IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, che ha previsto che per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti si applichi il prezzo chiuso aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale e' fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture - ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici che, all'art. 216, comma 27-ter dispone che «ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del presente codice e in corso di esecuzione si applica la disciplina gia' contenuta nell'art. 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»; Considerato il parere dell'Avvocatura generale dello Stato prot. n. 35949 del 23 gennaio 2017 secondo cui ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e in corso di esecuzione continua ad applicarsi la disciplina gia' contenuta nell'art. 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici e in particolare l'art. 226; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; Vista la sentenza n. 5088/06 del Consiglio di Stato, Sezione sesta, che ha stabilito che il decreto del Ministro delle infrastrutture - ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - di cui al citato art. 133 del decreto legislativo n. 163/2006, deve essere annualmente emanato anche qualora la percentuale di aumento, perche' operi l'istituto del prezzo chiuso, non sia ritenuta superata; Visti i dati pubblicati sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, i documenti programmatici e i dati ISTAT, dai quali risultano per l'anno 2023 le seguenti variazioni percentuali in media d'anno: tasso di inflazione programmato = 5,6; prezzi al consumo F.O.I. esclusi i tabacchi = 5,4; scostamento tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato = - 0,2;
Decreta:
Art. 1
Non si sono verificati scostamenti superiori al 2 per cento tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno 2023. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 marzo 2024
Il Ministro: Salvini |