Gazzetta n. 81 del 6 aprile 2024 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 28 marzo 2024, n. 45
Disposizioni per il riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 giugno 2022, n. 71, recante «Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonche' disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilita' e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura» e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera d), l'articolo 5, comma 1 e 2, e l'articolo 6;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante «Ordinamento giudiziario»;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, recante «Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150»;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150»;
Vista la legge 21 aprile 2023, n. 41, concernente «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative» e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, il quale ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine per l'attuazione della delega;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2023;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 17 giugno n. 71 del 2022;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'universita' e della ricerca;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito applicativo

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riportano gli articoli 1, 5 e 6 della legge 17
giugno 2022, n. 71 (Deleghe al Governo per la riforma
dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento
dell'ordinamento giudiziario militare, nonche' disposizioni
in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di
eleggibilita' e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di
costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della
magistratura):
«Art. 1 (Oggetto e procedimento). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2023, uno o piu'
decreti legislativi recanti disposizioni finalizzate alla
trasparenza e all'efficienza dell'ordinamento giudiziario,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal
presente capo, in relazione:
a) alla revisione dell'assetto ordinamentale della
magistratura, con specifico riferimento alla necessita' di
rimodulare, secondo principi di trasparenza e di
valorizzazione del merito, i criteri di assegnazione degli
incarichi direttivi e semidirettivi, di rivedere il numero
degli incarichi semidirettivi e di ridefinire, sulla base
dei medesimi principi, i criteri di accesso alle funzioni
di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore
generale presso la Corte di cassazione, nonche' alla
riforma del procedimento di approvazione delle tabelle
organizzative degli uffici giudicanti;
b) alla razionalizzazione del funzionamento del
consiglio giudiziario, con riferimento alla necessita', di
assicurare la semplificazione, la trasparenza e il rigore
nelle valutazioni di professionalita';
c) alla modifica dei presupposti per l'accesso in
magistratura dei laureati in giurisprudenza;
d) al riordino della disciplina del collocamento
fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e
contabili.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro dell'universita' e della ricerca. I
medesimi schemi sono trasmessi alle Camere affinche' su di
essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari entro il
termine di trenta giorni dalla data della trasmissione.
Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono
essere adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto
termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla
scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega
o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta
giorni.
3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2,
entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio
della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi
e criteri direttivi fissati dal presente capo, puo'
adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi adottati.
4. Il Governo, entro tre anni dalla scadenza del
termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 del
presente articolo, provvede alla raccolta delle
disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario
ai sensi dell'articolo 17-bis, commi 1 e 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400.».
«Art. 5 (Collocamento fuori ruolo dei magistrati
ordinari, amministrativi e contabili). - 1. Nell'esercizio
della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti
legislativi recanti riordino della disciplina del
collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari,
amministrativi e contabili sono adottati nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare le tipologie di incarichi
extragiudiziari da esercitare esclusivamente con
contestuale collocamento fuori ruolo per tutta la durata
dell'incarico, tenendo conto della durata dello stesso, del
tipo di impegno richiesto e delle possibili situazioni di
conflitto di interessi tra le funzioni esercitate
nell'ambito di esso e quelle esercitate presso
l'amministrazione di appartenenza e includendo in ogni caso
gli incarichi di capo di gabinetto, vice capo di gabinetto,
direttore dell'ufficio di gabinetto e capo della segreteria
di un Ministro;
b) individuare le tipologie di incarichi
extragiudiziari per le quali e' ammesso il ricorso
all'istituto dell'aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) prevedere che il collocamento fuori ruolo di un
magistrato ordinario, amministrativo o contabile possa
essere autorizzato a condizione che l'incarico da conferire
corrisponda a un interesse dell'amministrazione di
appartenenza; stabilire i criteri dei quali i rispettivi
organi di autogoverno debbano tenere conto nella relativa
valutazione e prevedere che, in ogni caso, vengano sempre
valutate puntualmente le possibili ricadute che lo
svolgimento dell'incarico fuori ruolo puo' determinare
sotto i profili dell'imparzialita' e dell'indipendenza del
magistrato;
d) prevedere che la valutazione della sussistenza
dell'interesse di cui alla lettera c) sia effettuata sulla
base di criteri oggettivi che tengano conto anche
dell'esigenza di distinguere, in ordine di rilevanza: gli
incarichi che la legge affida esclusivamente a magistrati;
gli incarichi di natura giurisdizionale presso organismi
internazionali e sovranazionali; gli incarichi presso
organi costituzionali; gli incarichi presso organi di
rilevanza costituzionale; gli incarichi non giurisdizionali
apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni
nazionali o internazionali; gli altri incarichi;
e) prevedere che il magistrato, al termine di un
incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a
cinque anni, possa essere nuovamente collocato fuori ruolo,
indipendentemente dalla natura del nuovo incarico, non
prima che siano trascorsi tre anni dalla presa di possesso
nell'ufficio giudiziario, e indicare tassativamente le
ipotesi di deroga;
f) prevedere che non possa comunque essere
autorizzato il collocamento del magistrato fuori ruolo
prima del decorso di dieci anni di effettivo esercizio
delle funzioni giudicanti o requirenti e quando la sua sede
di servizio presenta una rilevante scopertura di organico,
sulla base di parametri definiti dai rispettivi organi di
autogoverno;
g) stabilire che i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili non possano essere collocati
fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente sette
anni, salvo che per gli incarichi, da indicare
tassativamente, presso gli organi costituzionali o di
rilevanza costituzionale, gli organi del Governo e gli
organismi internazionali, per i quali il tempo trascorso
fuori ruolo non puo' superare complessivamente dieci anni,
ferme restando le deroghe previste dall'articolo 1, comma
70, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
h) ridurre il numero massimo di magistrati che
possono essere collocati fuori ruolo, sia in termini
assoluti che in relazione alle diverse tipologie di
incarico che saranno censite, prevedendo la possibilita' di
collocamento fuori ruolo dei magistrati per la sola
copertura di incarichi rispetto ai quali risultino
necessari un elevato grado di preparazione in materie
giuridiche o l'esperienza pratica maturata nell'esercizio
dell'attivita' giudiziaria o una particolare conoscenza
dell'organizzazione giudiziaria; individuare tassativamente
le fattispecie cui tale limite non si applica;
i) disciplinare specificamente, con
regolamentazione autonoma che tenga conto della
specificita' dell'attivita', gli incarichi fuori ruolo
svolti in ambito internazionale.
2. Lo schema del decreto o gli schemi dei decreti
legislativi di cui al presente articolo sono adottati su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'universita' e della ricerca, secondo la procedura
indicata all'articolo 1, commi 2 e 3.».
«Art. 6 (Coordinamento con le disposizioni vigenti).
- 1. Il decreto o i decreti legislativi attuativi della
delega di cui all'articolo 1 della presente legge
provvedono al coordinamento delle disposizioni vigenti con
le disposizioni introdotte in attuazione della medesima
delega, anche modificando la formulazione e la collocazione
delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, del decreto
legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonche' delle
disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente
investite dai principi e criteri direttivi di delega, e
operando le necessarie abrogazioni nonche' prevedendo le
opportune disposizioni transitorie.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 3, della legge 21
aprile 2023, n. 41 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano
nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC),
nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune. Disposizioni concernenti
l'esercizio di deleghe legislative):
«Art. 1. - 1. - 2. (Omissis).
3. All'articolo 1, comma 1, alinea, della legge 17
giugno 2022, n. 71, le parole: «un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge» sono sostituite
dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023».
4. (Omissis).».
 
Allegato

(articolo 17, comma 2)
«

TABELLA B

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA
Parte di provvedimento in formato grafico

»
 
Art. 2

Incarichi esercitabili esclusivamente fuori ruolo

1. Tutti gli incarichi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni la cui assunzione non puo' garantire l'integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario possono essere svolti, nel rispetto delle previsioni del presente decreto, soltanto a seguito del collocamento fuori ruolo o, nei casi specificamente previsti dalla legge, del collocamento in aspettativa.
2. Devono in ogni caso essere svolti con il collocamento fuori ruolo gli incarichi ai quali si applica la disciplina di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71, oltre a quelli di direttore dell'ufficio di gabinetto e capo della segreteria di un Ministro.
3. Gli organi di governo autonomo possono autorizzare lo svolgimento di incarichi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, senza collocamento fuori ruolo o in aspettativa, anche se non e' garantito l'integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario, esclusivamente nei casi in cui una specifica disposizione di legge preveda che quegli incarichi siano svolti da magistrati senza collocamento fuori ruolo o in aspettativa e con esonero totale o parziale dalle attivita' giudiziarie.

Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 20, comma 1, della citata legge
17 giugno 2022, n. 71:
«Art. 20 (Ricollocamento a seguito dell'assunzione di
incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi).
- 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di
incarichi di capo e di vice-capo dell'ufficio di gabinetto,
di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei
ministri e dei Ministeri, di capo e di vice-capo di
dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri e i Ministeri, nonche' presso i consigli e le
giunte regionali, per un periodo di un anno decorrente
dalla data di cessazione dall'incarico, restano collocati
fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il Ministero di
appartenenza o presso l'Avvocatura dello Stato o presso
altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni
soprannumerarie, ovvero, per i magistrati amministrativi e
contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
In alternativa, essi possono essere ricollocati in ruolo e
destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo
svolgimento di attivita' non giurisdizionali, ne'
giudicanti ne' requirenti, fermo restando il rispetto delle
norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali
specifiche funzioni. Per un ulteriore periodo di tre anni i
magistrati di cui al primo periodo non possono assumere
incarichi direttivi e semidirettivi.
2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
militari, non eletti, che hanno ricoperto la carica di
componente del Governo, di assessore nelle giunte delle
regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, o
di assessore comunale, al termine del mandato, qualora non
abbiano gia' maturato l'eta' per il pensionamento
obbligatorio, sono collocati fuori ruolo presso il
Ministero di appartenenza o, per i magistrati
amministrativi e contabili, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e
destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo
svolgimento di attivita' non direttamente giurisdizionali,
ne' giudicanti ne' requirenti, fermo restando il rispetto
delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali
specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di incarichi
diversi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o
presso altre amministrazioni senza che ne derivino
posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori
ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica
della magistratura e' reso indisponibile un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla
cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante
ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico
dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori
oneri.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano nei casi in cui l'incarico sia cessato prima del
decorso di un anno dalla data dell'assunzione, salvo che la
cessazione consegua a dimissioni volontarie che non
dipendano da ragioni di sicurezza, da motivi di salute o da
altra giustificata ragione.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata
in vigore della presente legge.».
 
Art. 3

Aspettativa senza assegni

1. Il magistrato puo' essere collocato in aspettativa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. In tutti i casi di collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, il posto di provenienza e' considerato vacante e il ricollocamento del magistrato a seguito della cessazione dell'aspettativa avviene secondo le modalita' previste per il magistrato collocato fuori ruolo.

Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 23-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 23-bis (Disposizioni in materia di mobilita'
tra pubblico e privato). - 1. In deroga all'articolo 60 del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi
gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia,
e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e
procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato
diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle
proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa
senza assegni per lo svolgimento di attivita' presso
soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in
sede internazionale, i quali provvedono al relativo
trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina
vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi
consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il
mantenimento della qualifica posseduta. E' sempre ammessa
la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda
dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n.
29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle
quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando
l'incarico e' espletato presso organismi operanti in sede
internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi
e' a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento
dell'amministrazione di destinazione non disponga
altrimenti.
2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono
collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo
svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del
presente articolo, salvo motivato diniego
dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie
preminenti esigenze organizzative.
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato,
gli organi competenti deliberano il collocamento in
aspettativa, fatta salva per i medesimi la facolta' di
valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
4. Nel caso di svolgimento di attivita' presso
soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il
periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1
non puo' superare i cinque anni, e' rinnovabile per una
sola volta e non e' computabile ai fini del trattamento di
quiescenza e previdenza.
5. L'aspettativa per lo svolgimento di attivita' o
incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del
personale di cui al comma 1 non puo' comunque essere
disposta se:
a) il personale, nei due anni precedenti, e' stato
addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel
medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o
formulato pareri o avvisi su contratti o concesso
autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende
svolgere l'attivita'. Ove l'attivita' che si intende
svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende
anche al caso in cui le predette attivita' istituzionali
abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la
controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile;
b) il personale intende svolgere attivita' in
organismi e imprese private che, per la loro natura o la
loro attivita', in relazione alle funzioni precedentemente
esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine
dell'amministrazione o comprometterne il normale
funzionamento o l'imparzialita'.
6. Il personale di cui al comma 1, nei successivi due
anni, non puo' essere destinatario di incarichi ne' essere
impiegato nello svolgimento di attivita' che comportino
l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del
comma 5.
7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le
parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
possono disporre, per singoli progetti di interesse
specifico dell'amministrazione e con il consenso
dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale
presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I
protocolli disciplinano le funzioni, le modalita' di
inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento
economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel
caso di assegnazione temporanea presso imprese private i
predetti protocolli possono prevedere l'eventuale
attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico
delle imprese medesime.
8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il
periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7
costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di
carriera.
9. Le disposizioni del presente articolo non trovano
comunque applicazione nei confronti del personale militare
e delle Forze di polizia, nonche' del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
10.».
 
Art. 4

Requisiti per il collocamento fuori ruolo

1. Il collocamento del magistrato fuori ruolo non puo' essere autorizzato se ricorre anche una sola delle seguenti condizioni:
a) sono decorsi meno di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni proprie della magistratura;
b) sono decorsi meno di tre anni dal rientro in ruolo a seguito di un incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni.
2. Ai fini di quanto indicato alla lettera a) del comma 1, il magistrato deve avere esercitato le funzioni per almeno dieci anni dalla data del loro conferimento, anche presso magistrature diverse da quelle di attuale appartenenza o avere prestato servizio presso l'Avvocatura dello Stato o presso gli organi costituzionali, con esclusione di ogni periodo di tempo nel quale il magistrato sia stato collocato fuori ruolo o in aspettativa, salvi i casi di aspettativa per maternita' o per congedo parentale e di svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 11, comma 3. L'effettivo esercizio delle funzioni per il periodo di tempo indicato nella lettera a) del comma 1 non e' richiesto nei casi di conferimento delle funzioni ai sensi dell'articolo 19, comma 1, numero 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186, dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1998, n. 303, dell'articolo 7, comma 3, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385.
3. Il decorso di almeno tre anni dal rientro in ruolo a seguito di un precedente collocamento fuori ruolo si calcola dal momento in cui il magistrato ha assunto il nuovo incarico successivo al rientro in ruolo, escluso il periodo di tempo nel quale il magistrato sia stato collocato in aspettativa, ad esclusione dell'aspettativa per maternita' o per congedo parentale e degli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie all'estero.
4. La limitazione temporale di cui al comma 1, lettera b), non si applica:
a) per gli incarichi di cui all'articolo 11, comma 3;
b) per i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, nonche', limitatamente agli incarichi di segretario generale, vicesegretario o segretario delegato, presso gli organi di governo autonomo e presso la Scuola superiore della magistratura;
c) per gli incarichi di segretario generale e vicesegretario generale e di capo e vice capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' di capo e vice capo di dipartimento presso il Ministero della giustizia;
d) per i magistrati investiti di funzioni al vertice di autorita' indipendenti;
e) per gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con il Segretario del Consiglio dei ministri e con singoli Ministri anche senza portafoglio, limitatamente, per ciascuna ipotesi, agli incarichi di capo o vice capo;
f) per gli incarichi di diretta collaborazione con i soggetti ai quali sono affidati compiti di rappresentanza e difesa dello Stato italiano presso Corti internazionali, per gli incarichi presso organismi giudiziari internazionali o sovranazionali, per gli incarichi di esperto presso le medesime organizzazioni, nonche' per gli incarichi di esperto giuridico conferiti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Note all'art. 4:
- Si riporta l'articolo 19, comma 1, n. 2, della legge
27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione
amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario
del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali):
«Art. 19 (Nomina a consigliere di Stato). - I posti
che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di
Stato sono conferiti:
1) (Omissis);
2) in ragione di un quarto, a professori
universitari ordinari di materie giuridiche o ad avvocati
che abbiano almeno quindici anni di esercizio professionale
e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni
superiori, o a dirigenti generali od equiparati dei
Ministeri, degli organi costituzionali e delle altre
amministrazioni pubbliche nonche' a magistrati con
qualifica non inferiore a quella di magistrato di Corte
d'appello o equiparata. La nomina ha luogo con decreto del
Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio
dei ministri, previo parere del consiglio di presidenza
espresso come al precedente n. 1), contenente valutazioni
di piena idoneita' all'esercizio delle funzioni di
consigliere di Stato sulla base dell'attivita' e degli
studi giuridico-amministrativi compiuti e delle doti
attitudinali e di carattere;
3) (Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1 della legge 5 agosto 1998, n.
303 (Nomina di professori universitari e di avvocati
all'ufficio di consigliere di cassazione, in attuazione
dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione):
«Art. 1 (Nomina di avvocati e professori universitari
all'ufficio di consigliere di cassazione). - 1. I
professori ordinari di universita' nelle materie giuridiche
e gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di
effettivo esercizio e siano iscritti nell'albo speciale per
le giurisdizioni superiori di cui all'articolo 33 del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono
chiamati, per meriti insigni, all'ufficio di consigliere
della Corte di cassazione in numero non superiore ad un
decimo dei posti previsti nell'organico complessivo della
Corte. Entro tale limite e' annualmente riservato alle
nomine di cui al presente comma un quarto dei posti messi a
concorso dal Consiglio superiore della magistratura; di
tali posti non puo' tenersi conto ai fini di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n.
32.
2. La nomina e' conferita con decreto del Presidente
della Repubblica, su designazione del Consiglio superiore
della magistratura.
3. Ai fini previsti dal comma 1, entro il 31 marzo di
ogni anno sono inviate al Consiglio superiore della
magistratura, con le modalita' da questo stabilite, le
segnalazioni di persone disponibili, effettuate dagli
organismi universitari e forensi individuati dal Consiglio
stesso. Il Consiglio superiore della magistratura,
acquisiti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti
necessari per la nomina e di quelli utili a comprovare la
presenza dei meriti insigni, nonche' una dichiarazione
attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilita'
previste dalla legge, determina il numero dei posti da
coprire e, acquisito il parere del Consiglio universitario
nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale forense, provvede
alla designazione dei nominandi con deliberazione motivata.
Il Presidente della Repubblica emana i provvedimenti di
nomina entro il 31 ottobre, ed entro il 31 dicembre
successivo i consiglieri di cassazione nominati assumono
possesso dell'ufficio.
4. La riserva di posti ha durata annuale; nel caso di
mancata copertura dei posti riservati, il Consiglio
superiore della magistratura provvede alla copertura con
magistrati ordinari.».
- Si riporta l'articolo 7, comma 3, del regio decreto
12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle
leggi sulla Corte dei conti):
«Art. 7. - (Omissis).
Per i posti di consigliere di spettanza ad estranei
alla Corte, ove la scelta cada su funzionari dello Stato
questi devono essere gia' di grado 4°, ovvero di grado 5°
che abbiano non meno di tre anni di anzianita' in
quest'ultimo grado.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo unico del decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385 (Norme di
attuazione dell'art. 7, terzo comma, del testo unico delle
leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio
1934, n. 1214):
«Articolo unico. - I posti di consigliere, non
riservati ai primi referendari della Corte dei conti,
possono essere conferiti:
ai funzionari dello Stato indicati nell'art. 7,
terzo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei
conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214,
come integrato dall'art. 2 del decreto legislativo
luogotenenziale 14 luglio 1945, n. 430,
ad estranei alle amministrazioni dello Stato, che,
per attivita' svolta o gli studi
giuridico-amministrativo-contabili compiuti, e per le doti
attitudinali e di carattere, posseggano piena idoneita'
all'esercizio delle funzioni di consigliere della Corte dei
conti.
Per la nomina e' prescritto il parere del consiglio
di presidenza della Corte dei conti, su richiesta motivata
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
- Si riporta l'articolo 168 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri):
«Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli affari
esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle
rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per
l'espletamento di specifici incarichi che richiedano
particolare competenza tecnica e ai quali non si possa
sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da
personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a
carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere
tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi
presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale
dello Stato o da Enti pubblici, l'Amministrazione degli
affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale, e fino ad
un massimo di trenta unita', persone estranee alla pubblica
Amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle
materie connesse con le funzioni del posto che esse sono
destinate a ricoprire, comprovata da adeguata esperienza
professionale. Le persone predette devono essere in
possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra
i trenta e i sessantacinque anni e godere di costituzione
fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono
destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le
persone predette prestano promessa solenne ai sensi
dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne da'
diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
alcun genere.
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio
all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto
espressamente istituito, sentito il consiglio di
amministrazione, ai sensi dell'articolo 32, nell'organico
dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del
trattamento economico, a quello di primo segretario o di
consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di
otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume
in loco la qualifica di addetto per il settore di sua
competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si
osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
e 170 in quanto applicabili, dell'articolo 148 e le
disposizioni della parte terza per essi previste.
Resta fermo il posto corrispondente ai fini del
trattamento economico a quello di primo consigliere,
attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al
termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di
pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di
cui all'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
successive modificazioni.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono
conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri,
sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di
concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale
di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il
Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono
biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu'
incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto
anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a
giudizio del Ministro per gli affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono
collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti.
Gli esperti che il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale puo' utilizzare a norma
del presente articolo non possono complessivamente superare
il numero di centosettantadue con l'esclusione delle unita'
riservate, ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
dell'articolo 2, comma 6-duodecies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, allo svolgimento di
particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine
pubblico e della sicurezza nazionale nonche' al contrasto
della criminalita' organizzata e di tutte le condotte
illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili,
delle unita' destinate, ai sensi dell'articolo 36 della
legge 30 luglio 2002, n. 189, alla prevenzione
dell'immigrazione clandestina e delle unita' destinate, ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68, all'accertamento delle violazioni in materia
economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e
dell'Unione europea.
Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo
presso il Ministero degli affari esteri in virtu' di altre
disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione
temporanea.».
 
Art. 5

Interesse dell'amministrazione

1. Il collocamento fuori ruolo e' autorizzato quando l'incarico da conferire corrisponde a un interesse dell'amministrazione di appartenenza.
2. L'incarico da conferire corrisponde a un interesse dell'amministrazione di appartenenza quando consente al magistrato di acquisire competenze e conoscenze utili per l'esercizio della giurisdizione.
3. Nel valutare la sussistenza dell'interesse dell'amministrazione di appartenenza l'organo di governo autonomo tiene in ogni caso conto:
a) della natura e delle competenze dell'ente conferente l'incarico;
b) dell'attinenza del contenuto dell'incarico alla professione del magistrato;
c) della idoneita' dell'incarico fuori ruolo all'acquisizione di competenze utili all'amministrazione.
4. In ogni caso l'organo di governo autonomo deve valutare le ricadute provenienti dallo svolgimento dell'incarico fuori ruolo sotto il profilo della possibile lesione della immagine di imparzialita' e indipendenza del magistrato o del pregiudizio derivante al prestigio delle magistrature.
5. L'interesse dell'amministrazione e' sempre sussistente per gli incarichi che la legge affida esclusivamente a magistrati, per gli incarichi presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, per gli incarichi apicali, anche di diretta collaborazione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri o per incarichi presso organismi dell'Unione europea o organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte.
6. L'interesse dell'amministrazione di appartenenza non si ritiene sussistente quando l'incarico non richieda un elevato grado di preparazione in materie giuridiche ovvero una particolare conoscenza dell'organizzazione giudiziaria o esperienza pratica maturata nell'esercizio dell'attivita' giurisdizionale, giudiziaria, consultiva o di controllo.
 
Art. 6
Percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza ed esigenze
d'ufficio

1. Non puo' essere collocato fuori ruolo il magistrato la cui sede di servizio presenti un rilevante indice di scopertura dell'organico stabilita in via generale dall'organo di governo autonomo. Ai fini della individuazione della sede di servizio sono irrilevanti eventuali destinazioni in applicazione distrettuale o extra distrettuale. Nella determinazione dell'indice di scopertura si tiene conto anche delle assenze per aspettativa o per congedo straordinario, purche' di durata superiore a sessanta giorni. Si tiene altresi' conto degli esoneri, totali o parziali, dallo svolgimento dell'ordinario lavoro giudiziario, fermo restando che eventuali esoneri parziali sono computati pro quota.
2. Non puo' essere collocato fuori ruolo il magistrato che, alla data della deliberazione, sia impegnato nella trattazione di procedimenti penali per gravi reati in avanzato stato di istruttoria rispetto ai quali il suo allontanamento possa incidere gravemente sui tempi di definizione.
3. Nonostante la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, l'organo di governo autonomo puo' sempre valutare, tenendo conto delle esigenze dell'ufficio di provenienza e dell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, la possibilita' di concedere il collocamento fuori ruolo in ragione del rilievo costituzionale dell'organo conferente nonche' presso gli organi di cui all'articolo 11, comma 3.
 
Art. 7

Criteri di priorita' per il collocamento fuori ruolo

1. Quando il numero di richieste di collocamento di magistrati fuori ruolo ecceda quello dei posti disponibili calcolati ai sensi dell'articolo 13, l'organo di governo autonomo si determina sulla base della seguente graduatoria di priorita':
a) incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati;
b) incarichi di natura giudiziaria e giurisdizionale presso l'Unione europea o organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte;
c) incarichi presso organi costituzionali;
d) incarichi presso organi di rilevanza costituzionale;
e) incarichi apicali e incarichi di diretta collaborazione, previsti da norme primarie, ricoperti presso organi istituzionali, con particolare riferimento agli incarichi di diretta collaborazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
f) incarichi non giudiziari o giurisdizionali ricoperti presso organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte;
g) altri incarichi.

Note all'art. 7:
- Si riporta l'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno
2001, n. 217 (Modificazioni al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, nonche' alla L. 23 agosto 1988, n.
400, in materia di organizzazione del Governo), convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317:
«Art. 13. - 1. Gli incarichi di diretta
collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri
e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Segretario del Consiglio dei
Ministri o con i singoli Ministri, anche senza portafoglio,
possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni
ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli
enti territoriali e di quelli dotati di autonomia
funzionale. In tal caso essi, su richiesta degli organi
interessati, sono collocati, con il loro consenso, in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per
l'intera durata dell'incarico, anche in deroga ai limiti di
carattere temporale previsti dai rispettivi ordinamenti di
appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di cinque
anni consecutivi, senza oneri a carico degli enti di
appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello
Stato.
2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali
contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi
ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed
ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa
retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque,
non oltre il massimo di trenta unita' aggiuntive per
ciascun ordinamento.
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato,
nonche' per il personale di livello dirigenziale o comunque
apicale delle regioni, delle province, delle citta'
metropolitane e dei comuni, gli organi competenti
deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa
retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi
precedenti, fatta salva per i medesimi la facolta' di
valutare motivate e specifiche ragioni ostative al suo
accoglimento.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede
nel rispetto di quanto previsto, dall'articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
in materia di programmazione delle assunzioni del personale
delle amministrazioni pubbliche.».
 
Art. 8

Procedura di autorizzazione al collocamento fuori ruolo

1. Il procedimento per il collocamento fuori ruolo del magistrato e' avviato su richiesta inoltrata all'organo di governo autonomo dall'amministrazione o dall'istituzione richiedente.
2. L'amministrazione o l'istituzione richiedente specifica la durata, la natura e la tipologia dell'incarico fuori ruolo affidato al magistrato.
3. Qualora la richiesta provenga da amministrazione o istituzione diversa dal Ministero della giustizia, relativamente ai magistrati ordinari, il Consiglio superiore della magistratura provvede a inoltrare a quest'ultimo copia dell'istanza, nonche' copia della documentazione rilevante, per le eventuali osservazioni.
 
Art. 9

Assenso del magistrato e documentazione

1. Il collocamento fuori ruolo puo' essere disposto solo previa acquisizione dell'assenso scritto del magistrato, che deve essere trasmesso all'organo di governo autonomo dallo stesso magistrato.
2. L'assenso e' revocabile, con la stessa forma, sino a che non sia iniziato l'effettivo svolgimento delle funzioni presso l'amministrazione o l'istituzione richiedente.
3. Il magistrato e' tenuto ad allegare all'atto di assenso:
a) una breve relazione che contenga: le caratteristiche, la durata e il luogo di svolgimento dell'attivita'; i compensi, le indennita' o le remunerazioni previsti sotto qualsiasi forma o titolo; gli eventuali procedimenti o processi da lui trattati, o in corso di trattazione, nei quali sia stato o sia parte l'ente o il soggetto che ha formulato la richiesta; le eventuali situazioni di conflitto di interesse;
b) il parere del dirigente dell'ufficio, comprensivo della valutazione relativa alla compatibilita' dell'incarico con l'assicurazione del buon andamento dell'ufficio, con indicazione dell'eventuale avvenuta designazione del magistrato, alla data della richiesta, alla trattazione di procedimenti, processi o affari tali che il suo allontanamento possa nuocere gravemente agli stessi;
c) il parere del Consiglio giudiziario, ove applicabile.
 
Art. 10

Valutazione dell'organo di governo autonomo

1. A seguito della richiesta di autorizzazione al collocamento fuori ruolo, l'organo di governo autonomo accerta la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7, dandone conto in apposita motivazione.
 
Art. 11

Limiti di permanenza fuori ruolo

1. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili non possono essere collocati fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente sette anni.
2. Per tutti gli incarichi di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b), c) ed e), il tempo trascorso fuori ruolo non puo' superare complessivamente dieci anni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero, tra i quali quelli presso Corti comunque denominate previste da accordi internazionali ai quali l'Italia aderisce, di procuratore capo europeo, di procuratore europeo, di magistrato di collegamento, nonche' agli incarichi di coordinamento e/o supporto all'attivita' giudiziaria e giurisdizionale svolti a livello internazionale.
 
Art. 12

Relazione informativa

1. Al termine del periodo trascorso fuori ruolo o in regime di aspettativa l'istituzione conferente l'incarico redige una dettagliata relazione illustrativa dell'attivita' svolta dal magistrato.
2. La relazione e' in ogni caso redatta, a richiesta del magistrato, anche in occasione delle valutazioni di professionalita' e della presentazione di domande per il conferimento di incarichi semidirettivi o direttivi.
 
Art. 13

Numero massimo dei magistrati fuori ruolo

1. I magistrati possono essere collocati fuori ruolo nel rispetto dei seguenti numeri massimi:
a) ordinari, numero 180 unita';
b) amministrativi, numero 25 unita';
c) contabili, numero 25 unita'.
2. In ogni caso, i magistrati ordinari non possono essere collocati fuori ruolo presso organi o enti diversi dal Ministero della giustizia, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Consiglio superiore della magistratura e dagli organi costituzionali in numero superiore a 40 unita'.
3. Gli incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati e quelli di cui all'articolo 11, comma 3, possono essere autorizzati anche nel caso in cui sia raggiunto il numero massimo di cui ai commi 1 e 2, con necessario riassorbimento nel medesimo numero massimo in occasione del successivo rientro in ruolo di altri magistrati.
4. All'articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, il comma 4 e' abrogato.

Note all'art. 13:
- Si riporta l'articolo 1-bis del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143 (Interventi urgenti in materia di
funzionalita' del sistema giudiziario), convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1-bis (Rideterminazione del ruolo organico
della magistratura ordinaria). - 1. In attuazione della
disposizione di cui all'articolo 2, comma 606, lettera a),
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1°
luglio 2008, la tabella B prevista dall'articolo 5, comma
9, della legge 30 luglio 2007, n. 111, e' sostituita dalla
tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto.
2. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio
superiore della magistratura, provvede con propri decreti
alla rideterminazione delle piante organiche del personale
di magistratura.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13
del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e
successive modificazioni, la destinazione alle funzioni di
cui alla lettera M della tabella di cui all'allegato 1 del
presente decreto non puo' superare gli anni dieci anche
continuativi, fatto salvo il maggior termine stabilito per
gli incarichi la cui durata e' prevista da specifiche
disposizioni di legge.
4. (abrogato).
5. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 febbraio
2001, n. 48, le parole: "delle quali trecento da destinare"
sono sostituite dalle seguenti: "assicurando la adeguata
destinazione di magistrati".».
 
Art. 14

Incarichi elettivi e di Governo

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai membri di Governo e alle cariche elettive, anche presso gli organi di governo autonomo, e il periodo trascorso fuori ruolo o in aspettativa per lo svolgimento di quelle attivita' non si considera ai fini dell'articolo 11.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano, inoltre, quando il collocamento fuori ruolo avviene per effetto degli articoli 19 e 20 della legge 17 giugno 2022, n. 71.
3. Nel numero massimo di magistrati collocati fuori ruolo di cui alla lettera M della tabella b allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71 non si computano i magistrati indicati ai commi 1 e 2.

Note all'art. 14:
- Si riporta l'articolo 19 della citata legge 17 giugno
2022, n. 71:
«Art. 19 (Ricollocamento dei magistrati a seguito
della cessazione di mandati elettivi). - 1. I magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno
ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di
consigliere regionale o provinciale nelle province autonome
di Trento e di Bolzano, di presidente delle giunte delle
regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
di sindaco o di consigliere comunale, al termine del
mandato, qualora non abbiano gia' maturato l'eta' per il
pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo,
presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati
amministrativi e contabili, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e
destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo
svolgimento di attivita' non direttamente giurisdizionali,
ne' giudicanti ne' requirenti, fermo restando il rispetto
delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali
specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di diversi
incarichi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o
presso altre amministrazioni senza che ne derivino
posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori
ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica
della magistratura e' reso indisponibile un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla
cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante
ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico
dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori
oneri.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle cariche di cui al comma 1 assunte dopo la data di
entrata in vigore della presente legge.».
- Per l'articolo 20 della citata legge 17 giugno 2022,
n. 71, si vedano le note all'articolo 2 del presente
decreto.
 
Art. 15

Disposizioni transitorie

1. Salvo quanto previsto al comma 4, la disciplina prevista dal presente decreto si applica agli incarichi conferiti o autorizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai magistrati fuori ruolo al momento della data di entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina vigente al momento del conferimento o dell'autorizzazione dell'incarico. I limiti temporali di permanenza nell'incarico previsti dalle disposizioni vigenti non operano per tutti gli incarichi indicati nell'articolo 11, comma 3.
3. Ai magistrati collocati fuori ruolo successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano anteriormente ricoperto incarichi con collocamento fuori ruolo, si applica la disciplina relativa ai limiti temporali prevista dal presente decreto. La durata del precedente incarico e' computata nel termine complessivo, salvo che per gli incarichi da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri o presso gli organi di governo autonomo.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 17, comma 2, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
 
Art. 16

Limiti di applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 68, primo periodo, e commi da 69 a 72, della legge 6 novembre 2012, n. 190, non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

Note all'art. 16:
- Si riporta l'articolo 1, commi da 68 a 72, della
legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione):
«Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione). - 1. - 67. (Omissis).
68. Salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli
avvocati e procuratori dello Stato non possono essere
collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che,
nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci
anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non puo'
comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla
posizione rivestita nei ruoli di appartenenza.
69. Salvo quanto previsto nei commi 70, 71 e 72 le
disposizioni di cui al comma 68 si applicano anche agli
incarichi in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge.
70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si
applicano ai membri di Governo, alle cariche elettive,
anche presso gli organi di autogoverno, e ai componenti
delle Corti internazionali comunque denominate.
71. Per gli incarichi previsti dal comma 4
dell'articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, anche se conferiti successivamente
all'entrata in vigore della presente legge, il termine di
cui al comma 68 decorre dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
72. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili
e militari, nonche' gli avvocati e procuratori dello Stato
che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
hanno gia' maturato o che, successivamente a tale data,
maturino il periodo massimo di collocamento in posizione di
fuori ruolo, di cui al comma 68, si intendono confermati
nella posizione di fuori ruolo sino al termine
dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o del
mandato relativo all'ente o soggetto presso cui e' svolto
l'incarico. Qualora l'incarico non preveda un termine, il
collocamento in posizione di fuori ruolo si intende
confermato per i dodici mesi successivi all'entrata in
vigore della presente legge.
73.- 83. (Omissis).».
 
Art. 17

Abrogazioni e disposizioni di coordinamento

1. All'articolo 50 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il comma 2 e' abrogato.
2. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e' sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 marzo 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Nordio, Ministro della giustizia

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Bernini, Ministro dell'universita'
e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note all'art. 17:
- Si riporta l'articolo 50 del decreto legislativo 5
aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in
magistratura, nonche' in materia di progressione economica
e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1,
comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150),
come modificato dal presente decreto:
«Art. 50 (Ricollocamento in ruolo). - 1. Il periodo
trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della
magistratura e' equiparato all'esercizio delle ultime
funzioni giudiziarie svolte e il ricollocamento in ruolo,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
avviene nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e
nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato
esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo
che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte
di cassazione o la Procura generale presso la Corte di
cassazione o la Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo, in una sede diversa vacante, appartenente
ad un distretto sito in una regione diversa da quella in
cui e' ubicato il distretto presso cui e' posta la sede di
provenienza nonche' in una regione diversa da quella in
cui, in tutto o in parte e' ubicato il territorio della
circoscrizione nella quale il magistrato e' stato eletto.
2. (abrogato)
3. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal
ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio
superiore della magistratura ovvero per mandato
parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti
dal presente decreto.
4. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma
dell'articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive
modificazioni.
5. Il ricollocamento in ruolo dei magistrati che
risultano fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia
del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione
della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
della legge 25 luglio 2005, n. 150, avviene:
a) per i magistrati in aspettativa per mandato
elettorale, secondo le modalita' di cui al comma 1, seconda
parte, e con assegnazione di sede per concorso virtuale
nell'ambito dei posti vacanti all'atto del ricollocamento
in ruolo;
b) per i magistrati che, all'atto del
ricollocamento in ruolo, non hanno compiuto tre anni di
permanenza fuori ruolo, con le modalita' di cui al comma 1,
prima parte e, qualora la sede di provenienza non sia
vacante, con assegnazione di altra sede per concorso
virtuale nell'ambito dei posti vacanti all'atto del
ricollocamento in ruolo e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato;
c) per i magistrati che, all'atto del
ricollocamento in ruolo, hanno compiuto piu' di tre anni di
permanenza fuori ruolo, con le modalita' previste
dall'articolo 3, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n.
48, quando e' richiesta dal magistrato la destinazione alla
sede di provenienza, ovvero, in mancanza di tale richiesta,
con assegnazione di altra sede per concorso virtuale
nell'ambito dei posti vacanti all'atto del ricollocamento
in ruolo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato. Non si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 15, comma 3.
6. Ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 45
e 46 e dal comma 1, nonche', in via transitoria, dal comma
5, non e' consentito il tramutamento di sede per concorso
virtuale, salvo nel caso di gravi e comprovate ragioni di
salute o di sicurezza. In quest'ultimo caso non e'
consentito il successivo tramutamento alla sede di
provenienza prima che siano decorsi cinque anni.».
- La legge 5 marzo 1991, n. 71, recante: «Dirigenza
delle procure della Repubblica presso le preture
circondariali», e' pubblicata nella G.U. 9 marzo 1991, n.
58.