Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2024 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
ORDINANZA 20 dicembre 2023 |
Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023. (Ordinanza n. 162). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies e' inserito il seguente: "4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2023"»; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197/2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», nonche' le successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; nonche', il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, e - in particolare - l'art. 24-ter; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» e, in particolare, gli articoli 1, 62 e 63; Preso atto che il decreto legislativo n. 36 del 2023, entrato in vigore il 1° aprile 2023, e' divenuto efficace a far data dal 1° luglio 2023, secondo quanto previsto dall'art. 229, comma 2, del medesimo decreto legislativo; Considerato che, ai sensi dell'art. 62, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, «1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonche' attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. 2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'art. 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate»; Considerato che, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, «Fermo restando quanto stabilito dall'art. 62, e' istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicita', un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed e' iscritta nell'elenco di cui al primo periodo»; Considerato ancora che, ai sensi dell'art. 62, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023, «Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'art. 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo: a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata; b) ricorrono per attivita' di committenza ausiliaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate; c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14 nonche' ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente; d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non e' disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante puo' agire, previa motivazione, senza limiti territoriali; e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione; f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c); g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante»; Considerato l'allegato II.4 al decreto legislativo n. 36 del 2023; Visto l'art. 2 dell'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 nel quale e' stabilito quanto segue: «Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, e allo scopo di evitare soluzioni di continuita' o ritardi nell'avvio o nella prosecuzione degli interventi della ricostruzione pubblica alla luce del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e' disposto che fino alla data del 31 dicembre 2023, in deroga agli articoli 62 e 63 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, ogni stazione appaltante o centrale di committenza puo' effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta»; Vista la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 13 luglio 2023, avente a oggetto «Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative»; Visto il parere del servizio giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2160 del 19 luglio 2023 avente ad oggetto: «Normativa applicabile agli appalti PNRR/PNC banditi dopo il 1/07/2023»; Visto il parere del servizio giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2186 del 25 luglio 2023 avente ad oggetto: «decreto legislativo n. 36/2023: aggiudicazione del contratto finanziato con fondi PNRR»; Vista la successiva circolare del Commissario straordinario del 4 agosto 2023, avente a oggetto «Circolare interpretativa in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti (ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; Considerato che, come chiarito in quest'ultima circolare, «nell'ambito dell'attivita' di ricostruzione discendente dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la deroga transitoria al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 deve interpretarsi nel senso che - per il periodo di validita' della richiamata deroga - e' consentito a qualsiasi stazione appaltante o centrale di committenza (ivi inclusi i Comuni non capoluogo di Provincia) effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta e qualunque sia l'origine dei finanziamenti necessari alla realizzazione delle suddette commesse»; Vista l'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonche' dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socioeconomico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022» e successive modifiche e integrazioni; Vista l'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, recante «Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonche' dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo»; Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; Considerato che, con le richiamate ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023, sono stati approvati gli elenchi degli interventi di ricostruzione, riparazione, miglioramento, ristrutturazione, rigenerazione urbana la cui realizzazione e' assolutamente necessaria e urgente (anche considerato il tempo trascorso) per consentire di tornare in via definitiva a uno stato dei luoghi e delle aree colpite dal sisma del 2016 tale da consentire uno svolgimento normale della vita, anche socio-economica, delle popolazioni residenti e del turismo quale era prima degli eventi sismici; Vista l'ordinanza speciale n. 49 del 26 luglio 2023 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Disposizioni urgenti per la semplificazione degli interventi in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023»; Considerato che, ai sensi dell'art. 1 della richiamata ordinanza speciale n. 49 del 2023, «gli interventi connessi ai danni provocati dagli eventi sismici a far data dal 2016 e in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023 del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono qualificati come interventi di particolare criticita' e urgenza, in considerazione della loro natura essenziale e strategica per la ripresa della vita civile, sociale ed economica, nonche' per il lungo lasso di tempo trascorso dal sisma medesimo»; Vista l'ordinanza n. 160 del 13 dicembre 2023 recante «Proroghe di termini e modifiche alle ordinanze n. 126 del 28 aprile 2022, n. 131 del 30 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023», la quale ha stabilito - in relazione agli interventi previsti nelle ordinanze nn. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023 - la proroga: al 31 marzo 2024, il termine per l'affidamento dei lavori pubblici con importi inferiori a euro 5,3 milioni ad eccezione dei beni culturali per importi superiori ad euro 500.000,00 (art. 2, comma 1); al 31 maggio 2024, il termine per l'affidamento dei lavori pubblici per interventi su beni culturali per importi superiori a euro 500.000 euro, nonche' di lavori pubblici di importi superiori a euro 5,3 milioni (art. 2, comma 2); Considerato che solo gli interventi di ricostruzione pubblica previsti nelle suddette ordinanze e per i quali sono in corso le attivita' di progettazione superano i 1.500 e che i relativi lavori dovranno essere oggetto di affidamento al massimo entro il 31 maggio 2024; Considerati tutti gli ulteriori interventi previsti per la ricostruzione delle aree terremotate le cui progettazioni o relativi appalti di lavori sono in procinto di essere affidati nel primo semestre del 2024; Verificato il numero di stazioni appaltanti localizzate nel cratere sismico e soggetti attuatori degli interventi pubblici che ad oggi hanno ottenuto la qualificazione e sono iscritti nell'Elenco delle stazioni appalti qualificati tenuto dall'ANAC ed istituito dall'art. 63 del decreto legislativo n. 36 del 2023; Ritenuta la notevole complessita' di ottenere, anche acquisendo i relativi requisiti, la qualificazione delle stazioni appaltanti prevista dal decreto legislativo n. 36 del 2023 in una condizione speciale ed emergenziale che prevede un alto numero di comuni e di appalti per la ricostruzione da affidare; Ritenuto che un eventuale mutamento dei soggetti attuatori degli interventi in favore delle sole stazioni appaltanti qualificate (nel cratere e non), anche a seguito di una assegnazione d'ufficio delle funzioni di stazione appaltante da parte dell'ANAC, potrebbe comportare una eccessiva centralizzazione delle procedure con rischio di stallo delle attivita' (anche ordinarie) delle stazioni appaltanti qualificate prescelte o individuate; Ritenuto, altresi', che l'entrata in vigore del sistema di qualificazione al 1 gennaio 2024 rischierebbe di bloccare le attivita' di ricostruzione e i correlati affidamenti dai lavori, in particolare per quanto concerne quelli previsti nelle ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023; Ritenuta, pertanto, la necessita' - attraverso l'esercizio dei poteri straordinari di deroga previsti ex lege e comunque in applicazione del generale principio del risultato di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023 - stabilire una proroga del regime transitorio al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti introdotto dall'ordinanza n. 145 del 2023; Ritenuto congruo individuare il nuovo termine al 30 giugno 2024, cosi' coordinandolo con i termini previsti dall'ordinanza n. 160 del 2023, con un periodo di tolleranza di un ulteriore mese; Ritenuto, altresi', che tale termine va a coincidere con quello di scadenza del generale sistema di qualificazione con riserva previsto dal combinato disposto dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023, e dell'art. 9, comma 1, dell'allegato II.4 del medesimo decreto legislativo; Considerato che appare ragionevole prevedere che - nel corso dell'intera durata del regime transitorio in questione - le stazioni appaltanti del Cratere sismico dovranno curare (in favore dei propri dipendenti e collaboratori e in vista di una loro futura iscrizione nell'Elenco di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 36 del 2023) l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e approfondimento delle tematiche connesse alla disciplina dei contratti pubblici e al nuovo codice dei contratti pubblici di cui al richiamato decreto legislativo; Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Considerata l'urgenza di provvedere per non generare dubbi o soluzioni di continuita' nell'esecuzione degli interventi di ricostruzione da parte delle stazioni appaltanti per l'imminente scadenza (il prossimo 31 dicembre 2023) dell'originario termine di deroga al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 2023; Acquisita l'intesa in data 20 dicembre 2023 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Dispone:
Art. 1
Proroga regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti
1. Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, il regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti introdotto dall'art. 2 dell'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e' prorogato al 30 giugno 2024. Per l'effetto, al richiamato articolo 2 dell'ordinanza n. 145 del 2023, le parole «fino alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 30 giugno 2024». |
| Art. 2
Formazione
1. Nelle more dell'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 36 del 2023, i soggetti attuatori di interventi pubblici e comunque le stazioni appaltanti del cratere degli eventi sismici registrati a far data dal 24 agosto 2016, sono tenuti a curare - in favore dei propri dipendenti e collaboratori e in vista di una loro futura iscrizione nell'Elenco delle stazioni appaltanti qualificate - l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e approfondimento delle tematiche connesse alla disciplina dei contratti pubblici e al nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. |
| Art. 3
Efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Roma, 20 dicembre 2023
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 240 |
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