Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 28 dicembre 2023
Modifiche all'ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021, recante: «Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del demanio dislocati nelle Regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016». (Ordinanza speciale n. 69).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies e' inserito il seguente: "4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2023"»;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197/2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 11, comma 2, secondo cui «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 ed efficace a decorrere dal 1° luglio 2023;
Vista e considerata l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche e integrazioni;
Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;
Vista l'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022 recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonche' dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo»;
Vista l'ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021, recante «Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del demanio dislocati nelle Regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189»;
Considerato che con nota prot. n. 8564 del 13 dicembre 2023 acquisita agli atti al prot. CGRTS n. 55922 del 13 dicembre 2023 il Comune di Sant'Angelo in Pontano (MC) ha richiesto l'attivazione delle procedure per il recupero dell'immobile di proprieta' del Demanio pubblico militare, Poligono di tiro a segno in c.da Salti, danneggiato a seguito degli eventi sismici, per un importo complessivo di euro 650.000,00, trasmettendo una relazione descrittiva dell'edificio da cui si evince lo stato ante e post sisma nonche' la necessita' di ripristinare il Poligono di tiro a segno in c.da Salti, quale struttura di rilevante importanza storica e notevole valenza sociale, ai fini del rilancio sociale ed economico del territorio comunale;
Vista la nota prot. n. 8011 del 15 dicembre 2023 acquisita agli atti al prot. CGRTS 56237 del 15 dicembre 2023 con cui la Sezione staccata autonoma - Ufficio demanio ha comunicato il proprio nulla osta all'inserimento dell'immobile ad uso fabbricato sociale, ricompreso all'interno della particella identificata catastalmente al Catasto terreni foglio n. 14, part. n. 48 del Comune di Sant'Angelo in Pontano, nell'ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021, individuando come soggetto attuatore idoneo l'Ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche, in analogia ad un caso analogo segnalato nella Regione Umbria;
Vista la nota acquisita agli atti al prot. CGRTS-0056753-A del 19 dicembre 2023 trasmessa dall'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche con cui si ritiene congrua la stima preliminare effettuata dal Comune di Sant'Angelo in Pontano pari ad euro 650.000,00 per il recupero dell'immobile denominato «Poligono di tiro a segno in c.da Salti» nel Comune di Sant'Angelo in Pontano (MC);
Valutata, l'opportunita' di porre a carico della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 l'importo di euro 650.000,00, necessario per il recupero dell'immobile, Poligono di tiro a segno in c.da Salti;
Considerata l'opportunita' di affidare l'attuazione dell'intervento di cui sopra all'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016, per garantire la migliore efficacia di azione, anche in raccordo con il comune;
Vista la nota dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Umbria, acquisita al protocollo CGRTS-0011441 del 6 maggio 2022, con cui viene richiesto l'inserimento nell'ordinanza speciale n. 27 del 2021 dell'intervento di ricostruzione della ex stazione di Piedipaterno - Vallo di Nera e relativi annessi sulla ex ferrovia Spoleto - Norcia, preso atto che i danni sulle strutture sono stati aggravati in maniera significativa dalle scosse degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, come rilevato dalle ordinanza sindacale n. 44 del 19 novembre 2018, n. 36/10/10/2018 e n. 37/10/10/2018 del Comune di Vallo di Nera;
Valutata l'opportunita' di porre a carico della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 l'importo di euro 1.300.000,00, necessario per il recupero degli immobili relativi all'ex stazione di Piedipaterno - Vallo di Nera;
Considerata l'opportunita' di affidare l'attuazione dell'intervento di cui sopra all'Agenzia del demanio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 189 del 2016, per garantire la migliore efficacia di azione in continuita' con l'attuazione degli altri interventi sulla ex linea ferroviaria Spoleto - Norcia e anche in raccordo con il comune;
Considerata la necessita' di accelerare e semplificare ulteriormente l'attuazione degli interventi ricompresi nell'ordinanza speciale n. 27 del 2021, in quanto prodromici alla ricostruzione pubblica di edifici necessari a garantire il ripristino della piena operativita' dei Corpi militari e delle altre amministrazioni utilizzatrici degli stessi prima degli eventi sismici pubblici e salvaguardarne la funzione strategica svolta, nonche' per il rilevante valore, anche simbolico, dagli stessi assunto per la comunita' locale;
Considerata l'opportunita' che l'Agenzia del demanio possa gestire anche in modo unitario ed integrato l'attuazione dei diversi interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione degli immobili pubblici ricompresi nell'ordinanza speciale n. 27 del 2021, al fine di contenerne i tempi complessivi di realizzazione;
Considerato che si rende, pertanto, necessario modificare l'ordinanza speciale n. 27 del 2021, prevedendo la possibilita' di accorpare gli interventi in lotti unitari anche per tipologie di opere e ricorrere a procedure semplificate per l'affidamento in regime di accordo quadro della progettazione e della realizzazione dei lavori al fine di efficientare il processo di attuazione degli interventi;
Vista la relazione istruttoria per le modifiche all'ordinanza speciale n. 27 del 2023 predisposta dal sub commissario e acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0057999-A-28/12/2023 (allegato 1);
Verificato che gli oneri di cui alla presente ordinanza trovano copertura a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita';
Ritenuta, per le modifiche e gli interventi proposti, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire l'immediata realizzazione dei nuovi interventi previsti e comunque il completamento degli interventi gia' programmati al fine di accelerare le correlate attivita' di ricostruzione, nell'ottica dell'immanente principio del risultato codificato all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023;
Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 28 dicembre 2023, dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1
Modifiche all'ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021, recante
«Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la
demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel
patrimonio dell'Agenzia del demanio dislocati nelle Regioni Umbria,
Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far
data dal 24 agosto 2016 ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189»

1. In ragione alla necessita' della necessita' di accelerare e semplificare l'attuazione degli interventi, nonche' di ripristinare il Poligono di tiro a segno in c.da Salti nel Comune di Sant'Angelo in Pontano (MC) e della ex Stazione di Piedipaterno - Vallo di Nera e annessi della ex linea ferroviaria Spoleto - Norcia (PG), quali strutture di rilevante importanza storica e notevole valenza per le comunita', anche ai fini del rilancio sociale ed economico del territorio, all'ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021, recante «Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del demanio dislocati nelle Regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189» sono apportate le modifiche ed integrazioni indicate nei commi che seguono.
2. Al comma 1 dell'art. 1 della medesima ordinanza di cui al comma 1, alla fine dell'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «Vallo di Nera e Sant'Angelo in Pontano».
3. Al comma 2, lettera b, dell'art. 1 della medesima ordinanza di cui al comma 1, dopo il numero 41 sono aggiunti i seguenti numeri:
«42) Miglioramento sismico - Poligono di tiro a segno in c.da Salti nel Comune di Sant'Angelo in Pontano (MC) per l'importo previsionale stimato di euro 650.000,00»;
«43) Miglioramento sismico - Stazione ferroviaria e annessi in loc. Piedipaterno nel Comune di Vallo di Nera (PG) per l'importo previsionale stimato di euro 1.300.000,00»;
4. Al comma 2 dell'art. 3 della medesima ordinanza di cui al comma 1, alla fine dell'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «L'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche e' nominato soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016, per l'intervento indicato all'art. 1, comma 2 al n. 42 (Poligono di tiro a segno in c.da Salti nel Comune di Sant'Angelo in Pontano)».
5. Dopo l'art. 3 della medesima ordinanza di cui al comma 1 e' aggiunto il seguente art. 3-bis:
«Art. 3-bis (Struttura di supporto al complesso degli interventi). - 1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore puo' operare una struttura coordinata dal sub commissario.
2. La struttura di cui al comma 1 e' composta da professionalita' qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilita' e conflitto di interesse.
3. Le professionalita' esterne di cui al comma 2, il cui costo e' ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal Commissario straordinario:
a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;
b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
c) senza procedura comparativa, nelle ipotesi di cui all'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 32 del 1° febbraio 2022;
4. A seguito dell'individuazione delle professionalita' esterne di cui al comma 3, il soggetto attuatore, previa verifica dei requisiti, provvede alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.»
6. Dopo l'art. 4 della medesima ordinanza di cui al comma 1 e' aggiunto il seguente art. 4-bis:
«Art. 4-bis (Modalita' di esecuzione degli interventi attraverso accordo quadro). - 1. In considerazione della pluralita', contestualita' e omogeneita' per tipologie degli interventi da realizzare, il soggetto attuatore puo' ricorrere alla definizione di uno o piu' accordi quadro, con uno o piu' operatori economici individuati previa procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici.
2. Alle attivita' di progettazione e di realizzazione dei lavori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articoli 6 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 e, in particolare, le previsioni di deroga disciplinate dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 del medesimo articolo. I riferimenti normativi ivi contenuti al decreto legislativo n. 50 del 2016, anche ai fini delle deroghe ivi previste, devono ritenersi riferiti ai corrispondenti istituti del decreto legislativo n. 36 del 2023.
3. Ove ne sussistano le condizioni, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, il soggetto attuatore puo' procedere all'affidamento della progettazione e dell'esecuzione delle opere attraverso appalti unitari, anche mediante accordo quadro, per una o piu' aree territoriali o tipologia di opere, anche suddivisi in lotti prestazionali o funzionali. L'accorpamento degli interventi in lotti unitari e' stabilito con decreto del Commissario straordinario.».
7. Il comma 1 dell'art. 7 della medesima ordinanza di cui al comma 1, e' sostituito dal seguente:
«1. La spesa per gli interventi di cui all'art. 1 e' pari complessivamente a euro 102.205.745,35. La spesa per gli interventi gia' finanziati indicati con i numeri da 1 a 24 di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), della presente ordinanza, per un importo totale di euro 57.859.621,04, trova copertura, quanto a euro 56.479.092,27 nell'ambito delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza del Commissario straordinario n. 109 del 2020, e quanto a euro 1.380.528,77 all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'; l'ulteriore spesa per i nuovi interventi indicati con i numeri da 25 a 42 di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della presente ordinanza, come da importo stimato in base ai quadri tecnici economici e quantificato complessivamente in euro 44.346.124,31 trova copertura, quanto a euro 3.000.000,00 con finanziamento del Ministero della giustizia, e quanto a euro 41.346.124,31 all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'».
8. Gli allegati all'ordinanza speciale n. 27 del 2021 sono integrati con la relazione del sub commissario inerente gli interventi di cui al precedente comma 3 e contenuta all'allegato 1 della presente ordinanza speciale.
 
Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza, relativi alla maggiore spesa prevista all'art. 1, comma 7, si provvede nel limite massimo di euro 1.950.000,00 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che presenta la necessaria disponibilita'.
 
Art. 3

Efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 28 dicembre 2023

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 260

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Avvertenza:
L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/