Gazzetta n. 83 del 9 aprile 2024 (vai al sommario)
LEGGE 25 marzo 2024, n. 47
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita' «Il Forteto».


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Istituzione e funzioni della Commissione parlamentare di inchiesta

1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita' «Il Forteto», di seguito denominata «Commissione», con il compito di svolgere accertamenti sulle eventuali responsabilita' istituzionali in merito alla gestione della comunita' medesima e degli affidamenti di minori, anche al fine di prospettare l'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 82 della Costituzione e' il
seguente:
«Art. 82 (Ciascuna Camera puo' disporre inchieste su
materie di pubblico interesse). - A tale scopo nomina fra i
propri componenti una commissione formata in modo da
rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione
di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli
stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorita'
giudiziaria».
 
Art. 2

Compiti della Commissione

1. La Commissione esamina la gestione della comunita' «Il Forteto» dalla sua istituzione ad oggi, con particolare riguardo all'accertamento dei fatti e delle ragioni per cui le pubbliche amministrazioni e le autorita' competenti interessate, comprese quelle investite di poteri di vigilanza, abbiano proseguito ad accreditare come interlocutore istituzionale la comunita' «Il Forteto», anche a seguito di provvedimenti giudiziari riguardanti abusi sessuali e maltrattamenti riferiti a condotte all'interno della comunita' «Il Forteto».
2. Al fine di impedire il riprodursi del fenomeno di inadempimenti dei principi di tutela delle vittime di illegalita' nonche' di evitare che quanto accaduto nella comunita' «Il Forteto» possa ripetersi, la Commissione ha inoltre il compito di formulare proposte in ordine:
a) all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunita' alloggio presenti sul territorio nazionale;
b) al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e, laddove siano emerse responsabilita' e negligenze in capo ad essi, alle modalita' con cui applicare gli opportuni provvedimenti sanzionatori;
c) all'adeguamento del sistema normativo e regolamentare alle mutate esigenze sul tema delle comunita' e della soggiogazione psicologica.
 
Art. 3

Composizione della Commissione

1. La Commissione e' composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, e in modo che sia assicurata, comunque, la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.
2. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza di non ricoprire ruoli nei procedimenti giudiziari pendenti relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, e' eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. E' eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si procede ai sensi del comma 4.
 
Art. 4

Poteri e limiti della Commissione

1. La Commissione procede, nell'espletamento dei suoi compiti, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Si applica altresi' l'articolo 203 del codice di procedura penale.
3. La Commissione puo' richiedere, sulle materie attinenti alle finalita' della presente legge, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti o a inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente e puo' ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e puo' essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non puo' essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
4. La Commissione puo' opporre motivatamente all'autorita' giudiziaria il vincolo del segreto funzionale che abbia apposto ad atti e documenti.
5. La Commissione puo' ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copia di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalita' della presente legge.
6. La Commissione individua gli atti e i documenti che non devono essere divulgati, anche in relazione ad altre istruttorie o a inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
7. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
8. La Commissione puo' richiedere, nelle materie attinenti alle finalita' della presente legge, anche mediante sopralluogo, copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari condotte in Italia.
9. La Commissione acquisisce gli atti prodotti dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita' «Il Forteto» istituita dalla legge 8 marzo 2019, n. 21.
10. La Commissione puo' avvalersi della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi pubblico dipendente e delle altre collaborazioni che ritenga necessarie. Il rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini di esibizione di documenti o di consegna di atti, di cui al presente articolo, e' punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

Note all'art. 4:
- Il testo degli articoli 366 e 372 del Codice penale,
approvato con Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 138,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930, n.
251, Supplemento straordinario, e' il seguente:
«Art. 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti). -
Chiunque, nominato dall'autorita' giudiziaria perito,
interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro
dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti
l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo
ufficio, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con
la multa da euro 30 a euro 516.
Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi
all'autorita' giudiziaria per adempiere ad alcuna delle
predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalita',
ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di
assumere o di adempiere le funzioni medesime.
Le disposizioni precedenti si applicano alla persona
chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'autorita'
giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare
una funzione giudiziaria.
Se il colpevole e' un perito o un interprete, la
condanna importa l'interdizione dalla professione o
dall'arte.».
«Art. 372 (Falsa testimonianza). - Chiunque, deponendo
come testimone innanzi all'autorita' giudiziaria o alla
Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il
vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno
ai fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la
reclusione da due a sei anni.».
- La legge 3 agosto 2007, n. 124, recante: «Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto», e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187.
- Il testo degli artt. 203 e 329 del codice di
procedura penale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1988, n. 250,
Supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 203 (Informatori della polizia giudiziaria e dei
servizi di sicurezza). - 1. Il giudice non puo' obbligare
gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonche'
il personale dipendente dai servizi per le informazioni e
la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei
loro informatori. Se questi non sono esaminati come
testimoni, le informazioni da essi fornite non possono
essere acquisite ne' utilizzate.
1-bis. L'inutilizzabilita' opera anche nelle fasi
diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati
interrogati ne' assunti a sommarie informazioni.».
«Art. 329 (Obbligo del segreto). - 1. Gli atti
d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia
giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di
autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti
del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti
dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere
conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle
indagini preliminari.
2. Quando e' strettamente necessario per la
prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero puo', in
deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con
decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di
parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono
depositati presso la segreteria del pubblico ministero.
3. Anche quando gli atti non sono piu' coperti dal
segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso
di necessita' per la prosecuzione delle indagini, puo'
disporre con decreto motivato:
a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando
l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto
puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli
atti o notizie specifiche relative a determinate
operazioni.».
- La legge 8 marzo 2019, n. 21, recante: «Istituzione
di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti
accaduti presso la comunita' «Il Forteto», e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2019, n. 71.
- Il testo dell'articolo 650 del codice penale e' il
seguente:
«Art. 650 (Inosservanza dei provvedimenti
dell'autorita'). - Chiunque non osserva un provvedimento
legalmente dato dall'autorita' per ragione di giustizia o
di sicurezza pubblica 1 o d'ordine pubblico o d'igiene, e'
punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato,
con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro
206.».
 
Art. 5

Organizzazione dei lavori

1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa nella seduta successiva a quella di elezione dell'ufficio di presidenza.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.
3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite annuo massimo di 100.000 euro e sono poste per meta' a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
 
Art. 6

Obbligo del segreto

1. I membri della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 3.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione del segreto e' punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione ai sensi del comma 6 dell'articolo 4.

Note all'art. 6:
- Il testo dell'articolo 326 del codice penale e' il
seguente:
«Art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di
ufficio). - Il pubblico ufficiale o la persona incaricata
di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti
alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua
qualita', rivela notizie di ufficio, le quali debbano
rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la
conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la
reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un
pubblico servizio, che, per procurare a se' o ad altri un
indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente
di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete,
e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il
fatto e' commesso al fine di procurare a se' o ad altri un
ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri
un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino
a due anni.».
 
Art. 7

Durata

1. La Commissione completa i suoi lavori entro quarantotto mesi dalla sua costituzione.
2. Entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Commissione presenta alle Camere una relazione sulle sue attivita' di indagine. Possono essere presentate relazioni di minoranza.
 
Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 marzo 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio