Gazzetta n. 83 del 9 aprile 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 17 gennaio 2024
Abrogazione e sostituzione del decreto 30 luglio 2021, recante: «Modalita' di funzionamento del comitato ETS e della segreteria tecnica».


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

di concerto con

IL MINISTRO PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che istituisce il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Viste la legge 15 gennaio 1994, n. 65, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992 e la legge 1° giugno 2002, n. 120 recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;
Visto l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204;
Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;
Vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE, al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e il regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'art. 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo - Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo - parte seconda, in particolare il paragrafo 3.6 dell'Allegato I;
Visti il regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attivita' di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo e il regolamento (CE) n. 394/2011, del 20 aprile 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 748/2009 relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attivita' di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo, con particolare riferimento agli operatori aerei amministrati dall'Italia, anche per quanto riguarda l'estensione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione agli Stati membri del SEE e dell'EFTA;
Visto il regolamento (UE) 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione;
Vista la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra recante modifica della direttiva 3003/87/CE;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il regolamento (UE) 2017/1902 della Commissione del 18 ottobre 2017 che modifica il regolamento (UE) 1031/2010 della Commissione al fine di allineare la messa all'asta di quote con la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio e al fine di registrare una piattaforma d'asta designata dal Regno Unito;
Visto il regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attivita' di trasporto aereo e di introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, a decorrere dal 2021;
Vista la direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione del 12 marzo 2019 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del Registro dell'Unione;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2019, n. 83, recante «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757 del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo»;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'art. 13;
Vista la direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra;
Vista la direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato;
Visto il decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47 sull'attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonche' adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato»;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che istituisce il Comitato ETS quale Autorita' nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati per il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto, e la Segreteria tecnica ed in particolare, il comma 11 che prevede che le modalita' di funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione 30 luglio 2021, (Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 293 del 10 dicembre 2021) con cui sono state definite le modalita' di funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l'on. Gilberto Pichetto Fratin e' nominato Ministro della transizione ecologica e il Sen. Paolo Zangrillo Ministro per la pubblica amministrazione;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero della transizione ecologica ha assunto la denominazione di «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale l'on. Gilberto Pichetto Fratin e' nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito in legge il 10 agosto 2023 n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025» e in particolare, l'art. 19 «Disposizioni in materia di strutture poste alle dipendenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» che modifica l'art. 4 del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47 relativo all'Autorita' nazionale competente;
Considerata la necessita' di apportare talune modifiche al decreto di funzionamento sopra citato, in conformita' alle novita' normative introdotte;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 4, comma 11, del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n, 47 il funzionamento del Comitato ETS (di seguito Comitato) e della Segreteria tecnica di cui all'art. 4, commi 6 e 7-bis, del medesimo decreto legislativo.
 
Art. 2

Costituzione del Comitato

1. Il Comitato si insedia con la nomina di tutti i suoi membri.
2. I membri del Comitato sono tenuti, in relazione ai rispettivi ruoli, a:
a) svolgere i compiti affidati con diligenza professionale e nel rispetto dei tempi assegnati;
b) collaborare con gli altri membri del Comitato e con la Segreteria tecnica.
 
Art. 3

Il Presidente del Comitato

1. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
a) indica le priorita' e gli indirizzi generali volti ad assicurare efficienza, efficacia ed imparzialita' all'attivita' del Comitato anche in relazione all'evoluzione normativa in materia;
b) convoca le sedute, ne verifica il quorum costitutivo e deliberativo e le presiede;
c) puo' sospendere e sciogliere le sedute del Comitato;
d) puo' chiedere chiarimenti ed approfondimenti istruttori alla Segreteria tecnica;
e) adotta le deliberazioni di cui all'art. 7;
f) trasmette alla direzione generale competente, ai fini della liquidazione spettante a ciascun membro del Comitato, una dichiarazione attestante il numero delle sedute effettuate nell'arco dell'anno di riferimento nonche' l'elenco dei partecipanti a ciascuna seduta.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente; in mancanza, dal membro piu' anziano del Comitato.
 
Art. 4

Decadenza, revoca e sostituzione dei membri del Comitato

1. I membri del Comitato decadono dalla carica, oltre che nei casi previsti dall'art. 4, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 47/2020, anche qualora, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive.
2. Costituiscono casi di revoca:
a) la violazione dei doveri derivanti dalla carica di membro del Comitato, quali comportamenti illegittimi o ingiuriosi, dichiarazioni false o mendaci;
b) l'inosservanza delle modalita' di svolgimento delle attivita' di competenza.
3. Il Presidente, autonomamente o su segnalazione di almeno due componenti del Comitato, segnala tempestivamente la possibile violazione o inosservanza dei casi di cui al comma 2 al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che puo' avviare il procedimento di revoca dall'incarico in accordo con l'amministrazione designante, assicurando il contradditorio.
4. Nel caso in cui sia necessario procedere alla sostituzione di uno o piu' membri, il Presidente del Comitato informa tempestivamente il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che richiede la designazione all'amministrazione o all'ente che vi provvedono entro il termine di sette giorni dalla richiesta.
 
Art. 5

Convocazione del Comitato

1. Il Comitato e' convocato dal Presidente almeno ogni trenta giorni, ovvero di propria iniziativa ove ne ravvisi la necessita'. E', altresi', convocato quando ne facciano richiesta almeno due membri aventi diritto di voto.
2. L'avviso di convocazione e' trasmesso ai membri del Comitato e al coordinatore della Segreteria tecnica almeno quattro giorni prima della seduta, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che ciascun membro e' tenuto a comunicare all'atto della nomina, e contiene l'indicazione del luogo e dell'ora, nonche' i punti posti all'ordine del giorno. Nel caso in cui la seduta si svolga in videoconferenza, la convocazione deve indicare le modalita' del collegamento.
3. Almeno sette giorni prima della convocazione della seduta del Comitato, viene svolta una riunione tecnica di coordinamento tra il Presidente e la Segreteria tecnica, i quali provvedono alla stesura dell'ordine del giorno.
4. Il processo verbale redatto dalla Segreteria tecnica in esito alla preliminare attivita' istruttoria di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47, e' consultabile dal Comitato in una apposita sezione dedicata del «Portale ETS», di cui all'art. 4, comma 8, del medesimo decreto legislativo.
5. Per le attivita' di archiviazione e gestione degli atti, il Comitato si avvale del sistema di protocollo dedicato istituito presso la direzione generale competente per materia.
 
Art. 6

Operativita' e deliberazioni del Comitato

1. Il Comitato e' regolarmente costituito ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
2. Per il solo espletamento dei compiti inerenti all'attivita' di trasporto aereo, il Comitato e' regolarmente costituito quando sono presenti sei membri di cui almeno uno appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e uno all'ENAC.
3. Le sedute del Comitato possono tenersi anche in videoconferenza, a condizione che tutti i membri in carica possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
4. Il Presidente, nel caso di mancanza del numero legale, fissa una nuova seduta entro quindici giorni. La stessa procedura si applica anche qualora la seduta sia costituita regolarmente e nel corso del suo svolgimento venga a mancare il numero legale per la sopravvenuta assenza di uno o piu' componenti.
5. Ciascun membro del Comitato puo' chiedere la verifica del numero legale anche nel corso della seduta e, in ogni caso, prima che si proceda, se previsto, alla votazione.
6. Alle sedute del Comitato partecipa, senza diritto di voto, il coordinatore della Segreteria tecnica, che riferisce sulla preliminare attivita' istruttoria. Il Comitato puo' in ogni caso richiedere informazioni o spiegazioni agli altri componenti della Segreteria tecnica in relazione a specifici casi istruiti oggetto di deliberazione.
7. Il Presidente del Comitato, nel corso delle sedute, espone preliminarmente i punti all'ordine del giorno e procede ad illustrarli singolarmente.
8. All'illustrazione preliminare segue la eventuale discussione tra i membri del Comitato. Al termine il Presidente indice la votazione, se prevista. Il voto e' palese.
9. Qualora nel corso delle sedute emergano ulteriori esigenze istruttorie, il Comitato delibera a maggioranza la richiesta di integrazioni o modifiche e le comunica, seduta stante, al coordinatore della Segreteria tecnica che ne prende atto ai fini dei successivi adempimenti.
10. Delle sedute del Comitato, e delle relative deliberazioni, e' redatto apposito verbale da un segretario verbalizzante che viene approvato e sottoscritto dal Presidente nonche' dai membri con diritto di voto.
11. Le convocazioni, le deliberazioni e le informative di interesse pubblico sono pubblicate sul «Portale ETS» di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
12. I membri del Comitato aventi diritto di voto non possono farsi sostituire nelle sedute da un delegato.
13. Per ciascuna seduta del Comitato il Presidente, ovvero il segretario verbalizzante, redige una lista dei partecipanti in presenza o in videoconferenza, la cui presenza, ai fini del quorum costitutivo, dovra' essere accertata dal Presidente.
 
Art. 7

Deliberazioni e consultazioni attraverso procedura scritta

1. Nei casi di particolare urgenza, il Presidente puo' ricorrere alla approvazione delle deliberazioni mediante procedura scritta, con l'utilizzo della posta elettronica certificata, prevedendo adeguati termini temporali entro i quali ciascun componente del Comitato esprime il proprio voto.
2. Le istruttorie oggetto di tale procedura, se del caso, sono preliminarmente vagliate dal Presidente insieme alla Segreteria tecnica.
 
Art. 8

Audizione dei soggetti interessati

1. I soggetti interessati alle attivita' del Comitato possono presentare motivata istanza di audizione tramite posta elettronica certificata.
2. Il Presidente comunica al soggetto richiedente la data e l'ora dell'audizione con un preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di comprovato grave impedimento dell'interessato questi puo' chiedere il rinvio a data successiva.
4. Le audizioni si svolgono presso la sede del Comitato alla presenza del coordinatore della Segreteria tecnica e dei componenti di quest'ultima competenti per materia. E' facolta' dei membri del Comitato partecipare alle audizioni.
5. Dell'audizione e' redatto apposito verbale stilato da un segretario verbalizzante individuato tra i componenti della Segreteria tecnica. Il verbale e' sottoscritto dai presenti.
 
Art. 9

La Segreteria tecnica

1. La Segreteria tecnica e' istituita ai sensi dell'art. 4, comma 6 e 7-bis, del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47 e svolge la preliminare attivita' istruttoria ai fini della predisposizione degli atti deliberativi del Comitato. Le istruttorie riportano la valutazione della Segreteria tecnica e sono accompagnate dall'eventuale schema di delibera da sottoporre al Comitato.
2. I componenti della Segreteria tecnica si riuniscono ogni quindici giorni, ovvero quando se ne ravvisi la necessita', al fine di valutare e programmare le attivita' istruttorie.
3. Alle riunioni della Segreteria tecnica i cinque membri presentano l'elenco aggiornato delle istruttorie con i relativi riferimenti telematici al «Portale ETS», riferendo sulle attivita' istruttorie svolte al coordinatore, il quale puo' chiedere motivate integrazioni, modifiche e approfondimenti sugli esiti istruttori.
4. Della riunione si redige apposito verbale, corredato dagli eventuali allegati, sottoscritto dai presenti. Il verbale e' trasmesso dal coordinatore ai membri assenti che ne prendono atto.
5. La Segreteria tecnica cura i rapporti con Accredia e con l'amministratore del registro di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
 
Art. 10

Componenti della Segreteria tecnica

1. Ai fini della nomina di cui al comma 7-bis dell'art. 4 del decreto legislativo n. 47/2020, i componenti della Segreteria tecnica designati dai diversi enti, nonche' il coordinatore designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono scelti fra soggetti con elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle attivita' attribuite, restando ferma altresi' la disciplina in materia di inconferibilita' ed incompatibilita' di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
2. I componenti della Segreteria tecnica, compreso il coordinatore, sono nominati per la durata di cinque anni decorrenti dalla nomina, rinnovabile per una sola volta.
3. I membri della Segreteria tecnica decadono dalla carica oltre che nei casi previsti dall'art. 4, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 47/2020, anche qualora, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive.
4. Costituiscono casi di revoca:
a) la violazione dei doveri derivanti dalla carica di membro della Segreteria tecnica, quali comportamenti illegittimi o ingiuriosi, dichiarazioni false o mendaci;
b) l'inosservanza delle modalita' di svolgimento delle attivita' di competenza.
5. Il coordinatore, autonomamente o su segnalazione di almeno due componenti della Segreteria tecnica, segnala tempestivamente la possibile violazione o inosservanza dei casi di cui al comma 4 al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che puo' avviare il procedimento di revoca dall'incarico in accordo con il soggetto designante, assicurando il contradditorio.
6. In caso di cessazione dell'incarico, per qualsivoglia motivo, da parte di un componente della Segreteria tecnica, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede tempestivamente a richiedere la nuova designazione all'ente o alla societa' ovvero a individuare un nuovo coordinatore.
7. I componenti della Segreteria tecnica sono tenuti a:
a) collaborare con i membri del Comitato;
b) svolgere le attivita' istruttorie con diligenza professionale e nel rispetto delle tempistiche previste nonche' impartite dal coordinatore;
c) provvedere all'esecuzione operativa di quanto deliberato dal Comitato;
d) rispettare le attivita' e le tempistiche previste nelle Convenzioni e negli Accordi di cooperazione di cui all'art. 4, commi 6,7 e 8 del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47.
 
Art. 11

Funzioni del coordinatore della Segreteria tecnica

1. Il coordinatore della Segreteria tecnica svolge le seguenti funzioni:
a) convoca le riunioni della Segreteria tecnica in funzione delle sedute del Comitato;
b) e' responsabile dell'organizzazione delle attivita' istruttorie;
c) trasmette al Comitato le risultanze delle attivita' istruttorie realizzate dalla Segreteria tecnica ai sensi dell'art. 5, comma 4;
d) partecipa alle riunioni del Comitato ai sensi dell'art. 6, comma 6:
e) trasmette alla direzione generale competente, ai fini della liquidazione spettante a ciascun componente della Segreteria tecnica, una dichiarazione attestante il numero delle riunioni della Segreteria tecnica effettuate nell'arco dell'anno di riferimento nonche' l'elenco dei partecipanti a ciascuna seduta.
f) predispone e trasmette una reportistica periodica almeno trimestrale alla direzione generale competente per materia relativamente allo stato di avanzamento degli accordi e convenzioni in atto ai sensi dell'art. 4, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47 e delle attivita' di supporto e avvalimento di cui all'art. 33, comma 4 del medesimo decreto.
 
Art. 12

Disposizioni finali e abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione 30 luglio 2021, (Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 293 del 10 dicembre 2021) con cui sono state definite le modalita' di funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica.
2. Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2016, n. 179, e' abrogato alla data di costituzione del Comitato e della segreteria tecnica ai sensi del vigente art. 4 del decreto legislativo n. 47/2020.
3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 gennaio 2024

Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica
Pichetto Fratin

Il Ministro per la pubblica
amministrazione
Zangrillo

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 594