Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2024 (vai al sommario)
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
PROVVEDIMENTO 9 aprile 2024
Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni 8 e 9 giugno 2024. (Documento n. 6).


(Testo approvato dalla Commissione
nella seduta del 9 aprile 2024)

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi

Premesso che con decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2024, di convocazione dei comizi elettorali sono stati indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2024 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
Visti, quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista, quanto alla potesta' di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parita', la legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;
Visto l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale;
Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»;
Visti quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne, l'art. 4 del testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nonche' gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonche' l'11 marzo 2003;
Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni e tenuto conto della relativa delibera per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024, con particolare riferimento all'attivita' di monitoraggio e modalita' di contraddittorio nonche' ai criteri di valutazione;
Considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

Dispone:
nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, come di seguito:
Art. 1

Ambito di applicazione e disposizioni comuni
a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indette per i giorni 8 e 9 giugno 2024.
2. Tali disposizioni si applicano dall'indizione dei comizi elettorali e cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.
3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne elettorali di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali regionali, amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.
 
Art. 2

Tipologia della programmazione RAI
in periodo elettorale

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva della RAI, avente ad oggetto le trasmissioni di cui alla presente delibera, ha luogo per le elezioni europee esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito:
a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parita' tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'art. 3 della presente delibera. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'art. 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'art. 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;
b) i messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che sono realizzati con le modalita' di cui all'art. 7;
c) l'informazione e' assicurata, secondo i principi di cui all'art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e nelle modalita' previste dal successivo art. 4, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualita' e della cronaca, purche' la loro responsabilita' sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 35 del testo unico dei servizi dei media audiovisivi approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. E' indispensabile garantire, laddove il format della trasmissione preveda l'intervento di un giornalista o di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilita' culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettivita' dell'informazione stessa, garantendo in ogni caso la verifica terza e puntuale di dati e informazioni emersi dal confronto, fermo restando il contrasto alla disinformazione;
d) in tutte le altre trasmissioni della RAI non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale ne' che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'art. 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e' sempre assicurata la piu' ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunita' di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'art. 5 della presente delibera.
2-bis. Dal giorno della messa in onda del primo contenuto relativo alla disciplina in oggetto, la RAI si impegna ad aprire una relativa sezione in evidenza sul portale Raiplay ove saranno inseriti gli spot illustrativi delle modalita' di voto, i programmi di comunicazione politica e i messaggi politici autogestiti, di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della presente delibera, relativi alle elezioni europee.
 
Art. 3

Soggetti legittimati alle trasmissioni

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.
2. Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale e quella del termine di presentazione delle candidature, e' garantito l'accesso:
a) alle forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo. La dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo deve essere trasmessa alla Commissione entro il secondo giorno successivo alla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale. I rappresentanti italiani al Parlamento europeo non possono dichiarare l'appartenenza a piu' di una forza politica;
b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno tre rappresentanti nel Parlamento nazionale o che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale;
d) al gruppo misto della Camera dei deputati e al gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentativita' con quelle di pariteticita', le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi.
3. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo e' garantito l'accesso alle liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto degli elettori; il tempo disponibile e' ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti. Le liste riferite a minoranze linguistiche, ancorche' presenti in una sola circoscrizione, hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nelle regioni ove e' presente la minoranza linguistica stessa.
4. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.
5. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunita' tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di piu' puntate della medesima trasmissione, ovvero, ove non sia possibile, di un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equita' e di parita' di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.
6. Al fine di mantenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari per lo svolgimento delle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo gli aventi diritto indicano un loro rappresentante.
7. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.
 
Art. 4

Informazione

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, compresi i programmi informativi diffusi nella sezione video delle testate giornalistiche on-line della societa' concessionaria soggetti al campo di applicazione dell'art. 2 del regolamento approvato con delibera Agcom n. 295/23/CONS, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca.
2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari e le rassegne stampa diffuse dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo di cui al comma 1 debbono garantire la presenza equilibrata anche in riferimento alle diverse fasce di ascolto, coerentemente con quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'art. 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialita', della obiettivita', dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parita' di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. Nel caso delle rassegne stampa, i conduttori, nella selezione ed esposizione dei quotidiani e dei periodici, nonche' delle notizie e degli editoriali, si impegnano a fornire una rappresentazione equilibrata del dibattito politico in tali fonti. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
2-bis. Il principio della parita' di trattamento nei programmi di informazione, stabilito dall'art. 5 della legge n. 28 del 2000, per i soggetti politici di cui all'art. 3 della presente delibera e' realizzato in modo tale che ciascuno di questi abbia analoghe opportunita' di ascolto.
3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonche' i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta a evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parita', in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. Qualora il format del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parita' delle presenze tra i diversi soggetti politici in competizione, che e' tenuto a rendere pubbliche entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente delibera.
4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.
4-bis. Ove la RAI trasmetta la diretta di convegni o di comizi elettorali di un soggetto politico deve garantire la messa in onda delle dirette anche degli altri soggetti in competizione al fine di garantire la parita' di trattamento. In particolare, nell'ultimo giorno di campagna elettorale, le dirette potranno essere consentite solo se saranno garantiti spazi adeguati a tutti i soggetti politici in competizione.
4-ter. Le eventuali dirette di convegni o di comizi elettorali messi in onda sul canale Rainews, saranno precedute da idonea sigla e vanno considerate distinte dalle edizioni dei TG della testata.
5. La parita' di trattamento all'interno dei programmi di cui al comma 1 e' garantita anche tenendo conto della collocazione oraria delle trasmissioni e degli ascolti. I tempi dei soggetti sono valutati anche considerando la visibilita' dei soggetti politici a seconda delle fasce orarie in cui l'esposizione avviene, sulla base degli ascolti registrati dall'Auditel (audience).
5-bis. In particolare, la visibilita' e' calcolata considerando un indicatore ricavato dal rapporto tra gli ascolti medi registrati da ciascuna rete RAI nel mese di marzo 2024, per ciascuna fascia oraria e gli ascolti medi registrati dal totale della platea televisiva nell'intera giornata. Ad ogni fascia oraria corrispondera' quindi un diverso indicatore. I tempi fruiti dai soggetti politici nelle varie fasce orarie sono rapportati all'indicatore della corrispondente fascia oraria al fine di ottenere il valore finale riparametrato del tempo rilevato. Ai fini della trasparente applicazione del calcolo della visibilita', il valore numerico degli indicatori sara' messo a disposizione della RAI contestualmente all'entrata in vigore della presente delibera.
6. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la piu' ampia possibilita' di espressione ai diversi soggetti politici, facendo in ogni caso salvo il principio e la necessita' di garantire ai cittadini una puntuale informazione sulle attivita' istituzionali e governative, secondo le regole stabilite dalle citate leggi n. 28 del 2000 e n. 515 del 1993.
7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilita' di specifiche testate giornalistiche, non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, ne' che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
7-bis. La coincidenza territoriale e temporale della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali fa si' che i medesimi esponenti politici possano prendere parte alle diverse campagne elettorali e dunque possano intervenire nelle trasmissioni di informazione RAI con riferimento sia alla trattazione di tematiche di rilievo nazionale sia alla trattazione di tematiche di rilievo locale. Al fine di assicurare il rigoroso rispetto dei principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'obiettivita' e dell'apertura alle diverse forze politiche, la RAI ha pertanto l'obbligo di porre particolare cura nella realizzazione dei servizi giornalistici politici, garantendo oggettive condizioni di parita' di trattamento tra soggetti che concorrono alla stessa competizione elettorale.
7-ter. Qualora la RAI intenda trasmettere trasmissioni dedicate al confronto tra gli esponenti di vertice delle forze politiche devono assicurare una effettiva parita' di trattamento tra tutti i predetti esponenti. Il principio delle pari opportunita' tra gli aventi diritto puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni dello stesso programma, organizzate secondo le stesse modalita' e con le stesse opportunita' di ascolto.
8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati e' assicurato d'ufficio dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
 
Art. 5

Illustrazione delle modalita' di voto
e presentazione delle liste

1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la RAI predispone e trasmette, anche nei suoi siti web, una scheda televisiva e una radiofonica, nonche' una o piu' pagine televideo, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.
2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalita' di espressione del voto.
3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresi' illustrate le speciali modalita' di voto previste per gli elettori affetti da disabilita', con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.
3-bis. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2, sono altresi' indicate le informazioni per l'esercizio del diritto al voto degli studenti fuori sede.
4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.
5. Le schede o i programmi di cui al comma 1 e i canali RAI i cui programmi sono diffusi all'estero, nonche' le piattaforme di condivisione video e social network della RAI, assicurano con particolare cura un'informazione articolata e completa ai cittadini italiani residenti all'estero, sul dibattito politico, sulle informazioni relative al sistema elettorale, sulle modalita' di espressione del voto e su quelle di espressione del voto in Italia dei cittadini comunitari non italiani che vi risiedano.
6. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione on-line per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate on-line sui principali siti di video sharing gratuiti.
6-bis. I notiziari informano, nelle due settimane che precedono il voto, sulle modalita' dello stesso.
 
Art. 6

Tribune elettorali: confronti

1. In riferimento alle elezioni disciplinate dalla presente delibera, la RAI trasmette preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata preferibilmente non superiore ai quaranta minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.
2. Alle tribune, trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 2; i tempi sono ripartiti per il 70% in modo paritario tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c) e d) e per il 30% tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b) e c), in proporzione alla loro forza parlamentare.
3. Alle tribune di cui al comma 2, trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 3, secondo quanto stabilito nella medesima disposizione.
4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 4, commi 7 e 8.
5. Le tribune di cui al comma 2, di norma, sono trasmesse dalla sede di Roma della RAI.
6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.
7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonche' la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto piu' possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificita' dei due mezzi.
8. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione e' effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facolta' degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate e' fatta menzione della rinuncia o assenza.
10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera e' possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.
11. Le ulteriori modalita' di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'art. 13.
11-bis. La RAI garantisce che tutti gli aventi diritto possano partecipare alle tribune elettorali negli stessi orari, eventualmente prevedendo una turnazione laddove gli orari di trasmissione fossero diversi.
 
Art. 7

Messaggi autogestiti

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette sulle reti nazionali messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'art. 2, comma 1, lettera b) della presente delibera.
2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti, in pari misura, tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 3.
3. La RAI comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonche' la loro collocazione nel palinsesto, in orari di buon ascolto. La comunicazione della RAI viene effettuata ed e' valutata dalla Commissione con le modalita' di cui all'art. 12 della presente delibera.
4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:
a) e' presentata alla sede di Roma della RAI entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;
b) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
c) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma.
5. La RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati. La RAI garantisce che tutti gli aventi diritto possano usufruire degli spazi autogestiti negli stessi orari, eventualmente prevedendo una turnazione laddove gli orari di trasmissione fossero diversi.
6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi e' pubblicato sul sito web della RAI.
7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalita' che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.
8. Per quanto non e' espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
 
Art. 8

Interviste dei rappresentanti nazionali di lista

1. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature la RAI trasmette una intervista per ciascuna delle forze politiche di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c) e d), evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificatamente informativo.
2. Ciascuna intervista, a cura di un giornalista RAI, viene diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni; essa ha una durata di cinque minuti ed e' trasmessa tra le ore 23,00 e le ore 24,00. Qualora nella stessa serata sia trasmessa piu' di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.
3. Le interviste sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra le parti; se sono registrate, la registrazione e' effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda. Qualora le trasmissioni non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni la RAI trasmette una intervista per ciascuna delle liste di cui all'art. 3, comma 3, evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificatamente informativo.
5. A ciascuna intervista, condotta da un giornalista RAI, prende parte il capo della forza politica, indicato ai sensi del comma 3, dell'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165, il quale puo' delegare altre persone anche non candidate.
6. Ciascuna intervista e' diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni; essa ha una durata di cinque minuti. Le interviste sono trasmesse tra le ore 21,00 e le ore 23,00. Qualora nella stessa serata sia trasmessa piu' di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.
7. La successione delle interviste e' determinata in base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento europeo e nazionale in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le interviste dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.
8. Alle interviste di cui al presente articolo si applicano altresi', in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla presente delibera.
 
Art. 9

Conferenze stampa dei rappresentanti nazionali di lista

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai rappresentanti nazionali di lista. Qualora nella stessa serata sia trasmessa piu' di una conferenza-stampa, le trasmissioni devono essere consecutive.
2. Ciascuna conferenza-stampa ha una durata di trenta minuti ed e' trasmessa tra le ore 23,00 e le ore 24,00 possibilmente in date diverse da quelle delle interviste di cui all'art. 8, in orari non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti, entro il massimo di cinque, individuati dalla societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.
3. La conferenza-stampa e' moderata da un giornalista della RAI; essa e' organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parita' di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande ciascuna della durata non superiore a 30 secondi.
4. La successione delle conferenze-stampa e' determinata in base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento europeo e nazionale, in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le conferenze-stampa dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.
5. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta. Si applicano peraltro le disposizioni di cui all'art. 3, commi 6 e 7, e di cui all'art. 6, commi da 6 a 11.
 
Art. 10

Programmi dell'Accesso

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso e' sospesa a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale fino al termine di efficacia della presente delibera.
 
Art. 11

Trasmissioni per persone con disabilita'

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui alla presente delibera, la Rai, in aggiunta alle modalita' di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilita', previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di televideo, recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.
2. I messaggi autogestiti di cui all'art. 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalita' che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.
 
Art. 12

Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. I calendari delle tribune e le loro modalita' di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi sono preventivamente trasmessi alla Commissione.
2. Entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, la RAI comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdi' precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate, nonche' la distribuzione della presenza dei soggetti politici invitati per tutto il periodo elettorale, al fine di assicurare una partecipazione equa, bilanciata e pluralistica nell'intero periodo considerato, anche tenendo conto della collocazione oraria della trasmissioni.
2-bis. La RAI comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione la programmazione di massima relativa all'ultima settimana di campagna elettorale, non oltre il venerdi' antecedente alla stessa.
3. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito web - con modalita' tali da renderli scaricabili - e, settimanalmente, i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonche' la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gl'indici di ascolto di ciascuna trasmissione.
4. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, la RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito web - con modalita' tali da renderli scaricabili - i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, fruiti dai soggetti di cui all'art. 3. Con le stesse modalita' la RAI pubblica con cadenza settimanale i medesimi dati in forma aggregata e in percentuale.
5. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonche' le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.
 
Art. 13
Responsabilita' del consiglio d'amministrazione e dell'amministratore
delegato della RAI

1. Il consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.
2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti squilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, il consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato della RAI, nel rispetto dell'autonomia editoriale, prescrivono alle testate interessate misure di riequilibrio a favore delle coalizioni e dei soggetti politici danneggiati. Le misure di riequilibrio devono essere realizzate nell'ambito della medesima trasmissione e nella medesima fascia oraria, ovvero, ove questo non sia possibile, in altra trasmissione, purche' questa abbia analoghe opportunita' di ascolto.
3. L'inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 
Art. 14

Tutela del pluralismo sulle piattaforme online
e sui canali social della RAI

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di tutela del pluralismo, della liberta' di espressione, dell'imparzialita', indipendenza, e obiettivita' dell'informazione nonche' ad adottare misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione, la concessionaria applica anche ai propri canali social e alle proprie piattaforme online, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli precedenti.
 
Art. 15

Entrata in vigore

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 aprile 2024

La Presidente: Floridia