioni transitorie in relazione anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma. 3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresi' disciplinati, nel rispetto delle disposizioni della legge 27 marzo 2001, n. 97, e per i profili da questa non diversamente regolati, il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale e la sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in caso di procedimento penale. 4. Il regolamento indicato al comma 2 puo' anche prevedere la riproduzione delle corrispondenti disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro relativi al personale del Corpo nazionale.». |
| Art. 10
Modalita' di accesso al ruolo
1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005, l'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile del Corpo nazionale avviene, nel limite dell'80 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione basico per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile. 2. Ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del decreto legislativo n. 217 del 2005, l'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile del Corpo nazionale avviene, nel limite del 20 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile. 3. I bandi per le selezioni interne di cui ai commi 1 e 2 sono adottati con uno o piu' decreti del Capo del Dipartimento e pubblicati sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it. 4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle procedure selettive e' effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo n. 82 del 2005, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.
Note all'art. 10: - Per il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 11
Commissioni esaminatrici
1. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 10, comma 1, la commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento; e' presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed e' composta da un dirigente e da un direttivo che espletano funzioni operative. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi. 2. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 10, comma 2, la commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento; e' presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed e' composta da un primo dirigente e da un direttivo che espletano funzioni operative e da due specialisti di aeromobile istruttori. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi. 3. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, le commissioni di cui ai commi 1 e 2, unico restando il presidente, possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle stesse. Le funzioni di segretario delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento. |
| Art. 12
Requisiti di partecipazione
1. La selezione interna di cui all'articolo 10, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005, e' riservata al personale del Corpo nazionale in possesso dei seguenti requisiti: a) eta' non superiore a 30 anni; b) anzianita' di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non inferiore a 18 mesi. In tale periodo e' compreso il corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale ai servizi di navigazione aerea secondo i parametri individuati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010. Le imperfezioni e le infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea sono elencate nell'articolo 586 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, e nel decreto del Ministro della difesa da adottarsi ai sensi dell'articolo 583 del medesimo regolamento; d) livello minimo di conoscenza della lingua inglese, certificato (QCER): A2. 2. La selezione interna di cui all'articolo 10, comma 2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 6, del decreto legislativo n. 217 del 2005, e' riservata al personale del Corpo nazionale in possesso dei seguenti requisiti: a) eta' non superiore a 35 anni; b) anzianita' di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non inferiore a diciotto mesi. In tale periodo e' compreso il corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale ai servizi di navigazione aerea di classe II, senza limitazioni, secondo i parametri tecnico-sanitari individuati nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018 e nelle relative Acceptable means of compliance (AMC) - annex 1. 3. Non e' ammesso alle selezioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, il personale che: a) si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 217 del 2005; b) sia stato dimesso da precedenti analoghi corsi, salvo quanto indicato nell'articolo 18; c) sia in possesso di altra specializzazione ovvero frequenti gia' un corso per il suo conseguimento. 4. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni. I requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, lettere c), sono accertati ai sensi dell'articolo 14.
Note all'art. 12: - Per il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si veda nelle note all'art. 3. - Per il testo degli articoli 583 e 586 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 13
Titoli
1. Per entrambe le selezioni di cui all'articolo 10, i titoli di studio e i titoli aeronautici sono individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato B, rispettivamente, parti I e II, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese. 3. Ai titoli aeronautici e' attribuito un solo punteggio per ogni categoria di aeromobile e abilitazione, e, in caso di possesso di piu' titoli aeronautici, e' computato soltanto quello a cui corrisponde il punteggio piu' alto. 4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni. 5. Per ciascuna selezione interna, la commissione esaminatrice di cui all'articolo 11 redige, sulla base del punteggio dei titoli, una graduatoria provvisoria, prendendo in considerazione tutti i candidati aventi i requisiti richiesti. |
| Art. 14
Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale
1. I candidati in posizione utile nella graduatoria provvisoria, in relazione al numero dei candidati da ammettere ai corsi di formazione, sono sottoposti agli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile, anche con riferimento agli aspetti motivazionali. 2. L'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-attitudinale e' svolto dalle commissioni esaminatrici di cui all'articolo 11, integrate da un dirigente e da un direttivo medico degli Uffici per le attivita' sanitarie del Dipartimento. Le commissioni possono avvalersi di centri di selezione dell'Aeronautica militare o di altri enti competenti nonche' di personale esperto dell'Aeronautica Militare. 3. L'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica per lo svolgimento dell'attivita' di volo e' effettuato presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica militare (IMAAM), ovvero presso Centri aeromedici riconosciuti ai sensi della normativa emessa dall'European aviation safety agency (E.A.S.A.). 4. Le procedure di visita medica in ambito militare del personale del Corpo nazionale addetto ai servizi di aeronavigazione sono definite dal Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, in conformita' a quanto previsto nella direttiva tecnica del Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 195-bis codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 5. Le procedure per il rilascio dell'idoneita' medica per gli equipaggi dell'aviazione civile sono stabilite nel Regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018 e nelle relative Acceptable means of compliance (AMC) - Annex 1.
Note all'art. 14: - Per il testo dell'art. 195-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 15
Graduatorie per l'ammissione ai corsi di formazione
1. Per la selezione interna di cui all'articolo 10, comma 1, la commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli e previo accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione basico per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile. 2. Per la selezione interna di cui all'articolo 10, comma 2, la commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli e previo accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile. 3. A parita' di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 217 del 2005. 4. Le graduatorie per l'ammissione ai corsi di formazione di cui ai commi 1 e 2 sono approvate con decreto del Capo del Dipartimento e sono pubblicate sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it. 5. I bandi di cui all'articolo 10 definiscono il numero di candidati che accede ai corsi di formazione in misura non superiore il doppio dei posti messi a selezione.
Note all'art. 15: - Per il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 16
Corso di formazione basico e graduatoria finale
1. Il corso di formazione basico per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile ha una durata non inferiore a quattro mesi e si svolge presso le scuole del Ministero della difesa, oppure presso una Maintenance training organization (MTO), ai sensi delle direttive dell'European aviation safety agency (EASA). Le modalita' di svolgimento del corso, le assenze ammesse, le verifiche intermedie e l'esame finale sono individuate e disciplinate dalle predette strutture di formazione. 2. Il superamento dell'esame finale, presso le strutture di cui al comma 1, e' riconosciuto ai fini dell'accertamento delle capacita' tecnico-professionali acquisite e dell'idoneita' ad assolvere le specifiche funzioni del ruolo degli specialisti di aeromobile del Corpo nazionale. 3. La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame finale, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 217 del 2005, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando della selezione ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa. 4. La graduatoria finale di cui al comma 3 e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it. 5. Al personale del Corpo nazionale vincitore della procedura selettiva e' rilasciato il brevetto di specialista di elicottero o il brevetto di specialista di aereo, in relazione alla tipologia di corso di formazione svolto. 6. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazione di anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto.
Note all'art. 16: - Per il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note all'art. 7. |
| Art. 17
Corso di formazione avanzato e graduatoria finale
1. Il corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile ha durata non inferiore a un mese, si svolge presso le strutture del Corpo nazionale oppure presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale ed e' finalizzato all'acquisizione dell'abilitazione sul tipo di aeromobili in dotazione al Corpo nazionale e all'accertamento delle competenze teoriche sulle materie aeronautiche inerenti agli aeromobili, della gestione tecnica e della manutenzione degli stessi, nonche' dell'attitudine degli allievi allo svolgimento della professione di specialista di aeromobile del Corpo nazionale. 2. Durante il corso di formazione, gli allievi sostengono verifiche intermedie, teoriche e pratiche. 3. Al termine del corso, gli allievi sostengono un esame finale. L'ammissione all'esame finale e' subordinata al superamento di tutte le verifiche intermedie. L'esame finale e' articolato in una prova teorica, una prova pratica e una prova orale. La prova teorica si svolge mediante la risoluzione di quesiti a risposta multipla o sintetica. La prova pratica e' effettuata su un aeromobile, componenti di aeromobile, apparecchiature, simulatori o altri dispositivi di addestramento (STD). Le prove dell'esame finale sono finalizzate ad accertare le competenze tecnico-professionali afferenti alla specialita'. 4. Con decreto del direttore centrale per la formazione, d'intesa con il direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, sono individuate, nell'ambito delle finalita' indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio. 5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 11, comma 2, attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, alla prova teorica, alla prova pratica e alla prova orale. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle tre prove. Per il superamento dell'esame, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova. 6. La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame di fine corso, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 217 del 2005, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando della selezione ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa. 7. La graduatoria finale di cui al comma 5 e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it. 8. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il brevetto di specialista di elicottero o il brevetto di specialista di aereo del Corpo nazionale, in relazione alla tipologia di corso di formazione svolto. 9. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazione di anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto.
Note all'art. 17: - Per il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note all'art. 7. |
| Art. 18
Dimissioni ed espulsioni dai corsi di formazione basico e avanzato
1. E' dimesso dal corso di formazione basico il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera le verifiche intermedie e l'esame finale, previsti dall'articolo 16, comma 1; c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso o temporaneamente inidoneo al volo per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore a quanto previsto dalle strutture di formazione di cui all'articolo 16, comma 1, salvi i casi dovuti a infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da maternita'. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneita' al volo determinate da maternita', le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternita' e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. 2. E' dimesso dal corso di formazione avanzato il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera le verifiche intermedie di cui all'articolo 17, comma 2; c) non supera l'esame di fine corso di cui all'articolo 17, comma 3; d) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso o temporaneamente inidoneo al volo per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al 20 per cento dei giorni di durata del corso, salvi i casi dovuti a infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da maternita'. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneita' al volo dovute a infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneita' al volo determinate da maternita', le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternita' e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. 3. E' espulso dai corsi di formazione, basico e avanzato, il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 5. Il personale ammesso a ripetere i corsi di formazione, basico e avanzato, per infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, o per maternita', viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
Note all'art. 18: - Per il testo dell'art. 239 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note all'art. 9. |
| Art. 19
Modalita' di accesso al ruolo
1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005, l'accesso al ruolo degli elisoccorritori del Corpo nazionale avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione professionale per l'acquisizione dell'abilitazione di elisoccorritore. 2. Il bando per la selezione interna di cui al comma 1 e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it. 3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle procedure selettive e' effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo n. 82 del 2005, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.
Note all'art. 19: - Per il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 20
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento; e' presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed e' composta da un primo dirigente e da un direttivo che espletano funzioni operative e da due elisoccorritori istruttori. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi. 2. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, la commissioni di cui ai commi 1, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle stesse. Le funzioni di segretario delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento. |
| Art. 21
Requisiti di partecipazione
1. La selezione interna di cui all'articolo 19, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005, e' riservata al personale del Corpo nazionale in possesso dei seguenti requisiti: a) eta' non superiore a 35 anni; b) anzianita' di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non inferiore a 4 anni; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale ai servizi di navigazione aerea secondo i parametri individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Le imperfezioni e le infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea sono elencate nell'articolo 586 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, e nel decreto del Ministro della difesa da adottarsi ai sensi dell'articolo 583 del medesimo regolamento governativo. 2. Non e' ammesso alla selezione di cui all'articolo 19 il personale che: a) si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005; b) sia stato dimesso da precedenti analoghi corsi, salvo quanto indicato nell'articolo 26; c) sia in possesso di altra specializzazione ovvero frequenti gia' un corso per il suo conseguimento. 3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. I requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui al comma 1, lettera c), sono accertati ai sensi dell'articolo 23.
Note all'art. 21: - Per il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 583 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 22
Titoli
1. I titoli di studio e le qualificazioni professionali sono individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato C, rispettivamente, parti I e II, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese. 3. Ai fini della valutazione delle qualificazioni professionali, i punteggi sono fra loro cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 5 punti. 4. Sono valutabili esclusivamente i titoli di studio e le qualificazioni professionali posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. 5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 20 redige, sulla base del punteggio dei titoli di cui ai commi 1 e 2, una graduatoria provvisoria, prendendo in considerazione tutti i candidati aventi i requisiti richiesti. |
| Art. 23
Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale
1. I candidati in posizione utile nella graduatoria provvisoria, in relazione al numero dei candidati da ammettere al corso di formazione, sono sottoposti agli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo degli elisoccorritori. 2. L'accertamento dei requisiti di idoneita' fisica e psichica per lo svolgimento dell'attivita' di elisoccorritore e' svolto presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica militare (IMAAM). 3. Le procedure di visita medica in ambito militare del personale del Corpo nazionale addetto ai servizi di aeronavigazione sono definite dal Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, in conformita' a quanto previsto nella direttiva tecnica del Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 195-bis di cui al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 4. L'accertamento dei requisiti attitudinali avviene mediante una prova pratica tecnica, di verifica delle abilita' necessarie per lo svolgimento dell'attivita' specialistica di elisoccorritore, effettuata dalla commissione esaminatrice che si avvale del personale istruttore incaricato dalla Direzione centrale per la formazione.
Note all'art. 23: - Per il testo dell'art. 195-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 24
Graduatoria per l'ammissione al corso di formazione professionale
1. La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli, e previo accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione professionale per l'acquisizione dell'abilitazione di elisoccorritore. 2. A parita' di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005. 3. La graduatoria per l'ammissione al corso di formazione e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento ed e' pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it. 4. Il bando di cui all'articolo 19 definisce il numero di candidati che accede al corso di formazione in misura non superiore il doppio dei posti messi a selezione.
Note all'art. 24: - Per il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 25
Corso di formazione professionale e graduatoria finale
1. Il corso di formazione professionale per l'acquisizione dell'abilitazione di elisoccorritore ha durata non inferiore a quattro mesi e si svolge presso le strutture del Corpo nazionale. Il programma didattico comprende insegnamenti di carattere aeronautico e di carattere operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilita' necessarie per lo svolgimento delle attivita' di soccorso tecnico in contesti emergenziali, anche senza l'utilizzo dei mezzi aerei, in ambienti impervi speleo, alpino, fluviali e su superfici d'acqua aperte. 2. Con decreto del direttore centrale per la formazione, d'intesa con il direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, sono individuate, nell'ambito delle finalita' indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio. 3. Durante il corso di formazione, gli allievi sostengono verifiche intermedie, teoriche e pratiche. 4. Al termine del corso, gli allievi sostengono un esame finale. L'ammissione all'esame finale e' subordinata al superamento di tutte le verifiche intermedie. L'esame finale, articolato in prove teoriche, in prove pratiche e in una prova orale, e' finalizzato all'accertamento delle capacita' tecnico-professionali acquisite e dell'idoneita' ad assolvere alle specifiche funzioni del ruolo degli elisoccorritori. 5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 20 attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, alle prove. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle prove. Per il superamento dell'esame, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova. 6. La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame di fine corso, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando della selezione ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa. 7. La graduatoria finale di cui al comma 6 e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it. 8. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia l'abilitazione di elisoccorritore del Corpo nazionale. 9. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazione di anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto.
Note all'art. 25: - Per il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note all'art. 7. |
| Art. 26
Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione
1. E' dimesso dal corso di formazione di cui all'articolo 25 il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera le verifiche intermedie di cui all'articolo 25, comma 3; c) non supera l'esame di fine corso di cui all'articolo 25, comma 4; d) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso o temporaneamente inidoneo al volo per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al venti per cento dei giorni di durata del corso, salvi i casi dovuti a infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da maternita'. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneita' al volo dovute a infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneita' al volo determinate da maternita', le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternita' e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso. 2. E' espulso dal corso di formazione il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione per infermita' contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, o per maternita', viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
Note all'art. 26: - Per il testo dell'art. 239 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note all'art. 9. |
| Art. 27
Disposizioni transitorie
1. In prima applicazione, per i primi due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'eta' anagrafica per l'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile e al ruolo degli specialisti di aeromobile di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 12, commi 1, lettere a), e' elevata a 33 anni. 2. In prima applicazione, per i primi due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'eta' anagrafica per l'accesso al ruolo degli elisoccorritori di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), e' elevata a 40 anni. |
| Art. 28
Scelta Sede
1. Le graduatorie finali di cui agli articoli 8, 16 e 25 determinano l'ordine di scelta delle sedi di assegnazione. |
| Art. 29
Disposizione di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 6 febbraio 2024
Il Ministro: Piantedosi Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 1016
Note all'art. 29: - Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note alle premesse. |
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