Gazzetta n. 79 del 4 aprile 2024 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2024, n. 29
Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante: «Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33.», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 65 del 18 marzo 2024).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2, 3, 32, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
Visto l'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Vista la decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia e, in particolare, la Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitivita', cultura e turismo) - Componente 1 (Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA) Investimento 1.7.2 (Centri di facilitazione digitale); la Missione 5 (Inclusione e coesione) - Componente 2 (Infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e terzo settore); la Missione 6 (Salute) - Componente 1 (Reti di prossimita', strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale) - Investimento 1.2 - (Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina) - Subinvestimento 1.2.3 (Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici);
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 23 marzo 2023, n. 33, recante «Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane» e, in particolare, gli articoli 3, 4 e 5;
Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili»;
Vista la legge 11 febbraio 1980, n. 18, recante «Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali» e, in particolare, gli articoli 3 e 8;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 16;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 128, comma 2;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 46, comma 1, lettera c);
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» e, in particolare, l'articolo 8, comma 6;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e, in particolare, l'articolo 101;
Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante «Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30»;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale» e, in particolare, l'articolo 19, comma 2;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e, in particolare, l'articolo 1, commi 1250, 1251 e 1252;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante «Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonche' disposizioni in materia di indennita' di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69» e, in particolare, l'articolo 1;
Vista la legge 15 marzo 2010, n. 38, recante «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore»;
Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, recante «Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Citta' metropolitane e Province»;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante «Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183» e, in particolare, gli articoli da 1 a 8, concernenti il riordino dell'Istituto superiore di sanita', e gli articoli da 17 a 19 concernenti il riordino dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, l'articolo 12;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» e, in particolare, l'articolo 5;
Visto il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» e, in particolare, l'articolo 27;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Vista la legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento»;
Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla poverta'» e, in particolare, gli articoli 22, comma 1, 23, comma 2, e 24;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'» e, in particolare, l'articolo 3;
Vista la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega al Governo in materia di disabilita'»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'articolo 1, comma 139 e commi da 159 a 170 e 592;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» e, in particolare, l'articolo 1, commi 792 e 793, lettera d);
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e, in particolare, l'articolo 1, comma 209;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
Visto il decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, recante «Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, recante «Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, Supplemento ordinario n. 15;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2021, recante «Adozione dei Capitoli 1 e 2 del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 e riparto delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 27 dicembre 2021;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 gennaio 2022, recante «Individuazione delle unita' organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022 e, in particolare, l'articolo 10;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 giugno 2023, recante «Individuazione dell'attivita' e della composizione del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana» e, in particolare, l'articolo 1;
Viste le linee guida «Integrated Care for Older People» dell'Organizzazione mondiale della sanita', pubblicate nell'anno 2017;
Visto il Piano di azione globale sulle risposte di salute pubblica alla demenza 2017-2025 - «Global action plan on dementia» dell'Organizzazione mondiale della sanita', pubblicato nell'anno 2017);
Visto il Piano di azione sulla vecchiaia in salute 2021-2030 - «Decade of Healthy Aging: Plan for Action 2021-2030», adottato con risoluzione dell'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dell'8 dicembre 2020;
Visto il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale nella riunione del 28 luglio 2021;
Visto il Piano nazionale per la non autosufficienza, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2022;
Vista la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, del 7 settembre 2022, sulla strategia europea per l'assistenza (COM (2022) 440 final);
Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea, dell'8 dicembre 2022, relativa all'accesso ad un'assistenza a lungo termine di alta qualita' e a prezzi accessibili (2022/C 476/01);
Vista la guida per lo sviluppo di programmi nazionali per citta' e comunita' amichevoli per la vecchiaia - «National programmes for age-friendly cities and communities. A guide» dell'Organizzazione mondiale della sanita', pubblicata nell'anno 2023;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la mancata intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 29 febbraio 2024;
Vista la deliberazione motivata adottata nella riunione del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2024, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilita', per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', per lo sport e i giovani, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per gli affari regionali e le autonomie, dell'universita' e della ricerca, dell'istruzione e del merito, del turismo, della cultura, dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto reca disposizioni volte a promuovere la dignita' e l'autonomia, l'inclusione sociale, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilita' della popolazione anziana, anche attraverso l'accesso alla valutazione multidimensionale unificata, a strumenti di sanita' preventiva e di telemedicina a domicilio, il contrasto all'isolamento e alla deprivazione relazionale e affettiva, la coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing) e la coabitazione intergenerazionale (cohousing intergenerazionale), lo sviluppo di forme di turismo del benessere e di turismo lento, nonche' volte a riordinare, semplificare, coordinare e rendere piu' efficaci le attivita' di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili, e ad assicurare la sostenibilita' economica e la flessibilita' dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti.
 



N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).

Note alle premesse:
- Si riportano gli articoli 2, 3, 32, 76 e 117 della
Costituzione.
«Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarieta' politica, economica e sociale».
«Art. 3. - 1. Tutti i cittadini hanno pari dignita'
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
2. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese».
«Art. 32. - 1. La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.
2. Nessuno puo' essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La
legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana».
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti».
- Si riporta l'articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione.
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.
L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
e' pubblicata nella GUUE del 18 dicembre 2000 n. C 364.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni».
- Si riportano gli articoli 3, 4 e 5 della legge 23
marzo 2023, n. 33, recante: «Deleghe al Governo in materia
di politiche in favore delle persone anziane», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023.
«Art. 3 (Delega al Governo in materia di invecchiamento
attivo, promozione dell'inclusione sociale e prevenzione
della fragilita'). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro il 31 gennaio 2024, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto
con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei
trasporti, per le riforme istituzionali e la
semplificazione normativa, per le disabilita', per la
famiglia, la natalita' e le pari opportunita', per lo sport
e i giovani, per gli affari europei, il Sud, le politiche
di coesione e il PNRR, per gli affari regionali e le
autonomie, dell'universita' e della ricerca,
dell'istruzione e del merito, del turismo e dell'economia e
delle finanze, uno o piu' decreti legislativi finalizzati a
definire la persona anziana e a promuoverne la dignita' e
l'autonomia, l'inclusione sociale, l'invecchiamento attivo
e la prevenzione della fragilita', anche con riferimento
alla condizione di disabilita'.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre
che ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 2, comma 2, il Governo si attiene ai seguenti
ulteriori principi e criteri direttivi:
a) con riguardo agli interventi per l'invecchiamento
attivo e la promozione dell'autonomia delle persone
anziane:
1) promozione della salute e della cultura della
prevenzione lungo tutto il corso della vita attraverso
apposite campagne informative e iniziative da svolgere in
ambito scolastico e nei luoghi di lavoro;
2) promozione di programmi e di percorsi integrati
volti a contrastare l'isolamento, la marginalizzazione,
l'esclusione sociale e civile, la deprivazione relazionale
e affettiva delle persone anziane;
3) promozione di interventi di sanita' preventiva
presso il domicilio delle persone anziane, anche attraverso
la rete delle farmacie territoriali in sinergia con gli
erogatori dei servizi sociosanitari, nei limiti delle
compatibilita' finanziarie di cui alla presente legge;
4) promozione dell'impegno delle persone anziane in
attivita' di utilita' sociale e di volontariato, nonche' in
attivita' di sorveglianza, tutoraggio e cura delle altre
fasce di eta', svolte nell'ambito dell'associazionismo e
delle famiglie;
5) promozione di azioni volte a facilitare
l'esercizio dell'autonomia e della mobilita' nei contesti
urbani ed extraurbani, anche mediante il superamento degli
ostacoli che impediscono l'esercizio fisico, la fruizione
degli spazi verdi e le occasioni di socializzazione e di
incontro;
6) promozione, anche attraverso meccanismi di
rigenerazione urbana e riuso del patrimonio costruito,
attuati sulla base di atti di pianificazione o
programmazione regionale o comunale e di adeguata
progettazione, di nuove forme di domiciliarita' e di
coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane
(senior cohousing) e di coabitazione intergenerazionale, in
particolare con i giovani in condizioni svantaggiate
(cohousing intergenerazionale), da realizzare, secondo
criteri di mobilita' e accessibilita' sostenibili,
nell'ambito di case, case-famiglia, gruppi famiglia, gruppi
appartamento e condomini solidali, aperti ai familiari, ai
volontari e ai prestatori esterni di servizi sanitari,
sociali e sociosanitari integrativi;
7) al fine di favorire l'autonomia nella gestione
della propria vita e di garantire il pieno accesso ai
servizi e alle informazioni, promozione di azioni di
alfabetizzazione informatica e pratiche abilitanti all'uso
di nuove tecnologie idonee a favorire la conoscenza e la
partecipazione civile e sociale delle persone anziane;
8) al fine di preservare l'indipendenza funzionale
in eta' avanzata e mantenere una buona qualita' di vita,
individuazione, promozione e attuazione di percorsi e di
iniziative per il mantenimento delle capacita' fisiche,
intellettive, lavorative e sociali, mediante l'attivita'
sportiva e la relazione con animali di affezione;
9) promozione di programmi e percorsi volti a
favorire il turismo del benessere e il turismo lento come
attivita' che agevolano la ricerca di tranquillita'
fisiologica e mentale per il raggiungimento e il
mantenimento di uno stato di benessere psico-fisico,
mentale e sociale, come obiettivo ulteriore rispetto a
quello della cura delle malattie ovvero delle infermita';
b) con riguardo agli interventi per la solidarieta' e
la coesione tra le generazioni:
1) sostegno delle esperienze di solidarieta' e di
promozione culturale intergenerazionali tese a valorizzare
la conoscenza e la trasmissione del patrimonio culturale,
linguistico e dialettale;
2) promozione di programmi di cittadinanza attiva
volti alla coesione tra le generazioni a favore della
collettivita' e delle comunita' territoriali, attraverso la
partecipazione e con il supporto del servizio civile
universale;
3) promozione dell'incontro e della relazione fra
generazioni lontane, valorizzando:
3.1) per gli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado, le esperienze significative di volontariato,
maturate in ambito extrascolastico sia presso le strutture
residenziali o semiresidenziali sia a domicilio,
all'interno del curriculum dello studente anche ai fini del
riconoscimento di crediti scolastici;
3.2) per gli studenti universitari, le attivita'
svolte in convenzione tra le universita' e le strutture
residenziali o semiresidenziali o a domicilio anche ai fini
del riconoscimento di crediti formativi universitari;
c) con riguardo agli interventi per la prevenzione
della fragilita', in coerenza con la disciplina prevista in
materia da altri strumenti di regolamentazione:
1) offerta progressiva della possibilita', per la
persona anziana affetta da una o piu' patologie croniche
suscettibili di aggravarsi con l'invecchiamento e che
determinino il rischio di perdita dell'autonomia, di
accedere a una valutazione multidimensionale, incentrata su
linee guida nazionali, delle sue capacita' e dei suoi
bisogni di natura bio-psico-sociale, sanitaria e
sociosanitaria, da effettuare nell'ambito dei PUA da parte
di equipe multidisciplinari, sulla base della segnalazione
dei medici di medicina generale, della rete ospedaliera,
delle farmacie, dei comuni e degli ATS, nei limiti delle
compatibilita' finanziarie di cui alla presente legge;
2) all'esito della valutazione, svolgimento presso
il PUA dell'attivita' di screening per l'individuazione dei
fabbisogni di assistenza della persona e per i necessari
orientamento e supporto informativo ai fini dell'accesso al
continuum di servizi e alle reti di inclusione sociale
previsti dalla programmazione integrata socio-assistenziale
e sociosanitaria statale e regionale».
«Art. 4 (Delega al Governo in materia di assistenza
sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane
non autosufficienti). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il 31 gennaio 2024, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri dell'interno, delle
infrastrutture e dei trasporti, per le riforme
istituzionali e la semplificazione normativa, per le
disabilita', per la famiglia, la natalita' e le pari
opportunita', per lo sport e i giovani, per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per
gli affari regionali e le autonomie, dell'universita' e
della ricerca, dell'istruzione e del merito e dell'economia
e delle finanze, uno o piu' decreti legislativi finalizzati
a riordinare, semplificare, coordinare e rendere piu'
efficaci le attivita' di assistenza sociale, sanitaria e
sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti,
anche attraverso il coordinamento e il riordino delle
risorse disponibili, nonche' finalizzati a potenziare
progressivamente le relative azioni, in attuazione della
Missione 5, componente 2, riforma 2, del PNRR.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre
che ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 2, comma 2, il Governo si attiene ai seguenti
ulteriori principi e criteri direttivi:
a) adozione di una definizione di popolazione anziana
non autosufficiente che tenga conto dell'eta' anagrafica,
delle condizioni di fragilita', nonche' dell'eventuale
condizione di disabilita' pregressa, tenuto anche conto
delle indicazioni dell'International Classification of
Functioning Disability and Health (ICF) dell'Organizzazione
mondiale della sanita' e degli ulteriori e diversi
strumenti di valutazione in uso da parte dei servizi
sanitari, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 25
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
b) definizione del Sistema nazionale per la
popolazione anziana non autosufficiente (SNAA), come
modalita' organizzativa permanente per il governo unitario
e la realizzazione congiunta, in base ai principi di piena
collaborazione e di coordinamento tra Stato, regioni e
comuni e nel rispetto delle relative competenze, di tutte
le misure a titolarita' pubblica dedicate all'assistenza
degli anziani non autosufficienti, di Stato, regioni e
comuni, che mantengono le titolarita' esistenti;
c) previsione che lo SNAA programmi in modo integrato
i servizi, gli interventi e le prestazioni sanitarie,
sociali e assistenziali rivolte alla popolazione anziana
non autosufficiente, nel rispetto degli indirizzi generali
elaborati dal CIPA, con la partecipazione attiva delle
parti sociali e delle associazioni di settore, con il
concorso dei seguenti soggetti, secondo le rispettive
prerogative e competenze:
1) a livello centrale, il CIPA;
2) a livello regionale, gli assessorati regionali
competenti, i comuni e le aziende sanitarie territoriali di
ciascuna regione;
3) a livello locale, l'ATS e il distretto
sanitario;
d) individuazione dei LEPS in un'ottica di
integrazione con i LEA, assicurando il raccordo con quanto
previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera h), numero 2),
della legge 22 dicembre 2021, n. 227, nonche' con quanto
previsto dall'articolo 1, commi da 791 a 798, della legge
29 dicembre 2022, n. 197;
e) adozione di un sistema di monitoraggio
dell'erogazione dei LEPS per le persone anziane non
autosufficienti e di valutazione dei risultati nonche' di
un correlato sistema sanzionatorio e di interventi
sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli
obiettivi di servizio o LEP, ferme restando le procedure di
monitoraggio dei LEA di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56;
f) coordinamento, per i rispettivi ambiti
territoriali di competenza, degli interventi e dei servizi
sociali, sanitari e sociosanitari in favore degli anziani
non autosufficienti erogati a livello regionale e locale,
tenuto conto delle indicazioni fornite da enti e societa'
che valorizzano la collaborazione e l'integrazione delle
figure professionali in rete;
g) promozione su tutto il territorio nazionale, sulla
base delle disposizioni regionali concernenti
l'articolazione delle aree territoriali di riferimento, di
un omogeneo sviluppo degli ATS, ai fini dell'esercizio
delle funzioni di competenza degli enti territoriali e
della piena realizzazione dei LEPS, garantendo che questi
costituiscano la sede operativa dei servizi sociali degli
enti locali del territorio per lo svolgimento omogeneo sul
territorio stesso di tutte le funzioni tecniche di
programmazione, gestione, erogazione e monitoraggio degli
interventi nell'ambito dei servizi sociali per le persone
anziane non autosufficienti residenti ovvero regolarmente
soggiornanti e dimoranti presso i comuni che costituiscono
l'ATS nonche' per la gestione professionale di servizi
integrati in collaborazione con i servizi sociosanitari;
h) ferme restando le prerogative e le attribuzioni
delle amministrazioni competenti, promozione
dell'integrazione funzionale tra distretto sanitario e ATS,
allo scopo di garantire l'effettiva integrazione operativa
dei processi, dei servizi e degli interventi per la non
autosufficienza, secondo le previsioni dell'articolo 1,
comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
i) semplificazione dell'accesso agli interventi e ai
servizi sanitari, sociali e sociosanitari e messa a
disposizione di PUA, collocati presso le Case della
comunita', orientati ad assicurare alle persone anziane non
autosufficienti e alle loro famiglie il supporto
informativo e amministrativo per l'accesso ai servizi dello
SNAA e lo svolgimento delle attivita' di screening per
l'individuazione dei fabbisogni di assistenza, anche
attraverso la rete delle farmacie territoriali in sinergia
con gli erogatori dei servizi sociosanitari, nei limiti
delle compatibilita' finanziarie di cui alla presente
legge, e in raccordo con quanto previsto nel regolamento
recante la definizione dei modelli e degli standard per lo
sviluppo dell'assistenza territoriale nel settore sanitario
nazionale di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, in attuazione della Missione 6,
componente 1, riforma 1, del PNRR;
l) semplificazione e integrazione delle procedure di
accertamento e valutazione della condizione di persona
anziana non autosufficiente, favorendo su tutto il
territorio nazionale la riunificazione dei procedimenti in
capo ad un solo soggetto, la riduzione delle duplicazioni e
il contenimento dei costi e degli oneri amministrativi,
mediante:
1) la previsione di una valutazione
multidimensionale unificata, da effettuare secondo criteri
standardizzati e omogenei basati su linee guida validate a
livello nazionale, finalizzata all'identificazione dei
fabbisogni di natura bio-psico-sociale, sociosanitaria e
sanitaria della persona anziana e del suo nucleo familiare
e all'accertamento delle condizioni per l'accesso alle
prestazioni di competenza statale, anche tenuto conto degli
elementi informativi eventualmente in possesso degli enti
del Terzo settore erogatori dei servizi, destinata a
sostituire le procedure di accertamento dell'invalidita'
civile e delle condizioni per l'accesso ai benefici di cui
alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104, e 11 febbraio 1980, n.
18, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma
2, lettera a), numero 3), e lettera b), della legge 22
dicembre 2021, n. 227;
2) lo svolgimento presso i PUA, secondo le
previsioni dell'articolo 1, comma 163, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, da parte delle unita' di valutazione
multidimensionali (UVM) ivi operanti, della valutazione
finalizzata a definire il PAI, redatto tenendo conto dei
fabbisogni assistenziali individuati nell'ambito della
valutazione multidimensionale unificata di cui al numero
1), con la partecipazione della persona destinataria, dei
caregiver familiari coinvolti e, se nominato,
dell'amministratore di sostegno o, su richiesta della
persona non autosufficiente o di chi la rappresenta, degli
enti del Terzo settore;
3) la previsione del «Budget di cura e assistenza»
quale strumento per la ricognizione, in sede di definizione
del PAI, delle prestazioni e dei servizi sanitari e sociali
e delle risorse complessivamente attivabili ai fini
dell'attuazione del medesimo progetto;
m) adozione di criteri e indicatori specifici per il
monitoraggio delle diverse tipologie di prestazione
assistenziale riferite alle persone anziane non
autosufficienti, ricomprese nei LEPS;
n) con riferimento alle prestazioni di assistenza
domiciliare, integrazione degli istituti dell'assistenza
domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza
domiciliare (SAD), assicurando il coinvolgimento degli ATS
e del Servizio sanitario nazionale, nei limiti della
capienza e della destinazione delle rispettive risorse,
finalizzata, con un approccio di efficientamento e di
maggior efficacia delle azioni, della normativa e delle
risorse disponibili a legislazione vigente, a garantire
un'offerta integrata di assistenza sanitaria, psicosociale
e sociosanitaria, secondo un approccio basato sulla presa
in carico di carattere continuativo e multidimensionale,
orientato a favorire, anche progressivamente, entro i
limiti e i termini definiti, ai sensi della presente legge,
dalla programmazione integrata socio-assistenziale e
sociosanitaria statale e regionale:
1) l'unitarieta' delle risposte alla domanda di
assistenza e cura, attraverso l'integrazione dei servizi
erogati dalle aziende sanitarie locali e dai comuni;
2) la razionalizzazione dell'offerta vigente di
prestazioni sanitarie e sociosanitarie che tenga conto
delle condizioni dell'anziano, anche con riferimento alle
necessita' dei pazienti cronici e complessi;
3) l'offerta di prestazioni di assistenza e cura di
durata e intensita' adeguate, come determinate sulla base
dei bisogni e delle capacita' della persona anziana non
autosufficiente;
4) l'integrazione e il coordinamento dei servizi e
delle terapie erogati a domicilio, anche attraverso
strumenti di telemedicina, per il tramite degli erogatori
pubblici e privati accreditati e a contratto, anche del
Terzo settore, che possano garantire la gestione e il
coordinamento delle attivita' individuate nell'ambito del
PAI;
5) il coinvolgimento degli enti del Terzo settore,
nei limiti delle compatibilita' finanziarie di cui alla
presente legge;
o) con riferimento ai servizi di cure palliative di
cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38, e agli articoli 23, 31
e 38 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, previsione:
1) del diritto di accesso ai servizi di cure
palliative per tutti i soggetti anziani non autosufficienti
e affetti da patologie ad andamento cronico ed evolutivo
per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono
inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della
malattia o di un prolungamento significativo della vita;
2) dell'erogazione di servizi specialistici di cure
palliative in tutti i luoghi di cura per gli anziani non
autosufficienti, quali il domicilio, la struttura
ospedaliera, l'ambulatorio, l'hospice e i servizi
residenziali;
3) del diritto alla definizione della
pianificazione condivisa delle cure di cui all'articolo 5
della legge 22 dicembre 2017, n. 219, come esito di un
processo di comunicazione e informazione tra il soggetto
anziano non autosufficiente e l'equipe di cura, mediante il
quale il soggetto interessato, anche tramite suo fiduciario
o chi lo rappresenta legalmente, esprime la propria
autodeterminazione rispetto ai trattamenti cui desidera o
non desidera essere sottoposto;
p) con riferimento ai servizi semiresidenziali,
promozione dell'offerta di interventi complementari di
sostegno, con risposte diversificate in base ai profili
individuali, attivita' di socialita' e di arricchimento
della vita, anche con il sostegno del servizio civile
universale;
q) con riferimento ai servizi residenziali,
previsione di misure idonee a perseguire adeguati livelli
di intensita' assistenziale, anche attraverso la
rimodulazione della dotazione di personale, nell'ambito
delle vigenti facolta' assunzionali, in funzione della
numerosita' degli anziani residenti e delle loro specifiche
esigenze, nonche' della qualita' degli ambienti di vita,
con strutture con ambienti amichevoli, familiari, sicuri,
che facilitino le normali relazioni di vita e garantiscano
la riservatezza della vita privata e la continuita'
relazionale delle persone anziane residenti;
r) previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, secondo il principio di sussidiarieta' di cui
all'articolo 118 della Costituzione, aggiornamento e
semplificazione dei criteri minimi di autorizzazione e di
accreditamento, strutturale, organizzativo e di congruita'
del personale cui applicare i trattamenti economici e
normativi dei contratti collettivi di cui all'articolo 51
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei limiti
delle compatibilita' finanziarie di cui alla presente
legge, dei soggetti erogatori pubblici e privati, anche del
Terzo settore e del servizio civile universale, per servizi
di rete, domiciliari, diurni, residenziali e centri
multiservizi socio-assistenziali, sociosanitari e sanitari,
tenendo in considerazione anche la presenza di sistemi di
videosorveglianza a circuito chiuso, finalizzati alla
prevenzione e alla garanzia della sicurezza degli utenti, e
per l'erogazione di terapie domiciliari o di servizi di
diagnostica domiciliare in linea con il sistema di
monitoraggio, valutazione e controllo introdotto
dall'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118,
applicato a tutte le strutture operanti in regime di
accreditamento e convenzionamento con il Servizio sanitario
nazionale ai sensi degli articoli 8-quater, 8-quinquies e
8-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
tenuto conto in particolare degli esiti del controllo e del
monitoraggio per la valutazione delle attivita' erogate, in
termini di qualita', sicurezza e appropriatezza;
s) al fine di favorire e sostenere le migliori
condizioni di vita delle persone con pregresse condizioni
di disabilita' che entrano nell'eta' anziana,
riconoscimento del diritto:
1) ad accedere a servizi e attivita' specifici per
la loro pregressa condizione di disabilita', con espresso
divieto di dimissione o di esclusione dai servizi pregressi
a seguito dell'ingresso nell'eta' anziana, senza soluzione
di continuita';
2) ad accedere inoltre, su richiesta, agli
interventi e alle prestazioni specificamente previsti per
le persone anziane e le persone anziane non
autosufficienti, senza necessita' di richiedere
l'attivazione di un nuovo percorso di accertamento della
non autosufficienza e, se gia' esistente, della valutazione
multidimensionale, attraverso la redazione del PAI che
integra il progetto individuale previsto dalla legge 22
dicembre 2021, n. 227».
«Art. 5 (Delega al Governo in materia di politiche per
la sostenibilita' economica e la flessibilita' dei servizi
di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane
e per le persone anziane non autosufficienti). - 1. Delega
al Governo in materia di politiche per la sostenibilita'
economica e la flessibilita' dei servizi di cura e
assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le
persone anziane non autosufficienti.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre
che ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 2, comma 2, il Governo si attiene ai seguenti
ulteriori principi e criteri direttivi:
a) al fine di promuovere il progressivo potenziamento
delle prestazioni assistenziali in favore delle persone
anziane non autosufficienti, prevedere:
1) l'introduzione, anche in via sperimentale e
progressiva, per le persone anziane non autosufficienti che
optino espressamente per essa, prevedendo altresi' la
specifica disciplina per la reversibilita' dell'opzione, di
una prestazione universale graduata secondo lo specifico
bisogno assistenziale ed erogabile, a scelta del soggetto
beneficiario, sotto forma di trasferimento monetario e di
servizi alla persona, di valore comunque non inferiore alle
indennita' e alle ulteriori prestazioni di cui al secondo
periodo, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 8.
Tale prestazione, quando fruita, assorbe l'indennita' di
accompagnamento, di cui all'articolo 1 della legge 11
febbraio 1980, n. 18, e le ulteriori prestazioni di cui
all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n.
234;
2) al fine di promuovere il miglioramento, anche in
via progressiva, del livello qualitativo e quantitativo
delle prestazioni di lavoro di cura e di assistenza in
favore delle persone anziane non autosufficienti su tutto
il territorio nazionale, la ricognizione e il riordino
delle agevolazioni contributive e fiscali, anche mediante
la rimodulazione delle aliquote e dei termini, nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente, volte a sostenere la regolarizzazione del lavoro
di cura prestato al domicilio della persona non
autosufficiente, per sostenere e promuovere l'occupazione
di qualita' nel settore dei servizi socio-assistenziali;
b) definire le modalita' di formazione del personale
addetto al supporto e all'assistenza delle persone anziane,
mediante:
1) definizione di percorsi formativi idonei allo
svolgimento delle attivita' professionali prestate
nell'ambito della cura e dell'assistenza alle persone
anziane non autosufficienti presso i servizi del
territorio, a domicilio, nei centri semiresidenziali
integrati e nei centri residenziali;
2) definizione degli standard formativi degli
assistenti familiari impegnati nel supporto e
nell'assistenza delle persone anziane nel loro domicilio,
al fine della qualificazione professionale e senza la
previsione di requisiti di accesso per l'esercizio della
professione stessa, mediante apposite linee guida nazionali
da adottare con accordo in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, che definiscano i
contenuti delle competenze degli assistenti familiari e i
riferimenti univoci per l'individuazione, la validazione e
la certificazione delle competenze pregresse comunque
acquisite, in linea con i livelli di inquadramento presenti
nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro sulla
disciplina del rapporto di lavoro domestico
comparativamente piu' rappresentativa. Alle attivita' di
cui al presente numero le amministrazioni pubbliche
interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica;
3) identificazione, nel rispetto dei limiti di
spesa di personale previsti dalla normativa vigente, dei
fabbisogni regionali relativi alle professioni e ai
professionisti afferenti al modello di salute
bio-psicosociale occupati presso le organizzazioni
pubbliche e private coinvolte nelle azioni previste dalla
presente legge;
c) al fine di sostenere il processo di progressivo ed
equilibrato miglioramento delle condizioni di vita
individuali dei caregiver familiari, comunque nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente,
prevedere:
1) la ricognizione e la ridefinizione della
normativa di settore;
2) la promozione di interventi diretti alla
certificazione delle competenze professionali acquisite nel
corso dell'esperienza maturata;
3) forme di partecipazione delle rappresentanze dei
caregiver familiari, nell'ambito della programmazione
sociale, sociosanitaria e sanitaria a livello nazionale,
regionale e locale».
- Si riportano gli articoli 3 e 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 202 del 30 agosto 1997.
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato - regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato - regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato - regioni ai fini di eventuali
deliberazioni successive».
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato - citta'
ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali (( nella materia di rispettiva
competenza ))
; ne fanno parte altresi' il Ministro del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno».
- Si riporta l'articolo 16 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, recante: «Conferimento alle regioni
ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di
trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10 dicembre 1997.
«Art. 16 (Servizi minimi). - 1. I servizi minimi,
qualitativamente e quantitativamente sufficienti a
soddisfare la domanda di mobilita' dei cittadini e i cui
costi sono a carico del bilancio delle regioni, sono
definiti tenendo conto:
a) dell'integrazione tra le reti di trasporto;
b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;
c) della fruibilita' dei servizi da parte degli
utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi,
sociosanitari e culturali;
d) delle esigenze di riduzione della congestione e
dell'inquinamento.
2. Nella determinazione del livello dei servizi minimi,
le regioni definiscono, d'intesa con gli enti locali,
secondo le modalita' stabilite dalla legge regionale, e
adottando criteri di omogeneita' fra regioni, quantita' e
standard di qualita' dei servizi di trasporto pubblico
locale, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di
mobilita' dei cittadini, in conformita' al regolamento
1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, e in
osservanza dei seguenti criteri:
a) ricorso alle modalita' e tecniche di trasporto
piu' idonee a soddisfare le esigenze di trasporto
considerate, con particolare attenzione a quelle delle
persone con ridotta capacita' motoria;
b) scelta, tra piu' soluzioni atte a garantire, in
condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di
quella che comporta i minori costi per la collettivita',
anche mediante modalita' differenziate di trasporto o
integrazione dei servizi e intermodalita'; dovra', in
particolare, essere considerato nella determinazione dei
costi del trasporto su gomma l'incidenza degli elementi
esterni, quali la congestione del traffico e
l'inquinamento.
3. Le province, i comuni e le comunita' montane, nel
caso di esercizio associato di servizi comunali del
trasporto locale di cui all'articolo 11, comma 1, della
legge 31 gennaio 1994, n. 97, possono istituire, d'intesa
con la regione ai fini della compatibilita' di rete,
servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti dalla
regione stessa ai sensi dei commi 1 e 2, sulla base degli
elementi del contratto di servizio di cui all'articolo 19,
con oneri a carico dei bilanci degli enti stessi».
- Si riporta il comma 2 dell'articolo 128 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 21 aprile 1998:
«2. Ai sensi del presente decreto legislativo, per
"servizi sociali" si intendono tutte le attivita' relative
alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed
a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a
rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di
difficolta' che la persona umana incontra nel corso della
sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema
previdenziale e da quello sanitario, nonche' quelle
assicurate in sede di amministrazione della giustizia.».
- Si riporta l'articolo 46 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203
del 30 agosto 1999.
«Art. 46 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza
statale nelle seguenti aree funzionali:
a) politiche sociali, di inclusione, coesione e
protezione sociale; terzo settore; politiche per i flussi
migratori per motivi di lavoro e politiche per l'inclusione
dei cittadini stranieri; coordinamento e raccordo con gli
organismi europei e internazionali, nelle materie di
competenza;
b) politiche del lavoro e per l'occupazione, anche in
ottica di genere; servizi per il lavoro; regolazione dei
rapporti di lavoro e tutela dei lavoratori; tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; mediazione
per la soluzione di controversie collettive di lavoro;
rappresentativita' sindacale; politiche previdenziali e
assicurative; coordinamento e raccordo con gli organismi
europei e internazionali, nelle materie di competenza;
c) amministrazione generale; servizi comuni e
indivisibili; affari generali e attivita' di gestione del
personale; programmazione generale del fabbisogno del
Ministero e coordinamento delle attivita' in materia di
reclutamento del personale; rappresentanza della parte
pubblica nei rapporti sindacali; tenuta e gestione di
banche dati, delle piattaforme e dei sistemi informatici;
acquisti centralizzati e gestione logistica; coordinamento
della comunicazione istituzionale; attivita' di analisi,
ricerca e studio sulle attivita' di competenza del
Ministero; coordinamento e raccordo con gli organismi
europei e internazionali, nelle materie di competenza.
2. Il Ministero svolge, altresi', i compiti di
vigilanza su enti e attivita' previsti dalla legislazione
vigente e assicura il coordinamento e la gestione delle
risorse e programmi a valere sul bilancio dell'Unione
europea o a questo complementari.».
- Si riporta l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.
131, recante: «Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3», pubblicata nella gazzetta Ufficiale
n. 132 del 10 giugno 2003:
«Art. 8 (Attuazione dell'articolo 120 della
Costituzione sul potere sostitutivo). - 1. Nei casi e per
le finalita' previsti dall'articolo 120, secondo comma,
della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente per materia,
anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali,
assegna all'ente interessato un congruo termine per
adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri,
sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro
competente o del Presidente del Consiglio dei ministri,
adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero
nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia.
L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'articolo 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.».
- Si riporta l'articolo 101 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, recante: «Codice dei beni culturali e
del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 45 del 24 febbraio 2004.
«Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura). - 1. Ai
fini del presente codice sono istituti e luoghi della
cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i
parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) "museo", una struttura permanente che acquisisce,
cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per
finalita' di educazione e di studio;
b) "biblioteca", una struttura permanente che
raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di
libri, materiali e informazioni, comunque editi o
pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la
consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
c) "archivio", una struttura permanente che
raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di
interesse storico e ne assicura la consultazione per
finalita' di studio e di ricerca.
d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla
presenza di resti di natura fossile o di manufatti o
strutture preistorici o di eta' antica;
e) "parco archeologico", un ambito territoriale
caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali,
attrezzato come museo all'aperto;
f) "complesso monumentale", un insieme formato da una
pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una
autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che
appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla
pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti
privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio
privato di utilita' sociale».
- Si riporta il comma 2 dell'articolo 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante:
«Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006:
«2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla
formazione culturale e professionale e all'inserimento
nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato "Fondo per le politiche giovanili", al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.».
- Si riportano i commi 1250, 1251 e 1252 dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre
2006:
«1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e' destinato a finanziare interventi in
materia di politiche per la famiglia e misure di sostegno
alla famiglia, alla natalita', alla maternita' e alla
paternita', al fine prioritario del contrasto della crisi
demografica, nonche' misure di sostegno alla componente
anziana dei nuclei familiari. In particolare, il Fondo e'
utilizzato per finanziare:
a) l'Osservatorio nazionale sulla famiglia,
prevedendo la rappresentanza paritetica delle
amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali dall'altro, nonche' la partecipazione
dell'associazionismo e del terzo settore;
b) l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e
della pornografia minorile, di cui all'articolo 17 della
legge 3 agosto 1998, n. 269;
c) l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza previsto dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;
d) l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre
amministrazioni statali competenti e con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, di un Piano nazionale per la famiglia
che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e
orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei
diritti della famiglia, nonche' per acquisire proposte e
indicazioni utili per il medesimo Piano e per verificarne
successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e
l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza
nazionale sulla famiglia;
e) interventi volti a valorizzare il ruolo dei
consultori familiari e dei centri per la famiglia; a tal
fine il Ministro per la famiglia e le disabilita',
unitamente al Ministro della salute, realizza un'intesa in
sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad
oggetto i criteri e le modalita' per la riorganizzazione
dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli
interventi sociali in favore delle famiglie;
f) interventi volti alla prevenzione di ogni abuso
sessuale nei confronti dei minori e al contrasto della
pedofilia e della pornografia minorile, nonche' progetti
volti ad assicurare adeguati percorsi di sostegno, anche di
natura economica, ai minori orfani per crimini domestici e
alle loro famiglie, affidatarie o adottive;
g) progetti finalizzati alla protezione e alla presa
in carico dei minori vittime di violenza assistita, nonche'
interventi a favore delle famiglie in cui sono presenti
minori vittime di violenza assistita;
h) interventi a tutela dell'infanzia e
dell'adolescenza, con particolare riferimento alle
situazioni di vulnerabilita' socioeconomica e al disagio
minorile, anche con riferimento al contrasto del fenomeno
del cyberbullismo;
i) interventi per il sostegno dei genitori separati e
divorziati, anche attraverso lo sviluppo del sistema
territoriale dei servizi sociali finalizzati alla loro
presa in carico;
i-bis) interventi per il sostegno ai genitori nei
casi di morte del figlio. Per le finalita' di cui alla
presente lettera, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per
l'anno 2021, e' incrementato di 500.000 euro per l'anno
2021, da destinare al finanziamento delle associazioni che
svolgono attivita' di assistenza psicologica o
psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi
disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del
figlio;
l) interventi per la diffusione della figura
professionale dell'assistente familiare;
m) iniziative di abbattimento dei costi dei servizi
per le famiglie con almeno tre figli minori, compresa la
carta della famiglia di cui all'articolo 1, comma 391,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
n) iniziative di conciliazione del tempo di vita e di
lavoro, nonche' di promozione del welfare familiare
aziendale, comprese le azioni di cui all'articolo 9 della
legge 8 marzo 2000, n. 53;
o) interventi volti a favorire i nuclei familiari a
rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire
al minore di crescere e di essere educato nell'ambito della
propria famiglia. A tale fine il Ministro per la famiglia e
le disabilita', di concerto con i Ministri del lavoro e
delle politiche sociali e della salute, promuove, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131, un'intesa in sede di Conferenza unificata avente ad
oggetto la definizione dei criteri e delle modalita' sulla
base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali,
definiscono e attuano un programma sperimentale di azioni
al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei
servizi alla persona;
p) attivita' di informazione e di comunicazione in
materia di politiche per la famiglia;
q) interventi che diffondano e valorizzino, anche
attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in
materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e
privati, enti locali, imprese e associazioni, al fine di
agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno
di esperienze virtuose e di buone pratiche;
r) interventi in materia di adozione e di
affidamento, volti a tutelare il superiore interesse del
minore e a sostenere le famiglie adottive o affidatarie,
anche al fine di sostenere il percorso successivo
all'adozione.
1251. Il Ministro per la famiglia e le disabilita' si
avvale, altresi', del Fondo per le politiche della famiglia
per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a
realizzare e a promuovere politiche a favore della
famiglia.
1252. Gli stanziamenti del Fondo per le politiche della
famiglia sono ripartiti dal Ministro per la famiglia e le
disabilita', con proprio decreto, ai fini del finanziamento
del funzionamento degli Osservatori di cui alle lettere a),
b) e c) del comma 1250 e dell'attuazione delle misure di
competenza statale definite nell'ambito dei correlati Piani
nazionali, nonche' del finanziamento delle campagne
istituzionali sui temi della famiglia; per le restanti
finalita' di cui ai commi 1250 e 1251, il Fondo e'
ripartito dal Ministro per la famiglia e le disabilita',
con proprio decreto da adottare d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281».
- Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo 3
ottobre 2009, n. 153, recante: «Individuazione di nuovi
servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale, nonche' disposizioni in materia di
indennita' di residenza per i titolari di farmacie rurali,
a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n.
69», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4
novembre 2009.
«Art. 1 (Nuovi servizi erogati dalle farmacie
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale). - 1. In
attuazione dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n.
69, recante delega al Governo in materia di nuovi servizi
erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale, nonche' disposizioni concernenti i comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti, con il presente decreto
legislativo si provvede alla definizione dei nuovi compiti
e funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private
operanti in convenzione con il Servizio sanitario
nazionale, di seguito denominate: «farmacie», e alle
correlate modificazioni delle disposizioni recate
dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni.
2. I nuovi servizi assicurati dalle farmacie
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e
previa adesione del titolare della farmacia, concernono:
a) la partecipazione delle farmacie al servizio di
assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti
residenti o domiciliati nel territorio della sede di
pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attivita'
del medico di medicina generale o del pediatra di libera
scelta, a favore dei pazienti che risiedono o hanno il
proprio domicilio nel territorio di competenza, attraverso:
1) la dispensazione e la consegna domiciliare di
farmaci e dispositivi medici necessari;
2) la preparazione, nonche' la dispensazione al
domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei
medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative
norme di buona preparazione e di buona pratica di
distribuzione dei medicinali e nel rispetto delle
prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla vigente
normativa;
3) la dispensazione per conto delle strutture
sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta;
4) la messa a disposizione di operatori
socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la
effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni
professionali richieste dal medico di famiglia o dal
pediatra di libera scelta, fermo restando che le
prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono
essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di
cui alla lettera d) e alle ulteriori prestazioni,
necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti delle
farmacie, individuate con decreto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) la collaborazione delle farmacie alle iniziative
finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali
prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire
l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche
attraverso la partecipazione a specifici programmi di
farmacovigilanza;
c) la erogazione di servizi di primo livello,
attraverso i quali le farmacie partecipano alla
realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di
campagne di prevenzione delle principali patologie a forte
impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai
gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e
regionale, ricorrendo a modalita' di informazione adeguate
al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione
dei farmacisti che vi operano;
d) la erogazione di servizi di secondo livello
rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee
guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le
specifiche patologie, su prescrizione dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche
avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche
l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di
defibrillatori semiautomatici;
e) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito
dei servizi di secondo livello di cui alla lettera d), di
prestazioni analitiche di prima istanza rientranti
nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e alle
condizioni stabiliti con decreto di natura non
regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso
esclusa l'attivita' di prescrizione e diagnosi, nonche' il
prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o
dispositivi equivalenti;
e-bis) in attuazione del piano nazionale della
cronicita' di cui all'intesa del 15 settembre 2016 sancita
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, al fine di favorire la presa in cura dei pazienti
cronici e di concorrere all'efficientamento della rete dei
servizi, la possibilita' di usufruire presso le farmacie,
in collaborazione con i medici di medicina generale e con i
pediatri di libera scelta e comunque nel rispetto di
prescrizioni mediche, di un servizio di accesso
personalizzato ai farmaci. A tal fine, attraverso le
procedure della ricetta elettronica di cui all'articolo 13
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i
medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta
che effettuano le prescrizioni possono intrattenere ogni
forma di collaborazione con le farmacie prescelte dal
paziente per l'erogazione dei servizi, anche attraverso le
funzionalita' del dossier farmaceutico di cui all'articolo
12, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 179 del 2012.
Le farmacie, quanto alle prestazioni e ai servizi erogati
dalla presente lettera, forniscono ai pazienti interessati
ogni utile e completa informazione sulle cure prestate e
sulle modalita' di conservazione e assunzione
personalizzata dei farmaci prescritti, nonche' informano
periodicamente, e ogni volta che risulti necessario, il
medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta
o il medico prescrittore sulla regolarita' o meno
dell'assunzione dei farmaci o su ogni altra notizia
reputata utile, ivi compresa la necessita' di rinnovo delle
prescrizioni di farmaci per garantire l'aderenza alla
terapia.
e-ter) l'effettuazione presso le farmacie da parte di
un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo
di sangue capillare.
e-quater) la somministrazione, con oneri a carico
degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti
opportunamente formati a seguito del superamento di
specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti
annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanita', di
vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei
confronti dei soggetti di eta' non inferiore a diciotto
anni, previa presentazione di documentazione comprovante la
pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini,
nonche' l'effettuazione di test diagnostici che prevedono
il prelevamento del campione biologico a livello nasale,
salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o
strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei
sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la
tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture
esterne alla farmacia devono essere compresi nella
circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica
di pertinenza della farmacia stessa.
f) la effettuazione di attivita' attraverso le quali
nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale presso le
strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e
provvedere al pagamento delle relative quote di
partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonche'
ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture
sanitarie pubbliche e private accreditate; tali modalita'
sono fissate, nel rispetto delle previsioni contenute nel
decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia protezione dei dati personali, e in base
a modalita', regole tecniche e misure di sicurezza, con
decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
3. L'adesione delle farmacie pubbliche ai servizi di
cui al primo periodo del comma 2 e' subordinata
all'osservanza di criteri fissati con decreto del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro dell'interno, in base ai quali
garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di
patto di stabilita' dirette agli enti locali, senza
maggiori oneri per la finanza pubblica e senza incrementi
di personale.
4. Il rapporto delle farmacie con il Servizio sanitario
nazionale per lo svolgimento dei nuovi servizi di cui al
comma 2 e' disciplinato dalle medesime convenzioni di cui
all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, conformi
agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma
dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, ed ai correlati accordi di livello regionale. Gli
accordi nazionali e gli accordi di livello regionale
fissano altresi' i requisiti richiesti alle farmacie per la
partecipazione alle attivita' di cui al comma 2.
5. Il Servizio sanitario nazionale promuove la
collaborazione interprofessionale dei farmacisti delle
farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il
Servizio sanitario nazionale con i medici di medicina
generale e i pediatri di libera scelta, in riferimento alle
attivita' di cui al comma 2».
- Si riportano gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17,
18, 19 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106,
recante: «Riorganizzazione degli enti vigilati dal
Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge
4 novembre 2010, n. 183», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2012:
«Art. 1 (Programmazione delle attivita'). - 1.
L'Istituto superiore di sanita', di seguito denominato
«Istituto», adotta un piano triennale di attivita',
aggiornato annualmente, in conformita' alle finalita' ed
obiettivi ad esso demandati, ed in coerenza anche con le
linee di indirizzo e di programmazione relative al Centro
nazionale per i trapianti di cui alla legge 1° aprile 1999,
n. 91 e al Centro nazionale sangue di cui alla legge 21
ottobre 2005, n. 219, definite dal Ministro della salute,
di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome.
2. Il piano di cui al comma 1 stabilisce gli indirizzi
generali, determina obiettivi, priorita' e risorse per
l'intero periodo, definisce i risultati scientifici e
socio-economici attesi, nonche' le correlate risorse di
personale, strumentali e finanziarie previste per ciascuno
dei programmi e progetti in cui e' articolato. Il piano
comprende la programmazione triennale del fabbisogno delle
risorse umane, alla quale si applica l'articolo 5, comma 4,
del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, con
l'approvazione da parte del Ministero della salute, previo
parere favorevole del Ministero dell'economia e delle
finanze e del dipartimento della funzione pubblica.
3. Il piano, predisposto dal presidente dell'Istituto,
e' reso pubblico per almeno trenta giorni, al fine della
formulazione da parte del personale dell'Istituto di
eventuali osservazioni. Il piano e' deliberato dal
Consiglio di amministrazione previo parere del Comitato
scientifico, ed e' approvato dal Ministro della salute,
anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli
obiettivi generali di sistema, del coordinamento con il
programma di ricerca individuato dal Piano sanitario
nazionale.
4. Il Ministro della salute presenta, ogni tre anni, al
Parlamento una relazione sull'attivita' svolta
dall'Istituto e sul programma per il triennio successivo.».
«Art. 2 (Statuto). - 1. L'Istituto disciplina le
proprie funzioni attraverso lo statuto, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 419 e dei principi contenuti
nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
20 gennaio 2001, n. 70, nonche' dell'autonomia di ricerca
nel rispetto delle direttive del piano sanitario nazionale,
sulla base del criterio di separazione tra compiti di
programmazione ed indirizzo strategico, competenze e
responsabilita' gestionali, nonche' tra attivita'
valutative e di controllo, in attuazione dei principi di
efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione
amministrativa.
2. In particolare, lo statuto:
a) specifica ed articola le funzioni dell'Istituto,
tenuto conto del relativo modello strutturale di
organizzazione, determina le modalita' di funzionamento
degli organi di direzione, amministrazione, consulenza e
controllo, nonche' l'adozione di forme e modelli
organizzativi che assicurino la trasparenza e l'efficienza
della gestione, anche attraverso strutture di missione
temporanee, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, per la realizzazione di progetti;
b) specifica ed articola le attribuzioni degli organi
di cui all'articolo 4 e ne determina le modalita' di
funzionamento adeguandole alle funzioni del Ministero della
salute ed ai compiti di vigilanza spettanti al medesimo;
c) determina le modalita' dell'organizzazione
dell'Istituto in aree operative rispettando le norme
istitutive e valorizzando l'autonomia funzionale del Centro
nazionale sangue e del Centro nazionale trapianti, in
quanto strutture specializzate;
d) disciplina l'istituzione e le modalita' di
funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione
della performance di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive
modificazioni;
e) prevede che in caso di mancata costituzione degli
organi o in caso di loro impossibilita' di funzionamento,
il Ministro della salute nomini, con proprio decreto, un
commissario straordinario, per un periodo massimo di dodici
mesi, che assume i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione. Lo statuto prevede altresi' che entro tale
periodo dovranno essere nominati gli organi di
amministrazione, secondo le modalita' previste dal presente
decreto legislativo.
3. Lo statuto e' deliberato dal Consiglio di
amministrazione, sentito il Comitato scientifico, a
maggioranza assoluta dei componenti, ed approvato con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo controllo di
legittimita' e di merito.
4. In sede di prima attuazione, lo statuto e'
deliberato, a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
previo parere del Comitato scientifico e sentite le
organizzazioni sindacali, dal Consiglio di amministrazione
di cui all'articolo 4, nominato nelle forme e nei modi di
cui all'articolo 7, integrato, esclusivamente a tal fine,
da quattro esperti nominati, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, dal Ministro della salute, dotati
di specifiche competenze in relazione alle finalita'
dell'Istituto ed al particolare compito conferito. Agli
esperti non e' riconosciuto alcun compenso o indennita'.
5. Decorso il termine per l'approvazione, il Ministro
della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, provvede in via sostitutiva.
6. Lo statuto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana».
«Art. 3 (Regolamenti). - 1. I regolamenti dell'Istituto
sono deliberati dal Consiglio di amministrazione e adottati
dal Presidente. I regolamenti relativi alla costituzione
delle strutture organizzative tecnico-scientifiche
dell'Istituto sono adottati su parere del Comitato
scientifico.
2. I regolamenti relativi al personale sono approvati
dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione. I
regolamenti di amministrazione, finanza e contabilita' sono
approvati dal Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Gli altri
regolamenti sono approvati dal Ministro della salute.
3. L'ordinamento del personale e la gestione
patrimoniale, economica, finanziaria e contabile, si
conformano ai principi e alle vigenti disposizioni
sull'amministrazione e contabilita' pubblica e
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed ai
principi e disposizioni del codice civile per quanto
compatibili, nel rispetto dei principi di trasparenza,
efficienza, economicita' ed efficacia della gestione.
4. I regolamenti relativi al personale, sulla base
della programmazione triennale di cui all'articolo 1:
a) individuano gli uffici di livello dirigenziale
generale e gli uffici di livello dirigenziale in misura
pari o inferiore a quelli determinati in applicazione
dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, eliminando ogni
duplicazione organizzativa, assicurando la gestione
unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante
strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica, la
riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di
controllo, nonche' la razionalizzazione delle strutture
organizzative con compiti di analisi, consulenza e studio
di elevata specializzazione;
b) determinano la dotazione organica in conformita'
alla normativa vigente sulla dirigenza pubblica e in
particolare all'articolo 19, comma 6 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, tenendo conto delle esigenze delle strutture
di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) in modo che il
personale utilizzato per funzioni di gestione delle risorse
umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e
logistici, affari generali, provveditorato e contabilita'
non ecceda comunque, a regime, il quindici per cento delle
risorse umane complessivamente utilizzate dall'Istituto;
c) determinano, nell'ambito della dotazione organica
complessiva dell'Istituto e nel rispetto di quanto previsto
al comma 5, lettere b) e c), l'organico funzionale del
Centro nazionale per i trapianti e del Centro nazionale
sangue di cui all'articolo 1, comma 1.
5. I regolamenti di amministrazione, finanza e
contabilita':
a) prevedono la razionalizzazione e l'ottimizzazione
delle spese e dei costi di funzionamento, previa
riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante
adeguamento dell'organizzazione e della struttura
amministrativa nei sensi di cui al comma 4;
b) disciplinano le modalita' attraverso le quali, al
fine di razionalizzare i costi e ottimizzare l'impiego dei
fondi di funzionamento, nonche' di organizzare le risorse
umane e logistiche necessarie al conseguimento degli
obiettivi di sanita' pubblica loro attribuiti dalla legge,
i Centri di cui al comma 4, lettera c), senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, stipulano accordi
di collaborazione e convenzioni con amministrazioni
pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre persone
giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie o
internazionali, ovvero stipulano, nei limiti del
finanziamento costituito dai fondi istituzionali e da
quelli provenienti da programmi di ricerca o di
collaborazione nazionali ed internazionali, contratti di
lavoro nell'ambito dell'organico funzionale, secondo le
modalita' previste dalle norme vigenti nella pubblica
amministrazione, ivi compresa quella di cui all'articolo
15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, in quanto compatibile;
c) disciplinano le modalita' attraverso le quali
detti Centri utilizzano le risorse strumentali e di
supporto dell'Istituto anche al fine di soddisfare le loro
esigenze tecniche e logistiche.
6. I regolamenti recano anche disposizioni di raccordo
con la disciplina prevista dal decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, e successive modificazioni, e dalle altre
disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.
7. I regolamenti di cui al presente articolo non
possono contenere disposizioni in contrasto o in deroga a
quanto stabilito nello statuto».
«Art. 4 (Organi). - 1. Sono organi dell'Istituto:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Comitato scientifico;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Presidente dell'Istituto e' scelto tra
personalita' appartenenti alla comunita' scientifica,
dotato di alta e riconosciuta professionalita' documentata
attraverso la presentazione di curricula, in materia di
ricerca e sperimentazione nei settori di attivita'
dell'Istituto medesimo, ed e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della salute; se professore universitario, e'
collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni, se dipendente di pubbliche
amministrazioni e' collocato in aspettativa senza assegni,
con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. Il
Presidente dura in carica quattro anni e puo' essere
confermato una sola volta.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale
dell'Istituto, ne sovrintende l'andamento, convoca e
presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato
scientifico e ne stabilisce l'ordine del giorno.
4. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di
indirizzo in materia amministrativa e finanziaria, di
deliberazione dello statuto e dei regolamenti, del piano
triennale e degli aggiornamenti annuali di cui all'articolo
1, dei bilanci, di riparto delle risorse finanziarie e di
verifica della compatibilita' finanziaria dei piani e
progetti di ricerca. Il Consiglio di amministrazione
determina, altresi', gli organici del personale sulla base
del piano triennale, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
5. Il Consiglio d'amministrazione e' nominato dal
Ministro della salute, dura in carica quattro anni, ed e'
composto da cinque membri: il Presidente e quattro esperti
di alta, e riconosciuta professionalita' documentata
attraverso la presentazione di curricula, professionalita'
nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che
rientrano nell'ambito delle attribuzioni dell'Istituto,
cosi' individuati:
a) un esperto designato dal Ministro della salute;
b) due esperti designati dalla Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
c) un esperto designato dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
6. Il Comitato scientifico e' l'organo di indirizzo e
di coordinamento dell'attivita' scientifica dell'Istituto.
7. Il Comitato scientifico e' nominato con decreto del
Ministro della salute, dura in carica quattro anni ed e'
composto dal Presidente e da dieci esperti di alta,
riconosciuta e documentata professionalita' nelle materie
che rientrano nell'ambito delle attribuzioni dell'Istituto,
cosi' individuati:
a) due esperti eletti dai ricercatori dell'Istituto;
b) due esperti designati dal Ministro della salute;
c) un esperto designato dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
d) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare;
e) un esperto designato dal Ministro dello sviluppo
economico;
f) un esperto designato dal Ministro degli affari
esteri;
g) due esperti designati dalla Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
8. Il Collegio dei revisori dei conti svolge i compiti
previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123. Il collegio e' nominato con decreto del
Ministro della salute, dura in carica tre anni ed e'
composto da tre membri effettivi di cui due designati dal
Ministro della salute e uno designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze che designa anche il membro
supplente.
I revisori, ad eccezione di quello designato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, devono essere
iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39.
9. L'indennita' del Presidente e gli emolumenti, i
gettoni di presenza e le modalita' di rimborso delle spese
dei componenti degli organi dell'Istituto, sono
determinati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze».
«Art. 5 (Direttore generale). - 1. Il direttore
generale e' nominato dal Ministro della salute su proposta
del Presidente, sentito il Consiglio di amministrazione ed
e' scelto tra persone munite di diploma di laurea
magistrale o equivalente e di comprovata esperienza
amministrativa e gestionale.
Il rapporto di lavoro del direttore generale e'
regolato con contratto di diritto privato, non superiore a
cinque anni, rinnovabile una sola volta. Il direttore
generale, se dipendente pubblico, e' collocato in
aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni. La determinazione del trattamento
economico del direttore generale e' regolata dall'articolo
24 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni.
2. Il direttore generale ha la responsabilita' della
gestione dell'Istituto e ne adotta gli atti che non siano
di competenza specifica del Presidente o dei dirigenti,
partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di
amministrazione».
«Art. 6 (Incompatibilita'). - 1. Il Presidente e il
Direttore generale dell'Istituto non possono essere
amministratori o dipendenti di societa', ne' ricoprire
incarichi retribuiti anche di consulenza. Il Direttore
generale non puo', altresi', svolgere attivita' libero
professionale.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione, del
Comitato scientifico e del Collegio dei revisori dei conti
non possono essere amministratori o dipendenti di societa'
che partecipino a programmi di ricerca nei quali e'
presente l'Istituto».
«Art. 7 (Disposizioni transitorie). - 1. Gli organi
dell'Istituto in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono prorogati sino all'insediamento di
quelli di nuova istituzione.
2. La nomina del Presidente dell'Istituto, dei
componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato
scientifico e del Collegio dei revisori deve intervenire
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo».
«Art. 8 (Abrogazioni). - 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui
agli articoli 2 e 3, sono abrogati:
a) la legge 7 agosto 1973, n. 519;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 1994, n. 754;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 20
gennaio 2001, n. 70, ad eccezione dell'articolo 1.
2. Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e
dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in
vigore le attuali norme sul funzionamento e
sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei
limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del
presente decreto legislativo».
«Art. 17 (Statuto e regolamento di organizzazione e
funzionamento). - 1. L'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali, di seguito denominata «Agenzia»
disciplina l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite
dalla normativa vigente e l'organizzazione attraverso lo
statuto, deliberato dal Consiglio di amministrazione a
maggioranza assoluta dei suoi membri entro sei mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto ed approvato
con decreto del Ministro della salute, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo controllo di
legittimita' e di merito, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano. Decorso il predetto
termine il Ministro della salute provvede in via
sostitutiva.
2. In particolare lo statuto:
a) determina le modalita' di organizzazione
dell'Agenzia sulla base del principio di separazione tra
compiti di programmazione ed indirizzo, di efficacia,
efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, dei
compiti istituzionali affidati alla medesima, prevedendo
l'accorpamento delle aree funzionali che svolgono attivita'
omogenee;
b) specifica e articola le attribuzioni degli organi
di cui all'articolo 18 e le modalita' di funzionamento».
«Art. 18 (Modificazioni al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 115 e successive modificazioni). - 1. Al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai
seguenti:
«Art. 2 (Organi). - 1. Sono organi dell'Agenzia il
Presidente, il Consiglio di amministrazione e il collegio
dei revisori dei conti. I componenti degli organi
dell'Agenzia durano in carica quattro anni e sono
rinnovabili una sola volta.
2. Il Presidente assume la rappresentanza
dell'Agenzia, convoca e presiede il Consiglio di
amministrazione, cura le relazioni con i Ministeri, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, anche unificata con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, le regioni e
sovrintende al complesso dell'attivita' dell'Agenzia, anche
attraverso verifiche sullo stato di attuazione dei progetti
assegnati.»;
b) all'articolo 2, comma 3, il quarto periodo e'
sostituito dal seguente:
«Il presidente e i componenti del consiglio di
amministrazione sono scelti tra esperti di riconosciuta
competenza documentata attraverso la presentazione di
curricula, in diritto sanitario, in organizzazione,
programmazione, gestione e finanziamento del servizio
sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione, e
possono essere confermati, con le stesse modalita', una
sola volta.»;
c) all'articolo 2, i commi 4 e 5 sono abrogati;
d) dopo l'articolo 2-bis, e' inserito il seguente:
Art. 2-ter (Direttore generale). - 1. Il direttore
generale e' nominato con decreto del Ministro della salute,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, tra esperti di
riconosciuta competenza in diritto sanitario, in
organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento
del servizio sanitario, anche estranei all'amministrazione.
Il rapporto di lavoro del direttore e' regolato con
contratto di diritto privato, rinnovabile una sola volta,
ed e' incompatibile con altri rapporti di lavoro
subordinato e con qualsiasi altra attivita' professionale
privata. Il direttore generale ha la responsabilita' della
gestione dell'Agenzia e ne adotta gli atti, salvo quelli
attribuiti agli organi della medesima.
Il direttore generale, se dipendente pubblico, e'
collocato in aspettativa senza assegni ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.».
2. La nomina del direttore generale ai sensi
dell'articolo 2-ter del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 115, come introdotto dal comma 1, lettera d), avviene
alla scadenza dell'incarico conferito al direttore
dell'Agenzia con il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 14 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2012».
«Art. 19 (Regolamento di amministrazione del
personale). - 1. Con regolamento deliberato dal consiglio
di amministrazione e approvato dal Ministro della salute,
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono apportate le modifiche necessarie per
l'adeguamento del regolamento dell'Agenzia approvato con
decreto del Ministro della salute in data 28 dicembre 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio
2012, alle norme del presente decreto e a quelle
statutarie, disciplinando la gestione amministrativa e
contabile nonche' l'ordinamento del personale. Il
regolamento provvede altresi' alla rimodulazione della
pianta organica, in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, nonche' alla riduzione del numero
degli esperti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, fino a un massimo di
sette unita', nonche' alla definizione delle modalita' e
criteri per la stipula di contratti di collaborazione, nel
rispetto dei vincoli finanziari previsti a legislazione
vigente, per le attivita' di supporto alle regioni, con
priorita' per quelle impegnate nei piani di rientro.
2. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Decorso tale termine, con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono apportate le necessarie
modificazioni al regolamento di cui al comma 1. Tali
modificazioni restano in vigore fino all'esercizio
dell'autonomia regolamentare di cui al comma 1».


- Si riporta l'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, recante: «Ulteriori misure urgenti
per la crescita del Paese» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012:
«Art. 12 (Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di
sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanita'
digitale). - 1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) e'
l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e
sociosanitario generati da eventi clinici presenti e
trascorsi, riguardanti l'assistito, riferiti anche alle
prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario
nazionale. Ai fini del presente comma, ogni prestazione
sanitaria erogata da operatori pubblici, privati
accreditati e privati autorizzati e' inserita, entro cinque
giorni dalla prestazione medesima, nel FSE in conformita'
alle disposizioni del presente articolo.
2. Il FSE e' istituito dalle regioni e province
autonome, conformemente a quanto disposto dai decreti di
cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015, nel rispetto della
normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali, a fini di:
a) diagnosi, cura e riabilitazione;
a-bis) prevenzione;
a-ter) profilassi internazionale;
b) studio e ricerca scientifica in campo medico,
biomedico ed epidemiologico;
c) programmazione sanitaria, verifica delle qualita'
delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria.
Il FSE deve consentire anche l'accesso da parte del
cittadino ai servizi sanitari on line secondo modalita'
determinate nel decreto di cui al comma 7 ovvero tramite il
Portale nazionale di cui al comma 15-ter.
2-bis. Per favorire la qualita', il monitoraggio,
l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e
l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del
paziente, e' istituito il dossier farmaceutico quale parte
specifica del FSE, aggiornato a cura della farmacia che
effettua la dispensazione.
3. Il FSE e' alimentato con i dati degli eventi clinici
presenti e trascorsi di cui al comma 1 in maniera
continuativa e tempestiva, senza ulteriori oneri per la
finanza pubblica, dai soggetti e dagli esercenti le
professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito sia
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi
socio-sanitari regionali sia al di fuori degli stessi,
nonche', su iniziativa dell'assistito, con i dati medici in
possesso dello stesso. Il sistema del FSE aggiorna
contestualmente anche l'indice di cui al comma 15-ter e
alimenta l'ecosistema dati sanitari (EDS) di cui al comma
15-quater.
4. Le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 sono
perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e
dei servizi socio-sanitari regionali e da tutti gli
esercenti le professioni sanitarie secondo le modalita' di
accesso da parte di ciascuno dei predetti soggetti e da
parte degli esercenti le professioni sanitarie, nonche' nel
rispetto delle misure di sicurezza definite ai sensi del
comma 7.
4-bis. Le finalita' di cui alla lettera a-bis) del
comma 2 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario
nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali, dagli
esercenti le professioni sanitarie nonche' dagli Uffici
delle Regioni e delle Province autonome competenti in
materia di prevenzione sanitaria e dal Ministero della
salute.
4-ter. Le finalita' di cui alla lettera a-ter) del
comma 2 sono perseguite dal Ministero della Salute.
5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel
FSE di cui al comma 1, per le finalita' di cui alle lettere
a), a-bis) e a-ter) del comma 2, puo' essere realizzata
soltanto con il consenso dell'assistito e sempre nel
rispetto del segreto professionale, salvo i casi di
emergenza sanitaria secondo modalita' individuate a
riguardo. Il mancato consenso non pregiudica il diritto
all'erogazione della prestazione sanitaria.
6. Le finalita' di cui alle lettere b) e c) del comma 2
sono perseguite dalle regioni e dalle province autonome,
nonche' dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
dal Ministero della salute e dall'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali (AGENAS), nei limiti delle
rispettive competenze attribuite dalla legge, senza
l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti
nel FSE, secondo livelli di accesso, modalita' e logiche di
organizzazione ed elaborazione dei dati definiti, con il
decreto di cui al comma 7, in conformita' ai principi di
proporzionalita', necessita' e indispensabilita' nel
trattamento dei dati personali.
6-bis. La consultazione dei dati e documenti presenti
nel FSE, di cui all'ultimo periodo del comma 2, puo' essere
realizzata soltanto in forma protetta e riservata secondo
modalita' determinate dal decreto di cui al comma 7. Le
interfacce, i sistemi e le applicazioni software adottati
devono assicurare piena interoperabilita' tra le soluzioni.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15,
comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con uno o
piu' decreti del Ministro della salute e del Ministro
delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, acquisito il parere del Garante per la
protezione dei dati personali, sono stabiliti: i contenuti
del FSE e del dossier farmaceutico nonche' e i limiti di
responsabilita' e i compiti dei soggetti che concorrono
alla sua implementazione, le garanzie e le misure di
sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali
nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalita' e i
livelli diversificati di accesso al FSE da parte dei
soggetti di cui ai commi 4, 4-bis, 4-ter, 5 e 6, la
definizione e le relative modalita' di attribuzione di un
codice identificativo univoco dell'assistito che non
consenta l'identificazione diretta dell'interessato.
8. Le disposizioni recate dal presente articolo non
comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle
attivita' di competenza nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
10. I sistemi di sorveglianza e i registri di
mortalita', di tumori e di altre patologie, di trattamenti
costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti
a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di
ingegneria tessutale e di impianti protesici sono istituiti
ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione,
programmazione sanitaria, verifica della qualita' delle
cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca
scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico
allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta
sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici
per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per
la salute, di una particolare malattia o di una condizione
di salute rilevante in una popolazione definita.
11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al
comma 10 sono istituiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante
per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei
sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalita', di
tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da
trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di
medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria
tessutale, e di impianti protesici nonche' di dispositivi
medici impiantabili sono aggiornati periodicamente con
decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali. L'attivita' obbligatoria di tenuta e
aggiornamento dei registri di cui al presente comma e'
svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e
rientra tra le attivita' istituzionali delle aziende e
degli enti del Servizio sanitario nazionale. Nell'ambito
del Patto per la salute 2019-2021 sono individuate le
modalita' per garantire e verificare la corretta tenuta e
aggiornamento dei registri di cui al presente comma.
11-bis. E' fatto obbligo agli esercenti le professioni
sanitarie, in ragione delle rispettive competenze, di
alimentare in maniera continuativa, senza ulteriori oneri
per la finanza pubblica, i sistemi di sorveglianza e i
registri di cui al comma 10.
12. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono istituire con propria legge registri di
tumori e di altre patologie, di mortalita' e di impianti
protesici di rilevanza regionale e provinciale diversi da
quelli di cui al comma 10.
13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15,
comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, con uno o piu' decreti del Ministro della salute,
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali e previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati, in
conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 2-sexies
del codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi
di dati da raccogliere nei singoli registri e sistemi di
sorveglianza di cui al presente articolo, i soggetti che
possono avervi accesso e i dati da questi conoscibili, le
operazioni eseguibili, nonche' le misure appropriate e
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli
interessi dell'interessato.
14. I contenuti dei decreti di cui al comma 13 devono
in ogni caso informarsi ai principi di cui all'articolo 5
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016 e alle disposizioni del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
15. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, le regioni e province autonome, possono,
nel principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della
spesa informatica, anche mediante la definizione di
appositi accordi di collaborazione, realizzare
infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a livello
sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai
sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, delle
infrastrutture tecnologiche per il FSE a tale fine gia'
realizzate da altre regioni o dei servizi da queste
erogate, ovvero utilizzare l'infrastruttura nazionale di
cui al comma 15-ter, da rendere conforme ai criteri
stabiliti dai decreti di cui al comma 7 e dalle linee guida
di cui al comma 15-bis.
15-bis. Per il potenziamento del FSE, l'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), previa
approvazione del Ministro della salute, del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
adotta periodicamente apposite linee guida. In sede di
prima applicazione, le linee guida di cui al primo periodo
sono adottate dal Ministro della salute, di concerto con il
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Le linee guida dettano le regole tecniche per
l'attuazione dei decreti di cui al comma 7, ivi comprese
quelle relative al sistema di codifica dei dati e quelle
necessarie a garantire l'interoperabilita' del FSE a
livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle
regole tecniche del sistema pubblico di connettivita'. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
predispongono entro tre mesi dalla data di pubblicazione e
di aggiornamento delle linee guida un piano di adeguamento
ai decreti di cui al comma 7 e alle linee guida. I piani
regionali e provinciali di adeguamento del FSE sono oggetto
di monitoraggio e valutazione da parte del Ministero della
salute e della struttura della Presidenza del Consiglio dei
ministri competente per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, con il supporto dell'AGENAS. La
regione o provincia autonoma che non abbia presentato il
piano di adeguamento nei termini previsti, ovvero che abbia
presentato un piano di adeguamento non conforme alle linee
guida, ovvero che non abbia attuato il piano adottato e'
tenuta ad avvalersi dell'infrastruttura nazionale ai sensi
del comma 15-ter, numero 3). Nel caso di inerzia o ritardo
nella presentazione o nell'attuazione del predetto piano di
adeguamento ovvero anche nei casi di mancato rispetto
dell'obbligo di avvalimento della infrastruttura nazionale
di cui al sesto periodo, si procede all'esercizio del
potere sostitutivo di cui agli articoli 117, quinto comma,
e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi
dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Resta
fermo che la predisposizione e l'attuazione del piano di
adeguamento di cui al presente comma in conformita' a
quanto disposto dai decreti di cui al comma 7 e alle linee
guida sono ricomprese tra gli adempimenti cui sono tenute
le regioni e le province autonome per l'accesso al
finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario
nazionale da verificare da parte del Comitato di cui
all'articolo 9 dell'intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, congiuntamente con il
Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 della predetta intesa del 23 marzo 2005.
15-ter. Fermi restando le funzioni e i poteri del
Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda
digitale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 26
agosto 2016, n. 179, l'AGENAS, sulla base delle esigenze
avanzate dalle regioni e dalle province autonome,
nell'ambito dei rispettivi piani, cura, d'intesa con la
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale, e con il Ministero della salute e il Ministero
dell'economia e delle finanze e con le regioni e le
province autonome, la progettazione dell'infrastruttura
nazionale necessaria a garantire l'interoperabilita' dei
FSE, la cui realizzazione e' curata dal Ministero
dell'economia e delle finanze attraverso l'utilizzo
dell'infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria
realizzato in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e del decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre
2011, garantendo:
1) l'interoperabilita' dei FSE e dei dossier
farmaceutici;
2) l'identificazione dell'assistito, attraverso
l'allineamento con l'Anagrafe nazionale degli assistiti
(ANA), di cui all'articolo 62-ter del codice di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituita
nell'ambito del Sistema Tessera sanitaria. Nelle more della
realizzazione dell'ANA, l'identificazione dell'assistito e'
assicurata attraverso l'allineamento con l'elenco degli
assistiti gestito dal Sistema Tessera sanitaria, ai sensi
dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326;
3) per le regioni e province autonome che comunicano
al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero
della salute di volersi avvalere dell'infrastruttura
nazionale ai sensi del comma 15, nonche' per quelle che si
avvalgono della predetta infrastruttura ai sensi del comma
15-bis, l'interconnessione dei soggetti di cui al presente
articolo per la trasmissione telematica, la codifica e la
firma remota dei dati di cui ai decreti di cui al comma 7 e
alle linee guida di cui al comma 15-bis, ad esclusione dei
dati di cui al comma 15-septies, per la successiva
alimentazione, consultazione e conservazione, ai sensi
dell'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 del FSE da parte delle medesime regioni e
province autonome, secondo le modalita' da stabilire con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;
4-bis) l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale dei
consensi e relative revoche, da associarsi agli assistiti
risultanti nell'ANA, comprensiva delle informazioni
relative all'eventuale soggetto delegato dall'assistito
secondo la normativa vigente in materia e nel rispetto
delle modalita' e delle misure di sicurezza stabilite,
previo parere del Garante per la protezione dei dati
personali, dal decreto di cui al numero 3) del presente
comma;
4-ter) la realizzazione dell'Indice Nazionale dei
documenti dei FSE, da associarsi agli assistiti risultanti
nell'ANA, al fine di assicurare in interoperabilita' le
funzioni del FSE, secondo le modalita' e le misure di
sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la
protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero
3) del presente comma;
4-quater) la realizzazione del Portale Nazionale FSE,
secondo le modalita' e le misure di sicurezza stabilite,
previo parere del Garante per la protezione dei dati
personali, dal decreto di cui al numero 3) del presente
comma, anche attraverso l'interconnessione con i
corrispondenti portali delle regioni e province autonome,
per consentire, tramite le funzioni dell'Indice Nazionale,
l'accesso on line al FSE da parte dell'assistito e degli
operatori sanitari autorizzati, secondo modalita'
determinate ai sensi del comma 7. Tale accesso e' fornito
in modalita' aggregata, secondo quanto disposto dalla
Determinazione n. 80 del 2018 dell'Agenzia per l'Italia
Digitale.
15-ter.1. Nella fase di attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza e fino al 31 dicembre 2026, la
progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a
garantire l'interoperabilita' dei FSE di cui al comma
15-ter e' curata dalla struttura della Presidenza del
Consiglio dei ministri competente per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale in raccordo con il
Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle
finanze.
15-quater. Al fine di garantire il coordinamento
informatico e assicurare servizi omogenei sul territorio
nazionale per il perseguimento delle finalita' di cui al
comma 2 il Ministero della Salute, d'intesa con la
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale, assicurando l'adeguatezza delle infrastrutture
tecnologiche e la sicurezza cibernetica in raccordo con
l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, cura la
realizzazione dell'Ecosistema Dati Sanitari (di seguito
EDS), avvalendosi della societa' di cui all'articolo 83,
comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, con cui stipula apposita convenzione. L'EDS e'
alimentato dai dati trasmessi dalle strutture sanitarie e
socio-sanitarie, dagli enti del Servizio sanitario
nazionale e da quelli resi disponibili tramite il sistema
Tessera Sanitaria. Il Ministero della salute e' titolare
del trattamento dei dati raccolti e generati dall'EDS, la
cui gestione operativa e' affidata all'AGENAS, che la
effettua in qualita' di responsabile del trattamento per
conto del predetto Ministero e che all'uopo si avvale,
mediante la stipula di apposita convenzione, della societa'
di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. Con decreto del Ministro della
salute, adottato di concerto con il Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con
il Ministero dell'economia e delle finanze, e acquisiti i
pareri dell'Autorita' garante per la protezione dei dati
personali e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,
sono individuati i contenuti dell'EDS, le modalita' di
alimentazione dell'EDS, nonche' i soggetti che hanno
accesso all'EDS, le operazioni eseguibili e le misure di
sicurezza per assicurare i diritti degli interessati. Al
fine di assicurare, coordinare e semplificare la corretta e
omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano
il FSE, l'AGENAS, d'intesa con la struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri competente per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e
avvalendosi della societa' di cui all'articolo 83, comma
15, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, rende
disponibili alle strutture sanitarie e socio-sanitarie
specifiche soluzioni da integrare nei sistemi informativi
delle medesime strutture con le seguenti funzioni:
a) di controllo formale e semantico dei documenti e
dei corrispondenti dati correlati prodotti dalle strutture
sanitarie e socio-sanitarie per alimentare il FSE,
b) di conversione delle informazioni secondo i
formati standard di cui al comma 15-octies;
c) di invio dei dati da parte della struttura
sanitaria e socio-sanitaria verso l'EDS e, se previsto dal
piano di adeguamento per il potenziamento del FSE di cui al
comma 15-bis, verso il FSE della regione territorialmente
competente per le finalita' di cui alla lettera a-bis) del
comma 2".
15-quinquies. Per il progetto FSE di cui al comma
15-ter, da realizzare entro il 31 dicembre 2015, e'
autorizzata una spesa non superiore a 10 milioni di euro
per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015, da definire su base annua con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per
l'Italia digitale.
15-septies. Il Sistema Tessera sanitaria realizzato in
attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, entro il 30 aprile 2017, rende
disponibile ai FSE e ai dossier farmaceutici, attraverso
l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, i dati
risultanti negli archivi del medesimo Sistema Tessera
sanitaria relativi alle esenzioni dell'assistito, alle
prescrizioni e prestazioni erogate di farmaceutica,
comprensivi dei relativi piani terapeutici, e specialistica
a carico del Servizio sanitario nazionale, nonche' le
ricette e le prestazioni erogate non a carico del SSN, ai
certificati di malattia telematici e alle prestazioni di
assistenza protesica, termale e integrativa, nonche' i dati
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre
2014, n. 175, comprensivi dei dati relativi alla
prestazione erogata e al relativo referto, secondo le
modalita' stabilite, previo parere del Garante per la
protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero
3) del comma 15-ter, che individuera' le misure tecniche e
organizzative necessarie a garantire la sicurezza del
trattamento e i diritti e le liberta' degli interessati.
15-octies. Le specifiche tecniche dei documenti del FSE
e del dossier farmaceutico, definite con i decreti
attuativi di cui al comma 7 e dalle linee guida di cui al
comma 15-bis, sono pubblicate su un apposito portale di
monitoraggio e informazione a cura della struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri competente per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.
15-novies. Ai fini dell'alimentazione dei FSE
attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma
15-ter, previo parere del Garante per la protezione dei
dati personali, con il decreto di cui al numero 3) del
comma 15-ter, sono stabilite le modalita' tecniche con le
quali:
a) il Sistema Informativo Trapianti del Ministero
della salute di cui alla legge 1° aprile 1999, n. 91, rende
disponibile ai FSE i dati relativi al consenso o al diniego
alla donazione degli organi e tessuti;
b) le Anagrafi vaccinali regionali rendono
disponibili ai FSE i dati relativi alla situazione
vaccinale;
c) il Centro Unico di prenotazione di ciascuna
regione e provincia autonoma rende disponibili ai FSE i
dati relativi alle prenotazioni.
5-decies. Al fine di garantire l'omogeneita' a livello
nazionale e l'efficienza nell'attuazione delle politiche di
prevenzione e nell'erogazione dei servizi sanitari, ivi
inclusi quelli di telemedicina, l'AGENAS, sulla base delle
Linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) per
la digitalizzazione della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 71 del codice di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 e degli indirizzi del Ministro delegato
per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale,
assume anche il ruolo di Agenzia nazionale per la sanita'
digitale (ASD), assicurando il potenziamento della
digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanita'.
15-undecies. Salvi gli ulteriori compiti attribuiti
dalla legge, all'AGENAS sono conferite le seguenti
funzioni:
a) predisposizione, pubblicazione e aggiornamento,
previa approvazione del Ministro della salute e del
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, di linee guida contenenti regole,
guide tecniche, codifiche, classificazioni e standard
necessari ad assicurare la raccolta, la conservazione, la
consultazione e l'interscambio di dati sanitari da parte
degli enti del Servizio sanitario nazionale e dei soggetti
pubblici e privati che erogano prestazioni sanitarie e
socio-sanitarie ai cittadini italiani e agli altri soggetti
che hanno titolo a richiederle;
b) monitoraggio periodico sull'attuazione delle linee
guida di cui alla lettera a) e controllo della qualita' dei
dati sanitari raccolti;
c) promozione e realizzazione di servizi sanitari e
socio-sanitari basati sui dati, destinati rispettivamente
agli assistiti e agli operatori sanitari, al fine di
assicurare strumenti di consultazione dei dati dell'EDS
omogenei sul territorio nazionale;
d) certificazione delle soluzioni di tecnologia
dell'informazione (IT) che realizzano servizi sanitari
digitali, accreditamento dei servizi sanitari regionali,
nonche' supporto ai fornitori delle medesime soluzioni per
favorirne lo sviluppo coordinato;
e) supporto al Ministero della salute per la
valutazione delle richieste da parte di soggetti terzi di
consultazione dei dati raccolti nell'EDS per finalita' di
ricerca;
f) supporto alla Cabina di regia del Nuovo sistema
informativo sanitario (NSIS), prevista dall'articolo 6
dell'accordo quadro tra il Ministro della sanita', le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del
22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2001;
g) gestione della piattaforma nazionale di
telemedicina ((, di intelligenza artificiale e valutazione
delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment -
HTA) relative ai dispositivi medici))
;
h) proposta per la fissazione e il periodico
aggiornamento delle tariffe per i servizi di telemedicina,
da approvare con decreto del Ministro della salute.
15-duodecies. L'AGENAS esercita le funzioni di cui al
comma 15-decies nel rispetto degli indirizzi del Ministro
della salute e del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale e del Ministero
dell'economia e delle finanze, e trasmette agli stessi una
relazione annuale sull'attivita' svolta. Le funzioni di cui
alle lettere a) e d) del comma 15-undecies sono esercitate
d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio
dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale. Al fine di consentire il monitoraggio
dell'erogazione dei servizi di telemedicina necessario per
il raggiungimento degli obiettivi riconducibili al
sub-intervento di investimento M6C1 1.2.3.2 "Servizi di
telemedicina", tra cui il target comunitario M6C1-9,
nonche' per garantire la tempestiva attuazione del sub
intervento M6C1 1.2.2.4 "COT-Progetto pilota di
intelligenza artificiale", l'AGENAS avvia le attivita'
relative alla raccolta e alla gestione dei dati utili anche
pseudonimizzati, garantendo che gli interessati non siano
direttamente identificabili.
15-terdecies. Nella fase di attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e comunque non oltre il
31 dicembre 2026, l'AGENAS esercita le funzioni di cui ai
commi 15-bis, 15-quater, 15-decies e 15-undecies
avvalendosi del supporto della struttura della Presidenza
del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, mediante stipula di
apposita convenzione nell'ambito delle risorse umane e
finanziarie disponibili a legislazione vigente».
- Si riporta l'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto
2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
ottobre 2013, n. 119, recante: «Disposizioni urgenti in
materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di
genere, nonche' in tema di protezione civile e di
commissariamento delle province» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2013:
«Art. 5 (Piano strategico nazionale contro la violenza
nei confronti delle donne e la violenza domestica). - 1. Il
Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita'
politica delegata per le pari opportunita', anche
avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora,
con il contributo delle amministrazioni interessate, delle
associazioni di donne impegnate nella lotta contro la
violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa
acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata, un
Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti
delle donne e la violenza domestica, di seguito denominato
"Piano", con cadenza almeno triennale, in sinergia con gli
obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti
delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11
maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno
2013, n. 77.
2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni
omogenee sul territorio nazionale, persegue le seguenti
finalita', nei limiti delle risorse finanziarie di cui al
comma 3:
a) prevenire il fenomeno della violenza contro le
donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione
della collettivita', rafforzando la consapevolezza degli
uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della
violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti
nei rapporti interpersonali;
b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media
per la realizzazione di una comunicazione e informazione,
anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di
genere e, in particolare, della figura femminile, anche
attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da
parte degli operatori medesimi;
c) promuovere un'adeguata formazione del personale
della scuola alla relazione e contro la violenza e la
discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle
indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle
indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per
gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione
didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di
ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e
la formazione degli studenti al fine di prevenire la
violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di
genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della
tematica nei libri di testo;
d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno
alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso
modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei servizi
territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di
assistenza alle donne vittime di violenza;
e) garantire la formazione di tutte le
professionalita' che entrano in contatto con fatti di
violenza di genere o con atti persecutori;
f) accrescere la protezione delle vittime attraverso
il rafforzamento della collaborazione tra tutte le
istituzioni coinvolte;
g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto
il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie
consolidate e coerenti con linee guida appositamente
predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti
responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive,
al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di
recidiva;
h) prevedere una raccolta strutturata e
periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei
dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri
antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle
banche di dati gia' esistenti;
i) prevedere specifiche azioni positive che tengano
anche conto delle competenze delle amministrazioni
impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno
delle vittime di violenza di genere e di atti persecutori e
delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza
nel settore;
l) definire un sistema strutturato di governance tra
tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse
esperienze e sulle buone pratiche gia' realizzate nelle
reti locali e sul territorio.
2-bis. Al fine di definire un sistema strutturato di
governance tra tutti i livelli di governo, sono istituiti
presso il Dipartimento per le pari opportunita' della
Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia
interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della
violenza nei confronti delle donne e sulla violenza
domestica.
Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'Autorita' politica delegata per le pari
opportunita' sono disciplinati la composizione, il
funzionamento e i compiti della Cabina di regia e
dell'Osservatorio di cui al primo periodo. Ai componenti
della Cabina di regia e dell'Osservatorio di cui al primo
periodo non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di
cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di euro
((per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2023))
. Tali risorse sono destinate dal
Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita'
politica delegata per le pari opportunita' alle azioni a
titolarita' nazionale e regionale previste dal Piano, fatte
salve quelle di cui al comma 2, lettera d), del presente
articolo. Le risorse destinate alle azioni a titolarita'
regionale ai sensi del presente comma sono ripartite
annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dall'Autorita' politica delegata per le pari
opportunita', previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con il medesimo
provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis del
presente decreto.
4. All'attuazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3,
si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica».
- Si riporta l'articolo 27 decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti in
materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017:
«Art. 27 (Misure sul trasporto pubblico locale). - 1.
All'articolo 1, dopo il comma 534-ter, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, sono inseriti i seguenti:
"534-quater. Nelle more del riordino del sistema
della fiscalita' regionale, secondo i principi di cui
all'articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo
di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e' rideterminata nell'importo
di 4.789.506.000 euro per l'anno 2017 e 4.932.554.000 euro
a decorrere dall'anno 2018, anche al fine di sterilizzare i
conguagli di cui all'articolo unico, comma 4, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto
2013, con riferimento agli anni 2013 e successivi.
534-quinquies. Il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 26 luglio 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2013 non trova
applicazione a decorrere dall'anno 2017.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, il riparto del Fondo di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e' effettuato, entro il 31 ottobre di
ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. In caso di mancata intesa si applica
quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tale ripartizione e'
effettuata:
a) per una quota pari al 50 per cento del Fondo,
tenendo conto dei costi standard di cui all'articolo 1,
comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al netto
delle risorse di cui alle lettere d) ed e), considerato il
complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti
sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca
dati dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e tenendo conto, a
partire dal 2024, dei costi di gestione dell'infrastruttura
ferroviaria di competenza regionale;
b) per una quota pari al 50 per cento del Fondo,
tenendo conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto
pubblico locale e regionale, al netto delle risorse di cui
alle lettere d) ed e);
c) applicando una riduzione annuale delle risorse del
Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di
trasporto pubblico locale e regionale non risultino
affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31
dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento,
ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data
il bando di gara, nonche' nel caso di gare non conformi
alle misure di cui alle delibere dell'Autorita' di
regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo
37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, qualora bandite successivamente
all'adozione delle predette delibere. La riduzione si
applica a decorrere dall'anno 2023. In ogni caso la
riduzione di cui alla presente lettera non si applica ai
contratti di servizio affidati in conformita' alle
disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE)
n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2007, e alle disposizioni normative nazionali
vigenti. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna
regione come determinata ai sensi del presente comma, e'
pari al 15 per cento del valore dei corrispettivi dei
contratti di servizio non affidati con le predette
procedure; le risorse derivanti da tale riduzione sono
ripartite tra le altre regioni con le medesime modalita';
d) mediante destinazione annuale dello 0,105 per
cento dell'ammontare del Fondo, e comunque nel limite
massimo di euro 5,2 milioni annui, alla copertura dei costi
di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1,
comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
2-bis. Ai fini del riparto del Fondo di cui al comma 1
si tiene annualmente conto delle variazioni per ciascuna
Regione in incremento o decremento, rispetto al 2017, dei
costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria
introdotte dalla societa' Rete ferroviaria italiana Spa,
con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in ottemperanza ai
criteri stabiliti dall'Autorita' di regolazione dei
trasporti ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tali
variazioni sono determinate a preventivo e consuntivo
rispetto al riparto di ciascun anno a partire dal saldo del
2019. Le variazioni fissate a preventivo sono soggette a
verifica consuntiva ed eventuale conseguente revisione in
sede di saldo a partire dall'anno 2020 a seguito di
apposita certificazione resa, entro il mese di settembre di
ciascun anno, da parte delle imprese esercenti i servizi di
trasporto pubblico ferroviario al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per il tramite
dell'Osservatorio, di cui all'articolo 1, comma 300, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' alle Regioni, a
pena della sospensione dell'erogazione dei corrispettivi di
cui ai relativi contratti di servizio con le Regioni in
analogia a quanto disposto al comma 7 dell'articolo 16-bis
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini
del riparto del saldo 2019 si terra' conto dei soli dati a
consuntivo relativi alle variazioni 2018 comunicati e
certificati dalle imprese esercenti i servizi di trasporto
pubblico ferroviario con le modalita' e i tempi di cui al
precedente periodo e con le medesime penalita' in caso di
inadempienza.
2-ter. Al fine di garantire una ragionevole certezza
delle risorse disponibili, il riparto di cui al comma 2,
lettere a) e b), non puo' determinare, per ciascuna
regione, un'assegnazione di risorse inferiore a quella
risultante dalla ripartizione del Fondo di cui all'articolo
16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, per l'anno 2020, al netto delle variazioni per
ciascuna regione dei costi del canone di accesso
all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla societa'
Rete ferroviaria italiana Spa di cui al comma 2-bis,
nonche' delle eventuali decurtazioni applicate ai sensi del
comma 2, lettera c), del presente articolo ovvero
dell'articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 118.
2-quater. Limitatamente agli anni 2023 e 2024, al
riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si
provvede, per una quota pari a euro 4.873.335.361,50, e
fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del presente
articolo, secondo le percentuali utilizzate per l'anno
2020. Alla determinazione delle quote del 50 per cento di
cui al comma 2, lettere a) e b), si provvede a valere sulle
risorse residue del Fondo, decurtate dell'importo di cui al
primo periodo del presente comma.
3. Al fine di garantire un'efficace programmazione
delle risorse, gli effetti finanziari sul riparto del
Fondo, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di
cui al comma 2 si verificano nell'anno successivo a quello
di riferimento.
4. A partire dal mese di gennaio 2018 e nelle more
dell'emanazione del decreto di cui all'alinea del comma 2,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' ripartito, entro il 15 gennaio di ciascun
anno, tra le regioni, a titolo di anticipazione, l'ottanta
per cento dello stanziamento del Fondo. L'anticipazione e'
effettuata sulla base delle percentuali attribuite a
ciascuna regione l'anno precedente. Le risorse erogate a
titolo di anticipazione sono oggetto di integrazione, di
saldo o di compensazione con gli anni successivi.
La relativa erogazione alle regioni a statuto ordinario
e' disposta con cadenza mensile.
5. Le amministrazioni competenti, al fine di procedere
sulla base di dati istruttori uniformi, si avvalgono
dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'acquisizione dei dati
economici, finanziari e tecnici, relativi ai servizi
svolti, necessari alla realizzazione di indagini
conoscitive e approfondimenti in materia di trasporto
pubblico regionale e locale, prodromici all'attivita' di
pianificazione e monitoraggio. A tale scopo i suddetti
soggetti forniscono semestralmente all'Osservatorio
indicazioni sulla tipologia dei dati da acquisire dalle
aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico.
6. Ai fini del riparto del Fondo di cui all'articolo
16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, entro il 31 luglio 2023, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
definiti gli indicatori per determinare i livelli adeguati
di servizio e le modalita' di applicazione degli stessi al
fine della ripartizione del medesimo Fondo. Fermo restando
quanto previsto dal comma 2-quater, nelle more
dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, al fine
di assicurare la ripartizione del Fondo di cui al medesimo
articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012,
si provvede alla ripartizione integrale del medesimo Fondo
con le modalita' di cui al comma 2, lettera a), del
presente articolo.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e' abrogato il comma
6 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 2, alinea sono apportate al
predetto articolo 16-bis del citato decreto-legge le
seguenti ulteriori modificazioni:
a) i commi 3 e 5 sono abrogati;
b) al comma 4, primo periodo, le parole: "Entro
quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al
comma 3," e le parole: ", in conformita' con quanto
stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 3," sono
soppresse e le parole: "le Regioni" sono sostituite dalle
seguenti: "Le Regioni";
c) al comma 9, primo periodo, le parole: "il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
3" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri".
8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
giugno 2013, n. 148, con le successive rideterminazioni e
aggiornamenti ivi previsti, conserva efficacia fino al 31
dicembre dell'anno precedente alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 2, alinea.
8-bis. I costi standard determinati in applicazione del
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e gli indicatori programmatori ivi definiti
con criteri di efficienza ed economicita' sono utilizzati
dagli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico
locale e regionale come elemento di riferimento per la
quantificazione delle compensazioni economiche e dei
corrispettivi da porre a base d'asta, determinati ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422, e delle normative europee sugli obblighi di
servizio pubblico, con le eventuali integrazioni che
tengano conto della specificita' del servizio e degli
obiettivi degli enti locali in termini di programmazione
dei servizi e di promozione dell'efficienza del settore. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai contratti
di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017.
8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, la soglia minima del rapporto di cui al precedente
periodo puo' essere rideterminata per tenere conto del
livello della domanda di trasporto e delle condizioni
economiche e sociali";
b) il comma 6 e' abrogato.
8-quater. Le disposizioni di cui al comma 8-ter si
applicano dal 1° gennaio 2018.
8-quinquies. Al fine di consentire il conseguimento
degli obiettivi di copertura dei costi con i ricavi da
traffico, le regioni e gli enti locali modificano i sistemi
tariffari e i livelli delle tariffe anche tenendo conto del
principio di semplificazione, dell'applicazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente, dei
livelli di servizio e della media dei livelli tariffari
europei, del corretto rapporto tra tariffa e abbonamenti
ordinari, dell'integrazione tariffaria tra diverse
modalita' e gestori. Le disposizioni del precedente periodo
si applicano ai contratti di servizio stipulati
successivamente alla data di adozione dei provvedimenti
tariffari; si applicano inoltre ai contratti di servizio in
essere alla medesima data solo in caso di aumenti maggiori
del doppio dell'inflazione programmata, con conseguente
riduzione del corrispettivo del medesimo contratto di
importo pari al 70 per cento dell'aumento stimato dei
ricavi da traffico conseguente alla manovra tariffaria,
fatti salvi i casi in cui la fattispecie non sia gia'
disciplinata dal contratto di servizio. I livelli tariffari
sono aggiornati sulla base delle misure adottate
dall'Autorita' di regolazione dei trasporti ai sensi
dell'articolo 37, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
8-sexies. Il gestore del servizio a domanda
individuale, i cui proventi tariffari non coprano
integralmente i costi di gestione, deve indicare nella
carta dei servizi e nel proprio sito internet istituzionale
la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo
totale di erogazione del servizio a carico della finanza
pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara.
8-septies. Per la copertura dei debiti del sistema di
trasporto regionale e' attribuito alla regione Umbria un
contributo straordinario dell'importo complessivo di 45,82
milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2017
e 25,82 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte ai
debiti verso la societa' Busitalia - Sita Nord Srl e sue
controllate.
8-octies. Agli oneri derivanti dal comma 8-septies,
pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25,82 milioni
di euro per l'anno 2018, si provvede mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la
coesione - programmazione 2014-2020. I predetti importi,
tenuto conto della localizzazione territoriale della misura
di cui al comma 8-septies, sono portati in prededuzione
dalla quota ancora da assegnare alla medesima regione
Umbria a valere sulle risorse della citata programmazione
2014-2020.
9. Al fine di favorire il rinnovo del materiale
rotabile, lo stesso puo' essere acquisito dalle imprese di
trasporto pubblico regionale e locale anche ricorrendo alla
locazione per quanto riguarda materiale rotabile per il
trasporto ferroviario e alla locazione senza conducente per
veicoli di anzianita' massima di dodici anni adibiti al
trasporto su gomma e per un periodo non inferiore all'anno.
10. All'articolo 84, comma 4, lettera b), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole:
"trasporto di persone," sono inserite le seguenti: "i
veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi
di linea di trasporto di persone".
11. Per il rinnovo del materiale rotabile, le aziende
affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale, anche
di natura non pubblicistica, possono accedere agli
strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione
dalle centrali di acquisto nazionale, ferma restando la
destinazione dei mezzi acquistati ai predetti servizi.
11-bis. I contratti di servizio relativi all'esercizio
dei servizi di trasporto pubblico stipulati successivamente
al 31 dicembre 2017 non possono prevedere la circolazione
di veicoli a motore adibiti al trasporto pubblico regionale
e locale appartenenti alle categorie M2 o M3, alimentati a
benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro
0 o Euro 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con uno o
piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono disciplinati i casi di esclusione dal
divieto di cui al primo periodo per particolari
caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati
a usi specifici.
11-ter. I contratti di servizio di cui al comma 11-bis
prevedono, altresi', che i veicoli per il trasporto
pubblico regionale e locale debbano essere dotati di
sistemi elettronici per il conteggio dei passeggeri o di
altre tecnologie utili per la rilevazione della domanda, ai
fini della determinazione delle matrici
origine/destinazione, e che le flotte automobilistiche
utilizzate per i servizi di trasporto pubblico regionale e
locale siano dotate di sistemi satellitari per il
monitoraggio elettronico del servizio. I contratti di
servizio, in conformita' con le disposizioni di cui al
regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, tengono conto degli oneri
derivanti dal presente comma, determinati secondo i criteri
utilizzati per la definizione dei costi standard di cui
all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, assicurando la copertura delle quote di ammortamento
degli investimenti.
11-quater. I comuni, in sede di definizione dei piani
urbani del traffico, ai sensi dell'articolo 36 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, individuano specifiche modalita' per la diffusione
di nuove tecnologie previste dal Piano di azione nazionale
sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS), predisposto in
attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, impegnandosi in tale sede ad
utilizzare per investimenti in nuove tecnologie per il
trasporto specifiche quote delle risorse messe a
disposizione dall'Unione europea.
11-quinquies. Fatte salve le procedure di scelta del
contraente per l'affidamento di servizi gia' avviate
antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, i contratti di
servizio che le regioni e gli enti locali sottoscrivono,
successivamente alla predetta data, per lo svolgimento dei
servizi di trasporto pubblico regionale e locale prevedono,
a carico delle imprese, l'onere per il mantenimento e per
il rinnovo del materiale rotabile e degli impianti, con
esclusione delle manutenzioni straordinarie degli impianti
e delle infrastrutture di proprieta' pubblica e secondo gli
standard qualitativi e di innovazione tecnologica a tal
fine definiti dagli stessi enti affidanti, ove non
ricorrano alla locazione senza conducente. I medesimi
contratti di servizio prevedono inoltre la predisposizione
da parte delle aziende contraenti di un piano
economico-finanziario che, tenendo anche conto del
materiale rotabile acquisito con fondi pubblici, dimostri
un impiego di risorse per il rinnovo del materiale
rotabile, mediante nuovi acquisti, locazioni a lungo
termine o leasing, nonche' per investimenti in nuove
tecnologie, non inferiore al 10 per cento del corrispettivo
contrattuale. I medesimi contratti di servizio prevedono
l'adozione, a carico delle imprese che offrono il servizio
di trasporto pubblico locale e regionale, di sistemi di
bigliettazione elettronica da attivare sui mezzi
immatricolati. Nel rispetto dei principi di cui al
regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, i contratti di servizio
tengono conto degli oneri derivanti dal presente comma,
determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione
dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, assicurando la copertura
delle quote di ammortamento degli investimenti.
12. L'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 19, e' sostituito dal seguente:
"2-bis. All'articolo 1, comma 615, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, le parole: '31 dicembre 2017' sono
sostituite dalle seguenti: '31 gennaio 2018'. Per i servizi
di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla
sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarita' dei
servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, relativamente
all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin
quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di
sicurezza".
12-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre 2017,
e' istituito un tavolo di lavoro finalizzato a individuare
i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei
servizi automobilistici interregionali di competenza
statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei
viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di
sicurezza del trasporto. Al tavolo di lavoro partecipano i
rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del
Ministero dello sviluppo economico, delle associazioni di
categoria del settore maggiormente rappresentative e del
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU),
nonche' un rappresentante di ciascun operatore privato che
operi in almeno quattro regioni e che non aderisca alle
suddette associazioni.
Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti
compensi di alcun tipo, gettoni ne' rimborsi spese.
Dall'istituzione e dal funzionamento del tavolo di lavoro
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
12-ter. All'articolo 1, comma 866, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: "ovvero" e'
sostituita dalla seguente: "anche" e dopo le parole: "alla
riqualificazione elettrica" sono inserite le seguenti: "e
al miglioramento dell'efficienza energetica";
b) al quarto periodo, dopo le parole: "Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
individuate modalita'" e' inserita la seguente: ", anche".
12-quater. Le funzioni di regolazione, di indirizzo, di
organizzazione e di controllo e quelle di gestione dei
servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono
distinte e si esercitano separatamente. L'ente affidante si
avvale obbligatoriamente di altra stazione appaltante per
lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi
di trasporto pubblico regionale e locale qualora il gestore
uscente dei medesimi servizi o uno dei concorrenti sia
partecipato o controllato dall'ente affidante ovvero sia
affidatario diretto o in house del predetto ente.
12-sexies. All'articolo 8 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, dopo il comma 4-ter e' inserito il
seguente:
"4-quater. I beni di cui all'articolo 3, commi da 7 a
9, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, trasferiti alle
regioni competenti ai sensi del comma 4 del presente
articolo, possono essere trasferiti a titolo gratuito, con
esenzione da ogni imposta e tassa connessa al trasferimento
medesimo, alle societa' costituite dalle ex gestioni
governative di cui al comma 3-bis dell'articolo 18 del
presente decreto, se a totale partecipazione della stessa
regione conferente».
- Si riportano gli articoli 22, comma 1, 23, comma 2 e
24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147,
recante: «Disposizioni per l'introduzione di una misura
nazionale di contrasto alla poverta'», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2017:
«Art. 22 (Riorganizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali). - 1. In relazione ai compiti
attribuiti dal presente decreto al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, nelle more di una riorganizzazione
del medesimo Ministero ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e'
istituita la Direzione generale per la lotta alla poverta'
e per la programmazione sociale, a cui sono trasferite le
funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le
politiche sociali e i posti di funzione di un dirigente di
livello generale e cinque uffici dirigenziali di livello
non generale. Alla Direzione generale per la lotta alla
poverta' e per la programmazione sociale e' altresi'
trasferito un ufficio dirigenziale di livello non generale
dagli uffici di diretta collaborazione del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali ai fini della costituzione
del servizio di informazione, promozione, consulenza e
supporto tecnico per l'attuazione del ReI di cui
all'articolo 15, comma 2, fermi i limiti della dotazione
organica vigente e nei limiti del personale in servizio
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
All'atto della costituzione della Direzione generale
per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale
e' contestualmente soppressa la Direzione generale per
l'inclusione e le politiche sociali e sono contestualmente
trasferite le relative risorse umane, finanziarie e
strumentali».
«Art. 23 (Coordinamento dei servizi territoriali e
gestione associata dei servizi sociali). - 1. (omissis)
2. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali
e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano adottano, in
particolare, ove non gia' previsto, ambiti territoriali di
programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario
e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli ambiti
territoriali sociali trovino coincidenza per le attivita'
di programmazione ed erogazione integrata degli interventi
con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e
dei centri per l'impiego».
«Art. 24 (Sistema informativo unitario dei servizi
sociali). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e' istituito, presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, il Sistema informativo
unitario dei servizi sociali, di seguito denominato
«SIUSS», per le seguenti finalita':
a) assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni
sociali e delle prestazioni erogate dal sistema integrato
degli interventi e dei servizi sociali e di tutte le
informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione,
al monitoraggio e alla valutazione delle politiche sociali;
b) monitorare il rispetto dei livelli essenziali
delle prestazioni;
c) rafforzare i controlli sulle prestazioni
indebitamente percepite;
d) disporre di una base unitaria di dati funzionale
alla programmazione e alla progettazione integrata degli
interventi mediante l'integrazione con i sistemi
informativi sanitari, del lavoro e delle altre aree di
intervento rilevanti per le politiche sociali, nonche' con
i sistemi informativi di gestione delle prestazioni gia'
nella disponibilita' dei comuni;
e) elaborare dati a fini statistici, di ricerca e di
studio.
2. Il SIUSS integra e sostituisce, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il sistema
informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21
della legge n. 328 del 2000, e il casellario
dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge
n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 122 del 2010, che sono conseguentemente soppressi.
3. Il SIUSS si articola nelle seguenti componenti:
a) Sistema informativo delle prestazioni e dei
bisogni sociali, a sua volta articolato in:
1) Banca dati delle prestazioni sociali;
2) Banca dati delle valutazioni e progettazioni
personalizzate;
2-bis) Piattaforma digitale del Reddito di
cittadinanza per il Patto di inclusione sociale;
2-ter) Piattaforma di gestione dei patti di
inclusione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione);
3) Sistema informativo dell'ISEE, di cui
all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 159 del 2013;
b) Sistema informativo dell'offerta dei servizi
sociali, a sua volta articolato in:
1) Banca dati dei servizi attivati;
2) Banca dati delle professioni e degli operatori
sociali.
4. Il sistema informativo di cui al comma 3, lettera
a), e' organizzato su base individuale. Ad eccezione della
piattaforma di cui al comma 3, lettera a), numero 2-bis), i
dati e le informazioni sono raccolti, conservati e gestiti
dall'INPS e resi disponibili al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, anche attraverso servizi di
cooperazione applicativa, in forma individuale ma privi di
ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli
interessati e comunque secondo modalita' che, pur
consentendo il collegamento nel tempo delle informazioni
riferite ai medesimi individui, rendono questi ultimi non
identificabili. L'INPS fornisce altresi' all'Autorita'
politica delegata in materia di disabilita' e al
Dipartimento per le politiche in favore delle persone con
disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri,
secondo le indicazioni della medesima Autorita' o del
medesimo Dipartimento, rappresentazioni in forma aggregata
dei dati e delle informazioni presenti nel sistema
informativo di cui al comma 3, lettera a), al fine di
agevolare il monitoraggio e la programmazione degli
interventi e delle politiche in materia di disabilita', di
supportare l'attuazione delle riforme e degli investimenti
in materia di disabilita' previsti nell'ambito del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, nonche' per elaborazioni
a fini statistici, di ricerca e di studio.
5. I dati e le informazioni di cui al comma 4 sono
trasmessi all'INPS dai comuni e dagli ambiti territoriali,
anche per il tramite delle regioni e province autonome, ove
previsto dalla normativa regionale, e da ogni altro ente
erogatore di prestazioni sociali, incluse tutte le
prestazioni erogate mediante ISEE, e prestazioni che, per
natura e obiettivi, sono assimilabili alle prestazioni
sociali. Il mancato invio dei dati e delle informazioni
costituisce illecito disciplinare e determina, in caso di
accertamento di fruizione illegittima di prestazioni non
comunicate, responsabilita' erariale del funzionario
responsabile dell'invio.
6. Le modalita' attuative del sistema informativo di
cui al comma 3, lettera a), sono disciplinate, nel rispetto
delle disposizioni del codice in materia di protezione dei
dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del
2003, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Le
prestazioni sociali oggetto della banca dati di cui al
comma 3, lettera a), numero 1, sono quelle di cui agli
articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 16 dicembre 2014, n. 206. Nelle more
dell'adozione del decreto di cui al presente comma, resta
ferma, con riferimento alle banche dati di cui al comma 3,
lettera a), numeri 1) e 2), la disciplina di cui al decreto
n. 206 del 2014, e, con riferimento al sistema informativo
dell'ISEE, la disciplina di cui all'articolo 11 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
7. Il sistema informativo di cui al comma 3, lettera
b), e' organizzato avendo come unita' di rilevazione
l'ambito territoriale e assicura una compiuta conoscenza
della tipologia, dell'organizzazione e delle
caratteristiche dei servizi attivati, inclusi i servizi per
l'accesso e la presa in carico, i servizi per favorire la
permanenza a domicilio, i servizi territoriali comunitari e
i servizi territoriali residenziali per le fragilita',
anche nella forma di accreditamento e autorizzazione,
nonche' le caratteristiche quantitative e qualitative del
lavoro professionale impiegato.
8. I dati e le informazioni di cui al comma 7 sono
raccolti, conservati e gestiti dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e sono trasmessi dai comuni e dagli
ambiti territoriali, anche per il tramite delle regioni e
delle province autonome. Le modalita' attuative del comma 7
sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata.
10. Con riferimento alle persone con disabilita' e non
autosufficienti, le informazioni di cui al comma 3, lettera
a), anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici
responsabili dell'erogazione e della programmazione di
prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari attivati
a loro favore sono, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, integrate e coordinate dall'INPS con
quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e
dalla banca dati del collocamento mirato, di cui
all'articolo 9, comma 6-bis, della legge n. 68 del 1999. Le
informazioni integrate ai sensi del presente comma sono
rese disponibili dall'INPS al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero della salute nelle
modalita' previste al comma 4. Le modalita' attuative del
presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
della salute, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
11. Per la programmazione dei servizi e per le altre
finalita' istituzionali di competenza, nonche' per
elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio, le
informazioni relative ai beneficiari, incluse quelle di cui
ai commi 9 e 10, sono rese disponibili dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali alle regioni e alle
province autonome con riferimento ai residenti nei
territori di competenza, con le modalita' di cui al comma
4. Le medesime informazioni sono rese disponibili agli
ambiti territoriali e ai comuni da parte delle regioni e
delle province autonome con riferimento ai residenti nei
territori di competenza.
11-bis. Dei dati e delle informazioni di cui al comma 7
e delle informazioni integrate ai sensi del comma 10 e'
fornita rappresentazione in forma aggregata all'Autorita'
politica delegata in materia di disabilita' e al
Dipartimento per le politiche in favore delle persone con
disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri,
per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 4,
terzo periodo.
12. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia
delle politiche sociali degli enti locali, attesa la
complementarieta' tra le prestazioni erogate dall'INPS e
quelle erogate a livello locale, l'Istituto rende
disponibili ai comuni che ne facciano richiesta, anche
attraverso servizi di cooperazione applicativa e con
riferimento ai relativi residenti, le informazioni,
corredate di codice fiscale, sulle prestazioni erogate dal
medesimo Istituto presenti nel SIUSS, oltre a quelle
erogate dal comune stesso.
13. Al fine di una migliore programmazione delle
politiche sociali e a supporto delle scelte legislative,
sulla base delle informazioni del SIUSS, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere,
entro il 30 giugno di ogni anno, un Rapporto sulle
politiche sociali, riferito all'anno precedente.
14. Le Province autonome di Trento e Bolzano adempiono
agli obblighi informativi previsti dal presente articolo
secondo procedure e modelli concordati con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto delle
competenze ad esse attribuite, comunque provvedendo nei
limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali gia'
previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica».
- Si riporta l'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio
2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2018, n. 97, recante: «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle
politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia
di famiglia e disabilita'», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2018:
"Art. 3 (Riordino delle funzioni di indirizzo e
coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in
materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza,
disabilita'). - 1. Sono attribuite al Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la
famiglia e le disabilita':
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e
problematiche generazionali e relazionali, nonche' le
funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
in materia di coordinamento delle politiche volte alla
tutela dei diritti e alla promozione del benessere della
famiglia, di interventi per il sostegno della maternita' e
della paternita', di conciliazione dei tempi di lavoro e
dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno
alla famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', anche
al fine del contrasto della crisi demografica, nonche'
quelle concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia
di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. La Presidenza del Consiglio dei ministri
esercita altresi':
1) la gestione delle risorse finanziarie relative
alle politiche per la famiglia e per il sostegno alla
natalita' ed, in particolare, la gestione dei fondi di cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e all'articolo 1, comma 348, della legge 11
dicembre 2016, n. 232;
2) le funzioni di espressione del concerto in sede
di esercizio delle funzioni di competenza statale
attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali in materia di «Fondo di previdenza per le persone
che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da
responsabilita' familiari», di cui al decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 565;
3) le funzioni statali di competenza del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali concernenti la carta
della famiglia, di cui all'articolo 1, comma 391, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche per le adozioni, anche internazionali,
di minori italiani e stranieri. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2007, n. 108, in ordine alla presidenza della
Commissione ivi prevista da parte del Presidente del
Consiglio dei ministri, salvo delega;
c) le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche
con riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi
per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento a tali
servizi, le competenze del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' le funzioni di
competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
materia di coordinamento delle politiche per il sostegno
dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei minori
anche con riferimento al diritto degli stessi a una
famiglia, fatte salve le competenze del medesimo Ministero
in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione
sociale. La Presidenza del Consiglio esercita altresi':
1) le funzioni di competenza del Governo per
l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e
quelle gia' proprie del Centro nazionale di documentazione
e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
103, nonche' quelle relative all'Osservatorio per il
contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di
cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto
1998, n. 269;
d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche in favore delle persone con
disabilita', anche con riferimento a quelle per
l'inclusione scolastica, l'accessibilita' e la mobilita',
fatte salve, in relazione a tali ambiti, le competenze dei
Ministeri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e delle infrastrutture e dei trasporti e le specifiche
disposizioni previste dal secondo periodo in materia di
salute, nonche' le funzioni di competenza statale
attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di
coordinamento delle politiche volte a garantire la tutela e
la promozione dei diritti delle persone con disabilita' e a
favorire la loro partecipazione e inclusione sociale,
nonche' la loro autonomia, anche avvalendosi
dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone
con disabilita', di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18. Con
riferimento alle politiche in materia di salute, fermo
restando quanto previsto dalla disciplina vigente in
materia di definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, la Presidenza del Consiglio dei
ministri esprime il concerto nell'adozione degli atti
normativi di competenza del Ministero della salute relativi
alla promozione dei servizi e delle prestazioni resi dal
Servizio sanitario nazionale in favore delle persone con
disabilita'. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, la
Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresi':
1) le funzioni di espressione del concerto in sede
di esercizio delle funzioni di competenza statale del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia
di Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui
all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
2) la gestione del Fondo per il sostegno del ruolo
di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui
all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, la cui dotazione finanziaria e' riassegnata al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera a),
all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, dopo le parole «con decreto del» sono inserite le
seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', di
concerto con il» e dopo le parole «Ministro del lavoro e
delle politiche sociali,» sono soppresse le seguenti: «di
concerto con».
3. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera c):
a) all'articolo 11, comma 1, della legge 28 agosto
1997, n. 285, le parole: «Il Ministro per la solidarieta'
sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la
famiglia e le disabilita'» e le parole: «organizzata dal
Dipartimento per gli affari sociali» sono sostituite dalle
seguenti: «organizzata dal Dipartimento per le politiche
della famiglia»;
b) all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto
1998, n. 269, le parole: «- Dipartimento per le pari
opportunita'» sono sostituite dalle seguenti «-
Dipartimento per le politiche della famiglia» e le parole:
«Ministro per le pari opportunita'» sono sostituite dalle
seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'».
4. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera d):
a) alla legge 5 febbraio 1992, n.104, sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 41, comma 1, le parole: «Ministro
per gli affari sociali coordina» sono sostituite dalle
seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero
il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita',
coordina»; al comma 2, primo e secondo periodo, le parole:
«Ministro per gli affari sociali» sono sostituite dalle
seguenti: «Ministro delegato per la famiglia e le
disabilita'»; al comma 8, le parole: «Il Ministro per gli
affari sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Il
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro
delegato per la famiglia e le disabilita'»;
2) all'articolo 41-bis, comma 1, le parole: «Il
Ministro per la solidarieta' sociale» sono sostituite dalle
seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero
il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'»;
b) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, il comma 1265 e' sostituito dal seguente:
«1265. Gli atti e provvedimenti concernenti
l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1264 sono
adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delegato per la famiglia e le
disabilita' e il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro della salute e il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;
c) all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «presso il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali» sono
sostituite dalle seguenti: «presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
2) al comma 2, le parole: «presieduto dal Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sono
sostituite dalle seguenti: «presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per la
famiglia e le disabilita'»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono disciplinati la composizione,
l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio,
prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni
centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di
politiche in favore delle persone con disabilita', le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le
autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto
nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati
e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali
maggiormente rappresentative delle persone con disabilita'
e le organizzazioni rappresentative del terzo settore
operanti nel campo della disabilita'. L'Osservatorio e'
integrato, nella sua composizione, con esperti di
comprovata esperienza nel campo della disabilita' in numero
non superiore a cinque.»;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.
L'Osservatorio dura in carica tre anni ed e' prorogabile
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per
la medesima durata.»;
d) alla legge 22 giugno 2016, n. 112, sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono
inserite le seguenti: «e il Ministro delegato per la
famiglia e le disabilita'» e la parola: "definisce" e'
sostituita dalla seguente: "definiscono";
2) all'articolo 3, comma 2, le parole: «del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono
sostituite dalle seguenti: «del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministro delegato per la famiglia e
le disabilita'» e le parole: «Con le medesime modalita' il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede»
sono sostituite dalle seguenti: «Con le medesime modalita'
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'
provvedono»;
3) all'articolo 6, comma 11, dopo le parole
«Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono
inserite le seguenti: «e il Ministro delegato per la
famiglia e le disabilita'»;
4) all'articolo 8, comma 1, le parole: «Il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali trasmette» sono
sostituite dalle seguenti: «Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e
le disabilita' trasmettono»;
e) all'articolo 21 del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 2, le parole: «ne fanno parte, oltre ad
un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ne
fanno parte, oltre a due rappresentanti della Presidenza
del Consiglio dei ministri, di cui uno del Dipartimento per
le politiche della famiglia, e ad un rappresentante» e le
parole: «e del Dipartimento per le politiche della famiglia
della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono
soppresse;
2) al comma 3, le parole: «un rappresentante
dell'INPS e possono essere invitati altri membri del
Governo» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro
delegato per la famiglia e le disabilita', ove nominato,
nonche' un rappresentante dell'INPS e possono essere
invitati altri membri del Governo»;
f) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205, il comma 254 e' sostituito dal seguente:
«254. E' istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo
di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una
dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo e' destinato alla
copertura finanziaria di interventi finalizzati al
riconoscimento del valore sociale ed economico
dell'attivita' di cura non professionale del caregiver
familiare, come definito al comma 255. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro
delegato per la famiglia e le disabilita', di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri
e le modalita' di utilizzo del Fondo.»;
g) all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 66, dopo le parole: «dell'economia e
delle finanze,» sono inserite le seguenti: «per la famiglia
e le disabilita',»;
h) all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 66, dopo le parole: «dell'universita' e
della ricerca,» sono inserite le seguenti: «sentito il
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita',»;
i) all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 66, dopo le parole: «ed e' composto»
sono inserite le seguenti: «da un rappresentante del
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita',
nonche',»;
l) all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, dopo le parole: «di concerto con» sono
inserite le seguenti: «il Ministro delegato per la famiglia
e le disabilita',».
l-bis) all'articolo 39-bis, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "un
rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica,"
sono inserite le seguenti: "un rappresentante del
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro
delegato per la famiglia e le disabilita',".
4-bis. In ragione di quanto disposto dal comma 4,
lettere b) ed e), per l'anno 2018, nelle more dell'adozione
del piano triennale di cui all'articolo 21, comma 6,
lettera c), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.
147, il Fondo per le non autosufficienze e' ripartito
secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1265, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato ai sensi
del presente decreto.
4-ter. Ferme restando le attribuzioni della Presidenza
del Consiglio dei ministri a norma di quanto disposto dal
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con protocollo d'intesa
tra il Dipartimento per le politiche antidroga della
medesima Presidenza del Consiglio dei ministri e il
Ministero della salute sono definite, con invarianza delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, le misure sanitarie volte a
contrastare il diffondersi dell'uso di sostanze
stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle
alcoldipendenze correlate, relativamente:
a) al potenziamento delle attivita' di prevenzione
sanitaria;
b) alla partecipazione al sistema di allerta precoce;
c) alla sorveglianza, nell'ambito del Piano di azione
nazionale antidroga, dell'andamento concernente
l'applicazione delle medesime misure sanitarie adottate a
fini di prevenzione e trattamento.
5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente
articolo le competenti amministrazioni centrali cooperano e
si raccordano con la Presidenza del Consiglio dei ministri.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono soppressi:
a) l'articolo 1, comma 19, lettera e), del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
b) l'articolo 1, comma 14, lettere b) e c), del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.
7. Al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita' di cui alla legge
3 marzo 2009, n. 18, e' destinato uno stanziamento di
250.000 euro per l'anno 2018 e di 500.000 euro annuo a
decorrere dall'anno 2019. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo, ad
eccezione del comma 7, non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica".
- Si riportano i commi 139, 159, 160, 161, 162, 163,
164, 165, 166, 167 168, 169, 170, 592 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021.
«139. Il Presidente del Consiglio dei ministri o
l'Autorita' politica delegata per le pari opportunita',
anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita' di cui all'articolo 19,
comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni
interessate e delle associazioni di donne impegnate nella
promozione della parita' di genere e nel contrasto alla
discriminazione delle donne, e adotta un Piano strategico
nazionale per la parita' di genere, in coerenza con gli
obiettivi della Strategia europea per la parita' di genere
2020-2025.»
"159. I livelli essenziali delle prestazioni sociali
(LEPS) sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle
attivita' e dalle prestazioni integrate che la Repubblica
assicura, sulla base di quanto previsto dall'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione e in coerenza
con i principi e i criteri indicati agli articoli 1 e 2
della legge 8 novembre 2000, n. 328, con carattere di
universalita' su tutto il territorio nazionale per
garantire qualita' della vita, pari opportunita', non
discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione
delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilita'.
160. Al fine di garantire la programmazione, il
coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei
LEPS sul territorio, nonche' di concorrere alla piena
attuazione degli interventi previsti dal Programma
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito delle
politiche per l'inclusione e la coesione sociale, i LEPS
sono realizzati dagli ambiti territoriali sociali (ATS) di
cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8
novembre 2000, n. 328, che costituiscono la sede necessaria
nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire
gli interventi, i servizi e le attivita' utili al
raggiungimento dei LEPS medesimi, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147.
161. Mediante apposita intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, su iniziativa del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
della salute e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, si provvede alla definizione delle linee guida per
l'attuazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8
novembre 2000, n. 328, degli interventi di cui ai commi da
159 a 171 e per l'adozione di atti di programmazione
integrata, garantendo l'omogeneita' del modello
organizzativo degli ATS e la ripartizione delle risorse
assegnate dallo Stato per il finanziamento dei LEPS.
162. Fermo restando quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, i servizi
socio-assistenziali volti a promuovere la continuita' e la
qualita' di vita a domicilio e nel contesto sociale di
appartenenza delle persone anziane non autosufficienti,
comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle
persone anziane, sono erogati dagli ATS, nelle seguenti
aree:
a) assistenza domiciliare sociale e assistenza
sociale integrata con i servizi sanitari, quale servizio
rivolto a persone anziane non autosufficienti o a persone
anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione,
che richiedono supporto nello svolgimento delle attivita'
fondamentali della vita quotidiana caratterizzato dalla
prevalenza degli interventi di cura della persona e di
sostegno psico-socio-educativo anche ad integrazione di
interventi di natura sociosanitaria; soluzioni abitative,
anche in coerenza con la programmazione degli interventi
del PNRR, mediante ricorso a nuove forme di coabitazione
solidale delle persone anziane, rafforzamento degli
interventi delle reti di prossimita' intergenerazionale e
tra persone anziane, adattamenti dell'abitazione alle
esigenze della persona con soluzioni domotiche e
tecnologiche che favoriscono la continuita' delle relazioni
personali e sociali a domicilio, compresi i servizi di
telesoccorso e teleassistenza;
b) servizi sociali di sollievo per le persone anziane
non autosufficienti e le loro famiglie, quali: il pronto
intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne,
gestito da personale qualificato; un servizio di
sostituzione temporanea degli assistenti familiari in
occasione di ferie, malattia e maternita'; l'attivazione e
l'organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie
valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse
informali di prossimita' e quella degli enti del Terzo
settore anche mediante gli strumenti di programmazione e
progettazione partecipata secondo quanto previsto dal
codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, nonche' sulla base delle esperienze di
prevenzione, di solidarieta' intergenerazionale e di
volontariato locali;
c) servizi sociali di supporto per le persone anziane
non autosufficienti e le loro famiglie, quali la messa a
disposizione di strumenti qualificati per favorire
l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli
assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per
l'impiego del territorio, e l'assistenza gestionale, legale
e amministrativa alle famiglie per l'espletamento di
adempimenti.
163. Il Servizio sanitario nazionale e gli ATS
garantiscono, mediante le risorse umane e strumentali di
rispettiva competenza, alle persone in condizioni di non
autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e ai servizi
sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA), che
hanno la sede operativa presso le articolazioni del
servizio sanitario denominate « Case della comunita' ».
Presso i PUA operano equipe integrate composte da personale
adeguatamente formato e numericamente sufficiente
appartenente al Servizio sanitario nazionale e agli ATS.
Tali equipe integrate, nel rispetto di quanto previsto dal
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017 per la valutazione del complesso dei bisogni
di natura clinica, funzionale e sociale delle persone,
assicurano la funzionalita' delle unita' di valutazione
multidimensionale (UVM) della capacita' bio-psico-sociale
dell'individuo, anche al fine di delineare il carico
assistenziale per consentire la permanenza della persona in
condizioni di non autosufficienza nel proprio contesto di
vita in condizioni di dignita', sicurezza e comfort,
riducendo il rischio di isolamento sociale e il ricorso ad
ospedalizzazioni non strettamente necessarie.
Sulla base della valutazione dell'UVM, con il
coinvolgimento della persona in condizioni di non
autosufficienza e della sua famiglia o dell'amministratore
di sostegno, l'equipe integrata procede alla definizione
del progetto di assistenza individuale integrata (PAI),
contenente l'indicazione degli interventi modulati secondo
l'intensita' del bisogno. Il PAI individua altresi' le
responsabilita', i compiti e le modalita' di svolgimento
dell'attivita' degli operatori sanitari, sociali e
assistenziali che intervengono nella presa in carico della
persona, nonche' l'apporto della famiglia e degli altri
soggetti che collaborano alla sua realizzazione. La
programmazione degli interventi e la presa in carico si
avvalgono del raccordo informativo, anche telematico, con
l'INPS.
164. Gli ATS garantiscono l'offerta dei servizi e degli
interventi di cui alle aree individuate al comma 162.
L'offerta puo' essere integrata da contributi, diversi
dall'indennita' di accompagnamento di cui alla legge 11
febbraio 1980, n. 18, per il sostegno della domiciliarita'
e dell'autonomia personale delle persone anziane non
autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano
all'assistenza. Tali contributi sono utilizzabili
esclusivamente per remunerare il lavoro di cura svolto da
operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai
contratti collettivi nazionali di settore di cui
all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, o per l'acquisto di servizi forniti da imprese
qualificate nel settore dell'assistenza sociale non
residenziale.
165. Al fine di qualificare il lavoro di cura, con
intese stipulate dalle associazioni sottoscrittrici dei
contratti collettivi nazionali di cui al comma 164 possono
essere previsti percorsi di formazione, anche mediante gli
enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h),
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
166. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, in collaborazione con l'Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, definisce strumenti e modelli di supporto,
utilizzabili su tutto il territorio nazionale, agli
interventi di cui al comma 162, lettera c), nonche' alle
attivita' e ai programmi di formazione professionale di cui
al comma 165 e ai progetti formativi a favore dei familiari
delle persone anziane non autosufficienti.
167. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
della salute e con il Ministro dell'economia e finanze,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono determinate, ai fini della graduale introduzione
dei LEPS, le modalita' attuative, le azioni di monitoraggio
e le modalita' di verifica del raggiungimento dei LEPS
medesimi per le persone anziane non autosufficienti
nell'ambito degli stanziamenti vigenti, inclusi quelli di
cui al comma 168.
168. Per le finalita' di cui al comma 162, lettere a),
b) e c), e al comma 163, fermi restando gli interventi a
valere sullo stesso Fondo per le non autosufficienze gia'
destinati al sostegno delle persone in condizioni di
disabilita' gravissima previsti dalla normativa vigente e
dettagliati dal Piano per la non autosufficienza di cui
all'articolo 21, comma 6, lettera c), del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il Fondo per le non
autosufficienze e' integrato per un ammontare pari a euro
100 milioni per l'anno 2022, a euro 200 milioni per l'anno
2023, a euro 250 milioni per l'anno 2024 e a euro 300
milioni a decorrere dall'anno 2025.
169. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
col Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente, sono
definiti i LEPS, negli altri ambiti del sociale diversi
dalla non autosufficienza, con riferimento alle aree di
intervento e ai servizi gia' individuati ai sensi
dell'articolo 22, commi 2 e 4, della legge 8 novembre 2000,
n. 328. Tali LEPS integrano quelli gia' definiti ai sensi
degli articoli 5 e 23 del decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147, degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, e dell'articolo 1, comma 797,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e si raccordano con
gli obiettivi di servizio di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 1° luglio 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 209 del 1° settembre 2021.
170. In sede di prima applicazione sono definiti i
seguenti LEPS, individuati come prioritari nell'ambito del
Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali
2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e
dell'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 21 del
decreto legislativo n. 147 del 2017, nella seduta del 28
luglio 2021:
a) pronto intervento sociale;
b) supervisione del personale dei servizi sociali;
c) servizi sociali per le dimissioni protette;
d) prevenzione dell'allontanamento familiare;
e) servizi per la residenza fittizia;
f) progetti per il dopo di noi e per la vita
indipendente."
«592. A decorrere dall'anno 2022, al fine di garantire
l'unitarieta' dell'azione di governo, nelle funzioni di
competenza degli enti territoriali correlate con i livelli
essenziali delle prestazioni, nonche' con i relativi
fabbisogni, costi standard e obiettivi di servizio, i
Ministri competenti per materia sono tenuti, in ordine alle
modalita' di riparto delle risorse finanziarie necessarie e
di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, ad
acquisire il preventivo parere della Commissione tecnica
per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1, comma 29,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata
dai rappresentanti delle stesse Amministrazioni, in
relazione alle specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica».
- Si riportano i commi 792 e 793, lettera d)
dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio
2023-2025» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del
29 dicembre 2022:
«792. Ai fini di cui al comma 791 e' istituita, presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di
regia per la determinazione dei LEP. La Cabina di regia e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che
puo' delegare il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, e a essa partecipano, oltre al Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, il Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il
Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione
normativa, il Ministro dell'economia e delle finanze, i
Ministri competenti per le materie di cui all'articolo 116,
terzo comma, della Costituzione, il presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome, il
presidente dell'Unione delle province d'Italia e il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani,
o loro delegati.»
«793.
a) - c) (omissis)
d) determina, nel rispetto dell'articolo 17 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, comunque, nell'ambito
degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, i
LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ai sensi
dell'articolo 1, comma 29-bis, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, predisposte secondo il procedimento e le
metodologie di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b),
c), e) e f), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n.
216, ed elaborate con l'ausilio della societa' Soluzioni
per il sistema economico - SOSE Spa, in collaborazione con
l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura
tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle
province autonome presso il Centro interregionale di studi
e documentazione (CINSEDO) delle regioni».
- Si riporta il comma 209 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026» pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023:
«209. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro della
salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono indicati i criteri di ripartizione
delle risorse e i requisiti e le modalita' di accesso al
fondo di cui al comma 207».
- Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 25 gennaio 2022, recante: «Individuazione delle
unita' organizzative di livello dirigenziale non generale
nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni
generali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del
12 marzo 2022.
- Si riportano gli articoli 3 e 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato - regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato - regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato - regioni ai fini di eventuali
deliberazioni successive».
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato - citta'
ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno».
 
Art. 2

Definizioni e disposizioni di coordinamento

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le definizioni di cui all'articolo 1 della legge 23 marzo 2023, n. 33, nonche' le seguenti:
a) «persona anziana»: la persona che ha compiuto 65 anni;
b) «persona grande anziana»: la persona che ha compiuto 80 anni;
c) «persona anziana non autosufficiente»: la persona anziana che, anche in considerazione dell'eta' anagrafica e delle disabilita' pregresse, presenta gravi limitazioni o perdita dell'autonomia nelle attivita' fondamentali della vita quotidiana e del funzionamento bio-psico-sociale, valutate sulla base di metodologie standardizzate, tenendo anche conto delle indicazioni fornite dalla Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute - International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanita', dei livelli di stratificazione del rischio sulla base dei bisogni socioassistenziali e delle condizioni di fragilita', di multimorbilita' e di vulnerabilita' sociale, le quali concorrono alla complessita' dei bisogni della persona, anche considerando le specifiche condizioni sociali, familiari e ambientali, in coerenza con quanto previsto dal regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale (SSN), di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, e dall'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
d) «specifico bisogno assistenziale dell'anziano non autosufficiente»: lo specifico bisogno assistenziale valutato e graduato, all'esito della valutazione multidimensionale unificata di cui all'articolo 27.
2. Resta ferma la disciplina relativa alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata dei servizi sociosanitari in favore di persone non autosufficienti gia' prevista a legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 1 della legge 23 marzo 2023, n.
33 recante: «Deleghe al Governo in materia di politiche in
favore delle persone anziane», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 30.03.2023:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini della presente
legge si intendono per:
a) "livelli essenziali delle prestazioni sociali
(LEPS)": i processi, gli interventi, i servizi, le
attivita' e le prestazioni integrate che la Repubblica
assicura su tutto il territorio nazionale sulla base di
quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzionee in coerenza con i principi e i
criteri indicati agliarticoli 1e2 della legge 8 novembre
2000, n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali", e
con quanto previsto dall'articolo 1, comma 159, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, e fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 1, commi da 791a 798, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, e dall'articolo 2, comma 2, lettera h),
numero 2), della legge 22 dicembre 2021, n. 227;
b) "ambiti territoriali sociali (ATS)": i soggetti
giuridici di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della
legge 8 novembre 2000, n. 328, e di cui all'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147,
che, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi
da 160a 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
garantiscono, per conto degli enti locali titolari, lo
svolgimento omogeneo sul territorio di propria competenza
di tutte le funzioni tecniche di programmazione, gestione,
erogazione e monitoraggio degli interventi nell'ambito dei
servizi sociali alle famiglie e alle persone, anche ai fini
dell'attuazione dei programmi previsti nell'ambito della
Missione 5, componente 2, riforma 1.2, del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e in raccordo con quanto
previsto dal regolamento recante la definizione dei modelli
e degli standard per lo sviluppo dell'assistenza
territoriale nel settore sanitario nazionale di cui
all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, in attuazione della Missione 6, componente 1, riforma
1, del PNRR;
c) "punti unici di accesso (PUA)": i servizi
integrati di cui all'articolo 1, comma 163, della legge 30
dicembre 2021, n. 234;
d) "progetti individualizzati di assistenza integrata
(PAI)": i progetti individuali predisposti in coerenza con
quanto previsto dall'articolo 1, comma 163, della legge 30
dicembre 2021, n. 234;
e) "livelli essenziali di assistenza (LEA)": i
livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociosanitaria
previsti dall'articolo 1, comma 10, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e di cui aldecreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18
marzo 2017, in applicazione di quanto previsto all'articolo
117, secondo comma, lettera m), della Costituzionee in
coerenza con i principi e i criteri indicati dallalegge 23
dicembre 1978, n. 833, senza distinzione di condizioni
individuali o sociali e secondo modalita' che assicurino
l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del Servizio
sanitario nazionale;
f) "caregiver familiari": i soggetti di cui
all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n.
205.»
- Il decreto del Ministro della salute del 23 maggio
2022, n. 77 recante: «Regolamento recante la definizione di
modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza
territoriale nel Servizio sanitario nazionale», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22.06.2022.
- Si riporta il comma 163 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31.12.2021:
«163. Il Servizio sanitario nazionale e gli ATS
garantiscono, mediante le risorse umane e strumentali di
rispettiva competenza, alle persone in condizioni di non
autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e ai servizi
sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA), che
hanno la sede operativa presso le articolazioni del
servizio sanitario denominate «Case della comunita'».
Presso i PUA operano equipe integrate composte da personale
adeguatamente formato e numericamente sufficiente
appartenente al Servizio sanitario nazionale e agli ATS.
Tali equipe integrate, nel rispetto di quanto previsto dal
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017 per la valutazione del complesso dei bisogni
di natura clinica, funzionale e sociale delle persone,
assicurano la funzionalita' delle unita' di valutazione
multidimensionale (UVM) della capacita' bio-psico-sociale
dell'individuo, anche al fine di delineare il carico
assistenziale per consentire la permanenza della persona in
condizioni di non autosufficienza nel proprio contesto di
vita in condizioni di dignita', sicurezza e comfort,
riducendo il rischio di isolamento sociale e il ricorso ad
ospedalizzazioni non strettamente necessarie. Sulla base
della valutazione dell'UVM, con il coinvolgimento della
persona in condizioni di non autosufficienza e della sua
famiglia o dell'amministratore di sostegno, l'equipe
integrata procede alla definizione del progetto di
assistenza individuale integrata (PAI), contenente
l'indicazione degli interventi modulati secondo
l'intensita' del bisogno. Il PAI individua altresi' le
responsabilita', i compiti e le modalita' di svolgimento
dell'attivita' degli operatori sanitari, sociali e
assistenziali che intervengono nella presa in carico della
persona, nonche' l'apporto della famiglia e degli altri
soggetti che collaborano alla sua realizzazione. La
programmazione degli interventi e la presa in carico si
avvalgono del raccordo informativo, anche telematico, con
l'INPS.»
 
Art. 3

Ruolo del Comitato interministeriale per le politiche
in favore della popolazione anziana

1. Il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), istituito dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 marzo 2023, n. 33, tenuto conto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) vigenti e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, indica nel «Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilita' nella popolazione anziana», di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge n. 33 del 2023, i criteri generali per l'elaborazione dei progetti di promozione della salute e dell'invecchiamento attivo, degli interventi di prevenzione della fragilita' e dell'esclusione sociale e civile, nonche' dei servizi di carattere sociale, sanitario o sociosanitario, da attuare a livello regionale e locale.
2. Nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni, fermi restando i principi di efficienza, efficacia ed economicita' dei settori interessati, il CIPA individua criteri per assicurare l'attuazione e l'uniforme applicazione degli interventi, dei progetti e dei servizi di cui al comma 1.
3. Il CIPA garantisce il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo ai soggetti fragili e non autosufficienti, nonche' la rilevazione continuativa delle attivita' svolte, dei servizi erogati e delle prestazioni rese, anche avvalendosi del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA), di cui all'articolo 21, per quanto di competenza.

Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 2 della legge 23 marzo 2023, n.
33 recante: «Deleghe al Governo in materia di politiche in
favore delle persone anziane», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 30.03.2023:
«Art. 2 (Oggetto, principi e criteri direttivi generali
di delega e istituzione del Comitato interministeriale per
le politiche in favore della popolazione anziana). - 1. La
presente legge reca disposizioni di delega al Governo per
la tutela della dignita' e la promozione delle condizioni
di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane,
attraverso la ricognizione, il riordino, la
semplificazione, l'integrazione e il coordinamento, sotto
il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni
legislative vigenti in materia di assistenza sociale,
sanitaria e sociosanitaria alla popolazione anziana, anche
in attuazione delle Missioni 5, componente 2, e 6,
componente 1, del PNRR, nonche' attraverso il progressivo
potenziamento delle relative azioni, nell'ambito delle
risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8.
2. Nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente
legge, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi generali:
a) promozione del valore umano, psicologico, sociale,
culturale ed economico di ogni fase della vita delle
persone, indipendentemente dall'eta' anagrafica e dalla
presenza di menomazioni, limitazioni e restrizioni della
loro autonomia;
b) promozione e valorizzazione delle attivita' di
partecipazione e di solidarieta' svolte dalle persone
anziane nelle attivita' culturali, nell'associazionismo e
nelle famiglie, per la promozione della solidarieta' e
della coesione tra le generazioni, anche con il supporto
del servizio civile universale, e per il miglioramento
dell'organizzazione e della gestione di servizi pubblici a
favore della collettivita' e delle comunita' territoriali,
anche nell'ottica del superamento dei divari territoriali;
c) promozione di ogni intervento idoneo a contrastare
i fenomeni della solitudine sociale e della deprivazione
relazionale delle persone anziane, indipendentemente dal
luogo ove si trovino a vivere, mediante la previsione di
apposite attivita' di ascolto e di supporto psicologico e
alla socializzazione, anche con il coinvolgimento attivo
delle formazioni sociali, del volontariato, del servizio
civile universale e degli enti del Terzo settore;
d) riconoscimento del diritto delle persone anziane a
determinarsi in maniera indipendente, libera, informata e
consapevole con riferimento alle decisioni che riguardano
la loro assistenza, nonche' alla continuita' di vita e di
cure presso il proprio domicilio entro i limiti e i termini
definiti, ai sensi della presente legge, dalla
programmazione integrata socio-assistenziale, anche con il
contributo del servizio civile universale, e sociosanitaria
statale e regionale, anche attraverso la rete delle
farmacie territoriali in sinergia con gli erogatori dei
servizi sociosanitari, nei limiti delle compatibilita'
finanziarie di cui alla presente legge;
e) promozione della valutazione multidimensionale
bio-psico-sociale delle capacita' e dei bisogni di natura
sociale, sanitaria e sociosanitaria ai fini dell'accesso a
un continuum di servizi per le persone anziane fragili e
per le persone anziane non autosufficienti, centrato sulle
necessita' della persona e del suo contesto familiare e
sulla effettiva presa in carico del paziente anziano,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente e delle facolta' assunzionali degli enti;
f) riconoscimento del diritto delle persone anziane
alla somministrazione di cure palliative domiciliari e
presso hospice;
g) promozione dell'attivita' fisica sportiva nella
popolazione anziana, mediante azioni adeguate a garantire
un invecchiamento sano;
h) riconoscimento degli specifici fabbisogni di
assistenza delle persone anziane con pregresse condizioni
di disabilita', al fine di promuoverne l'inclusione sociale
e la partecipazione attiva alla comunita', anche con
l'ausilio del servizio civile universale, assicurando loro
i livelli di qualita' di vita raggiunti e la continuita'
con il loro progetto individuale di vita e con i percorsi
assistenziali gia' in atto, nei limiti delle compatibilita'
finanziarie di cui alla presente legge;
i) promozione del miglioramento delle condizioni
materiali e di benessere bio-psico-sociale delle famiglie
degli anziani fragili o non autosufficienti e di tutti
coloro i quali sono impegnati nella loro cura, mediante
un'allocazione piu' razionale ed efficace delle risorse
disponibili a legislazione vigente;
l) rafforzamento dell'integrazione e
dell'interoperabilita' dei sistemi informativi degli enti e
delle amministrazioni competenti nell'ambito dei vigenti
programmi di potenziamento delle infrastrutture e delle
reti informatiche, anche valorizzando dati ed evidenze
generati dai cittadini, nonche' dati risultanti da
indagini, studi e ricerche condotti da enti del Terzo
settore;
m) riqualificazione dei servizi di
semiresidenzialita', di residenzialita' temporanea o di
sollievo e promozione dei servizi di vita comunitaria e di
coabitazione domiciliare (cohousing), nei limiti delle
compatibilita' finanziarie di cui alla presente legge.
3. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Comitato interministeriale per le politiche in
favore della popolazione anziana (CIPA), con il compito di
promuovere il coordinamento e la programmazione integrata
delle politiche nazionali in favore delle persone anziane,
con particolare riguardo alle politiche per la presa in
carico delle fragilita' e della non autosufficienza. In
particolare, il CIPA:
a) adotta, con cadenza triennale e aggiornamento
annuale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sentite le parti sociali e le associazioni di
settore nonche' le associazioni rappresentative delle
persone in condizioni di disabilita', il «Piano nazionale
per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la
prevenzione delle fragilita' nella popolazione anziana» e
il «Piano nazionale per l'assistenza e la cura della
fragilita' e della non autosufficienza nella popolazione
anziana», che sostituisce, per la parte inerente alla
popolazione anziana, il Piano per la non autosufficienza.
Sulla base dei suddetti Piani nazionali sono adottati i
corrispondenti piani regionali e locali;
b) promuove, acquisito il preventivo parere della
Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui
all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, e in raccordo con la Cabina di regia di cui
all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, e con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2,
lettera h), numero 2), della legge 22 dicembre 2021, n.
227, ferme restando le competenze dei singoli Ministeri,
l'armonizzazione dei LEPS rivolti alle persone anziane non
autosufficienti, e dei relativi obiettivi di servizio, con
i LEA;
c) promuove l'integrazione dei sistemi informativi di
tutti i soggetti competenti alla valutazione e
all'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito
statale e territoriale e l'adozione di un sistema di
monitoraggio nazionale, quale strumento per la rilevazione
continuativa delle attivita' svolte e dei servizi e delle
prestazioni resi;
d) monitora l'attuazione del Piano nazionale per
l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la
prevenzione delle fragilita' nella popolazione anziana e
del Piano nazionale per l'assistenza e la cura della
fragilita' e della non autosufficienza nella popolazione
anziana di cui alla lettera a) e approva annualmente una
relazione sullo stato di attuazione degli stessi, recante
l'indicazione delle azioni, delle misure e delle fonti di
finanziamento adottate, che e' trasmessa alle Camere, entro
il 31 maggio di ogni anno, dal Presidente del Consiglio dei
ministri o da un Ministro da questi delegato.
4. Il CIPA, presieduto dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, e' composto dai Ministri del lavoro e
delle politiche sociali, della salute, per la famiglia, la
natalita' e le pari opportunita', per le disabilita', per
lo sport e i giovani, per gli affari regionali e le
autonomie e dell'economia e delle finanze o loro delegati.
Ad esso partecipano, altresi', gli altri Ministri o loro
delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei
provvedimenti e delle tematiche posti all'ordine del giorno
del Comitato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono determinate le
modalita' di funzionamento e l'organizzazione delle
attivita' del CIPA.
5. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3
e 4 la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente sul proprio bilancio e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del
30.08.1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato - citta'
ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
 
Art. 4

Misure per la prevenzione della fragilita'
e la promozione della salute delle persone anziane

1. Allo scopo di promuovere la salute e la cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita, nonche' l'autonomia e l'inclusione sociale delle persone anziane mediante la valorizzazione del loro contributo anche in attivita' socioeducative e ricreative a favore dei giovani, il Ministero della salute realizza periodiche campagne istituzionali di comunicazione e sensibilizzazione in materia di invecchiamento attivo, su temi di interesse pubblico e sociale, coerentemente con il Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2020-2025, adottato con l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 6 agosto 2020, e il Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) 20232025, approvato con l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 agosto 2023, nonche' con il Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilita' nella popolazione anziana e il Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilita' e della non autosufficienza nella popolazione anziana, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 23 marzo 2023, n. 33.
2. Le iniziative di comunicazione e di sensibilizzazione sono volte a favorire l'invecchiamento attivo attraverso la promozione di comportamenti consapevoli e virtuosi, tra i quali:
a) l'osservanza di uno stile di vita sano e attivo in ogni fase della vita;
b) l'adesione costante agli interventi di prevenzione offerti dal Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento agli screening oncologici e all'offerta vaccinale;
c) la conoscenza adeguata delle misure di sicurezza da adottare in ambiente domestico per la prevenzione di incidenti.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita' e per le disabilita', sentito il CIPA e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le «Linee di indirizzo nazionali per la promozione dell'accessibilita' delle persone anziane ai servizi e alle risorse del territorio».
4. Sulla base delle linee di indirizzo di cui al comma 3, a livello regionale e locale sono adottati appositi Piani d'azione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, mediante i quali si promuove l'accessibilita' universale delle persone anziane alla corretta fruizione dei servizi sociali e sanitari, degli spazi urbani, dell'ambiente naturale e delle iniziative e dei servizi ricreativi, commerciali e culturali. I Piani d'azione formano parte integrante degli strumenti di programmazione integrata.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 4:
- Per l'articolo 2 della legge 23 marzo 2023, n. 33 si
veda nelle note all'art. 3.
- Per l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 si veda nelle note all'art. 3.
 
Art. 5
Misure per la promozione della salute e dell'invecchiamento attivo
delle persone anziane da attuare nei luoghi di lavoro

1. Nei luoghi di lavoro, la promozione della salute, la cultura della prevenzione e l'invecchiamento sano e attivo della popolazione anziana sono garantiti dal datore di lavoro attraverso gli obblighi di valutazione dei fattori di rischio e di sorveglianza sanitaria previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenendo conto del modello sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro - Workplace Health Promotion (WHP) raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanita' e delle indicazioni contenute nel PNP, che prevedono l'attivazione di processi e interventi tesi a rendere il luogo di lavoro un ambiente adatto anche alle persone anziane attraverso idonei cambiamenti organizzativi.
2. Il datore di lavoro adotta ogni iniziativa diretta a favorire le persone anziane nello svolgimento, anche parziale, della prestazione lavorativa in modalita' agile, nel rispetto della disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali di settore vigenti.

Note all'art. 5:
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante:
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 101 del 30.04.2008.
- Si riporta l'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto
2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
ottobre 2013, n. 119, recante: «Disposizioni urgenti in
materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di
genere, nonche' in tema di protezione civile e di
commissariamento delle province», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 191 del 16.08.2013:
«Art. 5 (Piano strategico nazionale contro la violenza
nei confronti delle donne e la violenza domestica). - 1. Il
Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita'
politica delegata per le pari opportunita', anche
avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dallalegge 4 agosto 2006, n. 248, elabora,
con il contributo delle amministrazioni interessate, delle
associazioni di donne impegnate nella lotta contro la
violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa
acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata, un
Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti
delle donne e la violenza domestica, di seguito denominato
"Piano", con cadenza almeno triennale, in sinergia con gli
obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti
delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11
maggio 2011 e ratificata ai sensi dellalegge 27 giugno
2013, n. 77.
2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni
omogenee sul territorio nazionale, persegue le seguenti
finalita', nei limiti delle risorse finanziarie di cui al
comma 3:
a) prevenire il fenomeno della violenza contro le
donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione
della collettivita', rafforzando la consapevolezza degli
uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della
violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti
nei rapporti interpersonali;
b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media
per la realizzazione di una comunicazione e informazione,
anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di
genere e, in particolare, della figura femminile, anche
attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da
parte degli operatori medesimi;
c) promuovere un'adeguata formazione del personale
della scuola alla relazione e contro la violenza e la
discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle
indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle
indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per
gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione
didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di
ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e
la formazione degli studenti al fine di prevenire la
violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di
genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della
tematica nei libri di testo;
d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno
alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso
modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei servizi
territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di
assistenza alle donne vittime di violenza;
e) garantire la formazione di tutte le
professionalita' che entrano in contatto con fatti di
violenza di genere o con atti persecutori;
f) accrescere la protezione delle vittime attraverso
il rafforzamento della collaborazione tra tutte le
istituzioni coinvolte;
g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto
il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie
consolidate e coerenti con linee guida appositamente
predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti
responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive,
al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di
recidiva;
h) prevedere una raccolta strutturata e
periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei
dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri
antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle
banche di dati gia' esistenti;
i) prevedere specifiche azioni positive che tengano
anche conto delle competenze delle amministrazioni
impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno
delle vittime di violenza di genere e di atti persecutori e
delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza
nel settore;
l) definire un sistema strutturato di governance tra
tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse
esperienze e sulle buone pratiche gia' realizzate nelle
reti locali e sul territorio.
2-bis. Al fine di definire un sistema strutturato di
governance tra tutti i livelli di governo, sono istituiti
presso il Dipartimento per le pari opportunita' della
Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia
interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della
violenza nei confronti delle donne e sulla violenza
domestica.
Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'Autorita' politica delegata per le pari
opportunita' sono disciplinati la composizione, il
funzionamento e i compiti della Cabina di regia e
dell'Osservatorio di cui al primo periodo. Ai componenti
della Cabina di regia e dell'Osservatorio di cui al primo
periodo non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di
cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dallalegge 4
agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di
europer l'anno 2022 e di 15 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023. Tali risorse sono destinate dal
Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita'
politica delegata per le pari opportunita' alle azioni a
titolarita' nazionale e regionale previste dal Piano, fatte
salve quelle di cui al comma 2, lettera d), del presente
articolo. Le risorse destinate alle azioni a titolarita'
regionale ai sensi del presente comma sono ripartite
annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dall'Autorita' politica delegata per le pari
opportunita', previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con il medesimo
provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis del
presente decreto.
4. All'attuazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3,
si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica».
- Si riporta il comma 139 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31.12.2021:
«139. Il Presidente del Consiglio dei ministri o
l'Autorita' politica delegata per le pari opportunita',
anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita' di cui all'articolo 19,
comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dallalegge 4 agosto 2006, n.
248, elabora, con il contributo delle amministrazioni
interessate e delle associazioni di donne impegnate nella
promozione della parita' di genere e nel contrasto alla
discriminazione delle donne, e adotta un Piano strategico
nazionale per la parita' di genere, in coerenza con gli
obiettivi della Strategia europea per la parita' di genere
2020-2025».
- Si riporta l'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 04.07.2006:
«Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita'). - 1. Al fine di promuovere e
realizzare interventi per la tutela della famiglia, in
tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
"Fondo per le politiche della famiglia", al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla
formazione culturale e professionale e all'inserimento
nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato "Fondo per le politiche giovanili", al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
3. Al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
"Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita'", al quale e' assegnata la somma di 3 milioni
di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.
3-bis. Al fine di realizzare e acquistare immobili da
adibire a case rifugio di cui all'articolo 5-bis, comma 2,
del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un fondo, da trasferire al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri,
denominato "Fondo per la creazione di case rifugio per
donne vittime di violenza", con una dotazione di 20 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le
risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le
regioni con le modalita' di cui all'articolo 5-bis, comma
2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.».
- Per l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 si veda nelle note all'articolo 3.
 
Art. 6
Misure per favorire l'invecchiamento attivo mediante la promozione
dell'impegno delle persone anziane in attivita' di utilita' sociale
e di volontariato

1. Al fine di favorire l'impegno delle persone anziane in attivita' di utilita' sociale e di volontariato, promuovendo, altresi', in tale contesto, lo scambio intergenerazionale, in coerenza con il Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilita' nella popolazione anziana, di cui all'articolo 3, comma 1:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia realizza periodiche campagne istituzionali di comunicazione e di sensibilizzazione in materia di invecchiamento attivo per agevolare lo scambio intergenerazionale, promuovere l'autonomia e l'inclusione sociale delle persone anziane e valorizzare il loro contributo anche nelle attivita' dei centri con funzioni socioeducative e ricreative a sostegno dei giovani, favorendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie;
b) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita' promuove azioni e iniziative di carattere formativo e informativo tese a contrastare la discriminazione in base all'eta', anche attraverso l'Ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR), nonche' i fenomeni di abuso e di violenza sulle persone anziane, anche in attuazione, con riferimento al target femminile, del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e del Piano strategico nazionale per la parita' di genere di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
c) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale promuove azioni volte a favorire lo scambio intergenerazionale. A tal fine, le risorse del Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere destinate alla realizzazione di azioni e progetti, anche in collaborazione e con il coinvolgimento degli enti territoriali, volti, tra l'altro, a incentivare lo scambio tra giovani e persone anziane in ottica di rafforzamento dei legami intergenerazionali, riconoscendo queste ultime come risorse per la comunita' di riferimento e depositarie del patrimonio storico e culturale, anche di carattere linguistico, dialettale e musicale, attraverso la memoria delle tradizioni popolari locali, delle diverse forme di intrattenimento e di spettacolo tradizionali, delle competenze e dei saperi, con particolare riferimento agli antichi mestieri, specie nei settori dell'artigianato, dell'enogastronomia e delle eccellenze dei prodotti italiani;
d) le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nell'ambito della propria autonomia, possono prevedere, nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), iniziative volte a promuovere la solidarieta' tra le generazioni con particolare riguardo alle situazioni a rischio di isolamento e marginalita' sociale delle persone anziane. Le iniziative, indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa, possono essere realizzate in rete con altre istituzioni scolastiche e attuate in collaborazione con centri di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, enti locali, nonche' con i soggetti del terzo settore operanti nella promozione dell'impegno delle persone anziane in attivita' di utilita' sociale.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, in coerenza con il Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilita' nella popolazione anziana di cui all'articolo 3, comma 1, le regioni e gli enti locali possono promuovere, nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche attraverso un'adeguata programmazione dei piani sociali regionali e locali, iniziative per favorire l'invecchiamento attivo, fra le quali:
a) azioni volte a sostenere l'integrazione sociale delle persone anziane attraverso interventi di agricoltura sociale, di cura di orti sociali urbani e di creazione e manutenzione dei giardini, anche con la partecipazione di bambini e bambine, ragazze e ragazzi;
b) attivita' condotte a favore delle persone anziane da parte di istituti di formazione, anche favorendo l'attivita' di testimonianza e di insegnamento da parte di persone collocate in quiescenza;
c) il sostegno a spazi e a luoghi di incontro, di socializzazione e di partecipazione, valorizzando anche il ruolo dei centri per la famiglia, per favorire il coinvolgimento attivo della persona anziana nella comunita' di riferimento;
d) azioni volte a promuovere l'educazione finanziaria delle persone anziane, anche allo scopo di prevenire truffe a loro danno;
e) iniziative volte all'accrescimento della consapevolezza circa i corretti stili di vita e finalizzate al mantenimento di buone condizioni di salute, in collaborazione con la rete dei medici di medicina generale.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno, le amministrazioni di cui ai commi 1, lettere b), c) e d), e 2, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia una relazione sulle attivita' previste dal presente articolo, svolte nell'anno precedente, nonche' sulle possibili iniziative da avviare per rafforzare la promozione dell'invecchiamento attivo.
4. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 3, in collaborazione con le amministrazioni di cui ai commi 1, lettere b), c) e d), e 2, predispone, entro il 31 dicembre di ogni anno, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, una relazione annuale sulle misure intraprese dalle amministrazioni ai sensi del presente articolo e sulle possibili iniziative da avviare per rafforzare la promozione dell'invecchiamento attivo. La relazione e' sottoposta all'Autorita' politica con delega alla famiglia, per la sua presentazione al CIPA, ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento del Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilita' nella popolazione anziana di cui all'articolo 3, comma 1.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 7

Promozione della mobilita' delle persone anziane

1.Al fine di facilitare l'esercizio dell'autonomia e della mobilita' delle persone anziane nei contesti urbani ed extraurbani, anche mediante il superamento degli ostacoli che impediscono l'esercizio fisico, la fruizione degli spazi verdi e le occasioni di socializzazione e di incontro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati livelli di servizio funzionali all'adeguamento dei servizi di trasporto pubblico locale alle esigenze di mobilita' delle persone anziane nei contesti urbani ed extraurbani. I predetti livelli di servizio sono definiti previa ricognizione dei servizi di mobilita' attivati dalle competenti amministrazioni territoriali a supporto della mobilita' delle persone anziane, tenuto conto dei dati disponibili sulla rilevazione della domanda, sulla determinazione delle matrici di origine e destinazione e sui fabbisogni di mobilita' della popolazione di riferimento. Il decreto di cui al primo periodo individua, per i livelli di servizio relativi alla mobilita' delle persone anziane, i relativi criteri di ponderazione ai fini della determinazione della quota di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Note all'art. 7:
- Per l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 si veda nelle note all'articolo 3.
- Si riporta l'articolo 27, comma 2, lettera b), del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante:
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24.04.2017:
«Art. 27 (Misure sul trasporto pubblico locale). - 1.
(omissis)
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, il riparto del Fondo di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e' effettuato, entro il 31 ottobre di
ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. In caso di mancata intesa si applica
quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tale ripartizione e'
effettuata:
a) per una quota pari al 50 per cento del Fondo,
tenendo conto dei costi standard di cui all'articolo 1,
comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al netto
delle risorse di cui alle lettere d) ed e), considerato il
complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti
sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca
dati dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e tenendo conto, a
partire dal 2024, dei costi di gestione dell'infrastruttura
ferroviaria di competenza regionale;
b) per una quota pari al 50 per cento del Fondo,
tenendo conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto
pubblico locale e regionale, al netto delle risorse di cui
alle lettere d) ed e);
c) applicando una riduzione annuale delle risorse del
Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di
trasporto pubblico locale e regionale non risultino
affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31
dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento,
ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data
il bando di gara, nonche' nel caso di gare non conformi
alle misure di cui alle delibere dell'Autorita' di
regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo
37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, qualora bandite successivamente
all'adozione delle predette delibere. La riduzione si
applica a decorrere dall'anno 2023. In ogni caso la
riduzione di cui alla presente lettera non si applica ai
contratti di servizio affidati in conformita' alle
disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE)
n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2007, e alle disposizioni normative nazionali
vigenti. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna
regione come determinata ai sensi del presente comma, e'
pari al 15 per cento del valore dei corrispettivi dei
contratti di servizio non affidati con le predette
procedure; le risorse derivanti da tale riduzione sono
ripartite tra le altre regioni con le medesime modalita';
d) mediante destinazione annuale dello 0,105 per
cento dell'ammontare del Fondo, e comunque nel limite
massimo di euro 5,2 milioni annui, alla copertura dei costi
di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1,
comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
e)»
 
Art. 8

Misure volte a favorire il turismo del benessere
e il turismo lento

1. Al fine di tutelare i livelli essenziali delle prestazioni sociali e la salute psicofisica, nonche' di favorire il turismo del benessere e il turismo lento e sostenibile, il Ministero del turismo, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente:
a) promuove la stipula di convenzioni su base nazionale tra i servizi residenziali e semiresidenziali socioassistenziali di cui all'articolo 30 e le strutture ricettive, termali, balneari, agrituristiche e i parchi tematici, al fine di assicurare, a prezzi vantaggiosi, la fruizione delle mete turistiche alle persone anziane, anche nei giorni infrasettimanali e nei periodi di bassa stagione;
b) promuove la realizzazione, a prezzi vantaggiosi, di soggiorni di lungo periodo nelle strutture ricettive situate in prossimita' dei luoghi legati al turismo del benessere e alla cura della persona in favore di persone anziane;
c) promuove, anche attraverso la stipula di convenzioni con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, programmi di «turismo intergenerazionale», che consentano, per le attivita' di cui alla lettera b), la partecipazione di giovani che accompagnino le persone anziane;
d) promuove iniziative volte a favorire la socializzazione tra persone anziane autosufficienti e non autosufficienti, anche mediante lo svolgimento di attivita' ricreative e di cicloturismo leggero;
e) promuove l'adozione di programmi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche presso le strutture ricettive, termali e balneari, favorendone l'accessibilita' e la fruizione;
f) promuove, congiuntamente al Ministero della cultura, di concerto con il Ministero della salute e con l'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'adozione di misure atte a garantire l'accessibilita' turistico-culturale negli istituti e nei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle persone anziane anche non autosufficienti, previa ricognizione delle migliori pratiche internazionali.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro del turismo, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, della cultura, per le disabilita', per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', nonche' per lo sport e i giovani, ognuno per la parte di propria competenza, sentito il CIPA, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione delle iniziative di cui al comma 1.

Note all'art. 8:
- Per l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 si veda nelle note all'articolo 3.
- Si riporta l'articolo 101 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 recante: «Codice dei beni culturali e
del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 45 del 24.02.2004:
«Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura). - 1. Ai
fini del presente codice sono istituti e luoghi della
cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i
parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) "museo", una struttura permanente che acquisisce,
cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per
finalita' di educazione e di studio;
b) "biblioteca", una struttura permanente che
raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di
libri, materiali e informazioni, comunque editi o
pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la
consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
c) "archivio", una struttura permanente che
raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di
interesse storico e ne assicura la consultazione per
finalita' di studio e di ricerca.
d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla
presenza di resti di natura fossile o di manufatti o
strutture preistorici o di eta' antica;
e) "parco archeologico", un ambito territoriale
caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali,
attrezzato come museo all'aperto;
f) "complesso monumentale", un insieme formato da una
pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una
autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che
appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla
pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti
privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio
privato di utilita' sociale».
 
Art. 9
Misure per la promozione di strumenti di sanita' preventiva e di
telemedicina presso il domicilio delle persone anziane

1. Al fine di consentire il mantenimento delle migliori condizioni di vita della persona anziana presso il proprio domicilio, con prioritario riferimento alla persona grande anziana affetta da almeno una patologia cronica, e' promosso l'impiego di strumenti di sanita' preventiva e di telemedicina nell'erogazione delle prestazioni assistenziali.
2. Le prestazioni di telemedicina sono individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilita', sentito il CIPA, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e in coerenza con le linee guida organizzative contenenti il modello digitale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare, finalizzate al traguardo M6C1-4, della Missione 6 - Salute, Componente 1 - Reti di prossimita', strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonche' con le progettualita' dei servizi sanitari erogati in telemedicina, cosi' come stabiliti dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), in qualita' di soggetto responsabile dell'attuazione del Subinvestimento 1.2.3 - Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici, nell'ambito del predetto Investimento.
3. Con il decreto di cui al comma 2 e' prevista la delimitazione del territorio nazionale in tre grandi aree geografiche e l'attivazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in via sperimentale e per un periodo massimo di diciotto mesi, di almeno un servizio di telemedicina domiciliare nell'ambito di ciascuna di tali aree geografiche, prioritariamente destinato ai soggetti di cui al comma 1.
4. L'erogazione degli interventi di sanita' preventiva presso il domicilio dei soggetti di cui al comma 1 puo' essere effettuata dagli enti pubblici e privati accreditati, dagli infermieri di famiglia e comunita', nonche' tramite la rete delle farmacie territoriali, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, secondo le modalita' indicate con il decreto di cui al comma 2.
5. L'Agenas verifica l'andamento dell'attivita' di erogazione dei servizi di telemedicina prevista dal presente articolo e riferisce al CIPA sugli esiti della stessa, nei tempi e con le modalita' previsti dal decreto di cui al comma 2.
6. Le prestazioni di telemedicina di cui al presente articolo vengono svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 9:
- Per l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 si veda nelle note all'articolo 3.
- Si riporta l'articolo 1, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 recante:
«Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonche'
disposizioni in materia di indennita' di residenza per i
titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della
legge 18 giugno 2009, n. 69», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 257 del 04.11.2022:
«Art. 1 (Nuovi servizi erogati dalle farmacie
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale). - 1.
(omissis)
2. I nuovi servizi assicurati dalle farmacie
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e
previa adesione del titolare della farmacia, concernono:
a) la partecipazione delle farmacie al servizio di
assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti
residenti o domiciliati nel territorio della sede di
pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attivita'
del medico di medicina generale o del pediatra di libera
scelta, a favore dei pazienti che risiedono o hanno il
proprio domicilio nel territorio di competenza, attraverso:
1) la dispensazione e la consegna domiciliare di
farmaci e dispositivi medici necessari;
2) la preparazione, nonche' la dispensazione al
domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei
medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative
norme di buona preparazione e di buona pratica di
distribuzione dei medicinali e nel rispetto delle
prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla vigente
normativa;
3) la dispensazione per conto delle strutture
sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta;
4) la messa a disposizione di operatori
socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la
effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni
professionali richieste dal medico di famiglia o dal
pediatra di libera scelta, fermo restando che le
prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono
essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di
cui alla lettera d) e alle ulteriori prestazioni,
necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti delle
farmacie, individuate con decreto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
 
Art. 10

Valutazione multidimensionale unificata
in favore delle persone anziane

1. Nell'ambito dei punti unici di accesso (PUA), di cui all'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono assicurati alle persone anziane, l'erogazione dell'orientamento e del sostegno informativo per favorire il pieno accesso agli interventi e ai servizi sociali e sociosanitari e la possibilita' di ottenere, ove occorra, una valutazione multidimensionale unificata secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 27, in funzione della individuazione dei fabbisogni di assistenza.

Note all'art. 10:
- Per il comma 163 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2021, n. 234 si veda nelle note all'articolo 2.
 
Art. 11
Valorizzazione delle attivita' volte a promuovere l'incontro e il
dialogo intergenerazionale nelle istituzioni scolastiche e nelle
universita', anche mediante il riconoscimento di crediti
universitari e la promozione della conoscenza del patrimonio
culturale immateriale

1. Le istituzioni scolastiche, quale sede naturale di confronto e di condivisione delle scelte educative, didattiche e organizzative che caratterizzano il PTOF, possono promuovere l'incontro e il dialogo intergenerazionale, in cui il valore della persona anziana viene accolto e riscoperto in vista della costruzione di occasioni di crescita personale e sociale dei ragazzi.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione e di formazione individuano, nell'ambito della loro autonomia, i criteri e le modalita' per promuovere, all'interno del PTOF, le esperienze significative di volontariato, debitamente documentate, che gli studenti possono maturare presso le strutture residenziali o semiresidenziali per le persone anziane e al domicilio delle stesse.
3. Le istituzioni scolastiche di cui al comma 2 definiscono, altresi', i criteri e le modalita' affinche' le esperienze significative di volontariato maturate in ambito extracurricolare e inserite nel PTOF siano descritte e riportate nel curriculum dello studente, nonche' valorizzate durante lo svolgimento del colloquio dell'esame di Stato.
4. Le universita' e le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono promuovere percorsi di approfondimento volti all'inclusione sociale e culturale delle persone anziane, nonche' alla promozione del dialogo intergenerazionale e incentivano e sostengono, con apposite misure, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, i percorsi formativi per le persone anziane.
5. Anche ai fini di cui al comma 4, le universita', nell'ambito della loro autonomia, valutano, ai fini del riconoscimento di crediti formativi universitari elettivi o aggiuntivi all'interno dei piani di studio individuali, con particolare riferimento ai corsi di studio afferenti alle classi di laurea L-19, L-39, L/SNT1, L/SNT2, L/SNT3, L/SNT4, o alle classi di laurea magistrale LM-50, LM-57, LM-85, LM-87, LM/SNT1, LM/SNT2, LM/SNT3, LM/SNT4, le attivita' svolte in convenzione tra le universita' e gli enti locali, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, nonche' le strutture sanitarie private accreditate appartenenti alla rete formativa e le cooperative sociali e assistenziali per progettualita' a sostegno della persona anziana.
6. Il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero della cultura possono promuovere azioni e attivita' volte a valorizzare e a tramandare alle nuove generazioni la conoscenza del patrimonio culturale immateriale, come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, ivi incluse le conoscenze, i saperi e le pratiche, le cognizioni e le prassi dell'universo e della natura, i patrimoni linguistici e dialettali, mediante la stipulazione di un apposito protocollo di intesa che promuova la trasmissione del patrimonio culturale immateriale alle giovani generazioni.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 11:
- Legge 27 settembre 2007, n. 167 «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del
patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17
ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione,
la scienza e la cultura (UNESCO)», e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 12 ottobre 2007, n. 238.
 
Art. 12

Misure per la promozione dell'attivita' fisica
e sportiva nella popolazione anziana

1. Al fine di preservare l'indipendenza funzionale in eta' avanzata e di mantenere una buona qualita' di vita, nonche' di garantire il mantenimento delle capacita' fisiche, intellettive, lavorative e sociali, il Ministro per lo sport e i giovani, anche avvalendosi della societa' Sport e salute S.p.A. e degli enti del terzo settore, di concerto con i Ministri competenti per materia, sentito il CIPA, promuove nel triennio 2024-2026 iniziative e progetti finalizzati a sviluppare azioni mirate per le persone anziane, a diffondere la cultura del movimento nella terza eta' e a promuovere lo sport come strumento di prevenzione per migliorare il benessere psico-fisico, quali, a titolo esemplificativo, l'attivazione di gruppi di cammino lungo percorsi sicuri urbani o extraurbani, nonche' di programmi di attivita' sportiva organizzata come strumento di miglioramento del benessere psico-fisico, di promozione della socialita' e di integrazione intergenerazionale tra giovani e anziani.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono realizzate a valere sulle risorse, fino ad un massimo di 500.000 euro complessivi per il periodo 2024-2026, del Fondo per la promozione dell'attivita' sportiva di base sui territori, di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, commi 561 e 562, ripartito con decreto del Sottosegretario di Stato allo sport del 27 ottobre 2021, oggetto di apposita convenzione tra il Dipartimento per lo sport e la societa' Sport e salute S.p.A. in data 7 febbraio 2023.
3. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, adottato di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', sentito il CIPA, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di presentazione delle iniziative e dei progetti di cui al comma 1.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 12:
- Si riportano i commi 561 e 562 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023).
«561. Al fine di potenziare l'attivita' sportiva di
base nei territori per tutte le fasce della popolazione e
di ottimizzare gli interventi di prevenzione primaria,
secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito, per il successivo trasferimento delle
risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio
dei ministri, un fondo con una dotazione di 50 milioni di
euro per l'anno 2021.
562. Con decreto dell'autorita' di governo competente
in materia di sport sono individuati i criteri di gestione
delle risorse del fondo di cui al comma 561.»
 
Art. 13

Misure per incentivare la relazione
con animali da affezione

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con la valutazione clinica e prognostica della persona anziana interessata, promuovono l'accesso degli animali da affezione nelle strutture residenziali e nelle residenze protette con finalita' di tipo ludico-ricreativo, educativo e di socializzazione, individuandone le relative modalita', nonche' promuovono piani di educazione assistita, anche attraverso la formazione degli operatori che si prendono cura delle persone anziane, riguardo alle esigenze degli animali con i quali vivono.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in conformita' con le linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA) di cui all'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 25 marzo 2015, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti di qualita' e sicurezza ivi previsti.
3. Le regioni, per il triennio 2024-2026, promuovono la realizzazione di progetti che prevedano la corresponsione di agevolazioni per le spese medico-veterinarie in conformita' ai criteri individuati con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per incentivare l'adozione di cani ospitati nei canili rifugio e dei gatti ospitati nelle oasi feline da parte delle persone anziane con un nucleo familiare composto da una sola persona e in possesso di un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validita' inferiore a euro 16.215.
4. All'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», sono inserite le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» e dopo le parole: «criteri di ripartizione» sono inserite le seguenti: «tra le regioni».
5. Al fine di sostenere il benessere psicologico delle persone anziane attraverso l'interazione delle stesse con gli animali d'affezione, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i requisiti reddituali delle persone anziane beneficiarie, le modalita' di donazione e distribuzione gratuita di medicinali veterinari destinati alla cura degli animali d'affezione a enti del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, e alle strutture di raccolta e ricovero degli animali abbandonati, nonche' le modalita' di utilizzazione dei predetti medicinali da parte dei medesimi enti e strutture e i farmaci esclusi dalla donazione. Col medesimo decreto sono previsti i requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a garantire la corretta conservazione dei medicinali veterinari oggetto di donazione e le procedure volte alla tracciabilita' dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti. E' vietata qualsiasi cessione a titolo oneroso dei farmaci oggetto di donazione.

Note all'art. 13:
- Si riporta il comma 209 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale
per il triennio 2024-2026).
«209.Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro della
salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono indicati i criteri di ripartizione
delle risorse e i requisiti e le modalita' di accesso al
fondo di cui al comma 207.»
- Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice
del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 2 agosto 2017, n. 179, S.O.
 
Art. 14

Progetti di servizio civile universale
a favore delle persone anziane

1. Al fine di sostenere e promuovere la solidarieta' e la coesione tra le generazioni, nel rispetto delle finalita' del servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e nel rispetto del Piano triennale 2023-2025 per la programmazione del servizio civile universale, approvato con decreto del Ministro per lo sport e i giovani 20 gennaio 2023 e pubblicato nel sito internet istituzionale, i soggetti iscritti all'Albo degli enti di servizio civile universale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 40 del 2017 possono presentare progetti di servizio civile universale, afferenti alle Aree «Animazione culturale con gli anziani» e «Adulti e terza eta' in condizioni di disagio» rispettivamente nei settori di intervento «Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport» e «Assistenza» di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 40 del 2017, le cui finalita', tra l'altro, siano volte a:
a) sviluppare e rafforzare il rapporto relazionale tra le diverse generazioni, diffondendo la conoscenza dei servizi offerti sui territori e favorendo l'inclusione sociale delle persone anziane, intesa come partecipazione alla vita sociale, economica e culturale;
b) sviluppare e promuovere un sistema di sostegno, solidarieta' e aiuto anche alle persone anziane in condizioni critiche e alle loro famiglie (caregiver), attraverso servizi di supporto, cura e accompagnamento, volti a favorire l'inclusione sociale e la partecipazione attiva alla comunita'.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 14:
- Si riportano gli articoli 3 e 11 del decreto
legislativo 6 marzo 2017, n.40 (Istituzione e disciplina
del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8
della legge 6 giugno 2016, n. 106), pubblicato nella Gazz.
Uff. 3 aprile 2017, n. 78:
«Art. 3 (Settori di intervento). - 1. I settori di
intervento nei quali si realizzano le finalita' del
servizio civile universale di cui all'articolo 2 sono i
seguenti:
a) assistenza;
b) protezione civile;
c) patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;
d) patrimonio storico, artistico e culturale;
e) educazione e promozione culturale, paesaggistica,
ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e dello
sport;
f) agricoltura in zona di montagna, agricoltura
sociale e biodiversita';
g) promozione della pace tra i popoli, della
nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela
dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione
della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunita'
di italiani all'estero.»
«Art. 11 (Albo degli enti di servizio civile
universale). - 1. E' istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, senza nuovi e maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, l'albo degli enti di
servizio civile universale.
2. All'albo degli enti di servizio civile universale
possono iscriversi amministrazioni pubbliche e, previo
accertamento del rispetto della normativa antimafia di cui
aldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, enti
privati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3
della legge 6 marzo 2001, n. 64.
3. Al fine di assicurare la qualita', l'efficienza e
l'efficacia del servizio civile universale, le
amministrazioni pubbliche e gli enti privati devono
possedere i seguenti livelli minimi di capacita'
organizzativa di cui allalettera b) dell'articolo 3 della
legge n. 64 del 2001:
a) un'articolazione organizzativa di cento sedi di
attuazione, aventi i requisiti di cui all'articolo 5, comma
3, ivi incluse eventuali sedi all'estero e sedi di altri
enti pubblici o privati legati da specifici accordi
all'ente di servizio civile universale;
b) una dotazione di personale qualificato in possesso
di idonei titoli di studio, o di esperienza biennale nelle
relative funzioni, ovvero che abbia svolto specifici corsi
di formazione e costituita da: un coordinatore responsabile
del servizio civile universale; un responsabile della
sicurezza ai sensi deldecreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81e successive modificazioni; un responsabile
dell'attivita' di formazione degli operatori volontari e
dei relativi formatori, ivi inclusa la valorizzazione delle
competenze; un responsabile della gestione degli operatori
volontari; un responsabile dell'attivita' informatica; un
responsabile delle attivita' di controllo, verifica e
valutazione del servizio civile universale.
4. L'albo di cui al comma 1 e' articolato in distinte
sezioni regionali alle quali possono iscriversi enti di
servizio civile universale che operano esclusivamente nel
territorio di un'unica regione e che hanno, con riferimento
alla capacita' organizzativa di cui all'articolo 3, comma
1, lettera b) della legge 6 marzo 2001, n. 64,
un'articolazione minima di trenta sedi di attuazione, fermo
restando gli ulteriori requisiti di cui all'articolo 5,
comma 3, del presente decreto e quelli previsti dal comma
3, lettera b).
5. Al fine di garantire la trasparenza, la
semplificazione e la riduzione dei termini del
procedimento, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, tutte le istanze di iscrizione
all'albo degli enti di servizio civile universale sono
trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri
esclusivamente con modalita' telematica.
6. In via transitoria, e comunque per un periodo non
superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono fatti salvi i procedimenti di
iscrizione agli albi di servizio civile nazionale gia'
avviati in base alla previgente disciplina. Gli enti
iscritti all'albo nazionale o agli albi delle regioni e
delle province autonome, al fine della presentazione dei
programmi di intervento di cui all'articolo 5, devono
essere in possesso della capacita' organizzativa di cui al
comma 3, che puo' essere conseguita anche mediante la
costituzione di specifici accordi tra gli enti medesimi.
6-bis. Ai fini della presentazione di progetti e
programmi di servizio civile, l'iscrizione degli enti ai
previgenti albi di servizio civile nazionale cessa di avere
efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione;
6-ter. Sono fatti salvi i progetti di servizio civile
in corso alla data di cessazione di efficacia
dell'iscrizione di cui al comma 6-bis, ovvero presentati in
relazione ad avvisi pubblicati entro la medesima data.»
 
Art. 15

Linee guida in materia di senior cohousing
e di cohousing intergenerazionale

1. Al fine di incentivare e promuovere il ricorso a nuove forme di domiciliarita' e di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane e di coabitazione intergenerazionale, il CIPA, sentita la Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 28-quinquies del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, predispone, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee guida volte a definire le caratteristiche ed i contenuti essenziali di interventi e modelli di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing) e di coabitazione intergenerazionale (cohousing intergenerazionale), in particolare con i giovani in condizioni svantaggiate. Per le finalita' di cui al primo periodo, al CIPA partecipa il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o un suo delegato, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, secondo periodo, della legge 23 marzo 2023, n. 33.
2. Nell'attivita' di redazione delle linee guida di cui al comma 1, possono essere invitati a partecipare ai lavori anche i rappresentanti di istituzioni pubbliche, di enti, di organismi o associazioni portatori di specifici interessi ed esperti in possesso di comprovate esperienza e competenza nell'ambito dei temi trattati. Per la partecipazione ai lavori del CIPA di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. Le forme di coabitazione di cui al comma 1 sono realizzate nell'ambito di case, case-famiglia, gruppi famiglia, gruppi appartamento e condomini solidali, aperti ai familiari, ai volontari, ai prestatori esterni di servizi sanitari, sociali e sociosanitari integrativi, nonche' ad iniziative e attivita' degli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Note all'art. 15:
- Si riporta dall'articolo 28-quinquies del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112
(Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di
lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa
cattolica per l'anno 2025):
«Art. 28-quinquies (Rafforzamento della capacita'
amministrativa delle pubbliche amministrazioni per il
coordinamento degli interventi in materia di valorizzazione
e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico). - 1.
Allo scopo di favorire il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle pubbliche amministrazioni in materia
di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare
pubblico, e' istituita presso il Ministero dell'economia e
delle finanze la Cabina di regia per l'individuazione delle
direttive in materia di valorizzazione e dismissione del
patrimonio immobiliare pubblico, di seguito denominata
"Cabina di regia". Dall'ambito di competenza della Cabina
di regia e' escluso il patrimonio immobiliare del Ministero
della difesa. La Cabina di regia e' presieduta dal Ministro
dell'economia e delle finanze o da un suo delegato ed e'
composta da rappresentanti del Ministero dell'interno, del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, del Ministero della cultura, del
Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della
giustizia, del Ministero dell'universita' e della ricerca,
del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero
del turismo, del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, del Ministro per lo sport e i giovani, della
Presidenza del Consiglio dei ministri, della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, dell'Agenzia del demanio e
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata. Possono essere invitati a
partecipare ai lavori della Cabina di regia rappresentanti
di enti, organismi o associazioni portatori di specifici
interessi.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Cabina di
regia esercita funzioni di impulso, coordinamento e
controllo in materia di programmazione e realizzazione
degli interventi necessari alla valorizzazione e alla
dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. In
particolare, la Cabina di regia:
a) adotta il programma nazionale pluriennale di
valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare
pubblico, che definisce i principi, gli strumenti e i
criteri per l'attuazione degli interventi; ne cura
l'aggiornamento annuale e ne monitora lo stato di
avanzamento, promuovendo il coordinamento tra i diversi
livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e
territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato
competente;
b) elabora linee guida in attuazione del programma di
cui alla lettera a);
c) acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori del
programma di cui alla lettera a) i piani di investimento e
gli atti di programmazione degli interventi di
valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare
pubblico, allo scopo di condurre monitoraggi periodici
sullo stato di avanzamento dei predetti interventi.
3. La Cabina di regia si avvale di una struttura
tecnica composta da un dirigente generale da due unita' di
personale dirigenziale di livello non generale e da cinque
unita' di personale non dirigenziale di supporto alle
attivita', da inquadrare nell'area dei funzionari del
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto
Funzioni centrali, individuate tra il personale dei ruoli
del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero, con
trattamento economico complessivo a carico
dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei
ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che e' collocato fuori ruolo o in posizione
di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi
ordinamenti e al quale si applica l'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127. Conseguentemente la
dotazione organica del Ministero dell'economia e delle
finanze e' incrementata del numero di unita' di personale
dirigenziale e non dirigenziale individuate ai sensi del
presente comma. All'atto del collocamento fuori ruolo del
predetto personale, e' reso indisponibile nella dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la
durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario. Al conferimento
degli incarichi dirigenziali di cui al primo periodo non si
applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19,
comma 6, del citatodecreto legislativo n. 165 del 2001. A
supporto della Cabina di regia e' altresi' assegnato un
contingente di esperti o consulenti nominati ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165
del 2001, con un compenso nel limite di spesa complessivo
di 170.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2024. Per le spese di funzionamento e'
autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 e di
300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
4. Ai componenti della Cabina di regia e ai
partecipanti ai suoi lavori non spettano compensi, gettoni
di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
407.241 euro per l'anno 2023 e a 1.348.958 euro annui a
decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
- Si riporta il comma 4 dell'articolo 2 della legge 23
marzo 2023, n. 33 (Deleghe al Governo in materia di
politiche in favore delle persone anziane), pubblicata
nella Gazz. Uff. 30 marzo 2023, n. 76:
«4. Il CIPA, presieduto dal Presidente del Consiglio
dei ministri o, su sua delega, dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, e' composto dai Ministri del
lavoro e delle politiche sociali, della salute, per la
famiglia, la natalita' e le pari opportunita', per le
disabilita', per lo sport e i giovani, per gli affari
regionali e le autonomie e dell'economia e delle finanze o
loro delegati. Ad esso partecipano, altresi', gli altri
Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie
oggetto dei provvedimenti e delle tematiche posti
all'ordine del giorno del Comitato. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono determinate le modalita' di
funzionamento e l'organizzazione delle attivita' del CIPA.»
- Per i riferimenti del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117 si veda nelle note all'art. 13.
 
Art. 16
Criteri e prescrizioni per la realizzazione di progetti di
coabitazione mediante rigenerazione urbana e riuso del patrimonio
costruito

1. La promozione di nuove forme di domiciliarita' e di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane e di coabitazione intergenerazionale e' realizzata prioritariamente attraverso meccanismi di rigenerazione urbana e riuso del patrimonio costruito, attuati sulla base di atti di pianificazione o programmazione regionale o comunale e di adeguata progettazione, secondo i seguenti criteri:
a) mobilita' e accessibilita' sostenibili;
b) ristrutturazione ed efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico e privato e di rigenerazione delle periferie urbane;
c) protezione e tutela della dimensione culturale, ambientale e sociale dei beneficiari;
d) soddisfacimento in autonomia dei bisogni primari dei beneficiari e di promozione della socialita';
e) coerenza con altri interventi sul territorio gia' finanziati, aventi finalita' analoghe o complementari.
2. Per le finalita' di cui all'articolo 15, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centoventi giorni dalla data di approvazione delle linee guida di cui all'articolo 15, comma 1, individuate le prescrizioni edilizie che le regioni e i comuni sono tenuti a rispettare nella selezione delle iniziative progettuali di cui all'articolo 17, comma 1. Il decreto di cui al primo periodo tiene conto del raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) ampliamento dell'offerta abitativa;
b) accessibilita' ad una rete di servizi, quali luoghi adibiti ad attivita' ricreative, ludico-culturali e sportive, scuole e supermercati, serviti dal trasporto pubblico locale, al fine di promuovere l'autosufficienza dei beneficiari;
c) accessibilita' ai servizi sanitari, anche nell'ottica di promuovere interventi di sanita' preventiva a domicilio;
d) disponibilita' di servizi comuni aggiuntivi ideati per favorire la socialita' e garantire l'assistenza medico-sanitaria;
e) mobilita' dei beneficiari, anche agevolando la fruizione da parte degli stessi di spazi verdi e di luoghi di socializzazione.

Note all'art. 16:
- Si riporta il comma 3 dell'articolo 17 della citata
legge 23 agosto 1988, n. 400:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
- Per l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 si veda nelle note all'articolo 3.
 
Art. 17

Progetti pilota sperimentali

1. Le regioni e i comuni, in coerenza con la pianificazione e la programmazione del territorio di rispettiva competenza, possono avviare azioni volte alla selezione di iniziative progettuali di coabitazione, anche sperimentali, con priorita' per gli interventi di rigenerazione urbana e di riuso del patrimonio costruito, tenuto conto di quanto realizzato dagli ambiti territoriali sociali (ATS) ammessi al finanziamento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a valere sulla Missione 5 - Inclusione e coesione, Componente 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e terzo settore, del PNRR. Le iniziative di cui al primo periodo sono selezionate tenendo conto della finalita' di cui all'articolo 15 e delle linee guida ivi previste, nonche' sulla base delle prescrizioni edilizie individuate ai sensi dell'articolo 16, comma 2. Gli interventi infrastrutturali compresi quelli prioritari di rigenerazione urbana e di riuso del patrimonio costruito di cui al primo periodo possono essere ricompresi nell'ambito degli Accordi per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' avviare azioni volte a promuovere progetti pilota sperimentali a livello nazionale, anche attraverso modelli di partenariato pubblico-privato ai sensi dell'articolo 193 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, finalizzati a sperimentare programmi di rigenerazione o riuso associati a modelli di coabitazione di cui all'articolo 15, comma 1, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. La selezione di eventuali progetti pilota nazionali avviene previa presentazione di manifestazioni di interesse da parte degli enti proponenti, tenuto conto delle finalita' di cui al secondo periodo del comma 1.
3. Per gli interventi di rigenerazione urbana e di riuso del patrimonio costruito per la realizzazione dei progetti di coabitazione di cui ai commi 1 e 2, ai fini della selezione dei progetti pilota, gli enti proponenti fanno riferimento, in via prioritaria e se coerenti con gli obiettivi perseguiti, agli immobili a destinazione pubblica, coerentemente con le linee guida contenute nel programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, di cui all'articolo 28-quinquies, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Note all'art. 17:
- Si riporta il comma 178 dell'articolo 1, lettera d),
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177 e'
destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo
sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento
nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree
del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale:
4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di
euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per
l'anno 2030. Al completamento delle risorse da destinare
alla suddetta programmazione si provvede ai sensi
dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e
nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali
delle politiche di coesione, si applicano le seguenti
disposizioni:
a) - c) (omissis)
d) sulla base della delibera di cui alla lettera b),
numero 2), dato atto dei risultati dei precedenti cicli di
programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Presidente di
regione o di provincia autonoma definiscono d'intesa un
accordo, denominato "Accordo per la coesione", con il quale
vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire
attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche
con il concorso di piu' fonti di finanziamento. Sullo
schema di Accordo per la coesione e' sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze. L'elaborazione dei suddetti
Accordi per la coesione avviene con il coinvolgimento e il
ruolo proattivo delle Amministrazioni centrali interessate,
con particolare riferimento al tema degli interventi
infrastrutturali e alla loro coerenza con gli interventi
nazionali, nell'ottica di una collaborazione
interistituzionale orientata alla verifica della
compatibilita' delle scelte allocative delle regioni con le
priorita' programmatiche nazionali e con quelle individuate
dai fondi strutturali europei del periodo di programmazione
2021-2027. In particolare, ciascun Accordo per la coesione
di cui alla presente lettera contiene:
1) la specificazione degli interventi e delle
eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento,
selezionati all'esito dell'istruttoria espletata,
congiuntamente alla regione o alla provincia autonoma
interessata, dal Dipartimento per le politiche di coesione
della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della
loro coerenza con i documenti di programmazione europea e
nazionale nonche' l'indicazione delle diverse fonti di
finanziamento previste;
2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di
ciascun intervento o linea d'azione;
3) in caso di presenza di citta' metropolitane nel
territorio regionale, l'entita' delle risorse ad esse
destinate, ivi comprese quelle di cui all'articolo 53 del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dallalegge 21 aprile 2023, n. 41;
4) l'indicazione del contenuto degli impegni
reciprocamente assunti;
5) l'entita' delle risorse del Fondo eventualmente
destinate al finanziamento della quota regionale di
cofinanziamento dei programmi regionali e provinciali
europei ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della presente
legge, nei limiti previsti dall'articolo 23, comma 1-ter,
del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dallalegge 29 dicembre 2021, n. 233;
6) il piano finanziario dell'Accordo per la
coesione articolato per annualita' definito in
considerazione del cronoprogramma finanziario degli
interventi;
7) i principi per la definizione del sistema di
gestione e controllo dell'Accordo per la coesione, nonche'
di monitoraggio dello stesso;
8) l'indicazione degli interventi gia' finanziati,
a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, mediante
anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte con
delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli previsti
dalla delibera di assegnazione, a detti interventi si
applicano le modalita' di attuazione e di monitoraggio
dell'Accordo per la coesione.»
- Si riporta l'articolo 193 del decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in
attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.
78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici):
«Art. 193 (Procedura di affidamento). - 1. Gli
operatori economici possono presentare agli enti concedenti
proposte relative alla realizzazione in concessione di
lavori o servizi. Ciascuna proposta contiene un progetto di
fattibilita', una bozza di convenzione, il piano
economico-finanziario asseverato e la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione.
Il piano economico-finanziario comprende l'importo
delle spese sostenute per la predisposizione della
proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere
dell'ingegno. Gli investitori istituzionali di cui
all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio
2010, n. 122, nonche' i soggetti di cui all'articolo 2,
numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, possono
formulare le proposte di cui al primo periodo salva la
necessita', nella successiva gara per l'affidamento dei
lavori o dei servizi, di associarsi o consorziarsi con
operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal
bando, qualora gli stessi investitori istituzionali ne
siano privi. Gli investitori istituzionali, in sede di
gara, possono soddisfare la richiesta dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale
avvalendosi, anche integralmente, delle capacita' di altri
soggetti. Gli investitori istituzionali possono altresi'
impegnarsi a subappaltare, anche integralmente, le
prestazioni oggetto del contratto di concessione a imprese
in possesso dei requisiti richiesti dal bando, a condizione
che il nominativo del subappaltatore sia comunicato, con il
suo consenso, all'ente concedente entro la scadenza del
termine per la presentazione dell'offerta.
2. L'ente concedente valuta entro novanta giorni dalla
presentazione della proposta, la fattibilita' della
medesima, invitando se necessario il promotore ad apportare
al progetto di fattibilita' le modifiche necessarie per la
sua approvazione. Se il promotore non apporta le modifiche
richieste, come eventualmente rimodulate sulla base di
soluzioni alternative suggerite dallo stesso promotore per
recepire le indicazioni dell'ente concedente, la proposta
e' respinta. L'ente concedente conclude la procedura di
valutazione con provvedimento espresso, pubblicato sul
proprio sito istituzionale e oggetto di comunicazione ai
soggetti interessati. Il progetto di fattibilita', una
volta approvato, e' inserito tra gli strumenti di
programmazione dell'ente concedente.
3. Il progetto di fattibilita' approvato e' posto a
base di gara nei tempi previsti dalla programmazione. Il
criterio di aggiudicazione e' l'offerta economicamente piu'
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra
qualita' e prezzo.
4. La configurazione giuridica del soggetto proponente
puo' essere modificata e integrata sino alla data di
scadenza della presentazione delle offerte. Nel bando
l'ente concedente dispone che il promotore puo' esercitare
il diritto di prelazione.
5. I concorrenti, compreso il promotore, in possesso
dei requisiti previsti dal bando, presentano un'offerta
contenente il piano economico-finanziario asseverato, la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione e le varianti migliorative al progetto di
fattibilita' posto a base di gara, secondo gli indicatori
previsti nel bando.
6. Le offerte sono corredate delle garanzie di cui
all'articolo 106. Il soggetto aggiudicatario presta la
garanzia di cui all'articolo 117. Dalla data di inizio
dell'esercizio del servizio da parte del concessionario e'
dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al
mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi
contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da
prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo
operativo di esercizio e con le modalita' di cui
all'articolo 117. La mancata presentazione di tale cauzione
costituisce grave inadempimento contrattuale.
7. L'ente concedente:
a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei
termini indicati nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina aggiudicatario il
soggetto che ha presentato la migliore offerta;
c) pone in approvazione i successivi livelli
progettuali elaborati dall'aggiudicatario.
8. Se il promotore non risulta aggiudicatario, puo'
esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione
dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire
aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle
obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte
dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta
aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al
pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle
spese per la predisposizione della proposta, comprensive
anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. L'importo
complessivo delle spese rimborsabili non puo' superare il
2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile
dal progetto di fattibilita' posto a base di gara. Se il
promotore esercita la prelazione, l'originario
aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del
promotore, dell'importo delle spese documentate ed
effettivamente sostenute per la predisposizione
dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo.
9. In relazione alla specifica tipologia di lavoro o
servizio, l'ente concedente tiene conto, tra i criteri di
aggiudicazione, della quota di investimenti destinata al
progetto in termini di ricerca, sviluppo e innovazione
tecnologica.
10. Le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilita' sociale e
di promozione dello sviluppo economico dagli stessi
perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di
proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al
comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.
11. L'ente concedente puo' sollecitare i privati a
farsi promotori di iniziative volte a realizzare i progetti
inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato
pubblico-privato, di cui all'articolo 175, comma 1, con le
modalita' disciplinate nel presente Titolo.»
- Per l'articolo 28-quinquies, comma 2, lettera a), del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112
(Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di
lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa
cattolica per l'anno 2025) si veda nelle note all'articolo
15.
 
Art. 18

Monitoraggio

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al termine di ogni anno del periodo di sperimentazione di cui all'articolo 17, comma 2, trasmette alle Camere una relazione descrittiva degli interventi realizzati e dello stato di avanzamento dei medesimi, dando conto del livello di raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione del territorio, integrazione sociale e di sostegno alle fasce anziane e deboli della popolazione.
2. Al termine del periodo di sperimentazione, in caso di esito positivo dell'attivita' di monitoraggio, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro i successivi novanta giorni, sono determinate le modalita' per la messa a regime dei progetti sperimentali di cui all'articolo 17, comma 2.
3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 19

Rete dei servizi di facilitazione digitale

1. Nell'ambito dell'attuazione della Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitivita', cultura e turismo, Componente 1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA, Investimento 1.7. - Competenze digitali di base, Subinvestimento 1.7. 2 - Rete di servizi di facilitazione, del PNRR, al fine di promuovere l'alfabetizzazione informatica delle persone anziane nonche' di garantire alle stesse la piena partecipazione civile e sociale anche attraverso l'utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e trasformazione digitale promuove, fino al 31 dicembre 2026, d'intesa con le regioni, presso i punti di facilitazione digitale, attivita' di formazione delle competenze digitali delle persone anziane e di supporto delle stesse nell'utilizzo dei servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. La struttura di cui al primo periodo, al fine di coordinare l'azione dei punti di facilitazione e garantire la coerenza di azione con le necessita' di alfabetizzazione digitale delle persone anziane, adotta linee guida di indirizzo che definiscono gli obiettivi di alfabetizzazione digitale e i programmi per il supporto nell'utilizzo delle nuove tecnologie.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate per l'attuazione dell'intervento relativo alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.7, Subinvestimento 1.7.2, del PNRR, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 20

Percorso per le competenze trasversali
e per l'orientamento per ridurre il divario digitale

1. Al fine di ridurre il divario digitale generazionale cosi' da favorire il pieno accesso ai servizi e alle informazioni attraverso l'uso delle tecnologie, le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione e di formazione, nell'ambito della propria autonomia, in coerenza con il PTOF, possono favorire la costruzione di percorsi formativi che promuovano nelle persone anziane l'acquisizione di conoscenze e di abilita' sull'utilizzo di strumenti digitali.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche possono realizzare un percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) per consentire agli studenti delle scuole del secondo ciclo di istruzione e di formazione di valorizzare e potenziare le competenze digitali e trasversali, all'interno di un percorso formativo laboratoriale volto ad introdurre le persone anziane all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali.
3. Le istituzioni scolastiche provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 21
Definizione e articolazione multilivello del Sistema nazionale per la
popolazione anziana non autosufficiente

1. Il Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA) e' costituito dall'insieme integrato dei servizi e delle prestazioni sociali, di cura e di assistenza necessari a garantire un adeguato e appropriato sostegno ai bisogni della popolazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). Al fine di garantire l'effettivo godimento del diritto all'assistenza delle persone anziane non autosufficienti, attraverso l'accesso all'insieme dei servizi e delle prestazioni sociali e sanitarie, i soggetti che compongono lo SNAA operano in coerenza con le strategie raccomandate dall'Organizzazione mondiale della sanita' e con l'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2. I soggetti responsabili dell'azione integrata dello SNAA sono le amministrazioni centrali dello Stato competenti, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), le regioni e le province autonome, le aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale, i comuni singoli o associati in ambiti territoriali sociali (ATS). La coerenza della programmazione si realizza mediante il concorso di ciascun livello dell'articolazione funzionale, in base alle rispettive competenze, agli strumenti e alle risorse finanziarie disponibili, secondo il seguente riparto:
a) a livello centrale, il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 23 marzo 2023, n. 33, adotta, con cadenza triennale e aggiornamento annuale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, assicurando la partecipazione delle parti sociali, delle associazioni di settore e le associazioni rappresentative delle persone in condizioni di disabilita', il Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilita' nella popolazione anziana e il Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilita' e della non autosufficienza nella popolazione anziana;
b) a livello regionale, gli assessorati regionali competenti in materia di assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale, i comuni singoli o associati in ATS e le aziende sanitarie territoriali di ciascuna regione e provincia autonoma, che adottano i propri piani assicurando la partecipazione delle parti sociali, delle associazioni di settore e delle associazioni rappresentative delle persone anziane, anziane non autosufficienti e delle persone con disabilita';
c) a livello locale, l'ATS e il distretto sanitario.
3. I soggetti di cui al comma 2, nell'ambito delle rispettive competenze, sono impegnati a garantire tra loro il massimo livello possibile di cooperazione amministrativa nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di coordinamento tra Stato, regioni, province autonome e comuni nonche' dei principi di sussidiarieta' per lo svolgimento delle funzioni di programmazione, gestione e monitoraggio degli interventi posti in essere a favore della popolazione anziana non autosufficiente, garantendo la piena attuazione degli indirizzi generali elaborati dal CIPA ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge n. 33 del 2023.
4. Lo SNAA persegue i propri obiettivi attraverso la programmazione integrata delle misure sanitarie e sociali a titolarita' pubblica che interessano le persone anziane non autosufficienti, nel rispetto dei principi di appropriatezza, tempestivita' ed efficacia delle prestazioni, degli interventi e dei servizi destinati alle medesime persone anziane non autosufficienti, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali.
5. Il CIPA, per l'esercizio della sua funzione di programmazione in materia di invecchiamento attivo, inclusione sociale e prevenzione delle fragilita' nella popolazione anziana e di assistenza e cura della fragilita' e della non autosufficienza nella popolazione anziana, si avvale delle risultanze delle attivita' di monitoraggio relative al complesso dei servizi e delle prestazioni erogate dai soggetti che compongono lo SNAA, al fine di promuovere, in raccordo con la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, una migliore armonizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) con i livelli essenziali di assistenza (LEA) e allocazione delle relative risorse, l'adozione di strumenti di pianificazione e di programmazione multisettoriali, l'organizzazione e realizzazione integrata degli interventi sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e assistenziali per le persone anziane non autosufficienti, nel rispetto delle prerogative del Servizio sanitario nazionale (SSN) e degli enti eroganti assistenza sociale nel rispetto delle competenze organizzative degli enti preposti, sia a livello regionale che locale.
6. Il CIPA, fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera a), con le modalita' previste dall'articolo 21, commi 6, lettera c), e 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147, anche al fine dell'individuazione delle priorita' di intervento per il successivo aggiornamento dei LEPS, adotta il Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilita' e della non autosufficienza nella popolazione anziana, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge n. 33 del 2023, che costituisce parte integrante del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328, tenendo conto anche dei servizi sociosanitari e dei modelli organizzativi regionali.
7. Le regioni e le province autonome elaborano i Piani regionali corrispondenti ai Piani nazionali di cui al comma 2, lettera a), e li trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il monitoraggio e la verifica dello stato di attuazione dei LEPS. Sulla base dei dati di monitoraggio e della relativa valutazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede agli interventi di verifica e all'adozione, nel rispetto delle previsioni di legge, delle necessarie misure correttive.
8. Alla realizzazione della programmazione integrata concorrono le attivita' concernenti l'attuazione delle linee di intervento progettuale a valere sulla Missione 5 - Inclusione e coesione e sulla Missione 6 - Salute, unitamente a quelle concernenti la rigenerazione urbana e la mobilita' accessibile e sostenibile, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Note all'art. 21:
- Per i riferimenti alla Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea si veda nelle note alle premesse.
- Per l'articolo 2 della legge 23 marzo 2023, n. 33 si
veda nelle note all'art. 3.
- Per l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281si veda nelle note alle premesse.
- Per l'articolo 4 della legge 23 marzo 2023, n. 33 si
veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il comma 792 dell'articolo 1 della legge
29 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025».
«792. Ai fini di cui al comma 791 e' istituita, presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di
regia per la determinazione dei LEP. La Cabina di regia e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che
puo' delegare il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, e a essa partecipano, oltre al Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, il Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il
Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione
normativa, il Ministro dell'economia e delle finanze, i
Ministri competenti per le materie di cui all'articolo 116,
terzo comma, della Costituzione, il presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome, il
presidente dell'Unione delle province d'Italia e il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani,
o loro delegati.»
- Si riportano i commi 6 e 7 dell'articolo 21 del
decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147 recante
«Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di
contrasto alla poverta'»
«6. La Rete e' responsabile dell'elaborazione dei
seguenti Piani:
a) un Piano sociale nazionale, quale strumento
programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20
della legge n. 328 del 2000;
b) un Piano per gli interventi e i servizi sociali di
contrasto alla poverta', quale strumento programmatico per
l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo Poverta' di
cui all'articolo 7, comma 2;
c) un Piano per la non autosufficienza, quale
strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del
Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1,
comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
7. I Piani di cui al comma 6, di natura triennale con
eventuali aggiornamenti annuali, individuano lo sviluppo
degli interventi a valere sulle risorse dei fondi cui si
riferiscono nell'ottica di una progressione graduale, nei
limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di
livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da
garantire su tutto il territorio nazionale. A tal fine, i
Piani individuano le priorita' di finanziamento,
l'articolazione delle risorse dei fondi tra le diverse
linee di intervento, nonche' i flussi informativi e gli
indicatori finalizzati a specificare le politiche
finanziate e a determinare eventuali target quantitativi di
riferimento. Su proposta della Rete, i Piani sono adottati
nelle medesime modalita' con le quali i fondi cui si
riferiscono sono ripartiti alle regioni.»
- Si riporta l'articolo 18 della legge 8 novembre 2000,
n. 328 recante: «Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali»:
«Art. 18 (Piano nazionale e piani regionali degli
interventi e dei servizi sociali). - 1. Il Governo
predispone ogni tre anni il Piano nazionale degli
interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato
"Piano nazionale", tenendo conto delle risorse finanziarie
individuate ai sensi dell'articolo 4 nonche' delle risorse
ordinarie gia' destinate alla spesa sociale dagli enti
locali.
2. Il Piano nazionale e' adottato previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
solidarieta' sociale, sentiti i Ministri interessati. Sullo
schema di piano sono acquisiti l'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, nonche' i pareri degli enti e delle
associazioni nazionali di promozione sociale di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19
novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni,
maggiormente rappresentativi, delle associazioni di rilievo
nazionale che operano nel settore dei servizi sociali,
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli
utenti. Lo schema di piano e' successivamente trasmesso
alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
3. Il Piano nazionale indica:
a) le caratteristiche ed i requisiti delle
prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali
previsti dall'articolo 22;
b) le priorita' di intervento attraverso
l'individuazione di progetti obiettivo e di azioni
programmate, con particolare riferimento alla realizzazione
di percorsi attivi nei confronti delle persone in
condizione di poverta' o di difficolta' psico-fisica;
c) le modalita' di attuazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e
coordinare con le politiche sanitarie, dell'istruzione,
della formazione e del lavoro;
d) gli indirizzi per la diffusione dei servizi di
informazione al cittadino e alle famiglie;
e) gli indirizzi per le sperimentazioni innovative,
comprese quelle indicate dall'articolo 3, comma 4, e per le
azioni di promozione della concertazione delle risorse
umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la
costruzione di reti integrate di interventi e servizi
sociali;
f) gli indicatori ed i parametri per la verifica dei
livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati
in rapporto a quelli previsti nonche' gli indicatori per la
verifica del rapporto costi - benefici degli interventi e
dei servizi sociali;
g) i criteri generali per la disciplina del concorso
al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto
conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109;
h) i criteri generali per la determinazione dei
parametri di valutazione delle condizioni di cui
all'articolo 2, comma 3;
i) gli indirizzi ed i criteri generali per la
concessione dei prestiti sull'onore di cui all'articolo 16,
comma 4, e dei titoli di cui all'articolo 17;
l) gli indirizzi per la predisposizione di interventi
e servizi sociali per le persone anziane non
autosufficienti e per i soggetti disabili, in base a quanto
previsto dall'articolo 14;
m) gli indirizzi relativi alla formazione di base e
all'aggiornamento del personale;
n) i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza
del Piano nazionale in coerenza con i livelli essenziali
previsti dall'articolo 22, secondo parametri basati sulla
struttura demografica, sui livelli di reddito e sulle
condizioni occupazionali della popolazione;
o) gli indirizzi per la predisposizione di programmi
integrati per obiettivi di tutela e qualita' della vita
rivolti ai minori, ai giovani e agli anziani, per il
sostegno alle responsabilita' familiari, anche in
riferimento all'obbligo scolastico, per l'inserimento
sociale delle persone con disabilita' e limitazione
dell'autonomia fisica e psichica, per l'integrazione degli
immigrati, nonche' per la prevenzione, il recupero e il
reinserimento dei tossicodipendenti e degli
alcoldipendenti.
4. Il primo Piano nazionale e' adottato entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il Ministro per la solidarieta' sociale predispone
annualmente una relazione al Parlamento sui risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano
nazionale, con particolare riferimento ai costi e
all'efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per
l'ulteriore programmazione. La relazione indica i risultati
conseguiti nelle regioni in attuazione dei piani regionali.
La relazione da' conto altresi' dei risultati conseguiti
nei servizi sociali con l'utilizzo dei finanziamenti dei
fondi europei, tenuto conto dei dati e delle valutazioni
forniti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
6. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni conferite
dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e dalla presente legge, in relazione alle
indicazioni del Piano nazionale di cui al comma 3 del
presente articolo, entro centoventi giorni dall'adozione
del Piano stesso adottano nell'ambito delle risorse
disponibili, ai sensi dell'articolo 4, attraverso forme di
intesa con i comuni interessati ai sensi dell'articolo 3
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, il piano regionale degli interventi e dei
servizi sociali, provvedendo in particolare
all'integrazione socio-sanitaria in coerenza con gli
obiettivi del piano sanitario regionale, nonche' al
coordinamento con le politiche dell'istruzione, della
formazione professionale e del lavoro.»
 
Art. 22

Individuazione ed erogazione dei livelli essenziali
delle prestazioni sociali

1. Ai fini del presente decreto, i LEPS sono quelli individuati dall'articolo 1, commi 162 e 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 592, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, fermo restando quanto disposto dall'articolo 23 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
2. In coerenza con quanto recato dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, i LEPS di cui al comma 1 sono attuati in via graduale e progressiva, nei limiti delle risorse disponibili, e sono erogati dagli ATS nelle seguenti aree:
a) assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari, quale servizio rivolto a persone anziane non autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione;
b) servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie;
c) servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie.

Note all'art. 22:
- Si riportano i commi 162, 163 e 592 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»:
«162. Fermo restando quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, i servizi
socio-assistenziali volti a promuovere la continuita' e la
qualita' di vita a domicilio e nel contesto sociale di
appartenenza delle persone anziane non autosufficienti,
comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle
persone anziane, sono erogati dagli ATS, nelle seguenti
aree:
a) assistenza domiciliare sociale e assistenza
sociale integrata con i servizi sanitari, quale servizio
rivolto a persone anziane non autosufficienti o a persone
anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione,
che richiedono supporto nello svolgimento delle attivita'
fondamentali della vita quotidiana caratterizzato dalla
prevalenza degli interventi di cura della persona e di
sostegno psico-socio-educativo anche ad integrazione di
interventi di natura sociosanitaria; soluzioni abitative,
anche in coerenza con la programmazione degli interventi
del PNRR, mediante ricorso a nuove forme di coabitazione
solidale delle persone anziane, rafforzamento degli
interventi delle reti di prossimita' intergenerazionale e
tra persone anziane, adattamenti dell'abitazione alle
esigenze della persona con soluzioni domotiche e
tecnologiche che favoriscono la continuita' delle relazioni
personali e sociali a domicilio, compresi i servizi di
telesoccorso e teleassistenza;
b) servizi sociali di sollievo per le persone anziane
non autosufficienti e le loro famiglie, quali: il pronto
intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne,
gestito da personale qualificato; un servizio di
sostituzione temporanea degli assistenti familiari in
occasione di ferie, malattia e maternita'; l'attivazione e
l'organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie
valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse
informali di prossimita' e quella degli enti del Terzo
settore anche mediante gli strumenti di programmazione e
progettazione partecipata secondo quanto previsto dal
codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, nonche' sulla base delle esperienze di
prevenzione, di solidarieta' intergenerazionale e di
volontariato locali;
c) servizi sociali di supporto per le persone anziane
non autosufficienti e le loro famiglie, quali la messa a
disposizione di strumenti qualificati per favorire
l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli
assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per
l'impiego del territorio, e l'assistenza gestionale, legale
e amministrativa alle famiglie per l'espletamento di
adempimenti.
163. Il Servizio sanitario nazionale e gli ATS
garantiscono, mediante le risorse umane e strumentali di
rispettiva competenza, alle persone in condizioni di non
autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e ai servizi
sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA), che
hanno la sede operativa presso le articolazioni del
servizio sanitario denominate «Case della comunita'».
Presso i PUA operano equipe integrate composte da personale
adeguatamente formato e numericamente sufficiente
appartenente al Servizio sanitario nazionale e agli ATS.
Tali equipe integrate, nel rispetto di quanto previsto dal
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017 per la valutazione del complesso dei bisogni
di natura clinica, funzionale e sociale delle persone,
assicurano la funzionalita' delle unita' di valutazione
multidimensionale (UVM) della capacita' bio-psico-sociale
dell'individuo, anche al fine di delineare il carico
assistenziale per consentire la permanenza della persona in
condizioni di non autosufficienza nel proprio contesto di
vita in condizioni di dignita', sicurezza e comfort,
riducendo il rischio di isolamento sociale e il ricorso ad
ospedalizzazioni non strettamente necessarie.
Sulla base della valutazione dell'UVM, con il
coinvolgimento della persona in condizioni di non
autosufficienza e della sua famiglia o dell'amministratore
di sostegno, l'equipe integrata procede alla definizione
del progetto di assistenza individuale integrata (PAI),
contenente l'indicazione degli interventi modulati secondo
l'intensita' del bisogno. Il PAI individua altresi' le
responsabilita', i compiti e le modalita' di svolgimento
dell'attivita' degli operatori sanitari, sociali e
assistenziali che intervengono nella presa in carico della
persona, nonche' l'apporto della famiglia e degli altri
soggetti che collaborano alla sua realizzazione. La
programmazione degli interventi e la presa in carico si
avvalgono del raccordo informativo, anche telematico, con
l'INPS.»
«592. A decorrere dall'anno 2022, al fine di garantire
l'unitarieta' dell'azione di governo, nelle funzioni di
competenza degli enti territoriali correlate con i livelli
essenziali delle prestazioni, nonche' con i relativi
fabbisogni, costi standard e obiettivi di servizio, i
Ministri competenti per materia sono tenuti, in ordine alle
modalita' di riparto delle risorse finanziarie necessarie e
di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, ad
acquisire il preventivo parere della Commissione tecnica
per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1, comma 29,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata
dai rappresentanti delle stesse Amministrazioni, in
relazione alle specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.»
- Si riporta l'articolo 23 del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147 recante: «Disposizioni per
l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla
poverta'»:
«Art. 23 (Coordinamento dei servizi territoriali e
gestione associata dei servizi sociali). - 1. Nel rispetto
delle modalita' organizzative regionali e di confronto con
le autonomie locali, le regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano promuovono con propri atti di indirizzo
accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti
od organismi competenti per l'inserimento lavorativo,
l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la
salute finalizzati alla realizzazione di un'offerta
integrata di interventi e di servizi.
2. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali
e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano adottano, in
particolare, ove non gia' previsto, ambiti territoriali di
programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario
e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli ambiti
territoriali sociali trovino coincidenza per le attivita'
di programmazione ed erogazione integrata degli interventi
con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e
dei centri per l'impiego.
3. Sulla base di principi di riconoscimento reciproco,
gli accordi di cui al comma 1 a livello di ambito
territoriale includono, ove opportuno, le attivita' svolte
dagli enti del Terzo settore impegnati nell'ambito delle
politiche sociali.
4. L'offerta integrata di interventi e servizi secondo
le modalita' coordinate definite dalle regioni e province
autonome ai sensi del presente articolo, costituisce
livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle
risorse disponibili.
5. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali
e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano procedono, ove non
gia' previsto nei rispettivi ordinamenti,
all'individuazione di specifiche forme strumentali per la
gestione associata dei servizi sociali a livello di ambito
territoriale sulla base della legislazione vigente, inclusa
la forma del consorzio ai sensi dell'articolo 1, comma 456,
della legge n. 232 del 2016, finalizzate ad assicurare
autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria, e
continuita' nella gestione associata all'ente che ne e'
responsabile, fermo restando che dalla medesima gestione
non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
6. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali
e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le
province autonome individuano altresi' strumenti di
rafforzamento della gestione associata nella programmazione
e nella gestione degli interventi a livello di ambito
territoriale, anche mediante la previsione di meccanismi
premiali nella distribuzione delle risorse, ove compatibili
e riferite all'obiettivo tematico della lotta alla poverta'
e della promozione dell'inclusione sociale, afferenti ai
programmi operativi regionali previsti dall'Accordo di
partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei
2014-2020, nei confronti degli ambiti territoriali che
abbiano adottato o adottino forme di gestione associata dei
servizi sociali che ne rafforzino l'efficacia e
l'efficienza. Analoghi meccanismi premiali possono essere
previsti dai programmi operativi nazionali.».
- Si riporta l'articolo 13 del decreto legislativo 6
maggio 2011 n. 68 recante: «Disposizioni in materia di
autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e
delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard nel settore sanitario»:
«Art. 13 (Livelli essenziali delle prestazioni e
obiettivi di servizio). - 1. Nel rispetto dei vincoli di
finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in
sede comunitaria, nonche' della specifica cornice
finanziaria dei settori interessati relativa al
finanziamento dei rispettivi fabbisogni standard nazionali,
la legge statale stabilisce le modalita' di determinazione
dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli
essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, nelle
materie diverse dalla sanita'.
2. I livelli essenziali delle prestazioni sono
stabiliti prendendo a riferimento macroaree di intervento,
secondo le materie di cui all'articolo 14, comma 1,
ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per
tipologia di servizi offerti, indipendentemente dal livello
di governo erogatore. Per ciascuna delle macroaree sono
definiti i costi e i fabbisogni standard, nonche' le
metodologie di monitoraggio e di valutazione
dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti.
3. Conformemente a quanto previsto dalla citata legge
n. 42 del 2009, il Governo, nell'ambito del disegno di
legge di stabilita' ovvero con apposito disegno di legge
collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con
gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da
parte del Documento di economia e finanza, previo parere in
sede di Conferenza unificata, propone norme di
coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a
realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei
fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonche' un
percorso di convergenza degli obiettivi di servizio, di cui
al comma 5, ai livelli essenziali delle prestazioni e alle
funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo
comma, lettere m) e p), della Costituzione.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
((Ministro per gli affari regionali e le autonomie)),
d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica competenti per i profili di carattere
finanziario, e' effettuata la ricognizione dei livelli
essenziali delle prestazioni nelle materie dell'assistenza,
dell'istruzione e del trasporto pubblico locale, con
riferimento alla spesa in conto capitale, nonche' la
ricognizione dei livelli adeguati del servizio di trasporto
pubblico locale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c),
della citata legge n. 42 del 2009.
5. Fino alla determinazione, con legge, dei livelli
essenziali delle prestazioni, tramite intesa conclusa in
sede di Conferenza unificata sono stabiliti i servizi da
erogare, aventi caratteristiche di generalita' e
permanenza, e il relativo fabbisogno, nel rispetto dei
vincoli di finanza pubblica.
6. Per le finalita' di cui al comma 1, la Societa' per
gli studi di settore - SOSE S.p.a., in collaborazione con
l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di supporto
alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione
(CINSEDO) delle regioni, secondo la metodologia e il
procedimento di determinazione di cui agli articoli 4 e 5
del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, effettua
una ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni
che le regioni a statuto ordinario effettivamente
garantiscono e dei relativi costi. SOSE S.p.a. trasmette i
risultati della ricognizione effettuata al Ministro
dell'economia e delle finanze, che li comunica alle Camere.
Trasmette altresi' tali risultati alla Conferenza di
cui all'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009. I
risultati confluiscono nella banca dati delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' in quella di cui
all'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009. Sulla
base delle rilevazioni effettuate da SOSE S.p.a., il
Governo adotta linee di indirizzo per la definizione dei
livelli essenziali delle prestazioni in apposito allegato
al Documento di economia e finanza ai fini di consentire
l'attuazione dell'articolo 20, comma 2, della citata legge
n. 42 del 2009, dei relativi costi standard e obiettivi di
servizio».
 
Art. 23

Sistema di monitoraggio dei livelli essenziali
delle prestazioni sociali

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per le disabilita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, in raccordo con la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il sistema di monitoraggio e i relativi criteri, gli indicatori specifici relativi allo stato di attuazione dell'erogazione dei LEPS e degli obiettivi di servizio, nonche' interventi sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio o LEP, in coerenza con quanto indicato nell'articolo 4, comma 2, lettera e), della legge 23 marzo 2023, n. 33.
2. Con cadenza triennale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua una verifica, sulla base delle attivita' di monitoraggio specificamente previste e disciplinate per ciascuno dei settori considerati, del grado di adeguatezza dei LEPS.
3. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettere l) e n), della legge n. 33 del 2023, al fine di agevolare l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, l'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', l'INPS, le regioni e le province autonome, i comuni e gli ATS favoriscono l'interoperabilita' dei propri sistemi informatici, nel rispetto delle linee guida sull'interoperabilita' tecnica delle pubbliche amministrazioni, adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), e delle linee guida definite dall'Agenzia nazionale per la sanita' digitale (ASD). Con il decreto di cui al comma 1, sono definite le modalita' attuative per la messa a disposizione di sistemi informativi e gestionali allo scopo di agevolare le attivita' di presa in carico e di trasmissione obbligatoria alle banche dati del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, delle informazioni concernenti le ulteriori prestazioni e i servizi erogati a livello locale ai soggetti destinatari dei servizi e delle prestazioni di cui al presente decreto, anche ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui alle norme attuative dell'articolo 5 della legge n. 33 del 2023, nonche' della progressiva attuazione dei LEPS, per garantire l'effettiva erogazione ai cittadini aventi diritto.
4. Al fine di garantire l'attuazione del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Note all'art. 23:
- Si riporta il comma 792 dell'articolo 1 della legge
29 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»:
«792. Ai fini di cui al comma 791 e' istituita, presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di
regia per la determinazione dei LEP. La Cabina di regia e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che
puo' delegare il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, e a essa partecipano, oltre al Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, il Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il
Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione
normativa, il Ministro dell'economia e delle finanze, i
Ministri competenti per le materie di cui all'articolo 116,
terzo comma, della Costituzione, il presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome, il
presidente dell'Unione delle province d'Italia e il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani,
o loro delegati».
- Per il testo dell'art. 4 della legge 23 marzo 2023,
n. 33 si veda nelle note alle premesse.
- Per il comma 163 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2021, n. 234 si veda nelle note all'articolo 22.
- Si riporta l'articolo 24 del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147 recante: «Disposizioni per
l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla
poverta'»:
"Art. 24 (Sistema informativo unitario dei servizi
sociali). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e' istituito, presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, il Sistema informativo
unitario dei servizi sociali, di seguito denominato
«SIUSS», per le seguenti finalita':
a) assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni
sociali e delle prestazioni erogate dal sistema integrato
degli interventi e dei servizi sociali e di tutte le
informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione,
al monitoraggio e alla valutazione delle politiche sociali;
b) monitorare il rispetto dei livelli essenziali
delle prestazioni;
c) rafforzare i controlli sulle prestazioni
indebitamente percepite;
d) disporre di una base unitaria di dati funzionale
alla programmazione e alla progettazione integrata degli
interventi mediante l'integrazione con i sistemi
informativi sanitari, del lavoro e delle altre aree di
intervento rilevanti per le politiche sociali, nonche' con
i sistemi informativi di gestione delle prestazioni gia'
nella disponibilita' dei comuni;
e) elaborare dati a fini statistici, di ricerca e di
studio.
2. Il SIUSS integra e sostituisce, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il sistema
informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21
della legge n. 328 del 2000, e il casellario
dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge
n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 122 del 2010, che sono conseguentemente soppressi.
3. Il SIUSS si articola nelle seguenti componenti:
a) Sistema informativo delle prestazioni e dei
bisogni sociali, a sua volta articolato in:
1) Banca dati delle prestazioni sociali;
2) Banca dati delle valutazioni e progettazioni
personalizzate;
2-bis. Piattaforma digitale del Reddito di
cittadinanza per il Patto di inclusione sociale;
2-ter) Piattaforma di gestione dei patti di
inclusione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione;
3) Sistema informativo dell'ISEE, di cui
all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 159 del 2013;
b) Sistema informativo dell'offerta dei servizi
sociali, a sua volta articolato in:
1) Banca dati dei servizi attivati;
2) Banca dati delle professioni e degli operatori
sociali.
4. Il sistema informativo di cui al comma 3, lettera
a), e' organizzato su base individuale. Ad eccezione della
piattaforma di cui al comma 3, lettera a), numero 2-bis), i
dati e le informazioni sono raccolti, conservati e gestiti
dall'INPS e resi disponibili al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, anche attraverso servizi di
cooperazione applicativa, in forma individuale ma privi di
ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli
interessati e comunque secondo modalita' che, pur
consentendo il collegamento nel tempo delle informazioni
riferite ai medesimi individui, rendono questi ultimi non
identificabili. L'INPS fornisce altresi' all'Autorita'
politica delegata in materia di disabilita' e al
Dipartimento per le politiche in favore delle persone con
disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri,
secondo le indicazioni della medesima Autorita' o del
medesimo Dipartimento, rappresentazioni in forma aggregata
dei dati e delle informazioni presenti nel sistema
informativo di cui al comma 3, lettera a), al fine di
agevolare il monitoraggio e la programmazione degli
interventi e delle politiche in materia di disabilita', di
supportare l'attuazione delle riforme e degli investimenti
in materia di disabilita' previsti nell'ambito del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, nonche' per elaborazioni
a fini statistici, di ricerca e di studio.
5. I dati e le informazioni di cui al comma 4 sono
trasmessi all'INPS dai comuni e dagli ambiti territoriali,
anche per il tramite delle regioni e province autonome, ove
previsto dalla normativa regionale, e da ogni altro ente
erogatore di prestazioni sociali, incluse tutte le
prestazioni erogate mediante ISEE, e prestazioni che, per
natura e obiettivi, sono assimilabili alle prestazioni
sociali. Il mancato invio dei dati e delle informazioni
costituisce illecito disciplinare e determina, in caso di
accertamento di fruizione illegittima di prestazioni non
comunicate, responsabilita' erariale del funzionario
responsabile dell'invio.
6. Le modalita' attuative del sistema informativo di
cui al comma 3, lettera a), sono disciplinate, nel rispetto
delle disposizioni del codice in materia di protezione dei
dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del
2003, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Le
prestazioni sociali oggetto della banca dati di cui al
comma 3, lettera a), numero 1, sono quelle di cui agli
articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 16 dicembre 2014, n. 206. Nelle more
dell'adozione del decreto di cui al presente comma, resta
ferma, con riferimento alle banche dati di cui al comma 3,
lettera a), numeri 1) e 2), la disciplina di cui al decreto
n. 206 del 2014, e, con riferimento al sistema informativo
dell'ISEE, la disciplina di cui all'articolo 11 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
7. Il sistema informativo di cui al comma 3, lettera
b), e' organizzato avendo come unita' di rilevazione
l'ambito territoriale e assicura una compiuta conoscenza
della tipologia, dell'organizzazione e delle
caratteristiche dei servizi attivati, inclusi i servizi per
l'accesso e la presa in carico, i servizi per favorire la
permanenza a domicilio, i servizi territoriali comunitari e
i servizi territoriali residenziali per le fragilita',
anche nella forma di accreditamento e autorizzazione,
nonche' le caratteristiche quantitative e qualitative del
lavoro professionale impiegato.
8. I dati e le informazioni di cui al comma 7 sono
raccolti, conservati e gestiti dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e sono trasmessi dai comuni e dagli
ambiti territoriali, anche per il tramite delle regioni e
delle province autonome. Le modalita' attuative del comma 7
sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata.
9.
10. Con riferimento alle persone con disabilita' e non
autosufficienti, le informazioni di cui al comma 3, lettera
a), anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici
responsabili dell'erogazione e della programmazione di
prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari attivati
a loro favore sono, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, integrate e coordinate dall'INPS con
quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e
dalla banca dati del collocamento mirato, di cui
all'articolo 9, comma 6-bis, della legge n. 68 del 1999. Le
informazioni integrate ai sensi del presente comma sono
rese disponibili dall'INPS al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero della salute nelle
modalita' previste al comma 4. Le modalita' attuative del
presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
della salute, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
11. Per la programmazione dei servizi e per le altre
finalita' istituzionali di competenza, nonche' per
elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio, le
informazioni relative ai beneficiari, incluse quelle di cui
ai commi 9 e 10, sono rese disponibili dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali alle regioni e alle
province autonome con riferimento ai residenti nei
territori di competenza, con le modalita' di cui al comma
4. Le medesime informazioni sono rese disponibili agli
ambiti territoriali e ai comuni da parte delle regioni e
delle province autonome con riferimento ai residenti nei
territori di competenza.
11-bis. Dei dati e delle informazioni di cui al comma 7
e delle informazioni integrate ai sensi del comma 10 e'
fornita rappresentazione in forma aggregata all'Autorita'
politica delegata in materia di disabilita' e al
Dipartimento per le politiche in favore delle persone con
disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri,
per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 4,
terzo periodo.
12. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia
delle politiche sociali degli enti locali, attesa la
complementarieta' tra le prestazioni erogate dall'INPS e
quelle erogate a livello locale, l'Istituto rende
disponibili ai comuni che ne facciano richiesta, anche
attraverso servizi di cooperazione applicativa e con
riferimento ai relativi residenti, le informazioni,
corredate di codice fiscale, sulle prestazioni erogate dal
medesimo Istituto presenti nel SIUSS, oltre a quelle
erogate dal comune stesso.
13. Al fine di una migliore programmazione delle
politiche sociali e a supporto delle scelte legislative,
sulla base delle informazioni del SIUSS, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere,
entro il 30 giugno di ogni anno, un Rapporto sulle
politiche sociali, riferito all'anno precedente.
14. Le Province autonome di Trento e Bolzano adempiono
agli obblighi informativi previsti dal presente articolo
secondo procedure e modelli concordati con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto delle
competenze ad esse attribuite, comunque provvedendo nei
limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali gia'
previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.".
- Per il testo dell'art. 5 della legge n. 33 del 2023
si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il comma 198 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2023, n. 213 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026»:
«198. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo
1, comma 162, lettere a), b) e c), e comma 170, lettera f),
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le regioni monitorano
e rendicontano al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali gli interventi programmati e realizzati a valere
sulle risorse ad esse trasferite. Le regioni acquisiscono
le relative informazioni dalla specifica sezione del
Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, utilizzando come
unita' di rilevazione l'ambito territoriale sociale.
Le regioni rilevano altresi' annualmente, per ciascun
ambito territoriale sociale, ai fini del monitoraggio
sull'utilizzo delle risorse, il numero e le caratteristiche
delle persone assistite nel proprio territorio secondo le
previsioni definite dalla relativa programmazione nazionale
e regionale. Con le medesime modalita' sono assicurati le
attivita' di monitoraggio e gli interventi di garanzia da
parte regionale sull'erogazione dei servizi e delle
prestazioni di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e
alla legge 21 maggio 1998, n. 162.».
 
Art. 24

Funzioni degli ambiti territoriali sociali

1. Gli ambiti territoriali sociali (ATS), attraverso un'idonea e stabile organizzazione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, provvedono a garantire, sulla base degli indirizzi forniti dallo SNAA e della programmazione regionale, lo svolgimento omogeneo di tutte le funzioni tecniche di programmazione, gestione, erogazione e monitoraggio degli interventi nell'ambito dei servizi sociali alle persone e alle famiglie residenti ovvero regolarmente soggiornanti e dimoranti presso i comuni che costituiscono l'ATS, anche ai fini dell'attuazione dei programmi previsti nell'ambito della Missione 5, Componente 2, Riforma 1.2, del PNRR e in raccordo con quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, in attuazione dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e della Missione 6, Componente 1, Riforma 1, del PNRR.
2. Gli ATS, per lo svolgimento delle funzioni proprie, si avvalgono della collaborazione delle infrastrutture sociali in capo alle istituzioni di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 ovvero di quelle di ogni altro soggetto pubblico o privato operante sul territorio, cui sono assegnati, secondo le previsioni di legge nazionali e regionali, compiti e funzioni nell'ambito dei servizi sociali alle famiglie e alle persone.
3. Agli ATS sono attribuite le seguenti funzioni:
a) coordinamento e governance del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
b) pianificazione e programmazione degli interventi in base ad una analisi dei bisogni;
c) erogazione degli interventi e dei servizi;
d) gestione del personale nelle diverse forme associative adottate.
4. Gli ATS e i distretti sanitari, nell'esercizio delle rispettive competenze e funzioni, sulla base di quanto previsto dal Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilita' e della non autosufficienza nella popolazione anziana di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 23 marzo 2023, n. 33 provvedono ad individuare modalita' semplificate di accesso agli interventi sanitari, sociali e sociosanitari attraverso i punti unici di accesso (PUA), di cui all'articolo 1, comma 163, della legge n. 234 del 2021.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, provvede ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ad aggiornare periodicamente, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, linee guida finalizzate al miglioramento delle capacita' gestionali degli ATS e all'attuazione graduale e progressiva dei LEPS nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 24:
- Il decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022,
n. 77 recante: «Regolamento recante la definizione di
modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza
territoriale nel Servizio sanitario nazionale» e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 22 giugno 2022, n. 144.
- Il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 recante:
«Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della
legge 8 novembre 2000, n. 328», e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 1° giugno 2001, n. 126.
- Per il testo dell'articolo 2, comma 3, lettera a),
della legge 23 marzo 2023, n. 33 si veda nelle note
all'articolo 21.
- Per il comma 163 dell'articolo 1 della legge n. 234
del 2021 si veda nelle note all'articolo 23.
- Per l'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del
1997 si veda nelle note all'articolo 21.
- Si riporta il comma 161 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»:
«161. Mediante apposita intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, su iniziativa del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
della salute e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, si provvede alla definizione delle linee guida per
l'attuazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8
novembre 2000, n. 328, degli interventi di cui ai commi da
159 a 171 e per l'adozione di atti di programmazione
integrata, garantendo l'omogeneita' del modello
organizzativo degli ATS e la ripartizione delle risorse
assegnate dallo Stato per il finanziamento dei LEPS».
 
Art. 25

Servizi di comunita', modelli di rete
e sussidiarieta' orizzontale

1. In coerenza con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), numero 2 e all'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge n. 33 del 2023 e in coerenza con le raccomandazioni di cui alla Guida per lo sviluppo dei programmi nazionali per citta' e comunita' amichevoli per la vecchiaia - National programmes for age-friendly cities and communities. A guide e con il Piano di azione globale sulle risposte di salute pubblica alla demenza 2017-2025 - Global action plan on dementia dell'Organizzazione mondiale della sanita', con il Partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute (PEI sull'AHA) dell'Unione europea e con il Piano di azione 2021-2030 per la vecchiaia in salute - «Decade of Healthy Aging: Plan for Action 2021-2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), si promuove l'implementazione di servizi di comunita' che operano secondo logiche di rete e di sussidiarieta' orizzontale per contrastare l'isolamento relazionale e la marginalizzazione delle persone anziane non autosufficienti e delle loro famiglie, favorendo al tempo stesso la continuita' di vita e delle relazioni personali, familiari e di comunita', nonche' per promuovere la domiciliarita' delle cure e dell'assistenza.
2. Nella applicazione di quanto previsto dal comma 1 e in coerenza con le strategie che raccomandano un impegno dell'intera comunita' a supporto delle persone a rischio di marginalizzazione e di esclusione sociale, concorrono in modo attivo tutti i soggetti che gestiscono servizi pubblici essenziali, nonche' la rete dei servizi sociali e la rete dei servizi sanitari, ivi inclusa la rete delle farmacie territoriali. L'attuazione di tali servizi viene garantita attraverso i soggetti pubblici e privati accreditati e convenzionati nonche' attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni del terzo settore, dei familiari e la collaborazione delle associazioni di volontariato, delle reti informali di prossimita' e del servizio civile universale.
3. Ai fini dell'integrazione dei servizi sociali e sanitari di cui al presente decreto, l'insieme dei servizi di comunita' e prossimita' di cui al comma 2 concorre all'integrazione e attuazione dei LEPS con i LEA. A queste finalita' possono concorrere gli enti del terzo settore, anche con le modalita' previste dagli istituti della coprogrammazione e della coprogettazione di cui agli articoli da 55 a 57 del codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, e dalle linee guida approvate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021, pubblicato nel sito istituzionale del medesimo Ministero.
4. La logica di rete e di sussidiarieta' orizzontale richiamata al comma 1 e' orientata alla persona ed e' basata sull'integrazione delle varie risposte disponibili e sulla loro modulazione nel tempo secondo gli obiettivi definiti nel Progetto di assistenza individuale integrato (PAI) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge n. 33 del 2023, in un continuum di soluzioni complementari, progettate secondo l'evoluzione delle condizioni della persona anziana e del contesto di vita familiare e relazionale.
5. I servizi di comunita' e prossimita' rispondono nel loro insieme ai molteplici profili della non autosufficienza attraverso le diverse strutture che operano in rete e in un efficace sistema di relazioni funzionali volte a garantire la continuita' delle informazioni e delle risposte ai bisogni di cura delle persone, con priorita' alla permanenza delle persone al proprio domicilio e nella propria comunita'.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 25:
- Per il testo degli articoli 3 e 4 della legge 23
marzo 2023, n. 33 si veda nelle note alle premesse.
- Si riportano gli articoli da 55 a 57 del codice del
terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del
2017
«Art. 55 (Coinvolgimento degli enti del Terzo settore).
- 1. In attuazione dei principi di sussidiarieta',
cooperazione, efficacia, efficienza ed economicita',
omogeneita', copertura finanziaria e patrimoniale,
responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione, autonomia
organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni
di programmazione e organizzazione a livello territoriale
degli interventi e dei servizi nei settori di attivita' di
cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo
degli enti del Terzo settore, attraverso forme di
co-programmazione e co-progettazione e accreditamento,
poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7
agosto 1990, n. 241, nonche' delle norme che disciplinano
specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative
alla programmazione sociale di zona.
2. La co-programmazione e' finalizzata
all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione
procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a
tal fine necessari, delle modalita' di realizzazione degli
stessi e delle risorse disponibili.
3. La co-progettazione e' finalizzata alla definizione
ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti
di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare
bisogni definiti, alla luce degli strumenti di
programmazione di cui comma 2.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli
enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato
avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto
dei principi di trasparenza, imparzialita', partecipazione
e parita' di trattamento, previa definizione, da parte
della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi
generali e specifici dell'intervento, della durata e delle
caratteristiche essenziali dello stesso nonche' dei criteri
e delle modalita' per l'individuazione degli enti partner.
Art. 56 (Convenzioni). - 1. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere
con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel
Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni
finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di
attivita' o servizi sociali di interesse generale, se piu'
favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere
esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di
volontariato e alle associazioni di promozione sociale
delle spese effettivamente sostenute e documentate.
3. L'individuazione delle organizzazioni di
volontariato e delle associazioni di promozione sociale con
cui stipulare la convenzione e' fatta nel rispetto dei
principi di imparzialita', pubblicita', trasparenza,
partecipazione e parita' di trattamento, mediante procedure
comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di
volontariato e le associazioni di promozione sociale devono
essere in possesso dei requisiti di moralita'
professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da
valutarsi in riferimento alla struttura, all'attivita'
concretamente svolta, alle finalita' perseguite, al numero
degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla
capacita' tecnica e professionale, intesa come concreta
capacita' di operare e realizzare l'attivita' oggetto di
convenzione, da valutarsi anche con riferimento
all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla
formazione e all'aggiornamento dei volontari.
3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui
propri siti informatici gli atti di indizione dei
procedimenti di cui al presente articolo e i relativi
provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresi'
formare oggetto di pubblicazione da parte delle
amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione
trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui
al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette
a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a
svolgere con continuita' le attivita' oggetto della
convenzione, nonche' il rispetto dei diritti e della
dignita' degli utenti, e, ove previsti dalla normativa
nazionale o regionale, degli standard organizzativi e
strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata
del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalita'
dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale
qualifica professionale delle persone impegnate nelle
attivita' convenzionate, le modalita' di coordinamento dei
volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi
pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18,
i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a
rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli
oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalita' di
risoluzione del rapporto, forme di verifica delle
prestazioni e di controllo della loro qualita', la verifica
dei reciproci adempimenti nonche' le modalita' di rimborso
delle spese, nel rispetto del principio dell'effettivita'
delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a
titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili,
e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla
quota parte imputabile direttamente all'attivita' oggetto
della convenzione.
Art. 57 (Servizio di trasporto sanitario di emergenza e
urgenza). - 1. I servizi di trasporto sanitario di
emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria,
oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni
di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro
unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete
associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed accreditate
ai sensi della normativa regionale in materia, ove
esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica
del servizio, l'affidamento diretto garantisca
l'espletamento del servizio di interesse generale, in un
sistema di effettiva contribuzione a una finalita' sociale
e di perseguimento degli obiettivi di solidarieta', in
condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonche'
nel rispetto dei principi di trasparenza e non
discriminazione.
2. Alle convenzioni aventi ad oggetto i servizi di cui
al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2,
3, 3-bis e 4 dell'articolo 56».
- Le linee guida approvate con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021
sono relative al «Rapporto tra pubbliche amministrazioni ed
enti del Terzo settore».
- Per il testo dell'art. 1 della legge n. 33 del 2023
si veda nelle note all'art. 2.
 
Art. 26

Integrazione tra servizi sanitari, sociosanitari e sociali

1. Al fine di garantire la realizzazione integrata dei LEPS e LEA per le attivita' sociosanitarie e sociali, anche in coerenza con il Piano nazionale per la non autosufficienza per il triennio 2022-2024, in conformita' con quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, lettere b) e c), gli ATS, le aziende sanitarie e i distretti sanitari, ciascuno per le proprie funzioni e competenze, sulla base della programmazione regionale integrata e in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilita' e della non autosufficienza nella popolazione anziana, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 23 marzo 2023, n. 33, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, Supplemento ordinario n. 15, provvedono a regolare, attraverso accordi di collaborazione organizzativi, le funzioni di erogazione delle prestazioni, degli interventi e dei servizi per le persone anziane non autosufficienti, assicurando l'effettiva integrazione operativa dei processi, secondo le previsioni dell'articolo 1, comma 163, della legge della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in coerenza con i principi di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e alla legge 8 novembre 2000, n. 328.

Note all'art. 26:
- Per il testo dell'art. 2 della legge 23 marzo 2023,
n. 33 si veda nelle note all'art. 3.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65
del 18 marzo 2017 reca la definizione e aggiornamento dei
LEA.
- Per il comma 163 dell'articolo 1 della legge della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 si veda nelle note articolo
22.
- La legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante:
«Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale», e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1978, n. 360, S.O.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»,
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305,
S.O.
- La legge 8 novembre 2000, n. 328 recante: «Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali», e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 13 novembre 2000, n. 265, S.O.
 
Art. 27

Valutazione multidimensionale unificata

1. Il Servizio sanitario nazionale (SSN), gli ATS e l'INPS, per i profili di competenza, assicurano alla persona anziana, avente i requisiti previsti dal comma 2, l'accesso alle misure e ai provvedimenti di competenza statale di cui al presente decreto, alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 3, e lettera b), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, nonche' l'accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso i PUA che hanno la sede operativa presso le articolazioni del SSN denominate «Case della comunita'».
2. L'accesso ai servizi di cui al comma 1 e ai correlati processi valutativi di pertinenza dei PUA e' assicurato alla persona anziana in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
a) persona affetta da almeno una patologia cronica;
b) persona con condizioni cliniche caratterizzate, anche in funzione dell'eta' anagrafica, dalla progressiva riduzione delle normali funzioni fisiologiche, suscettibili di aggravarsi con l'invecchiamento e di determinare il rischio di perdita dell'autonomia nelle attivita' fondamentali della vita quotidiana, anche tenendo conto delle specifiche condizioni sociali, ambientali e familiari.
3. Ai fini di cui al comma 1, i criteri di priorita' per l'accesso ai servizi del PUA sono indicati nel decreto di cui al comma 7, ivi ricomprendendovi, tra gli altri, la qualita' di persona grande anziana e la presenza di piu' di una patologia cronica.
4. La valutazione circa l'esistenza dei requisiti di cui al comma 2 e' effettuata, su richiesta dell'interessato o su segnalazione della rete ospedaliera, delle farmacie, dei comuni e degli ambiti territoriali sociali, dal medico di medicina generale ovvero dal medico di una struttura del SSN, che indirizza l'interessato al PUA. Nel caso in cui il medico di cui al primo periodo valuti la non sussistenza dei presupposti dei requisiti di cui al comma 2, informa l'interessato della possibilita' di accedere alla valutazione della condizione di disabilita' ai sensi della legge 22 dicembre 2021, n. 227, e procede all'invio del relativo certificato medico introduttivo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo attuativo della legge 22 dicembre 2021, n. 227, su richiesta dell'interessato, attraverso l'apposita piattaforma informatica predisposta e gestita dall'INPS, secondo le modalita' concordate con il Ministero della salute.
5. I PUA sono organizzati in conformita' a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, avvalendosi anche di equipe operanti presso le strutture, pubbliche o private accreditate, del SSN. I PUA coordinano e organizzano l'attivita' di valutazione dei bisogni e di presa in carico della persona anziana, assicurando la funzionalita' delle unita' di valutazione multidimensionale unificata (UVM) di cui fanno parte soggetti in possesso di idonea formazione professionale, appartenenti al SSN e agli ATS, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77.
6. I PUA svolgono, a livello locale, funzioni di informazione, orientamento, accoglienza e primo accesso (front office), nonche' raccolta di segnalazioni dei medici di medicina generale e della rete ospedaliera, avviando l'iter per la presa in carico (back office) della persona anziana nei percorsi di continuita' assistenziale, attivando, ove occorra, la valutazione multidimensionale unificata finalizzata all'identificazione dei fabbisogni di natura bio-psico-sociale, sociosanitaria e sanitaria della persona anziana e del suo nucleo familiare e all'accertamento delle condizioni per l'accesso alle prestazioni di competenza statale, anche tenuto conto degli elementi informativi eventualmente in possesso degli enti del terzo settore erogatori dei servizi.
7. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le disabilita', da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, avvalendosi del supporto dell'Istituto superiore di sanita', dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e della componente tecnica della Rete della protezione e dell'inclusione sociale di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, sentito l'INPS e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la individuazione delle priorita' di accesso ai PUA, la composizione e le modalita' di funzionamento delle UVM, lo strumento della valutazione multidimensionale unificata omogeneo a livello nazionale e basato sulle linee guida del sistema nazionale di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24, informatizzato e scientificamente validato per l'accertamento della non autosufficienza e per la definizione del PAI di cui al comma 12, nonche' le eventuali modalita' di armonizzazione con la disciplina sulla valutazione delle persone con disabilita' di attuazione della legge n. 227 del 2021.
8. Lo strumento della valutazione multidimensionale unificata di cui al comma 7 e le sue modalita' di funzionamento sono implementati attraverso iniziative formative integrate tra l'Istituto superiore di sanita' e la componente tecnica della Rete della protezione e dell'inclusione sociale.
9. All'esito della valutazione multidimensionale unificata, quando non sussistono i presupposti di cui ai commi 10 e 11, il PUA, previa individuazione dei fabbisogni di assistenza alla persona, fornisce le informazioni necessarie al fine di facilitare la individuazione, nell'ambito della rete dei servizi sociali o sanitari, di percorsi idonei ad assicurare il soddisfacimento di tali fabbisogni, con l'accesso ai servizi e alle reti di inclusione sociale previsti dalla programmazione integrata socioassistenziale e sociosanitaria.
10. Quando, all'esito della valutazione multidimensionale unificata, viene esclusa la condizione di non autosufficienza ed e' rilevata la sussistenza delle condizioni per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, l'UVM redige apposito verbale con le risultanze della valutazione, da trasmettere tempestivamente, attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 4, all'INPS, che procede all'espletamento degli accertamenti dei requisiti per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidita', nonche', solo ove necessario, agli accertamenti integrativi di tipo medico-sanitario. Nella valutazione di cui al primo periodo, l'UVM tiene conto anche, ove adottati, dei criteri e delle modalita' di accertamento dell'invalidita' di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 3, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, e degli indicatori sintetici di cui al comma 11, all'uopo elaborati. Restano ferme le funzioni e le competenze dell'INPS di cui all'articolo 20, commi 2, primo periodo e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
11. Quando la UVM rileva la sussistenza della condizione di non autosufficienza, redige apposito verbale, da trasmettere all'INPS, attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 4, per i provvedimenti di competenza. Il verbale contiene le risultanze della valutazione, relative anche alla sussistenza delle condizioni medico-sanitarie di accesso ai benefici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, e inclusive degli indicatori sintetici standardizzati e validati utili a:
a) graduare il fabbisogno assistenziale in relazione ai livelli crescenti della compromissione delle autonomie nella vita quotidiana;
b) supportare le decisioni di eleggibilita' alle misure e provvedimenti di cui al comma 10 e quelle ulteriori di cui all'articolo 34.
12. Quando, all'esito della valutazione multidimensionale unificata, emergono fabbisogni di cura e assistenza, puo' procedersi alla redazione del PAI.
13. Al fine di garantire la presenza della componente sanitaria unitariamente a quella sociale, le UVM, quando provvedono alla valutazione multidimensionale unificata finalizzata a definire il PAI, si avvalgono, secondo quanto disposto anche con il decreto di cui al comma 7, di:
a) un professionista di area sociale degli ATS, operante nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
b) uno o piu' professionisti sanitari designati dalla azienda sanitaria o dal distretto sanitario, incluso il responsabile clinico del processo di cura.
14. In relazione all'ambito prevalente degli interventi, uno dei componenti dell'unita' assume la funzione di referente per il coordinamento operativo, l'attuazione e il monitoraggio degli interventi previsti nel PAI. Il PAI e' soggetto a monitoraggio periodico, anche al fine di procedere ad una sua tempestiva modifica in caso di cambiamenti delle condizioni clinico-assistenziali della persona anziana.
15. Il PAI e' redatto con la partecipazione della persona destinataria, dei caregiver e dei familiari indicati, del tutore o dell'amministratore di sostegno se dotato dei necessari poteri di rappresentanza, nonche', su richiesta della persona non autosufficiente o di chi la rappresenta, degli enti del terzo settore che operano come soggetti autorizzati, accreditati e a contratto con comuni, ATS e distretti sociosanitari, secondo le normative di riferimento regionale, nei sistemi di cura e assistenza territoriali e che siano chiamati ad operare nel PAI condiviso con persone e famiglie anche tenendo conto delle analisi del fabbisogno gia' effettuate nell'ambito della valutazione multidimensionale unificata. Nel caso di persone con compromissione cognitiva e demenza e' valutata la capacita' di esprimere il consenso alla partecipazione al PAI e alle decisioni che ne conseguono.
16. Nel PAI, che contiene gli obiettivi di cura, vengono indicati gli interventi modulati secondo la durata e l'intensita' del bisogno e le figure professionali coinvolte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera s), numeri 1 e 2, della legge 23 marzo 2023, n. 33. Quando necessario, il PAI comprende anche il Piano di riabilitazione individuale (PRI) secondo le indicazioni dell'articolo 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, delle Linee di indirizzo per l'individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione, adottate con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 4 agosto 2021, e del decreto del Ministro della salute n. 77 del 2022.
17. All'interno del PAI, approvato e sottoscritto dai soggetti responsabili dei vari servizi e dalla persona anziana non autosufficiente ovvero dal suo rappresentate qualora nominato, sono individuate le responsabilita', i compiti e le modalita' di svolgimento dell'attivita' degli operatori sanitari e sociali che intervengono nella presa in carico della persona, nonche' l'apporto della famiglia e degli altri soggetti che collaborano alla sua realizzazione, ivi inclusi gli enti del terzo settore e i soggetti che compongono la rete dei servizi di cui all'articolo 25.
18. L'UVM, nell'ambito del PAI, provvede a individuare il budget di cura e assistenza quale strumento per l'ottimizzazione progressiva della fruizione e della gestione degli interventi e dei servizi di cura e di sostegno ai fini dell'attuazione del medesimo progetto. Al budget di cura e di assistenza concorrono tutte le risorse umane, professionali, strumentali, tecnologiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunita' territoriale. Tali attivita' sono garantite dalle aziende sanitarie, dai distretti sanitari e dagli ATS, ciascuno per le proprie funzioni e competenze nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e in particolare:
a) le risorse derivanti dal trasferimento alle regioni delle relative quote del finanziamento del SSN nel rispetto di quanto previsto dai livelli essenziali di assistenza;
b) le risorse derivanti dal trasferimento alle regioni e agli enti locali delle risorse del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, della quota del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilita' di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, utilizzata per la finalita' di cui al medesimo articolo, comma 213, lettera f), per la parte destinata dalla programmazione regionale in favore dei caregiver degli anziani non autosufficienti, nonche' le risorse a valere su altri fondi sociali nazionali che possono essere destinati dalla programmazione regionale ad interventi in favore di anziani non autosufficienti.
19. Il budget di cura e assistenza, in relazione alla eventuale rimodulazione degli interventi previsti nel PAI effettuata nell'ambito del monitoraggio periodico di cui al comma 14, e' aggiornabile, anche in via d'urgenza, in funzione di esigenze indifferibili clinico-assistenziali della persona anziana.

Note all'art. 27:
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante:
«Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate», e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
- La legge 30 marzo 1971, n. 118 recante: «Conversione
in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove
norme in favore dei mutilati ed invalidi civili», e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 2 aprile 1971, n. 82.
- La legge 11 febbraio 1980, n. 18 recante: «Indennita'
di accompagnamento agli invalidi civili totalmente
inabili», e' pubblicata nella Gazz. Uff. 14 febbraio 1980,
n. 44.
- Si riporta l'articolo 2 della legge 22 dicembre 2021,
n. 227 recante: «Delega al Governo in materia di
disabilita'», pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2021,
n. 309:
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi della delega). -
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il
Governo provvede al coordinamento, sotto il profilo formale
e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti,
anche di recepimento e attuazione della normativa europea,
apportando a esse le opportune modifiche volte a garantire
e migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica
della normativa di settore, ad adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo e a individuare
espressamente le disposizioni da abrogare, fatta salva
comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni
sulla legge in generale premesse al codice civile.
2. Il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) con riguardo alle definizioni concernenti la
condizione di disabilita' e alla revisione, al riordino e
alla semplificazione della normativa di settore:
1) adozione di una definizione di «disabilita'»
coerente con l'articolo 1, secondo paragrafo, della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita' , anche integrando la legge 5 febbraio
1992, n. 104, e introducendo disposizioni che prevedano una
valutazione di base della disabilita' distinta da una
successiva valutazione multidimensionale fondata
sull'approccio bio-psico-sociale, attivabile dalla persona
con disabilita' o da chi la rappresenta, previa adeguata
informazione sugli interventi, sostegni e benefici cui puo'
accedere, finalizzata al progetto di vita individuale,
personalizzato e partecipato di cui alla lettera c) del
presente comma e assicurando l'adozione di criteri idonei a
tenere nella dovuta considerazione le differenze di genere;
2) adozione della Classificazione internazionale
del funzionamento, della disabilita' e della salute -
International Classification of Functioning, Disability and
Health (ICF), approvata dalla 54a Assemblea mondiale della
sanita' il 22 maggio 2001, e dei correlati strumenti
tecnico-operativi di valutazione, ai fini della descrizione
e dell'analisi del funzionamento, della disabilita' e della
salute, congiuntamente alla versione adottata in Italia
della Classificazione internazionale delle malattie (ICD)
dell'Organizzazione mondiale della sanita' e a ogni altra
eventuale scala di valutazione disponibile e consolidata
nella letteratura scientifica e nella pratica clinica;
3) separazione dei percorsi valutativi previsti per
le persone anziane da quelli previsti per gli adulti e da
quelli previsti per i minori;
4) adozione di una definizione di «profilo di
funzionamento» coerente con l'ICF e con le disposizioni
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita' e che tenga conto dell'ICD;
5) introduzione nella legge 5 febbraio 1992, n.
104, della definizione di «accomodamento ragionevole»,
prevedendo adeguati strumenti di tutela coerenti con le
disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilita';
b) con riguardo all'accertamento della disabilita' e
alla revisione dei suoi processi valutativi di base:
1) previsione che, in conformita' alle indicazioni
dell'ICF e tenuto conto dell'ICD, la valutazione di base
accerti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, come modificato in coerenza con la
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', la condizione di disabilita' e le
necessita' di sostegno, di sostegno intensivo o di
restrizione della partecipazione della persona ai fini dei
correlati benefici o istituti;
2) al fine di semplificare gli aspetti procedurali
e organizzativi in modo da assicurare tempestivita',
efficienza, trasparenza e tutela della persona con
disabilita', razionalizzazione e unificazione in un'unica
procedura del processo valutativo di base ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, degli accertamenti afferenti
all'invalidita' civile ai sensi della legge 30 marzo 1971,
n. 118, alla cecita' civile ai sensi della legge 27 maggio
1970, n. 382, e della legge 3 aprile 2001, n. 138, alla
sordita' civile ai sensi della legge 26 maggio 1970, n.
381, alla sordocecita' ai sensi della legge 24 giugno 2010,
n. 107, delle valutazioni propedeutiche all'individuazione
degli alunni con disabilita' di cui all'articolo 1, comma
181, lettera c), numero 5), della legge 13 luglio 2015, n.
107, all'accertamento della disabilita' ai fini
dell'inclusione lavorativa ai sensi della legge 12 marzo
1999, n. 68, e dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, e alla
concessione di assistenza protesica, sanitaria e
riabilitativa, delle valutazioni utili alla definizione del
concetto di non autosufficienza e delle valutazioni
relative al possesso dei requisiti necessari per l'accesso
ad agevolazioni fiscali, tributarie e relative alla
mobilita' nonche' di ogni altro accertamento
dell'invalidita' previsto dalla normativa vigente,
confermando e garantendo la specificita' e l'autonoma
rilevanza di ciascuna forma di disabilita';
3) previsione che, in conformita' alla definizione
di disabilita' e in coerenza con le classificazioni ICD e
ICF, con decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'Autorita'
politica delegata in materia di disabilita' e con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provveda
al progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri
e delle modalita' di accertamento dell'invalidita' previsti
dal decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992;
4) affidamento a un unico soggetto pubblico
dell'esclusiva competenza medico-legale sulle procedure
valutative di cui al numero 2), garantendone l'omogeneita'
nel territorio nazionale e realizzando, anche a fini
deflativi del contenzioso giudiziario, una semplificazione
e razionalizzazione degli aspetti procedurali e
organizzativi del processo valutativo di base, anche
prevedendo procedimenti semplificati di riesame o di
rivalutazione, in modo che siano assicurate la
tempestivita', l'efficienza e la trasparenza e siano
riconosciute la tutela e la rappresentanza della persona
con disabilita', in tutte le fasi della procedura di
accertamento della condizione di disabilita', garantendo la
partecipazione delle associazioni di categoria di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n.
295;
5) previsione di un efficace e trasparente sistema
di controlli sull'adeguatezza delle prestazioni rese,
garantendo l'interoperabilita' tra le banche di dati gia'
esistenti, prevedendo anche specifiche situazioni
comportanti l'irrivedibilita' nel tempo, fermi restando i
casi di esonero gia' stabiliti dalla normativa vigente;
c) con riguardo alla valutazione multidimensionale
della disabilita' e alla realizzazione del progetto di vita
individuale, personalizzato e partecipato:
1) prevedere modalita' di coordinamento tra le
amministrazioni competenti per l'integrazione della
programmazione sociale e sanitaria nazionale e regionale;
2) prevedere che la valutazione multidimensionale
sia svolta attraverso l'istituzione e l'organizzazione di
unita' di valutazione multidimensionale composte in modo da
assicurare l'integrazione degli interventi di presa in
carico, di valutazione e di progettazione da parte delle
amministrazioni competenti in ambito sociosanitario e
socio-assistenziale, ferme restando le prestazioni gia'
individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 gennaio 2017, concernente la definizione dei
livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;
3) prevedere che la valutazione multidimensionale
sia svolta tenendo conto delle indicazioni dell'ICF e
dell'ICD e che definisca un profilo di funzionamento della
persona, necessario alla predisposizione del progetto di
vita individuale, personalizzato e partecipato e al
monitoraggio dei suoi effetti nel tempo, tenendo conto
delle differenti disabilita' nell'ambito della valutazione;
4) prevedere che la valutazione multidimensionale
assicuri, sulla base di un approccio multidisciplinare e
con la partecipazione della persona con disabilita' e di
chi la rappresenta, l'elaborazione di un progetto di vita
individuale, personalizzato e partecipato, il quale
individui i sostegni e gli accomodamenti ragionevoli che
garantiscano l'effettivo godimento dei diritti e delle
liberta' fondamentali, tra cui la possibilita' di
scegliere, in assenza di discriminazioni, il proprio luogo
di residenza e un'adeguata soluzione abitativa, anche
promuovendo il diritto alla domiciliarita' delle cure e dei
sostegni socio-assistenziali;
5) prevedere che il progetto di vita individuale,
personalizzato e partecipato sia diretto a realizzare gli
obiettivi della persona con disabilita' secondo i suoi
desideri, le sue aspettative e le sue scelte, migliorandone
le condizioni personali e di salute nonche' la qualita' di
vita nei suoi vari ambiti, individuando le barriere e i
facilitatori che incidono sui contesti di vita e
rispettando i principi al riguardo sanciti dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', indicando gli strumenti, le risorse, i
servizi, le misure, gli accomodamenti ragionevoli che
devono essere adottati per la realizzazione del progetto e
che sono necessari a compensare le limitazioni alle
attivita' e a favorire la partecipazione della persona con
disabilita' nei diversi ambiti della vita e nei diversi
contesti di riferimento, compresi quelli lavorativi e
scolastici nonche' quelli culturali e sportivi, e in ogni
altro contesto di inclusione sociale;
6) assicurare l'adozione degli accomodamenti
ragionevoli necessari a consentire l'effettiva
individuazione ed espressione della volonta'
dell'interessato e la sua piena comprensione delle misure e
dei sostegni attivabili, al fine di garantire alla persona
con disabilita', anche quando sia soggetta a una misura di
protezione giuridica o abbia necessita' di sostegni ad
altissima intensita', la piena partecipazione alla
valutazione multidimensionale, all'elaborazione del
progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato
e all'attuazione dello stesso con modalita' tali da
garantire la soddisfazione della persona interessata;
7) prevedere che sia garantita comunque
l'attuazione del progetto di vita individuale,
personalizzato e partecipato, al variare del contesto
territoriale e di vita della persona con disabilita',
mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva
competenza degli enti locali e delle regioni ai sensi della
normativa vigente;
8) assicurare che, su richiesta della persona con
disabilita' o di chi la rappresenta, l'elaborazione del
progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato
coinvolga attivamente anche gli enti del Terzo settore,
attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione ai
sensi degli articoli 55 e 56 del codice del Terzo settore,
di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
9) prevedere che nel progetto di vita individuale,
personalizzato e partecipato sia indicato l'insieme delle
risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed
economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno
alla comunita' territoriale e al sistema dei supporti
informali, volte a dare attuazione al progetto medesimo,
stabilendo ipotesi in cui lo stesso, in tutto o in parte,
possa essere autogestito, con obbligo di rendicontazione
secondo criteri predefiniti nel progetto stesso;
10) prevedere che, nell'ambito del progetto di vita
individuale, personalizzato e partecipato, siano
individuati tutti i sostegni e gli interventi idonei e
pertinenti a garantire il superamento delle condizioni di
emarginazione e il godimento, su base di eguaglianza con
gli altri, dei diritti e delle liberta' fondamentali e che
la loro attuazione sia garantita anche attraverso
l'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 2 della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita' ;
11) prevedere che nel progetto di vita individuale,
personalizzato e partecipato siano individuate figure
professionali aventi il compito di curare la realizzazione
del progetto, monitorarne l'attuazione e assicurare il
confronto con la persona con disabilita' e con i suoi
referenti familiari, ferma restandola facolta' di
autogestione del progetto da parte della persona con
disabilita';
12) prevedere che, nell'ambito del progetto di vita
individuale, personalizzato e partecipato diretto ad
assicurare l'inclusione e la partecipazione sociale,
compreso l'esercizio dei diritti all'affettivita' e alla
socialita', possano essere individuati sostegni e servizi
per l'abitare in autonomia e modelli di assistenza
personale autogestita che supportino la vita indipendente
delle persone con disabilita' in eta' adulta, favorendone
la deistituzionalizzazione e prevenendone
l'istituzionalizzazione, come previsto dall'articolo 8
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 19
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita' , anche mediante l'attuazione
coordinata dei progetti delle missioni 5 e 6 del PNRR e
attraverso le misure previste dalla legge 22 giugno 2016,
n. 112;
13) prevedere eventuali forme di finanziamento
aggiuntivo per le finalita' di cui al numero 12) e
meccanismi di riconversione delle risorse attualmente
destinate all'assistenza nell'ambito di istituti a favore
dei servizi di supporto alla domiciliarita' e alla vita
indipendente;
d) con riguardo all'informatizzazione dei processi
valutativi e di archiviazione, istituire, nell'ambito degli
interventi previsti nel PNRR, piattaforme informatiche,
accessibili e fruibili ai sensi della legge 9 gennaio 2004,
n. 4, e intero-perabili con quelle esistenti alla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi, che, nel
rispetto del principio della riservatezza dei dati
personali, coadiuvino i processi valutativi e
l'elaborazione dei progetti di vita individuali,
personalizzati e partecipati, consentano la consultazione
delle certificazioni e delle informazioni riguardanti i
benefici economici, previdenziali e assistenziali e gli
interventi di assistenza sociosanitaria che spettano alla
persona con disabilita', garantendo comunque la
semplificazione delle condizioni di esercizio dei diritti
delle persone con disabilita' e la possibilita' di
effettuare controlli, e contengano anche le informazioni
relative ai benefici eventualmente spettanti ai familiari o
alle persone che hanno cura della persona con disabilita';
e) con riguardo alla riqualificazione dei servizi
pubblici in materia di inclusione e accessibilita', fermi
restando gli obblighi derivanti dalla normativa vigente:
1) prevedere che presso ciascuna amministrazione
possa essere individuata una figura dirigenziale preposta
alla programmazione strategica della piena accessibilita',
fisica e digitale, delle amministrazioni da parte delle
persone con disabilita', nell'ambito del piano integrato di
attivita' e organizzazione previsto dall'articolo 6 del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
2) prevedere la partecipazione dei rappresentanti
delle associazioni delle persone con disabilita'
maggiormente rappresentative alla formazione della sezione
del piano relativa alla programmazione strategica di cui al
numero 1);
3) introdurre, anche al fine di una corretta
allocazione delle risorse, tra gli obiettivi di
produttivita' delle amministrazioni, di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, quelli
specificamente volti a rendere effettive l'inclusione
sociale e le possibilita' di accesso delle persone con
disabilita';
4) prevedere che i rappresentanti delle
associazioni delle persone con disabilita' possano
presentare osservazioni sui documenti di cui all'articolo
10, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, relativamente ai profili che riguardano le
possibilita' di accesso e l'inclusione sociale delle
persone con disabilita';
5) prevedere che il rispetto degli obiettivi
derivanti dalla programmazione strategica della piena
accessibilita', fisica e digitale, delle amministrazioni da
parte delle persone con disabilita' sia inserito tra gli
obiettivi da valutare ai fini della performance del
personale dirigenziale;
6) prevedere la nomina, da parte dei datori di
lavoro pubblici, di un responsabile del processo di
inserimento delle persone con disabilita' nell'ambiente di
lavoro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, anche al
fine di garantire l'accomodamento ragionevole di cui
all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9
luglio 2003, n. 216;
7) prevedere l'obbligo, per i concessionari dei
pubblici servizi, di indicare nella carta dei servizi i
livelli di qualita' del servizio erogato che assicurino
alle persone con disabilita' l'effettiva accessibilita'
delle prestazioni, evidenziando quelli obbligatori ai sensi
della normativa vigente;
8) estendere il ricorso per l'efficienza delle
amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, di
cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, alla
mancata attuazione o alla violazione dei livelli di
qualita' dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e
la possibilita' di accesso delle persone con disabilita'
oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in
materia;
f) con riguardo all'istituzione di un Garante
nazionale delle disabilita':
1) istituire il Garante nazionale delle
disabilita', quale organo di natura indipendente e
collegiale, competente per la tutela e la promozione dei
diritti delle persone con disabilita';
2) definire le competenze, i poteri, i requisiti e
la struttura organizzativa del Garante, disciplinandone le
procedure e attribuendo a esso le seguenti funzioni:
2.1) raccogliere segnalazioni da persone con
disabilita' che denuncino discriminazioni o violazioni dei
propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro
di contatto a cio' dedicato;
2.2) vigilare sul rispetto dei diritti e sulla
conformita' alle norme e ai principi stabiliti dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', dalla Costituzione, dalle leggi dello
Stato e dai regolamenti;
2.3) svolgere verifiche, d'ufficio o a seguito di
segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori e
richiedere alle amministrazioni e ai concessionari di
pubblici servizi le informazioni e i documenti necessari
allo svolgimento delle funzioni di sua competenza;
2.4) formulare raccomandazioni e pareri alle
amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati
sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a
specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti,
sollecitando o proponendo interventi, misure o
accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticita'
riscontrate;
2.5) promuovere una cultura del rispetto dei
diritti delle persone con disabilita' attraverso campagne
di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni
positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in
collaborazione con le amministrazioni competenti per
materia;
2.6) trasmettere annualmente una relazione
sull'attivita' svolta alle Camere nonche' al Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero all'Autorita' politica
delegata in materia di disabilita';
g)
h) con riguardo alle disposizioni finali e
transitorie:
1) coordinare le disposizioni introdotte dai
decreti legislativi di cui all'articolo 1 con quelle ancora
vigenti, comprese quelle relative agli incentivi e ai
sussidi di natura economica e ai relativi fondi, facendo
salvi le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i
trasferimenti monetari gia' erogati ai sensi della
normativa vigente in materia di invalidita' civile, di
cecita' civile, di sordita' civile e di sordocecita' e
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche con riferimento
alla nuova tabella indicativa delle percentuali
d'invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti, di
cui al decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, al fine di
salvaguardare i diritti gia' acquisiti;
2) definire, anche avvalendosi del supporto della
Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui
all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, le procedure volte alla determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, con riguardo
alle prestazioni in favore delle persone con disabilita',
con l'individuazione di una disciplina di carattere
transitorio, nelle more dell'effettiva applicazione dei
livelli essenziali delle prestazioni, volta a individuare e
garantire obiettivi di servizio, promuovendo la
collaborazione tra i soggetti pubblici e i privati,
compresi gli enti operanti nel Terzo settore.».
- La legge 22 dicembre 2021, n. 227 reca: «Delega al
Governo in materia di disabilita'».
- Per il riferimento al decreto del Ministro della
salute 23 maggio 2022, n. 77 si veda nelle note
all'articolo 24.
- Si riporta il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione».
- Si riporta l'articolo 21, comma 1, del decreto
legislativo n. 147 del 2017 recante: «Disposizioni per
l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla
poverta'»:
«Art. 21 (Rete della protezione e dell'inclusione
sociale). - 1.Al fine di favorire una maggiore omogeneita'
territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di
definire linee guida per gli interventi, e' istituita,
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di
seguito denominata "Rete", quale organismo di coordinamento
del sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui
allalegge n. 328 del 2000».
- Per l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n.
24 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza delle
cure e della persona assistita, nonche' in materia di
responsabilita' professionale degli esercenti le
professioni sanitarie».
«Art. 5 (Buone pratiche clinico-assistenziali e
raccomandazioni previste dalle linee guida). - 1. Gli
esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle
prestazioni sanitarie con finalita' preventive,
diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di
medicina legale, si attengono, salve le specificita' del
caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee
guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti
e istituzioni pubblici e privati nonche' dalle societa'
scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche
delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco
istituito e regolamentato con decreto del Ministro della
salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con
cadenza biennale. In mancanza delle suddette
raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si
attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.
2. Nel regolamentare l'iscrizione in apposito elenco
delle societa' scientifiche e delle associazioni
tecnico-scientifiche di cui al comma 1, il decreto del
Ministro della salute stabilisce:
a) i requisiti minimi di rappresentativita' sul
territorio nazionale;
b) la costituzione mediante atto pubblico e le
garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al
libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro
partecipazione alle decisioni, all'autonomia e
all'indipendenza, all'assenza di scopo di lucro, alla
pubblicazione nel sito istituzionale dei bilanci
preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti,
alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse
e all'individuazione di sistemi di verifica e controllo
della qualita' della produzione tecnico-scientifica;
c) le procedure di iscrizione all'elenco nonche' le
verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalita' di
sospensione o cancellazione dallo stesso.
3. Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse
elaborati dai soggetti di cui al comma 1 sono integrati nel
Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), il quale e'
disciplinato nei compiti e nelle funzioni con decreto del
Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
((...)) entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. L'Istituto superiore di
sanita' pubblica nel proprio sito internet le linee guida e
gli aggiornamenti delle stesse indicati dal SNLG, previa
verifica della conformita' della metodologia adottata a
standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto,
nonche' della rilevanza delle evidenze scientifiche
dichiarate a supporto delle raccomandazioni.
4. Le attivita' di cui al comma 3 sono svolte
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
gia' disponibili a legislazione vigente e comunque senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta l'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di
termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102:
«Art. 20 (Contrasto alle frodi in materia di
invalidita' civile). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2010
ai fini degli accertamenti sanitari di invalidita' civile,
cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita' le
Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono
integrate da un medico dell'INPS quale componente
effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo e'
effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente
articolo l'INPS medesimo si avvale delle proprie risorse
umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una
razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del
26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle
competenze residue dal Ministero dell'economia e delle
finanze all'INPS.
2. L'INPS accerta altresi' la permanenza dei requisiti
sanitari nei confronti dei titolari di invalidita' civile,
cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita'. In
caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti
sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5 del Regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 1994, n. 698. Per il triennio 2010-2012 l'INPS
effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a
legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria
attivita' di accertamento della permanenza dei requisiti
sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche
per l'anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno
degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di
benefici economici di invalidita' civile.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad
ottenere i benefici in materia di invalidita' civile,
cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita',
complete della certificazione medica attestante la natura
delle infermita' invalidanti, sono presentate all'INPS,
secondo modalita' stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto
trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande
alle Aziende Sanitarie Locali.
4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non
oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono
disciplinate le modalita' attraverso le quali sono affidate
all'INPS le attivita' relative all'esercizio delle funzioni
concessorie nei procedimenti di invalidita' civile, cecita'
civile, sordita' civile, handicap e disabilita'. Nei
sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS
apposita convenzione che regola gli aspetti
tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la
gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti
connessi allo stato di invalidita' civile.
5. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo e' soppressa la parola «anche»;
b) nel secondo periodo sono soppresse le parole «sia
presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611, sia»;
c) nel terzo periodo sono soppresse le parole «e'
litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del
codice di procedura civile e».
5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come
modificato dal comma 5 del presente articolo, e' inserito
il seguente:
«6-bis. Nei procedimenti giurisdizionali civili
relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed
assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un
consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un
medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di
nullita', del consulente nominato dal giudice, il quale
provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore
della sede provinciale dell'INPS competente. Al predetto
componente competono le facolta' indicate nel secondo comma
dell'articolo 194 del codice di procedura civile.
Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi
depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del
Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in
solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di
consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede
comunque l'INPS.».
6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle
presenti disposizioni, e' nominata dal Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze una Commissione con
il compito di aggiornare le tabelle indicative delle
percentuali dell'invalidita' civile, gia' approvate con
decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive
modificazioni. Lo schema di decreto che apporta le
eventuali modifiche alle tabelle in attuazione del presente
comma e' trasmesso alle Camere per il parere delle
Commissioni competenti per materia. Dalla attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.».
- Si riporta il comma 797 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2020, n. 178 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»:
«797. Al fine di potenziare il sistema dei servizi
sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e,
contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1,
del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella
prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente, di un livello
essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito
da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi
sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a
5.000 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8,
comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e
dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra
assistenti sociali impiegati nei servizi sociali
territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, e'
attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base del dato
relativo alla popolazione complessiva residente:
a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni
assistente sociale assunto a tempo indeterminato
dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in
termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente
il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del
rapporto di 1 a 5.000;
b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni
assistente sociale assunto a tempo indeterminato
dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in
termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente
il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del
rapporto di 1 a 4.000».
- Per il testo dell'art. 4 della legge 23 marzo 2023,
n. 33 si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il comma 1264 dell'articolo 1 della citata
legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«1264. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su
tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non
autosufficienti, e' istituito presso il Ministero della
solidarieta' sociale un fondo denominato "Fondo per le non
autosufficienze", al quale e' assegnata la somma di 100
milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
- Si riporta il comma 210 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2023, n. 213 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026»:
«210. Al fine di assicurare un'efficiente
programmazione delle politiche per l'inclusione,
l'accessibilita' e il sostegno a favore delle persone con
disabilita', a decorrere dal 1° gennaio 2024 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il
Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilita'
con una dotazione di euro 552.177.454 per l'anno 2024 e di
euro 231.807.485 annui a decorrere dall'anno 2025».
 
Art. 28

Attivita' dei punti unici di accesso e piattaforma digitale

1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 26, gli ATS e i distretti sanitari nell'esercizio delle rispettive competenze e funzioni, mediante accordi di collaborazione, sulla base degli atti di programmazione di livello regionale e locale, individuano modalita' semplificate di accesso agli interventi e ai servizi sanitari e sociali assicurando l'attuazione della governance integrata e garantendo il funzionamento efficiente ed efficace delle equipe integrate in attuazione dei principi e criteri appositamente declinati, in coerenza con il decreto del Ministro della salute n. 77 del 2022 e con le indicazioni del Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilita' e della non autosufficienza di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 23 marzo 2023, n. 33.
2. Le attivita' dei PUA si svolgono in collaborazione con la Centrale operativa 116117, sede del numero europeo armonizzato (NEA) a valenza sociale per le cure mediche non urgenti, con il servizio di emergenza urgenza, con le Centrali operative territoriali e con altri servizi previsti da ciascuna regione e provincia autonoma. Al fine di garantire la piena attuazione del diritto di accesso ai servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti e' assicurato il coordinamento con le funzioni di segretariato sociale di cui all'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, con le modalita' operative mediante accordi di collaborazione nell'ambito dei progetti regionali relativi al numero europeo armonizzato 116117.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 3), e lettera b), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, la valutazione multidimensionale unificata concorre agli obiettivi di semplificazione e integrazione delle procedure di accertamento e valutazione, e alla conseguente certificazione della condizione di persona anziana non autosufficiente, anche al fine di ridurre le duplicazioni, contenere i costi e gli oneri amministrativi e facilitare l'accesso alle prestazioni sanitarie direttamente correlate alla condizione di non autosufficienza, attraverso processi e modalita' appropriati e sostenibili. I risultati del processo di certificazione del bisogno determinano, previo accordo con le regioni, l'attivazione immediata e automatica dei benefici ammessi e delle comunicazioni necessarie, da effettuare, anche attraverso il sistema di interoperabilita', alle amministrazioni competenti e al cittadino, senza richiedere a quest'ultimo ulteriori adempimenti. La valutazione multidimensionale unificata rappresenta la base informativa facilitante per i processi valutativi di competenza delle diverse amministrazioni, riducendo la necessita' dei cittadini di produrre ulteriore documentazione e permettendo ai professionisti del sistema di raccogliere le sole informazioni aggiuntive specifiche necessarie per la progettazione del PAI e la valutazione di eleggibilita' ai servizi.
4. Al fine di promuovere la semplificazione e l'integrazione delle procedure di accertamento e valutazione della condizione di persona anziana non autosufficiente, e' istituito lo strumento della valutazione multidimensionale unificata di cui all'articolo 27, scientificamente validato, informatizzato e digitale, i cui risultati sono resi disponibili su piattaforme interoperabili secondo le indicazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l), e all'articolo 2, comma 3, lettera c), della legge n. 33 del 2023. Tale strumento e' finalizzato a garantire agli operatori della UVM la disponibilita' della documentazione sanitaria e sociosanitaria della persona anziana non autosufficiente funzionale alla progettazione e al monitoraggio del percorso di cura e di assistenza, in linea con gli standard tecnologici definiti dalla vigente disciplina in materia di telemedicina e fascicolo sanitario elettronico, attraverso la condivisione delle seguenti informazioni:
a) relative alla documentazione sanitaria per l'accesso del PUA;
b) contenute nel fascicolo sanitario elettronico (FSE);
c) relative alla posizione del cittadino nella piattaforma INPS;
d) relative alle eventuali cartelle sociali presso gli enti locali secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 3.
5. Al fine di dare attuazione al principio della programmazione integrata dei servizi, degli interventi e delle prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali rivolte alla persona anziana non autosufficiente, con decreto del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalita' di condivisione delle banche dati alimentate da elementi o risultanze che, a qualunque titolo, entrano nel procedimento di accertamento e valutazione di base, nonche' la raccolta dei dati, delle comunicazioni e delle informazioni relative alla conclusione del procedimento stesso. Con il medesimo decreto sono definite le modalita' di raccolta dei dati per la predisposizione di una apposita relazione annuale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, da trasmettere al CIPA.
6. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
7. Nelle more della piena attuazione delle procedure previste dall'articolo 27 e dal presente articolo, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, continuano ad applicarsi le norme e le procedure vigenti per l'accesso alle misure e ai provvedimenti di competenza statale di cui al presente decreto e alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18.

Note all'art. 28:
- Per i riferimenti del decreto del Ministro della
salute n. 77 del 2022 si veda nelle note all'art. 24.
- Per l'articolo 2 della legge 23 marzo 2023, n. 33 si
veda nelle note all'art. 3.
- Si riporta l'articolo 22 della legge 8 novembre 2000,
n. 328, recante: «Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali»,
pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2000, n. 265, S.O.:
«Art. 22 (Definizione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali). - 1. Il sistema integrato di
interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche
e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita
sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo
familiare con eventuali misure economiche, e la definizione
di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle
risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e
settorializzazione delle risposte.
2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario
nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione,
nonche' le disposizioni in materia di integrazione
socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di
seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle
prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi
secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla
pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti
delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali,
tenuto conto delle risorse ordinarie gia' destinate dagli
enti locali alla spesa sociale:
a) misure di contrasto della poverta' e di sostegno
al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare
riferimento alle persone senza fissa dimora;
b) misure economiche per favorire la vita autonoma e
la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti
o incapaci di compiere gli atti propri della vita
quotidiana;
c) interventi di sostegno per i minori in situazioni
di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di
origine e l'inserimento presso famiglie, persone e
strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e
per la promozione dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza;
d) misure per il sostegno delle responsabilita'
familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire
l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
e) misure di sostegno alle donne in difficolta' per
assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8
maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre
1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e
loro successive modificazioni, integrazioni e norme
attuative;
f) interventi per la piena integrazione delle persone
disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e
delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata
legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunita' e di
accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonche'
erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea
delle famiglie;
g) interventi per le persone anziane e disabili per
favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento
presso famiglie, persone e strutture comunitarie di
accoglienza di tipo familiare, nonche' per l'accoglienza e
la socializzazione presso strutture residenziali e
semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata
fragilita' personale o di limitazione dell'autonomia, non
siano assistibili a domicilio;
h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per
contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci,
favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e
reinserimento sociale;
i) informazione e consulenza alle persone e alle
famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per
promuovere iniziative di auto-aiuto.
3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e
servizi sociali di cui al comma 2, lettera c), sono
realizzati, in particolare, secondo le finalita' delle L. 4
maggio l983, n. 184, L. 27 maggio 1991, n. 176, L. 15
febbraio 1996, n. 66, L. 28 agosto 1997, n. 285, L. 23
dicembre 1997, n. 451, L. 3 agosto 1998, n, 296, L. 31
dicembre 1998, n. 476, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e delle disposizioni
sul processo penale a carico di imputati minorenni,
approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 448, nonche' della legge 5 febbraio
1992, n. 104, per i minori disabili. Ai fini di cui
all'articolo 11 e per favorire la deistituzionalizzazione,
i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati
all'accoglienza dei minori devono essere organizzati
esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo
familiare.
4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi
regionali, secondo i modelli organizzativi adottati,
prevedono per ogni ambito territoriale di cui all'articolo
8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse
esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione
delle seguenti prestazioni:
a) servizio sociale professionale e segretariato
sociale per informazione e consulenza al singolo e ai
nuclei familiari;
b) servizio di pronto intervento sociale per le
situazioni di emergenza personali e familiari;
c) assistenza domiciliare;
d) strutture residenziali e semiresidenziali per
soggetti con fragilita' sociali;
e) centri di accoglienza residenziali o diurni a
carattere comunitario.».
- Per l'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 3), e
lettera b), della legge 22 dicembre 2021, n. 227 si veda
nelle note all'art. 27.
- Per l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 21.
- Per la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge 30 marzo
1971, n. 118, e legge 11 febbraio 1980, n. 18 si veda nelle
note all'art. 27.
 
Art. 29

Misure per garantire un'offerta integrata
di assistenza e cure domiciliari

1. Gli ATS, le aziende sanitarie e i distretti sanitari, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono a garantire l'attivazione degli interventi definiti dal PAI finalizzati ad attuare concretamente la prosecuzione della vita in condizioni di dignita' e sicurezza mediante prestazioni coordinate di cure domiciliari di base e integrate di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, rivolte alle persone anziane non autosufficienti e in condizioni di fragilita', integrate con i servizi di assistenza domiciliare (SAD) ed entro i limiti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 162, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, tramite le attivita' di cui alla lettera c) del medesimo comma 162.
2. Le cure domiciliari di base e integrate rappresentano un servizio a valenza distrettuale finalizzato all'erogazione a domicilio di interventi caratterizzati da un livello di intensita' e complessita' assistenziale variabile nell'ambito di specifici percorsi di cura e di un progetto di assistenza individuale integrato, come indicato dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, la cui implementazione e' stata ulteriormente rafforzata ai sensi dell'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2023, 213. Il monitoraggio delle prestazioni di cure domiciliari e integrate relative agli interventi sanitari e sociosanitari e' effettuato tramite il Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare (SIAD), che si avvale anche delle informazioni e dei dati derivanti dall'integrazione dei flussi del SIUSS, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, per gli interventi sanitari e sociosanitari erogati da operatori del SSN nell'ambito dell'assistenza domiciliare e tramite le informazioni e i dati derivanti dall'integrazione dei flussi del nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute con il SIUSS del Ministero del lavoro e politiche sociali. L'assistenza domiciliare sociale rappresenta, ai sensi del Piano nazionale per la non autosufficienza, un servizio caratterizzato dalla prevalenza degli interventi di cura della persona e di sostegno psico-socio-educativo anche ad integrazione di interventi di natura sociosanitaria.
3. Con il decreto di cui all'articolo 27, comma 7, su proposta congiunta dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) e della componente tecnica della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, sono, altresi', definite le linee di indirizzo nazionali per l'integrazione operativa degli interventi sociali e sanitari previsti nei servizi di cura e assistenza domiciliari e per l'adozione di un approccio continuativo e multidimensionale della presa in carico della persona anziana non autosufficiente e della sua famiglia, anche attraverso strumenti digitali, di telemedicina e di supporto tecnologico alla cura, in coerenza con la normativa vigente e con la «Proposta di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio e requisiti ulteriori per l'accreditamento delle cure domiciliari di base e integrate, in attuazione dell'articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2020, n. 178», approvata con l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 4 agosto 2021, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
4. Con disposizioni di legge regionale, nel rispetto delle linee di indirizzo di cui al comma 3 e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 162, lettere a) e b), della legge n. 234 del 2021, e, con particolare riferimento alla dotazione tecnologica di dispositivi digitali per l'erogazione dei servizi in telemedicina, in conformita' con l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 4 agosto 2021, sono conseguentemente definite le procedure per l'accreditamento dei servizi di assistenza domiciliare socioassistenziale.
5. L'integrazione dei servizi domiciliari di cui al comma 2, si realizza attraverso l'erogazione degli interventi coordinati, sia sanitari che sociali, di supporto alla persona previsti dal PAI.
6. In coerenza con la programmazione degli interventi delle Missioni 5 e 6 del PNRR, concorrono agli obiettivi di cui al comma 3 le misure di rigenerazione urbana, di mobilita' accessibile e sostenibile e quelle del ricorso alle soluzioni abitative indicate dall'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge 23 marzo 2023, n. 33, quali: nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, rafforzamento degli interventi delle reti di prossimita' intergenerazionale e tra persone anziane, interventi di adattamento dell'abitazione alle esigenze della persona con soluzioni domotiche e tecnologiche che favoriscano la continuita' delle relazioni personali e sociali a domicilio, compresi i servizi di telesoccorso e teleassistenza.

Note all'art. 29:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 12 gennaio 2017, e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
- Per l'articolo 1, comma 162, lettere a) e b), della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 si veda nelle note all'art.
22.
- Per i riferimenti del decreto del Ministro della
salute 23 maggio 2022, n. 77 si veda nelle note all'art.
24.
- Si riporta il comma 244 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2023, n.213 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il
triennio 2024-202), pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre
2023, n. 303, S.O.:
«244. Al fine di supportare ulteriormente
l'implementazione degli standard organizzativi,
quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto
a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) per il potenziamento dell'assistenza
territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per la
spesa di personale dipendente, da reclutare anche in deroga
ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla
legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente i
predetti vincoli, e per quello convenzionato, la spesa
massima autorizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 274,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementata di
250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 350 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2026 a valere sul
finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, le somme di cui al primo
periodo sono ripartite fra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, anche tenendo conto degli
obiettivi previsti dal PNRR».
- Per l'articolo 24 del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147 si veda nelle note all'art. 23.
- Si riporta il comma 406 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023):
"406. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8-ter, comma 2, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, e per l'erogazione di cure
domiciliari»;
b) all'articolo 8-quater, comma 1, dopo le parole:
«che ne facciano richiesta,» sono inserite le seguenti:
«nonche' alle organizzazioni pubbliche e private
autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari,»;
c) all'articolo 8-quinquies, comma 2, alinea, dopo le
parole: «e con i professionisti accreditati,» sono inserite
le seguenti: «nonche' con le organizzazioni pubbliche e
private accreditate per l'erogazione di cure domiciliari,".
- Per l'articolo 1, comma 162, lettere a) e b), della
legge n. 234 del 2021 si veda nelle note all'art. 22.
- Per l'articolo 3 della legge 23 marzo 2023, n. 33 si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 30

Servizi residenziali, semiresidenziali
e diurni socioassistenziali

1. Gli ATS, allo scopo di contrastare l'isolamento sociale e i processi di degenerazione delle condizioni personali delle persone anziane, anche non autosufficienti, offrono, secondo le previsioni della programmazione integrata regionale e locale, servizi socioassistenziali di tipo residenziale, semiresidenziale e diurno che garantiscano la continuita' delle condizioni di vita e abitudini relazionali di tipo familiare.
2. I servizi residenziali sono offerti presso strutture residenziali non sanitarie in possesso di requisiti operativi e di sicurezza, tali da garantire alle persone ospitate adeguati livelli di intensita' assistenziale e una adeguata qualita' degli ambienti di vita, nonche' il diritto alla continuita' delle cure e il diritto al mantenimento delle relazioni sociali ed interpersonali, mediante l'accoglienza in ambienti di tipo familiare caratterizzati da formule organizzative rispettose delle esigenze personali e di riservatezza.
3. I servizi sociali diurni e quelli semiresidenziali sono offerti presso centri di servizio accreditati anche per l'offerta di interventi di integrazione e animazione rivolti a persone anziane anche non autosufficienti e non residenti presso la struttura, al fine di favorire la socializzazione e le relazioni interpersonali e di contrastare l'isolamento sociale e il processo degenerativo fisico e cognitivo. Le strutture di cui al presente articolo non sono ricomprese nelle strutture residenziali e semiresidenziali di cui agli articoli 29 e 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, 328, nei limiti delle risorse disponibili.

Note all'art. 30:
- Per i riferimenti del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, si veda nelle
note all'art. 29.
- Si riporta l'articolo 20 della legge 328 del 2000
recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali»:
«Art. 20 (Fondo nazionale per le politiche sociali). -
1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di
politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo
nazionale per le politiche sociali.
2. Per le finalita' della presente legge il Fondo di
cui al comma 1 e' incrementato di lire 106.700 milioni per
l'anno2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di
lire 922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno2000, allo scopo
utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno2000, a
lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500
milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno2000e a
lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002,
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli
anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 20.000
milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni
dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con
l'estero.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La definizione dei livelli essenziali di cui
all'articolo 22 e' effettuata contestualmente a quella
delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le
politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie
destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti
locali, nel rispetto delle compatibilita' finanziarie
definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal
Documento di programmazione economico-finanziaria.
5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo
provvede a disciplinare modalita' e procedure uniformi per
la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel
Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge, sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime
ed evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione
delle risorse;
b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive
a favore dei comuni associati ai sensi dell'articolo 8,
comma 3, lettera a);
c) garantire che gli stanziamenti a favore delle
regioni e degli enti locali costituiscano quote di
cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e
prevedere modalita' di accertamento delle spese al fine di
realizzare un sistema di progressiva perequazione della
spesa in ambito nazionale per il perseguimento degli
obiettivi del Piano nazionale;
d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli
interventi, nonche' modalita' per la revoca dei
finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli
enti destinatari entro periodi determinati;
e) individuare le norme di legge abrogate dalla data
di entrata in vigore del regolamento.
6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e' trasmesso successivamente alle Camere per
l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta
giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale
termine, il regolamento puo' essere emanato.
7. Il Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i
Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, provvede, con proprio decreto, annualmente
alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le
politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di
cui all'articolo 15, sulla base delle linee contenute nel
Piano nazionale e dei parametri di cui all'articolo 18,
comma 3, lettera n). In sede di prima applicazione della
presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua
entrata in vigore, il Ministro per la solidarieta' sociale,
sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui al citatoarticolo 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui al
presente comma sulla base dei parametri di cui all'articolo
18, comma 3, lettera n). La ripartizione garantisce le
risorse necessarie per l'adempimento delle prestazioni di
cui all'articolo 24.
8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui all'articolo
24 della presente legge.
2
9. Alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui all'articolo 24, confluiscono con
specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le
politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al
finanziamento delle prestazioni individuate dal medesimo
decreto legislativo.
10. Al Fondo nazionale per le politiche sociali
affluiscono, altresi', somme derivanti da contributi e
donazioni eventualmente disposti da privati, enti,
fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da
organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere assegnate al citato
Fondo nazionale.
11. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano
all'impegno contabile della quota non specificamente
finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei
tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il
Ministro per la solidarieta' sociale, con le modalita' di
cui al medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e
alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo
di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva
dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione.».
 
Art. 31

Servizi residenziali e semiresidenziali sociosanitari

1. Nell'ambito dell'assistenza residenziale e semiresidenziale, previa valutazione multidimensionale unificata, e' definito il PAI in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, e tenuto conto della necessita' di assicurare risposte diversificate in relazione agli specifici bisogni della persona assistita e alla sua qualita' di vita. Il SSN garantisce alle persone anziane non autosufficienti i trattamenti che richiedono tutela sanitaria, lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale, riorientamento in ambiente protesico secondo i livelli di intensita' e di compartecipazione alla spesa di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.
2. Il SSN garantisce alle persone anziane con disabilita' psichiche e sensoriali trattamenti riabilitativi e di mantenimento, previa valutazione multidimensionale unificata e stesura del progetto riabilitativo individuale (PRI), che definisce obiettivi, modalita' e durata dei trattamenti, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.
3. Il PAI e il PRI sono redatti con il coinvolgimento di tutte le componenti dell'offerta assistenziale sanitaria, sociosanitaria e sociale della persona anziana e della sua famiglia.
4. Le strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private accreditate, sulla base dell'accordo contrattuale con il SSN, assicurano anche processi di integrazione istituzionale, organizzativa e professionale con i servizi sociali, tramite il progressivo potenziamento delle rispettive azioni nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 marzo 2023, n. 33.
5. I servizi residenziali e semiresidenziali sociosanitari di cui ai commi 1 e 2 promuovono, in funzione della numerosita' degli anziani assistiti e delle loro specifiche esigenze, la qualita' degli ambienti di vita, in modo da renderli amichevoli, familiari e sicuri, nel rispetto della riservatezza e del decoro, tenuto conto del livello di autonomia e delle condizioni cognitive e comportamentali individuali.
6. Nel rispetto dei requisiti previsti per l'accreditamento dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le strutture residenziali sociosanitarie possono essere dotate di moduli distinti per l'erogazione di trattamenti con diverso livello di intensita' assistenziale, nonche' di cure domiciliari di base e integrate, connotandosi come Centri residenziali multiservizi (CRM). Ciascuna unita' d'offerta e di servizio funzionalmente integrata nel CRM mantiene il sistema di autorizzazione e di accreditamento istituzionale previsto per le diverse attivita' erogate e si raccorda con le Case della comunita' operanti presso il distretto di riferimento.
7. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'individuazione e all'aggiornamento, secondo principi di semplificazione dei procedimenti e di sussidiarieta' delle relative competenze normative e amministrative, di criteri condivisi ed omogenei a livello nazionale per l'individuazione dei requisiti minimi di sicurezza e dei requisiti ulteriori di qualita' per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e delle organizzazioni pubbliche e private, anche appartenenti ad enti del terzo settore, che erogano prestazioni residenziali, semiresidenziali e domiciliari a carattere sanitario e sociosanitario di cui al comma 2, in coerenza con le previsioni di cui agli articoli 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-octies del decreto legislativo n. 502 del 1992. Nell'ambito dei suddetti criteri e' dato valore, in particolare:
a) all'attitudine della struttura a favorire la continuita' di vita e di relazioni delle persone accolte, rispetto alla comunita' in cui la struttura stessa e' inserita;
b) alla congruita', rispetto al numero di persone accolte nella struttura, del personale cui applicare i trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
c) all'attitudine della struttura a contenere al proprio interno piu' nuclei abitativi diversificati per tipologie di prestazioni, rappresentando un potenziale CRM;
d) alla dotazione da parte della struttura di soluzioni tecnologiche finalizzate a garantire la sicurezza del lavoro di cura e delle persone accolte, anche tramite l'implementazione graduale di sistemi di videosorveglianza nei limiti di quanto previsto dalla normativa del lavoro e dal diritto alla riservatezza della persone e della copertura finanziaria a legislazione vigente, nonche' di soluzioni di tecnologia assistenziale volte a favorire l'erogazione di prestazioni sanitarie di telemedicina, televisita, teleconsulto e telemonitoraggio, secondo le vigenti indicazioni di livello nazionale e in coerenza con il sistema di monitoraggio, valutazione e controllo introdotto dall'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118.

Note all'art. 31:
- Per i riferimenti del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, si veda nelle
note all'art. 29.
- Per i riferimenti del decreto 23 maggio 2022, n. 77
si veda nelle note all'art. 2.
- Si riportano gli articoli 8-ter, 8-quater,
8-quinquies e 8-octies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 305 del 30 dicembre 1992:
«Art. 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di
strutture e all'esercizio di attivita' sanitarie e
sociosanitarie). - 1. La realizzazione di strutture e
l'esercizio di attivita' sanitarie e sociosanitarie sono
subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si
applicano alla costruzione di nuove strutture,
all'adattamento di strutture gia' esistenti e alla loro
diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla
trasformazione nonche' al trasferimento in altra sede di
strutture gia' autorizzate, con riferimento alle seguenti
tipologie:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di
ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per
acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza
specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle
riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano
prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o
diurno.
2. L'autorizzazione all'esercizio di attivita'
sanitarie e', altresi', richiesta per gli studi
odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove
attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia
ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche
di particolare complessita' o che comportino un rischio per
la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma
4, nonche' per le strutture esclusivamente dedicate ad
attivita' diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti
terzi, e per l'erogazione di cure domiciliari.
3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e
sociosanitarie il Comune acquisisce, nell'esercizio delle
proprie competenze in materia di autorizzazioni e
concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la
verifica di compatibilita' del progetto da parte della
regione. Tale verifica e' effettuata in rapporto al
fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale
delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine
di meglio garantire l'accessibilita' ai servizi e
valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove
strutture.
4. L'esercizio delle attivita' sanitarie e
sociosanitarie da parte di strutture pubbliche e private
presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali,
tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo
e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15
marzo 1997, n. 59, sulla base dei principi e criteri
direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del presente
decreto. In sede di modificazione del medesimo atto di
indirizzo e coordinamento si individuano gli studi
odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie di
cui al comma 2, nonche' i relativi requisiti minimi.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le
regioni determinano:
a) le modalita' e i termini per la richiesta e
l'eventuale rilascio della autorizzazione alla
realizzazione di strutture e della autorizzazione
all'esercizio di attivita' sanitaria e sociosanitaria,
prevedendo la possibilita' del riesame dell'istanza, in
caso di esito negativo o di prescrizioni contestate dal
soggetto richiedente;
b) gli ambiti territoriali in cui si riscontrano
carenze di strutture o di capacita' produttiva, definendo
idonee procedure per selezionare i nuovi soggetti
eventualmente interessati».
«Art. 8-quater (Accreditamento istituzionale). - 1.
L'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla regione
alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai
professionisti che ne facciano richiesta, nonche' alle
organizzazioni pubbliche e private autorizzate per
l'erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla
loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione,
alla loro funzionalita' rispetto agli indirizzi di
programmazione regionale e alla verifica positiva
dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di
individuare i criteri per la verifica della funzionalita'
rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la
regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le
funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario
regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di
assistenza, nonche' gli eventuali livelli integrativi
locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di
cui all'articolo 9.
La regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai
professionisti, nonche' a tutte le strutture pubbliche ed
equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo
periodo del presente comma, alle strutture private non
lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture
private lucrative.
2. La qualita' di soggetto accreditato non costituisce
vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario
nazionale a corrispondere la remunerazione delle
prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali
di cui all'articolo 8- quinquies. I requisiti ulteriori
costituiscono presupposto per l'accreditamento e vincolo
per la definizione delle prestazioni previste nei programmi
di attivita' delle strutture accreditate, cosi' come
definiti dall'articolo 8- quinquies.
3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato, ai
sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sentiti
l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il Consiglio
superiore di sanita', e, limitatamente all'accreditamento
dei professionisti, la Federazione nazionale dell'ordine
dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i
criteri generali uniformi per:
a) la definizione dei requisiti ulteriori per
l'esercizio delle attivita' sanitarie per conto del
Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture
sanitarie e dei professionisti, nonche' la verifica
periodica di tali attivita';
b) la valutazione della rispondenza delle strutture
al fabbisogno , tenendo conto anche del criterio della
soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le
risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da
parte delle singole strutture sanitarie, e alla
funzionalita' della programmazione regionale, inclusa la
determinazione dei limiti entro i quali sia possibile
accreditare quantita' di prestazioni in eccesso rispetto al
fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace
competizione tra le strutture accreditate;
c) le procedure ed i termini per l'accreditamento
delle strutture che ne facciano richiesta, ivi compresa la
possibilita' di un riesame dell'istanza, in caso di esito
negativo e di prescrizioni contestate dal soggetto
richiedente nonche' la verifica periodica dei requisiti
ulteriori e le procedure da adottarsi in caso di verifica
negativa.
4. L'atto di indirizzo e coordinamento e' emanato nel
rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) garantire l'eguaglianza fra tutte le strutture
relativamente ai requisiti ulteriori richiesti per il
rilascio dell'accreditamento e per la sua verifica
periodica;
b) garantire il rispetto delle condizioni di
incompatibilita' previste dalla vigente normativa nel
rapporto di lavoro con il personale comunque impegnato in
tutte le strutture;
c) assicurare che tutte le strutture accreditate
garantiscano dotazioni strumentali e tecnologiche
appropriate per quantita', qualita' e funzionalita' in
relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili ed
alle necessita' assistenziali degli utilizzatori dei
servizi;
d) garantire che tutte le strutture accreditate
assicurino adeguate condizioni di organizzazione interna,
con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e
alla qualificazione professionale del personale
effettivamente impiegato;
e) prevedere la partecipazione della struttura a
programmi di accreditamento professionale tra pari;
f) prevedere la partecipazione degli operatori a
programmi di valutazione sistematica e continuativa
dell'appropriatezza delle prestazioni erogate e della loro
qualita', interni alla struttura e interaziendali;
g) prevedere l'accettazione del sistema di controlli
esterni sulla appropriatezza e sulla qualita' delle
prestazioni erogate, definito dalla regione ai sensi
dell'articolo 8-octies;
h) prevedere forme di partecipazione dei cittadini e
degli utilizzatori dei servizi alla verifica dell'attivita'
svolta e alla formulazione di proposte rispetto
all'accessibilita' dei servizi offerti, nonche' l'adozione
e l'utilizzazione sistematica della carta dei servizi per
la comunicazione con i cittadini, inclusa la diffusione
degli esiti dei programmi di valutazione di cui alle
lettere e) ed f);
i) disciplinare l'esternalizzazione dei servizi
sanitari direttamente connessi all'assistenza al paziente,
prevedendola esclusivamente verso soggetti accreditati in
applicazione dei medesimi criteri o di criteri comunque
equivalenti a quelli adottati per i servizi interni alla
struttura, secondo quanto previsto dal medesimo atto di
indirizzo e coordinamento;
l) indicare i requisiti specifici per
l'accreditamento di funzioni di particolare rilevanza, in
relazione alla complessita' organizzativa e funzionale
della struttura, alla competenza e alla esperienza del
personale richieste, alle dotazioni tecnologiche necessarie
o in relazione all'attuazione degli, obiettivi prioritari
definiti dalla programmazione nazionale;
m) definire criteri per la selezione degli indicatori
relativi all'attivita' svolta ed ai suoi risultati finali
dalle strutture e dalle funzioni accreditate, in base alle
evidenze scientifiche disponibili;
n) definire i termini per l'adozione dei
provvedimenti attuativi regionali e per l'adeguamento
organizzativo delle strutture gia' autorizzate;
o) indicare i requisiti per l'accreditamento
istituzionale dei professionisti, anche in relazione alla
specifica esperienza professionale maturata e ai crediti
formativi acquisiti nell'ambito del programma di formazione
continua di cui all'articolo 16-ter;
p) individuare l'organizzazione dipartimentale minima
e le unita' operative e le altre strutture complesse delle
aziende di cui agli articoli 3 e 4, in base alla
consistenza delle risorse umane, tecnologiche e
finanziarie, al grado di autonomia finanziaria e alla
complessita' dell'organizzazione interna;
q) prevedere l'estensione delle norme di cui al
presente comma alle attivita' e alle strutture
sociosanitarie, ove compatibili.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 3, le regioni definiscono, in conformita' ai criteri
generali uniformi ivi previsti, i requisiti per
l'accreditamento, nonche' il procedimento per la loro
verifica, prevedendo, per quanto riguarda l'accreditamento
dei professionisti, adeguate forme di partecipazione degli
Ordini e dei Collegi professionali interessati.
6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 3, le regioni avviano il processo di accreditamento
delle strutture temporaneamente accreditate ai sensi
dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e delle altre gia' operanti.
7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di
nuove strutture o per l'avvio di nuove attivita' in
strutture preesistenti, l'accreditamento puo' essere
concesso in base alla qualita' e ai volumi dei servizi da
erogare, nonche' sulla base dei risultati dell'attivita'
eventualmente gia' svolta, tenuto altresi' conto degli
obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli
esiti delle attivita' di controllo, vigilanza e
monitoraggio per la valutazione delle attivita' erogate in
termini di qualita', sicurezza ed appropriatezza, le cui
modalita' sono definite con decreto del Ministro della
salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131.
8. In presenza di una capacita' produttiva superiore al
fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma
3, lettera b), le regioni e le unita' sanitarie locali
attraverso gli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio
sanitario nazionale un volume di attivita' comunque non
superiore a quello previsto dagli indirizzi della
programmazione nazionale. In caso di superamento di tale
limite, ed in assenza di uno specifico e adeguato
intervento integrativo ai sensi dell'articolo 13, si
procede, con le modalita' di cui all'articolo 28, commi 9 e
seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n.448, alla revoca
dell'accreditamento della capacita' produttiva in eccesso,
in misura proporzionale al concorso a tale superamento
apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle
strutture private non lucrative e dalle strutture private
lucrative».
«Art. 8-quinquies (Accordi contrattuali). - 1. Le
regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
definiscono l'ambito di applicazione degli accordi
contrattuali ed individuano i soggetti interessati, con
specifico riferimento ai seguenti aspetti:
a) individuazione delle responsabilita' riservate
alla regione e di quelle attribuite alle unita' sanitarie
locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella
verifica del loro rispetto;
b) indirizzi per la formulazione dei programmi di
attivita' delle strutture interessate, con l'indicazione
delle funzioni e delle attivita' da potenziare e da
depotenziare, secondo le linee della programmazione
regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal Piano
sanitario nazionale;
c) determinazione del piano delle attivita' relative
alle alte specialita' ed alla rete dei servizi di
emergenza;
d) criteri per la determinazione della remunerazione
delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di
prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato,
tenuto conto del volume complessivo di attivita' e del
concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura.
1-bis. I soggetti privati di cui al comma 1 sono
individuati, ai fini della stipula degli accordi
contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non
discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle
regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di
selezione, che valorizzino prioritariamente la qualita'
delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La
selezione di tali soggetti deve essere effettuata
periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria
regionale e sulla base di verifiche delle eventuali
esigenze di razionalizzazione della rete in
convenzionamento e, per i soggetti gia' titolari di accordi
contrattuali, dell'attivita' svolta; a tali fini si tiene
conto altresi' dell'effettiva alimentazione in maniera
continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario
elettronico (FSE) ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
secondo le modalita' definite ai sensi del comma 7 del
medesimo articolo 12, nonche' degli esiti delle attivita'
di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione
delle attivita' erogate, le cui modalita' sono definite con
il decreto di cui all'articolo 8-quater, comma 7.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 ((e con
le modalita' di cui al comma 1-bis))
, la regione e le
unita' sanitarie locali, anche attraverso valutazioni
comparative della qualita' e dei costi, definiscono accordi
con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le
aziende ospedaliero universitarie, e stipulano contratti
con quelle private e con i professionisti accreditati,
nonche' con le organizzazioni pubbliche e private
accreditate per l'erogazione di cure domiciliari, anche
mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative
a livello regionale, che indicano:
a) gli obiettivi di salute e i programmi di
integrazione dei servizi;
b) il volume massimo di prestazioni che le strutture
presenti nell'ambito territoriale della medesima unita'
sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per
tipologia e per modalita' di assistenza. Le regioni possono
individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali
stabilire la preventiva autorizzazione, da parte
dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione
presso le strutture o i professionisti accreditati;
c) i requisiti del servizio da rendere, con
particolare riguardo ad accessibilita', appropriatezza
clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuita'
assistenziale;
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle
attivita' concordate, globalmente risultante dalla
applicazione dei valori tariffari e della remunerazione
extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da
verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti
e delle attivita' effettivamente svolte secondo le
indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d);
e) il debito informativo delle strutture erogatrici
per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure
che dovranno essere seguite per il controllo esterno della
appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e
delle prestazioni rese, secondo quanto previsto
dall'articolo 8-octies.
e-bis) la modalita' con cui viene comunque garantito
il rispetto del limite di remunerazione delle strutture
correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi
della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a
seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso
dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per
la remunerazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, nonche' delle altre prestazioni comunque
remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni
remunerate, di cui alla lettera b), si intende
rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei
limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile
stipula di accordi integrativi, nel rispetto
dell'equilibrio economico finanziario programmato.
2-bis.
2-ter.
2-quater. Le regioni stipulano accordi con le
fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che
sono definiti con le modalita' di cui all'articolo 10 comma
2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le
regioni stipulano altresi' accordi con gli istituti, enti
ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni, che prevedano che l'attivita' assistenziale,
attuata in coerenza con la programmazione sanitaria
regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di
spesa ed ai volumi di attivita' predeterminati annualmente
dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di
bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle
regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali
risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi
dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai
predetti accordi e ai predetti contratti si applicano le
disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed
e-bis.
2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi
di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale
di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei
professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio
sanitario nazionale interessati e' sospeso».
«Art. 8-octies (Controlli). - 1. La regione e le
aziende unita' sanitarie locali attivano un sistema di
monitoraggio e controllo sulla definizione e sul rispetto
degli accordi contrattuali da parte di tutti i soggetti
interessati nonche' sulla qualita' della assistenza e sulla
appropriatezza delle prestazioni rese.
2. Per quanto riguarda le strutture pubbliche del
Servizio sanitario nazionale, la definizione degli accordi
entro i termini stabiliti dalla regione e il rispetto dei
programmi di attivita' previsti per ciascuna struttura
rappresentano elemento di verifica per la conferma degli
incarichi al direttore generale, ai direttori di
dipartimento e del contratto previsto per i dirigenti
responsabili di struttura complessa, nonche' per la
corresponsione degli incentivi di risultato al personale
con funzioni dirigenziali dipendente dalle aziende
interessate.
3. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato
entro, centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sentita
l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabiliti, sulla base dei criteri di cui all'articolo
8-quinquies, i principi in base ai quali la regione
assicura la funzione di controllo esterno sulla
appropriatezza e sulla qualita' della assistenza prestata
dalle strutture interessate.
Le regioni, in attuazione dell'atto di indirizzo e
coordinamento, entro sessanta giorni determinano:
a) le regole per l'esercizio della funzione di
controllo esterno e per la risoluzione delle eventuali
contestazioni, stabilendo le relative penalizzazioni;
b) il debito informativo delle strutture accreditate
interessate agli accordi e le modalita' per la verifica
della adeguatezza del loro sistema informativo;
c) l'organizzazione per la verifica del comportamento
delle singole strutture;
d) i programmi per promuovere la formazione e
l'aggiornamento degli operatori addetti alla gestione della
documentazione clinica e alle attivita' di controllo.
4. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma
3 individua altresi' i criteri per la verifica di:
a) validita' della documentazione amministrativa
attestante l'avvenuta erogazione delle prestazioni e la sua
rispondenza alle attivita' effettivamente svolte;
b) necessita' clinica e appropriatezza delle
prestazioni e dei ricoveri effettuati, con particolare
riguardo ai ricoveri di pazienti indirizzati o trasferiti
ad altre strutture;
c) appropriatezza delle forme e delle modalita' di
erogazione della assistenza;
d) risultati finali della assistenza, incluso il
gradimento degli utilizzatori dei servizi.
4-bis. Salvo il disposto dei commi 2 e 3, il mancato
adempimento degli obblighi di alimentazione del fascicolo
sanitario elettronico (FSE), nei termini indicati
dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e nel rispetto delle modalita' e
delle misure tecniche individuate ai sensi del comma 7 del
medesimo articolo 12, costituisce grave inadempimento degli
obblighi assunti mediante la stipula dei contratti e degli
accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies».
- Si riporta l'articolo all'articolo 51 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante: «Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1,
comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015:
«Art. 51 (Norme di rinvio ai contratti collettivi). -
1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto,
per contratti collettivi si intendono i contratti
collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e i contratti
collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze
sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale
unitaria».
- Si riporta l'articolo 15 della legge 5 agosto 2022,
n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la
concorrenza 2021», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
188 del 12 agosto 2022.
"Art. 15 (Revisione e trasparenza dell'accreditamento e
del convenzionamento delle strutture private nonche'
monitoraggio e valutazione degli erogatori privati
convenzionati). - 1. Al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. all'articolo 8-quater, il comma 7 e' sostituito
dal seguente:
«7. Nel caso di richiesta di accreditamento da
parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attivita'
in strutture preesistenti, l'accreditamento puo' essere
concesso in base alla qualita' e ai volumi dei servizi da
erogare, nonche' sulla base dei risultati dell'attivita'
eventualmente gia' svolta, tenuto altresi' conto degli
obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli
esiti delle attivita' di controllo, vigilanza e
monitoraggio per la valutazione delle attivita' erogate in
termini di qualita', sicurezza ed appropriatezza, le cui
modalita' sono definite con decreto del Ministro della
salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131»;
b) all'articolo 8-quinquies:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I soggetti privati di cui al comma 1 sono
individuati, ai fini della stipula degli accordi
contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non
discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle
regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di
selezione, che valorizzino prioritariamente la qualita'
delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La
selezione di tali soggetti deve essere effettuata
periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria
regionale e sulla base di verifiche delle eventuali
esigenze di razionalizzazione della rete in
convenzionamento e, per i soggetti gia' titolari di accordi
contrattuali, dell'attivita' svolta; a tali fini si tiene
conto altresi' dell'effettiva alimentazione in maniera
continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario
elettronico (FSE) ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
secondo le modalita' definite ai sensi del comma 7 del
medesimo articolo 12, nonche' degli esiti delle attivita'
di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione
delle attivita' erogate, le cui modalita' sono definite con
il decreto di cui all'articolo 8-quater, comma 7»;
2) al comma 2, alinea, dopo le parole: «dal comma
1» sono inserite le seguenti: «e con le modalita' di cui al
comma 1-bis» e le parole: «, anche attraverso valutazioni
comparative della qualita' dei costi,» sono soppresse;
c) all'articolo 8-octies, dopo il comma 4 e' aggiunto
il seguente:
«4-bis. Salvo il disposto dei commi 2 e 3, il
mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del
fascicolo sanitario elettronico (FSE), nei termini indicati
dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e nel rispetto delle modalita' e
delle misure tecniche individuate ai sensi del comma 7 del
medesimo articolo 12, costituisce grave inadempimento degli
obblighi assunti mediante la stipula dei contratti e degli
accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies»;
d) all'articolo 9:
1) al comma 5, dopo la lettera c) sono aggiunte le
seguenti:
«c-bis) le prestazioni di prevenzione primaria e
secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario
nazionale;
c-ter) le prestazioni di long term care (LTC) che
non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;
c-quater) le prestazioni sociali finalizzate al
soddisfacimento dei bisogni del paziente cronico che non
siano a carico del Servizio sanitario nazionale, ferma
restando l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328»;
2) al comma 9, le parole: «il cui funzionamento e'
disciplinato con il regolamento di cui al comma 8» sono
sostituite dalle seguenti: «con finalita' di studio e
ricerca sul complesso delle attivita' delle forme di
assistenza complementare e sulle relative modalita' di
funzionamento, la cui organizzazione e il cui funzionamento
sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della
salute»;
3) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. Al Ministero della salute e' inoltre
assegnata la funzione di monitoraggio delle attivita'
svolte dai fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale nonche' dagli enti, dalle casse e dalle societa'
di mutuo soccorso aventi esclusivamente fini assistenziali,
di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. A tal fine ciascun soggetto
interessato invia periodicamente al Ministero della salute
i dati aggregati relativi al numero e alle tipologie dei
propri iscritti, al numero e alle tipologie dei beneficiari
delle prestazioni nonche' ai volumi e alle tipologie di
prestazioni complessivamente erogate, distinte tra
prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere
socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre
tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del
Ministro della salute».
2. All'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Sono altresi' tenuti a pubblicare nel proprio
sito internet istituzionale i bilanci certificati e i dati
sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi
erogati e sull'attivita' medica svolta».
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono alle attivita' previste nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente".
 
Art. 32

Misure per garantire l'accesso alle cure palliative

1. In conformita' a quanto previsto dalla legge 15 marzo 2010, n. 38, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, l'accesso alle cure palliative e' garantito per tutti i soggetti anziani non autosufficienti affetti da patologia evolutiva ad andamento cronico ed evolutivo, per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita. Tale diritto si esercita tramite la rete nazionale e le reti regionali e locali delle cure palliative, di cui all'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2020, nonche' tramite la rete di cure palliative e terapia del dolore pediatrica di cui all'Accordo Stato-Regioni del 25 marzo 2021, che articolano l'erogazione delle prestazioni assistenziali nei diversi setting assistenziali, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro della salute n. 77 del 2022.
2. Le reti locali delle cure palliative assicurano sul territorio di riferimento, attraverso equipe di cure palliative dedicate specificamente formate, attivita' di consulenza, identificazione precoce e tempestiva del bisogno, cura, assistenza, facilitazione e attivazione dei percorsi di dimissioni protette e l'erogazione dell'assistenza nell'ambito dei PAI:
a) nelle strutture di degenza ospedaliera, ivi inclusi gli hospice in sede ospedaliera;
b) nelle attivita' ambulatoriali per l'erogazione di cure palliative precoci e simultanee;
c) a domicilio del paziente attraverso le unita' di cure palliative domiciliari (UCPDOM);
d) nelle strutture residenziali sociosanitarie e negli hospice.
3. Le persone anziane fragili, non autosufficienti, in condizioni croniche complesse e avanzate o che sviluppano traiettorie di malattie ad evoluzione sfavorevole, ricevono nell'ambito delle strutture della rete di cure palliative azioni coordinate e integrate guidate dalla pianificazione condivisa delle cure, che coinvolgono il malato e la famiglia ole varie figure di rappresentativita' legale.
4. A favore della persona anziana affetta da una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, puo' essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e l'equipe sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacita', ai sensi della legge 22 dicembre 2017, n. 219.

Note all'art. 32:
- La legge 15 marzo 2010, n. 38 recante «Disposizioni
per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia
del dolore», e' pubblicata nella Gazz. Uff. 19 marzo 2010,
n. 65.
- Per i riferimenti del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 si veda nelle note
all'art. 29.
- Per i riferimenti del decreto 23 maggio 2022, n. 77
si veda nelle note all'art. 2.
- La legge 22 dicembre 2017, n. 219 recante: «Norme in
materia di consenso informato e di disposizioni anticipate
di trattamento» e' pubblicata nella Gazz. Uff. 16 gennaio
2018, n. 12.
 
Art. 33

Interventi per le persone con disabilita'
divenute anziane. Principio di continuita'

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 10, le persone anziane che non sono state dichiarate non autosufficienti possono presentare istanza per l'accertamento della condizione di disabilita' ai sensi del decreto legislativo attuativo della legge 22 dicembre 2021, n. 227, per accedere ai relativi benefici.
2. Le persone con disabilita' gia' accertata, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', hanno diritto a non essere dimesse o escluse dai servizi e dalle prestazioni gia' in corso di fruizione e hanno diritto alla continuita' assistenziale nella medesima misura, salva la cessazione delle prestazioni di invalidita' civile che, secondo la legislazione vigente, si convertono, al ricorrerne dei requisiti, in assegno sociale. Le medesime persone hanno diritto ad accedere, anche dopo il sessantacinquesimo anno di eta', ai servizi e alle attivita' specifiche per la condizione di disabilita', secondo quanto previsto dal progetto di vita individuale, partecipato e personalizzato, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227.
3. Le medesime persone di cui al comma 2, possono, su richiesta, senza necessita' di chiedere l'attivazione di un nuovo percorso di accertamento della non autosufficienza e, se gia' esistente, della valutazione multidimensionale, accedere anche ad interventi e prestazioni previsti per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti. In tale caso viene direttamente redatto il PAI che integra il progetto di vita individuale, partecipato e personalizzato di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, se gia' esistente, e si predispone il budget di cura e di assistenza, in coerenza con il budget del progetto di vita, ove gia' predisposto.

Note all'art. 33:
- Si riporta l'articolo 2, comma 2, lettera c), della
citata legge 22 dicembre 2021, n. 227:
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi della delega). -
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il
Governo provvede al coordinamento, sotto il profilo formale
e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti,
anche di recepimento e attuazione della normativa europea,
apportando a esse le opportune modifiche volte a garantire
e migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica
della normativa di settore, ad adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo e a individuare
espressamente le disposizioni da abrogare, fatta salva
comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni
sulla legge in generale premesse al codice civile.
2. Il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) con riguardo alle definizioni concernenti la
condizione di disabilita' e alla revisione, al riordino e
alla semplificazione della normativa di settore:
1) adozione di una definizione di «disabilita'»
coerente con l'articolo 1, secondo paragrafo, della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita' , anche integrando la legge 5 febbraio
1992, n. 104, e introducendo disposizioni che prevedano una
valutazione di base della disabilita' distinta da una
successiva valutazione multidimensionale fondata
sull'approccio bio-psico-sociale, attivabile dalla persona
con disabilita' o da chi la rappresenta, previa adeguata
informazione sugli interventi, sostegni e benefici cui puo'
accedere, finalizzata al progetto di vita individuale,
personalizzato e partecipato di cui alla lettera c) del
presente comma e assicurando l'adozione di criteri idonei a
tenere nella dovuta considerazione le differenze di genere;
2) adozione della Classificazione internazionale
del funzionamento, della disabilita' e della salute -
International Classification of Functioning, Disability and
Health (ICF), approvata dalla 54a Assemblea mondiale della
sanita' il 22 maggio 2001, e dei correlati strumenti
tecnico-operativi di valutazione, ai fini della descrizione
e dell'analisi del funzionamento, della disabilita' e della
salute, congiuntamente alla versione adottata in Italia
della Classificazione internazionale delle malattie (ICD)
dell'Organizzazione mondiale della sanita' e a ogni altra
eventuale scala di valutazione disponibile e consolidata
nella letteratura scientifica e nella pratica clinica;
3) separazione dei percorsi valutativi previsti per
le persone anziane da quelli previsti per gli adulti e da
quelli previsti per i minori;
4) adozione di una definizione di «profilo di
funzionamento» coerente con l'ICF e con le disposizioni
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita' e che tenga conto dell'ICD;
5) introduzione nella legge 5 febbraio 1992, n.
104, della definizione di «accomodamento ragionevole»,
prevedendo adeguati strumenti di tutela coerenti con le
disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilita';
b) con riguardo all'accertamento della disabilita' e
alla revisione dei suoi processi valutativi di base:
1) previsione che, in conformita' alle indicazioni
dell'ICF e tenuto conto dell'ICD, la valutazione di base
accerti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, come modificato in coerenza con la
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', la condizione di disabilita' e le
necessita' di sostegno, di sostegno intensivo o di
restrizione della partecipazione della persona ai fini dei
correlati benefici o istituti;
2) al fine di semplificare gli aspetti procedurali
e organizzativi in modo da assicurare tempestivita',
efficienza, trasparenza e tutela della persona con
disabilita', razionalizzazione e unificazione in un'unica
procedura del processo valutativo di base ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, degli accertamenti afferenti
all'invalidita' civile ai sensi della legge 30 marzo 1971,
n. 118, alla cecita' civile ai sensi della legge 27 maggio
1970, n. 382, e della legge 3 aprile 2001, n. 138, alla
sordita' civile ai sensi della legge 26 maggio 1970, n.
381, alla sordocecita' ai sensi della legge 24 giugno 2010,
n. 107, delle valutazioni propedeutiche all'individuazione
degli alunni con disabilita' di cui all'articolo 1, comma
181, lettera c), numero 5), della legge 13 luglio 2015, n.
107, all'accertamento della disabilita' ai fini
dell'inclusione lavorativa ai sensi della legge 12 marzo
1999, n. 68, e dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, e alla
concessione di assistenza protesica, sanitaria e
riabilitativa, delle valutazioni utili alla definizione del
concetto di non autosufficienza e delle valutazioni
relative al possesso dei requisiti necessari per l'accesso
ad agevolazioni fiscali, tributarie e relative alla
mobilita' nonche' di ogni altro accertamento
dell'invalidita' previsto dalla normativa vigente,
confermando e garantendo la specificita' e l'autonoma
rilevanza di ciascuna forma di disabilita';
3) previsione che, in conformita' alla definizione
di disabilita' e in coerenza con le classificazioni ICD e
ICF, con decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'Autorita'
politica delegata in materia di disabilita' e con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provveda
al progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri
e delle modalita' di accertamento dell'invalidita' previsti
dal decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992;
4) affidamento a un unico soggetto pubblico
dell'esclusiva competenza medico-legale sulle procedure
valutative di cui al numero 2), garantendone l'omogeneita'
nel territorio nazionale e realizzando, anche a fini
deflativi del contenzioso giudiziario, una semplificazione
e razionalizzazione degli aspetti procedurali e
organizzativi del processo valutativo di base, anche
prevedendo procedimenti semplificati di riesame o di
rivalutazione, in modo che siano assicurate la
tempestivita', l'efficienza e la trasparenza e siano
riconosciute la tutela e la rappresentanza della persona
con disabilita', in tutte le fasi della procedura di
accertamento della condizione di disabilita', garantendo la
partecipazione delle associazioni di categoria di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n.
295;
5) previsione di un efficace e trasparente sistema
di controlli sull'adeguatezza delle prestazioni rese,
garantendo l'interoperabilita' tra le banche di dati gia'
esistenti, prevedendo anche specifiche situazioni
comportanti l'irrivedibilita' nel tempo, fermi restando i
casi di esonero gia' stabiliti dalla normativa vigente;
c) con riguardo alla valutazione multidimensionale
della disabilita' e alla realizzazione del progetto di vita
individuale, personalizzato e partecipato:
1) prevedere modalita' di coordinamento tra le
amministrazioni competenti per l'integrazione della
programmazione sociale e sanitaria nazionale e regionale;
2) prevedere che la valutazione multidimensionale
sia svolta attraverso l'istituzione e l'organizzazione di
unita' di valutazione multidimensionale composte in modo da
assicurare l'integrazione degli interventi di presa in
carico, di valutazione e di progettazione da parte delle
amministrazioni competenti in ambito sociosanitario e
socio-assistenziale, ferme restando le prestazioni gia'
individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 gennaio 2017, concernente la definizione dei
livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;
3) prevedere che la valutazione multidimensionale
sia svolta tenendo conto delle indicazioni dell'ICF e
dell'ICD e che definisca un profilo di funzionamento della
persona, necessario alla predisposizione del progetto di
vita individuale, personalizzato e partecipato e al
monitoraggio dei suoi effetti nel tempo, tenendo conto
delle differenti disabilita' nell'ambito della valutazione;
4) prevedere che la valutazione multidimensionale
assicuri, sulla base di un approccio multidisciplinare e
con la partecipazione della persona con disabilita' e di
chi la rappresenta, l'elaborazione di un progetto di vita
individuale, personalizzato e partecipato, il quale
individui i sostegni e gli accomodamenti ragionevoli che
garantiscano l'effettivo godimento dei diritti e delle
liberta' fondamentali, tra cui la possibilita' di
scegliere, in assenza di discriminazioni, il proprio luogo
di residenza e un'adeguata soluzione abitativa, anche
promuovendo il diritto alla domiciliarita' delle cure e dei
sostegni socio-assistenziali;
5) prevedere che il progetto di vita individuale,
personalizzato e partecipato sia diretto a realizzare gli
obiettivi della persona con disabilita' secondo i suoi
desideri, le sue aspettative e le sue scelte, migliorandone
le condizioni personali e di salute nonche' la qualita' di
vita nei suoi vari ambiti, individuando le barriere e i
facilitatori che incidono sui contesti di vita e
rispettando i principi al riguardo sanciti dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', indicando gli strumenti, le risorse, i
servizi, le misure, gli accomodamenti ragionevoli che
devono essere adottati per la realizzazione del progetto e
che sono necessari a compensare le limitazioni alle
attivita' e a favorire la partecipazione della persona con
disabilita' nei diversi ambiti della vita e nei diversi
contesti di riferimento, compresi quelli lavorativi e
scolastici nonche' quelli culturali e sportivi, e in ogni
altro contesto di inclusione sociale;
6) assicurare l'adozione degli accomodamenti
ragionevoli necessari a consentire l'effettiva
individuazione ed espressione della volonta'
dell'interessato e la sua piena comprensione delle misure e
dei sostegni attivabili, al fine di garantire alla persona
con disabilita', anche quando sia soggetta a una misura di
protezione giuridica o abbia necessita' di sostegni ad
altissima intensita', la piena partecipazione alla
valutazione multidimensionale, all'elaborazione del
progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato
e all'attuazione dello stesso con modalita' tali da
garantire la soddisfazione della persona interessata;
7) prevedere che sia garantita comunque
l'attuazione del progetto di vita individuale,
personalizzato e partecipato, al variare del contesto
territoriale e di vita della persona con disabilita',
mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva
competenza degli enti locali e delle regioni ai sensi della
normativa vigente;
8) assicurare che, su richiesta della persona con
disabilita' o di chi la rappresenta, l'elaborazione del
progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato
coinvolga attivamente anche gli enti del Terzo settore,
attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione ai
sensi degli articoli 55 e 56 del codice del Terzo settore,
di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
9) prevedere che nel progetto di vita individuale,
personalizzato e partecipato sia indicato l'insieme delle
risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed
economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno
alla comunita' territoriale e al sistema dei supporti
informali, volte a dare attuazione al progetto medesimo,
stabilendo ipotesi in cui lo stesso, in tutto o in parte,
possa essere autogestito, con obbligo di rendicontazione
secondo criteri predefiniti nel progetto stesso;
10) prevedere che, nell'ambito del progetto di vita
individuale, personalizzato e partecipato, siano
individuati tutti i sostegni e gli interventi idonei e
pertinenti a garantire il superamento delle condizioni di
emarginazione e il godimento, su base di eguaglianza con
gli altri, dei diritti e delle liberta' fondamentali e che
la loro attuazione sia garantita anche attraverso
l'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 2 della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita' ;
11) prevedere che nel progetto di vita individuale,
personalizzato e partecipato siano individuate figure
professionali aventi il compito di curare la realizzazione
del progetto, monitorarne l'attuazione e assicurare il
confronto con la persona con disabilita' e con i suoi
referenti familiari, ferma restandola facolta' di
autogestione del progetto da parte della persona con
disabilita';
12) prevedere che, nell'ambito del progetto di vita
individuale, personalizzato e partecipato diretto ad
assicurare l'inclusione e la partecipazione sociale,
compreso l'esercizio dei diritti all'affettivita' e alla
socialita', possano essere individuati sostegni e servizi
per l'abitare in autonomia e modelli di assistenza
personale autogestita che supportino la vita indipendente
delle persone con disabilita' in eta' adulta, favorendone
la deistituzionalizzazione e prevenendone
l'istituzionalizzazione, come previsto dall'articolo 8
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 19
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita' , anche mediante l'attuazione
coordinata dei progetti delle missioni 5 e 6 del PNRR e
attraverso le misure previste dalla legge 22 giugno 2016,
n. 112;
13) prevedere eventuali forme di finanziamento
aggiuntivo per le finalita' di cui al numero 12) e
meccanismi di riconversione delle risorse attualmente
destinate all'assistenza nell'ambito di istituti a favore
dei servizi di supporto alla domiciliarita' e alla vita
indipendente;
d) con riguardo all'informatizzazione dei processi
valutativi e di archiviazione, istituire, nell'ambito degli
interventi previsti nel PNRR, piattaforme informatiche,
accessibili e fruibili ai sensi della legge 9 gennaio 2004,
n. 4, e intero-perabili con quelle esistenti alla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi, che, nel
rispetto del principio della riservatezza dei dati
personali, coadiuvino i processi valutativi e
l'elaborazione dei progetti di vita individuali,
personalizzati e partecipati, consentano la consultazione
delle certificazioni e delle informazioni riguardanti i
benefici economici, previdenziali e assistenziali e gli
interventi di assistenza sociosanitaria che spettano alla
persona con disabilita', garantendo comunque la
semplificazione delle condizioni di esercizio dei diritti
delle persone con disabilita' e la possibilita' di
effettuare controlli, e contengano anche le informazioni
relative ai benefici eventualmente spettanti ai familiari o
alle persone che hanno cura della persona con disabilita';
e) con riguardo alla riqualificazione dei servizi
pubblici in materia di inclusione e accessibilita', fermi
restando gli obblighi derivanti dalla normativa vigente:
1) prevedere che presso ciascuna amministrazione
possa essere individuata una figura dirigenziale preposta
alla programmazione strategica della piena accessibilita',
fisica e digitale, delle amministrazioni da parte delle
persone con disabilita', nell'ambito del piano integrato di
attivita' e organizzazione previsto dall'articolo 6 del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
2) prevedere la partecipazione dei rappresentanti
delle associazioni delle persone con disabilita'
maggiormente rappresentative alla formazione della sezione
del piano relativa alla programmazione strategica di cui al
numero 1);
3) introdurre, anche al fine di una corretta
allocazione delle risorse, tra gli obiettivi di
produttivita' delle amministrazioni, di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, quelli
specificamente volti a rendere effettive l'inclusione
sociale e le possibilita' di accesso delle persone con
disabilita';
4) prevedere che i rappresentanti delle
associazioni delle persone con disabilita' possano
presentare osservazioni sui documenti di cui all'articolo
10, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, relativamente ai profili che riguardano le
possibilita' di accesso e l'inclusione sociale delle
persone con disabilita';
5) prevedere che il rispetto degli obiettivi
derivanti dalla programmazione strategica della piena
accessibilita', fisica e digitale, delle amministrazioni da
parte delle persone con disabilita' sia inserito tra gli
obiettivi da valutare ai fini della performance del
personale dirigenziale;
6) prevedere la nomina, da parte dei datori di
lavoro pubblici, di un responsabile del processo di
inserimento delle persone con disabilita' nell'ambiente di
lavoro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, anche al
fine di garantire l'accomodamento ragionevole di cui
all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9
luglio 2003, n. 216;
7) prevedere l'obbligo, per i concessionari dei
pubblici servizi, di indicare nella carta dei servizi i
livelli di qualita' del servizio erogato che assicurino
alle persone con disabilita' l'effettiva accessibilita'
delle prestazioni, evidenziando quelli obbligatori ai sensi
della normativa vigente;
8) estendere il ricorso per l'efficienza delle
amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, di
cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, alla
mancata attuazione o alla violazione dei livelli di
qualita' dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e
la possibilita' di accesso delle persone con disabilita'
oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in
materia;
f) con riguardo all'istituzione di un Garante
nazionale delle disabilita':
1) istituire il Garante nazionale delle
disabilita', quale organo di natura indipendente e
collegiale, competente per la tutela e la promozione dei
diritti delle persone con disabilita';
2) definire le competenze, i poteri, i requisiti e
la struttura organizzativa del Garante, disciplinandone le
procedure e attribuendo a esso le seguenti funzioni:
2.1) raccogliere segnalazioni da persone con
disabilita' che denuncino discriminazioni o violazioni dei
propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro
di contatto a cio' dedicato;
2.2) vigilare sul rispetto dei diritti e sulla
conformita' alle norme e ai principi stabiliti dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', dalla Costituzione, dalle leggi dello
Stato e dai regolamenti;
2.3) svolgere verifiche, d'ufficio o a seguito di
segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori e
richiedere alle amministrazioni e ai concessionari di
pubblici servizi le informazioni e i documenti necessari
allo svolgimento delle funzioni di sua competenza;
2.4) formulare raccomandazioni e pareri alle
amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati
sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a
specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti,
sollecitando o proponendo interventi, misure o
accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticita'
riscontrate;
2.5) promuovere una cultura del rispetto dei
diritti delle persone con disabilita' attraverso campagne
di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni
positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in
collaborazione con le amministrazioni competenti per
materia;
2.6) trasmettere annualmente una relazione
sull'attivita' svolta alle Camere nonche' al Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero all'Autorita' politica
delegata in materia di disabilita';
g)
h) con riguardo alle disposizioni finali e
transitorie:
1) coordinare le disposizioni introdotte dai
decreti legislativi di cui all'articolo 1 con quelle ancora
vigenti, comprese quelle relative agli incentivi e ai
sussidi di natura economica e ai relativi fondi, facendo
salvi le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i
trasferimenti monetari gia' erogati ai sensi della
normativa vigente in materia di invalidita' civile, di
cecita' civile, di sordita' civile e di sordocecita' e
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche con riferimento
alla nuova tabella indicativa delle percentuali
d'invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti, di
cui al decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, al fine di
salvaguardare i diritti gia' acquisiti;
2) definire, anche avvalendosi del supporto della
Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui
all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, le procedure volte alla determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, con riguardo
alle prestazioni in favore delle persone con disabilita',
con l'individuazione di una disciplina di carattere
transitorio, nelle more dell'effettiva applicazione dei
livelli essenziali delle prestazioni, volta a individuare e
garantire obiettivi di servizio, promuovendo la
collaborazione tra i soggetti pubblici e i privati,
compresi gli enti operanti nel Terzo settore.»
 
Art. 34

Prestazione universale

1. E' istituita, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, una prestazione universale, subordinata allo specifico bisogno assistenziale al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarita' e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti.
2. L'INPS provvede all'individuazione dello stato di bisogno assistenziale, di livello gravissimo, dei soggetti anziani di cui all'articolo 35, comma 1, sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione nei propri archivi e delle indicazioni fornite dalla commissione di cui al comma 3, anche con le modalita' di cui all'articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
3. Fermi restando i diritti e le prestazioni gia' assicurate alle persone anziane, anche non autosufficienti a legislazione vigente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' nominata una commissione tecnico-scientifica, con il coinvolgimento delle regioni e degli enti territoriali mediante i rispettivi organismi di coordinamento, per l'individuazione degli indicatori atti alla definizione dei criteri di classificazione dello stato di bisogno assistenziale gravissimo, tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016. Ai componenti della commissione di cui al primo periodo non e' riconosciuto alcun emolumento, compenso, gettone di presenza o indennita' comunque denominata.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' attuative e operative della prestazione universale, dei relativi controlli e della eventuale revoca, nonche' le connesse attivita' preparatorie e organizzative, anche a carattere informativo, da espletarsi entro il 31 dicembre 2024. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 34:
- Si riporta l'articolo 29-ter del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio
2020.
«Art. 29-ter (Semplificazione dei procedimenti di
accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap). - 1.
Le commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento
delle minorazioni civili e dell'handicap ai sensi
dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono
autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di
revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia
presente una documentazione sanitaria che consenta una
valutazione obiettiva.
2. La valutazione sugli atti puo' essere richiesta dal
diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla
produzione di documentazione adeguata o in sede di
redazione del certificato medico introduttivo. In tale
secondo caso spetta al responsabile della commissione di
accertamento indicare la documentazione sanitaria da
produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia
sufficiente per una valutazione obiettiva, l'interessato e'
convocato a visita diretta».
- Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 26 settembre 2016 recante: «Riparto delle risorse
finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze,
per l'anno 2016», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
280 del 30 novembre 2016.
- Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 35

Beneficiari e opzione

1. La prestazione universale di cui all'articolo 34 e' erogata dall'INPS ed e' riconosciuta, previa espressa richiesta, alla persona anziana non autosufficiente, in possesso dei seguenti requisiti:
a) un'eta' anagrafica di almeno 80 anni;
b) un livello di bisogno assistenziale gravissimo, come definito ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3;
c) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validita', non superiore a euro 6.000;
d) titolarita' dell'indennita' di accompagnamento di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero possesso dei requisiti per il riconoscimento del suddetto beneficio.
2. Le persone anziane non autosufficienti di cui al comma 1 possono richiedere la prestazione universale in modalita' telematica all'INPS, secondo le relative modalita' attuative e operative fissate dal decreto di cui all'articolo 34, comma 4. La richiesta puessere presentata anche presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al secondo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'INPS procede alla verifica dei requisiti di cui al comma 1, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 36, comma 6.
3. L'opzione di cui al comma 2, a domanda, puo' essere revocata in qualsiasi momento, con conseguente ripristino dell'indennita' di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e delle ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i soggetti gia' titolari delle stesse prima dell'opzione.

Note all'art. 35:
- Si riporta l'articolo 6 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,
recante: «Regolamento concernente la revisione delle
modalita' di determinazione e i campi di applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24
gennaio 2014:
«Art. 6 (Prestazioni agevolate di natura
socio-sanitaria). - 1. Per le prestazioni agevolate di
natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore eta',
l'ISEE e' calcolato in riferimento al nucleo familiare di
cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Per
le medesime prestazioni rivolte a persone minori di anni
18, l'ISEE e' calcolato nelle modalita' di cui all'articolo
7.
2. Esclusivamente ai fini delle prestazioni di cui al
presente articolo e fatta comunque salva la possibilita'
per il beneficiario di costituire il nucleo familiare
secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3, il
nucleo familiare del beneficiario e' composto dal coniuge,
dai figli minori di anni 18, nonche' dai figli maggiorenni,
secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 3.
3. Per le sole prestazioni erogate in ambiente
residenziale a ciclo continuativo, valgono le seguenti
regole:
a) le detrazioni di cui all'articolo 4, comma 4,
lettere b) e c), non si applicano;
b) in caso di presenza di figli del beneficiario non
inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2, l'ISEE
e' integrato di una componente aggiuntiva per ciascun
figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei
figli medesimi, avuto riguardo alle necessita' del nucleo
familiare di appartenenza, secondo le modalita' di cui
all'allegato 2, comma 1, che costituisce parte integrante
del presente decreto. La componente non e' calcolata:
1) quando al figlio ovvero ad un componente del suo
nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui
all'allegato 3;
2) quando risulti accertata in sede giurisdizionale
o dalla pubblica autorita' competente in materia di servizi
sociali la estraneita' del figlio in termini di rapporti
affettivi ed economici;
c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio
immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla
prima richiesta delle prestazioni di cui al presente comma
continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del
donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio
del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti
la richiesta di cui al periodo precedente, se in favore di
persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del
codice civile».
- Si riporta l'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980,
n. 18, recante: «Indennita' di accompagnamento agli
invalidi civili totalmente inabili», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 44 del 14 febbraio 1980:
«Art. 1. - Ai mutilati ed invalidi civili totalmente
inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli
articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui
confronti le apposite commissioni sanitarie, previste
dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano
accertato che si trovano nella impossibilita' di deambulare
senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non
essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della
vita, abbisognano di un'assistenza continua, e concessa
un'indennita' di accompagnamento, non reversibile, al solo
titolo della minorazione, a totale carico dello Stato,
dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1
gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1 gennaio
1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio
1982. Dal 1° gennaio 1983 l'indennita' di accompagnamento
sara' equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di
guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n. 1, del
decreto del Presidente, della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915.
La medesima indennita' e' concessa agli invalidi civili
minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni
sopra indicate.
Sono escluse dalle indennita' di cui ai precedenti
commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in
istituto.».
- Legge 30 marzo 2001, n. 152, recante: «Nuova
disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza
sociale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del
27 aprile 2001.
- Si riporta il comma 164 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021:
«164. Gli ATS garantiscono l'offerta dei servizi e
degli interventi di cui alle aree individuate al comma 162.
L'offerta puo' essere integrata da contributi, diversi
dall'indennita' di accompagnamento di cui alla legge 11
febbraio 1980, n. 18, per il sostegno della domiciliarita'
e dell'autonomia personale delle persone anziane non
autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano
all'assistenza. Tali contributi sono utilizzabili
esclusivamente per remunerare il lavoro di cura svolto da
operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai
contratti collettivi nazionali di settore di cui
all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, o per l'acquisto di servizi forniti da imprese
qualificate nel settore dell'assistenza sociale non
residenziale».
 
Art. 36

Oggetto del beneficio

1. La prestazione universale di cui all'articolo 34 e' erogabile sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona, previa individuazione dello specifico bisogno assistenziale gravissimo, definito ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3.
2. La prestazione universale, esente da imposizione fiscale e non soggetta a pignoramento, e' erogata su base mensile ed e' composta da:
a) una quota fissa monetaria corrispondente all'indennita' di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18;
b) una quota integrativa definita «assegno di assistenza», pari ad euro 850 mensili, finalizzata a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici con mansioni di assistenza alla persona titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o l'acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nella programmazione integrata di livello regionale e locale.
3. Sull'importo della quota fissa monetaria di cui al comma 2, lettera a), trova applicazione l'articolo 1, terzo comma, della legge 11 febbraio 1980, n.18.
4. La prestazione universale di cui al comma 1, quando fruita, assorbe l'indennita' di accompagnamento di cui alla legge n. 18 del 1980 e le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge n. 234 del 2021.
5. Quando accerta che la quota integrativa di cui al comma 2, lettera b), non e' stata utilizzata, in tutto o in parte, per la stipula di rapporti di lavoro o per l'acquisto di servizi ivi previsti, l'INPS procede alla revoca della sola quota integrativa definita «assegno di assistenza» e il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto, fermo restando il diritto della persona anziana non autosufficiente a continuare a percepire l'indennita' di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge n. 18 del 1980, in presenza dei presupposti di legge.
6. La prestazione universale disciplinata ai sensi del presente Capo e' riconosciuta, a domanda. L'«assegno di assistenza» di cui al comma 2, lettera b), e' riconosciuto nel limite massimo di spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 250 milioni di euro per l'anno 2026. L'INPS provvede al monitoraggio della relativa spesa, informando con cadenza periodica il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvedera' a rideterminare l'importo mensile della quota integrativa di cui alla lettera b) del comma 2.
7. Alle attivita' amministrative derivanti dall'attuazione dal presente articolo, l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 36:
- Per l'articolo 1, della legge 11 febbraio 1980, n.
18, recante «Indennita' di accompagnamento agli invalidi
civili totalmente inabili», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 44 del 14 febbraio 1980, si veda nelle note
all'art. 35.
- Si riporta l'articolo 51 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, recante: «Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 144 del 24 giugno 2015.
«Art. 51 (Norme di rinvio ai contratti collettivi). -
1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto,
per contratti collettivi si intendono i contratti
collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e i contratti
collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze
sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale
unitaria».
- Per l'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18,
si veda nelle note all'art. 35.
- Per il comma 164 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2021, n. 234 si veda nelle note all'art. 35.
 
Art. 37

Ricognizione delle agevolazioni contributive e fiscali

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera a), numero 2, della legge 23 marzo 2023, n. 33, rientrano nelle disposizioni dirette a favorire il livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro, cura e assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti le agevolazioni fiscali e contributive previste dalle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 10, comma 2, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito TUIR, che riconosce la deducibilita' dal reddito complessivo, fino all'importo di euro 1.549,37, dei contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare;
b) l'articolo 15, comma 1, lettera i-septies), del TUIR che riconosce, a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 40.000, la detraibilita' del 19 per cento delle spese, per un importo non superiore a euro 2.100, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
c) l'articolo 51, comma 2, lettera f-ter), del TUIR che stabilisce che non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti a carico;
d) l'articolo 51, comma 2, lettera f-quater), del TUIR che prevede che non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalita' dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche assicurative, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.

Note all'art. 37:
- Si riportano gli artt. 10, 15 e 51 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante: «Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31
dicembre 1986:
«Art. 10 (Oneri deducibili). - 1. Dal reddito
complessivo si deducono, se non sono deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a
formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti
sui redditi degli immobili che concorrono a formare il
reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi
obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti
della Pubblica Amministrazione; sono in ogni caso esclusi i
contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica
necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o
menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini della
deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di
medicinali deve essere certificata da fattura o da
scontrino fiscale contenente la specificazione della
natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione del
codice fiscale del destinatario. Si considerano rimaste a
carico del contribuente anche le spese rimborsate per
effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui
versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o
che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
redditi che concorrono a formarlo; si considerano,
altresi', rimaste a carico del contribuente le spese
rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur
essendo versati da altri, concorrono a formare il suo
reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad
esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli,
in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di
scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione
dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di
testamento o di donazione modale e, nella misura in cui
risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli
assegni alimentari corrisposti a persone indicate
nell'articolo 433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se
assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare,
in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di
restituzione puo' essere portato in deduzione dal reddito
complessivo dei periodi d'imposta successivi; in
alternativa, il contribuente puo' chiedere il rimborso
dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo
modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali
versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonche'
quelli versati facoltativamente alla gestione della forma
pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi
quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono
altresi' deducibili i contributi versati al fondo di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della
legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni
e nei limiti ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti
dall'articolo 8 del medesimo decreto, nonche' ai sottoconti
italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei
(PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238, alle
condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni
nazionali di attuazione del medesimo regolamento. Alle
medesime condizioni ed entro gli stessi limiti di cui al
primo periodo sono deducibili i contributi versati alle
forme pensionistiche complementari istituite negli Stati
membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono
un adeguato scambio di informazioni e ai sottoconti esteri
di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di
cui al regolamento (UE) 2019/1238; (5)
e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di
euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell' articolo 9
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, che erogano prestazioni negli
ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro
della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del
calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei
contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi
dell'articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi
versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo
12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la
deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone
stesse, fermo restando l'importo complessivamente
stabilito;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad
adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in
ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati
in favore delle organizzazioni non governative idonee ai
sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
per un importo non superiore al 2 per cento del reddito
complessivo dichiarato;
h) le indennita' per perdita dell'avviamento
corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso
di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad
usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo
di due milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per
il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui
all'articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n.
516, all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre
1988, n. 517, e all'articolo 3, comma 2, della legge 5
ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi
previsti;
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute
dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di
adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo
I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184;
l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il
pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al
patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite
da persone fisiche;
l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate
a favore di universita', fondazioni universitarie di cui
all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, del Fondo per il merito degli studenti universitari e
di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di
ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali.
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono
deducibili anche se sono state sostenute per le persone
indicate nell'articolo 433 del codice civile. Tale
disposizione si applica altresi' per gli oneri di cui alla
lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate
nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente
a carico. Sono altresi' deducibili, fino all'importo di
lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai
servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.
2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1,
se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della
ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.
3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma
1 sostenuti dalle societa' semplici di cui all'articolo 5
si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella
stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5ai fini
della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione e'
deducibile, per quote costanti nel periodo di imposta in
cui avviene il pagamento e nei quattro successivi,
l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle
societa' stesse.
3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e quello delle relative pertinenze,
si deduce un importo fino all'ammontare della rendita
catastale dell'unita' immobiliare stessa e delle relative
pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il
quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla
quota di possesso di detta unita' immobiliare. Sono
pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del
codice civile, classificate o classificabili in categorie
diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed
effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle
persone fisiche. Per abitazione principale si intende
quella nella quale la persona fisica, che la possiede a
titolo di proprieta' o altro diritto reale, o i suoi
familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della
variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero
permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione
che l'unita' immobiliare non risulti locata.».
«Art. 15 (Detrazione per oneri). - 1. Dall'imposta
lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei
seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni
dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un
anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a
4.000 euro. L'acquisto della unita' immobiliare deve essere
effettuato nell'anno precedente o successivo alla data
della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene
conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario
contratto e' estinto e ne viene stipulato uno nuovo di
importo non superiore alla residua quota di capitale da
rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati.
In caso di acquisto di unita' immobiliare locata, la
detrazione spetta a condizione che entro tre mesi
dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di
intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e
che entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia
adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
si intende quella nella quale il contribuente o i suoi
familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non
oltre il periodo di imposta nel corso del quale e' variata
la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni
dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si
tiene conto, altresi', delle variazioni dipendenti da
ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a
condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di
ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa
concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione
spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare
e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni
dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto di
mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 4.000 euro
e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi,
oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La
detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle
stesse condizioni, anche con riferimento alle somme
corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e
dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova
costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a
titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari
contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo e'
intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo'
fruire della detrazione unicamente per la propria quota di
interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
le quote;
b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque
denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare
in dipendenza dell'acquisto dell'unita' immobiliare da
adibire ad abitazione principale per un importo non
superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita';
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire
250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle
spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle
indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle
spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per
protesi dentarie e sanitarie in genere, nonche' dalle spese
sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici
speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale
di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della
sanita' 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli
destinati ai lattanti. Ai fini della detrazione la spesa
sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere
certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la
specificazione della natura, qualita' e quantita' dei beni
e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Le
spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento,
alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e
per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare
l'autosufficienza e le possibilita' di integrazione dei
soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari
per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente
periodo, con ridotte o impedite capacita' motorie
permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli
di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere
b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se
prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette
limitazioni permanenti delle capacita' motorie. Tra i
veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli
dotati di solo cambio automatico, purche' prescritto dalla
commissione medica locale di cui all'articolo 119 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi
necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi
i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle
caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei
sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle
caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo
di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro
automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato
cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo
veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque
milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto
veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della
spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va
detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito,
alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in
quattro quote annuali costanti e di pari importo. La
medesima ripartizione della detrazione in quattro quote
annuali di pari importo e' consentita, con riferimento alle
altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui
queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire
30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del
contribuente anche le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i
quali non spetta la detrazione di imposta o che non sono
deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che
concorrono a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste a
carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi che, pur essendo versati da altri,
concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di
lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di
ritenuta;
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di euro
550, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11. Con
decreto del Ministero delle finanze sono individuate le
tipologie di animali per le quali spetta la detraibilita'
delle predette spese;
c-ter) le spese sostenute per i servizi di
interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai
sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della
morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550
per ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione
universitaria presso universita' statali e non statali, in
misura non superiore, per le universita' non statali, a
quella stabilita annualmente per ciascuna facolta'
universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca da emanare entro il 31
dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e
contributi dovuti alle universita' statali;
e-bis) le spese per la frequenza di scuole
dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola
secondaria di secondo grado del sistema nazionale di
istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000,
n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non
superiore a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno
2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere
dall'anno 2019 per alunno o studente. Per le erogazioni
liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento
dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui
alla lettera i-octies), che non e' cumulabile con quello di
cui alla presente lettera;
e-ter) le spese sostenute in favore dei minori o di
maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico
dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola
secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti
compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui
alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari
all'apprendimento, nonche' per l'uso di strumenti
compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che
assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue
straniere, in presenza di un certificato medico che attesti
il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti
acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento
diagnosticato;
e-quater) le spese, per un importo non superiore a
1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito
complessivo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione
annuale e l'abbonamento di ragazzi di eta' compresa tra 5 e
18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)
legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre
1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri
regionali nonche' a cori, bande e scuole di musica
riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio
e la pratica della musica;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di morte o di invalidita' permanente non inferiore
al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta'
di recesso dal contratto, per un importo complessivamente
non superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in corso
alla data del 31 dicembre 2013, nonche' a euro 530 a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro
1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi
per oggetto il rischio di non autosufficienza nel
compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei
predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di
invalidita' permanente. A decorrere dal periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 e'
elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni
aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla
tutela delle persone con disabilita' grave come definita
dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della
medesima legge. Con decreto del Ministero delle finanze,
sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle
quali devono rispondere i contratti che assicurano il
rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi
di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini
del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in
relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la
detrazione in sede di ritenuta;
f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto
il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a
unita' immobiliari ad uso abitativo;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 140,
nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente soprintendenza del Ministero per i beni
culturali e ambientali, previo accertamento della loro
congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione
non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni
senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e
mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
ambientali da' immediata comunicazione al competente
ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle
violazioni che comportano la perdita del diritto alla
detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o
che organizzano e realizzano attivita' culturali,
effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose
indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n.
1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni
effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di
mostre e di esposizioni di rilevante interesse
scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi
e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonche'
per ogni altra manifestazione di rilevante interesse
scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali,
ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la
catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni
culturali. Le iniziative culturali devono essere
autorizzate, previo parere del competente comitato di
settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, dal Ministero per i beni culturali e
ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il
conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le
erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni
legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle
fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella
presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni
stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al
donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni
liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati
affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle
regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di
attivita' o manifestazioni in cui essi siano direttamente
coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per
le attivita' culturali previste per l'anno successivo. Il
Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro
il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonche'
l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31
dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore
normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad
un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita' di
cui alla lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore al 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalita', all'entrata dello Stato;
i-bis
i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un
importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non
superiore a 1.500 euro, in favore delle societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il
versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero secondo altre modalita' stabilite
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
i-quater)
i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a
210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e
l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra 5 e 18
anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre
strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica
sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e le attivita' sportive;
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai
contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni,
i canoni relativi ai contratti di ospitalita', nonche' agli
atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati
con enti per il diritto allo studio, universita', collegi
universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di
lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di
laurea presso una universita' ubicata in un comune diverso
da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100
chilometri e comunque in una provincia diversa, per unita'
immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede
l'universita' o in comuni limitrofi, per un importo non
superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro
lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni
derivanti da contratti di locazione e di ospitalita' ovvero
da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi
della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile e'
situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea
presso un'universita' ubicata nel territorio di uno Stato
membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis;
i-sexies.01) limitatamente ai periodi d'imposta in
corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il
requisito della distanza di cui alla lettera i-sexies) si
intende rispettato anche all'interno della stessa provincia
ed e' ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in
zone montane o disagiate;
i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori,
per un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di
acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per
un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da
contratti di locazione finanziaria su unita' immobiliari,
anche da costruire, da adibire ad abitazione principale
entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di eta'
inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non
superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del
contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di
diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa;
la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera
b);
i-sexies.2) le spese di cui alla lettera i-sexies.1),
alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori
alla meta' di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di
eta' non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non
superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del
contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di
diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa;
i-septies) le spese, per un importo non superiore a
2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo
non supera 40.000 euro;
i-octies) le erogazioni liberali a favore degli
istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e
paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema
nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
62, e successive modificazioni, nonche' a favore degli
istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e delle universita', finalizzate all'innovazione
tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e
all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione
spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni
sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero
mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'
articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo
45, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,
effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero
secondo altre modalita' stabilite con apposito decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze;
i-decies) le spese sostenute per l'acquisto degli
abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale,
regionale e interregionale per un importo non superiore a
250 euro.
1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24
per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere
dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 30.000 euro annui, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei
Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione
e' consentita a condizione che il versamento di tali
erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale
ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e secondo ulteriori modalita' idonee a consentire
all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci
controlli, che possono essere stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
1-bis.
1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla
concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per
cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni
di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro delle
Comunita' europee, ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti, in
dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998
e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale. La
detrazione e' ammessa a condizione che la stipula del
contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a
titolo di proprieta' o altro diritto reale dell'unita'
immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei
diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di
costruzione. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le modalita' e le condizioni alle quali e'
subordinata la detrazione di cui al presente comma.
1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura
forfetaria di euro 1.000 e nel limite di spesa di 510.000
euro per l'anno 2020 e di 290.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2021, la spesa sostenuta dai non vedenti per il
mantenimento dei cani guida.
2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), e-bis),
e-ter), e-quater), f), i-quinquies), i-sexies) e i-decies)
del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati
sostenuti nell'interesse delle persone indicate
nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi
previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere
f) e i-decies), i limiti complessivi ivi stabiliti. Per gli
oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti
nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che
non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del
medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto
all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la
detrazione spetta per la parte che non trova capienza
nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese
sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite
annuo di lire 12.000.000. Per le spese di cui alla lettera
i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle
condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per
le persone indicate nell'articolo 12 ancorche' non si
trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo
articolo.
3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h),
h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle
societa' semplici di cui all'articolo 5 la detrazione
spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista
nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del
reddito.
3-bis. La detrazione di cui al presente articolo
spetta:
a) per l'intero importo qualora il reddito
complessivo non ecceda 120.000 euro;
b) per la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo
sia superiore a 120.000 euro.
3-ter. Ai fini del comma 3-bis, il reddito complessivo
e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale e di quello delle relative
pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.
3-quater. La detrazione compete per l'intero importo, a
prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli
oneri di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-ter,
nonche' per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera
c).»
«Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - 1. Il reddito di lavoro dipendente e'
costituito da tutte le somme e i valori in genere, a
qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche
sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al
rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo
d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti
dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio
del periodo d'imposta successivo a quello cui si
riferiscono.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a
disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o
casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, che operino negli ambiti di
intervento stabiliti con il decreto del Ministro della
salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per
un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20.
Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto
anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai
sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter);
b)
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore
di lavoro nonche' quelle in mense organizzate direttamente
dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni
sostitutive delle somministrazioni di vitto fino
all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a
euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma
elettronica; le indennita' sostitutive delle
somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai
cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere
temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone dove
manchino strutture o servizi di ristorazione fino
all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo
alla generalita' o a categorie di dipendenti; anche se
affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi
pubblici;
d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalita'
o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese
da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o
in conformita' a disposizioni di contratto, di accordo o di
regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per
il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12
che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del
medesimo articolo 12;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed
f) del comma 1 dell'articolo 47;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi
riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, offerti alla generalita' dei
dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari
indicati nell'articolo 12 per le finalita' di cui al comma
1 dell'articolo 100;
f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati
dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a
categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei
familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di
educazione e istruzione anche in eta' prescolare, compresi
i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonche'
per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e
invernali e per borse di studio a favore dei medesimi
familiari;
f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore
di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di
dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai
familiari anziani o non autosufficienti indicati
nell'articolo 12;
f-quater) i contributi e i premi versati dal datore
di lavoro a favore della generalita' dei dipendenti o di
categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma
assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, le cui caratteristiche sono definite
dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per
oggetto il rischio di gravi patologie;
g) il valore delle azioni offerte alla generalita'
dei dipendenti per un importo non superiore
complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a
condizione che non siano riacquistate dalla societa'
emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima
che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione;
qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine,
l'importo che non ha concorso a formare il reddito al
momento dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel
periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
g-bis)
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui
all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonche' le
erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo
10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme
ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle
case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del
riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare
percepito nel periodo d'imposta;
i-bis) le quote di retribuzione derivanti
dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta' di
rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
della medesima, per il periodo successivo alla prima
scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo
aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente
normativa.
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis)
del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse
dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il
rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che
direttamente o indirettamente, controllano la medesima
impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla
stessa societa' che controlla l'impresa. La disposizione di
cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile
esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano
scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
b) che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile,
la societa' risulti quotata in mercati regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque
anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento
nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza
tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e
l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti
titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in
garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro
assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il
reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione
e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui
avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di
cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei
servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari
indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da
terzi, si applicano le disposizioni relative alla
determinazione del valore normale dei beni e dei servizi
contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in
natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e'
determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato
dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non
concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e
dei servizi prestati se complessivamente di importo non
superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il
predetto valore e' superiore al citato limite, lo stesso
concorre interamente a formare il reddito.
3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3,
l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte
del datore di lavoro puo' avvenire mediante documenti di
legittimazione, in formato cartaceo o elettronico,
riportanti un valore nominale.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54,
comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i
motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con
valori di emissione di anidride carbonica non superiori a
grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso
promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio
2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente
ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri
calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio
desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club
d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun
anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle
finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31
dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al
netto degli ammontari eventualmente trattenuti al
dipendente. La predetta percentuale e' elevata al 30 per
cento per i veicoli con valori di emissione di anidride
carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i
valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori
a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale e'
elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a
decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di
emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la
predetta percentuale e' pari al 50 per cento per l'anno
2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021;
b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50
per cento della differenza tra l'importo degli interessi
calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla
data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso
fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo
degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati
anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata
inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi
aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto
di solidarieta' o in cassa integrazione guadagni o a
dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo
1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni
pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto
opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31
dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 1992, n. 172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o
in comodato, si assume la differenza tra la rendita
catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese
inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a
carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il
godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi
in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio
stesso, si assume il 30 per cento della predetta
differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti
nel catasto si assume la differenza tra il valore del
canone di locazione determinato in regime vincolistico o,
in mancanza, quello determinato in regime di libero
mercato, e quanto corrisposto per il godimento del
fabbricato;
c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di
persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli
ammontari eventualmente trattenuti, l'importo
corrispondente all'introito medio per
passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei
trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media
convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31
dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta
successivo a quello in corso alla data della sua
emanazione.
4-bis.
5. Le indennita' percepite per le trasferte o le
missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno,
elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al
netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di
rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di
vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il
limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due
terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che
di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle
spese per trasferte o missioni fuori del territorio
comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al
viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese,
anche non documentabili, eventualmente sostenute dal
dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o
missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire
30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di
spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
vettore, concorrono a formare il reddito.
6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione
spettanti ai lavoratori tenuti per contratto
all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi
sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con
carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i
premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'
articolo 1803 del codice dell'ordinamento militare, i premi
agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di
cui all'articolo 2161 del citato codice, nonche' le
indennita' di cui all'articolo 133 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per
cento del loro ammontare . Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
lavoratori e condizioni di applicabilita' della presente
disposizione.
7. Le indennita' di trasferimento, quelle di prima
sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a
formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro
ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a
lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del
territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal
territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se
le indennita' in questione, con riferimento allo stesso
trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la presente
disposizione si applica solo per le indennita' corrisposte
per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo
12, e di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli oneri
sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore, per
recesso dal contratto di locazione in dipendenza
dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se
rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente
documentate, non concorrono a formare il reddito anche se
in caso di contemporanea erogazione delle suddette
indennita'.
8. Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite
per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella
misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati
all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la
legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di
maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il
reddito la sola indennita' base nella misura del 50 per
cento nonche' il 50 per cento delle maggiorazioni percepite
fino alla concorrenza di ottantasette quarantesimi
dell'indennita' base o, limitatamente alle indennita' di
cui all'articolo 1808, comma 1, lettera b), del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, due volte l'indennita' base. Qualora
l'indennita' per servizi prestati all'estero comprenda
emolumenti spettanti anche con riferimento all'attivita'
prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete
solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti.
L'applicazione di questa disposizione esclude
l'applicabilita' di quella di cui al comma 5.
8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8,
il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da
dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello
Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, e'
determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali
definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1,
del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del
presente articolo non concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, quando la variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al
periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2
per cento rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno
1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla
ricognizione della predetta percentuale di variazione.
Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha
effetto il suddetto decreto si fara' fronte all'onere
derivante dall'applicazione del medesimo decreto.»
 
Art. 38
Definizione degli standard formativi e formazione del personale
addetto all'assistenza e al supporto delle persone anziane non
autosufficienti

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge 23 marzo 2023, n. 33, e allo scopo di concorrere alla definizione di percorsi formativi idonei allo svolgimento delle attivita' professionali prestate nell'ambito della cura e dell'assistenza alle persone anziane non autosufficienti presso i servizi del territorio, a domicilio, nei centri semiresidenziali integrati e nei centri residenziali, nonche' degli standard formativi degli assistenti familiari impegnati nel supporto e nell'assistenza delle persone anziane non autosufficienti, senza la previsione di requisiti di accesso per l'esercizio della professione stessa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee guida per la definizione di modalita' omogenee per l'attuazione di percorsi formativi, alle quali le regioni possono fare riferimento, nell'ambito della propria autonomia, per il raggiungimento di standard formativi uniformi su tutto il territorio nazionale, finalizzati a migliorare, anche attraverso la graduazione in base ai bisogni, e rendere omogenea l'offerta formativa per le professioni di cura, nonche' all'acquisizione della qualificazione professionale di assistente familiare. Nelle linee guida, tenuto conto della contrattazione collettiva nazionale di settore, sono individuate e definite le competenze degli assistenti familiari e i riferimenti per l'individuazione e la validazione delle competenze pregresse.
2. Al fine di concorrere alla riqualificazione del lavoro di cura, con intese stipulate dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto i contratti collettivi nazionali di lavoro, possono essere previsti percorsi di formazione, anche mediante gli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in possesso dell'accreditamento regionale alla formazione.
3. Le regioni, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 162, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituiscono appositi registri regionali di assistente familiare, che contengono i nominativi di coloro che sono in possesso di una qualificazione regionale di assistente familiare rilasciata ai sensi delle linee guida di cui al comma 1, cosi' come anche di ulteriori titoli di studio e di formazione attinenti all'ambito professionale, e sottoscrivono, altresi', appositi accordi di collaborazione interistituzionale tra centri per l'impiego (CPI) e ATS, con la finalita' di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari.
4. Al fine di potenziare e riqualificare l'offerta professionale dei servizi di assistenza familiare per le persone anziane non autosufficienti, le regioni promuovono, attraverso i propri enti accreditati, corsi di formazione professionale per acquisire la qualificazione di assistente familiare, rivolti anche alla platea dei destinatari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 38:
- Si riporta l'articolo all'articolo 2 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante: «Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre
2003:
"Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini e agli effetti
delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo
si intende per:
a) «contratto di somministrazione di lavoro»: il
contratto avente ad oggetto la fornitura professionale di
manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi
dell'articolo 20;
a-bis) «missione»: il periodo durante il quale,
nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro,
il lavoratore dipendente da un'agenzia di somministrazione
di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e' messo a
disposizione di un utilizzatore di cui all'articolo 20,
comma 1, e opera sotto il controllo e la direzione dello
stesso;
a-ter) «condizioni di base di lavoro e
d'occupazione»: il trattamento economico, normativo e
occupazionale previsto da disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative, da contratti collettivi o
da altre disposizioni vincolanti di portata generale in
vigore presso un utilizzatore di cui all'articolo 20, comma
1, ivi comprese quelle relative:
1) all'orario di lavoro, le ore di lavoro
straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro
notturno, le ferie e i giorni festivi;
2) alla retribuzione;
3) alla protezione delle donne in stato di
gravidanza e in periodo di allattamento, nonche' la
protezione di bambini e giovani; la parita' di trattamento
fra uomo e donna, nonche' altre disposizioni in materia di
non discriminazione;
b) «intermediazione»: l'attivita' di mediazione tra
domanda e offerta di lavoro, anche in relazione
all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di
lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della
raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della
preselezione e costituzione di relativa banca dati; della
promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta
di lavoro; della effettuazione, su richiesta del
committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle
assunzioni avvenute a seguito della attivita' di
intermediazione; dell'orientamento professionale; della
progettazione ed erogazione di attivita' formative
finalizzate all'inserimento lavorativo;
c) «ricerca e selezione del personale»: l'attivita'
di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di
una specifica esigenza dell'organizzazione committente,
attraverso l'individuazione di candidature idonee a
ricoprire una o piu' posizioni lavorative in seno
all'organizzazione medesima, su specifico incarico della
stessa, e comprensiva di: analisi del contesto
organizzativo dell'organizzazione committente;
individuazione e definizione delle esigenze della stessa;
definizione del profilo di competenze e di capacita' della
candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del
programma di ricerca delle candidature attraverso una
pluralita' di canali di reclutamento; valutazione delle
candidature individuate attraverso appropriati strumenti
selettivi; formazione della rosa di candidature
maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di
attivita' formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
assistenza nella fase di inserimento dei candidati;
verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale
dei candidati;
d) «supporto alla ricollocazione professionale»:
l'attivita' effettuata su specifico ed esclusivo incarico
dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi
sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del
lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o
collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la
formazione finalizzata all'inserimento lavorativo,
l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della
stessa nell'inserimento nella nuova attivita';
e) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale
lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, di seguito
denominati «agenzie per il lavoro», allo svolgimento delle
attivita' di cui alle lettere da a) a d);
f) «accreditamento»: provvedimento mediante il quale
le regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato,
l'idoneita' a erogare i servizi al lavoro negli ambiti
regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di
risorse pubbliche, nonche' la partecipazione attiva alla
rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare
riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta;
g) «borsa continua del lavoro»: sistema aperto di
incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza
con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior
efficienza e trasparenza del mercato del lavoro,
all'interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati,
persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o
accreditati e datori di lavoro possono decidere di
incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono
liberamente scelti dall'utente;
h) «enti bilaterali»: organismi costituiti a
iniziativa di una o piu' associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative,
quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del
lavoro attraverso: la promozione di una occupazione
regolare e di qualita'; l'intermediazione nell'incontro tra
domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attivita'
formative e la determinazione di modalita' di attuazione
della formazione professionale in azienda; la promozione di
buone pratiche contro la discriminazione e per la
inclusione dei soggetti piu' svantaggiati; la gestione
mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione
del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di
regolarita' o congruita' contributiva; lo sviluppo di
azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni
altra attivita' o funzione assegnata loro dalla legge o dai
contratti collettivi di riferimento;
i)
j) «lavoratore»: qualsiasi persona che lavora o che
e' in cerca di un lavoro;
k) «lavoratore svantaggiato»: qualsiasi persona
appartenente a una categoria che abbia difficolta' a
entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi
dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n.
2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo
alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE
agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonche' ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre
1991, n. 381;
l) «divisioni operative»: soggetti polifunzionali
gestiti con strumenti di contabilita' analitica, tali da
consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali
specifici in relazione a ogni attivita';
m) «associazioni di datori e prestatori di lavoro»:
organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu'
rappresentative.".
- Si riporta il comma 162 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021:
«162 Fermo restando quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, i servizi
socio-assistenziali volti a promuovere la continuita' e la
qualita' di vita a domicilio e nel contesto sociale di
appartenenza delle persone anziane non autosufficienti,
comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle
persone anziane, sono erogati dagli ATS, nelle seguenti
aree:
c) servizi sociali di supporto per le persone anziane
non autosufficienti e le loro famiglie, quali la messa a
disposizione di strumenti qualificati per favorire
l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli
assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per
l'impiego del territorio, e l'assistenza gestionale, legale
e amministrativa alle famiglie per l'espletamento di
adempimenti».
- Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante:
«Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al
mondo del lavoro», convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 luglio 2023, n. 85, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023.
 
Art. 39

Caregiver familiari

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 23 marzo 2023, n. 33, al fine di sostenere il progressivo miglioramento delle condizioni di vita dei caregiver familiari, individuati nei soggetti di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e' riconosciuto il valore sociale ed economico per l'intera collettivita' dell'attivita' di assistenza e cura non professionale e non retribuita prestata nel contesto familiare a favore di persone anziane e di persone anziane non autosufficienti che necessitano di assistenza continuativa anche a lungo termine per malattia, infermita' o disabilita'.
2. Il caregiver familiare, in relazione ai bisogni della persona assistita, si prende cura e assiste la persona nell'ambiente domestico, nella vita di relazione, nella mobilita', nelle attivita' della vita quotidiana, di base e strumentali. Si rapporta con gli operatori del sistema dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari secondo il progetto personalizzato e partecipato.
3. Il ruolo e le attivita' del caregiver familiare ed i sostegni necessari per il caregiver a fronte di tali attivita' sono definiti in apposita sezione dei PAI di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge n. 33 del 2023, tenuto conto anche dell'esito della valutazione dello stress e degli specifici bisogni, degli obiettivi e degli interventi a sostegno del caregiver stesso, nonche' di quelli degli altri eventuali componenti del nucleo familiare, con particolare riferimento alla presenza di figli minori di eta'.
4. Il caregiver familiare puo' partecipare alla valutazione multidimensionale unificata della persona anziana non autosufficiente, nonche' all'elaborazione del PAI e all'individuazione del budget di cura e di assistenza, anche ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, e di quanto previsto dal Piano d'indirizzo per la riabilitazione adottato con Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 febbraio 2011. Nel PAI si individuano l'apporto volontario ed informale del caregiver familiare per l'attuazione degli interventi nonche' i relativi supporti, anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'articolo 1, commi 163 e 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
5. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, le regioni programmano e individuano le modalita' di riordino e unificazione, le attivita' e i compiti svolti dalle unita' di valutazione multidimensionali unificate operanti per l'individuazione delle misure di sostegno e di sollievo ai caregiver familiari, all'interno delle unita' di valutazione multidimensionale unificate di cui all'articolo 4, comma 2, lettera l), numero 2, della legge n. 33 del 2023.
6. I servizi sociali, sociosanitari e sanitari, previo consenso dell'assistito oppure del suo rappresentante legale e nel rispetto delle norme in materia di trattamento e protezione dei dati personali di cui al regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, forniscono al caregiver familiare le informazioni sulle problematiche della persona assistita, sui bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui diritti e sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, sulle diverse opportunita' e risorse operanti sul territorio che possono essere di sostegno all'assistenza e alla cura.
7. Le regioni e le province autonome valorizzano l'esperienza e le competenze maturate dal caregiver familiare nell'attivita' di assistenza e cura, al fine di favorire l'accesso o il reinserimento lavorativo dello stesso al termine di tale attivita'.
8. Al caregiver familiare puo' essere riconosciuta la formazione e l'attivita' svolta ai fini dell'accesso ai corsi di misure compensative previsti nell'ambito del sistema di formazione regionale e finalizzati al conseguimento della qualifica professionale di operatore sociosanitario (OSS).
9. In attuazione dell'articolo 5, comma 2, lettera c), numero 2), della legge n. 33 del 2023, al fine di riconoscere e valorizzare l'esperienza maturata dallo studente caregiver familiare, le istituzioni scolastiche del secondo ciclo, nell'ambito della loro autonomia, possono individuare, all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), i criteri e le modalita' per promuovere specifiche iniziative formative coerenti con l'attivita' di cura del familiare adulto fragile, anche attraverso i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) e con il coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative dei caregiver familiari, ai fini della valorizzazione delle competenze acquisite durante l'attivita' di cura e assistenza.
10. Per le finalita' di cui al comma 9, i Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA), nell'ambito della loro autonomia, possono individuare i criteri e le modalita', nelle attivita' finalizzate al riconoscimento dei crediti, per valorizzare l'esperienza maturata dagli adulti caregiver familiari.
11. Al fine di assicurare la partecipazione delle rappresentanze dei caregiver familiari nelle programmazioni sociali nazionali, la Rete di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella definizione dei piani nazionali di cui al comma 6 del medesimo articolo, consulta le associazioni maggiormente rappresentative dei caregiver familiari per l'individuazione degli specifici bisogni da soddisfare e degli interventi a tal fine necessari, individuando le modalita' di realizzazione degli stessi e l'allocazione delle risorse disponibili.
12. Le regioni prevedono i criteri di individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei caregiver familiare a livello regionale, nonche' le modalita' di partecipazione delle stesse ai piani regionali sociali, sociosanitari e sanitari relativamente agli aspetti di loro interesse. Le regioni, nel fornire direttive per la definizione delle programmazioni locali, sociali, sociosanitarie e sanitarie, individuano anche le forme di consultazione e partecipazione delle associazioni rappresentative dei caregiver del territorio di riferimento.
13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 39:
- Si riporta il comma 255 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017:
«255 Si definisce caregiver familiare la persona che
assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del
convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.
76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado,
ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro
il terzo grado che, a causa di malattia, infermita' o
disabilita', anche croniche o degenerative, non sia
autosufficiente e in grado di prendersi cura di se', sia
riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza
globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia
titolare di indennita' di accompagnamento ai sensi della
legge 11 febbraio 1980, n. 18».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18
marzo 2017.
- Si riporta dell'articolo 14 della legge 8 novembre
2000, n. 328, recante: «Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre
2000:
«Art. 14 (Progetti individuali per le persone
disabili). - 1. Per realizzare la piena integrazione delle
persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e
sociale, nonche' nei percorsi dell'istruzione scolastica o
professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le
aziende unita' sanitarie locali, predispongono, su
richiesta dell'interessato, un progetto individuale,
secondo quanto stabilito al comma 2.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai
piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale
comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o
al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di
riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale,
il Piano educativo individualizzato a cura delle
istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui
provvede il comune in forma diretta o accreditata, con
particolare riferimento al recupero e all'integrazione
sociale, nonche' le misure economiche necessarie per il
superamento di condizioni di poverta', emarginazione ed
esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti
le potenzialita' e gli eventuali sostegni per il nucleo
familiare.
3. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto
con il Ministro per la solidarieta' sociale, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di
tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente,
le modalita' per indicare nella tessera sanitaria, su
richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni
di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la
persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle
prestazioni sociali.».
- Si riportano i commi 163 e 164 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021:
"163 Il Servizio sanitario nazionale e gli ATS
garantiscono, mediante le risorse umane e strumentali di
rispettiva competenza, alle persone in condizioni di non
autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e ai servizi
sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA), che
hanno la sede operativa presso le articolazioni del
servizio sanitario denominate «Case della comunita'».
Presso i PUA operano equipe integrate composte da personale
adeguatamente formato e numericamente sufficiente
appartenente al Servizio sanitario nazionale e agli ATS.
Tali equipe integrate, nel rispetto di quanto previsto dal
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017 per la valutazione del complesso dei bisogni
di natura clinica, funzionale e sociale delle persone,
assicurano la funzionalita' delle unita' di valutazione
multidimensionale (UVM) della capacita' bio-psico-sociale
dell'individuo, anche al fine di delineare il carico
assistenziale per consentire la permanenza della persona in
condizioni di non autosufficienza nel proprio contesto di
vita in condizioni di dignita', sicurezza e comfort,
riducendo il rischio di isolamento sociale e il ricorso ad
ospedalizzazioni non strettamente necessarie.
Sulla base della valutazione dell'UVM, con il
coinvolgimento della persona in condizioni di non
autosufficienza e della sua famiglia o dell'amministratore
di sostegno, l'equipe integrata procede alla definizione
del progetto di assistenza individuale integrata (PAI),
contenente l'indicazione degli interventi modulati secondo
l'intensita' del bisogno. Il PAI individua altresi' le
responsabilita', i compiti e le modalita' di svolgimento
dell'attivita' degli operatori sanitari, sociali e
assistenziali che intervengono nella presa in carico della
persona, nonche' l'apporto della famiglia e degli altri
soggetti che collaborano alla sua realizzazione. La
programmazione degli interventi e la presa in carico si
avvalgono del raccordo informativo, anche telematico, con
l'INPS.
164 Gli ATS garantiscono l'offerta dei servizi e degli
interventi di cui alle aree individuate al comma 162.
L'offerta puo' essere integrata da contributi, diversi
dall'indennita' di accompagnamento di cui alla legge 11
febbraio 1980, n. 18, per il sostegno della domiciliarita'
e dell'autonomia personale delle persone anziane non
autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano
all'assistenza. Tali contributi sono utilizzabili
esclusivamente per remunerare il lavoro di cura svolto da
operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai
contratti collettivi nazionali di settore di cui
all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, o per l'acquisto di servizi forniti da imprese
qualificate nel settore dell'assistenza sociale non
residenziale".
- Il regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati), e' pubblicato nella GUUE del 4
maggio 2016 n. L 119.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante: «Codice in materia di protezione dei dati
personali» recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del
29 luglio 2003.
- Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
recante: «Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4
settembre 2018.
- Si riporta l'articolo 21 del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147, recante: «Disposizioni per
l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla
poverta'», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del
13 ottobre 2017:
«Art. 21 (Rete della protezione e dell'inclusione
sociale). - 1. Al fine di favorire una maggiore omogeneita'
territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di
definire linee guida per gli interventi, e' istituita,
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di
seguito denominata «Rete», quale organismo di coordinamento
del sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui
alla legge n. 328 del 2000.
2. La Rete e' presieduta dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e ne fanno parte, oltre a due
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
di cui uno del Dipartimento per le politiche della
famiglia, e ad un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze, del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del
Ministero della salute, del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti:
a) un componente per ciascuna delle giunte regionali
e delle province autonome, designato dal Presidente;
b) venti componenti designati dall'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, in rappresentanza dei
comuni e degli ambiti territoriali. Fra i venti componenti,
cinque sono individuati in rappresentanza dei comuni
capoluogo delle citta' metropolitane di cui all'articolo 1,
comma 5, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e cinque in
rappresentanza di comuni il cui territorio sia coincidente
con quello del relativo ambito territoriale.
3. Alle riunioni della Rete partecipa, in qualita' di
invitato permanente, il Ministro delegato per la famiglia e
le disabilita', ove nominato, nonche' un rappresentante
dell'INPS e possono essere invitati altri membri del
Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali,
locali o di enti pubblici.
4. La Rete consulta le parti sociali e gli organismi
rappresentativi del Terzo settore periodicamente e,
comunque, almeno una volta l'anno nonche' in occasione
dell'adozione dei Piani di cui al comma 6 e delle linee di
indirizzo di cui al comma 8. Al fine di formulare analisi e
proposte per la definizione dei medesimi Piani e delle
linee di indirizzo, la Rete puo' costituire gruppi di
lavoro con la partecipazione dei soggetti di cui al
presente comma.
5. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali
e di confronto con le autonomie locali, la Rete si articola
in tavoli regionali e a livello di ambito territoriale.
Ciascuna regione e provincia autonoma definisce le
modalita' di costituzione e funzionamento dei tavoli,
nonche' la partecipazione e consultazione dei soggetti di
cui al comma 4, avendo cura di evitare conflitti di
interesse e ispirandosi a principi di partecipazione e
condivisione delle scelte programmatiche e di indirizzo,
nonche' del monitoraggio e della valutazione territoriale
in materia di politiche sociali. Gli atti che disciplinano
la costituzione e il funzionamento della Rete a livello
territoriale sono comunicati al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
6. La Rete e' responsabile dell'elaborazione dei
seguenti Piani:
a) un Piano sociale nazionale, quale strumento
programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20
della legge n. 328 del 2000;
b) un Piano per gli interventi e i servizi sociali di
contrasto alla poverta', quale strumento programmatico per
l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo Poverta' di
cui all'articolo 7, comma 2;
c) un Piano per la non autosufficienza, quale
strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del
Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1,
comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. I Piani di cui al comma 6, di natura triennale con
eventuali aggiornamenti annuali, individuano lo sviluppo
degli interventi a valere sulle risorse dei fondi cui si
riferiscono nell'ottica di una progressione graduale, nei
limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di
livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da
garantire su tutto il territorio nazionale. A tal fine, i
Piani individuano le priorita' di finanziamento,
l'articolazione delle risorse dei fondi tra le diverse
linee di intervento, nonche' i flussi informativi e gli
indicatori finalizzati a specificare le politiche
finanziate e a determinare eventuali target quantitativi di
riferimento. Su proposta della Rete, i Piani sono adottati
nelle medesime modalita' con le quali i fondi cui si
riferiscono sono ripartiti alle regioni.
8. La Rete elabora linee di indirizzo negli specifici
campi d'intervento delle politiche afferenti al sistema
degli interventi e dei servizi sociali. Le linee di
indirizzo si affiancano ai Piani di cui al comma 6 e
costituiscono strumenti operativi che orientano le pratiche
dei servizi territoriali, a partire dalla condivisione
delle esperienze, dei metodi e degli strumenti di lavoro,
al fine di assicurare maggiore omogeneita' nell'erogazione
delle prestazioni. Su proposta della Rete, le linee di
indirizzo sono adottate con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni
per i profili di competenza e previa intesa in sede di
Conferenza unificata.
9. Ferme restando le competenze della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997, la Rete puo' formulare proposte e pareri in
merito ad atti che producono effetti sul sistema degli
interventi e dei servizi sociali. La Rete esprime, in
particolare, il proprio parere sul Piano nazionale per la
lotta alla poverta', prima dell'iscrizione all'ordine del
giorno per la prevista intesa.
10. Le riunioni della Rete sono convocate dal Ministro
del lavoro e delle politiche sociali. Le modalita' di
funzionamento sono stabilite con regolamento interno,
approvato dalla maggioranza dei componenti.
La segreteria tecnica della Rete e il coordinamento dei
gruppi di lavoro di cui al comma 4 sono assicurate dalla
Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la
programmazione sociale. Dalla costituzione della Rete e
della sua articolazione in tavoli regionali e territoriali
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Per la partecipazione ai lavori della Rete, anche
a livello regionale e territoriale, non spetta alcun
compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o
altro emolumento comunque denominato.
10-bis. Al fine di agevolare l'attuazione del Rdc e'
costituita, nell'ambito della Rete, una cabina di regia
come organismo di confronto permanente tra i diversi
livelli di governo. La cabina di regia, presieduta dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' composta
dai componenti della Rete di cui al comma 2, lettere a) e
b), dai responsabili per le politiche del lavoro
nell'ambito delle giunte regionali e delle province
autonome, designati dai rispettivi presidenti, da un
rappresentante dell'Agenzia nazionale per le politiche
attive del lavoro (ANPAL) e da un rappresentante dell'INPS.
La cabina di regia opera, anche mediante articolazioni
in sede tecnica, secondo modalita' definite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e consulta
periodicamente le parti sociali e gli enti del Terzo
settore rappresentativi in materia di contrasto della
poverta'. Ai componenti della cabina di regia non e'
corrisposto alcun compenso, indennita' o rimborso di spese.
Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione
del presente comma con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente».
 
Art. 40

Ambito di applicazione del titolo II

1. Le disposizioni di cui al titolo II, fermo restando quanto previsto dagli articoli 33, commi 1 e 2, 34, 35 e 36, si applicano alle persone che abbiano compiuto 70 anni.
 
Art. 41

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Note all'art. 41:
- Si riporta il comma 1264 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006:
«1264. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su
tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non
autosufficienti, e' istituito presso il Ministero della
solidarieta' sociale un fondo denominato "Fondo per le non
autosufficienze", al quale e' assegnata la somma di 100
milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
 
Art. 42

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 36, comma 2, lettera b), pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e 250 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) quanto a 125 milioni di euro per l'anno 2025 e 125 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sul Programma nazionale «Inclusione e lotta alla poverta'» 2021-2027, nel rispetto delle procedure e criteri di ammissibilita' previsti dal Programma medesimo;
c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle disponibilita' della Missione 5 del PNRR.
 
Art. 43

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.