Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2024 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2024, n. 48
Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 31, comma 5;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020» e, in particolare, l'articolo 4;
Vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Visto il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, concernente «Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata»;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, concernente «Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita'»;
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita' "Il Forteto"»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche»;
Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2020, n. 110, recante «Regolamento recante modalita' e criteri di attivazione e gestione del servizio IT-Alert»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131, recante «Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133»;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 28 maggio 2003, concernente «Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso Radio-LAN alle reti ed ai servizi di telecomunicazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2003;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 ottobre 2005, recante «Modifica del decreto 28 maggio 2003, concernente «Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso radio LAN alla rete ed ai servizi di telecomunicazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2005;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio 2007, recante «Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettivita' alla rete Internet devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalita' previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2007;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 dicembre 2018, recante «Misure di sicurezza ed integrita' delle reti di comunicazione elettronica e notifica degli incidenti significativi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2019;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 19 dicembre 2023;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 gennaio 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 20 marzo 2024;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della sicurezza energetica e per gli affari regionali e le autonomie;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche alle parti I, II e III del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259

1. All'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), le parole: «e servizi» sono soppresse;
b) al comma 2, lettera b), le parole: «, fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della radio e televisione digitale» sono soppresse;
c) al comma 7, dopo le parole: «articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22» sono aggiunte le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55».
2. All'articolo 2, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo la parola: «edifici» e' inserita la seguente: «torri,»;
b) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) access point: dispositivo di rete che consente l'accesso ad un numero variabile di utenti tra una rete radio LAN e una rete di comunicazione elettronica»;
c) alla lettera c), dopo le parole: «decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82» sono aggiunte le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.»;
d) dopo la lettera m), e' inserita la seguente:
«m-bis) call center: servizio specificamente organizzato per la gestione dei contatti e delle comunicazioni multicanale con gli utenti finali da parte di addetti specializzati o risponditori automatici nell'ambito di un rapporto contrattuale tra il gestore e un operatore che fornisce reti e servizi di comunicazioni elettroniche;»;
e) dopo la lettera p), e' inserita la seguente:
«p-bis) codice di abilitazione e identificazione: il codice fornito dall'impresa autorizzata ad un utente per identificarlo univocamente e verificarne l'abilitazione all'accesso alla rete tramite un access point;»;
f) alla lettera t) dopo le parole: «comunicazioni elettronica» sono aggiunte le seguenti: «ad uso privato»;
g) dopo la lettera t) sono inserite le seguenti:
«t-bis) identificazione univoca indiretta dell'utente: identificazione univoca dell'utente effettuata acquisendo l'identita' tecnica precedentemente validata e anagrafata da altri soggetti pubblici o esercenti un servizio di pubblica utilita';
t-ter) impianto di comunicazione elettronica: insieme di dispositivi di rete che comprende le apparecchiature e le infrastrutture necessarie per la trasmissione, la ricezione e l'elaborazione di segnali elettronici;»;
h) alla lettera v), dopo le parole: «di un utente finale» sono inserite le seguenti: «e i dati sull'indirizzo fisico del punto terminale di rete»;
i) dopo la lettera cc), e' inserita la seguente: «cc-bis) Mac Address (Media access control address): codice di dodici caratteri in formato esadecimale, in accordo con la serie di standard IEEE 802, che identifica in modo univoco un dispositivo da connettere ad una rete;»;
l) dopo la lettera oo), e' inserita la seguente: «oo-bis) radio digitale: l'attivita' di radiodiffusione sonora in tecnica digitale diffusa su reti terrestri utilizzando lo standard DAB+;»;
m) alla lettera qq), dopo le parole: «su base non esclusiva» sono inserite le seguenti: «, apparati a corto raggio secondo le caratteristiche tecniche previste dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;»;
n) alla lettera ss), le parole: «Rete privata o Rete di comunicazione elettronica ad uso privato» sono sostituite dalle seguenti: rete di comunicazione elettronica ad uso privato» e la parola: «servizi», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «attivita'»;
o) la lettera eee) e' sostituita dalla seguente:
«eee) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: attivita' di installazione di reti ovvero, anche congiuntamente, esercizio di reti o servizi di comunicazione elettroniche svolti nell'interesse esclusivo del titolare e per il traffico tra terminali del titolare di un'autorizzazione generale, ovvero del beneficiario dell'attivita' di comunicazione elettronica ad uso privato;»;
p) dopo la lettera iii), e' inserita la seguente:
«iii-bis) servizio di comunicazione interpersonale che fa uso indiretto della numerazione: un servizio di comunicazione interpersonale che utilizza come identificativo dell'utente risorse di numerazione assegnate ad un altro soggetto autorizzato;»;
q) la lettera qqq) e' abrogata;
r) dopo la lettera uuu), e' inserita la seguente:
s) «uuu-bis) SSID (Service set identifier): codice che permette di identificare in maniera univoca una rete Local area network (LAN);»;
t) alla lettera zzz), dopo le parole: «comunicazione elettronica ad uso privato» sono inserite le seguenti: «o in gruppo chiuso di utenti»;
u) alla lettera dddd), le parole: «ovvero a un insieme predefinito e chiuso di persone fisiche o giuridiche all'uopo autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «e che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico».
3. All'articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 2, dopo le parole: «servizi di comunicazione elettronica» sono inserite le seguenti: «ad uso pubblico nonche' l'attivita' di comunicazione elettronica ad uso privato o in gruppo chiuso di utenti» e le parole: «e' libera e ad essa» sono sostituite dalle seguenti: «sono libere e ad esse».
4. All'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Obiettivi generali della disciplina di reti, servizi ed attivita' di comunicazione elettronica»;
b) al comma 2, alinea, dopo la parola: «servizi» sono inserite le seguenti: «, nonche' delle attivita',»;
c) al comma 2, lettera c), le parole: «ovvero per regolare la fornitura di reti e servizi per gruppi chiusi di utenti e le reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato» sono sostituite dalle seguenti: «o per regolare le attivita' di comunicazione elettronica».
5. All'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: «, anche con riguardo alle controversie» sono sostituite dalle seguenti: «e tra i proprietari di unita' immobiliari o il condominio e l'operatore di rete»;
b) al comma 3, dopo le parole: «decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109» e le parole «assicurandone la disponibilita', la confidenzialita' e l'integrita' e garantendone altresi' la resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «assicurandone la disponibilita', la confidenzialita', l'integrita' e la resilienza».
6. All'articolo 8 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Le Regioni e gli enti locali favoriscono la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica, nel rispetto dei principi di tutela previsti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e nel perseguimento dell'obiettivo di qualita' del servizio. A tal fine, gli stessi non limitano a particolari aree del territorio la possibilita' di installazione, ferme restando le specifiche disposizioni a tutela di aree di particolare pregio storico-paesaggistico o ambientale ovvero di protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di siti sensibili, dovendo, in tal caso, garantire comunque una localizzazione o soluzione alternativa, da individuare con provvedimento motivato sentiti gli operatori, che assicuri il medesimo effetto.».
7. All'articolo 9 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 2, le parole: «articolo 43 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 51, comma 10, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208».
8. All'articolo 11 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ovunque ricorra, la parola: «dichiarazione» e' sostituita dalla seguente: «segnalazione»;
b) al comma 4, le parole: «allegato n. 14» sono sostituite dalle seguenti: «allegato n. 13-bis»;
c) al comma 5, la lettera l) e' sostituita dalla seguente:
«l) l'ubicazione delle stazioni radioelettriche, e nel caso di fornitura di accesso ai sensi dell'articolo 68, il MAC Address, il Service set identifier (SSID) e la frequenza utilizzata.»;
d) al comma 6, dopo le parole: «per via elettronica» sono inserite le seguenti: «per il tramite dell'Autorita'» e il secondo periodo e' soppresso;
e) al comma 9, la parola: «notifica» e' sostituita con la seguente: «segnalazione»;
f) al comma 10:
1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Tale dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 13-ter.»;
2) al secondo periodo, la parola: «istanza» e' sostituita dalla seguente: «segnalazione».
9. All'articolo 12 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ovunque ricorra la parola: «dichiarazione» e' sostituita dalla seguente: «segnalazione»;
b) al comma 4, primo periodo, le parole: «prevede la concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio o dei numeri,» sono sostituite dalle seguenti: «comprende l'attribuzione di diritti individuali di uso, con l'assegnazione delle frequenze radio o di risorse di numerazione,» e le parole: «due settimane» sono sostituite dalle seguenti: «quattro settimane» e le parole: «quattro settimane» sono sostituite dalle seguenti: «otto settimane».
10. All'articolo 13 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 5, dopo le parole: «il parere dell'Agenzia» sono inserite le seguenti: «e dell'Autorita'».
11. All'articolo 14 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 1, le parole: «una dichiarazione da cui risulti che l'operatore stesso ha presentato una dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «una comunicazione da cui risulti che l'operatore stesso ha presentato una segnalazione».
12. All'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: «attraverso le RLAN» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 68»;
b) al comma 2, lettera a), le parole: «del Capo II del presente titolo» sono sostituite dalle seguenti: «del presente capo».
13. All'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «21 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «21 dicembre 2024» e le parole: «tre anni» sono sostituite dalla seguente: «anno»;
b) al comma 2, dopo le parole: «copertura geografica corrente» sono inserite le seguenti: «e il relativo grado di utilizzo» e dopo le parole: «svolgimento dei propri compiti,» sono inserite le seguenti: «ed anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di promozione della concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica,»;
c) al comma 3:
1) le parole: «Nell'attivita' di mappatura delle infrastrutture di rete di cui al comma 2 e coerentemente con il suo risultato,» sono sostituite dalle seguenti: «All'esito dell'attivita' di mappatura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di cui al comma 2,»;
2) le parole: «in accordo» sono sostituite dalle seguenti: «in conformita'»;
3) le parole: «98-quindecies comma 2, per» sono sostituite dalle seguenti: «98-quindecies, comma 2, anche in formati aperti, standardizzati e interoperabili e, per il tramite della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), resi accessibili a Regioni ed enti locali, volte a»;
d) al comma 4:
1) al primo periodo, le parole: «Il Ministero, anche tenendo conto della mappatura geografica corrente dell'Autorita' e» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero, anche tenendo conto dell'attivita' svolta dall'Autorita' ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e»;
2) al secondo periodo, le parole: «comprese le informazioni» sono sostituite dalle seguenti: «comprese quelle» e le parole: «100 Mbps» sono sostituite dalle seguenti: «300 Mbps»;
3) al terzo periodo, le parole: «specificamente attribuitile ai sensi del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ad essa attribuiti ai sensi del presente decreto anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di promozione della concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica,»;
e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Nella fase di mappatura di cui al comma 4, le informazioni rilasciate dalle imprese sui piani di installazione delle reti hanno natura di dichiarazioni vincolanti ed implicano l'obbligo per le imprese di riferire al Ministero e all'Autorita', secondo le tempistiche predefinite dal Ministero, in merito allo stato di implementazione dei piani di installazione delle reti oggetto di dichiarazione. Al termine dell'arco temporale predefinito dal Ministero, l'Autorita', in contraddittorio con l'impresa interessata, verifica il rispetto delle dichiarazioni vincolanti e in caso di mancata attuazione, previa contestazione e valutate eventuali cause di giustificazione, applica la sanzione di cui all'articolo 30, comma 2.»;
f) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il Ministero, sulla base delle informazioni raccolte e delle previsioni acquisite a norma del comma 1 e del comma 4, puo' designare aree con confini territoriali definiti in cui abbia accertato che nessuna impresa o autorita' pubblica abbia installato o intenda installare una rete ad altissima capacita' o realizzare importanti aggiornamenti o estensioni della rete che garantiscano prestazioni pari a una velocita' di download di almeno 300 Mbps. Il Ministero pubblica le aree designate anche in formati aperti, standardizzati e interoperabili e, per il tramite della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), resi accessibili a Regioni ed enti locali.»;
g) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Nell'ambito dell'area designata, il Ministero puo' invitare le imprese e le autorita' pubbliche a dichiarare l'intenzione di installare reti ad altissima capacita' sulla base delle previsioni acquisite a norma del comma 4. A seguito di tale invito, il Ministero puo' chiedere ad altre imprese ed autorita' pubbliche di dichiarare l'intenzione di installare reti ad altissima capacita' o di realizzare sulla rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocita' di download di almeno 300 Mbps nella medesima area. Il Ministero indica le informazioni da includere in tali comunicazioni, al fine di garantire un livello di dettaglio analogo a quello contenuto nelle previsioni di cui ai commi 1 e 4. Il Ministero rende noto alle imprese o alle autorita' pubbliche che manifestano interesse se l'area designata e' coperta o sara' coperta da una rete d'accesso di prossima generazione con velocita' di download inferiore a 300 Mbps sulla base delle informazioni raccolte ai sensi del comma 1. Tali misure sono adottate secondo una procedura efficace, obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa e' esclusa aprioristicamente.»;
h) al comma 7, le parole: «alla direttiva 2003/98/CE per consentirne il riutilizzo.» sono sostituite dalle seguenti: «al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 200 per consentirne il riutilizzo anche in formati aperti, standardizzati e interoperabili e, per il tramite della PDND, resi accessibili a Regioni ed enti locali.»;
i) al comma 8, dopo le parole: «metodologie di mappatura» sono inserite le seguenti: «, con riferimento alla PDND e a standard aperti e di interoperabilita' di base dati» e dopo le parole «per le imprese» sono aggiunte le seguenti: «, per le Regioni e le altre Pubbliche Amministrazioni interessate».
14. All'articolo 28 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 1, dopo le parole: «codice del processo amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».
15. All'articolo 30 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 4-bis e 6»;
b) il comma 12 e' sostituito dal seguente: «12. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide, ovvero agli atti di natura regolamentare o regolatoria adottati ai sensi del presente decreto, il Ministero e l'Autorita', secondo le rispettive competenze, irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240.000 a euro 5.000.000, ordinando all'operatore il rimborso delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti ed indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall'Autorita' in ordine alla violazione delle disposizioni relative a imprese aventi significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione, nel solo mercato delle comunicazioni elettroniche.»;
c) dopo il comma 12, e' inserito il seguente:
«12-bis. Ai soggetti anche non fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, inclusi i call center, che operano, in violazione dell'articolo 98-decies, ponendo in essere pratiche commerciali sleali, frodi o abusi o non ottemperano agli ordini e alle diffide, impartiti ai sensi del presente articolo dal Ministero o dall'Autorita', quest'ultimi, secondo le rispettive competenze, irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 1.000.000.»;
d) al comma 14, dopo le parole: «puo' disporre la sospensione dell'attivita'» e' inserita la seguente: «autorizzata»;
e) al comma 17, le parole: «di cui ai commi 1, 5, 6, 8 e 9» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5»;
f) al comma 19, le parole: «98-septiesdecies e 98-duodetricies», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «98-septiesdecies, 98-duodetricies e 98-undetricies»;
g) al comma 22, le parole: «commi 13, 21, 22 e 23» sono sostituite dalle seguenti: «commi 14, 19, 20 e 21»;
h) il comma 25 e' sostituito dal seguente:
«25. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative del Ministero provvedono gli Ispettorati territoriali, anche su delega della Direzione generale competente in materia.»;
i) al comma 27, dopo le parole: «Le sanzioni» sono inserite le seguenti: «di competenza dell'Autorita'»;
l) dopo il comma 27, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«27-bis. Le sanzioni amministrative di competenza del Ministero di cui al presente articolo, fermo restando quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, possono essere assolte con il pagamento di una somma in misura ridotta di un terzo rispetto al minimo edittale entro il termine di dieci giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.
27-ter. La riduzione di cui al comma 27-bis non si applica alle violazioni, di competenza del Ministero, di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.
27-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che mette a disposizione sul mercato in qualunque forma ricevitori autoradio ed apparecchiature di televisione digitale di consumo non conformi ai requisiti di cui all'articolo 98-vicies sexies, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 15.000 e del pagamento di una somma da euro 300 a euro 5.000 per ciascuna apparecchiatura.
27-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore, l'assemblatore o il distributore che mette a disposizione sul mercato, in vendita o in locazione, veicoli nuovi della categoria M e N non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 98-vicies sexies, comma 3, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 30.000 e del pagamento di una somma da euro 300 a euro 5.000 per ciascun veicolo. Alla stessa sanzione e' assoggettato chiunque apporta modificazioni ai ricevitori e alle apparecchiature di televisione digitale di consumo che comportano mancata conformita' all'articolo 98-vicies sexies.».
16. All'articolo 39 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. Il presente articolo non si applica ai requisiti essenziali, alle specifiche d'interfaccia ne' alle norme armonizzate soggette alla direttiva 2014/53/UE, recepita con decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.».
17. All'articolo 42 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dall'Autorita'» sono aggiunte le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dall'allegato n. 12»;
b) il comma 2 e' abrogato.
18. All'articolo 43 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'autorizzazione all'installazione delle reti pubbliche di comunicazione elettronica comprende la valutazione di compatibilita' delle relative opere infrastrutturali con la disciplina urbanistica ed edilizia e costituisce titolo unico per la loro installazione.»;
b) al comma 9, le parole: «ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «e al Ministero» e dopo le parole: «ciascun impianto installato» sono aggiunte le seguenti: «, sulla base della modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207».
19. All'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Nel procedimento di autorizzazione all'installazione o all'ampliamento dell'impianto, nei luoghi ove e' previsto l'innalzamento dei limiti ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 2023, n. 214, il limite emissivo assentibile per singolo richiedente e' calcolato tenuto conto dei principi di equa ripartizione, effettivita' ed efficiente utilizzazione dello spazio elettromagnetico, sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, nel procedimento di autorizzazione all'installazione o all'ampliamento dell'impianto, il limite emissivo assentibile per singolo richiedente e' calcolato in conformita' ai criteri previsti dalla Norma Tecnica CEI 211-10 e commisurato al rapporto tra la banda acquisita dal soggetto richiedente sulla base dei diritti d'uso, e la banda totale disponibile per il servizio, intesa quale sommatoria delle bande acquisite da tutti gli operatori infrastrutturati. Al fine di consentire la massima efficienza nello sfruttamento dei limiti emissivi, nei siti per i quali non vi siano domande in numero tale da saturare il limite massimo previsto dal comma 1, gli operatori autorizzati, decorsi sei mesi dall'autorizzazione, possono richiedere in via temporanea un incremento pro quota del valore assentito, sino al raggiungimento di quello massimo compatibile per l'area, previa dimostrazione dell'effettivo bisogno, finche' gli altri operatori infrastrutturati, aventi titolo in base al secondo periodo del presente comma, non avranno conseguito l'autorizzazione.
1-quater. Nel caso di variazioni di servizi preesistenti o di assegnazione di nuove bande, laddove necessario per il rispetto del limite massimo di cui al comma 1, il limite assentito ai sensi del comma 1-ter e' ricalcolato sulla base dei criteri di cui al comma 1-ter, e le autorizzazioni gia' rilasciate sono rimodulate in conformita'.
1-quinquies. Le richieste di incremento dei limiti emissivi rispetto alle autorizzazioni gia' assentite, compatibilmente con quanto previsto dal comma 1-ter, che non necessitano di nuove installazioni o di modifiche fisiche agli impianti esistenti, sono oggetto di esclusiva comunicazione all'amministrazione e all'organismo competente a effettuare i controlli.
1-sexies. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede, anche avvalendosi della Fondazione Ugo Bordoni, alla rilevazione e al monitoraggio periodico dei dati relativi alle sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, ivi inclusi i dati di cui all'articolo 14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Ove all'esito delle rilevazioni periodiche emergano scostamenti tra la potenza autorizzata e quella effettivamente utilizzata, cosi' come dichiarata dagli operatori, il Ministero segnala i casi di sottoutilizzo all'amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione per la rimodulazione della stessa alla luce del principio di effettivita'.
1-septies. Ai sensi del presente articolo, per operatori infrastrutturati si intendono gli operatori di telefonia mobile dotati di impianti e infrastrutture fisiche di telefonia mobile sul territorio e per limite assentibile si intende la potenza massima autorizzabile nel rispetto dei valori di attenzione e obiettivi di qualita' di cui alla legge n. 36 del 2001.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1, predisposta sulla base della modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e' presentata all'ente locale dai titolari di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell'articolo 11, tramite portale telematico e, in mancanza di esso deve essere inviata mediante posta elettronica certificata. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento»;
c) al comma 3, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, conforme alla modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207»;
d) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Salvo quanto previsto ai commi 7, 8, 9 e 10, l'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 si intende accolta decorso il termine perentorio di cui al comma 10 dalla data di presentazione della stessa ove non sia intervenuto un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.»;
e) al comma 10, le parole: «non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o» sono sostituite dalle seguenti: «non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di»;
f) al comma 11, dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Gli operatori che gestiscono apparati radioelettrici attivi comunicano l'attivazione dell'impianto all'ente locale e all'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, entro quindici giorni dalla attivazione stessa.».
20. All'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture con impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, l'interessato trasmette all'ente locale, tramite portale telematico, una segnalazione certificata di inizio attivita' contenente la descrizione dimensionale dell'impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44 nonche' di quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo, indipendentemente dai Watt di potenza impregiudicata l'operativita' del regime di cui ai commi 4-bis e 4-ter, al ricorrere delle caratteristiche ivi indicate. In assenza del portale telematico la segnalazione, conforme alla modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 deve essere inviata mediante posta elettronica certificata.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Contestualmente, copia della segnalazione e' trasmessa tramite portale telematico, all'organismo di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, per il rilascio del parere di competenza. In mancanza del portale telematico deve essere inviata mediante posta elettronica certificata.»;
c) al comma 4, dopo le parole: «fine lavori e» sono inserite le seguenti: «, salvo che per gli interventi di minore rilevanza di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,»;
d) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le installazioni e le modificazioni, ivi comprese le modificazioni delle caratteristiche trasmissive degli impianti di cui al presente articolo, degli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima al connettore d'antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati.
4-ter. L'installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.».
21. All'articolo 46 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. La medesima procedura semplificata di cui al comma 1 si applica, relativamente agli aspetti dimensionali ivi menzionati, nell'ipotesi di richiesta di installazione di radio DAB sulla stessa infrastruttura gia' assentita per le stazioni di emissioni di diffusioni analogiche FM.».
22. All'articolo 49 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza, conforme alla modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, all'ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree. L'istanza cosi' presentata ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo. Il richiedente da' notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.»;
b) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti interessati sono tenuti a presentare un'apposita istanza unicamente all'amministrazione procedente.»;
c) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri, il termine e' ridotto a dieci giorni. I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici, ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale. Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti il termine e' ridotto a otto giorni. Decorsi i suddetti termini, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente l'autocertificazione del richiedente.»;
d) al comma 8, le parole da: «e' presentata» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, conforme alla modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e' presentata al comune di maggiore dimensione demografica tramite portale telematico. In mancanza di esso l'istanza deve essere inviata mediante posta elettronica certificata. L'istanza e' sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal comune di maggiore dimensione demografica.»;
e) al comma 9, la parola: «novanta» e' sostituita dalla seguente: «sessanta».
23. Dopo l'articolo 49-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e' inserito il seguente:
«Art. 49-ter (Inefficacia del provvedimento tardivo di diniego). - 1. Con riferimento alle procedure di cui agli articoli da 44 a 49 del presente decreto, si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 8-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
24. All'articolo 51 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 3 primo periodo, le parole da: «puo' esperire» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «, previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio da parte dell'autorita' competente ai sensi degli articoli 8, comma 1, lettera a), 9 e 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, puo' esperire la procedura per l'emanazione del decreto di esproprio prevista dal precitato decreto.».
25. All'articolo 52 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: «in fibra ottica» sono inserite le seguenti: «e della rete mobile, nonche' per le opere accessorie di cui all'articolo 51, comma 1,» e le parole: «in ogni caso» sono soppresse;
b) al comma 7, dopo le parole: «in fibra ottica» sono inserite le seguenti: «e della rete mobile».
26. All'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «per ragioni di viabilita' o di realizzazione di opere pubbliche, oneri» sono inserite le seguenti: «di qualsiasi natura» e dopo le parole: «legge 30 dicembre 2020 n. 178» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa in materia»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il contributo previsto dal comma 2, per le attivita' che comprendono la stima del fondo ambientale, e il contributo previsto al comma 3 sono calcolati in base al tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2016.».
27. All'articolo 54-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 le parole: «nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 e 49».
28. L'articolo 56 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e' sostituito dal seguente:
«Art. 56 (Impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate - interferenze). - 1. Per la costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia elettrica, anche se subacquee e sui relativi atterraggi, a qualunque uso destinate e qualunque ne sia la classe secondo le definizioni adottate nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica.
2. Per la costruzione, modifica o spostamento delle tubazioni metalliche sotterrate, a qualunque uso destinate, i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica.
3. Le societa' interessate presentano, prima dell'avvio dei lavori, ai competenti Ispettorati territoriali, le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, corredate da una dettagliata relazione a firma del professionista abilitato e dagli elaborati progettuali che attestino la conformita' degli impianti, unitamente all'atto di sottomissione ove previsto dalla normativa vigente. Le dichiarazioni sostituiscono qualsiasi atto di assenso del Ministero sui relativi progetti ai sensi delle norme che regolano la materia, anche nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il Ministero vigila ed esercita controlli a campione, sulla realizzazione dei progetti di cui ai commi 1 e 2. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti a segnalare al Ministero l'inizio e la fine dei lavori inerenti al progetto, al fine di consentire l'accesso ai fini ispettivi del personale incaricato, nonche' comunicare, nei termini e con le modalita' prescritti, documenti, dati e notizie richiesti.
5. Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate anche le norme generali per gli impianti elettrici adottate dagli organismi competenti in campo elettrotecnico, elettronico e delle comunicazioni elettroniche, nazionali ed internazionali riconosciuti dallo Stato. Le stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.
6. Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se approvati dalle autorita' competenti, si abbia un turbamento o la presenza di interferenze alle reti di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette autorita', lo spostamento degli impianti o adotta i provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.
7. Per le attivita' di vigilanza e controllo di cui al presente articolo sono dovuti al Ministero i compensi per le prestazioni conto terzi stabiliti con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
29. All'articolo 58, del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 9, le parole: «che devono conformarsi a quanto previsto dall'articolo 45, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2018/1972,» sono soppresse.
30. All'articolo 68 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «La fornitura di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le reti locali in radiofrequenza (RLAN)» sono sostituite dalle seguenti: «La fornitura di un servizio di comunicazione elettronica mediante accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso reti locali punto-multipunto in radiofrequenze (RLAN)» e le parole: «allegato n. 14» sono sostituite dalle seguenti: «allegato n.13-bis»;
b) al comma 2, le parole: «articolo 12 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000.» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 4 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022.»;
c) dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6-bis. Il collegamento tra access point appartenenti al medesimo operatore nonche' ad operatori distinti e' ammesso a condizione che, in caso di interconnessione tra reti, si rispettino tutte le disposizioni del presente decreto.».
31. All'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «storico o ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «storico, ambientale e paesaggistico»;
b) al comma 3, alinea le parole: «all'articolo 3» e «, alternativamente» sono soppresse;
c) al comma 4, secondo periodo:
1) dopo le parole: «di classe» sono inserite le seguenti: «E0,»;
2) le parole: «al Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «alle autorita' competenti,»;
d) al comma 5, le parole: «la prima volta entro il 31 dicembre 2021 e successivamente ogni anno, in merito all'applicazione del regolamento 2020/1070/EU, in particolare l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1,» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine gli operatori riferiscono al Ministero, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le installazioni effettuate al 31 dicembre del precedente anno, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE)2020/1070 della Commissione del 20 luglio 2020.»;
e) al comma 6, la parola: «pertinente» e' soppressa;
f) al comma 8, le parole: «oltre agli oneri amministrativi a norma dell'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «con eccezione di quelli previsti dall'articolo 16».
32. All'articolo 77 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 3, le parole: «tale domanda transnazionale identificata.» sono sostituite dalle seguenti: «la domanda di carattere transnazionale di cui al comma 2.».
33. All'articolo 78 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 1, le parole: «dell'articolo 64, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/1972» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 75».
34. All'articolo 80 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 4, le parole da: «assicura la pubblicazione» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «: a) assicura la pubblicazione di un'offerta di riferimento tenendo in considerazione le linee guida del BEREC sui criteri minimi per un'offerta di riferimento di cui all'articolo 69 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018; b) assicura, se pertinente, che siano specificati gli indicatori chiave di prestazione nonche' i corrispondenti livelli dei servizi; c) monitora e garantisce la conformita' con gli indicatori di cui alla lettera b).».
35. All'articolo 91 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole «81 a 84» sono sostituite dalle seguenti: «81 e 84»;
2) al comma 4, le parole: «84 o 85» sono sostituite dalle seguenti: «83 o 85».
36. All'articolo 98-sexies del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «L'Autorita' regolamenta e gestisce l'attribuzione, per il tramite di fornitori di servizi di messaggistica aziendale, all'utenza aziendale degli identificativi alfanumerici per l'invio di SMS/MMS.»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'Autorita' rende disponibile le risorse di numerazione, tra cui gli identificativi alfanumerici di cui al comma 1, per l'uso da parte dell'utente finale presente sul territorio nazionale, salvo eccezioni determinate dalla stessa tra cui la messa a disposizione di una serie di numeri non geografici che possano essere utilizzati per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale in tutto il territorio dell'Unione europea, fatti salvi il regolamento (UE) n. 612/2022 e l'articolo 98-decies, comma 2, del presente decreto. Ove i diritti d'uso delle risorse di numerazione siano stati concessi a imprese diverse dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, il presente comma si applica ai servizi specifici per la cui fornitura sono stati concessi i diritti d'uso. L'Autorita' provvede affinche' le condizioni elencate nella parte E dell'allegato 1 al presente decreto, che possono essere associate ai diritti d'uso delle risorse di numerazione utilizzate per la fornitura di servizi al di fuori dello Stato membro del codice paese e la relativa esecuzione, siano rigorose quanto le condizioni e l'esecuzione applicabili ai servizi forniti nello Stato membro del codice paese, in conformita' del presente decreto. L'Autorita' provvede inoltre affinche' i fornitori che utilizzano risorse di numerazione del loro codice paese in altri Stati membri rispettino le norme sulla tutela dei consumatori e le altre norme nazionali relative all'uso delle risorse di numerazione applicabili negli Stati membri in cui le risorse di numerazione sono utilizzate. L'obbligo lascia impregiudicati i poteri di esecuzione del Ministero e dell'Autorita'. L'Autorita' provvede inoltre a definire norme affinche' le condizioni elencate nella parte E dell'allegato 1 al presente decreto siano applicate anche a numerazioni assegnate direttamente dall'ITU qualora utilizzate per fornire specifici servizi nel territorio nazionale al fine di garantire parita' di condizioni d'uso tra numerazioni e siano evitati vantaggi competitivi nell'uso di specifiche numerazioni o per evitare che non siano rispettate garanzie per gli utenti, anche stabilendo, laddove opportuno, criteri di trattamento equivalenti per dette numerazioni rispetto ad altre numerazioni dei Piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica. L'Autorita', con l'eventuale supporto del Ministero, trasmette al BEREC le informazioni relative alle risorse di numerazione nazionali con diritto di uso extraterritoriale all'interno dell'Unione europea al fine dell'introduzione delle stesse nella banca dati istituita dal BEREC.»;
c) al comma 9, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Il Ministero, altresi', vigila sull'assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento.».
37. All'articolo 98-decies del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In particolare, l'Autorita' puo' imporre ai soggetti autorizzati a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica norme per bloccare comunicazioni provenienti dall'estero che illegittimamente usino numerazione nazionale per identificarne l'origine, ovvero non rispettano le specifiche raccomandazioni dell'ITU-T. L'Autorita' puo' ordinare il blocco dei sistemi dei nomi di dominio accessibili da utenza sita sul territorio nazionale in caso di pratiche commerciali aggressive, frodi o abusi sulla base di specifica propria regolamentazione.».
38. All'articolo 98-undetricies del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ogni impresa e' tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno gli elenchi dei propri clienti titolari di contratti pre-pagati (acquirenti traffico) o post-pagati (abbonati) della telefonia mobile. Il Ministero e l'Autorita', ognuno per le parti di propria competenza, assicurano che i clienti siano identificati prima dell'attivazione, anche di singole componenti, dei servizi, al momento della consegna o messa a disposizione della scheda elettronica (S.I.M.) o della fornitura del profilo nel caso di S.I.M. digitale (eS.I.M.). Le predette imprese, nei casi di nuova attivazione e di portabilita' del numero o cambio della S.I.M., adottano tutte le necessarie misure affinche' sia garantita l'acquisizione dei dati anagrafici del titolare del contratto riportati su un documento di identita', nonche' del tipo, del numero, acquisendone copia ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti, fatto salvo il caso in cui per l'identificazione del cliente siano utilizzati sistemi di identita' digitale equipollenti ad ogni effetto di legge ai documenti d'identita'. L'identificazione del titolare del contratto puo' essere effettuata anche da remoto o in via indiretta, purche' vengano garantiti la corretta acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell'utente ed il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali. L'Autorita' giudiziaria ha facolta' di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno.».
 


Note
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art 14, della legge 23
agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.»
- Si riporta l'articolo 31, della legge 24 dicembre
2012 n. 234, (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
- Si riporta l'articolo 4, della legge 22 aprile 2021,
n. 53, (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2019-2020),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97:
«Art. 4 (Principi e criteri direttivi per
l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce
il codice europeo delle comunicazioni elettroniche). - 1.
Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre
ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riordinare le disposizioni del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, attraverso l'adozione di un nuovo
codice delle comunicazioni elettroniche per
l'armonizzazione della normativa di settore, assicurando il
necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di
modifica o integrazione;
b) prevedere l'assegnazione delle nuove competenze
affidate all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
quale Autorita' nazionale indipendente di regolamentazione
del settore e alle altre autorita' amministrative
competenti, tra cui il Ministero dello sviluppo economico e
l'Agenzia per il cybersicurezza nazionale, nel rispetto del
principio di stabilita' dell'attuale riparto di competenze
sancito dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2018/1972;
c) introdurre misure di semplificazione per lo
sviluppo della connettivita' e per potenziare gli
investimenti in reti a banda ultra larga, sia fisse che
mobili, garantendo altresi' l'accesso generalizzato alle
reti ad altissima velocita' e la loro ampia diffusione per
tutti i cittadini, evitando zone bianche in assenza di
copertura sul territorio nazionale, a prezzi accessibili e
con possibilita' di scelta adeguata, nonche' introdurre una
nozione di servizio universale che rispecchi il progresso
tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli
utenti;
d) assicurare il rispetto dei principi di
concorrenza e di certezza dei tempi nelle procedure di
assegnazione e rinnovo dei diritti di uso delle frequenze
radiomobili, cosi' come previsto dall'articolo 48 della
direttiva (UE) 2018/1972;
e) definire un regime autorizza torio, senza
pregiudizio alla facolta' delle amministrazioni competenti
di organizzare la gestione dello spettro radio e di usarlo
per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa,
per l'uso delle frequenze utilizzate dalle tecnologie per
l'internet delle cose, come il Low Power Wide Area Network
(LPWAN), nel rispetto del principio di proporzionalita', al
fine di favorire lo sviluppo di progetti imprenditoriali
innovativi;
f) prevedere oneri amministrativi proporzionati, al
fine di non ostacolare lo sviluppo delle attivita' dei
prestatori di servizi;
g) prevedere adeguate e specifiche misure per le
imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso;
h) aggiornare i compiti dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, anche nell'ottica di
rafforzarne le prerogative di indipendenza;
i) provvedere alla revisione dell'apparato
sanzionatorio amministrativo e penale, gia' previsto dal
codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato
decreto legislativo n. 259 del 2003;
l) provvedere a integrare le limitazioni fatte
salve dalla direttiva (UE) 2018/1972 per fini di ordine
pubblico, pubblica sicurezza e difesa, includendo le
esigenze della sicurezza dello Stato, secondo quanto gia'
previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di
cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003;
m) provvedere ad annoverare le ricerche di mercato,
sociali e di opinione tra le ricerche scientifiche e
storiche a fini statistici, nel rispetto delle diverse
finalita' che le medesime perseguono, essendo orientate
alla ricerca del dato, all'aggregazione delle opinioni e
all'espletamento dei sondaggi e non alla promozione e
commercializzazione di beni e servizi come nelle
televendite e nel telemarketing.»
- La direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il
codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del
17 dicembre 2018, n. L 321;
- Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
(Codice delle comunicazioni elettroniche), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2003, n. 214;
- Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, (Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria. Decreto-Legge
convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n.
111), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio
2011, n. 164.
- Il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70,
(Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
recante codice delle comunicazioni elettroniche in
attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti
e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in
materia di trattamento dei dati personali e tutela della
vita privata), e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31
maggio 2012 n. 126.
- Il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33,
(Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure
volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di
comunicazione elettronica ad alta velocita'), e' pubblicato
in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2016, n. 57.
- Il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici), e' pubblicato
in Gazzetta Ufficiale il 17 giugno 2019, n. 140.
- Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 133, (Disposizioni urgenti in materia di perimetro
di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei
poteri speciali nei settori di rilevanza strategica), e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 novembre 2019, n.
272.
- Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
(Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale), e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14
settembre 2020, n. 228 - Supplemento Ordinario n. 33.
- Il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2021, n. 21, (Disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di
esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del
Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di
recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del
termine per la conclusione dei lavori della Commissione
parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la
comunita' «Il Forteto»), e' pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 01 marzo 2021, n. 51- Serie Generale.
- Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito
con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
(Governane del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure) e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 luglio
2021, n. 181 - Supplemento Ordinario n. 26.
- Il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito
con modificazioni dalla L. 4 agosto 2021, n. 109,
(Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza,
definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e
istituzione dell'Agenzia per il cybersicurezza nazionale)
e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 agosto 2021, n.
185.
- Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207,
(Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che
istituisce il Codice europeo delle comunicazioni
elettroniche (rifusione)), e' pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 9 dicembre 2021 n. 292 - Supplemento Ordinario
n. 43.
- Il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,
(Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e
umanitari della crisi ucraina), e' pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 20 maggio 2022, n. 117.
- Il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, (Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR)) convertito con modificazioni
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e' pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2022 n.100.
- Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
(Misure urgenti in materia di politiche energetiche
nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina), e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15
luglio 2022, n. 164.
- Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
(Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune), convertito con modificazioni dalla L. 21
aprile 2023, n. 41, e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
21 aprile 2023, n. 94.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8,
9, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 28, 30, 39, 42, 43, 44, 45, 46,
49, 51, 52, 54, 68, 69, 77, 78, 80, 91, 98-sexies,
98-decies, 98-undetricies del decreto legislativo n. 259
del 1° agosto 2003, gia' modificato dall'articolo 1 del
decreto legislativo n. 207 dell'8 novembre 2021, come
ulteriormente modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Ambito di applicazione) (art. 1 eecc; art. 2
Codice 2003). - 1. Formano oggetto del presente decreto le
disposizioni in materia di:
a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad
uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la
diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le
reti della televisione via cavo;
b) gruppi chiusi di utenti;
c) reti di comunicazione elettronica ad uso
privato;
d) tutela degli impianti sottomarini di
comunicazione elettronica; questionario berec definizione
e) servizi radioelettrici.
2. Non formano oggetto del decreto le disposizioni in
materia di:
a) servizi che forniscono contenuti trasmessi
utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o
che comportano un controllo editoriale su tali contenuti;
b) apparecchiature contemplate dal decreto
legislativo 22 giugno 2016, n. 128 che attua la direttiva
2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul
mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva
1999/5/CE;
c) disciplina dei servizi della societa'
dell'informazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986, n.
317, disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70.
3. Il presente decreto reca le specifiche norme in
materia di tutela dei consumatori nel settore delle
comunicazioni elettroniche, quali condizioni a corredo
delle autorizzazioni generali per la fornitura di servizi
di comunicazione elettronica. Rimangono ferme le
disposizioni del Codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni
del decreto le norme speciali in materia di reti utilizzate
per la diffusione circolare di programmi sonori e
televisivi.
5. Le amministrazioni competenti all'applicazione del
presente decreto garantiscono la conformita' del
trattamento dei dati alle norme in materia di protezione
dei dati.
6. Le disposizioni del presente decreto si applicano
fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della
difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione
civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente
e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste
da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni
regolamentari di attuazione.
7. Restano ferme le competenze e i poteri del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
5, comma 3, lettera b-bis) della legge 23 agosto 1988, n.
400, nonche' le competenze e i poteri del Comitato
interministeriale per la transizione digitale di cui
all'articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021,
n. 55.»
«Art. 2 (Definizioni) (ex art. 2 eecc e art. 1 Codice
2003). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Codice: il "Codice delle comunicazioni
elettroniche" per quanto concerne le reti e i servizi di
comunicazione elettronica;
b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse
o servizi a un'altra impresa a determinate condizioni, su
base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi
di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati
per la prestazione di servizi della societa'
dell'informazione o di servizi di diffusione di contenuti
radiotelevisivi; il concetto comprende, tra l'altro,
l'accesso agli elementi della rete e alle risorse
correlate, che puo' comportare la connessione di
apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso,
in particolare, l'accesso alla rete locale nonche' alle
risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite
la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra
cui edifici, torri, condotti e piloni; l'accesso ai
pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto
operativo; l'accesso a sistemi informativi o banche dati
per l'effettuazione preventiva di ordini, la fornitura,
l'effettuazione di ordini, la manutenzione, le richieste di
riparazione e la fatturazione; l'accesso ai servizi di
traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni
analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in
particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso
condizionato per i servizi di televisione digitale e
l'accesso ai servizi di rete virtuale;
b-bis) access point: dispositivo di rete che
consente l'accesso ad un numero variabile di utenti tra una
rete radio LAN e una rete di comunicazione elettronica;
c) Agenzia per la cybersicurezza nazionale:
l'Agenzia istituita a tutela degli interessi nazionali nel
campo della cybersicurezza, anche ai fini della tutela
della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, con
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante
disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza,
definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e
istituzione dell'Agenzia, di seguito denominata Agenzia;
d) apparato radioelettrico: un trasmettitore, un
ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere
applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi
l'apparato radioelettrico puo' coincidere con la stazione
stessa;
e) apparecchiature digitali televisive avanzate: i
sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al
collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali
integrati in grado di ricevere i servizi della televisione
digitale interattiva;
f) Application Programming Interface (API):
interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da
emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle
apparecchiature digitali televisive avanzate per la
televisione e i servizi radiofonici digitali;
g) Autorita' nazionale di regolamentazione:
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito
denominata Autorita';
h) apparecchiature terminali: apparecchiature
terminali quali definite all'articolo 1, comma 1), del
decreto legislativo 26 ottobre 2010 n. 198;
i) attribuzione di spettro radio: la designazione
di una determinata banda di spettro radio destinata a
essere utilizzata da parte di uno o piu' tipi di servizi di
radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni
specificate;
l) autorizzazione generale: il regime giuridico che
garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di
comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici
per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi
specifici di reti e servizi di comunicazione elettronica,
conformemente al presente decreto;
m) BEREC: organismo dei regolatori europei delle
comunicazioni elettroniche;
m-bis) call center: servizio specificamente
organizzato per la gestione dei contatti e delle
comunicazioni multicanale con gli utenti finali da parte di
addetti specializzati o risponditori automatici nell'ambito
di un rapporto contrattuale tra il gestore e un operatore
che fornisce reti e servizi di comunicazioni elettroniche;
n) centro di raccolta delle chiamate di emergenza o
"PSAP" (public safety answering point): un luogo fisico,
sotto la responsabilita' di un'autorita' pubblica o di un
organismo privato riconosciuto dallo Stato, in cui perviene
inizialmente una comunicazione di emergenza;
o) centrale unica di risposta o CUR: il centro di
raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) piu' idoneo per
la ricezione delle comunicazioni di emergenza sul
territorio nazionale con PSAP di primo livello definiti su
base regionale secondo le modalita' stabilite con appositi
protocolli d'intesa tra le regioni ed il Ministero
dell'interno;
p) chiamata: la connessione stabilita da un
servizio di comunicazione interpersonale accessibile al
pubblico che consente la comunicazione vocale
bidirezionale;
p-bis) codice di abilitazione e identificazione: il
codice fornito dall'impresa autorizzata ad un utente per
identificarlo univocamente e verificarne l'abilitazione
all'accesso alla rete tramite un access point;
q) comunicazione di emergenza: comunicazione
mediante servizi di comunicazione interpersonale tra un
utente finale e il PSAP con l'obiettivo di richiedere e
ricevere aiuto d'urgenza dai servizi di emergenza;
r) consumatore: la persona fisica che utilizza o
chiede di utilizzare un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico per scopi non
riferibili all'attivita' lavorativa, commerciale,
artigianale o professionale svolta;
s) fornitura di una rete di comunicazione
elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo o
la messa a disposizione di tale rete;
t) gruppo chiuso di utenti (CUG - Closed User
Group): una pluralita' di soggetti legati fra loro da uno
stabile interesse professionale o d'utenza comune, tale da
giustificare esigenze interne di comunicazione confinata,
soddisfatta a mezzo di reti e servizi esclusivi e chiusi di
comunicazione elettronica ad uso privato;
t-bis) identificazione univoca indiretta
dell'utente: identificazione univoca dell'utente effettuata
acquisendo l'identita' tecnica precedentemente validata e
anagrafata da altri soggetti pubblici o esercenti un
servizio di pubblica utilita';
t-ter) impianto di comunicazione elettronica:
insieme di dispositivi di rete che comprende le
apparecchiature e le infrastrutture necessarie per la
trasmissione, la ricezione e l'elaborazione di segnali
elettronici;
u) incidente di sicurezza: un evento con un reale
effetto pregiudizievole per la sicurezza delle reti o dei
servizi di comunicazione elettronica;
v) informazioni sulla localizzazione del chiamante:
i dati trattati in una rete mobile pubblica, derivanti
dall'infrastruttura di rete o dai dispositivi mobili, che
indicano la posizione geografica delle apparecchiature
terminali mobili di un utente finale e i dati
sull'indirizzo fisico del punto terminale di rete;
z) interconnessione: una particolare modalita' di
accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica
mediante il collegamento fisico o virtuale e logico delle
reti pubbliche di comunicazione elettronica utilizzate
dalla medesima impresa o da un'altra impresa, per
consentire agli utenti di un'impresa di comunicare con gli
utenti della medesima o di un'altra impresa o di accedere
ai servizi offerti da un'altra impresa, qualora tali
servizi siano forniti dalle parti interessate o da altre
parti che hanno accesso alla rete;
aa) interferenza dannosa: un'interferenza che
pregiudica il funzionamento di un servizio di
radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che
deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente
un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente
alle normative internazionali, dell'Unione Europea o
nazionali applicabili;
bb) larga banda: l'ambiente tecnologico costituito
da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che
consente l'utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati
livelli di interattivita';
cc) libero uso: la facolta' di utilizzo di
dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione
elettronica senza necessita' di autorizzazione generale;
cc-bis) Mac Adress (Media access control address):
codice di dodici caratteri in formato esadecimale, in
accordo con la serie di standard IEEE 802, che identifica
in modo univoco un dispositivo da connettere ad una rete;
dd) mercati transnazionali: mercati individuati
conformemente all'articolo 65 del codice europeo delle
comunicazioni elettroniche, che coprono l'Unione o una
parte considerevole di questa, situati in piu' di uno Stato
membro;
ee) messaggio IT-Alert: messaggio riguardante gravi
emergenze e catastrofi imminenti o in corso, inviato dal
sistema di allarme pubblico IT-Alert;
ff) Ministero: Ministero delle imprese e del made
in Italy;
gg) misure di autoprotezione: azioni da porre in
essere utili a ridurre i rischi e ad attenuare le
conseguenze derivanti da gravi emergenze e catastrofi
imminenti o in corso;
hh) numero geografico: qualsiasi numero del piano
di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione
elettronica nel quale alcune delle cifre hanno un
indicativo geografico per instradare le chiamate verso
l'ubicazione fisica del punto terminale di rete;
ii) numero non geografico: qualsiasi numero del
piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione
elettronica che non sia un numero geografico, ad esempio i
numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e
i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo;
ll) operatore: un'impresa che fornisce o e'
autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazione
elettronica, o una risorsa correlata;
mm) PSAP piu' idoneo: uno PSAP istituito dalle
autorita' competenti per coprire le comunicazioni di
emergenza da un dato luogo o per le comunicazioni di
emergenza di un certo tipo;
nn) punto di accesso senza fili di portata
limitata: apparecchiatura senza fili di accesso alla rete
di piccole dimensioni, a bassa potenza, di portata
limitata, che utilizza spettro radio soggetto a licenza o
spettro radio esente da licenza oppure una combinazione dei
due, che puo' essere utilizzata come parte di una rete
pubblica di comunicazione elettronica ed essere dotata di
una o piu' antenne a basso impatto visivo, che consente
agli utenti un accesso senza fili alle reti di
comunicazione elettronica indipendentemente dalla topologia
di rete sottostante, che puo' essere mobile o fissa;
oo) punto terminale di rete: il punto fisico a
partire dal quale l'utente finale ha accesso a una rete
pubblica di comunicazione elettronica e che, in caso di
reti in cui abbiano luogo la commutazione o
l'instradamento, e' definito mediante un indirizzo di rete
specifico correlabile a un numero di utente finale o a un
nome di utente finale; per il servizio di comunicazioni
mobili e personali il punto terminale di rete e' costituito
dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le
apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del
servizio;
oo-bis) radio digitale: l'attivita' di
radiodiffusione sonora in tecnica digitale diffusa su reti
terrestri utilizzando lo standard DAB+;
pp) rete ad altissima capacita': una rete di
comunicazione elettronica costituita interamente da
elementi in fibra ottica almeno fino al punto di
distribuzione nel luogo servito oppure una rete di
comunicazione elettronica in grado di fornire prestazioni
di rete analoghe in condizioni normali di picco in termini
di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink,
resilienza, parametri di errore, latenza e relativa
variazione; le prestazioni di rete possono essere
considerate analoghe a prescindere da eventuali disparita'
di servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche
intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si
collega in ultima istanza al punto terminale di rete;
qq) rete locale in radiofrequenza o "RLAN" (radio
local area network): un sistema di accesso senza fili a
bassa potenza, di portata limitata, con un basso rischio di
interferenze con altri sistemi di questo tipo installati in
prossimita' da altri utenti, che utilizza, su base non
esclusiva, apparati a corto raggio secondo le
caratteristiche tecniche previste dal Piano Nazionale di
ripartizione delle frequenze;
rr) rete locale: il percorso fisico utilizzato dai
segnali di comunicazione elettronica che collega il punto
terminale della rete a un permutatore o a un impianto
equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione
elettronica;
ss) rete di comunicazione elettronica ad uso
privato: rete di comunicazione elettronica con la quale
sono realizzate attivita' di comunicazione elettronica ad
uso esclusivo del titolare della relativa autorizzazione.
Una rete privata puo' interconnettersi, su base
commerciale, con la rete pubblica tramite uno o piu' punti
terminali di rete, purche' le attivita' di comunicazione
elettronica realizzate con la rete privata non siano
accessibili al pubblico;
tt) rete pubblica di comunicazione elettronica: una
rete di comunicazione elettronica, utilizzata interamente o
prevalentemente per fornire servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, che supporta il
trasferimento di informazioni tra i punti terminali di
rete;
uu) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura
prevalentemente cablata installata principalmente per la
diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o
televisivi al pubblico;
vv) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di
trasmissione, basati o meno su un'infrastruttura permanente
o una capacita' di amministrazione centralizzata e, se del
caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento
e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi,
che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio,
a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi
elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti
mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione
di pacchetto, compresa internet), i sistemi per il
trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura
in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti
utilizzate per la diffusione radiotelevisiva e le reti
televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di
informazione trasportato;
zz) risorse correlate: servizi correlati,
infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati
a una rete di comunicazione elettronica o a un servizio di
comunicazione elettronica che permettono o supportano la
fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o
sono potenzialmente in grado di farlo, compresi gli edifici
o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le
antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le
condotte, le tubazioni, i piloni, i pozzetti e gli armadi
di distribuzione;
aaa) RSPG: il gruppo "Politica dello spettro
radio";
bbb) servizio CBS - Cell Broadcast Service:
servizio che consente la comunicazione unidirezionale di
brevi messaggi di testo ai dispositivi mobili presenti in
una determinata area geografica coperta da una o piu' celle
delle reti mobili pubbliche;
ccc) servizio correlato: un servizio correlato a
una rete o a un servizio di comunicazione elettronica che
permette o supporta la fornitura, l'auto fornitura o la
fornitura automatizzata di servizi attraverso tale rete o
servizio, o e' potenzialmente in grado di farlo, e
comprende i servizi di traduzione del numero o i sistemi
che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso
condizionato e le guide elettroniche ai programmi
(electronic programme guides - EPG), nonche' altri servizi
quali quelli relativi all'identita', alla posizione e alla
presenza;
ddd) servizio di comunicazione da macchina a
macchina: servizio di comunicazione non interpersonale in
cui le informazioni sono iniziate e trasferite in modo
prevalentemente automatizzato tra dispositivi e
applicazioni con nessuna o marginale interazione umana.
Tale servizio puo' essere basato sul numero e non consente
la realizzazione di un servizio interpersonale;
eee) servizio di comunicazione elettronica ad uso
privato: attivita' di installazione di reti ovvero, anche
congiuntamente, esercizio di reti o servizi di
comunicazione elettroniche svolti nell'interesse esclusivo
del titolare e per il traffico tra terminali del titolare
di un'autorizzazione generale, ovvero del beneficiario
dell'attivita' di comunicazione elettronica ad uso privato;
fff) servizio di comunicazione elettronica: i
servizi, forniti di norma a pagamento su reti di
comunicazioni elettroniche, che comprendono, con
l'eccezione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi
utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o
che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti, i
tipi di servizi seguenti:
1) servizio di accesso a internet quale definito
all'articolo 2, secondo comma, punto 2), del regolamento
(UE) 2015/2120;
2) servizio di comunicazione interpersonale;
3) servizi consistenti esclusivamente o
prevalentemente nella trasmissione di segnali come i
servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di
servizi da macchina a macchina e per la diffusione
circolare radiotelevisiva;
ggg) servizio di comunicazione interpersonale
basato sul numero: un servizio di comunicazione
interpersonale che si connette a risorse di numerazione
assegnate pubblicamente - ossia uno o piu' numeri che
figurano in un piano di numerazione nazionale o
internazionale - o consente la comunicazione con uno o piu'
numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o
internazionale;
hhh) servizio di comunicazione interpersonale
indipendente dal numero: un servizio di comunicazione
interpersonale che non si connette a risorse di numerazione
assegnate pubblicamente, ossia uno o piu' numeri che
figurano in un piano di numerazione nazionale o
internazionale, o che non consente la comunicazione con uno
o piu' numeri che figurano in un piano di numerazione
nazionale o internazionale;
iii) servizio di comunicazione interpersonale: un
servizio di norma a pagamento che consente lo scambio
diretto interpersonale e interattivo di informazioni
tramite reti di comunicazione elettronica tra un numero
limitato di persone, mediante il quale le persone che
avviano la comunicazione o che vi partecipano ne
stabiliscono il destinatario o i destinatari e non
comprende i servizi che consentono le comunicazioni
interpersonali e interattive esclusivamente come elemento
accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un
altro servizio;
iii-bis) servizio di comunicazione interpersonale
che fa uso indiretto della numerazione: un servizio di
comunicazione interpersonale che utilizza come
identificativo dell'utente risorse di numerazione assegnate
ad un altro soggetto autorizzato;
lll) servizio di comunicazione vocale: un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che
consente di effettuare e ricevere, direttamente o
indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e
internazionali tramite uno o piu' numeri che figurano in un
piano di numerazione nazionale o internazionale;
mmm) servizio di conversazione globale: un servizio
di conversazione multimediale in tempo reale che consente
il trasferimento bidirezionale simmetrico in tempo reale di
immagini video in movimento, nonche' comunicazioni testuali
e vocali in tempo reale tra gli utenti in due o piu'
localita';
nnn) servizio di emergenza: un servizio,
riconosciuto come tale, che fornisce assistenza immediata e
rapida in situazioni in cui esiste, in particolare, un
rischio immediato per la vita o l'incolumita' fisica, la
salute o la sicurezza individuale o pubblica, la proprieta'
privata o pubblica o l'ambiente;
ooo) sistema IT-Alert: piattaforma tecnologica con
cui, in applicazione dello standard Europeo ETSI TS 102 900
V1.3.1 (2019-02) - Emergency Communications (EMTEL),
European Public Warning System (EU-ALERT) using the Cell
Broadcast Service, e' realizzato in Italia il sistema di
allarme pubblico;
ppp) servizio telefonico accessibile al pubblico:
un servizio reso accessibile al pubblico che consente di
effettuare e ricevere direttamente o indirettamente,
chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno
o piu' numeri che figurano in un piano di numerazione dei
servizi di comunicazione elettronica nazionale o
internazionale;
qqq -(abrogata)
rrr) servizio universale: un insieme minimo di
servizi di una qualita' determinata, accessibili a tutti
gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica
e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche,
offerti ad un prezzo accessibile;
sss) sicurezza delle reti e dei servizi: la
capacita' delle reti e dei servizi di comunicazione
elettronica di resistere, a un determinato livello di
riservatezza, a qualsiasi azione che comprometta la
disponibilita', l'autenticita', l'integrita' o la
riservatezza di tali reti e servizi, dei dati conservati,
trasmessi o trattati oppure dei relativi servizi offerti o
accessibili tramite tali reti o servizi di comunicazione;
ttt) sistema di accesso condizionato: qualsiasi
misura tecnica, sistema di autenticazione o intesa secondo
i quali l'accesso in forma intelligibile a un servizio
protetto di diffusione radiotelevisiva e' subordinato a un
abbonamento o a un'altra forma di autorizzazione
preliminare individuale;
uuu) sistema di allarme pubblico: sistema di
diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali
interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in
corso;
uuu-bis) SSID (Service Set identifier): codice che
permette di identificare in maniera univoca una rete Local
area network (LAN);
vvv) spettro radio armonizzato: uno spettro radio
per il quale sono state definite condizioni armonizzate
relative alla sua disponibilita' e al suo uso efficiente
mediante misure tecniche di attuazione conformemente
all'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE;
zzz) stazione radioelettrica: uno o piu' apparati
radioelettrici, ivi comprese le apparecchiature accessorie,
necessari in una data postazione, anche mobile o portatile,
per assicurare un servizio di radiocomunicazione o di
radioastronomia ovvero per svolgere un'attivita' di
comunicazione elettronica ad uso privato o in gruppo chiuso
di utenti. Ogni stazione, in particolare, viene
classificata sulla base del servizio o dell'attivita' alle
quali partecipa in maniera permanente o temporanea;
aaaa) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi
apparecchio telefonico accessibile al pubblico,
utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere
monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate,
comprese le schede con codice di accesso;
bbbb) uso condiviso dello spettro radio: l'accesso
da parte di due o piu' utenti per l'utilizzo delle stesse
bande di spettro radio nell'ambito di un accordo di
condivisione definito, autorizzato sulla base di
un'autorizzazione generale, di diritti d'uso individuali
dello spettroradio o di una combinazione dei due, che
include approcci normativi come l'accesso condiviso
soggetto a licenza volto a facilitare l'uso condiviso di
una banda di spettro radio, previo accordo vincolante di
tutte le parti interessate, conformemente alle norme di
condivisione previste nei loro diritti d'uso dello spettro
radio onde da garantire a tutti gli utenti accordi di
condivisione prevedibili e affidabili, e fatta salva
l'applicazione del diritto della concorrenza;
cccc) utente finale: un utente che non fornisce
reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico o a
gruppi chiusi di utenti;
dddd) utente: la persona fisica o giuridica che
utilizza o chiede di utilizzare un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico e che non
fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di
comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico.»
«Art. 3 (Principi generali) (art. 3 eecc e art. 3
Codice 2003). - 1. La disciplina delle reti e servizi di
comunicazione elettronica di cui al presente decreto e'
volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della
libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti
costituzionalmente garantiti di:
a) liberta' di comunicazione;
b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso
il mantenimento dell'integrita' e della sicurezza delle
reti di comunicazione elettronica e l'adozione di misure
preventive delle interferenze;
c) liberta' di iniziativa economica e suo esercizio
in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato
delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo
criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e
proporzionalita'.
2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione
elettronica ad uso pubblico nonche' l'attivita' di
comunicazione elettronica ad uso privato o in gruppo chiuso
di utenti sono libere e ad esse si applicano le
disposizioni del decreto.
3. Il Ministero, l'Autorita', e le amministrazioni
competenti contribuiscono nell'ambito della propria
competenza a garantire l'attuazione delle politiche volte a
promuovere la liberta' di espressione e di informazione, la
diversita' culturale e linguistica e il pluralismo dei
mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle
liberta' fondamentali delle persone fisiche, garantiti
dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali e dai principi
generali del diritto dell'Unione europea.
4. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da
esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della
protezione civile, della salute pubblica e della tutela
dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati
personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da
disposizioni regolamentari di attuazione.»
«Art. 4 (Obiettivi generali della disciplina di reti,
servizi ed attivita' di comunicazione elettronica) (artt. 1
e 3 eecc; artt. 4 e 13 Codice 2003). - 1. L'Autorita' e il
Ministero, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, e
fermo quanto previsto all'articolo 6 comma 3, perseguono i
seguenti obiettivi generali, che non sono elencati in
ordine di priorita':
a) promuovere la connettivita' e l'accesso alle
reti ad altissima capacita', comprese le reti fisse, mobili
e senza fili, e il loro utilizzo da parte di tutti i
cittadini e le imprese;
b) promuovere la concorrenza nella fornitura delle
reti di comunicazione elettronica e delle risorse
correlate, compresa un'efficace concorrenza basata sulle
infrastrutture, e nella fornitura dei servizi di
comunicazione elettronica e dei servizi correlati;
c) contribuire allo sviluppo del mercato interno
rimuovendo gli ostacoli residui e promuovendo condizioni
convergenti per gli investimenti e la fornitura di reti di
comunicazione elettronica, servizi di comunicazione
elettronica, risorse correlate e servizi correlati,
sviluppando approcci normativi prevedibili e favorendo
l'uso effettivo, efficiente e coordinato dello spettro
radio, l'innovazione aperta, la creazione e lo sviluppo di
reti transeuropee, la fornitura, la disponibilita' e
l'interoperabilita' dei servizi paneuropei e la
connettivita' da punto a punto (end-to-end);
d) promuovere gli interessi dei cittadini,
garantendo la connettivita' e l'ampia disponibilita' e
utilizzo delle reti ad altissima capacita', comprese le
reti fisse, mobili e senza fili, e dei servizi di
comunicazione elettronica, garantendo i massimi vantaggi in
termini di scelta, prezzo e qualita' sulla base di una
concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e
dei servizi, garantendo un livello di protezione degli
utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria
normativa settoriale e rispondendo alle esigenze, ad
esempio in termini di prezzi accessibili, di gruppi sociali
specifici, in particolare utenti finali con disabilita',
utenti finali anziani o utenti finali con esigenze sociali
particolari, nonche' la scelta e l'accesso equivalente
degli utenti finali con disabilita'.
2. La disciplina delle reti e servizi, nonche' delle
attivita', di comunicazione elettronica e' volta altresi'
a:
a) promuovere la semplificazione dei procedimenti
amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti
interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive,
non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle
imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione
elettronica;
b) garantire la trasparenza, pubblicita' e
tempestivita' delle procedure per la concessione dei
diritti di passaggio e di installazione delle reti di
comunicazione elettronica sulle proprieta' pubbliche e
private;
c) garantire l'osservanza degli obblighi derivanti
dal regime di autorizzazione generale, sia essa per
l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione
elettronica o per regolare le attivita' di comunicazione
elettronica;
d) garantire la fornitura del servizio universale,
limitando gli effetti distorsivi della concorrenza;
e) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza
delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi
compresi quelli a larga banda e la loro diffusione sul
territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale
ed economica anche a livello locale;
f) garantire in modo flessibile l'accesso e
l'interconnessione per le reti di comunicazione elettronica
a larga banda, avendo riguardo alle singole tipologie di
servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile,
innovazione e vantaggi per i consumatori;
g) garantire l'esercizio senza interruzioni od
interferenze delle reti di comunicazione elettronica poste
a presidio dell'ordine pubblico, nonche' a salvaguardia
della sicurezza ed a soccorso della vita umana (PPDR -
Public Protection and Disaster Relief);
h) garantire la convergenza, la interoperabilita'
tra reti e servizi di comunicazione elettronica e
l'utilizzo di standard aperti;
i) garantire il rispetto del principio di
neutralita' tecnologica, inteso come non discriminazione
tra particolari tecnologie, non imposizione dell'uso di una
particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilita'
di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere
taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia
utilizzata;
l) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso
di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso,
attraverso le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione da
parte dei cittadini;
m) garantire un livello di protezione degli utenti
finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa
settoriale e rispondere alle esigenze, ad esempio in
termine di prezzi accessibili, di gruppi sociali specifici,
in particolare utenti finali con disabilita', utenti finali
anziani o utenti finali con esigenze sociali particolari e
assicurare la scelta e l'accesso equivalente degli utenti
finali con disabilita'.
3. A garanzia dei diritti di cui all'articolo 3 e per
il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, gli
obblighi per le imprese che forniscono reti e servizi di
comunicazione elettronica, disposti dal presente decreto,
sono imposti secondo principi di imparzialita',
obiettivita', trasparenza, non distorsione della
concorrenza, non discriminazione e proporzionalita'.
4. La disciplina della fornitura di reti e servizi di
comunicazione elettronica tiene conto delle norme e misure
tecniche approvate in sede comunitaria, nonche' dei piani e
raccomandazioni approvati da organismi internazionali cui
l'Italia aderisce in virtu' di convenzioni e trattati.
5. Nel perseguire le finalita' programmatiche
specificate nel presente articolo, l'autorita' nazionale di
regolamentazione e le altre autorita' competenti tra
l'altro:
a) promuovono la prevedibilita' regolamentare,
garantendo un approccio regolatore coerente nell'arco di
opportuni periodi di revisione e attraverso la cooperazione
reciproca, con il BEREC, con il RSPG e con la Commissione
europea;
b) garantiscono che, in circostanze analoghe, non
vi siano discriminazioni nel trattamento dei fornitori di
reti e servizi di comunicazione elettronica;
c) applicano il diritto dell'Unione europea secondo
il principio della neutralita' tecnologica, nella misura in
cui cio' sia compatibile con il conseguimento degli
obiettivi di cui al comma 3;
d) promuovono investimenti efficienti e innovazione
in infrastrutture nuove e migliorate, anche garantendo che
qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio
sostenuto dalle imprese che investono e consentendo vari
accordi di cooperazione tra gli investitori e le parti che
richiedono accesso onde diversificare il rischio di
investimento, assicurando nel contempo la salvaguardia
della concorrenza nel mercato e del principio di non
discriminazione;
e) tengono debito conto della varieta' delle
condizioni attinenti all'infrastruttura, della concorrenza,
della situazione degli utenti finali e, in particolare, dei
consumatori nelle diverse aree geografiche all'interno del
territorio dello Stato, ivi compresa l'infrastruttura
locale gestita da persone fisiche senza scopo di lucro;
f) impongono obblighi regolamentari ex ante
unicamente nella misura necessaria a garantire una
concorrenza effettiva e sostenibile nell'interesse
dell'utente finale e li attenuano o revocano non appena sia
soddisfatta tale condizione.
6. Il Ministero e l'Autorita', anche in
collaborazione con la Commissione europea, l'RSPG e il
BEREC, adottano, nello svolgimento dei compiti di
regolamentazione indicati nel presente decreto, tutte le
ragionevoli misure necessarie e proporzionate per
conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo.
«Art. 6 (Attribuzioni del Ministero, dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre
Amministrazioni competenti) (artt. 5, 6 e 11 eecc; artt. 7
e 8 Codice 2003). - 1. Il Ministero esercita le competenze
derivanti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonche' dal
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. Fermo
restando il puntuale riparto di competenze tra Autorita' e
Ministero, di cui al presente decreto, il Ministero svolge,
in particolare, i seguenti compiti:
a) predispone e adotta lo schema del Piano
nazionale di ripartizione delle frequenze;
b) effettua il coordinamento internazionale al fine
di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in
Italia;
c) effettua l'assegnazione delle frequenze e il
rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro
utilizzazione;
d) assegna le risorse di numerazione e il rilascio
dei diritti di uso ad eccezione dell'assegnazione delle
numerazioni per servizi di emergenza, e vigila sulla loro
utilizzazione;
e) definisce il perimetro del servizio universale e
gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;
f) congiuntamente all'Autorita', vigila sulla
effettiva erogazione e disponibilita' del servizio
universale;
g) effettua la mappatura geografica delle
informazioni di previsione sulle installazioni di rete per
come previsto dal presente decreto;
h) riceve le notifiche di inizio attivita' ai fini
del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo
in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti il
divieto di prosecuzione dell'attivita', acquisisce al
bilancio i diritti amministrativi e i contributi dovuti.
Trasmette le informazioni al BEREC e puo' definire,
conformemente alle prescrizioni del presente decreto,
regimi specifici per particolari categorie di reti o
servizi;
i) vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti
dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al
pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed
irroga le sanzioni di cui al presente decreto;
l) ogni altro compito conferito dal diritto
nazionale nelle materie di cui al presente decreto,
comprese le disposizioni nazionali di attuazione del
diritto dell'Unione europea.
2. L'Autorita' esercita le competenze derivanti dalla
legge 14 novembre 1995, n. 481 nonche' dalla legge 31
luglio 1997, n. 249. Fermo restando il puntuale riparto di
competenze tra Autorita' e Ministero, di cui al presente
decreto, l'Autorita' svolge, in particolare, i seguenti
compiti:
a) regolamentazione ex ante del mercato, compresa
l'imposizione di obblighi in materia di accesso e
interconnessione;
b) risoluzione delle controversie tra le imprese e
tra i proprietari di unita' immobiliari o il condominio e
l'operatore di rete relative ai diritti e agli obblighi
previsti dal decreto legislativo del 15 febbraio 2016, n.
33;
c) pianificazione per l'assegnazione delle
frequenze e pareri in materia di spettro radio, ai sensi
del presente decreto;
d) tutela dei diritti degli utenti finali nel
settore della comunicazione elettronica mediante
l'applicazione della normativa settoriale e l'irrogazione
delle sanzioni di cui al presente decreto, nonche'
attraverso procedure per la risoluzione delle controversie
tra utenti e operatori;
e) garanzia di un accesso aperto a internet ai
sensi del regolamento europeo (UE) 2120/2015, mediante
l'esercizio dei relativi poteri regolamentari, di vigilanza
e sanzionatori;
f) valutazione dell'onere indebito e calcolo del
costo netto della fornitura del servizio universale;
g) garanzia della portabilita' del numero tra i
fornitori;
h) esercizio dei poteri regolamentari, di vigilanza
e sanzionatori in materia di roaming internazionale, ai
sensi del regolamento europeo (UE) 2120/2015;
i) raccolta di dati e altre informazioni dai
partecipanti al mercato, anche al fine di contribuire ai
compiti del BEREC;
l) mappatura della copertura geografica delle reti
a larga banda all'interno del territorio, ai sensi del
presente decreto;
m) ogni altro compito conferito dal diritto
nazionale, comprese le disposizioni nazionali di attuazione
del diritto dell'Unione europea, nonche' relativo a
qualsiasi ruolo conferito al BEREC.
3. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale esercita
le competenze derivanti dal Titolo V del presente Codice e
dal decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. L'Agenzia
svolge, in particolare, i compiti relativi alla sicurezza
delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico e alla protezione dalle minacce
informatiche delle comunicazioni elettroniche,
assicurandone la disponibilita', la confidenzialita',
l'integrita' e la resilienza.
4. Il Ministero e l'Autorita', per le parti di
rispettiva competenza, adottano le misure espressamente
previste dal presente decreto intese a conseguire gli
obiettivi di cui all'articolo 4, nel rispetto dei principi
di certezza, efficacia, ragionevolezza e proporzionalita'
delle regole. Le competenze del Ministero, cosi' come
quelle dell'Autorita', sono notificate alla Commissione
europea e sono rese pubbliche sui rispettivi siti Internet
istituzionali.
5. Il Ministero, l'Autorita', l'Agenzia e l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, ai fini di una
leale collaborazione e reciproca cooperazione nelle materie
di interesse comune, si scambiano le informazioni
necessarie all'applicazione del presente decreto e delle
disposizioni del diritto dell'Unione europea relative alle
reti ed i servizi di comunicazione elettronica. I soggetti
che ricevono le informazioni sono tenuti a rispettare lo
stesso grado di riservatezza cui sono vincolati i soggetti
che le trasmettono.
6. Il Ministero, l'Autorita', l'Agenzia e l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, mediante specifiche intese, adottano disposizioni
sulle procedure di consultazione e di cooperazione nelle
materie di interesse comune. Tali disposizioni sono rese
pubbliche sui rispettivi siti internet istituzionali.
7. Il Ministero, l'Autorita', l'Agenzia e l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, per le parti di
rispettiva competenza, assicurano cooperazione e
trasparenza tra loro e nei riguardi della Commissione
europea al fine di garantire la piena applicazione delle
disposizioni stabilite dal presente decreto.
8. Il Ministero e l'Autorita' per le parti di
rispettiva competenza ai sensi del presente decreto,
esercitano i propri poteri in modo imparziale, trasparente
e tempestivo, operano in indipendenza e sono giuridicamente
distinte e funzionalmente autonome da qualsiasi persona
fisica o giuridica che fornisca reti, apparecchiature o
servizi di comunicazione elettronica. In caso di proprieta'
o di controllo pubblico delle imprese che forniscono reti o
servizi di comunicazione elettronica, le funzioni e le
attivita' di regolamentazione sono caratterizzata da una
piena ed effettiva separazione strutturale dalle funzioni e
attivita' inerenti alla proprieta' o al controllo di tali
imprese.
«Art. 8 (Regioni ed Enti locali) (art. 5 Codice
2003). - 1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, ferme
restando le competenze legislative e regolamentari delle
Regioni e delle Province autonome, operano in base al
principio di leale collaborazione, anche mediante intese ed
accordi. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali concordano,
in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le linee
generali dello sviluppo del settore, anche per
l'individuazione delle necessarie risorse finanziarie. A
tal fine e' istituito, nell'ambito della Conferenza
Unificata, avvalendosi della propria organizzazione e senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, un Comitato
paritetico, con il compito di verificare il grado di
attuazione delle iniziative intraprese, di acquisire e
scambiare dati ed informazioni dettagliate sulla dinamica
del settore e di elaborare le proposte da sottoporre alla
Conferenza medesima.
2. In coerenza con i principi di tutela dell'unita'
economica, di tutela della concorrenza e di sussidiarieta',
nell'ambito dei principi fondamentali di cui al presente
decreto e comunque desumibili dall'ordinamento della
comunicazione stabiliti dallo Stato, e in conformita' con
quanto previsto dal diritto dell'Unione europea ed al fine
di rendere piu' efficace ed efficiente l'azione dei
soggetti pubblici locali e di soddisfare le esigenze dei
cittadini e degli operatori economici, le Regioni e gli
Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nel
rispetto dei principi di cui al primo comma dell'articolo
117 della Costituzione, dettano disposizioni in materia di:
a) individuazione di livelli avanzati di reti e
servizi di comunicazione elettronica a larga banda, da
offrire in aree locali predeterminate nell'ambito degli
strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche al fine di
evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di
delocalizzazione di imprese;
b) agevolazioni per l'acquisto di apparecchiature
terminali d'utente e per la fruizione di reti e servizi di
comunicazione elettronica a larga banda;
c) promozione di livelli minimi di disponibilita'
di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga
banda, nelle strutture pubbliche localizzate sul
territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di formazione,
negli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali
ed in quelle ricettive, turistiche e alberghiere;
d) definizione di iniziative volte a fornire un
sostegno alle persone anziane, persone con disabilita', ai
consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o
particolari esigenze sociali ed a quelli che vivono in zone
rurali o geograficamente isolate.
2-bis. Le Regioni e gli Enti locali favoriscono la
realizzazione delle reti di comunicazione elettronica, nel
rispetto dei principi di tutela previsti dalla legge 22
febbraio 2001, n. 36, e nel perseguimento dell'obiettivo di
qualita' del servizio. A tal fine, gli stessi non limitano
a particolari aree del territorio la possibilita' di
installazione, ferme restando le specifiche disposizioni a
tutela di aree di particolare pregio storico-paesaggistico
o ambientale ovvero di protezione dall'esposizione ai campi
elettromagnetici di siti sensibili, dovendo, in tal caso,
garantire comunque una localizzazione o soluzione
alternativa, da individuare con provvedimento motivato
sentiti gli operatori, che assicuri il medesimo effetto.
3. L'utilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli
previsti dalla normativa comunitaria, necessari per il
conseguimento degli obiettivi indicati al comma 2, lettere
a) e b), deve avvenire nel rispetto dei principi di
trasparenza, non distorsione della concorrenza, non
discriminazione e proporzionalita'.
4. Le presenti disposizioni sono applicabili nelle
Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi
statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle
disposizioni del Titolo V, parte II, della Costituzione,
per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampia
rispetto a quelle gia' attribuite.
«Art. 9 (Misure di garanzia) (art. 6 Codice 2003). -
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro
associazioni, non possono fornire reti o servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non
attraverso societa' controllate o collegate.
2. Ai fini del presente articolo il controllo
sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle
societa', nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo
e secondo del Codice civile. Il controllo si considera
esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova
contraria, allorche' ricorra una delle situazioni previste
dall'articolo 51, comma 10, decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 208.»
«Art. 11 (Autorizzazione generale per le reti e i
servizi di comunicazione elettronica) (ex art. 12 eecc - ex
art. 25 d.lgs. n. 259/2003). - 1. L'attivita' di fornitura
di reti o servizi di comunicazione elettronica e' libera,
fatte salve le condizioni stabilite nel presente decreto e
le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni
legislative regolamentari e amministrative che prevedano un
regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi
non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico
europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa
e della sicurezza dello Stato e della sanita' pubblica,
compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente
e della protezione civile, poste da specifiche
disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche ai cittadini o imprese
di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in
cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie
disciplinate dal presente decreto, condizioni di piena
reciprocita'. Rimane salvo quanto previsto da trattati
internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche
convenzioni.
2. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione
elettronica diversi dai servizi di comunicazione
interpersonale indipendenti dal numero, fatti salvi gli
obblighi specifici di cui all'articolo 13 o i diritti di
uso di cui agli articoli 59 e 98-septies, e' assoggettata
ad un'autorizzazione generale, che consegue alla
presentazione della segnalazione di cui al comma 4. Il
Ministero, sentita l'Autorita' per i profili di competenza,
puo' definire, pubblicandone i regolamenti, conformi alle
prescrizioni del presente decreto, regimi specifici per
l'autorizzazione generale per particolari categorie di reti
o servizi, cui l'impresa che intende offrire le dette reti
o servizi e' tenuta ad ottemperare.
3. Le imprese che intendono avviare le attivita' di
cui al comma 1, notificano tale intenzione al Ministero e
possono esercitare i diritti che derivano
dall'autorizzazione generale subito dopo la notifica, se
del caso nel rispetto delle disposizioni sui diritti d'uso
stabilite a norma del presente decreto, salva motivata
opposizione da parte del Ministero.
4. La notifica di cui al comma 3 e' composta dalla
segnalazione, resa dalla persona fisica titolare ovvero dal
legale rappresentante della persona giuridica, o da
soggetti da loro delegati, dell'intenzione di iniziare la
fornitura di reti o di servizi di comunicazione
elettronica, nonche' dalla presentazione delle informazioni
necessarie per consentire al Ministero la tenuta di un
registro dei fornitori di reti e di servizi di
comunicazione elettronica. Tale segnalazione costituisce
segnalazione certificata di inizio attivita' e deve essere
conforme al modello di cui all'allegato n. 13-bis.
5. Le informazioni di cui al comma 4 comprendono
quanto segue:
a) il nome del fornitore;
b) lo status giuridico, la forma giuridica e il
numero di registrazione del fornitore, qualora il fornitore
sia registrato nel registro pubblico delle imprese o in un
altro registro pubblico analogo nell'Unione;
c) l'eventuale indirizzo geografico della sede
principale del fornitore nell'Unione e delle eventuali sedi
secondarie in uno Stato membro;
d) l'indirizzo del sito web del fornitore, se
applicabile, associato alla fornitura di reti o servizi di
comunicazione elettronica;
e) una persona di contatto e suoi recapiti
completi;
f) una breve descrizione delle reti o dei servizi
che si intende fornire;
g) gli Stati membri interessati;
h) la data presunta di inizio dell'attivita';
i) l'impegno a rispettare le norme del decreto e
del regime previsto per l'autorizzazione generale;
l) l'ubicazione delle stazioni radioelettriche, e
nel caso di fornitura di accesso ai sensi dell'articolo 68,
il MAC Address, il Service Set identifier (SSID) e la
frequenza utilizzata.
6. Al fine di consentire al BEREC la tenuta di una
banca dati dell'Unione delle notifiche trasmesse, il
Ministero inoltra senza indebito ritardo al BEREC, per via
elettronica, per il tramite dell'Autorita', ciascuna
notifica ricevuta.
7. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241, il Ministero, entro e non oltre sessanta
giorni dalla presentazione della segnalazione di cui al
comma 3, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti
e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con
provvedimento motivato da notificare agli interessati entro
il medesimo termine, il divieto di prosecuzione
dell'attivita'. Il Ministero pubblica le informazioni
relative alle segnalazioni presentate sul sito Internet. Le
imprese titolari di autorizzazione sono tenute
all'iscrizione nel registro degli operatori di
comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio
1997, n. 249.
8. La cessazione dell'esercizio di un'attivita' di
rete o dell'offerta di un servizio di comunicazione
elettronica puo' aver luogo in ogni tempo. L'operatore
informa gli utenti della cessazione, ai sensi dell'articolo
98-septies decies, comma 4, con un preavviso di almeno tre
mesi, dandone comunicazione contestualmente al Ministero e
all'Autorita'. Tale termine e' ridotto a un mese nel caso
di cessazione dell'offerta di un profilo tariffario.
9. Le autorizzazioni generali hanno una durata pari
alla durata richiesta nella segnalazione e comunque non
superiore a venti anni, con scadenza che coincide con il 31
dicembre dell'ultimo anno di validita', termine elevabile
alla durata di un diritto d'uso di frequenze radio o
risorse di numerazione o posizioni orbitali, nel caso in
cui al fine dell'esercizio dell'autorizzazione generale sia
previsto tale utilizzo. Entro il termine di scadenza
l'autorizzazione generale puo' essere rinnovata mediante
nuova segnalazione, alle condizioni vigenti, salvo quanto
previsto per gli eventuali diritti d'uso associati ai sensi
dell'articolo 63.
10. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 64, una
autorizzazione generale puo' essere ceduta a terzi, anche
parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione
al Ministero nella quale siano chiaramente indicate le
frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Tale
dichiarazione costituisce segnalazione certificata di
inizio attivita' e deve essere conforme al modello di cui
all'allegato n. 13-ter. Il Ministero entro sessanta giorni
dalla presentazione della relativa segnalazione da parte
dell'impresa cedente puo' comunicare il proprio diniego
fondato sulla non sussistenza in capo all'impresa
cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il
rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione
medesima. Il termine e' interrotto per una sola volta se il
Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e
decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al
Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.»
«Art. 12 (Sperimentazione) (art. 39 Codice 2003). -
1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti
da norme di legge e di regolamento in materia di
sperimentazione della radiodiffusione sonora e televisiva
terrestre in tecnica digitale, la sperimentazione di reti o
servizi di comunicazione elettronica e' subordinata a
segnalazione preventiva. L'impresa interessata presenta al
Ministero una segnalazione della persona fisica titolare o
del legale rappresentante della persona giuridica o di
soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di
effettuare una sperimentazione di reti o servizi di
comunicazione elettronica, conformemente al modello
riportato nell'allegato 13. L'impresa e' abilitata ad
iniziare la sperimentazione a decorrere dall'avvenuta
presentazione della segnalazione. Ai sensi dell'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero, entro e
non oltre trenta giorni dalla presentazione della
segnalazione, verifica sussistenza d'ufficio la dei
presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del
caso, con provvedimento motivato da notificare agli
interessati entro il medesimo termine, il divieto di
prosecuzione dell'attivita'.
2. La segnalazione di cui al comma 1:
a) non costituisce titolo per il conseguimento di
una successiva autorizzazione generale per l'offerta al
pubblico, a fini commerciali, della rete o servizio di
comunicazione elettronica oggetto di sperimentazione;
b) non riveste carattere di esclusivita' ne' in
relazione al tipo di rete o servizio, ne' in relazione
all'area o alla tipologia di utenza interessate;
c) puo' prevedere, a causa della limitatezza delle
risorse di spettro radio disponibili per le reti o servizi
di comunicazione elettronica, l'espletamento della
sperimentazione in regime di condivisione di frequenze.
3. La segnalazione di cui al comma 1 deve indicare:
a) l'eventuale richiesta di concessione di diritti
individuali d'uso delle frequenze radio e dei numeri
necessari;
b) la durata della sperimentazione, limitata nel
tempo e comunque non superiore a sei mesi, a partire dal
giorno indicato per l'avvio della stessa;
c) l'estensione dell'area operativa, le modalita'
di esercizio, la tipologia, la consistenza dell'utenza
ammessa che, comunque, non puo' superare le tremila unita',
e il carattere sperimentale del servizio;
d) l'eventuale previsione di oneri economici per
gli utenti che aderiscono alla sperimentazione;
e) l'obbligo di comunicare all'utente la natura
sperimentale del servizio e l'eventuale sua qualita'
ridotta;
f) l'obbligo di comunicare al Ministero e, ove
siano interessate reti o e servizi pubblici, all'Autorita'
i risultati della sperimentazione al termine della stessa.
4. Se la sperimentazione comprende l'attribuzione di
diritti individuali d'uso, con l'assegnazione delle
frequenze radio o di risorse di numerazione, il Ministero
li concede, entro quattro settimane dal ricevimento della
segnalazione nel caso di numeri assegnati per scopi
specifici nell'ambito del piano nazionale di numerazione,
ed entro otto settimane nel caso delle frequenze radio
assegnate per scopi specifici nell'ambito del piano
nazionale di ripartizione delle frequenze. Se la
segnalazione risulta incompleta, il Ministero, entro i
termini di cui al primo periodo, invita l'impresa
interessata a integrarla. I termini vengono sospesi fino al
recepimento delle integrazioni che debbono pervenire al
Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta.
Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni
richieste costituisce rinuncia alla sperimentazione.
5. Per il rinnovo della sperimentazione si applica la
procedura di cui al comma 1 e la presentazione della
richiesta deve avvenire entro sessanta giorni antecedenti
la data di scadenza.»
«Art. 13 (Condizioni apposte all'autorizzazione
generale, ai diritti d'uso dello spettro radio e delle
risorse di numerazione e obblighi specifici) (art. 13 eecc-
art. 28 d.lgs 2003). - 1. L'autorizzazione generale per la
fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica,
per l'accesso a una rete pubblica di comunicazione
elettronica attraverso le RLAN e i diritti di uso dello
spettro radio e delle risorse di numerazione possono essere
assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate
nell'allegato 1. Tali condizioni sono non discriminatorie,
proporzionate e trasparenti. Nel caso dei diritti d'uso
dello spettro radio, tali condizioni ne garantiscono l'uso
effettivo ed efficiente e sono conformi agli articoli 58 e
64, mentre nel caso dei diritti d'uso delle risorse di
numerazione, sono conformi all'articolo 98-septies.
L'autorizzazione generale e' sempre sottoposta alla
condizione n. 4 della parte A dell'allegato 1.
2. Gli obblighi specifici prescritti alle imprese che
forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica ai
sensi dell'articolo 72, commi 1 e 5, e degli articoli 73,
79 e 93 o a quelli designati per la fornitura del servizio
universale ai sensi del presente decreto sono separati,
sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi
previsti dall'autorizzazione generale. Per garantire la
trasparenza, nell'autorizzazione generale e' fatta menzione
dei criteri e delle procedure in base ai quali tali
obblighi specifici sono prescritti alle singole imprese.
3. L'autorizzazione generale contiene solo le
condizioni specifiche del settore e quelle indicate nelle
sezioni A, B e C dell'allegato 1 e non riproduce le
condizioni che sono imposte alle imprese in virtu' di altra
normativa nazionale.
4. Nel concedere i diritti di uso dello spettro radio
o delle risorse di numerazione, il Ministero non ripete le
condizioni previste nell'autorizzazione generale.
5. Nel definire eventuali condizioni
all'autorizzazione generale, relative alla sicurezza delle
reti e dei servizi di comunicazione elettronica, che non
riproducano condizioni gia' imposte alle imprese da altra
normativa, il Ministero acquisisce il parere dell'Agenzia e
dell'Autorita'.»
«Art. 14 (Dichiarazioni intese ad agevolare
l'esercizio del diritto di installare infrastrutture e dei
diritti di interconnessione) (ex art. 14 eecc, art. 31
Codice 2003). - 1. Su richiesta di un operatore, il
Ministero, anche allo scopo di agevolare l'esercizio dei
diritti di installare infrastrutture, di negoziare
l'interconnessione o di ottenere l'accesso e
l'interconnessione nei confronti di altre autorita' o di
altri operatori, rilascia entro sette giorni dal
ricevimento della richiesta una comunicazione da cui
risulti che l'operatore stesso ha presentato una
segnalazione ai sensi dell'articolo 11 comma 3, indicando
le condizioni alle quali una impresa che fornisce reti o
servizi di comunicazione elettronica in forza di
autorizzazione generale e' legittimata a richiedere tali
diritti.»
«Art. 15 (Elenco minimo dei diritti derivanti
dall'autorizzazione generale) (ex art. 15 eecc, art. 26
Codice 2003). - 1. Le imprese soggette all'autorizzazione
generale ai sensi dell'articolo 11 hanno il diritto di:
a) fornire reti e servizi di comunicazione
elettronica al pubblico;
b) che si esamini la loro domanda per la
concessione dei necessari diritti di installare strutture
in conformita' dell'articolo 43;
c) utilizzare, fatti salvi gli articoli 13, 59 e
67, lo spettro radio in relazione alle reti e ai servizi di
comunicazione elettronica;
d) che si esamini la loro domanda per la
concessione dei necessari diritti d'uso delle risorse di
numerazione conformemente all'articolo 98-septies;
e) fornire l'accesso a una rete pubblica di
comunicazione elettronica attraverso le RLAN di cui
all'articolo 68.
2. Allorche' tali imprese intendano fornire al
pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica,
l'autorizzazione generale da' loro inoltre il diritto di:
a) negoziare l'interconnessione con altri fornitori
di reti e di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico titolare di un'autorizzazione
generale, e ove applicabile ottenere l'accesso o
l'interconnessione alle reti in qualunque luogo dell'Unione
europea, alle condizioni del presente capo;
b) poter essere designate quali fornitori di vari
elementi del servizio universale o in diverse parti del
territorio nazionale conformemente agli articoli 96 e 97.»
«Art. 22 (Mappatura geografica delle installazioni di
rete e dell'offerta di servizi di connettivita') (art. 22
eecc). - 1. Entro il 21 dicembre 2024 il Ministero e
l'Autorita' realizzano, ciascuno per i propri ambiti di
competenza e finalita' istituzionali, una mappatura
geografica della copertura delle reti di comunicazione
elettronica in grado di fornire banda larga e
successivamente provvedono ad aggiornare i dati
periodicamente e comunque almeno ogni anno. Le informazioni
raccolte nelle mappature geografiche presentano un livello
di dettaglio locale appropriato, comprendono informazioni
sufficienti sulla qualita' del servizio e sui relativi
parametri e sono trattate conformemente all'articolo 20
comma 3.
2. La mappatura dell'Autorita' riporta la copertura
geografica corrente e il relativo grado di utilizzo delle
reti a banda larga all'interno del territorio, secondo
quanto necessario per lo svolgimento dei propri compiti, ed
anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di
promozione della concorrenza nella fornitura delle reti e
dei servizi di comunicazione elettronica, ai sensi del
presente decreto.
3. All'esito dell'attivita' di mappatura delle reti e
dei servizi di comunicazione elettronica di cui al comma 2,
l'Autorita' pubblica informazioni adeguate, aggiornate e
sufficienti, in conformita' con i criteri e le finalita'
definite dall'articolo 98-quindecies, comma 2, anche in
formati aperti, standardizzati e interoperabili e, per il
tramite della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND),
resi accessibili a Regioni ed enti locali, volte a
consentire agli utenti finali di analizzare lo stato di
sviluppo dell'offerta di servizi di connettivita' al
singolo indirizzo, anche al fine di effettuare valutazioni
comparative sulle offerte disponibili dei diversi
operatori. L'Autorita' adotta con proprio regolamento le
disposizioni attuative del presente comma.
4. Il Ministero, anche tenendo conto dell'attivita'
svolta dall'Autorita' ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e delle
relative informazioni, realizza una mappatura geografica
che include le informazioni di previsione sulla copertura
delle reti a banda larga, comprese le reti ad altissima
capacita', all'interno del territorio nazionale, relative a
un arco temporale predefinito dal Ministero medesimo, ai
fini dell'accertamento degli elementi istruttori necessari
per la definizione e adozione di interventi di politica
industriale di settore, comprese le indagini richieste per
l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.
Tale mappatura di previsione contiene tutte le informazioni
pertinenti, comprese quelle sulle installazioni
pianificate, dalle imprese o dalle autorita' pubbliche, di
reti ad altissima capacita' e di importanti aggiornamenti o
estensioni delle reti a una velocita' di download di almeno
300 Mbps. L'Autorita' decide, in relazione ai compiti ad
essa attribuiti ai sensi del presente decreto anche ai fini
del perseguimento degli obiettivi di promozione della
concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di
comunicazione elettronica, la misura in cui e' opportuno
avvalersi, in tutto o in parte, delle informazioni raccolte
nell'ambito di tale previsione.
4-bis. Nella fase di mappatura di cui al comma 4, le
informazioni rilasciate dalle imprese sui piani di
installazione delle reti hanno natura di dichiarazioni
vincolanti ed implicano l'obbligo per le imprese di
riferire al Ministero e all'Autorita', secondo le
tempistiche predefinite dal Ministero, in merito allo stato
di implementazione dei piani di installazione delle reti
oggetto di dichiarazione. Al termine dell'arco temporale
predefinito dal Ministero, l'Autorita', in contraddittorio
con l'impresa interessata, verifica il rispetto delle
dichiarazioni vincolanti e in caso di mancata attuazione,
previa contestazione e valutate eventuali cause di
giustificazione, applica la sanzione di cui all'articolo
30, comma 2.
5. Il Ministero, sulla base delle informazioni
raccolte e delle previsioni acquisite a norma del comma 1 e
del comma 4, puo' designare aree con confini territoriali
definiti in cui, abbia accertato che nessuna impresa o
autorita' pubblica abbia installato o intenda installare
una rete ad altissima capacita' o realizzare importanti
aggiornamenti o estensioni della rete che garantiscano
prestazioni pari a una velocita' di download di almeno 300
Mbps. Il Ministero pubblica le aree designate anche in
formati aperti, standardizzati e interoperabili e, per il
tramite della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND),
resi accessibili a Regioni ed enti locali.
6. Nell'ambito dell'area designata, il Ministero puo'
invitare le imprese e le autorita' pubbliche a dichiarare
l'intenzione di installare reti ad altissima capacita'
sulla base delle previsioni acquisite a norma del comma 4.
A seguito di tale invito, il Ministero puo' chiedere ad
altre imprese ed autorita' pubbliche di dichiarare
l'intenzione di installare reti ad altissima capacita' o di
realizzare sulla rete importanti aggiornamenti o estensioni
che garantiscano prestazioni pari a una velocita' di
download di almeno 300 Mbps nella medesima area. Il
Ministero indica le informazioni da includere in tali
comunicazioni, al fine di garantire un livello di dettaglio
analogo a quello contenuto nelle previsioni di cui al comma
1 e 4. Il Ministero rende noto alle imprese o alle
autorita' pubbliche che manifestano interesse se l'area
designata e' coperta o sara' coperta da una rete d'accesso
di prossima generazione con velocita' di download inferiore
a 300 Mbps sulla base delle informazioni raccolte a norma
del comma 1. Tali misure sono adottate secondo una
procedura efficace, obiettiva, trasparente e non
discriminatoria in cui nessuna impresa e' esclusa
aprioristicamente.
7. Se le informazioni pertinenti non sono disponibili
sul mercato, il Ministero e l'Autorita', per quanto di
rispettiva competenza, provvedono affinche' i dati
scaturiti dalle mappature geografiche e non soggetti alla
riservatezza commerciale siano direttamente accessibili
conformemente al decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
200 per consentirne il riutilizzo anche in formati aperti,
standardizzati e interoperabili e, per il tramite della
PDND, resi accessibili a Regioni ed enti locali. Qualora
tali strumenti non siano disponibili sul mercato, il
Ministero e l'Autorita', per quanto di rispettiva
competenza, mettono a disposizione anche strumenti di
informazione che consentano agli utenti finali di
determinare la disponibilita' di connettivita' nelle
diverse aree, con un livello di dettaglio utile a
giustificare la loro scelta di operatore o fornitore del
servizio.
8. Il Ministero e l'Autorita', definiscono, mediante
protocollo d'intesa, le modalita' di collaborazione ai fini
dell'attuazione del presente articolo, con specifico
riferimento allo scambio e condivisione di informazioni, le
tempistiche e le metodologie di mappatura, con riferimento
alla PDND e a standard aperti e di interoperabilita' di
base dati. In tale protocollo di intesa, il Ministero e
l'Autorita' concordano un approccio alla mappatura che
consenta coerenza, uniformita' ed accessibilita' dei dati e
delle informazioni e che minimizzi l'onere informativo per
le imprese, per le Regioni e le altre Pubbliche
Amministrazioni interessate.»
«Art. 28 (Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero
e dell'Autorita') (art. 31 eecc, ex art. 9 Codice 2003). -
1. Avverso i provvedimenti dell'Autorita' e del Ministero
e' sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e
degli interessi legittimi. La tutela giurisdizionale
davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal
codice del processo amministrativo di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
2. Il Ministero e l'Autorita', ciascuno per le
materie di propria competenza, raccolgono informazioni
sull'argomento generale dei ricorsi, sul numero di
richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di
ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure
provvisorie. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle
rispettive materie trattate, comunicano le informazioni
previste dal presente comma alla Commissione europea e al
BEREC, su richiesta motivata di uno di essi.»
«Art. 30 (Sanzioni) (art. 29 eecc e art. 98 Codice
2003). - 1. Le disposizioni del presente articolo si
applicano alle reti e servizi di comunicazione elettronica
a uso pubblico.
2. Ai soggetti che nell'ambito della procedura di cui
all'articolo 22, commi 4-bis e 6, forniscono,
deliberatamente o per negligenza grave, informazioni errate
o incomplete, il Ministero o l'Autorita', in base alle
rispettive competenze, comminano una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro
1.000.000,00 da stabilirsi in rapporto alla gravita' del
fatto e alle conseguenze che ne sono derivate.
3. In caso di installazione e fornitura di reti di
comunicazione elettronica od offerta di servizi di
comunicazione elettronica a uso pubblico senza la relativa
autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto
non costituisce reato, una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 2.500.000,00, da
stabilirsi in equo rapporto alla gravita' del fatto.
4. Se il fatto previsto al comma 3 riguarda
l'installazione o l'esercizio di impianti radioelettrici
ovvero impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si
applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro
2.500.000,00.
5. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o
parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o
temporali previsti dal titolo abilitativo e' punito con la
sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 2.500.000,00.
6. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma
3, il trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di
una somma pari a venti volte i diritti amministrativi e
contributi, di cui rispettivamente agli articoli 16 e 42,
commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e
comunque per un periodo non inferiore all'anno.
7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti
dall'Autorita' giudiziaria e fermo restando quanto disposto
dai commi 3 e 4, il Ministero, ove il trasgressore non
provveda, puo' provvedere direttamente, a spese del
possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare
l'impianto ritenuto abusivo, avvalendosi anche dalla forza
pubblica.
8. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui ai
commi 3, 4 e 5 per piu' di due volte in un quinquennio, il
Ministero commina la sanzione amministrativa pecuniaria
nella misura massima stabilita dagli stessi commi.
9. In caso di installazione e fornitura di reti di
comunicazione elettronica od offerta di servizi di
comunicazione elettronica a uso pubblico in difformita' a
quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 11 comma 4, il
Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 30.000,00 a euro 580.000,00.
10. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32,
ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate
piu' di due volte nel quinquennio delle condizioni poste
dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro
600.000,00; ai soggetti che non provvedono, nei termini e
con le modalita' prescritti, alla comunicazione dei
documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero
o dall'Autorita', gli stessi, secondo le rispettive
competenze, comminano una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 1.150.000,00.
11. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal
Ministero e dall'Autorita', nell'ambito delle rispettive
competenze, espongono dati contabili o fatti concernenti
l'esercizio delle proprie attivita' non corrispondenti al
vero, si applicano le pene previste dall'articolo 2621 del
codice civile.
12. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini e
alle diffide, ovvero agli atti di natura regolamentare o
regolatoria adottati ai sensi del presente decreto, il
Ministero e l'Autorita', secondo le rispettive competenze
irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
240.000 a euro 5.000.000, ordinando all'operatore il
rimborso delle eventuali somme ingiustificatamente
addebitate agli utenti ed indicando il termine entro cui
adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Se
l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati
dall'Autorita' in ordine alla violazione delle disposizioni
relative a imprese aventi significativo potere di mercato,
si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione
amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e
non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo
stesso soggetto nell'ultimo bilancio approvato
anteriormente alla notificazione della contestazione, nel
solo mercato delle comunicazioni elettroniche.
12-bis. Ai soggetti anche non fornitori di reti e
servizi di comunicazione elettronica, inclusi i call
center, che operano, in violazione dell'art. 98-decies,
ponendo in essere pratiche commerciali sleali, frodi o
abusi e non ottemperano agli ordini e alle diffide,
impartiti ai sensi del presente articolo dal Ministero o
dall'Autorita', quest'ultimi, secondo le rispettive
competenze, irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 50.000 a euro 1.000.000.
13. Nei confronti dei soggetti che offrono al
pubblico i servizi di comunicazione elettronica in luoghi
presidiati mediante apparecchiature terminali, quali
telefoni, telefax o apparati per la connessione alla rete,
in caso di accertamento delle violazioni previste dai commi
3, 9 e 10 del presente articolo si applica la sanzione
amministrativa da euro 300,00 a euro 25.000,00.
14. Nei casi previsti dai commi 8, 9, 10 e 11, 12, 13
e 15 e nelle ipotesi di mancato pagamento dei diritti
amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 16 e
42, nei termini previsti dall'allegato n. 12, se la
violazione e' di particolare gravita', o reiterata per piu'
di due volte in un quinquennio, il Ministero su
segnalazione dell'Autorita', e previa contestazione, puo'
disporre la sospensione dell'attivita' autorizzata per un
periodo non superiore a sei mesi, o la revoca
dell'autorizzazione generale e degli eventuali diritti di
uso. In caso di mancato, ritardato o incompleto pagamento
dei diritti amministrativi di cui all'articolo 16.
l'Autorita' commina, previa contestazione, una sanzione
amministrativa pecuniaria del 10% del contributo dovuto per
ogni semestre di ritardato pagamento o, se la violazione e'
reiterata per piu' di due volte in un quinquennio, in
misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5
per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto
nell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla
notificazione della contestazione. Nei predetti casi, il
Ministero o l'Autorita', rimangono esonerati da ogni altra
responsabilita' nei riguardi di terzi e non sono tenuti ad
alcun indennizzo nei confronti dell'impresa.
15. In caso di violazione delle disposizioni
contenute nel Titolo III della Parte III, nonche'
dell'articolo 98-octies decies, il Ministero o l'Autorita',
secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 a euro
2.500.000,00.
16. In caso di violazione degli obblighi gravanti
sugli operatori di cui all'articolo 57, comma 6, il
Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 170.000,00 a euro 2.500.000,00. Se la violazione degli
anzidetti obblighi e' di particolare gravita' o reiterata
per piu' di due volte in un quinquennio, il Ministero puo'
disporre la sospensione dell'attivita' per un periodo non
superiore a due mesi o la revoca dell'autorizzazione
generale. In caso di integrale inosservanza della
condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1, il
Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione generale.
17. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
ai commi 1, 2, 3, 4, 5 dell'articolo 56, indipendentemente
dalla sospensione dell'esercizio e salvo l'esercizio
dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore e'
punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a
euro 15.000,00.
18. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 94 comma 6, il trasgressore e' punito con la
sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.
19. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
agli articoli 98, 98-quindecies, 98-sedecies,
98-septiesdecies, 98-duodetricies e 98-undetricies il
Ministero o l'Autorita', secondo le rispettive competenze,
comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
25.000,00 a euro 5.000.000,00 e, nei casi piu' gravi, fino
al 5% del fatturato risultante dall'ultimo bilancio
approvato al momento della notifica della contestazione e
ordinano l'immediata cessazione della violazione.
L'Autorita' ordina inoltre all'operatore il rimborso delle
somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando
il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore
a trenta giorni. Nel caso di violazione di particolare
gravita' o reiterazione degli illeciti di cui agli articoli
98, 98-quindecies, 98-sedecies, 98-septiesdecies,
98-duodetricies e 98-undetricies per piu' di due volte in
un quinquennio, l'Autorita' irroga la sanzione
amministrativa pecuniaria in misura non inferiore al 2 per
cento e non superiore al 5 per cento del fatturato
realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo bilancio
approvato anteriormente alla notificazione della
contestazione.
20. In caso di violazione dell'articolo 3, commi 1,
2, 5, 6 e 7, dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, dell'articolo
5, comma 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, comma
1, dell'articolo 6-quater, commi 1 e 2, dell'articolo
6-sexies, commi 1, 3 e 4, dell'articolo 7, commi 1, 2 e 3,
dell'articolo 9, dell'articolo 11, dell'articolo 12,
dell'articolo 14, dell'articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, o
dell'articolo 16, comma 4, del regolamento (UE) n. 531/2012
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012,
relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni
mobili all'interno dell'Unione europea, come modificato dal
regolamento (UE) 2015/2120 e dal regolamento (UE) 2017/920,
l'Autorita' irroga una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l'immediata
cessazione della violazione. L'Autorita' ordina inoltre
all'operatore il rimborso delle somme ingiustificatamente
addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui
adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
Qualora l'Autorita' riscontri, a un sommario esame, la
sussistenza di una violazione dell'articolo 3, commi 1, 2,
5 e 6, dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5,
comma 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, comma 1,
dell'articolo 6-quater, comma 1, dell'articolo 6-sexies,
commi 1 e 3, dell'articolo 7, comma 1, dell'articolo 9,
commi 1 e 4, dell'articolo 11, dell'articolo 12, comma 1,
dell'articolo 14 o dell'articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6,
del citato regolamento (UE) n. 531/2012 e ritenga
sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno
di notevole gravita' per il funzionamento del mercato o per
la tutela degli utenti, puo' adottare, sentiti gli
operatori interessati e nelle more dell'adozione del
provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far
sospendere la condotta con effetto immediato.
21. In caso di violazione dell'articolo 3,
dell'articolo 4, commi 1 e 2, o dell'articolo 5, comma 2,
del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure
riguardanti l'accesso a un'internet aperta e che modifica
la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e
ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di
comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012
relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni
mobili all'interno dell'Unione, l'Autorita' irroga una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro
2.500.000 e ordina l'immediata cessazione della violazione.
Qualora l'Autorita' riscontri, a un sommario esame, la
sussistenza di una violazione dell'articolo 3, commi 1, 2,
3 e 4, del citato regolamento (UE) 2015/2120 e ritenga
sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno
di notevole gravita' per il funzionamento del mercato o per
la tutela degli utenti, puo' adottare, sentiti gli
operatori interessati e nelle more dell'adozione del
provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far
sospendere la condotta con effetto immediato.
22. L'Autorita' puo' disporre la pubblicazione dei
provvedimenti adottati ai sensi dei commi 14, 19, 20 e 21,
a spese dell'operatore, sui mezzi di comunicazione ritenuti
piu' idonei, anche con pubblicazione su uno o piu'
quotidiani a diffusione nazionale.
23. Restano ferme, per le materie non disciplinate
dal decreto, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29,
30, 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
24. Alle sanzioni amministrative irrogabili
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni non si
applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta
di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
25. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative
del Ministero provvedono gli Ispettorati territoriali
anche, su delega della Direzione generale competente in
materia.
26. Salvo che il fatto non costituisca reato,
l'inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza
informatica e' punita, con una sanzione amministrativa
pecuniaria:
a) da euro 250.000 a euro 1.500.000 per
l'inosservanza delle misure di sicurezza di cui
all'articolo 40, comma 3, lettera a);
b) da euro 300.000 ad euro 1.800.000 per la mancata
comunicazione di ogni incidente significativo di cui
all'articolo 40, comma 3, lettera b);
c) da euro 200.000 a euro 1.000.000 per la mancata
fornitura delle informazioni necessarie per valutare la
sicurezza di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a).
27. Le sanzioni di competenza dell'Autorita' di cui
al presente articolo possono essere ridotte fino ad un
terzo, tenuto conto della minima entita' della violazione;
dell'opera svolta dall'agente per l'eventuale eliminazione
o attenuazione delle conseguenze della violazione e delle
dimensioni economiche dell'operatore.
27-bis. Le sanzioni amministrative di competenza del
Ministero di cui al presente articolo, fermo restando
quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689,
possono essere assolte con il pagamento di una somma in
misura ridotta di un terzo rispetto al minimo edittale
entro il termine di dieci giorni dalla contestazione
immediata o dalla notificazione degli estremi della
violazione.
27-ter. La riduzione di cui al comma 27-bis non si
applica alle violazioni, di competenza del Ministero, di
cui all'articolo 68 del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 208.
27-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il
fabbricante o l'importatore che mette a disposizione sul
mercato in qualunque forma ricevitori autoradio ed
apparecchiature di televisione digitale di consumo non
conformi ai requisiti di cui all'articolo 98-vicies sexies,
e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 3.000 a euro 15.000 e del pagamento di
una somma da euro 300 a euro 5.000 per ciascuna
apparecchiatura.
27-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato,
il fabbricante, l'importatore, l'assemblatore o il
distributore che mette a disposizione sul mercato, in
vendita o in locazione, veicoli nuovi della categoria M e N
non conformi alle disposizioni di cui all'articolo
98-vicies sexies, comma 3, e' assoggettato alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a
euro 30.000 e del pagamento di una somma da euro 300 a euro
5.000 per ciascun veicolo. Alla stessa sanzione e'
assoggettato chiunque apporta modifiche ai ricevitori e
alle apparecchiature di televisione digitale di consumo che
comportano mancata conformita' all'articolo 98-vicies
sexies.»
«Art. 39 (Normalizzazione) (ex art. 39 eecc e art. 20
Codice 2003). - 1. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito
delle rispettive competenze, vigilano sull'uso delle norme
e specifiche tecniche adottate dalla Commissione europea e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea per
la fornitura armonizzata di servizi, di interfacce tecniche
o di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria
per garantire l'interoperabilita' dei servizi, la
connettivita' da punto a punto, la facilitazione del
passaggio a un altro fornitore e della portabilita' dei
numeri e degli identificatori, e per migliorare la liberta'
di scelta degli utenti.
2. In assenza di pubblicazione delle norme specifiche
di cui al comma 1, il Ministero incoraggia l'applicazione
delle norme o specifiche adottate dalle organizzazioni
europee di normalizzazione e, in mancanza, promuove
l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali
adottate dall'unione internazionale delle telecomunicazioni
(UIT), dalla conferenza europea delle amministrazioni delle
poste e delle telecomunicazioni (CEPT), dall'organizzazione
internazionale per la standardizzazione (International
Organisation for Standardisation - ISO) e dalla commissione
elettrotecnica internazionale (International
Electrotechnical Commission - IEC). Qualora gia' esistano
norme internazionali, il Ministero esorta le organizzazioni
europee di normalizzazione a usare dette norme o le loro
parti pertinenti come fondamento delle norme che elaborano,
tranne nei casi in cui tali norme internazionali o parti
pertinenti siano inefficaci.
3. Qualsiasi norma o specifica al presente articolo
non impedisce l'accesso eventualmente necessario in virtu'
del presente decreto, ove possibile.
3-bis. Il presente articolo non si applica ai
requisiti essenziali, alle specifiche d'interfaccia ne'
alle norme armonizzate soggette alla direttiva 2014/53/UE,
recepita con Decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.»
«Art. 42 (Contributi per la concessione di diritti di
uso dello spettro radio e di diritti di installare
strutture) (art. 42 eecc; art. 35 Codice 2003). - 1. I
contributi per la concessione di diritti di uso dello
spettro radio nelle bande armonizzate, che garantiscono
l'uso ottimale di tali risorse, salvo quanto previsto dal
comma 6, sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri
stabiliti dall'Autorita', fatto salvo quanto previsto
dall'allegato n. 12.
2. (abrogato)
3. Per i contributi relativi alla concessione dei
diritti per l'installazione di strutture su proprieta'
pubbliche o private, al di sopra o al di sotto di esse,
usate per fornire reti o servizi di comunicazione
elettronica e strutture collegate, che garantiscano
l'impiego ottimale di tali risorse, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 54, comma 2.
4. I contributi di cui al presente articolo sono
trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati
allo scopo, non discriminatori e tengono conto degli
obiettivi generali di cui al presente decreto.
5. Per quanto concerne i diritti d'uso dello spettro
radio, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle
rispettive competenze, mirano a garantire che i contributi
applicabili siano fissati a un livello che assicuri
un'assegnazione e un uso dello spettro radio efficienti,
anche:
a) definendo prezzi di riserva quali contributi
minimi per i diritti d'uso dello spettro radio, tenendo
conto del valore di tali diritti nei loro possibili usi
alternativi;
b) tenendo conto dei costi derivanti da condizioni
associate a tali diritti;
c) applicando, al meglio possibile, modalita' di
pagamento legate all'effettiva disponibilita' per l'uso
dello spettro radio.
6. I contributi per la concessione di diritti di uso
dello spettro radio per le imprese titolari di
autorizzazione generale per l'attivita' di operatore di
rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono
fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti
dall'articolo 1, commi da 172 a 176, della legge 28
dicembre 2015, n. 208.»
«Art. 43 (Infrastrutture di comunicazione elettronica
e diritti di passaggio) (ex art. 43 eecc e art. 86 Codice
2003). - 1. Le autorita' competenti alla gestione del suolo
pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro
novanta giorni dalla richiesta, salvo per i casi di
espropriazione, le occorrenti decisioni e rispettano
procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non
discriminatorie, ai sensi degli articoli 44, 49 e 50,
nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di
installare infrastrutture:
a) su proprieta' pubbliche o private, compresi i
parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i
territori di protezione esterna dei parchi, ovvero al di
sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a
fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica;
b) su proprieta' pubbliche ovvero al di sopra o al
di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire
reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite
al pubblico.
2. Le autorita' competenti alla gestione del suolo
pubblico rispettano i principi di trasparenza e non
discriminazione nel prevedere condizioni per l'esercizio di
tali diritti. Le procedure possono differire nei casi di
cui alle lettere a) e b) in funzione del fatto che il
richiedente fornisca reti pubbliche di comunicazione
elettronica o meno.
3. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi
stipulati tra gli Enti locali e gli operatori, per quanto
attiene alla localizzazione, coubicazione e condivisione
delle infrastrutture di comunicazione elettronica.
4. Le infrastrutture di reti pubbliche di
comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49, e le opere di
infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di
comunicazione elettronica al alta velocita' in fibra ottica
in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga,
effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate
ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di
cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di
proprieta' dei rispettivi operatori, e ad esse si applica
la normativa vigente in materia, fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 44 e 49 con riferimento alle
autorizzazioni per la realizzazione della rete di
comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa
collegati per le quali si attua il regime di
semplificazione ivi previsto. L'autorizzazione
all'installazione delle reti pubbliche di comunicazione
elettronica comprende la valutazione di compatibilita'
delle relative opere infrastrutturali con la disciplina
urbanistica ed edilizia e costituisce titolo unico per loro
installazione. Gli elementi di reti di comunicazione
elettronica ad alta velocita' e le altre infrastrutture di
reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e
49, nonche' le opere di infrastrutturazione per la
realizzazione delle reti di comunicazione elettronica in
grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga,
effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque
posseduti, non costituiscono unita' immobiliari ai sensi
dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2
gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della
determinazione della rendita catastale.
5. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni
ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, nonche' le disposizioni a tutela delle
servitu' militari di cui al titolo VI, del libro II, del
codice dell'ordinamento militare, nel rispetto del
procedimento autorizzatorio semplificato di cui agli
articoli 44 e 49.
6. Si applicano, per la posa dei cavi sottomarini di
comunicazione elettronica e dei relativi impianti, le
disposizioni di cui al decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989,
n. 160, ed al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante
il codice della navigazione.
7. L'Autorita' vigila affinche', laddove le
amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i
Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi dell'articolo 9,
comma 1, mantengano la proprieta' o il controllo di imprese
che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica,
vi sia un'effettiva separazione strutturale tra la funzione
attinente alla concessione dei diritti di cui al comma 1 e
le funzioni attinenti alla proprieta' od al controllo.
8. Per i limiti di esposizione ai campi
elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di
qualita' si applicano le disposizioni di attuazione di cui
all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22
febbraio 2001, n. 36.
9. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione
elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni
e al Ministero la descrizione di ciascun impianto
installato, sulla base della modulistica prevista
dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 207.
10. Il Ministero puo' delegare un altro Ente la
tenuta degli archivi telematici e di tutte le comunicazioni
trasmettesse.
«Art. 44 (Nuovi impianti - Procedimenti autorizzatori
relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica
per impianti radioelettrici) (ex art. 87 Codice 2003). - 1.
L'installazione di infrastrutture per impianti
radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di
emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di
torri, di tralicci destinati ad ospitare apparati
radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione
elettronica, stazioni radio base per reti di comunicazioni
elettroniche mobili in qualunque tecnologia, per reti di
diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla
televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza
dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione
civile, nonche' per reti radio a larga banda
punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo
assegnate, anche in coubicazione, viene autorizzata dagli
Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo
competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo
14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e s.m.i, della
compatibilita' del progetto con i limiti di esposizione, i
valori di attenzione e gli obiettivi di qualita', stabiliti
uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto
della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36 e s.m.i, e
relativi provvedimenti di attuazione, ove previsto.
1-bis. Le disposizioni dell'articolo 51, comma 3,
sono applicabili anche nei casi in cui gli impianti e le
opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino
gia' realizzate su beni immobili detenuti dagli operatori
in base ad accordi di natura privatistica.
1-ter. Nel procedimento di autorizzazione
all'installazione o all'ampliamento dell'impianto, nei
luoghi ove e' previsto l'innalzamento dei limiti ai sensi
dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 2023 n. 214, il
limite emissivo assentibile per singolo richiedente e'
calcolato tenuto conto dei principi di equa ripartizione,
effettivita' ed efficiente utilizzazione dello spazio
elettromagnetico, sulla base dei criteri e delle modalita'
stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del made
in Italy e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al
primo periodo, nel procedimento di autorizzazione
all'installazione o all'ampliamento dell'impianto, il
limite emissivo assentibile per singolo richiedente e'
calcolato in conformita' ai criteri previsti dalla Norma
Tecnica CEI 211-10 e commisurato al rapporto tra la banda
acquisita dal soggetto richiedente sulla base dei diritti
d'uso, e la banda totale disponibile per il servizio,
intesa quale sommatoria delle bande acquisite da tutti gli
operatori infrastrutturati. Al fine di consentire la
massima efficienza nello sfruttamento dei limiti emissivi,
nei siti per i quali non vi siano domande in numero tale da
saturare il limite massimo previsto dal comma 1, gli
operatori autorizzati, decorsi sei mesi
dall'autorizzazione, possono richiedere in via temporanea
un incremento pro quota del valore assentito, sino al
raggiungimento di quello massimo compatibile per l'area,
previa dimostrazione dell'effettivo bisogno, finche' gli
altri operatori infrastrutturati, aventi titolo in base al
secondo periodo del presente comma, non avranno conseguito
l'autorizzazione.
1-quater. Nel caso di variazioni di servizi
preesistenti o di assegnazione di nuove bande, laddove
necessario per il rispetto del limite massimo di cui al
comma 1, il limite assentito ai sensi del comma 1-ter e'
ricalcolato sulla base dei criteri di cui al comma 1-ter, e
le autorizzazioni gia' rilasciate sono rimodulate in
conformita'.
1-quinquies. Le richieste di incremento dei limiti
emissivi rispetto alle autorizzazioni gia' assentite,
compatibilmente con quanto previsto dal comma 1-ter, che
non necessitano di nuove installazioni o di modifiche
fisiche agli impianti esistenti, sono oggetto di esclusiva
comunicazione all'amministrazione e all'organismo
competente a effettuare i controlli.
1-sexies. Il Ministero delle imprese e del made in
Italy provvede, anche avvalendosi della Fondazione Ugo
Bordoni, alla rilevazione e al monitoraggio periodico dei
dati relativi alle sorgenti connesse ad impianti,
apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di
telecomunicazioni, ivi inclusi i dati di cui all'articolo
14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221. Ove all'esito delle rilevazioni
periodiche emergano scostamenti tra la potenza autorizzata
e quella effettivamente utilizzata, cosi' come dichiarata
dagli operatori, il Ministero segnala i casi di
sottoutilizzo all'amministrazione che ha rilasciato
l'autorizzazione per la rimodulazione della stessa alla
luce del principio di effettivita'.
1-septies. Ai sensi del presente articolo, per
operatori infrastrutturati si intendono gli operatori di
telefonia mobile dotati di impianti e infrastrutture
fisiche di telefonia mobile sul territorio e per limite
assentibile si intende la potenza massima autorizzabile nel
rispetto dei valori di attenzione e obiettivi di qualita'
di cui alla legge n. 36 del 2001.
2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di
infrastrutture di cui al comma 1, predisposta sulla base
della modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e' presentata
all'ente locale dai titolari di autorizzazione generale
rilasciata ai sensi dell'articolo 11, tramite portale
telematico e, in mancanza di esso deve essere inviata
mediante posta elettronica certificata. Al momento della
presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a
riceverla indica al richiedente il nome del responsabile
del procedimento.
3. L'istanza, redatta al fine della sua acquisizione
su supporti informatici, deve essere corredata della
documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualita', relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui
alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 , e relativi
provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di
modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI.
Tale documentazione e' esclusa per l'installazione delle
infrastrutture, quali pali, torri e tralicci, destinate ad
ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1. In
caso di pluralita' di domande, viene data precedenza a
quelle presentate congiuntamente da piu' operatori. Nel
caso di installazione di impianti, con potenza in singola
antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il
rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualita' sopra indicati, e'
sufficiente la segnalazione certificata di inizio
attivita', conforme alla modulistica prevista dall'articolo
5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
207.
4. Al fine di accelerare la realizzazione degli
investimenti per il completamento della rete di
telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla
sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonche'
al fine di contenere i costi di realizzazione della rete
stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in
area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed
apparati si procede con le modalita' proprie degli impianti
di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualita', stabiliti uniformemente a livello
nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio
2001, n. 36 , e relativi provvedimenti di attuazione.
5. Copia dell'istanza ovvero della segnalazione viene
inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1,
che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione.
Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare
l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici
dell'impianto. L'istanza ha valenza di istanza unica
effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e
per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel
procedimento. Il soggetto richiedente da' notizia della
presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o
enti coinvolti nel procedimento.
6. Il responsabile del procedimento puo' richiedere,
per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e
l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di
cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento
dell'avvenuta integrazione documentale.
6-bis. Salvo quanto previsto ai commi 7, 8, 9 e 10,
l'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 si intende
accolta decorso il termine perentorio di cui al comma 10
dalla data di presentazione della stessa ove non sia
intervenuto un provvedimento di diniego o un parere
negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i
controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio
2001, n. 36.
7. Quando l'installazione dell'infrastruttura e'
subordinata all'acquisizione di uno o piu' provvedimenti,
determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o
altri atti di concessione, autorizzazione o assenso,
comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni
previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da
adottare a conclusione di distinti procedimenti di
competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i
gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del
procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla
presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla
quale prendono parte tutte le amministrazioni, gli enti e i
gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati
dalla installazione, ivi inclusi le agenzie o i
rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
8. La determinazione positiva della conferenza
sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti,
determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o
altri atti di concessione, autorizzazione o assenso,
comunque denominati, necessari per l'installazione delle
infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le
amministrazioni. enti e gestori di beni o servizi pubblici
interessati, e vale, altresi', come dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori.
9. Alla predetta conferenza di servizi si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241,
con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione
dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies, e
fermo restando l'obbligo di rispettare il termine
perentorio finale di conclusione del presente procedimento
indicato al comma 10.
10. Le istanze di autorizzazione si intendono
accolte, qualora, entro il termine perentorio di sessanta
giorni dalla presentazione del progetto e della relativa
domanda, non sia stata data comunicazione di una
determinazione decisoria della conferenza o di un parere
negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i
controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio
2001, n. 36 , ove ne sia previsto l'intervento, e non sia
stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte
di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei gia'
menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non
sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel
termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2,
comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti
locali possono prevedere termini piu' brevi per la
conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori
forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle
disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il
suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica,
entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione
di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente
l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i
casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea
richiedono l'adozione di provvedimenti espressi.
11. Le opere debbono essere realizzate, a pena di
decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla
ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero
dalla formazione del silenzio-assenso. Gli operatori che
gestiscono apparati radioelettrici attivi comunicano
l'attivazione dell'impianto all'organismo competente ad
effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge
22 febbraio 2001, n. 36 e s.m.i, entro 15 giorni dalla
attivazione stessa.»

«Art. 45 (Procedure semplificate per determinate
tipologie di impianti) (ex art. 87-bis Codice 2003). - 1.
Nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G,
sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture con
impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle
caratteristiche trasmissive, l'interessato trasmette
all'ente locale, tramite portale telematico, una
segnalazione certificata di inizio attivita' contenente la
descrizione dimensionale dell'impianto, fermo restando il
rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui
all'articolo 44 nonche' di quanto disposto al comma 4 del
medesimo articolo, indipendentemente dai Watt di potenza
impregiudicata l'operativita' del regime di cui ai
successivi commi 4-bis e 4-ter , al ricorrere delle
caratteristiche ivi indicate. In assenza del portale
telematico la segnalazione, conforme alla modulistica
prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 207 deve essere inviata mediante posta
elettronica certificata.
2. Contestualmente, copia della segnalazione e'
trasmessa tramite portale telematico, all'organismo di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 per il
rilascio del parere di competenza. In mancanza del portale
telematico deve essere inviata mediante posta elettronica
certificata.
3. Qualora entro trenta giorni dalla trasmissione di
cui al comma 2, l'organismo competente rilasci un parere
negativo, l'ente locale, ai sensi della disciplina e alle
tempistiche della SCIA di cui all'art. 19 della L.
241/1990,adotta motivati provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali
effetti dannosi.
4. Nel caso in cui gli interventi, oggetto della
segnalazione certificata di inizio attivita' di cui al
comma 1, siano rilevanti ai fini sismici, la segnalazione
anzidetta e' corredata dalla relativa asseverazione della
struttura e delle opere inerente il rispetto delle norme
tecniche per le costruzioni, redatta da professionista
abilitato ed inviata al dipartimento del Genio Civile
competente per territorio. Qualora entro trenta giorni
dalla presentazione del progetto e della relativa domanda
sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte
dell'ente, la segnalazione e' priva di effetti. Al termine
dei lavori, viene inviata al suddetto ufficio competente la
comunicazione di fine lavori e, salvo che per gli
interventi di minore rilevanza di cui all'articolo 94-bis,
comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il collaudo statico a
firma del professionista incaricato.
4-bis. Sono soggette ad autocertificazione di
attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione
dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti
ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della
legge 22 febbraio 2001, n. 36 e s.m.i, le installazioni e
le modifiche, ivi comprese le modifiche delle
caratteristiche trasmissive degli impianti di cui al
presente articolo, degli impianti radioelettrici per
trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli
impianti radioelettrici per l'accesso a reti di
comunicazione ad uso pubblico con potenza massima al
connettore d'antenna inferiore o uguale a 10 watt e con
dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5
metri quadrati.
4-ter. L'installazione e l'attivazione di apparati di
rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in
uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza
massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o
uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a
20 litri, possono essere effettuate senza alcuna
comunicazione all'ente locale e agli organismi competenti
ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della
legge 22 febbraio 2001, n. 36.»
«Art. 46 (Variazioni non sostanziali degli impianti)
(ex art. 87-ter Codice 2003). - 1. Al fine di accelerare la
realizzazione degli investimenti per il completamento delle
reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche
delle caratteristiche degli impianti gia' provvisti di
titolo abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al
profilo radioelettrico, che comportino aumenti delle
altezze non superiori a 1 metro quadrato e aumenti della
superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati,
l'interessato trasmette, in formato digitale e mediante
posta elettronica certificata, all'Ente locale una
comunicazione descrittiva della variazione dimensionale e
del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di
cui all'articolo 44, da inviare ai medesimi enti che hanno
rilasciato i titoli abilitativi per la verifica della
rispondenza dell'impianto a quanto dichiarato.
1-bis. La medesima procedura semplificata di cui al
comma 1 si applica, relativamente agli aspetti dimensionali
ivi menzionati, nell'ipotesi di richiesta di installazione
di radio DAB sulla stessa infrastruttura gia' assentita per
le stazioni di emissioni di diffusioni analogiche FM.
«Art. 49 (Opere civili, scavi ed occupazione di suolo
pubblico) (ex art. 88 Codice 2003). - 1. Qualora
l'installazione di infrastrutture di comunicazione
elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o,
comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo
pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare
apposita istanza, conforme alla modulistica prevista
dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 207, all'Ente locale ovvero alla figura
soggettiva pubblica proprietaria delle aree. L'istanza
cosi' presentata ha valenza di istanza unica effettuata per
tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente
articolo. Il richiedente da' notizia della presentazione
dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti
nel procedimento.
2. Il responsabile del procedimento puo' richiedere,
per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la
rettifica o l'integrazione della documentazione prodotta.
Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere
dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
3. Quando l'installazione di infrastrutture di
comunicazione elettronica e' subordinata all'acquisizione
di uno o piu' provvedimenti, determinazioni, pareri,
intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione,
autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse
le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti
procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o
enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici,
l'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza
convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione
dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale
prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel
procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici
interessati dall'installazione. I soggetti interessati sono
tenuti a presentare un'apposita istanza unicamente
all'amministrazione procedente.
4. La determinazione positiva della conferenza
sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti,
determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o
altri atti di concessione, autorizzazione o assenso,
comunque denominati, necessari per l'installazione
dell'infrastruttura, di competenza di tutte le
amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi
pubblici interessati e vale altresi' come dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori.
5. Alla gia' menzionata conferenza di servizi si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater 14-quinquies della legge 7 agosto 1990,
n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad
eccezione dei termini di cui all'articolo 14-quinquies,
fermo restando quanto previsto dal comma 7 e l'obbligo di
rispettare il termine perentorio finale di conclusione del
procedimento indicato dal comma 9.
6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta
l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle
eventuali opere civili indicate nel progetto, nonche' la
concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario
all'installazione delle infrastrutture. Il comune puo'
mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di
una societa' controllata, infrastrutture a condizioni eque,
trasparenti e non discriminatorie.
7. Trascorso il termine di trenta giorni dalla
presentazione della domanda, senza che l'amministrazione
abbia concluso il procedimento con un provvedimento
espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di
servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel
caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di
scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine
e' ridotto a dieci giorni. I predetti termini si applicano
anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di
attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree
del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni
immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti
locali e agli altri enti pubblici, ivi compreso il sedime
ferroviario e autostradale. Nel caso di apertura buche,
apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi
o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e
siti esistenti, allacciamento utenti il termine e' ridotto
a otto giorni. Decorsi i suddetti termini,
l'amministrazione procedente comunica, entro il termine
perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta
autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente
l'autocertificazione del richiedente.
8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di
comunicazione elettronica interessi aree di proprieta' di
piu' enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione,
conforme alla modulistica prevista dall'articolo 5, comma
4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e'
presentata al comune di maggiore dimensione demografica
tramite portale telematico. In mancanza di esso l'istanza
deve essere inviata mediante posta elettronica certificata.
L'istanza e' sempre valutata in una conferenza di servizi
convocata dal comune di maggiore dimensione demografica.
9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, la
conferenza di servizi deve concludersi entro il termine
perentorio massimo di sessanta giorni dalla data di
presentazione dell'istanza. Fatti salvi i casi in cui
disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono
l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata
comunicazione della determinazione decisoria della
conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad
accoglimento dell'istanza, salvo che non sia stato espresso
un dissenso, congruamente motivato, da parte di
un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei gia'
menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non
sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel
termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2,
comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L'accoglimento dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli
atti di assenso, comunque denominati e necessari per
l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili
indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni
coinvolte nel procedimento, i soggetti direttamente
interessati all'installazione degli enti e dei gestori di
beni o servizi pubblici interessati e vale, altresi', come
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed
urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327. Decorso il termine di cui al primo
periodo, l'amministrazione procedente comunica, entro il
termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di
avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente
l'autocertificazione del richiedente.
10. Per i progetti gia' autorizzati ai sensi del
presente articolo, sia in presenza di un provvedimento
espresso, sia in caso di accoglimento dell'istanza per
decorrenza dei termini previsti dal comma 7 e dal comma 9,
per i quali siano necessarie varianti in corso d'opera fino
al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi
accessori previsti nell'istanza unica, l'operatore comunica
la variazione all'amministrazione procedente che ha
ricevuto l'istanza originaria e a tutte le amministrazioni
e gli enti coinvolti, con un preavviso di almeno quindici
giorni, allegando una documentazione cartografica
dell'opera che dia conto delle modifiche. L'operatore avvia
il lavoro se, entro quindici giorni dalla data di
comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti
coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo.
Gli enti locali possono prevedere termini piu' brevi per la
conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori
forme di semplificazione amministrativa nel rispetto delle
disposizioni stabilite dal presente articolo.
11. Salve le disposizioni di cui all'articolo 54,
nessuna altra indennita' e' dovuta ai soggetti esercenti
pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di
aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del
suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare
le infrastrutture di comunicazione elettronica.
12. Le figure giuridiche soggettive alle quali e'
affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto,
con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di
consentire ai titolari di autorizzazione generale una
corretta pianificazione delle rispettive attivita'
strumentali e, in specie, delle attivita' di installazione
delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I
programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere
notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad
altro ente all'uopo delegato, con le stesse modalita' di
cui all'articolo 50, comma 2, per consentirne l'inserimento
in un apposito archivio telematico consultabile dai
titolari dell'autorizzazione generale.
13. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o
titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base
di accordi commerciali a condizioni eque e non
discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie
infrastrutture civili disponibili, a condizione che non
venga turbato l'esercizio delle rispettive attivita'
istituzionali.»
«Art. 51 (Pubblica utilita' - Espropriazione e
diritto di prelazione legale) (ex art. 90 Codice 2003). -
1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso
pubblico, quelli esercitati dallo Stato e le opere
accessorie occorrenti per la funzionalita' di detti
impianti hanno carattere di pubblica utilita', ai sensi
degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica
e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono
essere dichiarati di pubblica utilita' con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, ove concorrano motivi di
pubblico interesse.
3. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili
o di diritti reali sugli stessi necessari alla
realizzazione degli impianti e delle opere di cui al comma
1 e 2, l'operatore, previa apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio da parte dell'autorita'
competente ai sensi degli articoli 8, comma 1, lettera a),
9 e 10 del Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita' di cui al decreto del Presidente della repubblica
8 giugno 2001, n. 327, puo' esperire la procedura per
l'emanazione del decreto di esproprio prevista dal
precitato decreto. Tale procedura puo' essere esperita dopo
che siano andati falliti, o non sia stato possibile
effettuare, i tentativi di bonario componimento con i
proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da
valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali
competenti.
4. In caso di locazione o concessione a diverso
titolo, reale o personale, dei beni immobili, o di porzione
di essi, destinati alla installazione ed all'esercizio
degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso
pubblico di cui al comma 1, si applicano gli articoli 38 e
39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.»
«Art. 52 (Limitazioni legali della proprieta') (ex
art. 91 Codice 2003). - 1. Negli impianti di reti di
comunicazione elettronica di cui all'articolo 51, commi 1 e
2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche
senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle
proprieta' pubbliche o private sia dinanzi a quei lati di
edifici ove non vi siano finestre od altre aperture
praticabili a prospetto.
2. Il proprietario od il condominio non puo' opporsi
all'appoggio di antenne, di sostegni, nonche' al passaggio
di condutture, fili o qualsiasi altro impianto,
nell'immobile di sua proprieta' occorrente per soddisfare
le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
3. Il proprietario o l'inquilino, in qualita' di
utente finale di un servizio di comunicazione elettronica,
deve consentire all'operatore di comunicazione di
effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della
rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e
dell'efficienza energetica. Tale adeguamento non si
configura come attivita' avente carattere commerciale e non
costituisce modifica delle condizioni contrattuali per
l'utente finale, purche' consenta a quest'ultimo di
continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti,
alle medesime condizioni economiche gia' previste dal
contratto in essere.
4. I fili, cavi ed ogni altra installazione sono
collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa
secondo la sua destinazione.
5. Il proprietario e' tenuto a consentire il
passaggio nell'immobile di sua proprieta' del personale
dell'operatore di comunicazione elettronica o di ditta da
questo incaricata che dimostri la necessita' di accedervi
per l'installazione, riparazione e manutenzione degli
impianti di cui sopra.
6. L'operatore di comunicazione elettronica, durante
la fase di realizzazione e sviluppo della rete in fibra
ottica e della rete mobile, nonche' per le opere accessorie
di cui all'articolo 51, comma 1, puo' accedere a tutte le
parti comuni degli edifici, al fine di installare,
collegare e manutenere gli elementi di rete, cavi, fili,
riparti linee o simili apparati privi di emissioni
elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di accesso
e' consentito anche nel caso di edifici non abitati e di
nuova costruzione. L'operatore di comunicazione elettronica
ha l'obbligo, d'intesa con le proprieta' condominiali, di
ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili
oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si
accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni
arrecati.
7. L'operatore di comunicazione elettronica, durante
la fase di realizzazione e sviluppo della rete in fibra
ottica e della rete mobile, puo' installare a proprie spese
gli elementi di rete, cavi, fili, riparti linee o simili,
nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilita'
sia esterni sia interni all'immobile e in appoggio ad essi,
a condizione che sia garantito che l'installazione medesima
non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile, ne' provochi
alcun danno o pregiudizio al medesimo. Si applica, in ogni
caso, l'ultimo periodo del comma 6.
8. Nei casi previsti dal presente articolo, al
proprietario dell'immobile non e' dovuta alcuna indennita'.
9. L'operatore incaricato del servizio puo' agire
direttamente in giudizio per far cessare eventuali
impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione
delle infrastrutture.»
«Art. 54 (Divieto di imporre altri oneri) (ex art. 93
Codice 2003). - 1. Le Pubbliche Amministrazioni, le
Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti
pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di
aree e beni pubblici o demaniali, gli enti pubblici non
economici nonche' ogni altro soggetto preposto alla cura di
interessi pubblici, non possono imporre per l'impianto di
reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione
elettronica, nonche' per la modifica o lo spostamento di
opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilita'
o di realizzazione di opere pubbliche, oneri di qualsiasi
natura o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente
decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto
dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n.
178, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa
in materia. Resta escluso ogni altro tipo di onere
finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di
qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo
richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15
febbraio 2016, n. 33, come integrato dall'art. 8 bis, comma
1, lettera c) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n.
12.
2. Il soggetto che presenta l'istanza di
autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture
per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 44 e'
tenuto al versamento di un contributo alle spese relative
al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo
competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14
della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e s.m.i, purche' questo
sia reso nei termini previsti dal citato articolo 44, comma
5.
3. Il soggetto che presenta la segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 45,
comma 1, e' tenuto, all'atto del rilascio del motivato
parere positivo o negativo da parte dell'organismo
competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14
della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e s.m.i, purche' questo
sia reso nei termini previsti dall'articolo 45, al
versamento di un contributo per le spese.
4. Il contributo previsto dal comma 2, per le
attivita' che comprendono la stima del fondo ambientale e
il contributo previsto al comma 3 sono calcolati in base al
tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto
del Ministro dell'Ambiente e Sicurezza energetica, del 14
ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258
del 4 novembre 2016.
5. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 non si
applicano ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 3,
della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
6. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione
elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la pubblica
amministrazione, l'ente locale, ovvero l'ente proprietario
o gestore, dalle spese necessarie per le opere di
sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte
dagli interventi di installazione e manutenzione e di
ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi
stabiliti dall'ente locale.»
«Art. 54-bis (Infrastrutture di comunicazione
elettronica ad alta velocita'). - 1. Per la realizzazione
di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta
velocita' nelle zone gravate da usi civici non e'
necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12, secondo
comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e, nei casi di
installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 44,
45, 46, 47 e 49 del presente codice e di realizzazione di
iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a
garantire il funzionamento delle reti e l'operativita' e
continuita' dei servizi di telecomunicazione, non si
applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142,
comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42.»
«Art. 68 (Accesso alle reti locali in radiofrequenza)
(ex art. 56 eecc). - 1. La fornitura di un servizio di
comunicazione elettronica mediante accesso a una rete
pubblica di comunicazione elettronica attraverso reti
locali punto-multipunto in radiofrequenza (RLAN) nonche'
l'uso dello spettro radio armonizzato a tal fine, e'
assoggettata ad un'autorizzazione generale, ai sensi
dell'articolo 11, che consegue alla presentazione della
dichiarazione conforme al modello di cui all'allegato
13-bis al presente decreto, fatte salve le condizioni
applicabili dell'autorizzazione generale relative all'uso
dello spettro radio di cui all'articolo 59, comma 1.
Qualora tale fornitura non sia parte di un'attivita'
economica o sia accessoria a un'attivita' economica o a un
servizio pubblico non subordinati alla trasmissione di
segnali su tali reti, un'impresa, un'autorita' pubblica o
un utente finale che forniscano tale accesso non sono
soggetti ad alcuna autorizzazione generale per la fornitura
di reti o servizi di comunicazione elettronica a norma
dell'articolo 11, ne' agli obblighi in materia di diritti
degli utenti finali a norma della parte III, titolo II,
articoli 98-octies decies a 98-vicies ter, ne' agli
obblighi di interconnessione delle rispettive reti a norma
dell'articolo 72 comma 1.
2. Alle misure del presente articolo si applica
l'articolo 4 del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022.
3. Il Ministero non impedisce ai fornitori di reti
pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico di
autorizzare l'accesso del pubblico alle loro reti
attraverso le RLAN, che possono essere ubicate nei locali
di un utente finale, subordinatamente al rispetto delle
condizioni applicabili dell'autorizzazione generale e al
previo consenso informato dell'utente finale.
4. Conformemente, in particolare, all'articolo 3,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero
e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze,
assicurano che i fornitori di reti pubbliche di
comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico non limitino in maniera
unilaterale o vietino agli utenti finali la facolta':
a) di accedere alle RLAN di loro scelta fornite da
terzi;
b) di consentire reciprocamente l'accesso o, piu'
in generale, di accedere alle reti di tali fornitori ad
altri utenti finali tramite le RLAN, anche sulla base di
iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al
pubblico le RLAN di diversi utenti finali.
5. Il Ministero e l'Autorita' non limitano o vietano
agli utenti finali la facolta' di consentire l'accesso,
reciprocamente o in altro modo, alle loro RLAN da parte di
altri utenti finali, anche sulla base di iniziative di
terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le
RLAN di diversi utenti finali.
6. Il Ministero e l'Autorita' non limitano
indebitamente la fornitura di accesso pubblico alle RLAN:
a) da parte di organismi pubblici o negli spazi
pubblici nei pressi dei locali da essi occupati, quando
tale fornitura e' accessoria ai servizi pubblici forniti in
tali locali;
b) da parte di organizzazioni non governative o
organismi pubblici che aggregano e rendono accessibili,
reciprocamente o piu' in generale, le RLAN di diversi
utenti finali, comprese, se del caso, le RLAN alle quali
l'accesso pubblico e' fornito a norma della lettera a).
6-bis. Il collegamento tra access point appartenenti
al medesimo operatore nonche' ad operatori distinti e'
ammesso a condizione che, in caso di interconnessione tra
reti, si rispettino tutte le disposizioni del presente
decreto.
7. Agli impianti e alla fornitura di accesso a una
rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le
reti locali in radiofrequenza (RLAN) si applicano le
disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 30 per
l'installazione e fornitura di reti o di servizi di
comunicazione elettronica.»
«Art. 69 (Installazione e funzionamento dei punti di
accesso senza fili di portata limitata) (ex art. 57 eecc +
regolamento 2020/1070 small Cells). - 1. Le autorita'
competenti non limitano indebitamente l'installazione dei
punti di accesso senza fili di portata limitata. Il
Ministero si adopera per garantire che le norme che
disciplinano l'installazione dei punti di accesso senza
fili di portata limitata siano coerenti a livello
nazionale. Tali norme sono pubblicate prima della loro
applicazione. In particolare, le autorita' competenti non
subordinano l'installazione dei punti di accesso senza fili
di portata limitata che soddisfano le caratteristiche di
cui al comma 2 a permessi urbanistici individuali o ad
altri permessi individuali preventivi. In deroga al secondo
periodo, le autorita' competenti possono richiedere
autorizzazioni per l'installazione dei punti di accesso
senza fili di portata limitata in edifici o siti di valore
architettonico, storico, ambientale e paesaggistico
protetti a norma del diritto nazionale o se necessario per
ragioni di pubblica sicurezza. Al rilascio di tali
autorizzazioni si applica l'articolo 7 decreto legislativo
15 febbraio 2016, n. 33.
 


2. Le caratteristiche fisiche e tecniche, come le
dimensioni massime, il peso e, se del caso, la potenza di
emissione, dei punti di accesso senza fili di portata
limitata sono definite dal regolamento 2020/1070/UE della
Commissione europea, del 20 luglio 2020. Il presente
articolo non si applica ai punti di accesso senza fili di
portata limitata con un sistema di antenna attivo. Ai fini
del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:
a) «potenza isotropa equivalente irradiata
(Equivalent Isotropically Radiated Power, EIRP)»: il
prodotto della potenza fornita all'antenna per il suo
guadagno in una data direzione rispetto ad un'antenna
isotropa (guadagno assoluto o isotropico);
b) «sistema di antenna»: la componente hardware di
un punto di accesso senza fili di portata limitata che
irradia energia in radiofrequenza per fornire connettivita'
senza fili agli utenti finali;
c) «sistema di antenna attivo» (Active Antenna
System, AAS): un sistema di antenna in cui l'ampiezza o la
fase tra gli elementi di antenna, o entrambe, sono
continuamente modificate, dando luogo a un diagramma di
radiazione che varia in risposta a cambiamenti a breve
termine nell'ambiente radio. Cio' esclude il modellamento
del fascio a lungo termine quale il downtilt elettrico
fisso. Nei punti di accesso senza fili di portata limitata
dotati di un AAS, quest'ultimo e' parte integrante del
punto di accesso senza fili di portata limitata;
d) «al chiuso»: qualsiasi spazio, compresi i
veicoli di trasporto, dotato di un soffitto, di un tetto o
di una struttura o dispositivo fissi o mobili in grado di
coprire l'intero spazio, e che, fatta eccezione per le
porte, le finestre e i passaggi pedonali, e' completamente
racchiuso da muri o pareti, in maniera permanente o
temporanea, indipendentemente dal tipo di materiale
utilizzato per il tetto, i muri o le pareti e dal carattere
permanente o temporaneo della struttura;
e) «all'aperto»: qualsiasi spazio che non sia al
chiuso.
3. I punti di accesso senza fili di portata limitata
sono conformi all'allegato, lettera B, del regolamento
2020/1070/EU e:
a) sono integrati completamente e in sicurezza
nella loro struttura di sostegno e sono invisibili al
pubblico;
b) soddisfano le condizioni di cui all'allegato,
lettera A, all'articolo 3 del regolamento 2020/1070/UE.
4. Il comma 3 fa salve le competenze del Ministero e
delle altre autorita' competenti di determinare i livelli
aggregati dei campi elettromagnetici derivanti dalla
co-locazione o dall'aggregazione, in una zona locale, di
punti di accesso senza fili di portata limitata, e di
garantire la conformita' ai limiti aggregati di esposizione
ai campi elettromagnetici applicabili conformemente al
diritto dell'Unione utilizzando mezzi diversi dai permessi
individuali relativi all'installazione di punti di accesso
senza fili di portata limitate. Gli operatori che hanno
installato punti di accesso senza fili di portata limitata
di classe E0, E2 o E10 conformi alle condizioni di cui al
comma 1 notificano alle autorita' competenti , entro due
settimane dall'installazione di ciascuno di essi,
l'installazione e l'ubicazione di tali punti di accesso,
nonche' i requisiti che rispettano conformemente a tale
paragrafo.
5. Il Ministero, in collaborazione con le altre
autorita' competenti, con cadenza regolare, effettua
attivita' di monitoraggio e riferisce alla Commissione
europea, anche per quanto riguarda le tecnologie utilizzate
dai punti di accesso senza fili di portata limitata
installati. A tal fine gli operatori riferiscono al
Ministero, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le
installazioni effettuate al 31 dicembre del precedente
anno, che rientrano nel campo di applicazione del
regolamento di esecuzione (UE) 2020/1070 della Commissione
del 20 luglio 2020.
6. Il presente articolo non pregiudica i requisiti
essenziali previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2016,
n. 128, e il regime di autorizzazione applicabile per l'uso
dello spettro radio.
7. Il Ministero e le altre autorita' competenti,
fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, provvedono
affinche' gli operatori abbiano il diritto di accedere a
qualsiasi infrastruttura fisica controllata da autorita'
pubbliche nazionali, regionali o locali che sia
tecnicamente idonea a ospitare punti di accesso senza fili
di portata limitata o che sia necessaria per connettere
tali punti di accesso a una dorsale di rete. Le autorita'
pubbliche soddisfano tutte le ragionevoli richieste di
accesso secondo modalita' e condizioni eque, ragionevoli,
trasparenti e non discriminatorie, che sono rese pubbliche
presso un punto informativo unico.
8. Fatti salvi eventuali accordi commerciali,
l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata
limitata non e' soggetta a contributi o oneri con eccezione
di quelli previsti dall'articolo 16.»
«Art. 77 (Procedura per l'individuazione della
domanda transnazionale) (ex art. 66 eecc). - 1. L'Autorita'
puo' presentare, unitamente ad almeno un'altra autorita'
nazionale di regolamentazione di altro Stato membro, una
richiesta motivata e circostanziata al BEREC di svolgere
un'analisi della domanda transnazionale, da parte degli
utenti finali, di prodotti e servizi forniti all'interno
dell'Unione in uno o piu' mercati elencati nella
raccomandazione, ove emerga l'esistenza di un grave
problema di domanda che occorre affrontare, secondo la
procedura di cui all'articolo 66, paragrafo 1, della
direttiva (UE) 2018/1972.
2. Qualora il BEREC, a seguito dell'individuazione di
una significativa domanda avente carattere transnazionale,
che non sia sufficientemente soddisfatta dall'offerta
commerciale o regolamentata, emani linee guida su approcci
comuni per le autorita' nazionali di regolamentazione,
l'Autorita', nell'espletamento dei propri compiti di
regolazione nell'ambito della propria sfera di competenza,
tiene in massima considerazione dette linee guida.
3. Tali linee guida possono fornire la base per
l'interoperabilita' dei prodotti di accesso all'ingrosso in
tutta l'Unione e possono includere orientamenti per
l'armonizzazione delle specifiche tecniche dei prodotti di
accesso all'ingrosso in grado di soddisfare la domanda di
carattere transnazionale di cui al comma 2.»
«Art. 78 (Procedura per l'analisi del mercato) (ex
art. 67 eecc - art. 19 Codice 2003). - 1. L'Autorita',
determina se un mercato rilevante definito in conformita'
dell'articolo 75, sia tale da giustificare l'imposizione
degli obblighi di regolamentazione di cui al presente
decreto. Nello svolgere tale analisi l'Autorita' tiene
nella massima considerazione le linee guida SPM, segue le
procedure di cui agli articoli 23 e 33, e acquisisce il
parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato.
2. Un mercato puo' essere considerato tale da
giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione
stabiliti nel presente decreto se sono soddisfatti tutti i
criteri seguenti:
a) presenza di forti ostacoli non transitori
all'accesso, di carattere strutturale, giuridico o
normativo;
b) esistenza di una struttura del mercato che non
tende al raggiungimento della concorrenza effettiva entro
l'arco di tempo preso in esame, in considerazione della
situazione della concorrenza basata sulle infrastrutture e
di altro tipo, al di la' degli ostacoli all'accesso;
c) insufficienza del solo diritto della concorrenza
per far fronte adeguatamente ai fallimenti del mercato
individuati.
3. Se svolge un'analisi di un mercato incluso nella
raccomandazione, l'Autorita' considera soddisfatte le
condizioni di cui al secondo comma, lettere a), b) e c),
salvo se l'Autorita' stessa constata che una o piu' di esse
non e' soddisfatta nelle specifiche circostanze nazionali.
4. Quando svolge l'analisi di cui ai commi da 1 a 3,
l'Autorita' esamina gli sviluppi in una prospettiva futura
di assenza della regolamentazione imposta a norma del
presente articolo nel mercato rilevante e tiene conto di
quanto segue:
a) gli sviluppi del mercato che incidono sulla
tendenza del mercato rilevante al raggiungimento di una
concorrenza effettiva;
b) tutti i pertinenti vincoli concorrenziali, a
livello della vendita all'ingrosso e al dettaglio,
indipendentemente dal fatto che le cause di tali vincoli
siano individuate nelle reti di comunicazione elettronica,
nei servizi di comunicazione elettronica o in altri tipi di
servizi o applicazioni paragonabili dal punto di vista
dell'utente finale, e a prescindere dal fatto che tali
restrizioni siano parte del mercato rilevante;
c) altri tipi di regolamentazione o misure imposte
che influiscono sul mercato rilevante o su mercati al
dettaglio correlati per tutto il periodo in esame, tra cui,
a titolo esemplificativo, gli obblighi imposti in
conformita' degli articoli 50, 71 e 72;
d) regolamentazioni imposte in altri mercati
rilevanti sulla base del presente articolo.
5. Se conclude che un mercato rilevante non
giustifica l'imposizione di obblighi di regolamentazione in
conformita' della procedura di cui ai commi da 1 a 4,
oppure allorche' le condizioni indicate al comma 6 non sono
soddisfatte, l'Autorita' non impone ne' mantiene nessun
obbligo di regolamentazione specifico in conformita'
dell'articolo 79. Qualora obblighi di regolamentazione
settoriali siano gia' stati imposti in conformita'
dell'articolo 79, li revoca per le imprese operanti in tale
mercato rilevante. L'Autorita' provvede che le parti
interessate dalla revoca di tali obblighi ricevano un
termine di preavviso appropriato, in modo da assicurare
l'equilibrio tra la necessita' di garantire una transizione
sostenibile per i beneficiari degli obblighi e gli utenti
finali, la scelta dell'utente finale e il fatto che la
regolamentazione non si estenda oltre il necessario. Nel
fissare tale termine di preavviso l'Autorita' puo'
stabilire condizioni specifiche e periodi di preavviso in
relazione agli accordi di accesso esistenti.
6. Qualora accerti che, in un mercato rilevante e'
giustificata l'imposizione di obblighi di regolamentazione
in conformita' dei commi 1 a 4, l'Autorita' individua le
imprese che individualmente o congiuntamente dispongono di
un significativo potere di mercato su tale mercato
rilevante conformemente all'articolo 74. L'Autorita' impone
a tali imprese gli appropriati specifici obblighi di
regolamentazione in conformita' dell'articolo 79 ovvero
mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove gia'
esistano se ritiene che la situazione risultante per gli
utenti finali non sarebbe effettivamente concorrenziale in
loro assenza.
7. Le misure di cui ai commi 5 e 6 sono adottate
secondo le procedure di cui agli articoli 23 e 33.
L'Autorita' effettua un'analisi del mercato rilevante e
notifica il corrispondente progetto di misura a norma
dell'articolo 33:
a) entro cinque anni dall'adozione di una
precedente misura se l'Autorita' ha definito il mercato
rilevante e stabilito quali imprese godono di un
significativo potere di mercato; in via eccezionale, tale
periodo di cinque anni puo' essere prorogato fino a un
massimo di un anno, se l'Autorita' ha notificato alla
Commissione europea una proposta motivata di proroga non
meno di quattro mesi prima del termine del periodo di
cinque anni e la Commissione europea non ha formulato
obiezioni entro un mese dalla notifica;
b) entro tre anni dall'adozione di una
raccomandazione rivista sui mercati rilevanti per i mercati
non notificati in precedenza alla Commissione europea;
c) entro tre anni dalla data di adesione all'Unione
europea per gli Stati membri di nuova adesione.
8. Qualora l'Autorita' ritenga di non poter
completare l'analisi di un mercato rilevante individuato
nella raccomandazione entro il termine fissato al comma 7,
puo' chiedere al BEREC assistenza per completare l'analisi
del mercato specifico e degli obblighi specifici da
imporre. Con tale assistenza l'Autorita' notifica, entro
sei mesi dal termine stabilito al comma 7, il progetto di
misura alla Commissione europea a norma dell'articolo 33.»
«Art. 80 (Obbligo di trasparenza) (ex art. 69 eecc -
art. 46 Codice 2003). - 1. L'Autorita' puo' imporre, ai
sensi dell'articolo 79, obblighi di trasparenza in
relazione all'interconnessione o all'accesso, prescrivendo
alle imprese di rendere pubbliche determinate informazioni,
quali informazioni di carattere contabile, prezzi,
specifiche tecniche, caratteristiche della rete e relativi
sviluppi previsti, nonche' termini e condizioni per la
fornitura e per l'uso, comprese eventuali condizioni
conformi al diritto europeo che modifichino l'accesso a
ovvero l'uso di servizi e applicazioni, in particolare per
quanto concerne la migrazione dalle infrastrutture
preesistenti.
2. Quando un'impresa e' assoggettata a obblighi di
non discriminazione, l'Autorita' puo' esigere che tale
impresa pubblichi un'offerta di riferimento
sufficientemente disaggregata per garantire che le imprese
non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del
servizio richiesto. Tale offerta di riferimento contiene
una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in
funzione delle esigenze del mercato, corredata di relativi
termini, condizioni e prezzi. L'Autorita', con
provvedimento motivato, puo' imporre modifiche alle offerte
di riferimento in attuazione degli obblighi previsti dal
presente Capo.
3. L'Autorita' puo' precisare quali informazioni
pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalita'
di pubblicazione delle medesime.
Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se
un'impresa e' soggetta agli obblighi di cui all'articolo 83
e 84 relativi all'accesso all'ingrosso all'infrastruttura
della rete, l'Autorita':
a) assicura la pubblicazione di un'offerta di
riferimento tenendo in considerazione le linee guida del
BEREC sui criteri minimi per un'offerta di riferimento di
cui all'articolo 69 della direttiva (UE) 2018/1972 del
Parlamento europeo e del Consiglio;
b) assicura, se pertinente, che siano specificati
gli indicatori chiave di prestazione nonche' i
corrispondenti livelli dei servizi;
c) monitora e garantisce la conformita' con gli
indicatori di cui alla lettera b).»

«Art. 91 (Imprese attive esclusivamente sul mercato
all'ingrosso) (ex art. 80 eecc). - 1. Quando l'Autorita'
designa un'impresa assente dai mercati al dettaglio dei
servizi di comunicazione elettronica come avente un
significativo potere di mercato in uno o piu' mercati
all'ingrosso conformemente all'articolo 78, acquisendo ove
opportuno il parere dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, valuta se l'impresa presenta le
seguenti caratteristiche:
a) tutte le societa' e le unita' commerciali
all'interno dell'impresa, tutte le societa' che sono
controllate, ma non necessariamente del tutto appartenenti
allo stesso proprietario apicale, nonche' qualsiasi
azionista in grado di esercitare un controllo sull'impresa,
svolgono attivita', attuali e previste per il futuro, solo
nei mercati all'ingrosso dei servizi di comunicazione
elettronica e pertanto non svolgono attivita' in un mercato
al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica
forniti agli utenti finali;
b) l'impresa non e' tenuta a trattare con un'unica
impresa separata operante a valle che e' attiva in un
mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione
elettronica forniti a utenti finali in virtu' di un
contratto di esclusiva o un accordo che rappresenta di
fatto un contratto di esclusiva.
2. L'Autorita', se ritiene che le condizioni di cui
al comma 1 del presente articolo siano soddisfatte, e
conformemente al principio di proporzionalita', puo'
imporre a detta impresa designata di cui al comma 1, solo
obblighi a norma degli articoli 81 e 84 o inerenti a prezzi
equi e ragionevoli, se giustificato in base a un'analisi di
mercato che comprenda una valutazione in prospettiva del
probabile comportamento dell'impresa designata come
detentrice di un significativo potere di mercato.
3. L'Autorita' rivede in qualsiasi momento gli
obblighi imposti all'impresa a norma del presente articolo
se ritiene che le condizioni di cui al comma 1 non siano
piu' rispettate e applica, a seconda dei casi, gli articoli
da 78 a 85. Le imprese informano senza indebito ritardo
l'Autorita' di qualsiasi modifica delle circostanze di cui
al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.
4. L'Autorita' rivede altresi' gli obblighi imposti
all'impresa a norma del presente articolo se, sulla base di
prove dei termini e delle condizioni offerti dall'impresa
ai clienti a valle, conclude che sono sorti o potrebbero
sorgere problemi di concorrenza a scapito degli utenti
finali che richiedono l'imposizione di uno o piu' obblighi
di cui agli articoli 80, 82, 83 o 85, o la modifica degli
obblighi imposti a norma del comma 2 del presente articolo.
5. L'imposizione di obblighi e la loro revisione a
norma del presente articolo sono attuate in conformita'
delle procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.
«Art. 98-sexies (Risorse di numerazione) (ex art. 93
eecc; art. 15 cod. 2003) (ex art. 93 eecc; art. 15 cod.
2003). - 1. Il Ministero e l'Autorita' sono competenti in
materia di numerazione, nomi a dominio e indirizzamento,
fatte salve le specifiche attivita' gia' attribuite ad
altri soggetti. Il Ministero gestisce la concessione dei
diritti d'uso per tutte le risorse nazionali di numerazione
e la pubblicazione delle assegnazioni dei piani nazionali
di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, ad
eccezione dell'assegnazione delle numerazioni per servizi
di emergenza, di pubblica utilita' ed armonizzati aventi
codice "116" di cui all'articolo 98-novies, assegnati e
riportati nei Piani di numerazione dei servizi di
comunicazione elettronica dall'Autorita', richiesti dai
Ministeri competenti. L'Autorita' regolamenta e gestisce
l'attribuzione, per il tramite di fornitori di servizi di
messaggistica aziendale, all'utenza aziendale degli
identificativi alfanumerici per l'invio di SMS/MMS. Il
Ministero e l'Autorita' assicurano che siano fornite
risorse di numerazione adeguate per la prestazione di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico, fatte salve le eventuali eccezioni previste dal
presente decreto o dalla normativa nazionale, e prevedendo
procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie per
la concessione dei diritti d'uso delle risorse nazionali di
numerazione.
2. L'Autorita' puo' stabilire nei Piani di
numerazione dei servizi di comunicazione elettronica la
possibilita' di concedere a imprese diverse dai fornitori
di reti o di servizi di comunicazione elettronica diritti
d'uso delle risorse di numerazione dei piani nazionali di
numerazione per la fornitura di determinati servizi, a
condizione che adeguate risorse di numerazione siano messe
a disposizione per soddisfare la domanda attuale e quella
prevedibile in futuro, stabilendo criteri che consentano di
valutare la capacita' di gestione efficiente delle risorse
di numerazione e il rischio di esaurimento di tali risorse.
Tali imprese dimostrano la loro capacita' di gestione delle
risorse di numerazione e di rispettare i requisiti
pertinenti stabiliti in conformita' al presente decreto.
L'Autorita' ed Il Ministero, ciascuno per quanto di propria
competenza, possono sospendere l'ulteriore concessione di
diritti d'uso delle risorse di numerazione a tali imprese
se e' dimostrato che sussiste un rischio di esaurimento di
tali risorse.
3. L'Autorita' definisce i piani nazionali di
numerazione dei servizi di comunicazione elettronica,
incluse le connesse modalita' di accesso e svolgimento dei
servizi di comunicazione elettronica e le relative
procedure di assegnazione della numerazione nazionale nel
rispetto dei principi di obiettivita', trasparenza e non
discriminazione, in modo da assicurare parita' di
trattamento a tutti i fornitori di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico e alle imprese
ammissibili a norma del comma 2. L'Autorita' vigila sul
rispetto dei Piani nazionali di numerazione per i servizi
di comunicazioni elettronica e provvede affinche' l'impresa
cui sia stato concesso il diritto d'uso delle risorse di
numerazione non discrimini altri fornitori di servizi di
comunicazione elettronica in relazione alle risorse di
numerazione utilizzate per dare accesso ai loro servizi.
4. L'Autorita' rende disponibile le risorse di
numerazione, tra cui gli identificativi alfanumerici di cui
al comma 1, per l'uso da parte di utente finale presente
sul territorio nazionale, salvo eccezioni determinate dalla
stessa, tra cui la messa a disposizione di una serie di
numeri non geografici che possano essere utilizzati per la
fornitura di servizi di comunicazione elettronica diversi
dai servizi di comunicazione interpersonale in tutto il
territorio dell'Unione europea, fatti salvi il regolamento
(UE) n. 531/2012 e l'articolo 98-decies, comma 2, del
presente decreto. Ove i diritti d'uso delle risorse di
numerazione siano stati concessi a imprese diverse dai
fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica,
il presente comma si applica ai servizi specifici per la
cui fornitura sono stati concessi i diritti d'uso.
L'Autorita' provvede affinche' le condizioni elencate nella
parte E dell'allegato I del presente decreto, che possono
essere associate ai diritti d'uso delle risorse di
numerazione utilizzate per la fornitura di servizi al di
fuori dello Stato membro del codice paese e la relativa
esecuzione, siano rigorose quanto le condizioni e
l'esecuzione applicabili ai servizi forniti nello Stato
membro del codice paese, in conformita' del presente
decreto. L'Autorita' provvede inoltre affinche' i fornitori
che utilizzano risorse di numerazione del loro codice paese
in altri Stati membri rispettino le norme sulla tutela dei
consumatori e le altre norme nazionali relative all'uso
delle risorse di numerazione applicabili negli Stati membri
in cui le risorse di numerazione sono utilizzate. L'obbligo
lascia impregiudicati i poteri di esecuzione del Ministero
e dell'Autorita'. L'Autorita' provvede inoltre a definire
norme affinche' le condizioni elencate nella parte E
dell'allegato I del presente decreto siano applicate anche
a numerazioni assegnate direttamente dall'ITU qualora
utilizzate per fornire specifici servizi nel territorio
nazionale al fine di garantire parita' di condizioni d'uso
tra numerazioni e siano evitati vantaggi competitivi
nell'uso di specifiche numerazioni o per evitare che non
siano rispettate garanzie per gli utenti, anche stabilendo,
laddove opportuno, criteri di trattamento equivalenti per
dette numerazioni rispetto ad altre numerazioni dei Piani
di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione
elettronica. L'Autorita', con l'eventuale supporto del
Ministero, trasmette al BEREC le informazioni relative alle
risorse di numerazione nazionali con diritto di uso
extraterritoriale all'interno dell'Unione europea al fine
dell'introduzione delle stesse nella banca dati istituita
dal BEREC.
5. Il prefisso «00» costituisce il prefisso
internazionale. L'Autorita' puo' introdurre o mantenere in
vigore disposizioni specifiche relative all'uso dei servizi
di comunicazione interpersonale basati sul numero tra
localita' contigue situate sui due versanti della frontiera
nazionale. L'Autorita' e il Ministero possono concordare
con altri Stati membri di condividere un piano di
numerazione comune per tutte le categorie di numeri o per
alcune di esse. L'Autorita' assicura che gli utenti finali
interessati da tali disposizioni o accordi siano
adeguatamente informati.
6. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo
98-octies decies, l'Autorita' promuove la fornitura via
etere delle risorse di numerazione, ove tecnicamente
fattibile, per agevolare il cambio di fornitori di reti o
di servizi di comunicazione elettronica da parte di utenti
finali, in particolare fornitori e utenti finali di servizi
da macchina a macchina.
7. L'Autorita' pubblica i piani nazionali di
numerazione e le loro successive modificazioni e
integrazioni, con le sole restrizioni imposte da motivi di
sicurezza nazionale.
8. L'Autorita' promuove l'armonizzazione di numeri o
serie di numeri specifici all'interno dell'Unione europea
ove cio' promuova, al tempo stesso, il funzionamento del
mercato interno e lo sviluppo di servizi paneuropei.
9. Il Ministero vigila affinche' non vi siano
utilizzi della numerazione non coerenti con le tipologie di
servizi per i quali le numerazioni stesse sono disciplinate
dai piani nazionali di numerazione dei servizi di
comunicazione elettronica. Il Ministero, altresi', vigila
sull'assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento. Il
Ministero e l'Autorita', nell'ambito della propria
competenza, vigilano affinche' le procedure e le norme che
garantiscono la sicurezza dei servizi e contrastano
pratiche fraudolente siano attuate attraverso l'utilizzo
della numerazione.
10. Il Ministero e l'Autorita', al fine di assicurare
l'interoperabilita' completa e globale dei servizi,
collaborano e operano, in coordinamento con le
organizzazioni internazionali che assumono decisioni in
tema di numerazione, l'assegnazione di nomi a dominio e
l'indirizzamento delle reti e dei servizi di comunicazione
elettronica.»
«Art. 98-decies (Accesso a numeri e servizi) (ex art.
97 eecc; art. 78 Codice 2003). - 1. Ove cio' sia
economicamente fattibile e salvo il caso in cui un utente
finale chiamato abbia scelto, per ragioni commerciali, di
limitare l'accesso da parte di chiamanti ubicati in
determinate zone geografiche, l'Autorita' adotta tutte le
misure necessarie per assicurare che gli utenti finali
siano in grado di:
a) accedere e utilizzare i servizi utilizzando
numeri non geografici appartenenti ai piani di numerazione
telefonica nazionali presenti all'interno dell'Unione; e
b) accedere a tutti i numeri forniti nell'Unione, a
prescindere dalla tecnologia e dai dispositivi utilizzati
dall'operatore, compresi quelli dei piani nazionali di
numerazione degli Stati membri e i numeri verdi
internazionali universali (Universal International
Freephone Numbers - UIFN).
2. L'Autorita' puo' imporre ai fornitori di reti
pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico di
bloccare l'accesso a numeri o servizi, caso per caso, ove
cio' sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi e
imporre che in simili casi i fornitori di servizi di
comunicazione elettronica trattengano i relativi ricavi da
interconnessione o da altri servizi. L'Autorita' puo'
stabilire norme di applicazione generalizzata per bloccare
l'accesso da numeri o da servizi al fine di contrastare
frodi o abusi, anche prevedendo misure regolamentari
dissuasive. In particolare, l'Autorita' puo' imporre ai
soggetti autorizzati a fornire reti o servizi di
comunicazione elettronica norme per bloccare comunicazioni
provenienti dall'estero che illegittimamente usano
numerazione nazionale per identificarne l'origine, ovvero
che non rispettano le specifiche Raccomandazioni
dell'ITU-T. L'Autorita' puo' ordinare il blocco dei sistemi
dei nomi di dominio accessibili da utenza sita sul
territorio nazionale in caso di pratiche commerciali
aggressive, frodi o abusi sulla base di specifica propria
regolamentazione.
3. L'Autorita' definisce l'ubicazione dei punti
terminali di rete nel rispetto dei principi di
accessibilita' alle numerazioni e considerando che il punto
terminale di rete e' il punto di accesso alla rete pubblica
definito mediante un indirizzo di rete specifico.»
«Art. 98-undetricies (Identificazione degli
utenti). - 1. Ogni impresa e' tenuta a rendere disponibili,
anche per via telematica, al centro di elaborazione dati
del Ministero dell'interno gli elenchi dei propri clienti
titolari di contratti pre-pagati (acquirenti traffico) e/o
post-pagati (abbonati) della telefonia mobile. Il Ministero
e l'Autorita', ognuno per le parti di propria competenza,
assicurano che i clienti siano identificati prima
dell'attivazione, anche di singole componenti, dei servizi,
al momento della consegna o messa a disposizione della
scheda elettronica (S.I.M.) o della fornitura del profilo
nel caso di SIM digitale (eS.I.M.). Le predette imprese,
nei casi di nuova attivazione e di portabilita' del numero
o cambio della S.I.M., adottano tutte le necessarie misure
affinche' venga garantita l'acquisizione dei dati
anagrafici del titolare del contratto riportati su un
documento di identita', nonche' del tipo, del numero,
acquisendone copia ed assicurano il corretto trattamento
dei dati acquisiti, fatto salvo il caso in cui per
l'identificazione del cliente vengano utilizzati sistemi di
identita' digitale equipollenti ad ogni effetto di legge ai
documenti d'identita'. L'identificazione del titolare del
contratto puo' essere effettuata anche, da remoto o in via
indiretta, purche' vengano garantiti la corretta
acquisizione dei dati necessari al riconoscimento
dell'utente ed il rispetto delle norme a tutela della
riservatezza dei dati personali. L'Autorita' giudiziaria ha
facolta' di accedere per fini di giustizia ai predetti
elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del
Ministero dell'interno.
2. L'obbligo di identificazione di cui al comma 1 non
si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per
la fornitura di servizi di tipo 'internet delle cose',
installate senza possibilita' di essere estratte
all'interno degli oggetti connessi e che, anche se
disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare
traffico vocale, inviare SMS o fruire del servizio di
connessione a internet.»
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Modifiche alla parte IV del codice delle comunicazioni elettroniche,
di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259

1. All'articolo 99 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al comma 5, le parole: «, che consentono il passaggio pedonale o di mezzi» sono sostituite dalle seguenti: «possessore o detentore e sempre che non siano destinati all'uso pubblico».
2. All'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui trovi applicazione l'articolo 112, comma 3, il trasgressore e' tenuto al pagamento di un contributo commisurato al periodo di esercizio abusivo accertato.»;
b) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di autorizzazione generale temporanea i trasgressori sono tenuti a corrispondere una somma pari al contributo dovuto, commisurato al periodo di validita' dell'autorizzazione.».
3. All'articolo 104 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 1, lettera c), numero 2.8-bis), dopo le parole: «salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «A tal fine il Ministero, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero della difesa definisce apposite linee guida entro il 30 giugno 2024.».
4. All'articolo 107 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, ai commi 1 e 2, le parole: «allegato n. 14» sono sostituite dalle seguenti: «allegato n. 13-bis».
5. L'articolo 135 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e' sostituito dal seguente:
«Art. 135 (Tipi di autorizzazione). - 1. L'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore e' di due tipi:
a) classe A ai sensi della raccomandazione CEPT T/R 61-01 e del decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 2005;
b) classe N corrispondente alla classe di radioamatore novizio prevista dalla raccomandazione CEPT ECC/REC (05)06.
2. Il titolare di autorizzazione generale e' abilitato all'impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite, con l'osservanza e nei limiti stabiliti dalle norme tecniche di cui all'allegato n. 26.
3. Ai radioamatori che abbiano conseguito l'autorizzazione generale di classe A e' rilasciata la relativa attestazione equivalente CEPT T/R 61-01.
4. L'autorizzazione temporanea alla sperimentazione di cui all'articolo 123, rilasciata ad istanza di titolari di autorizzazione generale per il perseguimento delle finalita' indicate nell'articolo 134, comma 1, non e' soggetta al pagamento dei contributi per la sperimentazione di cui all'allegato n. 25.
5. Il Ministero adotta processi di informatizzazione interni per fornire ai radioamatori servizi interamente digitali nella gestione dei relativi procedimenti amministrativi.».
6. L'articolo 136 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e' sostituito dal seguente:
«Art. 136 (Patente) - 1. Per conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore e' necessario che il richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore di classe A di cui all'allegato n. 26 o di classe N. Con decreto del Ministro sono disciplinati i criteri e le modalita' per il conseguimento della patente di classe N conformemente alla raccomandazione CEPT ECC/REC (05)06.
2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere superate le relative prove di esame.
3. Il Ministero puo' affidare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'organizzazione e lo svolgimento delle prove di esame di cui al comma 2 alle associazioni dei radioamatori legalmente riconosciute che ne fanno richiesta, previa verifica del possesso dei requisiti minimi in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministro.».
7. All'articolo 137, comma 1, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni».
8. All'articolo 138, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) indicazione delle sedi degli impianti;»;
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) l'impegno ad osservare le norme tecniche di cui all'allegato n. 26 per gli apparati da utilizzare;»;
c) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) la richiesta del nominativo di stazione di cui all'articolo 139;».
9. All'articolo 139 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il nominativo e' assegnato dal Ministero, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di cui all'articolo 138, comma 1, al soggetto autorizzato.»;
b) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-bis. Il titolare di autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore puo' richiedere, tramite specifica procedura informatica, in aggiunta al nominativo di stazione l'assegnazione di un nominativo a scelta tra quelli resi disponibili dal Ministero e determinati utilizzando non piu' di cinque caratteri complessivi.
2-ter. Con decreto del Ministro sono disciplinate le modalita' di assegnazione e gestione dei nominativi di cui al comma 2-bis ed e' fissata la maggiorazione al contributo dovuto dal richiedente di cui all'allegato n. 25.».
10. L'articolo 143 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e' sostituito dal seguente:
«Art. 143 (Stazioni ripetitrici). - 1. Le associazioni dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 5, 9 e 10, e 140, l'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio:
a) di stazioni ripetitrici analogiche o numeriche a divisione di frequenza o di tempo;
b) di impianti destinati ad accesso multiplo.
2. Per le singole persone fisiche, l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore costituisce requisito per il conseguimento, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1, dell'autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate.
3. L'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche presso la residenza o il domicilio del titolare dell'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore sono soggetti a comunicazione; il titolare della stazione di radioamatore e' tenuto al controllo delle apparecchiature della stazione ripetitrice al fine di assicurarne il corretto funzionamento in osservanza delle norme tecniche contenute nell'allegato n. 26 per tali tipologie di impianti.
4. L'installazione e l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere identificata dal nominativo di cui all'articolo 139 relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.».
11. All'articolo 144 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) associazioni dei radioamatori legalmente costituite e loro articolazioni se statutariamente previste, anche per stazioni operanti presso i siti marconiani;»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori in occasione di manifestazioni a carattere radiantistico di rilievo nazionale e internazionale e l'uso della stazione e' consentito anche ai partecipanti non muniti di patente e previo consenso, per i minorenni, da parte di chi esercita la responsabilita' genitoriale o la tutela, esclusivamente per le finalita' di promozione del radiantismo e sotto la diretta responsabilita' e vigilanza del titolare dell'autorizzazione generale.».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 99, 102 e 104 del
decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 99 (Installazione ed esercizio di reti e
servizi di comunicazione elettronica ad uso privato). - 1.
L'attivita' di installazione di reti ed esercizio di reti o
servizi di comunicazioni elettroniche ad uso privato e'
libera ai sensi dell'articolo 3, fatte salve le condizioni
stabilite nel presente Titolo e le eventuali limitazioni
introdotte da disposizioni legislative regolamentari
amministrative che prevedano un regime particolare per i
cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione
europea o allo Spazio Economico Europeo, o che siano
giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza
dello Stato, della protezione civile, della sanita'
pubblica e della tutela dell'ambiente, poste da specifiche
disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di
entrata in vigore del Codice.
2. Le disposizioni del presente Titolo si applicano
anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti
all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di
appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal
presente Titolo, condizioni di piena reciprocita'. Rimane
salvo quanto previsto da trattati internazionali cui
l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni.
3. L'attivita' di installazione ed esercizio di reti
o servizi di comunicazione elettronica ad uso privato,
fatta eccezione di quanto previsto al comma 5, e'
assoggettata ad una autorizzazione generale che consegue
alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4.
4. Il soggetto interessato presenta al Ministero una
dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal
legale rappresentante della persona giuridica, o da
soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di
installare o esercire una rete di comunicazione elettronica
ad uso privato. La dichiarazione costituisce segnalazione
certificata di inizio attivita'. Il soggetto interessato e'
abilitato ad iniziare la propria attivita' a decorrere
dall'avvenuta presentazione. Ai sensi dell'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta
giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento
motivato da notificare agli interessati entro il medesimo
termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita'. Sono
fatte salve le disposizioni in materia di conferimento di
diritto d'uso di frequenze.
5. Sono in ogni caso libere le attivita' di cui
all'articolo 105, nonche' la installazione, per proprio uso
esclusivo, di reti di comunicazione elettronica per
collegamenti nel proprio fondo o in piu' fondi dello stesso
proprietario, possessore o detentore purche' contigui,
ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una
parte di proprieta' del privato con altra comune, purche'
non connessi alle reti di comunicazione elettronica ad uso
pubblico. Parti dello stesso fondo o piu' fondi dello
stesso proprietario, possessore o detentore si considerano
contigui anche se separati, purche' collegati da opere
permanenti di uso esclusivo del proprietario, possessore o
detentore e sempre che non siano destinati all'uso
pubblico.
«Art. 102 (Violazione degli obblighi). - 1. Chiunque
installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica
ad uso privato, senza aver ottenuto il diritto d'uso della
frequenza da utilizzare, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 euro.
2. Chiunque installa od esercisce una rete di
comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver
conseguito l'autorizzazione generale, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 3.000,00
euro.
3. Il trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al
pagamento di una somma pari ai contributi di cui
all'articolo 116, commisurati al periodo di esercizio
abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore
all'anno. Nel caso in cui trovi applicazione l'art. 112,
comma 3, il trasgressore e' tenuto al pagamento di un
contributo commisurato al periodo di esercizio abusivo
accertato.
4. L'effettuazione di servizi di comunicazione
elettronica ad uso privato in difformita' da quanto
indicato nel provvedimento di concessione del diritto d'uso
di frequenza e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro.
5. L'effettuazione di servizi di comunicazione
elettronica ad uso privato in difformita' da quanto
previsto per le autorizzazioni generali e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 2.500,00
euro.
6. I trasgressori che per effetto della violazione
commessa, di cui ai commi 4 e 5, si sono sottratti al
pagamento di un maggior contributo, sono tenuti a
corrispondere una somma pari al contributo cui si sono
sottratti; tale somma non puo' essere inferiore al
contributo previsto per un anno. Nel caso di autorizzazione
generale temporanea i trasgressori sono tenuti a
corrispondere una somma pari l contributo dovuto,
commisurato al periodo di validita' dell'autorizzazione.
7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti
dall'autorita' giudiziaria, e fermo restando quanto
disposto dai commi 1 e 2, il Ministero, ove il trasgressore
non provveda a disattivare l'impianto ritenuto abusivo,
puo' procedere direttamente, a spese del possessore, a
suggellare, rimuovere o sequestrare l'impianto stesso.»
«Art. 104 (Attivita' soggette ad autorizzazione
generale). - 1. L'autorizzazione generale e' in ogni caso
necessaria nei seguenti casi:
a) installazione di una o piu' stazioni
radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di
terra e via satellite richiedenti una assegnazione di
frequenza, con particolare riferimento a:
1) sistemi fissi, mobili terrestri, mobili
marittimi, mobili aeronautici;
2) sistemi di radionavigazione e di
radiolocalizzazione;
3) sistemi di ricerca spaziale;
4) sistemi di esplorazione della Terra;
5) sistemi di operazioni spaziali;
6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari;
7) sistemi di ausilio alla meteorologia;
8) sistemi di radioastronomia;
b) installazione od esercizio di una rete di
comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde
convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di quanto
previsto dall'articolo 105, comma 2, lettera a);
c) installazione o esercizio di sistemi che
impiegano bande di frequenze di tipo collettivo:
1) senza protezione da disturbi tra utenti delle
stesse bande e con protezione da interferenze provocate da
stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli statuti
dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione
delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni;
in particolare appartengono a tale categoria le stazioni di
radioamatore nonche' le stazioni e gli impianti di cui
all'articolo 143, comma 1;
2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi
di debole potenza. In particolare l'autorizzazione generale
e' richiesta nel caso:
2.1) di installazione od esercizio di reti locali
a tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione di quanto disposto
dall'articolo 105, comma 1, lettera a);
2.2) di installazione od esercizio di
apparecchiature in ausilio al traffico ed al trasporto su
strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso
sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a
fune, al controllo delle foreste, alla disciplina della
caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna;
2.3) di installazione od esercizio di
apparecchiature in ausilio ad imprese industriali,
commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di
spettacolo o di radiodiffusione;
2.4) di installazione od esercizio di
apparecchiature per collegamenti riguardanti la sicurezza
della vita umana in mare, o comunque l'emergenza, fra
piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di
organizzazioni nautiche nonche' per collegamenti di
servizio fra diversi punti di una stessa nave;
2.5) di installazione od esercizio di
apparecchiature in ausilio alle attivita' sportive ed
agonistiche;
2.6) di installazione od esercizio di apparecchi
per ricerca persone;
2.7) di installazione od esercizio di
apparecchiature in ausilio alle attivita' professionali
sanitarie ed alle attivita' direttamente ad esse collegate;
2.8) di installazione od esercizio di
apparecchiature per comunicazioni a breve distanza, di tipo
diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8);
2.8-bis) di installazione o esercizio di apparati
concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla
raccomandazione della Conferenza europea delle
amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni
CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e
sicurezza dello Stato. A tal fine il Ministero, con proprio
decreto, adottato di concerto con il Ministero della difesa
definisce apposite linee guida entro il 30 giugno 2024.
2. Le bande di frequenze e le caratteristiche
tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del
piano nazionale di ripartizione delle frequenze.»
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 107
del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 107 (Autorizzazione generale). - 1. Per
conseguire un'autorizzazione generale all'espletamento
delle attivita' di cui all'articolo 104, comma 1, lettera
a), il soggetto interessato e' tenuto a presentare al
Ministero una dichiarazione, conforme al modello riportato
nell'allegato n. 13-bis, contenente informazioni
riguardanti il richiedente ed una dichiarazione di impegno
ad osservare specifici obblighi, quali il pagamento dei
contributi di cui all'allegato n. 25, nonche' il rispetto
delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di
salute della popolazione ed urbanistiche.
2. Alla dichiarazione di cui all'allegato n. 13-bis
deve essere acclusa la domanda di concessione dei diritti
d'uso di frequenza, corredata dalla documentazione
seguente:
a) un progetto tecnico del collegamento da
realizzare, redatto in conformita' alle normative tecniche
vigenti, finalizzato all'uso ottimale dello spettro radio
con particolare riferimento, fra l'altro, alle aree di
copertura, alla potenza massima irradiata, alla larghezza
di banda di canale, al numero di ripetitori; il progetto,
sottoscritto da soggetto abilitato, e' elaborato secondo i
modelli di cui agli allegati nn. 15 e 16. Tale progetto
deve contenere una descrizione tecnica particolareggiata
del sistema che si intende gestire. In particolare, esso
deve indicare:
1) il tipo, l'ubicazione e le caratteristiche
tecniche delle stazioni radioelettriche;
2) le frequenze, comprese nelle bande attribuite
al tipo di servizio che si intende gestire, di cui si
propone l'utilizzazione;
3) il numero delle stazioni radioelettriche
previste per il collegamento;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' conforme all'allegato n. 20 per i soggetti per i
quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi
del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.
252.
3 -16 (omissis)»
- Si riporta il testo degli articoli 137, 138, 139, 144
del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 137 (Requisiti). - 1. L'impianto e l'esercizio
della stazione di radioamatore sono consentiti a chi:
a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi
dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, di
Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocita',
fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero sia
residente in Italia;
b) abbia eta' non inferiore a quattordici anni;
c) sia in possesso della relativa patente;
d) non abbia riportato condanne per delitti non
colposi a pena restrittiva superiore a due anni e non sia
stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione
finche' durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che
non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.»
«Art. 138 (Dichiarazione). - 1. La dichiarazione di
cui all'articolo 107, commi 5, 9, e 10, riguarda:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita,
residenza o domicilio dell'interessato;
b) indicazione delle sedi degli impianti;
c) gli estremi della patente di operatore;
d) l'impegno ad osservare le norme tecniche di cui
all'allegato n. 26 per gli apparati da utilizzare;
e) la richiesta del nominativo di stazione di cui
all'articolo 139;
f) il possesso dei requisiti di cui all'articolo
137.
2. Alla dichiarazione sono allegate:
a) l'attestazione del versamento dei contributi
dovuti, di cui all'allegato n. 25;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione
di consenso e di assunzione delle responsabilita' civili da
parte di chi esercita la potesta' o la tutela.»
«Art. 139 (Nominativo). - 1. A ciascuna stazione di
radioamatore e' assegnato dal Ministero un nominativo, che
non puo' essere modificato se non dal Ministero stesso.
2. Il nominativo e' assegnato dal Ministero, nel
termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della
dichiarazione di cui all'articolo 138, comma 1, al soggetto
autorizzato.
2-bis. Il titolare di autorizzazione generale per
l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore puo'
richiedere, tramite specifica procedura informatica, in
aggiunta al nominativo di stazione l'assegnazione di un
nominativo "a scelta" tra quelli resi disponibili dal
Ministero e determinati utilizzando non piu' di cinque
caratteri complessivi.
2-ter. Con decreto del Ministro sono disciplinate le
modalita' di assegnazione e gestione dei nominativi di cui
al comma 3 nonche' fissata la maggiorazione al contributo
dovuto dal richiedente di cui all'allegato n.25.»
«Art. 144 (Autorizzazioni speciali). - 1. Oltre che
da singole persone fisiche, l'autorizzazione generale per
l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore puo'
essere conseguita da:
a) Universita' ed Enti di ricerca scientifica e
tecnologica;
b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine
e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione
delle scuole elementari; la relativa dichiarazione deve
essere inoltrata tramite il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, che deve attestare la
qualifica della scuola o dell'istituto;
c) scuole e corsi di istruzione militare per i
quali la dichiarazione viene presentata dal Ministero della
difesa;
d) associazioni dei radioamatori legalmente
costituite e loro articolazioni se statutariamente
previste, anche per stazioni operanti presso i siti
marconiani
2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi,
essere affidata ad operatori in occasione di manifestazioni
a carattere radiantistico di rilievo nazionale e
internazionale l'uso della stazione e' consentito anche ai
partecipanti non muniti di patente e previo consenso, per i
minorenni, da parte di chi esercita la responsabilita'
genitoriale o la tutela, esclusivamente per le finalita' di
promozione del radiantismo e sotto la diretta
responsabilita' e vigilanza del titolare
dell'autorizzazione generale.»
 
Art. 3
Modifiche agli allegati da 1 a 13 al codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259

1. Agli allegati da 1 a 13 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato 1:
1) alla parte A:
1.1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Condizioni generali che devono corredare l'autorizzazione generale»;
1.2) al numero 2, le parole: «alla direttiva 2002/58/CE» sono sostituite dalle seguenti: «al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,»;
1.3) dopo il numero 11, sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. Assenza di interferenze dannose alle altre utilizzazioni previste dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze nelle bande per i servizi di cui all'articolo 68, senza alcun diritto a protezione dalle medesime utilizzazioni in particolare secondo quanto previsto dalle raccomandazioni CEPT ERC/REC 70/03.
11-ter. Il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza e tempestiva collaborazione con l'Autorita' giudiziaria.
11-quater. Il rispetto delle eventuali disposizioni emanate dall'Autorita' in materia di accesso, condivisione degli apparati e delle strutture, garanzie in materia di tutela della effettiva concorrenza.
11-quinquies. Il rispetto di ogni ragionevole misura tecnica di mitigazione, come previsto dalle rilevanti raccomandazioni e decisioni dell'ECC.
11-sexies. L'adozione, per i servizi di cui all'articolo 68, di opportuni codici di abilitazione e identificazione per identificare univocamente l'abbonato e verificarne l'abilitazione all'accesso alla rete tramite access point.»;
2) alla parte B:
2.1) al numero 4, le parole: «del decreto legislativo 22 giugno 2016 n. 128» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194»;
2.2) al numero 5, le parole: «alla direttiva 2002/58/CE» sono sostituite dalle seguenti: «al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».
3) alla parte E, al numero 10, le parole: «diverse da quelle sul prefisso internazionale» sono soppresse;
b) all'allegato 6, alla parte B, lettera a), le parole: «direttiva 2002/58/CE» sono sostituite dalle seguenti: «al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,»;
c) all'allegato 7, all'articolo 3, comma 5, le parole: «90-ter, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «98-ter, comma 2,»;
d) all'allegato 8, alla parte B, punto II, numero 2, le parole: «dell'articolo 12 della direttiva 2002/58/CE» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 129 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»;
e) all'allegato 12:
1) all'articolo 1, comma 1:
1.1) alla lettera a), dopo le parole: «reti pubbliche di comunicazioni» sono aggiunte le seguenti: «anche per la distribuzione di contenuti (Content delivery Network - CDN)» e dopo le parole: «altri soggetti autorizzati» sono aggiunte le seguenti: «anche per le reti IP»;
1.2) alla lettera d), dopo le parole: «anche congiuntamente» sono inserite le seguenti: «, anche a bordo di imbarcazioni e di aerei»;
1.3) la lettera f) e' abrogata;
1.4) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
«h-bis) Per tutti gli altri servizi di rete e/o comunicazione elettronica via satellite, anche nel caso in cui si utilizzino stazioni solo riceventi o che non impieghino proprie stazioni o terminali, si applica un contributo di 600,00 euro per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto.»;
2) all'articolo 1-bis:
al comma 1, dopo le parole: «Le imprese titolari di autorizzazione generale» sono inserite le seguenti: «o alle quali sono stati concessi diritti di uso»;
3) all'articolo 2, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
3.1) «3. I titolari di diritti d'uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento dei servizi di rete via satellite, per ciascuna delle tipologie sotto elencate, sono tenuti al pagamento dei contributi annui quantificati in relazione alla larghezza di banda di frequenza impegnata in trasmissione e in ricezione, nel caso in cui le stazioni vengano coordinate secondo quanto previsto dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF), con esclusione delle porzioni di bande di frequenza comuni in trasmissione e ricezione.
per larghezze di banda
fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi a 40 MHz inclusi 22.200,00 euro; per ogni singolo MHz aggiuntivo e/o frazione dello stesso 30,00 euro
Tipologia di servizio:
erogato attraverso terminali di tipo HEST
diffusivo televisivo o radiofonico;
contribuzione televisiva o radiofonica punto-punto o punto-multipunto;
operazioni spaziali (quali telemetrie);
S-PCS riferito al gateway;
S-PCS riferito ai terminali d'utente;
Trasmissione dati quale internet via satellite diffusivo, punto-punto o punto-multipunto;
Tutti gli altri servizi via satellite non riconducibili a quelli summenzionati»;
3.2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Non sono soggette al pagamento dei contributi di cui al comma 3 solo le bande di frequenze individuate nel Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNFR) come di libero uso o ad uso collettivo.»;
4) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: «Le imprese titolari di autorizzazione generale» sono inserite le seguenti: «o alle quali sono stati concessi diritti di uso»;
5) all'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del presente allegato e' effettuato attraverso le piattaforme digitali di pagamento della pubblica amministrazione, fatte salve le eccezioni indicate sul sito istituzionale del Ministero»;
a. dopo l'allegato 12, e' inserito l'allegato 12-bis contenuto nell'allegato A al presente decreto;
b. all'allegato n. 13, alla rubrica le parole: «(ex allegato 12 Codice 2003)» sono soppresse;
c. all'allegato n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
i. la rubrica e' sostituita dalla seguente: «ALLEGATO n. 13-bis (ex allegato 9 decreto legislativo 1° agosto Codice 2003)) DICHIARAZIONE PER L'OFFERTA AL PUBBLICO DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI CUI ALL'ARTICOLO 11»;
ii. le parole «La presente dichiarazione dovra' essere presentata esclusivamente attraverso il relativo portale presente sul sito del Ministero. Al fine di consentire al BEREC la tenuta di una banca dati dell'Unione delle notifiche trasmesse, il Ministero inoltra al BEREC, per via elettronica, ciascuna notifica ricevuta.» sono sostituite dalle seguenti: «La presente dichiarazione deve essere presentata esclusivamente attraverso il relativo portale presente sul sito del Ministero ai sensi dell'articolo 11.»;
iii. dopo le parole: «Data presunta di inizio attivita'» sono inserite le seguenti: «Nel caso di accesso ad una rete pubblica tramite RLAN (art. 68) devono essere indicate altresi' le seguenti informazioni:
1. ubicazione delle stazioni radioelettriche unitamente al MAC Address, al Service Set Identifier (SSID) e alla frequenza utilizzata;
Data presunta di inizio attivita'.»;
iv. nella parte della Dichiarazione relativa ai documenti da allegare al n. 1 e n. 2, dopo le parole: «accordi di piena reciprocita'» sono inserite le seguenti: «, con allegata copia in formato digitale del documento di identita' personale del/i dichiarante/i»;
d. dopo l'allegato n. 14, come modificato dal presente decreto, e' inserito l'allegato 13-ter contenuto nell'allegato B al presente decreto.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli allegati 1, 6, 7, 8, 12,
13, 14 del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003,
gia' modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo n.
207 dell'8 novembre 2021, come ulteriormente modificato dal
presente decreto:

«ALLEGATO 1

ELENCO DELLE CONDIZIONI CHE POSSONO CORREDARE LE
AUTORIZZAZIONI GENERALI, I DIRITTI D'USO DELLO SPETTRO
RADIO E I DIRITTI D'USO DELLE RISORSE DI NUMERAZIONE

Il presente allegato riporta l'elenco esaustivo delle
condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali
per le reti e i servizi di comunicazione elettronica,
eccetto i servizi di comunicazione interpersonale
indipendenti dai numeri (parte A), le reti di comunicazione
elettronica (parte B), i servizi di comunicazione
elettronica, eccetto i servizi di comunicazione
interpersonale indipendenti dai numeri (parte C), i diritti
d'uso dello spettro radio (parte D) e i diritti d'uso delle
risorse di numerazione (parte E).
A. Condizioni generali che devono corredare
l'autorizzazione generale
1. Oneri amministrativi ai sensi dell'articolo 16.
2. Protezione dei dati personali e tutela della vita
privata specifiche al settore delle comunicazioni
elettroniche conformemente al codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Informazioni da presentare in osservanza di una
procedura di notifica ai sensi dell'articolo 11 e per altri
scopi contemplati dall'articolo 21.
4. Possibilita' per le autorita' nazionali competenti
di effettuare legalmente intercettazioni delle
comunicazioni in conformita' del decreto legislativo 18
maggio 2016, n. 80 e del Codice in materia dei dati
personali.
5. Condizioni d'uso per le comunicazioni delle
autorita' pubbliche per avvisare il pubblico di minacce
imminenti e per attenuare le conseguenze di gravi
calamita'.
6. Condizioni d'uso in caso di catastrofi o di
emergenze nazionali per garantire le comunicazioni tra i
servizi di emergenza e le autorita'.
7. Obblighi di accesso diversi da quelli di cui
all'articolo 13, applicabili alle imprese che forniscono
reti o servizi di comunicazione elettronica.
8. Misure volte ad assicurare il rispetto delle norme o
specifiche di cui all'articolo 39.
9. Obblighi di trasparenza per i fornitori di reti di
comunicazione elettronica pubbliche che forniscono servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico al
fine di garantire la connessione da punto a punto,
conformemente agli obiettivi e dei principi di cui agli
articoli 3 e 4, nonche', ove necessario e proporzionato,
l'accesso da parte delle autorita' competenti alle
informazioni necessarie per verificare l'accuratezza della
divulgazione.
10. Misure volte a garantire, per tutte le tecnologie
operative, l'attivazione e la continuita' del servizio CBS
come definito ai sensi dell'articolo 2 del presente
decreto.
11. Assicurare le prestazioni ai fini di giustizia, di
cui all'articolo 57 del presente decreto, sin dall'inizio
dell'attivita'.
11-bis. Assenza di interferenze dannose alle altre
utilizzazioni previste dal Piano Nazionale di ripartizione
delle frequenze nelle bande per i servizi di cui
all'articolo 68, senza alcun diritto a protezione dalle
medesime utilizzazioni in particolare secondo quanto
previsto dalle raccomandazioni CEPT ERC /REC 70/03 e
successive modifiche.
11-ter. Il rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di pubblica sicurezza e tempestiva collaborazione
con l'Autorita' Giudiziaria.
11-quater. Il rispetto delle eventuali disposizioni
emanate dall'Autorita' in materia di accesso, condivisione
degli apparati e delle strutture, garanzie in materia di
tutela della effettiva concorrenza.
11-quinquies. Il rispetto di ogni ragionevole misura
tecnica di mitigazione, come previsto dalle rilevanti
raccomandazioni e decisioni dell'ECC.
11-sexies. L'adozione, per i servizi di cui
all'articolo 68, di opportuni codici di abilitazione e
identificazione per identificare univocamente l'abbonato e
verificarne l'abilitazione all'accesso alla rete tramite
access point.

B. Condizioni specifiche che possono corredare le
autorizzazioni generali per la fornitura di reti di
comunicazione elettronica
1. Interconnessione delle reti conformemente al
presente Codice.
2. Obblighi di trasmissione conformemente al presente
Codice.
3. Provvedimenti concernenti la protezione della salute
pubblica dai campi magnetici prodotti dalle reti di
comunicazione elettronica in conformita' del diritto
dell'Unione, tenendo nella massima considerazione la
raccomandazione 1999/519/CE.
4. Mantenimento dell'integrita' delle reti pubbliche di
comunicazione elettronica conformemente al presente Codice,
anche mediante le condizioni per prevenire interferenze
elettromagnetiche tra reti o servizi di comunicazione
elettronica ai sensi del decreto legislativo 6 novembre
2007, n. 194.
5. Sicurezza delle reti pubbliche contro l'accesso non
autorizzato conformemente al Codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Condizioni per l'uso dello spettro radio
conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva
2014/53/UE, qualora l'uso non sia soggetto alla concessione
di diritti d'uso individuali in conformita' dell'articolo
59 comma 1, e dell'articolo 61 del presente decreto.
C. Condizioni specifiche che possono corredare le
autorizzazioni generali per la fornitura di servizi di
comunicazione elettronica, tranne i servizi di
comunicazione interpersonali indipendenti dai numeri
1. Interoperabilita' dei servizi conformemente al
presente decreto.
2. Accessibilita' da parte degli utenti finali dei
numeri del piano nazionale di numerazione, degli UIFN e, se
tecnicamente ed economicamente fattibile, dei piani di
numerazione di altri Stati membri, comprese le condizioni
di cui al presente decreto.
3. Norme sulla tutela dei consumatori specifiche del
settore delle comunicazioni elettroniche.
4. Restrizioni relative alle trasmissioni di contenuti
illegali, in conformita' del Decreto legislativo 9 aprile
2003 n.70, e restrizioni relative alle trasmissioni di
contenuti nocivi ai sensi del Decreto legislativo 15 marzo
2010, n.44.
D. Condizioni che possono corredare la concessione di
diritti d'uso dello spettro radio.
1. Obbligo di fornire un servizio o di utilizzare un
tipo di tecnologia entro i limiti di cui all'articolo 58,
compresi, se del caso, i requisiti di copertura e di
qualita' del servizio.
2. Uso effettivo ed efficiente dello spettro radio a
norma del presente decreto.
3. Condizioni tecniche e operative necessarie per
evitare interferenze dannose e per la protezione della
salute pubblica dai campi elettromagnetici, tenendo nella
massima considerazione la raccomandazione 1999/519/CE,
qualora siano diverse da quelle previste
dall'autorizzazione generale.
4. Durata massima in conformita' dell'articolo 62,
fatte salve eventuali modifiche del Piano di ripartizione
delle frequenze nazionali.
5. Trasferimento o affitto dei diritti su iniziativa
del titolare dei diritti e relative condizioni in
conformita' del presente decreto.
6. Contributi per l'uso in conformita' dell'articolo
42.
7. Ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti
i diritti d'uso abbia assunto nel quadro della procedura di
autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione prima della
concessione dell'autorizzazione o, se del caso, dell'invito
a presentare domanda per i diritti d'uso, o se del caso,
nell'ambito di una procedura di gara o di selezione
comparativa.
8. Obblighi di aggregare o di condividere lo spettro
radio o di consentire l'accesso allo spettro radio ad altri
utenti in regioni specifiche o a livello nazionale.
9. Obblighi derivanti dagli accordi internazionali
relativi all'uso delle bande di spettro radio.
10. Obblighi specifici di un uso sperimentale delle
bande di spettro radio.
E. Condizioni che possono corredare la concessione di
diritti d'uso delle risorse di numerazione.
1. Designazione del servizio per il quale e' utilizzato
il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla
fornitura di tale servizio e, per evitare dubbi, principi
tariffari e prezzi massimi che si possono applicare alla
serie di numeri specifici al fine di garantire la tutela
del consumatore conformemente all'articolo 4 comma 1
lettera d).
2. Uso effettivo ed efficiente delle risorse di
numerazione in conformita' del presente Codice.
3. Requisiti in materia di portabilita' del numero in
conformita' del presente Codice.
4. Obbligo di rendere disponibili le informazioni
relative agli utenti per la fornitura di elenchi e di
servizi di consultazione accessibili per gli scopi di cui
all'articolo 98-vicies quinquies.
5. Durata massima in conformita' dell'articolo
98-septies, fatte salve eventuali modifiche nei piani di
numerazione nazionale dei servizi di comunicazione
elettronica.
6. Trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare
dei diritti e relative condizioni in conformita' del
presente Codice, compresa l'eventuale condizione che il
diritto d'uso di un numero sia vincolante per tutte le
imprese a cui sono trasferiti i diritti.
7. Contributi per i diritti d'uso in conformita'
dell'articolo 98-octies.
8. Ogni impegno che l'impresa cui sono stati concessi i
diritti d'uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di
gara o di selezione comparativa.
9. Obblighi derivanti dagli accordi internazionali
relativi all'uso dei numeri.
10. Obblighi relativi all'uso extraterritoriale dei
numeri nell'Unione per assicurare la conformita' alle norme
sulla tutela dei consumatori e ad altre norme sui numeri
degli Stati membri.

(Articolo 98, 98-duodetricies e 98-octies decies)

ALLEGATO 6

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI CITATI
ALL'ARTICOLO 98, ALL'ARTICOLO 98-DUODETRICIES E
ALL'ARTICOLO 98-OCTIES DECIES

Parte A

Prestazioni e servizi citati agli articoli 98 e
98-duodetricies

Se applicata sulla base dell'articolo 98, la parte A si
applica ai consumatori e ad altre categorie di utenti
finali qualora il Ministero, sentita l'Autorita', abbia
aumentato i beneficiari dell'articolo 98 comma 2. Se
applicata sulla base dell'articolo 98-duodetricies, la
parte A si applica alle categorie di utenti finali
stabilite dal Ministero sentita l'Autorita', a eccezione
delle lettere c), d), e g) della presente parte, che si
applicano ai soli consumatori.
a) Fatturazione dettagliata
Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa
relativa alla tutela dei dati personali e della vita
privata, l'Autorita' puo' fissare il livello minimo di
dettaglio delle fatture che i fornitori devono offrire
gratuitamente agli utenti finali per consentire a questi:
1) di verificare e controllare le spese generate
dall'uso dei servizi di accesso a internet o di
comunicazione vocale, o dei servizi di comunicazione
interpersonale basati sul numero ai fini dell'articolo
98-duodetricies;
2) di sorvegliare in modo adeguato il proprio uso
della rete e dei servizi e le spese che ne derivano, in
modo da esercitare un ragionevole livello di controllo
sulle proprie fatture.
Ove opportuno, gli utenti finali possono ottenere, a
tariffe ragionevoli o gratuitamente, un maggior livello di
dettaglio delle fatture.
Tali fatture dettagliate includono un riferimento
esplicito all'identita' del fornitore e alla durata dei
servizi a tariffazione maggiorata, a meno che l'utente
finale abbia richiesto che tali informazioni non siano
menzionate. Non e' necessario che le chiamate gratuite per
l'utente finale, comprese le chiamate ai numeri di
emergenza, siano indicate nella fattura dettagliata
dell'utente finale. L'Autorita' puo' imporre agli operatori
di fornire gratuitamente l'identificazione della linea
chiamante.
b) Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita o di MMS
o SMS premium o, ove cio' sia tecnicamente fattibile, altri
tipi di applicazioni analoghe (servizio gratuito)
Prestazione gratuita grazie alla quale l'utente finale,
previa richiesta ai fornitori di servizi di comunicazione
vocale o servizi di comunicazione interpersonale basati sul
numero ai fini dell'articolo 98-duodetricies, puo' impedire
che vengano effettuate chiamate in uscita di tipo definito
o verso determinati tipi di numeri oppure l'invio di MMS o
SMS premium o altri tipi di applicazioni analoghe verso
queste destinazioni.
c) Sistemi di pagamento anticipato
L'Autorita' puo' imporre ai fornitori di proporre ai
consumatori modalita' di pagamento anticipato per l'accesso
alla rete pubblica di comunicazione elettronica e per l'uso
dei servizi di comunicazione vocale, o dei servizi di
accesso a internet, o dei servizi di comunicazione
interpersonale basati sul numero ai fini all'articolo
98-duodetricies.
d) Pagamento rateale del contributo di allacciamento
L'Autorita' puo' imporre ai fornitori l'obbligo di
autorizzare i consumatori a scaglionare nel tempo il
pagamento del contributo di allacciamento alla rete
pubblica di comunicazione elettronica.
e) Mancato pagamento delle fatture
Per la riscossione delle fatture non pagate emesse dai
fornitori, l'Autorita' autorizza l'applicazione di misure
specifiche che siano rese pubbliche e ispirate ai principi
di proporzionalita' e non discriminazione. Tali misure
garantiscono che l'utente finale sia informato con debito
preavviso dell'interruzione del servizio o della cessazione
del collegamento conseguente al mancato pagamento. Salvi i
casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di
ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente
fattibile, tali misure garantiscono che sia interrotto solo
il servizio interessato. La cessazione del collegamento per
mancato pagamento delle fatture avviene solo dopo averne
debitamente avvertito l'utente finale. Prima della totale
cessazione del collegamento l'Autorita' puo' autorizzare un
periodo di servizio ridotto durante il quale sono permessi
esclusivamente chiamate che non comportano un addebito per
l'utente finale (ad esempio chiamate al numero «112») e un
livello minimo di servizio di accesso ai servizi internet,
definito dagli Stati membri alla luce delle condizioni
nazionali.
f) Consigli tariffari
La procedura in base alla quale gli utenti finali
possono chiedere al fornitore di offrire informazioni su
tariffe alternative piu' economiche, se disponibili.
g) Controllo dei costi
La procedura in base alla quale i fornitori offrono
strategie diverse, se ritenute idonee dall'Autorita' per
tenere sotto controllo i costi dei servizi di comunicazione
vocale o di accesso a internet, o dei servizi di
comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini
dell'articolo 98-duodetricies, tra cui sistemi gratuiti di
segnalazione ai consumatori di consumi anomali o eccessivi.
h) Procedura volta a disattivare la fatturazione di terzi
La procedura in base alla quale gli utenti finali
inibiscono la facolta' di fatturazione dei fornitori di
servizi terzi che usano le fatture di fornitori di servizi
di accesso a internet o di servizi di comunicazione
interpersonale accessibili al pubblico per addebitare i
loro prodotti o servizi.

Parte B

Prestazioni di cui all'articolo 98-duodetricies

a) Identificazione della linea chiamante
Prima di instaurare la comunicazione la parte chiamata
puo' visualizzare il numero della parte chiamante.
Questa opzione e' fornita nel rispetto della normativa
relativa alla tutela dei dati personali e della vita
privata e in particolare al codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
Nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, gli
operatori forniscono dati e segnali per facilitare
l'offerta delle prestazioni di identificazione della linea
chiamante e di composizione mediante tastiera attraverso i
confini degli Stati membri.
b) Inoltro di posta elettronica o accesso ai messaggi di
posta elettronica dopo la risoluzione del contratto con un
fornitore di servizio di accesso a internet
Questa procedura consente, su richiesta e
gratuitamente, agli utenti finali che risolvono il
contratto con un fornitore di servizio di accesso a
internet di accedere ai messaggi di posta elettronica
ricevuti all'indirizzo o agli indirizzi di posta
elettronica basati sul nome commerciale o sul marchio
dell'ex fornitore, durante il periodo considerato
necessario e proporzionato dall'Autorita', o trasferire i
messaggi di posta elettronica inviati a tale o tali
indirizzi durante il suddetto periodo a un nuovo indirizzo
di posta elettronica specificato dagli utenti finali.

Parte C

Attuazione delle disposizioni relative alla portabilita'
del numero di cui all'articolo 98-octies decies

La prescrizione in base alla quale tutti gli utenti
finali con numeri telefonici appartenenti al piano di
numerazione nazionale che ne facciano richiesta devono
poter conservare i propri numeri indipendentemente
dall'impresa fornitrice del servizio si applica:
a) nel caso di numeri geografici, in un luogo
specifico; e
b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi
luogo.
La presente parte non si applica alla portabilita' del
numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa
e reti mobili.

(Articolo 98-bis e 98-ter)
ALLEGATO 7 CALCOLO DELL'EVENTUALE COSTO NETTO DEGLI
OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE E ISTITUZIONE DI UN
EVENTUALE MECCANISMO DI INDENNIZZO O DI CONDIVISIONE
SECONDO QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 98-BIS e 98-TER

Articolo 1
Definizioni

1. Oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 del
Codice, ai fini di cui al presente allegato, si applicano
anche le seguenti:
a) «area potenzialmente non remunerativa», l'area, se
del caso corrispondente a uno o piu' indirizzi civici,
servita da un apparato di concentrazione che non sarebbe
servita dal soggetto designato in assenza di obblighi di
servizio universale;
b) «area non remunerativa», l'area di cui sopra
effettivamente in perdita tra quelle risultate
potenzialmente non remunerative;
c) «costi evitabili», i costi che l'impresa designata
non sosterrebbe in assenza di obblighi di servizio
universale;
d) «ricavi mancati», i ricavi che l'impresa designata
non conseguirebbe in assenza di obblighi di servizio
universale;
e) «costo netto», la differenza fra il costo netto
derivante dalla situazione in cui un organismo e'
incaricato di assolvere agli obblighi del servizio
universale rispetto a quella in cui non sia tenuto ad
assolvere a tali obblighi;
f) «costi comuni», i costi operativi o di capitale
sostenuti per fornire due o piu' servizi, tra cui in
particolare servizi offerti in regime di servizio
universale e altri servizi;
g) «capitale impiegato», valore residuo contabile dei
cespiti impiegati per fornire il servizio universale;
h) «tasso di rendimento del capitale impiegato», la
media pesata del costo del capitale proprio e di terzi;
i) «ragionevole tasso di rendimento del capitale
impiegato», il tasso di rendimento del capitale applicabile
alle attivita' di servizio universale.

Articolo 2

Parte A

Calcolo del costo netto

Per obblighi di servizio universale si intendono gli
obblighi imposti dall'Autorita' nei confronti di un'impresa
perche' questa fornisca un servizio universale come
stabilito dagli articoli da 94 a 97.
L'Autorita' considera tutti i mezzi adeguati per
incentivare le imprese (designate o non) ad assolvere gli
obblighi di servizio universale in modo efficiente rispetto
ai costi. Ai fini del calcolo, il costo netto degli
obblighi di servizio universale consiste nella differenza
tra il costo netto delle operazioni di un'impresa quando e'
soggetta a obblighi di servizio universale e il costo netto
delle operazioni in assenza di tali obblighi. Particolare
attenzione va riservata alla corretta valutazione dei costi
che le imprese avrebbero scelto di evitare se non fossero
state soggette a tali obblighi.
Il calcolo si basa sui costi imputabili ai seguenti
fattori:
i) elementi del servizio che possono essere forniti
solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni
commerciali.
In tale categoria rientrano elementi del servizio quali
l'accesso ai servizi telefonici di emergenza, la fornitura
di taluni servizi o apparecchiature per utenti finali con
disabilita' ecc.;
ii) specifici utenti finali o specifiche categorie di
utenti finali che, considerati il costo della fornitura di
una rete o di un servizio determinato, il gettito generato
ed eventuali perequazioni tariffarie geografiche imposte
dall'Autorita', possono essere serviti solo in perdita o a
costi diversi dalle normali condizioni commerciali.
In tale categoria rientrano utenti finali o categorie
di utenti finali che non fruirebbero dei servizi di un
fornitore se questo non fosse soggetto a obblighi di
servizio universale.
Il calcolo del costo netto di alcuni aspetti specifici
degli obblighi di servizio universale deve essere
realizzato separatamente e al fine di evitare una doppia
computazione dei vantaggi e dei costi diretti ed indiretti.
Il costo netto complessivo degli obblighi di servizio
universale di un'impresa equivale alla somma del costo
netto dei vari elementi degli obblighi di servizio
universale, tenendo conto dei vantaggi immateriali. La
verifica del costo netto e' di competenza dell'Autorita'.

Parte B

Indennizzo dei costi netti derivanti dagli obblighi di
servizio universale

L'indennizzo o il finanziamento del costo netto degli
obblighi di servizio universale puo' implicare che le
imprese soggette a obblighi di servizio universale siano
indennizzate per i servizi che forniscono a condizioni non
commerciali. Poiche' l'indennizzo comporta trasferimenti
finanziari, l'Autorita' provvede affinche' tali
trasferimenti siano effettuati in modo obiettivo,
trasparente, non discriminatorio e proporzionato. Cio'
significa che i trasferimenti comportano distorsioni minime
della concorrenza e della domanda degli utenti.
Conformemente all'articolo 98-ter comma 2, un dispositivo
di condivisione basato su un fondo usa mezzi trasparenti e
neutrali per il prelievo dei contributi che evitino il
rischio di una doppia imposizione sulle entrate e le uscite
delle imprese. Il Ministero dello sviluppo economico che
gestisce il fondo deve essere responsabile del prelievo dei
contributi dalle imprese tenute a contribuire al costo
netto degli obblighi di servizio universale nel territorio
nazionale e della supervisione del trasferimento delle
somme dovute o dei pagamenti amministrativi alle imprese
autorizzate a ricevere pagamenti provenienti dal fondo.

Articolo 3
Finanziamento

1. Viene utilizzato il fondo per il finanziamento del
costo netto degli obblighi del servizio universale,
istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, e,
ove previsto, dei costi di cui al successivo articolo 4 del
presente allegato.
2. E' previsto un meccanismo di ripartizione dei costi,
basato sui principi di non discriminazione, trasparenza e
proporzionalita', a carico delle imprese che gestiscono
reti pubbliche di comunicazioni, che forniscono servizi
telefonici accessibili al pubblico, in proporzione
all'utilizzazione da parte di tali soggetti delle reti
pubbliche di comunicazioni, o che prestano servizi di
comunicazione mobili e personali in ambito nazionale.
3. Le imprese sono tenute a contribuire al fondo di cui
al comma 1 sulla base dei ricavi relativi ai servizi
indicati al comma 2, ivi compresi quelli relativi ai
servizi telefonici accessibili al pubblico offerti a
clienti remunerativi o in aree remunerative, nel rispetto
delle modalita' di cui alle presenti disposizioni.
4. Il finanziamento del servizio universale da parte
delle imprese di cui ai commi 2 e 3 avviene esclusivamente
attraverso la contribuzione al fondo di cui al comma 1. Le
predette imprese non possono applicare prezzi tesi a
recuperare la quota che esse versano al fondo del servizio
universale nei confronti di altre imprese ugualmente tenute
a contribuire allo stesso fondo.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 98-ter,
comma 2, del presente decreto, non sono tenuti a
contribuire al fondo di cui al comma 1:
a) le imprese che gestiscono reti private di
comunicazioni;
b) i fornitori di servizi telefonici per gruppi
chiusi di utenti;
6. Il meccanismo di cui al comma 2 non e' applicabile
quando:
a) la fornitura delle obbligazioni di servizio
universale non determina un costo netto;
b) il costo netto degli obblighi di fornitura del
servizio universale non rappresenti un onere iniquo;
c) l'ammontare del costo netto da ripartire non
giustifichi il costo amministrativo di gestione del metodo
di ripartizione e finanziamento dell'onere di fornitura
degli obblighi di servizio universale.

Articolo 4
Costi da ripartire

1. I costi da ripartire, oltre a quello netto relativo
agli obblighi del servizio universale calcolato secondo i
fattori di cui alla parte alla Parte III del Titolo II del
presente decreto ed al successivo articolo 5 del presente
Allegato, possono comprendere gli oneri relativi al
controllo effettuato sul calcolo del costo netto da parte
dell'organismo indipendente dotato di specifiche competenze
incaricato dall'Autorita', al fine di garantire l'effettiva
implementazione dello schema nazionale di finanziamento
delle obbligazioni di fornitura del servizio universale.

Articolo 5
Metodologia di calcolo del costo netto del servizio
universale

1. Il costo netto del servizio universale e' calcolato
come la differenza fra il costo netto derivante dalla
situazione in cui un organismo e' incaricato di assolvere
agli obblighi del servizio universale rispetto a quella in
cui non sia tenuto ad assolvere a tali obblighi.
2. Il costo netto e' calcolato sulla base dei costi
evitabili e ricavi mancati relativi alle aree non
remunerative, alla telefonia pubblica e alle categorie di
consumatori a basso reddito o con esigenze sociali
particolari.
3. Non sono computati nel costo netto i costi non
recuperabili.
4. Non sono computati nel costo netto, i costi comuni
ai servizi offerti in adempimento agli obblighi di servizio
universale e ai servizi offerti ad altro titolo.
5. Sono computati nel costo netto delle aree
potenzialmente non remunerative, della telefonia pubblica e
delle categorie agevolate i costi operativi e di capitale
afferenti agli apparati di telefonia pubblica e alla rete
di accesso. Ad eccezione della telefonia pubblica sono
computati nel costo netto anche i costi operativi e di
capitale afferenti ai portanti trasmissivi tra apparati di
concentrazione e/o centrali locali e nodi di instradamento
di livello 1, a cui gli stessi sono attestati.
6. Sono computate nel costo netto delle aree non
remunerative, della telefonia pubblica e delle categorie
agevolate di clienti, tutte le voci di ricavi effettivi e
potenziali, derivanti dall'offerta di servizi al dettaglio
e all'ingrosso.
7. Non sono inclusi nel calcolo del costo netto del
servizio universale i seguenti fattori:
a) il costo di fatturazione dettagliata e delle altre
prestazioni supplementari allorche' tali prestazioni siano
imposte quali obbligazioni ad altre imprese autorizzate a
prestare il servizio telefonico accessibile al pubblico;
b) i costi delle prestazioni che sono fuori dalla
portata del servizio universale, tra i quali: la fornitura
a scuole, ospedali o biblioteche di particolari servizi di
comunicazione elettronica stabiliti con decreto
ministeriale; la compensazione ed il rimborso di pagamenti,
o di costi amministrativi e di altri costi associati a tali
pagamenti, effettuati a vantaggio di utenti qualora,
fornendo loro il servizio, non siano stati rispettati i
livelli di qualita' specificati; il costo della
sostituzione e della modernizzazione di apparecchiature di
comunicazione elettronica nel corso del normale adeguamento
delle reti;
c) i costi per collegamenti e servizi concernenti la
cura di interessi pubblici nazionali, con specifico
riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso
pubblico, di difesa nazionale, di giustizia, di istruzione
e di governo; i relativi oneri sono posti a carico del
richiedente, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.
8. I cespiti della rete di accesso sono valorizzati a
costi storici.
9. I cespiti della rete di trasporto sono valorizzati a
costi correnti secondo le disposizioni regolamentari
vigenti.
10. Ai fini della valorizzazione dei cespiti a costi
correnti e' utilizzato il cosiddetto metodo del Financial
Capital Maintenance.
11. Il costo netto e' calcolato sulla base dei costi,
operativi e di capitale, necessari ad una efficiente
fornitura dei servizi che l'operatore designato avrebbe
evitato di sostenere in assenza di obblighi di servizio
universale.
12. Le vite utili e le quote di ammortamento dei
cespiti derivano dal bilancio civilistico.
13. Il capitale impiegato e' dato dal valore residuo
contabile di ciascun cespite, calcolato come differenza tra
valore lordo contabile e ammortamento cumulato.
14. E' escluso dal capitale impiegato il saldo tra
attivita' e passivita' correnti.
15. Il tasso di remunerazione del capitale relativo
alle attivita' di servizio universale e' pari a quello
regolamentato nel periodo di riferimento.
16. Il tasso di remunerazione del capitale di cui al
comma 15 e' aggiornato a seguito di eventuali revisioni del
tasso di remunerazione del capitale applicabile alle
attivita' regolamentate derivanti dalle analisi dei
mercati.
17. Il calcolo del costo netto include esclusivamente
le attivita' ricorrenti. Sono pertanto escluse dal calcolo
del costo netto le minusvalenze e le sopravvenienze.

Articolo 6
Modalita' di finanziamento

1. Le imprese incaricate della fornitura del servizio
universale sono tenute a presentare all'Autorita', entro 60
giorni dalla chiusura del proprio bilancio civilistico di
ogni anno, il calcolo del costo netto degli obblighi del
servizio universale riferito all'anno precedente, secondo
quanto previsto dalla Parte III del Titolo II del presente
decreto e dall'articolo 5 del presente allegato.
2. L'Autorita', fermo restando quanto previsto dalla
legge 31 luglio 1997, n. 249, e dal presente Allegato:
a) stabilisce se il meccanismo di ripartizione e'
applicabile;
b) qualora il meccanismo di ripartizione sia
applicabile, incarica un organismo indipendente dalle parti
interessate, avente specifiche competenze, per la verifica
del calcolo del costo netto di cui al comma 1. I risultati
di detta verifica devono essere contenuti in un'articolata
relazione di conformita' ai criteri, ai principi ed alle
modalita' di determinazione del predetto costo di cui alla
Parte III del Titolo II del presente decreto ed alle
disposizioni del presente allegato. Tale verifica tiene
anche conto degli eventuali vantaggi di mercato derivati
all'impresa stessa quale soggetto incaricato della
fornitura del servizio universale. Tali vantaggi, alla cui
quantificazione provvede il predetto organismo anche su
proposta delle imprese, possono riguardare:
1) il riconoscimento della denominazione
commerciale rispetto ai concorrenti;
2) la possibilita' di sostenere costi
comparativamente piu' bassi dei concorrenti nel caso di
estensione della rete a nuovi clienti, tenuto conto
dell'elevato livello di copertura del territorio gia'
raggiunto;
3) la possibilita' di usufruire, nel tempo,
dell'evoluzione del valore di determinati clienti o gruppi
di clienti inizialmente non remunerativi;
4) la disponibilita' di informazioni sui clienti e
sui loro consumi telefonici;
5) la probabilita' che un potenziale cliente scelga
l'impresa incaricata della fornitura del servizio
universale in relazione alla presenza diffusa dell'impresa
stessa sul territorio ed alla possibilita' di mancata
conoscenza dell'esistenza di nuove imprese.
c) stabilisce, ai sensi del cui alla Parte III del
Titolo II del presente decreto, se il meccanismo di
ripartizione e' giustificato sulla base della relazione
articolata presentata dall'organismo di cui alla lettera
b), indicante, tra l'altro, l'ammontare del costo netto da
finanziare;
d) al fine di quanto previsto alla lettera f), tiene
conto del costo del controllo effettuato dall'organismo
appositamente incaricato;
e) determina, ai fini della sua ripartizione, l'onere
complessivo relativo agli obblighi di fornitura del
servizio universale ed agli elementi di costo di cui
all'articolo 4 del presente allegato;
f) individua le imprese debitrici sulla base della
Parte III del Titolo II del presente decreto e
dell'articolo 3 del presente allegato;
g) richiede alle imprese debitrici di cui alla
lettera g) i dati previsti al successivo comma 4 relativi
all'esercizio al quale si riferiscono gli oneri da
ripartire, necessari ai fini della determinazione della
quota a carico di ciascuno di essi;
h) fissa la quota di contribuzione di ciascuna
impresa, ivi comprese le imprese incaricate della fornitura
del servizio universale limitatamente a quanto previsto
all'articolo 3 del presente allegato, secondo le modalita'
di cui al successivo comma 4;
i) determina l'importo della somma dovuta alle
imprese incaricate della fornitura del servizio universale
dopo aver compensato, per tali imprese, le quote di
contribuzione di cui alla lettera i);
l) avvia una consultazione pubblica nazionale ai
sensi dell'articolo 23 in relazione alla verifica del Costo
Netto pubblicando i dati del calcolo, fatto salvo l'obbligo
di riservatezza derivante da disposizioni vigenti ovvero da
esplicite richieste motivate che siano state formulate
dalle imprese;
m) adotta il provvedimento finale di verifica e
accertamento del Costo Netto tenuto conto degli esiti della
consultazione di cui al punto precedente;
n) comunica al Ministero, entro 15 giorni dalla
pubblicazione sul sito dell'Autorita' del proprio
provvedimento finale concernente il costo netto del
servizio universale di ogni anno, l'ammontare della
contribuzione a carico delle sole imprese che risultano
debitrici.
3. Il Ministero provvede a:
a) comunicare alle imprese debitrici l'importo dei
contributi da versare all'entrata del bilancio dello Stato,
entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione
dell'Autorita', di cui al precedente comma 2, lettera l).
Le imprese debitrici versano tali contributi entro 30
giorni dalla ricezione della comunicazione di versamento da
parte del Ministero, con le seguenti modalita':
1) versamento in conto corrente postale intestato
alla tesoreria dello Stato;
2) versamento con vaglia postale ordinario
nazionale o internazionale intestato alla tesoreria dello
Stato;
3) accreditamento bancario a favore dell'ufficio
italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del
bilancio dello Stato;
b) segnalare all'Autorita' eventuali inadempimenti da
parte delle imprese debitrici;
c) corrispondere alle imprese incaricate di fornire
il servizio universale le somme versate dalle imprese
debitrici, in adempimento a quanto previsto dalla lettera
a), entro 30 giorni dall'ultimo versamento effettuato;
d) inviare all'Autorita' un rapporto annuale sulla
gestione del fondo del servizio universale, entro 45 giorni
dalla corresponsione di cui alla lettera c).
4. La base di calcolo per la contribuzione, a cui sono
tenute le imprese di cui all'articolo 3 del presente
allegato e' determinata con la seguente formula:
quota percentuale per l'operatore i-esimo.
LEGENDA:
RL = Ricavi lordi di competenza economica
dell'esercizio, relativi alla fornitura dei 1) servizi di
telefonia vocale su rete fissa e mobile e di uso della rete
telefonica pubblica, 2) servizi di selezione o preselezione
del vettore, 3) servizi di collegamento a Internet su rete
fissa e mobile, 4) servizi di linee affittate al dettaglio,
5) servizi di rivendita di capacita' trasmissiva, 6)
servizi di interconnessione, 7) servizi di affitto circuiti
all'ingrosso, 8) servizi di roaming nazionale ed
internazionale;
RSU = Ricavi lordi, di competenza economica
dell'esercizio, percepiti dalle imprese incaricate del
servizio universale per la fornitura dello stesso a clienti
o gruppi di clienti non remunerativi ovvero in aree non
remunerative;
SI = Costi, di competenza economica dell'esercizio,
sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui
all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di
interconnessione;
AC = Costi, di competenza economica dell'esercizio,
sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui
all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di
affitto circuiti;
CT = Costi, di competenza economica dell'esercizio,
sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui
all'articolo 3 del presente allegato, per acquisto di
capacita' trasmissiva;
RN = Costi, di competenza economica dell'esercizio,
sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui
all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di
roaming nazionale;
TV = Costi di competenza economica dell'esercizio,
sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui
all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di
telefonia vocale;
CI = Costi di competenza economica dell'esercizio,
sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui
all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di
collegamento a Internet.

(Articolo 98-quater decies)

ALLEGATO 8 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DA FORNIRE
CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 98-QUATER DECIES

A. Obblighi di informazione per i fornitori di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi
dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di
servizi da macchina a macchina.
I fornitori di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione
utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a
macchina forniscono le seguenti informazioni:
1) nell'ambito delle principali caratteristiche di
ogni servizio fornito i livelli minimi di qualita' del
servizio nella misura in cui sono offerti e, per i servizi
diversi dai servizi di accesso a internet, gli specifici
parametri di qualita' garantiti.
Laddove non sia offerto alcun livello minimo di
qualita' del servizio, cio' deve essere comunicato;
2) nell'ambito delle informazioni sul prezzo, ove e
nella misura applicabile, gli importi dovuti
rispettivamente per l'attivazione del servizio di
comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati
al consumo;
3) nell'ambito delle informazioni concernenti la
durata del contratto e le condizioni di rinnovo e di
risoluzione, compresi eventuali oneri di risoluzione, nella
misura in cui si applicano tali condizioni:
a) ogni utilizzo minimo o durata minima richiesti
per beneficiare di condizioni promozionali;
b) costi legati al passaggio e agli accordi di
indennizzo e rimborso in caso di ritardi o abusi nel
passaggio, nonche' informazioni circa le rispettive
procedure;
c) informazioni sul diritto, di cui beneficiano i
consumatori che utilizzano servizi prepagati, al rimborso,
su richiesta, dei crediti residui in caso di passaggio,
come stabilito all'articolo 98-octies decies comma 6;
d) oneri per risoluzione anticipata dal contratto,
comprese le informazioni sullo sblocco dell'apparecchiatura
terminale e sul recupero dei costi in relazione alla
stessa;
4) le disposizioni relative all'indennizzo e al
rimborso, ivi compreso, se del caso, un riferimento
esplicito ai diritti dei consumatori, applicabili qualora
non sia raggiunto il livello di qualita' del servizio
previsto dal contratto o qualora la risposta del fornitore
a incidenti di sicurezza, minacce o vulnerabilita' non sia
adeguata;
5) i tipi di azioni che il fornitore puo' adottare in
risposta a incidenti di sicurezza, o minacce e
vulnerabilita'.
B. Obblighi di informazione per i fornitori di servizi di
accesso a internet e di servizi di comunicazione
interpersonale accessibili al pubblico.
I. Oltre agli obblighi di cui alla parte A, i fornitori
di servizi di accesso a internet e di servizi di
comunicazione interpersonale accessibili al pubblico
forniscono le seguenti informazioni:
1) nell'ambito delle principali caratteristiche di
ciascun servizio fornito:
a) i livelli minimi di qualita' del servizio nella
misura in cui siano offerti e tenendo nella massima
considerazione le linee guida del BEREC adottate a norma
dell'articolo 98-sedecies, comma 2, per quanto concerne:
per i servizi di accesso a internet: almeno
latenza, jitter, perdita di pacchetti;
per i servizi di comunicazione interpersonale
accessibili al pubblico, ove esercitino un controllo su
almeno alcuni elementi della rete o abbiano a tal fine un
accordo sul livello dei servizi con le aziende che
forniscono l'accesso alla rete: almeno i tempi di
allacciamento iniziale, la probabilita' di fallimento della
chiamata, i ritardi di segnalazione della chiamata a norma
dell'allegato 10;
b) fermo restando il diritto degli utenti finali di
utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta, a
norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE)
2015/2120, le condizioni, compresi i contributi, imposte
dal fornitore all'utilizzo delle apparecchiature terminali
fornite;
2) nell'ambito delle informazioni sul prezzo, ove e
nella misura applicabile, gli importi dovuti
rispettivamente per l'attivazione del servizio di
comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati
al consumo:
a) i dettagli del piano o dei piani tariffari
specifici previsti dal contratto e, per ciascun piano
tariffario, i tipi di servizi offerti, compresi, se del
caso, i volumi delle comunicazioni (quali MB, minuti,
messaggi) inclusi in ciascun periodo di fatturazione e il
prezzo per unita' supplementare di comunicazione;
b) in caso di piano o di piani tariffari con un
volume di comunicazioni prestabilito, la possibilita' per i
consumatori di differire il volume non utilizzato dal
periodo di fatturazione precedente a quello successivo,
laddove il contratto preveda tale opzione;
c) strumenti per salvaguardare la trasparenza delle
fatture e monitorare il livello dei consumi;
d) informazioni sulle tariffe in vigore riguardo a
numeri o servizi soggetti a particolari condizioni
tariffarie; per singole categorie di servizi le autorita'
competenti in coordinamento, se del caso, con le autorita'
nazionali di regolamentazione possono esigere anche che
tali informazioni siano fornite immediatamente prima della
connessione della chiamata o della connessione al fornitore
del servizio;
e) per i pacchetti di servizi e i pacchetti che
comprendono servizi e apparecchiature terminali, il prezzo
dei singoli elementi del pacchetto, nella misura in cui
siano commercializzati anche separatamente;
f) dettagli e condizioni, compresi i contributi, su
servizio post-vendita, manutenzione e assistenza ai
clienti; e
g) mezzi per ottenere informazioni aggiornate su
tutte le tariffe vigenti e sui costi di manutenzione;
3) nell'ambito delle informazioni concernenti la
durata del contratto per i pacchetti di servizi e le
condizioni di rinnovo e di risoluzione del contratto, ove
applicabile, le condizioni di cessazione del pacchetto o
dei suoi elementi;
4) fatto salvo l'articolo 13 del regolamento (UE)
2016/679, le informazioni relative ai dati personali che
sono forniti prima della prestazione del servizio o
raccolti contestualmente alla fornitura del servizio;
5) informazioni dettagliate su prodotti e servizi
destinati a utenti finali con disabilita' e su come possono
essere ottenuti gli aggiornamenti di tali informazioni;
6) i mezzi con cui possono essere avviati i
procedimenti di risoluzione delle controversie, incluse le
controversie nazionali e transfrontaliere, in conformita'
all'articolo 25.
II. Oltre agli obblighi di cui alla parte A e al punto I, i
fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati
sul numero accessibile al pubblico forniscono anche le
seguenti informazioni:
1) restrizioni all'accesso ai servizi di emergenza o
alle informazioni sulla localizzazione del chiamante a
causa di impossibilita' tecnica, purche' il servizio
consenta agli utenti finali di effettuare chiamate verso un
numero nell'ambito di un piano di numerazione nazionale o
internazionale;
2) il diritto dell'utente finale di decidere se far
inserire i propri dati personali in un elenco e le
tipologie di dati di cui trattasi in conformita'
dell'articolo 129 del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n.196.
III. Oltre agli obblighi di cui alla parte A e al punto I,
i fornitori di servizi di accesso a internet forniscono
anche le informazioni richieste a norma dell'articolo 4,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120.

(Articolo 16 e 42)

ALLEGATO 12

DETERMINAZIONE DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI E DEI CONTRIBUTI
DI CUI, RISPETTIVAMENTE, AGLI ARTICOLI 16 E 42

Art. 1.
Diritti amministrativi

1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di
cui al comma 1 dell'articolo 16 del Codice, le imprese
titolari di autorizzazione generale per l'installazione e
la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese
quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, e le imprese
titolari di autorizzazione generale per l'offerta del
servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione
di quello offerto in luoghi presidiati mediante
apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di carte
telefoniche, sono tenute al pagamento di un contributo
annuo, compreso l'anno dal quale decorre l'autorizzazione
generale. Tale contributo, che per gli anni successivi a
quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere
versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso
di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31
dicembre dell'anno precedente, e' determinato nei seguenti
importi:
a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di
comunicazioni anche per la distribuzione di contenuti
(Content delivery Network - CDN):
1) sull'intero territorio nazionale: 127.000 euro;
2) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino
a 10 milioni di abitanti: 64.000 euro;
3) su un territorio avente piu' di 200.000 e fino a
1 milione di abitanti: 32.000 euro;
4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti:
17.000 euro;
5) per le imprese che erogano il servizio
prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore
a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli
utenti e' calcolato sul quantitativo delle linee attivate a
ciascun utente finale e per servizio prevalente deve
intendersi che il fatturato derivante dall'attivita' di
offerta di linee all'utente finale (retail) deve essere
superiore a quello derivante da eventuale attivita' di
vendita all'ingrosso (wholesale) di connettivita',
instradamento e trasporto di traffico telefonico ad altri
soggetti autorizzati, anche per le reti IP.
b) nel caso di fornitura di servizio telefonico
accessibile al pubblico:
1) sull'intero territorio nazionale: 75.500 euro;
2) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino
a 10 milioni di abitanti: 32.000 euro;
3) su un territorio avente piu' di 200.000 e fino a
1 milione di abitanti: 12.500 euro;
4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti:
6.400 euro;
5) per le imprese che erogano il servizio
prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore
a 50.000: 300 euro ogni mille utenti. Il numero degli
utenti e' calcolato sul quantitativo delle risorse di
numerazione attivate a ciascun utente finale e per servizio
prevalente deve intendersi che il fatturato dell'attivita'
fornita all'utente finale (retail) attraverso risorse di
numerazione per servizi non a sovrapprezzo deve essere
superiore al fatturato derivante da eventuale attivita' di
vendita all'ingrosso (wholesale) consistente nella messa a
disposizione di risorse di numerazione ad altri soggetti
autorizzati. Il regime contributivo di cui al presente
punto non e' applicabile alle imprese che erogano servizi a
sovrapprezzo.
c) nel caso di fornitura del servizio di
comunicazioni mobili e personali, salvo il caso in cui il
contributo sia stato determinato in una procedura di
selezione competitiva o comparativa:
1) per le imprese che erogano prevalentemente il
servizio a un numero di utenti finali pari o inferiore a
50.000: 1.500 euro ogni mille utenti e per servizio
prevalente deve intendersi che il fatturato dell'attivita'
fornita all'utente finale (retail) attraverso risorse di
numerazione per servizi non a sovrapprezzo deve essere
superiore al fatturato derivante da eventuale attivita' di
vendita all'ingrosso (wholesale) consistente nella messa a
disposizione di risorse di numerazione ad altri soggetti
autorizzati.
2) per le imprese che erogano il servizio ad un
numero di utenti superiore a 50.000: 75.500 euro;
d) nel caso di fornitura, anche congiuntamente, anche
a bordo di imbarcazioni e di aerei, di servizi di rete e/o
di comunicazione elettronica via satellite: 1) fino a 10
stazioni: 2.220 euro;
2) fino a 100 stazioni: 5.550 euro;
3) oltre 100 stazioni: 11.100 euro.
e) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione
elettronica via satellite per terminali d'utente S-PCS o
DSL, indipendentemente dal numero di terminali, 3.330,00
euro;
f) - (abrogata)
g) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione
via satellite SNG temporanei in banda 14,00 - 14,25 GHz
oppure in banda 29,50 - 30,00 GHz per evento avente durata
massima di 30 giorni, 200,00 euro; nel caso di servizi di
comunicazione elettronica, anche non satellitari,
assimilabili a questa tipologia e' dovuto un pagamento di
200,00 euro per il singolo evento e nel caso di
autorizzazione generale si rimanda ai contributi di cui
alla lett. d).
h) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione
via satellite, diversi dal servizio SNG, si applica un
contributo di 600,00 euro ulteriore rispetto a quello
eventualmente dovuto in virtu' dell'art. 1, comma 1, lett.
d), indipendentemente dal numero delle stazioni utilizzate.
h-bis) Per tutti gli altri servizi di rete e/o
comunicazione elettronica via satellite, anche nel caso in
cui si utilizza no stazioni solo riceventi o che non
impieghino proprie stazioni o terminali, si applica un
contributo di 600,00 euro per ciascuna sede in cui sono
installate apparecchiature di commutazione proprie di
ciascun servizio offerto.
2. Le imprese titolari di un'autorizzazione generale
per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazione
elettronica non ricompresi tra quelli indicati al comma 1,
sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno in cui
l'autorizzazione generale decorre, di un contributo di
600,00 euro per ciascuna sede in cui sono installate
apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio
offerto. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di
cui al comma 1 dell'articolo 16 del Codice l'importo per
una sede e' dovuto anche nel caso in cui non sia impiegata
alcuna apparecchiatura propria.
3. A fini della determinazione del numero delle
stazioni componenti una rete VSAT non si considerano le
stazioni trasportabili destinate a sostituire le stazioni
fisse in situazioni di emergenza.
4. Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli
amministrativi e le verifiche tecniche, i titolari di
autorizzazioni generali sono tenuti, sulla base di un
ragionevole preavviso, a consentire l'accesso al personale
incaricato di svolgere tali compiti alle sedi ed ai siti
oggetto del controllo.
5. Nel caso di sperimentazioni di reti e/o servizi di
comunicazione elettronica si applica il contributo di cui
al comma 2.

Art. 1-bis.
Diritti amministrativi in materia di tecnologia digitale
terrestre

Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui
all'articolo 16, comma 1, le imprese titolari di
autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi
diritti di uso per l'attivita' di operatore di rete
televisiva in tecnologia digitale terrestre sono tenute al
pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale
decorre l'autorizzazione generale, di un contributo che e'
determinato sulla base della popolazione potenzialmente
destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per gli
anni successivi a quello del conseguimento
dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio
di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata
in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, e'
determinato nei seguenti importi nel caso di fornitura di
reti televisive digitali terrestri: a) sull'intero
territorio nazionale: 111.000 euro; b) su un territorio
avente piu' di 30 milioni e fino a 50 milioni di abitanti:
25.000 euro; c) su un territorio avente piu' di 15 milioni
e fino a 30 milioni di abitanti: 18.000 euro; d) su un
territorio avente piu' di 5 milioni e fino a 15 milioni di
abitanti: 9.000 euro; e) su un territorio avente piu' di 1
milione e fino a 5 milioni di abitanti: 3.000 euro; f) su
un territorio avente piu' di 500.000 e fino a 1 milione di
abitanti: 600 euro; g) su un territorio avente fino a
500.000 abitanti: 300 euro)).

Art. 2.
Contributi per la concessione dei diritti di uso delle
frequenze radio

1. Oltre ai contributi previsti all'articolo 1 del
presente allegato le imprese che installano e forniscono
reti pubbliche di comunicazioni e/o prestano servizi di
comunicazione elettronica mediante l'utilizzo di frequenze
radioelettriche sono tenute al pagamento di un contributo
annuo, di cui all'articolo 42, secondo la tabella di cui
all'articolo 5 del presente allegato, ove non diversamente
disposto dalle procedure di gara per il rilascio dei
relativi diritti d'uso. Il contributo e' dovuto per ogni
frequenza del collegamento punto-punto autorizzata, e per
le relative stazioni ripetitrici. Nel caso in cui i
medesimi collegamenti autorizzati siano utilizzati in
polarizzazione lineare, gli stessi sono soggetti ad un
contributo maggiorato del 30 per cento trattandosi di una
risorsa scarsa utilizzata in maniera inefficiente. Nel caso
di collegamenti utilizzati per l'espletamento di una
sperimentazione di servizi o reti di comunicazione
elettronica l'ammontare del contributo e' calcolato
proporzionalmente alla durata della stessa e deve essere
corrisposto nuovamente in caso di rinnovo.
2. Nel caso di collegamenti fissi unidirezionali e
quelli operanti con tecnologia TDD, l'ammontare del
contributo di cui all'articolo 5 del presente allegato e'
dimezzato.
3. I titolari di diritti d'uso di frequenze
radioelettriche per l'espletamento dei servizi di rete via
satellite, per ciascuna delle tipologie sotto elencate,
sono tenuti al pagamento dei contributi annui quantificati
in relazione alla larghezza di banda di frequenza impegnata
in trasmissione e in ricezione, nel caso in cui le stazioni
vengano coordinate secondo quanto previsto dal Piano
nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF), con
esclusione delle porzioni di bande di frequenza comuni in
trasmissione e ricezione.
- per larghezze di banda
fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi a 40 MHz inclusi 22.200,00 euro;
per ogni singolo MHz aggiuntivo e/o frazione dello
stesso 30,00 euro
Tipologia di servizio:
- erogato attraverso terminali di tipo HEST
- diffusivo televisivo o radiofonico;
- contribuzione televisiva o radiofonica punto-punto
o punto-multipunto;
- operazioni spaziali (quali telemetrie);
- S-PCS riferito alla gateway;
- S-PCS riferito ai terminali d'utente;
- Trasmissione dati quale internet via satellite
diffusivo, punto-punto o punto-multipunto;
- Tutti gli altri servizi via satellite non
riconducibili a quelli summenzionati;
3-bis. Non sono soggette al pagamento dei contributi di
cui al comma 3 solo le bande di frequenze individuate nel
Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNFR) come
di libero uso o ad uso collettivo.
4. I titolari di diritti d'uso di frequenze
radioelettriche per l'espletamento di servizi di
comunicazione SNG sono tenuti al pagamento dei seguenti
contributi:
a) per la ripresa di un singolo evento della durata
massima di trenta giorni rinnovabili:
750,00 euro, per ogni stazione terrena
trasportabile impiegata;
300,00 euro per ogni satellite geostazionario
impegnato, oltre al primo, dalla medesima stazione.
b) per un numero indeterminato di eventi, purche'
compresi nell'arco temporale di un anno:
5.550,00 euro per ogni stazione terrena
trasportabile impiegata.

Art. 2-bis.
Contributi annui per i collegamenti in ponte radio

1. Le imprese titolari di autorizzazione generale o
alle quali sono stati concessi diritti di uso per
l'attivita' di operatore di rete televisiva in tecnologia
digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze
radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono
tenute al pagamento dei contributi di seguito indicati per
ogni collegamento monodirezionale:
a) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza
superiore a 14 GHz;
b) euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra
un valore pari o inferiore a 14 GHz e un valore pari o
superiore a 10 GHz;
c) euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra
un valore inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a
6 GHz;
d) euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza
inferiore a 6 GHz)).

Art. 3.
Contributi per la concessione dei diritti di uso dei numeri

1. Oltre ai contributi previsti all'articolo 1 del
presente allegato, l'attribuzione da parte del Ministero di
risorse di numerazione, ove necessarie, da impiegare per la
fornitura al pubblico di reti o servizi di comunicazione
elettronica da parte dei titolari di diritti di uso di
numeri, e' soggetta al pagamento di un contributo annuo, di
cui all'articolo 42, compreso l'anno di attribuzione.
2. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco
da 10.000 numeri in decade 0 per servizi geografici e' pari
a 111,00 euro
3. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco
da 100 numeri sui codici fittizi 0843 e 0844 per chiamate
telefoniche rispettivamente finalizzate ad attivita'
statistiche e quelle finalizzate al compimento di ricerche
di mercato e ad attivita' di pubblicita', vendita e
comunicazione commerciale e' pari a 1,11 euro
4. Il contributo per l'attribuzione di un codice di
carrier selection a 4 o 5 cifre e' pari, rispettivamente, a
111.000,00 euro e 55.500,00 euro
5. Il contributo per l'attribuzione di un codice per
servizi di assistenza clienti customer care a 3, 4, o 6
cifre e' pari, rispettivamente, a 55.500,00 euro, 27.750,00
euro e 11.100,00 euro.
6. Il contributo per l'attribuzione di un codice di
accesso a rete privata virtuale a 4, 5 o 6 cifre e' pari,
rispettivamente, 111.000,00 euro, 55.500,00 euro e
27.750,00 euro.
7. Il contributo per l'attribuzione di un singolo
numero sul codice 12 per il servizio di informazione
abbonati e' pari a 55.500,00 euro.
8. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco
da 1.000 numeri sul codice 178 per servizi di numero unico
o personale e' pari ad 50,00 euro.
9. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco
da 100 numeri sul codice 199 per servizi di numero unico o
personale e' pari a 50,00 euro.
10. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un
singolo numero a 3 cifre sul codice 3XY per il servizio di
accesso diretto e di trasferimento della chiamata alla
segreteria telefonica o per l'instradamento delle chiamate
(Routing Number) il contributo annuo e' pari a 111.000,00
euro.
11. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un
blocco da un milione di numeri sul codice 3XYZ per servizi
di comunicazioni mobili e personali e' pari a 11.100,00
euro.
12. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un
blocco da 100.000 numeri sul codice 31X per servizi di
comunicazioni mobili e personali e' pari a 1.110,00 euro.
13. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un
singolo numero a 5 cifre sul codice 4 per servizi a
sovrapprezzo SMS/MMS e trasmissione dati e' pari a
55.500,00 euro
14. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un
singolo numero a 7 cifre sul codice 4 per servizi a
sovrapprezzo SMS/MMS e trasmissione dati e' pari a 2.775,00
euro.
15. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un
singolo numero a 5 cifre sul codice 43 per servizi non a
sovrapprezzo e riservata esclusivamente ai servizi svolti
attraverso SMS/MMS ed altre tipologie di trasmissione dati
e' pari a 1.110,00 euro.
16. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un
singolo numero a 7 cifre sul codice 43 per servizi non a
sovrapprezzo e riservata esclusivamente ai servizi svolti
attraverso SMS/MMS ed altre tipologie di trasmissione dati
e' pari a 11,10 euro.
17. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un
blocco da 1000 numeri sul codice 43 per servizi non a
sovrapprezzo e riservata esclusivamente ai servizi svolti
attraverso SMS/MMS ed altre tipologie di trasmissione dati
e' pari a 11,10 euro.
18. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un
blocco da 1000 numeri sul codice 55 per il servizio di
comunicazione vocale nomadico e' pari a 11,10 euro.
19. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un
singolo numero a 3 cifre sul codice 7XY per l'instradamento
delle chiamate (Routing Number) il contributo annuo e' pari
a 66.600,00 euro.
20. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un
blocco da 100 numeri sul codice 70X per servizi Internet e'
pari a 10,00 euro.
21. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un
blocco da 100 numeri sul codice 800 per servizi di addebito
al chiamato e' pari a 50,00 euro.
22. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un
singolo numero a 6 cifre sul codice 803 per servizi di
addebito al chiamato e' pari a 27.750,00 euro.
23. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un
blocco da 100 numeri sul codice 840 o 848 per servizi di
addebito ripartito e' pari a 50,00 euro:
24. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un
singolo numero a 6 cifre sul codice 841 o 847 per servizi
di addebito ripartito e' pari a 27.750,00 euro.
25. Il contributo dovuto per un blocco da 10 numeri
contigui sul codice 89111 per servizi a sovrapprezzo per
collegamenti relativi ai POS e' pari a 11,10 euro.
26. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un
singolo numero a 6 cifre sui codici 892, 894 e 895 per
servizi a sovrapprezzo e' pari a 27.750,00 euro.
27. Il contributo dovuto per un blocco da 10 numeri
contigui sui codici 893YUUU e 895YUUU per servizi a
sovrapprezzo e' pari a 27.750,00 euro.
28. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un
blocco da 100 numeri sui codici 893YUUUU, 894YUUUU e
895YUUUU per servizi a sovrapprezzo e' pari a 500,00 euro.
29. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un
blocco da 100 numeri sui codici 893YUUUUUU e 895YUUUUUU per
servizi a sovrapprezzo e' pari a 25,00 euro.
30. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un
blocco da 100 numeri sul codice 899UUUUUU per servizi a
sovrapprezzo e' pari a 50,00 euro.
31. Il contributo per l'attribuzione di un codice
identificativo dei punti di segnalazione nazionale o
internazionale e' pari a 10,00 euro.
32. Il contributo per l'attribuzione di un codice
operatore del tipo OP_ID o MNC e' pari a 500,00 euro.
33. Il contributo dovuto nel caso di prenotazione di
numerazione o di richiesta di numerazione per
l'espletamento di una sperimentazione e' pari al 50 per
cento degli importi previsti nei commi precedenti e deve
essere corrisposto anche in caso di rinnovo.
34. Nel caso in cui il Ministero, al fine di prevenire
indisponibilita' di risorse di numerazione, eserciti la
facolta' di attribuire diritti d'uso per blocchi di
grandezza inferiore e' corrisposto un contributo
proporzionale.

Art. 4.
Modalita' di pagamento

1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli
articoli 1, 2 e 3 del presente allegato e' effettuato
attraverso le piattaforme digitali di pagamento della
pubblica amministrazione, fatte salve le eccezioni indicate
sul sito istituzionale del Ministero.
2. In caso di mancato o ritardato pagamento entro i
termini stabiliti, , si applica, a far data dalla data di
scadenza del termine di pagamento, una maggiorazione pari
allo 0,5 per cento della somma dovuta per ogni mese o
frazione di ritardo.

Art. 5.
Contributo annuo per l'uso di risorse scarse

(Valori in euro)
Parte di provvedimento in formato grafico

(Articolo 11)

ALLEGATO n. 13-bis (ex allegato 9 decreto legislativo 1
agosto 2003, n.259 ed ex allegato 14 del decreto 8 novembre
2021, n.207)

DICHIARAZIONE PER L'OFFERTA AL PUBBLICO DI RETI E SERVIZI
DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI CUI ALL'ARTICOLO 11

La presente dichiarazione deve essere presentata
esclusivamente attraverso il portale presente sul sito del
Ministero ai sensi dell'articolo 11.
Il sottoscritto:
Cognome
Nome
Luogo e data di nascita
Residenza e domicilio
Cittadinanza
Societa'/Ditta
Nazionalita'
Sede legale
Eventuali sedi presenti nel territorio nell'unione o
in altro stato extraeuropeo
Codice Fiscale e partita IVA (Nel caso di societa'
estera numero del registro pubblico analogo nell'Unione
europea o nel paese extraeuropeo)
Indirizzo del sito Web
Composizione dell'azionariato - (tale informazione
viene richiesta al fine della compilazione del questionario
annuale sui servizi di TLC approntato dalla Commissione
europea)
Dati del rappresentante legale:
Cognome
Nome
Luogo e data di nascita
Residenza e domicilio
Codice Fiscale

Dichiara

di voler offrire il seguente servizio di rete e/o
comunicazione elettronica: _____________________________
Descrizione tipologia di rete, che comprenda la sua
costituzione/configurazione, il relativo programma di
installazione, le interconnessioni previste con altre reti,
la competenza tecnica di cui si avvale per la realizzazione
etc
Descrizione tipologia dei servizi che possono essere
offerti e l'area di copertura geografica interessata alla
loro fornitura ;
Descrizione dei sistemi/apparati di rete utilizzati con
relative norme tecniche e relativa ubicazione;
Nel caso di utilizzo di frequenze ad uso collettivo
devono essere indicate altresi' le seguenti informazioni:
ubicazione delle stazioni radioelettriche unitamente
al MAC Address, al Service Set Identifier (SSID) e alla
frequenza utilizzata;
Data presunta di inizio attivita'.
Nel caso di accesso ad una rete pubblica tramite RLAN
(art. 68) devono essere indicate altresi' le seguenti
informazioni:
ubicazione delle stazioni radioelettriche unitamente
al MAC Address, al Service Set Identifier (SSID) e alla
frequenza utilizzata;
Inoltre, per ogni eventuale richiesta di chiarimenti
sulla presente dichiarazione e per il riscontro alle future
richieste di informazioni previste dal presente decreto, si
indica nella persona di _______________ il referente per
gli affari istituzionali contattabile ai seguenti recapiti:
n. telefonico
n. fax
indirizzo mail
indirizzo di PEC
A tal fine si impegna a garantire il rispetto delle
condizioni indicate nella parte A dell'allegato n. 1 del
presente decreto, nonche' ove applicabili e giustificate
rispetto alla rete e/o servizio di comunicazione
elettronica in questione, delle altre condizioni di cui al
predetto allegato n. 1 ed a comunicare tempestivamente al
Ministero qualsiasi variazione riguardante le informazioni
rese con la presente dichiarazione.
Il dichiarante, per quanto non espressamente
menzionato, garantisce l'osservanza delle disposizioni di
cui alla Parte III del Titolo II del presente decreto delle
comunicazioni elettroniche, nonche' il rispetto delle
condizioni che possono essere imposte alle imprese in
virtu' di altre normative non di settore.
Si allegano alla presente dichiarazione:
1. autocertificazione redatta ai sensi del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, da
cui risulti che l'impresa e' iscritta alla Camera di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura
comprensiva della dicitura relativa al nulla osta
antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994,
n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 3
giugno 1998, n. 252; oppure certificato equipollente per
soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell'Unione
europea o in Paesi non appartenente all'Unione europea con
i quali vi siano accordi di piena reciprocita', con
allegata copia in formato digitale del documento di
identita' personale del/i dichiarante/i;
2. certificato o autocertificazione redatta ai sensi
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445, da cui risulti che gli amministratori che
rappresentano legalmente la societa' o il titolare
dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per
delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono
sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione; oppure
certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede
in uno dei Paesi dell'Unione europea o in Paesi non
appartenenti all'Unione europea con i quali vi siano
accordi di piena reciprocita', con allegata copia in
formato digitale del documento di identita' personale del/i
dichiarante/i.
DATA _________
FIRMA
 
Art. 4
Ulteriori modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259

1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy»;
b) all'articolo 1, comma 5, la parola: «Amministrazioni» e' sostituita dalla seguente: «amministrazioni»;
c) all'articolo 2, comma 1:
1) alla lettera c), nel titolo della definizione, le parole: «Agenzia per la cybersicurezza nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia»;
2) alla lettera d), le parole: «radio elettrico» sono sostituite dalla seguente: «radioelettrico»;
d) alla parte prima, titolo I, capo II, dopo la rubrica: «Autorizzazione generale», le parole: «(ARTT. 12-19 CCEE)» sono soppresse;
e) all'articolo 11, comma 10, la parola: «indicati» e' sostituita dalla seguente: «indicate»;
f) all'articolo 12, ai commi 3 e 4, le parole: «di uso» sono sostituite dalle seguenti: «d'uso»;
g) all'articolo 13, comma 5, la parola: «comunicazioni» e' sostituita dalla seguente: «comunicazione»;
h) all'articolo 15 alla rubrica la parola: «eeccc» e' sostituita dalla seguente: «eecc»;
i) all'articolo 17, comma 2, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
l) all'articolo 25, comma 1, le parole: «disposizioni di cui al presente Capo» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni di cui alla parte III, titolo III»;
m) all'articolo 30, comma 22, le parole: «ai sensi dei commi 13, 21, 22 e 23» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 13, 19, 20 e 21»;
n) all'articolo 30, comma 18, le parole: «all'articoli» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo»;
o) all'articolo 30, al comma 19, e' inserito, in fine, il seguente segno di interpunzione: «.»;
p) all'articolo 42, comma 3, le parole: «all'articolo 98-octiesdecies, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 54, comma 2»;
q) all'articolo 44, al comma 1, e' inserito, in fine, il seguente segno di interpunzione: «.»;
r) all'articolo 49:
1) al comma 2, le parole: «od integrazione» sono sostituite dalle seguenti: «o l'integrazione»;
2) al comma 6, la parola: «indicati» e' sostituita dalla seguente: «indicate»;
s) all'articolo 61, comma 6, la parola: «debbono» e' sostituita dalla seguente: «devono»;
t) all'articolo 62, comma 3, le parole: «sono essere» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere»;
u) all'articolo 64:
1) al comma 1, le parole: «di uso» sono sostituite dalle seguenti: «d'uso»;
2) al comma 4, al primo periodo dopo la parola: «Ministero» il segno di interpunzione: «,» e' soppresso;
v) all'articolo 69, comma 7, le parole: «decreto legislativo n. 33 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33»;
z) all'articolo 73, comma 3, le parole: «entro un lasso di tempo appropriato» sono sostituite dalle seguenti: «con un adeguato preavviso»;
aa) all'articolo 82, comma 1, dopo le parole: «dell'accesso» il segno di interpunzione: «.» e' soppresso;
bb) all'articolo 87:
1) al comma 1, la parola: «designante» e' sostituita dalla seguente: «designate» e le parole: «di comunicazione di comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «di comunicazione»;
2) al comma 4, le parole: «qualora stabilisce» sono sostituite dalle seguenti: «qualora stabilisca»;
cc) all'articolo 88, comma 1, le parole: «incluso alle» sono sostituite dalle seguenti: «incluse le»;
dd) all'articolo 98, comma 2, le parole: «decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 17» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»;
ee) all'articolo 98-sexies, la parola: «domini» e' sostituita dalla seguente: «dominio»;
ff) all'articolo 98-novies, al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: «materia» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
gg) all'articolo 98-terdecies, comma 2, le parole: «cimma1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
hh) all'articolo 98-septiesdecies:
1) al comma 1, dopo le parole: «accessibili al pubblico» e «da macchina a macchina» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
2) al comma 7, la parola: «stipulata» e' sostituita dalla seguente: «stipula»;
ii) all'articolo 98-octiesdecies, al comma 3, dopo le parole: «contratto» e «Ministero» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
ll) all'articolo 98-noviesdecies:
1) al comma 1, le parole: «l'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli»;
2) al comma 5, la parola «l'articoli» e' sostituita dalla seguente: «articoli»;
mm) all'articolo 98-viciessemel, al comma 3, dopo la parola: «articolo» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
nn) all'articolo 98-vicies bis, al comma 5, dopo le parole: «strettamente necessario» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «.»;
oo) all'articolo 98-vicies quinquies:
1) al comma 2, la parola: «favoriscano» e' sostituita dalla seguente: «favoriscono»;
2) al comma 3, la parola: «adottano» e' sostituita dalla seguente: «adotta»;
pp) alla parte IV, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Reti e attivita' di comunicazione elettronica ad uso privato».

Note all'art. 4:
- Per il testo degli articoli 1, 2, 11, 12, 13, 15, 30,
42, 44, 49, 69, 98-sexies del decreto legislativo n. 259
del 1° agosto 2003, si veda nelle note all'articolo 1;
- Si riporta il testo degli articoli 17, 25, 61, 62,
64, 73, 82, 87, 88, 98, 98-novies, 98-terdecies, 98-septies
decies, 98-octies decies, 98-novies decies, 98-vicie semel,
98- vicies bis 98-vicies quinquies del decreto legislativo
n. 259 del 1° agosto 2003, gia' modificato dal decreto
legislativo n. 207 dell'8 novembre 2021, come ulteriormente
modificato dal presente decreto:
«Art. 17 (Separazione contabile e rendiconti
finanziari) (ex art. 17 eecc, artt. 16 e 48 Codice 2003).
- 1. Il Ministero o l'Autorita', ciascuno per quanto di
propria competenza prescrivono alle imprese che forniscono
reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico e godono
di diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi
in altri settori nello stesso Stato membro o in un altro
Stato membro:
a) di tenere una contabilita' separata per le
attivita' attinenti alla fornitura di reti o servizi di
comunicazione elettronica nella misura che sarebbe
richiesta se dette attivita' fossero svolte da soggetti con
personalita' giuridica distinta, onde individuare tutti i
fattori di costo e ricavo, congiuntamente alla base del
loro calcolo e ai metodi dettagliati di imputazione
utilizzati, relativi a tali attivita', compresa una
ripartizione suddivisa per voci delle immobilizzazioni e
dei costi strutturali;
b) di provvedere, in alternativa, a una separazione
strutturale per le attivita' attinenti alla fornitura di
reti o servizi di comunicazione elettronica.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1 non si applicano
alle imprese il cui fatturato annuo sia inferiore a 50
milioni di euro nelle attivita' attinenti alla fornitura di
reti o servizi di comunicazione elettronica nell'Unione.
3. Se le imprese che forniscono reti pubbliche di
comunicazione elettronica o servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico non sono soggette ai
requisiti del diritto delle societa' e non soddisfano i
criteri relativi alle piccole e medie imprese previsti
dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, i loro
rendiconti finanziari sono elaborati e presentati a una
revisione contabile indipendente e successivamente
pubblicati. La revisione e' effettuata in conformita' delle
pertinenti norme dell'Unione europea e nazionali. Il
presente comma si applica anche alla separazione contabile
di cui al comma 1, lettera a).»
«Art. 25 (Risoluzione delle controversie tra utenti
finali e operatori) (ex art. 25 eecc e art. 84 Codice
2003). - 1. L'Autorita', ai sensi dell'articolo 1, commi
11, 12 e 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, prevede
con propri regolamenti le procedure extragiudiziali
trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco onerose
per l'esame delle controversie tra utenti finali e
operatori, inerenti alle disposizioni di cui alla parte
III, titolo III e relative all'esecuzione dei contratti e
alle condizioni contrattuali. Tali procedure consentono una
equa e tempestiva risoluzione delle controversie
prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso o
di indennizzo, ferma restando la tutela giurisdizionale
prevista dalla vigente normativa.
2. L'Autorita', anche per il tramite dei Comitati
regionali per le comunicazioni, svolge la funzione di
risoluzione delle controversie di cui al comma 1 ed e'
inserita nell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire
le controversie nazionali e transfrontaliere nel settore
delle comunicazioni elettroniche e postali, di cui
all'articolo 141-decies del Codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito
"Codice del consumo").
3. In alternativa alla procedura dinanzi
all'Autorita' le parti hanno la facolta' di rimettere la
controversia agli altri organismi ADR iscritti nel medesimo
elenco di cui al comma 2.
4. L'Autorita', d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, anche ai sensi
dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n.
249, promuove la creazione, con l'attuale dotazione di
personale e con i beni strumentali acquisibili con gli
ordinari stanziamenti di bilancio e conseguente invarianza
di spesa, di servizi on-line e di uffici a un adeguato
livello territoriale, al fine di facilitare l'accesso dei
consumatori e degli utenti finali alle strutture di
composizione delle controversie.
5. L'Autorita' stabilisce le modalita' con le quali
gli utenti possono segnalare le violazioni delle
disposizioni normative nelle materie di competenza
dell'Autorita' e richiederne l'intervento al di fuori delle
forme di tutela e delle procedure di cui ai commi 1, 2, 3 e
4.
6. Fatto salvo quanto previsto dal Codice del
consumo, se in tali controversie sono coinvolti soggetti di
Stati membri diversi, l'Autorita' collabora con le
Autorita' competenti degli altri Stati membri al fine di
pervenire a una risoluzione della controversia.»
«Art. 61 (Concessione di diritti d'uso individuali
dello spettro radio) (ex art. 48 eecc - art. 27 Codice
2003). - 1. Qualora sia necessario concedere diritti d'uso
individuali dello spettro radio, il Ministero li rilascia,
a richiesta, a ogni impresa per la fornitura di reti o
servizi di comunicazione elettronica in forza di
un'autorizzazione generale di cui all'articolo 11, nel
rispetto dell'articolo 13, dell'articolo 21, comma 1,
lettera c), dell'articolo 67 e di ogni altra disposizione
che garantisca l'uso efficiente di tali risorse a norma del
presente decreto.
2. Fatti salvi criteri specifici definiti dal
Ministero e dall'Autorita', nell'ambito delle rispettive
competenze, per concedere i diritti d'uso individuali dello
spettro radio ai fornitori di servizi di diffusione di
contenuti radiofonici o televisivi per il conseguimento di
obiettivi d'interesse generale conformemente al diritto
dell'Unione, i diritti d'uso individuali dello spettro
radio sono concessi mediante procedure aperte, obiettive,
trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e
conformemente all'articolo 58.
3. Una deroga ai requisiti per le procedure aperte
puo' essere applicata quando la concessione di diritti
d'uso individuali dello spettro radio ai fornitori di
servizi di diffusione di contenuti radiofonici o televisivi
e' necessaria per conseguire un obiettivo di interesse
generale stabilito dal Ministero, sentita l'Autorita' per
gli aspetti di competenza, conformemente al diritto
dell'Unione europea.
4. Il Ministero esamina le domande di diritti d'uso
individuali dello spettro radio nell'ambito di procedure di
selezione improntate a criteri di ammissibilita' oggettivi,
trasparenti, proporzionati e non discriminatori,
previamente definiti e conformi alle condizioni da
associare a tali diritti. Il Ministero e l'Autorita',
nell'ambito delle rispettive competenze, hanno la facolta'
di esigere dai richiedenti tutte le informazioni necessarie
a valutarne, sulla base di detti criteri, la capacita' di
soddisfare dette condizioni. Il Ministero, se conclude che
il richiedente non possiede le capacita' necessarie, emana
una decisione debitamente motivata in tal senso.
5. Al momento della concessione dei diritti
individuali d'uso per lo spettro radio, il Ministero,
sentita l'Autorita' per i profili di competenza, specifica
se tali diritti possono essere trasferiti o affittati dal
titolare dei diritti e a quali condizioni, in applicazione
degli articoli 58 e 64.
6. Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le
decisioni in materia di concessione di diritti d'uso
individuali dello spettro radio non appena possibile dopo
il ricevimento della domanda completa ed entro sei
settimane nel caso dello spettro radio dichiarato
disponibile per servizi di comunicazione elettronica nel
piano nazionale di ripartizione delle frequenze e ove
applicabile e non diversamente disposto nei piani di
assegnazione delle risorse. Detto termine non pregiudica
l'articolo 67, comma 9, e l'eventuale applicabilita' di
accordi internazionali in materia di uso dello spettro
radio o delle posizioni orbitali dei satelliti. Se la
domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini
sopra indicati, invita l'impresa interessata ad integrarla.
I termini vengono sospesi fino al recepimento delle
integrazioni, che devono pervenire al Ministero entro e non
oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento
nei termini delle integrazioni richieste costituisce
rinuncia alla richiesta di uso delle frequenze radio.»
«Art. 62 (Durata dei diritti) (ex art. 49 eecc, art.
27, comma 4, cod. 2003). - 1. Qualora autorizzino l'uso
dello spettro radio mediante diritti d'uso individuali per
un periodo limitato, il Ministero e l'Autorita',
nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono a che
il diritto d'uso sia concesso per una durata adeguata
tenuto conto degli obiettivi perseguiti in conformita'
dell'articolo 67 comma 2 e 3, e della necessita' di
assicurare la concorrenza nonche' in particolare l'uso
effettivo ed efficiente dello spettro radio e di promuovere
l'innovazione e investimenti efficienti, anche prevedendo
un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti.
2. Qualora concedano per un periodo limitato diritti
d'uso individuali dello spettro radio per cui sono state
stabilite condizioni armonizzate mediante misure tecniche
di attuazione adottate in conformita' della decisione n.
676/2002/CE al fine di permetterne l'uso per i servizi di
comunicazione elettronica a banda larga senza fili, il
Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive
competenze, garantiscono per un periodo di almeno venti
anni la prevedibilita' regolamentare per i titolari dei
diritti relativamente alle condizioni di investimento in
infrastrutture che utilizzano detto spettro radio, tenendo
conto dei requisiti di cui al comma 1. Il presente articolo
e' soggetto, se del caso, a qualsiasi modifica delle
condizioni associate a tali diritti d'uso in conformita'
dell'articolo 18. A tal fine, il Ministero e l'Autorita'
garantiscono che detti diritti siano validi per almeno
quindici anni e comprendano, qualora necessario per
conformarsi al comma 1, un'adeguata proroga di tale durata,
alle condizioni stabilite al presente comma. Il Ministero e
l'Autorita' mettono a disposizione di tutte le parti
interessate i criteri generali per la proroga della durata
dei diritti d'uso in modo trasparente prima di concedere
diritti d'uso, nell'ambito delle condizioni stabilite
all'articolo 67 commi 5 e 8. Tali criteri generali si
riferiscono:
a) all'esigenza di garantire un uso effettivo ed
efficiente dello spettro radio in questione, agli obiettivi
perseguiti all'articolo 58 comma 2, lettere a) e b), o
all'esigenza di conseguire obiettivi di interesse generale
relativi alla tutela della sicurezza della vita, all'ordine
pubblico, alla sicurezza pubblica o alla difesa;
b) all'esigenza di assicurare una concorrenza senza
distorsioni.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made
in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel
corso della loro durata, per un periodo non superiore a
venti anni, previa presentazione di un dettagliato piano
tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruita'
del piano viene valutata d'intesa dal Ministero e
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in
relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e
all'esigenza di garantire l'omogeneita' dei regimi
autorizzatori.
4. Al piu' tardi due anni prima della scadenza della
durata iniziale di un diritto d'uso individuale,
l'Autorita', d'intesa col Ministero, effettua una
valutazione oggettiva e prospettica dei criteri generali
stabiliti per la proroga della durata di detto diritto
d'uso alla luce dell'articolo 58 comma 2 lettera c). A
condizione di non aver avviato una procedura di
contestazione per inadempimento delle condizioni associate
ai diritti d'uso a norma dell'articolo 32, il Ministero,
sentita l'Autorita', concede la proroga della durata del
diritto d'uso, a meno che concluda che tale proroga non
sarebbe conforme ai criteri generali stabiliti al comma 2,
quarto e quinto periodo, lettere a) o b). Sulla base di
tale valutazione, il Ministero notifica al titolare del
diritto d'uso la possibilita' di concedere la proroga della
durata del diritto. Nel caso in cui tale proroga non sia
concessa, il Ministero applica l'articolo 61 per la
concessione di diritti d'uso per quella specifica banda di
spettro radio. Tutte le misure di cui al presente comma
devono essere proporzionate, non discriminatorie,
trasparenti e motivate. In deroga all'articolo 23, le parti
interessate hanno l'opportunita' di presentare osservazioni
in merito a qualsiasi progetto di misura ai sensi del comma
2, quarto e quinto periodo, lettere a) e b), e del presente
comma, primo e secondo periodo, entro tre mesi dalla sua
adozione. Il presente comma non pregiudica l'applicazione
degli articoli 19 e 30. Nello stabilire i contributi per i
diritti d'uso, il Ministero e l'Autorita' tengono conto del
meccanismo previsto al comma 2 e al presente comma.
5. Ove debitamente giustificato, il Ministero e
l'Autorita' possono derogare ai commi 2 e 4 nei seguenti
casi:
a) in zone geografiche limitate in cui l'accesso
alle reti ad alta velocita' sia gravemente carente o
assente e cio' sia necessario per garantire il
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 58,
comma 2;
b) per specifici progetti a breve termine;
c) per uso sperimentale;
d) per usi dello spettro radio che possano
coesistere, in conformita' all'articolo 58, commi 5 e 6,
con servizi a banda larga senza fili;
e) per un uso alternativo dello spettro radio in
conformita' all'articolo 58, comma 3 e 4.
6. Il Ministero, sentita l'Autorita', puo' adeguare
la durata dei diritti d'uso stabiliti al presente articolo
al fine di garantire la simultaneita' della scadenza della
durata dei diritti in una o piu' bande.»
«Art. 64 (Trasferimento o affitto di diritti d'uso
individuali dello spettro radio) (art. 51 EEC e art. 14-ter
Codice 2003). - 1. Le imprese titolari di diritti
individuali d'uso delle radiofrequenze possono trasferire o
affittare ad altre imprese i propri diritti d'uso, con le
modalita' di cui ai commi 2 e 3. Resta fermo il potere del
Ministero e dell'Autorita', nell'ambito delle rispettive
competenze, di stabilire che la predetta facolta' non si
applichi qualora il diritto d'uso in questione sia stato
inizialmente concesso a titolo gratuito in termini di
contributi per l'uso ottimale dello spettro o assegnato per
la radiodiffusione televisiva.
2. Il trasferimento o l'affitto dei diritti d'uso
delle radiofrequenze e' efficace previa autorizzazione
rilasciata dal Ministero entro novanta giorni dalla
notifica della relativa istanza da parte dell'impresa
subentrante.
3. All'esito dell'istruttoria svolta dall'Autorita'
che, sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, accerta che non si verifichino distorsioni della
concorrenza, il Ministero in conformita' dell'articolo 65,
concede l'autorizzazione al trasferimento o affitto dei
diritti d'uso dello spettro radio, o comunica i motivi che
ne giustificano il diniego, se sono mantenute le condizioni
originarie associate ai predetti diritti, e, fatta salva la
predetta verifica:
a) sottopone i trasferimenti e gli affitti alla
procedura meno onerosa possibile;
b) non rifiuta l'affitto di diritti d'uso dello
spettro radio quando il locatore si impegna a rimanere
responsabile per il rispetto delle condizioni originarie
associate ai diritti d'uso;
c) non rifiuta il trasferimento di diritti d'uso
dello spettro radio, salvo se vi e' il rischio evidente che
il nuovo titolare non sia in grado di soddisfare le
condizioni originarie associate ai diritti d'uso.
4. Il Ministero puo' apporre all'autorizzazione, se
necessario, le specifiche condizioni proposte
dall'Autorita'. In caso di spettro radio armonizzato, i
trasferimenti rispettano tale uso armonizzato. I diritti
amministrativi imposti alle imprese in relazione al
trattamento di una domanda di trasferimento o di affitto di
diritti d'uso dello spettro radio devono essere conformi
all'articolo 16. Le lettere a), b) e c) del comma 3
lasciano impregiudicata la competenza del Ministero di
garantire l'osservanza delle condizioni associate ai
diritti d'uso dello spettro radio in qualsiasi momento,
riguardo sia al locatore sia al locatario.
5. L'Autorita' e il Ministero agevolano il
trasferimento o l'affitto di diritti d'uso dello spettro
radio prendendo in considerazione tempestivamente le
eventuali richieste di adattare le condizioni associate ai
diritti e assicurando che tali diritti o il relativo
spettro radio possano essere suddivisi o disaggregati nel
miglior grado possibile.
6. In vista del trasferimento o affitto di diritti
d'uso dello spettro radio, il Ministero rende pubblico, in
un formato elettronico standardizzato, i dettagli
pertinenti relativi ai diritti individuali trasferibili al
momento della creazione dei diritti e conserva tali
informazioni fintantoche' i diritti esistono.
7. Nel caso di affitto di frequenze ai sensi di una
disciplina prevista nel regolamento di gara che ha condotto
all'assegnazione dei diritti d'uso delle relative
frequenze, e che riguarda un bacino territoriale non
superiore a una regione italiana, il Ministero, d'intesa
con l'Autorita', puo' stabilire una procedura semplificata.
8. Il Ministero per i diritti d'uso assegnati tramite
una disciplina di gara, puo' disporre che il trasferimento
o l'affitto di rami d'azienda o il trasferimento del
controllo della societa' che detiene i diritti d'uso,
valutato ai sensi degli articoli 51 e 52 delle disposizioni
di attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, salvi i casi
delle societa' quotate in borsa soggetti alla relativa
disciplina, siano considerati equivalenti al trasferimento
o affitto dei diritti d'uso. In tali casi, il legale
rappresentante della societa' che acquisisce il ramo
d'azienda o il controllo sulla societa' che detiene i
diritti, e' tenuto a notificare al Ministero la nuova
catena di controllo della societa' acquirente. Ove esso
dichiari che il soggetto o i soggetti che congiuntamente
detengono il controllo della societa' acquirente, o la
societa' acquirente, non detengono, direttamente o
indirettamente, altri diritti d'uso di frequenze per
servizi di comunicazioni elettroniche in Italia, non e'
richiesto il parere dell'Autorita' di cui al comma 3.
9. Salva la disciplina dei diritti d'uso stabilita
nei regolamenti di gara che hanno condotto al rilascio
degli stessi, sono assimilati all'affitto dei diritti d'uso
di frequenze, e soggetti alla procedura di cui al presente
articolo, gli accordi di condivisione di frequenze ove
almeno un soggetto parte dell'accordo puo' utilizzare in
maniera attiva frequenze rientranti nei diritti d'uso per
servizi di comunicazione elettronica di un altro soggetto
per la propria offerta commerciale.»
«Art. 73 (Sistemi di accesso condizionato ed altre
risorse) (ex art. 62 eecc - art. 43 Codice 2003). - 1.
All'accesso condizionato ai servizi televisivi e
radiofonici digitali trasmessi ai telespettatori e agli
ascoltatori si applicano, a prescindere dai mezzi di
trasmissione, le condizioni di cui all'allegato n. 2, parte
1.
2. Qualora, in base a un'analisi di mercato
effettuata in conformita' dell'articolo 78, comma 1,
l'Autorita' appuri che una o piu' imprese non dispongono di
un significativo potere di mercato sul mercato pertinente,
puo' modificare o revocare le condizioni per tali imprese
conformemente alle procedure previste dagli articoli 23 e
33 solo se:
a) l'accessibilita' per gli utenti finali a
programmi radiofonici e televisivi e a canali e servizi di
diffusione specificati ai sensi dell'articolo 98-vicies
sexies non risulti pregiudicata da tale modifica o revoca;
b) le prospettive di un'effettiva concorrenza nei
mercati seguenti non risultano pregiudicate da tale
modifica o revoca:
i) servizi di diffusione radiotelevisiva digitale
al dettaglio;
ii) sistemi di accesso condizionato e altre
risorse correlate.
3. Le parti a cui si applica la modifica o la revoca
di tali obblighi sono informate con un adeguato preavviso.
4. Le condizioni applicate in virtu' del presente
articolo lasciano impregiudicata la facolta' all'Autorita'
di imporre obblighi relativi alla presentazione delle EPG e
di analoghi menu e interfacce di navigazione.
5. In deroga al comma 1, l'Autorita', con cadenza
periodica, riesamina le condizioni applicate in virtu' del
presente articolo attraverso un'analisi di mercato
conformemente all'articolo 78 comma 1, per determinare se
mantenere, modificare o revocare le condizioni applicate.»
«Art. 87 (Trattamento normativo dei nuovi elementi di
rete ad altissima capacita') (ex art. 76 eecc). - 1. Le
imprese che sono state designate come detentrici di un
significativo potere di mercato in uno o piu' mercati
rilevanti ai sensi dell'articolo 78, possono offrire
impegni in conformita' della procedura di cui all'articolo
90 e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, per aprire al
coinvestimento la realizzazione di una nuova rete ad
altissima capacita' che consista di elementi in fibra
ottica fino ai locali degli utenti finali o alla stazione
di base, ad esempio proponendo la contitolarita' o la
condivisione del rischio a lungo termine attraverso
cofinanziamento o accordi di acquisto che comportano
diritti specifici di carattere strutturale da parte di
altri fornitori di reti o servizi di comunicazione
elettronica.
2. Quando valuta tali impegni, l'Autorita' determina,
acquisendo ove opportuno, il parere dell'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, se l'offerta di
coinvestimento soddisfa tutte le condizioni seguenti:
a) e' aperta in qualsiasi momento durante il
periodo di vita della rete a qualsiasi fornitore di reti o
servizi di comunicazione elettronica;
b) consentirebbe ad altri coinvestitori che sono
fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di
competere efficacemente e in modo sostenibile sul lungo
termine nei mercati a valle in cui l'impresa designata come
detentrice di un significativo potere di mercato e' attiva,
secondo modalita' che comprendono:
1) condizioni eque, ragionevoli e non
discriminatorie che consentano l'accesso all'intera
capacita' della rete nella misura in cui essa sia soggetta
al coinvestimento;
2) flessibilita' in termini del valore e della
tempistica della partecipazione di ciascun coinvestitore;
3) la possibilita' di incrementare tale
partecipazione in futuro;
4) la concessione di diritti reciproci fra i
coinvestitori dopo la realizzazione dell'infrastruttura
oggetto del coinvestimento;
c) e' resa pubblica dall'impresa in modo tempestivo
e, se l'impresa non possiede le caratteristiche elencate
all'articolo 91, comma 1, almeno sei mesi prima dell'avvio
della realizzazione della nuova rete;
d) i richiedenti l'accesso che non partecipano al
coinvestimento possono beneficiare fin dall'inizio della
stessa qualita' e velocita', delle medesime condizioni e
della stessa raggiungibilita' degli utenti finali
disponibili prima della realizzazione, accompagnate da un
meccanismo di adeguamento nel corso del tempo, confermato
dall'Autorita', alla luce degli sviluppi sui mercati al
dettaglio correlati, che mantenga gli incentivi a
partecipare al coinvestimento; tale meccanismo fa si che i
richiedenti l'accesso abbiano accesso agli elementi ad
altissima capacita' della rete contemporaneamente e sulla
base di condizioni trasparenti e non discriminatorie in
modo da rispecchiare adeguatamente i gradi di rischio
sostenuti dai rispettivi coinvestitori nelle diverse fasi
della realizzazione e tengano conto della situazione
concorrenziale sui mercati al dettaglio;
e) e' conforme almeno ai criteri di cui
all'allegato 5 ed e' presentata secondo i canoni di
diligenza, correttezza, completezza e veridicita' delle
informazioni fornite.
3. L'Autorita', se conclude, prendendo in
considerazione i risultati del test del mercato condotto
conformemente all'articolo 91, che l'impegno di
coinvestimento offerto soddisfa le condizioni indicate al
comma 2 del presente articolo, rende l'impegno vincolante
ai sensi dell'articolo 90, comma 3, e in conformita' con il
principio di proporzionalita' non impone obblighi
supplementari a norma dell'articolo 79 per quanto concerne
gli elementi della nuova rete ad altissima capacita'
oggetto degli impegni, se almeno un potenziale
coinvestitore ha stipulato un accordo di coinvestimento con
l'impresa designata come detentrice di un significativo
potere di mercato.
4. Il comma 3 lascia impregiudicato il trattamento
normativo delle circostanze che, tenendo conto dei
risultati di eventuali test del mercato condotti in
conformita' all'articolo 90, comma 2, non soddisfano le
condizioni indicate al comma 1 del presente articolo, ma
incidono sulla concorrenza e sono prese in considerazione
ai fini degli articoli 78 e 79. In deroga al comma 3,
l'Autorita' puo', in casi debitamente giustificati,
imporre, mantenere o adeguare misure correttive in
conformita' degli articoli da 79 a 85 per quanto concerne
le nuove reti ad altissima capacita' al fine di risolvere
notevoli problemi di concorrenza in mercati specifici
qualora stabilisca che, viste le caratteristiche specifiche
di tali mercati, detti problemi di concorrenza non
potrebbero essere risolti altrimenti.
5. L'Autorita' monitora costantemente il rispetto
delle condizioni di cui al comma 1 e puo' imporre
all'impresa designata come detentrice di un significativo
potere di mercato di fornire una propria dichiarazione
annuale di conformita'. Il presente articolo lascia
impregiudicato il potere dell'Autorita' di adottare
decisioni a norma dell'articolo 26, comma 1, qualora
insorga una controversia tra imprese nell'ambito di un
accordo di coinvestimento che si ritiene rispetti le
condizioni stabilite al comma 1 del presente articolo.
6. L'Autorita' tiene conto delle linee guida del
BEREC di cui all'articolo 76, paragrafo 4, della direttiva
(UE) 2018/1972.»
«Art. 88 (Separazione funzionale) (ex art. 77 eecc-
art. 50-bis Codice 2003). - 1. L'Autorita', qualora accerti
che gli obblighi appropriati imposti ai sensi degli
articoli da 80 a 85 si sono rivelati inefficaci per
conseguire un'effettiva concorrenza e che esistono
importanti e persistenti problemi di concorrenza o
fallimenti del mercato individuati in relazione alla
fornitura all'ingrosso di taluni mercati di prodotti di
accesso, puo', in via eccezionale e conformemente
all'articolo 79 comma 2, secondo paragrafo, imporre alle
imprese verticalmente integrate l'obbligo di collocare le
attivita' relative alla fornitura all'ingrosso di detti
prodotti di accesso in un'entita' commerciale operante in
modo indipendente. Tale entita' commerciale deve fornire
prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, incluse
le altre entita' commerciali all'interno della societa'
madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e
condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi e
servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse
procedure.
2. Ove intenda imporre un obbligo di separazione
funzionale, l'Autorita' presenta una richiesta alla
Commissione europea fornendo:
a) le prove degli esiti degli accertamenti
effettuati dall'Autorita' descritti al comma 1;
b) una valutazione motivata dalla quale si deduca
che le prospettive di una concorrenza effettiva e
sostenibile basata sulle infrastrutture sono scarse o
assenti;
c) un'analisi dell'impatto previsto dall'Autorita',
sull'impresa, in particolare sulla forza lavoro
dell'impresa separata, sul settore delle comunicazioni
elettroniche nel suo insieme e sugli incentivi a
investirvi, in particolare per quanto riguarda la
necessita' di garantire la coesione sociale e territoriale,
nonche' sugli altri soggetti interessati, compreso in
particolare l'impatto previsto sulla concorrenza e ogni
potenziale effetto risultante sui consumatori;
d) un'analisi delle ragioni per cui l'obbligo in
questione sarebbe lo strumento piu' efficace per applicare
le misure correttive volte a ovviare ai problemi di
concorrenza o ai fallimenti del mercato individuati.
3. Il progetto di misura di separazione funzionale
comprende i seguenti elementi:
a) la natura e il livello di separazione precisi,
specificando, in particolare, lo status giuridico
dell'entita' commerciale separata;
b) l'individuazione dei beni dell'entita'
commerciale separata e i prodotti o servizi che tale
entita' deve fornire;
c) le disposizioni gestionali per assicurare
l'indipendenza del personale dell'entita' commerciale
separata e gli incentivi corrispondenti;
d) le norme per garantire l'osservanza degli
obblighi;
e) le norme per assicurare la trasparenza delle
procedure operative, in particolare nei confronti delle
altre parti interessate;
f) un programma di controllo per assicurare
l'osservanza degli obblighi, inclusa la pubblicazione di
una relazione annuale.
4. A seguito della decisione della Commissione
europea sul progetto di misura adottato conformemente
all'articolo 79, comma 3, l'Autorita' effettua un'analisi
coordinata dei diversi mercati collegati alla rete di
accesso secondo la procedura di cui all'articolo 78. Sulla
base di detta analisi, l'Autorita' impone, mantiene,
modifica o revoca gli obblighi conformemente alle procedure
indicate gli articoli 23 e 33.
5. Un'impresa alla quale sia stata imposta la
separazione funzionale puo' essere soggetta a uno qualsiasi
degli obblighi di cui agli articoli 80 a 85 in ogni mercato
specifico nel quale e' stato stabilito che l'impresa
dispone di un significativo potere di mercato ai sensi
dell'articolo 78 oppure a qualsiasi altro obbligo
autorizzato dalla Commissione europea conformemente
all'articolo 79 comma 2.»
«Art. 98 (Controllo delle spese). - 1. Nel fornire le
prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui
all'articolo 94, i fornitori di un servizio di accesso
adeguato a internet a banda larga e di servizi di
comunicazione vocale in conformita' degli articoli da 94 a
97 definiscono le condizioni e modalita' in modo tale che
l'utente finale non sia costretto a pagare prestazioni o
servizi che non sono necessari o che non sono
indispensabili per il servizio richiesto.
2. I fornitori di un servizio di accesso adeguato a
internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale
indicati all'articolo 94 che prestano servizi a norma
dell'articolo 96 offrono le prestazioni e i servizi
specifici di cui all'allegato 6, parte A, secondo quanto
applicabile, di modo che i consumatori possano sorvegliare
e controllare le proprie spese. Tali fornitori attuano un
sistema per evitare una cessazione ingiustificata dei
servizi di comunicazione vocale o di un servizio di accesso
adeguato a internet a banda larga per i consumatori di cui
all'articolo 95, comprendente un meccanismo adeguato per
verificare il perdurare dell'interesse a fruire del
servizio. Il presente comma si applica anche agli utenti
finali che sono microimprese e organizzazioni senza scopo
di lucro di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017,
n. 117.
3. L'Autorita', se constata che le prestazioni sono
ampiamente disponibili, puo' disapplicare le disposizioni
del comma 2 in tutto il territorio nazionale o in parte di
esso.»
«Art. 98-novies (Numeri armonizzati destinati a
servizi armonizzati a valenza sociale, compresi i numeri
per assistenza a minori e minori scomparsi) (ex art. 96
eecc; art. 77-bis Codice delle comunicazioni elettroniche
ante riforma 2021). - 1. I Ministeri competenti per
materia, promuovono i numeri specifici nell'arco di
numerazione che inizia con il codice '116' identificati
nella decisione 2007/116/CE della Commissione europea, del
15 febbraio 2007, che riserva l'arco di numerazione
nazionale che inizia con il 116 a numeri armonizzati
destinati a servizi armonizzati a valenza sociale e resi
disponibili dall'Autorita'. Essi incoraggiano la
prestazione dei servizi per cui tali numeri sono riservati.
In particolare, i Ministeri competenti per materia,
provvedono affinche' gli utenti finali abbiano accesso
gratuitamente a un servizio che operi uno sportello
telefonico accessibile al numero «116000» per denunciare
casi di minori scomparsi.
2. I Ministeri competenti per materia provvedono
affinche' gli utenti finali con disabilita' possano avere
un accesso ai servizi forniti nell'arco della numerazione
che inizia con il codice '116'. Le misure adottate per
facilitare l'accesso degli utenti finali con disabilita' a
tali servizi mentre viaggiano in altri Stati membri sono
fondate sul rispetto delle norme o specifiche in materia
stabilite a norma dell'articolo 39.
3. I Ministeri assegnatari di numerazione con codice
'116' adottano misure adeguate a garantire la
disponibilita' delle risorse necessarie per il
funzionamento del relativo sportello telefonico e
provvedono affinche' gli utenti finali siano adeguatamente
informati dell'esistenza e dell'utilizzo dei servizi attivi
forniti con tali numerazioni.
4. L'Autorita' provvede ad includere nei Piani di
numerazione dei servizi di comunicazione elettronica e
modalita' di assegnazione dei numeri armonizzati destinati
a servizi armonizzati a valenza sociale con codice '116' e
provvede altresi' alla relativa assegnazione ai Ministeri
competenti.»
«Art. 98-terdecies (Tutela dei diritti fondamentali)
(ex art. 100 eecc). - Le misure nazionali in materia di
accesso a servizi e applicazioni o di uso delle stesse
attraverso reti di comunicazione elettronica da parte di
utenti finali rispettano la Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea («Carta») e i principi generali del
diritto dell'Unione.
Qualunque provvedimento riguardante l'accesso a
servizi e applicazioni o l'uso degli stessi attraverso reti
di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali,
che possa limitare l'esercizio dei diritti o delle liberta'
fondamentali riconosciuti dalla Carta e' imposto soltanto
se e' previsto dalla legge e rispetta detti diritti e
liberta', e' proporzionato e necessario e risponde
effettivamente agli obiettivi di interesse generale
riconosciuti dal diritto dell'Unione o all'esigenza di
proteggere i diritti e le liberta' altrui in conformita'
dell'articolo 65, comma 1, della Carta e dei principi
generali del diritto dell'Unione, incluso il diritto a un
ricorso effettivo e a un giusto processo. Di conseguenza,
tali provvedimenti sono adottati soltanto nel rispetto del
principio della presunzione d'innocenza e del diritto alla
protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dal
Regolamento (UE)2016/679, dal decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 nonche', ove applicabile, dal decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 51. E' garantita una
procedura preliminare equa ed imparziale, compresi il
diritto della persona o delle persone interessate di essere
ascoltate, fatta salva la necessita' di presupposti e
regimi procedurali appropriati in casi di urgenza
debitamente accertata conformemente alla Carta.»
«Art. 98-septies decies (Durata dei contratti e
diritto di recesso). - 1. L'Autorita' provvede affinche' le
condizioni e le procedure di recesso dei contratti non
fungano da disincentivo al cambiamento di fornitore di
servizi e affinche' i contratti stipulati tra consumatori e
fornitori di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, diversi dai servizi di
comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai
servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di
servizi da macchina a macchina, non impongano un periodo di
impegno superiore a 24 mesi con l'obbligo di prevedere che
tra le offerte commerciali almeno una abbia una durata
massima iniziale di 12 mesi.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla
durata di un contratto a rate se il consumatore ha
convenuto in un contratto separato di rateizzare i
pagamenti esclusivamente per l'installazione di una
connessione fisica, in particolare a reti ad altissima
capacita'. Un contratto a rate per l'installazione di una
connessione fisica non include l'apparecchiatura terminale,
a esempio router o modem, e non impedisce ai consumatori di
esercitare i loro diritti in virtu' del presente articolo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole
imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che
non abbiano espressamente acconsentito a non applicare tali
disposizioni.
4. Se il contratto prevede la proroga automatica di
un contratto a durata determinata per servizi di
comunicazione elettronica diversi dai servizi di
comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai
servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di
servizi da macchina a macchina, dopo la proroga l'utente
finale ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi
momento con un preavviso di massimo un mese e senza
incorrere in alcuna penale ne' costi di disattivazione,
eccetto quelli addebitati per la ricezione del servizio
durante il periodo di preavviso. Con almeno due mesi di
anticipo rispetto alla proroga automatica del contratto, i
fornitori informano l'utente finale, in modo chiaro e
tempestivo e su un supporto durevole, circa la fine
dell'impegno contrattuale e in merito alle modalita' di
recesso dal contratto e migliori tariffe relative ai loro
servizi. I fornitori offrono agli utenti finali tali
informazioni in merito alle migliori tariffe almeno una
volta all'anno.
5. Gli utenti finali hanno il diritto di recedere dal
contratto ovvero di cambiare operatore, senza incorrere in
alcuna penale ne' costi di disattivazione, al momento
dell'avvenuta comunicazione di modifiche delle condizioni
contrattuali proposte dal fornitore di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi
dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti
dal numero, tranne nel caso in cui le modifiche proposte
siano esclusivamente a vantaggio dell'utente finale, siano
di carattere puramente amministrativo e non abbiano alcun
effetto negativo sull'utente finale o siano imposte
direttamente dal diritto dell'Unione o nazionale. I
fornitori informano gli utenti finali, con preavviso non
inferiore a trenta giorni, di qualsiasi modifica delle
condizioni contrattuali e, al contempo, del loro diritto di
recedere dal contratto senza incorrere in alcuna penale ne'
ulteriore costo di disattivazione se non accettano le nuove
condizioni. Il diritto di recedere dal contratto puo'
essere esercitato entro sessanta giorni dall'avvenuta
comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali.
L'Autorita' provvede affinche' la comunicazione sia
effettuata in modo chiaro e comprensibile su un supporto
durevole.
6. In caso di discrepanza significativa, continuativa
o frequentemente ricorrente tra la prestazione effettiva di
un servizio di comunicazione elettronica, diverso da un
servizio di accesso a internet o da un servizio di
comunicazione interpersonale indipendente dal numero, e la
prestazione indicata nel contratto il consumatore ha il
diritto di risolvere il contratto senza incorrere in alcun
costo, fatto salvo il diritto agli indennizzi previsti dal
contratto o dalla regolamentazione di settore per i
disservizi subiti.
7. Ove un utente finale abbia il diritto di recedere
da un contratto per la prestazione di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico, diversi
da servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal
numero, prima della scadenza contrattuale concordata, non
e' dovuto alcun corrispettivo, a qualsiasi titolo, a
eccezione di quanto previsto per le apparecchiature
terminali abbinate al contratto al momento della stipula e
fornite dall'operatore che l'utente sceglie di mantenere.
In tale ipotesi gli importi eventualmente dovuti non
superano il loro valore in proporzione al tempo, concordato
al momento della conclusione del contratto o la quota
rimanente della tariffa per i servizi prestati fino alla
fine del contratto, a seconda di quale sia inferiore.
8. L'Autorita' puo' stabilire altri metodi per il
calcolo degli importi eventualmente dovuti a condizione che
non comportino un livello eccedente quello calcolato in
conformita' al comma 7. Il fornitore elimina gratuitamente
le eventuali condizioni associate all'utilizzo delle
apparecchiature terminali su altre reti in un momento
specificato dall'Autorita' al piu' tardi al momento del
pagamento di tali importi.
9. Per quanto riguarda i servizi di trasmissione
utilizzati per servizi da macchina a macchina, del diritto
di recesso di cui ai commi 5 e 7 beneficiano solo gli
utenti finali che sono consumatori, microimprese, piccole
imprese o organizzazioni senza scopo di lucro.
10. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1
del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con
modificazioni dalla legge 2 aprile 2007 n. 40.»
«Art. 98-octiesdecies (Passaggio a un altro fornitore
e portabilita' del numero) (ex art. 106 eecc; art. 80
Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021).
- 1. Nel caso di passaggio da un fornitore di servizi di
accesso a internet a un altro, i fornitori interessati
offrono all'utente finale informazioni adeguate prima e
durante la procedura di passaggio e garantiscono la
continuita' del servizio di accesso a internet, salvo
laddove non sia tecnicamente fattibile. Il fornitore
ricevente assicura che l'attivazione dei servizi di accesso
a internet abbia luogo nel piu' breve tempo possibile alla
data e comunque entro la data e nei termini espressamente
concordati con l'utente finale. Il fornitore cedente
continua a prestare il servizio di accesso a internet alle
stesse condizioni finche' il fornitore ricevente non attiva
il suo servizio di accesso a internet. L'interruzione del
servizio durante la procedura di passaggio non puo'
superare un giorno lavorativo. L'Autorita' garantisce
l'efficienza e la semplicita' della procedura di passaggio
per l'utente finale.
2. L'Autorita' e il Ministero nell'ambito delle
rispettive competenze, provvedono affinche' tutti gli
utenti finali con numeri appartenenti al piano di
numerazione nazionale abbiano il diritto di conservare i
propri numeri, su richiesta, indipendentemente dall'impresa
fornitrice del servizio, a norma dell'allegato 6, parte C.
3. Qualora un utente finale risolva un contratto,
l'Autorita' e il Ministero, nell'ambito delle rispettive
competenze, provvedono affinche' possa mantenere il diritto
di trasferire un numero dal piano di numerazione nazionale
verso un altro fornitore per almeno un mese dalla data
della risoluzione, a meno che non rinunci a tale diritto.
4. L'Autorita' provvede affinche' la tariffazione tra
fornitori in relazione alla portabilita' del numero,
qualora prevista, sia orientata ai costi e non siano
applicati oneri diretti agli utenti finali.
5. Il trasferimento dei numeri e la loro successiva
attivazione sono effettuati nel piu' breve tempo possibile
alla data e nei termini esplicitamente concordati con
l'utente finale. In ogni caso, gli utenti finali che
abbiano concluso un accordo per il trasferimento del
proprio numero a un nuovo fornitore ottengono l'attivazione
del numero in questione entro un giorno lavorativo dalla
data concordata con l'utente finale. In caso di mancato
successo delle operazioni di trasferimento, il fornitore
cedente riattiva il numero e i servizi correlati
dell'utente finale fino al completamento della
portabilita'. Il fornitore cedente continua a prestare i
servizi agli stessi termini e condizioni fino
all'attivazione dei servizi del fornitore ricevente. In
ogni caso, l'interruzione del servizio durante le
operazioni di passaggio di fornitore e trasferimento dei
numeri non puo' superare un giorno lavorativo. Gli
operatori le cui reti o le risorse di accesso sono
utilizzate dal fornitore cedente o dal fornitore ricevente,
o da entrambi, provvedono affinche' non vi siano
interruzioni del servizio che ritarderebbero le operazioni
di passaggio di fornitore e di portabilita' del numero.
6. Il fornitore ricevente conduce le operazioni di
passaggio di fornitore e di portabilita' del numero di cui
ai commi 1 e 5 ed entrambi i fornitori, ricevente e
cedente, cooperano in buona fede. Non causano abusi o
ritardi nelle operazioni di passaggio di fornitore e di
portabilita' del numero ne' effettuano il trasferimento di
numeri o il passaggio di utenti finali senza il consenso
esplicito di questi ultimi. I contratti degli utenti finali
con il fornitore cedente sono risolti automaticamente al
termine delle operazioni di trasferimento. L'Autorita' puo'
stabilire i dettagli delle operazioni di cambiamento del
fornitore e di portabilita' del numero, tenendo conto delle
disposizioni nazionali in materia di contratti, della
fattibilita' tecnica e della necessita' di assicurare agli
utenti finali la continuita' del servizio. Cio' comprende,
ove tecnicamente fattibile, un requisito che preveda che la
portabilita' sia ultimata via etere, salvo diversa
richiesta dell'utente finale. L'Autorita' adotta inoltre
misure tali da assicurare l'adeguata informazione e tutela
degli utenti finali durante tutte le operazioni di
trasferimento e di portabilita', evitando altresi' il
trasferimento ad altro operatore contro la loro volonta'. I
fornitori cedenti rimborsano su richiesta l'eventuale
credito residuo ai consumatori che utilizzano servizi
prepagati. Il rimborso puo' essere soggetto a una
trattenuta solo se indicato nel contratto. L'eventuale
trattenuta e' proporzionata e commisurata ai costi
effettivi sostenuti dal fornitore cedente nell'erogazione
del rimborso.
7. L'Autorita' stabilisce norme relative ai rimborsi
e indennizzi in favore degli utenti finali e alle sanzioni
in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal
presente articolo da parte del fornitore, compresi i
ritardi o abusi relativi alle operazioni di passaggio tra
fornitori e nel trasferimento del numero e alla mancata
presentazione ad appuntamenti di servizio e di
installazione.
8. Oltre alle informazioni richieste ai sensi
dell'allegato 8, l'Autorita' provvede affinche' gli utenti
finali siano adeguatamente informati in merito
all'esistenza del diritto al rimborso e indennizzo di cui
al comma 7.»
«Art.98-novies decies (Offerte di pacchetti) (ex art.
107 eecc). - 1. Se un pacchetto di servizi o un pacchetto
di servizi e apparecchiature terminali offerto a un
consumatore comprende almeno un servizio di accesso a
internet o un servizio di comunicazione interpersonale
basato sul numero accessibile al pubblico, si applicano gli
articoli 98-quater decies comma 4, 98-quindecies comma 1,
98-septies decies e 98-octies decies a tutti gli elementi
del pacchetto, compresi, se del caso quelli non altrimenti
contemplati da tali disposizioni.
2. Se il consumatore ha il diritto di risolvere
qualsiasi elemento del pacchetto di cui al comma 1 prima
della scadenza contrattuale concordata per ragioni di
mancata conformita' al contratto o di mancata fornitura, ha
il diritto di risolvere il contratto in relazione a tutti
gli elementi del pacchetto.
3. La sottoscrizione di servizi o apparecchiature
terminali supplementari forniti o distribuiti dal medesimo
fornitore di servizi di accesso a internet o di servizi di
comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili
al pubblico non prolunga la durata originaria del contratto
a cui tali servizi o apparecchiature terminali sono
aggiunti, salvo qualora il consumatore convenga
diversamente, in maniera espressa, al momento della
sottoscrizione relativa a servizi o apparecchiature
terminali supplementari.
4. I commi 1 e 3 si applicano anche agli utenti
finali che sono microimprese, piccole imprese o
organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che non abbiano
espressamente acconsentito a non applicare la totalita' o
parti di tali disposizioni.
5. L'Autorita' puo' altresi' applicare gli articoli
98-quater decies comma 4, 98-quindecies comma 1, 98-septies
decies e 98-octies decies richiamati al comma 1 per quanto
concerne altre disposizioni di cui al presente titolo.»
«Art. 98-vicies semel (Disposizioni per favorire
l'attuazione del numero di emergenza unico europeo) (ex
art. 75-bis Codice 2003). - 1. Al Ministero dell'interno,
di concerto con il Ministero, sono attribuiti poteri di
indirizzo e coordinamento per l'individuazione e
l'attuazione delle iniziative volte all'istituzione su
tutto il territorio nazionale del numero unico di emergenza
europeo «112» attraverso l'istituzione di PSAP di primo
livello da realizzare in ambito regionale, denominati
Centrali Uniche di Risposta-CUR, secondo le modalita'
definite con appositi protocolli d'intesa tra il Ministero
dell'interno e le regioni, ai sensi di quanto disposto
dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 e dal decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 177.
2. Per l'esercizio dei poteri di cui al comma 1, il
Ministero dell'interno si avvale di una commissione
consultiva costituita presso il medesimo Ministero e
composta dai rappresentanti del Ministero dell'interno,
della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per le politiche europee, dei Ministeri dell'economia e
delle finanze, delle imprese e del made in Italy, della
salute e della difesa, nonche' dai rappresentanti designati
dalla Conferenza Stato-Regioni. Ai componenti della
commissione non spetta alcun compenso e rimborso spese.
3. Ai fini dell'attuazione delle iniziative
individuate ai sensi del presente articolo, il Ministero
d'intesa con il Ministero dell'interno che a tale fine si
avvale della commissione consultiva di cui al comma 2,
esercita le relative attribuzioni nei confronti degli
operatori di comunicazioni elettroniche.
4. Il dispiegamento del servizio di cui al comma 1 si
completa sull'intero territorio nazionale entro il termine
di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.»
«Art. 98-vicies bis (Comunicazioni di emergenza e
numero unico di emergenza europeo) (ex art. 109). - 1. Il
Ministero, d'intesa con il Ministero dell'interno che a
tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al
comma 2 dell'articolo 98-vicies semel, provvede affinche'
tutti gli utenti finali dei servizi di cui al comma 2,
compresi gli utenti di telefoni pubblici a pagamento,
possano avere accesso, gratuitamente e senza dover
utilizzare alcun mezzo di pagamento, ai servizi di soccorso
tramite le comunicazioni di emergenza digitando il numero
unico di emergenza europeo «112» e qualunque numero di
emergenza nazionale. Il Ministero promuove l'accesso ai
servizi di soccorso tramite il numero unico di emergenza
europeo «112» da reti di comunicazione elettronica che non
sono accessibili al pubblico ma consentono le chiamate
verso le reti pubbliche, in particolare quando l'impresa
responsabile di tale rete non fornisce un accesso
alternativo e agevole a un servizio di soccorso. I numeri
di emergenza nazionali sono richiesti dai Ministeri
competenti, sentito il Ministero e l'Autorita', che
provvede all'assegnazione e al recepimento nei piani
nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione
elettronica.
2. Il Ministero, d'intesa con il Ministero
dell'interno che a tale fine si avvale della commissione
consultiva di cui al comma 2 dell'articolo 98-vicies semel,
previa consultazione dell'Autorita', delle Amministrazioni
esercenti servizi di emergenza e dei fornitori di servizi
di comunicazione elettronica, provvede affinche' sia
garantito un accesso ai servizi di emergenza da parte dei
fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati
sul numero accessibili al pubblico, nei casi in cui tali
servizi consentono agli utenti finali di effettuare
chiamate verso un numero che figura in un piano di
numerazione nazionale o internazionale, tramite
comunicazioni di emergenza allo PSAP piu' idoneo.
3. Il Ministero dell'interno provvede affinche' tutte
le comunicazioni di emergenza al numero unico di emergenza
europeo «112» ricevano adeguata risposta e siano trattate
nel modo piu' consono alla struttura nazionale dei servizi
di soccorso. Tali comunicazioni di emergenza ricevono
risposte e un trattamento con la stessa rapidita' ed
efficacia riservate alle comunicazioni di emergenza dirette
al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi
continuano ad essere utilizzati. Il Ministero esercita le
relative attribuzioni nei confronti degli operatori di
comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma
3 dell'articolo 98-vicies semel.
4. Il Ministero dell'interno provvede affinche'
l'accesso per gli utenti finali con disabilita' ai servizi
di emergenza sia disponibile tramite le comunicazioni di
emergenza ed equivalente a quello degli altri utenti finali
conformemente al diritto dell'Unione europea che armonizza
i requisiti di accessibilita' dei prodotti e dei servizi.
Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei
confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche
secondo quanto indicato al comma 3 dell'articolo 98-vicies
semel. L'Autorita' e il Ministero, d'intesa con il
Ministero dell'interno che a tale fine si avvale della
commissione consultiva di cui al comma 2 dell'articolo
98-vicies semel, collaborano con la Commissione europea e
le altre autorita' nazionali di regolamentazione o le altre
autorita' competenti al fine dell'adozione di misure
adeguate per assicurare che, mentre viaggiano in un altro
Stato membro, gli utenti finali con disabilita' possano
accedere ai servizi di emergenza su un piano di parita' con
altri utenti finali senza alcuna preregistrazione. Tali
misure mirano a garantire l'interoperabilita' tra gli Stati
membri e si basano quanto piu' possibile sulle norme o
specifiche europee stabilite conformemente all'articolo 39
del presente decreto. Tali misure non impediscono al
Ministero, d'intesa con il Ministero dell'interno, che a
tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al
comma 2 dell'articolo 98-vicies semel, di adottare
ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi
di cui al presente articolo.
5. Il Ministero dell'interno provvede affinche' le
informazioni sulla localizzazione del chiamante siano messe
a disposizione dei PSAP senza indugio dopo che e' stata
stabilita la connessione della comunicazione di emergenza.
Esse comprendono le informazioni sulla localizzazione
basata sulla rete e, ove disponibili, le informazioni sulla
localizzazione del chiamante derivanti dai dispositivi
mobili, che sono conservate per il solo tempo strettamente
necessario. Il Ministero esercita le relative attribuzioni
nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche
secondo quanto indicato al comma 3. Il Ministero
dell'interno provvede affinche' sia realizzata la
generazione e la trasmissione delle informazioni sulla
localizzazione del chiamante, le quali sono gratuite per
l'utente finale e per i PSAP con riguardo a tutte le
comunicazioni di emergenza al numero unico di emergenza
europeo «112». Il Ministero dell'interno, sentiti il
Ministero e l'Autorita', puo' estendere tale obbligo alle
comunicazioni di emergenza agli ulteriori numeri di
emergenza nazionali fino al completamento del dispiegamento
nazionale del modello CUR, secondo quanto indicato al comma
1 dell'articolo 98-vicies semel. Il Ministero dell'interno,
sentiti il Ministero e l'Autorita', anche ai fini
dell'eventuale consultazione del BEREC, definisce i criteri
per l'esattezza e l'affidabilita' delle informazioni
fornite sulla localizzazione del chiamante.
6. Il Ministero dell'interno provvede affinche' gli
utenti finali siano adeguatamente informati in merito
all'esistenza e all'uso del numero unico di emergenza
europeo «112», nonche' alle sue funzioni di accessibilita',
anche attraverso iniziative rivolte specificamente alle
persone che viaggiano da uno Stato membro all'altro e agli
utenti finali con disabilita'. Tali informazioni sono
fornite in un formato accessibile e concepito per diversi
tipi di disabilita'. Il Ministero esercita le relative
attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni
elettroniche secondo quanto indicato al comma 3
dell'articolo 98-vicies semel.
7. L'Autorita' collabora con il BEREC al fine della
costituzione e mantenimento della banca dati dei numeri
E.164 dei servizi di emergenza degli Stati membri per
garantire che questi siano in grado di contattarsi da uno
Stato membro all'altro anche qualora tale banca dati sia
mantenuta da un'altra organizzazione.»
«Art. 98-vicies quinquies (Servizi di consultazione
degli elenchi) (ex art. 112 eecc; art. 75 Codice delle
comunicazioni elettroniche ante riforma 2021). - 1.
L'Autorita' provvede affinche' tutti i fornitori di servizi
di comunicazione interpersonale basati sul numero che
assegnano numeri da un piano di numerazione soddisfino
qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le
informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi
e di servizi di consultazione accessibili al pubblico, in
una forma concordata e a condizioni eque, oggettive,
orientate ai costi e non discriminatorie. L'Autorita'
provvede affinche' sia rispettato il diritto degli utenti
di servizi telefonici accessibili al pubblico ad essere
inseriti o esclusi dagli elenchi.
2. L'Autorita' puo' imporre obblighi e condizioni
alle imprese che controllano l'accesso degli utenti finali
alla fornitura di servizi di consultazione elenchi in
conformita' dell'articolo 72. Tali obblighi e condizioni
sono obiettivi, equi, trasparenti, non discriminatori e
favoriscono modalita' digitali di erogazione e fruizione
del servizio.
3. L'Autorita' non mantiene in essere alcuna
limitazione normativa che impedisca agli utenti finali di
uno Stato membro di accedere direttamente ai servizi di
consultazione elenchi di un altro Stato membro tramite
chiamata vocale o SMS e adotta le misure per garantire tale
accesso a norma dell'articolo 98-decies.
4. Il presente articolo si applica fatte salve le
prescrizioni del diritto dell'Unione in materia di
protezione dei dati personali e della vita privata e, in
particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 129
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»
 
Art. 5

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «comma» e' sostituita dalle seguenti «commi 3-bis, 4 e»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 18, commi 3, 4 e 4-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto.»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Ai fini dei procedimenti autorizzatori di cui agli articoli 43, 44, 45 e 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, nelle more della pubblicazione dei modelli per la presentazione dell'istanza unica, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si utilizza la modulistica di cui all'allegato 12-bis del medesimo decreto»;
d) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. I contributi dovuti ai sensi del decreto legislativo n. 259 del 2003 sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale. Il presente comma si applica agli obblighi contributivi dovuti a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
8-ter. Entro il 30 giugno 2024, il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'interno, provvede ad adeguare il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2007.
8-quater. Entro il 30 giugno 2024 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano devono procedere all'armonizzazione della normativa vigente in conformita' alle disposizioni del presente decreto.
8-quinquies. Entro il 30 giugno 2024 il Ministro delle imprese e del made in Italy provvede ad adeguare il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008.».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo n. 207 dell'8 novembre 2021, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 5 (Norme transitorie e di coordinamento). - 1.
Fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi di cui agli
articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 259 del 2003,
introdotti dall'articolo 1 del presente decreto, sono fatte
salve le disposizioni di cui all'articolo 40, commi 3-bis,
4 e 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
anche in deroga alle disposizioni del presente decreto.
1-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui
all'articolo 18, commi 3, 4 e 4-bis, del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 aprile 2023, n. 41, anche in deroga alle
disposizioni del presente decreto.
2. Le disposizioni previste dagli articoli 30 e 31
del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotte
dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano anche
alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in
vigore delle disposizioni che le hanno depenalizzate, se a
tale data il relativo procedimento penale non sia stato
definito. In questo caso il giudice trasmette gli atti
all'Autorita' o al Ministero competenti per l'irrogazione
delle sanzioni amministrative.
3. Le disposizioni previste dall'articolo 30 del
decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotta
dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano per gli
illeciti commessi successivamente alla sua entrata in
vigore e, laddove contengano disposizioni di maggior
favore, anche ai procedimenti in corso.
4. Ai fini dei procedimenti autorizzatori di cui agli
articoli 43, 44, 45 e 49 del decreto legislativo 1° agosto
2003 n. 259, nelle more della pubblicazione dei modelli per
la presentazione dell'istanza unica, di cui all'articolo 24
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, si
utilizza la modulistica di cui all'allegato 12-bis del
medesimo decreto.
5. I pagamenti dei diritti amministrativi per gli
operatori di rete radiofonici nazionali e locali verranno
definiti dal Ministero sulla base dei criteri che saranno
stabiliti dall'Autorita', anche con riferimento al
fatturato degli operatori di rete, da adottarsi entro un
anno dall'entrata in vigore del presente decreto.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
7. Le funzioni attribuite dal presente Codice
all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale sono
esercitate, in via transitoria, dal Ministero dello
sviluppo economico fino al trasferimento delle funzioni di
cui all'articolo 7, commi 1, lettera f), e 4, del
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, disposto
ai sensi dell'articolo 17, comma 5, dello stesso
decreto-legge n. 82 del 2021.
8. Le disposizioni previste dagli articoli 16 e 42 e
dall'allegato 12 del decreto legislativo n. 259 del 2003,
introdotte dall'articolo 1 del presente decreto, si
applicano dalla data del 1° gennaio 2022. Fino al 31
dicembre 2021 continuano ad applicarsi gli articoli 34 e 35
e allegato 10 del decreto legislativo n. 259 del 2003.
8-bis. I contributi dovuti ai sensi del decreto
legislativo n. 259 del 2003 sono soggetti alla prescrizione
ordinaria decennale. Il presente comma si applica agli
obblighi contributivi dovuti a partire dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
8-ter. Entro il 30 giugno 2024, il Ministro delle
imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro
dell'interno, provvede ad adeguare il decreto del Ministro
delle comunicazioni 8 gennaio 2007, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2007.
8-quater. Entro il 30 giugno 2024 le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano devono procedere all'armonizzazione della normativa
vigente in conformita' alle disposizioni del presente
decreto.
8-quinquies. Entro il 30 giugno 2024 il Ministro
delle imprese e del made in Italy provvede ad adeguare il
decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del
12 marzo 2008.»
 
Art. 6

Altre disposizioni

1. All'articolo 135-bis, comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: «Il Comune entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione e' tenuto a comunicare» sono sostituite dalle seguenti: «Su istanza del privato il tecnico che ha rilasciato l'attestazione di cui al primo periodo del presente comma comunica entro novanta giorni dalla data di presentazione della segnalazione certificata».

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 135- bis, del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 20 ottobre 2001 n. 45, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 135-bis (Norme per l'infrastrutturazione
digitale degli edifici) - 1. Tutti gli edifici di nuova
costruzione per i quali le domande di autorizzazione
edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono
essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica
multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da
adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione
ad alta velocita' in fibra ottica fino ai punti terminali
di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1°
luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di
un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma
1, lettera c). Per infrastruttura fisica multiservizio
interna all'edificio si intende il complesso delle
installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti
reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione
fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai
servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di
accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.
2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali
le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo
il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di
accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1°
luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda
che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai
sensi dell'articolo 10. Per punto di accesso si intende il
punto fisico, situato all'interno o all'esterno
dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a
fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la
connessione con l'infrastruttura interna all'edificio
predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a
banda ultralarga.
2-bis. Per i nuovi edifici nonche' in caso di nuove
opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire
ai sensi dei commi 1 e 2, per i quali la domanda di
autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo la data
del 1° gennaio 2022, l'adempimento dei prescritti obblighi
di equipaggiamento digitale degli edifici e' attestato
dall'etichetta necessaria di "edificio predisposto alla
banda ultra larga", rilasciata da un tecnico abilitato per
gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b),
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22
gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide
CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, su istanza del
soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di
costruire o di altro soggetto interessato. Tale
attestazione e' necessaria ai fini della segnalazione
certificata di cui all'articolo 4. Su istanza del privato
il tecnico che ha rilasciato l'attestazione di cui al primo
periodo del presente comma comunica entro novanta giorni
dalla data di presentazione della segnalazione certificata
i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema
Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI)
ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133
convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014.
3. Gli edifici equipaggiati in conformita' al
presente articolo, per i quali la domanda di autorizzazione
edilizia sia stata presentata prima del 1° gennaio 2022,
possono beneficiare ai fini della cessione, dell'affitto o
della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e
non vincolante di 'edificio predisposto alla banda ultra
larga', rilasciata da un tecnico abilitato come previsto
dal comma 2-bis.»
 
Art. 7

Abrogazioni e norme transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) il decreto del Ministro delle comunicazioni 28 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2003, e il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2005;
b) all'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i commi 4 e 4-bis.
2. I soggetti gia' autorizzati ai sensi dell'articolo 68 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, e ai sensi del decreto del Ministro delle comunicazioni 28 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2003, sono obbligati a comunicare ai competenti uffici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati di cui all'articolo 11, comma 5, lettera l), del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con
modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2011, n. 164, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 35 (Disposizioni in materia di salvaguardia
delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di
impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del
costo dell'energia). - 1. In esecuzione di quanto previsto
dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27
luglio 2006, al fine di assicurare un'adeguata protezione
delle risorse ittiche, e' disposta, per impresa, la misura
di arresto temporaneo dell'attivita' di pesca per le
imbarcazioni autorizzate all'uso del sistema strascico e/o
volante, per un periodo massimo di 45 giorni, secondo
quanto previsto al comma 3.
2. In conseguenza dell'arresto temporaneo di cui al
comma 1, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali e' autorizzato a concedere alle imprese di pesca
una compensazione che non concorre alla formazione della
base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ne' del
valore della produzione netta ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive. Tale compensazione
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni. La compensazione
da concedere e' rapportata ai parametri stabiliti nel
Programma operativo, approvato dalla Commissione europea,
per l'applicazione in Italia del Fondo europeo per la
pesca. Al relativo onere fino a concorrenza massima di 22
milioni di euro per l'anno 2011, si provvede quanto a 13
milioni di euro con le specifiche assegnazioni finanziarie
dell'Asse prioritario 1 - misure per l'adeguamento della
flotta da pesca comunitaria - del regolamento (CE) n.
1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, e, quanto a 9
milioni di euro a valere sulle disponibilita' del Fondo
rotativo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183.
3. Le modalita' di attuazione dell'arresto
temporaneo, l'entita' del premio, le relative erogazioni,
la definizione degli eventuali periodi di arresto
temporaneo supplementare per esigenze biologiche, le misure
di gestione e controllo, tenuto conto del sistema di
localizzazione satellitare, per la tutela delle risorse
ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle zone di
tutela biologica, sono definite con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la
Commissione consultiva centrale per la pesca e
l'acquacoltura.
4. (abrogato)
4-bis. (abrogato)
5. All'articolo 87, comma 9, del decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "un provvedimento
di diniego" sono inserite le seguenti: "o un parere
negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i
controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio
2001, n. 36".
6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera d) e' aggiunta
la seguente: "d-bis), in via sperimentale, il rispetto
degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della
chiusura domenicale e festiva, nonche' quello della mezza
giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio
ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle
localita' turistiche o citta' d'arte;".
7. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie
disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione
introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012.
8. All'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, dopo le parole: "di localizzazione
territoriale" sono inserite le seguenti: ", nonche' che
condizionino o limitino la suddetta riconversione,
obbligando alla comparazione, sotto il profilo dell'impatto
ambientale, fra combustibili diversi o imponendo specifici
vincoli all'utilizzo dei combustibili.
9. L'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, come modificato dal comma 8, si applica
anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 5
del 2009.»
- Per il testo degli articoli 11 e 68 del decreto
legislativo n. 259 del 1° agosto 2003, si veda nelle note
all'articolo 1.
 
Art. 8

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 marzo 2024

MATTARELLA

Tajani, il Vicepresidente ex
articolo 8, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e Ministro
degli affari esteri e della
cooperazione internazionale

Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Nordio, Ministro della giustizia

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Crosetto, Ministro della difesa

Schillaci, Ministro della salute

Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica

Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie Visto, il Guardasigilli: Nordio