Gazzetta n. 83 del 9 aprile 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 28 dicembre 2023
Macro-misura A. Modifiche e integrazioni all'ordinanza PNC n. 60 del 30 giugno 2023. (Ordinanza n. 85).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Visto il regolamento (UE) n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1, secondo comma lettera b), che prevede che «Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026»;
Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» nonche' l'art. 14-bis, recante «Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonche' le relative modalita' di monitoraggio;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell'atto di «Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021, n. 108»;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3 convertito dalla legge di conversione 10 marzo 2023, n. 21 recante: «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile»;
Vista l'ordinanza n. 1 del 16 dicembre 2021, «Per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A4, "Infrastrutture e mobilita'", Linea di intervento 4, intitolata "Investimenti sulla rete stradale statale", ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 28 luglio 2021, n. 108», registrata dalla Corte dei conti in data 7 gennaio 2022, con il numero 10, come modificata dalle ordinanze n. 18 del 14 aprile 2022 e n. 37 del 13 ottobre 2022;
Vista l'ordinanza n. 43 del 23 marzo 2023, «Disposizioni attuative delle ordinanze nn. 1 e 2 del 16 dicembre 2021 e modifiche e integrazioni alle ordinanze PNC n. 1 del 2021, n. 17 del 2022, n. 40 del 2022 e n. 41 del 2022, e allocazione delle risorse della legge di stabilita' 2023. Rigenerazione viaria dei Territori Appenninici.», registrata dalla Corte dei conti in data 2 maggio 2023 con il numero 1231;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e nello specifico, l'art. 26, comma 7, del predetto decreto-legge n. 50/2022 che ha istituito il Fondo per l'avvio delle opere indifferibili;
Visto il comma 2 dell'art. 10 del decreto-legge n. 176 del 18 novembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, ai sensi del quale «Alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso al fondo di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e non risultano beneficiarie delle preassegnazioni di cui all'art. 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, ma che comunque procedano entro il 31 dicembre 2022 all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori ricorrendo a risorse diverse da quelle di cui al comma 6 del citato art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 possono essere assegnati contributi, a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura di assegnazione delle risorse del fondo, finalizzati a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento dei prezzari di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 26.»;
Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 193 del 27 dicembre 2022, con il quale, ai sensi del menzionato art. 10, comma 2 dell'art. 10 del decreto-legge n. 176 del 18 novembre 2022, e' stata disciplinata la procedura di accesso e di assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili ai soggetti i quali, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso al predetto Fondo e non risultano beneficiari delle preassegnazioni di cui all'art. 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022;
Considerato che nell'ambito della procedura di recupero di cui al decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 193 del 27 dicembre 2022 e' stata presentata domanda per il ristoro delle risorse della Linea d'intervento 4, intitolata «Investimenti sulla rete stradale statale» della sub-misura A4, «infrastrutture e mobilita'», utilizzate per fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento dei prezzari di cui ai commi 2 e 3 del art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relativamente agli interventi individuati con CUP F81B21010340005 e CUP F91B21006030001;
Visto il decreto del Ragioniere dello Stato n. 25491 del 28 marzo 2023, adottato in attuazione dell'art. 4 del decreto RGS n. 193 del 27 dicembre 2022, che approva l'elenco degli interventi oggetto delle domande di accesso alla procedura di recupero i cui dati procedurali e finanziari sono stati validati dalle amministrazioni statali istanti;
Considerato che il decreto sopra citato, come dettagliato nel relativo allegato 1, assegna agli interventi della Linea d'intervento 4, intitolata «Investimenti sulla rete stradale statale» della sub-misura A4, «infrastrutture e mobilita'», individuati con CUP F81B21010340005 e CUP F91B21006030001 risorse rispettivamente pari a euro 5.385.175,73 e euro 4.758.148,88;
Vista l'ordinanza PNC n. 60 del 30 giugno 2023 recante «Macro-misura A. Modifiche e integrazioni alle ordinanze PNC n. 1 del 2021, n. 6 del 2021, e n. 43 del 2023, e correzioni alle ordinanze n. 51 del 3 maggio 2023, n. 53 del 15 maggio 2023», registrata dalla Corte dei conti in data 20 luglio 2023 con il numero 2069;
Vista la nota prot. 1017925 del 27 dicembre 2023 con cui il soggetto attuatore ex art. 4 OCDPC 408/2016 Anas S.p.a. ha comunicato l'incremento del costo complessivo dell'intervento CUP F57H23000360001, in esito al completamento della progettazione;
Ravvisata la necessita' di procedere alla rettifica, nell'ordinanza PNC n. 60 sopra citata, altresi' delle modalita' di raffigurazione delle risorse recuperate in virtu' degli stanziamenti del decreto del Ragioniere dello Stato n. 25491 del 28 marzo 2023, adottato in attuazione dell'art. 4 del decreto RGS n. 193 del 27 dicembre;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire l'immediata realizzazione dei nuovi interventi previsti e comunque il completamento degli interventi gia' programmati al fine di accelerare le correlate attivita' di ricostruzione, nell'ottica dell'immanente principio del risultato codificato all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023;
Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento integrata in data 28 dicembre 2023 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e dalla struttura di missione sisma 2009;

Dispone:

Art. 1

Modifiche e integrazioni all'ordinanza PNC n. 60 del 30 giugno 2023

1. Le premesse dell'ordinanza n. 60 PNC del 30 giugno 2023 recante «Macro-misura A. Modifiche e integrazioni alle ordinanze PNC n. 1 del 2021, n. 6 del 2021, e n. 43 del 2023, e correzioni alle ordinanze n. 51 del 3 maggio 2023, n. 53 del 15 maggio 2023» sono modificate come segue. A pagina 4, il terzo considerato «Considerato che, pertanto, risultano disponibili nella Linea d'intervento 4, intitolata "Investimenti sulla rete stradale statale" della sub-misura A4, "infrastrutture e mobilita'" economie complessivamente pari a euro 10.143.324,61;" e' sostituito dalle seguenti parole:
"Considerato che nell'ambito degli interventi identificati con CUP F81B21010340005 e CUP F91B21006030001, erano stati gia' individuati, antecedentemente all'avvio della procedura di recupero di cui al decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 193 del 27 dicembre 2022, relativa alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, possibili spazi finanziari pari complessivamente a circa euro 10.000.000,00 da destinare a rimodulazioni di interventi della Linea 4 intitolata "Investimenti sulla rete stradale statale" della sub-misura A4, "infrastrutture e mobilita'";
Ritenuto opportuno, in esito alla predetta procedura di recupero, le cui assegnazioni definitive sono state approvate con il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 25491 del 28 marzo 2023, appostare le risorse disponibili di cui al punto precedente, rideterminate in un importo pari ad euro 10.143.324,61, su altri interventi di completamento della rete stradale di collegamento interregionale gia' individuata con l'ordinanza n. 1 PNC del 16 dicembre 2023.
2. Il comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 60 PNC del 30 giugno 2023 recante «Macro-misura A. Modifiche e integrazioni alle ordinanze PNC n. 1 del 2021, n. 6 del 2021, e n. 43 del 2023, e correzioni alle ordinanze n. 51 del 3 maggio 2023, n. 53 del 15 maggio 2023» e' sostituito dal seguente:
«3. E' autorizzata la rimodulazione delle risorse recuperate dalla Linea d'intervento 4, intitolata "Investimenti sulla rete stradale statale" della sub-misura A4, "infrastrutture e mobilita'", gia' utilizzate per fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento dei prezzari di cui ai commi 2 e 3 del articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relativamente agli interventi individuati con CUP F81B21010340005 e CUP F91B21006030001, e rispettivamente pari a euro 5.385.175,73 e euro 4.758.148,88».
2. L'allegato n. 1 alla medesima ordinanza di cui al comma 1, viene sostituito con l'allegato n. 1 alla presente ordinanza.
 
Art. 2

Efficacia

1. In considerazione della necessita' di dare impulso alle attivita' connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. L'ordinanza sara' altresi' pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento casa Italia e della struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.
Roma, 28 dicembre 2023

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 372

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Avvertenza:
L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo:
https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma/