Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA |
DECRETO 4 marzo 2024 |
Criteri e modalita' di applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese, al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
di concerto con
IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'art. 1, comma 1, che ha ridenominato il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 2023, n. 21, di adozione dell'atto di indirizzo sulle priorita' politiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025; Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2023, n. 53, di approvazione della direttiva generale recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione del Ministero per l'anno 2023; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; Vista la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018; Vista la direttiva UE 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente; Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti nonche' l'attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che apporta modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale; Vista la comunicazione della Commissione del 7 giugno 2021 relativa agli orientamenti sui prodotti di plastica monouso conformemente alla direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente; Visto l'art. 4, comma 7, del suddetto decreto legislativo n. 196 del 2021, che prevede, al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, il riconoscimento di un contributo per un importo massimo annuale pari a euro 10.000, sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a tutte le imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell'allegato, Parte A e Parte B, al suddetto decreto legislativo, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17, che prevede la compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali; Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che individuano il limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Vista la legge di contabilita' e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, cosi' come modificata dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009 n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'art. 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243», e il decreto del Ministro delle finanze e dell'economia del 16 settembre 2016; Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria (...)» convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 ed, in particolare, l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta; Vista la disciplina relativa alla tracciabilita' dei flussi finanziari di cui agli articoli 4 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e dell'art. 6 della legge 17 dicembre 2010, n. 217, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187; Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese» e, in particolare, l'art. 7, in materia di oneri informativi gravanti su cittadini e imprese; Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare, l'art. 107, che al primo paragrafo stabilisce che «salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza»; Visto il regolamento UE n. 2831/2023 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022, recante «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» e successive integrazioni e modificazioni e, in particolare, l'art. 1, commi 125 e seguenti recanti disposizioni in merito agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che ha disposto l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, in particolare, l'art. 19, comma 5, che stabilisce che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»; Ritenuta la necessita' di demandare a un ente strumentale dell'amministrazione centrale l'adozione delle procedure informatiche per la presentazione delle richieste di ammissione al contributo, per la valutazione e gestione delle stesse e per la comunicazione del loro esito; Vista la convenzione del 25 marzo 2021, di durata triennale, sottoscritta dal Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per l'economia circolare e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; Ritenuto che il credito d'imposta di cui all'art. 4, comma 7, del citato decreto legislativo n. 196 del 2021, concesso dallo Stato a favore di talune imprese e talune produzioni, nei limiti del massimale di cui ai regolamenti «de minimis», la misura di aiuto de qua e' esentata dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Considerato che, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, risulta istituito il capitolo n. 7093, piano gestionale 1, denominato «Contributo a favore delle imprese per l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso» con uno stanziamento iniziale, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di tre milioni di euro; Acquisito il concerto espresso dal Ministro delle imprese e del made in Italy; Acquisito il concerto espresso dal Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; b) «Registro nazionale degli aiuti»: il registro, istituito ai sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, cosi' come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «de minimis» e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale; c) «regolamenti de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013, il regolamento (UE) n. 1408/2013 e il regolamento (UE) n. 717/2014 applicabile sulla base dell'attivita' svolta dall'impresa beneficiaria; d) «TUIR»: testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. |
| Art. 2
Oggetto, finalita' e dotazione finanziaria
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, assegnando criteri di priorita' ai prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti. 2. Il contributo e' riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell'allegato, parte A e parte B, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002. 3. All'attuazione della disposizione di cui al comma 1 del presente articolo sono destinate le risorse disponibili a legislazione vigente e iscritte, anche in conto residui, sul capitolo di bilancio 7093 PG01 dello stato di previsione del Ministero. |
| Art. 3
Soggetti beneficiari
1. Possono presentare domanda di concessione del contributo, le imprese di cui all'art. 2, comma 2, che alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: a) risultino attive, regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese; b) risultino iscritte all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; c) non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni, o si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative; d) non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; e) non si trovino in stato di liquidazione ne' siano soggette a procedure concorsuali con finalita' liquidatoria. |
| Art. 4
Spese ammissibili, requisiti tecnici e certificazioni
1. Sono ammissibili al contributo le spese effettivamente sostenute nel corso delle annualita' 2022, 2023 e 2024, e comunque dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, in relazione all'acquisto di prodotti della tipologia di quelli elencati nell'allegato, parte A e parte B, del predetto decreto, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002. 2. In via prioritaria, sono ammesse al beneficio le spese di cui al comma 1, sostenute per l'acquisto dei prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti. In via subordinata, possono essere ammesse al beneficio le spese relative all'acquisto dei prodotti di cui ai punti 1) e 6) dell'allegato, parte B, del decreto legislativo 3 novembre 2021, n. 196, nell'ipotesi di risorse residuali ancora disponibili dopo il soddisfacimento della copertura delle spese riferibili al primo periodo. 3. L'effettivita' del sostenimento delle spese oggetto di contributo deve risultare da un'apposita attestazione resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. A tal fine, con la gia' menzionata attestazione, e' certificato: a) l'elenco delle spese ammissibili al contributo, suddivise in relazione al criterio di priorita' di cui al comma 2, nonche' il periodo d'imposta cui sono riferite. Le spese si considerano effettivamente sostenute in base a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del TUIR; b) l'effettivo utilizzo dei prodotti acquistati; c) l'integrale pagamento delle fatture di acquisto cui si riferiscono le spese di cui alla lettera a), che deve essere effettuato attraverso il conto corrente intestato all'impresa richiedente e con modalita' che consentano la piena tracciabilita' dei pagamenti e l'immediata riconducibilita' degli stessi alle relative fatture; d) che l'impresa richiedente non ha ottenuto, a fronte delle medesime spese, oggetto della richiesta di contributo, altri benefici previsti da normativa europea, nazionale e regionale. 4. Sono ammesse al contributo le spese sostenute nel corso delle annualita' 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di prodotti di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto. 5. Non possono, in ogni caso, essere ammesse al contributo le spese sostenute anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 196 del 2021. 6. Non sono ammissibili, ai fini del contributo di cui al presente decreto, le spese per l'acquisto di prodotti che, non essendo utilizzate dall'impresa richiedente, si configurano unicamente come merce di rivendita operata da imprese del commercio. |
| Art. 5
Modalita' di accesso ai contributi
1. Per accedere al contributo di cui al presente decreto, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, per il tramite del legale rappresentante, presentano un'apposita istanza attraverso la procedura informatica resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero (www.mase.gov.it). Sulla sezione news del suddetto sito sono indicati i termini e le modalita' di presentazione della domanda di contributo, nonche' la documentazione utile allo svolgimento dell'attivita' istruttoria propedeutica alla concessione. 2. Nell'istanza, i soggetti beneficiari dichiarano il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto, ivi inclusi quelli di carattere tecnico, compreso l'ammontare complessivo delle spese sostenute e del contributo richiesto per ogni annualita', allegando l'attestazione di cui all'art. 4. Al solo fine di consentire lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 11, i soggetti beneficiari allegano all'istanza la documentazione giustificativa delle spese e del relativo pagamento, nonche' la certificazione che i prodotti acquistati sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002. 3. Nella sezione del sito istituzionale del Ministero, alla pagina dedicata all'agevolazione, e' inserita l'informativa sulla privacy ai fini del trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679. |
| Art. 6
Agevolazione concedibile
1. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta e' concesso nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 2, comma 3, nella misura del 20 per cento delle spese sostenute e documentate, ai sensi dell'art. 4 fino all'importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario. Nell'ipotesi in cui le agevolazioni complessivamente richieste eccedano i limiti, l'importo del credito d'imposta concedibile a ciascun beneficiario e' proporzionalmente ridotto, rispetto alla spesa sostenuta, al fine di garantire il limite della spesa autorizzata. 2. Il suddetto credito di imposta e' alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa europea, nazionale o regionale. 3. Per le imprese che rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, l'utilizzazione in compensazione del credito d'imposta e' altresi' sospesa fino alla data dell'avvenuta restituzione o deposito delle somme oggetto del recupero. |
| Art. 7
Procedura di concessione
1. La gestione dell'istruttoria finalizzata alla concessione del contributo di cui al presente decreto e' svolta dal Ministero, che si avvale, sulla base della convenzione del 25 marzo 2021, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia. 2. Il Ministero provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attivita': a) definizione delle indicazioni operative relative ai termini di presentazione delle istanze di contributo, di cui all'art. 5, per le diverse annualita'; b) determinazione del contributo concedibile, in conformita' ai criteri di priorita' di cui all'art. 4, comma 2, entro i limiti previsti dall'art. 2, comma 3 e dall'art. 6, comma 1; c) adozione del provvedimento di concessione dei contributi e comunicazione dello stesso ai soggetti beneficiari con l'indicazione del relativo importo, nonche' contestuale comunicazione dell'importo complessivamente riconosciuto, per singola annualita' di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato; c) comunicazione di diniego per le istanze le cui verifiche si sono concluse negativamente; d) adozione dei provvedimenti di revoca del contributo, nei casi di cui all'art. 12. 3. Invitalia S.p.a. provvede allo svolgimento delle seguenti attivita': a) ricezione delle istanze di contributo, attraverso una piattaforma dedicata; b) accertamento della completezza dell'istanza e della sussistenza dei requisiti di ammissibilita' sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario; c) definizione dell'elenco delle istanze che necessitano di integrazione documentale per la finalizzazione dell'istruttoria; d) definizione dell'elenco delle istanze ammissibili; e) definizione dell'elenco delle istanze per le quali le verifiche si sono concluse negativamente. 4. Ai fini del provvedimento di cui al comma 2 lettera c), il Ministero verifica, tramite il Registro nazionale degli aiuti, il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, del massimale previsto dai regolamenti de minimis applicabili, e procede alla registrazione dell'aiuto individuale nel suddetto registro. L'importo del contributo concesso ai sensi del comma 2 e' ridotto qualora necessario al fine di garantire il rispetto del massimale previsto dal regolamento de minimis. |
| Art. 8
Modalita' di fruizione del credito d'imposta
1. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui agli articoli 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta concesso e' disponibile decorsi dieci giorni dalla comunicazione ai soggetti beneficiari di cui all'art. 7, comma 2, del presente decreto. 2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero pena lo scarto dell'operazione di versamento. 3. Le risorse indicate all'art. 2 sono trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778: «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», aperta presso la Banca d'Italia, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24. |
| Art. 9
Trasmissione dei dati
1. Il Ministero trasmette all'Agenzia delle entrate, preventivamente alla comunicazione ai beneficiari del provvedimento di concessione e con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione con l'indicazione dell'importo del credito d'imposta concesso. Con le stesse modalita' sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta concessi. 2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero, con le stesse modalita' definite ai sensi del comma 1, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi. |
| Art. 10
Obblighi di trasparenza e modalita' informative
1. I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni. 2. L'elenco degli oneri informativi per le imprese, previsti ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, sono resi disponibili attraverso il sito istituzionale www.mase.gov.it |
| Art. 11
Controlli
1. Il Ministero, procede ad effettuare idonei controlli e ispezioni a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entita' del contributo concesso e sulla veridicita' delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' sulle condizioni per la fruizione del contributo. 2. I controlli in merito alla legittima fruizione del credito di imposta sono effettuati, nell'ambito della propria ordinaria attivita' di controllo, dall'Agenzia delle entrate. 3. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dei controlli di cui al comma 2, l'indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, la stessa ne da' comunicazione in via telematica al Ministero che, previe verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero. 4. Le predette attivita' di controllo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| Art. 12
Revoca dell'agevolazione
1. Il contributo concesso e' revocato dal Ministero nei seguenti casi: a) venga accertata, successivamente alla concessione del contributo, anche in esito allo svolgimento dei controlli di cui all'art. 11, l'assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili; b) il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 11; c) venga accertato, da parte dell'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 11, comma 2, una indebita fruizione del contributo, totale e parziale. 2. Disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero provvede al recupero presso i soggetti beneficiari dell'importo indebitamente percepito, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 marzo 2024
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin
Il Ministro delle imprese e del made in Italy Urso
Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 1102 |
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