Gazzetta n. 83 del 9 aprile 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 8 febbraio 2024
Approvazione dell'atto integrativo della «Convenzione per l'affidamento dei servizi di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR sisma 2009-2016» sottoscritta in data 30 maggio 2023. Annualita' 2024. (Ordinanza n. 87).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016»;
Visto l'art. 1, comma 5 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, il quale prevede che «(...) e' costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonche' di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione»;
Visto l'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108;
Visto l'art. 2, comma 2 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite «il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo». Inoltre, per gli interventi ritenuti di «particolare urgenza e criticita'», ai sensi dell'art. 11, comma 2 del decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito con legge n. 120 del 2020, «i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Struttura di missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.a., societa' a capitale interamente pubblico, successivamente denominata «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.», la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di «promuovere attivita' produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialita', sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa» ed, altresi', «dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualita' dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari»;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 5 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attivita' proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalita' pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima societa' e dispone che il contenuto minimo delle convenzioni e' stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007) e in particolare le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 459 a 463, nei quali Invitalia e' sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la governance, l'organizzazione e l'attivita' da essa svolta;
Vista la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 461 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante priorita' e obiettivi per l'agenzia nonche' indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa e, in particolare, il punto 2.1.1, individua l'agenzia quale ente strumentale dell'amministrazione centrale volto, tra l'altro, a «favorire l'attrazione di investimenti esteri di qualita' elevata, in grado di dare un contributo allo sviluppo del sistema economico e produttivo nazionale»;
Visto l'art. 19, comma 5 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che prevede che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»;
Visto l'art. 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede che «Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attivita' economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'art. 90 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni stipulate con l'agenzia di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni»;
Visto l'art. 33, comma 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b) del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che definisce l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a. quale societa' in house dello Stato;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
Visto, in particolare, l'art. 7 del suddetto decreto, che disciplina il principio di auto-organizzazione amministrativa, e in particolare il comma 2, ai sensi del quale «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a societa' in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettivita', delle connesse esternalita' e della congruita' economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalita', socialita', efficienza, economicita', qualita' della prestazione, celerita' del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicita', di celerita' o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicita' possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della societa' Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato» e l'art. 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che disciplina agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
Visto il decreto del 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 settembre 2018, n. 218, recante «Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale», che aggiorna il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 agosto 2018, n. 179, che reca «Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., in attuazione dell'art. 9-bis, comma 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69»;
Vista la delibera dell'Autorita' nazionale anticorruzione n. 484 del 30 maggio 2018 che dispone l'iscrizione, tra le altre amministrazioni, della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie societa' in house, di cui all'art. 192, comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016, in ragione degli affidamenti nei confronti della societa' in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., attestando che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste dall'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016, atteso che la societa' medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, e' assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico, che lo esercita congiuntamente con le altre amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2017 con il quale sono state approvate le modifiche agli articoli 1 e 4 dello statuto dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a., deliberate dall'Assemblea totalitaria straordinaria in data 7 giugno 2017;
Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» e in particolare l'art. 1, secondo comma, lettera b), che prevede che «Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026»;
Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e in particolare l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» nonche' l'art. 14-bis, recante «Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»;
Visto l'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che ha individuato la governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, prevedendo che «Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera b), numero 1) del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' integrata dal capo del Dipartimento «Casa Italia» istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonche' dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano nazionale complementare (PNC), nonche' le relative modalita' di monitoraggio;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto l'art. 17 del regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target, delle milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e nel PNC;
Considerato che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, all'allegato 1, ha definito le «schede progetto» relative agli investimenti complementari al PNRR, tra cui la scheda progetto relativa agli investimenti complementari alla missione 5 - Inclusione e coesione - componente 3 - Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016;
Considerato che la cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2 del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell'atto di «Individuazione e approvazione dei programmi unitari di intervento, previsti dal piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modifiche, nella legge 28 luglio 2021, n. 108»;
Considerato che l'art. 9, comma 1 del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, prevede che «Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarita' degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalita' previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»;
Considerato che ai sensi del comma 2 del medesimo art. 9 del decreto-legge n. 77/2021 «Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da societa' a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati»;
Considerato che il successivo art. 10 del decreto-legge n. 77/2021 prevede, inoltre che «Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027» le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono «avvalersi del supporto tecnico-operativo di societa' in house qualificate ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
Considerato che l'art. 14 del decreto-legge n. 77/2021 estende la disciplina del PNRR, ivi inclusa quella relativa alle misure e alle procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi, al PNC, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;
Visto l'art. 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 - come modificato dall'art. 2, comma 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 49 - recante «Disposizioni urgenti in materia di gestione commissariale per la ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici e per il rispetto dei termini di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» prevede che per assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del PNC, il Commissario straordinario, mediante apposite convenzioni, puo' avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, nel limite di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;
Considerato che Invitalia, in base al proprio statuto, svolge «attivita' strumentale dell'Amministrazione centrale dello Stato» e «ha per oggetto lo svolgimento di attivita' prevalentemente finanziarie al fine dello sviluppo e della competitivita' del sistema Paese (...). Per il conseguimento di tali obiettivi, la societa' opera in coerenza con i documenti della programmazione nazionale (...)»;
Vista l'ordinanza PNC n. 22 del 26 maggio 2022 con la quale e' stato approvato lo schema di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia per «l'affidamento del servizio di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR Sisma 2009-2016», con durata coincidente con il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4 del decreto-legge n. 189/2016;
Vista l'ordinanza PNC n. 52 del 4 maggio 2023 con la quale e' stato approvato lo schema di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia per «l'affidamento del servizio di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR Sisma 2009-2016», con durata coincidente con il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4 del decreto-legge n. 189/2016;
Vista la nota prot. CGRTS-0045368-P-28/09/2023 con la quale il Commissario straordinario ha manifestato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Invitalia S.p.a. l'intenzione di rinnovare fino al 31 dicembre 2024 la Convenzione per l'affidamento dei servizi di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del Piano complementare al PNRR sismi 2009-2016, sottoscritta in data 28 giugno 2022;
Vista la nota prot. CGRTS-0057351-A-21/12/2023 con la quale l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Invitalia S.p.a. ha riscontrato positivamente la suindicata richiesta;
Considerato che e' stata trasmessa da Invitalia S.p.a. ed acquisita al prot. n. CGRTS-0004388-A-06/02/2024 la proposta di atto integrativo ed estensione della durata della «Convenzione per l'affidamento dei servizi di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR sisma 2009-2016» sottoscritta in data 30 maggio 2023;
Considerato che e' stata valutata la congruita' economica dell'offerta relativa alla Convenzione in oggetto del soggetto in house Invitalia, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 36/2023, con nota prot. n. CGRTS-0004444-A-06/02/2024;
Che la congruita' economica e' stata trasmessa ad Invitalia S.p.a. con prot. CGRTS-0004449-P-06/02/2024;
Ritenuto pertanto di procedere con la presente ordinanza all'approvazione dell'«Atto integrativo della Convenzione per l'affidamento dei servizi di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR sisma 2009-2016» sottoscritta in data del 30 maggio 2023 per l'annualita' 2024;
Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento integrata in data 8 febbraio 2024 dai presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e dalla struttura di missione sisma 2009;

Dispone:

Art. 1

Richiami

1. Le premesse di cui sopra e gli allegati costituiscono parte integrante della presente ordinanza.
2. Alla presente ordinanza e' allegato sub a):
«Atto integrativo della convenzione sottoscritta in data 30 maggio 2023, per l'affidamento dei servizi di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR sisma 2009-2016» e relativi allegati contraddistinti rispettivamente come segue:
allegato sub 1.a) «Piano delle attivita' e dei costi»;
allegato sub 2.a) «Disciplinare di rendicontazione»;
allegato sub 3.a) «Documento di sintesi delle misure tecniche e organizzative di Invitalia S.p.a.».
 
Art. 2

Oggetto

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni in premessa e per le motivazioni ivi richiamate, si approva, in ogni sua parte, lo schema di atto integrativo alla convenzione di cui al precedente art. 1, comma 2, avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di supporto strategico alla comunicazione e al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del Piano complementare al PNRR sisma 2009-2016.
2. Per lo svolgimento delle attivita' oggetto dello schema di convenzione di cui al precedente comma, all'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e' riconosciuto un corrispettivo pari ad euro 2.049.180,33 oltre IVA al 22% per euro 450.819,67, per un totale di euro 2.500.000,00.
3. Il corrispettivo di cui al precedente comma 2 e' a valere sulle risorse di cui all'art. 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 - come modificato dall'art. 2, comma 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 49 - recante «Disposizioni urgenti in materia di gestione commissariale per la ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici e per il rispetto dei termini di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza».
 
Art. 3

Efficacia

1. In considerazione della necessita' di dare impulso alle attivita' connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. L'ordinanza sara' altresi' pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della struttura tecnica di missione.
Roma, 8 febbraio 2024

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 562

_______
Avvertenza:
La convenzione allegata alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo:
https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma