Gazzetta n. 82 del 8 aprile 2024 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2024, n. 46
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 31, sulle procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020», e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, n. 18;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE»;
Vista la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE;
Visto il regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/89 della Commissione, del 21 gennaio 2022, recante modalita' di applicazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il metodo da utilizzare per il calcolo della sufficiente capacita' di stoccaggio dedicata;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/90 della Commissione, del 21 gennaio 2022, recante modalita' di applicazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elementi dettagliati del meccanismo unionale di selezione delle navi da ispezionare basato sul rischio;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/91 della Commissione, del 21 gennaio 2022, che definisce i criteri per determinare che una nave produce minori quantita' di rifiuti e li gestisce in modo ambientalmente sostenibile e compatibile in conformita' alla direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/92 della Commissione, del 21 gennaio 2022, recante modalita' di applicazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie sui dati di monitoraggio e il formato per la comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati;
Vista la Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL), come modificata dal relativo Protocollo del 1978, ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, e, per quanto riguarda il Protocollo, con legge 4 giugno 1982, n. 438;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante «Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione»;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della legislazione in materia portuale»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, recante «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485»;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante «Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico»;
Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione»;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante «Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e in particolare, la Parte II recante recepimento della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante «Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante «Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 2023;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta dell'8 febbraio 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2024;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, della salute, della difesa e dell'interno;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al Titolo I del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 197

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) articolo 2, comma 1:
1) alla lettera c), le parole: «e le acque reflue» sono sostituite dalle seguenti: «, le acque reflue e i sedimenti»;
2) alla lettera m), dopo le parole: «corso del viaggio» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, sulla base del metodo di calcolo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/89 della Commissione del 21 gennaio 2022»;
b) all'articolo 3:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «ad esclusione delle navi» sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione di quelle» e dopo le parole: «navi militari e da guerra,» sono inserite le seguenti: «delle navi in uso alle Forze di Polizia ad ordinamento civile,»;
2) al comma 3, dopo le parole: «ai sensi del comma l, lettera a)» sono inserite le seguenti: «aventi dislocamento a pieno carico superiore alle 660 tonnellate»;
3) il comma 4 e' abrogato.

N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'art. 117 della Costituzione:
«Art. 117. (La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali). - Lo Stato ha legislazione esclusiva
nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del
risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza;
sistema valutario; sistema tributario e contabile dello
Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione
delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O.:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti
tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art.
33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome sono emanati alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 e dell'Allegato A, n.
18 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di
altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2019-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21
aprile 2021, n. 97:
«Art. 1 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione
europea). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo
i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi
di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, nonche' secondo quelli specifici dettati dalla
presente legge e tenendo conto delle eccezionali
conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia
di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione degli altri atti
dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e
all'allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'esercizio delle deleghe di cui allo stesso comma 1.
Alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle
minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione
delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i
fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento
della normativa europea di cui all'art. 41-bis della citata
legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto
fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai
quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanziano le occorrenti risorse
finanziarie, in conformita' all'art. 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
Allegato A
(omissis)
18) direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti
portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle
navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la
direttiva 2000/59/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 28 giugno 2021);
(omissis).»
- Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197
(Recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli
impianti portuali di raccolta per il conferimento dei
rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e
abroga la direttiva 2000/59/CE) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2021, n. 95, S.O. n. 41.
- La direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018 (che modifica la
direttiva 2008/98/ CE relativa ai rifiuti) e' pubblicata
nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 150.
- La direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019 (relativa agli impianti
portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle
navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la
direttiva 2000/59/CE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno
2019, n. L 151.
- Il regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 15 febbraio 2017 (che istituisce un
quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e
norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei
porti) e' pubblicato nella G.U.U.E. 3 marzo 2017, n. L 57.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/89 della
Commissione, del 21 gennaio 2022, (recante modalita' di
applicazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il metodo da
utilizzare per il calcolo della sufficiente capacita' di
stoccaggio dedicata) e' pubblicato nella G.U.U.E. 24
gennaio 2022, n. L 15.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/90 della
Commissione, del 21 gennaio 2022, (recante modalita' di
applicazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elementi
dettagliati del meccanismo unionale di selezione delle navi
da ispezionare basato sul rischio) e' pubblicato nella
G.U.U.E. 24 gennaio 2022, n. L 15.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/91 della
Commissione, del 21 gennaio 2022 (che definisce i criteri
per determinare che una nave produce minori quantita' di
rifiuti e li gestisce in modo ambientalmente sostenibile e
compatibile in conformita' alla direttiva (UE) 2019/883 del
Parlamento europeo e del Consiglio) e' pubblicato nella
G.U.U.E. 24 gennaio 2022, n. L 15.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/92 della
Commissione, del 21 gennaio 2022, (recante modalita' di
applicazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie
sui dati di monitoraggio e il formato per la comunicazione
dei rifiuti accidentalmente pescati) e' pubblicato nella
G.U.U.E. 24 gennaio 2022, n. L 15.
- La legge 29 settembre 1980, n. 662 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione internazionale per la
prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del
protocollo sull'intervento in alto mare in caso di
inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi,
con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1980, n.
292, S.O.
- La legge 4 giugno 1982, n. 438 (Adesione ai
protocolli relativi alle convenzioni internazionali
rispettivamente per la prevenzione dell'inquinamento
causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in
mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978,
e loro esecuzione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
15 luglio 1982, n. 193, S.O.
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione
del testo definitivo del Codice della navigazione) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93.
- La legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della
legislazione in materia portuale) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
- Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272
(Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei
lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi
portuali, nonche' di operazioni di manutenzione,
riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale,
a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185, S.O.
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.
- La legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il
riordino e il rilancio della nautica da diporto e del
turismo nautico) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
luglio 2003, n. 161.
- La legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo
per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della
legislazione in materia ambientale e misure di diretta
applicazione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
dicembre 2004, n. 302, S.O.
- Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
(Codice della nautica da diporto e attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8
luglio 2003, n. 172) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 agosto 2005, n. 202, S.O.
- La Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, (Norme in materia ambientale) pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88 - S.O.
n. 96, reca: «Procedure per la valutazione ambientale
strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto
ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata
ambientale (IPPC)».
- Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202
(Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa
all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti
sanzioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre
2007, n. 261, S.O.
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
aprile 2008, n. 101, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del Regolamento per
l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione
marittima)) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
aprile 1952, n. 94, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del citato
decreto legislativo n. 197, del 2021, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, si intende per:
a) "nave": un'imbarcazione di qualsiasi tipo, che
opera nell'ambiente marino, inclusi i pescherecci, le
imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino
d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti;
b) "convenzione MARPOL": la convenzione
internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato
da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978,
ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662 e, per
quanto riguarda il Protocollo, con legge 4 giugno 1982, n.
438;
c) "rifiuti delle navi": tutti i rifiuti, compresi
i residui del carico, le acque di sentina, le acque reflue
e i sedimenti prodotti durante le operazioni di servizio o
durante le operazioni di carico, scarico e pulizia, e che
rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, II,
IV, V e VI della convenzione MARPOL nonche' i rifiuti
accidentalmente pescati;
d) "rifiuti accidentalmente pescati": rifiuti
raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca;
e) "residui del carico": i resti di qualsiasi
materiale che costituisce il carico contenuto a bordo che
rimangono sul ponte, nella stiva o in cisterne, dopo le
operazioni di carico e scarico, comprese le eccedenze di
carico e scarico e le fuoriuscite, siano essi umidi, secchi
o trascinati dalle acque di lavaggio, ivi comprese le acque
di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi
residui. Fanno eccezione le polveri del carico che
rimangono sul ponte dopo che questo e' stato spazzato o la
polvere presente sulle superfici esterne della nave;
f) "impianto portuale di raccolta" o "impianti
portuali di raccolta": qualsiasi struttura fissa,
galleggiante o mobile che sia in grado di fornire il
servizio di raccolta dei rifiuti delle navi;
g) "peschereccio": qualsiasi nave equipaggiata o
utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di
altre risorse marine viventi;
h) "imbarcazione da diporto": i natanti con scafo
di lunghezza compresa tra i 2,5 ed i 10 metri, le unita'
navali, con scafo di lunghezza compresa tra i 10 ed i 24
metri e le navi da diporto con scafo di lunghezza superiore
ai 24 metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione,
destinati all'utilizzo sportivo o ricreativo e non
impegnati in attivita' commerciali;
i) "porto": un luogo o un'area geografica cui siano
state apportate migliorie e aggiunte attrezzature
progettate principalmente per consentire l'attracco di
navi, compresa la zona di ancoraggio all'interno della
giurisdizione del porto;
l) "Autorita' competente" o "Autorita' competenti":
l'Autorita' di Sistema Portuale, ove istituita, o
l'Autorita' marittima di cui all'art. 2, commi 2 e 3 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84;
m) "sufficiente capacita' di stoccaggio": lo spazio
necessario a stoccare i rifiuti a bordo dal momento della
partenza fino al successivo porto di scalo, compresi i
rifiuti che saranno presumibilmente prodotti nel corso del
viaggio, sulla base del metodo di calcolo previsto dal
regolamento di esecuzione (UE) 2022/89 della Commissione
del 21 gennaio 2022;
n) "traffico di linea": traffico effettuato in base
a una lista pubblicata o pianificata di orari di partenza e
di arrivo tra porti specificati o in occasione di
traversate ricorrenti, secondo un orario riconosciuto dalla
Autorita' competente di cui alla lettera l);
o) "scali regolari": viaggi ripetuti dalla stessa
nave secondo uno schema costante tra porti individuati o
una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali
intermedi;
p) "scali frequenti": scali effettuati da una nave
nello stesso porto, che si verificano almeno una volta ogni
due settimane;
q) "GISIS": sistema globale integrato di
informazione sul traffico marittimo istituito
dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO);
r) "trattamento": operazioni di recupero o
smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o
dello smaltimento;
s) "tariffa indiretta": una tariffa pagata per i
servizi svolti dagli impianti portuali di raccolta,
indipendentemente dall'effettivo conferimento dei rifiuti
da parte delle navi;
t) "zona di ancoraggio": l'area individuata nello
specchio acqueo interno o esterno alle aree del porto, ove
una nave puo' sostare, non necessariamente all'ancora,
senza compiere operazioni commerciali intese come quelle
che comportano la movimentazione, del carico pagante o
l'imbarco o lo sbarco di passeggeri.
2. I rifiuti delle navi sono considerati rifiuti ai
sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, i
rifiuti delle navi sono considerati rifiuti speciali ai
sensi dell'art. 184, comma 3, lettera f) del decreto
legislativo n. 152 del 2006, ad eccezione dei rifiuti
prodotti dai passeggeri e dall'equipaggio e dei rifiuti
accidentalmente pescati che sono considerati rifiuti urbani
ai sensi dell'art. 183, comma 1 lettera b-ter), del
medesimo decreto legislativo.».
«Art. 3 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
decreto si applica a:
a) tutte le navi, indipendentemente dalla loro
bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello
Stato, ad esclusione di quelle adibite a servizi portuali
ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE)
2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
febbraio 2017 e delle disposizioni di cui all'art. 3, comma
1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 27 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2017 e con l'eccezione delle
navi militari e da guerra, delle navi in uso alle Forze di
Polizia ad ordinamento civile, delle navi ausiliarie o di
altre navi possedute o gestite da uno Stato, se impiegate
solo per servizi statali a fini non commerciali;
b) tutti i porti dello Stato ove fanno abitualmente
scalo le navi di cui alla lettera a).
2. Al fine di evitare ingiustificati ritardi per le
navi, le Autorita' competenti possono escludere la zona di
ancoraggio dall'applicazione delle disposizioni di cui agli
articoli 6, 7 e 8.
3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto
con i Ministri dell'economia e finanze, della transizione
ecologica, delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e della salute, da adottare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono aggiornate le misure necessarie ad assicurare
che le navi militari, da guerra ed ausiliarie escluse
dall'ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi
del comma l, lettera a), aventi dislocamento a pieno carico
superiore alle 660 tonnellate, si conformino alla
disciplina del presente decreto in materia di conferimento
dei rifiuti, tenuto conto delle specifiche prescrizioni
tecniche previste per dette navi, delle caratteristiche di
ogni classe di unita'. Nelle more dell'adozione del
suddetto decreto si applicano le disposizioni di cui al
decreto del Ministro della difesa del 19 marzo 2008.".
4. (abrogato).»
 
Art. 2

Modifiche al Titolo II del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 197

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 4, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «I gestori dei suddetti impianti possono sottoscrivere appositi accordi con gli armatori e i sistemi collettivi e autonomi di cui al titolo II e al Titolo III della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la gestione di specifiche categorie di rifiuti.»;
2) al comma 5, le parole: «sicurezza e di prevenzione incendi» sono sostituite dalle seguenti: «salute, prevenzione e protezione, formazione e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonche' di prevenzione incendi e di ogni altro rischio connesso all'attivita' svolta»;
b) all'articolo 5:
1) al comma 1, dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «I piani di cui al presente comma sono sottoposti alla procedura di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di competenza regionale.»;
2) al comma 4, le parole: «predispone lo studio» sono sostituite dalle seguenti: «svolge le attivita'», le parole: «all'articolo 19 della Parte Seconda» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11, comma 1, e all'articolo 12, comma 1,» e la parola: «acquisisce» e' sostituita dalla seguente: «provvede ad»;
3) al comma 5, dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «L'Autorita' competente comunica le medesime informazioni al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che cura l'aggiornamento del relativo archivio GISIS. Le informazioni di cui al primo periodo sono inserite, a cura dell'Autorita' marittima, sul sistema SafeSeaNet, di cui all'articolo 13, comma 3.».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del citato
decreto legislativo n. 197, del 2021, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 4 (Impianti portuali di raccolta). - 1. In
attuazione del piano previsto all'art. 5, il porto e'
dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di
impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti
delle navi adeguati a rispondere alle esigenze delle navi
che vi fanno abitualmente scalo, in relazione alla
classificazione dello stesso porto, laddove adottata,
ovvero al traffico registrato nei tre anni solari
precedenti all'anno di adozione del Piano, al fine di
assicurare il rapido conferimento di detti rifiuti,
evitando ingiustificati ritardi e garantendo nel contempo
standard di sicurezza per l'ambiente e per la salute
dell'uomo raggiungibili con l'applicazione delle migliori
tecnologie disponibili.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la capacita'
degli impianti portuali di raccolta realizzati, quali
strutture fisse, mobili o galleggianti, e' commisurata alla
tipologia ed al quantitativo di rifiuti delle navi che
abitualmente utilizzano tale porto, tenuto conto:
a) delle esigenze operative degli utenti del porto;
b) dell'ubicazione geografica e delle dimensioni
del porto;
c) della tipologia delle navi che vi fanno scalo;
d) delle esenzioni di cui all'art. 9.
3. Nel Piano di raccolta di cui all'art. 5, le
Autorita' competenti definiscono gli adempimenti e le
modalita' operative relative all'utilizzo degli impianti
portuali di raccolta che siano semplici e rapide e non
determinino ingiustificati ritardi alle navi. Nel Piano
sono altresi' definiti i criteri per la determinazione
delle tariffe per il conferimento dei rifiuti agli impianti
portuali di raccolta che non devono creare un disincentivo
all'uso degli impianti stessi da parte delle navi.
4. Ferme restando le disposizioni sanitarie di cui al
regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009, per la gestione dei rifiuti
di cucina e ristorazione derivanti da trasporti
internazionali, i gestori degli impianti portuali di
raccolta provvedono ad una gestione dei rifiuti delle navi
che assicuri la tutela ambientale, conformemente alla
disciplina in materia di rifiuti di cui alla Parte Quarta
del decreto legislativo n.152 del 2006. Ai fini del primo
periodo, i rifiuti delle navi sono raccolti separatamente,
per facilitarne il riutilizzo e il riciclaggio. Per
facilitare tale processo, i gestori degli impianti portuali
di raccolta possono raccogliere le frazioni di rifiuti
differenziate conformemente alle categorie di rifiuti
stabilite nella convenzione MARPOL, tenendo conto delle sue
linee guida. I gestori dei suddetti impianti possono
sottoscrivere appositi accordi con gli armatori e i sistemi
collettivi e autonomi di cui al Titolo II e al Titolo III
della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n.152, per la gestione di specifiche categorie di rifiuti.
Anche a fini tariffari sono comunque raccolti e
quantificati separatamente i residui del carico ed i
rifiuti accidentalmente pescati.
5. Gli impianti portuali di cui al comma 1 devono
essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di
salute, prevenzione e protezione, formazione e sicurezza
sui luoghi di lavoro, nonche' di prevenzione incendi e di
ogni altro rischio connesso all'attivita' svolta.
6. Ferma restando la disciplina in materia di
concessione di beni demaniali e di servizi espletati con
mezzi navali in regime di concessione, gli impianti
portuali di raccolta fissi sono autorizzati per la gestione
dei rifiuti ai sensi della Parte Quarta del decreto
legislativo n. 152 del 2006, fatta salva, ricorrendone le
condizioni, l'applicazione dell'art. 185-bis del citato
decreto legislativo.
7. L'affidamento dei lavori per la realizzazione
degli impianti portuali di raccolta, nonche' del relativo
servizio di raccolta dei rifiuti, avviene in conformita'
alla legislazione nazionale e comunitaria vigente in
materia di appalti, affidamenti e concessioni, con
particolare riferimento al regolamento (UE) 352/2017.
8. Il gestore dell'impianto portuale di raccolta e
del servizio di raccolta di cui al comma l provvede agli
adempimenti relativi alla comunicazione annuale al Catasto
dei rifiuti ed alla tenuta del registro cronologico di
carico e scarico di cui agli articoli 189 e 190 del decreto
legislativo n. 152 del 2006 ed adempie, laddove previsto,
alle disposizioni in materia di tracciabilita' di cui
all'articolo 188-bis del medesimo decreto e della relativa
normativa di attuazione.
9. Il Ministero della transizione ecologica di
concerto con il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, con decreto da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, stabilisce, in conformita' alle
procedure definite dall'Organizzazione marittima
internazionale, le modalita' di segnalazione all'IMO ed
allo Stato di approdo delle eventuali inadeguatezze degli
impianti portuali di raccolta nonche' le modalita' di
indagine su tutti i casi segnalati di presunta
inadeguatezza e di notifica dell'esito dell'indagine
all'IMO e allo Stato segnalante.
10. Nel Piano di raccolta di cui all'art. 5 e'
previsto un meccanismo di indennizzo da corrispondere alle
navi a carico del gestore del servizio, nel caso di ritardi
ingiustificati nel conferimento o nella raccolta dei
rifiuti. L'indennizzo e' riconosciuto nella forma della
riduzione sulla tariffa dovuta, fermo restando il diritto
al risarcimento del danno secondo le disposizioni del
codice civile. Nel Piano sono altresi' definite modalita' e
tempistiche per la presentazione di eventuali segnalazioni
da parte delle navi relative ad inadeguatezza degli
impianti o a disservizi, idonee a garantire le opportune
verifiche da parte delle autorita' preposte ai controlli.».
«Art. 5 (Piano di raccolta e piano di gestione dei
rifiuti). - 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le Autorita' competenti
predispongono, approvano e rendono operativo il Piano di
raccolta e di gestione dei rifiuti nel rispetto delle
disposizioni del presente decreto e dei criteri indicati
nell'Allegato 1. Ai fini della predisposizione del Piano,
della sua modifica e del suo aggiornamento, e' assicurata
la consultazione di tutte le parti interessate, tra cui,
gli utenti del porto o i loro rappresentanti, ivi incluse
le associazioni di categoria, le autorita' locali, gli
operatori dell'impianto portuale di raccolta, le
organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilita'
estesa del produttore e i rappresentanti della societa'
civile. I piani di cui al presente comma sono sottoposti
alla procedura di cui agli articoli 11 e 12 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, di competenza regionale.
2. Ai fini della approvazione del Piano di cui al
comma 1 e dell'integrazione, per gli aspetti relativi alla
gestione, con il Piano regionale di gestione dei rifiuti di
cui all'art. 199 del decreto legislativo n.152 del 2006, il
Piano e' tempestivamente comunicato alla Regione
competente, che ne valuta la coerenza con il Piano
regionale di gestione dei rifiuti esprimendosi entro
sessanta giorni dalla data di ricezione della
comunicazione.
3. In caso di mancata predisposizione del Piano di
raccolta dei rifiuti nei termini stabiliti al comma 1, la
regione competente, previa diffida ad adempiere entro il
termine di sessanta giorni, nomina, decorso inutilmente
tale termine, un commissario ad acta per la predisposizione
e l'approvazione dello stesso.
4. Nei porti in cui l'Autorita' competente e'
l'Autorita' marittima, la stessa d'intesa con la regione
competente, emana una propria ordinanza che costituisce
piano di raccolta di gestione dei rifiuti. Lo stesso
costituisce integrazione, per gli aspetti relativi alla
gestione, al piano regionale di gestione dei rifiuti di cui
all'art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il comune cura le procedure relative all'affidamento del
servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorita'
marittima per i fini di interesse di quest'ultima. Nei
porti di cui al presente comma, la regione svolge le
attivita' di cui all'articolo 11, comma 1, e all'articolo
12, comma 1, della Parte seconda del decreto legislativo
n.152 del 2006, e provvede ad ogni altra valutazione di
compatibilita' ambientale inerente al piano di raccolta.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. A seguito dell'approvazione del Piano di cui al
comma 1 o di sue modifiche sostanziali, l'Autorita'
competente ne assicura l'adeguata comunicazione agli
operatori delle navi, in particolare comunica la
disponibilita' di impianti portuali di raccolta, le tariffe
applicate e le informazioni di cui all'Allegato A
"Informazioni sul sistema di raccolta e gestione delle
navi". L'Autorita' competente comunica le medesime
informazioni al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, che cura l'aggiornamento del relativo archivio
GISIS. Le informazioni di cui al primo periodo sono
inserite, a cura dell'Autorita' marittima, sul sistema
SafeSeaNet, di cui all'articolo 13, comma 3.
6. Nel caso di porti ricadenti nello stesso
territorio regionale, l'Autorita' competente puo' approvare
un unico piano di raccolta dei rifiuti, purche' il piano
stesso indichi per ciascun porto il fabbisogno di impianti
di raccolta e la disponibilita' degli impianti portuali di
raccolta esistenti. Fermo restando quanto previsto al comma
2, e al primo periodo del presente comma, se i porti
inclusi nella medesima Autorita' di sistema portuale sono
ubicati in regioni diverse, l'Autorita' puo' approvare un
solo piano di raccolta.
7. In coerenza con la pianificazione regionale in
materia di rifiuti, almeno ogni cinque anni e, comunque, in
presenza di significativi cambiamenti operativi nella
gestione del porto, il piano di raccolta e di gestione dei
rifiuti e' soggetto a nuova approvazione. Tali cambiamenti
possono comprendere modifiche strutturali del traffico
diretto al porto, sviluppo di nuove infrastrutture,
modifiche della domanda e della fornitura di impianti
portuali di raccolta e nuove tecniche di trattamento a
bordo. Se durante il periodo di cinque anni di cui al primo
periodo non si sono verificati cambiamenti significativi,
la nuova approvazione puo' consistere in una convalida dei
piani esistenti previa consultazione degli stessi soggetti
che devono essere sentiti in sede di redazione.
8. I piccoli porti non commerciali, che sono
caratterizzati soltanto da un traffico sporadico o scarso
di imbarcazioni da diporto, sono esentati dall'applicazione
dei commi da 1 a 4 solo se i loro impianti portuali di
raccolta sono integrati nel sistema di gestione dei rifiuti
comunale e se e' garantito che le informazioni relative al
sistema di gestione dei rifiuti sono messe a disposizione
degli utenti dei porti stessi, da parte del gestore dei
servizi portuali. Ai suddetti fini, con il decreto di cui
all'art. 4, comma 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
sono definite le caratteristiche dei porti di cui al primo
periodo. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto,
se ricorrono le caratteristiche di cui al primo periodo,
l'esenzione e' comunque applicabile dall'Autorita'
competente con provvedimento motivato. Il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili comunica
annualmente il nome e l'ubicazione di tali porti per via
elettronica nella parte del sistema informativo, di
monitoraggio e di applicazione per lo scambio di dati
marittimi, «SafeSeaNet», di cui al decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 196.».
 
Art. 3

Modifiche al Titolo III del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 197

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 1, alinea, le parole: «all'Autorita' competente» sono sostituite dalle seguenti: «all'Autorita' marittima» e le parole: «o al soggetto da questa indicato» sono soppresse;
2) al comma 4, le parole: «L'Autorita' competente» sono sostituite dalle seguenti: «L'Autorita' marittima»;
3) al comma 6, le parole: «all'Autorita' competente» sono sostituite dalle seguenti: «all'Autorita' marittima»;
b) all'articolo 7, comma 5, all'alinea, le parole: «L'Autorita' competente» sono sostituite dalle seguenti: «L'Autorita' marittima»;
c) all'articolo 8:
1) al comma 2, le parole: «dall'Autorita' competente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituita, dall'ente locale che ha curato le procedure relative all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, sentita l'Autorita' marittima»;
2) al comma 6, le parole: «l'Autorita' competente» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituita, l'ente locale che ha curato le procedure relative all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, sentita l'Autorita' marittima,»;
3) al comma 8, le parole: «le Autorita' competenti» sono sostituite dalle seguenti: «le Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituite, l'ente locale che ha curato le procedure relative all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, sentite le Autorita' marittime,» e le parole: «in modo tale da assicurare il conferimento dei rifiuti prodotti in un porto lungo la rotta nonche', eventualmente, adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli impianti portuali interessati» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli impianti portuali interessati dagli scali al fine di assicurare il corretto conferimento dei rifiuti»;
4) al comma 9, le parole: «l'Autorita' competente» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorita' di Sistema Portuale o, laddove non istituita, l'ente locale che ha curato le procedure relative all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, sentita l'Autorita' marittima»;
d) all'articolo 9:
1) al comma 2, le parole: «l'Autorita' competente» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorita' marittima» e dopo le parole: «il porto» sono aggiunte le seguenti: «di conferimento»;
2) al comma 4, le parole: «Le Autorita' competenti» sono sostituite dalle seguenti: «Le Autorita' marittime».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 6, 7, 8 e 9 del
citato decreto legislativo n. 197, del 2021, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 6 (Notifica anticipata dei rifiuti). - 1.
L'operatore delegato dall'armatore o dal comandante della
nave, l'agente raccomandatario, o il comandante di una nave
che rientra nell'ambito di applicazione decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 196, diretto verso un porto dell'Unione,
compila in modo veritiero e preciso il modulo di cui
all'allegato 2 del presente decreto («notifica anticipata
dei rifiuti») e trasmette tutte le informazioni in esso
contenute all'Autorita' marittima:
a) con almeno 24 ore di anticipo rispetto
all'arrivo se il porto di scalo e' noto;
b) non appena e' noto il porto di scalo, qualora
questa informazione sia disponibile a meno di 24 ore
dall'arrivo; o al piu' tardi al momento della partenza dal
porto precedente se la durata del viaggio e' inferiore a 24
ore.
2. Le informazioni della notifica anticipata dei
rifiuti sono riportate per via elettronica nel sistema
informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui
all'art. 13, in conformita' al decreto legislativo n. 196
del 2005, e all'art. 8, comma 10, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221.
3. Le informazioni della notifica anticipata dei
rifiuti sono disponibili a bordo, preferibilmente in
formato elettronico, almeno fino al successivo porto di
scalo e, su richiesta, sono messe a disposizione delle
autorita' competenti degli Stati membri.
4. L'Autorita' marittima trasmette, in modo
tempestivo le informazioni di cui al comma 1, ai gestori
dell'impianto di raccolta, agli uffici di sanita' marittima
ed agli uffici veterinari di porto, di aeroporto e di
confine, e al chimico del porto.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano ai pescherecci di stazza inferiore a 300 GT.
6. Le navi in servizio di linea con scali frequenti e
regolari, che ai sensi del presente decreto non hanno
l'obbligo di conferire i rifiuti prima di lasciare ciascuno
dei porti di approdo, forniscono le informazioni di cui al
comma 1 in forma cumulativa all'Autorita' marittima del
porto di scalo presso il quale conferiscono i rifiuti
prodotti dalle stesse ed i residui del carico.
7. I mezzi che svolgono attivita' di raccolta e di
trasporto di rifiuti nell'ambito e per conto del proprio
impianto portuale di raccolta e che ne costituiscono parte
integrante ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), non
sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 1.
8. Nel caso di conferimento dei rifiuti alimentari,
al fine di assicurarne la tracciabilita' ed il rispetto
delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009,
le informazioni sono integrate con una distinzione tra
rifiuti alimentari di provenienza UE e di provenienza extra
UE, indicando in particolare i rifiuti formatisi a bordo di
mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, da
alimenti provenienti da paesi non facenti parte dell'U.E.,
che richiedono particolari precauzioni per la gestione ai
sensi delle disposizioni sanitarie.».
«Art. 7 (Conferimento dei rifiuti delle navi). - 1.
Il comandante di una nave che approda in un porto dello
Stato, prima di lasciare tale porto, conferisce tutti i
rifiuti presenti a bordo a un impianto portuale di raccolta
tenendo in considerazione le pertinenti norme in materia di
scarico previste dalla convenzione MARPOL.
2. Al momento del conferimento il gestore
dell'impianto portuale di raccolta o l'Autorita' competente
cui i rifiuti sono stati conferiti o i soggetti da questi
incaricati compilano in modo veritiero e preciso il modulo
«ricevuta di conferimento dei rifiuti» di cui all'allegato
3 e fornisce, senza ingiustificati ritardi, la ricevuta di
conferimento dei rifiuti al comandante della nave. Le
disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai
piccoli porti senza personale o che sono ubicati in
localita' remote, a condizione che il nome e l'ubicazione
di detti porti sia stato notificato dal Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili per via
elettronica nella parte del sistema informativo, di
monitoraggio e di applicazione di cui all'art. 13.
3. L'operatore delegato dall'armatore o dal
comandante della nave, l'agente raccomandatario, o il
comandante di una nave che rientra nell'ambito di
applicazione del decreto legislativo n. 196 del 2005
comunica per via elettronica, prima della partenza, o non
appena riceve la ricevuta di conferimento dei rifiuti, le
informazioni in essa riportate, nella parte del sistema
informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui
all'art. 13, in conformita' al decreto legislativo n. 196
del 2005, e all'art. 8, comma 10, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221. Le informazioni della
ricevuta di conferimento dei rifiuti sono disponibili a
bordo per almeno due anni, ove opportuno insieme al
registro degli idrocarburi, al registro dei carichi, al
registro dei rifiuti solidi o al piano di gestione dei
rifiuti solidi e, su richiesta, sono messe a disposizione
delle autorita' degli Stati membri.
4. Fatto salvo il comma 1, una nave puo' procedere
verso il successivo porto di scalo senza aver conferito i
rifiuti, previa autorizzazione dell'Autorita' marittima
che, avvalendosi dell'Autorita' sanitaria marittima e del
chimico del porto ove lo ritenga necessario, ha accertato
almeno una delle seguenti condizioni:
a) che dalle informazioni fornite conformemente
agli allegati 2 e 3 risulta la presenza di una sufficiente
capacita' di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono
gia' stati accumulati e che saranno accumulati nel corso
del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di
scalo;
b) che dalle informazioni disponibili a bordo delle
navi che non rientrano nell'ambito di applicazione del
decreto legislativo n. 196 del 2005 risulta la presenza di
una sufficiente capacita' di stoccaggio dedicata a tutti i
rifiuti che sono gia' stati accumulati e che saranno
accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino
al successivo porto di scalo;
c) che la nave fa scalo nella zona di ancoraggio
solo per meno di 24 ore o in condizioni meteorologiche
avverse, a meno che tale zona sia stata esclusa ai sensi
dell'art. 3, comma 2.
5. L'Autorita' marittima chiede alla nave di
conferire, prima della partenza, tutti i propri rifiuti se:
a) sulla base delle informazioni disponibili,
comprese le informazioni disponibili per via elettronica
nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di
applicazione di cui all'articolo 13 o nel GISIS, non puo'
essere accertato che nel successivo porto di scalo siano
disponibili adeguati impianti portuali per la raccolta; o
b) il successivo porto di scalo non e' noto.
6. Il comma 4 si applica fatte salve prescrizioni
piu' rigorose a carico delle navi, adottate in base al
diritto internazionale.
7. Ai rifiuti sanitari ed ai rifiuti alimentari
prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano
tragitti internazionali si applicano le disposizioni
vigenti in materia. Con riferimento ai rifiuti alimentari,
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro della salute di
concerto con il Ministro della transizione ecologica si
procede alla revisione del decreto del Ministro della
sanita' 22 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 202 del 31 agosto 2001,
recante misure relative alla gestione e alla distruzione
dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di
trasporto che effettuano tragitti internazionali. La
revisione e' effettuata secondo criteri di sicurezza
ambientale e sanitaria, semplificazione e riduzione dei
costi e degli oneri al fine di adeguarne le disposizioni al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e agli obiettivi
di economia circolare. Nelle more dell'approvazione del
decreto di revisione di cui al presente comma, le regioni
possono definire speciali forme di gestione di tali
rifiuti.
8. Il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi e'
considerato immissione in libera pratica ai sensi dell'art.
138, paragrafo 1, lettera j) del regolamento delegato (UE)
n. 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015. Ai sensi
dell'art. 104, paragrafo 1, lettera q) del medesimo
regolamento (UE) n. 2015/2446, le autorita' doganali non
esigono la presentazione della dichiarazione sommaria di
entrata di cui al Titolo IV, Capo 1, del regolamento (UE)
n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
ottobre 2013, che istituisce il codice doganale
dell'Unione.
9. Le Autorita' competenti o i soggetti pubblici o
privati deputati alla gestione dei rifiuti a livello
comunale o all'interno dei singoli porti stipulano con le
associazioni di rappresentanza delle imprese di settore,
convenzioni, o accordi di programma ai sensi dell'articolo
206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la
definizione delle modalita' di raccolta, trasporto e
conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati, nonche'
di quelli raccolti nell'ambito di campagne di raccolta
dedicate concordate con le Autorita' competenti o altre
Amministrazioni, assicurando la tutela ambientale e
sanitaria.
«Art. 8 (Sistemi di recupero dei costi). - 1. I costi
degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento
dei rifiuti delle navi, diversi dai residui del carico,
sono recuperati mediante la riscossione di tariffe a carico
delle navi che approdano nel porto. Tali costi comprendono
gli elementi di cui all'allegato 4.
2. Le tariffe di cui al comma 1 sono determinate
dall'Autorita' di Sistema Portuale o, laddove non
istituita, dall'Ente locale che ha curato le procedure
relative all'affidamento del servizio di raccolta dei
rifiuti, sentita l'Autorita' marittima e sono calcolate in
conformita' alle disposizioni dell'allegato 4. Le tariffe
sono proporzionate ed adeguate in modo che i sistemi di
recupero dei costi istituiti non costituiscano un incentivo
per le navi a scaricare i loro rifiuti in mare. Ai fini di
cui al presente comma, sono applicati tutti i seguenti
principi nell'elaborazione e nel funzionamento dei sistemi
di recupero dei costi:
a) le navi pagano una tariffa indiretta,
indipendentemente dal conferimento dei rifiuti agli
impianti portuali di raccolta;
b) la tariffa indiretta copre:
1) i costi amministrativi indiretti;
2) una parte significativa dei costi operativi
diretti, come stabilito nell'allegato 4, che rappresenta
almeno il 30 per cento del totale dei costi diretti
dell'effettivo conferimento dei rifiuti nell'anno
precedente, con la possibilita' di tenere conto anche dei
costi relativi al volume di traffico previsto per l'anno
successivo;
c) al fine di prevedere l'incentivo massimo per il
conferimento dei rifiuti di cui all'allegato V della
convenzione MARPOL, diversi dai residui del carico, per
tali rifiuti non si impone alcuna tariffa diretta, allo
scopo di garantire un diritto di conferimento senza
ulteriori oneri basati sul volume dei rifiuti conferiti,
eccetto il caso in cui il volume superi la massima
capacita' di stoccaggio dedicata menzionata nel modulo di
cui all'allegato 2 del presente decreto; i rifiuti
accidentalmente pescati rientrano in questo regime, incluso
il diritto di conferimento;
d) la raccolta e il trattamento dei rifiuti
accidentalmente pescati non comporta l'obbligo della
corresponsione della tariffa di cui al presente comma. I
costi della raccolta e del trattamento di tali rifiuti
possono essere coperti, con le entrate generate da sistemi
di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione
dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali
disponibili, tenendo conto di quanto previsto dall'allegato
4.
e) per incoraggiare il conferimento dei residui
delle acque di lavaggio delle cisterne contenenti sostanze
galleggianti persistenti a viscosita' elevata, le Autorita'
competenti possono accordare adeguati incentivi finanziari;
f) la tariffa indiretta non include i costi dei
rifiuti dei sistemi di depurazione dei gas di scarico, che
sono recuperati in base ai tipi e ai quantitativi di
rifiuti conferiti.
3. L'eventuale parte dei costi non coperta dalla
tariffa indiretta e' recuperata in base ai tipi e ai
quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti dalla
nave.
4. Le tariffe possono essere differenziate sulla base
dei seguenti elementi:
a) la categoria, il tipo e le dimensioni della
nave;
b) la prestazione di servizi alle navi al di fuori
del normale orario di lavoro nel porto; o
c) la natura pericolosa dei rifiuti.
5. Le tariffe sono ridotte sulla base dei seguenti
elementi:
a) il tipo di attivita' cui e' adibita la nave, in
particolare quando una nave e' adibita al trasporto
marittimo a corto raggio;
b) la progettazione, le attrezzature e il
funzionamento della nave dimostrano che la nave produce
minori quantita' di rifiuti e li gestisce in modo
sostenibile e compatibile con la tutela ambientale.
6. Al fine di garantire che le tariffe siano eque,
trasparenti, facilmente identificabili e non
discriminatorie e che rispecchino i costi degli impianti e
dei servizi resi disponibili o eventualmente utilizzati,
l'importo delle tariffe e la base sulla quale sono state
calcolate sono messi a disposizione degli utenti dei porti
nei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti in lingua
italiana e, eventualmente, in una lingua usata
internazionalmente. A garanzia della riscossione delle
tariffe di cui al comma 1, l'Autorita' di Sistema Portuale
o, laddove non istituita, l'ente locale che ha curato le
procedure relative all'affidamento del servizio di raccolta
dei rifiuti, sentita l'Autorita' marittima, determina le
modalita' per la prestazione di adeguata garanzia
finanziaria e la relativa entita'.
7. I soggetti responsabili del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani, acquisiscono dai gestori
degli impianti portuali di raccolta i dati di monitoraggio
riguardanti il volume e la quantita' dei rifiuti
accidentalmente pescati riferiti all'anno solare precedente
e li trasmettono annualmente utilizzando il modello unico
di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio
1994, n. 70. A tal fine, con il decreto di cui all'art. 1,
comma 3, della citata legge n. 70 del 1994, si provvede
alla integrazione del modello unico di dichiarazione
ambientale. L'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale trasmette entro il 30 settembre di ogni
anno, una relazione contenente i dati di cui al presente
comma al Ministero della transizione ecologica per la
successiva comunicazione alla Commissione europea, ai sensi
dell'art. 8, paragrafo 7 della direttiva (UE) 2019/883 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.
8. Nel caso di navi in servizio di linea che
effettuano scali frequenti e regolari, le Autorita' di
Sistema Portuale o, laddove non istituite, l'ente locale
che ha curato le procedure relative all'affidamento del
servizio di raccolta dei rifiuti, sentite le Autorita'
marittime, definiscono specifici criteri per la
determinazione delle tariffe di cui al comma 2, da
applicare nel solo porto dove avviene il conferimento,
nonche' adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi
tra gli impianti portuali interessati dagli scali al fine
di assicurare il corretto conferimento dei rifiuti.
9. Nel caso di pescherecci ed imbarcazioni da diporto
omologate per un massimo di dodici passeggeri l'Autorita'
di Sistema Portuale o, laddove non istituita, l'ente locale
che ha curato le procedure relative all'affidamento del
servizio di raccolta dei rifiuti, sentita l'Autorita'
marittima, in considerazione della categoria, tipologia
dimensioni della nave, nonche' della ridotta quantita' e
della particolarita' dei rifiuti prodotti da dette
imbarcazioni, definisce una tariffa piu' favorevole non
correlata alla quantita' di rifiuti conferiti. La
disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle
navi addette ai servizi portuali e a quelle impegnate, per
periodi temporali prolungati di durata pari o superiore ad
un mese, ad attivita' di lavori, quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo gli interventi
infrastrutturali e la cantieristica.».
«Art. 9 (Esenzioni). - 1. L'Autorita' Marittima puo'
esentare una nave che fa scalo dagli obblighi di cui agli
articoli 6, 7 comma 1, e 8, qualora vi siano prove
sufficienti del rispetto delle seguenti condizioni:
a) la nave svolge servizio di linea con scali
frequenti e regolari;
b) esiste un accordo che garantisce il conferimento
dei rifiuti e il pagamento delle tariffe in un porto lungo
il tragitto della nave che:
1) e' comprovato da un contratto firmato con un
porto o con un'impresa di gestione dei rifiuti e da
ricevute di conferimento dei rifiuti;
2) e' stato notificato a tutti i porti lungo la
rotta della nave ed e' stato accettato dal porto in cui
hanno luogo il conferimento e il pagamento, che puo' essere
un porto dell'Unione o un altro porto, nel quale, come
stabilito sulla base delle informazioni comunicate per via
elettronica in tale parte del sistema informativo, di
monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13 e nel
GISIS, sono disponibili impianti adeguati;
c) l'esenzione non incide negativamente sulla
sicurezza marittima, sulla salute, sulle condizioni di vita
e di lavoro a bordo o sull'ambiente marino.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'Autorita' marittima
in cui e' situato il porto di conferimento rilascia un
certificato di esenzione, in base al formato di cui
all'allegato 5, che conferma che la nave rispetta le
condizioni e gli obblighi necessari all'applicazione
dell'esenzione stessa e ne attesta la durata.
3. Le informazioni di cui al certificato di esenzione
sono riportate dal Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili per via elettronica nella parte del
sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di
cui all'art. 13.
4. Le Autorita' marittime assicurano il monitoraggio
e la corretta applicazione degli accordi in essere relativi
alle navi soggette a esenzioni che fanno scalo nei loro
porti per il conferimento e il pagamento.
5. Fatta salva l'esenzione concessa, una nave non
procede verso il successivo porto di scalo se e' presente
un'insufficiente capacita' di stoccaggio dedicata a tutti i
rifiuti che sono gia' stati accumulati e che saranno
accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino
al successivo porto di scalo.».
 
Art. 4

Modifiche al Titolo IV del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 197

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 306 del 10 dicembre 2020, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera provvede alle attivita' ispettive nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;
b) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole: «nei propri porti» sono sostituite dalle seguenti: «nei porti nazionali»;
c) all'articolo 13, comma 2, all'alinea, le parole: «Le Autorita' competenti» sono sostituite dalle seguenti: «Le Autorita' marittime».;
d) all'articolo 14, comma 1, all'alinea, le parole: «Le Autorita' competenti» sono sostituite dalle seguenti: «Le Autorita' marittime»;
e) all'articolo 16, comma 5, le parole: «Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili trasmette alla Commissione europea ed al Ministero della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette alla Commissione europea e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 10, 11, 13, 14 e
16 del citato decreto legislativo n. 197, del 2021, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 10 (Ispezioni). - 1. Le Autorita' marittime
provvedono a ispezioni, anche casuali, per qualsiasi nave
per verificarne la conformita' al presente decreto.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20
ottobre 2020, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia
Costiera provvede alle attivita' ispettive nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.».
«Art. 11 (Modalita' di ispezione) . - 1. L'Autorita'
marittima, ai fini della verifica dell'osservanza delle
disposizioni del presente decreto, ispeziona almeno il 15
per cento del numero totale di singole navi che fanno scalo
nei porti nazionali ogni anno. Il numero totale di singole
navi che fanno scalo corrisponde al numero medio di singole
navi registrate nel triennio precedente nella parte del
sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di
cui all'art. 13.
2. L'Autorita' marittima seleziona le navi da
ispezionare mediante il meccanismo unionale basato sul
rischio di cui agli atti di esecuzione adottati dalla
Commissione europea, ai sensi dell'art. 11 della direttiva
(UE) 2019/883.
3. L'Autorita' marittima che accerta l'inosservanza
degli obblighi e degli adempimenti previsti dall'art. 7
dispone che la nave inadempiente non lasci il porto fino al
conferimento dei rifiuti all'impianto di raccolta, tale da
garantirne l'ottemperanza.
4. L'Autorita' marittima se accerta che una nave ha
lasciato il porto in violazione delle disposizioni di cui
al presente decreto informa immediatamente l'Autorita'
marittima del successivo porto di scalo che vieta alla nave
stessa di lasciare il porto fino alla verifica
dell'osservanza delle disposizioni medesime, ferma restando
l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 16.
5. L'Autorita' marittima definisce le procedure di
ispezione atte a verificare il rispetto delle previsioni di
cui all'art. 7 anche da parte dei pescherecci e delle
imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici
passeggeri.».
«Art. 13 (Comunicazione e scambio di informazioni).
- 1 La comunicazione e lo scambio di informazioni si
basano sul sistema dell'Unione per lo scambio di dati
marittimi, «SafeSeaNet», di cui all'art. 22-bis, comma 2 e
all'allegato III del decreto legislativo n. 196 del 2005.
2. Le Autorita' marittime assicurano che le seguenti
informazioni siano comunicate per via elettronica entro 15
giorni in conformita' a quanto previsto dall'art. 8, commi
da 10 a 16, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221:
a) le informazioni sull'ora effettiva di arrivo e
di partenza di ogni nave che rientra nell'ambito di
applicazione del decreto legislativo n. 196 del 2005 che fa
scalo in un porto dello Stato, insieme a un identificativo
del porto in questione;
b) le informazioni riportate nella notifica
anticipata dei rifiuti di cui all'allegato 2;
c) le informazioni riportate nella ricevuta di
conferimento dei rifiuti di cui all'allegato 3;
d) le informazioni riportate nel certificato di
esenzione di cui all'allegato 5.
3. Le informazioni di cui all'art. 5, comma 5 e
dell'Allegato A sono disponibili elettronicamente
attraverso il sistema dell'Unione per lo scambio di dati
marittimi, «SafeSeaNet». E' consentita la consultazione
della banca dati ai gestori degli impianti portuali anche
in forma aggregata, al fine di poter verificare le
esenzioni e deroghe concesse.».
«Art. 14 (Registrazione delle ispezioni). - 1. Le
Autorita' marittime assicurano che le informazioni relative
alle ispezioni a norma del presente decreto, comprese le
informazioni relative ai casi di non conformita' e ai
provvedimenti di fermo emessi, siano trasferite senza
ritardi alla banca dati sulle ispezioni, istituita dalla
Commissione ai sensi dell'art. 14 della direttiva (UE)
2019/883, non appena:
a) sia stato completato il rapporto di ispezione;
b) sia stato revocato il provvedimento di fermo;
oppure
c) sia stata concessa un'esenzione.».
«Art. 16 (Sanzioni). - 1 Al gestore dell'impianto e
del servizio portuale di raccolta di cui all'art. 2, comma
1, lettera f), che non provvede agli adempimenti di cui
all'art. 4, comma 8, si applicano le sanzioni previste
dall'art. 258, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, specificatamente stabilite per i casi di violazione
degli obblighi di tracciabilita'.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il
comandante della nave che non ottempera agli obblighi di
cui all'art. 6, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro diecimila.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il
comandante di una nave, diversa da un peschereccio o da
un'imbarcazione da diporto che non ottempera agli obblighi
di cui all'art. 7, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro
trentamila. La violazione e' segnalata dall'Autorita'
marittima al Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il
comandante di un peschereccio o di un'imbarcazione da
diporto che non conferisce i rifiuti prodotti ad un sistema
di raccolta, in conformita' all'art. 7, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro centocinquanta a
euro novecento.
5. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica trasmette alla Commissione europea e al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti copia delle
segnalazioni relative alle inadeguatezze degli impianti di
raccolta, di cui all'art. 4, comma 9.
6. Le disposizioni sanzionatorie del presente
articolo, ove piu' favorevoli, si applicano a tutte le
violazioni commesse a seguito dell'entrata in vigore del
presente decreto, nonche' alle violazioni commesse prima
dell'entrata in vigore limitatamente ai procedimenti
sanzionatori per i quali non sia stata notificata
ordinanza-ingiunzione.».
 
Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 marzo 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR

Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Nordio, Ministro della giustizia

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste

Schillaci, Ministro della salute

Crosetto, Ministro della difesa

Piantedosi, Ministro dell'interno
Visto, Il Guardasigilli: Nordio