Gazzetta n. 82 del 8 aprile 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 28 dicembre 2023
Nuove disposizioni esecutive delle Macro-misure A e B degli interventi previsti per le aree dei terremoti del 2009 e del 2016, finanziati con il Fondo PNC. (Ordinanza n. 84).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies e' inserito il seguente: "4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2023"»;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197/2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 11, comma 2, secondo cui «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (regolamento de minimis);
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento GBER);
Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Vista la decisione C (2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalita' regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia);
Vista la comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 final del 23 marzo 2022, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;
Visti e considerati gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato il 30 aprile 2021 ed approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (c.d. PNC), e:
in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale e' approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;
e, ancor piu' nello specifico, il comma 2, lettera b), del richiamato art. 1 che assegna complessivi 1.780.000 euro per gli anni dal 2021 al 2026 per attuare interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, a carico delle risorse del Piano complementare al PNRR, individuando quali soggetti attuatori la Struttura tecnica di missione per il sisma dell'Aquila del 2009 e il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e in particolare l'art. 14 rubricato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» nonche' l'art. 14-bis rubricato «Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021 si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonche' le relative modalita' di monitoraggio;
Visto, in particolare, l'allegato 1 al menzionato decreto ministeriale 15 luglio 2021 (pagine da 4 a 6) che dettaglia la Scheda di progetto avente il seguente obiettivo:
«il progetto, destinato a tutte le aree del Centro Italia colpite da numerosi eventi sismici negli ultimi quindici anni, e' suddiviso in due misure di intervento finalizzate a porre rimedio alle conseguenze degli eventi che ne hanno seriamente influenzato la vivibilita', con effetti duraturi sulla vita urbana e socio-economica:
A. citta' e paesi sicuri, sostenibili e connessi;
B. rilancio economico e sociale;
i principali campi di intervento riguardano le aree perimetrali gia' fortemente colpite da eventi cataclismici e che richiedono quindi misure specifiche di ricostruzione sicura e sostenibile, garantendo un processo di riattivazione economica, ambientale e sociale dei territori»;
Considerato che, ai sensi della medesima Scheda di progetto, il Piano in questione e' conseguentemente suddiviso in due Macro-misure d'intervento:
«A. Citta' e paesi sicuri, sostenibili e connessi
La misura, il cui costo stimato ammonta a 1,08 miliardi di euro, riguarda tutte le zone colpite dai terremoti e quindi colpite dai programmi di ricostruzione, prevedendo un sistema di misure integrate di progettazione urbana e interventi di organizzazione open space, misure di efficienza energetica per mitigare le vulnerabilita' sismiche degli edifici utilizzati a fini educativi e formativi, con un aumento della quota di energia derivante da fonti rinnovabili, interventi integrati per la mobilita' e i trasporti al fine di promuovere l'uso di veicoli elettrici e aumentare la varieta' delle opzioni di trasporto pubblico, il trasporto collettivo (car-pooling, car-sharing, ecc.) e le biciclette, attraverso il miglioramento delle infrastrutture e l'aumento dell'intermodalita' tra i tipi di trasporto; interventi, sul modello delle "smart cities", mirati alla creazione e sperimentazione di un sistema informatico basato su tecnologia blockchain, per introdurre maggiore efficienza in vari ambiti della pubblica amministrazione, alla realizzazione di sistemi integrati di gestione dell'energia di un gruppo di edifici, paesi o parti di citta' e di gestione dei dati urbani, alla creazione di sistemi di controllo del traffico e nei settori della telemedicina e teleassistenza. La promozione del sistema IOT (internet of things) e dell'infrastruttura digitale e' prevista come investimento trasversale destinato anche alla promozione delle attivita' di marketing territoriale, attraverso la creazione di una piattaforma specifica. Infine interventi per la realizzazione di utenze sotterranee, sistemi tecnologici per cavi di rete, sistemi di gestione delle acque e interventi di efficienza energetica per edifici pubblici e integrazione di impianti di produzione di energia all'interno dell'impianto urbano (teleriscaldamento e raffreddamento; stoccaggio di energia su larga scala; cogenerazione (CHP); poligenerazione; stoccaggio termico ed energetico su larga scala; fotovoltaico; energia eolica; energia geotermica profonda e superficiale; recupero del calore di scarto). Infine la misura prevede anche lavori di rifunzionalizzazione degli alloggi temporanei nel Comune dell'Aquila per le esigenze del Servizio civile universale.
Le misure sono attuate dai soggetti attuatori, d'intesa con le amministrazioni coinvolte.
B. Rilancio economico e sociale
La misura intende promuovere ed innescare investimenti per un totale di 700 milioni di euro a sostegno delle attivita' economiche e produttive locali, attraverso la valorizzazione delle vocazioni produttive, delle risorse ambientali e del sistema agroalimentare, l'integrazione e il rafforzamento del sistema di formazione tecnica delle competenze per lo sviluppo locale e della PA, la promozione di tutto il territorio dell'Appennino, colpito dai terremoti, anche attraverso il sostegno alle imprese culturali, turistiche e creative»;
Considerato, altresi', il cronoprogramma procedurale (riportato al medesimo allegato 1 del decreto ministeriale 15 luglio 2021) e i correlati obiettivi iniziali, intermedi e finali per la realizzazione delle due Macro-misure di cui si compone il suddetto Progetto;
Vista la nota prot. CGRTS 54536 del 30 settembre 2021 con la quale e' stato trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze il provvedimento di individuazione e di approvazione dei programmi unitari di intervento, relativo ai programmi e agli interventi inseriti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, approvati in pari data dalla Cabina di coordinamento integrata di cui all'art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108;
Considerati gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi stabiliti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 (PNC);
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021 concernente le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Considerato che si e' potuto avviare il programma NexT Appennino, con la pubblicazione dei relativi bandi, solo dopo la decisione della Commissione europea del 3 agosto 2022 in ordine al complesso regime di aiuto prospettato;
Visti e considerati tutte le ordinanze e i decreti attuativi del Fondo PNC area sisma e relative alla Macro-misura A e alla Macro-misura B;
Vista la nota inviata al Ministro affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza in data 23 novembre 2022 - prot. 29512 e di quella analoga inviata al Ministro dell'economia e delle finanze in data 23 novembre 2022 - prot. 29513 contenenti motivata istanza di differimento della milestone del 31 dicembre 2022, che non hanno avuto riscontro;
Considerato che, in ragione della tempistica resasi necessaria ai fini approvativi, la Commissione europea ha stabilito il 14 dicembre 2022 una proroga del regime di aiuto a tutto il 2023, per sostenere una tempistica di concessione dei finanziamenti che ha riguardato tutto il 2023, a fronte della necessita' di valutare circa millenovecento domande di finanziamento presentate su dodici diversi bandi, con diversi regimi di aiuto, che ha determinato una complessa istruttoria a carico dei due soggetti gestori, Invitalia ed Unioncamere, ed ha determinato alcuni ritardi rispetto ai tempi pronosticati non altrimenti evitabili;
Vista le note di Invitalia acquisita al protocollo del Commissario straordinario con il numero CGRTS-0034809-A-21/12/2022 e di Unioncamere acquisita al protocollo con il numero CGRTS-0034925-A-22/12/2022, con le quali e' stato richiesto lo spostamento della milestone del termine per la realizzazione dei programmi di investimenti a fine 2025 in ragione dell'oggettiva ricaduta dello spostamento dell'avvio delle attivita' e del rispetto dei tempi richiesti per le istruttorie e per i relativi atti di approvazione, concessione ed erogazione dei finanziamenti;
Viste l'ordinanza n. 41 del 31 dicembre 2022, ex art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Disciplina dei termini procedimentali e della riallocazione condizionata delle risorse della misura A nonche' correzioni e integrazioni dell'ordinanza n. 32 del 30 giugno 2022», e, in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 1 che hanno stabilito quanto segue:
«2. In considerazione della rilevante mole degli interventi finanziati, le attivita' relative agli affidamenti e all'avvio dei lavori previsti dalle linee di intervento delle sub misure A, di cui alle ordinanze richiamate nelle premesse, devono essere concluse, nel rispetto della disciplina procedimentale stabilita dalle specifiche ordinanze, entro e non oltre il mese di marzo 2023.
3. Ai fini di cui al precedente comma e per favorire l'esercizio delle funzioni di monitoraggio, i responsabili degli interventi inviano ai soggetti attuatori, entro il 31 gennaio 2023 e tramite gli USR competenti, un report contenente le istruttorie concluse e quelle da ultimare con l'indicazione delle eventuali criticita'»;
Vista, altresi', l'ordinanza n. 42 del 31 dicembre 2022 ex art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Disciplina procedimentale per la conclusione delle attivita' istruttorie dei Comitati di valutazione e per i contratti di sviluppo nonche' riallocazione condizionata delle misure B del PNC Sisma» e, in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 1 che hanno stabilito quanto segue:
«2. In considerazione della rilevante mole delle domande pervenute, le attivita' istruttorie di valutazione delle domande presentate ai fini dei finanziamenti previsti dalle linee di intervento delle 12 sub misure B, di cui alle ordinanze richiamate nelle premesse, devono essere concluse, nel rispetto della disciplina procedimentale stabilita dalle specifiche ordinanze, entro e non oltre il mese di marzo 2023.
3. Ai fini di cui al precedente comma e per favorire l'esercizio delle funzioni di monitoraggio, i soggetti gestori inviano ai soggetti attuatori, entro il 31 gennaio 2023, un report contenente le istruttorie concluse e quelle da ultimare con l'indicazione delle eventuali criticita'»;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ai sensi del quale:
«1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e della necessita' di consentire il raggiungimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i programmi e gli interventi del PNC di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di PNRR entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano, ferma restando la necessita' che siano assicurati il rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea nel PNRR sull'incremento della capacita' di spesa collegata all'attuazione degli interventi del PNC. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, per gli interventi del PNC per i quali il cronoprogramma procedurale prevede l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022 e per i quali i soggetti attuatori non siano riusciti a provvedere entro tale termine ai relativi adempimenti, e' comunque consentito, per il primo semestre 2023, l'accesso al Fondo di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come incrementato ai sensi dell'art. 1, comma 369 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
1-bis. Ferma restando la necessita' di assicurare il rispetto delle condizioni previste al comma 1, primo periodo, ai fini dell'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali, in sede di adozione del decreto di cui al medesimo comma 1 la scheda progetto relativa al programma denominato "Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus" puo' prevedere un aggiornamento della tipologia di alimentazione degli autobus adibiti al trasporto pubblico regionale e locale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
2. All'art. 1, comma 8, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "I termini per il conseguimento degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati ai sensi del comma 7, sono sospesi dalla data di notificazione dell'intervento e riprendono corso dalla data di notifica della decisione di autorizzazione della Commissione europea. Qualora la Commissione europea adotti una decisione negativa, le risorse destinate all'intervento notificato e dichiarato non compatibile sono revocate e rimangono nella disponibilita' dell'amministrazione titolare per essere destinate ad interventi in linea con le finalita' del PNC e il cui cronoprogramma procedurale, da adottare con le modalita' di cui al comma 7, sia coerente con la necessita' di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del medesimo Piano"».
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», nonche' le successive modifiche e integrazioni e il successivo decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» e, in particolare, gli articoli 1, 62 e 63;
Preso atto che il decreto legislativo n. 36 del 2023, entrato in vigore il 1° aprile 2023, e' divenuto efficace a far data dal 1° luglio 2023, secondo quanto previsto dall'art. 229, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
Considerate le molteplici difficolta' applicative conseguenti all'entrata in vigore del nuovo impianto normativo codicistico, in particolare connesse all'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023 agli interventi pubblici finanziati con il PNRR e il PNC e che hanno condotto alla pubblicazione della circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 13 luglio 2023, avente a oggetto «Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative»; dei pareri del Servizio giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2160 del 19 luglio 2023 avente ad oggetto: «Normativa applicabile agli appalti PNRR/PNC banditi dopo il 1° luglio 2023» e n. 2186 del 25 luglio 2023 avente ad oggetto: «decreto legislativo n. 36/2023: aggiudicazione del contratto finanziato con fondi PNRR»;
Viste l'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», e la successiva ordinanza n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023» che, inter alia, hanno chiarito i profili di dubbio circa l'applicabilita' - rispetto alla disciplina del nuovo codice dei contratti pubblici - delle deroghe approvate nel corso degli anni dal Commissario straordinario e la possibilita' delle stazioni appaltanti di lanciare procedure di affidamento di contratti pubblici ancorche' non immediatamente in possesso della qualificazione richiesta dal nuovo regime introdotto dagli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 36 del 2023, e cio' anche con riferimento agli interventi finanziati con risorse del PNRR e del PNC, come peraltro chiarito con la circolare del Commissario straordinario del 4 agosto 2023, avente a oggetto «Circolare interpretativa in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti (ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023)»;
Considerata, altresi', la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Umbria, Sezione I, 23 dicembre 2023, n. 758, sempre in materia di individuazione della disciplina applicabile agli interventi pubblici finanziati con risorse del PNRR e del PNC;
Viste e considerate le interlocuzioni avvenute nel primo semestre del 2023 con la Commissione europea e l'Ufficio della rappresentanza permanente UE (RPUE) del Ministero degli affari esteri in ordine ad una serie di sub-misure ricadenti nella Macro-misura A e con specifico riferimento alle comunita' energetiche rinnovabili (CER);
Vista la nota prot. n. CGRTS-0025091-P-04/05/2023 inviata al Ministero dell'economia e delle finanze con la quale il Commissario straordinario e la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma 2009 «a seguito di analisi dell'effettivo stato di attuazione di ciascuna sub misura (nell'ambito delle due Macro misure A e B) e sulla base di proiezioni prudenziali circa le azioni di rispettiva competenza, propongono una rimodulazione del cronoprogramma a suo tempo condiviso e recepito con decreto ministeriale 15 luglio 2021 (successivamente modificato con decreto ministeriale 1° agosto 2022) nei termini di cui all'allegato PDF in cui sono indicate le corrispondenti azioni previste per ogni singola scadenza. Si evidenzia in particolare che, stante l'inderogabile necessita' di garantire il raggiungimento di adeguati obiettivi di spesa allo scadere del 4° trimestre 2024, sono state previste forme di bilanciamento tra sub misure che hanno palesato criticita' tali da compromettere il tempestivo conseguimento dei concordati target quantitativi, e sub misure che al contrario hanno evidenziato una migliore e piu' celere percentuale realizzativa»;
Considerato che, alla data odierna, tale nota non ha trovato riscontro;
Considerato che i termini previsti nelle ordinanze e nei decreti citati in ordine alla Macro-misura A e alla Macro-misura B, rispettivamente, per «25% dei SAL» e per «relazione da parte dei soggetti attuatori che attesti l'utilizzo di almeno il 25% del valore finanziario dei progetti/iniziative», devono essere coordinati con i termini rimodulati dalle ordinanze numeri 41 e 42 del 2022 allo scopo di non comprimere la durata temporale delle fasi in questione e che risulta necessario chiarire quali specifiche attivita' dal punto di vista giuridico devono essere poste in essere per verificare il rispetto dei richiamati termini;
Considerato che il richiamato coordinamento e', altresi', utile a rendere coerenti le tempistiche delle singole attivita' con i termini e le condizioni previste nei singoli bandi e nelle lex specialis correlati all'esecuzione delle Macro-misure A e B;
Considerato altresi' che, in particolare i programmi di investimento di maggiore impatto finanziario finanziati dai bandi NextAppennino ed avviati ad inizio 2023, come i contratti di sviluppo ed i programmi dei centri di ricerca, hanno una tempistica di completamento dell'investimento fissata nei piani approvati in massimo trentasei mesi, che in alcuni casi, come per i programmi dei contratti di sviluppo, e' stabilita ex lege e che deve essere garantita ai fini di non generare soluzioni di continuita' nei correlati interventi attuativi delle Macro-misure A e B;
Ritenuta la necessita' di consentire la sottoscrizione di contratti, accordi o atti comunque denominati con l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti anche di durata pluriennale (non vincolata al termine del 31 dicembre 2024 per le ipotesi in cui era previsto) e comunque con un allineamento temporale con gli interventi di natura analoga previsti nel PNRR, e rispetto a quanto richiesto dai bandi sostenuti dal Fondo complementare al PNRR denominato NextAppennino finanziato tramite il PNC per investimenti analoghi agli interventi per il sostegno allo sviluppo finanziati dal PNRR, che per quanto riguarda per esempio i contratti di sviluppo per le grandi imprese ed i programmi di ricerca universitaria prevede il sostegno a programmi di investimento di durata massima triennale;
Verificato che, nel corso dell'anno 2023, l'andamento puntuale delle istruttorie di NextAppennino e' confermato dal rispetto delle milestones intermedie relative alla concessione dei finanziamenti;
Considerato che i soggetti attuatori delle Macro-misure A e B, nonche' le amministrazioni responsabili e gli altri soggetti competenti per i singoli progetti, interventi e iniziative finanziati con il PNC area sisma stanno conducendo tali attivita' unitamente alle ulteriori azioni finalizzate sia alla ricostruzione pubblica, sia a quelle atte a favorire la ricostruzione privata, che hanno natura straordinaria ed emergenziale;
Considerato che, agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, il Commissario straordinario provvede all'attuazione con i poteri di ordinanza, anche in deroga, richiamati dall'art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 e dall'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;
Ritenuti sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di legge per l'esercizio dei poteri richiamati dall'art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 e dall'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza di provvedere per non generare dubbi o soluzioni di continuita' nell'esecuzione e attuazione degli interventi, dei progetti e delle iniziative ricadenti nelle Macro-misure A e B del PNC Fondo Sisma e, per l'effetto, verificata la necessita' di dichiarare immediatamente e provvisoriamente efficace la presente ordinanza;
Acquisita l'intesa in data 28 dicembre 2023 nella Cabina di coordinamento integrata dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e della Struttura di Missione sisma 2009;

Dispone:

Art. 1

Disposizioni esecutive delle Macro-misure A e B
del PNC Sisma

1. Le premesse costituiscono parte sostanziale della presenta ordinanza e la integrano nei suoi contenuti motivazionali e dispositivi.
2. In considerazione della rilevante mole degli interventi, delle iniziative e dei progetti finanziati, della necessaria interlocuzione con la Commissione europea che si e' resa necessaria per alcuni di questi, nonche' delle tempistiche stabilite per le fasi antecedenti dall'art. 1 dell'ordinanza n. 41 del 31 dicembre 2022 e dall'art. 1 dell'ordinanza n. 42 del 31 dicembre 2022, anche nell'esercizio dei poteri di deroga stabiliti dalla normativa vigente, le attivita' previste dalle ordinanze e i decreti di cui in premessa attuativi della Macro-misura A e della Macro-misura B e fissate per il quarto trimestre del 2023, devono essere concluse, nel rispetto della disciplina procedimentale stabilita dalle specifiche ordinanze, entro e non oltre il mese di marzo 2024, attraverso l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti che comportino l'erogazione del 25% dei SAL o comunque l'utilizzo del 25% del valore finanziario dei progetti, degli interventi o delle iniziative.
3. Al fine di assicurare la continuita' e la corretta esecuzione degli interventi attuativi delle Macro-misure A e B, anche nell'esercizio dei poteri di deroga stabiliti dalla normativa vigente, i soggetti gestori e le amministrazioni responsabili possono sottoscrivere accordi, contratti o atti comunque denominati, relativi ai progetti, alle iniziative o agli interventi ammessi ai finanziamenti, assumendo le correlate obbligazioni giuridicamente vincolanti, anche di durata pluriennale non vincolata al termine del 31 dicembre 2024, e comunque con una durata compatibile con gli interventi di natura analoga previsti nel PNRR.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi e per favorire l'esercizio delle funzioni di monitoraggio, i soggetti gestori e i soggetti responsabili degli interventi inviano ai soggetti attuatori, entro il 31 gennaio 2024, report contenenti lo stato di avanzamento delle attivita' di attuazione delle Macro-misure A e B con indicazione delle eventuali criticita'.
 
Art. 2

Efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 28 dicembre 2023

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 355