IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'art. 8, ultimo comma della legge 12 giugno 1973 n. 349, che attribuisce al Ministro della giustizia la facolta' di stabilire, alla fine di ogni biennio, le variazioni secondo gli indici del costo della vita, dell'importo dei diritti e delle indennita' spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti delle cambiali e dei titoli equiparati; Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2022; Considerato che l'indice del costo della vita nel periodo 2022 - 2024 ha subito la maggiorazione del 10,8 %, come indicato dall'Istituto centrale di statistica; Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'adeguamento nella misura del 10,8 % in aumento rispetto ai vigenti importi dei diritti e delle indennita' di accesso;
Decreta:
Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennita' di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal citato decreto ministeriale del 3 marzo 2022, sono fissati come segue: 1. diritto di protesto: minimo euro 2,34 + 0,25 = 2,59; massimo euro 50,38 + 5,44 = 55,82; 2. indennita' di accesso: a) fino a 3 chilometri: euro 2,08 + 0,22 = 2,30; b) fino a 5 chilometri: euro 2,47 + 0,27 = 2,74; c) fino a 10 chilometri: euro 4,55 + 0,49 = 5,04; d) fino a 15 chilometri: euro 6,42 + 0,69 = 7,11; e) fino a 20 chilometri: euro 7,95 + 0,86 = 8,81. Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennita' prevista alla precedente lettera e) e' aumentata 2,08 + 0,22 = 2,30 Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 marzo 2024
Il Ministro: Nordio |