Gazzetta n. 81 del 6 aprile 2024 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 28 marzo 2024, n. 44
Attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, recante deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonche' disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilita' e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 17 giugno 2022, n. 71, recante «Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonche' disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilita' e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura» e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), l'articolo 2, commi, 1, 2 e 3, e gli articoli 3, 4 e 6;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante «Ordinamento giudiziario»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 25 luglio 2005, n. 150»;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante «Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonche' disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150»;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, recante «Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150»;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e, in particolare, l'articolo 103;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» e, in particolare, l'articolo 73;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, recante «Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio»;
Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57»;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea "EPPO"»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2023;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi, rispettivamente in data 24 gennaio 2024 e 5 marzo 2024 e in data 24 gennaio 2024 e 28 febbraio 2024, a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge 17 giugno 2022, n. 71;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 2024;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'universita' e della ricerca;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

1. All'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «sulle proposte» sono inserite le seguenti: «del Primo presidente della Corte di cassazione o» e dopo la parola: «sentiti» sono inserite le seguenti: «il Consiglio direttivo della Corte di cassazione o»;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Le proposte di cui al comma 1 sono corredate di documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente. I documenti sono elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti e dal primo presidente della Corte di cassazione, sentiti il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e, per la Corte di cassazione, il presidente del Consiglio nazionale forense.»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del quadriennio, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello o del Primo presidente della Corte di cassazione, sentiti, rispettivamente, i consigli giudiziari o il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari anche tenuto conto dei programmi delle attivita' annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dei programmi per la gestione dei procedimenti previsti dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»;
d) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2.1. Le variazioni delle tabelle degli uffici giudicanti sono dichiarate immediatamente esecutive dal dirigente dell'ufficio, con provvedimento motivato, quando vi e' assoluta necessita' e urgenza di provvedere o quando le modifiche hanno ad oggetto l'assegnazione dei magistrati ai settori, alle sezioni o alla posizione tabellare.
2.2. I documenti organizzativi generali, le tabelle degli uffici giudicanti e le relative variazioni sono elaborati sulla base di modelli standard, stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, e trasmessi per via telematica.
2.3. I modelli standard sono differenziati in base alle dimensioni dell'ufficio, ma devono in ogni caso contenere:
a) l'analisi dello stato dei servizi, dell'andamento dei flussi e delle pendenze;
b) l'analisi ragionata della ripartizione dei magistrati tra settore civile e settore penale;
c) i criteri di assegnazione degli affari alle singole sezioni e ai magistrati, in modo che il numero di affari di cui e' destinatario ciascun magistrato sia compatibile con il carico esigibile di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
d) la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati nella precedente tabella o nel precedente progetto organizzativo;
e) l'individuazione degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza dell'attivita' giudiziaria;
f) la relazione sull'andamento dei settori amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione;
g) l'analisi ragionata sulle modalita' di utilizzo dei magistrati onorari;
h) la relazione sullo stato di informatizzazione dell'ufficio, previa consultazione del magistrato di riferimento per l'informatica e, per la Corte di cassazione, anche del direttore del centro elettronico di elaborazione dati;
i) l'indicazione schematica delle variazioni rispetto alle precedenti tabelle o progetti organizzativi.
2.4. I pareri dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono redatti sulla base di modelli standard, stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, e contengono soltanto i rilievi critici in ordine all'analisi dei dati, al contenuto delle proposte e alle scelte organizzative adottate.
2.5. Le tabelle e le variazioni si intendono approvati se il Consiglio superiore della magistratura non si esprime in maniera contraria entro novanta giorni dalla data di invio per via telematica del parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo. Se sono presentate osservazioni da parte dei magistrati dell'ufficio o il parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo e' stato assunto a maggioranza, il Consiglio superiore delibera sulla proposta nel termine di centottanta giorni. I consigli giudiziari e il Consiglio direttivo della Corte di cassazione esaminano le proposte di tabelle degli uffici giudicanti entro il termine massimo di centottanta giorni antecedenti l'inizio del quadriennio, ed esprimono il relativo parere entro i successivi novanta giorni.»;
e) al comma 2-quinquies, le parole: «commi 2-bis, 2-ter e 2-quater» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2-bis e 2-ter»;
f) il comma 3 e' abrogato;
g) al comma 3-sexies, le parole: «si osservano le procedure previste dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «si osservano le procedure previste dai commi da 1-bis a 2.5».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riportano gli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 della legge
17 giugno 2022, n. 71 (Deleghe al Governo per la riforma
dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento
dell'ordinamento giudiziario militare, nonche' disposizioni
in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di
eleggibilita' e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di
costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della
magistratura):
«Art. 1 (Oggetto e procedimento). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2023, uno o piu'
decreti legislativi recanti disposizioni finalizzate alla
trasparenza e all'efficienza dell'ordinamento giudiziario,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal
presente capo, in relazione:
a) alla revisione dell'assetto ordinamentale della
magistratura, con specifico riferimento alla necessita' di
rimodulare, secondo principi di trasparenza e di
valorizzazione del merito, i criteri di assegnazione degli
incarichi direttivi e semidirettivi, di rivedere il numero
degli incarichi semidirettivi e di ridefinire, sulla base
dei medesimi principi, i criteri di accesso alle funzioni
di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore
generale presso la Corte di cassazione, nonche' alla
riforma del procedimento di approvazione delle tabelle
organizzative degli uffici giudicanti;
b) alla razionalizzazione del funzionamento del
consiglio giudiziario, con riferimento alla necessita', di
assicurare la semplificazione, la trasparenza e il rigore
nelle valutazioni di professionalita';
c) alla modifica dei presupposti per l'accesso in
magistratura dei laureati in giurisprudenza;
d) al riordino della disciplina del collocamento
fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e
contabili.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro dell'universita' e della ricerca. I
medesimi schemi sono trasmessi alle Camere affinche' su di
essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari entro il
termine di trenta giorni dalla data della trasmissione.
Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono
essere adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto
termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla
scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega
o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta
giorni.
3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2,
entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio
della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi
e criteri direttivi fissati dal presente capo, puo'
adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi adottati.
4. Il Governo, entro tre anni dalla scadenza del
termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 del
presente articolo, provvede alla raccolta delle
disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario
ai sensi dell'art. 17-bis, commi 1 e 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400.»
«Art. 2 (Revisione dell'assetto ordinamentale della
magistratura: criteri di assegnazione degli incarichi
direttivi e semidirettivi, con rivisitazione del numero di
questi ultimi; procedure di approvazione delle tabelle di
organizzazione previste dall'art. 7-bis dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12; criteri di accesso alle funzioni di consigliere di
cassazione e di sostituto procuratore generale presso la
Corte di cassazione). - 1. Nell'esercizio della delega di
cui all'art. 1, il decreto o i decreti legislativi recanti
modifiche alla disciplina delle funzioni direttive e
semidirettive sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere espressamente l'applicazione dei
principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto
compatibili, ai procedimenti per la copertura dei posti
direttivi e semidirettivi e che tutti gli atti dei
procedimenti siano pubblicati nel sito intranet
istituzionale del Consiglio superiore della magistratura,
ferme restando le esigenze di protezione dei dati
sensibili, da realizzare con l'oscuramento degli stessi;
prevedere il divieto di contemporanea pendenza di piu' di
due domande di conferimento di funzioni direttive o
semidirettive;
b) prevedere che i medesimi procedimenti, distinti
in relazione alla copertura dei posti direttivi e dei posti
semidirettivi, siano definiti secondo l'ordine temporale
con cui i posti si sono resi vacanti, salva la possibilita'
di deroghe per gravi e giustificati motivi e fatta comunque
salva la trattazione prioritaria dei procedimenti relativi
alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di
cassazione e di procuratore generale presso la Corte di
cassazione;
c) prevedere che nei procedimenti per la copertura
dei posti direttivi la Commissione competente del Consiglio
superiore della magistratura proceda sempre all'audizione
dei candidati, salva, quando il numero dei candidati e'
eccessivamente elevato, l'audizione di almeno tre di essi,
individuati dalla Commissione tenendo conto delle
indicazioni di tutti i suoi componenti; stabilire in ogni
caso modalita' idonee ad acquisire il parere del consiglio
dell'ordine degli avvocati competente per territorio
nonche', in forma semplificata e riservata, dei magistrati
e dei dirigenti amministrativi, assegnati all'ufficio
giudiziario di provenienza dei candidati, escluso in ogni
caso l'anonimato; prevedere che la Commissione valuti
specificamente gli esiti di tali audizioni e interlocuzioni
ai fini della comparazione dei profili dei candidati;
d) prevedere che, nell'assegnazione degli incarichi
direttivi e semidirettivi, le attitudini, il merito e
l'anzianita' dei candidati siano valutati, in conformita'
ai criteri dettati dal Consiglio superiore della
magistratura con specifico riferimento all'incarico da
ricoprire, assegnando rilevanza al criterio
dell'acquisizione di specifiche competenze rispetto agli
incarichi per cui e' richiesta una particolare
specializzazione, e che le attitudini direttive e
semidirettive siano positivamente accertate nel corso del
procedimento oltre che in forza degli elementi indicati
dall'art. 12, commi 10, 11 e 12, del decreto legislativo 5
aprile 2006, n. 160, anche con particolare attenzione alla
conoscenza del complesso dei servizi resi dall'ufficio
dalla sezione per la cui direzione e' indetto il concorso,
alla capacita' di analisi ed elaborazione dei dati
statistici, alla conoscenza delle norme ordinamentali, alla
capacita' di efficiente organizzazione del lavoro
giudiziario e agli esiti delle ispezioni svolte negli
uffici presso cui il candidato svolge o ha svolto funzioni
direttive o semidirettive;
e) prevedere che, ai fini della valutazione delle
attitudini organizzative, non si tenga conto delle
esperienze maturate nel lavoro non giudiziario a seguito
del collocamento fuori del ruolo della magistratura salvo
che, in relazione alla natura e alle competenze
dell'amministrazione o dell'ente che conferisce l'incarico
nonche' alla natura dell'incarico, esse siano idonee a
favorire l'acquisizione di competenze coerenti con le
funzioni semidirettive o direttive;
f) conservare il criterio dell'anzianita' come
criterio residuale a parita' di valutazione risultante
dagli indicatori del merito e delle attitudini, salva la
necessita' di dare prevalenza, a parita' di valutazione in
relazione agli indicatori del merito e delle attitudini, al
candidato appartenente al genere meno rappresentato, nel
caso in cui emerga una significativa sproporzione, su base
nazionale e distrettuale, nella copertura dei posti
direttivi o semidirettivi analoghi a quelli oggetto di
concorso;
g) prevedere che il Consiglio superiore della
magistratura, nella valutazione ai fini della conferma di
cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile
2006, n. 160, tenga conto anche dei pareri espressi dai
magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalita'
definite dallo stesso Consiglio, del parere del presidente
del tribunale o del procuratore della Repubblica,
rispettivamente quando la conferma riguarda il procuratore
della Repubblica o il presidente del tribunale, e delle
osservazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati e che
valuti i provvedimenti tabellari e organizzativi redatti
dal magistrato in valutazione nonche', a campione, i
rapporti redatti ai fini delle valutazioni di
professionalita' dei magistrati dell'ufficio o della
sezione;
h) prevedere un procedimento per la valutazione
dell'attivita' svolta nell'esercizio di un incarico
direttivo o semidirettivo anche in caso di mancata
richiesta di conferma; prevedere, altresi', che l'esito
della predetta valutazione sia considerato in caso di
partecipazione a successivi concorsi per il conferimento di
altri incarichi direttivi o semidirettivi;
i) stabilire che il magistrato titolare di funzioni
direttive o semidirettive, anche quando non chiede la
conferma, non possa partecipare a concorsi per il
conferimento di un ulteriore incarico direttivo o
semidirettivo prima di cinque anni dall'assunzione delle
predette funzioni, fermo restando quanto previsto dagli
articoli 45, comma 1, e 46, comma 1, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in caso di valutazione
negativa;
l) prevedere che la reiterata mancata approvazione
da parte del Consiglio superiore della magistratura dei
provvedimenti organizzativi adottati nell'esercizio delle
funzioni direttive possa costituire causa ostativa alla
conferma di cui all'art. 45 del decreto legislativo 5
aprile 2006, n. 160, e che, in ogni caso, sia oggetto di
valutazione in sede di eventuale partecipazione ad
ulteriori concorsi per il conferimento di incarichi
direttivi o semidirettivi;
m) prevedere che la capacita' di dare piena e
compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto
organizzativo sia valutata ai fini di quanto previsto
dall'art. 12, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5
aprile 2006, n. 160, nonche' nella valutazione ai fini
della conferma di cui all'art. 45 del decreto legislativo 5
aprile 2006, n. 160;
n) prevedere una complessiva rivisitazione dei
criteri dettati per l'individuazione degli incarichi per
cui e' richiesta l'attribuzione delle funzioni
semidirettive, al fine di contenerne il numero.
2. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, il
decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla
disciplina della formazione e approvazione delle tabelle di
organizzazione degli uffici previste dagli articoli 7-bis e
7-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, sono adottati nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che il presidente della corte di
appello trasmetta le proposte tabellari corredate di
documenti organizzativi generali, concernenti
l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli
obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla
base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel
quadriennio precedente; stabilire che tali documenti siano
elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti, sentiti il
dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il
presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati;
prevedere che i suddetti documenti possano essere
modificati nel corso del quadriennio anche tenuto conto dei
programmi delle attivita' annuali, di cui all'art. 4 del
decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dei programmi
di cui all'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111;
b) prevedere che i documenti organizzativi generali
degli uffici, le tabelle e i progetti organizzativi siano
elaborati secondo modelli standard stabiliti con
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e
trasmessi per via telematica; prevedere altresi' che i
pareri dei consigli giudiziari siano redatti secondo
modelli standard, contenenti i soli dati concernenti le
criticita', stabiliti con deliberazione del Consiglio
superiore della magistratura;
c) semplificare le procedure di approvazione delle
tabelle di organizzazione degli uffici previste dall'art.
7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, e dei progetti organizzativi
dell'ufficio del pubblico ministero, prevedendo che le
proposte delle tabelle di organizzazione degli uffici e dei
progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero
e delle relative modifiche si intendano approvate, ove il
Consiglio superiore della magistratura non si esprima in
senso contrario entro un termine stabilito in base alla
data di invio del parere del consiglio giudiziario, salvo
che siano state presentate osservazioni dai magistrati
dell'ufficio o che il parere del consiglio giudiziario sia
a maggioranza.
3. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, il
decreto o i decreti legislativi recanti la ridefinizione
dei criteri per il conferimento delle funzioni giudicanti e
requirenti di legittimita' sono adottati nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere quale condizione preliminare per
l'accesso, fermo restando il possesso della valutazione di
professionalita' richiesta, l'effettivo esercizio delle
funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo
grado per almeno dieci anni; prevedere che l'esercizio di
funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della
magistratura non possa essere equiparato all'esercizio
delle funzioni di merito ai fini di cui alla prima parte
della presente lettera;
b) prevedere che, a fronte dell'equivalenza dei
presupposti specifici richiesti per l'attribuzione delle
funzioni giudicanti di legittimita', sia preferito il
magistrato che ha svolto le funzioni di giudice presso una
corte di appello per almeno quattro anni;
c) prevedere, ai fini della valutazione delle
attitudini, del merito e dell'anzianita', l'adozione di
criteri per l'attribuzione di un punteggio per ciascuno dei
suddetti parametri, assicurando, nella valutazione del
criterio dell'anzianita', un sistema di punteggi per
effetto del quale ad ogni valutazione di professionalita'
corrisponda un punteggio;
d) prevedere che, nella valutazione delle
attitudini, siano considerate anche le esperienze maturate
nel lavoro giudiziario, in relazione allo specifico ambito
di competenza, penale o civile, e alle specifiche funzioni,
giudicanti o requirenti, del posto da conferire e che sia
attribuita rilevanza alla capacita' scientifica e di
analisi delle norme, da valutare anche tenendo conto di
andamenti statistici gravemente anomali degli esiti degli
affari nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento e
del giudizio, nonche' al pregresso esercizio di funzioni di
addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte
di cassazione;
e) introdurre i criteri per la formulazione del
motivato parere della commissione di cui all'art. 12, comma
13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,
prevedendo che la valutazione espressa sia articolata nei
seguenti giudizi: «inidoneo», «discreto», «buono» o
«ottimo», il quale ultimo puo' essere espresso solo qualora
l'aspirante presenti titoli di particolare rilievo;
f) prevedere che il parere di cui alla lettera e)
sia fondato sull'esame di provvedimenti estratti a campione
nelle ultime tre valutazioni di professionalita' e su
provvedimenti, atti o pubblicazioni liberamente prodotti
dai candidati, nel numero stabilito dal Consiglio superiore
della magistratura;
g) quanto alle pubblicazioni, prevedere che la
commissione debba tenere conto della loro rilevanza
scientifica;
h) prevedere che la commissione di cui all'art. 12,
comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,
valuti la capacita' scientifica e di analisi delle norme
dei candidati tenendo conto delle peculiarita' delle
funzioni esercitate;
i) prevedere che, nella valutazione della capacita'
scientifica e di analisi delle norme, il parere della
commissione di cui all'art. 12, comma 13, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, abbia valore preminente,
salva diversa valutazione da parte del Consiglio superiore
della magistratura per eccezionali e comprovate ragioni;
l) prevedere che, ai fini del giudizio sulle
attitudini, le attivita' esercitate fuori del ruolo
organico della magistratura siano valutate nei soli casi
nei quali l'incarico abbia a oggetto attivita' assimilabili
a quelle giudiziarie o che comportino una comprovata
capacita' scientifica e di analisi delle norme;
m) escludere la possibilita' di accesso alle
funzioni giudicanti e requirenti di legittimita' prevista
dall'art. 12, comma 14, del decreto legislativo 5 aprile
2006, n. 160, per i magistrati che non hanno ottenuto il
giudizio di «ottimo» dalla commissione di cui all'art. 12,
comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
n) prevedere l'applicazione dei principi di cui al
comma 1, lettera a), ai procedimenti per il conferimento
delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimita'.»
«Art. 3 (Modifiche del sistema di funzionamento del
consiglio giudiziario e delle valutazioni di
professionalita'). - 1. Nell'esercizio della delega di cui
all'art. 1, il decreto o i decreti legislativi recanti
modifiche al sistema di funzionamento dei consigli
giudiziari e delle valutazioni di professionalita' sono
adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) introdurre la facolta' per i componenti avvocati
e professori universitari di partecipare alle discussioni e
di assistere alle deliberazioni relative all'esercizio
delle competenze del Consiglio direttivo della Corte di
cassazione e dei consigli giudiziari di cui,
rispettivamente, agli articoli 7, comma 1, lettera b), e
15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio
2006, n. 25, con attribuzione alla componente degli
avvocati della facolta' di esprimere un voto unitario sulla
base del contenuto delle segnalazioni di fatti specifici,
positivi o negativi, incidenti sulla professionalita' del
magistrato in valutazione, nel caso in cui il consiglio
dell'ordine degli avvocati abbia effettuato le predette
segnalazioni sul magistrato in valutazione; prevedere che,
nel caso in cui la componente degli avvocati intenda
discostarsi dalla predetta segnalazione, debba richiedere
una nuova determinazione del consiglio dell'ordine degli
avvocati;
b) prevedere che, al fine di consentire al
consiglio giudiziario l'acquisizione e la valutazione delle
segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati, ai
sensi dell'art. 11, comma 4, lettera f), del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore
della magistratura ogni anno individui i nominativi dei
magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno dei
sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di
professionalita' e ne dia comunicazione al consiglio
dell'ordine degli avvocati;
c) prevedere che, nell'applicazione dell'art. 11
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il giudizio
positivo sia articolato, secondo criteri predeterminati,
nelle seguenti ulteriori valutazioni: «discreto», «buono» o
«ottimo» con riferimento alle capacita' del magistrato di
organizzare il proprio lavoro;
d) prevedere che nell'applicazione dell'art. 11,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006,
n. 160, sia espressamente valutato il rispetto da parte del
magistrato di quanto indicato nei programmi annuali di
gestione redatti a norma dell'art. 37 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111;
e) prevedere che, ai fini delle valutazioni di
professionalita' di cui all'art. 11 del decreto legislativo
5 aprile 2006, n. 160, i magistrati che abbiano goduto di
esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario siano
tenuti a produrre documentazione idonea alla valutazione
dell'attivita' alternativa espletata;
f) prevedere, in ogni caso, l'esclusione, ai fini
delle valutazioni di professionalita', dei periodi di
aspettativa del magistrato per lo svolgimento di incarichi
elettivi di carattere politico a livello nazionale o
locale, nonche' di quelli svolti nell'ambito del Governo e,
a qualsiasi titolo, negli enti territoriali (regione,
provincia, citta' metropolitana e comune) e presso organi
elettivi sovranazionali;
g) prevedere che, ai fini della valutazione di cui
all'art. 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5
aprile 2006, n. 160, il consiglio giudiziario acquisisca le
informazioni necessarie ad accertare la sussistenza di
gravi anomalie in relazione all'esito degli affari nelle
fasi o nei gradi successivi del procedimento, nonche', in
ogni caso, che acquisisca, a campione, i provvedimenti
relativi all'esito degli affari trattati dal magistrato in
valutazione nelle fasi o nei gradi successivi del
procedimento e del giudizio;
h) ai fini delle valutazioni di professionalita' di
cui all'art. 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.
160, e ai fini delle valutazioni delle attitudini per il
conferimento degli incarichi di cui all'art. 2 della
presente legge:
1) prevedere l'istituzione del fascicolo per la
valutazione del magistrato, contenente, per ogni anno di
attivita', i dati statistici e la documentazione necessari
per valutare il complesso dell'attivita' svolta, compresa
quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che
qualitativo, la tempestivita' nell'adozione dei
provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave
anomalia in relazione all'esito degli atti e dei
provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del
procedimento e del giudizio, nonche' ogni altro elemento
richiesto ai fini della valutazione;
2) stabilire un raccordo con la disciplina
vigente relativa al fascicolo personale del magistrato;
i) semplificare la procedura di valutazione di
professionalita' con esito positivo, prevedendo:
1) che la relazione di cui all'art. 11, comma 4,
lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,
contenga esclusivamente i dati conoscitivi sull'attivita'
giudiziaria svolta dal magistrato, anche con specifico
riferimento a quella espletata con finalita' di mediazione
e conciliazione, indispensabili alla valutazione di
professionalita', e che sia redatta secondo le modalita' e
i criteri definiti dal Consiglio superiore della
magistratura;
2) che il consiglio giudiziario formuli il parere
di cui all'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 5
aprile 2006, n. 160, utilizzando il rapporto del capo
dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche
comparate, i provvedimenti estratti a campione e quelli
spontaneamente prodotti dall'interessato, con motivazione
semplificata qualora ritenga di confermare il giudizio
positivo reso nel rapporto;
3) che il Consiglio superiore della magistratura,
quando, esaminati il rapporto del capo dell'ufficio, la
relazione del magistrato, le statistiche comparate e i
provvedimenti estratti a campione o spontaneamente prodotti
dall'interessato, ritenga di recepire il parere del
consiglio giudiziario contenente la valutazione positiva,
esprima il giudizio di cui all'art. 11, comma 15, del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, con
provvedimento che richiama il suddetto parere, senza
un'ulteriore motivazione;
4) che i fatti accertati in via definitiva in
sede di giudizio disciplinare siano oggetto di valutazione
ai fini del conseguimento della valutazione di
professionalita' successiva all'accertamento, anche se il
fatto si colloca in un quadriennio precedente, ove non sia
gia' stato considerato ai fini della valutazione di
professionalita' relativa a quel quadriennio;
l) modificare la disciplina delle valutazioni di
professionalita' prevedendo:
1) che ad un secondo giudizio non positivo possa
non seguire una valutazione negativa, ma che in questo
caso, in aggiunta agli effetti gia' previsti per il
giudizio non positivo, conseguano ulteriori effetti
negativi sulla progressione economica nonche' sul
conferimento di funzioni di legittimita' o di funzioni
semidirettive e direttive;
2) che, nel caso di giudizio non positivo
successivo ad un primo giudizio negativo, possa non seguire
la dispensa dal servizio, ma che in questo caso, in
aggiunta agli effetti gia' previsti per il giudizio non
positivo, conseguano ulteriori effetti negativi sulla
progressione economica nonche' sul conferimento di funzioni
di legittimita' o di funzioni semidirettive e direttive.»
«Art. 4 (Riduzione dei tempi per l'accesso in
magistratura). - 1. Nell'esercizio della delega di cui
all'art. 1, il decreto o i decreti legislativi recanti
modifiche alla disciplina dell'accesso in magistratura sono
adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere che i laureati che hanno conseguito la
laurea in giurisprudenza a seguito di un corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni
possano essere immediatamente ammessi a partecipare al
concorso per magistrato ordinario;
b) fermo restando quanto previsto dalla lettera a)
del presente comma, prevedere la facolta' di iniziare il
tirocinio formativo di cui all'art. 73 del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, a seguito del superamento
dell'ultimo esame previsto dal corso di laurea;
c) fermo restando quanto previsto dalla lettera a)
del presente comma, prevedere che la Scuola superiore della
magistratura organizzi, anche in sede decentrata, corsi di
preparazione al concorso per magistrato ordinario per
laureati, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 73
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che
abbiano in corso o abbiano svolto il tirocinio formativo di
cui alla lettera b) del presente comma oppure che abbiano
prestato la loro attivita' presso l'ufficio per il processo
ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113, stabilendo che i costi di organizzazione
gravino sui partecipanti in una misura che tenga conto
delle condizioni reddituali dei singoli e dei loro nuclei
familiari;
d) prevedere che la prova scritta del concorso per
magistrato ordinario abbia la prevalente funzione di
verificare la capacita' di inquadramento
teorico-sistematico dei candidati e consista nello
svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente
vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul
diritto amministrativo, anche alla luce dei principi
costituzionali e dell'Unione europea;
e) prevedere una riduzione delle materie oggetto
della prova orale del concorso per magistrato ordinario,
mantenendo almeno le seguenti: diritto civile, diritto
penale, diritto processuale civile, diritto processuale
penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale,
diritto dell'Unione europea, diritto del lavoro, diritto
della crisi e dell'insolvenza e ordinamento giudiziario,
fermo restando il colloquio in una lingua straniera,
previsto dall'art. 1, comma 4, lettera m), del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160.»
«Art. 6 (Coordinamento con le disposizioni vigenti).
- 1. Il decreto o i decreti legislativi attuativi della
delega di cui all'art. 1 della presente legge provvedono al
coordinamento delle disposizioni vigenti con le
disposizioni introdotte in attuazione della medesima
delega, anche modificando la formulazione e la collocazione
delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, del decreto
legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonche' delle
disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente
investite dai principi e criteri direttivi di delega, e
operando le necessarie abrogazioni nonche' prevedendo le
opportune disposizioni transitorie.».
- Si riporta l'art. 103 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), come modificato
dal presente decreto:
«Art. 103 (Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo). - 1. Nell'ambito della procura generale
presso la Corte di cassazione e' istituita la Direzione
nazionale antimafia e antiterrorismo.
2. Alla Direzione sono preposti un magistrato, con
funzioni di Procuratore nazionale, e tre magistrati con
funzioni di procuratore aggiunto, nonche', quali sostituti,
magistrati che abbiano conseguito la valutazione di
professionalita' prevista dall'articolo 12 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
3. I magistrati della Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo sono scelti tra coloro che hanno svolto,
anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero
per almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini,
capacita' organizzative ed esperienze nella trattazione di
procedimenti in materia di criminalita' organizzata e
terroristica nonche' nei procedimenti di cui all'articolo
371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale.
L'anzianita' nel ruolo puo' essere valutata solo ove
risultino equivalenti i requisiti professionali.
4. Alla nomina del procuratore nazionale si provvede
con la procedura prevista dall'art. 11, terzo comma, della
legge 24 marzo 1958, n. 195.
5. Gli incarichi di procuratore nazionale e di
procuratore aggiunto hanno una durata di quattro anni e
possono essere rinnovati una sola volta.
6. Al procuratore nazionale sono attribuite le
funzioni previste dall'art. 371-bis del codice di procedura
penale.».
- Si riporta l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, come modificato dal presente decreto:
«Art. 73 (Formazione presso gli uffici giudiziari). -
1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di
durata almeno quadriennale e coloro che sono iscritti al
medesimo corso e hanno superato tutti gli esami previsti,
in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'art.
42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di
almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto
privato, diritto processuale civile, diritto commerciale,
diritto penale, diritto processuale penale, diritto del
lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di
laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i
trenta anni di eta', possono accedere, a domanda e per una
sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica
presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i
tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di
cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado,
gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per
i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. I
laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un
periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata,
anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni
giurisdizionali che consultive, e i Tribunali
Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della
propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione,
attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano le
sue modalita' di svolgimento presso il Consiglio di
Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso
il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di
Trento e la sezione autonoma di Bolzano.
2. Quando non e' possibile avviare al periodo di
formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui
al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, a coloro
che hanno conseguito la laurea, alla media degli esami
indicati, al punteggio di laurea e alla minore eta'
anagrafica. A parita' dei requisiti previsti dal primo
periodo si attribuisce preferenza ai corsi di
perfezionamento in materie giuridiche successivi alla
laurea.
3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al
comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari
con allegata documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda puo'
essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione,
di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze
dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di
Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il
Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e
la sezione autonoma di Bolzano, i Tribunali Amministrativi
Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o
piu' sezioni in cui sono trattate specifiche materie.
4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un
magistrato che ha espresso la disponibilita' ovvero, quando
e' necessario assicurare la continuita' della formazione, a
un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi
assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle
ordinarie attivita'. Il magistrato non puo' rendersi
affidatario di piu' di due ammessi. Il ministero della
giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni
strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi
informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria
assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali
informatiche per le necessita' di cui al quarto periodo e'
autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro.
Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione
il magistrato puo' chiedere l'assegnazione di un nuovo
ammesso allo stage al fine di garantire la continuita'
dell'attivita' di assistenza e ausilio. L'attivita' di
magistrato formatore e' considerata ai fini della
valutazione di professionalita' di cui all'art. 11, comma
2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonche'
ai fini del conferimento di incarichi direttivi e
semidirettivi di merito. L'attivita' di magistrato
formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei
laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa
non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui
al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n.
186, e successive modificazioni, ne' ai fini del
conferimento delle funzioni di cui all'art. 6, quinto
comma, della medesima legge. Al magistrato formatore non
spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo
svolgimento dell'attivita' formativa.
5. L'attivita' degli ammessi allo stage si svolge
sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto
degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai
dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il
periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto
su quanto appreso in ragione della loro attivita' e
astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi
ai corsi di formazione decentrata organizzati per i
magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione
decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con
cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono
indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola
superiore della magistratura. I laureati ammessi a
partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso
il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali
Amministrativi Regionali e il Tribunale Regionale di
Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di
Bolzano sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal
Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
5-bis. L'attivita' di formazione degli ammessi allo
stage e' condotta in collaborazione con i consigli
dell'Ordine degli avvocati e con il Consiglio nazionale
forense relativamente agli uffici di legittimita', nonche'
con le Scuole di specializzazione per le professioni
legali, secondo le modalita' individuate dal Capo
dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche
essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di
specializzazione per le professioni legali.
6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli
processuali, partecipano alle udienze del processo, anche
non pubbliche e dinanzi al collegio, nonche' alle camere di
consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli;
non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai
procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di
interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i
fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato
presso il quale svolgono il tirocinio.
7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare
attivita' professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si
svolge, ne' possono rappresentare o difendere, anche nelle
fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei
procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato
formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico
professionale.
8. Lo svolgimento dello stage non da diritto ad alcun
compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di
lavoro subordinato o autonomo ne' di obblighi previdenziali
e assicurativi.
8-bis. Agli ammessi allo stage e' attribuita, ai
sensi del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in
misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei
limiti della quota prevista dall'art. 2, comma 7, lettera
b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181.
8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di
natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare
delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di
cui al comma 8-bis del presente articolo sulla base delle
risorse disponibili di cui all'art. 2, comma 7, lettera b),
del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, i
requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui
al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni
erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio
universitario, nonche' i termini e le modalita' di
presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.
9. Lo stage puo' essere interrotto in ogni momento
dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato
formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il
venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai
possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialita'
dell'ufficio o la credibilita' della funzione giudiziaria,
nonche' per l'immagine e il prestigio dell'ordine
giudiziario.
10. Lo stage puo' essere svolto contestualmente ad
altre attivita', compreso il dottorato di ricerca, il
tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di
notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di
specializzazione per le professioni legali, purche' con
modalita' compatibili con il conseguimento di un'adeguata
formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per
l'accesso alla professione forense non impedisce
all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di
esercitare l'attivita' professionale innanzi al magistrato
formatore.
11. Il magistrato formatore redige, al termine dello
stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e
la trasmette al capo dell'ufficio.
11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato
a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al
concorso per magistrato ordinario, a norma dell'art. 2 del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive
modificazioni. I soggetti assunti dall'amministrazione
giudiziaria nell'ambito dei concorsi per il reclutamento a
tempo determinato di personale con il profilo di addetto
all'ufficio per il processo banditi ai sensi dell'art. 14
del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, qualora
al momento dell'assunzione stiano ancora espletando lo
stage, possono richiedere che, ai fini del riconoscimento
del titolo di cui al primo periodo, oltre al periodo di
stage svolto sino all'assunzione, sia computato anche il
successivo periodo di lavoro a tempo determinato presso
l'amministrazione giudiziaria, sino al raggiungimento dei
diciotto mesi di durata complessiva richiesti. Costituisce
altresi' titolo idoneo per l'accesso al concorso per
magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio
professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello
Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui
al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del
tirocinio.
12.
13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di
notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente
articolo e' valutato per il periodo di un anno ai fini del
compimento del periodo di tirocinio professionale ed e'
valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza
dei corsi della scuola di specializzazione per le
professioni legali, fermo il superamento delle verifiche
intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16
del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo
di preferenza a parita' di merito, a norma dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della
giustizia, dall'amministrazione della giustizia
amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i
concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato
l'esito positivo del periodo di formazione costituisce
titolo di preferenza a parita' di titoli e di merito.
15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo
di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale
e a vice procuratore onorario.
16. All'art. 5, della legge 21 novembre 1991, n. 374,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma: «2-bis. La
disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro
che hanno svolto con esito positivo lo stage presso gli
uffici giudiziari.».
17. Al fine di favorire l'accesso allo stage e' in
ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche
mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla
base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli
uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni
del presente articolo.
18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente
articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'art.
37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono
tenere conto delle domande presentate dai soggetti in
possesso dei requisiti di cui al comma 1.
19. L'esito positivo dello stage presso gli uffici
della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del
comma 11, e' equiparato a tutti gli effetti a quello svolto
presso gli uffici della Giustizia ordinaria.
20. La domanda di cui al comma 3 non puo' essere
presentata prima del decorso del termine di trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.».

Note all'art. 1:
- Si riporta l'art. 7-bis del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dal
presente decreto:
«Art. 7-bis (Tabelle degli uffici giudicanti). - 1.
La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'art. 1
in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle
sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni
dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la
direzione di sezioni a norma dell'art. 47-bis, secondo
comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli
47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il
conferimento delle specifiche attribuzioni processuali
individuate dalla legge e la formazione dei collegi
giudicanti sono stabiliti ogni quadriennio con decreto del
Ministro di grazia e giustizia in conformita' delle
deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura
assunte sulle proposte del Primo presidente della Corte di
cassazione o dei presidenti delle corti di appello, sentiti
il Consiglio direttivo della Corte di cassazione o i
consigli giudiziari. Decorso il quadriennio, l'efficacia
del decreto e' prorogata fino a che non sopravvenga un
altro decreto. La violazione dei criteri per l'assegnazione
degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non
determina in nessun caso la nullita' dei provvedimenti
adottati.
1-bis. Le proposte di cui al comma 1 sono corredate
di documenti organizzativi generali, concernenti
l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli
obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla
base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel
quadriennio precedente. I documenti sono elaborati dai
dirigenti degli uffici giudicanti e dal primo presidente
della Corte di cassazione, sentiti il dirigente
dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del
consiglio dell'ordine degli avvocati e, per la Corte di
cassazione, il presidente del Consiglio nazionale forense.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate
dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le
eventuali osservazioni formulate dal Ministro della
giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo
1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del
quadriennio, sulle proposte dei presidenti delle corti di
appello o del Primo presidente della Corte di cassazione,
sentiti, rispettivamente, i consigli giudiziari o il
Consiglio direttivo della Corte di cassazione, per
sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari anche tenuto
conto dei programmi delle attivita' annuali di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n.
240, e dei programmi per la gestione dei procedimenti
previsti dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111.
2.1. Le variazioni delle tabelle degli uffici
giudicanti sono dichiarate immediatamente esecutive dal
dirigente dell'ufficio, con provvedimento motivato, quando
vi e' assoluta necessita' e urgenza di provvedere o quando
le modifiche hanno ad oggetto l'assegnazione dei magistrati
ai settori, alle sezioni o alla posizione tabellare.
2.2. I documenti organizzativi generali, le tabelle
degli uffici giudicanti e le relative variazioni sono
elaborati sulla base di modelli standard, stabiliti con
delibera del Consiglio superiore della magistratura, e
trasmessi per via telematica.
2.3. I modelli standard sono differenziati in base
alle dimensioni dell'ufficio, ma devono in ogni caso
contenere:
a) l'analisi dello stato dei servizi,
dell'andamento dei flussi e delle pendenze;
b) l'analisi ragionata della ripartizione dei
magistrati tra settore civile e settore penale;
c) i criteri di assegnazione degli affari alle
singole sezioni e ai magistrati, in modo che il numero di
affari di cui e' destinatario ciascun magistrato sia
compatibile con il carico esigibile di cui all'articolo 37
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
d) la verifica della realizzazione degli obiettivi
indicati nella precedente tabella o nel precedente progetto
organizzativo;
e) l'individuazione degli obiettivi di
miglioramento dell'efficienza dell'attivita' giudiziaria;
f) la relazione sull'andamento dei settori
amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione;
g) l'analisi ragionata sulle modalita' di utilizzo
dei magistrati onorari;
h) la relazione sullo stato di informatizzazione
dell'ufficio, previa consultazione del magistrato di
riferimento per l'informatica e, per la Corte di
cassazione, anche del direttore del centro elettronico di
elaborazione dati;
i) l'indicazione schematica delle variazioni
rispetto alle precedenti tabelle o progetti organizzativi.
2.4. I pareri dei consigli giudiziari e del Consiglio
direttivo della Corte di cassazione sono redatti sulla base
di modelli standard, stabiliti con delibera del Consiglio
superiore della magistratura, e contengono soltanto i
rilievi critici in ordine all'analisi dei dati, al
contenuto delle proposte e alle scelte organizzative
adottate.
2.5. Le tabelle e le variazioni si intendono
approvati se il Consiglio superiore della magistratura non
si esprime in maniera contraria entro novanta giorni dalla
data di invio per via telematica del parere del consiglio
giudiziario o del Consiglio direttivo. Se sono presentate
osservazioni da parte dei magistrati dell'ufficio o il
parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo
e' stato assunto a maggioranza, il Consiglio superiore
delibera sulla proposta nel termine di centottanta giorni.
I consigli giudiziari e il Consiglio direttivo della Corte
di cassazione esaminano le proposte di tabelle degli uffici
giudicanti entro il termine massimo di centottanta giorni
antecedenti l'inizio del quadriennio, ed esprimono il
relativo parere entro i successivi novanta giorni.
2-bis. Possono svolgere le funzioni di giudice
incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle
indagini preliminari nonche' di giudice dell'udienza
preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per
almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le
funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono
equiparate a quelle di giudice del dibattimento.
2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti
previsti per la fase delle indagini preliminari nonche' il
giudice dell'udienza preliminare non possono esercitare
tali funzioni oltre il periodo stabilito dal Consiglio
superiore della magistratura ai sensi dell'art. 19, comma
1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e
successive modificazioni. Qualora alla scadenza del termine
essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale
sono stati richiesti, l'esercizio delle funzioni e'
prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al
compimento dell'attivita' medesima.
2-quater.
2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter
possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti
esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso,
le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2-sexies. Presso il tribunale del capoluogo del
distretto e presso la corte di appello, sono istituite
sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via
esclusiva i procedimenti previsti dal codice di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Presso il
tribunale circondariale di Trapani e il tribunale
circondariale di Santa Maria Capua Vetere sono istituiti
sezioni o collegi specializzati in materia di misure di
prevenzione. A tali collegi o sezioni, ai quali e'
garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze
di organico, e' assegnato un numero di magistrati rispetto
all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale
che sara' stabilita con delibera del Consiglio superiore
della magistratura e comunque non inferiore a tre
componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati
componenti delle sezioni o collegi specializzati in materia
di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre
funzioni, il carico di lavoro nelle altre materie dovra'
essere proporzionalmente ridotto nella misura che sara'
stabilita con delibera del Consiglio superiore della
magistratura. Il presidente del tribunale o della corte di
appello assicura che il collegio o la sezione sia
prevalentemente composto da magistrati forniti di specifica
esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di
criminalita' organizzata, o che abbiano svolto funzioni
civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria
integrazione delle competenze.
3. (abrogato).
3-bis. Al fine di assicurare un piu' adeguato
funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le
tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e
giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad
eccezione dei capi degli uffici.
3-ter. Il Consiglio superiore della magistratura
individua gli uffici giudiziari che rientrano nella
medesima tabella infradistrettuale e ne da' immediata
comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la
emanazione del relativo decreto.
3-quater. L'individuazione delle sedi da
ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale e'
operata sulla base dei seguenti criteri:
a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi
non deve essere inferiore alle quindici unita' per gli
uffici giudicanti;
b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere
formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici
con organico fino ad otto unita' se giudicanti e fino a
quattro unita' se requirenti;
c) nelle esigenze di funzionalita' degli uffici si
deve tener conto delle cause di incompatibilita' funzionali
dei magistrati;
d) si deve tener conto delle caratteristiche
geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in
modo da determinare il minor onere per l'erario. (22)
3-quinquies. Il magistrato puo' essere assegnato
anche a piu' uffici aventi la medesima attribuzione o
competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni
effetto giuridico ed economico, e' l'ufficio del cui
organico il magistrato fa parte. La supplenza
infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di
durata inferiore a sette giorni.
3-sexies. Per la formazione ed approvazione delle
tabelle di cui al comma 3-bis, si osservano le procedure
previste dai commi da 1-bis a 2.5.».
 
Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, lettera b), le parole: «ai sensi dell'articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 11, 11-bis e 11-ter»;
b) all'articolo 8, dopo il comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«1-bis. In relazione all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), i componenti avvocati e professori universitari, previo accesso alla documentazione necessaria, hanno la facolta' di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni.
1-ter. Se il Consiglio nazionale forense, nel segnalare fatti specifici ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha deliberato che questi devono comportare una valutazione di professionalita' del magistrato positiva, non positiva o negativa, il componente avvocato esprime il proprio voto in senso conforme.
1-quater. Se il componente avvocato intende discostarsi dalla predetta indicazione, chiede al Consiglio direttivo una sospensione della deliberazione affinche' il Consiglio nazionale forense possa adottare una nuova determinazione. Il Consiglio direttivo sospende la deliberazione per non meno di dieci e non piu' di trenta giorni e ne da' comunicazione al Consiglio nazionale forense. Il componente avvocato esprime il proprio voto in conformita' alla nuova deliberazione del Consiglio nazionale forense. Se questo non si pronuncia entro il giorno antecedente la nuova seduta, si intende confermata la prima indicazione.»;
c) all'articolo 15, comma 1, lettera b), le parole: «ai sensi dell'articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 11, 11-bis e 11-ter»;
d) all'articolo 16, dopo il comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«1-bis. In relazione all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), i componenti avvocati e professori universitari, previo accesso alla documentazione necessaria, hanno la facolta' di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni.
1-ter. Se il consiglio dell'ordine degli avvocati, nel segnalare fatti specifici ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha deliberato che questi devono comportare una valutazione di professionalita' del magistrato positiva, non positiva o negativa, la componente degli avvocati esprime un voto unitario in senso conforme.
1-quater. Se anche uno solo dei componenti avvocati intende discostarsi dalla predetta indicazione, chiede al consiglio giudiziario una sospensione della deliberazione affinche' il consiglio dell'ordine possa adottare una nuova determinazione. Il consiglio giudiziario sospende la deliberazione per non meno di dieci e non piu' di trenta giorni e ne da' comunicazione al consiglio dell'ordine. La componente degli avvocati esprime il proprio voto in conformita' alla nuova deliberazione del consiglio dell'ordine. Se questo non si pronuncia entro il giorno antecedente la nuova seduta, si intende confermata la prima indicazione.».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 7, 8, 15 e 16 del
decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del
Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova
disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'art. 1,
comma 1, lettera c), della L. 25 luglio 2005, n. 150), come
modificato dal presente decreto:
«Art. 7 (Competenze del Consiglio direttivo della
Corte di cassazione). - 1. Il Consiglio direttivo della
Corte di cassazione esercita le seguenti competenze:
a) formula il parere sulla tabella della Corte di
cassazione di cui all'art. 7-bis, comma 3, del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni,
nonche' sui criteri per l'assegnazione degli affari e la
sostituzione dei giudici impediti di cui all'art. 7-ter,
commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dal primo
presidente della Corte di cassazione, verificando il
rispetto dei criteri generali;
b) formula i pareri per la valutazione di
professionalita' dei magistrati ai sensi degli articoli 11,
11-bis e 11-ter del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.
160, e successive modificazioni;
c);
d);
e);
f);
g) formula pareri, su richiesta del Consiglio
superiore della magistratura, su materie attinenti alle
competenze ad esso attribuite;
h) puo' formulare proposte al comitato direttivo
della Scuola superiore della magistratura in materia di
programmazione della attivita' didattica della Scuola.»
«Art. 8 (Composizione del Consiglio direttivo della
Corte di cassazione in relazione alle competenze). - 1. Il
componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale
forense e i componenti professori universitari partecipano
esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative
all'esercizio delle competenze di cui all'art. 7, comma 1,
lettera a).
1-bis. In relazione all'esercizio delle competenze di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), i componenti
avvocati e professori universitari, previo accesso alla
documentazione necessaria, hanno la facolta' di partecipare
alle discussioni e di assistere alle deliberazioni.
1-ter. Se il Consiglio nazionale forense, nel
segnalare fatti specifici ai sensi dell'articolo 11-bis,
comma 1, lettera d) del decreto legislativo 5 aprile 2006,
n. 160, ha deliberato che questi devono comportare una
valutazione di professionalita' del magistrato positiva,
non positiva o negativa, il componente avvocato esprime il
proprio voto in senso conforme.
1-quater. Se il componente avvocato intende
discostarsi dalla predetta indicazione, chiede al Consiglio
direttivo una sospensione della deliberazione affinche' il
Consiglio nazionale forense possa adottare una nuova
determinazione. Il Consiglio direttivo sospende la
deliberazione per non meno di dieci e non piu' di trenta
giorni e ne da' comunicazione al Consiglio nazionale
forense. Il componente avvocato esprime il proprio voto in
conformita' alla nuova deliberazione del Consiglio
nazionale forense. Se questo non si pronuncia entro il
giorno antecedente la nuova seduta, si intende confermata
la prima indicazione.»
«Art. 15 (Competenze dei consigli giudiziari). - 1. I
consigli giudiziari esercitano le seguenti competenze:
a) formulano il parere sulle tabelle degli uffici
giudicanti e sulle tabelle infradistrettuali di cui
all'art. 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
nonche' sui criteri per l'assegnazione degli affari e la
sostituzione dei giudici impediti di cui all'art. 7-ter,
commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dai capi
degli uffici giudiziari, verificando il rispetto dei
criteri generali direttamente indicati dal citato regio
decreto n. 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n.
150;
b) formulano i pareri per la valutazione di
professionalita' dei magistrati ai sensi degli articoli 11,
11-bis e 11-ter del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.
160, e successive modificazioni;
c);
d) esercitano la vigilanza sull'andamento degli
uffici giudiziari del distretto. Il consiglio giudiziario,
che nell'esercizio della vigilanza rileva l'esistenza di
disfunzioni nell'andamento di un ufficio, le segnala al
Ministro della giustizia;
e) formulano pareri e proposte sull'organizzazione
e il funzionamento degli uffici del giudice di pace del
distretto;
f);
g) formulano pareri, anche su richiesta del
Consiglio superiore della magistratura, in ordine alla
adozione, da parte del medesimo Consiglio, dei
provvedimenti inerenti a collocamenti a riposo, dimissioni,
decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici e
riammissioni in magistratura dei magistrati in servizio
preso gli uffici giudiziari del distretto o gia' in
servizio presso tali uffici al momento della cessazione dal
servizio medesimo;
h) formulano pareri, su richiesta del Consiglio
superiore della magistratura, su materie attinenti alle
competenze ad essi attribuite;
i) possono formulare proposte al comitato direttivo
della Scuola superiore della magistratura in materia di
programmazione della attivita' didattica della Scuola.
2. Il consiglio giudiziario costituito presso la
corte di appello esercita le proprie competenze anche in
relazione alle eventuali sezioni distaccate della Corte.»
«Art. 16 (Composizione dei consigli giudiziari in
relazione alle competenze). - 1. I componenti designati dal
consiglio regionale ed i componenti avvocati e professori
universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e
deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di
cui all'art. 15, comma 1, lettere a), d) ed e).
1-bis. In relazione all'esercizio delle competenze di
cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), i componenti
avvocati e professori universitari, previo accesso alla
documentazione necessaria, hanno la facolta' di partecipare
alle discussioni e di assistere alle deliberazioni.
1-ter. Se il consiglio dell'ordine degli avvocati,
nel segnalare fatti specifici ai sensi dell'articolo
11-bis, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 5
aprile 2006, n. 160, ha deliberato che questi devono
comportare una valutazione di professionalita' del
magistrato positiva, non positiva o negativa, la componente
degli avvocati esprime un voto unitario in senso conforme.
1-quater. Se anche uno solo dei componenti avvocati
intende discostarsi dalla predetta indicazione, chiede al
consiglio giudiziario una sospensione della deliberazione
affinche' il consiglio dell'ordine possa adottare una nuova
determinazione. Il consiglio giudiziario sospende la
deliberazione per non meno di dieci e non piu' di trenta
giorni e ne da' comunicazione al consiglio dell'ordine. La
componente degli avvocati esprime il proprio voto in
conformita' alla nuova deliberazione del consiglio
dell'ordine. Se questo non si pronuncia entro il giorno
antecedente la nuova seduta, si intende confermata la prima
indicazione.
2.».
 
Art. 3

Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26

1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera o) e' inserita la seguente:
«o-bis) all'organizzazione di corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario.»;
b) dopo il titolo I e' inserito il seguente:

«TITOLO I-bis Disposizioni in tema di corsi di preparazione al concorso per
magistrato ordinario

Art. 17-sexies
Oggetto

1. La Scuola organizza corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario riservati a laureati che sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e che svolgono o hanno svolto il periodo di tirocinio formativo, oppure hanno prestato la loro attivita' presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, o presso le strutture organizzative disciplinate dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151.
2. La Scuola, nell'esercizio della propria autonomia, tenuto conto delle proprie risorse, stabilisce, per ogni corso, il numero massimo di partecipanti ammessi e i criteri di preferenza per il caso in cui gli aspiranti siano in numero superiore ai posti disponibili.

Art. 17-septies
Programma e modalita'

1. I corsi vertono sulle materie oggetto della prova scritta del concorso per magistrato ordinario e possono essere organizzati in tutto o in parte in sede decentrata.
2. I corsi consistono in sessioni di studio tenute da docenti di elevata competenza e professionalita', individuati nell'albo esistente presso la Scuola.
3. I corsi sono organizzati secondo le modalita' previste nello statuto della Scuola.

Art. 17-octies
Costi

1. I costi di organizzazione gravano sui partecipanti in una misura che tiene conto delle condizioni reddituali loro e dei loro nuclei familiari, secondo le determinazioni del Comitato direttivo.».

Note all'art. 3:
- Si riporta l'art. 2 del decreto legislativo 30
gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore
della magistratura, nonche' disposizioni in tema di
tirocinio e formazione degli uditori giudiziari,
aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a
norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 25
luglio 2005, n. 150), come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Finalita'). - 1. La Scuola e' preposta:
a) alla formazione e all'aggiornamento
professionale dei magistrati ordinari;
b) all'organizzazione di seminari di aggiornamento
professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi
previsti dalla lettera n), di altri operatori della
giustizia;
c) alla formazione iniziale e permanente della
magistratura onoraria;
d) alla formazione dei magistrati titolari di
funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;
d-bis) all'organizzazione di corsi di formazione
per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al
conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi di
primo e di secondo grado;
e) alla formazione dei magistrati incaricati di
compiti di formazione;
f) alle attivita' di formazione decentrata;
g) alla formazione, su richiesta della competente
autorita' di Governo, di magistrati stranieri in Italia o
partecipanti all'attivita' di formazione che si svolge
nell'ambito della Rete di formazione giudiziaria europea
ovvero nel quadro di progetti dell'Unione europea e di
altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero
all'attuazione di programmi del Ministero degli affari
esteri e al coordinamento delle attivita' formative dirette
ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di
istituzioni internazionali aventi ad oggetto
l'organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;
h) alla collaborazione, su richiesta della
competente autorita' di Governo, nelle attivita' dirette
all'organizzazione e al funzionamento del servizio
giustizia in altri Paesi;
i) alla realizzazione di programmi di formazione in
collaborazione con analoghe strutture di altri organi
istituzionali o di ordini professionali;
l) alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle
materie oggetto di attivita' di formazione;
m) all'organizzazione di iniziative e scambi
culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione
all'attivita' di formazione;
n) allo svolgimento, anche sulla base di specifici
accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di
seminari per operatori della giustizia o iscritti alle
scuole di specializzazione forense;
o) alla collaborazione alle attivita' connesse con
lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari
nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio
superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte
dei consigli giudiziari.
o-bis) all'organizzazione di corsi di preparazione
al concorso per magistrato ordinario.
2. All'attivita' di ricerca non si applica l'art. 63
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382.
3. L'organizzazione della Scuola e' disciplinata
dallo statuto e dai regolamenti adottati ai sensi dell'art.
5, comma 2.».
 
Art. 4

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106

1. All'articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «ogni quattro anni,» sono inserite le seguenti: «sulla base di modelli standard stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura,»;
b) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 2, 2.1, 2.4 e 2.5, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.».

Note all'art. 4:
- Si riporta l'art. 1 del decreto legislativo 20
febbraio 2006, n. 106 (Disposizioni in materia di
riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a
norma dell'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 25
luglio 2005, n. 150), come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Attribuzioni del procuratore della
Repubblica). - 1. Il procuratore della Repubblica, quale
preposto all'ufficio del pubblico ministero, e' titolare
esclusivo dell'azione penale e la esercita nei modi e nei
termini fissati dalla legge.
2. Il procuratore della Repubblica assicura il
corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione
penale, l'osservanza delle disposizioni relative
all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle
norme sul giusto processo da parte del suo ufficio.
3. Il procuratore della Repubblica puo' designare,
tra i procuratori aggiunti, il vicario, il quale esercita
le medesime funzioni del procuratore della Repubblica per
il caso in cui sia assente o impedito ovvero l'incarico sia
rimasto vacante.
4. Il procuratore della Repubblica puo' delegare ad
uno o piu' procuratori aggiunti ovvero anche ad uno o piu'
magistrati addetti all'ufficio la cura di specifici settori
di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di
procedimenti ovvero ad ambiti di attivita' dell'ufficio che
necessitano di uniforme indirizzo. In caso di delega, uno o
piu' procuratori aggiunti o uno o piu' magistrati sono
sempre specificamente individuati per la cura degli affari
in materia di violenza contro le donne e domestica.
5. Nella designazione di cui al comma 3 e nella
attribuzione della delega di cui al comma 4, il procuratore
della Repubblica puo' stabilire, in via generale ovvero con
singoli atti, i criteri ai quali i procuratori aggiunti ed
i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio
delle funzioni vicarie o della delega.
6. Il procuratore della Repubblica predispone, in
conformita' ai principi generali definiti dal Consiglio
superiore della magistratura, il progetto organizzativo
dell'ufficio, con il quale determina:
a) le misure organizzative finalizzate a garantire
l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo
conto dei criteri di priorita' di cui alla lettera b);
b) i criteri di priorita' finalizzati a selezionare
le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto
alle altre e definiti, nell'ambito dei criteri generali
indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero
degli affari da trattare, della specifica realta' criminale
e territoriale e dell'utilizzo efficiente delle risorse
tecnologiche, umane e finanziarie disponibili;
c) i compiti di coordinamento e di direzione dei
procuratori aggiunti;
d) i criteri di assegnazione e di coassegnazione
dei procedimenti e le tipologie di reato per le quali i
meccanismi di assegnazione dei procedimenti sono di natura
automatica;
e) i criteri e le modalita' di revoca
dell'assegnazione dei procedimenti;
f) i criteri per l'individuazione del procuratore
aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario,
ai sensi del comma 3;
g) i gruppi di lavoro, salvo che la disponibilita'
di risorse umane sia tale da non consentirne la
costituzione, e i criteri di assegnazione dei sostituti
procuratori a tali gruppi, che devono valorizzare il buon
funzionamento dell'ufficio e le attitudini dei magistrati,
nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea
nelle funzioni, fermo restando che ai componenti dei
medesimi gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati.
7. Il progetto organizzativo dell'ufficio e' adottato
ogni quattro anni, sulla base di modelli standard stabiliti
con delibera del Consiglio superiore della magistratura,
sentiti il dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente
e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati,
ed e' approvato dal Consiglio superiore della magistratura,
previo parere del consiglio giudiziario e valutate le
eventuali osservazioni formulate dal Ministro della
giustizia ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958,
n. 195. Decorso il quadriennio, l'efficacia del progetto e'
prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo. Con le
medesime modalita' di cui al primo periodo, il progetto
organizzativo puo' essere variato nel corso del quadriennio
per sopravvenute esigenze dell'ufficio. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
7-bis, commi 2, 2.1, 2.4 e 2.5, del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12.».
 
Art. 5

Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La prova scritta ha la prevalente funzione di verificare la capacita' di inquadramento teorico-sistematico dei candidati, alla luce dei principi generali dell'ordinamento, e consiste nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo, anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione europea.»;
b) al comma 4:
1) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) diritto commerciale e diritto della crisi e dell'insolvenza;»;
2) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) diritto dell'Unione europea;»;
3) alla lettera m) il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;»;
4) dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente: «m-bis) colloquio psico-attitudinale diretto a verificare l'assenza di condizioni di inidoneita' alla funzione giudiziaria, come individuate dal Consiglio superiore della magistratura con propria delibera.»;
c) al comma 5 dopo le parole «straniera prescelta» sono inserite le seguenti «e una valutazione di idoneita' psico-attitudinale» e dopo le parole «l'insufficienza» sono inserite le seguenti «nel colloquio sulla lingua straniera o nel colloquio psico-attitudinale»;
d) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Terminata la valutazione degli elaborati scritti, i candidati ammessi alla prova orale, esclusivamente ai fini dello svolgimento del colloquio psico-attitudinale di cui al comma 4, lettera m-bis), sostengono i test psico-attitudinali individuati dal Consiglio superiore della magistratura, per le medesime finalita', nel rispetto delle linee guida e degli standard internazionali di psicometria. Il colloquio psico-attitudinale, diretto dal presidente della seduta con l'ausilio dell'esperto psicologo nominato ai sensi del comma 6, si svolge dinanzi alla commissione o alla sottocommissione competente per la prova orale, cui e' rimessa la valutazione anche dell'idoneita' psico-attitudinale.»;
e) al comma 6 dopo le parole «commissione esaminatrice» sono inserite le seguenti «, su proposta del Consiglio universitario nazionale,»; dopo le parole «prova orale» sono inserite le seguenti «e docenti universitari titolari di insegnamenti nelle materie psicologiche»; dopo le parole «orali relative» sono inserite le seguenti «, rispettivamente,»; dopo le parole «sono docenti» sono inserite le seguenti «e al colloquio psico-attitudinale».
2. All'articolo 2, comma 2, lettera b-ter), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le parole «tre volte» sono sostituite dalle seguenti: «quattro volte»;
3. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le parole «tre volte» sono sostituite dalle seguenti: «quattro volte».
4. Al capo II del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:

«Art. 10-bis
Fascicolo personale del magistrato

1. Ferma la disciplina del fascicolo personale di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, presso il Consiglio superiore della magistratura e' istituito il fascicolo per la valutazione del magistrato, tenuto in modalita' informatica secondo le disposizioni dettate dal Consiglio medesimo.
2. Nel fascicolo sono inseriti, per ogni anno di attivita':
a) i provvedimenti tabellari, organizzativi o di altro genere che individuano i compiti e le attivita', giudiziarie o extragiudiziarie, svolti dal magistrato nonche' i programmi annuali di gestione redatti a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in estratto per la parte che interessa il singolo magistrato;
b) i dati statistici comparati relativi al lavoro svolto individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b);
c) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato, i verbali delle udienze alle quali abbia partecipato e i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura al termine di ciascun anno, in modo tale che il numero dei provvedimenti acquisiti sia idoneo a dare effettiva rappresentazione del lavoro del singolo magistrato per ogni anno in valutazione. I criteri di scelta a campione assicurano l'acquisizione di non meno di un terzo dei provvedimenti cautelari e di prevenzione che incidono direttamente sulla liberta' personale e la libera disponibilita' dei beni, nonche' dei provvedimenti che riguardano i minori;
d) i provvedimenti o gli atti prodotti dal magistrato nel numero stabilito dal Consiglio superiore della magistratura;
e) i provvedimenti di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che interessano il magistrato;
f) le relazioni di ispezione, in estratto per la parte che interessa il singolo magistrato;
g) gli atti con i quali e' promossa l'azione disciplinare e le sentenze rese nel corso del medesimo procedimento, nonche' gli atti con i quali e' introdotta e decisa l'azione per la responsabilita' contabile e per la rivalsa ai sensi dell'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117;
h) i rapporti dei capi dell'ufficio di appartenenza, le autorelazioni, i pareri dei consigli giudiziari e i provvedimenti definitivi del Consiglio superiore sulle valutazioni di professionalita', per il mutamento di funzioni o per il conferimento o la conferma di funzioni direttive e semidirettive;
i) gli ulteriori elementi che il Consiglio superiore della magistratura ritiene debbano essere inseriti.
3. Al fascicolo per la valutazione hanno accesso i componenti del Consiglio superiore, i dirigenti dell'ufficio, anche per l'attivita' di inserimento degli atti e provvedimenti di loro competenza, il magistrato e i componenti dei consigli giudiziari in tutti i casi in cui viene in considerazione la redazione di pareri che riguardano il magistrato.
4. Gli atti con i quali e' promossa l'azione disciplinare o l'azione per la responsabilita' contabile o di rivalsa e le relative sentenze sono eliminati, a richiesta dell'interessato, quando interviene un proscioglimento o un rigetto della domanda oppure, in caso di affermazione di responsabilita' disciplinare, la riabilitazione ai sensi dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.»;
b) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:

«Art. 11
Valutazione della professionalita'

1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalita' ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalita'. Il periodo trascorso in aspettativa per lo svolgimento degli incarichi indicati nell'articolo 17, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71 e' computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianita' di servizio. Il medesimo periodo non e' utile alla maturazione del quadriennio e di esso non si tiene conto ai fini dell'acquisizione delle qualifiche professionali connesse alle valutazioni di professionalita' e del trattamento economico a queste collegato.
2. La valutazione di professionalita' riguarda la capacita', la laboriosita', la diligenza e l'impegno. Essa e' operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalita' riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non puo' riguardare in alcun caso l'attivita' di interpretazione di norme di diritto, ne' quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare:
a) la capacita', oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, e' riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione alla sussistenza di gravi anomalie concernenti l'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneita' a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari. Possono costituire indice di grave anomalia ai fini del periodo precedente il rigetto delle richieste avanzate dal magistrato o la riforma e l'annullamento delle decisioni per abnormita', mancanza di motivazione, ignoranza o negligenza nell'applicazione della legge, travisamento manifesto del fatto, mancata valutazione di prove decisive, quando le ragioni del rigetto, della riforma o dell'annullamento sono in se stesse di particolare gravita' ovvero quando il rigetto, la riforma o l'annullamento assumono carattere significativo rispetto al complesso degli affari definiti dal magistrato;
b) la laboriosita' e' riferita alla produttivita', intesa come numero e qualita' degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonche' all'eventuale attivita' di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attivita' e alle specializzazioni, e del contributo fornito dal magistrato all'attuazione di quanto indicato nei programmi annuali di gestione redatti a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
c) la diligenza e' riferita all'assiduita' e puntualita' nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; e' riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attivita' giudiziarie, nonche' alla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonche' per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza;
d) l'impegno e' riferito alla disponibilita' per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.
3. Il Consiglio superiore della magistratura disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari e i parametri per consentire l'omogeneita' delle valutazioni. In particolare, disciplina:
a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui all'articolo 10-bis, comma 2, lettera c), in modo tale che possano essere inseriti nel fascicolo del magistrato entro il mese di febbraio dell'anno successivo, ferma restando l'autonoma possibilita' di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;
b) i dati statistici da raccogliere per l'inserimento annuale nel fascicolo del magistrato di cui all'articolo 10-bis, in modo tale che siano documentati:
1) il lavoro svolto dal magistrato, in relazione ad ogni anno di attivita', anche comparata con quella dei magistrati che svolgono la medesima funzione nel medesimo ufficio e con gli standard medi di definizione dei procedimenti;
2) il rispetto o meno dei termini previsti per il compimento degli atti;
3) l'esito delle richieste o dei provvedimenti resi nelle fasi e nei gradi successivi;
c) i criteri e i moduli di redazione:
1) delle relazioni dei magistrati, in modo tale che contengano esclusivamente i dati conoscitivi sull'attivita' giudiziaria svolta dal magistrato indispensabili alla valutazione di professionalita' anche con specifico riferimento all'attivita' espletata con finalita' di mediazione e conciliazione;
2) dei rapporti dei dirigenti degli uffici;
3) dei pareri dei consigli giudiziari, in modo tale che siano garantiti criteri uniformi, stabilendo che gli atti indicati nei numeri che precedono devono essere formati secondo principi di sinteticita' e chiarezza, anche indicando il numero massimo di pagine degli atti medesimi;
d) gli indicatori oggettivi per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2; per l'attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d'intesa con il Ministro della giustizia;
e) i criteri per articolare il giudizio positivo nelle ulteriori valutazioni di "discreto", "buono" o "ottimo" con riferimento alle capacita' del magistrato di organizzare il proprio lavoro;
f) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell'ufficio, all'ambito territoriale e all'eventuale specializzazione.
4. La valutazione di professionalita' consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalita', inserito nel fascicolo personale, e' valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimita', del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.
5. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalita' concernente i magistrati fuori ruolo o in aspettativa diversi da quelli indicati nel comma 1, secondo periodo. Il giudizio e' espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero, o in aspettativa senza assegni. Il parere e' espresso sulla base della relazione dell'autorita' presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attivita' svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purche' attinente alla professionalita', che dimostri l'attivita' in concreto svolta.
6. I fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare sono valutati nell'ambito della valutazione di professionalita' successiva all'accertamento, anche se il fatto si colloca in un quadriennio precedente, salvo che i fatti siano gia' stati considerati ai fini della valutazione di professionalita' relativa a quel quadriennio.
7. Il Consiglio superiore della magistratura individua, ogni anno, i nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalita', e trasmette il relativo elenco al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario comunica i nominativi al consiglio dell'ordine degli avvocati interessato, al fine di acquisirne le segnalazioni.
8. Allo svolgimento delle attivita' previste dal presente capo si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;
c) dopo l'articolo 11 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 11-bis
Procedimento di valutazione

1. Alla scadenza del periodo di valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:
a) il fascicolo del magistrato di cui all'articolo 10-bis e le ulteriori informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare, ferma restando l'autonoma possibilita' di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;
b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e l'ulteriore documentazione che egli ritenga utile sottoporre ad esame, nei limiti fissati dal Consiglio superiore della magistratura; in caso di esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario, il magistrato allega alla relazione la documentazione idonea alla valutazione dell'attivita' alternativa espletata;
c) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l'indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno comportato;
d) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonche' le segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti in senso positivo o negativo sulla professionalita', con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.
2. Il consiglio giudiziario puo' assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e puo' procedere alla sua audizione, che e' sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.
3. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 1 e 2, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla ulteriore documentazione acquisita e ai verbali delle audizioni. Se il consiglio giudiziario ritiene di confermare il giudizio positivo reso dal dirigente dell'ufficio nel rapporto, la motivazione del parere e' redatta in modalita' semplificata, anche con rinvio alle parti del rapporto integralmente condivise.
4. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, puo' far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.
5. Prima dell'audizione il magistrato deve essere informato della facolta' di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facolta' di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Se questi e' impedito, l'audizione puo' essere differita per una sola volta.
6. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalita' sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, esaminati in particolare il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche e i provvedimenti estratti a campione o spontaneamente prodotti dall'interessato, nonche' sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; puo' anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.
7. Se ritiene di recepire il parere del consiglio giudiziario contenente la valutazione positiva, il Consiglio superiore della magistratura esprime il giudizio limitandosi a richiamare il parere stesso, senza ulteriore motivazione.

Art. 11-ter
Esito della valutazione di professionalita'

1. Il giudizio di professionalita' e' "positivo" quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui all'articolo 11, comma 2; e' "non positivo" quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o piu' dei medesimi parametri; e' "negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o piu' dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o piu' dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato "non positivo".
2. Il giudizio positivo e' articolato, sulla base dei criteri predeterminati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, nelle ulteriori valutazioni di "discreto", "buono" o "ottimo" in relazione alla capacita' del magistrato di organizzare il proprio lavoro.
3. Se il giudizio e' "non positivo", il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalita' dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario. Se il nuovo giudizio e' "positivo", il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno. Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non puo' essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.
4. Nel caso di cui al comma 3, se permangono carenze non gravi in relazione ad un solo parametro, al primo giudizio "non positivo" puo' seguire un ulteriore giudizio "non positivo". In tal caso, in aggiunta agli effetti gia' previsti dal comma 3, terzo periodo, il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza di due anni dal successivo giudizio "positivo" e, fino al decorso di due anni dalla valutazione positiva, il magistrato non puo' accedere a incarichi direttivi e semidirettivi ne' a funzioni di legittimita'. Il Consiglio superiore della magistratura puo' disporre che il magistrato partecipi ad uno o piu' corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalita' riscontrate e di assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede.
5. Se il giudizio e' "negativo", il magistrato e' sottoposto a nuova valutazione di professionalita' dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura puo' disporre che il magistrato partecipi ad uno o piu' corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalita' riscontrate; puo' anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilita' di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non puo' essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.
6. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante e' dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.
7. Nel caso di cui al comma 5, se risultano solo carenze non gravi in relazione ad un solo parametro, al primo giudizio "negativo" puo' seguire un giudizio "non positivo". In tal caso, in aggiunta agli effetti gia' previsti dal comma 3, terzo periodo, il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza di quattro anni dal successivo giudizio "positivo" e, fino al decorso di quattro anni dalla valutazione positiva, il magistrato non puo' accedere a incarichi direttivi e semidirettivi ovvero a funzioni di legittimita'. Il Consiglio superiore della magistratura puo' disporre che il magistrato partecipi ad uno o piu' corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalita' riscontrate e di assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede.
8. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, dopo un giudizio "negativo" o un giudizio "non positivo" espresso ai sensi del comma 7 esprime un nuovo giudizio "negativo", il magistrato stesso e' dispensato dal servizio.
9. Le audizioni di cui ai commi 4, 5 e 7 si svolgono secondo quanto previsto dall'articolo 11-bis, comma 5.».
5. Al capo III del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
1) al comma 5, il secondo periodo e' soppresso, e dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, e' inoltre richiesto l'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per almeno dieci anni. A questo fine, non si tiene conto dei periodi trascorsi fuori del ruolo organico della magistratura.»;
2) i commi 13, 15, 16 e 17 sono abrogati;
3) al comma 14, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 12-bis ma il conferimento delle funzioni di legittimita', per effetto del presente comma, e' possibile a condizione che il candidato abbia ottenuto dalla commissione di cui all'articolo 12-bis, comma 2, il giudizio di "ottimo".»;
b) dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:

«Art. 12-bis
Conferimento delle funzioni giudicanti
e requirenti di legittimita'

1. Al procedimento per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimita' di cui all'articolo 10, comma 6, si applicano i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili. Tutti gli atti del procedimento sono pubblicati nel sito intranet istituzionale del Consiglio superiore della magistratura, previo oscuramento dei dati sensibili individuati a cura del magistrato interessato.
2. Per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimita', fermi i requisiti di cui all'articolo 12, comma 5, e' oggetto di valutazione, oltre agli elementi di cui all'articolo 11, comma 2, anche la capacita' scientifica e di analisi delle norme. Questa e' valutata da una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalita' e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimita' per almeno due anni, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale e un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.
3. Il Consiglio superiore della magistratura individua, con propria delibera:
a) i criteri per l'attribuzione di un punteggio per ciascuno dei parametri delle attitudini, del merito e dell'anzianita', prevedendo, con riguardo a quest'ultima, che ad ogni valutazione di professionalita' corrisponda un punteggio;
b) il numero di provvedimenti, atti e pubblicazioni che il candidato puo' produrre nell'ambito del procedimento, e di quelli che devono essere valutati tra quelli estratti a campione in occasione delle ultime tre valutazioni di professionalita';
c) i compensi spettanti ai componenti della commissione di cui al comma 2, entro il limite massimo dei due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del Consiglio stesso.
4. Ai fini della valutazione delle attitudini:
a) sono prese in considerazione anche le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile, e alle specifiche funzioni, giudicanti o requirenti, del posto da conferire;
b) e' attribuita rilevanza alla capacita' scientifica e di analisi delle norme, da valutare anche tenendo conto della sussistenza di gravi anomalie nell'esito degli affari nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a);
c) e' altresi' attribuita rilevanza al pregresso esercizio delle funzioni di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione;
d) le attivita' esercitate fuori del ruolo organico della magistratura sono valutate nei soli casi in cui l'incarico abbia ad oggetto attivita' assimilabili a quelle giudiziarie o che comportino una comprovata capacita' scientifica e di analisi delle norme.
5. La commissione delibera con la presenza di almeno tre componenti ed esprime un parere motivato in ordine alla capacita' scientifica e di analisi delle norme, tenendo conto delle peculiarita' delle funzioni esercitate dal candidato. La valutazione e' fondata sull'esame di provvedimenti estratti a campione nelle ultime tre valutazioni di professionalita' e su provvedimenti, atti o pubblicazioni liberamente prodotti dai candidati relativi allo specifico settore, penale o civile, in cui si colloca il posto da conferire. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce il numero degli atti, provvedimenti e pubblicazioni in valutazione estratti a campione e quelli liberamente prodotti dall'aspirante. Nella valutazione delle pubblicazioni la commissione tiene conto della loro rilevanza scientifica. Costituiscono criteri di valutazione della capacita' scientifica e di analisi delle norme, avuto riguardo alle funzioni esercitate: la capacita' di esporre in modo chiaro, sintetico e persuasivo le questioni dibattute, l'impegno ricostruttivo sulle questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse, nonche' per i provvedimenti giudiziari la concreta e puntuale risposta alle domande e alle eccezioni proposte dalle parti ed emerse nel corso del procedimento e la capacita' di ricostruire in modo ordinato e completo il pertinente quadro normativo e giurisprudenziale, avuto riguardo al rapporto tra fonti nazionali e sovranazionali, ove rilevante; in relazione ai magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo, assumono rilevo anche le attivita' di massimazione, di redazione di relazioni di orientamento e di segnalazione di contrasto nonche' gli studi preparatori per le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e penali della Corte di cassazione.
6. Il parere della commissione tecnica si articola nei giudizi di "inidoneo", "discreto", "buono" o "ottimo". Il giudizio di "ottimo" puo' essere espresso solo quando l'aspirante presenta titoli di particolare rilievo. Il parere della commissione tecnica ha valore preminente, salva diversa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura per eccezionali e comprovate ragioni.
7. In relazione al conferimento delle funzioni giudicanti di legittimita', in caso di equivalenza della valutazione delle attitudini, del merito e dell'anzianita', e' preferito il magistrato che ha svolto le funzioni giudicanti di secondo grado di cui all'articolo 10, comma 4, per almeno quattro anni.
8. Le spese per la commissione di cui al comma 2 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, ne' superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.».
6. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, l'ultimo periodo e' soppresso.
7. Al capo IX del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo l'articolo 46 sono inseriti i seguenti:

«Art. 46-bis
Forme e limiti della domanda

1. La domanda di partecipazione al concorso per il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 7-bis, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, va presentata, a pena di inammissibilita', esclusivamente tramite il sito intranet del Consiglio superiore della magistratura, secondo le modalita' stabilite dal medesimo Consiglio, nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Contestualmente alla domanda sono depositati i documenti indicati dal Consiglio superiore della magistratura.
3. Ogni magistrato non puo' avere contemporaneamente pendenti piu' di due domande per il conferimento di un incarico direttivo e due per il conferimento di un incarico semidirettivo, anche se le domande di incarico semidirettivo sono relative al medesimo ufficio giudiziario.
4. Il Consiglio superiore della magistratura non puo' valutare le domande successive che eccedono il limite di cui al comma 3, salva la facolta' dell'interessato di revocare, prima o contestualmente alla presentazione della nuova domanda, quelle precedentemente depositate.

Art. 46-ter
Pubblicita' e trasparenza

1. Il deposito della domanda e quello della eventuale revoca sono immediatamente resi pubblici dal Consiglio superiore della magistratura tramite inserimento nel sito intranet e contestualmente comunicati dallo stesso Consiglio al capo dell'ufficio di appartenenza.
2. Nel medesimo sito sono resi accessibili a tutti gli utenti i documenti del procedimento e, in particolare, la relazione del magistrato, il rapporto del capo dell'ufficio di appartenenza, il parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo, il parere del consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio nazionale forense. Dalla documentazione pubblicata sono eliminati, mediante oscuramento, a cura del gestore del sito e su indicazione dell'interessato, i riferimenti a dati personali di cui dall'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
3. Il Consiglio superiore della magistratura disciplina i criteri e i moduli di redazione degli atti di cui al comma 2, in modo tale che siano garantiti criteri uniformi e stabilendo che essi siano formati secondo principi di sinteticita' e chiarezza, anche indicandone il numero massimo di pagine.

Art. 46-quater
Ordine di trattazione e durata del procedimento

1. Le procedure di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, distinte in relazione alla copertura di posti direttivi e di posti semidirettivi, sono trattate e definite secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti, salva la trattazione prioritaria dei procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione.
2. La trattazione in commissione non puo' avere una durata superiore a quattro mesi dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
3. La commissione puo' derogare alla trattazione delle procedure secondo l'ordine temporale indicato nel comma 1, con provvedimento motivato, se la decisione definitiva sulla procedura precedente e' preclusa da motivi oggettivi. In questo caso possono essere trattate solo le procedure che seguono immediatamente nell'ordine temporale.
4. La commissione puo' altresi' derogare alla trattazione delle procedure secondo l'ordine temporale indicato nel comma 1, con provvedimento motivato, quando la definizione anticipata di una procedura piu' recente e' imposta da una particolare situazione locale di grave disagio dell'ufficio interessato dalla procedura, costituito dalla scopertura dell'organico in misura superiore al 20 per cento oppure dalla contestuale scopertura dell'incarico direttivo e di almeno il 50 per cento degli incarichi semidirettivi dell'ufficio.
5. Nel sito intranet del Consiglio superiore della magistratura e' pubblicato l'ordine di trattazione, nonche' ogni eventuale provvedimento reso ai sensi dei commi 3 e 4.
6. La commissione trasmette la proposta per la decisione dell'assemblea plenaria entro il termine massimo di sessanta giorni dalla conclusione della trattazione.
7. Quando l'assemblea plenaria delibera di investire la commissione di un'ulteriore valutazione, la commissione procede alla trattazione in via assolutamente prioritaria e, in ogni caso, nel termine di trenta giorni.

Art. 46-quinquies
Audizioni

1. Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi, la commissione procede all'audizione di tutti i candidati. Se il loro numero supera le cinque unita', l'audizione puo' essere limitata ad almeno tre di essi, individuati dalla stessa commissione in modo tale che ciascun componente possa indicare almeno un candidato.

Art. 46-sexies
Fonti di conoscenza ai fini del conferimento
degli incarichi direttivi

1. Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi, il Consiglio superiore della magistratura tiene conto, oltre a quanto contenuto nel fascicolo di cui all'articolo 10-bis, dei pareri eventualmente espressi dal consiglio dell'ordine degli avvocati istituito presso l'ufficio giudiziario di provenienza del candidato nonche' dai magistrati e dai dirigenti amministrativi assegnati al medesimo ufficio. Il Consiglio definisce le modalita' per l'acquisizione dei pareri, garantendo che quelli dei magistrati e dei dirigenti amministrativi siano acquisiti in forma semplificata e riservata, escluso in ogni caso l'anonimato.
2. I pareri del consiglio dell'ordine degli avvocati e dei magistrati dell'ufficio contengono esclusivamente la rappresentazione di fatti specifici relativi a situazioni oggettive funzionali alla valutazione delle attitudini del candidato. Rimane riservato al Consiglio superiore della magistratura il giudizio sulla rilevanza degli stessi ai fini della nomina.
3. I pareri dei dirigenti amministrativi vertono esclusivamente su fatti specifici relativi all'organizzazione dell'ufficio e ai rapporti con il personale amministrativo.

Art. 46-septies
Modalita' di acquisizione dei pareri

1. Il capo dell'ufficio di provenienza del candidato, ricevuta dal Consiglio superiore della magistratura notizia della domanda di partecipazione al concorso, ne da' immediata comunicazione al dirigente amministrativo preposto all'ufficio e al consiglio dell'ordine degli avvocati, invitandoli a trasmettere al consiglio giudiziario i loro eventuali pareri entro dieci giorni dalla comunicazione.
2. I pareri dei magistrati assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza del candidato sono trasmessi al consiglio giudiziario entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della domanda nel sito intranet istituzionale del Consiglio superiore della magistratura.
3. Se il consiglio giudiziario ritiene che le informazioni contenute nei pareri di cui all'articolo 46-sexies sono rilevanti ai fini delle proprie determinazioni, ne da' immediata comunicazione al magistrato interessato, allegando i relativi pareri. Il magistrato, nei successivi dieci giorni, puo' formulare osservazioni scritte al consiglio giudiziario, ovvero chiedere di essere audito. Ove il Consiglio superiore della magistratura ritenga di prendere in considerazione informazioni in precedenza non ritenute rilevanti dal consiglio giudiziario, instaura il contraddittorio con l'interessato.

Art. 46-octies
Valutazione e comparazione dei candidati

1. Il Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione dei profili dei candidati per l'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, opera secondo i principi di economicita', efficacia, imparzialita', pubblicita' e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e prende specificamente in esame il merito, le attitudini e l'anzianita' in forza dei criteri di seguito indicati e di quanto previsto dall'articolo 12, commi 10, 11 e 12.
2. La valutazione dei candidati viene operata con specifico riferimento all'incarico da ricoprire, distinguendo tra:
uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di primo grado;
uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di secondo grado;
uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di piccole e medie dimensioni;
uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di grandi dimensioni;
uffici direttivi giudicanti e requirenti specializzati;
uffici direttivi giudicanti e requirenti di secondo grado;
uffici direttivi, superiori e apicali, giudicanti di legittimita';
uffici direttivi, superiori e apicali, requirenti di legittimita';
uffici di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e di procuratore aggiunto presso la direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
3. Spetta al Consiglio superiore della magistratura l'individuazione degli uffici di piccole, medie e grandi dimensioni.
4. Il merito investe la verifica dell'attivita' svolta dal magistrato nel corso dell'intera carriera con la ricostruzione completa del profilo professionale, alla stregua dei parametri normativi costituiti da capacita', laboriosita', diligenza e impegno ai sensi dell'articolo 11, comma 2, quali risultano dai pareri per le valutazioni di professionalita'. Il Consiglio superiore della magistratura valuta anche la capacita' del magistrato che abbia gia' svolto incarichi direttivi o semidirettivi di dare attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo.
5. Le attitudini consistono nelle competenze organizzative, anche in chiave prognostica, nelle capacita' direttive e nelle conoscenze ordinamentali, maturate sia partecipando ai corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 26-bis del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sia nello svolgimento dell'attivita' giudiziaria e, nei limiti di quanto previsto nell'articolo 46-nonies, anche al di fuori dell'attivita' giudiziaria stessa.
6. Le attitudini devono essere positivamente accertate anche con riferimento alla conoscenza del complesso dei servizi resi dall'ufficio o dalla sezione per la cui direzione e' indetto il concorso, alla capacita' di analisi ed elaborazione dei dati statistici, alla conoscenza delle norme ordinamentali, alla capacita' di efficiente organizzazione del lavoro giudiziario e agli esiti delle ispezioni svolte negli uffici presso cui il magistrato svolge o ha svolto funzioni direttive o semidirettive. A tal proposito, il Consiglio superiore della magistratura rende disponibili il progetto organizzativo o tabellare, le eventuali successive variazioni e i prospetti statistici relativi ai flussi e alle pendenze degli affari.
7. Ai fini della comparazione dei candidati, il Consiglio superiore della magistratura determina, in relazione alle tipologie di incarichi di cui al comma 2, il rilievo da attribuire ai seguenti elementi:
a) il profilo del merito dei candidati, ricostruito sulla scorta di quanto previsto dal comma 4;
b) la capacita' di efficiente organizzazione del lavoro, tenuto conto anche dell'attivita' svolta nell'esercizio di un precedente incarico direttivo o semidirettivo, dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, degli esiti delle ispezioni svolte negli uffici presso i quali il candidato svolge o ha svolto funzioni;
c) le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti;
d) la capacita' di dare attuazione a quanto indicato nel progetto tabellare o organizzativo dell'ufficio, di programmare e realizzare con tempestivita' gli adattamenti organizzativi e gestionali, di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari nel rispetto della loro autonomia favorendone la partecipazione ai processi decisionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio;
e) la capacita' di analisi ed elaborazione dei dati statistici;
f) la documentazione relativa a precedenti conferme negli incarichi, nonche' le deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura su precedenti provvedimenti tabellari e organizzativi adottati dai candidati, con particolare riferimento al caso di reiterata mancata approvazione per violazioni significative riguardanti la legittimita' e non il merito delle scelte adottate;
g) le specifiche competenze rispetto agli incarichi per cui e' richiesta una particolare specializzazione;
h) la varieta' di esperienze maturate nell'esercizio dell'attivita' giudiziaria;
i) la conoscenza delle norme ordinamentali;
l) l'aggiornamento professionale e le competenze acquisite nello svolgimento di attivita' formative;
m) le capacita' relazionali nei rapporti interni all'ufficio e all'esterno con gli interlocutori istituzionali;
n) la documentazione trasmessa dalla Scuola Superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 26-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 26 del 2006;
8. Il Consiglio superiore della magistratura, ai fini della comparazione dei profili dei candidati per l'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, valuta specificamente gli esiti delle audizioni, il parere espresso dal consiglio dell'ordine degli avvocati nonche' i pareri espressi dai magistrati e dai dirigenti amministrativi.

Art. 46-nonies
Valutazione dei periodi di aspettativa e fuori ruolo

1. Nella valutazione delle attitudini organizzative non si tiene conto delle esperienze maturate negli incarichi ricoperti durante il periodo di aspettativa. Si tiene conto delle esperienze maturate durante il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura, soltanto se, congiuntamente:
a) sono state acquisite nello svolgimento di incarichi ricoperti positivamente presso il Ministero della giustizia, la Scuola superiore della magistratura, organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o Corti e organismi giudiziari e giurisdizionali, comunque denominati, previsti da accordi internazionali cui l'Italia aderisce;
b) sono ritenute idonee, in base a criteri predeterminati dal Consiglio superiore della magistratura, a fondare l'acquisizione di competenze organizzative, ordinamentali, gestionali, direttive, di razionalizzazione delle risorse e programmazione dei risultati coerenti con le specificita' dell'attivita' giudiziaria.
2. Ai fini delle verifiche e delle valutazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), l'interessato trasmette al Consiglio superiore della magistratura la propria relazione, la relazione dell'autorita' presso cui e' stato svolto l'incarico e ogni altra documentazione attinente alla professionalita' che dimostri l'attivita' in concreto espletata.
3. Sono in ogni caso escluse dalla valutazione le esperienze acquisite nello svolgimento degli incarichi indicati nell'articolo 17, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71.

Art. 46-decies
Valutazione ai fini della conferma

1. Ai fini della conferma di cui agli articoli 45 e 46, il Consiglio superiore della magistratura tiene conto anche degli eventuali pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalita' definite dallo stesso Consiglio, delle segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati e del parere del presidente del tribunale o del procuratore della Repubblica, rispettivamente quando la conferma riguarda il procuratore della Repubblica o il presidente del tribunale.
2. I pareri e le osservazioni devono contenere l'esclusiva rappresentazione di fatti specifici, relativi a situazioni oggettive funzionali alla valutazione dell'attivita' direttiva o semidirettiva svolta dal magistrato, rimanendo riservato al Consiglio superiore della magistratura il giudizio sulla rilevanza degli stessi ai fini della conferma. Si applica l'articolo 46-septies, comma 3.
3. Ai fini della conferma il Consiglio superiore della magistratura valuta, oltre alla relazione del magistrato sull'attivita' svolta, il parere del consiglio giudiziario e l'ulteriore documentazione contenuta nel fascicolo di cui all'articolo 10-bis, anche i provvedimenti tabellari e organizzativi redatti dal magistrato in valutazione, i rapporti, raccolti a campione, da lui redatti ai fini delle valutazioni di professionalita' dei magistrati dell'ufficio, gli esiti delle ispezioni svolte negli uffici presso cui il magistrato svolge le funzioni, il programma delle attivita' annuali previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, nonche' le risultanze del bilancio sociale eventualmente predisposto. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce i criteri per la raccolta a campione dei rapporti da parte del consiglio giudiziario.
4. Ai fini di cui al comma 3, il Consiglio superiore della magistratura valuta la capacita' del magistrato di dare attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo.
5. Ai fini della conferma nelle funzioni semidirettive, il rapporto del capo dell'ufficio valuta l'apporto del magistrato all'adozione dei provvedimenti organizzativi e la sua capacita' di darvi attuazione.
6. Il procedimento per la valutazione dell'attivita' svolta deve concludersi entro un anno dalla scadenza del quadriennio.

Art. 46-undecies
Mancata richiesta di conferma

1. Il procedimento per la valutazione dell'attivita' svolta nell'esercizio di un incarico direttivo o semidirettivo e' previsto anche nel caso in cui il magistrato non chieda la conferma di cui agli articoli 45, comma 1, e 46, comma 1. L'esito della valutazione e' in ogni caso considerato in occasione della partecipazione del magistrato a successivi concorsi per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.

Art. 46-duodecies
Cause ostative alla conferma

1. La reiterata mancata approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti organizzativi adottati nell'esercizio delle funzioni direttive puo' costituire causa ostativa alla conferma di cui all'articolo 45.
2. Tale rilevanza puo' essere attribuita ai provvedimenti di non approvazione che evidenzino violazioni significative riguardanti la legittimita' e non il merito delle scelte adottate.

Art. 46-terdecies
Limiti al conferimento di nuovi incarichi direttivi o semidirettivi

1. Il magistrato cui sono state conferite funzioni direttive o semidirettive non puo' in ogni caso chiedere il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo, ad esclusione di quelli di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione, prima di cinque anni dal giorno in cui ha assunto le funzioni.».
8. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le parole: «dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 11, commi 10, 11 e 12, del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 11-ter, commi 3, 4, 5, 6 e 7».
9. All'articolo 52, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Con riguardo ai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la Corte di cassazione, le funzioni che il presente decreto attribuisce al presidente della corte di appello, al procuratore generale presso la medesima, al consiglio giudiziario e al consiglio dell'ordine degli avvocati sono svolte, rispettivamente, dal primo presidente della Corte di cassazione, dal procuratore generale presso la medesima, dal Consiglio direttivo e dal Consiglio nazionale forense.».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 7, 12, 13,
51 e 52 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160
(Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in
materia di progressione economica e di funzioni dei
magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della
legge 25 luglio 2005, n. 150), come modificato dal presente
decreto:
«Art. 1 (Concorso per magistrato ordinario). - 1. La
nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un
concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in
relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno
vacanti nel quadriennio successivo, per i quali, in ragione
dello stanziamento deliberato, puo' essere attivata la
procedura di reclutamento.
1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della
giustizia determina annualmente, entro il mese di febbraio,
i posti che si sono resi quelli che si renderanno vacanti
nel quadriennio successivo e ne da' comunicazione al
Consiglio superiore della magistratura.
2. Il concorso per esami consiste in una prova
scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive
modificazioni, e in una prova orale. Con decreto del
Ministro della giustizia possono essere disciplinate le
modalita' di svolgimento della prova scritta mediante
strumenti informatici.
3. La prova scritta ha la prevalente funzione di
verificare la capacita' di inquadramento
teorico-sistematico dei candidati, alla luce dei principi
generali dell'ordinamento, e consiste nello svolgimento di
tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto
civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo,
anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione
europea.
4. La prova orale verte su:
a) diritto civile ed elementi fondamentali di
diritto romano;
b) procedura civile;
c) diritto penale;
d) procedura penale;
e) diritto amministrativo, costituzionale e
tributario;
f) diritto commerciale e diritto della crisi e
dell'insolvenza;
g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
h) diritto dell'Unione europea;
i) diritto internazionale pubblico e privato;
l) elementi di informatica giuridica e di
ordinamento giudiziario;
m) colloquio su una lingua straniera, indicata dal
candidato all'atto della domanda di partecipazione al
concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo,
francese e tedesco;
m-bis) colloquio psico-attitudinale diretto a
verificare l'assenza di condizioni di inidoneita' alla
funzione giudiziaria, come individuate dal Consiglio
superiore della magistratura con propria delibera.
5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che
ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna
delle materie della prova scritta. Conseguono l'idoneita' i
candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna
delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere
da a) a l), e un giudizio di sufficienza nel colloquio
sulla lingua straniera prescelta e una valutazione di
idoneita' psico-attitudinale, e comunque una votazione
complessiva nelle due prove non inferiore a centootto
punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di
cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle
prove scritte e orali e' motivato con l'indicazione del
solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza nel
colloquio sulla lingua straniera o nel colloquio
psico-attitudinale e' motivata con la sola formula "non
idoneo".
5-bis. Terminata la valutazione degli elaborati
scritti, i candidati ammessi alla prova orale,
esclusivamente ai fini dello svolgimento del colloquio
psico-attitudinale di cui al comma 4, lettera m-bis),
sostengono i test psico-attitudinali individuati dal
Consiglio superiore della magistratura, per le medesime
finalita', nel rispetto delle linee guida e degli standard
internazionali di psicometria. Il colloquio
psico-attitudinale, diretto dal presidente della seduta con
l'ausilio dell'esperto psicologo nominato ai sensi del
comma 6, si svolge dinanzi alla commissione o alla
sottocommissione competente per la prova orale, cui e'
rimessa la valutazione anche dell'idoneita'
psico-attitudinale.
6. Con decreto del Ministro della giustizia, previa
delibera del Consiglio superiore della magistratura,
terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono
nominati componenti della commissione esaminatrice, su
proposta del Consiglio universitario nazionale, docenti
universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi
alla prova orale e docenti universitari titolari di
insegnamenti nelle materie psicologiche. I commissari cosi'
nominati partecipano in soprannumero ai lavori della
commissione, ovvero di una o di entrambe le
sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove
orali relative, rispettivamente, alla lingua straniera
della quale sono docenti e al colloquio psico-attitudinale.
7. Nulla e' innovato in ordine agli specifici
requisiti previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive
modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato
nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che
la lingua straniera prevista dal comma 4, lettera m), del
presente articolo deve essere diversa rispetto a quella
obbligatoria per il conseguimento dell'impiego.»
«Art. 2 (Requisiti per l'ammissione al concorso per
esami). - 1. Al concorso per esami, tenuto conto che ai
fini dell'anzianita' minima di servizio necessaria per
l'ammissione non sono cumulabili le anzianita' maturate in
piu' categorie fra quelle previste, sono ammessi:
a) i magistrati amministrativi e contabili;
b) i procuratori dello Stato che non sono incorsi
in sanzioni disciplinari;
c) i dipendenti dello Stato, con qualifica
dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni
dell'area C prevista dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque
anni di anzianita' nella qualifica, che abbiano costituito
il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale
era richiesto il possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di
seconda laurea, al termine di un corso universitario di
durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi
in sanzioni disciplinari;
d) gli appartenenti al personale universitario di
ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma
di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in
sanzioni disciplinari;
e) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o
appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica
amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale
e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di
lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il
possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al
termine di un corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni, con almeno cinque anni di anzianita' nella
qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non
sono incorsi in sanzioni disciplinari;
f) gli avvocati iscritti all'albo che non sono
incorsi in sanzioni disciplinari;
g) coloro i quali hanno svolto le funzioni di
magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito,
senza essere stati revocati e che non sono incorsi in
sanzioni disciplinari;
h) i laureati in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza conseguito al termine di un corso
universitario di durata prevista non inferiore a quattro
anni;
i);
l).
2. Sono ammessi al concorso per esami i candidati che
soddisfino le seguenti condizioni:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l'esercizio dei diritti civili;
b-bis) essere di condotta incensurabile;
b-ter) non essere stati dichiarati per quattro
volte non idonei nel concorso per esami di cui all'art. 1,
comma 1, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda;
c) possedere gli altri requisiti richiesti dalle
leggi vigenti.
3.
4. Il Consiglio superiore della magistratura non
ammette al concorso i candidati che, per le informazioni
raccolte, non risultano di condotta incensurabile. Qualora
non si provveda alla ammissione con riserva, il
provvedimento di esclusione e' comunicato agli interessati
almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova
scritta.
5. Ai concorsi per l'accesso in magistratura indetti
fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di
efficacia del primo dei decreti legislativi emanati
nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono
ammessi, oltre a coloro che sono in possesso dei requisiti
per l'ammissione al concorso di cui al presente articolo,
anche coloro che hanno conseguito la laurea in
giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata
non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al
relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico
1998-1999. L'accesso al concorso avviene con le modalita'
di cui al presente articolo.»
«Art. 7 (Limiti di ammissibilita' ed esclusioni in
relazione a successivi concorsi in magistratura). - 1.
Coloro che sono stati dichiarati non idonei per quattro
volte in concorsi per l'ammissione in magistratura non
possono essere ammessi ad altri concorsi in magistratura.
2. Agli effetti dell'ammissibilita' ad ulteriori
concorsi, si considera separatamente ciascun concorso
svoltosi secondo i precedenti ordinamenti.
3. L'espulsione del candidato dopo la dettatura del
tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneita'.
4. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito
l'interessato, puo' escludere da uno o piu' successivi
concorsi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di
un concorso, e' stato espulso per comportamenti
fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare
informazioni non consentite, o per comportamenti violenti
che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.»
«Art. 12 (Requisiti e criteri per il conferimento
delle funzioni). - 1. Il conferimento delle funzioni di cui
all'art. 10 avviene a domanda degli interessati, mediante
una procedura concorsuale per soli titoli alla quale
possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11,
tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la
valutazione di professionalita' richiesta. In caso di esito
negativo di due procedure concorsuali per inidoneita' dei
candidati o per mancanza di candidature, qualora il
Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere
una situazione di urgenza che non consente di procedere a
nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni
avviene anche d'ufficio.
2. Per il conferimento delle funzioni di cui all'art.
10, comma 3, e' richiesta la sola delibera di conferimento
delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di
tirocinio, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 13.
3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'art.
10, commi 4 e 7, e' richiesto il conseguimento almeno della
seconda valutazione di professionalita'.
4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'art.
10, comma 8, e' richiesto il conseguimento almeno della
terza valutazione di professionalita'.
5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'art.
10, commi 5, 6, 7-bis, 9 e 11, e' richiesto il
conseguimento almeno della quarta valutazione di
professionalita', salvo quanto previsto dal comma 14 del
presente articolo. Per il conferimento delle funzioni di
cui all'articolo 10, comma 6, e' inoltre richiesto
l'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o
requirenti di primo o di secondo grado per almeno dieci
anni. A questo fine, non si tiene conto dei periodi
trascorsi fuori del ruolo organico della magistratura.
6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'art.
10, comma 10, e' richiesto il conseguimento almeno della
terza valutazione di professionalita'.
7. Per il conferimento delle funzioni di cui all'art.
10, commi 12, 13 e 14, e' richiesto il conseguimento almeno
della quinta valutazione di professionalita'.
8. Per il conferimento delle funzioni di cui all'art.
10, comma 15, e' richiesto il conseguimento almeno della
sesta valutazione di professionalita'.
9. Per il conferimento delle funzioni di cui all'art.
10, comma 16, e' richiesto il conseguimento almeno della
settima valutazione di professionalita'.
10. Per il conferimento delle funzioni di cui
all'art. 10, commi 7, 8, 9, 10 e 11, oltre agli elementi
desunti attraverso le valutazioni di cui all'art. 11, commi
3 e 5, sono specificamente valutate le pregresse esperienze
di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di
coordinamento investigativo nazionale, con particolare
riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in
materia organizzativa e gestionale frequentati nonche' ogni
altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in
magistratura, che evidenzi l'attitudine direttiva.
11. Per il conferimento delle funzioni di cui
all'art. 10, commi 14, 15 e 16, oltre agli elementi desunti
attraverso le valutazioni di cui all'art. 11, commi 3 e 5,
il magistrato, alla data della vacanza del posto da
coprire, deve avere svolto funzioni di legittimita' per
almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate
specificamente le pregresse esperienze di direzione, di
organizzazione, di collaborazione e di coordinamento
investigativo nazionale, con particolare riguardo ai
risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia
organizzativa e gestionale frequentati anche prima
dell'accesso alla magistratura nonche' ogni altro elemento
che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.
12. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11,
l'attitudine direttiva e' riferita alla capacita' di
organizzare, di programmare e di gestire l'attivita' e le
risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale
dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di
personale; e' riferita altresi' alla propensione
all'impiego di tecnologie avanzate, nonche' alla capacita'
di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei
funzionari, nel rispetto delle individualita' e delle
autonomie istituzionali, di operare il controllo di
gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare,
programmare e realizzare, con tempestivita', gli
adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e
compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di
organizzazione tabellare.
13. (abrogato).
14. In deroga a quanto previsto al comma 5, per il
conferimento delle funzioni di legittimita', limitatamente
al 10 per cento dei posti vacanti, e' prevista una
procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno
conseguito la seconda o la terza valutazione di
professionalita' in possesso di titoli professionali e
scientifici adeguati. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 12-bis ma il conferimento delle funzioni di
legittimita', per effetto del presente comma, e' possibile
a condizione che il candidato abbia ottenuto dalla
commissione di cui all'articolo 12-bis, comma 2, il
giudizio di «ottimo». Il conferimento delle funzioni di
legittimita' per effetto del presente comma non produce
alcun effetto sul trattamento giuridico ed economico
spettante al magistrato, ne' sulla collocazione nel ruolo
di anzianita' o ai fini del conferimento di funzioni di
merito.
15. (abrogato).
16. (abrogata).
17. (abrogata).»
«Art. 13 (Attribuzione delle funzioni e passaggio
dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa).
- 1. L'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni
giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle
funzioni semidirettive e direttive sono disposti dal
Consiglio superiore della magistratura con provvedimento
motivato, previo parere del consiglio giudiziario.
1-bis. Il Consiglio superiore della Magistratura
provvede al conferimento delle funzioni direttive e
semidirettive:
a) nel caso di collocamento a riposo del titolare
per raggiunto limite di eta' o di decorrenza del termine
ottennale previsto dagli articoli 45 e 46 del presente
decreto, entro la data di vacanza del relativo ufficio;
b) negli altri casi, entro sei mesi dalla
pubblicazione della vacanza.
1-ter. In caso di inosservanza dei termini di cui al
comma 1-bis, il presidente della Commissione referente,
entro il termine di trenta giorni, provvede alla
formulazione della proposta.
2.
3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni
requirenti, e viceversa, non e' consentito all'interno
dello stesso distretto, ne' all'interno di altri distretti
della stessa regione, ne' con riferimento al capoluogo del
distretto di corte di appello determinato ai sensi
dell'art. 11 del codice di procedura penale in relazione al
distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto
del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente
comma puo' essere richiesto dall'interessato, per non piu'
di una volta nell'arco dell'intera carriera, entro il
termine di sei anni dal maturare per la prima volta della
legittimazione al tramutamento previsto dall'art. 194
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12. Oltre il termine temporale di cui al
secondo periodo e' consentito, per una sola volta, il
passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni
requirenti, quando l'interessato non abbia mai svolto
funzioni giudicanti penali, nonche' il passaggio dalle
funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o del
lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi
siano posti vacanti in una sezione che tratti
esclusivamente affari civili o del lavoro. In quest'ultimo
caso, il magistrato non puo' in alcun modo essere
destinato, neppure in qualita' di sostituto, a funzioni
giudicanti di natura penale o miste, anche in occasione di
successivi trasferimenti. In ogni caso, il passaggio puo'
essere disposto solo previa partecipazione ad un corso di
qualificazione professionale e subordinatamente a un
giudizio di idoneita' allo svolgimento delle diverse
funzioni, espresso dal Consiglio superiore della
magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per
tale giudizio di idoneita' il consiglio giudiziario deve
acquisire le osservazioni del presidente della corte di
appello o del procuratore generale presso la medesima corte
a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o
requirenti. Il presidente della corte di appello o il
procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli
elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire
anche le osservazioni del presidente del consiglio
dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi
di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione
di idoneita'.
4. Ferme restando tutte le procedure previste dal
comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni
giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno
dello stesso distretto, all'interno di altri distretti
della stessa regione e con riferimento al capoluogo del
distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'art.
11 del codice di procedura penale in relazione al distretto
nel quale il magistrato presta servizio all'atto del
mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il
magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti
abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni
esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui
il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a
funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio
giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti,
in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o
del lavoro. Nel primo caso il magistrato non puo' essere
destinato, neppure in qualita' di sostituto, a funzioni di
natura civile o miste prima del successivo trasferimento o
mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non
puo' essere destinato, neppure in qualita' di sostituto, a
funzioni di natura penale o miste prima del successivo
trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti
casi il tramutamento di funzioni puo' realizzarsi soltanto
in un diverso circondario ed in una diversa provincia
rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di
secondo grado puo' avvenire soltanto in un diverso
distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione
alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato
che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere
espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal
Consiglio superiore della magistratura e nel relativo
provvedimento di trasferimento.
5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni
requirenti, e viceversa, l'anzianita' di servizio e'
valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte
dalle valutazioni di professionalita' periodiche.
6. Per il conferimento delle funzioni di legittimita'
di cui all'art. 10, commi 15 e 16, nonche' per il
conferimento delle funzioni requirenti di cui ai commi 6 e
14 dello stesso art. 10 non opera alcuna delle limitazioni
di cui al comma 3 del presente articolo. Per il
conferimento delle funzioni giudicanti di legittimita' di
cui ai commi 6 e 14 dell'art. 10, che comportino il
mutamento da requirente a giudicante, fermo restando il
divieto di assegnazione di funzioni giudicanti penali, non
operano le limitazioni di cui al comma 3 relative alla sede
di destinazione.
7.»
«Art. 51 (Trattamento economico). - 1. Le somme
indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli
adeguamenti economici triennali fino alla data del 1°
gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le
disposizioni in materia di progressione stipendiale dei
magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto
1984, n. 425, l'art. 50, comma 4, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, l'adeguamento economico triennale di cui
all'art. 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19
febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e
scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con
decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si
raggiunge l'anzianita' prevista; il trattamento economico
previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina e'
corrisposto solo se la terza valutazione di
professionalita' e' stata positiva; nelle ipotesi di
valutazione non positiva o negativa detto trattamento
compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e
dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 11-ter,
commi 3, 4, 5, 6 e 7.»
«Art. 52 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
decreto disciplina esclusivamente la magistratura
ordinaria, nonche', fatta eccezione per il capo I, quella
militare in quanto compatibile.
1-bis. Con riguardo ai magistrati in servizio presso
la Corte di cassazione e la Procura generale presso la
Corte di cassazione, le funzioni che il presente decreto
attribuisce al presidente della corte di appello, al
procuratore generale presso la medesima, al consiglio
giudiziario e al consiglio dell'ordine degli avvocati sono
svolte, rispettivamente, dal primo presidente della Corte
di cassazione, dal procuratore generale presso la medesima,
dal Consiglio direttivo e dal Consiglio nazionale
forense.».
 
Art. 6
Modifiche al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

1. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «almeno quadriennale» sono aggiunte le seguenti: «e coloro che sono iscritti al medesimo corso e hanno superato tutti gli esami previsti,»;
b) al comma 2, dopo le parole: «nell'ordine,» sono aggiunte le seguenti: «a coloro che hanno conseguito la laurea,».

Note all'art. 6:
- Per l'art. 73 del citato decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 7

Disposizioni di coordinamento

1. All'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, le parole: «di cui all'articolo 7-bis, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 7-bis, comma 1».
2. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, le parole: «a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibile» sono sostituite dalle seguenti: «a norma degli articoli 11, 11-bis e 11-ter del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibili».
3. All'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: «a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibile» sono sostituite dalle seguenti: «a norma degli articoli 11, 11-bis e 11-ter del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibili».
4. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, le parole: «ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 11, 11-bis e 11-ter del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160».
5. All'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159:
a) al comma 2, la parola: «due» e' sostituita dalla parola «tre» e le parole: «la terza valutazione di professionalita'» sono sostituite dalle seguenti: «la valutazione di professionalita' prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160»;
b) al comma 3, dopo le parole: «e terroristica» sono aggiunte le seguenti: «nonche' nei procedimenti di cui all'articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale».

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del
Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova
disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'art. 1,
comma 1, lettera c), della L. 25 luglio 2005, n. 150), come
modificato dal presente decreto:
«Art. 7 (Competenze del Consiglio direttivo della
Corte di cassazione). - 1. Il Consiglio direttivo della
Corte di cassazione esercita le seguenti competenze:
a) formula il parere sulla tabella della Corte di
cassazione di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni,
nonche' sui criteri per l'assegnazione degli affari e la
sostituzione dei giudici impediti di cui all'art. 7-ter,
commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dal primo
presidente della Corte di cassazione, verificando il
rispetto dei criteri generali;
b) formula i pareri per la valutazione di
professionalita' dei magistrati ai sensi dell'art. 11 del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive
modificazioni;
c);
d);
e);
f);
g) formula pareri, su richiesta del Consiglio
superiore della magistratura, su materie attinenti alle
competenze ad esso attribuite;
h) puo' formulare proposte al comitato direttivo
della Scuola superiore della magistratura in materia di
programmazione della attivita' didattica della Scuola.».
- Si riporta l'art. 2 del decreto legislativo 31 maggio
2016, n. 92 (Disciplina della sezione autonoma dei Consigli
giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la
conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici
onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in
servizio), come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Procedura di conferma). - 1. La domanda di
conferma e' presentata, a pena di inammissibilita', entro
trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
al capo dell'ufficio giudiziario per il quale la conferma
e' richiesta. Relativamente all'ufficio del giudice di pace
la domanda di conferma e' presentata al presidente del
tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio. La domanda
di conferma e' trasmessa al Consiglio giudiziario.
2. Il presidente del tribunale o il procuratore della
Repubblica redigono un rapporto sull'attivita' svolta dal
magistrato onorario, relativo alla capacita', alla
laboriosita', alla diligenza, all'impegno ed ai requisiti
dell'indipendenza, dell'imparzialita' e dell'equilibrio. Ai
fini della redazione del rapporto sono esaminati, a
campione, almeno dieci verbali di udienza e dieci
provvedimenti, relativi ai due anni precedenti. Il
rapporto, unitamente alla copia degli atti e dei
provvedimenti esaminati, all'autorelazione del magistrato
onorario, alle statistiche dell'attivita' svolta nei due
anni precedenti e ad ogni altro documento ritenuto utile,
e' trasmesso al Consiglio giudiziario.
3. Il Consiglio giudiziario stabilisce, con delibera
da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i criteri per la selezione dei
verbali di udienza e dei provvedimenti.
4. La sezione autonoma per i magistrati onorari del
Consiglio giudiziario di cui all'art. 10 del decreto
legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dal
presente decreto, esprime il giudizio di idoneita' ai fini
della conferma. Il giudizio e' espresso a norma degli
articoli 11, 11-bis e 11-ter del decreto legislativo 5
aprile 2006, n. 160, in quanto compatibili, previa
audizione dell'interessato, se ritenuta necessaria, e sulla
base degli elementi di cui al comma 2, tenuto conto
altresi' del parere del Consiglio dell'ordine territoriale
forense del circondario in cui ha sede l'ufficio presso il
quale il magistrato onorario ha esercitato le funzioni. Il
parere del Consiglio dell'ordine territoriale forense
indica i fatti specifici incidenti sulla idoneita' a
svolgere le funzioni, con particolare riguardo, se
esistenti, alle situazioni concrete e oggettive di
esercizio non indipendente della funzione e ai
comportamenti che denotino mancanza di equilibrio o di
preparazione giuridica.
5. Non possono essere confermati i magistrati onorari
che hanno riportato, in forza di provvedimento definitivo,
due o piu' sanzioni disciplinari diverse dall'ammonimento.
6. Il Consiglio superiore della magistratura,
acquisito il giudizio di cui al comma 4, delibera sulla
domanda di conferma.
7. Il Ministro della giustizia dispone la conferma
con decreto.
8. La procedura di conferma e' definita entro
ventiquattro mesi dalla costituzione della sezione autonoma
per i magistrati onorari di cui all'art. 10 del decreto
legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dal
presente decreto.
9. I magistrati onorari rimangono in servizio fino
alla definizione della procedura di conferma di cui al
presente articolo. La conferma dell'incarico produce
effetti a far data dall'entrata in vigore del presente
decreto. In caso di mancata conferma, i magistrati onorari
cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del
relativo provvedimento del Consiglio superiore della
magistratura.
10. Per i magistrati onorari che, all'esito
dell'elezione straordinaria prevista dall'art. 5,
compongono la sezione autonoma di cui all'art. 10 del
decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato
dal presente decreto, non si fa luogo al giudizio di cui al
comma 4 e la valutazione di idoneita' e' espressa, sulla
base degli elementi di cui ai commi 2 e 4, dal Consiglio
superiore della magistratura in sede di deliberazione sulla
domanda di conferma.».
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di
pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati
onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n.
57), come modificato dal presente decreto:
«Art. 18 (Durata dell'ufficio e conferma). - 1.
L'incarico di magistrato onorario ha la durata di quattro
anni. Alla scadenza, l'incarico puo' essere confermato, a
domanda, per un secondo quadriennio.
2. L'incarico di magistrato onorario non puo',
comunque, essere svolto per piu' di otto anni complessivi,
anche non consecutivi, includendo nel computo l'attivita'
comunque svolta quale magistrato onorario,
indipendentemente dal tipo di funzioni e compiti esercitati
tra quelli disciplinati dal presente decreto.
3. In ogni caso, l'incarico cessa al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta'.
4. La domanda di conferma e' presentata, a pena di
inammissibilita', almeno sei mesi prima della scadenza del
quadriennio, al capo dell'ufficio giudiziario presso il
quale il magistrato onorario esercita la funzione.
Relativamente all'ufficio del giudice di pace la domanda di
conferma e' presentata al presidente del tribunale nel cui
circondario ha sede l'ufficio. La domanda e' trasmessa alla
sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio
giudiziario di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27
gennaio 2006, n. 25.
5. Unitamente alla domanda, sono trasmessi alla
sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio
giudiziario:
a) un rapporto del capo dell'ufficio o del
coordinatore dell'ufficio del giudice di pace
sull'attivita' svolta e relativo alla capacita', alla
laboriosita', alla diligenza, all'impegno ed ai requisiti
dell'indipendenza, dell'imparzialita' e dell'equilibrio
nonche' sulla partecipazione alle riunioni periodiche di
cui all'art. 22, commi 1 e 2;
b) copia degli atti e dei provvedimenti esaminati
ai fini della redazione del rapporto di cui alla lettera
a);
c) le relazioni redatte dai magistrati
professionali che il magistrato onorario coadiuva a norma
degli articoli 10, comma 10, e 16, comma 1;
d) l'autorelazione del magistrato onorario;
e) le statistiche comparate sull'attivita' svolta,
distinte per tipologie di procedimenti e di provvedimenti,
ed ogni altro documento ritenuto utile.
6. Ai fini della redazione del rapporto di cui al
comma 5, lettera a), sono esaminati, a campione, almeno
venti verbali di udienza e venti provvedimenti, relativi al
periodo oggetto di valutazione. La sezione autonoma per i
magistrati onorari del consiglio giudiziario stabilisce i
criteri per la selezione dei verbali di udienza e dei
provvedimenti.
7. Almeno due mesi prima della scadenza del
quadriennio, la sezione autonoma per i magistrati onorari
del consiglio giudiziario, acquisiti i documenti di cui al
comma 5, il parere di cui al comma 8, lettera c), e
l'attestazione della struttura della formazione decentrata
di cui all'art. 22, comma 3, esprime, con riguardo al
magistrato onorario che ha presentato domanda di conferma,
se necessario previa audizione dell'interessato, un
giudizio di idoneita' a svolgere le funzioni e lo trasmette
al Consiglio superiore della magistratura.
8. Il giudizio e' espresso a norma degli articoli 11,
11-bis e 11-ter del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.
160, in quanto compatibili, ed e' reso sulla base degli
elementi di cui ai commi 5 e 6, nonche' dei seguenti,
ulteriori elementi:
a) l'effettiva partecipazione alle attivita' di
formazione organizzate ai sensi dell'art. 22, comma 3,
salvo che l'assenza dipenda da giustificato motivo;
b) l'effettiva partecipazione alle riunioni
periodiche di cui all'art. 22;
c) il parere del consiglio dell'ordine territoriale
forense del circondario in cui ha sede l'ufficio presso il
quale il magistrato onorario ha esercitato le funzioni, nel
quale sono indicati i fatti specifici incidenti sulla
idoneita' a svolgere le funzioni, con particolare riguardo,
se esistenti, alle situazioni concrete e oggettive di
esercizio non indipendente della funzione e ai
comportamenti che denotino mancanza di equilibrio o di
preparazione giuridica.
9. Il Consiglio superiore della magistratura,
acquisito il giudizio di cui al comma 7, delibera sulla
domanda di conferma.
10. Il Ministro della giustizia dispone la conferma
con decreto.
11. E' valutato negativamente ai fini della conferma
nell'incarico l'aver privilegiato la definizione di
procedimenti di natura seriale, salvo che non risponda a
specifiche esigenze dell'ufficio.
12. I magistrati onorari che hanno in corso la
procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio
fino alla definizione della procedura di cui al presente
articolo. La procedura di conferma deve definirsi entro
dodici mesi dalla scadenza del quadriennio. Se la conferma
non e' disposta nel rispetto del termine di cui al secondo
periodo, il magistrato onorario non puo' esercitare le
funzioni giudiziarie onorarie, ne' svolgere i compiti e le
attivita' previsti dalle disposizioni di cui ai Capi III e
IV del presente decreto, con sospensione dall'indennita',
sino all'adozione del decreto di cui al comma 10.
13. La conferma dell'incarico produce effetti con
decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del
quadriennio gia' decorso. In caso di mancata conferma, i
magistrati onorari in servizio a norma del comma 12, primo
periodo, cessano dall'incarico dal momento della
comunicazione del relativo provvedimento del Consiglio
superiore della magistratura.
14. Ai magistrati onorari che hanno esercitato per
otto anni le funzioni e i compiti attribuitigli e'
riconosciuta preferenza, a parita' di merito, a norma
dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalle
amministrazioni dello Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n. 9 (Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12
ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione
rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO»),
come modificato dal presente decreto:
«Art. 11 (Valutazioni di professionalita' dei
procuratori europei delegati). - 1. Ai fini della procedura
di valutazione della professionalita' di cui all'art. 11
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come
modificato dall'art. 2, comma 2, della legge 30 luglio
2007, n. 111, il Consiglio superiore della magistratura
richiede alla Procura europea di trasmettere:
a) un rapporto informativo sull'attivita' svolta
dal magistrato nominato procuratore europeo delegato e i
relativi dati statistici;
b) copia dei precedenti rapporti di valutazione del
rendimento;
c) notizie relative alle eventuali decisioni di
riassegnazione dei casi assunte dalla camera permanente per
i motivi di cui all'art. 28, paragrafo 3, del regolamento;
d) un aggiornamento delle informazioni di cui
all'art. 6, comma 4.
2. La documentazione di cui al comma 1, unitamente a
quella in precedenza acquisita sull'attivita' del
procuratore europeo delegato ai sensi dell'art. 6, comma 4,
e' trasmessa dal Consiglio superiore della magistratura al
Consiglio giudiziario della Corte di appello di Roma ed e'
utilizzata ai fini delle valutazioni di professionalita',
ai sensi degli articoli 11, 11-bis e 11-ter del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160.».
- Per l'art. 103 del citato decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, si vedano le note alle premesse al
presente decreto.
 
Art. 8

Disposizioni transitorie

1. Il Consiglio superiore della magistratura adotta le delibere necessarie a dare attuazione alle disposizioni introdotte dal presente decreto entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato dal presente decreto, si applicano ai concorsi banditi in data successiva al 31 dicembre 2025.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo n. 160 del 2006, come sostituito dal presente decreto, si applicano ai magistrati che hanno assunto le cariche da esso previste dopo la data della sua entrata in vigore.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 46-terdecies del decreto legislativo n. 160 del 2006 si applicano ai magistrati che hanno assunto le funzioni direttive o semidirettive a seguito di procedure pubblicate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 8:
- Per l'art. 1 del citato decreto legislativo 5 aprile
2006, n. 160, si veda nelle note all'art. 5 del presente
decreto.
- Per gli articoli 11 e 46-terdecies del citato decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, si veda l'art. 5 del
presente decreto.
 
Art. 9

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 marzo 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Nordio, Ministro della giustizia

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Bernini, Ministro dell'universita'
e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Nordio