Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO GUARDIA COSTIERA
DECRETO 27 marzo 2024
Servizi di verifica e certificazione delle navi registrate in Italia per i fini di cui al capitolo XI-2 della convenzione SOLAS '74, come emendata, relativo alle «Misure particolari per migliorare la sicurezza marittima (Maritime Security)» e relativo «Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (Codice ISPS)» e in conformita' al regolamento n. 725/2004 del Parlamento europeo e del consiglio del 31 marzo 2004. (Decreto n. 415/2024).


IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle Capitanerie di porto

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante il Codice della navigazione e relativo regolamento di esecuzione;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313 di «Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione» (Convenzione SOLAS);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il codice ISPS, che contiene le norme obbligatorie a cui fa riferimento il Capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS '74 per la salvaguardia della vita umana in mare, come emendata;
Visto il regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
Viste le misure speciali per migliorare la sicurezza marittima adottate dalla Conferenza diplomatica dell'IMO il 12 dicembre 2002, che ha modificato la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare e che ha istituito il Codice internazionale relativo alla sicurezza delle navi e degli impianti portuali (Codice ISPS);
Visto in particolare, il Capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS '74, come emendata;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190, attuativo della direttiva 2009/15/CE, recante «Disposizioni e norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime» e dalla direttiva di esecuzione 2014/111/UE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 recante «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;
Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2004, con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha indicato nel Corpo delle Capitanerie di porto la struttura responsabile in materia di «security» nel settore dei trasporti marittimi in relazione a quanto disposto dal Capitolo XI-2 della SOLAS '74 come emendata e dal regolamento (CE) N. 725/2004;
Ritenuto necessario, da parte dell'amministrazione, definire e delegare agli organismi autorizzati e affidati le attivita' d'ispezione, visita e certificazione delle navi registrate in Italia, di cui al Capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS '74, come emendata, e relativo Codice ISPS;
Considerato altresi' necessario implementare gli obblighi derivanti dall'IMO Instruments Implementation Code (Codice III) - finalizzato al miglioramento della sicurezza marittima e alla protezione dell'ambiente marino, nonche' ad assistere gli Stati nell'attuazione degli strumenti dell'Organizzazione - che ha determinato, inter alia, la necessita', per l'amministrazione di bandiera, di disporre di adeguate e qualificate risorse professionali da impiegare, in Italia ed all'estero, nell'espletamento dell'attivita' ispettiva, non delegabile, delle navi italiane che ricadono nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali e rientranti nello scopo di detto strumento IMO (c.d. Flag State Inspection);
Preso atto della delibera relativa alla riunione del 10 gennaio 2024 del Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti marittimi e dei porti, istituito con decreto prot. n. 16325/MM in data 29 novembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e scopo

1. Il presente decreto detta disposizioni amministrative ed operative per la sottoscrizione degli accordi di delega agli organismi riconosciuti per l'approvazione dei piani di sicurezza, lo svolgimento delle visite e l'emissione della relativa certificazione delle navi registrate in Italia per i fini di cui al Capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS '74, e del relativo «Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (Codice ISPS) ed in conformita' al regolamento n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativo alle «Misure particolari per migliorare la sicurezza marittima (Maritime Security).
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Autorita' competente: Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, per l'assolvimento di compiti in materia di sicurezza marittima di cui al Capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS '74 e relativo Codice ISPS, e di Punto di contatto per la sicurezza marittima, di cui al regolamento (CE) n. 725/2004 ed al decreto ministeriale 18 giugno 2004 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
b) Organismo di sicurezza riconosciuto (Recognized Security Organization- RSO): un organismo riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, autorizzato dall'Autorita' competente e che rilascia il certificato di classe della nave. Nel caso di unita' con classe multipla, l'organismo riconosciuto che effettua anche le visite ai fini del rilascio/rinnovo dei certificati statutari.
c) Certificato di sicurezza «short term»: e' un certificato con validita' limitata rilasciato dall'ispettore
i. qualora lo stesso rilevi deficienze/difetti che non possono essere corrette nel porto di ispezione;
ii. in attesa del rilascio del certificato «full term» da parte dell'organismo di sicurezza riconosciuto;
iii. nei casi di cui all'art. 4 comma 1 lettera g) su disposizione dell'autorita' competente.
Il certificato di cui al punto c):
- i. ha la validita' stabilita' dall'ispettore sulla base del suo giudizio professionale;
- ii. ha la validita' stabilita dalle procedure interne dell'organismo di sicurezza riconosciuto;
- iii. ha la validita' stabilita' dall'autorita' competente sentito l'organismo di sicurezza riconosciuto.
La validita' del certificato non puo' superare i cinque mesi.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rimanda al Capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS '74, come emendata, al relativo Codice ISPS ed al regolamento (CE) n. 725/2004.
 
Art. 3

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle navi di bandiera italiana, ricadenti nel campo di applicazione della Convenzione SOLAS '74, come emendata, del Codice ISPS e del regolamento (CE) n. 725/2004.
 
Art. 4

Servizi rientranti nello scopo della delega

1. L'organismo di sicurezza riconosciuto puo' essere delegato dall'autorita' competente a svolgere le seguenti attivita':
a) verifiche di sicurezza iniziali, intermedie, di rinnovo e addizionali, in conformita' agli strumenti applicabili;
b) verifiche preliminari ed emissione del «Certificato internazionale di sicurezza della nave provvisorio» (International Interim Ship Security Certificate - IISSC), con validita' non superiore a sei mesi, in conformita' agli strumenti applicabili;
c) emissione/convalida/rinnovo del «Certificato internazionale di sicurezza della nave» (International Ship Security Certificate - ISSC) con validita' non superiore a cinque anni, in conformita' agli strumenti applicabili;
d) rilascio di un consecutivo certificato di cui alla lettera b), in conformita' agli strumenti applicabili, su autorizzazione dell'autorita' competente;
e) estensione del certificato di cui alla lettera c), in conformita' agli strumenti applicabili, su autorizzazione dell'autorita' competente;
f) approvazione e riesame del Piano di sicurezza della nave (Ship Security Plan - SSP);
g) gestione diretta delle deficienze minori, tramite l'emissione di idonee prescrizioni. Per le deficienze maggiori deve sempre essere contattata l'autorita' competente, al fine di concordare le azioni appropriate da attuare, ivi inclusi il downgrading e l'eventuale rilascio di un certificato short term.
2. Le modalita' e le condizioni per l'erogazione dei servizi di cui al comma 1 sono meglio specificate attraverso un accordo di delega sottoscritto tra il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera - Reparto VI Sicurezza della navigazione e marittima del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'organismo di sicurezza riconosciuto.
 
Art. 5

Procedura per la stipula dell'accordo di delega e verifica inziale

1. L'organismo riconosciuto di cui al precedente art. 2, che intenda richiedere la delega allo svolgimento delle attivita' di cui al precedente art. 4, deve presentare apposita istanza in bollo all'Autorita' competente, sottoscritta dal proprio rappresentante legale attraverso la quale dichiara di avere:
- la conoscenza della nave e delle operazioni di interfaccia nave-porto, compresa la progettazione e costruzione della nave;
- la capacita' di valutare i rischi di sicurezza che potrebbero verificarsi durante le operazioni della nave e delle operazioni portuali, compresa l'interfaccia nave/porto, e come minimizzare i rischi;
- ispettori con requisiti e formazione necessaria;
- capacita' di formare, mantenere e migliorare la competenza e l'affidabilita' del proprio personale;
- la capacita' di mantenere adeguate misure per evitare la divulgazione e l'accesso non autorizzato a materiale di sicurezza sensibile;
- la conoscenza dei requisiti del Capitolo XI-2 della SOLAS '74, come emendata, del Codice ISPS e pertinente legislazione nazionale, unionale e internazionale;
- la conoscenza delle attuali minacce di sicurezza, del riconoscimento di armi, sostanze e dispositivi pericolosi e di caratteristiche e modelli comportamentali di persone che potrebbero configurare una probabile minaccia di security;
- la conoscenza degli equipaggiamenti e dei sistemi di sicurezza, di sorveglianza e loro limitazioni operative e delle tecniche utilizzate per raggirare le misure di sicurezza.
2. L'autorita' competente, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, predispone la verifica iniziale presso l'organismo riconosciuto, attraverso proprio qualificato personale, al fine di accertare quanto dichiarato dal richiedente attraverso l'istanza di cui al punto 1.;
3. Al buon esito della verifica iniziale, l'autorita' competente stipula un accordo con l'organismo riconosciuto - che assumera' la definizione di organismo di sicurezza riconosciuto, ai sensi della Regola XI-2/1.1.16 della Convenzione SOLAS '74 come emendata - per la delega allo svolgimento dei servizi di cui all'art. 4 del presente decreto.
 
Art. 6

Verifica periodica all'organismo di sicurezza riconosciuto

1. L'organismo di sicurezza riconosciuto e' sottoposto dall'autorita' competente a monitoraggio delle prestazioni erogate ed a verifica periodica - con periodicita' massima non superiore a quattro anni ed attraverso proprio qualificato personale e secondo le modalita' contenute nella ISO 19011, recante «Linee guida per gli audit di sistemi di gestione» - al fine di accertare che i servizi delegati all'organismo di sicurezza riconosciuto siano svolti conformemente agli strumenti applicabili e permangono le capacita' e le competenze che hanno determinato la delega.
 
Art. 7

Disposizioni transitorie

1. Fino alla sottoscrizione di accordi di delega di cui al presente decreto, le attivita' di cui al precedente art. 4 continuano ad essere espletate dal personale del Corpo delle Capitanerie di Porto.
 
Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

Roma, 27 marzo 2024

Il Comandante generale: Carlone