Gazzetta n. 88 del 15 aprile 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 2 aprile 2024
Adozione del disciplinare di produzione «Vitello al latte e cereali» di cui al decreto 16 dicembre 2022 recante «Istituzione del Sistema di qualita' nazionale zootecnia».


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare

Vista la direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione (codificazione);
Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 25 ottobre 2022, n. 250, con cui l'on. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;
Visto il decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022, recante l'istituzione del Sistema di qualita' nazionale zootecnia riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonche' per le norme in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali e che abroga il decreto ministeriale 4 marzo 2011 «Regolamentazione del sistema di qualita' nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione»;
Visto il decreto ministeriale n. 56344 del 3 febbraio 2023, recante «Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste»;
Vista la procedura d'informazione alla Commissione europea notifica n. 2014/0520/I e conseguente approvazione del testo finale del disciplinare «Vitello al latte e cereali» di cui alla deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 438 del 31 marzo 2015 (a);
Vista la deliberazione n. 787/DGR del 27 giugno 2023 della giunta regionale del Veneto avente ad oggetto il «Riconoscimento dei disciplinari di produzione del settore zootecnico del sistema di qualita' "Qualita' Verificata" di cui alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni come disciplinari afferenti al Sistema di qualita' nazionale zootecnia di cui al decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022»;
Vista la nota n. 0359712 I.710.01.1 1 del 4 luglio 2023 con la quale l'area marketing territoriale, cultura, turismo, agricoltura e sport - Direzione agroalimentare della Regione Veneto, come stabilito dalla deliberazione della giunta regionale (DGR) n. 787 del 27 giugno 2023, ha presentato la richiesta di riconoscimento dei disciplinari di produzione del settore zootecnico del sistema di qualita' «Qualita' Verificata», istituito con la legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, come disciplinari afferenti al Sistema di qualita' nazionale zootecnia, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022, tra i quali il «Vitello al latte e cereali»;
Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2024;
Vista la direttiva del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dell'Ufficio centrale di bilancio in data 28 febbraio 2024 al n. 129, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d;
Considerato che l'art. 3 del decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022, prevede:
al comma 5, che i disciplinari di produzione afferenti ai sistemi di qualita' riconosciuti ed autorizzati dalle regioni possono essere riconosciuti ed autorizzati come disciplinari afferenti al Sistema di qualita' nazionale zootecnia su richiesta della regione che li ha riconosciuti;
al comma 6, che per ottenere il sopracitato riconoscimento i disciplinari di produzione regionali devono rientrare in un regime di qualita' conforme alle previsioni del regolamento delegato (UE) 2022/126 ed aver completato la procedura d'informazione alla Commissione europea di cui all'art. 5 della direttiva 2015/1535/UE;
al comma 7, che con proprio decreto il Ministero provvede al riconoscimento dei disciplinari di produzione regionali compresi i piani di controllo;
al comma 8, che con successivi decreti il Ministero individua le modalita' attuative necessarie a rendere operativo il Sistema di qualita' nazionale zootecnica in relazione ad ogni singolo disciplinare riconosciuto circa le procedure di adesione degli operatori, il piano di controllo, le autorita'/organismi di controllo, l'etichettatura ed ogni altro aspetto specifico inerente lo stesso disciplinare di produzione;
Considerato che l'art. 5, comma 8, del decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022, prevede:
«8. In caso di valutazione favorevole del Ministero il disciplinare di produzione SQNZ e' adottato, con decreto del direttore generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero.»;
Sentita la Commissione «SQNZ» di cui all'art. 4 del decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022 nella seduta del 15 marzo 2024;

Decreta:

Articolo unico

1. Il disciplinare di produzione «Vitello al latte e cereali» allegato al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale, e' adottato ai sensi dell'art. 5, comma 8 del decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022.
2. Il disciplinare di produzione «Vitello al latte e cereali» garantisce il diritto di accesso a tutti i produttori legittimamente interessati, la trasparenza del sistema e la rintracciabilita' in tutte le fasi della produzione previste dal disciplinare.
3. Il disciplinare di produzione «Vitello al latte e cereali» si applica fatte salve le disposizioni derivanti da fonti di grado superiore, con particolare riguardo alle legislazioni dell'Unione europea e nazionali in materia di sicurezza della catena alimentare, di salute e benessere degli animali e di immissione di prodotti sul mercato.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Roma, 2 aprile 2024

Il direttore generale: Iacovoni
 
Allegato

Disciplinare di produzione

«Vitello al latte e cereali»

adottato ai sensi del dell'art. 3, commi 5, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022 «Istituzione del Sistema di qualita' nazionale zootecnia»


===================================================================== | Denominazione del prodotto: «Vitello al latte e cereali» | =====================================================================

===================================================================== | | Categoria di | | | Classe di prodotto | prodotto | Filiera produttiva | +=======================+=====================+=====================+ | Carni fresche (e | | | | frattaglie) | Carni | Carni | +-----------------------+---------------------+---------------------+

===================================================================== | Categorie di operatori | Categoria di | Prodotto | |ammissibili nel sistema di| operatori | destinato al | | controllo SQNZ | «principale» |consumatore finale| +==========================+=====================+==================+ | a) allevatori | | | | b) macellatori | | | | c) porzionatori | | | | d) esercizi commerciali | allevatori | SI | +--------------------------+---------------------+------------------+

Premessa
Il disciplinare di produzione «Vitello al latte e cereali» si applica fatte salve le disposizioni derivanti da fonti di grado superiore, con particolare riguardo alle legislazioni dell'Unione europea e nazionali in materia di sicurezza della catena alimentare, di salute e benessere degli animali e di immissione di prodotti sul mercato.
La specificita' della carne di «vitello al latte e cereali» e' data dall'utilizzo di bovini maschi e femmine appartenenti a razze da latte o da carne o a duplice attitudine o risultanti da incroci, allevati tradizionalmente in allevamento protetto, alimentati a base di latte e derivati e cereali e macellati ad un'eta' inferiore a otto mesi.
Il sistema di alimentazione prevede l'accesso di tutti i capi contemporaneamente alla razione alimentare (liquida o solida), a meno che non siano presenti sistemi di distribuzione automatica con riconoscimento individuale dell'animale.
La parte solida della razione e' costituita da una quantita' minima di cereali e foraggi di cereali finalizzata a sviluppare naturalmente l'apparato digerente, da monogastrico a poligastrico, dei giovani bovini.
Gli alimenti fibrosi presenti nella razione assicurano gli apporti in ferro sufficienti ad evitare l'insorgenza di anemie, pur mantenendo il caratteristico colore chiaro delle carni di vitello.
Campo di applicazione
Il presente disciplinare di produzione si applica durante il periodo di accrescimento di bovini maschi e femmine allevati per la produzione di carne di vitello, fino alla macellazione.
Include, inoltre, alcuni requisiti e specifiche riguardanti fasi di produzione ed attivita' svolte da altri operatori della filiera (macellazione, lavorazione delle carni ed etichettatura).
Produzione primaria
1. La scelta degli animali
1. I bovini ammessi al presente disciplinare devono appartenere a razze da latte o da carne o a duplice attitudine o risultare da incroci.
2. Individuazione e separazione degli animali
1. L'azienda di allevamento aderente al disciplinare di produzione deve applicare le disposizioni vigenti in materia di identificazione e registrazione degli animali, assicurando in ogni fase di allevamento, fino alla consegna al trasportatore per l'avvio al macello, l'identificazione e la tracciabilita' dei bovini ricompresi nel disciplinare di produzione (tenuta del passaporto, presenza di marche auricolari, tenuta del registro aziendale di stalla con carico e scarico degli animali, ecc.).
3. Strutture e impianti
1. Le strutture di stabulazione devono essere costruite con materiali adeguati e secondo gli standard e le esigenze della specie allevata e devono assicurare condizioni ambientali di temperatura, circolazione e umidita' relativa dell'aria e concentrazione di gas e polveri tali da non nuocere agli animali.
2. La razione alimentare (liquida o solida) deve essere somministrata assicurando l'accesso agli alimenti a tutti i capi contemporaneamente, a meno che non siano presenti sistemi di distribuzione automatica con riconoscimento individuale dell'animale.
3. Devono essere previsti locali o recinti adibiti ad infermeria.
4. Tipologie e tecniche di conduzione d'allevamento
1. Durante il periodo di accrescimento presso l'azienda di allevamento i bovini devono essere allevati a stabulazione libera in box multipli, garantendo adeguato movimento fisico in ogni fase di allevamento.
2. Ciascun bovino allevato in gruppo deve avere uno spazio libero disponibile non inferiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia di protezione e benessere dei vitelli.
3. Il periodo di accrescimento dei bovini presso l'azienda di allevamento aderente, fino alla macellazione, non puo' essere inferiore a centotrentacinque giorni consecutivi.
4. Alla macellazione i bovini devono avere una eta' inferiore a otto mesi.
5. Il tasso di emoglobina (HGB) dei bovini deve essere superiore a 4,5 mmol/litro, equivalenti a 7,3 g/dl (emoglobina: 1g/dl = 0,62 mmol/litro). I controlli su questo requisito devono essere effettuati con la seguente frequenza: 2 volte su tutti i capi piu' una volta aggiuntiva sul 20% dei capi, per ciclo di allevamento.
5. Tecniche di alimentazione
1. L'azienda di allevamento deve predisporre e tenere aggiornati i piani di razionamento alimentare.
2. Tali piani devono tenere conto delle esigenze nutrizionali dei bovini nelle diverse fasi di sviluppo.
3. La razione alimentare deve avere le seguenti caratteristiche (quantita' per capo e riferite all'intero periodo di accrescimento):
quota di prodotti lattiero-caseari e prodotti derivati non inferiore a 170 kg di sostanza secca;
quota di cereali e prodotti derivati (apporto di alimenti solidi fibrosi) non inferiore a 60 kg sulla razione tal quale.
4. La razione alimentare deve essere costituita esclusivamente dai seguenti alimenti zootecnici:
latte, prodotti lattiero-caseari e prodotti derivati;
cereali e derivati;
leguminose;
oleaginose;
bietole e derivati;
foraggi freschi (cereali da foraggio, erba medica, trifoglio, erba da prati naturali e artificiali);
foraggi essiccati;
insilati di piante intere (cereali e insilati d'erba);
grassi vegetali e animali, semplici o elaborati (salificati, idrogenati);
mangimi completi e complementari, costituiti dalle materie prime sopra elencate.
5. Il mangime complementare utilizzato nell'alimentazione deve contenere, quale ingrediente principale (1° voce nel cartellino mangime), polvere di latte magro o suoi derivati.
6. E' consentito l'uso di integratori vitaminico-minerali e di additivi autorizzati per l'alimentazione animale.
7. Gli alimenti zootecnici devono essere privi di alterazioni o sostanze tossiche che li rendano non idonei per l'alimentazione animale, nel rispetto delle norme vigenti.
8. Gli alimenti zootecnici devono essere conservati in modo idoneo e tenuti separati da altri alimenti non consentiti dal presente disciplinare e destinati ad altre specie animali allevate in azienda.
6. Trattamenti farmacologici
1. I bovini sottoposti a trattamenti con corticosteroidi durante il periodo di accrescimento sono esclusi dal campo di applicazione del presente disciplinare e interdetti all'uso delle denominazioni di cui al SQNZ.
7. Tracciabilita' e registrazioni
1. L'azienda di allevamento aderente al disciplinare di produzione deve assicurare la tracciabilita' delle materie prime acquistate ed utilizzate per l'alimentazione degli animali mediante la conservazione ordinata dei documenti di acquisto (DDT, cartellini mangimi, fatture, ecc.) o la tenuta di un registro che riporti almeno le seguenti informazioni:
nome e/o codice del prodotto;
azienda produttrice;
lotto di produzione o riferimenti ai documenti di acquisto;
quantita' acquistata;
data di inizio somministrazione;
data di fine somministrazione;
partita o gruppo di animali cui il prodotto e' stato somministrato.
2. L'azienda di allevamento aderente al disciplinare di produzione deve registrare le seguenti informazioni riguardanti gli alimenti zootecnici autoprodotti:
trattamenti fitosanitari;
superficie coltivata;
quantita' e periodo di raccolta;
eventuali trattamenti post-raccolta e luogo di svolgimento;
data di inizio somministrazione;
data di fine somministrazione;
partita o gruppo di animali cui il prodotto e' stato somministrato.
3. L'azienda di allevamento deve applicare un manuale di buone pratiche di allevamento che comprenda almeno i seguenti aspetti:
anagrafe e rintracciabilita' degli animali;
gestione degli approvvigionamenti e alimentazione;
gestione sanitaria dell'azienda;
benessere animale;
gestione effluenti zootecnici;
pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
formazione del personale.
4. L'azienda di allevamento aderente al disciplinare di produzione deve registrare tutte le informazioni riguardanti la fase di avvio al macello degli animali allevati in conformita' al presente disciplinare (date di consegna, trasportatore, macello di destinazione, composizione e consistenza dei lotti di produzione, ecc.).
5. Le registrazioni previste dal presente disciplinare possono essere gestite in forma elettronica e/o cartacea.
6. Tutta la documentazione (DDT, cartellini mangimi, fatture, ecc.) e le registrazioni previste dal presente disciplinare devono essere conservate per il periodo minimo stabilito di cinque anni, fatti salvi eventuali maggiori tempi di conservazione previsti da altre norme di legge.
8. Autocontrollo
1. L'azienda di allevamento deve predisporre ed applicare un piano di autocontrollo sui requisiti previsti dal presente disciplinare.
2. L'organismo di controllo verifica l'esistenza, l'adeguatezza e l'applicazione del piano di autocontrollo.
Produzione post-primaria
9. Classificazione delle carcasse
1. Le carcasse ammesse all'uso delle denominazioni di cui al SQNZ devono avere le seguenti caratteristiche:

+-----------------------------------------+-------------------+
| | V - Bovini di eta'|
| |inferiore a otto |
| Categoria |mesi |
+-----------------------------------------+-------------------+

10. Tracciabilita'
1. Tutti gli operatori della filiera aderenti al disciplinare di produzione devono assicurare la separazione spazio-temporale e la tracciabilita' di animali e prodotti (carcasse, carni confezionate, ecc.) ottenuti in conformita' al presente disciplinare, rispetto a quelli di altra origine, in tutte le fasi di trasporto, macellazione, lavorazione, confezionamento e vendita, mediante l'implementazione di un sistema di tracciabilita'.
2. Il sistema di tracciabilita' deve comprendere almeno i seguenti elementi:
identificazione univoca di lotti di produzione e legami con unita' logistiche;
conservazione dei documenti accompagnatori degli animali/prodotti conformi;
registrazione documentale del carico e scarico;
assoggettamento obbligatorio ai controlli da parte dell'organismo di controllo autorizzato.
3. Gli animali e i prodotti non tracciati in maniera corretta e/o completa sono interdetti all'uso delle denominazioni di cui al SQNZ.
11. Etichettatura del prodotto
1. L'etichettatura delle carni ottenute dalla macellazione dei bovini allevati in conformita' al presente disciplinare deve contenere le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000.
2. L'etichettatura deve contenere, inoltre, la seguente ulteriore informazione:
a) la regione di allevamento o di origine degli animali, nelle forme seguenti: «Allevato in [nome della regione]» per le carni che provengono da animali allevati nella regione citata, almeno per il periodo indicato al paragrafo 4; «Origine: [nome della regione]» per le carni che provengono da animali nati, allevati e macellati nella regione citata.
3. In aggiunta all'informazione di cui al punto 2 l'etichettatura puo' contenere le seguenti ulteriori informazioni:
b) la denominazione del prodotto: «Vitello al latte e cereali»;
c) il tipo di alimentazione, nelle forme seguenti: «alimentazione a base di latte e cereali per un periodo di [...] giorni» o «alimentato a base di latte e cereali per un periodo di [...] giorni»;
d) la razza o il tipo genetico degli animali.
4. Nell'etichettatura le indicazioni di cui ai punti 2 e 3 devono essere tenute separate dalle indicazioni obbligatorie di cui al punto 1.