Gazzetta n. 83 del 9 aprile 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 28 marzo 2024
Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella tabella I di nuove sostanze psicoattive e della specifica indicazione della sostanza 3'-Me-PVP.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;
Vista la classificazione del Testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali»;
Considerato che nelle predette Tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacita' di indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'articolo 14 del Testo unico;
Visto, in particolare, l'articolo 14, comma 1, lettera a), del Testo unico, concernente i criteri di formazione della Tabella I;
Tenuto conto delle note pervenute in data 2 ottobre 2023da parte dell'Unita' di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti la segnalazione di nuove molecole tra cui:3'-Me-PVP; NMDMSB; 1T-LSD; protonitazepina, identificate per la prima volta in Europa, trasmesse dall'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (EMCDDA) al punto focale italiano nel periodo giugno - luglio 2023;
Considerato che la sostanza NMDMSB e' una arilsulfonammide nonche' un cannabinoide sintetico con struttura a base naftalenica;
Considerato che la sostanza 1T-LSD e' il derivato tiofene-2-carbonilico della sostanza LSD (dietilammide dell'acido lisergico), presente nella Tabella I del Testo unico e che sulla base della somiglianza strutturale con altre ergoline con noti effetti allucinogeni, come la sostanza LSD, si suppone che abbia effetti allucinogeni;
Considerato, inoltre, che la sintesi di 1T-LSD da LSD e' stata recentemente descritta in letteratura scientifica da uno studio sull'identificazione di tale molecola nella carta assorbente contraffatta, nel quale gli autori hanno affermato che «e' possibile che la carta assorbente 1D-LSD "contraffatta" sia stata prodotta intenzionalmente a causa dell'elevato costo di produzione della sostanza 1D-LSD» e che questo «nuovo tipo di lisergamide possa diventare preponderante nel prossimo futuro»;
Considerato che la sostanza protonitazepina e' un oppioide della classe dei 2-benzilbenzimidazoli chiamati anche «nitazeni», che hanno effetti analgesici narcotici tipici degli oppioidi i cui effetti acuti comprendono: euforia, rilassamento, analgesia, sedazione, bradicardia, ipotermia e depressione respiratoria e che quest'ultimo effetto rappresenta il pericolo maggiore per i consumatori, in quanto l'elevata potenza di alcune di queste sostanze, gia' a piccole quantita', puo' causare intossicazione acuta con conseguente depressione respiratoria potenzialmente letale;
Considerato inoltre che, secondo informazioni riportate dal Centre for Forensic Science Research and Education, United States (CFSRE), basate su dati non pubblicati e forniti da L. De Vrieze e C. Stove, recenti studi in vitro - che hanno esaminato l'attivita' e la potenza della sostanza protonitazepina - hanno dimostrato che questo oppioide e' attivo con una potenza circa 25 volte superiore a quella del fentanil;
Considerato che la sostanza 3'-Me-PVP risulta gia' sotto controllo in Italia, nella Tabella I del Testo unico, all'interno della categoria degli analoghi di struttura derivanti da 2-ammino-1-fenil-1-propanone, per una o piu' sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale, senza essere denominata specificamente;
Tenuto conto che tale sostanza e' stata oggetto di un sequestro in Europa, da parte della polizia svedese, nel mese di febbraio 2023;
Ritenuto necessario inserire nella Tabella I del Testo unico la specifica indicazione della sostanza 3'-Me-PVP, per favorirne la pronta individuazione da parte delle forze dell'ordine;
Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con note del 2 ottobre 2023, favorevoli all'inserimento nella Tabella I del Testo unico delle sostanze NMDMSB; 1T-LSD; protonitazepina e della specifica indicazione della sostanza 3'-Me-PVP;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 13 dicembre 2023, favorevole all'inserimento nella Tabella I del Testo unico delle sostanze: NMDMSB; 1T-LSD; protonitazepina e della specifica indicazione della sostanza 3'-Me-PVP;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento della Tabella I del Testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Europa e tenuto conto della necessita' di agevolare le connesse attivita' da parte delle forze dell'ordine;

Decreta:

Art. 1

1. Nella Tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
1T-LSD (denominazione comune)
N,N-dietil-7-metil-4-(tiofene-2-carbonil)-4,6,6a,7,8,9-esaidroind olo[4,3-fg]chinolina-9-carbossammide (denominazione chimica)
1-(2- tienoil)-LSD (altra denominazione)
1-(tiofene-2-carbonil)-LSD (altra denominazione)
3'-Me-PVP (denominazione comune)
1-(3-metilfenil)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one (denominazione chimica)
1-(m-tolil)-2-pirrolidin-1-ilpentan-1-one (altra denominazione)
3'-Mealfa-PVP (altra denominazione)
meta-pirovalerone (altra denominazione)
meta-metil-α-PVP (altra denominazione)
3-metil-α-PVP (altra denominazione)
3-Me-α-PVP (altra denominazione)
3Me-α-PVP (altra denominazione)
3Me-alfa-PVP (altra denominazione)
O-2480 (altra denominazione)
3Me-αP-VP (altra denominazione)
NMDMSB (denominazione comune)
1-naftil 4-metil-3-(dimetilsulfamoil)- benzoato (denominazione chimica)
1-naftil 3-(dimetilsulfamoil)-4-metil-benzoato (altra denominazione)
naftalen-1-il 3-(dimetilsulfamoil)-4-metilbenzoato (altra denominazione)
naftalen-1-il 3-(N,N-dimetilsulfamoil)-4-metilbenzoato (altra denominazione)
protonitazepina (denominazione comune)
5-nitro-2-[(4-propossifenil)metil]-1-(2-pirrolidin-1-iletil)benzi midazolo (denominazione chimica)
N-pirrolidino protonitazene (altra denominazione)
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 2024

Il Ministro: Schillaci