Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2024 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2024, n. 48 |
Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 31, comma 5; Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020» e, in particolare, l'articolo 4; Vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»; Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; Visto il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, concernente «Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata»; Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, concernente «Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita'»; Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica»; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita' "Il Forteto"»; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche»; Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»; Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»; Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2020, n. 110, recante «Regolamento recante modalita' e criteri di attivazione e gestione del servizio IT-Alert»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131, recante «Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133»; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 28 maggio 2003, concernente «Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso Radio-LAN alle reti ed ai servizi di telecomunicazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2003; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 ottobre 2005, recante «Modifica del decreto 28 maggio 2003, concernente «Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso radio LAN alla rete ed ai servizi di telecomunicazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2005; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio 2007, recante «Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettivita' alla rete Internet devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalita' previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2007; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 dicembre 2018, recante «Misure di sicurezza ed integrita' delle reti di comunicazione elettronica e notifica degli incidenti significativi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2019; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 19 dicembre 2023; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 gennaio 2024; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 20 marzo 2024; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della sicurezza energetica e per gli affari regionali e le autonomie;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modifiche alle parti I, II e III del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
1. All'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera c), le parole: «e servizi» sono soppresse; b) al comma 2, lettera b), le parole: «, fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della radio e televisione digitale» sono soppresse; c) al comma 7, dopo le parole: «articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22» sono aggiunte le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55». 2. All'articolo 2, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b), dopo la parola: «edifici» e' inserita la seguente: «torri,»; b) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) access point: dispositivo di rete che consente l'accesso ad un numero variabile di utenti tra una rete radio LAN e una rete di comunicazione elettronica»; c) alla lettera c), dopo le parole: «decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82» sono aggiunte le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.»; d) dopo la lettera m), e' inserita la seguente: «m-bis) call center: servizio specificamente organizzato per la gestione dei contatti e delle comunicazioni multicanale con gli utenti finali da parte di addetti specializzati o risponditori automatici nell'ambito di un rapporto contrattuale tra il gestore e un operatore che fornisce reti e servizi di comunicazioni elettroniche;»; e) dopo la lettera p), e' inserita la seguente: «p-bis) codice di abilitazione e identificazione: il codice fornito dall'impresa autorizzata ad un utente per identificarlo univocamente e verificarne l'abilitazione all'accesso alla rete tramite un access point;»; f) alla lettera t) dopo le parole: «comunicazioni elettronica» sono aggiunte le seguenti: «ad uso privato»; g) dopo la lettera t) sono inserite le seguenti: «t-bis) identificazione univoca indiretta dell'utente: identificazione univoca dell'utente effettuata acquisendo l'identita' tecnica precedentemente validata e anagrafata da altri soggetti pubblici o esercenti un servizio di pubblica utilita'; t-ter) impianto di comunicazione elettronica: insieme di dispositivi di rete che comprende le apparecchiature e le infrastrutture necessarie per la trasmissione, la ricezione e l'elaborazione di segnali elettronici;»; h) alla lettera v), dopo le parole: «di un utente finale» sono inserite le seguenti: «e i dati sull'indirizzo fisico del punto terminale di rete»; i) dopo la lettera cc), e' inserita la seguente: «cc-bis) Mac Address (Media access control address): codice di dodici caratteri in formato esadecimale, in accordo con la serie di standard IEEE 802, che identifica in modo univoco un dispositivo da connettere ad una rete;»; l) dopo la lettera oo), e' inserita la seguente: «oo-bis) radio digitale: l'attivita' di radiodiffusione sonora in tecnica digitale diffusa su reti terrestri utilizzando lo standard DAB+;»; m) alla lettera qq), dopo le parole: «su base non esclusiva» sono inserite le seguenti: «, apparati a corto raggio secondo le caratteristiche tecniche previste dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;»; n) alla lettera ss), le parole: «Rete privata o Rete di comunicazione elettronica ad uso privato» sono sostituite dalle seguenti: rete di comunicazione elettronica ad uso privato» e la parola: «servizi», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «attivita'»; o) la lettera eee) e' sostituita dalla seguente: «eee) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: attivita' di installazione di reti ovvero, anche congiuntamente, esercizio di reti o servizi di comunicazione elettroniche svolti nell'interesse esclusivo del titolare e per il traffico tra terminali del titolare di un'autorizzazione generale, ovvero del beneficiario dell'attivita' di comunicazione elettronica ad uso privato;»; p) dopo la lettera iii), e' inserita la seguente: «iii-bis) servizio di comunicazione interpersonale che fa uso indiretto della numerazione: un servizio di comunicazione interpersonale che utilizza come identificativo dell'utente risorse di numerazione assegnate ad un altro soggetto autorizzato;»; q) la lettera qqq) e' abrogata; r) dopo la lettera uuu), e' inserita la seguente: s) «uuu-bis) SSID (Service set identifier): codice che permette di identificare in maniera univoca una rete Local area network (LAN);»; t) alla lettera zzz), dopo le parole: «comunicazione elettronica ad uso privato» sono inserite le seguenti: «o in gruppo chiuso di utenti»; u) alla lettera dddd), le parole: «ovvero a un insieme predefinito e chiuso di persone fisiche o giuridiche all'uopo autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «e che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico». 3. All'articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 2, dopo le parole: «servizi di comunicazione elettronica» sono inserite le seguenti: «ad uso pubblico nonche' l'attivita' di comunicazione elettronica ad uso privato o in gruppo chiuso di utenti» e le parole: «e' libera e ad essa» sono sostituite dalle seguenti: «sono libere e ad esse». 4. All'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Obiettivi generali della disciplina di reti, servizi ed attivita' di comunicazione elettronica»; b) al comma 2, alinea, dopo la parola: «servizi» sono inserite le seguenti: «, nonche' delle attivita',»; c) al comma 2, lettera c), le parole: «ovvero per regolare la fornitura di reti e servizi per gruppi chiusi di utenti e le reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato» sono sostituite dalle seguenti: «o per regolare le attivita' di comunicazione elettronica». 5. All'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera b), le parole: «, anche con riguardo alle controversie» sono sostituite dalle seguenti: «e tra i proprietari di unita' immobiliari o il condominio e l'operatore di rete»; b) al comma 3, dopo le parole: «decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109» e le parole «assicurandone la disponibilita', la confidenzialita' e l'integrita' e garantendone altresi' la resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «assicurandone la disponibilita', la confidenzialita', l'integrita' e la resilienza». 6. All'articolo 8 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Le Regioni e gli enti locali favoriscono la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica, nel rispetto dei principi di tutela previsti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e nel perseguimento dell'obiettivo di qualita' del servizio. A tal fine, gli stessi non limitano a particolari aree del territorio la possibilita' di installazione, ferme restando le specifiche disposizioni a tutela di aree di particolare pregio storico-paesaggistico o ambientale ovvero di protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di siti sensibili, dovendo, in tal caso, garantire comunque una localizzazione o soluzione alternativa, da individuare con provvedimento motivato sentiti gli operatori, che assicuri il medesimo effetto.». 7. All'articolo 9 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 2, le parole: «articolo 43 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 51, comma 10, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208». 8. All'articolo 11 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: a) ovunque ricorra, la parola: «dichiarazione» e' sostituita dalla seguente: «segnalazione»; b) al comma 4, le parole: «allegato n. 14» sono sostituite dalle seguenti: «allegato n. 13-bis»; c) al comma 5, la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l) l'ubicazione delle stazioni radioelettriche, e nel caso di fornitura di accesso ai sensi dell'articolo 68, il MAC Address, il Service set identifier (SSID) e la frequenza utilizzata.»; d) al comma 6, dopo le parole: «per via elettronica» sono inserite le seguenti: «per il tramite dell'Autorita'» e il secondo periodo e' soppresso; e) al comma 9, la parola: «notifica» e' sostituita con la seguente: «segnalazione»; f) al comma 10: 1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Tale dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 13-ter.»; 2) al secondo periodo, la parola: «istanza» e' sostituita dalla seguente: «segnalazione». 9. All'articolo 12 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: a) ovunque ricorra la parola: «dichiarazione» e' sostituita dalla seguente: «segnalazione»; b) al comma 4, primo periodo, le parole: «prevede la concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio o dei numeri,» sono sostituite dalle seguenti: «comprende l'attribuzione di diritti individuali di uso, con l'assegnazione delle frequenze radio o di risorse di numerazione,» e le parole: «due settimane» sono sostituite dalle seguenti: «quattro settimane» e le parole: «quattro settimane» sono sostituite dalle seguenti: «otto settimane». 10. All'articolo 13 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 5, dopo le parole: «il parere dell'Agenzia» sono inserite le seguenti: «e dell'Autorita'». 11. All'articolo 14 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 1, le parole: «una dichiarazione da cui risulti che l'operatore stesso ha presentato una dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «una comunicazione da cui risulti che l'operatore stesso ha presentato una segnalazione». 12. All'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: «attraverso le RLAN» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 68»; b) al comma 2, lettera a), le parole: «del Capo II del presente titolo» sono sostituite dalle seguenti: «del presente capo». 13. All'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «21 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «21 dicembre 2024» e le parole: «tre anni» sono sostituite dalla seguente: «anno»; b) al comma 2, dopo le parole: «copertura geografica corrente» sono inserite le seguenti: «e il relativo grado di utilizzo» e dopo le parole: «svolgimento dei propri compiti,» sono inserite le seguenti: «ed anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di promozione della concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica,»; c) al comma 3: 1) le parole: «Nell'attivita' di mappatura delle infrastrutture di rete di cui al comma 2 e coerentemente con il suo risultato,» sono sostituite dalle seguenti: «All'esito dell'attivita' di mappatura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di cui al comma 2,»; 2) le parole: «in accordo» sono sostituite dalle seguenti: «in conformita'»; 3) le parole: «98-quindecies comma 2, per» sono sostituite dalle seguenti: «98-quindecies, comma 2, anche in formati aperti, standardizzati e interoperabili e, per il tramite della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), resi accessibili a Regioni ed enti locali, volte a»; d) al comma 4: 1) al primo periodo, le parole: «Il Ministero, anche tenendo conto della mappatura geografica corrente dell'Autorita' e» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero, anche tenendo conto dell'attivita' svolta dall'Autorita' ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e»; 2) al secondo periodo, le parole: «comprese le informazioni» sono sostituite dalle seguenti: «comprese quelle» e le parole: «100 Mbps» sono sostituite dalle seguenti: «300 Mbps»; 3) al terzo periodo, le parole: «specificamente attribuitile ai sensi del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ad essa attribuiti ai sensi del presente decreto anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di promozione della concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica,»; e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Nella fase di mappatura di cui al comma 4, le informazioni rilasciate dalle imprese sui piani di installazione delle reti hanno natura di dichiarazioni vincolanti ed implicano l'obbligo per le imprese di riferire al Ministero e all'Autorita', secondo le tempistiche predefinite dal Ministero, in merito allo stato di implementazione dei piani di installazione delle reti oggetto di dichiarazione. Al termine dell'arco temporale predefinito dal Ministero, l'Autorita', in contraddittorio con l'impresa interessata, verifica il rispetto delle dichiarazioni vincolanti e in caso di mancata attuazione, previa contestazione e valutate eventuali cause di giustificazione, applica la sanzione di cui all'articolo 30, comma 2.»; f) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il Ministero, sulla base delle informazioni raccolte e delle previsioni acquisite a norma del comma 1 e del comma 4, puo' designare aree con confini territoriali definiti in cui abbia accertato che nessuna impresa o autorita' pubblica abbia installato o intenda installare una rete ad altissima capacita' o realizzare importanti aggiornamenti o estensioni della rete che garantiscano prestazioni pari a una velocita' di download di almeno 300 Mbps. Il Ministero pubblica le aree designate anche in formati aperti, standardizzati e interoperabili e, per il tramite della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), resi accessibili a Regioni ed enti locali.»; g) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Nell'ambito dell'area designata, il Ministero puo' invitare le imprese e le autorita' pubbliche a dichiarare l'intenzione di installare reti ad altissima capacita' sulla base delle previsioni acquisite a norma del comma 4. A seguito di tale invito, il Ministero puo' chiedere ad altre imprese ed autorita' pubbliche di dichiarare l'intenzione di installare reti ad altissima capacita' o di realizzare sulla rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocita' di download di almeno 300 Mbps nella medesima area. Il Ministero indica le informazioni da includere in tali comunicazioni, al fine di garantire un livello di dettaglio analogo a quello contenuto nelle previsioni di cui ai commi 1 e 4. Il Ministero rende noto alle imprese o alle autorita' pubbliche che manifestano interesse se l'area designata e' coperta o sara' coperta da una rete d'accesso di prossima generazione con velocita' di download inferiore a 300 Mbps sulla base delle informazioni raccolte ai sensi del comma 1. Tali misure sono adottate secondo una procedura efficace, obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa e' esclusa aprioristicamente.»; h) al comma 7, le parole: «alla direttiva 2003/98/CE per consentirne il riutilizzo.» sono sostituite dalle seguenti: «al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 200 per consentirne il riutilizzo anche in formati aperti, standardizzati e interoperabili e, per il tramite della PDND, resi accessibili a Regioni ed enti locali.»; i) al comma 8, dopo le parole: «metodologie di mappatura» sono inserite le seguenti: «, con riferimento alla PDND e a standard aperti e di interoperabilita' di base dati» e dopo le parole «per le imprese» sono aggiunte le seguenti: «, per le Regioni e le altre Pubbliche Amministrazioni interessate». 14. All'articolo 28 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 1, dopo le parole: «codice del processo amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104». 15. All'articolo 30 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 4-bis e 6»; b) il comma 12 e' sostituito dal seguente: «12. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide, ovvero agli atti di natura regolamentare o regolatoria adottati ai sensi del presente decreto, il Ministero e l'Autorita', secondo le rispettive competenze, irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240.000 a euro 5.000.000, ordinando all'operatore il rimborso delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti ed indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall'Autorita' in ordine alla violazione delle disposizioni relative a imprese aventi significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione, nel solo mercato delle comunicazioni elettroniche.»; c) dopo il comma 12, e' inserito il seguente: «12-bis. Ai soggetti anche non fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, inclusi i call center, che operano, in violazione dell'articolo 98-decies, ponendo in essere pratiche commerciali sleali, frodi o abusi o non ottemperano agli ordini e alle diffide, impartiti ai sensi del presente articolo dal Ministero o dall'Autorita', quest'ultimi, secondo le rispettive competenze, irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 1.000.000.»; d) al comma 14, dopo le parole: «puo' disporre la sospensione dell'attivita'» e' inserita la seguente: «autorizzata»; e) al comma 17, le parole: «di cui ai commi 1, 5, 6, 8 e 9» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5»; f) al comma 19, le parole: «98-septiesdecies e 98-duodetricies», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «98-septiesdecies, 98-duodetricies e 98-undetricies»; g) al comma 22, le parole: «commi 13, 21, 22 e 23» sono sostituite dalle seguenti: «commi 14, 19, 20 e 21»; h) il comma 25 e' sostituito dal seguente: «25. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative del Ministero provvedono gli Ispettorati territoriali, anche su delega della Direzione generale competente in materia.»; i) al comma 27, dopo le parole: «Le sanzioni» sono inserite le seguenti: «di competenza dell'Autorita'»; l) dopo il comma 27, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «27-bis. Le sanzioni amministrative di competenza del Ministero di cui al presente articolo, fermo restando quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, possono essere assolte con il pagamento di una somma in misura ridotta di un terzo rispetto al minimo edittale entro il termine di dieci giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione. 27-ter. La riduzione di cui al comma 27-bis non si applica alle violazioni, di competenza del Ministero, di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. 27-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che mette a disposizione sul mercato in qualunque forma ricevitori autoradio ed apparecchiature di televisione digitale di consumo non conformi ai requisiti di cui all'articolo 98-vicies sexies, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 15.000 e del pagamento di una somma da euro 300 a euro 5.000 per ciascuna apparecchiatura. 27-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore, l'assemblatore o il distributore che mette a disposizione sul mercato, in vendita o in locazione, veicoli nuovi della categoria M e N non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 98-vicies sexies, comma 3, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 30.000 e del pagamento di una somma da euro 300 a euro 5.000 per ciascun veicolo. Alla stessa sanzione e' assoggettato chiunque apporta modificazioni ai ricevitori e alle apparecchiature di televisione digitale di consumo che comportano mancata conformita' all'articolo 98-vicies sexies.». 16. All'articolo 39 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. Il presente articolo non si applica ai requisiti essenziali, alle specifiche d'interfaccia ne' alle norme armonizzate soggette alla direttiva 2014/53/UE, recepita con decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.». 17. All'articolo 42 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «dall'Autorita'» sono aggiunte le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dall'allegato n. 12»; b) il comma 2 e' abrogato. 18. All'articolo 43 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'autorizzazione all'installazione delle reti pubbliche di comunicazione elettronica comprende la valutazione di compatibilita' delle relative opere infrastrutturali con la disciplina urbanistica ed edilizia e costituisce titolo unico per la loro installazione.»; b) al comma 9, le parole: «ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «e al Ministero» e dopo le parole: «ciascun impianto installato» sono aggiunte le seguenti: «, sulla base della modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207». 19. All'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti: «1-ter. Nel procedimento di autorizzazione all'installazione o all'ampliamento dell'impianto, nei luoghi ove e' previsto l'innalzamento dei limiti ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 2023, n. 214, il limite emissivo assentibile per singolo richiedente e' calcolato tenuto conto dei principi di equa ripartizione, effettivita' ed efficiente utilizzazione dello spazio elettromagnetico, sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, nel procedimento di autorizzazione all'installazione o all'ampliamento dell'impianto, il limite emissivo assentibile per singolo richiedente e' calcolato in conformita' ai criteri previsti dalla Norma Tecnica CEI 211-10 e commisurato al rapporto tra la banda acquisita dal soggetto richiedente sulla base dei diritti d'uso, e la banda totale disponibile per il servizio, intesa quale sommatoria delle bande acquisite da tutti gli operatori infrastrutturati. Al fine di consentire la massima efficienza nello sfruttamento dei limiti emissivi, nei siti per i quali non vi siano domande in numero tale da saturare il limite massimo previsto dal comma 1, gli operatori autorizzati, decorsi sei mesi dall'autorizzazione, possono richiedere in via temporanea un incremento pro quota del valore assentito, sino al raggiungimento di quello massimo compatibile per l'area, previa dimostrazione dell'effettivo bisogno, finche' gli altri operatori infrastrutturati, aventi titolo in base al secondo periodo del presente comma, non avranno conseguito l'autorizzazione. 1-quater. Nel caso di variazioni di servizi preesistenti o di assegnazione di nuove bande, laddove necessario per il rispetto del limite massimo di cui al comma 1, il limite assentito ai sensi del comma 1-ter e' ricalcolato sulla base dei criteri di cui al comma 1-ter, e le autorizzazioni gia' rilasciate sono rimodulate in conformita'. 1-quinquies. Le richieste di incremento dei limiti emissivi rispetto alle autorizzazioni gia' assentite, compatibilmente con quanto previsto dal comma 1-ter, che non necessitano di nuove installazioni o di modifiche fisiche agli impianti esistenti, sono oggetto di esclusiva comunicazione all'amministrazione e all'organismo competente a effettuare i controlli. 1-sexies. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede, anche avvalendosi della Fondazione Ugo Bordoni, alla rilevazione e al monitoraggio periodico dei dati relativi alle sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, ivi inclusi i dati di cui all'articolo 14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Ove all'esito delle rilevazioni periodiche emergano scostamenti tra la potenza autorizzata e quella effettivamente utilizzata, cosi' come dichiarata dagli operatori, il Ministero segnala i casi di sottoutilizzo all'amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione per la rimodulazione della stessa alla luce del principio di effettivita'. 1-septies. Ai sensi del presente articolo, per operatori infrastrutturati si intendono gli operatori di telefonia mobile dotati di impianti e infrastrutture fisiche di telefonia mobile sul territorio e per limite assentibile si intende la potenza massima autorizzabile nel rispetto dei valori di attenzione e obiettivi di qualita' di cui alla legge n. 36 del 2001.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1, predisposta sulla base della modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e' presentata all'ente locale dai titolari di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell'articolo 11, tramite portale telematico e, in mancanza di esso deve essere inviata mediante posta elettronica certificata. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento»; c) al comma 3, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, conforme alla modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207»; d) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Salvo quanto previsto ai commi 7, 8, 9 e 10, l'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 si intende accolta decorso il termine perentorio di cui al comma 10 dalla data di presentazione della stessa ove non sia intervenuto un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.»; e) al comma 10, le parole: «non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o» sono sostituite dalle seguenti: «non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di»; f) al comma 11, dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Gli operatori che gestiscono apparati radioelettrici attivi comunicano l'attivazione dell'impianto all'ente locale e all'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, entro quindici giorni dalla attivazione stessa.». 20. All'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture con impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, l'interessato trasmette all'ente locale, tramite portale telematico, una segnalazione certificata di inizio attivita' contenente la descrizione dimensionale dell'impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44 nonche' di quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo, indipendentemente dai Watt di potenza impregiudicata l'operativita' del regime di cui ai commi 4-bis e 4-ter, al ricorrere delle caratteristiche ivi indicate. In assenza del portale telematico la segnalazione, conforme alla modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 deve essere inviata mediante posta elettronica certificata.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Contestualmente, copia della segnalazione e' trasmessa tramite portale telematico, all'organismo di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, per il rilascio del parere di competenza. In mancanza del portale telematico deve essere inviata mediante posta elettronica certificata.»; c) al comma 4, dopo le parole: «fine lavori e» sono inserite le seguenti: «, salvo che per gli interventi di minore rilevanza di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,»; d) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le installazioni e le modificazioni, ivi comprese le modificazioni delle caratteristiche trasmissive degli impianti di cui al presente articolo, degli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima al connettore d'antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati. 4-ter. L'installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.». 21. All'articolo 46 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. La medesima procedura semplificata di cui al comma 1 si applica, relativamente agli aspetti dimensionali ivi menzionati, nell'ipotesi di richiesta di installazione di radio DAB sulla stessa infrastruttura gia' assentita per le stazioni di emissioni di diffusioni analogiche FM.». 22. All'articolo 49 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza, conforme alla modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, all'ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree. L'istanza cosi' presentata ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo. Il richiedente da' notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.»; b) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti interessati sono tenuti a presentare un'apposita istanza unicamente all'amministrazione procedente.»; c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri, il termine e' ridotto a dieci giorni. I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici, ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale. Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti il termine e' ridotto a otto giorni. Decorsi i suddetti termini, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente l'autocertificazione del richiedente.»; d) al comma 8, le parole da: «e' presentata» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, conforme alla modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e' presentata al comune di maggiore dimensione demografica tramite portale telematico. In mancanza di esso l'istanza deve essere inviata mediante posta elettronica certificata. L'istanza e' sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal comune di maggiore dimensione demografica.»; e) al comma 9, la parola: «novanta» e' sostituita dalla seguente: «sessanta». 23. Dopo l'articolo 49-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e' inserito il seguente: «Art. 49-ter (Inefficacia del provvedimento tardivo di diniego). - 1. Con riferimento alle procedure di cui agli articoli da 44 a 49 del presente decreto, si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 8-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.». 24. All'articolo 51 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 3 primo periodo, le parole da: «puo' esperire» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «, previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio da parte dell'autorita' competente ai sensi degli articoli 8, comma 1, lettera a), 9 e 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, puo' esperire la procedura per l'emanazione del decreto di esproprio prevista dal precitato decreto.». 25. All'articolo 52 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, dopo le parole: «in fibra ottica» sono inserite le seguenti: «e della rete mobile, nonche' per le opere accessorie di cui all'articolo 51, comma 1,» e le parole: «in ogni caso» sono soppresse; b) al comma 7, dopo le parole: «in fibra ottica» sono inserite le seguenti: «e della rete mobile». 26. All'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «per ragioni di viabilita' o di realizzazione di opere pubbliche, oneri» sono inserite le seguenti: «di qualsiasi natura» e dopo le parole: «legge 30 dicembre 2020 n. 178» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa in materia»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il contributo previsto dal comma 2, per le attivita' che comprendono la stima del fondo ambientale, e il contributo previsto al comma 3 sono calcolati in base al tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2016.». 27. All'articolo 54-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 le parole: «nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 e 49». 28. L'articolo 56 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 56 (Impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate - interferenze). - 1. Per la costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia elettrica, anche se subacquee e sui relativi atterraggi, a qualunque uso destinate e qualunque ne sia la classe secondo le definizioni adottate nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica. 2. Per la costruzione, modifica o spostamento delle tubazioni metalliche sotterrate, a qualunque uso destinate, i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica. 3. Le societa' interessate presentano, prima dell'avvio dei lavori, ai competenti Ispettorati territoriali, le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, corredate da una dettagliata relazione a firma del professionista abilitato e dagli elaborati progettuali che attestino la conformita' degli impianti, unitamente all'atto di sottomissione ove previsto dalla normativa vigente. Le dichiarazioni sostituiscono qualsiasi atto di assenso del Ministero sui relativi progetti ai sensi delle norme che regolano la materia, anche nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. Il Ministero vigila ed esercita controlli a campione, sulla realizzazione dei progetti di cui ai commi 1 e 2. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti a segnalare al Ministero l'inizio e la fine dei lavori inerenti al progetto, al fine di consentire l'accesso ai fini ispettivi del personale incaricato, nonche' comunicare, nei termini e con le modalita' prescritti, documenti, dati e notizie richiesti. 5. Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate anche le norme generali per gli impianti elettrici adottate dagli organismi competenti in campo elettrotecnico, elettronico e delle comunicazioni elettroniche, nazionali ed internazionali riconosciuti dallo Stato. Le stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate. 6. Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se approvati dalle autorita' competenti, si abbia un turbamento o la presenza di interferenze alle reti di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette autorita', lo spostamento degli impianti o adotta i provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie. 7. Per le attivita' di vigilanza e controllo di cui al presente articolo sono dovuti al Ministero i compensi per le prestazioni conto terzi stabiliti con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.». 29. All'articolo 58, del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 9, le parole: «che devono conformarsi a quanto previsto dall'articolo 45, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2018/1972,» sono soppresse. 30. All'articolo 68 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «La fornitura di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le reti locali in radiofrequenza (RLAN)» sono sostituite dalle seguenti: «La fornitura di un servizio di comunicazione elettronica mediante accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso reti locali punto-multipunto in radiofrequenze (RLAN)» e le parole: «allegato n. 14» sono sostituite dalle seguenti: «allegato n.13-bis»; b) al comma 2, le parole: «articolo 12 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000.» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 4 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022.»; c) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. Il collegamento tra access point appartenenti al medesimo operatore nonche' ad operatori distinti e' ammesso a condizione che, in caso di interconnessione tra reti, si rispettino tutte le disposizioni del presente decreto.». 31. All'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «storico o ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «storico, ambientale e paesaggistico»; b) al comma 3, alinea le parole: «all'articolo 3» e «, alternativamente» sono soppresse; c) al comma 4, secondo periodo: 1) dopo le parole: «di classe» sono inserite le seguenti: «E0,»; 2) le parole: «al Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «alle autorita' competenti,»; d) al comma 5, le parole: «la prima volta entro il 31 dicembre 2021 e successivamente ogni anno, in merito all'applicazione del regolamento 2020/1070/EU, in particolare l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1,» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine gli operatori riferiscono al Ministero, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le installazioni effettuate al 31 dicembre del precedente anno, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE)2020/1070 della Commissione del 20 luglio 2020.»; e) al comma 6, la parola: «pertinente» e' soppressa; f) al comma 8, le parole: «oltre agli oneri amministrativi a norma dell'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «con eccezione di quelli previsti dall'articolo 16». 32. All'articolo 77 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 3, le parole: «tale domanda transnazionale identificata.» sono sostituite dalle seguenti: «la domanda di carattere transnazionale di cui al comma 2.». 33. All'articolo 78 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 1, le parole: «dell'articolo 64, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/1972» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 75». 34. All'articolo 80 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 4, le parole da: «assicura la pubblicazione» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «: a) assicura la pubblicazione di un'offerta di riferimento tenendo in considerazione le linee guida del BEREC sui criteri minimi per un'offerta di riferimento di cui all'articolo 69 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018; b) assicura, se pertinente, che siano specificati gli indicatori chiave di prestazione nonche' i corrispondenti livelli dei servizi; c) monitora e garantisce la conformita' con gli indicatori di cui alla lettera b).». 35. All'articolo 91 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, le parole «81 a 84» sono sostituite dalle seguenti: «81 e 84»; 2) al comma 4, le parole: «84 o 85» sono sostituite dalle seguenti: «83 o 85». 36. All'articolo 98-sexies del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «L'Autorita' regolamenta e gestisce l'attribuzione, per il tramite di fornitori di servizi di messaggistica aziendale, all'utenza aziendale degli identificativi alfanumerici per l'invio di SMS/MMS.»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'Autorita' rende disponibile le risorse di numerazione, tra cui gli identificativi alfanumerici di cui al comma 1, per l'uso da parte dell'utente finale presente sul territorio nazionale, salvo eccezioni determinate dalla stessa tra cui la messa a disposizione di una serie di numeri non geografici che possano essere utilizzati per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale in tutto il territorio dell'Unione europea, fatti salvi il regolamento (UE) n. 612/2022 e l'articolo 98-decies, comma 2, del presente decreto. Ove i diritti d'uso delle risorse di numerazione siano stati concessi a imprese diverse dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, il presente comma si applica ai servizi specifici per la cui fornitura sono stati concessi i diritti d'uso. L'Autorita' provvede affinche' le condizioni elencate nella parte E dell'allegato 1 al presente decreto, che possono essere associate ai diritti d'uso delle risorse di numerazione utilizzate per la fornitura di servizi al di fuori dello Stato membro del codice paese e la relativa esecuzione, siano rigorose quanto le condizioni e l'esecuzione applicabili ai servizi forniti nello Stato membro del codice paese, in conformita' del presente decreto. L'Autorita' provvede inoltre affinche' i fornitori che utilizzano risorse di numerazione del loro codice paese in altri Stati membri rispettino le norme sulla tutela dei consumatori e le altre norme nazionali relative all'uso delle risorse di numerazione applicabili negli Stati membri in cui le risorse di numerazione sono utilizzate. L'obbligo lascia impregiudicati i poteri di esecuzione del Ministero e dell'Autorita'. L'Autorita' provvede inoltre a definire norme affinche' le condizioni elencate nella parte E dell'allegato 1 al presente decreto siano applicate anche a numerazioni assegnate direttamente dall'ITU qualora utilizzate per fornire specifici servizi nel territorio nazionale al fine di garantire parita' di condizioni d'uso tra numerazioni e siano evitati vantaggi competitivi nell'uso di specifiche numerazioni o per evitare che non siano rispettate garanzie per gli utenti, anche stabilendo, laddove opportuno, criteri di trattamento equivalenti per dette numerazioni rispetto ad altre numerazioni dei Piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica. L'Autorita', con l'eventuale supporto del Ministero, trasmette al BEREC le informazioni relative alle risorse di numerazione nazionali con diritto di uso extraterritoriale all'interno dell'Unione europea al fine dell'introduzione delle stesse nella banca dati istituita dal BEREC.»; c) al comma 9, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Il Ministero, altresi', vigila sull'assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento.». 37. All'articolo 98-decies del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In particolare, l'Autorita' puo' imporre ai soggetti autorizzati a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica norme per bloccare comunicazioni provenienti dall'estero che illegittimamente usino numerazione nazionale per identificarne l'origine, ovvero non rispettano le specifiche raccomandazioni dell'ITU-T. L'Autorita' puo' ordinare il blocco dei sistemi dei nomi di dominio accessibili da utenza sita sul territorio nazionale in caso di pratiche commerciali aggressive, frodi o abusi sulla base di specifica propria regolamentazione.». 38. All'articolo 98-undetricies del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ogni impresa e' tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno gli elenchi dei propri clienti titolari di contratti pre-pagati (acquirenti traffico) o post-pagati (abbonati) della telefonia mobile. Il Ministero e l'Autorita', ognuno per le parti di propria competenza, assicurano che i clienti siano identificati prima dell'attivazione, anche di singole componenti, dei servizi, al momento della consegna o messa a disposizione della scheda elettronica (S.I.M.) o della fornitura del profilo nel caso di S.I.M. digitale (eS.I.M.). Le predette imprese, nei casi di nuova attivazione e di portabilita' del numero o cambio della S.I.M., adottano tutte le necessarie misure affinche' sia garantita l'acquisizione dei dati anagrafici del titolare del contratto riportati su un documento di identita', nonche' del tipo, del numero, acquisendone copia ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti, fatto salvo il caso in cui per l'identificazione del cliente siano utilizzati sistemi di identita' digitale equipollenti ad ogni effetto di legge ai documenti d'identita'. L'identificazione del titolare del contratto puo' essere effettuata anche da remoto o in via indiretta, purche' vengano garantiti la corretta acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell'utente ed il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali. L'Autorita' giudiziaria ha facolta' di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno.». |
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Note Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art 14, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.» - Si riporta l'articolo 31, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea): «Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia. 3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici. 7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.». - Si riporta l'articolo 4, della legge 22 aprile 2021, n. 53, (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97: «Art. 4 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche). - 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) riordinare le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, attraverso l'adozione di un nuovo codice delle comunicazioni elettroniche per l'armonizzazione della normativa di settore, assicurando il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione; b) prevedere l'assegnazione delle nuove competenze affidate all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorita' nazionale indipendente di regolamentazione del settore e alle altre autorita' amministrative competenti, tra cui il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia per il cybersicurezza nazionale, nel rispetto del principio di stabilita' dell'attuale riparto di competenze sancito dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2018/1972; c) introdurre misure di semplificazione per lo sviluppo della connettivita' e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultra larga, sia fisse che mobili, garantendo altresi' l'accesso generalizzato alle reti ad altissima velocita' e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini, evitando zone bianche in assenza di copertura sul territorio nazionale, a prezzi accessibili e con possibilita' di scelta adeguata, nonche' introdurre una nozione di servizio universale che rispecchi il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti; d) assicurare il rispetto dei principi di concorrenza e di certezza dei tempi nelle procedure di assegnazione e rinnovo dei diritti di uso delle frequenze radiomobili, cosi' come previsto dall'articolo 48 della direttiva (UE) 2018/1972; e) definire un regime autorizza torio, senza pregiudizio alla facolta' delle amministrazioni competenti di organizzare la gestione dello spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, per l'uso delle frequenze utilizzate dalle tecnologie per l'internet delle cose, come il Low Power Wide Area Network (LPWAN), nel rispetto del principio di proporzionalita', al fine di favorire lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi; f) prevedere oneri amministrativi proporzionati, al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attivita' dei prestatori di servizi; g) prevedere adeguate e specifiche misure per le imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso; h) aggiornare i compiti dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, anche nell'ottica di rafforzarne le prerogative di indipendenza; i) provvedere alla revisione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, gia' previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003; l) provvedere a integrare le limitazioni fatte salve dalla direttiva (UE) 2018/1972 per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, includendo le esigenze della sicurezza dello Stato, secondo quanto gia' previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003; m) provvedere ad annoverare le ricerche di mercato, sociali e di opinione tra le ricerche scientifiche e storiche a fini statistici, nel rispetto delle diverse finalita' che le medesime perseguono, essendo orientate alla ricerca del dato, all'aggregazione delle opinioni e all'espletamento dei sondaggi e non alla promozione e commercializzazione di beni e servizi come nelle televendite e nel telemarketing.» - La direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 17 dicembre 2018, n. L 321; - Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, (Codice delle comunicazioni elettroniche), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2003, n. 214; - Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2011, n. 164. - Il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, (Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata), e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 maggio 2012 n. 126. - Il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, (Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita'), e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2016, n. 57. - Il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 giugno 2019, n. 140. - Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, (Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica), e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 novembre 2019, n. 272. - Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 settembre 2020, n. 228 - Supplemento Ordinario n. 33. - Il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita' «Il Forteto»), e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 01 marzo 2021, n. 51- Serie Generale. - Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, (Governane del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 luglio 2021, n. 181 - Supplemento Ordinario n. 26. - Il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2021, n. 109, (Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per il cybersicurezza nazionale) e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 agosto 2021, n. 185. - Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)), e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 dicembre 2021 n. 292 - Supplemento Ordinario n. 43. - Il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 maggio 2022, n. 117. - Il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)) convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2022 n.100. - Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2022, n. 164. - Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune), convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 aprile 2023, n. 94.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 28, 30, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 52, 54, 68, 69, 77, 78, 80, 91, 98-sexies, 98-decies, 98-undetricies del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003, gia' modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 207 dell'8 novembre 2021, come ulteriormente modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Ambito di applicazione) (art. 1 eecc; art. 2 Codice 2003). - 1. Formano oggetto del presente decreto le disposizioni in materia di: a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo; b) gruppi chiusi di utenti; c) reti di comunicazione elettronica ad uso privato; d) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica; questionario berec definizione e) servizi radioelettrici. 2. Non formano oggetto del decreto le disposizioni in materia di: a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti; b) apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 che attua la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE; c) disciplina dei servizi della societa' dell'informazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 3. Il presente decreto reca le specifiche norme in materia di tutela dei consumatori nel settore delle comunicazioni elettroniche, quali condizioni a corredo delle autorizzazioni generali per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica. Rimangono ferme le disposizioni del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 4. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del decreto le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi. 5. Le amministrazioni competenti all'applicazione del presente decreto garantiscono la conformita' del trattamento dei dati alle norme in materia di protezione dei dati. 6. Le disposizioni del presente decreto si applicano fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione. 7. Restano ferme le competenze e i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le competenze e i poteri del Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.» «Art. 2 (Definizioni) (ex art. 2 eecc e art. 1 Codice 2003). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) Codice: il "Codice delle comunicazioni elettroniche" per quanto concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica; b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi a un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della societa' dell'informazione o di servizi di diffusione di contenuti radiotelevisivi; il concetto comprende, tra l'altro, l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che puo' comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l'accesso alla rete locale nonche' alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, torri, condotti e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso a sistemi informativi o banche dati per l'effettuazione preventiva di ordini, la fornitura, l'effettuazione di ordini, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l'accesso ai servizi di rete virtuale; b-bis) access point: dispositivo di rete che consente l'accesso ad un numero variabile di utenti tra una rete radio LAN e una rete di comunicazione elettronica; c) Agenzia per la cybersicurezza nazionale: l'Agenzia istituita a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, con decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia, di seguito denominata Agenzia; d) apparato radioelettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l'apparato radioelettrico puo' coincidere con la stazione stessa; e) apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva; f) Application Programming Interface (API): interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali; g) Autorita' nazionale di regolamentazione: l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorita'; h) apparecchiature terminali: apparecchiature terminali quali definite all'articolo 1, comma 1), del decreto legislativo 26 ottobre 2010 n. 198; i) attribuzione di spettro radio: la designazione di una determinata banda di spettro radio destinata a essere utilizzata da parte di uno o piu' tipi di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni specificate; l) autorizzazione generale: il regime giuridico che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di reti e servizi di comunicazione elettronica, conformemente al presente decreto; m) BEREC: organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche; m-bis) call center: servizio specificamente organizzato per la gestione dei contatti e delle comunicazioni multicanale con gli utenti finali da parte di addetti specializzati o risponditori automatici nell'ambito di un rapporto contrattuale tra il gestore e un operatore che fornisce reti e servizi di comunicazioni elettroniche; n) centro di raccolta delle chiamate di emergenza o "PSAP" (public safety answering point): un luogo fisico, sotto la responsabilita' di un'autorita' pubblica o di un organismo privato riconosciuto dallo Stato, in cui perviene inizialmente una comunicazione di emergenza; o) centrale unica di risposta o CUR: il centro di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) piu' idoneo per la ricezione delle comunicazioni di emergenza sul territorio nazionale con PSAP di primo livello definiti su base regionale secondo le modalita' stabilite con appositi protocolli d'intesa tra le regioni ed il Ministero dell'interno; p) chiamata: la connessione stabilita da un servizio di comunicazione interpersonale accessibile al pubblico che consente la comunicazione vocale bidirezionale; p-bis) codice di abilitazione e identificazione: il codice fornito dall'impresa autorizzata ad un utente per identificarlo univocamente e verificarne l'abilitazione all'accesso alla rete tramite un access point; q) comunicazione di emergenza: comunicazione mediante servizi di comunicazione interpersonale tra un utente finale e il PSAP con l'obiettivo di richiedere e ricevere aiuto d'urgenza dai servizi di emergenza; r) consumatore: la persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attivita' lavorativa, commerciale, artigianale o professionale svolta; s) fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di tale rete; t) gruppo chiuso di utenti (CUG - Closed User Group): una pluralita' di soggetti legati fra loro da uno stabile interesse professionale o d'utenza comune, tale da giustificare esigenze interne di comunicazione confinata, soddisfatta a mezzo di reti e servizi esclusivi e chiusi di comunicazione elettronica ad uso privato; t-bis) identificazione univoca indiretta dell'utente: identificazione univoca dell'utente effettuata acquisendo l'identita' tecnica precedentemente validata e anagrafata da altri soggetti pubblici o esercenti un servizio di pubblica utilita'; t-ter) impianto di comunicazione elettronica: insieme di dispositivi di rete che comprende le apparecchiature e le infrastrutture necessarie per la trasmissione, la ricezione e l'elaborazione di segnali elettronici; u) incidente di sicurezza: un evento con un reale effetto pregiudizievole per la sicurezza delle reti o dei servizi di comunicazione elettronica; v) informazioni sulla localizzazione del chiamante: i dati trattati in una rete mobile pubblica, derivanti dall'infrastruttura di rete o dai dispositivi mobili, che indicano la posizione geografica delle apparecchiature terminali mobili di un utente finale e i dati sull'indirizzo fisico del punto terminale di rete; z) interconnessione: una particolare modalita' di accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica mediante il collegamento fisico o virtuale e logico delle reti pubbliche di comunicazione elettronica utilizzate dalla medesima impresa o da un'altra impresa, per consentire agli utenti di un'impresa di comunicare con gli utenti della medesima o di un'altra impresa o di accedere ai servizi offerti da un'altra impresa, qualora tali servizi siano forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete; aa) interferenza dannosa: un'interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, dell'Unione Europea o nazionali applicabili; bb) larga banda: l'ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l'utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattivita'; cc) libero uso: la facolta' di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica senza necessita' di autorizzazione generale; cc-bis) Mac Adress (Media access control address): codice di dodici caratteri in formato esadecimale, in accordo con la serie di standard IEEE 802, che identifica in modo univoco un dispositivo da connettere ad una rete; dd) mercati transnazionali: mercati individuati conformemente all'articolo 65 del codice europeo delle comunicazioni elettroniche, che coprono l'Unione o una parte considerevole di questa, situati in piu' di uno Stato membro; ee) messaggio IT-Alert: messaggio riguardante gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, inviato dal sistema di allarme pubblico IT-Alert; ff) Ministero: Ministero delle imprese e del made in Italy; gg) misure di autoprotezione: azioni da porre in essere utili a ridurre i rischi e ad attenuare le conseguenze derivanti da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso; hh) numero geografico: qualsiasi numero del piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica nel quale alcune delle cifre hanno un indicativo geografico per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete; ii) numero non geografico: qualsiasi numero del piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica che non sia un numero geografico, ad esempio i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo; ll) operatore: un'impresa che fornisce o e' autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazione elettronica, o una risorsa correlata; mm) PSAP piu' idoneo: uno PSAP istituito dalle autorita' competenti per coprire le comunicazioni di emergenza da un dato luogo o per le comunicazioni di emergenza di un certo tipo; nn) punto di accesso senza fili di portata limitata: apparecchiatura senza fili di accesso alla rete di piccole dimensioni, a bassa potenza, di portata limitata, che utilizza spettro radio soggetto a licenza o spettro radio esente da licenza oppure una combinazione dei due, che puo' essere utilizzata come parte di una rete pubblica di comunicazione elettronica ed essere dotata di una o piu' antenne a basso impatto visivo, che consente agli utenti un accesso senza fili alle reti di comunicazione elettronica indipendentemente dalla topologia di rete sottostante, che puo' essere mobile o fissa; oo) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale l'utente finale ha accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica e che, in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, e' definito mediante un indirizzo di rete specifico correlabile a un numero di utente finale o a un nome di utente finale; per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete e' costituito dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio; oo-bis) radio digitale: l'attivita' di radiodiffusione sonora in tecnica digitale diffusa su reti terrestri utilizzando lo standard DAB+; pp) rete ad altissima capacita': una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure una rete di comunicazione elettronica in grado di fornire prestazioni di rete analoghe in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione; le prestazioni di rete possono essere considerate analoghe a prescindere da eventuali disparita' di servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete; qq) rete locale in radiofrequenza o "RLAN" (radio local area network): un sistema di accesso senza fili a bassa potenza, di portata limitata, con un basso rischio di interferenze con altri sistemi di questo tipo installati in prossimita' da altri utenti, che utilizza, su base non esclusiva, apparati a corto raggio secondo le caratteristiche tecniche previste dal Piano Nazionale di ripartizione delle frequenze; rr) rete locale: il percorso fisico utilizzato dai segnali di comunicazione elettronica che collega il punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione elettronica; ss) rete di comunicazione elettronica ad uso privato: rete di comunicazione elettronica con la quale sono realizzate attivita' di comunicazione elettronica ad uso esclusivo del titolare della relativa autorizzazione. Una rete privata puo' interconnettersi, su base commerciale, con la rete pubblica tramite uno o piu' punti terminali di rete, purche' le attivita' di comunicazione elettronica realizzate con la rete privata non siano accessibili al pubblico; tt) rete pubblica di comunicazione elettronica: una rete di comunicazione elettronica, utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di rete; uu) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente cablata installata principalmente per la diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico; vv) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione, basati o meno su un'infrastruttura permanente o una capacita' di amministrazione centralizzata e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet), i sistemi per il trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; zz) risorse correlate: servizi correlati, infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati a una rete di comunicazione elettronica o a un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le condotte, le tubazioni, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione; aaa) RSPG: il gruppo "Politica dello spettro radio"; bbb) servizio CBS - Cell Broadcast Service: servizio che consente la comunicazione unidirezionale di brevi messaggi di testo ai dispositivi mobili presenti in una determinata area geografica coperta da una o piu' celle delle reti mobili pubbliche; ccc) servizio correlato: un servizio correlato a una rete o a un servizio di comunicazione elettronica che permette o supporta la fornitura, l'auto fornitura o la fornitura automatizzata di servizi attraverso tale rete o servizio, o e' potenzialmente in grado di farlo, e comprende i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi (electronic programme guides - EPG), nonche' altri servizi quali quelli relativi all'identita', alla posizione e alla presenza; ddd) servizio di comunicazione da macchina a macchina: servizio di comunicazione non interpersonale in cui le informazioni sono iniziate e trasferite in modo prevalentemente automatizzato tra dispositivi e applicazioni con nessuna o marginale interazione umana. Tale servizio puo' essere basato sul numero e non consente la realizzazione di un servizio interpersonale; eee) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: attivita' di installazione di reti ovvero, anche congiuntamente, esercizio di reti o servizi di comunicazione elettroniche svolti nell'interesse esclusivo del titolare e per il traffico tra terminali del titolare di un'autorizzazione generale, ovvero del beneficiario dell'attivita' di comunicazione elettronica ad uso privato; fff) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento su reti di comunicazioni elettroniche, che comprendono, con l'eccezione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti, i tipi di servizi seguenti: 1) servizio di accesso a internet quale definito all'articolo 2, secondo comma, punto 2), del regolamento (UE) 2015/2120; 2) servizio di comunicazione interpersonale; 3) servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali come i servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina e per la diffusione circolare radiotelevisiva; ggg) servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero: un servizio di comunicazione interpersonale che si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente - ossia uno o piu' numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale - o consente la comunicazione con uno o piu' numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale; hhh) servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero: un servizio di comunicazione interpersonale che non si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente, ossia uno o piu' numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale, o che non consente la comunicazione con uno o piu' numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale; iii) servizio di comunicazione interpersonale: un servizio di norma a pagamento che consente lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni tramite reti di comunicazione elettronica tra un numero limitato di persone, mediante il quale le persone che avviano la comunicazione o che vi partecipano ne stabiliscono il destinatario o i destinatari e non comprende i servizi che consentono le comunicazioni interpersonali e interattive esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio; iii-bis) servizio di comunicazione interpersonale che fa uso indiretto della numerazione: un servizio di comunicazione interpersonale che utilizza come identificativo dell'utente risorse di numerazione assegnate ad un altro soggetto autorizzato; lll) servizio di comunicazione vocale: un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere, direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o piu' numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale; mmm) servizio di conversazione globale: un servizio di conversazione multimediale in tempo reale che consente il trasferimento bidirezionale simmetrico in tempo reale di immagini video in movimento, nonche' comunicazioni testuali e vocali in tempo reale tra gli utenti in due o piu' localita'; nnn) servizio di emergenza: un servizio, riconosciuto come tale, che fornisce assistenza immediata e rapida in situazioni in cui esiste, in particolare, un rischio immediato per la vita o l'incolumita' fisica, la salute o la sicurezza individuale o pubblica, la proprieta' privata o pubblica o l'ambiente; ooo) sistema IT-Alert: piattaforma tecnologica con cui, in applicazione dello standard Europeo ETSI TS 102 900 V1.3.1 (2019-02) - Emergency Communications (EMTEL), European Public Warning System (EU-ALERT) using the Cell Broadcast Service, e' realizzato in Italia il sistema di allarme pubblico; ppp) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio reso accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o piu' numeri che figurano in un piano di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica nazionale o internazionale; qqq -(abrogata) rrr) servizio universale: un insieme minimo di servizi di una qualita' determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile; sss) sicurezza delle reti e dei servizi: la capacita' delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di resistere, a un determinato livello di riservatezza, a qualsiasi azione che comprometta la disponibilita', l'autenticita', l'integrita' o la riservatezza di tali reti e servizi, dei dati conservati, trasmessi o trattati oppure dei relativi servizi offerti o accessibili tramite tali reti o servizi di comunicazione; ttt) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura tecnica, sistema di autenticazione o intesa secondo i quali l'accesso in forma intelligibile a un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva e' subordinato a un abbonamento o a un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale; uuu) sistema di allarme pubblico: sistema di diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso; uuu-bis) SSID (Service Set identifier): codice che permette di identificare in maniera univoca una rete Local area network (LAN); vvv) spettro radio armonizzato: uno spettro radio per il quale sono state definite condizioni armonizzate relative alla sua disponibilita' e al suo uso efficiente mediante misure tecniche di attuazione conformemente all'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE; zzz) stazione radioelettrica: uno o piu' apparati radioelettrici, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o di radioastronomia ovvero per svolgere un'attivita' di comunicazione elettronica ad uso privato o in gruppo chiuso di utenti. Ogni stazione, in particolare, viene classificata sulla base del servizio o dell'attivita' alle quali partecipa in maniera permanente o temporanea; aaaa) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso; bbbb) uso condiviso dello spettro radio: l'accesso da parte di due o piu' utenti per l'utilizzo delle stesse bande di spettro radio nell'ambito di un accordo di condivisione definito, autorizzato sulla base di un'autorizzazione generale, di diritti d'uso individuali dello spettroradio o di una combinazione dei due, che include approcci normativi come l'accesso condiviso soggetto a licenza volto a facilitare l'uso condiviso di una banda di spettro radio, previo accordo vincolante di tutte le parti interessate, conformemente alle norme di condivisione previste nei loro diritti d'uso dello spettro radio onde da garantire a tutti gli utenti accordi di condivisione prevedibili e affidabili, e fatta salva l'applicazione del diritto della concorrenza; cccc) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o a gruppi chiusi di utenti; dddd) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico e che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico.» «Art. 3 (Principi generali) (art. 3 eecc e art. 3 Codice 2003). - 1. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica di cui al presente decreto e' volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di: a) liberta' di comunicazione; b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrita' e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica e l'adozione di misure preventive delle interferenze; c) liberta' di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'. 2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico nonche' l'attivita' di comunicazione elettronica ad uso privato o in gruppo chiuso di utenti sono libere e ad esse si applicano le disposizioni del decreto. 3. Il Ministero, l'Autorita', e le amministrazioni competenti contribuiscono nell'ambito della propria competenza a garantire l'attuazione delle politiche volte a promuovere la liberta' di espressione e di informazione, la diversita' culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e dai principi generali del diritto dell'Unione europea. 4. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.» «Art. 4 (Obiettivi generali della disciplina di reti, servizi ed attivita' di comunicazione elettronica) (artt. 1 e 3 eecc; artt. 4 e 13 Codice 2003). - 1. L'Autorita' e il Ministero, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, e fermo quanto previsto all'articolo 6 comma 3, perseguono i seguenti obiettivi generali, che non sono elencati in ordine di priorita': a) promuovere la connettivita' e l'accesso alle reti ad altissima capacita', comprese le reti fisse, mobili e senza fili, e il loro utilizzo da parte di tutti i cittadini e le imprese; b) promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate, compresa un'efficace concorrenza basata sulle infrastrutture, e nella fornitura dei servizi di comunicazione elettronica e dei servizi correlati; c) contribuire allo sviluppo del mercato interno rimuovendo gli ostacoli residui e promuovendo condizioni convergenti per gli investimenti e la fornitura di reti di comunicazione elettronica, servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate e servizi correlati, sviluppando approcci normativi prevedibili e favorendo l'uso effettivo, efficiente e coordinato dello spettro radio, l'innovazione aperta, la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee, la fornitura, la disponibilita' e l'interoperabilita' dei servizi paneuropei e la connettivita' da punto a punto (end-to-end); d) promuovere gli interessi dei cittadini, garantendo la connettivita' e l'ampia disponibilita' e utilizzo delle reti ad altissima capacita', comprese le reti fisse, mobili e senza fili, e dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualita' sulla base di una concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e dei servizi, garantendo un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondendo alle esigenze, ad esempio in termini di prezzi accessibili, di gruppi sociali specifici, in particolare utenti finali con disabilita', utenti finali anziani o utenti finali con esigenze sociali particolari, nonche' la scelta e l'accesso equivalente degli utenti finali con disabilita'. 2. La disciplina delle reti e servizi, nonche' delle attivita', di comunicazione elettronica e' volta altresi' a: a) promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica; b) garantire la trasparenza, pubblicita' e tempestivita' delle procedure per la concessione dei diritti di passaggio e di installazione delle reti di comunicazione elettronica sulle proprieta' pubbliche e private; c) garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale, sia essa per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica o per regolare le attivita' di comunicazione elettronica; d) garantire la fornitura del servizio universale, limitando gli effetti distorsivi della concorrenza; e) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda e la loro diffusione sul territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale ed economica anche a livello locale; f) garantire in modo flessibile l'accesso e l'interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, avendo riguardo alle singole tipologie di servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori; g) garantire l'esercizio senza interruzioni od interferenze delle reti di comunicazione elettronica poste a presidio dell'ordine pubblico, nonche' a salvaguardia della sicurezza ed a soccorso della vita umana (PPDR - Public Protection and Disaster Relief); h) garantire la convergenza, la interoperabilita' tra reti e servizi di comunicazione elettronica e l'utilizzo di standard aperti; i) garantire il rispetto del principio di neutralita' tecnologica, inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell'uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilita' di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata; l) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini; m) garantire un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondere alle esigenze, ad esempio in termine di prezzi accessibili, di gruppi sociali specifici, in particolare utenti finali con disabilita', utenti finali anziani o utenti finali con esigenze sociali particolari e assicurare la scelta e l'accesso equivalente degli utenti finali con disabilita'. 3. A garanzia dei diritti di cui all'articolo 3 e per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, gli obblighi per le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, disposti dal presente decreto, sono imposti secondo principi di imparzialita', obiettivita', trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalita'. 4. La disciplina della fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica tiene conto delle norme e misure tecniche approvate in sede comunitaria, nonche' dei piani e raccomandazioni approvati da organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtu' di convenzioni e trattati. 5. Nel perseguire le finalita' programmatiche specificate nel presente articolo, l'autorita' nazionale di regolamentazione e le altre autorita' competenti tra l'altro: a) promuovono la prevedibilita' regolamentare, garantendo un approccio regolatore coerente nell'arco di opportuni periodi di revisione e attraverso la cooperazione reciproca, con il BEREC, con il RSPG e con la Commissione europea; b) garantiscono che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica; c) applicano il diritto dell'Unione europea secondo il principio della neutralita' tecnologica, nella misura in cui cio' sia compatibile con il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3; d) promuovono investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture nuove e migliorate, anche garantendo che qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio sostenuto dalle imprese che investono e consentendo vari accordi di cooperazione tra gli investitori e le parti che richiedono accesso onde diversificare il rischio di investimento, assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione; e) tengono debito conto della varieta' delle condizioni attinenti all'infrastruttura, della concorrenza, della situazione degli utenti finali e, in particolare, dei consumatori nelle diverse aree geografiche all'interno del territorio dello Stato, ivi compresa l'infrastruttura locale gestita da persone fisiche senza scopo di lucro; f) impongono obblighi regolamentari ex ante unicamente nella misura necessaria a garantire una concorrenza effettiva e sostenibile nell'interesse dell'utente finale e li attenuano o revocano non appena sia soddisfatta tale condizione. 6. Il Ministero e l'Autorita', anche in collaborazione con la Commissione europea, l'RSPG e il BEREC, adottano, nello svolgimento dei compiti di regolamentazione indicati nel presente decreto, tutte le ragionevoli misure necessarie e proporzionate per conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo. «Art. 6 (Attribuzioni del Ministero, dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre Amministrazioni competenti) (artt. 5, 6 e 11 eecc; artt. 7 e 8 Codice 2003). - 1. Il Ministero esercita le competenze derivanti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonche' dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. Fermo restando il puntuale riparto di competenze tra Autorita' e Ministero, di cui al presente decreto, il Ministero svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze; b) effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia; c) effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; d) assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso ad eccezione dell'assegnazione delle numerazioni per servizi di emergenza, e vigila sulla loro utilizzazione; e) definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri; f) congiuntamente all'Autorita', vigila sulla effettiva erogazione e disponibilita' del servizio universale; g) effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete per come previsto dal presente decreto; h) riceve le notifiche di inizio attivita' ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti il divieto di prosecuzione dell'attivita', acquisisce al bilancio i diritti amministrativi e i contributi dovuti. Trasmette le informazioni al BEREC e puo' definire, conformemente alle prescrizioni del presente decreto, regimi specifici per particolari categorie di reti o servizi; i) vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto; l) ogni altro compito conferito dal diritto nazionale nelle materie di cui al presente decreto, comprese le disposizioni nazionali di attuazione del diritto dell'Unione europea. 2. L'Autorita' esercita le competenze derivanti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 nonche' dalla legge 31 luglio 1997, n. 249. Fermo restando il puntuale riparto di competenze tra Autorita' e Ministero, di cui al presente decreto, l'Autorita' svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) regolamentazione ex ante del mercato, compresa l'imposizione di obblighi in materia di accesso e interconnessione; b) risoluzione delle controversie tra le imprese e tra i proprietari di unita' immobiliari o il condominio e l'operatore di rete relative ai diritti e agli obblighi previsti dal decreto legislativo del 15 febbraio 2016, n. 33; c) pianificazione per l'assegnazione delle frequenze e pareri in materia di spettro radio, ai sensi del presente decreto; d) tutela dei diritti degli utenti finali nel settore della comunicazione elettronica mediante l'applicazione della normativa settoriale e l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto, nonche' attraverso procedure per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori; e) garanzia di un accesso aperto a internet ai sensi del regolamento europeo (UE) 2120/2015, mediante l'esercizio dei relativi poteri regolamentari, di vigilanza e sanzionatori; f) valutazione dell'onere indebito e calcolo del costo netto della fornitura del servizio universale; g) garanzia della portabilita' del numero tra i fornitori; h) esercizio dei poteri regolamentari, di vigilanza e sanzionatori in materia di roaming internazionale, ai sensi del regolamento europeo (UE) 2120/2015; i) raccolta di dati e altre informazioni dai partecipanti al mercato, anche al fine di contribuire ai compiti del BEREC; l) mappatura della copertura geografica delle reti a larga banda all'interno del territorio, ai sensi del presente decreto; m) ogni altro compito conferito dal diritto nazionale, comprese le disposizioni nazionali di attuazione del diritto dell'Unione europea, nonche' relativo a qualsiasi ruolo conferito al BEREC. 3. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale esercita le competenze derivanti dal Titolo V del presente Codice e dal decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. L'Agenzia svolge, in particolare, i compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche, assicurandone la disponibilita', la confidenzialita', l'integrita' e la resilienza. 4. Il Ministero e l'Autorita', per le parti di rispettiva competenza, adottano le misure espressamente previste dal presente decreto intese a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4, nel rispetto dei principi di certezza, efficacia, ragionevolezza e proporzionalita' delle regole. Le competenze del Ministero, cosi' come quelle dell'Autorita', sono notificate alla Commissione europea e sono rese pubbliche sui rispettivi siti Internet istituzionali. 5. Il Ministero, l'Autorita', l'Agenzia e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, ai fini di una leale collaborazione e reciproca cooperazione nelle materie di interesse comune, si scambiano le informazioni necessarie all'applicazione del presente decreto e delle disposizioni del diritto dell'Unione europea relative alle reti ed i servizi di comunicazione elettronica. I soggetti che ricevono le informazioni sono tenuti a rispettare lo stesso grado di riservatezza cui sono vincolati i soggetti che le trasmettono. 6. Il Ministero, l'Autorita', l'Agenzia e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante specifiche intese, adottano disposizioni sulle procedure di consultazione e di cooperazione nelle materie di interesse comune. Tali disposizioni sono rese pubbliche sui rispettivi siti internet istituzionali. 7. Il Ministero, l'Autorita', l'Agenzia e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, per le parti di rispettiva competenza, assicurano cooperazione e trasparenza tra loro e nei riguardi della Commissione europea al fine di garantire la piena applicazione delle disposizioni stabilite dal presente decreto. 8. Il Ministero e l'Autorita' per le parti di rispettiva competenza ai sensi del presente decreto, esercitano i propri poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo, operano in indipendenza e sono giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. In caso di proprieta' o di controllo pubblico delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, le funzioni e le attivita' di regolamentazione sono caratterizzata da una piena ed effettiva separazione strutturale dalle funzioni e attivita' inerenti alla proprieta' o al controllo di tali imprese. «Art. 8 (Regioni ed Enti locali) (art. 5 Codice 2003). - 1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, ferme restando le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome, operano in base al principio di leale collaborazione, anche mediante intese ed accordi. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali concordano, in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le linee generali dello sviluppo del settore, anche per l'individuazione delle necessarie risorse finanziarie. A tal fine e' istituito, nell'ambito della Conferenza Unificata, avvalendosi della propria organizzazione e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, un Comitato paritetico, con il compito di verificare il grado di attuazione delle iniziative intraprese, di acquisire e scambiare dati ed informazioni dettagliate sulla dinamica del settore e di elaborare le proposte da sottoporre alla Conferenza medesima. 2. In coerenza con i principi di tutela dell'unita' economica, di tutela della concorrenza e di sussidiarieta', nell'ambito dei principi fondamentali di cui al presente decreto e comunque desumibili dall'ordinamento della comunicazione stabiliti dallo Stato, e in conformita' con quanto previsto dal diritto dell'Unione europea ed al fine di rendere piu' efficace ed efficiente l'azione dei soggetti pubblici locali e di soddisfare le esigenze dei cittadini e degli operatori economici, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei principi di cui al primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dettano disposizioni in materia di: a) individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, da offrire in aree locali predeterminate nell'ambito degli strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di delocalizzazione di imprese; b) agevolazioni per l'acquisto di apparecchiature terminali d'utente e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda; c) promozione di livelli minimi di disponibilita' di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche localizzate sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di formazione, negli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed in quelle ricettive, turistiche e alberghiere; d) definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle persone anziane, persone con disabilita', ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali ed a quelli che vivono in zone rurali o geograficamente isolate. 2-bis. Le Regioni e gli Enti locali favoriscono la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica, nel rispetto dei principi di tutela previsti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e nel perseguimento dell'obiettivo di qualita' del servizio. A tal fine, gli stessi non limitano a particolari aree del territorio la possibilita' di installazione, ferme restando le specifiche disposizioni a tutela di aree di particolare pregio storico-paesaggistico o ambientale ovvero di protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di siti sensibili, dovendo, in tal caso, garantire comunque una localizzazione o soluzione alternativa, da individuare con provvedimento motivato sentiti gli operatori, che assicuri il medesimo effetto. 3. L'utilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli previsti dalla normativa comunitaria, necessari per il conseguimento degli obiettivi indicati al comma 2, lettere a) e b), deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalita'. 4. Le presenti disposizioni sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte II, della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampia rispetto a quelle gia' attribuite. «Art. 9 (Misure di garanzia) (art. 6 Codice 2003). - 1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso societa' controllate o collegate. 2. Ai fini del presente articolo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo del Codice civile. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche' ricorra una delle situazioni previste dall'articolo 51, comma 10, decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.» «Art. 11 (Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica) (ex art. 12 eecc - ex art. 25 d.lgs. n. 259/2003). - 1. L'attivita' di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica e' libera, fatte salve le condizioni stabilite nel presente decreto e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanita' pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente decreto, condizioni di piena reciprocita'. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni. 2. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 13 o i diritti di uso di cui agli articoli 59 e 98-septies, e' assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della segnalazione di cui al comma 4. Il Ministero, sentita l'Autorita' per i profili di competenza, puo' definire, pubblicandone i regolamenti, conformi alle prescrizioni del presente decreto, regimi specifici per l'autorizzazione generale per particolari categorie di reti o servizi, cui l'impresa che intende offrire le dette reti o servizi e' tenuta ad ottemperare. 3. Le imprese che intendono avviare le attivita' di cui al comma 1, notificano tale intenzione al Ministero e possono esercitare i diritti che derivano dall'autorizzazione generale subito dopo la notifica, se del caso nel rispetto delle disposizioni sui diritti d'uso stabilite a norma del presente decreto, salva motivata opposizione da parte del Ministero. 4. La notifica di cui al comma 3 e' composta dalla segnalazione, resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, dell'intenzione di iniziare la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, nonche' dalla presentazione delle informazioni necessarie per consentire al Ministero la tenuta di un registro dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica. Tale segnalazione costituisce segnalazione certificata di inizio attivita' e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 13-bis. 5. Le informazioni di cui al comma 4 comprendono quanto segue: a) il nome del fornitore; b) lo status giuridico, la forma giuridica e il numero di registrazione del fornitore, qualora il fornitore sia registrato nel registro pubblico delle imprese o in un altro registro pubblico analogo nell'Unione; c) l'eventuale indirizzo geografico della sede principale del fornitore nell'Unione e delle eventuali sedi secondarie in uno Stato membro; d) l'indirizzo del sito web del fornitore, se applicabile, associato alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica; e) una persona di contatto e suoi recapiti completi; f) una breve descrizione delle reti o dei servizi che si intende fornire; g) gli Stati membri interessati; h) la data presunta di inizio dell'attivita'; i) l'impegno a rispettare le norme del decreto e del regime previsto per l'autorizzazione generale; l) l'ubicazione delle stazioni radioelettriche, e nel caso di fornitura di accesso ai sensi dell'articolo 68, il MAC Address, il Service Set identifier (SSID) e la frequenza utilizzata. 6. Al fine di consentire al BEREC la tenuta di una banca dati dell'Unione delle notifiche trasmesse, il Ministero inoltra senza indebito ritardo al BEREC, per via elettronica, per il tramite dell'Autorita', ciascuna notifica ricevuta. 7. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della segnalazione di cui al comma 3, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita'. Il Ministero pubblica le informazioni relative alle segnalazioni presentate sul sito Internet. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249. 8. La cessazione dell'esercizio di un'attivita' di rete o dell'offerta di un servizio di comunicazione elettronica puo' aver luogo in ogni tempo. L'operatore informa gli utenti della cessazione, ai sensi dell'articolo 98-septies decies, comma 4, con un preavviso di almeno tre mesi, dandone comunicazione contestualmente al Ministero e all'Autorita'. Tale termine e' ridotto a un mese nel caso di cessazione dell'offerta di un profilo tariffario. 9. Le autorizzazioni generali hanno una durata pari alla durata richiesta nella segnalazione e comunque non superiore a venti anni, con scadenza che coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validita', termine elevabile alla durata di un diritto d'uso di frequenze radio o risorse di numerazione o posizioni orbitali, nel caso in cui al fine dell'esercizio dell'autorizzazione generale sia previsto tale utilizzo. Entro il termine di scadenza l'autorizzazione generale puo' essere rinnovata mediante nuova segnalazione, alle condizioni vigenti, salvo quanto previsto per gli eventuali diritti d'uso associati ai sensi dell'articolo 63. 10. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 64, una autorizzazione generale puo' essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente indicate le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Tale dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attivita' e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 13-ter. Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa segnalazione da parte dell'impresa cedente puo' comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo all'impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine e' interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.» «Art. 12 (Sperimentazione) (art. 39 Codice 2003). - 1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti da norme di legge e di regolamento in materia di sperimentazione della radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale, la sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica e' subordinata a segnalazione preventiva. L'impresa interessata presenta al Ministero una segnalazione della persona fisica titolare o del legale rappresentante della persona giuridica o di soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di effettuare una sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente al modello riportato nell'allegato 13. L'impresa e' abilitata ad iniziare la sperimentazione a decorrere dall'avvenuta presentazione della segnalazione. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero, entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della segnalazione, verifica sussistenza d'ufficio la dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita'. 2. La segnalazione di cui al comma 1: a) non costituisce titolo per il conseguimento di una successiva autorizzazione generale per l'offerta al pubblico, a fini commerciali, della rete o servizio di comunicazione elettronica oggetto di sperimentazione; b) non riveste carattere di esclusivita' ne' in relazione al tipo di rete o servizio, ne' in relazione all'area o alla tipologia di utenza interessate; c) puo' prevedere, a causa della limitatezza delle risorse di spettro radio disponibili per le reti o servizi di comunicazione elettronica, l'espletamento della sperimentazione in regime di condivisione di frequenze. 3. La segnalazione di cui al comma 1 deve indicare: a) l'eventuale richiesta di concessione di diritti individuali d'uso delle frequenze radio e dei numeri necessari; b) la durata della sperimentazione, limitata nel tempo e comunque non superiore a sei mesi, a partire dal giorno indicato per l'avvio della stessa; c) l'estensione dell'area operativa, le modalita' di esercizio, la tipologia, la consistenza dell'utenza ammessa che, comunque, non puo' superare le tremila unita', e il carattere sperimentale del servizio; d) l'eventuale previsione di oneri economici per gli utenti che aderiscono alla sperimentazione; e) l'obbligo di comunicare all'utente la natura sperimentale del servizio e l'eventuale sua qualita' ridotta; f) l'obbligo di comunicare al Ministero e, ove siano interessate reti o e servizi pubblici, all'Autorita' i risultati della sperimentazione al termine della stessa. 4. Se la sperimentazione comprende l'attribuzione di diritti individuali d'uso, con l'assegnazione delle frequenze radio o di risorse di numerazione, il Ministero li concede, entro quattro settimane dal ricevimento della segnalazione nel caso di numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di numerazione, ed entro otto settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Se la segnalazione risulta incompleta, il Ministero, entro i termini di cui al primo periodo, invita l'impresa interessata a integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla sperimentazione. 5. Per il rinnovo della sperimentazione si applica la procedura di cui al comma 1 e la presentazione della richiesta deve avvenire entro sessanta giorni antecedenti la data di scadenza.» «Art. 13 (Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e obblighi specifici) (art. 13 eecc- art. 28 d.lgs 2003). - 1. L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, per l'accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le RLAN e i diritti di uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nell'allegato 1. Tali condizioni sono non discriminatorie, proporzionate e trasparenti. Nel caso dei diritti d'uso dello spettro radio, tali condizioni ne garantiscono l'uso effettivo ed efficiente e sono conformi agli articoli 58 e 64, mentre nel caso dei diritti d'uso delle risorse di numerazione, sono conformi all'articolo 98-septies. L'autorizzazione generale e' sempre sottoposta alla condizione n. 4 della parte A dell'allegato 1. 2. Gli obblighi specifici prescritti alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 72, commi 1 e 5, e degli articoli 73, 79 e 93 o a quelli designati per la fornitura del servizio universale ai sensi del presente decreto sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall'autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza, nell'autorizzazione generale e' fatta menzione dei criteri e delle procedure in base ai quali tali obblighi specifici sono prescritti alle singole imprese. 3. L'autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche del settore e quelle indicate nelle sezioni A, B e C dell'allegato 1 e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtu' di altra normativa nazionale. 4. Nel concedere i diritti di uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione, il Ministero non ripete le condizioni previste nell'autorizzazione generale. 5. Nel definire eventuali condizioni all'autorizzazione generale, relative alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, che non riproducano condizioni gia' imposte alle imprese da altra normativa, il Ministero acquisisce il parere dell'Agenzia e dell'Autorita'.» «Art. 14 (Dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio del diritto di installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione) (ex art. 14 eecc, art. 31 Codice 2003). - 1. Su richiesta di un operatore, il Ministero, anche allo scopo di agevolare l'esercizio dei diritti di installare infrastrutture, di negoziare l'interconnessione o di ottenere l'accesso e l'interconnessione nei confronti di altre autorita' o di altri operatori, rilascia entro sette giorni dal ricevimento della richiesta una comunicazione da cui risulti che l'operatore stesso ha presentato una segnalazione ai sensi dell'articolo 11 comma 3, indicando le condizioni alle quali una impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di autorizzazione generale e' legittimata a richiedere tali diritti.» «Art. 15 (Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale) (ex art. 15 eecc, art. 26 Codice 2003). - 1. Le imprese soggette all'autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 11 hanno il diritto di: a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico; b) che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti di installare strutture in conformita' dell'articolo 43; c) utilizzare, fatti salvi gli articoli 13, 59 e 67, lo spettro radio in relazione alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica; d) che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti d'uso delle risorse di numerazione conformemente all'articolo 98-septies; e) fornire l'accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le RLAN di cui all'articolo 68. 2. Allorche' tali imprese intendano fornire al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l'autorizzazione generale da' loro inoltre il diritto di: a) negoziare l'interconnessione con altri fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolare di un'autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l'accesso o l'interconnessione alle reti in qualunque luogo dell'Unione europea, alle condizioni del presente capo; b) poter essere designate quali fornitori di vari elementi del servizio universale o in diverse parti del territorio nazionale conformemente agli articoli 96 e 97.» «Art. 22 (Mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta di servizi di connettivita') (art. 22 eecc). - 1. Entro il 21 dicembre 2024 il Ministero e l'Autorita' realizzano, ciascuno per i propri ambiti di competenza e finalita' istituzionali, una mappatura geografica della copertura delle reti di comunicazione elettronica in grado di fornire banda larga e successivamente provvedono ad aggiornare i dati periodicamente e comunque almeno ogni anno. Le informazioni raccolte nelle mappature geografiche presentano un livello di dettaglio locale appropriato, comprendono informazioni sufficienti sulla qualita' del servizio e sui relativi parametri e sono trattate conformemente all'articolo 20 comma 3. 2. La mappatura dell'Autorita' riporta la copertura geografica corrente e il relativo grado di utilizzo delle reti a banda larga all'interno del territorio, secondo quanto necessario per lo svolgimento dei propri compiti, ed anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di promozione della concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, ai sensi del presente decreto. 3. All'esito dell'attivita' di mappatura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di cui al comma 2, l'Autorita' pubblica informazioni adeguate, aggiornate e sufficienti, in conformita' con i criteri e le finalita' definite dall'articolo 98-quindecies, comma 2, anche in formati aperti, standardizzati e interoperabili e, per il tramite della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), resi accessibili a Regioni ed enti locali, volte a consentire agli utenti finali di analizzare lo stato di sviluppo dell'offerta di servizi di connettivita' al singolo indirizzo, anche al fine di effettuare valutazioni comparative sulle offerte disponibili dei diversi operatori. L'Autorita' adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente comma. 4. Il Ministero, anche tenendo conto dell'attivita' svolta dall'Autorita' ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e delle relative informazioni, realizza una mappatura geografica che include le informazioni di previsione sulla copertura delle reti a banda larga, comprese le reti ad altissima capacita', all'interno del territorio nazionale, relative a un arco temporale predefinito dal Ministero medesimo, ai fini dell'accertamento degli elementi istruttori necessari per la definizione e adozione di interventi di politica industriale di settore, comprese le indagini richieste per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Tale mappatura di previsione contiene tutte le informazioni pertinenti, comprese quelle sulle installazioni pianificate, dalle imprese o dalle autorita' pubbliche, di reti ad altissima capacita' e di importanti aggiornamenti o estensioni delle reti a una velocita' di download di almeno 300 Mbps. L'Autorita' decide, in relazione ai compiti ad essa attribuiti ai sensi del presente decreto anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di promozione della concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, la misura in cui e' opportuno avvalersi, in tutto o in parte, delle informazioni raccolte nell'ambito di tale previsione. 4-bis. Nella fase di mappatura di cui al comma 4, le informazioni rilasciate dalle imprese sui piani di installazione delle reti hanno natura di dichiarazioni vincolanti ed implicano l'obbligo per le imprese di riferire al Ministero e all'Autorita', secondo le tempistiche predefinite dal Ministero, in merito allo stato di implementazione dei piani di installazione delle reti oggetto di dichiarazione. Al termine dell'arco temporale predefinito dal Ministero, l'Autorita', in contraddittorio con l'impresa interessata, verifica il rispetto delle dichiarazioni vincolanti e in caso di mancata attuazione, previa contestazione e valutate eventuali cause di giustificazione, applica la sanzione di cui all'articolo 30, comma 2. 5. Il Ministero, sulla base delle informazioni raccolte e delle previsioni acquisite a norma del comma 1 e del comma 4, puo' designare aree con confini territoriali definiti in cui, abbia accertato che nessuna impresa o autorita' pubblica abbia installato o intenda installare una rete ad altissima capacita' o realizzare importanti aggiornamenti o estensioni della rete che garantiscano prestazioni pari a una velocita' di download di almeno 300 Mbps. Il Ministero pubblica le aree designate anche in formati aperti, standardizzati e interoperabili e, per il tramite della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), resi accessibili a Regioni ed enti locali. 6. Nell'ambito dell'area designata, il Ministero puo' invitare le imprese e le autorita' pubbliche a dichiarare l'intenzione di installare reti ad altissima capacita' sulla base delle previsioni acquisite a norma del comma 4. A seguito di tale invito, il Ministero puo' chiedere ad altre imprese ed autorita' pubbliche di dichiarare l'intenzione di installare reti ad altissima capacita' o di realizzare sulla rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocita' di download di almeno 300 Mbps nella medesima area. Il Ministero indica le informazioni da includere in tali comunicazioni, al fine di garantire un livello di dettaglio analogo a quello contenuto nelle previsioni di cui al comma 1 e 4. Il Ministero rende noto alle imprese o alle autorita' pubbliche che manifestano interesse se l'area designata e' coperta o sara' coperta da una rete d'accesso di prossima generazione con velocita' di download inferiore a 300 Mbps sulla base delle informazioni raccolte a norma del comma 1. Tali misure sono adottate secondo una procedura efficace, obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa e' esclusa aprioristicamente. 7. Se le informazioni pertinenti non sono disponibili sul mercato, il Ministero e l'Autorita', per quanto di rispettiva competenza, provvedono affinche' i dati scaturiti dalle mappature geografiche e non soggetti alla riservatezza commerciale siano direttamente accessibili conformemente al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 200 per consentirne il riutilizzo anche in formati aperti, standardizzati e interoperabili e, per il tramite della PDND, resi accessibili a Regioni ed enti locali. Qualora tali strumenti non siano disponibili sul mercato, il Ministero e l'Autorita', per quanto di rispettiva competenza, mettono a disposizione anche strumenti di informazione che consentano agli utenti finali di determinare la disponibilita' di connettivita' nelle diverse aree, con un livello di dettaglio utile a giustificare la loro scelta di operatore o fornitore del servizio. 8. Il Ministero e l'Autorita', definiscono, mediante protocollo d'intesa, le modalita' di collaborazione ai fini dell'attuazione del presente articolo, con specifico riferimento allo scambio e condivisione di informazioni, le tempistiche e le metodologie di mappatura, con riferimento alla PDND e a standard aperti e di interoperabilita' di base dati. In tale protocollo di intesa, il Ministero e l'Autorita' concordano un approccio alla mappatura che consenta coerenza, uniformita' ed accessibilita' dei dati e delle informazioni e che minimizzi l'onere informativo per le imprese, per le Regioni e le altre Pubbliche Amministrazioni interessate.» «Art. 28 (Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorita') (art. 31 eecc, ex art. 9 Codice 2003). - 1. Avverso i provvedimenti dell'Autorita' e del Ministero e' sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 2. Il Ministero e l'Autorita', ciascuno per le materie di propria competenza, raccolgono informazioni sull'argomento generale dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive materie trattate, comunicano le informazioni previste dal presente comma alla Commissione europea e al BEREC, su richiesta motivata di uno di essi.» «Art. 30 (Sanzioni) (art. 29 eecc e art. 98 Codice 2003). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti e servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico. 2. Ai soggetti che nell'ambito della procedura di cui all'articolo 22, commi 4-bis e 6, forniscono, deliberatamente o per negligenza grave, informazioni errate o incomplete, il Ministero o l'Autorita', in base alle rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 1.000.000,00 da stabilirsi in rapporto alla gravita' del fatto e alle conseguenze che ne sono derivate. 3. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto non costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 2.500.000,00, da stabilirsi in equo rapporto alla gravita' del fatto. 4. Se il fatto previsto al comma 3 riguarda l'installazione o l'esercizio di impianti radioelettrici ovvero impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 2.500.000,00. 5. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dal titolo abilitativo e' punito con la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 2.500.000,00. 6. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 3, il trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari a venti volte i diritti amministrativi e contributi, di cui rispettivamente agli articoli 16 e 42, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all'anno. 7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'Autorita' giudiziaria e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, il Ministero, ove il trasgressore non provveda, puo' provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l'impianto ritenuto abusivo, avvalendosi anche dalla forza pubblica. 8. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui ai commi 3, 4 e 5 per piu' di due volte in un quinquennio, il Ministero commina la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima stabilita dagli stessi commi. 9. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico in difformita' a quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 11 comma 4, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 580.000,00. 10. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate piu' di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 600.000,00; ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalita' prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dall'Autorita', gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 1.150.000,00. 11. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal Ministero e dall'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio delle proprie attivita' non corrispondenti al vero, si applicano le pene previste dall'articolo 2621 del codice civile. 12. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide, ovvero agli atti di natura regolamentare o regolatoria adottati ai sensi del presente decreto, il Ministero e l'Autorita', secondo le rispettive competenze irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240.000 a euro 5.000.000, ordinando all'operatore il rimborso delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti ed indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall'Autorita' in ordine alla violazione delle disposizioni relative a imprese aventi significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione, nel solo mercato delle comunicazioni elettroniche. 12-bis. Ai soggetti anche non fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, inclusi i call center, che operano, in violazione dell'art. 98-decies, ponendo in essere pratiche commerciali sleali, frodi o abusi e non ottemperano agli ordini e alle diffide, impartiti ai sensi del presente articolo dal Ministero o dall'Autorita', quest'ultimi, secondo le rispettive competenze, irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 1.000.000. 13. Nei confronti dei soggetti che offrono al pubblico i servizi di comunicazione elettronica in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali, quali telefoni, telefax o apparati per la connessione alla rete, in caso di accertamento delle violazioni previste dai commi 3, 9 e 10 del presente articolo si applica la sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 25.000,00. 14. Nei casi previsti dai commi 8, 9, 10 e 11, 12, 13 e 15 e nelle ipotesi di mancato pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 16 e 42, nei termini previsti dall'allegato n. 12, se la violazione e' di particolare gravita', o reiterata per piu' di due volte in un quinquennio, il Ministero su segnalazione dell'Autorita', e previa contestazione, puo' disporre la sospensione dell'attivita' autorizzata per un periodo non superiore a sei mesi, o la revoca dell'autorizzazione generale e degli eventuali diritti di uso. In caso di mancato, ritardato o incompleto pagamento dei diritti amministrativi di cui all'articolo 16. l'Autorita' commina, previa contestazione, una sanzione amministrativa pecuniaria del 10% del contributo dovuto per ogni semestre di ritardato pagamento o, se la violazione e' reiterata per piu' di due volte in un quinquennio, in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione. Nei predetti casi, il Ministero o l'Autorita', rimangono esonerati da ogni altra responsabilita' nei riguardi di terzi e non sono tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa. 15. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Titolo III della Parte III, nonche' dell'articolo 98-octies decies, il Ministero o l'Autorita', secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 a euro 2.500.000,00. 16. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli operatori di cui all'articolo 57, comma 6, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 a euro 2.500.000,00. Se la violazione degli anzidetti obblighi e' di particolare gravita' o reiterata per piu' di due volte in un quinquennio, il Ministero puo' disporre la sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a due mesi o la revoca dell'autorizzazione generale. In caso di integrale inosservanza della condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1, il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione generale. 17. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 dell'articolo 56, indipendentemente dalla sospensione dell'esercizio e salvo l'esercizio dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore e' punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 15.000,00. 18. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 94 comma 6, il trasgressore e' punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00. 19. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 98, 98-quindecies, 98-sedecies, 98-septiesdecies, 98-duodetricies e 98-undetricies il Ministero o l'Autorita', secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000,00 a euro 5.000.000,00 e, nei casi piu' gravi, fino al 5% del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato al momento della notifica della contestazione e ordinano l'immediata cessazione della violazione. L'Autorita' ordina inoltre all'operatore il rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di violazione di particolare gravita' o reiterazione degli illeciti di cui agli articoli 98, 98-quindecies, 98-sedecies, 98-septiesdecies, 98-duodetricies e 98-undetricies per piu' di due volte in un quinquennio, l'Autorita' irroga la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione. 20. In caso di violazione dell'articolo 3, commi 1, 2, 5, 6 e 7, dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, comma 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, comma 1, dell'articolo 6-quater, commi 1 e 2, dell'articolo 6-sexies, commi 1, 3 e 4, dell'articolo 7, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 9, dell'articolo 11, dell'articolo 12, dell'articolo 14, dell'articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, o dell'articolo 16, comma 4, del regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione europea, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2120 e dal regolamento (UE) 2017/920, l'Autorita' irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l'immediata cessazione della violazione. L'Autorita' ordina inoltre all'operatore il rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora l'Autorita' riscontri, a un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, comma 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, comma 1, dell'articolo 6-quater, comma 1, dell'articolo 6-sexies, commi 1 e 3, dell'articolo 7, comma 1, dell'articolo 9, commi 1 e 4, dell'articolo 11, dell'articolo 12, comma 1, dell'articolo 14 o dell'articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del citato regolamento (UE) n. 531/2012 e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravita' per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, puo' adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato. 21. In caso di violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4, commi 1 e 2, o dell'articolo 5, comma 2, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, l'Autorita' irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l'immediata cessazione della violazione. Qualora l'Autorita' riscontri, a un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, del citato regolamento (UE) 2015/2120 e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravita' per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, puo' adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato. 22. L'Autorita' puo' disporre la pubblicazione dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 14, 19, 20 e 21, a spese dell'operatore, sui mezzi di comunicazione ritenuti piu' idonei, anche con pubblicazione su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale. 23. Restano ferme, per le materie non disciplinate dal decreto, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249. 24. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 25. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative del Ministero provvedono gli Ispettorati territoriali anche, su delega della Direzione generale competente in materia. 26. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza informatica e' punita, con una sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 250.000 a euro 1.500.000 per l'inosservanza delle misure di sicurezza di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a); b) da euro 300.000 ad euro 1.800.000 per la mancata comunicazione di ogni incidente significativo di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b); c) da euro 200.000 a euro 1.000.000 per la mancata fornitura delle informazioni necessarie per valutare la sicurezza di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a). 27. Le sanzioni di competenza dell'Autorita' di cui al presente articolo possono essere ridotte fino ad un terzo, tenuto conto della minima entita' della violazione; dell'opera svolta dall'agente per l'eventuale eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e delle dimensioni economiche dell'operatore. 27-bis. Le sanzioni amministrative di competenza del Ministero di cui al presente articolo, fermo restando quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, possono essere assolte con il pagamento di una somma in misura ridotta di un terzo rispetto al minimo edittale entro il termine di dieci giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione. 27-ter. La riduzione di cui al comma 27-bis non si applica alle violazioni, di competenza del Ministero, di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. 27-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che mette a disposizione sul mercato in qualunque forma ricevitori autoradio ed apparecchiature di televisione digitale di consumo non conformi ai requisiti di cui all'articolo 98-vicies sexies, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 15.000 e del pagamento di una somma da euro 300 a euro 5.000 per ciascuna apparecchiatura. 27-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore, l'assemblatore o il distributore che mette a disposizione sul mercato, in vendita o in locazione, veicoli nuovi della categoria M e N non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 98-vicies sexies, comma 3, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 30.000 e del pagamento di una somma da euro 300 a euro 5.000 per ciascun veicolo. Alla stessa sanzione e' assoggettato chiunque apporta modifiche ai ricevitori e alle apparecchiature di televisione digitale di consumo che comportano mancata conformita' all'articolo 98-vicies sexies.» «Art. 39 (Normalizzazione) (ex art. 39 eecc e art. 20 Codice 2003). - 1. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, vigilano sull'uso delle norme e specifiche tecniche adottate dalla Commissione europea e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea per la fornitura armonizzata di servizi, di interfacce tecniche o di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l'interoperabilita' dei servizi, la connettivita' da punto a punto, la facilitazione del passaggio a un altro fornitore e della portabilita' dei numeri e degli identificatori, e per migliorare la liberta' di scelta degli utenti. 2. In assenza di pubblicazione delle norme specifiche di cui al comma 1, il Ministero incoraggia l'applicazione delle norme o specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione e, in mancanza, promuove l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dalla conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), dall'organizzazione internazionale per la standardizzazione (International Organisation for Standardisation - ISO) e dalla commissione elettrotecnica internazionale (International Electrotechnical Commission - IEC). Qualora gia' esistano norme internazionali, il Ministero esorta le organizzazioni europee di normalizzazione a usare dette norme o le loro parti pertinenti come fondamento delle norme che elaborano, tranne nei casi in cui tali norme internazionali o parti pertinenti siano inefficaci. 3. Qualsiasi norma o specifica al presente articolo non impedisce l'accesso eventualmente necessario in virtu' del presente decreto, ove possibile. 3-bis. Il presente articolo non si applica ai requisiti essenziali, alle specifiche d'interfaccia ne' alle norme armonizzate soggette alla direttiva 2014/53/UE, recepita con Decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.» «Art. 42 (Contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio e di diritti di installare strutture) (art. 42 eecc; art. 35 Codice 2003). - 1. I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio nelle bande armonizzate, che garantiscono l'uso ottimale di tali risorse, salvo quanto previsto dal comma 6, sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorita', fatto salvo quanto previsto dall'allegato n. 12. 2. (abrogato) 3. Per i contributi relativi alla concessione dei diritti per l'installazione di strutture su proprieta' pubbliche o private, al di sopra o al di sotto di esse, usate per fornire reti o servizi di comunicazione elettronica e strutture collegate, che garantiscano l'impiego ottimale di tali risorse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 2. 4. I contributi di cui al presente articolo sono trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo, non discriminatori e tengono conto degli obiettivi generali di cui al presente decreto. 5. Per quanto concerne i diritti d'uso dello spettro radio, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, mirano a garantire che i contributi applicabili siano fissati a un livello che assicuri un'assegnazione e un uso dello spettro radio efficienti, anche: a) definendo prezzi di riserva quali contributi minimi per i diritti d'uso dello spettro radio, tenendo conto del valore di tali diritti nei loro possibili usi alternativi; b) tenendo conto dei costi derivanti da condizioni associate a tali diritti; c) applicando, al meglio possibile, modalita' di pagamento legate all'effettiva disponibilita' per l'uso dello spettro radio. 6. I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio per le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attivita' di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1, commi da 172 a 176, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.» «Art. 43 (Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio) (ex art. 43 eecc e art. 86 Codice 2003). - 1. Le autorita' competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro novanta giorni dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 44, 49 e 50, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture: a) su proprieta' pubbliche o private, compresi i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei parchi, ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica; b) su proprieta' pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico. 2. Le autorita' competenti alla gestione del suolo pubblico rispettano i principi di trasparenza e non discriminazione nel prevedere condizioni per l'esercizio di tali diritti. Le procedure possono differire nei casi di cui alle lettere a) e b) in funzione del fatto che il richiedente fornisca reti pubbliche di comunicazione elettronica o meno. 3. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti locali e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione, coubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. 4. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica al alta velocita' in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprieta' dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 44 e 49 con riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua il regime di semplificazione ivi previsto. L'autorizzazione all'installazione delle reti pubbliche di comunicazione elettronica comprende la valutazione di compatibilita' delle relative opere infrastrutturali con la disciplina urbanistica ed edilizia e costituisce titolo unico per loro installazione. Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49, nonche' le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unita' immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale. 5. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' le disposizioni a tutela delle servitu' militari di cui al titolo VI, del libro II, del codice dell'ordinamento militare, nel rispetto del procedimento autorizzatorio semplificato di cui agli articoli 44 e 49. 6. Si applicano, per la posa dei cavi sottomarini di comunicazione elettronica e dei relativi impianti, le disposizioni di cui al decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, ed al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il codice della navigazione. 7. L'Autorita' vigila affinche', laddove le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, mantengano la proprieta' o il controllo di imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, vi sia un'effettiva separazione strutturale tra la funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al comma 1 e le funzioni attinenti alla proprieta' od al controllo. 8. Per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita' si applicano le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36. 9. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni e al Ministero la descrizione di ciascun impianto installato, sulla base della modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207. 10. Il Ministero puo' delegare un altro Ente la tenuta degli archivi telematici e di tutte le comunicazioni trasmettesse. «Art. 44 (Nuovi impianti - Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici) (ex art. 87 Codice 2003). - 1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci destinati ad ospitare apparati radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili in qualunque tecnologia, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonche' per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, anche in coubicazione, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e s.m.i, della compatibilita' del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita', stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36 e s.m.i, e relativi provvedimenti di attuazione, ove previsto. 1-bis. Le disposizioni dell'articolo 51, comma 3, sono applicabili anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino gia' realizzate su beni immobili detenuti dagli operatori in base ad accordi di natura privatistica. 1-ter. Nel procedimento di autorizzazione all'installazione o all'ampliamento dell'impianto, nei luoghi ove e' previsto l'innalzamento dei limiti ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 2023 n. 214, il limite emissivo assentibile per singolo richiedente e' calcolato tenuto conto dei principi di equa ripartizione, effettivita' ed efficiente utilizzazione dello spazio elettromagnetico, sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, nel procedimento di autorizzazione all'installazione o all'ampliamento dell'impianto, il limite emissivo assentibile per singolo richiedente e' calcolato in conformita' ai criteri previsti dalla Norma Tecnica CEI 211-10 e commisurato al rapporto tra la banda acquisita dal soggetto richiedente sulla base dei diritti d'uso, e la banda totale disponibile per il servizio, intesa quale sommatoria delle bande acquisite da tutti gli operatori infrastrutturati. Al fine di consentire la massima efficienza nello sfruttamento dei limiti emissivi, nei siti per i quali non vi siano domande in numero tale da saturare il limite massimo previsto dal comma 1, gli operatori autorizzati, decorsi sei mesi dall'autorizzazione, possono richiedere in via temporanea un incremento pro quota del valore assentito, sino al raggiungimento di quello massimo compatibile per l'area, previa dimostrazione dell'effettivo bisogno, finche' gli altri operatori infrastrutturati, aventi titolo in base al secondo periodo del presente comma, non avranno conseguito l'autorizzazione. 1-quater. Nel caso di variazioni di servizi preesistenti o di assegnazione di nuove bande, laddove necessario per il rispetto del limite massimo di cui al comma 1, il limite assentito ai sensi del comma 1-ter e' ricalcolato sulla base dei criteri di cui al comma 1-ter, e le autorizzazioni gia' rilasciate sono rimodulate in conformita'. 1-quinquies. Le richieste di incremento dei limiti emissivi rispetto alle autorizzazioni gia' assentite, compatibilmente con quanto previsto dal comma 1-ter, che non necessitano di nuove installazioni o di modifiche fisiche agli impianti esistenti, sono oggetto di esclusiva comunicazione all'amministrazione e all'organismo competente a effettuare i controlli. 1-sexies. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede, anche avvalendosi della Fondazione Ugo Bordoni, alla rilevazione e al monitoraggio periodico dei dati relativi alle sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, ivi inclusi i dati di cui all'articolo 14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Ove all'esito delle rilevazioni periodiche emergano scostamenti tra la potenza autorizzata e quella effettivamente utilizzata, cosi' come dichiarata dagli operatori, il Ministero segnala i casi di sottoutilizzo all'amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione per la rimodulazione della stessa alla luce del principio di effettivita'. 1-septies. Ai sensi del presente articolo, per operatori infrastrutturati si intendono gli operatori di telefonia mobile dotati di impianti e infrastrutture fisiche di telefonia mobile sul territorio e per limite assentibile si intende la potenza massima autorizzabile nel rispetto dei valori di attenzione e obiettivi di qualita' di cui alla legge n. 36 del 2001. 2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1, predisposta sulla base della modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e' presentata all'ente locale dai titolari di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell'articolo 11, tramite portale telematico e, in mancanza di esso deve essere inviata mediante posta elettronica certificata. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento. 3. L'istanza, redatta al fine della sua acquisizione su supporti informatici, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita', relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 , e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI. Tale documentazione e' esclusa per l'installazione delle infrastrutture, quali pali, torri e tralicci, destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1. In caso di pluralita' di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da piu' operatori. Nel caso di installazione di impianti, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' sopra indicati, e' sufficiente la segnalazione certificata di inizio attivita', conforme alla modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207. 4. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonche' al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalita' proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita', stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36 , e relativi provvedimenti di attuazione. 5. Copia dell'istanza ovvero della segnalazione viene inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto. L'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente da' notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento. 6. Il responsabile del procedimento puo' richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale. 6-bis. Salvo quanto previsto ai commi 7, 8, 9 e 10, l'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 si intende accolta decorso il termine perentorio di cui al comma 10 dalla data di presentazione della stessa ove non sia intervenuto un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. 7. Quando l'installazione dell'infrastruttura e' subordinata all'acquisizione di uno o piu' provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, gli enti e i gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi inclusi le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. 8. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni. enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati, e vale, altresi', come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori. 9. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies, e fermo restando l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 10. 10. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte, qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 , ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei gia' menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini piu' brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. 11. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso. Gli operatori che gestiscono apparati radioelettrici attivi comunicano l'attivazione dell'impianto all'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e s.m.i, entro 15 giorni dalla attivazione stessa.» «Art. 45 (Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti) (ex art. 87-bis Codice 2003). - 1. Nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture con impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, l'interessato trasmette all'ente locale, tramite portale telematico, una segnalazione certificata di inizio attivita' contenente la descrizione dimensionale dell'impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44 nonche' di quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo, indipendentemente dai Watt di potenza impregiudicata l'operativita' del regime di cui ai successivi commi 4-bis e 4-ter , al ricorrere delle caratteristiche ivi indicate. In assenza del portale telematico la segnalazione, conforme alla modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 deve essere inviata mediante posta elettronica certificata. 2. Contestualmente, copia della segnalazione e' trasmessa tramite portale telematico, all'organismo di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 per il rilascio del parere di competenza. In mancanza del portale telematico deve essere inviata mediante posta elettronica certificata. 3. Qualora entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2, l'organismo competente rilasci un parere negativo, l'ente locale, ai sensi della disciplina e alle tempistiche della SCIA di cui all'art. 19 della L. 241/1990,adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi. 4. Nel caso in cui gli interventi, oggetto della segnalazione certificata di inizio attivita' di cui al comma 1, siano rilevanti ai fini sismici, la segnalazione anzidetta e' corredata dalla relativa asseverazione della struttura e delle opere inerente il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, redatta da professionista abilitato ed inviata al dipartimento del Genio Civile competente per territorio. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente, la segnalazione e' priva di effetti. Al termine dei lavori, viene inviata al suddetto ufficio competente la comunicazione di fine lavori e, salvo che per gli interventi di minore rilevanza di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il collaudo statico a firma del professionista incaricato. 4-bis. Sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e s.m.i, le installazioni e le modifiche, ivi comprese le modifiche delle caratteristiche trasmissive degli impianti di cui al presente articolo, degli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima al connettore d'antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati. 4-ter. L'installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.» «Art. 46 (Variazioni non sostanziali degli impianti) (ex art. 87-ter Codice 2003). - 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti gia' provvisti di titolo abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro quadrato e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, l'interessato trasmette, in formato digitale e mediante posta elettronica certificata, all'Ente locale una comunicazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44, da inviare ai medesimi enti che hanno rilasciato i titoli abilitativi per la verifica della rispondenza dell'impianto a quanto dichiarato. 1-bis. La medesima procedura semplificata di cui al comma 1 si applica, relativamente agli aspetti dimensionali ivi menzionati, nell'ipotesi di richiesta di installazione di radio DAB sulla stessa infrastruttura gia' assentita per le stazioni di emissioni di diffusioni analogiche FM. «Art. 49 (Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico) (ex art. 88 Codice 2003). - 1. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza, conforme alla modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree. L'istanza cosi' presentata ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo. Il richiedente da' notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento. 2. Il responsabile del procedimento puo' richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica o l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale. 3. Quando l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e' subordinata all'acquisizione di uno o piu' provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione. I soggetti interessati sono tenuti a presentare un'apposita istanza unicamente all'amministrazione procedente. 4. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione dell'infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresi' come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori. 5. Alla gia' menzionata conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui all'articolo 14-quinquies, fermo restando quanto previsto dal comma 7 e l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del procedimento indicato dal comma 9. 6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, nonche' la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture. Il comune puo' mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una societa' controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie. 7. Trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine e' ridotto a dieci giorni. I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici, ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale. Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti il termine e' ridotto a otto giorni. Decorsi i suddetti termini, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente l'autocertificazione del richiedente. 8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprieta' di piu' enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme alla modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e' presentata al comune di maggiore dimensione demografica tramite portale telematico. In mancanza di esso l'istanza deve essere inviata mediante posta elettronica certificata. L'istanza e' sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal comune di maggiore dimensione demografica. 9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, la conferenza di servizi deve concludersi entro il termine perentorio massimo di sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione decisoria della conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad accoglimento dell'istanza, salvo che non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei gia' menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accoglimento dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, i soggetti direttamente interessati all'installazione degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale, altresi', come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente l'autocertificazione del richiedente. 10. Per i progetti gia' autorizzati ai sensi del presente articolo, sia in presenza di un provvedimento espresso, sia in caso di accoglimento dell'istanza per decorrenza dei termini previsti dal comma 7 e dal comma 9, per i quali siano necessarie varianti in corso d'opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi accessori previsti nell'istanza unica, l'operatore comunica la variazione all'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza originaria e a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, con un preavviso di almeno quindici giorni, allegando una documentazione cartografica dell'opera che dia conto delle modifiche. L'operatore avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo. Gli enti locali possono prevedere termini piu' brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente articolo. 11. Salve le disposizioni di cui all'articolo 54, nessuna altra indennita' e' dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica. 12. Le figure giuridiche soggettive alle quali e' affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di consentire ai titolari di autorizzazione generale una corretta pianificazione delle rispettive attivita' strumentali e, in specie, delle attivita' di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad altro ente all'uopo delegato, con le stesse modalita' di cui all'articolo 50, comma 2, per consentirne l'inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari dell'autorizzazione generale. 13. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attivita' istituzionali.» «Art. 51 (Pubblica utilita' - Espropriazione e diritto di prelazione legale) (ex art. 90 Codice 2003). - 1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, quelli esercitati dallo Stato e le opere accessorie occorrenti per la funzionalita' di detti impianti hanno carattere di pubblica utilita', ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilita' con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ove concorrano motivi di pubblico interesse. 3. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili o di diritti reali sugli stessi necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui al comma 1 e 2, l'operatore, previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio da parte dell'autorita' competente ai sensi degli articoli 8, comma 1, lettera a), 9 e 10 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' di cui al decreto del Presidente della repubblica 8 giugno 2001, n. 327, puo' esperire la procedura per l'emanazione del decreto di esproprio prevista dal precitato decreto. Tale procedura puo' essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti. 4. In caso di locazione o concessione a diverso titolo, reale o personale, dei beni immobili, o di porzione di essi, destinati alla installazione ed all'esercizio degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 1, si applicano gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.» «Art. 52 (Limitazioni legali della proprieta') (ex art. 91 Codice 2003). - 1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 51, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprieta' pubbliche o private sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto. 2. Il proprietario od il condominio non puo' opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonche' al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprieta' occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini. 3. Il proprietario o l'inquilino, in qualita' di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, deve consentire all'operatore di comunicazione di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica. Tale adeguamento non si configura come attivita' avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l'utente finale, purche' consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche gia' previste dal contratto in essere. 4. I fili, cavi ed ogni altra installazione sono collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione. 5. Il proprietario e' tenuto a consentire il passaggio nell'immobile di sua proprieta' del personale dell'operatore di comunicazione elettronica o di ditta da questo incaricata che dimostri la necessita' di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra. 6. L'operatore di comunicazione elettronica, durante la fase di realizzazione e sviluppo della rete in fibra ottica e della rete mobile, nonche' per le opere accessorie di cui all'articolo 51, comma 1, puo' accedere a tutte le parti comuni degli edifici, al fine di installare, collegare e manutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti linee o simili apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di accesso e' consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione. L'operatore di comunicazione elettronica ha l'obbligo, d'intesa con le proprieta' condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati. 7. L'operatore di comunicazione elettronica, durante la fase di realizzazione e sviluppo della rete in fibra ottica e della rete mobile, puo' installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, riparti linee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilita' sia esterni sia interni all'immobile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito che l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile, ne' provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo. Si applica, in ogni caso, l'ultimo periodo del comma 6. 8. Nei casi previsti dal presente articolo, al proprietario dell'immobile non e' dovuta alcuna indennita'. 9. L'operatore incaricato del servizio puo' agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.» «Art. 54 (Divieto di imporre altri oneri) (ex art. 93 Codice 2003). - 1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, gli enti pubblici non economici nonche' ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici, non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonche' per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilita' o di realizzazione di opere pubbliche, oneri di qualsiasi natura o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa in materia. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall'art. 8 bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12. 2. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 44 e' tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e s.m.i, purche' questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo 44, comma 5. 3. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 45, comma 1, e' tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e s.m.i, purche' questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 45, al versamento di un contributo per le spese. 4. Il contributo previsto dal comma 2, per le attivita' che comprendono la stima del fondo ambientale e il contributo previsto al comma 3 sono calcolati in base al tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'Ambiente e Sicurezza energetica, del 14 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2016. 5. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36. 6. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la pubblica amministrazione, l'ente locale, ovvero l'ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'ente locale.» «Art. 54-bis (Infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocita'). - 1. Per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocita' nelle zone gravate da usi civici non e' necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e, nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 e 49 del presente codice e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operativita' e continuita' dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.» «Art. 68 (Accesso alle reti locali in radiofrequenza) (ex art. 56 eecc). - 1. La fornitura di un servizio di comunicazione elettronica mediante accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso reti locali punto-multipunto in radiofrequenza (RLAN) nonche' l'uso dello spettro radio armonizzato a tal fine, e' assoggettata ad un'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 11, che consegue alla presentazione della dichiarazione conforme al modello di cui all'allegato 13-bis al presente decreto, fatte salve le condizioni applicabili dell'autorizzazione generale relative all'uso dello spettro radio di cui all'articolo 59, comma 1. Qualora tale fornitura non sia parte di un'attivita' economica o sia accessoria a un'attivita' economica o a un servizio pubblico non subordinati alla trasmissione di segnali su tali reti, un'impresa, un'autorita' pubblica o un utente finale che forniscano tale accesso non sono soggetti ad alcuna autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica a norma dell'articolo 11, ne' agli obblighi in materia di diritti degli utenti finali a norma della parte III, titolo II, articoli 98-octies decies a 98-vicies ter, ne' agli obblighi di interconnessione delle rispettive reti a norma dell'articolo 72 comma 1. 2. Alle misure del presente articolo si applica l'articolo 4 del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022. 3. Il Ministero non impedisce ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di autorizzare l'accesso del pubblico alle loro reti attraverso le RLAN, che possono essere ubicate nei locali di un utente finale, subordinatamente al rispetto delle condizioni applicabili dell'autorizzazione generale e al previo consenso informato dell'utente finale. 4. Conformemente, in particolare, all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non limitino in maniera unilaterale o vietino agli utenti finali la facolta': a) di accedere alle RLAN di loro scelta fornite da terzi; b) di consentire reciprocamente l'accesso o, piu' in generale, di accedere alle reti di tali fornitori ad altri utenti finali tramite le RLAN, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le RLAN di diversi utenti finali. 5. Il Ministero e l'Autorita' non limitano o vietano agli utenti finali la facolta' di consentire l'accesso, reciprocamente o in altro modo, alle loro RLAN da parte di altri utenti finali, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le RLAN di diversi utenti finali. 6. Il Ministero e l'Autorita' non limitano indebitamente la fornitura di accesso pubblico alle RLAN: a) da parte di organismi pubblici o negli spazi pubblici nei pressi dei locali da essi occupati, quando tale fornitura e' accessoria ai servizi pubblici forniti in tali locali; b) da parte di organizzazioni non governative o organismi pubblici che aggregano e rendono accessibili, reciprocamente o piu' in generale, le RLAN di diversi utenti finali, comprese, se del caso, le RLAN alle quali l'accesso pubblico e' fornito a norma della lettera a). 6-bis. Il collegamento tra access point appartenenti al medesimo operatore nonche' ad operatori distinti e' ammesso a condizione che, in caso di interconnessione tra reti, si rispettino tutte le disposizioni del presente decreto. 7. Agli impianti e alla fornitura di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le reti locali in radiofrequenza (RLAN) si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 30 per l'installazione e fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica.» «Art. 69 (Installazione e funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata) (ex art. 57 eecc + regolamento 2020/1070 small Cells). - 1. Le autorita' competenti non limitano indebitamente l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata. Il Ministero si adopera per garantire che le norme che disciplinano l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata siano coerenti a livello nazionale. Tali norme sono pubblicate prima della loro applicazione. In particolare, le autorita' competenti non subordinano l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata che soddisfano le caratteristiche di cui al comma 2 a permessi urbanistici individuali o ad altri permessi individuali preventivi. In deroga al secondo periodo, le autorita' competenti possono richiedere autorizzazioni per l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata in edifici o siti di valore architettonico, storico, ambientale e paesaggistico protetti a norma del diritto nazionale o se necessario per ragioni di pubblica sicurezza. Al rilascio di tali autorizzazioni si applica l'articolo 7 decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. |
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2. Le caratteristiche fisiche e tecniche, come le dimensioni massime, il peso e, se del caso, la potenza di emissione, dei punti di accesso senza fili di portata limitata sono definite dal regolamento 2020/1070/UE della Commissione europea, del 20 luglio 2020. Il presente articolo non si applica ai punti di accesso senza fili di portata limitata con un sistema di antenna attivo. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni: a) «potenza isotropa equivalente irradiata (Equivalent Isotropically Radiated Power, EIRP)»: il prodotto della potenza fornita all'antenna per il suo guadagno in una data direzione rispetto ad un'antenna isotropa (guadagno assoluto o isotropico); b) «sistema di antenna»: la componente hardware di un punto di accesso senza fili di portata limitata che irradia energia in radiofrequenza per fornire connettivita' senza fili agli utenti finali; c) «sistema di antenna attivo» (Active Antenna System, AAS): un sistema di antenna in cui l'ampiezza o la fase tra gli elementi di antenna, o entrambe, sono continuamente modificate, dando luogo a un diagramma di radiazione che varia in risposta a cambiamenti a breve termine nell'ambiente radio. Cio' esclude il modellamento del fascio a lungo termine quale il downtilt elettrico fisso. Nei punti di accesso senza fili di portata limitata dotati di un AAS, quest'ultimo e' parte integrante del punto di accesso senza fili di portata limitata; d) «al chiuso»: qualsiasi spazio, compresi i veicoli di trasporto, dotato di un soffitto, di un tetto o di una struttura o dispositivo fissi o mobili in grado di coprire l'intero spazio, e che, fatta eccezione per le porte, le finestre e i passaggi pedonali, e' completamente racchiuso da muri o pareti, in maniera permanente o temporanea, indipendentemente dal tipo di materiale utilizzato per il tetto, i muri o le pareti e dal carattere permanente o temporaneo della struttura; e) «all'aperto»: qualsiasi spazio che non sia al chiuso. 3. I punti di accesso senza fili di portata limitata sono conformi all'allegato, lettera B, del regolamento 2020/1070/EU e: a) sono integrati completamente e in sicurezza nella loro struttura di sostegno e sono invisibili al pubblico; b) soddisfano le condizioni di cui all'allegato, lettera A, all'articolo 3 del regolamento 2020/1070/UE. 4. Il comma 3 fa salve le competenze del Ministero e delle altre autorita' competenti di determinare i livelli aggregati dei campi elettromagnetici derivanti dalla co-locazione o dall'aggregazione, in una zona locale, di punti di accesso senza fili di portata limitata, e di garantire la conformita' ai limiti aggregati di esposizione ai campi elettromagnetici applicabili conformemente al diritto dell'Unione utilizzando mezzi diversi dai permessi individuali relativi all'installazione di punti di accesso senza fili di portata limitate. Gli operatori che hanno installato punti di accesso senza fili di portata limitata di classe E0, E2 o E10 conformi alle condizioni di cui al comma 1 notificano alle autorita' competenti , entro due settimane dall'installazione di ciascuno di essi, l'installazione e l'ubicazione di tali punti di accesso, nonche' i requisiti che rispettano conformemente a tale paragrafo. 5. Il Ministero, in collaborazione con le altre autorita' competenti, con cadenza regolare, effettua attivita' di monitoraggio e riferisce alla Commissione europea, anche per quanto riguarda le tecnologie utilizzate dai punti di accesso senza fili di portata limitata installati. A tal fine gli operatori riferiscono al Ministero, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le installazioni effettuate al 31 dicembre del precedente anno, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1070 della Commissione del 20 luglio 2020. 6. Il presente articolo non pregiudica i requisiti essenziali previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, e il regime di autorizzazione applicabile per l'uso dello spettro radio. 7. Il Ministero e le altre autorita' competenti, fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, provvedono affinche' gli operatori abbiano il diritto di accedere a qualsiasi infrastruttura fisica controllata da autorita' pubbliche nazionali, regionali o locali che sia tecnicamente idonea a ospitare punti di accesso senza fili di portata limitata o che sia necessaria per connettere tali punti di accesso a una dorsale di rete. Le autorita' pubbliche soddisfano tutte le ragionevoli richieste di accesso secondo modalita' e condizioni eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie, che sono rese pubbliche presso un punto informativo unico. 8. Fatti salvi eventuali accordi commerciali, l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata non e' soggetta a contributi o oneri con eccezione di quelli previsti dall'articolo 16.» «Art. 77 (Procedura per l'individuazione della domanda transnazionale) (ex art. 66 eecc). - 1. L'Autorita' puo' presentare, unitamente ad almeno un'altra autorita' nazionale di regolamentazione di altro Stato membro, una richiesta motivata e circostanziata al BEREC di svolgere un'analisi della domanda transnazionale, da parte degli utenti finali, di prodotti e servizi forniti all'interno dell'Unione in uno o piu' mercati elencati nella raccomandazione, ove emerga l'esistenza di un grave problema di domanda che occorre affrontare, secondo la procedura di cui all'articolo 66, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972. 2. Qualora il BEREC, a seguito dell'individuazione di una significativa domanda avente carattere transnazionale, che non sia sufficientemente soddisfatta dall'offerta commerciale o regolamentata, emani linee guida su approcci comuni per le autorita' nazionali di regolamentazione, l'Autorita', nell'espletamento dei propri compiti di regolazione nell'ambito della propria sfera di competenza, tiene in massima considerazione dette linee guida. 3. Tali linee guida possono fornire la base per l'interoperabilita' dei prodotti di accesso all'ingrosso in tutta l'Unione e possono includere orientamenti per l'armonizzazione delle specifiche tecniche dei prodotti di accesso all'ingrosso in grado di soddisfare la domanda di carattere transnazionale di cui al comma 2.» «Art. 78 (Procedura per l'analisi del mercato) (ex art. 67 eecc - art. 19 Codice 2003). - 1. L'Autorita', determina se un mercato rilevante definito in conformita' dell'articolo 75, sia tale da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione di cui al presente decreto. Nello svolgere tale analisi l'Autorita' tiene nella massima considerazione le linee guida SPM, segue le procedure di cui agli articoli 23 e 33, e acquisisce il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. 2. Un mercato puo' essere considerato tale da giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti nel presente decreto se sono soddisfatti tutti i criteri seguenti: a) presenza di forti ostacoli non transitori all'accesso, di carattere strutturale, giuridico o normativo; b) esistenza di una struttura del mercato che non tende al raggiungimento della concorrenza effettiva entro l'arco di tempo preso in esame, in considerazione della situazione della concorrenza basata sulle infrastrutture e di altro tipo, al di la' degli ostacoli all'accesso; c) insufficienza del solo diritto della concorrenza per far fronte adeguatamente ai fallimenti del mercato individuati. 3. Se svolge un'analisi di un mercato incluso nella raccomandazione, l'Autorita' considera soddisfatte le condizioni di cui al secondo comma, lettere a), b) e c), salvo se l'Autorita' stessa constata che una o piu' di esse non e' soddisfatta nelle specifiche circostanze nazionali. 4. Quando svolge l'analisi di cui ai commi da 1 a 3, l'Autorita' esamina gli sviluppi in una prospettiva futura di assenza della regolamentazione imposta a norma del presente articolo nel mercato rilevante e tiene conto di quanto segue: a) gli sviluppi del mercato che incidono sulla tendenza del mercato rilevante al raggiungimento di una concorrenza effettiva; b) tutti i pertinenti vincoli concorrenziali, a livello della vendita all'ingrosso e al dettaglio, indipendentemente dal fatto che le cause di tali vincoli siano individuate nelle reti di comunicazione elettronica, nei servizi di comunicazione elettronica o in altri tipi di servizi o applicazioni paragonabili dal punto di vista dell'utente finale, e a prescindere dal fatto che tali restrizioni siano parte del mercato rilevante; c) altri tipi di regolamentazione o misure imposte che influiscono sul mercato rilevante o su mercati al dettaglio correlati per tutto il periodo in esame, tra cui, a titolo esemplificativo, gli obblighi imposti in conformita' degli articoli 50, 71 e 72; d) regolamentazioni imposte in altri mercati rilevanti sulla base del presente articolo. 5. Se conclude che un mercato rilevante non giustifica l'imposizione di obblighi di regolamentazione in conformita' della procedura di cui ai commi da 1 a 4, oppure allorche' le condizioni indicate al comma 6 non sono soddisfatte, l'Autorita' non impone ne' mantiene nessun obbligo di regolamentazione specifico in conformita' dell'articolo 79. Qualora obblighi di regolamentazione settoriali siano gia' stati imposti in conformita' dell'articolo 79, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante. L'Autorita' provvede che le parti interessate dalla revoca di tali obblighi ricevano un termine di preavviso appropriato, in modo da assicurare l'equilibrio tra la necessita' di garantire una transizione sostenibile per i beneficiari degli obblighi e gli utenti finali, la scelta dell'utente finale e il fatto che la regolamentazione non si estenda oltre il necessario. Nel fissare tale termine di preavviso l'Autorita' puo' stabilire condizioni specifiche e periodi di preavviso in relazione agli accordi di accesso esistenti. 6. Qualora accerti che, in un mercato rilevante e' giustificata l'imposizione di obblighi di regolamentazione in conformita' dei commi 1 a 4, l'Autorita' individua le imprese che individualmente o congiuntamente dispongono di un significativo potere di mercato su tale mercato rilevante conformemente all'articolo 74. L'Autorita' impone a tali imprese gli appropriati specifici obblighi di regolamentazione in conformita' dell'articolo 79 ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove gia' esistano se ritiene che la situazione risultante per gli utenti finali non sarebbe effettivamente concorrenziale in loro assenza. 7. Le misure di cui ai commi 5 e 6 sono adottate secondo le procedure di cui agli articoli 23 e 33. L'Autorita' effettua un'analisi del mercato rilevante e notifica il corrispondente progetto di misura a norma dell'articolo 33: a) entro cinque anni dall'adozione di una precedente misura se l'Autorita' ha definito il mercato rilevante e stabilito quali imprese godono di un significativo potere di mercato; in via eccezionale, tale periodo di cinque anni puo' essere prorogato fino a un massimo di un anno, se l'Autorita' ha notificato alla Commissione europea una proposta motivata di proroga non meno di quattro mesi prima del termine del periodo di cinque anni e la Commissione europea non ha formulato obiezioni entro un mese dalla notifica; b) entro tre anni dall'adozione di una raccomandazione rivista sui mercati rilevanti per i mercati non notificati in precedenza alla Commissione europea; c) entro tre anni dalla data di adesione all'Unione europea per gli Stati membri di nuova adesione. 8. Qualora l'Autorita' ritenga di non poter completare l'analisi di un mercato rilevante individuato nella raccomandazione entro il termine fissato al comma 7, puo' chiedere al BEREC assistenza per completare l'analisi del mercato specifico e degli obblighi specifici da imporre. Con tale assistenza l'Autorita' notifica, entro sei mesi dal termine stabilito al comma 7, il progetto di misura alla Commissione europea a norma dell'articolo 33.» «Art. 80 (Obbligo di trasparenza) (ex art. 69 eecc - art. 46 Codice 2003). - 1. L'Autorita' puo' imporre, ai sensi dell'articolo 79, obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione o all'accesso, prescrivendo alle imprese di rendere pubbliche determinate informazioni, quali informazioni di carattere contabile, prezzi, specifiche tecniche, caratteristiche della rete e relativi sviluppi previsti, nonche' termini e condizioni per la fornitura e per l'uso, comprese eventuali condizioni conformi al diritto europeo che modifichino l'accesso a ovvero l'uso di servizi e applicazioni, in particolare per quanto concerne la migrazione dalle infrastrutture preesistenti. 2. Quando un'impresa e' assoggettata a obblighi di non discriminazione, l'Autorita' puo' esigere che tale impresa pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che le imprese non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto. Tale offerta di riferimento contiene una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata di relativi termini, condizioni e prezzi. L'Autorita', con provvedimento motivato, puo' imporre modifiche alle offerte di riferimento in attuazione degli obblighi previsti dal presente Capo. 3. L'Autorita' puo' precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalita' di pubblicazione delle medesime. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se un'impresa e' soggetta agli obblighi di cui all'articolo 83 e 84 relativi all'accesso all'ingrosso all'infrastruttura della rete, l'Autorita': a) assicura la pubblicazione di un'offerta di riferimento tenendo in considerazione le linee guida del BEREC sui criteri minimi per un'offerta di riferimento di cui all'articolo 69 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio; b) assicura, se pertinente, che siano specificati gli indicatori chiave di prestazione nonche' i corrispondenti livelli dei servizi; c) monitora e garantisce la conformita' con gli indicatori di cui alla lettera b).» «Art. 91 (Imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso) (ex art. 80 eecc). - 1. Quando l'Autorita' designa un'impresa assente dai mercati al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica come avente un significativo potere di mercato in uno o piu' mercati all'ingrosso conformemente all'articolo 78, acquisendo ove opportuno il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, valuta se l'impresa presenta le seguenti caratteristiche: a) tutte le societa' e le unita' commerciali all'interno dell'impresa, tutte le societa' che sono controllate, ma non necessariamente del tutto appartenenti allo stesso proprietario apicale, nonche' qualsiasi azionista in grado di esercitare un controllo sull'impresa, svolgono attivita', attuali e previste per il futuro, solo nei mercati all'ingrosso dei servizi di comunicazione elettronica e pertanto non svolgono attivita' in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti agli utenti finali; b) l'impresa non e' tenuta a trattare con un'unica impresa separata operante a valle che e' attiva in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti a utenti finali in virtu' di un contratto di esclusiva o un accordo che rappresenta di fatto un contratto di esclusiva. 2. L'Autorita', se ritiene che le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo siano soddisfatte, e conformemente al principio di proporzionalita', puo' imporre a detta impresa designata di cui al comma 1, solo obblighi a norma degli articoli 81 e 84 o inerenti a prezzi equi e ragionevoli, se giustificato in base a un'analisi di mercato che comprenda una valutazione in prospettiva del probabile comportamento dell'impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato. 3. L'Autorita' rivede in qualsiasi momento gli obblighi imposti all'impresa a norma del presente articolo se ritiene che le condizioni di cui al comma 1 non siano piu' rispettate e applica, a seconda dei casi, gli articoli da 78 a 85. Le imprese informano senza indebito ritardo l'Autorita' di qualsiasi modifica delle circostanze di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo. 4. L'Autorita' rivede altresi' gli obblighi imposti all'impresa a norma del presente articolo se, sulla base di prove dei termini e delle condizioni offerti dall'impresa ai clienti a valle, conclude che sono sorti o potrebbero sorgere problemi di concorrenza a scapito degli utenti finali che richiedono l'imposizione di uno o piu' obblighi di cui agli articoli 80, 82, 83 o 85, o la modifica degli obblighi imposti a norma del comma 2 del presente articolo. 5. L'imposizione di obblighi e la loro revisione a norma del presente articolo sono attuate in conformita' delle procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34. «Art. 98-sexies (Risorse di numerazione) (ex art. 93 eecc; art. 15 cod. 2003) (ex art. 93 eecc; art. 15 cod. 2003). - 1. Il Ministero e l'Autorita' sono competenti in materia di numerazione, nomi a dominio e indirizzamento, fatte salve le specifiche attivita' gia' attribuite ad altri soggetti. Il Ministero gestisce la concessione dei diritti d'uso per tutte le risorse nazionali di numerazione e la pubblicazione delle assegnazioni dei piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, ad eccezione dell'assegnazione delle numerazioni per servizi di emergenza, di pubblica utilita' ed armonizzati aventi codice "116" di cui all'articolo 98-novies, assegnati e riportati nei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica dall'Autorita', richiesti dai Ministeri competenti. L'Autorita' regolamenta e gestisce l'attribuzione, per il tramite di fornitori di servizi di messaggistica aziendale, all'utenza aziendale degli identificativi alfanumerici per l'invio di SMS/MMS. Il Ministero e l'Autorita' assicurano che siano fornite risorse di numerazione adeguate per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, fatte salve le eventuali eccezioni previste dal presente decreto o dalla normativa nazionale, e prevedendo procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie per la concessione dei diritti d'uso delle risorse nazionali di numerazione. 2. L'Autorita' puo' stabilire nei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica la possibilita' di concedere a imprese diverse dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica diritti d'uso delle risorse di numerazione dei piani nazionali di numerazione per la fornitura di determinati servizi, a condizione che adeguate risorse di numerazione siano messe a disposizione per soddisfare la domanda attuale e quella prevedibile in futuro, stabilendo criteri che consentano di valutare la capacita' di gestione efficiente delle risorse di numerazione e il rischio di esaurimento di tali risorse. Tali imprese dimostrano la loro capacita' di gestione delle risorse di numerazione e di rispettare i requisiti pertinenti stabiliti in conformita' al presente decreto. L'Autorita' ed Il Ministero, ciascuno per quanto di propria competenza, possono sospendere l'ulteriore concessione di diritti d'uso delle risorse di numerazione a tali imprese se e' dimostrato che sussiste un rischio di esaurimento di tali risorse. 3. L'Autorita' definisce i piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, incluse le connesse modalita' di accesso e svolgimento dei servizi di comunicazione elettronica e le relative procedure di assegnazione della numerazione nazionale nel rispetto dei principi di obiettivita', trasparenza e non discriminazione, in modo da assicurare parita' di trattamento a tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e alle imprese ammissibili a norma del comma 2. L'Autorita' vigila sul rispetto dei Piani nazionali di numerazione per i servizi di comunicazioni elettronica e provvede affinche' l'impresa cui sia stato concesso il diritto d'uso delle risorse di numerazione non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle risorse di numerazione utilizzate per dare accesso ai loro servizi. 4. L'Autorita' rende disponibile le risorse di numerazione, tra cui gli identificativi alfanumerici di cui al comma 1, per l'uso da parte di utente finale presente sul territorio nazionale, salvo eccezioni determinate dalla stessa, tra cui la messa a disposizione di una serie di numeri non geografici che possano essere utilizzati per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale in tutto il territorio dell'Unione europea, fatti salvi il regolamento (UE) n. 531/2012 e l'articolo 98-decies, comma 2, del presente decreto. Ove i diritti d'uso delle risorse di numerazione siano stati concessi a imprese diverse dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, il presente comma si applica ai servizi specifici per la cui fornitura sono stati concessi i diritti d'uso. L'Autorita' provvede affinche' le condizioni elencate nella parte E dell'allegato I del presente decreto, che possono essere associate ai diritti d'uso delle risorse di numerazione utilizzate per la fornitura di servizi al di fuori dello Stato membro del codice paese e la relativa esecuzione, siano rigorose quanto le condizioni e l'esecuzione applicabili ai servizi forniti nello Stato membro del codice paese, in conformita' del presente decreto. L'Autorita' provvede inoltre affinche' i fornitori che utilizzano risorse di numerazione del loro codice paese in altri Stati membri rispettino le norme sulla tutela dei consumatori e le altre norme nazionali relative all'uso delle risorse di numerazione applicabili negli Stati membri in cui le risorse di numerazione sono utilizzate. L'obbligo lascia impregiudicati i poteri di esecuzione del Ministero e dell'Autorita'. L'Autorita' provvede inoltre a definire norme affinche' le condizioni elencate nella parte E dell'allegato I del presente decreto siano applicate anche a numerazioni assegnate direttamente dall'ITU qualora utilizzate per fornire specifici servizi nel territorio nazionale al fine di garantire parita' di condizioni d'uso tra numerazioni e siano evitati vantaggi competitivi nell'uso di specifiche numerazioni o per evitare che non siano rispettate garanzie per gli utenti, anche stabilendo, laddove opportuno, criteri di trattamento equivalenti per dette numerazioni rispetto ad altre numerazioni dei Piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica. L'Autorita', con l'eventuale supporto del Ministero, trasmette al BEREC le informazioni relative alle risorse di numerazione nazionali con diritto di uso extraterritoriale all'interno dell'Unione europea al fine dell'introduzione delle stesse nella banca dati istituita dal BEREC. 5. Il prefisso «00» costituisce il prefisso internazionale. L'Autorita' puo' introdurre o mantenere in vigore disposizioni specifiche relative all'uso dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero tra localita' contigue situate sui due versanti della frontiera nazionale. L'Autorita' e il Ministero possono concordare con altri Stati membri di condividere un piano di numerazione comune per tutte le categorie di numeri o per alcune di esse. L'Autorita' assicura che gli utenti finali interessati da tali disposizioni o accordi siano adeguatamente informati. 6. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 98-octies decies, l'Autorita' promuove la fornitura via etere delle risorse di numerazione, ove tecnicamente fattibile, per agevolare il cambio di fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica da parte di utenti finali, in particolare fornitori e utenti finali di servizi da macchina a macchina. 7. L'Autorita' pubblica i piani nazionali di numerazione e le loro successive modificazioni e integrazioni, con le sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza nazionale. 8. L'Autorita' promuove l'armonizzazione di numeri o serie di numeri specifici all'interno dell'Unione europea ove cio' promuova, al tempo stesso, il funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di servizi paneuropei. 9. Il Ministero vigila affinche' non vi siano utilizzi della numerazione non coerenti con le tipologie di servizi per i quali le numerazioni stesse sono disciplinate dai piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica. Il Ministero, altresi', vigila sull'assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito della propria competenza, vigilano affinche' le procedure e le norme che garantiscono la sicurezza dei servizi e contrastano pratiche fraudolente siano attuate attraverso l'utilizzo della numerazione. 10. Il Ministero e l'Autorita', al fine di assicurare l'interoperabilita' completa e globale dei servizi, collaborano e operano, in coordinamento con le organizzazioni internazionali che assumono decisioni in tema di numerazione, l'assegnazione di nomi a dominio e l'indirizzamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.» «Art. 98-decies (Accesso a numeri e servizi) (ex art. 97 eecc; art. 78 Codice 2003). - 1. Ove cio' sia economicamente fattibile e salvo il caso in cui un utente finale chiamato abbia scelto, per ragioni commerciali, di limitare l'accesso da parte di chiamanti ubicati in determinate zone geografiche, l'Autorita' adotta tutte le misure necessarie per assicurare che gli utenti finali siano in grado di: a) accedere e utilizzare i servizi utilizzando numeri non geografici appartenenti ai piani di numerazione telefonica nazionali presenti all'interno dell'Unione; e b) accedere a tutti i numeri forniti nell'Unione, a prescindere dalla tecnologia e dai dispositivi utilizzati dall'operatore, compresi quelli dei piani nazionali di numerazione degli Stati membri e i numeri verdi internazionali universali (Universal International Freephone Numbers - UIFN). 2. L'Autorita' puo' imporre ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di bloccare l'accesso a numeri o servizi, caso per caso, ove cio' sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi e imporre che in simili casi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica trattengano i relativi ricavi da interconnessione o da altri servizi. L'Autorita' puo' stabilire norme di applicazione generalizzata per bloccare l'accesso da numeri o da servizi al fine di contrastare frodi o abusi, anche prevedendo misure regolamentari dissuasive. In particolare, l'Autorita' puo' imporre ai soggetti autorizzati a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica norme per bloccare comunicazioni provenienti dall'estero che illegittimamente usano numerazione nazionale per identificarne l'origine, ovvero che non rispettano le specifiche Raccomandazioni dell'ITU-T. L'Autorita' puo' ordinare il blocco dei sistemi dei nomi di dominio accessibili da utenza sita sul territorio nazionale in caso di pratiche commerciali aggressive, frodi o abusi sulla base di specifica propria regolamentazione. 3. L'Autorita' definisce l'ubicazione dei punti terminali di rete nel rispetto dei principi di accessibilita' alle numerazioni e considerando che il punto terminale di rete e' il punto di accesso alla rete pubblica definito mediante un indirizzo di rete specifico.» «Art. 98-undetricies (Identificazione degli utenti). - 1. Ogni impresa e' tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno gli elenchi dei propri clienti titolari di contratti pre-pagati (acquirenti traffico) e/o post-pagati (abbonati) della telefonia mobile. Il Ministero e l'Autorita', ognuno per le parti di propria competenza, assicurano che i clienti siano identificati prima dell'attivazione, anche di singole componenti, dei servizi, al momento della consegna o messa a disposizione della scheda elettronica (S.I.M.) o della fornitura del profilo nel caso di SIM digitale (eS.I.M.). Le predette imprese, nei casi di nuova attivazione e di portabilita' del numero o cambio della S.I.M., adottano tutte le necessarie misure affinche' venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici del titolare del contratto riportati su un documento di identita', nonche' del tipo, del numero, acquisendone copia ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti, fatto salvo il caso in cui per l'identificazione del cliente vengano utilizzati sistemi di identita' digitale equipollenti ad ogni effetto di legge ai documenti d'identita'. L'identificazione del titolare del contratto puo' essere effettuata anche, da remoto o in via indiretta, purche' vengano garantiti la corretta acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell'utente ed il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali. L'Autorita' giudiziaria ha facolta' di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno. 2. L'obbligo di identificazione di cui al comma 1 non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo 'internet delle cose', installate senza possibilita' di essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico vocale, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a internet.» |
| Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Modifiche alla parte IV del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
1. All'articolo 99 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al comma 5, le parole: «, che consentono il passaggio pedonale o di mezzi» sono sostituite dalle seguenti: «possessore o detentore e sempre che non siano destinati all'uso pubblico». 2. All'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui trovi applicazione l'articolo 112, comma 3, il trasgressore e' tenuto al pagamento di un contributo commisurato al periodo di esercizio abusivo accertato.»; b) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di autorizzazione generale temporanea i trasgressori sono tenuti a corrispondere una somma pari al contributo dovuto, commisurato al periodo di validita' dell'autorizzazione.». 3. All'articolo 104 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 1, lettera c), numero 2.8-bis), dopo le parole: «salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «A tal fine il Ministero, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero della difesa definisce apposite linee guida entro il 30 giugno 2024.». 4. All'articolo 107 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, ai commi 1 e 2, le parole: «allegato n. 14» sono sostituite dalle seguenti: «allegato n. 13-bis». 5. L'articolo 135 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 135 (Tipi di autorizzazione). - 1. L'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore e' di due tipi: a) classe A ai sensi della raccomandazione CEPT T/R 61-01 e del decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 2005; b) classe N corrispondente alla classe di radioamatore novizio prevista dalla raccomandazione CEPT ECC/REC (05)06. 2. Il titolare di autorizzazione generale e' abilitato all'impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite, con l'osservanza e nei limiti stabiliti dalle norme tecniche di cui all'allegato n. 26. 3. Ai radioamatori che abbiano conseguito l'autorizzazione generale di classe A e' rilasciata la relativa attestazione equivalente CEPT T/R 61-01. 4. L'autorizzazione temporanea alla sperimentazione di cui all'articolo 123, rilasciata ad istanza di titolari di autorizzazione generale per il perseguimento delle finalita' indicate nell'articolo 134, comma 1, non e' soggetta al pagamento dei contributi per la sperimentazione di cui all'allegato n. 25. 5. Il Ministero adotta processi di informatizzazione interni per fornire ai radioamatori servizi interamente digitali nella gestione dei relativi procedimenti amministrativi.». 6. L'articolo 136 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 136 (Patente) - 1. Per conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore e' necessario che il richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore di classe A di cui all'allegato n. 26 o di classe N. Con decreto del Ministro sono disciplinati i criteri e le modalita' per il conseguimento della patente di classe N conformemente alla raccomandazione CEPT ECC/REC (05)06. 2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere superate le relative prove di esame. 3. Il Ministero puo' affidare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'organizzazione e lo svolgimento delle prove di esame di cui al comma 2 alle associazioni dei radioamatori legalmente riconosciute che ne fanno richiesta, previa verifica del possesso dei requisiti minimi in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministro.». 7. All'articolo 137, comma 1, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni». 8. All'articolo 138, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) indicazione delle sedi degli impianti;»; b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) l'impegno ad osservare le norme tecniche di cui all'allegato n. 26 per gli apparati da utilizzare;»; c) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) la richiesta del nominativo di stazione di cui all'articolo 139;». 9. All'articolo 139 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il nominativo e' assegnato dal Ministero, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di cui all'articolo 138, comma 1, al soggetto autorizzato.»; b) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «2-bis. Il titolare di autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore puo' richiedere, tramite specifica procedura informatica, in aggiunta al nominativo di stazione l'assegnazione di un nominativo a scelta tra quelli resi disponibili dal Ministero e determinati utilizzando non piu' di cinque caratteri complessivi. 2-ter. Con decreto del Ministro sono disciplinate le modalita' di assegnazione e gestione dei nominativi di cui al comma 2-bis ed e' fissata la maggiorazione al contributo dovuto dal richiedente di cui all'allegato n. 25.». 10. L'articolo 143 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 143 (Stazioni ripetitrici). - 1. Le associazioni dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 5, 9 e 10, e 140, l'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio: a) di stazioni ripetitrici analogiche o numeriche a divisione di frequenza o di tempo; b) di impianti destinati ad accesso multiplo. 2. Per le singole persone fisiche, l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore costituisce requisito per il conseguimento, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1, dell'autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate. 3. L'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche presso la residenza o il domicilio del titolare dell'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore sono soggetti a comunicazione; il titolare della stazione di radioamatore e' tenuto al controllo delle apparecchiature della stazione ripetitrice al fine di assicurarne il corretto funzionamento in osservanza delle norme tecniche contenute nell'allegato n. 26 per tali tipologie di impianti. 4. L'installazione e l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere identificata dal nominativo di cui all'articolo 139 relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.». 11. All'articolo 144 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) associazioni dei radioamatori legalmente costituite e loro articolazioni se statutariamente previste, anche per stazioni operanti presso i siti marconiani;»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori in occasione di manifestazioni a carattere radiantistico di rilievo nazionale e internazionale e l'uso della stazione e' consentito anche ai partecipanti non muniti di patente e previo consenso, per i minorenni, da parte di chi esercita la responsabilita' genitoriale o la tutela, esclusivamente per le finalita' di promozione del radiantismo e sotto la diretta responsabilita' e vigilanza del titolare dell'autorizzazione generale.».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 99, 102 e 104 del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003, come modificato dal presente decreto: «Art. 99 (Installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato). - 1. L'attivita' di installazione di reti ed esercizio di reti o servizi di comunicazioni elettroniche ad uso privato e' libera ai sensi dell'articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Titolo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio Economico Europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della sanita' pubblica e della tutela dell'ambiente, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice. 2. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocita'. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni. 3. L'attivita' di installazione ed esercizio di reti o servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, fatta eccezione di quanto previsto al comma 5, e' assoggettata ad una autorizzazione generale che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4. 4. Il soggetto interessato presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di installare o esercire una rete di comunicazione elettronica ad uso privato. La dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attivita'. Il soggetto interessato e' abilitato ad iniziare la propria attivita' a decorrere dall'avvenuta presentazione. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita'. Sono fatte salve le disposizioni in materia di conferimento di diritto d'uso di frequenze. 5. Sono in ogni caso libere le attivita' di cui all'articolo 105, nonche' la installazione, per proprio uso esclusivo, di reti di comunicazione elettronica per collegamenti nel proprio fondo o in piu' fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore purche' contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprieta' del privato con altra comune, purche' non connessi alle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Parti dello stesso fondo o piu' fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore si considerano contigui anche se separati, purche' collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, possessore o detentore e sempre che non siano destinati all'uso pubblico. «Art. 102 (Violazione degli obblighi). - 1. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver ottenuto il diritto d'uso della frequenza da utilizzare, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 euro. 2. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver conseguito l'autorizzazione generale, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 3.000,00 euro. 3. Il trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari ai contributi di cui all'articolo 116, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all'anno. Nel caso in cui trovi applicazione l'art. 112, comma 3, il trasgressore e' tenuto al pagamento di un contributo commisurato al periodo di esercizio abusivo accertato. 4. L'effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformita' da quanto indicato nel provvedimento di concessione del diritto d'uso di frequenza e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro. 5. L'effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformita' da quanto previsto per le autorizzazioni generali e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro. 6. I trasgressori che per effetto della violazione commessa, di cui ai commi 4 e 5, si sono sottratti al pagamento di un maggior contributo, sono tenuti a corrispondere una somma pari al contributo cui si sono sottratti; tale somma non puo' essere inferiore al contributo previsto per un anno. Nel caso di autorizzazione generale temporanea i trasgressori sono tenuti a corrispondere una somma pari l contributo dovuto, commisurato al periodo di validita' dell'autorizzazione. 7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'autorita' giudiziaria, e fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, il Ministero, ove il trasgressore non provveda a disattivare l'impianto ritenuto abusivo, puo' procedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l'impianto stesso.» «Art. 104 (Attivita' soggette ad autorizzazione generale). - 1. L'autorizzazione generale e' in ogni caso necessaria nei seguenti casi: a) installazione di una o piu' stazioni radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di terra e via satellite richiedenti una assegnazione di frequenza, con particolare riferimento a: 1) sistemi fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici; 2) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione; 3) sistemi di ricerca spaziale; 4) sistemi di esplorazione della Terra; 5) sistemi di operazioni spaziali; 6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari; 7) sistemi di ausilio alla meteorologia; 8) sistemi di radioastronomia; b) installazione od esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 105, comma 2, lettera a); c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo: 1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con protezione da interferenze provocate da stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli statuti dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni; in particolare appartengono a tale categoria le stazioni di radioamatore nonche' le stazioni e gli impianti di cui all'articolo 143, comma 1; 2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza. In particolare l'autorizzazione generale e' richiesta nel caso: 2.1) di installazione od esercizio di reti locali a tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 105, comma 1, lettera a); 2.2) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio al traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a fune, al controllo delle foreste, alla disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna; 2.3) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio ad imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di spettacolo o di radiodiffusione; 2.4) di installazione od esercizio di apparecchiature per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque l'emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di organizzazioni nautiche nonche' per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave; 2.5) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio alle attivita' sportive ed agonistiche; 2.6) di installazione od esercizio di apparecchi per ricerca persone; 2.7) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio alle attivita' professionali sanitarie ed alle attivita' direttamente ad esse collegate; 2.8) di installazione od esercizio di apparecchiature per comunicazioni a breve distanza, di tipo diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8); 2.8-bis) di installazione o esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato. A tal fine il Ministero, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero della difesa definisce apposite linee guida entro il 30 giugno 2024. 2. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.» - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003, come modificato dal presente decreto: «Art. 107 (Autorizzazione generale). - 1. Per conseguire un'autorizzazione generale all'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 104, comma 1, lettera a), il soggetto interessato e' tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione, conforme al modello riportato nell'allegato n. 13-bis, contenente informazioni riguardanti il richiedente ed una dichiarazione di impegno ad osservare specifici obblighi, quali il pagamento dei contributi di cui all'allegato n. 25, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche. 2. Alla dichiarazione di cui all'allegato n. 13-bis deve essere acclusa la domanda di concessione dei diritti d'uso di frequenza, corredata dalla documentazione seguente: a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto in conformita' alle normative tecniche vigenti, finalizzato all'uso ottimale dello spettro radio con particolare riferimento, fra l'altro, alle aree di copertura, alla potenza massima irradiata, alla larghezza di banda di canale, al numero di ripetitori; il progetto, sottoscritto da soggetto abilitato, e' elaborato secondo i modelli di cui agli allegati nn. 15 e 16. Tale progetto deve contenere una descrizione tecnica particolareggiata del sistema che si intende gestire. In particolare, esso deve indicare: 1) il tipo, l'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle stazioni radioelettriche; 2) le frequenze, comprese nelle bande attribuite al tipo di servizio che si intende gestire, di cui si propone l'utilizzazione; 3) il numero delle stazioni radioelettriche previste per il collegamento; b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' conforme all'allegato n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 3 -16 (omissis)» - Si riporta il testo degli articoli 137, 138, 139, 144 del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003, come modificato dal presente decreto: «Art. 137 (Requisiti). - 1. L'impianto e l'esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a chi: a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocita', fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero sia residente in Italia; b) abbia eta' non inferiore a quattordici anni; c) sia in possesso della relativa patente; d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finche' durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.» «Art. 138 (Dichiarazione). - 1. La dichiarazione di cui all'articolo 107, commi 5, 9, e 10, riguarda: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato; b) indicazione delle sedi degli impianti; c) gli estremi della patente di operatore; d) l'impegno ad osservare le norme tecniche di cui all'allegato n. 26 per gli apparati da utilizzare; e) la richiesta del nominativo di stazione di cui all'articolo 139; f) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 137. 2. Alla dichiarazione sono allegate: a) l'attestazione del versamento dei contributi dovuti, di cui all'allegato n. 25; b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilita' civili da parte di chi esercita la potesta' o la tutela.» «Art. 139 (Nominativo). - 1. A ciascuna stazione di radioamatore e' assegnato dal Ministero un nominativo, che non puo' essere modificato se non dal Ministero stesso. 2. Il nominativo e' assegnato dal Ministero, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di cui all'articolo 138, comma 1, al soggetto autorizzato. 2-bis. Il titolare di autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore puo' richiedere, tramite specifica procedura informatica, in aggiunta al nominativo di stazione l'assegnazione di un nominativo "a scelta" tra quelli resi disponibili dal Ministero e determinati utilizzando non piu' di cinque caratteri complessivi. 2-ter. Con decreto del Ministro sono disciplinate le modalita' di assegnazione e gestione dei nominativi di cui al comma 3 nonche' fissata la maggiorazione al contributo dovuto dal richiedente di cui all'allegato n.25.» «Art. 144 (Autorizzazioni speciali). - 1. Oltre che da singole persone fisiche, l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore puo' essere conseguita da: a) Universita' ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica; b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che deve attestare la qualifica della scuola o dell'istituto; c) scuole e corsi di istruzione militare per i quali la dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa; d) associazioni dei radioamatori legalmente costituite e loro articolazioni se statutariamente previste, anche per stazioni operanti presso i siti marconiani 2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori in occasione di manifestazioni a carattere radiantistico di rilievo nazionale e internazionale l'uso della stazione e' consentito anche ai partecipanti non muniti di patente e previo consenso, per i minorenni, da parte di chi esercita la responsabilita' genitoriale o la tutela, esclusivamente per le finalita' di promozione del radiantismo e sotto la diretta responsabilita' e vigilanza del titolare dell'autorizzazione generale.» |
| Art. 3 Modifiche agli allegati da 1 a 13 al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
1. Agli allegati da 1 a 13 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'allegato 1: 1) alla parte A: 1.1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Condizioni generali che devono corredare l'autorizzazione generale»; 1.2) al numero 2, le parole: «alla direttiva 2002/58/CE» sono sostituite dalle seguenti: «al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,»; 1.3) dopo il numero 11, sono aggiunti i seguenti: «11-bis. Assenza di interferenze dannose alle altre utilizzazioni previste dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze nelle bande per i servizi di cui all'articolo 68, senza alcun diritto a protezione dalle medesime utilizzazioni in particolare secondo quanto previsto dalle raccomandazioni CEPT ERC/REC 70/03. 11-ter. Il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza e tempestiva collaborazione con l'Autorita' giudiziaria. 11-quater. Il rispetto delle eventuali disposizioni emanate dall'Autorita' in materia di accesso, condivisione degli apparati e delle strutture, garanzie in materia di tutela della effettiva concorrenza. 11-quinquies. Il rispetto di ogni ragionevole misura tecnica di mitigazione, come previsto dalle rilevanti raccomandazioni e decisioni dell'ECC. 11-sexies. L'adozione, per i servizi di cui all'articolo 68, di opportuni codici di abilitazione e identificazione per identificare univocamente l'abbonato e verificarne l'abilitazione all'accesso alla rete tramite access point.»; 2) alla parte B: 2.1) al numero 4, le parole: «del decreto legislativo 22 giugno 2016 n. 128» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194»; 2.2) al numero 5, le parole: «alla direttiva 2002/58/CE» sono sostituite dalle seguenti: «al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196». 3) alla parte E, al numero 10, le parole: «diverse da quelle sul prefisso internazionale» sono soppresse; b) all'allegato 6, alla parte B, lettera a), le parole: «direttiva 2002/58/CE» sono sostituite dalle seguenti: «al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,»; c) all'allegato 7, all'articolo 3, comma 5, le parole: «90-ter, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «98-ter, comma 2,»; d) all'allegato 8, alla parte B, punto II, numero 2, le parole: «dell'articolo 12 della direttiva 2002/58/CE» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 129 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»; e) all'allegato 12: 1) all'articolo 1, comma 1: 1.1) alla lettera a), dopo le parole: «reti pubbliche di comunicazioni» sono aggiunte le seguenti: «anche per la distribuzione di contenuti (Content delivery Network - CDN)» e dopo le parole: «altri soggetti autorizzati» sono aggiunte le seguenti: «anche per le reti IP»; 1.2) alla lettera d), dopo le parole: «anche congiuntamente» sono inserite le seguenti: «, anche a bordo di imbarcazioni e di aerei»; 1.3) la lettera f) e' abrogata; 1.4) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: «h-bis) Per tutti gli altri servizi di rete e/o comunicazione elettronica via satellite, anche nel caso in cui si utilizzino stazioni solo riceventi o che non impieghino proprie stazioni o terminali, si applica un contributo di 600,00 euro per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto.»; 2) all'articolo 1-bis: al comma 1, dopo le parole: «Le imprese titolari di autorizzazione generale» sono inserite le seguenti: «o alle quali sono stati concessi diritti di uso»; 3) all'articolo 2, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 3.1) «3. I titolari di diritti d'uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento dei servizi di rete via satellite, per ciascuna delle tipologie sotto elencate, sono tenuti al pagamento dei contributi annui quantificati in relazione alla larghezza di banda di frequenza impegnata in trasmissione e in ricezione, nel caso in cui le stazioni vengano coordinate secondo quanto previsto dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF), con esclusione delle porzioni di bande di frequenza comuni in trasmissione e ricezione. per larghezze di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro; da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro; da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro; da 10 MHz inclusi a 40 MHz inclusi 22.200,00 euro; per ogni singolo MHz aggiuntivo e/o frazione dello stesso 30,00 euro Tipologia di servizio: erogato attraverso terminali di tipo HEST diffusivo televisivo o radiofonico; contribuzione televisiva o radiofonica punto-punto o punto-multipunto; operazioni spaziali (quali telemetrie); S-PCS riferito al gateway; S-PCS riferito ai terminali d'utente; Trasmissione dati quale internet via satellite diffusivo, punto-punto o punto-multipunto; Tutti gli altri servizi via satellite non riconducibili a quelli summenzionati»; 3.2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Non sono soggette al pagamento dei contributi di cui al comma 3 solo le bande di frequenze individuate nel Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNFR) come di libero uso o ad uso collettivo.»; 4) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: «Le imprese titolari di autorizzazione generale» sono inserite le seguenti: «o alle quali sono stati concessi diritti di uso»; 5) all'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del presente allegato e' effettuato attraverso le piattaforme digitali di pagamento della pubblica amministrazione, fatte salve le eccezioni indicate sul sito istituzionale del Ministero»; a. dopo l'allegato 12, e' inserito l'allegato 12-bis contenuto nell'allegato A al presente decreto; b. all'allegato n. 13, alla rubrica le parole: «(ex allegato 12 Codice 2003)» sono soppresse; c. all'allegato n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni: i. la rubrica e' sostituita dalla seguente: «ALLEGATO n. 13-bis (ex allegato 9 decreto legislativo 1° agosto Codice 2003)) DICHIARAZIONE PER L'OFFERTA AL PUBBLICO DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI CUI ALL'ARTICOLO 11»; ii. le parole «La presente dichiarazione dovra' essere presentata esclusivamente attraverso il relativo portale presente sul sito del Ministero. Al fine di consentire al BEREC la tenuta di una banca dati dell'Unione delle notifiche trasmesse, il Ministero inoltra al BEREC, per via elettronica, ciascuna notifica ricevuta.» sono sostituite dalle seguenti: «La presente dichiarazione deve essere presentata esclusivamente attraverso il relativo portale presente sul sito del Ministero ai sensi dell'articolo 11.»; iii. dopo le parole: «Data presunta di inizio attivita'» sono inserite le seguenti: «Nel caso di accesso ad una rete pubblica tramite RLAN (art. 68) devono essere indicate altresi' le seguenti informazioni: 1. ubicazione delle stazioni radioelettriche unitamente al MAC Address, al Service Set Identifier (SSID) e alla frequenza utilizzata; Data presunta di inizio attivita'.»; iv. nella parte della Dichiarazione relativa ai documenti da allegare al n. 1 e n. 2, dopo le parole: «accordi di piena reciprocita'» sono inserite le seguenti: «, con allegata copia in formato digitale del documento di identita' personale del/i dichiarante/i»; d. dopo l'allegato n. 14, come modificato dal presente decreto, e' inserito l'allegato 13-ter contenuto nell'allegato B al presente decreto.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo degli allegati 1, 6, 7, 8, 12, 13, 14 del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003, gia' modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 207 dell'8 novembre 2021, come ulteriormente modificato dal presente decreto:
«ALLEGATO 1
ELENCO DELLE CONDIZIONI CHE POSSONO CORREDARE LE AUTORIZZAZIONI GENERALI, I DIRITTI D'USO DELLO SPETTRO RADIO E I DIRITTI D'USO DELLE RISORSE DI NUMERAZIONE
Il presente allegato riporta l'elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, eccetto i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dai numeri (parte A), le reti di comunicazione elettronica (parte B), i servizi di comunicazione elettronica, eccetto i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dai numeri (parte C), i diritti d'uso dello spettro radio (parte D) e i diritti d'uso delle risorse di numerazione (parte E). A. Condizioni generali che devono corredare l'autorizzazione generale 1. Oneri amministrativi ai sensi dell'articolo 16. 2. Protezione dei dati personali e tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche conformemente al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 3. Informazioni da presentare in osservanza di una procedura di notifica ai sensi dell'articolo 11 e per altri scopi contemplati dall'articolo 21. 4. Possibilita' per le autorita' nazionali competenti di effettuare legalmente intercettazioni delle comunicazioni in conformita' del decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 80 e del Codice in materia dei dati personali. 5. Condizioni d'uso per le comunicazioni delle autorita' pubbliche per avvisare il pubblico di minacce imminenti e per attenuare le conseguenze di gravi calamita'. 6. Condizioni d'uso in caso di catastrofi o di emergenze nazionali per garantire le comunicazioni tra i servizi di emergenza e le autorita'. 7. Obblighi di accesso diversi da quelli di cui all'articolo 13, applicabili alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica. 8. Misure volte ad assicurare il rispetto delle norme o specifiche di cui all'articolo 39. 9. Obblighi di trasparenza per i fornitori di reti di comunicazione elettronica pubbliche che forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico al fine di garantire la connessione da punto a punto, conformemente agli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 3 e 4, nonche', ove necessario e proporzionato, l'accesso da parte delle autorita' competenti alle informazioni necessarie per verificare l'accuratezza della divulgazione. 10. Misure volte a garantire, per tutte le tecnologie operative, l'attivazione e la continuita' del servizio CBS come definito ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto. 11. Assicurare le prestazioni ai fini di giustizia, di cui all'articolo 57 del presente decreto, sin dall'inizio dell'attivita'. 11-bis. Assenza di interferenze dannose alle altre utilizzazioni previste dal Piano Nazionale di ripartizione delle frequenze nelle bande per i servizi di cui all'articolo 68, senza alcun diritto a protezione dalle medesime utilizzazioni in particolare secondo quanto previsto dalle raccomandazioni CEPT ERC /REC 70/03 e successive modifiche. 11-ter. Il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza e tempestiva collaborazione con l'Autorita' Giudiziaria. 11-quater. Il rispetto delle eventuali disposizioni emanate dall'Autorita' in materia di accesso, condivisione degli apparati e delle strutture, garanzie in materia di tutela della effettiva concorrenza. 11-quinquies. Il rispetto di ogni ragionevole misura tecnica di mitigazione, come previsto dalle rilevanti raccomandazioni e decisioni dell'ECC. 11-sexies. L'adozione, per i servizi di cui all'articolo 68, di opportuni codici di abilitazione e identificazione per identificare univocamente l'abbonato e verificarne l'abilitazione all'accesso alla rete tramite access point. B. Condizioni specifiche che possono corredare le autorizzazioni generali per la fornitura di reti di comunicazione elettronica 1. Interconnessione delle reti conformemente al presente Codice. 2. Obblighi di trasmissione conformemente al presente Codice. 3. Provvedimenti concernenti la protezione della salute pubblica dai campi magnetici prodotti dalle reti di comunicazione elettronica in conformita' del diritto dell'Unione, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione 1999/519/CE. 4. Mantenimento dell'integrita' delle reti pubbliche di comunicazione elettronica conformemente al presente Codice, anche mediante le condizioni per prevenire interferenze elettromagnetiche tra reti o servizi di comunicazione elettronica ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194. 5. Sicurezza delle reti pubbliche contro l'accesso non autorizzato conformemente al Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 6. Condizioni per l'uso dello spettro radio conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE, qualora l'uso non sia soggetto alla concessione di diritti d'uso individuali in conformita' dell'articolo 59 comma 1, e dell'articolo 61 del presente decreto. C. Condizioni specifiche che possono corredare le autorizzazioni generali per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, tranne i servizi di comunicazione interpersonali indipendenti dai numeri 1. Interoperabilita' dei servizi conformemente al presente decreto. 2. Accessibilita' da parte degli utenti finali dei numeri del piano nazionale di numerazione, degli UIFN e, se tecnicamente ed economicamente fattibile, dei piani di numerazione di altri Stati membri, comprese le condizioni di cui al presente decreto. 3. Norme sulla tutela dei consumatori specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche. 4. Restrizioni relative alle trasmissioni di contenuti illegali, in conformita' del Decreto legislativo 9 aprile 2003 n.70, e restrizioni relative alle trasmissioni di contenuti nocivi ai sensi del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n.44. D. Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d'uso dello spettro radio. 1. Obbligo di fornire un servizio o di utilizzare un tipo di tecnologia entro i limiti di cui all'articolo 58, compresi, se del caso, i requisiti di copertura e di qualita' del servizio. 2. Uso effettivo ed efficiente dello spettro radio a norma del presente decreto. 3. Condizioni tecniche e operative necessarie per evitare interferenze dannose e per la protezione della salute pubblica dai campi elettromagnetici, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione 1999/519/CE, qualora siano diverse da quelle previste dall'autorizzazione generale. 4. Durata massima in conformita' dell'articolo 62, fatte salve eventuali modifiche del Piano di ripartizione delle frequenze nazionali. 5. Trasferimento o affitto dei diritti su iniziativa del titolare dei diritti e relative condizioni in conformita' del presente decreto. 6. Contributi per l'uso in conformita' dell'articolo 42. 7. Ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti d'uso abbia assunto nel quadro della procedura di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione prima della concessione dell'autorizzazione o, se del caso, dell'invito a presentare domanda per i diritti d'uso, o se del caso, nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa. 8. Obblighi di aggregare o di condividere lo spettro radio o di consentire l'accesso allo spettro radio ad altri utenti in regioni specifiche o a livello nazionale. 9. Obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso delle bande di spettro radio. 10. Obblighi specifici di un uso sperimentale delle bande di spettro radio. E. Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d'uso delle risorse di numerazione. 1. Designazione del servizio per il quale e' utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio e, per evitare dubbi, principi tariffari e prezzi massimi che si possono applicare alla serie di numeri specifici al fine di garantire la tutela del consumatore conformemente all'articolo 4 comma 1 lettera d). 2. Uso effettivo ed efficiente delle risorse di numerazione in conformita' del presente Codice. 3. Requisiti in materia di portabilita' del numero in conformita' del presente Codice. 4. Obbligo di rendere disponibili le informazioni relative agli utenti per la fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili per gli scopi di cui all'articolo 98-vicies quinquies. 5. Durata massima in conformita' dell'articolo 98-septies, fatte salve eventuali modifiche nei piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica. 6. Trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare dei diritti e relative condizioni in conformita' del presente Codice, compresa l'eventuale condizione che il diritto d'uso di un numero sia vincolante per tutte le imprese a cui sono trasferiti i diritti. 7. Contributi per i diritti d'uso in conformita' dell'articolo 98-octies. 8. Ogni impegno che l'impresa cui sono stati concessi i diritti d'uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa. 9. Obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso dei numeri. 10. Obblighi relativi all'uso extraterritoriale dei numeri nell'Unione per assicurare la conformita' alle norme sulla tutela dei consumatori e ad altre norme sui numeri degli Stati membri.
(Articolo 98, 98-duodetricies e 98-octies decies)
ALLEGATO 6
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI CITATI ALL'ARTICOLO 98, ALL'ARTICOLO 98-DUODETRICIES E ALL'ARTICOLO 98-OCTIES DECIES
Parte A
Prestazioni e servizi citati agli articoli 98 e 98-duodetricies
Se applicata sulla base dell'articolo 98, la parte A si applica ai consumatori e ad altre categorie di utenti finali qualora il Ministero, sentita l'Autorita', abbia aumentato i beneficiari dell'articolo 98 comma 2. Se applicata sulla base dell'articolo 98-duodetricies, la parte A si applica alle categorie di utenti finali stabilite dal Ministero sentita l'Autorita', a eccezione delle lettere c), d), e g) della presente parte, che si applicano ai soli consumatori. a) Fatturazione dettagliata Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa relativa alla tutela dei dati personali e della vita privata, l'Autorita' puo' fissare il livello minimo di dettaglio delle fatture che i fornitori devono offrire gratuitamente agli utenti finali per consentire a questi: 1) di verificare e controllare le spese generate dall'uso dei servizi di accesso a internet o di comunicazione vocale, o dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini dell'articolo 98-duodetricies; 2) di sorvegliare in modo adeguato il proprio uso della rete e dei servizi e le spese che ne derivano, in modo da esercitare un ragionevole livello di controllo sulle proprie fatture. Ove opportuno, gli utenti finali possono ottenere, a tariffe ragionevoli o gratuitamente, un maggior livello di dettaglio delle fatture. Tali fatture dettagliate includono un riferimento esplicito all'identita' del fornitore e alla durata dei servizi a tariffazione maggiorata, a meno che l'utente finale abbia richiesto che tali informazioni non siano menzionate. Non e' necessario che le chiamate gratuite per l'utente finale, comprese le chiamate ai numeri di emergenza, siano indicate nella fattura dettagliata dell'utente finale. L'Autorita' puo' imporre agli operatori di fornire gratuitamente l'identificazione della linea chiamante. b) Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita o di MMS o SMS premium o, ove cio' sia tecnicamente fattibile, altri tipi di applicazioni analoghe (servizio gratuito) Prestazione gratuita grazie alla quale l'utente finale, previa richiesta ai fornitori di servizi di comunicazione vocale o servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini dell'articolo 98-duodetricies, puo' impedire che vengano effettuate chiamate in uscita di tipo definito o verso determinati tipi di numeri oppure l'invio di MMS o SMS premium o altri tipi di applicazioni analoghe verso queste destinazioni. c) Sistemi di pagamento anticipato L'Autorita' puo' imporre ai fornitori di proporre ai consumatori modalita' di pagamento anticipato per l'accesso alla rete pubblica di comunicazione elettronica e per l'uso dei servizi di comunicazione vocale, o dei servizi di accesso a internet, o dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini all'articolo 98-duodetricies. d) Pagamento rateale del contributo di allacciamento L'Autorita' puo' imporre ai fornitori l'obbligo di autorizzare i consumatori a scaglionare nel tempo il pagamento del contributo di allacciamento alla rete pubblica di comunicazione elettronica. e) Mancato pagamento delle fatture Per la riscossione delle fatture non pagate emesse dai fornitori, l'Autorita' autorizza l'applicazione di misure specifiche che siano rese pubbliche e ispirate ai principi di proporzionalita' e non discriminazione. Tali misure garantiscono che l'utente finale sia informato con debito preavviso dell'interruzione del servizio o della cessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento. Salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, tali misure garantiscono che sia interrotto solo il servizio interessato. La cessazione del collegamento per mancato pagamento delle fatture avviene solo dopo averne debitamente avvertito l'utente finale. Prima della totale cessazione del collegamento l'Autorita' puo' autorizzare un periodo di servizio ridotto durante il quale sono permessi esclusivamente chiamate che non comportano un addebito per l'utente finale (ad esempio chiamate al numero «112») e un livello minimo di servizio di accesso ai servizi internet, definito dagli Stati membri alla luce delle condizioni nazionali. f) Consigli tariffari La procedura in base alla quale gli utenti finali possono chiedere al fornitore di offrire informazioni su tariffe alternative piu' economiche, se disponibili. g) Controllo dei costi La procedura in base alla quale i fornitori offrono strategie diverse, se ritenute idonee dall'Autorita' per tenere sotto controllo i costi dei servizi di comunicazione vocale o di accesso a internet, o dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini dell'articolo 98-duodetricies, tra cui sistemi gratuiti di segnalazione ai consumatori di consumi anomali o eccessivi. h) Procedura volta a disattivare la fatturazione di terzi La procedura in base alla quale gli utenti finali inibiscono la facolta' di fatturazione dei fornitori di servizi terzi che usano le fatture di fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico per addebitare i loro prodotti o servizi.
Parte B
Prestazioni di cui all'articolo 98-duodetricies
a) Identificazione della linea chiamante Prima di instaurare la comunicazione la parte chiamata puo' visualizzare il numero della parte chiamante. Questa opzione e' fornita nel rispetto della normativa relativa alla tutela dei dati personali e della vita privata e in particolare al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, gli operatori forniscono dati e segnali per facilitare l'offerta delle prestazioni di identificazione della linea chiamante e di composizione mediante tastiera attraverso i confini degli Stati membri. b) Inoltro di posta elettronica o accesso ai messaggi di posta elettronica dopo la risoluzione del contratto con un fornitore di servizio di accesso a internet Questa procedura consente, su richiesta e gratuitamente, agli utenti finali che risolvono il contratto con un fornitore di servizio di accesso a internet di accedere ai messaggi di posta elettronica ricevuti all'indirizzo o agli indirizzi di posta elettronica basati sul nome commerciale o sul marchio dell'ex fornitore, durante il periodo considerato necessario e proporzionato dall'Autorita', o trasferire i messaggi di posta elettronica inviati a tale o tali indirizzi durante il suddetto periodo a un nuovo indirizzo di posta elettronica specificato dagli utenti finali.
Parte C
Attuazione delle disposizioni relative alla portabilita' del numero di cui all'articolo 98-octies decies
La prescrizione in base alla quale tutti gli utenti finali con numeri telefonici appartenenti al piano di numerazione nazionale che ne facciano richiesta devono poter conservare i propri numeri indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio si applica: a) nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico; e b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo. La presente parte non si applica alla portabilita' del numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili.
(Articolo 98-bis e 98-ter) ALLEGATO 7 CALCOLO DELL'EVENTUALE COSTO NETTO DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE E ISTITUZIONE DI UN EVENTUALE MECCANISMO DI INDENNIZZO O DI CONDIVISIONE SECONDO QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 98-BIS e 98-TER
Articolo 1 Definizioni
1. Oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 del Codice, ai fini di cui al presente allegato, si applicano anche le seguenti: a) «area potenzialmente non remunerativa», l'area, se del caso corrispondente a uno o piu' indirizzi civici, servita da un apparato di concentrazione che non sarebbe servita dal soggetto designato in assenza di obblighi di servizio universale; b) «area non remunerativa», l'area di cui sopra effettivamente in perdita tra quelle risultate potenzialmente non remunerative; c) «costi evitabili», i costi che l'impresa designata non sosterrebbe in assenza di obblighi di servizio universale; d) «ricavi mancati», i ricavi che l'impresa designata non conseguirebbe in assenza di obblighi di servizio universale; e) «costo netto», la differenza fra il costo netto derivante dalla situazione in cui un organismo e' incaricato di assolvere agli obblighi del servizio universale rispetto a quella in cui non sia tenuto ad assolvere a tali obblighi; f) «costi comuni», i costi operativi o di capitale sostenuti per fornire due o piu' servizi, tra cui in particolare servizi offerti in regime di servizio universale e altri servizi; g) «capitale impiegato», valore residuo contabile dei cespiti impiegati per fornire il servizio universale; h) «tasso di rendimento del capitale impiegato», la media pesata del costo del capitale proprio e di terzi; i) «ragionevole tasso di rendimento del capitale impiegato», il tasso di rendimento del capitale applicabile alle attivita' di servizio universale.
Articolo 2
Parte A
Calcolo del costo netto
Per obblighi di servizio universale si intendono gli obblighi imposti dall'Autorita' nei confronti di un'impresa perche' questa fornisca un servizio universale come stabilito dagli articoli da 94 a 97. L'Autorita' considera tutti i mezzi adeguati per incentivare le imprese (designate o non) ad assolvere gli obblighi di servizio universale in modo efficiente rispetto ai costi. Ai fini del calcolo, il costo netto degli obblighi di servizio universale consiste nella differenza tra il costo netto delle operazioni di un'impresa quando e' soggetta a obblighi di servizio universale e il costo netto delle operazioni in assenza di tali obblighi. Particolare attenzione va riservata alla corretta valutazione dei costi che le imprese avrebbero scelto di evitare se non fossero state soggette a tali obblighi. Il calcolo si basa sui costi imputabili ai seguenti fattori: i) elementi del servizio che possono essere forniti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali. In tale categoria rientrano elementi del servizio quali l'accesso ai servizi telefonici di emergenza, la fornitura di taluni servizi o apparecchiature per utenti finali con disabilita' ecc.; ii) specifici utenti finali o specifiche categorie di utenti finali che, considerati il costo della fornitura di una rete o di un servizio determinato, il gettito generato ed eventuali perequazioni tariffarie geografiche imposte dall'Autorita', possono essere serviti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali. In tale categoria rientrano utenti finali o categorie di utenti finali che non fruirebbero dei servizi di un fornitore se questo non fosse soggetto a obblighi di servizio universale. Il calcolo del costo netto di alcuni aspetti specifici degli obblighi di servizio universale deve essere realizzato separatamente e al fine di evitare una doppia computazione dei vantaggi e dei costi diretti ed indiretti. Il costo netto complessivo degli obblighi di servizio universale di un'impresa equivale alla somma del costo netto dei vari elementi degli obblighi di servizio universale, tenendo conto dei vantaggi immateriali. La verifica del costo netto e' di competenza dell'Autorita'.
Parte B
Indennizzo dei costi netti derivanti dagli obblighi di servizio universale
L'indennizzo o il finanziamento del costo netto degli obblighi di servizio universale puo' implicare che le imprese soggette a obblighi di servizio universale siano indennizzate per i servizi che forniscono a condizioni non commerciali. Poiche' l'indennizzo comporta trasferimenti finanziari, l'Autorita' provvede affinche' tali trasferimenti siano effettuati in modo obiettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato. Cio' significa che i trasferimenti comportano distorsioni minime della concorrenza e della domanda degli utenti. Conformemente all'articolo 98-ter comma 2, un dispositivo di condivisione basato su un fondo usa mezzi trasparenti e neutrali per il prelievo dei contributi che evitino il rischio di una doppia imposizione sulle entrate e le uscite delle imprese. Il Ministero dello sviluppo economico che gestisce il fondo deve essere responsabile del prelievo dei contributi dalle imprese tenute a contribuire al costo netto degli obblighi di servizio universale nel territorio nazionale e della supervisione del trasferimento delle somme dovute o dei pagamenti amministrativi alle imprese autorizzate a ricevere pagamenti provenienti dal fondo.
Articolo 3 Finanziamento
1. Viene utilizzato il fondo per il finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, e, ove previsto, dei costi di cui al successivo articolo 4 del presente allegato. 2. E' previsto un meccanismo di ripartizione dei costi, basato sui principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalita', a carico delle imprese che gestiscono reti pubbliche di comunicazioni, che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico, in proporzione all'utilizzazione da parte di tali soggetti delle reti pubbliche di comunicazioni, o che prestano servizi di comunicazione mobili e personali in ambito nazionale. 3. Le imprese sono tenute a contribuire al fondo di cui al comma 1 sulla base dei ricavi relativi ai servizi indicati al comma 2, ivi compresi quelli relativi ai servizi telefonici accessibili al pubblico offerti a clienti remunerativi o in aree remunerative, nel rispetto delle modalita' di cui alle presenti disposizioni. 4. Il finanziamento del servizio universale da parte delle imprese di cui ai commi 2 e 3 avviene esclusivamente attraverso la contribuzione al fondo di cui al comma 1. Le predette imprese non possono applicare prezzi tesi a recuperare la quota che esse versano al fondo del servizio universale nei confronti di altre imprese ugualmente tenute a contribuire allo stesso fondo. 5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 98-ter, comma 2, del presente decreto, non sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1: a) le imprese che gestiscono reti private di comunicazioni; b) i fornitori di servizi telefonici per gruppi chiusi di utenti; 6. Il meccanismo di cui al comma 2 non e' applicabile quando: a) la fornitura delle obbligazioni di servizio universale non determina un costo netto; b) il costo netto degli obblighi di fornitura del servizio universale non rappresenti un onere iniquo; c) l'ammontare del costo netto da ripartire non giustifichi il costo amministrativo di gestione del metodo di ripartizione e finanziamento dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale.
Articolo 4 Costi da ripartire
1. I costi da ripartire, oltre a quello netto relativo agli obblighi del servizio universale calcolato secondo i fattori di cui alla parte alla Parte III del Titolo II del presente decreto ed al successivo articolo 5 del presente Allegato, possono comprendere gli oneri relativi al controllo effettuato sul calcolo del costo netto da parte dell'organismo indipendente dotato di specifiche competenze incaricato dall'Autorita', al fine di garantire l'effettiva implementazione dello schema nazionale di finanziamento delle obbligazioni di fornitura del servizio universale.
Articolo 5 Metodologia di calcolo del costo netto del servizio universale
1. Il costo netto del servizio universale e' calcolato come la differenza fra il costo netto derivante dalla situazione in cui un organismo e' incaricato di assolvere agli obblighi del servizio universale rispetto a quella in cui non sia tenuto ad assolvere a tali obblighi. 2. Il costo netto e' calcolato sulla base dei costi evitabili e ricavi mancati relativi alle aree non remunerative, alla telefonia pubblica e alle categorie di consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari. 3. Non sono computati nel costo netto i costi non recuperabili. 4. Non sono computati nel costo netto, i costi comuni ai servizi offerti in adempimento agli obblighi di servizio universale e ai servizi offerti ad altro titolo. 5. Sono computati nel costo netto delle aree potenzialmente non remunerative, della telefonia pubblica e delle categorie agevolate i costi operativi e di capitale afferenti agli apparati di telefonia pubblica e alla rete di accesso. Ad eccezione della telefonia pubblica sono computati nel costo netto anche i costi operativi e di capitale afferenti ai portanti trasmissivi tra apparati di concentrazione e/o centrali locali e nodi di instradamento di livello 1, a cui gli stessi sono attestati. 6. Sono computate nel costo netto delle aree non remunerative, della telefonia pubblica e delle categorie agevolate di clienti, tutte le voci di ricavi effettivi e potenziali, derivanti dall'offerta di servizi al dettaglio e all'ingrosso. 7. Non sono inclusi nel calcolo del costo netto del servizio universale i seguenti fattori: a) il costo di fatturazione dettagliata e delle altre prestazioni supplementari allorche' tali prestazioni siano imposte quali obbligazioni ad altre imprese autorizzate a prestare il servizio telefonico accessibile al pubblico; b) i costi delle prestazioni che sono fuori dalla portata del servizio universale, tra i quali: la fornitura a scuole, ospedali o biblioteche di particolari servizi di comunicazione elettronica stabiliti con decreto ministeriale; la compensazione ed il rimborso di pagamenti, o di costi amministrativi e di altri costi associati a tali pagamenti, effettuati a vantaggio di utenti qualora, fornendo loro il servizio, non siano stati rispettati i livelli di qualita' specificati; il costo della sostituzione e della modernizzazione di apparecchiature di comunicazione elettronica nel corso del normale adeguamento delle reti; c) i costi per collegamenti e servizi concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di giustizia, di istruzione e di governo; i relativi oneri sono posti a carico del richiedente, fatte salve le eccezioni previste dalla legge. 8. I cespiti della rete di accesso sono valorizzati a costi storici. 9. I cespiti della rete di trasporto sono valorizzati a costi correnti secondo le disposizioni regolamentari vigenti. 10. Ai fini della valorizzazione dei cespiti a costi correnti e' utilizzato il cosiddetto metodo del Financial Capital Maintenance. 11. Il costo netto e' calcolato sulla base dei costi, operativi e di capitale, necessari ad una efficiente fornitura dei servizi che l'operatore designato avrebbe evitato di sostenere in assenza di obblighi di servizio universale. 12. Le vite utili e le quote di ammortamento dei cespiti derivano dal bilancio civilistico. 13. Il capitale impiegato e' dato dal valore residuo contabile di ciascun cespite, calcolato come differenza tra valore lordo contabile e ammortamento cumulato. 14. E' escluso dal capitale impiegato il saldo tra attivita' e passivita' correnti. 15. Il tasso di remunerazione del capitale relativo alle attivita' di servizio universale e' pari a quello regolamentato nel periodo di riferimento. 16. Il tasso di remunerazione del capitale di cui al comma 15 e' aggiornato a seguito di eventuali revisioni del tasso di remunerazione del capitale applicabile alle attivita' regolamentate derivanti dalle analisi dei mercati. 17. Il calcolo del costo netto include esclusivamente le attivita' ricorrenti. Sono pertanto escluse dal calcolo del costo netto le minusvalenze e le sopravvenienze.
Articolo 6 Modalita' di finanziamento
1. Le imprese incaricate della fornitura del servizio universale sono tenute a presentare all'Autorita', entro 60 giorni dalla chiusura del proprio bilancio civilistico di ogni anno, il calcolo del costo netto degli obblighi del servizio universale riferito all'anno precedente, secondo quanto previsto dalla Parte III del Titolo II del presente decreto e dall'articolo 5 del presente allegato. 2. L'Autorita', fermo restando quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e dal presente Allegato: a) stabilisce se il meccanismo di ripartizione e' applicabile; b) qualora il meccanismo di ripartizione sia applicabile, incarica un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, per la verifica del calcolo del costo netto di cui al comma 1. I risultati di detta verifica devono essere contenuti in un'articolata relazione di conformita' ai criteri, ai principi ed alle modalita' di determinazione del predetto costo di cui alla Parte III del Titolo II del presente decreto ed alle disposizioni del presente allegato. Tale verifica tiene anche conto degli eventuali vantaggi di mercato derivati all'impresa stessa quale soggetto incaricato della fornitura del servizio universale. Tali vantaggi, alla cui quantificazione provvede il predetto organismo anche su proposta delle imprese, possono riguardare: 1) il riconoscimento della denominazione commerciale rispetto ai concorrenti; 2) la possibilita' di sostenere costi comparativamente piu' bassi dei concorrenti nel caso di estensione della rete a nuovi clienti, tenuto conto dell'elevato livello di copertura del territorio gia' raggiunto; 3) la possibilita' di usufruire, nel tempo, dell'evoluzione del valore di determinati clienti o gruppi di clienti inizialmente non remunerativi; 4) la disponibilita' di informazioni sui clienti e sui loro consumi telefonici; 5) la probabilita' che un potenziale cliente scelga l'impresa incaricata della fornitura del servizio universale in relazione alla presenza diffusa dell'impresa stessa sul territorio ed alla possibilita' di mancata conoscenza dell'esistenza di nuove imprese. c) stabilisce, ai sensi del cui alla Parte III del Titolo II del presente decreto, se il meccanismo di ripartizione e' giustificato sulla base della relazione articolata presentata dall'organismo di cui alla lettera b), indicante, tra l'altro, l'ammontare del costo netto da finanziare; d) al fine di quanto previsto alla lettera f), tiene conto del costo del controllo effettuato dall'organismo appositamente incaricato; e) determina, ai fini della sua ripartizione, l'onere complessivo relativo agli obblighi di fornitura del servizio universale ed agli elementi di costo di cui all'articolo 4 del presente allegato; f) individua le imprese debitrici sulla base della Parte III del Titolo II del presente decreto e dell'articolo 3 del presente allegato; g) richiede alle imprese debitrici di cui alla lettera g) i dati previsti al successivo comma 4 relativi all'esercizio al quale si riferiscono gli oneri da ripartire, necessari ai fini della determinazione della quota a carico di ciascuno di essi; h) fissa la quota di contribuzione di ciascuna impresa, ivi comprese le imprese incaricate della fornitura del servizio universale limitatamente a quanto previsto all'articolo 3 del presente allegato, secondo le modalita' di cui al successivo comma 4; i) determina l'importo della somma dovuta alle imprese incaricate della fornitura del servizio universale dopo aver compensato, per tali imprese, le quote di contribuzione di cui alla lettera i); l) avvia una consultazione pubblica nazionale ai sensi dell'articolo 23 in relazione alla verifica del Costo Netto pubblicando i dati del calcolo, fatto salvo l'obbligo di riservatezza derivante da disposizioni vigenti ovvero da esplicite richieste motivate che siano state formulate dalle imprese; m) adotta il provvedimento finale di verifica e accertamento del Costo Netto tenuto conto degli esiti della consultazione di cui al punto precedente; n) comunica al Ministero, entro 15 giorni dalla pubblicazione sul sito dell'Autorita' del proprio provvedimento finale concernente il costo netto del servizio universale di ogni anno, l'ammontare della contribuzione a carico delle sole imprese che risultano debitrici. 3. Il Ministero provvede a: a) comunicare alle imprese debitrici l'importo dei contributi da versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'Autorita', di cui al precedente comma 2, lettera l). Le imprese debitrici versano tali contributi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di versamento da parte del Ministero, con le seguenti modalita': 1) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato; 2) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla tesoreria dello Stato; 3) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato; b) segnalare all'Autorita' eventuali inadempimenti da parte delle imprese debitrici; c) corrispondere alle imprese incaricate di fornire il servizio universale le somme versate dalle imprese debitrici, in adempimento a quanto previsto dalla lettera a), entro 30 giorni dall'ultimo versamento effettuato; d) inviare all'Autorita' un rapporto annuale sulla gestione del fondo del servizio universale, entro 45 giorni dalla corresponsione di cui alla lettera c). 4. La base di calcolo per la contribuzione, a cui sono tenute le imprese di cui all'articolo 3 del presente allegato e' determinata con la seguente formula: quota percentuale per l'operatore i-esimo. LEGENDA: RL = Ricavi lordi di competenza economica dell'esercizio, relativi alla fornitura dei 1) servizi di telefonia vocale su rete fissa e mobile e di uso della rete telefonica pubblica, 2) servizi di selezione o preselezione del vettore, 3) servizi di collegamento a Internet su rete fissa e mobile, 4) servizi di linee affittate al dettaglio, 5) servizi di rivendita di capacita' trasmissiva, 6) servizi di interconnessione, 7) servizi di affitto circuiti all'ingrosso, 8) servizi di roaming nazionale ed internazionale; RSU = Ricavi lordi, di competenza economica dell'esercizio, percepiti dalle imprese incaricate del servizio universale per la fornitura dello stesso a clienti o gruppi di clienti non remunerativi ovvero in aree non remunerative; SI = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di interconnessione; AC = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di affitto circuiti; CT = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per acquisto di capacita' trasmissiva; RN = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di roaming nazionale; TV = Costi di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di telefonia vocale; CI = Costi di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di collegamento a Internet.
(Articolo 98-quater decies)
ALLEGATO 8 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DA FORNIRE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 98-QUATER DECIES
A. Obblighi di informazione per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono le seguenti informazioni: 1) nell'ambito delle principali caratteristiche di ogni servizio fornito i livelli minimi di qualita' del servizio nella misura in cui sono offerti e, per i servizi diversi dai servizi di accesso a internet, gli specifici parametri di qualita' garantiti. Laddove non sia offerto alcun livello minimo di qualita' del servizio, cio' deve essere comunicato; 2) nell'ambito delle informazioni sul prezzo, ove e nella misura applicabile, gli importi dovuti rispettivamente per l'attivazione del servizio di comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati al consumo; 3) nell'ambito delle informazioni concernenti la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e di risoluzione, compresi eventuali oneri di risoluzione, nella misura in cui si applicano tali condizioni: a) ogni utilizzo minimo o durata minima richiesti per beneficiare di condizioni promozionali; b) costi legati al passaggio e agli accordi di indennizzo e rimborso in caso di ritardi o abusi nel passaggio, nonche' informazioni circa le rispettive procedure; c) informazioni sul diritto, di cui beneficiano i consumatori che utilizzano servizi prepagati, al rimborso, su richiesta, dei crediti residui in caso di passaggio, come stabilito all'articolo 98-octies decies comma 6; d) oneri per risoluzione anticipata dal contratto, comprese le informazioni sullo sblocco dell'apparecchiatura terminale e sul recupero dei costi in relazione alla stessa; 4) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso, ivi compreso, se del caso, un riferimento esplicito ai diritti dei consumatori, applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualita' del servizio previsto dal contratto o qualora la risposta del fornitore a incidenti di sicurezza, minacce o vulnerabilita' non sia adeguata; 5) i tipi di azioni che il fornitore puo' adottare in risposta a incidenti di sicurezza, o minacce e vulnerabilita'. B. Obblighi di informazione per i fornitori di servizi di accesso a internet e di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico. I. Oltre agli obblighi di cui alla parte A, i fornitori di servizi di accesso a internet e di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico forniscono le seguenti informazioni: 1) nell'ambito delle principali caratteristiche di ciascun servizio fornito: a) i livelli minimi di qualita' del servizio nella misura in cui siano offerti e tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC adottate a norma dell'articolo 98-sedecies, comma 2, per quanto concerne: per i servizi di accesso a internet: almeno latenza, jitter, perdita di pacchetti; per i servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico, ove esercitino un controllo su almeno alcuni elementi della rete o abbiano a tal fine un accordo sul livello dei servizi con le aziende che forniscono l'accesso alla rete: almeno i tempi di allacciamento iniziale, la probabilita' di fallimento della chiamata, i ritardi di segnalazione della chiamata a norma dell'allegato 10; b) fermo restando il diritto degli utenti finali di utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120, le condizioni, compresi i contributi, imposte dal fornitore all'utilizzo delle apparecchiature terminali fornite; 2) nell'ambito delle informazioni sul prezzo, ove e nella misura applicabile, gli importi dovuti rispettivamente per l'attivazione del servizio di comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati al consumo: a) i dettagli del piano o dei piani tariffari specifici previsti dal contratto e, per ciascun piano tariffario, i tipi di servizi offerti, compresi, se del caso, i volumi delle comunicazioni (quali MB, minuti, messaggi) inclusi in ciascun periodo di fatturazione e il prezzo per unita' supplementare di comunicazione; b) in caso di piano o di piani tariffari con un volume di comunicazioni prestabilito, la possibilita' per i consumatori di differire il volume non utilizzato dal periodo di fatturazione precedente a quello successivo, laddove il contratto preveda tale opzione; c) strumenti per salvaguardare la trasparenza delle fatture e monitorare il livello dei consumi; d) informazioni sulle tariffe in vigore riguardo a numeri o servizi soggetti a particolari condizioni tariffarie; per singole categorie di servizi le autorita' competenti in coordinamento, se del caso, con le autorita' nazionali di regolamentazione possono esigere anche che tali informazioni siano fornite immediatamente prima della connessione della chiamata o della connessione al fornitore del servizio; e) per i pacchetti di servizi e i pacchetti che comprendono servizi e apparecchiature terminali, il prezzo dei singoli elementi del pacchetto, nella misura in cui siano commercializzati anche separatamente; f) dettagli e condizioni, compresi i contributi, su servizio post-vendita, manutenzione e assistenza ai clienti; e g) mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e sui costi di manutenzione; 3) nell'ambito delle informazioni concernenti la durata del contratto per i pacchetti di servizi e le condizioni di rinnovo e di risoluzione del contratto, ove applicabile, le condizioni di cessazione del pacchetto o dei suoi elementi; 4) fatto salvo l'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679, le informazioni relative ai dati personali che sono forniti prima della prestazione del servizio o raccolti contestualmente alla fornitura del servizio; 5) informazioni dettagliate su prodotti e servizi destinati a utenti finali con disabilita' e su come possono essere ottenuti gli aggiornamenti di tali informazioni; 6) i mezzi con cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle controversie, incluse le controversie nazionali e transfrontaliere, in conformita' all'articolo 25. II. Oltre agli obblighi di cui alla parte A e al punto I, i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibile al pubblico forniscono anche le seguenti informazioni: 1) restrizioni all'accesso ai servizi di emergenza o alle informazioni sulla localizzazione del chiamante a causa di impossibilita' tecnica, purche' il servizio consenta agli utenti finali di effettuare chiamate verso un numero nell'ambito di un piano di numerazione nazionale o internazionale; 2) il diritto dell'utente finale di decidere se far inserire i propri dati personali in un elenco e le tipologie di dati di cui trattasi in conformita' dell'articolo 129 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196. III. Oltre agli obblighi di cui alla parte A e al punto I, i fornitori di servizi di accesso a internet forniscono anche le informazioni richieste a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120.
(Articolo 16 e 42)
ALLEGATO 12
DETERMINAZIONE DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI E DEI CONTRIBUTI DI CUI, RISPETTIVAMENTE, AGLI ARTICOLI 16 E 42
Art. 1. Diritti amministrativi
1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 16 del Codice, le imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, e le imprese titolari di autorizzazione generale per l'offerta del servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di carte telefoniche, sono tenute al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno dal quale decorre l'autorizzazione generale. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, e' determinato nei seguenti importi: a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni anche per la distribuzione di contenuti (Content delivery Network - CDN): 1) sull'intero territorio nazionale: 127.000 euro; 2) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 64.000 euro; 3) su un territorio avente piu' di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 32.000 euro; 4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 17.000 euro; 5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti e' calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente finale e per servizio prevalente deve intendersi che il fatturato derivante dall'attivita' di offerta di linee all'utente finale (retail) deve essere superiore a quello derivante da eventuale attivita' di vendita all'ingrosso (wholesale) di connettivita', instradamento e trasporto di traffico telefonico ad altri soggetti autorizzati, anche per le reti IP. b) nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico: 1) sull'intero territorio nazionale: 75.500 euro; 2) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 32.000 euro; 3) su un territorio avente piu' di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 12.500 euro; 4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 6.400 euro; 5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti e' calcolato sul quantitativo delle risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale e per servizio prevalente deve intendersi che il fatturato dell'attivita' fornita all'utente finale (retail) attraverso risorse di numerazione per servizi non a sovrapprezzo deve essere superiore al fatturato derivante da eventuale attivita' di vendita all'ingrosso (wholesale) consistente nella messa a disposizione di risorse di numerazione ad altri soggetti autorizzati. Il regime contributivo di cui al presente punto non e' applicabile alle imprese che erogano servizi a sovrapprezzo. c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali, salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativa: 1) per le imprese che erogano prevalentemente il servizio a un numero di utenti finali pari o inferiore a 50.000: 1.500 euro ogni mille utenti e per servizio prevalente deve intendersi che il fatturato dell'attivita' fornita all'utente finale (retail) attraverso risorse di numerazione per servizi non a sovrapprezzo deve essere superiore al fatturato derivante da eventuale attivita' di vendita all'ingrosso (wholesale) consistente nella messa a disposizione di risorse di numerazione ad altri soggetti autorizzati. 2) per le imprese che erogano il servizio ad un numero di utenti superiore a 50.000: 75.500 euro; d) nel caso di fornitura, anche congiuntamente, anche a bordo di imbarcazioni e di aerei, di servizi di rete e/o di comunicazione elettronica via satellite: 1) fino a 10 stazioni: 2.220 euro; 2) fino a 100 stazioni: 5.550 euro; 3) oltre 100 stazioni: 11.100 euro. e) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione elettronica via satellite per terminali d'utente S-PCS o DSL, indipendentemente dal numero di terminali, 3.330,00 euro; f) - (abrogata) g) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione via satellite SNG temporanei in banda 14,00 - 14,25 GHz oppure in banda 29,50 - 30,00 GHz per evento avente durata massima di 30 giorni, 200,00 euro; nel caso di servizi di comunicazione elettronica, anche non satellitari, assimilabili a questa tipologia e' dovuto un pagamento di 200,00 euro per il singolo evento e nel caso di autorizzazione generale si rimanda ai contributi di cui alla lett. d). h) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione via satellite, diversi dal servizio SNG, si applica un contributo di 600,00 euro ulteriore rispetto a quello eventualmente dovuto in virtu' dell'art. 1, comma 1, lett. d), indipendentemente dal numero delle stazioni utilizzate. h-bis) Per tutti gli altri servizi di rete e/o comunicazione elettronica via satellite, anche nel caso in cui si utilizza no stazioni solo riceventi o che non impieghino proprie stazioni o terminali, si applica un contributo di 600,00 euro per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto. 2. Le imprese titolari di un'autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica non ricompresi tra quelli indicati al comma 1, sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno in cui l'autorizzazione generale decorre, di un contributo di 600,00 euro per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 16 del Codice l'importo per una sede e' dovuto anche nel caso in cui non sia impiegata alcuna apparecchiatura propria. 3. A fini della determinazione del numero delle stazioni componenti una rete VSAT non si considerano le stazioni trasportabili destinate a sostituire le stazioni fisse in situazioni di emergenza. 4. Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli amministrativi e le verifiche tecniche, i titolari di autorizzazioni generali sono tenuti, sulla base di un ragionevole preavviso, a consentire l'accesso al personale incaricato di svolgere tali compiti alle sedi ed ai siti oggetto del controllo. 5. Nel caso di sperimentazioni di reti e/o servizi di comunicazione elettronica si applica il contributo di cui al comma 2.
Art. 1-bis. Diritti amministrativi in materia di tecnologia digitale terrestre
Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 16, comma 1, le imprese titolari di autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso per l'attivita' di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale decorre l'autorizzazione generale, di un contributo che e' determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, e' determinato nei seguenti importi nel caso di fornitura di reti televisive digitali terrestri: a) sull'intero territorio nazionale: 111.000 euro; b) su un territorio avente piu' di 30 milioni e fino a 50 milioni di abitanti: 25.000 euro; c) su un territorio avente piu' di 15 milioni e fino a 30 milioni di abitanti: 18.000 euro; d) su un territorio avente piu' di 5 milioni e fino a 15 milioni di abitanti: 9.000 euro; e) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a 5 milioni di abitanti: 3.000 euro; f) su un territorio avente piu' di 500.000 e fino a 1 milione di abitanti: 600 euro; g) su un territorio avente fino a 500.000 abitanti: 300 euro)).
Art. 2. Contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio
1. Oltre ai contributi previsti all'articolo 1 del presente allegato le imprese che installano e forniscono reti pubbliche di comunicazioni e/o prestano servizi di comunicazione elettronica mediante l'utilizzo di frequenze radioelettriche sono tenute al pagamento di un contributo annuo, di cui all'articolo 42, secondo la tabella di cui all'articolo 5 del presente allegato, ove non diversamente disposto dalle procedure di gara per il rilascio dei relativi diritti d'uso. Il contributo e' dovuto per ogni frequenza del collegamento punto-punto autorizzata, e per le relative stazioni ripetitrici. Nel caso in cui i medesimi collegamenti autorizzati siano utilizzati in polarizzazione lineare, gli stessi sono soggetti ad un contributo maggiorato del 30 per cento trattandosi di una risorsa scarsa utilizzata in maniera inefficiente. Nel caso di collegamenti utilizzati per l'espletamento di una sperimentazione di servizi o reti di comunicazione elettronica l'ammontare del contributo e' calcolato proporzionalmente alla durata della stessa e deve essere corrisposto nuovamente in caso di rinnovo. 2. Nel caso di collegamenti fissi unidirezionali e quelli operanti con tecnologia TDD, l'ammontare del contributo di cui all'articolo 5 del presente allegato e' dimezzato. 3. I titolari di diritti d'uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento dei servizi di rete via satellite, per ciascuna delle tipologie sotto elencate, sono tenuti al pagamento dei contributi annui quantificati in relazione alla larghezza di banda di frequenza impegnata in trasmissione e in ricezione, nel caso in cui le stazioni vengano coordinate secondo quanto previsto dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF), con esclusione delle porzioni di bande di frequenza comuni in trasmissione e ricezione. - per larghezze di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro; da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro; da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro; da 10 MHz inclusi a 40 MHz inclusi 22.200,00 euro; per ogni singolo MHz aggiuntivo e/o frazione dello stesso 30,00 euro Tipologia di servizio: - erogato attraverso terminali di tipo HEST - diffusivo televisivo o radiofonico; - contribuzione televisiva o radiofonica punto-punto o punto-multipunto; - operazioni spaziali (quali telemetrie); - S-PCS riferito alla gateway; - S-PCS riferito ai terminali d'utente; - Trasmissione dati quale internet via satellite diffusivo, punto-punto o punto-multipunto; - Tutti gli altri servizi via satellite non riconducibili a quelli summenzionati; 3-bis. Non sono soggette al pagamento dei contributi di cui al comma 3 solo le bande di frequenze individuate nel Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNFR) come di libero uso o ad uso collettivo. 4. I titolari di diritti d'uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di comunicazione SNG sono tenuti al pagamento dei seguenti contributi: a) per la ripresa di un singolo evento della durata massima di trenta giorni rinnovabili: 750,00 euro, per ogni stazione terrena trasportabile impiegata; 300,00 euro per ogni satellite geostazionario impegnato, oltre al primo, dalla medesima stazione. b) per un numero indeterminato di eventi, purche' compresi nell'arco temporale di un anno: 5.550,00 euro per ogni stazione terrena trasportabile impiegata.
Art. 2-bis. Contributi annui per i collegamenti in ponte radio
1. Le imprese titolari di autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso per l'attivita' di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenute al pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento monodirezionale: a) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 GHz; b) euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz; c) euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz; d) euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6 GHz)).
Art. 3. Contributi per la concessione dei diritti di uso dei numeri
1. Oltre ai contributi previsti all'articolo 1 del presente allegato, l'attribuzione da parte del Ministero di risorse di numerazione, ove necessarie, da impiegare per la fornitura al pubblico di reti o servizi di comunicazione elettronica da parte dei titolari di diritti di uso di numeri, e' soggetta al pagamento di un contributo annuo, di cui all'articolo 42, compreso l'anno di attribuzione. 2. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 10.000 numeri in decade 0 per servizi geografici e' pari a 111,00 euro 3. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sui codici fittizi 0843 e 0844 per chiamate telefoniche rispettivamente finalizzate ad attivita' statistiche e quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attivita' di pubblicita', vendita e comunicazione commerciale e' pari a 1,11 euro 4. Il contributo per l'attribuzione di un codice di carrier selection a 4 o 5 cifre e' pari, rispettivamente, a 111.000,00 euro e 55.500,00 euro 5. Il contributo per l'attribuzione di un codice per servizi di assistenza clienti customer care a 3, 4, o 6 cifre e' pari, rispettivamente, a 55.500,00 euro, 27.750,00 euro e 11.100,00 euro. 6. Il contributo per l'attribuzione di un codice di accesso a rete privata virtuale a 4, 5 o 6 cifre e' pari, rispettivamente, 111.000,00 euro, 55.500,00 euro e 27.750,00 euro. 7. Il contributo per l'attribuzione di un singolo numero sul codice 12 per il servizio di informazione abbonati e' pari a 55.500,00 euro. 8. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1.000 numeri sul codice 178 per servizi di numero unico o personale e' pari ad 50,00 euro. 9. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 199 per servizi di numero unico o personale e' pari a 50,00 euro. 10. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 3 cifre sul codice 3XY per il servizio di accesso diretto e di trasferimento della chiamata alla segreteria telefonica o per l'instradamento delle chiamate (Routing Number) il contributo annuo e' pari a 111.000,00 euro. 11. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da un milione di numeri sul codice 3XYZ per servizi di comunicazioni mobili e personali e' pari a 11.100,00 euro. 12. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100.000 numeri sul codice 31X per servizi di comunicazioni mobili e personali e' pari a 1.110,00 euro. 13. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 5 cifre sul codice 4 per servizi a sovrapprezzo SMS/MMS e trasmissione dati e' pari a 55.500,00 euro 14. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 7 cifre sul codice 4 per servizi a sovrapprezzo SMS/MMS e trasmissione dati e' pari a 2.775,00 euro. 15. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 5 cifre sul codice 43 per servizi non a sovrapprezzo e riservata esclusivamente ai servizi svolti attraverso SMS/MMS ed altre tipologie di trasmissione dati e' pari a 1.110,00 euro. 16. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 7 cifre sul codice 43 per servizi non a sovrapprezzo e riservata esclusivamente ai servizi svolti attraverso SMS/MMS ed altre tipologie di trasmissione dati e' pari a 11,10 euro. 17. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 43 per servizi non a sovrapprezzo e riservata esclusivamente ai servizi svolti attraverso SMS/MMS ed altre tipologie di trasmissione dati e' pari a 11,10 euro. 18. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 55 per il servizio di comunicazione vocale nomadico e' pari a 11,10 euro. 19. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 3 cifre sul codice 7XY per l'instradamento delle chiamate (Routing Number) il contributo annuo e' pari a 66.600,00 euro. 20. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 70X per servizi Internet e' pari a 10,00 euro. 21. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 800 per servizi di addebito al chiamato e' pari a 50,00 euro. 22. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 6 cifre sul codice 803 per servizi di addebito al chiamato e' pari a 27.750,00 euro. 23. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 840 o 848 per servizi di addebito ripartito e' pari a 50,00 euro: 24. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 6 cifre sul codice 841 o 847 per servizi di addebito ripartito e' pari a 27.750,00 euro. 25. Il contributo dovuto per un blocco da 10 numeri contigui sul codice 89111 per servizi a sovrapprezzo per collegamenti relativi ai POS e' pari a 11,10 euro. 26. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 6 cifre sui codici 892, 894 e 895 per servizi a sovrapprezzo e' pari a 27.750,00 euro. 27. Il contributo dovuto per un blocco da 10 numeri contigui sui codici 893YUUU e 895YUUU per servizi a sovrapprezzo e' pari a 27.750,00 euro. 28. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sui codici 893YUUUU, 894YUUUU e 895YUUUU per servizi a sovrapprezzo e' pari a 500,00 euro. 29. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sui codici 893YUUUUUU e 895YUUUUUU per servizi a sovrapprezzo e' pari a 25,00 euro. 30. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 899UUUUUU per servizi a sovrapprezzo e' pari a 50,00 euro. 31. Il contributo per l'attribuzione di un codice identificativo dei punti di segnalazione nazionale o internazionale e' pari a 10,00 euro. 32. Il contributo per l'attribuzione di un codice operatore del tipo OP_ID o MNC e' pari a 500,00 euro. 33. Il contributo dovuto nel caso di prenotazione di numerazione o di richiesta di numerazione per l'espletamento di una sperimentazione e' pari al 50 per cento degli importi previsti nei commi precedenti e deve essere corrisposto anche in caso di rinnovo. 34. Nel caso in cui il Ministero, al fine di prevenire indisponibilita' di risorse di numerazione, eserciti la facolta' di attribuire diritti d'uso per blocchi di grandezza inferiore e' corrisposto un contributo proporzionale.
Art. 4. Modalita' di pagamento
1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del presente allegato e' effettuato attraverso le piattaforme digitali di pagamento della pubblica amministrazione, fatte salve le eccezioni indicate sul sito istituzionale del Ministero. 2. In caso di mancato o ritardato pagamento entro i termini stabiliti, , si applica, a far data dalla data di scadenza del termine di pagamento, una maggiorazione pari allo 0,5 per cento della somma dovuta per ogni mese o frazione di ritardo.
Art. 5. Contributo annuo per l'uso di risorse scarse
(Valori in euro) Parte di provvedimento in formato grafico
(Articolo 11)
ALLEGATO n. 13-bis (ex allegato 9 decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259 ed ex allegato 14 del decreto 8 novembre 2021, n.207)
DICHIARAZIONE PER L'OFFERTA AL PUBBLICO DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI CUI ALL'ARTICOLO 11
La presente dichiarazione deve essere presentata esclusivamente attraverso il portale presente sul sito del Ministero ai sensi dell'articolo 11. Il sottoscritto: Cognome Nome Luogo e data di nascita Residenza e domicilio Cittadinanza Societa'/Ditta Nazionalita' Sede legale Eventuali sedi presenti nel territorio nell'unione o in altro stato extraeuropeo Codice Fiscale e partita IVA (Nel caso di societa' estera numero del registro pubblico analogo nell'Unione europea o nel paese extraeuropeo) Indirizzo del sito Web Composizione dell'azionariato - (tale informazione viene richiesta al fine della compilazione del questionario annuale sui servizi di TLC approntato dalla Commissione europea) Dati del rappresentante legale: Cognome Nome Luogo e data di nascita Residenza e domicilio Codice Fiscale
Dichiara
di voler offrire il seguente servizio di rete e/o comunicazione elettronica: _____________________________ Descrizione tipologia di rete, che comprenda la sua costituzione/configurazione, il relativo programma di installazione, le interconnessioni previste con altre reti, la competenza tecnica di cui si avvale per la realizzazione etc Descrizione tipologia dei servizi che possono essere offerti e l'area di copertura geografica interessata alla loro fornitura ; Descrizione dei sistemi/apparati di rete utilizzati con relative norme tecniche e relativa ubicazione; Nel caso di utilizzo di frequenze ad uso collettivo devono essere indicate altresi' le seguenti informazioni: ubicazione delle stazioni radioelettriche unitamente al MAC Address, al Service Set Identifier (SSID) e alla frequenza utilizzata; Data presunta di inizio attivita'. Nel caso di accesso ad una rete pubblica tramite RLAN (art. 68) devono essere indicate altresi' le seguenti informazioni: ubicazione delle stazioni radioelettriche unitamente al MAC Address, al Service Set Identifier (SSID) e alla frequenza utilizzata; Inoltre, per ogni eventuale richiesta di chiarimenti sulla presente dichiarazione e per il riscontro alle future richieste di informazioni previste dal presente decreto, si indica nella persona di _______________ il referente per gli affari istituzionali contattabile ai seguenti recapiti: n. telefonico n. fax indirizzo mail indirizzo di PEC A tal fine si impegna a garantire il rispetto delle condizioni indicate nella parte A dell'allegato n. 1 del presente decreto, nonche' ove applicabili e giustificate rispetto alla rete e/o servizio di comunicazione elettronica in questione, delle altre condizioni di cui al predetto allegato n. 1 ed a comunicare tempestivamente al Ministero qualsiasi variazione riguardante le informazioni rese con la presente dichiarazione. Il dichiarante, per quanto non espressamente menzionato, garantisce l'osservanza delle disposizioni di cui alla Parte III del Titolo II del presente decreto delle comunicazioni elettroniche, nonche' il rispetto delle condizioni che possono essere imposte alle imprese in virtu' di altre normative non di settore. Si allegano alla presente dichiarazione: 1. autocertificazione redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, da cui risulti che l'impresa e' iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprensiva della dicitura relativa al nulla osta antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o in Paesi non appartenente all'Unione europea con i quali vi siano accordi di piena reciprocita', con allegata copia in formato digitale del documento di identita' personale del/i dichiarante/i; 2. certificato o autocertificazione redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la societa' o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o in Paesi non appartenenti all'Unione europea con i quali vi siano accordi di piena reciprocita', con allegata copia in formato digitale del documento di identita' personale del/i dichiarante/i. DATA _________ FIRMA |
| Art. 4 Ulteriori modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy»; b) all'articolo 1, comma 5, la parola: «Amministrazioni» e' sostituita dalla seguente: «amministrazioni»; c) all'articolo 2, comma 1: 1) alla lettera c), nel titolo della definizione, le parole: «Agenzia per la cybersicurezza nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia»; 2) alla lettera d), le parole: «radio elettrico» sono sostituite dalla seguente: «radioelettrico»; d) alla parte prima, titolo I, capo II, dopo la rubrica: «Autorizzazione generale», le parole: «(ARTT. 12-19 CCEE)» sono soppresse; e) all'articolo 11, comma 10, la parola: «indicati» e' sostituita dalla seguente: «indicate»; f) all'articolo 12, ai commi 3 e 4, le parole: «di uso» sono sostituite dalle seguenti: «d'uso»; g) all'articolo 13, comma 5, la parola: «comunicazioni» e' sostituita dalla seguente: «comunicazione»; h) all'articolo 15 alla rubrica la parola: «eeccc» e' sostituita dalla seguente: «eecc»; i) all'articolo 17, comma 2, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»; l) all'articolo 25, comma 1, le parole: «disposizioni di cui al presente Capo» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni di cui alla parte III, titolo III»; m) all'articolo 30, comma 22, le parole: «ai sensi dei commi 13, 21, 22 e 23» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 13, 19, 20 e 21»; n) all'articolo 30, comma 18, le parole: «all'articoli» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo»; o) all'articolo 30, al comma 19, e' inserito, in fine, il seguente segno di interpunzione: «.»; p) all'articolo 42, comma 3, le parole: «all'articolo 98-octiesdecies, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 54, comma 2»; q) all'articolo 44, al comma 1, e' inserito, in fine, il seguente segno di interpunzione: «.»; r) all'articolo 49: 1) al comma 2, le parole: «od integrazione» sono sostituite dalle seguenti: «o l'integrazione»; 2) al comma 6, la parola: «indicati» e' sostituita dalla seguente: «indicate»; s) all'articolo 61, comma 6, la parola: «debbono» e' sostituita dalla seguente: «devono»; t) all'articolo 62, comma 3, le parole: «sono essere» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere»; u) all'articolo 64: 1) al comma 1, le parole: «di uso» sono sostituite dalle seguenti: «d'uso»; 2) al comma 4, al primo periodo dopo la parola: «Ministero» il segno di interpunzione: «,» e' soppresso; v) all'articolo 69, comma 7, le parole: «decreto legislativo n. 33 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33»; z) all'articolo 73, comma 3, le parole: «entro un lasso di tempo appropriato» sono sostituite dalle seguenti: «con un adeguato preavviso»; aa) all'articolo 82, comma 1, dopo le parole: «dell'accesso» il segno di interpunzione: «.» e' soppresso; bb) all'articolo 87: 1) al comma 1, la parola: «designante» e' sostituita dalla seguente: «designate» e le parole: «di comunicazione di comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «di comunicazione»; 2) al comma 4, le parole: «qualora stabilisce» sono sostituite dalle seguenti: «qualora stabilisca»; cc) all'articolo 88, comma 1, le parole: «incluso alle» sono sostituite dalle seguenti: «incluse le»; dd) all'articolo 98, comma 2, le parole: «decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 17» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»; ee) all'articolo 98-sexies, la parola: «domini» e' sostituita dalla seguente: «dominio»; ff) all'articolo 98-novies, al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: «materia» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; gg) all'articolo 98-terdecies, comma 2, le parole: «cimma1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»; hh) all'articolo 98-septiesdecies: 1) al comma 1, dopo le parole: «accessibili al pubblico» e «da macchina a macchina» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; 2) al comma 7, la parola: «stipulata» e' sostituita dalla seguente: «stipula»; ii) all'articolo 98-octiesdecies, al comma 3, dopo le parole: «contratto» e «Ministero» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; ll) all'articolo 98-noviesdecies: 1) al comma 1, le parole: «l'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli»; 2) al comma 5, la parola «l'articoli» e' sostituita dalla seguente: «articoli»; mm) all'articolo 98-viciessemel, al comma 3, dopo la parola: «articolo» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; nn) all'articolo 98-vicies bis, al comma 5, dopo le parole: «strettamente necessario» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «.»; oo) all'articolo 98-vicies quinquies: 1) al comma 2, la parola: «favoriscano» e' sostituita dalla seguente: «favoriscono»; 2) al comma 3, la parola: «adottano» e' sostituita dalla seguente: «adotta»; pp) alla parte IV, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Reti e attivita' di comunicazione elettronica ad uso privato».
Note all'art. 4: - Per il testo degli articoli 1, 2, 11, 12, 13, 15, 30, 42, 44, 49, 69, 98-sexies del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003, si veda nelle note all'articolo 1; - Si riporta il testo degli articoli 17, 25, 61, 62, 64, 73, 82, 87, 88, 98, 98-novies, 98-terdecies, 98-septies decies, 98-octies decies, 98-novies decies, 98-vicie semel, 98- vicies bis 98-vicies quinquies del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003, gia' modificato dal decreto legislativo n. 207 dell'8 novembre 2021, come ulteriormente modificato dal presente decreto: «Art. 17 (Separazione contabile e rendiconti finanziari) (ex art. 17 eecc, artt. 16 e 48 Codice 2003). - 1. Il Ministero o l'Autorita', ciascuno per quanto di propria competenza prescrivono alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e godono di diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in altri settori nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro: a) di tenere una contabilita' separata per le attivita' attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nella misura che sarebbe richiesta se dette attivita' fossero svolte da soggetti con personalita' giuridica distinta, onde individuare tutti i fattori di costo e ricavo, congiuntamente alla base del loro calcolo e ai metodi dettagliati di imputazione utilizzati, relativi a tali attivita', compresa una ripartizione suddivisa per voci delle immobilizzazioni e dei costi strutturali; b) di provvedere, in alternativa, a una separazione strutturale per le attivita' attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica. 2. Le prescrizioni di cui al comma 1 non si applicano alle imprese il cui fatturato annuo sia inferiore a 50 milioni di euro nelle attivita' attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nell'Unione. 3. Se le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non sono soggette ai requisiti del diritto delle societa' e non soddisfano i criteri relativi alle piccole e medie imprese previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, i loro rendiconti finanziari sono elaborati e presentati a una revisione contabile indipendente e successivamente pubblicati. La revisione e' effettuata in conformita' delle pertinenti norme dell'Unione europea e nazionali. Il presente comma si applica anche alla separazione contabile di cui al comma 1, lettera a).» «Art. 25 (Risoluzione delle controversie tra utenti finali e operatori) (ex art. 25 eecc e art. 84 Codice 2003). - 1. L'Autorita', ai sensi dell'articolo 1, commi 11, 12 e 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, prevede con propri regolamenti le procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco onerose per l'esame delle controversie tra utenti finali e operatori, inerenti alle disposizioni di cui alla parte III, titolo III e relative all'esecuzione dei contratti e alle condizioni contrattuali. Tali procedure consentono una equa e tempestiva risoluzione delle controversie prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso o di indennizzo, ferma restando la tutela giurisdizionale prevista dalla vigente normativa. 2. L'Autorita', anche per il tramite dei Comitati regionali per le comunicazioni, svolge la funzione di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 ed e' inserita nell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere nel settore delle comunicazioni elettroniche e postali, di cui all'articolo 141-decies del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito "Codice del consumo"). 3. In alternativa alla procedura dinanzi all'Autorita' le parti hanno la facolta' di rimettere la controversia agli altri organismi ADR iscritti nel medesimo elenco di cui al comma 2. 4. L'Autorita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove la creazione, con l'attuale dotazione di personale e con i beni strumentali acquisibili con gli ordinari stanziamenti di bilancio e conseguente invarianza di spesa, di servizi on-line e di uffici a un adeguato livello territoriale, al fine di facilitare l'accesso dei consumatori e degli utenti finali alle strutture di composizione delle controversie. 5. L'Autorita' stabilisce le modalita' con le quali gli utenti possono segnalare le violazioni delle disposizioni normative nelle materie di competenza dell'Autorita' e richiederne l'intervento al di fuori delle forme di tutela e delle procedure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. 6. Fatto salvo quanto previsto dal Codice del consumo, se in tali controversie sono coinvolti soggetti di Stati membri diversi, l'Autorita' collabora con le Autorita' competenti degli altri Stati membri al fine di pervenire a una risoluzione della controversia.» «Art. 61 (Concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio) (ex art. 48 eecc - art. 27 Codice 2003). - 1. Qualora sia necessario concedere diritti d'uso individuali dello spettro radio, il Ministero li rilascia, a richiesta, a ogni impresa per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di un'autorizzazione generale di cui all'articolo 11, nel rispetto dell'articolo 13, dell'articolo 21, comma 1, lettera c), dell'articolo 67 e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse a norma del presente decreto. 2. Fatti salvi criteri specifici definiti dal Ministero e dall'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, per concedere i diritti d'uso individuali dello spettro radio ai fornitori di servizi di diffusione di contenuti radiofonici o televisivi per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente al diritto dell'Unione, i diritti d'uso individuali dello spettro radio sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e conformemente all'articolo 58. 3. Una deroga ai requisiti per le procedure aperte puo' essere applicata quando la concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio ai fornitori di servizi di diffusione di contenuti radiofonici o televisivi e' necessaria per conseguire un obiettivo di interesse generale stabilito dal Ministero, sentita l'Autorita' per gli aspetti di competenza, conformemente al diritto dell'Unione europea. 4. Il Ministero esamina le domande di diritti d'uso individuali dello spettro radio nell'ambito di procedure di selezione improntate a criteri di ammissibilita' oggettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, previamente definiti e conformi alle condizioni da associare a tali diritti. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, hanno la facolta' di esigere dai richiedenti tutte le informazioni necessarie a valutarne, sulla base di detti criteri, la capacita' di soddisfare dette condizioni. Il Ministero, se conclude che il richiedente non possiede le capacita' necessarie, emana una decisione debitamente motivata in tal senso. 5. Al momento della concessione dei diritti individuali d'uso per lo spettro radio, il Ministero, sentita l'Autorita' per i profili di competenza, specifica se tali diritti possono essere trasferiti o affittati dal titolare dei diritti e a quali condizioni, in applicazione degli articoli 58 e 64. 6. Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in materia di concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio non appena possibile dopo il ricevimento della domanda completa ed entro sei settimane nel caso dello spettro radio dichiarato disponibile per servizi di comunicazione elettronica nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze e ove applicabile e non diversamente disposto nei piani di assegnazione delle risorse. Detto termine non pregiudica l'articolo 67, comma 9, e l'eventuale applicabilita' di accordi internazionali in materia di uso dello spettro radio o delle posizioni orbitali dei satelliti. Se la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l'impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni, che devono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di uso delle frequenze radio.» «Art. 62 (Durata dei diritti) (ex art. 49 eecc, art. 27, comma 4, cod. 2003). - 1. Qualora autorizzino l'uso dello spettro radio mediante diritti d'uso individuali per un periodo limitato, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono a che il diritto d'uso sia concesso per una durata adeguata tenuto conto degli obiettivi perseguiti in conformita' dell'articolo 67 comma 2 e 3, e della necessita' di assicurare la concorrenza nonche' in particolare l'uso effettivo ed efficiente dello spettro radio e di promuovere l'innovazione e investimenti efficienti, anche prevedendo un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti. 2. Qualora concedano per un periodo limitato diritti d'uso individuali dello spettro radio per cui sono state stabilite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformita' della decisione n. 676/2002/CE al fine di permetterne l'uso per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono per un periodo di almeno venti anni la prevedibilita' regolamentare per i titolari dei diritti relativamente alle condizioni di investimento in infrastrutture che utilizzano detto spettro radio, tenendo conto dei requisiti di cui al comma 1. Il presente articolo e' soggetto, se del caso, a qualsiasi modifica delle condizioni associate a tali diritti d'uso in conformita' dell'articolo 18. A tal fine, il Ministero e l'Autorita' garantiscono che detti diritti siano validi per almeno quindici anni e comprendano, qualora necessario per conformarsi al comma 1, un'adeguata proroga di tale durata, alle condizioni stabilite al presente comma. Il Ministero e l'Autorita' mettono a disposizione di tutte le parti interessate i criteri generali per la proroga della durata dei diritti d'uso in modo trasparente prima di concedere diritti d'uso, nell'ambito delle condizioni stabilite all'articolo 67 commi 5 e 8. Tali criteri generali si riferiscono: a) all'esigenza di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio in questione, agli obiettivi perseguiti all'articolo 58 comma 2, lettere a) e b), o all'esigenza di conseguire obiettivi di interesse generale relativi alla tutela della sicurezza della vita, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla difesa; b) all'esigenza di assicurare una concorrenza senza distorsioni. 3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a venti anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruita' del piano viene valutata d'intesa dal Ministero e dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneita' dei regimi autorizzatori. 4. Al piu' tardi due anni prima della scadenza della durata iniziale di un diritto d'uso individuale, l'Autorita', d'intesa col Ministero, effettua una valutazione oggettiva e prospettica dei criteri generali stabiliti per la proroga della durata di detto diritto d'uso alla luce dell'articolo 58 comma 2 lettera c). A condizione di non aver avviato una procedura di contestazione per inadempimento delle condizioni associate ai diritti d'uso a norma dell'articolo 32, il Ministero, sentita l'Autorita', concede la proroga della durata del diritto d'uso, a meno che concluda che tale proroga non sarebbe conforme ai criteri generali stabiliti al comma 2, quarto e quinto periodo, lettere a) o b). Sulla base di tale valutazione, il Ministero notifica al titolare del diritto d'uso la possibilita' di concedere la proroga della durata del diritto. Nel caso in cui tale proroga non sia concessa, il Ministero applica l'articolo 61 per la concessione di diritti d'uso per quella specifica banda di spettro radio. Tutte le misure di cui al presente comma devono essere proporzionate, non discriminatorie, trasparenti e motivate. In deroga all'articolo 23, le parti interessate hanno l'opportunita' di presentare osservazioni in merito a qualsiasi progetto di misura ai sensi del comma 2, quarto e quinto periodo, lettere a) e b), e del presente comma, primo e secondo periodo, entro tre mesi dalla sua adozione. Il presente comma non pregiudica l'applicazione degli articoli 19 e 30. Nello stabilire i contributi per i diritti d'uso, il Ministero e l'Autorita' tengono conto del meccanismo previsto al comma 2 e al presente comma. 5. Ove debitamente giustificato, il Ministero e l'Autorita' possono derogare ai commi 2 e 4 nei seguenti casi: a) in zone geografiche limitate in cui l'accesso alle reti ad alta velocita' sia gravemente carente o assente e cio' sia necessario per garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 58, comma 2; b) per specifici progetti a breve termine; c) per uso sperimentale; d) per usi dello spettro radio che possano coesistere, in conformita' all'articolo 58, commi 5 e 6, con servizi a banda larga senza fili; e) per un uso alternativo dello spettro radio in conformita' all'articolo 58, comma 3 e 4. 6. Il Ministero, sentita l'Autorita', puo' adeguare la durata dei diritti d'uso stabiliti al presente articolo al fine di garantire la simultaneita' della scadenza della durata dei diritti in una o piu' bande.» «Art. 64 (Trasferimento o affitto di diritti d'uso individuali dello spettro radio) (art. 51 EEC e art. 14-ter Codice 2003). - 1. Le imprese titolari di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze possono trasferire o affittare ad altre imprese i propri diritti d'uso, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3. Resta fermo il potere del Ministero e dell'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, di stabilire che la predetta facolta' non si applichi qualora il diritto d'uso in questione sia stato inizialmente concesso a titolo gratuito in termini di contributi per l'uso ottimale dello spettro o assegnato per la radiodiffusione televisiva. 2. Il trasferimento o l'affitto dei diritti d'uso delle radiofrequenze e' efficace previa autorizzazione rilasciata dal Ministero entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell'impresa subentrante. 3. All'esito dell'istruttoria svolta dall'Autorita' che, sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, accerta che non si verifichino distorsioni della concorrenza, il Ministero in conformita' dell'articolo 65, concede l'autorizzazione al trasferimento o affitto dei diritti d'uso dello spettro radio, o comunica i motivi che ne giustificano il diniego, se sono mantenute le condizioni originarie associate ai predetti diritti, e, fatta salva la predetta verifica: a) sottopone i trasferimenti e gli affitti alla procedura meno onerosa possibile; b) non rifiuta l'affitto di diritti d'uso dello spettro radio quando il locatore si impegna a rimanere responsabile per il rispetto delle condizioni originarie associate ai diritti d'uso; c) non rifiuta il trasferimento di diritti d'uso dello spettro radio, salvo se vi e' il rischio evidente che il nuovo titolare non sia in grado di soddisfare le condizioni originarie associate ai diritti d'uso. 4. Il Ministero puo' apporre all'autorizzazione, se necessario, le specifiche condizioni proposte dall'Autorita'. In caso di spettro radio armonizzato, i trasferimenti rispettano tale uso armonizzato. I diritti amministrativi imposti alle imprese in relazione al trattamento di una domanda di trasferimento o di affitto di diritti d'uso dello spettro radio devono essere conformi all'articolo 16. Le lettere a), b) e c) del comma 3 lasciano impregiudicata la competenza del Ministero di garantire l'osservanza delle condizioni associate ai diritti d'uso dello spettro radio in qualsiasi momento, riguardo sia al locatore sia al locatario. 5. L'Autorita' e il Ministero agevolano il trasferimento o l'affitto di diritti d'uso dello spettro radio prendendo in considerazione tempestivamente le eventuali richieste di adattare le condizioni associate ai diritti e assicurando che tali diritti o il relativo spettro radio possano essere suddivisi o disaggregati nel miglior grado possibile. 6. In vista del trasferimento o affitto di diritti d'uso dello spettro radio, il Ministero rende pubblico, in un formato elettronico standardizzato, i dettagli pertinenti relativi ai diritti individuali trasferibili al momento della creazione dei diritti e conserva tali informazioni fintantoche' i diritti esistono. 7. Nel caso di affitto di frequenze ai sensi di una disciplina prevista nel regolamento di gara che ha condotto all'assegnazione dei diritti d'uso delle relative frequenze, e che riguarda un bacino territoriale non superiore a una regione italiana, il Ministero, d'intesa con l'Autorita', puo' stabilire una procedura semplificata. 8. Il Ministero per i diritti d'uso assegnati tramite una disciplina di gara, puo' disporre che il trasferimento o l'affitto di rami d'azienda o il trasferimento del controllo della societa' che detiene i diritti d'uso, valutato ai sensi degli articoli 51 e 52 delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, salvi i casi delle societa' quotate in borsa soggetti alla relativa disciplina, siano considerati equivalenti al trasferimento o affitto dei diritti d'uso. In tali casi, il legale rappresentante della societa' che acquisisce il ramo d'azienda o il controllo sulla societa' che detiene i diritti, e' tenuto a notificare al Ministero la nuova catena di controllo della societa' acquirente. Ove esso dichiari che il soggetto o i soggetti che congiuntamente detengono il controllo della societa' acquirente, o la societa' acquirente, non detengono, direttamente o indirettamente, altri diritti d'uso di frequenze per servizi di comunicazioni elettroniche in Italia, non e' richiesto il parere dell'Autorita' di cui al comma 3. 9. Salva la disciplina dei diritti d'uso stabilita nei regolamenti di gara che hanno condotto al rilascio degli stessi, sono assimilati all'affitto dei diritti d'uso di frequenze, e soggetti alla procedura di cui al presente articolo, gli accordi di condivisione di frequenze ove almeno un soggetto parte dell'accordo puo' utilizzare in maniera attiva frequenze rientranti nei diritti d'uso per servizi di comunicazione elettronica di un altro soggetto per la propria offerta commerciale.» «Art. 73 (Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse) (ex art. 62 eecc - art. 43 Codice 2003). - 1. All'accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori si applicano, a prescindere dai mezzi di trasmissione, le condizioni di cui all'allegato n. 2, parte 1. 2. Qualora, in base a un'analisi di mercato effettuata in conformita' dell'articolo 78, comma 1, l'Autorita' appuri che una o piu' imprese non dispongono di un significativo potere di mercato sul mercato pertinente, puo' modificare o revocare le condizioni per tali imprese conformemente alle procedure previste dagli articoli 23 e 33 solo se: a) l'accessibilita' per gli utenti finali a programmi radiofonici e televisivi e a canali e servizi di diffusione specificati ai sensi dell'articolo 98-vicies sexies non risulti pregiudicata da tale modifica o revoca; b) le prospettive di un'effettiva concorrenza nei mercati seguenti non risultano pregiudicate da tale modifica o revoca: i) servizi di diffusione radiotelevisiva digitale al dettaglio; ii) sistemi di accesso condizionato e altre risorse correlate. 3. Le parti a cui si applica la modifica o la revoca di tali obblighi sono informate con un adeguato preavviso. 4. Le condizioni applicate in virtu' del presente articolo lasciano impregiudicata la facolta' all'Autorita' di imporre obblighi relativi alla presentazione delle EPG e di analoghi menu e interfacce di navigazione. 5. In deroga al comma 1, l'Autorita', con cadenza periodica, riesamina le condizioni applicate in virtu' del presente articolo attraverso un'analisi di mercato conformemente all'articolo 78 comma 1, per determinare se mantenere, modificare o revocare le condizioni applicate.» «Art. 87 (Trattamento normativo dei nuovi elementi di rete ad altissima capacita') (ex art. 76 eecc). - 1. Le imprese che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato in uno o piu' mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 78, possono offrire impegni in conformita' della procedura di cui all'articolo 90 e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, per aprire al coinvestimento la realizzazione di una nuova rete ad altissima capacita' che consista di elementi in fibra ottica fino ai locali degli utenti finali o alla stazione di base, ad esempio proponendo la contitolarita' o la condivisione del rischio a lungo termine attraverso cofinanziamento o accordi di acquisto che comportano diritti specifici di carattere strutturale da parte di altri fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica. 2. Quando valuta tali impegni, l'Autorita' determina, acquisendo ove opportuno, il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, se l'offerta di coinvestimento soddisfa tutte le condizioni seguenti: a) e' aperta in qualsiasi momento durante il periodo di vita della rete a qualsiasi fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica; b) consentirebbe ad altri coinvestitori che sono fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di competere efficacemente e in modo sostenibile sul lungo termine nei mercati a valle in cui l'impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato e' attiva, secondo modalita' che comprendono: 1) condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie che consentano l'accesso all'intera capacita' della rete nella misura in cui essa sia soggetta al coinvestimento; 2) flessibilita' in termini del valore e della tempistica della partecipazione di ciascun coinvestitore; 3) la possibilita' di incrementare tale partecipazione in futuro; 4) la concessione di diritti reciproci fra i coinvestitori dopo la realizzazione dell'infrastruttura oggetto del coinvestimento; c) e' resa pubblica dall'impresa in modo tempestivo e, se l'impresa non possiede le caratteristiche elencate all'articolo 91, comma 1, almeno sei mesi prima dell'avvio della realizzazione della nuova rete; d) i richiedenti l'accesso che non partecipano al coinvestimento possono beneficiare fin dall'inizio della stessa qualita' e velocita', delle medesime condizioni e della stessa raggiungibilita' degli utenti finali disponibili prima della realizzazione, accompagnate da un meccanismo di adeguamento nel corso del tempo, confermato dall'Autorita', alla luce degli sviluppi sui mercati al dettaglio correlati, che mantenga gli incentivi a partecipare al coinvestimento; tale meccanismo fa si che i richiedenti l'accesso abbiano accesso agli elementi ad altissima capacita' della rete contemporaneamente e sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie in modo da rispecchiare adeguatamente i gradi di rischio sostenuti dai rispettivi coinvestitori nelle diverse fasi della realizzazione e tengano conto della situazione concorrenziale sui mercati al dettaglio; e) e' conforme almeno ai criteri di cui all'allegato 5 ed e' presentata secondo i canoni di diligenza, correttezza, completezza e veridicita' delle informazioni fornite. 3. L'Autorita', se conclude, prendendo in considerazione i risultati del test del mercato condotto conformemente all'articolo 91, che l'impegno di coinvestimento offerto soddisfa le condizioni indicate al comma 2 del presente articolo, rende l'impegno vincolante ai sensi dell'articolo 90, comma 3, e in conformita' con il principio di proporzionalita' non impone obblighi supplementari a norma dell'articolo 79 per quanto concerne gli elementi della nuova rete ad altissima capacita' oggetto degli impegni, se almeno un potenziale coinvestitore ha stipulato un accordo di coinvestimento con l'impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato. 4. Il comma 3 lascia impregiudicato il trattamento normativo delle circostanze che, tenendo conto dei risultati di eventuali test del mercato condotti in conformita' all'articolo 90, comma 2, non soddisfano le condizioni indicate al comma 1 del presente articolo, ma incidono sulla concorrenza e sono prese in considerazione ai fini degli articoli 78 e 79. In deroga al comma 3, l'Autorita' puo', in casi debitamente giustificati, imporre, mantenere o adeguare misure correttive in conformita' degli articoli da 79 a 85 per quanto concerne le nuove reti ad altissima capacita' al fine di risolvere notevoli problemi di concorrenza in mercati specifici qualora stabilisca che, viste le caratteristiche specifiche di tali mercati, detti problemi di concorrenza non potrebbero essere risolti altrimenti. 5. L'Autorita' monitora costantemente il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e puo' imporre all'impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato di fornire una propria dichiarazione annuale di conformita'. Il presente articolo lascia impregiudicato il potere dell'Autorita' di adottare decisioni a norma dell'articolo 26, comma 1, qualora insorga una controversia tra imprese nell'ambito di un accordo di coinvestimento che si ritiene rispetti le condizioni stabilite al comma 1 del presente articolo. 6. L'Autorita' tiene conto delle linee guida del BEREC di cui all'articolo 76, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/1972.» «Art. 88 (Separazione funzionale) (ex art. 77 eecc- art. 50-bis Codice 2003). - 1. L'Autorita', qualora accerti che gli obblighi appropriati imposti ai sensi degli articoli da 80 a 85 si sono rivelati inefficaci per conseguire un'effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza o fallimenti del mercato individuati in relazione alla fornitura all'ingrosso di taluni mercati di prodotti di accesso, puo', in via eccezionale e conformemente all'articolo 79 comma 2, secondo paragrafo, imporre alle imprese verticalmente integrate l'obbligo di collocare le attivita' relative alla fornitura all'ingrosso di detti prodotti di accesso in un'entita' commerciale operante in modo indipendente. Tale entita' commerciale deve fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, incluse le altre entita' commerciali all'interno della societa' madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure. 2. Ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, l'Autorita' presenta una richiesta alla Commissione europea fornendo: a) le prove degli esiti degli accertamenti effettuati dall'Autorita' descritti al comma 1; b) una valutazione motivata dalla quale si deduca che le prospettive di una concorrenza effettiva e sostenibile basata sulle infrastrutture sono scarse o assenti; c) un'analisi dell'impatto previsto dall'Autorita', sull'impresa, in particolare sulla forza lavoro dell'impresa separata, sul settore delle comunicazioni elettroniche nel suo insieme e sugli incentivi a investirvi, in particolare per quanto riguarda la necessita' di garantire la coesione sociale e territoriale, nonche' sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare l'impatto previsto sulla concorrenza e ogni potenziale effetto risultante sui consumatori; d) un'analisi delle ragioni per cui l'obbligo in questione sarebbe lo strumento piu' efficace per applicare le misure correttive volte a ovviare ai problemi di concorrenza o ai fallimenti del mercato individuati. 3. Il progetto di misura di separazione funzionale comprende i seguenti elementi: a) la natura e il livello di separazione precisi, specificando, in particolare, lo status giuridico dell'entita' commerciale separata; b) l'individuazione dei beni dell'entita' commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entita' deve fornire; c) le disposizioni gestionali per assicurare l'indipendenza del personale dell'entita' commerciale separata e gli incentivi corrispondenti; d) le norme per garantire l'osservanza degli obblighi; e) le norme per assicurare la trasparenza delle procedure operative, in particolare nei confronti delle altre parti interessate; f) un programma di controllo per assicurare l'osservanza degli obblighi, inclusa la pubblicazione di una relazione annuale. 4. A seguito della decisione della Commissione europea sul progetto di misura adottato conformemente all'articolo 79, comma 3, l'Autorita' effettua un'analisi coordinata dei diversi mercati collegati alla rete di accesso secondo la procedura di cui all'articolo 78. Sulla base di detta analisi, l'Autorita' impone, mantiene, modifica o revoca gli obblighi conformemente alle procedure indicate gli articoli 23 e 33. 5. Un'impresa alla quale sia stata imposta la separazione funzionale puo' essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli 80 a 85 in ogni mercato specifico nel quale e' stato stabilito che l'impresa dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 78 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione europea conformemente all'articolo 79 comma 2.» «Art. 98 (Controllo delle spese). - 1. Nel fornire le prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'articolo 94, i fornitori di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale in conformita' degli articoli da 94 a 97 definiscono le condizioni e modalita' in modo tale che l'utente finale non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto. 2. I fornitori di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale indicati all'articolo 94 che prestano servizi a norma dell'articolo 96 offrono le prestazioni e i servizi specifici di cui all'allegato 6, parte A, secondo quanto applicabile, di modo che i consumatori possano sorvegliare e controllare le proprie spese. Tali fornitori attuano un sistema per evitare una cessazione ingiustificata dei servizi di comunicazione vocale o di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga per i consumatori di cui all'articolo 95, comprendente un meccanismo adeguato per verificare il perdurare dell'interesse a fruire del servizio. Il presente comma si applica anche agli utenti finali che sono microimprese e organizzazioni senza scopo di lucro di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117. 3. L'Autorita', se constata che le prestazioni sono ampiamente disponibili, puo' disapplicare le disposizioni del comma 2 in tutto il territorio nazionale o in parte di esso.» «Art. 98-novies (Numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale, compresi i numeri per assistenza a minori e minori scomparsi) (ex art. 96 eecc; art. 77-bis Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021). - 1. I Ministeri competenti per materia, promuovono i numeri specifici nell'arco di numerazione che inizia con il codice '116' identificati nella decisione 2007/116/CE della Commissione europea, del 15 febbraio 2007, che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con il 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale e resi disponibili dall'Autorita'. Essi incoraggiano la prestazione dei servizi per cui tali numeri sono riservati. In particolare, i Ministeri competenti per materia, provvedono affinche' gli utenti finali abbiano accesso gratuitamente a un servizio che operi uno sportello telefonico accessibile al numero «116000» per denunciare casi di minori scomparsi. 2. I Ministeri competenti per materia provvedono affinche' gli utenti finali con disabilita' possano avere un accesso ai servizi forniti nell'arco della numerazione che inizia con il codice '116'. Le misure adottate per facilitare l'accesso degli utenti finali con disabilita' a tali servizi mentre viaggiano in altri Stati membri sono fondate sul rispetto delle norme o specifiche in materia stabilite a norma dell'articolo 39. 3. I Ministeri assegnatari di numerazione con codice '116' adottano misure adeguate a garantire la disponibilita' delle risorse necessarie per il funzionamento del relativo sportello telefonico e provvedono affinche' gli utenti finali siano adeguatamente informati dell'esistenza e dell'utilizzo dei servizi attivi forniti con tali numerazioni. 4. L'Autorita' provvede ad includere nei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica e modalita' di assegnazione dei numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale con codice '116' e provvede altresi' alla relativa assegnazione ai Ministeri competenti.» «Art. 98-terdecies (Tutela dei diritti fondamentali) (ex art. 100 eecc). - Le misure nazionali in materia di accesso a servizi e applicazioni o di uso delle stesse attraverso reti di comunicazione elettronica da parte di utenti finali rispettano la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e i principi generali del diritto dell'Unione. Qualunque provvedimento riguardante l'accesso a servizi e applicazioni o l'uso degli stessi attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che possa limitare l'esercizio dei diritti o delle liberta' fondamentali riconosciuti dalla Carta e' imposto soltanto se e' previsto dalla legge e rispetta detti diritti e liberta', e' proporzionato e necessario e risponde effettivamente agli obiettivi di interesse generale riconosciuti dal diritto dell'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le liberta' altrui in conformita' dell'articolo 65, comma 1, della Carta e dei principi generali del diritto dell'Unione, incluso il diritto a un ricorso effettivo e a un giusto processo. Di conseguenza, tali provvedimenti sono adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d'innocenza e del diritto alla protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE)2016/679, dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nonche', ove applicabile, dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. E' garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, compresi il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessita' di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla Carta.» «Art. 98-septies decies (Durata dei contratti e diritto di recesso). - 1. L'Autorita' provvede affinche' le condizioni e le procedure di recesso dei contratti non fungano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi e affinche' i contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina, non impongano un periodo di impegno superiore a 24 mesi con l'obbligo di prevedere che tra le offerte commerciali almeno una abbia una durata massima iniziale di 12 mesi. 2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla durata di un contratto a rate se il consumatore ha convenuto in un contratto separato di rateizzare i pagamenti esclusivamente per l'installazione di una connessione fisica, in particolare a reti ad altissima capacita'. Un contratto a rate per l'installazione di una connessione fisica non include l'apparecchiatura terminale, a esempio router o modem, e non impedisce ai consumatori di esercitare i loro diritti in virtu' del presente articolo. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che non abbiano espressamente acconsentito a non applicare tali disposizioni. 4. Se il contratto prevede la proroga automatica di un contratto a durata determinata per servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina, dopo la proroga l'utente finale ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di massimo un mese e senza incorrere in alcuna penale ne' costi di disattivazione, eccetto quelli addebitati per la ricezione del servizio durante il periodo di preavviso. Con almeno due mesi di anticipo rispetto alla proroga automatica del contratto, i fornitori informano l'utente finale, in modo chiaro e tempestivo e su un supporto durevole, circa la fine dell'impegno contrattuale e in merito alle modalita' di recesso dal contratto e migliori tariffe relative ai loro servizi. I fornitori offrono agli utenti finali tali informazioni in merito alle migliori tariffe almeno una volta all'anno. 5. Gli utenti finali hanno il diritto di recedere dal contratto ovvero di cambiare operatore, senza incorrere in alcuna penale ne' costi di disattivazione, al momento dell'avvenuta comunicazione di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, tranne nel caso in cui le modifiche proposte siano esclusivamente a vantaggio dell'utente finale, siano di carattere puramente amministrativo e non abbiano alcun effetto negativo sull'utente finale o siano imposte direttamente dal diritto dell'Unione o nazionale. I fornitori informano gli utenti finali, con preavviso non inferiore a trenta giorni, di qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali e, al contempo, del loro diritto di recedere dal contratto senza incorrere in alcuna penale ne' ulteriore costo di disattivazione se non accettano le nuove condizioni. Il diritto di recedere dal contratto puo' essere esercitato entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali. L'Autorita' provvede affinche' la comunicazione sia effettuata in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole. 6. In caso di discrepanza significativa, continuativa o frequentemente ricorrente tra la prestazione effettiva di un servizio di comunicazione elettronica, diverso da un servizio di accesso a internet o da un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero, e la prestazione indicata nel contratto il consumatore ha il diritto di risolvere il contratto senza incorrere in alcun costo, fatto salvo il diritto agli indennizzi previsti dal contratto o dalla regolamentazione di settore per i disservizi subiti. 7. Ove un utente finale abbia il diritto di recedere da un contratto per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, diversi da servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, prima della scadenza contrattuale concordata, non e' dovuto alcun corrispettivo, a qualsiasi titolo, a eccezione di quanto previsto per le apparecchiature terminali abbinate al contratto al momento della stipula e fornite dall'operatore che l'utente sceglie di mantenere. In tale ipotesi gli importi eventualmente dovuti non superano il loro valore in proporzione al tempo, concordato al momento della conclusione del contratto o la quota rimanente della tariffa per i servizi prestati fino alla fine del contratto, a seconda di quale sia inferiore. 8. L'Autorita' puo' stabilire altri metodi per il calcolo degli importi eventualmente dovuti a condizione che non comportino un livello eccedente quello calcolato in conformita' al comma 7. Il fornitore elimina gratuitamente le eventuali condizioni associate all'utilizzo delle apparecchiature terminali su altre reti in un momento specificato dall'Autorita' al piu' tardi al momento del pagamento di tali importi. 9. Per quanto riguarda i servizi di trasmissione utilizzati per servizi da macchina a macchina, del diritto di recesso di cui ai commi 5 e 7 beneficiano solo gli utenti finali che sono consumatori, microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro. 10. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007 n. 40.» «Art. 98-octiesdecies (Passaggio a un altro fornitore e portabilita' del numero) (ex art. 106 eecc; art. 80 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021). - 1. Nel caso di passaggio da un fornitore di servizi di accesso a internet a un altro, i fornitori interessati offrono all'utente finale informazioni adeguate prima e durante la procedura di passaggio e garantiscono la continuita' del servizio di accesso a internet, salvo laddove non sia tecnicamente fattibile. Il fornitore ricevente assicura che l'attivazione dei servizi di accesso a internet abbia luogo nel piu' breve tempo possibile alla data e comunque entro la data e nei termini espressamente concordati con l'utente finale. Il fornitore cedente continua a prestare il servizio di accesso a internet alle stesse condizioni finche' il fornitore ricevente non attiva il suo servizio di accesso a internet. L'interruzione del servizio durante la procedura di passaggio non puo' superare un giorno lavorativo. L'Autorita' garantisce l'efficienza e la semplicita' della procedura di passaggio per l'utente finale. 2. L'Autorita' e il Ministero nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono affinche' tutti gli utenti finali con numeri appartenenti al piano di numerazione nazionale abbiano il diritto di conservare i propri numeri, su richiesta, indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio, a norma dell'allegato 6, parte C. 3. Qualora un utente finale risolva un contratto, l'Autorita' e il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono affinche' possa mantenere il diritto di trasferire un numero dal piano di numerazione nazionale verso un altro fornitore per almeno un mese dalla data della risoluzione, a meno che non rinunci a tale diritto. 4. L'Autorita' provvede affinche' la tariffazione tra fornitori in relazione alla portabilita' del numero, qualora prevista, sia orientata ai costi e non siano applicati oneri diretti agli utenti finali. 5. Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel piu' breve tempo possibile alla data e nei termini esplicitamente concordati con l'utente finale. In ogni caso, gli utenti finali che abbiano concluso un accordo per il trasferimento del proprio numero a un nuovo fornitore ottengono l'attivazione del numero in questione entro un giorno lavorativo dalla data concordata con l'utente finale. In caso di mancato successo delle operazioni di trasferimento, il fornitore cedente riattiva il numero e i servizi correlati dell'utente finale fino al completamento della portabilita'. Il fornitore cedente continua a prestare i servizi agli stessi termini e condizioni fino all'attivazione dei servizi del fornitore ricevente. In ogni caso, l'interruzione del servizio durante le operazioni di passaggio di fornitore e trasferimento dei numeri non puo' superare un giorno lavorativo. Gli operatori le cui reti o le risorse di accesso sono utilizzate dal fornitore cedente o dal fornitore ricevente, o da entrambi, provvedono affinche' non vi siano interruzioni del servizio che ritarderebbero le operazioni di passaggio di fornitore e di portabilita' del numero. 6. Il fornitore ricevente conduce le operazioni di passaggio di fornitore e di portabilita' del numero di cui ai commi 1 e 5 ed entrambi i fornitori, ricevente e cedente, cooperano in buona fede. Non causano abusi o ritardi nelle operazioni di passaggio di fornitore e di portabilita' del numero ne' effettuano il trasferimento di numeri o il passaggio di utenti finali senza il consenso esplicito di questi ultimi. I contratti degli utenti finali con il fornitore cedente sono risolti automaticamente al termine delle operazioni di trasferimento. L'Autorita' puo' stabilire i dettagli delle operazioni di cambiamento del fornitore e di portabilita' del numero, tenendo conto delle disposizioni nazionali in materia di contratti, della fattibilita' tecnica e della necessita' di assicurare agli utenti finali la continuita' del servizio. Cio' comprende, ove tecnicamente fattibile, un requisito che preveda che la portabilita' sia ultimata via etere, salvo diversa richiesta dell'utente finale. L'Autorita' adotta inoltre misure tali da assicurare l'adeguata informazione e tutela degli utenti finali durante tutte le operazioni di trasferimento e di portabilita', evitando altresi' il trasferimento ad altro operatore contro la loro volonta'. I fornitori cedenti rimborsano su richiesta l'eventuale credito residuo ai consumatori che utilizzano servizi prepagati. Il rimborso puo' essere soggetto a una trattenuta solo se indicato nel contratto. L'eventuale trattenuta e' proporzionata e commisurata ai costi effettivi sostenuti dal fornitore cedente nell'erogazione del rimborso. 7. L'Autorita' stabilisce norme relative ai rimborsi e indennizzi in favore degli utenti finali e alle sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo da parte del fornitore, compresi i ritardi o abusi relativi alle operazioni di passaggio tra fornitori e nel trasferimento del numero e alla mancata presentazione ad appuntamenti di servizio e di installazione. 8. Oltre alle informazioni richieste ai sensi dell'allegato 8, l'Autorita' provvede affinche' gli utenti finali siano adeguatamente informati in merito all'esistenza del diritto al rimborso e indennizzo di cui al comma 7.» «Art.98-novies decies (Offerte di pacchetti) (ex art. 107 eecc). - 1. Se un pacchetto di servizi o un pacchetto di servizi e apparecchiature terminali offerto a un consumatore comprende almeno un servizio di accesso a internet o un servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero accessibile al pubblico, si applicano gli articoli 98-quater decies comma 4, 98-quindecies comma 1, 98-septies decies e 98-octies decies a tutti gli elementi del pacchetto, compresi, se del caso quelli non altrimenti contemplati da tali disposizioni. 2. Se il consumatore ha il diritto di risolvere qualsiasi elemento del pacchetto di cui al comma 1 prima della scadenza contrattuale concordata per ragioni di mancata conformita' al contratto o di mancata fornitura, ha il diritto di risolvere il contratto in relazione a tutti gli elementi del pacchetto. 3. La sottoscrizione di servizi o apparecchiature terminali supplementari forniti o distribuiti dal medesimo fornitore di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico non prolunga la durata originaria del contratto a cui tali servizi o apparecchiature terminali sono aggiunti, salvo qualora il consumatore convenga diversamente, in maniera espressa, al momento della sottoscrizione relativa a servizi o apparecchiature terminali supplementari. 4. I commi 1 e 3 si applicano anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che non abbiano espressamente acconsentito a non applicare la totalita' o parti di tali disposizioni. 5. L'Autorita' puo' altresi' applicare gli articoli 98-quater decies comma 4, 98-quindecies comma 1, 98-septies decies e 98-octies decies richiamati al comma 1 per quanto concerne altre disposizioni di cui al presente titolo.» «Art. 98-vicies semel (Disposizioni per favorire l'attuazione del numero di emergenza unico europeo) (ex art. 75-bis Codice 2003). - 1. Al Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero, sono attribuiti poteri di indirizzo e coordinamento per l'individuazione e l'attuazione delle iniziative volte all'istituzione su tutto il territorio nazionale del numero unico di emergenza europeo «112» attraverso l'istituzione di PSAP di primo livello da realizzare in ambito regionale, denominati Centrali Uniche di Risposta-CUR, secondo le modalita' definite con appositi protocolli d'intesa tra il Ministero dell'interno e le regioni, ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. 2. Per l'esercizio dei poteri di cui al comma 1, il Ministero dell'interno si avvale di una commissione consultiva costituita presso il medesimo Ministero e composta dai rappresentanti del Ministero dell'interno, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, dei Ministeri dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, della salute e della difesa, nonche' dai rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso e rimborso spese. 3. Ai fini dell'attuazione delle iniziative individuate ai sensi del presente articolo, il Ministero d'intesa con il Ministero dell'interno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2, esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche. 4. Il dispiegamento del servizio di cui al comma 1 si completa sull'intero territorio nazionale entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.» «Art. 98-vicies bis (Comunicazioni di emergenza e numero unico di emergenza europeo) (ex art. 109). - 1. Il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'interno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell'articolo 98-vicies semel, provvede affinche' tutti gli utenti finali dei servizi di cui al comma 2, compresi gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano avere accesso, gratuitamente e senza dover utilizzare alcun mezzo di pagamento, ai servizi di soccorso tramite le comunicazioni di emergenza digitando il numero unico di emergenza europeo «112» e qualunque numero di emergenza nazionale. Il Ministero promuove l'accesso ai servizi di soccorso tramite il numero unico di emergenza europeo «112» da reti di comunicazione elettronica che non sono accessibili al pubblico ma consentono le chiamate verso le reti pubbliche, in particolare quando l'impresa responsabile di tale rete non fornisce un accesso alternativo e agevole a un servizio di soccorso. I numeri di emergenza nazionali sono richiesti dai Ministeri competenti, sentito il Ministero e l'Autorita', che provvede all'assegnazione e al recepimento nei piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica. 2. Il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'interno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell'articolo 98-vicies semel, previa consultazione dell'Autorita', delle Amministrazioni esercenti servizi di emergenza e dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, provvede affinche' sia garantito un accesso ai servizi di emergenza da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico, nei casi in cui tali servizi consentono agli utenti finali di effettuare chiamate verso un numero che figura in un piano di numerazione nazionale o internazionale, tramite comunicazioni di emergenza allo PSAP piu' idoneo. 3. Il Ministero dell'interno provvede affinche' tutte le comunicazioni di emergenza al numero unico di emergenza europeo «112» ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo piu' consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso. Tali comunicazioni di emergenza ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidita' ed efficacia riservate alle comunicazioni di emergenza dirette al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati. Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3 dell'articolo 98-vicies semel. 4. Il Ministero dell'interno provvede affinche' l'accesso per gli utenti finali con disabilita' ai servizi di emergenza sia disponibile tramite le comunicazioni di emergenza ed equivalente a quello degli altri utenti finali conformemente al diritto dell'Unione europea che armonizza i requisiti di accessibilita' dei prodotti e dei servizi. Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3 dell'articolo 98-vicies semel. L'Autorita' e il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'interno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell'articolo 98-vicies semel, collaborano con la Commissione europea e le altre autorita' nazionali di regolamentazione o le altre autorita' competenti al fine dell'adozione di misure adeguate per assicurare che, mentre viaggiano in un altro Stato membro, gli utenti finali con disabilita' possano accedere ai servizi di emergenza su un piano di parita' con altri utenti finali senza alcuna preregistrazione. Tali misure mirano a garantire l'interoperabilita' tra gli Stati membri e si basano quanto piu' possibile sulle norme o specifiche europee stabilite conformemente all'articolo 39 del presente decreto. Tali misure non impediscono al Ministero, d'intesa con il Ministero dell'interno, che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell'articolo 98-vicies semel, di adottare ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo. 5. Il Ministero dell'interno provvede affinche' le informazioni sulla localizzazione del chiamante siano messe a disposizione dei PSAP senza indugio dopo che e' stata stabilita la connessione della comunicazione di emergenza. Esse comprendono le informazioni sulla localizzazione basata sulla rete e, ove disponibili, le informazioni sulla localizzazione del chiamante derivanti dai dispositivi mobili, che sono conservate per il solo tempo strettamente necessario. Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3. Il Ministero dell'interno provvede affinche' sia realizzata la generazione e la trasmissione delle informazioni sulla localizzazione del chiamante, le quali sono gratuite per l'utente finale e per i PSAP con riguardo a tutte le comunicazioni di emergenza al numero unico di emergenza europeo «112». Il Ministero dell'interno, sentiti il Ministero e l'Autorita', puo' estendere tale obbligo alle comunicazioni di emergenza agli ulteriori numeri di emergenza nazionali fino al completamento del dispiegamento nazionale del modello CUR, secondo quanto indicato al comma 1 dell'articolo 98-vicies semel. Il Ministero dell'interno, sentiti il Ministero e l'Autorita', anche ai fini dell'eventuale consultazione del BEREC, definisce i criteri per l'esattezza e l'affidabilita' delle informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante. 6. Il Ministero dell'interno provvede affinche' gli utenti finali siano adeguatamente informati in merito all'esistenza e all'uso del numero unico di emergenza europeo «112», nonche' alle sue funzioni di accessibilita', anche attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all'altro e agli utenti finali con disabilita'. Tali informazioni sono fornite in un formato accessibile e concepito per diversi tipi di disabilita'. Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3 dell'articolo 98-vicies semel. 7. L'Autorita' collabora con il BEREC al fine della costituzione e mantenimento della banca dati dei numeri E.164 dei servizi di emergenza degli Stati membri per garantire che questi siano in grado di contattarsi da uno Stato membro all'altro anche qualora tale banca dati sia mantenuta da un'altra organizzazione.» «Art. 98-vicies quinquies (Servizi di consultazione degli elenchi) (ex art. 112 eecc; art. 75 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021). - 1. L'Autorita' provvede affinche' tutti i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero che assegnano numeri da un piano di numerazione soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili al pubblico, in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie. L'Autorita' provvede affinche' sia rispettato il diritto degli utenti di servizi telefonici accessibili al pubblico ad essere inseriti o esclusi dagli elenchi. 2. L'Autorita' puo' imporre obblighi e condizioni alle imprese che controllano l'accesso degli utenti finali alla fornitura di servizi di consultazione elenchi in conformita' dell'articolo 72. Tali obblighi e condizioni sono obiettivi, equi, trasparenti, non discriminatori e favoriscono modalita' digitali di erogazione e fruizione del servizio. 3. L'Autorita' non mantiene in essere alcuna limitazione normativa che impedisca agli utenti finali di uno Stato membro di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi di un altro Stato membro tramite chiamata vocale o SMS e adotta le misure per garantire tale accesso a norma dell'articolo 98-decies. 4. Il presente articolo si applica fatte salve le prescrizioni del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali e della vita privata e, in particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 129 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.» |
| Art. 5
Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola: «comma» e' sostituita dalle seguenti «commi 3-bis, 4 e»; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 18, commi 3, 4 e 4-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto.»; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Ai fini dei procedimenti autorizzatori di cui agli articoli 43, 44, 45 e 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, nelle more della pubblicazione dei modelli per la presentazione dell'istanza unica, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si utilizza la modulistica di cui all'allegato 12-bis del medesimo decreto»; d) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: «8-bis. I contributi dovuti ai sensi del decreto legislativo n. 259 del 2003 sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale. Il presente comma si applica agli obblighi contributivi dovuti a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 8-ter. Entro il 30 giugno 2024, il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'interno, provvede ad adeguare il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2007. 8-quater. Entro il 30 giugno 2024 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano devono procedere all'armonizzazione della normativa vigente in conformita' alle disposizioni del presente decreto. 8-quinquies. Entro il 30 giugno 2024 il Ministro delle imprese e del made in Italy provvede ad adeguare il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008.».
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 207 dell'8 novembre 2021, come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Norme transitorie e di coordinamento). - 1. Fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotti dall'articolo 1 del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 40, commi 3-bis, 4 e 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto. 1-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 18, commi 3, 4 e 4-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto. 2. Le disposizioni previste dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotte dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni che le hanno depenalizzate, se a tale data il relativo procedimento penale non sia stato definito. In questo caso il giudice trasmette gli atti all'Autorita' o al Ministero competenti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative. 3. Le disposizioni previste dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotta dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano per gli illeciti commessi successivamente alla sua entrata in vigore e, laddove contengano disposizioni di maggior favore, anche ai procedimenti in corso. 4. Ai fini dei procedimenti autorizzatori di cui agli articoli 43, 44, 45 e 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, nelle more della pubblicazione dei modelli per la presentazione dell'istanza unica, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, si utilizza la modulistica di cui all'allegato 12-bis del medesimo decreto. 5. I pagamenti dei diritti amministrativi per gli operatori di rete radiofonici nazionali e locali verranno definiti dal Ministero sulla base dei criteri che saranno stabiliti dall'Autorita', anche con riferimento al fatturato degli operatori di rete, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto. 6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 7. Le funzioni attribuite dal presente Codice all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale sono esercitate, in via transitoria, dal Ministero dello sviluppo economico fino al trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 7, commi 1, lettera f), e 4, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, disposto ai sensi dell'articolo 17, comma 5, dello stesso decreto-legge n. 82 del 2021. 8. Le disposizioni previste dagli articoli 16 e 42 e dall'allegato 12 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotte dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano dalla data del 1° gennaio 2022. Fino al 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi gli articoli 34 e 35 e allegato 10 del decreto legislativo n. 259 del 2003. 8-bis. I contributi dovuti ai sensi del decreto legislativo n. 259 del 2003 sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale. Il presente comma si applica agli obblighi contributivi dovuti a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 8-ter. Entro il 30 giugno 2024, il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'interno, provvede ad adeguare il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2007. 8-quater. Entro il 30 giugno 2024 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano devono procedere all'armonizzazione della normativa vigente in conformita' alle disposizioni del presente decreto. 8-quinquies. Entro il 30 giugno 2024 il Ministro delle imprese e del made in Italy provvede ad adeguare il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008.» |
| Art. 6
Altre disposizioni
1. All'articolo 135-bis, comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: «Il Comune entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione e' tenuto a comunicare» sono sostituite dalle seguenti: «Su istanza del privato il tecnico che ha rilasciato l'attestazione di cui al primo periodo del presente comma comunica entro novanta giorni dalla data di presentazione della segnalazione certificata».
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 135- bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001 n. 45, come modificato dal presente decreto: «Art. 135-bis (Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici) - 1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocita' in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c). Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete. 2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10. Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga. 2-bis. Per i nuovi edifici nonche' in caso di nuove opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire ai sensi dei commi 1 e 2, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022, l'adempimento dei prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici e' attestato dall'etichetta necessaria di "edificio predisposto alla banda ultra larga", rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato. Tale attestazione e' necessaria ai fini della segnalazione certificata di cui all'articolo 4. Su istanza del privato il tecnico che ha rilasciato l'attestazione di cui al primo periodo del presente comma comunica entro novanta giorni dalla data di presentazione della segnalazione certificata i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014. 3. Gli edifici equipaggiati in conformita' al presente articolo, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata prima del 1° gennaio 2022, possono beneficiare ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di 'edificio predisposto alla banda ultra larga', rilasciata da un tecnico abilitato come previsto dal comma 2-bis.» |
| Art. 7
Abrogazioni e norme transitorie
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) il decreto del Ministro delle comunicazioni 28 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2003, e il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2005; b) all'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i commi 4 e 4-bis. 2. I soggetti gia' autorizzati ai sensi dell'articolo 68 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, e ai sensi del decreto del Ministro delle comunicazioni 28 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2003, sono obbligati a comunicare ai competenti uffici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati di cui all'articolo 11, comma 5, lettera l), del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2011, n. 164, come modificato dal presente decreto: «Art. 35 (Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell'energia). - 1. In esecuzione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, al fine di assicurare un'adeguata protezione delle risorse ittiche, e' disposta, per impresa, la misura di arresto temporaneo dell'attivita' di pesca per le imbarcazioni autorizzate all'uso del sistema strascico e/o volante, per un periodo massimo di 45 giorni, secondo quanto previsto al comma 3. 2. In conseguenza dell'arresto temporaneo di cui al comma 1, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e' autorizzato a concedere alle imprese di pesca una compensazione che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ne' del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Tale compensazione non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La compensazione da concedere e' rapportata ai parametri stabiliti nel Programma operativo, approvato dalla Commissione europea, per l'applicazione in Italia del Fondo europeo per la pesca. Al relativo onere fino a concorrenza massima di 22 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede quanto a 13 milioni di euro con le specifiche assegnazioni finanziarie dell'Asse prioritario 1 - misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, e, quanto a 9 milioni di euro a valere sulle disponibilita' del Fondo rotativo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. 3. Le modalita' di attuazione dell'arresto temporaneo, l'entita' del premio, le relative erogazioni, la definizione degli eventuali periodi di arresto temporaneo supplementare per esigenze biologiche, le misure di gestione e controllo, tenuto conto del sistema di localizzazione satellitare, per la tutela delle risorse ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle zone di tutela biologica, sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura. 4. (abrogato) 4-bis. (abrogato) 5. All'articolo 87, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "un provvedimento di diniego" sono inserite le seguenti: "o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36". 6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonche' quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte;". 7. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012. 8. All'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le parole: "di localizzazione territoriale" sono inserite le seguenti: ", nonche' che condizionino o limitino la suddetta riconversione, obbligando alla comparazione, sotto il profilo dell'impatto ambientale, fra combustibili diversi o imponendo specifici vincoli all'utilizzo dei combustibili. 9. L'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dal comma 8, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009.» - Per il testo degli articoli 11 e 68 del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003, si veda nelle note all'articolo 1. |
| Art. 8
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 marzo 2024
MATTARELLA
Tajani, il Vicepresidente ex articolo 8, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Fitto, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Nordio, Ministro della giustizia
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Crosetto, Ministro della difesa
Schillaci, Ministro della salute
Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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