Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2024 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
ORDINANZA 21 dicembre 2023 |
Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi. (Ordinanza n. 165). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni; Considerato, in particolare, l'art. 8, quarto comma, del succitato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e successive proroghe, che dispone che: «Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 e comunque non oltre la data del 30 giugno 2019, gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalita' stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi di cui all'art. 5, comma 2. Con ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, il Commissario straordinario puo' disporre il differimento del termine previsto dal primo periodo, comunque non oltre il 31 dicembre 2019. Il commissario straordinario puo' disporre un ulteriore differimento del termine di cui al periodo precedente al termine perentorio del 30 novembre 2020. Per gli edifici siti nelle aree perimetrate ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), qualora l'intervento non sia immediatamente autorizzabile, la documentazione richiesta va depositata entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui all'art. 11 o dalla data di approvazione della deperimetrazione con deliberazione della Giunta regionale. Il mancato rispetto dei termini e delle modalita' di cui al presente comma determina l'inammissibilita' della domanda di contributo e, nei soli casi di inosservanza dei termini previsti dai precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato»; Visto l'art. 14 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 con il quale e' stata disposta l'acquisizione a titolo oneroso, da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica, di unita' immobiliari ad uso abitativo agibili da destinare temporaneamente in comodato d'uso gratuito a soggetti residenti in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, situati nelle zone rosse o dichiarati inagibili con esito di rilevazione dei danni di tipo E o F; Considerato che l'art. 5 della OCDPC n. 510 del 27 febbraio 2018 e l'art. 1 della OCDPC n. 538 del 10 agosto 2018 hanno autorizzato, rispettivamente il Comune di Tolentino e i Comuni di Pieve Torina ed Amandola a realizzare in luogo delle SAE nei propri territori unita' abitative da destinare temporaneamente ai soggetti che al momento degli eventi sismici dimoravano in un'abitazione dichiarata inagibile con esito di tipo E o F non di rapida soluzione o ubicata in zona rossa; Considerato che l'art. 4 della OCDPC n. 553 del 31 ottobre 2018 e l'art. 2 della OCDPC n. 581 del 15 marzo 2019 hanno autorizzato, rispettivamente, i Comuni di Monterinaldo e Falerone a porre in essere interventi edilizi funzionali a rendere abitabili immobili di proprieta' pubblica finalizzati a contrastare il disagio abitativo in luogo delle SAE; Ritenuto che anche per le forme di assistenza abitativa alternative alle SAE relative ad immobili acquisiti ai sensi del decreto legge numero 8 del 2017, ad immobili realizzati ai sensi delle citate OCDPC n. 510 del 2018, 553 del 2018, 538 del 2018, 581 del 2019 o immobili comunque messi a disposizione dai Comuni o da altri soggetti pubblici nonche' ai MAPRRE si debba applicare la medesima disciplina prevista per le SAE in merito alla presentazione nei termini della domanda della per la ricostruzione; Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, con particolare riferimento all'art. 3 (Introduzione dell'art. 12-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189), in materia di semplificazione e accelerazione della ricostruzione; Preso atto che con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e' stato approvato il Testo Unico della ricostruzione privata; Considerato che a decorrere dal 1° gennaio 2023, per la presentazione delle istanze relative alla ricostruzione privata e' utilizzabile esclusivamente la piattaforma informatica denominata GE.DI.SI.; Vista l'ordinanza n. 155 del 14 novembre 2023 recante «Correzioni e integrazioni alla ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, intitolata Testo Unico della ricostruzione privata, all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 e all'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018»; Vista l'ordinanza n. 157 del 28 novembre 2023 recante «Correzioni e integrazioni alla ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, intitolata Testo Unico della ricostruzione privata, all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, all'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018, all'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022»; Viste: l'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022, recante «Disposizioni di coordinamento e differimento termini della ricostruzione privata e pubblica», la quale stabilisce: all'art. 2, che «Il termine relativo alla presentazione delle domande di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, e' fissato alla data del 31 dicembre 2023»; all'art. 6 che La disposizione di cui all'art. 5, comma 2 dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, che ha introdotto il «SAL straordinario» al fine di corrispondere alle straordinarie criticita' derivanti dall'eccezionale aumento dei costi delle materie prime, e' prorogata al 31 dicembre 2023. Tale misura e' alternativa alla disposizione di cui al comma 4, dell'art. 73 del testo unico approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022. l'ordinanza n. 135 del 16 febbraio 2023 recante riordino della programmazione dei termini degli interventi della ricostruzione privata la quale stabilisce: all'art. 1, comma 2 Le domande relative agli interventi per danni gravi devono essere presentate entro il termine del 31 dicembre 2023; l'ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023 recante Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi la quale stabilisce: all'art. 1, comma 3. Per gli edifici classificati con esito «E» delle schede di cui all'art. 5, comma 1 del testo unico della ricostruzione privata per i quali, successivamente alla data del 30 novembre 2020, sia stato attribuito dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, a seguito di valutazione in via preventiva, ai sensi dell'art. 7 del testo unico della ricostruzione privata, ovvero in sede istruttoria, nonche' da parte del professionista incaricato all'atto della presentazione della domanda di contributo, un livello operativo pari a L0, per la presentazione della domanda di contributo si applicano i termini dei danni gravi; all'art. 2, comma 2. Nel caso di edifici oggetto di delocalizzazione obbligatoria, ove l'area sulla quale verra' riedificato l'edificio danneggiato, per motivi non imputabili al beneficiario, non sia stata ancora individuata in via definitiva alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, il termine per la presentazione della domanda di contributo e' di centocinquata giorni successivi alla cessazione della causa impeditiva e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. La mancata presentazione della domanda nel termine predetto determina la sospensione delle misure emergenziali destinate all'assistenza abitativa; all'art. 2 comma 3 Nel caso in cui non sia possibile, in ragione di comprovati e documentati impedimenti indipendenti dalla volonta' del soggetto legittimato o del professionista incaricato, procedere alla presentazione della domanda e/o all'elaborazione del progetto dell'intervento, il termine per la presentazione della domanda di contributo al fine di non incorrere nella sospensione dei benefici 5 e' di centocinquanta giorni a decorrere dal superamento della condizione impeditiva e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Tenuto conto che l'art. 105 del citato testo unico della ricostruzione privata prevede che: «1. Al fine di garantire una piu' compiuta programmazione e maggiore speditezza delle attivita' di ricostruzione privata, il Commissario straordinario puo' provvedere a fissare termini per la presentazione delle domande di contributo anche con riferimento a specifiche tipologie di interventi e alla disciplina degli incarichi, tenendo conto delle priorita' stabilite dal legislatore, di quelle di natura sociale, dell'individuazione degli aggregati e delle unita' minime di intervento, degli ostacoli di cantierizzazione e di ogni altra interferenza, tenendo conto delle proposte provenienti dalla Rete delle Professioni Tecniche e dalle parti sociali. 2. Al fine di favorire il rientro dei cittadini nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici, nonche' di assicurare il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, i proprietari o titolari di diritti reali degli edifici danneggiati che fruiscono, alla data di entrata in vigore del presente Testo unico, del Contributo di autonoma sistemazione (CAS), ovvero delle Strutture abitative di emergenze (SAE), o degli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai sensi del decreto-legge n. 8 del 2017, o dei moduli abitativi provvisori rurali (MAPRE), o degli immobili realizzati ai sensi delle OCDPC n. 510/2018, 553/2018, 538/2018, 581/2019, nonche' degli immobili messi a disposizione dal Comune o da altri soggetti pubblici, devono presentare le domande di contributo entro il termine fissato con ordinanza commissariale»; Ritenuto opportuno procedere ad un riordino generale della programmazione dei termini di presentazione delle domande e dei relativi adempimenti per le diverse tipologie procedimentali; Considerato che il riordino della programmazione dei termini intende tener conto delle priorita' relative ai percettori di C.A.S. e ai beneficiari di S.A.E o degli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai sensi del decreto-legge n. 8 del 2017, o dei moduli abitativi provvisori rurali (MAPRE), o degli immobili realizzati ai sensi delle OCDPC n. 510/2018, 553/2018, 538/2018, 581/2019, nonche' degli immobili messi a disposizione dal Comune o da altri soggetti pubblici, con il fine di normalizzare le condizioni di vita dei cittadini, superare i disagi sociali e ridurre, per quanto possibile, la spesa pubblica e che in tal senso occorre realizzare le intese di competenza con la Protezione civile; Richiamato il Protocollo di intesa per il raccordo e l'armonizzazione delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione, sottoscritto, in data 13 gennaio 2022, dal Commissario straordinario, dal Dipartimento di protezione civile nazionale e dalla Regione Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria; Considerata l'esigenza di disporre una programmazione delle modalita' di monitoraggio delle domande attraverso la piattaforma digitale GE.DI.SI.; Considerata la necessita' di dichiarare immediatamente efficaci le disposizioni della presente ordinanza al fine di consentire la disponibilita' di tempi sufficienti per l'adeguamento e la presentazione delle domande nei nuovi termini programmati; Dato atto dell'intesa raggiunta nella Cabina di coordinamento del 20 dicembre 2023 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria;
Dispone:
Art. 1
Danni gravi
1. Salvo quanto previsto agli articoli 2 e 3 della presente ordinanza, per la presentazione delle domande di contributo in merito agli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, il termine e' fissato alla data del 31 dicembre 2024, esclusi i casi di edifici - singoli, in aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario o ricompresi in compendi immobiliari - inseriti in piani attuativi o in programmi straordinari di ricostruzione, per i quali e' prevista l'approvazione di specifici cronoprogrammi per la ricostruzione in attuazione della disciplina stabilita dalle ordinanze commissariali speciali emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110/2020. 2. All'art. 2, commi 2 e 3 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 142 del 30 maggio 2023 le parole «e comunque non oltre il 31 dicembre 2023» sono soppresse. |
| Art. 2
Domande connesse a misure di assistenza abitativa
1. Per la presentazione delle domande relative ad edifici con danni gravi, complete della documentazione richiesta dalla vigente normativa, da presentare da parte dei proprietari o dei titolari di diritti reali degli edifici danneggiati che fruiscono dell'assistenza abitativa in SAE, MAPRE, in immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai sensi del decreto-legge n. 8 del 2017, o immobili realizzati ai sensi delle OCDPC n. 510/2018, 553/2018, 538/2018, 581/2019, nonche' in immobili messi a disposizione dal Comune o da altri soggetti pubblici, relativamente alle disposizioni previste dall'art. 105 del testo unico della ricostruzione privata e, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, lettera c), della ordinanza n. 135 del 16 febbraio 2023, altresi' formalizzate in forma semplificata, il termine definitivo e' fissato alla data del 30 giugno 2024, esclusi i casi di edifici - singoli, in aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario o ricompresi in compendi immobiliari - inseriti in piani attuativi o in programmi straordinari di ricostruzione, per i quali e' prevista l'approvazione di specifici cronoprogrammi per la ricostruzione in attuazione della disciplina stabilita dalle ordinanze commissariali speciali emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110/2020. |
| Art. 3 Strutture temporanee finalizzate a consentire la continuita' delle preesistenti attivita' economiche e produttive
1. Per la presentazione delle domande di ricostruzione relative ad edifici danneggiati con esito «E» destinati ad attivita' economiche e produttive, complete della documentazione richiesta dalla vigente normativa, da presentare da parte dei proprietari o dei titolari di diritti reali che in ragione della necessita' di assicurare l'immediata ripresa o la continuita' dell'attivita' produttiva, beneficiano della delocalizzazione ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 9 del 14 dicembre 2016 o all'interno di una struttura unitaria all'uopo predisposta in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 il termine definitivo e' fissato alla data del 30 giugno 2024, esclusi i casi di edifici - singoli, in aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario o ricompresi in compendi immobiliari - inseriti in piani attuativi o in programmi straordinari di ricostruzione, per i quali e' prevista l'approvazione di specifici cronoprogrammi per la ricostruzione in attuazione della disciplina stabilita dalle ordinanze commissariali speciali emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110/2020. In caso di oggettive e dimostrate ragioni impeditive, al fine di non incorrere nella sospensione dei benefici il termine di presentazione della domanda e' di centocinquanta giorni a decorrere dal superamento della condizione impeditiva. |
| Art. 4
Termini per l'assistenza abitativa nuclei familiari affittuari
1. Al fine di favorire il normale rientro alle condizioni di vita preesistenti, ai soggetti che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unita' immobiliare condotta in locazione o in comodato gratuito, il CAS o il contributo di cui all'art. 3, comma 2 di cui alla OCDPC n. 614 del 2019 e' corrisposto fino al 31 marzo 2024. A decorrere dal 1 aprile 2024 fino al 31 dicembre 2024 i nuclei familiari di cui al presente comma cui e' stata assegnata una SAE o un'unita' immobiliare acquisita ai sensi dell'art. 14 del decreto legge n. 8 del 2017 o realizzata ai sensi delle ordinanze di protezione civile, sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento. 2. I criteri e le modalita' finalizzati a fornire concreta attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, sono definiti con ordinanza del Dipartimento della protezione civile, in coerenza con quanto previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto in data 31 dicembre 2022 dal Commissario straordinario per la ricostruzione e il Capo del Dipartimento della protezione civile. |
| Art. 5
Disposizioni finali
1. La mancata presentazione della domanda di concessione di contributo entro i termini di cui agli articoli 2 e 3, determina automaticamente la sospensione o la cessazione della gratuita' delle misure emergenziali corrisposte secondo le modalita' del Protocollo di intesa, sottoscritto, in data 13 gennaio 2022, dal Commissario straordinario, dal Dipartimento della protezione civile nazionale e dalle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria e, per i nuclei familiari cui e' stata assegnata una SAE o un'unita' immobiliare acquisita ai sensi dell'art. 14 del decreto legge n. 8 del 2017 o realizzata ai sensi delle ordinanze di protezione civile, sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento fino al 31 dicembre 2024; a decorrere dal 1° gennaio 2025 non si applica la decurtazione. 2. Il termine della dichiarazione per l'anno 2024 di cui all'art. 1, comma 5, dell'OCDPC n. 1006/2023 e' fissato al 29 febbraio 2024. |
| Art. 6
Differimento termini previsti dall'art. 1 dell'ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023
1. Per le fattispecie di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) e comma 2, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 142 del 30 maggio 2023, i termini adempimentali sono eccezionalmente prorogati alla data del 31 marzo 2024. |
| Art. 7
Efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Roma, 21 dicembre 2023
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 238 |
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