Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 22 marzo 2024
Aggiornamento del registro nazionale delle varieta' di specie agrarie ed ortive.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale e' stato istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con il quale sono istituiti i registri delle varieta' di specie agrarie ed ortive per l'identificazione delle varieta' stesse ed in particolare il comma 4, secondo cui i registri delle varieta' devono riportare, tra le altre cose, l'identificativo del responsabile o dei responsabili della conservazione in purezza della varieta';
Visto l'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varieta' di specie agraria ed ortiva al relativo Registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016;
Visto in particolare il comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che consente al costitutore di una varieta' di demandare ad un responsabile il mantenimento per la conservazione in purezza;
Visto l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che prevede la possibilita' di rinnovo dell'iscrizione delle varieta' ove la coltura sia cosi' estesa da giustificarlo o abbia un interesse economico rilevante;
Visto l'art. 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che prevede la cancellazione di una varieta' dal Registro nazionale qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta;
Visto l'art. 15, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che prevede la cancellazione di una varieta' dal registro nazionale qualora la validita' dell'iscrizione sia giunta a scadenza;
Visto l'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che prevede che nel decreto di cancellazione emanato in applicazione del comma 1, lettera e) del medesimo decreto legislativo possa essere stabilito, su richiesta del costitutore, un periodo transitorio per la certificazione, per il controllo, limitatamente alle specie ortive, quali sementi standard e per la commercializzazione dei prodotti sementieri che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2023;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024, al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2024;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, in corso di registrazione da parte degli organi di controllo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 2024, al n. 320;
Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 64727 del 9 febbraio 2024, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 7 marzo 2024, al n. 168, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024;
Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 108781 del 5 marzo 2024, in corso di registrazione, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2024 ed in particolare l'art. 2;
Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varieta', indicate nel presente dispositivo, al registro nazionale;
Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20;
Visti i decreti ministeriali con i quali sono state iscritte, nel relativo registro, le varieta' indicate nel presente dispositivo, per le quali e' stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza e richiesta una variazione di denominazione;
Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la variazione della responsabilita' della conservazione in purezza delle varieta' indicate nel presente dispositivo;
Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la cancellazione delle varieta' indicate nel presente dispositivo dal registro nazionale;
Visti i pareri espressi nelle riunioni del 18 dicembre 2019, 21 dicembre 2021, del 20 dicembre 2022, del 10 ottobre 2023, del 19 dicembre 2023 e del 19 febbraio 2024 dal Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016;
Viste le proposte di nuove denominazioni varietali presentate dagli interessati per le varieta' in iscrizione oggetto del presente provvedimento;
Considerato concluso l'esame delle nuove denominazioni proposte;
Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei registri nazionali delle varieta' di specie agrarie, di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varieta' sottoelencate.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei registri nazionali delle varieta' di specie ortive, di cui all'art. 7, comma 3, lettera a), del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varieta' sottoelencate le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate», o controllate in quanto «sementi standard».

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3

1. Le denominazioni delle varieta' di specie agrarie, iscritte nel registro nazionale delle varieta' dei prodotti sementieri di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono cosi' di seguito modificate:

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 4

1. La responsabilita' della conservazione in purezza delle sotto riportate varieta', gia' assegnata ad altra ditta con precedente decreto, e' attribuita al responsabile della conservazione in purezza a fianco indicato.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 5

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, le sotto riportate varieta', iscritte al registro nazionale delle varieta' di specie di piante agrarie e ortive con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 6

1. Ai sensi dell'art. 14, primo comma del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, l'iscrizione ai registri nazionali di varieta' di specie agrarie e ortive, delle sottoelencate varieta' iscritte ai predetti registri con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, e' rinnovata fino al 31 dicembre 2033:

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 7

1. Ai sensi dell'art. 15, primo comma, lettera e), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 le sottoelencate varieta', iscritte ai registri delle varieta' di specie agrarie e ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 8

1. Ai sensi dell'art. 15, secondo comma, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 le sottoelencate varieta', iscritte ai registri delle varieta' di specie agrarie e ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi potranno essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2026:

Parte di provvedimento in formato grafico

Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2024

Il direttore generale: Angelini


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Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo n. 123/2011.