Gazzetta n. 88 del 15 aprile 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 6 marzo 2024
Nuove disposizioni nazionali per la gestione della pesca della specie Anguilla europea (Anguilla anguilla).


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 4, 5, 33 e 34;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179 recante «Regolamento organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 cosi' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2020, n. 53;
Visto il decreto-legge n. 173 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» convertito, con modificazioni, dalla legge n. 204 del 16 dicembre 2022 e in particolare, gli articoli 1 e 3 con cui «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (Masaf)»;
Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e in particolare l'allegato B, che include tra le specie l'anguilla (Anguilla anguilla);
Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;
Visto il regolamento (CE) n. 1100/2007 del 18 settembre 2007 che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea;
Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Vista la decisione C(2011) 4816 dell'11 luglio 2011 della Commissione europea (notificata in data 20 luglio 2011 con nota prot. n. 6877) con la quale e' stato approvato il Piano nazionale di gestione dell'anguilla, comprendente nove piani regionali;
Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre del 2013 relativo alla Politica comune della pesca;
Visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 ottobre 2023 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo relativo alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) (GU L 2023/2124, 12 ottobre 2023);
Visto il regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca;
Vista la raccomandazione CGPM/46/2023/16, relativa a un piano di gestione a lungo termine per l'anguilla;
Visto il regolamento (UE) 2024/259 del Consiglio del 10 gennaio 2024 che stabilisce, per il 2024, le possibilita' di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dell'8 gennaio 2002 «Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2002, n. 15;
Visto il decreto legislativo del 26 maggio 2004, n. 154 recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge del 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 recante «Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2011 «Disciplina della pesca e della commercializzazione del novellame di anguilla della specie Anguilla anguilla (CECA)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2011, n. 20;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2012, n. 26);
Visto il decreto ministeriale n. 403 del 25 luglio 2019 recante «Disposizioni nazionali sul periodo di chiusura annuale della pesca per la specie Anguilla europea»;
Visto il decreto ministeriale n. 0152580 del 13 marzo 2023 recante «Nuove disposizioni nazionali per la gestione della pesca della specie Anguilla europea» (Anguilla anguilla);
Considerata la necessita' di adeguarsi a quanto stabilito dalla sopramenzionata raccomandazione CGPM/46/2023/16 e dall'art. 4 del regolamento (UE) n. 2024/259 del Consiglio del 10 gennaio 2024;
Considerato che la raccomandazione CGPM/46/2023/16, relativa a un piano di gestione a lungo termine per l'anguilla, mantiene, per il 2024, le misure transitorie attualmente in vigore e prevede che le parti contraenti debbano attuare misure supplementari per ridurre la mortalita' per pesca dell'anguilla ceca nel 2024 almeno del 30% rispetto al periodo di riferimento 2019-2021;
Sentito il parere delle regioni aderenti al Piano nazionale di gestione dell'anguilla europea (reg. (CE) n. 1100/2007) nonche' il parere delle associazioni di categoria durante la riunione del 20 febbraio 2024;
Attesa la necessita' di confermare quanto disposto dal precedente decreto ministeriale 25 luglio 2019, n. 403, e di integrare il medesimo alla luce delle evidenze scientifiche successivamente acquisite e in virtu' della sopracitata normativa unionale;

Decreta:

Art. 1

1. La pesca della specie «Anguilla europea» (Anguilla anguilla), visto il disposto del decreto ministeriale 25 luglio 2019, n. 403, e' vietata in tutte le regioni italiane dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno.
2. Un ulteriore periodo di chiusura della pesca e' stabilito, limitatamente all'anno 2024, dal 1° aprile 2024 al 30 giugno 2024 ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) 2024/259.
3. Durante il periodo individuato dai precedenti commi 1 e 2 non deve essere impedita da alcuno la migrazione della specie verso il mare in tutti gli ambienti naturali, inclusi lagune e valli aperte al flusso marino.
 
Art. 2

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano alle attivita' di pesca commerciale, all'allevamento estensivo dell'Anguilla europea in ambiente vallivo aperto al flusso migratorio da e verso il mare, nelle acque dolci, marine e salmastre nazionali, effettuato in coerenza con gli obiettivi di conservazione previsti dal regolamento (CE) n. 1100/2007 e in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di gestione dell'anguilla europea, nonche' in linea con le dinamiche temporali di migrazione della specie nell'area mediterranea.
 
Art. 3

1. Il periodo di chiusura, individuato all'art. 1, e' comune a tutte le regioni italiane che attuano il Piano nazionale di gestione dell'anguilla europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 1100/2007, ovvero: Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Puglia, Umbria e Sardegna.
 
Art. 4

1. La pesca a mare dell'«Anguilla europea» (Anguilla anguilla) e' vietata in tutte le Regioni durante tutto l'anno 2024 senza eccezione alcuna.
 
Art. 5

1. La pesca sportiva della specie «Anguilla europea» (Anguilla anguilla) e' vietata su tutto il territorio nazionale per tutto l'anno 2024.
 
Art. 6

1. Le regioni che attuano un Piano di gestione per la pesca della specie «Anguilla europea» (Anguilla anguilla) riducono la mortalita' per pesca degli esemplari di lunghezza complessiva inferiore a 12 cm (ceche). Tale riduzione deve corrispondere a un calo di almeno 30% rispetto alla media delle catture dichiarate nel periodo di riferimento 2019-2021.
 
Art. 7

1. Per l'anno 2024, la commercializzazione della specie «Anguilla europea» (Anguilla anguilla) come prodotto della pesca e' permessa dal 1° luglio 2024 fino al 20 gennaio 2025.
2. Il prodotto da acquacoltura intensiva o in ambiente vallivo chiuso al flusso marino puo' essere commercializzato durante tutto l'anno 2024.
 
Art. 8

1. Per le regioni che non aderiscono al Piano nazionale di gestione dell'anguilla europea vige la chiusura della pesca della specie durante tutto l'anno 2024. Tale disposizione riguarda la pesca sportiva e commerciale nelle acque nazionali, dolci, marine e salmastre, per tutti gli stadi del ciclo vitale della specie Anguilla europea.
Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 marzo 2024

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 507