Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 19 marzo 2024
Definizione delle regole e delle modalita' tecnico-organizzative per l'attuazione delle disposizioni relative al Sistema informativo agricolo nazionale unico.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 250 del 25 ottobre 2022, con il quale l'onorevole Francesco Lollobrigida e' nominato Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare l'art. 3 che ha modificato la denominazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (MASAF);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2023;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che ha attribuito all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ente di diritto pubblico non economico, istituito con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, vigilato da questo Ministero, la funzione prima assegnata al Ministero di coordinamento e gestione del SIAN;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 recante la riorganizzazione dell'AGEA, cosi' come modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116 e, in particolare, l'art. 9, comma 4 che prevede «Con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia, sentito il comitato, sono definite le regole e le modalita' tecnico-organizzative per l'attuazione dell'art. 15, comma 1 al fine di armonizzare la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale del SIAN con il complesso dei processi e degli strumenti tecnici operanti presso gli organismi pagatori, le regioni di riferimento, assicurando che la progettazione e la realizzazione del sistema informativo nazionale unico sia attuata con modalita' tecnico-funzionali rivolte all'integrazione dei sistemi informativi»;
Visto il citato decreto legislativo n. 74/2018 e, in particolare, l'art. 15, comma 1, il quale prevede: «Il SIAN e' il sistema informativo nazionale unico per la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC);
Visto il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C (2022)8645 del 2 dicembre 2022;
Vista la proposta di AGEA pervenuta in data 12 settembre 2023;
Sentito il Comitato tecnico per il SIAN, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 74/2918 come modificato dal decreto legislativo n. 116/2019;
Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancita nella seduta del 25 gennaio 2024;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto definisce le regole e le modalita' tecnico-organizzative per la gestione armonizzata dei servizi essenziali di natura trasversale del SIAN con il complesso dei processi e degli strumenti tecnici operanti presso gli organismi pagatori e le regioni di riferimento, allo scopo di garantire l'integrazione dei sistemi operativi per l'attuazione dell'art. 15, comma 1 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116.
 
Art. 2

Sistema di interoperabilita' per lo scambio dei dati

1. Al fine di rendere efficiente lo scambio dei dati tra SIAN e sistemi informativi degli organismi pagatori, Agea realizza e gestisce un sistema di interoperabilita', anche in modalita' real time: con le seguenti caratteristiche:
a) sia conforme alle linee guida sull'interoperabilita' tecnica delle pubbliche amministrazioni e alle linee guida tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilita' tramite API dei sistemi informatici adottate da AGID (Agenzia per l'Italia digitale) con determinazione del 1° ottobre 2021, n. 547, e successivi aggiornamenti;
b) prevede gestione e flussi di dati uniformi, omogenei per dominio dati e con regole di validazione esplicitamente definite.
 
Art. 3

Data platform integrata sul SIAN

1. Al fine di attuare una efficace strategia dati, Agea realizza e gestisce sul SIAN una data platform integrata nella quale far confluire i dati provenienti dal sistema di interoperabilita' di cui all'articolo precedente, che:
a) risponda al principio once-only sui diversi domini dati;
b) preveda misurazione della qualita' dei dati;
c) preveda apertura e disponibilita' dei dati;
 
Art. 4

Supporto al sistema di monitoraggio della PAC

1. La data platform di cui all'articolo precedente viene utilizzata a supporto del sistema di monitoraggio della PAC gestito da Agea alimentato dalle informazioni provenienti dai sistemi informativi degli organismi pagatori e delle regioni e provincie autonome.
 
Art. 5

Circolari di coordinamento

1. Agea, sentite le regioni e le provincie autonome e gli organismi pagatori regionali, adotta le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente decreto tramite opportune circolari di coordinamento.
 
Art. 6

Oneri finanziari

1. Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 marzo 2024

Il Ministro: Lollobrigida