Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 19 gennaio 2024, n. 43
Regolamento recante sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento.


IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche e integrazioni, che prevede, al comma 1, l'accesso delle micro, piccole e medie imprese a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonche' per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali;
Visti i commi 2 e 3 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplinanti la concessione dei finanziamenti da parte di banche e societa' di leasing finanziario, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
Visto il comma 4 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico conceda alle imprese di cui al comma 1 un contributo rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti sopraddetti;
Vista la convenzione 14 febbraio 2014, stipulata dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, dall'Associazione bancaria italiana e da Cassa depositi e prestiti S.p.a., in attuazione dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, e successivi aggiornamenti e addendum;
Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che prevede che i contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013 possono essere riconosciuti alle micro, piccole e medie imprese che abbiano ottenuto il finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» e, in particolare, l'articolo 21, che:
a) al comma 1, dispone che i contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono riconosciuti in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento;
b) al comma 2, prevede che le agevolazioni sono concesse a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in piu' quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento;
c) al comma 3, stabilisce che i contributi, fermo restando il rispetto delle intensita' massime previste dalla applicabile normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del:
5 per cento, per le micro e piccole imprese;
3,575 per cento, per le medie imprese;
d) al comma 4, prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevista per i contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e' integrata per i contributi di cui al presente articolo di euro 10 milioni per l'anno 2019, di euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di euro 10 milioni per l'anno 2024; al fine di assicurare l'operativita' della misura, le predette risorse sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico a inizio di ciascuna delle annualita' previste;
e) al comma 5, dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso al contributo di cui al comma 3, le caratteristiche del programma di investimento, le modalita' e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione dell'impresa beneficiaria da parte dei soci della medesima, nonche' le cause e le modalita' di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti, ivi compresa la realizzazione del predetto piano di capitalizzazione;
Visto l'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha disposto il ripristino dell'erogazione in piu' quote annuali del contributo di cui comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, ad eccezione delle domande con finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, per le quali il medesimo contributo puo' essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 22 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2022, che definisce la nuova disciplina per l'acquisto da parte delle piccole e medie imprese di beni strumentali, in attuazione delle misure previste dall'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 3 del 2015;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la definizione di micro, piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e all'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonche' al decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, recante l'adeguamento dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modificazioni e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
Visto il regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 327 del 21 dicembre 2022, e successive modificazioni e integrazioni, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 149 del 20 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 327 del 21 dicembre 2022, e successive modificazioni e integrazioni, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto in particolare l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo cui «Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 sulla contabilita' e finanza pubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto l'articolo 21, comma 5, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno, n. 58, che stabilisce di disciplinare il presente intervento con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 coordinato con la legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e, in particolare, l'articolo 2 comma 1, stante il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di «Ministero delle imprese e del made in Italy»;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 ottobre 2023;
Vista la comunicazione inviata in data 5 dicembre 2023 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «decreto-legge n. 34/2019»: decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»;
b) «decreto 22/4/2022»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2022, che definisce la nuova disciplina per l'acquisto da parte delle piccole e medie imprese di beni strumentali, in attuazione delle misure previste dall'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 3 del 2015;
c) «decreto-legge n. 69/2013»: il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche e integrazioni;
d) «banca»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art. 13 del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni), aderente alle convenzioni di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;
e) «convenzione»: la convenzione stipulata in data 14 febbraio 2014 e successive modifiche ed integrazioni, tra il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;
f) «finanziamento»: il finanziamento, bancario o in leasing finanziario, deliberato - ovvero contrattualizzato se di importo inferiore - a favore di una PMI da una banca o da un intermediario finanziario avente le caratteristiche di cui all'articolo 8 del decreto 22/4/2022;
g) «intermediario finanziario»: il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attivita' di leasing finanziario, nonche' l'intermediario finanziario che statutariamente opera nei confronti delle piccole e medie imprese, iscritto all'albo previsto dall'art. 106, comma 1, del testo unico bancario e aderente alle convenzioni di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013, purche' garantito, ai soli fini dell'utilizzo del plafond di provvista costituito presso Cassa depositi e prestiti Spa, da una banca aderente alle medesime convenzioni di cui al predetto art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;
h) «Ministero»: il Ministero delle imprese e del made in Italy;
i) «PMI»: le piccole e medie imprese in possesso dei requisiti per l'accesso al contributo previsti dall'art. 1, comma 1, lettera v) del decreto 22/4/2022;
j) «investimenti»: gli investimenti previsti dall'articolo 9 del decreto 22/4/2022; in particolare:
investimenti in beni strumentali: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile, nonche' di software e tecnologie digitali destinati a strutture produttive gia' esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale;
investimenti 4.0: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalita' la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realta' aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, come elencati, rispettivamente, negli allegati A e B alla legge n. 232/2016;
investimenti green: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilita' dei prodotti e dei processi produttivi;
k) «soggetto finanziatore»: la banca o l'intermediario finanziario - aderente alla convenzione - che concede il finanziamento.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta l'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia), convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
(in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194),
cosi' come modificato dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,
dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e dal decreto-legge
21 ottobre 2021, n. 146:
«Art. 2 (Finanziamenti per l'acquisto di nuovi
macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole
e medie imprese). - 1. Al fine di accrescere la
competitivita' dei crediti al sistema produttivo, le micro,
le piccole e medie imprese, come individuate dalla
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio
2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a
tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante
operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti,
beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di
fabbrica ad uso produttivo, nonche' per gli investimenti in
hardware, in software ed in tecnologie digitali.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi,
entro il 31 dicembre 2016, dalle banche e dagli
intermediari finanziari autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di leasing finanziario, purche' garantiti da
banche aderenti alla convenzione di cui al comma 7, a
valere su un plafond di provvista, costituito, per le
finalita' di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la
gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per
l'importo massimo di cui al comma 8.
3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata
massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e
sono accordati per un valore massimo complessivo non
superiore a 4 milioni di euro per ciascuna impresa
beneficiaria, anche frazionato in piu' iniziative di
acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al
cento percento dei costi ammissibili individuati dal
decreto di cui al comma 5.
4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello
sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli
interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2,
nella misura massima e con le modalita' stabilite con il
decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto
contributo e' effettuata, sulla base delle dichiarazioni
prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione
dell'investimento, in piu' quote determinate con il
medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non
superiore a 200.000 euro, il contributo puo' essere erogato
in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.
I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina
comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, secondo
periodo.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai
contributi di cui al presente articolo, la misura massima
di cui al comma 4 e le modalita' di erogazione dei
contributi medesimi, le relative attivita' di controllo
nonche' le modalita' di raccordo con il finanziamento di
cui al comma 2.
6. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere
assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella
misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del
finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla
garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito
creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti
disposizioni sul Fondo di garanzia, e' demandata al
soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di
rischiosita' dell'impresa finanziata, misurati in termini
di probabilita' di inadempimento e definiti con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto
individua altresi' le condizioni e i termini per
l'estensione delle predette modalita' di accesso agli altri
interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle
autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle
garanzie del citato Fondo.
7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico,
sentito il Ministero dell'economia e delle finanze,
l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e
prestiti S.p.A. stipulano una o piu' convenzioni, in
relazione agli aspetti di competenza, per la definizione,
in particolare:
a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione
alle banche e agli intermediari di cui al comma 2 del
plafond di provvista di cui al comma 2, anche mediante
meccanismi premiali che favoriscano il piu' efficace
utilizzo delle risorse;
b) dei contratti tipo di finanziamento e di
cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte
delle banche e degli intermediari di cui al comma 2 della
provvista di cui al comma 2;
c) delle attivita' informative, di monitoraggio e
rendicontazione che devono essere svolte dalle banche e
dagli intermediari di cui al comma 2 aderenti alla
convenzione, con modalita' che assicurino piena trasparenza
sulle misure previste dal presente articolo.
8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al
comma 1 e' di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla
base delle risorse disponibili ovvero che si renderanno
disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino
al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti
del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti
effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.,
comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo
economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei
contributi di cui al comma 4, e' autorizzata la spesa di
7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro
per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno
2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021.
8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente
in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e
del settore della pesca.
8-ter. Alla concessione ed erogazione dei contributi
di cui al comma 4 si provvede a valere su di un'apposita
contabilita' speciale del Fondo per la crescita sostenibile
di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla predetta contabilita'
sono versate le risorse stanziate dal comma 8, secondo
periodo, e i successivi eventuali stanziamenti disposti per
le medesime finalita'».
- Si riporta l'articolo 8 comma 1 del decreto-legge 24
gennaio 2015, n. 3, (Misure urgenti per il sistema bancario
e gli investimenti) convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2015, n. 33 (in S.O. n. 15, relativo alla
G.U. 25/03/2015, n. 70):
«Art. 8 (Ricorso facoltativo alla provvista CDP per
banche e intermediari finanziari che erogano finanziamenti
alle PMI). - 1. I contributi di cui all'articolo 2, comma
4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono
essere riconosciuti alle piccole e medie imprese che
abbiano ottenuto un finanziamento, compresa la locazione
finanziaria per le finalita' di cui al comma 1 dello stesso
articolo 2, non necessariamente erogato a valere sul
plafond di provvista costituito, per le finalita' di cui
all'articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata della Cassa
depositi e prestiti.
(Omissis)».
- Si riporta l'articolo 21 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, (Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 (in
S.O. n. 26, relativo alla G.U. 29/06/2019, n. 151):
«Art. 21 (Sostegno alla capitalizzazione). - 1. I
contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
altresi' riconosciuti, alle condizioni di cui al presente
articolo, in favore delle micro, piccole e medie imprese,
costituite in forma societaria, impegnate in processi di
capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di
investimento.
2. Le agevolazioni di cui all'articolo 2 del
decreto-legge n. 69 del 2013 sono concesse nel caso di
sostegno a processi di capitalizzazione delle imprese, a
fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di
capitale sociale dell'impresa, da versare in piu' quote, in
corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del
predetto finanziamento.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, i
contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del
decreto-legge n. 69 del 2013, fermo restando il rispetto
delle intensita' massime previste dalla applicabile
normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato,
sono rapportati agli interessi calcolati, in via
convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del:
a) 5 per cento, per le micro e piccole imprese;
b) 3,575 per cento, per le medie imprese.
4. Per la concessione del contributo di cui al
presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2018, n.
145 e' integrata di euro 10 milioni per l'anno 2019, di
euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e
di euro 10 milioni per l'anno 2024. Al fine di assicurare
l'operativita' della misura, le predette risorse sono
trasferite al Ministero dello sviluppo economico a inizio
di ciascuna delle annualita' previste.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti e le
condizioni di accesso al contributo di cui al comma 3, le
caratteristiche del programma di investimento, le modalita'
e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione
dell'impresa beneficiaria da parte dei soci della medesima,
nonche' le cause e le modalita' di revoca del contributo
nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti, ivi
compresa la realizzazione del predetto piano di
capitalizzazione.
6. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede ai
sensi dell'articolo 50».
- Si riporta il comma 48 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2021, n. 234, recante il Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024, (GU n. 310 del
31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49):
«48. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "in un'unica
soluzione, secondo le modalita' determinate con il medesimo
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "in piu' quote
determinate con il medesimo decreto. In caso di
finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il
contributo puo' essere erogato in un'unica soluzione nei
limiti delle risorse disponibili."».
- Si riporta il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988 n. 400 recante la Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, (GU n. 214 del 12-09-1988 - Suppl. Ordinario n.
86), come da ultime modifiche apportate dalla legge 18
giugno 2009, n. 69:
«Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta l'articolo 2 comma 1 del decreto-legge 11
novembre 2022, n. 173 (Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri) convertito con
modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 (in G.U.
04/01/2023, n. 3):
«Art. 2 (Ministero delle imprese e del made in
Italy). - 1. Il Ministero dello sviluppo economico assume
la denominazione di Ministero delle imprese e del made in
Italy.
(Omissis)».

Note all'art. 1:
- Per il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019
n. 58, si veda nelle note alle premesse.
- Per l'articolo 8 comma 1 del decreto-legge 24 gennaio
2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2015, n. 33, si veda nelle note alle premesse.
- Per il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 13 del testo unico bancario,
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia), GU n. 230
del 30-09-1993 - Suppl. Ordinario n. 92, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n.
223:
«Art. 13 (Albo). - 1. Fermo restando quanto previsto
dalle disposizioni del MVU in tema di pubblicazione
dell'elenco dei soggetti vigilati, la Banca d'Italia
iscrive in un apposito albo le banche italiane e le
succursali in Italia di banche extracomunitarie, nonche' le
succursali delle banche comunitarie stabilite nel
territorio della Repubblica.
2. Le banche indicano negli atti e nella
corrispondenza l'iscrizione nell'albo».
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22
aprile 2022 (Nuova disciplina per la concessione ed
erogazione del contributo in relazione a finanziamenti
bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e
attrezzature da parte di piccole e medie imprese), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 139 del 16 giugno 2022.
- Si riporta l'articolo 106 comma 1 del testo unico
bancario, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia),
GU n. 230 del 30-09-1993 - Suppl. Ordinario n. 92, cosi'
come modificato dal decreto legislativo 19 settembre 2012,
n. 169:
«Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1.
L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e'
riservato agli intermediari finanziari autorizzati,
iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
(Omissis)».
 
Art. 2

Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 34/2019, e' finalizzato all'incentivazione dei processi di capitalizzazione delle PMI tramite l'incremento dell'ammontare del contributo a fronte di investimenti previsti dal decreto 22/4/2022.
2. Il presente decreto definisce i requisiti, le condizioni e le modalita' per l'accesso delle PMI al contributo di cui al decreto-legge n. 34/2019, nonche' i motivi di revoca del contributo stesso.

Note all'art. 2:
- Per il citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019
n. 58, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Risorse finanziarie

1. Le disponibilita' finanziarie per la concessione del contributo di cui al presente decreto ammontano a 80.000.000,00 di euro.
 
Art. 4

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del decreto 22/4/2022 e dei seguenti ulteriori requisiti:
a) sono costituite in forma di societa' di capitali;
b) non annoverano tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'art. 2632 codice civile.
2. Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Note all'art. 4:
- Per i riferimenti del decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze 22 aprile 2022 si veda nelle
note all'art. 1.
- Si riporta l'articolo 444 del codice di procedura
penale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, (GU n. 250 del
24-10-1988 - Suppl. Ordinario n. 92), cosi' come modificato
dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150:
«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). -
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria,
diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva
quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita
fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a
pena pecuniaria. L'imputato e il pubblico ministero possono
altresi' chiedere al giudice di non applicare le pene
accessorie o di applicarle per una durata determinata,
salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la
confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a
specifici beni o a un importo determinato.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto
comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis,
609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora
la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis
del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui
al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del
prezzo o del profitto del reato.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le
determinazioni in merito alla confisca, nonche' congrue le
pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione
enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta
delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il
giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e'
tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute
dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per
la compensazione totale o parziale. Non si applica la
disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica
l'articolo 537-bis.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione
condizionale della pena. In questo caso il giudice, se
ritiene che la sospensione condizionale non possa essere
concessa, rigetta la richiesta.
3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis
del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta,
puo' subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene
accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale
ovvero all'estensione degli effetti della sospensione
condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi
il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o
ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non
possa essere concessa, rigetta la richiesta».
- Si riporta l'articolo 2632 del Codice civile,
approvato regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (GU n.79 del
04-04-1942), cosi' come da ultima modifica apportata dal
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6:
«Art. 2632 (Formazione fittizia del capitale). - Gli
amministratori e i soci conferenti che, anche in parte,
formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale
mediante attribuzioni di azioni o quote in misura
complessivamente superiore all'ammontare del capitale
sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote,
sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in
natura o di crediti ovvero del patrimonio della societa'
nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione
fino ad un anno».
 
Art. 5

Caratteristiche dell'aumento di capitale

1. Entro la data di presentazione della domanda di contributo, la PMI deve avere deliberato un aumento del capitale sociale in misura non inferiore al 30 per cento dell'importo del finanziamento.
2. L'aumento di capitale puo' essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e deve risultare dalla delibera adottata dalla PMI come «versamento in conto aumento capitale».
3. A pena di revoca del contributo, l'aumento di capitale deve essere sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo di cui all'articolo 6.
4. Entro il termine di cui al comma 3, la PMI e' tenuta a versare almeno il 25 per cento dell'aumento di capitale, oltre l'intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto.
5. Ai sensi degli articoli 2481-bis e 2463-bis del codice civile, qualora l'aumento di capitale sia effettuato dall'unico socio ovvero da una societa' a responsabilita' limitata semplificata, l'aumento di capitale deve risultare interamente versato entro il termine di cui al comma 3.
6. L'aumento di capitale sottoscritto deve essere effettuato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2438 e 2481, comma 2, del codice civile.
7. A pena di revoca del contributo, il versamento della quota dell'aumento di capitale non versata entro il termine di cui al comma 3 deve risultare effettuato dalla PMI entro e non oltre la data di presentazione delle singole richieste di erogazione del contributo di cui al decreto 22/4/2022, in misura almeno proporzionale alle quote del contributo stesso e secondo quanto espressamente previsto dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 8.

Note all'art. 5:
- Si riportano gli artt. 2438, 2481, 2481 bis e 2463
bis del Codice civile:
«Art. 2438 (Aumento di capitale). - Un aumento di
capitale non puo' essere eseguito fino a che le azioni
precedentemente emesse non siano interamente liberate.
In caso di violazione del precedente comma, gli
amministratori sono solidalmente responsabili per i danni
arrecati ai soci ed ai terzi. Restano in ogni caso salvi
gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni
emesse in violazione del precedente comma».
«Art. 2481 (Aumento di capitale). - L'atto
costitutivo puo' attribuire agli amministratori la facolta'
di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e
le modalita' di esercizio; la decisione degli
amministratori, che deve risultare da verbale redatto senza
indugio da notaio, deve essere depositata ed iscritta a
norma dell'articolo 2436.
La decisione di aumentare il capitale sociale non
puo' esser attuata fin quando i conferimenti
precedentemente dovuti non sono stati integralmente
eseguiti».
«Art. 2481 bis (Aumento di capitale mediante nuovi
conferimenti). - In caso di decisione di aumento del
capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci
il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle
partecipazioni da essi possedute. L'atto costitutivo puo'
prevedere, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter,
che l'aumento di capitale possa essere attuato anche
mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in
tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla
decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473.
La decisione di aumento di capitale prevede
l'eventuale soprapprezzo e le modalita' ed i termini entro
i quali puo' essere esercitato il diritto di
sottoscrizione. Tali termini non possono essere inferiori a
trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci
che l'aumento di capitale puo' essere sottoscritto. La
decisione puo' anche consentire, disciplinandone le
modalita', che la parte dell'aumento di capitale non
sottoscritta da uno o piu' soci sia sottoscritta dagli
altri soci o da terzi.
Se l'aumento di capitale non e' integralmente
sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il
capitale e' aumentato di un importo pari alle
sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione
medesima lo abbia espressamente consentito.
Salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto
comma e dal sesto comma dell'articolo 2464, i
sottoscrittori dell'aumento di capitale devono, all'atto
della sottoscrizione, versare alla societa' almeno il
venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta
e, se previsto, l'intero soprapprezzo. Per i conferimenti
di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto
dal quinto comma dell'articolo 2464.
Se l'aumento di capitale e' sottoscritto dall'unico
socio, il conferimento in danaro deve essere integralmente
versato all'atto della sottoscrizione.
Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione gli
amministratori devono depositare per l'iscrizione nel
registro delle imprese un'attestazione che l'aumento di
capitale e' stato eseguito».
«Art. 2463 bis (Societa' a responsabilita' limitata
semplificata). - La societa' a responsabilita' limitata
semplificata puo' essere costituita con contratto o atto
unilaterale da persone fisiche.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto
pubblico in conformita' al modello standard tipizzato con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dello sviluppo economico, e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di
nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente
l'indicazione di societa' a responsabilita' limitata
semplificata e il comune ove sono poste la sede della
societa' e le eventuali sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad
1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto
all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e
interamente versato alla data della costituzione. Il
conferimento deve farsi in denaro ed essere versato
all'organo amministrativo;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8)
del secondo comma dell'articolo 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione;
6) gli amministratori.
Le clausole del modello standard tipizzato sono
inderogabili.
La denominazione di societa' a responsabilita'
limitata semplificata, l'ammontare del capitale
sottoscritto e versato, la sede della societa' e l'ufficio
del registro delle imprese presso cui questa e' iscritta
devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza
della societa' e nello spazio elettronico destinato alla
comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso
pubblico.
Salvo quanto previsto dal presente articolo, si
applicano alla societa' a responsabilita' limitata
semplificata le disposizioni del presente capo in quanto
compatibili».
 
Art. 6

Misura del contributo per la capitalizzazione

1. A fronte dell'aumento di capitale di cui all'articolo 5, il contributo di cui all'articolo 11 del decreto 22/4/2022 e' incrementato:
a) al 5 (cinque) per cento per le micro e piccole imprese;
b) al 3,575 (trevirgolacinquecentosettantacinque) per cento per le medie imprese.
2. In caso di riduzione dell'importo del finanziamento, l'importo dell'aumento di capitale puo' essere ridotto purche' sia rispettato il limite di cui all'articolo 5, comma 1.

Note all'art. 6:
- Per i riferimenti del decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze 22 aprile 2022 si veda nelle
note all'art. 1.
 
Art. 7

Presentazione della domanda di contributo
in caso di aumento di capitale

1. La PMI che abbia deliberato l'aumento di capitale di cui all'articolo 5 deve presentare la domanda di contributo utilizzando esclusivamente gli schemi definiti con il provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 12.
2. Con la presentazione della domanda di cui al comma 1, la PMI si impegna alla sottoscrizione ed al versamento dell'aumento di capitale deliberato nei termini e con le modalita' previsti dall'articolo 5.
3. A pena di improcedibilita' della domanda di contributo, la PMI deve allegare alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, attestante l'avvenuta adozione della delibera di aumento del capitale sociale.
4. Qualora la PMI beneficiaria non adempia al versamento dell'aumento di capitale, e' fatto divieto alla medesima di chiedere la conversione dell'istanza nella domanda ordinaria di accesso al contributo per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green di cui all'articolo 11 del decreto 22/4/2022. Nel caso, l'impresa dovra' presentare una nuova domanda, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 9, del decreto 22/4/2022.

Note all'art. 7:
- Si riportano gli articoli 47, 75 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20-02-2001 - Suppl. Ordinario
n. 30:
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.»
«Art. 75 (Decadenza dai benefici). - 1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal
controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicita'
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
1.bis. La dichiarazione mendace comporta, altresi',
la revoca degli eventuali benefici gia' erogati nonche' il
divieto di accesso a contributi, finanziamenti e
agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando
l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano
comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore
dei minori e per le situazioni familiari e sociali di
particolare disagio».
«Art. 76 (Norme penali). - 1. Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia. La
sanzione ordinariamente prevista dal codice penale e'
aumentata da un terzo alla meta'.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu'
rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono
commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,
il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte.
4.bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo
840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di
procedura civile.»
 
Art. 8

Concessione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo nella misura incrementata di cui all'articolo 6 riporta, oltre alle indicazioni e agli obblighi previsti dall'articolo 13 del decreto 22/4/2022, gli obblighi e gli impegni a carico della PMI relativi ai tempi e alle modalita' della sottoscrizione e del versamento dell'aumento di capitale.

Note all'art. 8:
- Per i riferimenti del decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze 22 aprile 2022 si veda nelle
note all'art. 1.
 
Art. 9

Erogazione del contributo

1. L'erogazione delle quote di contributo nella misura incrementata di cui all'articolo 6 e' effettuata nelle medesime modalita' e tempi previsti dal decreto 22/4/2022 ed e' subordinata all'avvenuto versamento delle quote dell'aumento di capitale secondo quanto disposto dal provvedimento di cui all'articolo 12 e dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 8.
2. Nei casi in cui il decreto 22/4/2022 preveda l'erogazione del contributo alla PMI in un'unica quota, l'aumento di capitale sociale deve risultare interamente sottoscritto e versato prima della trasmissione della richiesta unica di erogazione di cui all'articolo 14, comma 2 dello stesso decreto 22/4/2022.
3. L'avvenuto versamento delle quote di aumento di capitale nei tempi e nelle modalita' previste dal presente decreto e' attestato dalla PMI con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni.

Note all'art. 9:
- Per i riferimenti del decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze 22 aprile 2022 si veda nelle
note all'art. 1.
- Per gli articoli 47, 75 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si
veda nelle note all'art 7.
 
Art. 10

Monitoraggio, controlli e ispezioni

1. In ogni fase del procedimento, il Ministero puo' effettuare o disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni secondo le modalita' ed entro i limiti previsti dal presente decreto.
2. Le PMI beneficiarie conservano la documentazione contabile relativa al programma di investimento sostenuto con il contributo assegnato per il periodo previsto dalla vigente normativa in materia e comunque fino a 10 anni, anche al fine di consentire lo svolgimento delle attivita' di controllo e le ispezioni in loco.
 
Art. 11

Revoche

1. Il contributo concesso e' revocato dal Ministero, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in tutto o in parte, qualora:
a) venga accertato che la PMI beneficiaria - in qualunque fase del procedimento - abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita';
b) venga accertata l'assenza dei requisiti di ammissibilita' previsti dall'articolo 4 del presente decreto e dall'articolo 7, comma 1, del decreto 22/4/2022;
c) la PMI beneficiaria assuma una forma giuridica diversa da quella di societa' di capitali prima dell'erogazione dell'ultima quota di contributo;
d) l'aumento di capitale sociale non sia sottoscritto entro il termine di cui all'articolo 5, comma 3;
e) l'aumento di capitale non risulti versato secondo le modalita' e nei termini di cui all'articolo 5;
f) la PMI non residente non provveda all'apertura della sede operativa nel territorio nazionale nei termini previsti dal decreto 22/4/2022 ossia entro la data di presentazione della richiesta di erogazione del contributo;
g) la PMI beneficiaria non provveda a stipulare con il soggetto finanziatore il contratto di finanziamento oggetto di delibera, nei termini previsti all'articolo 13, comma 2 del decreto 22/4/2022;
h) le verifiche e i controlli effettuati ai sensi dell'articolo 14, comma 7 del decreto 22/4/2022, evidenzino condizioni impeditive al mantenimento e all'erogazione delle agevolazioni concesse;
i) i beni oggetto del programma siano alienati, ceduti o distratti dall'uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di ultimazione del programma, anche a seguito di liquidazione volontaria o di procedure concorsuali con finalita' liquidatorie;
j) i beni oggetto del programma non posseggano i requisiti previsti per le singole linee di intervento di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto 22/4/2022;
k) in sede di rendicontazione, le spese oggetto del programma, riferibili a ciascuna delle linee di intervento di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto 22/4/2022, siano imputate su linee di intervento diverse rispetto all'articolazione prevista nel provvedimento di concessione, non essendo possibile in ogni caso riconoscere spese eccedenti tale articolazione su nessuna delle altre linee di intervento dell'investimento;
l) venga accertata la non conformita' del programma realizzato con quanto previsto dall'articolo 9, dall'articolo 10 e dall'articolo 16 del decreto 22/4/2022;
m) il programma di investimenti non sia stato concluso nei termini di cui all'articolo 9, comma 10 del decreto 22/4/2022;
n) la PMI beneficiaria non provveda alla trasmissione della richiesta di erogazione nel rispetto del termine e delle condizioni previsti dall'articolo 14, comma 2 del decreto 22/4/2022;
o) nei casi in cui la normativa di riferimento preveda che il contributo sia erogato alle PMI in piu' quote annuali, la PMI beneficiaria non provveda alla trasmissione delle richieste di pagamento delle quote di contributo successive alla prima nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 14, comma 8 del decreto 22/4/2022;
p) le spese oggetto del programma risultino pagate attraverso compensazione con crediti verso i fornitori, fatto salvo quanto diversamente disciplinato dal provvedimento di cui all'articolo 12;
q) le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature siano effettuate con permuta e contributi in natura;
r) in relazione ai beni materiali di cui agli investimenti compresi nell'elenco di cui all'allegato A della legge 232/2016, le spese di interconnessione ed integrazione siano state sostenute oltre i termini previsti all'articolo 14, comma 2 del decreto 22/4/2022, per la trasmissione della richiesta di erogazione;
s) la PMI beneficiaria non ottemperi all'obbligo di apporre sui titoli di spesa il codice unico di progetto - CUP e il riferimento alla norma istitutiva dell'intervento secondo le previsioni di cui all'articolo 14, comma 11 del decreto 22/4/2022;
t) la PMI beneficiaria sia stata oggetto di dichiarazione di fallimento prima che siano trascorsi tre anni dalla data di completamento del programma;
u) la PMI beneficiaria non consenta lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni di cui all'articolo 10;
v) emerga che l'aumento di capitale sociale sia stato rimborsato, a qualsiasi titolo, ai soci nei tre anni successivi alla data di ultimazione dell'investimento;
w) emerga che la PMI beneficiaria abbia fruito di agevolazioni pubbliche concesse per i medesimi beni e per le medesime spese oltre i limiti delle intensita' massime di aiuto o dell'importo di aiuto piu' elevati applicabili.

Note all'art. 11:
- Si riporta l'articolo 9 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123 recante Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico
alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 30-04-1998:
«Art. 9 (Revoca dei benefici e sanzioni). - 1. In
caso di assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di
documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque
imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto
competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso
di revoca dal bonus fiscale, ne da' immediata comunicazione
al Ministero delle finanze.
2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai
sensi del comma 1, si applica anche una sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una
somma in misura da due a quattro volte l'importo
dell'intervento indebitamente fruito.
3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano
alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi
alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto
previsto dal progetto ammesso all'intervento, e' disposta
la revoca dello stesso, il cui importo e' restituito con le
modalita' di cui al comma.
4. Nei casi di restituzione dell'intervento in
conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque
disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa
beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta
anche in misura parziale purche' proporzionale
all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il
relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso
ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di
pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di
imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti
gli altri casi la maggiorazione da applicare e' determinata
in misura pari al tasso ufficiale di sconto.
5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti
nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente
decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di
prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del
privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti
dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i
diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si
provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo
67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione,
nonche' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e
delle relative sanzioni.
6. Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per
incrementare la disponibilita' di cui all'articolo 10,
comma 2.»
- Per i riferimenti del decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze 22 aprile 2022 si veda nelle
note all'art. 1.
 
Art. 12

Disposizioni finali

1. Il Ministero, entro la data del 1° luglio 2024, con provvedimento della Direzione generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nel sito web www.mise.gov.it, fornisce le istruzioni necessarie per la fruizione delle agevolazioni e definisce gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonche' l'ulteriore documentazione che l'impresa e' tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto. Con il medesimo provvedimento e', altresi', individuato il termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi ai sensi del presente decreto.
2. Con atti aggiuntivi alla convenzione 14 febbraio 2014, sono apportate le modifiche o integrazioni occorrenti agli impegni gia' assunti dalle parti.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni previste dai Capi I, II, IV, V del decreto 22/4/2022.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 gennaio 2024

Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 338