Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2024 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 5 febbraio 2024, n. 10
Testo del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2024), coordinato con la legge di conversione 27 marzo 2024, n. 42 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Societa' "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A."».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Soggetto attuatore delle opere complementari connesse allo
svolgimento (( dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano
Cortina 2026 ))


1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, (( la societa' ANAS S.p.A. e' individuata )) quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonche' nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla societa' «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, di seguito «Societa'». Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli (( effetti prodottisi )) e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Societa' trasmette (( all'ANAS S.p.A. )) una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo e (( circa gli impegni )) finanziari assunti nell'espletamento delle relative attivita'.
(( 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. e' individuata quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A-bis, che costituisce parte integrante del presente decreto, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonche' nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla Societa'. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro quindici giorni dalla medesima data di entrata in vigore, la Societa' trasmette alla RFI S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo e circa gli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attivita'. ))
(( 1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la societa' FERROVIENORD S.p.A. e' individuata quale soggetto attuatore dell'intervento «Sede T2 MXP - Collegamento alla rete ferroviaria nazionale» e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonche' nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla Societa'. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro quindici giorni dalla medesima data di entrata in vigore, la Societa' trasmette alla FERROVIENORD S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione dell'intervento di cui al primo periodo e circa gli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attivita'. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
11 marzo 2020, n. 16 (Disposizioni urgenti per
l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e
paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali
ATP Torino 2021 - 2025, nonche' in materia di divieto di
pubblicizzazione parassitaria), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 marzo 2020, n. 66 convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2020, n. 121:
«Art. 3 (Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026
S.p.A.). - 1. E' autorizzata la costituzione della Societa'
«Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», con sede
in Roma, il cui oggetto sociale e' lo svolgimento delle
attivita' indicate al comma 2. La Societa' e' partecipata
dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per
cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione
Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5
per cento ciascuna. La Societa' e' sottoposta alla
vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il
controllo analogo congiunto, ai sensi dell'articolo 5,
comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La
Societa' e' iscritta di diritto nell'elenco di cui
all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. L'atto costitutivo e lo statuto sono
predisposti nel rispetto della normativa in materia di
societa' per azioni e del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, recante testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica.
(Omissis).»
 
ALLEGATO A
(di cui all'articolo 1, comma 1)

Elenco delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento (( dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 affidate ad ANAS S.p.A. come soggetto attuatore )) ((
===================================================================== | Regione | Intervento | +==============+====================================================+ | |SS 38 - Allargamento tratti saltuari dal km 18+200 | |Lombardia |al km 68+300 | +--------------+----------------------------------------------------+ | |SS 36 - Adeguamento a tre corsie del Ponte Manzoni a| |Lombardia |Lecco | +--------------+----------------------------------------------------+ |Lombardia |SS 36 - Consolidamento galleria «Monte Piazzo» | +--------------+----------------------------------------------------+ |Lombardia |SS 36 - Potenziamento svincolo in localita' Piona | +--------------+----------------------------------------------------+ |Lombardia |SS 36 - Messa in sicurezza tratta Giussano-Civate | +--------------+----------------------------------------------------+
))


 
(( «ALLEGATO A-bis
(articolo 1, comma 1-bis)

Elenco delle opere complementari in ambito ferroviario connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 affidate alla RFI S.p.A. come soggetto attuatore
===================================================================== |Regione o| | |provincia| | |autonoma | Intervento | +=========+=========================================================+ |Provincia| | |autonoma |Stazione ferroviaria di Trento - Adeguamento | |di Trento|infrastrutturale | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Stazione di Longarone - Miglioramento accessibilita' e | |Veneto |velocizzazione itinerari | +---------+---------------------------------------------------------+ |Veneto |PRG di Ponte nelle Alpi | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Rinnovo stazioni/costruzione parcheggi di scambio Lotto 1| |Veneto |Stazione di Belluno | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Rinnovo stazioni/costruzione parcheggi di scambio Lotto 2| |Veneto |Stazione di Feltre | +---------+---------------------------------------------------------+ |Lombardia|Interventi puntuali potenziamento - PRG sedi di incrocio | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto | |Lombardia|1 Lotto funzionale FORCOLA | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto | |Lombardia|2 Lotto funzionale COLORINA | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto | |Lombardia|3 Lotto funzionale MONTAGNA-POGGIRIDENTI | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto | |Lombardia|4 Lotto funzionale CHIURO-TEGLIO | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto | |Lombardia|5 Lotto funzionale Ponte-Chiuro | +---------+---------------------------------------------------------+ | |Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto | |Lombardia|6 Lotto funzionale Bianzone | +---------+---------------------------------------------------------+
». ))

 

ALLEGATO B
(di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b))

«Allegato 1
(di cui all'articolo 3, comma 5-ter)

Elenco delle opere complementari in ambito stradale gia' oggetto di commissariamento, per cui e' disposta la nomina dell'amministratore delegato della Societa' "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." quale commissario straordinario
===================================================================== | Regione | Intervento | +=============+=====================================================+ | |SS 36 - Completamento percorso ciclabile Abbadia | |Lombardia |Lariana | +-------------+-----------------------------------------------------+ |Lombardia |SS 38 - Tangenziale sud di Sondrio | +-------------+-----------------------------------------------------+ | |SS 42 "del Tonale e della Mendola" - lotto 1 (comune | | |di Trescore Balneario); lotto 2 (comune di | |Lombardia |Entratico)  | +-------------+-----------------------------------------------------+ |Lombardia |SS 639 - Variante di Vercurago | +-------------+-----------------------------------------------------+ |Veneto |SS 51 - Variante di Cortina | +-------------+-----------------------------------------------------+ |Veneto |SS 51 - Variante di Longarone | +-------------+-----------------------------------------------------+
».
 
Art. 2
Modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31

1. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) al comma 2, dopo le parole: «legge 30 dicembre 2020, n. 178» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione delle opere affidate quale soggetto attuatore (( alla societa' ANAS S.p.A.» ));
(( 1-bis) al comma 2-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'intervento pubblico per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 deve tener conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilita'» ));
2) il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
«5. L'organo di amministrazione della Societa' e' composto da cinque membri, dei quali:
a) tre designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'(( Autorita' di Governo )) competente in materia di sport, di cui:
1) uno con funzioni di presidente;
2) uno con funzioni di amministratore delegato, al quale sono altresi' attribuite le funzioni di cui al comma 5-ter, primo periodo;
3) un consigliere con delega sulle attribuzioni di cui al comma 5-ter, secondo periodo;
b) uno designato dalla regione Lombardia;
c) uno designato congiuntamente dalla regione Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
5-bis. Alle riunioni dell'organo di amministrazione puo' partecipare, senza diritto di voto, l'amministratore delegato della Fondazione di cui all'articolo 2.
5-ter. All'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), (( numero 2) )), sono attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, (( nonche' degli interventi )) di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. (( L'organo di amministrazione )) delega al consigliere di cui al comma 5, lettera a), (( numero 3) )), le proprie attribuzioni in materia di monitoraggio e coordinamento delle attivita' di internal auditing e rendicontazione. Sulle funzioni delegate ai sensi del presente comma, (( l'organo di amministrazione )) puo', in qualunque momento, impartire direttive e avocare a se' operazioni rientranti nella delega.
((5-quater. Nel caso in cui l'organo di amministrazione decida di procedere, conformemente allo statuto, alla nomina del direttore generale della Societa', l'incarico e' conferito all'amministratore delegato della medesima Societa'». ))
3) al comma 6, ovunque ricorra, la parola: «nominati» e' sostituita dalla seguente: «designati»;
4) il comma 7 e' abrogato;
b) e' aggiunto l'Allegato 1, di cui all'Allegato B al presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli l'articoli 3, commi 2,
2-ter, 5 e 6 del citato decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,
convertito, con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n.
31, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026
S.p.A.). - 2. Lo scopo statutario e' la progettazione
nonche' la realizzazione, quale centrale di committenza e
stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre
amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle
opere olimpiche, costituito dalle opere individuate con
decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con
decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, ad eccezione delle opere
affidate quale soggetto attuatore ad ANAS S.p.A., nonche'
da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli
impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla
base di un piano degli interventi predisposto dalla
societa', d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e con le regioni interessate. Il piano
complessivo delle opere e' approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
(Omissis).
2-ter. Per la realizzazione degli interventi
ricompresi nei piani approvati ai sensi del presente
articolo, che incidono sulle zone di protezione speciale e
sui siti di importanza comunitaria, si applicano i criteri
e la disciplina previsti dalla direttiva 92/43/CEE del
Consiglio, del 21 maggio 1992. L'intervento pubblico per il
completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei
Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026
deve tener conto delle esigenze degli atleti e delle
persone con disabilita'.
(Omissis)
5. L'organo di amministrazione della Societa' e'
composto da cinque membri, dei quali:
a) tre designati dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con l'Autorita' di Governo competente in
materia di sport, di cui:
1) uno con funzioni di presidente;
2) uno con funzioni di amministratore delegato,
al quale sono altresi' attribuite le funzioni di cui al
comma 5-ter, primo periodo;
3) un consigliere con delega sulle attribuzioni
di cui al comma 5-ter, secondo periodo;
b) uno designato dalla regione Lombardia;
c) uno designato congiuntamente dalla regione
Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
5-bis. Alle riunioni dell'organo di amministrazione
puo' partecipare, senza diritto di voto, l'amministratore
delegato della Fondazione di cui all'articolo 2.
5-ter. All'amministratore delegato di cui al comma 5,
lettera a), numero 2), sono attribuite le funzioni di
commissario straordinario per la realizzazione degli
interventi stradali di cui all'Allegato 1, che costituisce
parte integrante del presente decreto, nonche' degli
interventi di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.
L'organo di amministrazione delega al consigliere di cui al
comma 5, lettera a), numero 3), le proprie attribuzioni in
materia di monitoraggio e coordinamento delle attivita' di
internal auditing e rendicontazione. Sulle funzioni
delegate ai sensi del presente comma, l'organo di
amministrazione puo', in qualunque momento, impartire
direttive e avocare a se' operazioni rientranti nella
delega.
5-quater. Nel caso in cui l'organo di amministrazione
decida di procedere, conformemente allo statuto, alla
nomina del direttore generale della Societa', l'incarico e'
conferito all'amministratore delegato della medesima
Societa'.
6. Il collegio sindacale della Societa' si compone di
cinque membri, dei quali tre designati dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' di Governo
competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di
Presidente, e due designati congiuntamente dalle Regioni
Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano. Non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2397, primo comma, secondo periodo, del codice
civile.
7. Abrogato.
(Omissis).».
 
Art. 3
(( Disposizioni in materia di commissariamenti delle opere connesse
allo svolgimento ))
dei Giochi olimpici e paralimpici invernali
Milano Cortina 2026

1. L'amministratore delegato pro tempore (( dell'ANAS S.p.A. )), dalla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla strada statale SS 36 - Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli (( effetti prodottisi )) e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Commissario straordinario di cui al primo periodo puo' nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale (( dell'ANAS S.p.A. )) Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennita', comunque denominati. Gli eventuali (( rimborsi di spese )) sono posti a carico del quadro economico dell'intervento di cui al primo periodo nel limite massimo di 50.000 euro annui.
2. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali di cui al comma 1, l'amministratore delegato pro tempore (( dell'ANAS S.p.A. )) puo' avvalersi delle strutture della medesima societa' e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
(( 2-bis. L'amministratore delegato pro tempore della RFI S.p.A., dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, subentra quale Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di soppressione di passaggi a livello insistenti sulla strada statale 38, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Commissario straordinario di cui al primo periodo puo' nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale della RFI S.p.A. Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennita', comunque denominati. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico dei quadri economici degli interventi di cui al primo periodo nel limite complessivo massimo di 50.000 euro annui. ))
(( 2-ter. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali di cui al comma 2-bis, l'amministratore delegato pro tempore della RFI S.p.A. puo' avvalersi delle strutture della medesima societa' e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 4, commi 2 e 3, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 «Disposizioni urgenti
per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55:
«Art. 4 (Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali). - 2. Per le
finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo di poter
celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari,
individuabili anche nell'ambito delle societa' a controllo
pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione
ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei
lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale
rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora
appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, anche mediante
specifici protocolli operativi per l'applicazione delle
migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni
effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela
ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, per i quali il termine di
adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data
di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove
l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti
si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo'
altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente
periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima
documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni,
decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi
si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove
sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il termine di
sessanta giorni di cui al presente comma e' sospeso, fino
all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e,
comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi
i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I
termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi'
per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale
della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i
principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni
contenute nella parte seconda del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006. Per gli interventi ricompresi
negli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Commissario
straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni
territorialmente competenti, puo' richiedere al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica di individuare
la regione quale autorita' competente allo svolgimento
della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA)
o alla verifica di assoggettabilita' a VIA. Entro e non
oltre i successivi quindici giorni, il competente ufficio
del Ministero comunica al Commissario straordinario e alla
regione la determinazione in merito all'autorita'
competente.
2-bis. (Omissis).
3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari
straordinari possono essere abilitati ad assumere
direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano
in deroga alle disposizioni di legge in materia di
contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di
cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di
subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo
periodo, il Commissario straordinario provvede anche a
mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del
verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la
sola presenza di due rappresentanti della regione o degli
enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento.»
 
(( Art. 3 - bis
Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei Giochi olimpici e
paralimpici invernali Milano Cortina 2026

1. Gli enti territoriali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono concorrere a finanziare e svolgere attivita' inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, secondo una pianificazione definita d'intesa con il Comitato Organizzatore di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, o comunque comunicata allo stesso.
2. Gli enti concedenti degli impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 sono autorizzati a procedere alla revisione del relativo contratto ai sensi dell'articolo 192 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in presenza dei presupposti e nei limiti ivi previsti, al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari, in conseguenza degli impieghi connessi all'evento, mediante la rideterminazione della durata del contratto di concessione, nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della sua conclusione. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai contratti di concessione in relazione ai quali l'equilibrio economico-finanziario e i livelli di traslazione del rischio pattuiti al momento della loro conclusione siano altrimenti assicurati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti concedenti.
3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono disporre, con ordinanza, l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali, come definite nel Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2023, se cio' risulti necessario ad assicurare la fruibilita' e funzionalita' degli impianti e delle infrastrutture nonche' lo svolgimento dell'evento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 49, commi 2, 3 e 4, e 50 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
4. Le disponibilita' derivanti dalle economie conseguite in relazione all'avvenuto collaudo degli interventi di cui al Piano complessivo delle opere olimpiche, ove non gia' destinate ai maggiori fabbisogni degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, nonche' le disponibilita' derivanti dalla mancata realizzazione degli interventi di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono destinate, qualora non necessarie al completamento delle opere del Piano, alle finalita' definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le relative parti di competenza, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa con le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 2 del citato decreto-legge 11
marzo 2020, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 maggio 2020, n. 31:
«Art. 2 (Comitato Organizzatore). - 1. Sono membri
della Fondazione «Milano-Cortina 2026», costituita in data
9 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 14 del codice
civile, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano
Paralimpico, la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le
Province autonome di Trento e di Bolzano, il Comune di
Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo.
2. La Fondazione di cui al comma 1, non avente scopo
di lucro e operante in regime di diritto privato, con
funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi, svolge tutte
le attivita' di gestione, organizzazione, promozione e
comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi,
tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio
Olimpico Congiunto, in conformita' agli impegni assunti
dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della
Carta Olimpica.
2-bis. Alle assunzioni a tempo determinato effettuate
dalla Fondazione per lo svolgimento delle attivita' di cui
al comma 2 non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 96. Alle gia' menzionate assunzioni non si
applicano, altresi', le previsioni di cui agli articoli 23
e 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
comunque entro il limite dei trentasei mesi.
3. La Fondazione e' amministrata esclusivamente da un
consiglio di amministrazione, al cui interno e tra i cui
membri puo' essere istituito un comitato di gestione con
composizione e funzioni disciplinate dallo statuto. Il
consiglio di amministrazione e' composto da quattordici
membri, di cui:
a) sette nominati d'intesa dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico, uno
dei quali con funzioni di presidente;
b) sei nominati d'intesa dalla Regione Lombardia,
dalla Regione Veneto, dalle Province autonome di Trento e
Bolzano, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina
d'Ampezzo;
c) uno, con funzioni di amministratore delegato,
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare sentiti la Regione Lombardia, la
Regione Veneto, le Province autonome di Trento e Bolzano,
il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo.
4. I membri della Fondazione di cui al comma 1
provvedono, su proposta dell'amministratore delegato
nominato ai sensi del comma 3, lettera c), al conseguente
adeguamento dello statuto della Fondazione entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
5. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e della
costituzione del nuovo consiglio di amministrazione, ogni
funzione e' svolta dall'amministratore delegato nominato ai
sensi del comma 3, lettera c).
6. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato
Organizzatore non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.»
- Si riporta l'articolo 192 del decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in
attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.
78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici):
«Art. 192 (Revisione del contratto di concessione). -
1. Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e
imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o
della regolazione di riferimento, purche' non imputabili al
concessionario, che incidano in modo significativo
sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il
concessionario puo' chiedere la revisione del contratto
nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai
livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti
al momento della conclusione del contratto.
L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario
dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e
rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a
carico della stessa.
2. In sede di revisione ai sensi del comma 1 non e'
consentito concordare modifiche che alterino la natura
della concessione, o modifiche sostanziali che, se fossero
state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione
della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di
candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o
l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente
accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti
alla procedura di aggiudicazione della concessione.
3. Nei casi di opere di interesse statale ovvero
finanziate con contributo a carico dello Stato per le quali
non sia gia' prevista l'espressione del CIPESS la revisione
e' subordinata alla previa valutazione del Dipartimento per
la programmazione e il coordinamento della politica
economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei
ministri, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione
delle linee guida per la regolazione dei servizi di
pubblica utilita' (NARS), che emette un parere di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze
-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
4. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del
piano economico-finanziario le parti possono recedere dal
contratto. In tal caso, al concessionario sono rimborsati
gli importi di cui all'articolo 190, comma 4, lettere a) e
b), a esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento
anticipato dei contratti di copertura del rischio di
fluttuazione del tasso di interesse.»
- Si riporta l'articolo 49, commi 2, 3 e 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita'):
«Art. 49 (L'occupazione temporanea di aree non
soggette ad esproprio. (L-R)). - (Omissis).
2. Al proprietario del fondo e' notificato, nelle
forme degli atti processuali civili, un avviso contenente
l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui e'
prevista l'esecuzione dell'ordinanza che dispone
l'occupazione temporanea. (L)
3. Al momento della immissione in possesso, e'
redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi.
(L)
4. Il verbale e' redatto in contraddittorio con il
proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la
presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti
del soggetto espropriante. Possono partecipare alle
operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o
personali sul bene da occupare. (R)
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 50 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327:
«Art. 50 (Indennita' per l'occupazione. (L-R)). - 1.
Nel caso di occupazione di un'area, e' dovuta al
proprietario una indennita' per ogni anno pari ad un
dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio
dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una
indennita' pari ad un dodicesimo di quella annua. (L)
2. Se manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia
interesse la commissione provinciale prevista dall'articolo
41 determina l'indennita' e ne da' comunicazione al
proprietario, con atto notificato con le forme degli atti
processuali civili. (R)
3. Contro la determinazione della commissione, e'
proponibile l'opposizione alla stima. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 54 in quanto compatibili.».
- Per i riferimenti al decreto-legge 11 marzo 2020, n.
16 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio
2020, n. 31, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.
 
Art. 4

Disposizioni transitorie e finanziarie

1. Entro trenta giorni dalla nomina degli organi sociali ai sensi del comma 2, la Societa' adegua la convenzione quadro (( con l'ANAS S.p.A. )) alle disposizioni di cui al presente decreto. Per ciascuno degli interventi di cui all'Allegato A, non sono dovute alla Societa' le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo e terzo periodo, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31. Per la realizzazione dei predetti interventi, sono riconosciuti (( all'ANAS S.p.A. )) gli oneri di investimento di cui all'articolo 36, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da cui sono dedotte le eventuali somme rendicontate (( dall'ANAS S.p.A. )), nelle modalita' previste dal vigente contratto di programma, rispetto ai costi interni ed esterni sostenuti per i predetti interventi alla data di entrata in vigore del presente decreto. (( Gli oneri di cui al terzo periodo del presente comma )) sono riconosciuti nei limiti delle risorse allo stato disponibili nei quadri economici senza nuovi o maggiori (( oneri )) a carico della finanza pubblica.
2. Alla designazione dei componenti degli organi sociali della Societa' in coerenza con le disposizioni dell'articolo 2 si provvede entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro i successivi quindici giorni dalle designazioni, e' convocata l'assemblea dei soci della Societa' per procedere al rinnovo degli organi sociali. Entro i successivi trenta giorni dalla nomina degli organi sociali, la Societa' adegua il proprio Statuto alle disposizioni di cui al presente decreto, anche ai fini dell'attribuzione delle deleghe ai sensi dell'articolo 11, comma 9, lettera a), del (( testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al )) decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Nelle more del perfezionamento delle procedure di nomina, restano in carica gli organi sociali con poteri di gestione ordinari.
3. E' autorizzata a favore dell'ANAS S.p.A. la spesa di 17,73 milioni di euro per l'anno 2032 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. (( L'ANAS S.p.A. )) destina le risorse di cui al primo periodo alla copertura degli oneri connessi alla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, anche al fine di garantire l'accessibilita' complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
(( 3-bis. Per la realizzazione delle opere del piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per le quali la Societa' intende avvalersi dell'ANAS S.p.A. per le fasi di affidamento e di esecuzione delle opere, la copertura dei costi per le attivita' svolte da quest'ultima avviene mediante corresponsione di contributi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul quadro economico delle relative opere. Per ciascuno degli interventi di cui al primo periodo sono riconosciuti oneri di investimento nel limite complessivo massimo del 9 per cento del quadro economico, comprensivo delle somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 16 del 2020 e, comunque, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili nei relativi quadri economici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Societa' provvede, per ciascuno degli interventi, alla sottoscrizione di apposita convenzione con l'ANAS S.p.A. per la definizione degli interventi alla stessa affidati e dei relativi oneri finanziari in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli interventi affidati all'ANAS S.p.A. ai sensi del presente comma sono recepiti in sede di aggiornamento del contratto di programma sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con l'ANAS S.p.A. ))
(( 3-ter. Per gli interventi di cui all'Allegato A-bis, in relazione alle attivita' gia' svolte dalla Societa' alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' per quelle di monitoraggio, le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo periodo, del citato decreto-legge n. 16 del 2020 sono determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
(( 3-quater. Per l'intervento di cui all'articolo 1, comma 1-ter, in relazione alle attivita' gia' svolte dalla Societa' alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' per quelle di monitoraggio, le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo periodo, del citato decreto-legge n. 16 del 2020 sono determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
(( 3-quinquies. L'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi Orientali provvede all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico nel territorio di competenza ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'aggiornamento del piano e' approvato anche in piu' stralci funzionali, in coerenza con le modalita' di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il primo stralcio funzionale, riguardante il territorio del comune di Cortina d'Ampezzo, e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il piano individua le misure strutturali e non strutturali funzionali alla mitigazione e gestione del rischio ed e' corredato di norme di attuazione. ))
(( 3-sexies. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attivita' finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento al necessario monitoraggio e governo del rischio idrogeologico per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, ivi compresa l'attivita' di pianificazione di cui al comma 3-quinquies, l'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e' autorizzata a reclutare, nel biennio 2024-2025, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o mediante le ulteriori modalita' di reclutamento previste a legislazione vigente, in aggiunta alle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, il seguente contingente di personale: un dirigente di prima fascia, un dirigente di seconda fascia, un'unita' da inquadrare nell'area delle elevate professionalita', prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali - Triennio 2019-2021, e dodici unita' da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal medesimo contratto collettivo. Per effetto di quanto previsto dal presente comma, nella vigente dotazione organica dell'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi Orientali sono istituite una posizione di dirigente di prima fascia e una posizione nell'area delle elevate professionalita'. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 917.202 per l'anno 2024 e a euro 1.222.936 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ))
4. (( Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 3-bis e dei commi 1, 2, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del presente articolo )), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 3, comma 11, primo e terzo
periodo, del citato decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020,
n. 31:
«Art. 3 (Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026
S.p.A.). - (Omissis)
11. Per lo svolgimento delle sue funzioni, sono
attribuite alla Societa' le somme previste alla voce «oneri
di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun
progetto delle opere di cui al comma 2.
(Omissis)
Le somme previste nei quadri economici destinate ai
servizi di ingegneria e architettura restano nella
disponibilita' della Societa', che puo' svolgere
direttamente i suddetti servizi o affidarli a soggetti
terzi, secondo le procedure previste dal codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.
- Si riporta l'articolo 36, comma 3-bis, secondo
periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria)
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111:
«Art. 36 (Disposizioni in materia di riordino
dell'ANAS S.p.A.). - (Omissis)
3-bis. Per le attivita' di investimento di cui al
comma 3, lettere a), b) e c), a titolo di onere di
investimento, e' riconosciuta ad ANAS s.p.a. una quota non
superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento
destinato alla realizzazione dell'intervento per spese non
previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e
non inserite nel quadro economico di progetto approvato a
decorrere dal 1° gennaio 2015. Per i quadri economici
approvati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, la quota
di cui al precedente periodo non puo' superare il 9 per
cento dello stanziamento destinato alla realizzazione
dell'intervento. Entro il predetto limite, il Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sulla
base delle risultanze della contabilita' analitica sulle
spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS s.p.a.,
stabilisce la quota da riconoscere alla societa' con
obiettivo di efficientamento dei costi.
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 11, comma 9, lettera a), del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in
materia di societa' a partecipazione pubblica):
«Art. 11 (Organi amministrativi e di controllo delle
societa' a controllo pubblico). - (Omissis)
9. Gli statuti delle societa' a controllo pubblico
prevedono altresi':
a) l'attribuzione da parte del consiglio di
amministrazione di deleghe di gestione a un solo
amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al
presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 214, comma 1, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77:
«Art. 214 (Contributo straordinario a compensazione
dei minori incassi dell'ANAS e delle imprese esercenti
attivita' di trasporto ferroviario). - 1. A seguito della
riduzione della circolazione autostradale conseguente alle
misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e' autorizzata la spesa di 25
milioni di euro annui dal 2021 al 2034 quale contributo
massimo al fine di compensare A.N.A.S. S.p.A. della
riduzione delle entrate relative all'anno 2020 derivanti
dalla riscossione dei canoni previsti dall'articolo 10,
comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, dall'articolo 19, comma 9-bis, del decreto legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15,
comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
(Omissis).»
- Per l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo
2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
maggio 2020, n. 31, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 2.
- Si riportano gli articoli 65 e 67 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
«Art.65 (Valore, finalita' e contenuti del piano di
bacino distrettuale). - 1. Il Piano di bacino distrettuale,
di seguito Piano di bacino, ha valore di piano territoriale
di settore ed e' lo strumento conoscitivo, normativo e
tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e
programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla
conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo
ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base
delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio
interessato.
2. Il Piano di bacino e' redatto dall'Autorita' di
bacino in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati ai
sensi del comma 3. Studi ed interventi sono condotti con
particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di
alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo-valle.
3. Il Piano di bacino, in conformita' agli indirizzi,
ai metodi e ai criteri stabiliti dalla Conferenza
istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4,
realizza le finalita' indicate all'articolo 56 e, in
particolare, contiene, unitamente agli elementi di cui
all'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto:
a) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato
del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio
previste dagli strumenti urbanistici comunali ed
intercomunali, nonche' dei vincoli, relativi al distretto,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) la individuazione e la quantificazione delle
situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema
fisico, nonche' delle relative cause;
c) le direttive alle quali devono uniformarsi la
difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed
idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;
d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in
funzione:
1) dei pericoli di inondazione e della gravita'
ed estensione del dissesto;
2) dei pericoli di siccita';
3) dei pericoli di frane, smottamenti e simili;
4) del perseguimento degli obiettivi di sviluppo
sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonche'
del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli
interventi;
e) la programmazione e l'utilizzazione delle
risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;
f) la individuazione delle prescrizioni, dei
vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie,
idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica
idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni
e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati
alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;
g) il proseguimento ed il completamento delle opere
indicate alla lettera f), qualora siano gia' state
intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali, da
leggi ordinarie, oppure a seguito dell'approvazione dei
relativi atti di programmazione;
h) le opere di protezione, consolidamento e
sistemazione dei litorali marini che sottendono il
distretto idrografico;
i) i meccanismi premiali a favore dei proprietari
delle zone agricole e boschive che attuano interventi
idonei a prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico;
l) la valutazione preventiva, anche al fine di
scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro
diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto
ambientale e delle risorse finanziarie per i principali
interventi previsti;
m) la normativa e gli interventi rivolti a regolare
l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale,
lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto,
specificatamente individuate in funzione del buon regime
delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e
geomorfologico dei terreni e dei litorali;
n) l'indicazione delle zone da assoggettare a
speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche
condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del
suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione
contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;
o) le misure per contrastare i fenomeni di
subsidenza e di desertificazione, anche mediante programmi
ed interventi utili a garantire maggiore disponibilita'
della risorsa idrica ed il riuso della stessa;
p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto
con specificazione degli scopi energetici, idropotabili,
irrigui od altri e delle portate;
q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la
pesca, la navigazione od altre;
r) il piano delle possibili utilizzazioni future
sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per
tipologie d'impiego e secondo le quantita';
s) le priorita' degli interventi ed il loro
organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravita' del
dissesto;
t) l'indicazione delle risorse finanziarie previste
a legislazione vigente.
4. Le disposizioni del Piano di bacino approvato
hanno carattere immediatamente vincolante per le
amministrazioni ed enti pubblici, nonche' per i soggetti
privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale
efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i
piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto
ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque
non in contrasto, con il Piano di bacino approvato.
5. Ai fini di cui al comma 4, entro dodici mesi
dall'approvazione del Piano di bacino le autorita'
competenti provvedono ad adeguare i rispettivi piani
territoriali e programmi regionali quali, in particolare,
quelli relativi alle attivita' agricole, zootecniche ed
agroforestali, alla tutela della qualita' delle acque, alla
gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni ambientali ed
alla bonifica.
6. Fermo il disposto del comma 4, le regioni, entro
novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di
bacino sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali,
emanano ove necessario le disposizioni concernenti
l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico.
Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati
dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le
prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti
predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti
relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi
dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e
comunque entro nove mesi dalla pubblicazione
dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento
provvedono d'ufficio le regioni.
7. In attesa dell'approvazione del Piano di bacino,
le Autorita' di bacino adottano misure di salvaguardia con
particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di
alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed ai
contenuti di cui alle lettere b), c), f), m) ed n) del
comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente
vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del
Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a
tre anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza,
da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle
misure di salvaguardia, e qualora da cio' possa derivare un
grave danno al territorio, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, previa diffida ad
adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida
medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie
misure provvisorie di salvaguardia, anche con efficacia
inibitoria di opere, di lavori o di attivita' antropiche,
dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni
competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di
cui al presente comma riguarda un ufficio periferico dello
Stato, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare informa senza indugio il Ministro
competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le
misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane
la necessita' di un intervento cautelare per evitare un
grave danno al territorio, il Ministro competente, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, adotta l'ordinanza cautelare di cui
al presente comma.
8. I piani di bacino possono essere redatti ed
approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a
settori funzionali, che, in ogni caso, devono costituire
fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui
al comma 3. Deve comunque essere garantita la
considerazione sistemica del territorio e devono essere
disposte, ai sensi del comma 7, le opportune misure
inibitorie e cautelari in relazione agli aspetti non ancora
compiutamente disciplinati.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»
«Art. 67 (I piani stralcio per la tutela dal rischio
idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a
rischio). - 1. Nelle more dell'approvazione dei piani di
bacino, le Autorita' di bacino adottano, ai sensi
dell'articolo 65, comma 8, piani stralcio di distretto per
l'assetto idrogeologico (PAI), che contengano in
particolare l'individuazione delle aree a rischio
idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a
misure di salvaguardia e la determinazione delle misure
medesime.
2. Le Autorita' di bacino, anche in deroga alle
procedure di cui all'articolo 66, approvano altresi' piani
straordinari diretti a rimuovere le situazioni a piu'
elevato rischio idrogeologico, redatti anche sulla base
delle proposte delle regioni e degli enti locali. I piani
straordinari devono ricomprendere prioritariamente le aree
a rischio idrogeologico per le quali e' stato dichiarato lo
stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225. I piani straordinari contengono in
particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree
a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumita'
delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del
patrimonio ambientale e culturale. Per tali aree sono
adottate le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo
65, comma 7, anche con riferimento ai contenuti di cui al
comma 3, lettera d), del medesimo articolo 65. In caso di
inerzia da parte delle Autorita' di bacino, il Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei
Ministri, di cui all'articolo 57, comma 2, adotta gli atti
relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla
salvaguardia delle predette aree. Qualora le misure di
salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio
di cui al comma 1, esse rimangono in vigore sino
all'approvazione di detti piani. I piani straordinari
approvati possono essere integrati e modificati con le
stesse modalita' di cui al presente comma, in particolare
con riferimento agli interventi realizzati ai fini della
messa in sicurezza delle aree interessate.
3. Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 57,
comma 2, tenendo conto dei programmi gia' adottati da parte
delle Autorita' di bacino e dei piani straordinari di cui
al comma 2 del presente articolo, definisce, d'intesa con
la Conferenza Stato-regioni, programmi di interventi
urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei
distretti idrografici, per la riduzione del rischio
idrogeologico nelle zone in cui la maggiore vulnerabilita'
del territorio e' connessa con piu' elevati pericoli per le
persone, le cose ed il patrimonio ambientale, con priorita'
per le aree ove e' stato dichiarato lo stato di emergenza,
ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225. Per la realizzazione degli interventi possono essere
adottate, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, e d'intesa con le regioni
interessate, le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Per l'attivita' istruttoria relativa agli
adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, i Ministri competenti
si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, del Dipartimento della protezione civile, nonche'
della collaborazione del Corpo forestale dello Stato, delle
regioni, delle Autorita' di bacino, del Gruppo nazionale
per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio
nazionale delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, del
Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), per quanto di rispettiva competenza.
5. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di
cui ai commi 1, 2, 3 e 4, gli organi di protezione civile
provvedono a predisporre, per le aree a rischio
idrogeologico, con priorita' assegnata a quelle in cui la
maggiore vulnerabilita' del territorio e' connessa con piu'
elevati pericoli per le persone, le cose e il patrimonio
ambientale, piani urgenti di emergenza contenenti le misure
per la salvaguardia dell'incolumita' delle popolazioni
interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la
messa in salvo preventiva.
6. Nei piani stralcio di cui al comma 1 sono
individuati le infrastrutture e i manufatti che determinano
il rischio idrogeologico. Sulla base di tali
individuazioni, le regioni stabiliscono le misure di
incentivazione a cui i soggetti proprietari possono
accedere al fine di adeguare le infrastrutture e di
rilocalizzare fuori dall'area a rischio le attivita'
produttive e le abitazioni private. A tale fine le regioni,
acquisito il parere degli enti locali interessati,
predispongono, con criteri di priorita' connessi al livello
di rischio, un piano per l'adeguamento delle
infrastrutture, determinandone altresi' un congruo termine,
e per la concessione di incentivi finanziari per la
rilocalizzazione delle attivita' produttive e delle
abitazioni private realizzate in conformita' alla normativa
urbanistica edilizia o condonate. Gli incentivi sono
attivati nei limiti della quota dei fondi introitati ai
sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, e riguardano anche gli oneri per la
demolizione dei manufatti; il terreno di risulta viene
acquisito al patrimonio indisponibile dei comuni.
All'abbattimento dei manufatti si provvede con le modalita'
previste dalla normativa vigente. Ove i soggetti
interessati non si avvalgano della facolta' di usufruire
delle predette incentivazioni, essi decadono da eventuali
benefici connessi ai danni derivanti agli insediamenti di
loro proprieta' in conseguenza del verificarsi di calamita'
naturali.
7. Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo devono contenere l'indicazione dei mezzi per la
loro realizzazione e della relativa copertura
finanziaria.".
-Si riporta l'articolo 1, comma 199, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2015):
199. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per il
finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione
di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
2017, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e
2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2020 da ripartire tra le finalita' di cui all'elenco n. 1
allegato alla presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.».
 
Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.