Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2024 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 25 marzo 2024, n. 41
Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare l'articolo 15 della predetta legge n. 111 del 2023, recante i principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2023;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 25 gennaio 2024;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 2024;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, della salute e per lo sport e i giovani;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita'

1. Le disposizioni del presente decreto costituiscono il quadro regolatorio di fonte primaria della disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia.
2. Ai fini del comma 1, il presente decreto reca il riordino, anche attraverso una loro raccolta sistematica e organica, delle disposizioni di carattere generale applicabili ai giochi pubblici ammessi in Italia e, in particolare, di quelle relative ai giochi a distanza. Le disposizioni relative ai giochi pubblici ammessi in Italia raccolti attraverso rete fisica sono contenute in un successivo decreto legislativo emanato dopo la definizione di una apposita intesa programmatica al riguardo tra Stato, regioni e enti locali.
3. E' esclusa dall'ambito di applicazione del presente decreto la disciplina delle case da gioco che resta quella contenuta nelle disposizioni vigenti che le riguardano.
4. Restano ferme le competenze del Ministero dell'interno in materia di giochi pubblici ai fini della tutela dell'ordine e sicurezza pubblici.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 76 Cost.:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 15 della legge 9 agosto 2023, n.
111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2023, n. 189,
e' il seguente:
«Art. 15 (Principi e criteri direttivi per il
riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi
pubblici). - 1. Il Governo e' delegato ad attuare, con i
decreti legislativi di cui all'articolo 1, il riordino
delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici,
fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici
fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, quale
garanzia di tutela della fede, dell'ordine e della
sicurezza pubblici, del contemperamento degli interessi
pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul
regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui
giochi, nonche' della prevenzione del riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose.
2. Il riordino di cui al comma 1 e' effettuato nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione di misure tecniche e normative
finalizzate a garantire la piena tutela dei soggetti piu'
vulnerabili nonche' a prevenire i disturbi da gioco
d'azzardo e il gioco minorile, quali:
1) diminuzione dei limiti di giocata e di
vincita;
2) obbligo della formazione continua dei gestori
e degli esercenti;
3) rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione
dal gioco, anche sulla base di un registro nazionale al
quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere
esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi
con vincita in denaro;
4) previsione di caratteristiche minime che
devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre
il gioco;
5) certificazione di ciascun apparecchio, con
passaggio graduale, tenendo conto del periodo di
ammortamento degli investimenti effettuati, ad apparecchi
che consentono il gioco solo da ambiente remoto, facenti
parte di sistemi di gioco non alterabili;
6) divieto di raccogliere gioco su competizioni
sportive dilettantistiche riservate esclusivamente a minori
di anni diciotto;
7) impiego di forme di comunicazione del gioco
legale coerenti con l'esigenza di tutela dei soggetti piu'
vulnerabili;
b) disciplina di adeguate forme di concertazione
tra lo Stato, le regioni e gli enti locali in ordine alla
pianificazione della dislocazione territoriale dei luoghi
fisici di offerta di gioco, nonche' del conseguente
procedimento di abilitazione all'erogazione della relativa
offerta nei riguardi dei soggetti che, attraverso apposite
selezioni, ne risultano responsabili, al fine di assicurare
agli investitori la prevedibilita' nel tempo della
dislocazione dei predetti luoghi nell'intero territorio
nazionale e la loro predeterminata distanza da luoghi
sensibili uniformemente individuati;
c) riordino delle reti di raccolta del gioco sia a
distanza sia in luoghi fisici, al fine della
razionalizzazione territoriale e numerica dei luoghi fisici
di offerta di gioco secondo criteri di specializzazione e
progressiva concentrazione della raccolta del gioco in
ambienti sicuri e controllati, con contestuale
identificazione dei parametri soggettivi e oggettivi di
relativa sicurezza e controllo; previsione che le reti dei
concessionari della raccolta del gioco a distanza possano,
sotto la loro diretta responsabilita', comprendere luoghi
fisici per l'erogazione di servizi esclusivamente
accessori, esclusi in ogni caso l'offerta stessa del gioco
a distanza e il pagamento delle relative vincite;
d) per potenziare il contrasto del gioco illegale e
delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali
nell'offerta di gioco, rafforzamento della disciplina sulla
trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilita'
dei soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono
il controllo o partecipano al capitale delle societa'
concessionarie dei giochi pubblici, nonche' dei relativi
esponenti aziendali, prevedendo altresi' specifiche cause
di decadenza dalle concessioni e di esclusione dalle gare
per il rilascio delle concessioni, anche nei riguardi di
societa' fiduciarie, fondi di investimento e trust che
detengano, anche indirettamente, partecipazioni al capitale
o al patrimonio di societa' concessionarie di giochi
pubblici e che risultino non rispettare l'obbligo di
dichiarazione dell'identita' del soggetto indirettamente
partecipante; individuazione di limiti massimi di
concentrazione, per ciascun concessionario e relativi
soggetti proprietari o controllanti, della gestione di
luoghi fisici di offerta di gioco; estensione dei requisiti
previsti dalla normativa antimafia a tutti i partner
contrattuali dei concessionari, in analogia con la
disciplina del subappalto di opere e forniture alla
pubblica amministrazione, intendendo per "partner
contrattuali" tutti i soggetti d'impresa concorrenti nella
cosiddetta filiera, tra cui i produttori, i distributori,
gli installatori di apparecchiature e strumenti di
qualsiasi natura nonche' gli incaricati della manutenzione,
della raccolta e del versamento degli incassi (cosiddetto
"trasporto valori");
e) estensione della disciplina sulla trasparenza e
sui requisiti soggettivi e di onorabilita' di cui alla
lettera d) a tutti i soggetti, costituiti in qualsiasi
forma organizzativa, anche societaria, che partecipano alle
filiere di offerta attivate dalle societa' concessionarie
di giochi pubblici, integrando, ove necessario, le
discipline settoriali vigenti;
f) previsione di una disciplina generale per la
gestione dei casi di crisi irreversibile del rapporto
concessorio in materia di giochi pubblici, specialmente se
derivante da provvedimenti di revoca o di decadenza;
g) in materia di imposizione tributaria sui giochi,
riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di
legge ordinaria, nel rispetto dell'articolo 23 della
Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie
imponibili, i soggetti passivi e la misura massima
dell'imposta; riparto tra la fonte regolamentare e l'atto
amministrativo generale della disciplina dei singoli giochi
e delle condizioni generali di gioco nonche' delle relative
regole tecniche, anche di infrastruttura; definizione del
contenuto minimo dei contratti tra i concessionari e i loro
punti di offerta del gioco, da sottoporre a preventiva
approvazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
h) adeguamento delle disposizioni in materia di
prelievo erariale sui singoli giochi, assicurando il
riequilibrio del prelievo fiscale e distinguendo
espressamente quello di natura tributaria, in funzione
delle diverse tipologie di gioco pubblico, al fine di
armonizzare altresi' le percentuali di aggio o compenso
riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti,
nonche' le percentuali destinate a vincita (payout);
adeguamento delle disposizioni in materia di obblighi di
rendicontazione; certezza del prelievo fiscale per l'intera
durata delle concessioni attribuite a seguito di gare
pubbliche e previsione di specifici obblighi di
investimenti periodici da parte dei concessionari per la
sicurezza del gioco e la realizzazione di costanti buone
pratiche nella gestione delle concessioni;
i) definizione di regole trasparenti e uniformi per
l'intero territorio nazionale in materia di titoli
abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di
autorizzazioni e di controlli, garantendo forme di
partecipazione dei comuni alla pianificazione e
all'autorizzazione dell'offerta fisica di gioco che tenga
conto di parametri di distanza da luoghi sensibili
determinati con validita' per l'intero territorio nazionale
e della dislocazione locale delle sale da gioco e dei punti
di vendita in cui si esercita come attivita' principale
l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi,
nonche' in materia di installazione degli apparecchi idonei
per il gioco lecito, di cui all'articolo 110, comma 6,
lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, comunque con riserva allo Stato della
definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine
e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle
discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello
locale, in quanto compatibili con i principi delle norme
adottate in attuazione della presente lettera;
l) revisione e semplificazione della disciplina
riguardante i titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta
di gioco e divieto di rilascio di tali titoli abilitativi,
nonche' simmetrica nullita' assoluta di tali titoli se
rilasciati, in ambiti territoriali diversi da quelli
pianificati, ai sensi delle precedenti lettere, per la
dislocazione di sale da gioco e di punti di vendita di
gioco nonche' per l'installazione degli apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a), del citato testo
unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ferme
restando le competenze del Ministero dell'interno in
materia, di cui agli articoli 16 e 88 del medesimo testo
unico;
m) revisione della disciplina dei controlli e
dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, per una
maggiore efficacia preventiva e repressiva della loro
evasione o elusione, nonche' delle altre violazioni in
materia, comprese quelle concernenti il rapporto
concessorio; riordino del vigente sistema sanzionatorio,
penale e amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia
dissuasiva e l'effettivita', prevedendo sanzioni aggravate
per le violazioni concernenti il gioco a distanza;
n) riordino, secondo criteri di maggiore rigore,
specificita' e trasparenza, tenuto conto della normativa di
settore adottata dall'Unione europea, della disciplina in
materia di qualificazione degli organismi di certificazione
degli apparecchi da intrattenimento e divertimento nonche'
della disciplina riguardante le responsabilita' di tali
organismi e quelle dei concessionari per i casi di
certificazioni non veritiere ovvero di utilizzo di
apparecchi non conformi ai modelli certificati; riordino
della disciplina degli obblighi, delle responsabilita' e
delle garanzie, in particolare patrimoniali, proprie dei
produttori o dei distributori di programmi informatici per
la gestione delle attivita' di gioco e della relativa
raccolta;
o) definizione, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Comando
generale del Corpo della guardia di finanza, di piani
annuali di controlli volti al contrasto della pratica del
gioco, in qualunque sua forma, svolto con modalita' non
conformi all'assetto regolatorio statale per la pratica del
gioco lecito;
p) previsione dell'accesso, da parte dei soggetti
pubblici e privati che svolgono attivita' di prevenzione e
cura della patologia da gioco d'azzardo, ai dati
concernenti la diffusione territoriale, la raccolta, la
spesa e la tassazione dei giochi autorizzati di qualsiasi
tipologia e classificazione;
q) previsione di una relazione alle Camere sul
settore del gioco pubblico, presentata dal Ministro
dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ogni
anno, contenente tra l'altro i dati sullo stato delle
concessioni, sui volumi della raccolta, sui risultati
economici della gestione e sui progressi in materia di
tutela dei consumatori di giochi e della legalita'.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali» e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Agenzia», l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) «concessionario», la persona giuridica di diritto privato che esercita pubbliche funzioni nelle attivita' di gestione, esercizio e raccolta di gioco pubblico per conto dello Stato, avendone ottenuto un formale titolo concessorio a seguito di gara pubblica europea;
c) «compenso del concessionario», la remunerazione del concessionario stabilita in occasione della gara per la sua selezione e consistente, in relazione alla natura del provento erariale previsto per ciascuna tipologia di gioco, nella differenza tra le somme giocate e le vincite erogate ovvero, anche sotto forma di aggio, in una misura prestabilita della raccolta quale corrispettivo per l'esercizio delle funzioni pubbliche trasferite ovvero dei compiti e dei doveri attribuiti con la concessione;
d) «compenso del punto vendita ricariche», la remunerazione riconosciuta dal concessionario al titolare del punto vendita ricariche;
e) «gioco pubblico a distanza» ovvero «gioco pubblico online», le tipologie di gioco, anche di abilita', con vincita in denaro disciplinate con regolamento, per la cui partecipazione e' richiesto il pagamento di una posta costituita da una somma di denaro, alla cui raccolta il concessionario e' legittimato sulla base della propria concessione e che lo stesso puo' raccogliere esclusivamente con le modalita' a distanza individuate e definite nel contratto accessivo alla concessione;
f) «giochi di abilita'», i giochi pubblici a distanza con vincita in denaro nei quali le probabilita' di vincita dipendono dall'abilita' del giocatore in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio;
g) «gioco responsabile», l'insieme delle misure volte a ridurre la diffusione di comportamenti di gioco eccessivo o problematico, sviluppando nel giocatore la capacita' di giocare in modo equilibrato, consapevole e controllato;
h) «giochi di ippica nazionale», le formule di scommessa ippica a totalizzatore denominate vincente, accoppiata, tris, quarte' e quinte';
i) «giochi di sorte a quota fissa», il gioco in solitario nel quale i possibili esiti hanno una probabilita' di verificarsi predefinita e invariabile e il rapporto tra l'importo della vincita conseguibile e il prezzo della partecipazione al gioco e' conosciuto dal giocatore all'atto della puntata;
l) «giochi di carte in modalita' di torneo», la riproduzione mediante rappresentazione virtuale di un gioco effettuato con le carte al quale prendono parte due o piu' giocatori sulla base della stessa quota di partecipazione e le vincite sono assegnate sulla base della classifica ottenuta all'esito dei risultati conseguiti da ciascun giocatore;
m) «giochi di carte in modalita' diversa dal torneo», la riproduzione mediante rappresentazione virtuale di un gioco effettuato con le carte nel quale le vincite sono assegnate sulla base dei risultati ottenuti in ogni singola mano di gioco;
n) «giochi numerici a quota fissa», i giochi di sorte basati sulla scelta di numeri all'atto della giocata ovvero sull'attribuzione alla giocata di numeri determinati casualmente, per i quali l'importo della vincita, conseguita sulla base delle combinazioni vincenti, e' predeterminato;
o) «giochi numerici a totalizzatore nazionale», i giochi di sorte basati sulla scelta di numeri all'atto della giocata ovvero sull'attribuzione alla giocata di numeri determinati casualmente, per i quali una quota predeterminata delle poste di gioco e' conferita a un unico montepremi avente una base di raccolta di ampiezza non inferiore a quella nazionale e che prevedono, altresi', la ripartizione in parti uguali del montepremi tra le giocate vincenti appartenenti alla medesima categoria di premi;
p) «lotterie a estrazione istantanea», le lotterie nelle quali i giocatori possono immediatamente conoscere la vincita attraverso un documento, anche virtuale, che reca, celato a ogni preventiva forma di possibile evidenza o ricognizione esplorativa, il risultato di una combinazione casuale di vincita;
q) «Ministro», il Ministro dell'economia e delle finanze;
r) «punto vendita ricariche», il luogo della rete fisica di gioco il cui titolare, autorizzato alla raccolta di giochi pubblici, e' scelto e contrattualizzato direttamente dal concessionario per la sola erogazione di servizi esclusivamente accessori al gioco pubblico online, consistenti nella assistenza al giocatore nella apertura, ricarica e chiusura del conto di gioco, esclusa in ogni caso sia l'offerta di gioco a distanza sia la movimentazione delle somme, anche frutto di giocate, depositate nel conto di gioco del giocatore;
s) «palinsesto», il programma predisposto dal concessionario e approvato dalla Agenzia degli eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, nonche' delle tipologie di scommesse che costituisce il documento ufficiale in riferimento al quale il concessionario puo' accettare scommesse;
t) «regolamento», regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, su proposta dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
u) «scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori», la modalita' di scommessa a quota fissa sportiva dove i giocatori possono rivestire il ruolo di scommettitore o di banco e il concessionario agisce come intermediario, limitandosi a mettere in contatto, attraverso la piattaforma e in maniera anonima, i singoli scommettitori;
v) «scommesse su eventi simulati», scommesse su eventi, simulati informaticamente, sportivi, ippici e su altri eventi, il cui esito e' visualizzato tramite una grafica animata o per mezzo di un evento reale precedentemente registrato;
z) «TULPS», il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Note all'art. 2:
- Il testo del comma 3 dell'art. 17, della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri» e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante
«Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
giugno 1931, n. 146.
 
Art. 3

Principi ordinamentali del gioco in Italia

1. L'esercizio del gioco pubblico e' consentito nel territorio dello Stato nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:
a) tutela dei minori di eta';
b) legalita' del gioco, assicurata attraverso la conformita' alla disciplina stabilita dalle norme primarie e secondarie di settore;
c) sviluppo del gioco sicuro, volto ad assicurare la tutela del giocatore, specie se appartenente a fasce deboli, sia dal punto di vista della salute sia da quello dell'ordine pubblico e della sicurezza rispetto a fenomeni criminali;
d) promozione del gioco responsabile, diretto a evitare forme anomale o distorte delle giocate o comunque suscettibili di generare dipendenza patologica nel giocatore;
e) trasparenza dell'offerta di gioco, quale garanzia della piena conoscibilita' delle regole e dei meccanismi di gioco;
f) sviluppo delle reti di gioco secondo modelli che assicurano competitivita' e solidita' organizzativa, economica ed efficienza dei soggetti che compongono le relative filiere;
g) prevenzione, contrasto e repressione del gioco illegale o comunque non conforme a quello ammesso e regolato in Italia, nonche' delle attivita' di riciclaggio eventualmente connesse alle attivita' di gioco;
h) tracciabilita' dei flussi economici e finanziari delle giocate, al fine di prevenire e contenere ogni utilizzo finanziario non corretto delle attivita' di gioco;
i) unitarieta' e uniformita' della organizzazione e della gestione della rete di offerta di gioco pubblico nell'intero territorio nazionale;
l) utilizzo della pubblicita' del gioco pubblico funzionale alla diffusione del gioco sicuro e responsabile, comunque coerente con l'esigenza di tutela dei soggetti piu' vulnerabili;
m) promozione, comunicazione e diffusione di messaggi funzionali alla diffusione del gioco sicuro e responsabile, anche a fini sociali e comunque coerenti con l'esigenza di tutela e protezione dei giocatori, in particolare dei soggetti piu' vulnerabili, e per prevenire e contrastare il gioco patologico, che riportano l'indicazione del logo o del marchio del concessionario che promuove il messaggio.
2. I principi di cui al comma 1 valgono quale criterio interpretativo delle norme in materia di gioco pubblico stabilite dall'ordinamento nazionale.
 
Art. 4

Principi europei in materia di gioco

1. Il gioco ammesso in Italia deve rispettare i principi emergenti dell'ordinamento europeo. In particolare, l'esercizio del gioco pubblico in Italia deve avvenire in conformita' al principio della libera concorrenza sul mercato comune, al principio di non discriminazione e alle liberta' stabilite dai trattati dell'Unione europea, ferme in ogni caso le limitazioni dagli stessi previste.
2. I requisiti richiesti per l'affidamento della concessione e gli impegni previsti per il concessionario sono determinati facendo riferimento alla effettiva tutela della salute del giocatore, nonche' alla effettiva tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza.
3. L'esercizio del gioco pubblico in Italia garantisce in ogni caso la tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra concessionario e giocatore e nei rapporti tra concessionario e pubblica amministrazione, secondo la disciplina emergente dai Trattati dell'Unione europea. Conseguentemente e' riconosciuta la rilevanza del principio di stabilita' delle regole della concessione, sia con riguardo agli obblighi e ai diritti del concessionario, inclusi eventuali canoni richiesti dallo Stato sia con riferimento alla disciplina fiscale, in quanto criterio di adeguata tutela dell'affidamento del concessionario rispetto al piano di investimenti adottato al momento della concessione.
4. I principi europei valgono quale criterio interpretativo preferenziale delle norme applicabili al gioco in Italia cosicche' l'interpretazione conforme a tali principi prevale rispetto ad altre possibili interpretazioni.
 
Art. 5

Fonti della disciplina del gioco in Italia

1. La disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia e' recata dalle seguenti fonti:
a) fonti pattizie, bilaterali e multilaterali, di rilievo sovranazionale e fonti normative dell'Unione europea, per quanto di competenza;
b) la legge, incluso il presente decreto che costituisce il quadro regolatorio nazionale di carattere primario, assumendo il connotato di legge fondamentale della materia;
c) il regolamento;
d) il decreto del Ministro ovvero il provvedimento del direttore dell'Agenzia, se previsti dalla legge e dal regolamento.
2. Le disposizioni di legge o di regolamento possono essere modificate o abrogate da una fonte successiva di pari rango soltanto se la modifica o l'abrogazione viene riportata in modo esplicito.
3. In attuazione del principio di stabilita' delle regole della concessione di cui all'articolo 4, comma 3, gli obblighi e i diritti del concessionario, incluso l'eventuale canone richiesto dallo Stato e il regime di tassazione delle attivita' di gioco, non sono modificati per il periodo di vigenza ed efficacia della concessione.
 
Art. 6

Giochi pubblici a distanza e sistema concessorio

1. Le tipologie di gioco pubblico con vincita in denaro, riservate allo Stato, di cui sono consentiti, in forza di apposito titolo concessorio rilasciato dall'Agenzia, l'esercizio e la raccolta a distanza sono le seguenti:
a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonche' su altri eventi;
b) concorsi pronostici sportivi e ippici;
c) giochi di ippica nazionale;
d) giochi di abilita', inclusi i giochi di carte in modalita' torneo e in modalita' diversa dal torneo, nonche' giochi di sorte a quota fissa;
e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;
f) bingo;
g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;
h) giochi numerici a quota fissa;
i) lotterie a estrazione istantanea o differita;
l) ulteriori giochi svolti in modalita' virtuale o digitale, anche attraverso il metaverso, istituiti e disciplinati con regolamento.
2. La disciplina dei giochi di cui al comma 1 e' introdotta ovvero adeguata con appositi regolamenti. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti adottati in applicazione del presente decreto restano ferme le discipline di gioco vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.
3. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o piu' dei giochi pubblici di cui al comma 1, lettere da a) a f), sono consentiti ai soggetti in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui al comma 5, ai quali l'Agenzia, all'esito di apposite procedure di gara pubblica bandite nel rispetto delle disposizioni nazionali e unionali, attribuisce la concessione per la durata massima di nove anni, con esclusione del rinnovo.
4. L'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere g), h) e i), sono consentiti ai soggetti titolari unici di concessione per la loro gestione e sviluppo. La raccolta a distanza dei giochi di cui al primo periodo e' altresi' consentita, previa autorizzazione dell'Agenzia, ai concessionari di cui al comma 3, ai quali i titolari unici di concessione ne diano licenza contrattualizzandone altresi' il relativo aggio, comunque non inferiore all'8 per cento ovvero a quello riconosciuto ai punti fisici di vendita dei medesimi giochi.
5. La concessione ai soggetti di cui ai commi 3 e 4, primo periodo, e' rilasciata dall'Agenzia, all'esito di gara pubblica, cui si puo' partecipare anche nelle forme di aggregazione previste dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e subordinatamente al rispetto, per chi partecipa alla gara, dei seguenti requisiti e condizioni, da prevedere nel bando di gara e valevoli per l'intera durata della concessione:
a) costituzione in forma giuridica di societa' di capitali, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, anteriormente al rilascio della concessione e alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva;
b) possesso di adeguata pregressa esperienza e moralita' esplicantesi nell'esercizio dell'attivita' di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza, in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, con ricavi complessivi, rivenienti da tale attivita', non inferiori alla somma di 3 milioni di euro conseguiti nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda;
c) possesso di una capacita' tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dall'Agenzia con il bando di gara che prevede, tra gli altri, requisiti minimi ambientali, sociali, di innovazione tecnologica e di cybersicurezza, il cui possesso da parte del partecipante, anche mediante ricorso all'istituto dell'avvalimento, e' comprovato da relazione tecnica asseverata da soggetto terzo indipendente, nonche' parametri minimi ai fini della adozione di una articolata policy di gioco responsabile, requisiti e parametri questi che sono oggetto di valutazione e di punteggio in sede di procedura di affidamento della concessione;
d) possesso di adeguati requisiti di solidita' patrimoniale, individuati dall'Agenzia con il bando di gara;
e) possesso degli ulteriori requisiti individuati dall'Agenzia con il bando di gara, secondo principi di ragionevolezza e proporzionalita' e tutela della concorrenza, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 36 del 2023, tra i quali, in particolare, il possesso di certificazioni di sistemi di qualita' conformi alle norme europee e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati e il possesso di certificazioni in materia di responsabilita' sociale di impresa e di sistemi di sicurezza e gioco responsabile;
f) comunicazione all'Agenzia dei dati identificativi delle persone fisiche o giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento;
g) presentazione di un piano degli investimenti individuato dall'Agenzia con il bando di gara, secondo principi di ragionevolezza e proporzionalita' e tutela della concorrenza, asseverato da soggetto terzo con specifica relazione circa la relativa sostenibilita' commisurata alla durata e alle condizioni che regolano il rapporto concessorio;
h) impegno all'osservanza dei limiti di deposito fissati dall'Agenzia con il bando di gara, secondo principi di ragionevolezza e proporzionalita' e tutela della concorrenza;
i) impegno ad adottare azioni e misure da porre in essere per contrastare il gioco patologico preventivamente sottoposte alla valutazione dell'Agenzia;
l) impegno, condizionato all'affidamento della concessione, alla costituzione e al rilascio a favore dell'Agenzia di una garanzia nelle forme e alle condizioni definite nella procedura competitiva secondo le disposizioni di cui all'articolo 117 del decreto legislativo n. 36 del 2023;
m) dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo n. 36 del 2023;
n) residenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software, e in specie dei server, dedicati alle attivita' oggetto di concessione in uno degli Stati dello Spazio economico europeo;
o) attivazione da parte del concessionario, previa autorizzazione dell'Agenzia e compatibilmente con le specifiche regole tecniche da essa stabilite, di un sito internet con dominio di primo livello nazionale direttamente gestito dal medesimo, collegato alla propria concessione e di sua proprieta' con esclusione della possibilita' per il medesimo concessionario di mettere il riferito sito nonche' qualsiasi elemento di offerta di gioco a disposizione di soggetti terzi, anche se appartenenti al medesimo gruppo societario, con qualsiasi soluzione tecnica o di interfaccia. A fini di trasparenza e di riconducibilita' al concessionario del sito e delle app di cui al comma 6, lettera d), sul sito internet e' obbligatoriamente presente il logo o il marchio del concessionario. In caso di assenza del logo o del marchio del concessionario l'Agenzia procede alla sospensione della concessione e, in caso di plurime violazioni, puo' procedere alla decadenza della concessione;
p) versamento di un corrispettivo una tantum, di importo pari a 7 milioni di euro per ogni concessione richiesta, nella misura di 4 milioni di euro all'atto dell'aggiudicazione e 3 milioni di euro all'atto della effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario, da attivarsi, comunque, non oltre sei mesi dal rilascio della concessione, fermo restando il limite numerico massimo di cinque concessioni che possono essere chieste da un singolo gruppo societario;
q) sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui al comma 6.
6. La sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara, il cui modello e' reso disponibile dall'Agenzia sul proprio sito web, implica altresi' l'assunzione da parte del soggetto aggiudicatario dei seguenti obblighi valevoli per l'intera durata della concessione:
a) dimostrazione, su richiesta dell'Agenzia, della persistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 5 e comunicazione all'Agenzia di ogni variazione relativa ai predetti requisiti e condizioni;
b) immediata e integrale ricostituzione del capitale sociale nei casi di sua riduzione;
c) accesso dei giocatori all'area operativa del sito internet o delle app di gioco del concessionario dedicati all'offerta dei giochi di cui al comma 1, lettere da a) a f), nonche' a quelli di cui alle lettere g), h), i) nei casi di cui al comma 4;
d) in caso di accesso a ogni tipologia di gioco oggetto di concessione, tramite una specifica app, sottoposta a certificazione, le relative caratteristiche tecniche, sono definite dall'Agenzia;
e) adozione e messa a disposizione dei meccanismi di tutela e protezione del giocatore di cui all'articolo 15;
f) esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori ed esplicitazione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario;
g) indicazione, in modo visibile, sul sito internet e sulle app di gioco del concessionario del numero identificativo della concessione in titolarita' e del marchio istituzionale dell'Agenzia;
h) promozione di comportamenti responsabili di gioco da parte dei giocatori e vigilanza sulla loro adozione;
i) svolgimento dell'eventuale attivita' di commercializzazione esclusivamente mediante il canale prescelto dei giochi oggetto di concessione;
l) impegno a collaborare con l'Agenzia, anche mediante messa a disposizione, su richiesta, di atti e documenti, per l'espletamento delle sue attivita' di vigilanza e controllo;
m) utilizzo di conti correnti bancari o postali esclusivamente dedicati alla gestione delle somme depositate sui conti di gioco dei giocatori;
n) pagamento, a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione, di un canone annuo di concessione determinato nella misura del 3 per cento del margine netto del concessionario calcolato sottraendo all'importo della raccolta di gioco l'ammontare delle vincite erogate e delle relative imposte e quote di prelievo ovvero del compenso del concessionario per i giochi in concessione non soggetti a un prelievo tributario calcolato sulla differenza fra raccolta e vincite erogate, versato in due rate di pari importo entro il 16 gennaio e il 16 luglio di ogni anno di concessione.
7. L'istruttoria delle domande di partecipazione alla gara e' effettuata dalla Agenzia entro sessanta giorni dalla data del loro ricevimento complete di tutta la documentazione occorrente per il riscontro dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 5. In caso di incompletezza della domanda ovvero della relativa documentazione, il termine e' sospeso fino alla data stabilita dall'Agenzia per la sua regolarizzazione. Il termine e' altresi' sospeso, in caso di richiesta dell'Agenzia di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti, dalla data della richiesta e fino alla loro ricezione. In caso di decorso del termine per l'istruttoria senza l'adozione di un provvedimento conclusivo espresso da parte dell'Agenzia, la domanda di concessione si intende respinta.
8. La raccolta a distanza dei giochi pubblici di cui al comma 1 e' subordinata alla stipula, anche per via telematica, di un contratto di conto di gioco tra il concessionario e il giocatore. Lo schema del contratto di conto di gioco e' trasmesso all'Agenzia dal concessionario in occasione della partecipazione alla gara pubblica, e successivamente in occasione di ogni sua modificazione, ed e' predisposto dal concessionario nel rispetto delle seguenti condizioni minime:
a) regolazione del contratto secondo la legge dello Stato italiano e previsione che e' italiano il foro competente per le eventuali controversie, nel rispetto delle norme vigenti, anche di fonte europea, e con esclusione espressa della risoluzione arbitrale delle controversie;
b) per la certezza della identificazione del giocatore, apertura del conto di gioco esclusivamente con l'utilizzo di un valido documento di identita' o di altro strumento di identificazione digitale anche con sicurezza di secondo livello, riconosciuto in Italia, indicato con provvedimento del direttore dell'Agenzia;
c) utilizzo del conto di gioco in osservanza delle disposizioni vigenti, anche di fonte unionale, in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo;
d) unicita' del contratto di conto di gioco con ciascun giocatore, divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l'intermediazione di giocate altrui, improduttivita' di frutti del conto di gioco per il giocatore, nonche' gratuita' della relativa utilizzazione per il giocatore, divieto di frazionamento del conto di gioco nella gestione dei singoli prodotti o app di gioco e nella relativa rendicontazione contabile;
e) indisponibilita' da parte del concessionario delle somme depositate sul conto di gioco, fatte salve le operazioni di addebito e di accredito, sempre mediante strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilita' dei flussi finanziari, direttamente connesse all'esercizio dei giochi oggetto di concessione;
f) tempestiva contabilizzazione e messa a disposizione del giocatore delle vincite e delle relative somme, sempre mediante strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilita' dei flussi finanziari, comunque non oltre un'ora dalla certificazione ufficiale del verificarsi dell'evento che determina la vincita, salvo specifica diversa disposizione prevista dal regolamento di un singolo gioco;
g) accredito al giocatore, sempre mediante strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilita' dei flussi finanziari, entro e non oltre sette giorni dalla richiesta, delle somme rivenienti da vincite dal medesimo conseguite ed accreditate sul conto di gioco di cui il giocatore chieda al concessionario il prelievo;
h) in caso di prelievi di parte delle somme giacenti sul conto di gioco, effettuati su richiesta del relativo titolare, accredito a quest'ultimo dell'importo prelevato sempre mediante strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilita' dei flussi finanziari;
i) informativa relativa al trattamento dei dati personali rispettosa della normativa vigente in materia;
l) restituzione integrale ai giocatori, sempre mediante strumenti di pagamento, idonei a garantire la tracciabilita' dei flussi finanziari, delle somme costituenti il saldo dei loro conti di gioco nel caso in cui, alla scadenza a qualsiasi titolo della sua concessione, il concessionario non ne consegua una nuova attribuzione;
m) devoluzione all'erario delle somme costituenti il saldo dei conti di gioco decorsi tre anni dalla loro ultima movimentazione.

Note all'art. 6:
- Il testo degli articoli 94, 95, 100 e 117 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei
contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77, S.O., e' il seguente:
«Art. 94 (Cause di esclusione automatica). - 1. E'
causa di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli
articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attivita'
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche'
per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo
74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico
delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43 e dall'articolo 452-quaterdieces del codice penale,
in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio
dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli
articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice
penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile;
c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli
2621 e 2622 del codice civile;
d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunita' europee, del 26 luglio 1995;
e) delitti, consumati o tentati, commessi con
finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o
reati connessi alle attivita' terroristiche;
f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e
648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109;
g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme
di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione.
2. E' altresi' causa di esclusione la sussistenza,
con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni
di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al
decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui
all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto
legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data
dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al
controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del
medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione puo'
subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento
suindicato.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 e' disposta se
la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi
indicati sono stati emessi nei confronti:
a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini
di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
b) del titolare o del direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale;
c) di un socio amministratore o del direttore
tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo;
d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
se si tratta di societa' in accomandita semplice;
e) dei membri del consiglio di amministrazione cui
sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi
gli institori e i procuratori generali;
f) dei componenti degli organi con poteri di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo;
g) del direttore tecnico o del socio unico;
h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di
cui alle lettere precedenti.
4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica
l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero
la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti
degli amministratori di quest'ultima.
5. Sono altresi' esclusi:
a) l'operatore economico destinatario della
sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81;
b) l'operatore economico che non abbia presentato
la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12
marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato
dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo
requisito;
c) in relazione alle procedure afferenti agli
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con
le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e
dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori
economici tenuti alla redazione del rapporto sulla
situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano
prodotto, al momento della presentazione della domanda di
partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto
redatto, con attestazione della sua conformita' a quello
trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla
consigliera e al consigliere regionale di parita' ai sensi
del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di
inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo
articolo 46, con attestazione della sua contestuale
trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla
consigliera e al consigliere regionale di parita';
d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a
liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione
coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia
in corso un procedimento per l'accesso a una di tali
procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95
del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui
al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice.
L'esclusione non opera se, entro la data
dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di
cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267
del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui
al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non
intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle
procedure concorsuali;
e) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di
gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di
esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel
casellario informatico;
f) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante
il quale perdura l'iscrizione.
6. E' inoltre escluso l'operatore economico che ha
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono
gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate
nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica
quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi
obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare
le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito
tributario o previdenziale sia comunque integralmente
estinto, purche' l'estinzione, il pagamento o l'impegno si
siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine
di presentazione dell'offerta.
7. L'esclusione non e' disposta e il divieto di
aggiudicare non si applica quando il reato e' stato
depenalizzato oppure quando e' intervenuta la
riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena
accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata
estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del
codice penale, oppure quando il reato e' stato dichiarato
estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della
condanna medesima.».
«Art. 95 (Cause di esclusione non automatica). - 1.
La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla
procedura un operatore economico qualora accerti:
a) sussistere gravi infrazioni, debitamente
accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in
materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonche' agli
obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai
contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali
elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
b) che la partecipazione dell'operatore economico
determini una situazione di conflitto di interesse di cui
all'articolo 16 non diversamente risolvibile;
c) sussistere una distorsione della concorrenza
derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori
economici nella preparazione della procedura d'appalto che
non possa essere risolta con misure meno intrusive;
d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere
che le offerte degli operatori economici siano imputabili
ad un unico centro decisionale a cagione di accordi
intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla
stessa gara;
e) che l'offerente abbia commesso un illecito
professionale grave, tale da rendere dubbia la sua
integrita' o affidabilita', dimostrato dalla stazione
appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono
indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti
professionali, nonche' i mezzi adeguati a dimostrare i
medesimi.
2. La stazione appaltante esclude altresi' un
operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha
commesso gravi violazioni non definitivamente accertate
agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o
contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni
non definitivamente accertate in materia fiscale quelle
indicate nell'allegato II.10. La gravita' va in ogni caso
valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il
presente comma non si applica quando l'operatore economico
ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in
modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o
sanzioni, oppure quando il debito tributario o
previdenziale sia comunque integralmente estinto, purche'
l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano
perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di
presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui
l'operatore economico abbia compensato il debito tributario
con crediti certificati vantati nei confronti della
pubblica amministrazione.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma
3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non e'
disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:
a) il reato e' stato depenalizzato;
b) e' intervenuta la riabilitazione;
c) nei casi di condanna a una pena accessoria
perpetua, questa e' stata dichiarata estinta ai sensi
dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
d) il reato e' stato dichiarato estinto dopo la
condanna;
e) la condanna e' stata revocata.
Articolo 100. Requisiti di ordine speciale.
1. Sono requisiti di ordine speciale:
a) l'idoneita' professionale;
b) la capacita' economica e finanziaria;
c) le capacita' tecniche e professionali.
2. Le stazioni appaltanti richiedono requisiti di
partecipazione proporzionati e attinenti all'oggetto
dell'appalto.
3. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di
servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono
l'iscrizione nel registro della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato o presso i
competenti ordini professionali per un'attivita' pertinente
anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto.
All'operatore economico di altro Stato membro non residente
in Italia e' richiesto di dichiarare ai sensi del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.
445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all'allegato II.11. In sede di prima
applicazione del codice, l'allegato II.11 e' abrogato a
decorrere dalla data di entrata in vigore di un
corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato,
che lo sostituisce integralmente anche in qualita' di
allegato al codice.
4. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di
lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le
stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici
siano qualificati. L'attestazione di qualificazione e'
rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati
dall'ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori
di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie
di opere ed all'importo delle stesse e' disciplinato
dall'allegato II.12. Le categorie di opere si distinguono
in categorie di opere generali e categorie di opere
specializzate. Il possesso di attestazione di
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai
lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e
sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di
partecipazione di cui al presente articolo nonche' per
l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto. In sede di
prima applicazione del codice l'allegato II.12 e' abrogato
a decorrere dalla data di entrata in vigore di un
corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentita l'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in
qualita' di allegato al codice.
5. Per ottenere o rinnovare l'attestazione di
qualificazione gli operatori economici devono:
a) essere iscritti nel registro della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o
presso i competenti ordini professionali per un'attivita',
prevista dall'oggetto sociale e compresa nella categoria
per la quale e' richiesta l'attestazione;
b) non essere incorsi nelle cause di esclusione di
cui al Capo II del presente Titolo nel triennio precedente
alla data della domanda di rilascio o di rinnovo
dell'attestazione di qualificazione;
c) essere in possesso di certificazioni di sistemi
di qualita' conformi alle norme europee e alla vigente
normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati.
6. L'organismo di attestazione rilascia
l'attestazione di qualificazione per la categoria di opere
generali o specializzate per l'esecuzione delle quali
l'operatore economico risulti essere in possesso di
adeguata capacita' economica e finanziaria, di adeguata
dotazione di attrezzature tecniche e risorse umane, e
dispone la classificazione per importi in ragione della
documentata pregressa esperienza professionale.
7. Fino alla emanazione del regolamento di cui al
sesto periodo del comma 4, il periodo di attivita'
documentabile e' quello relativo ai quindici anni
antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la
societa' organismo di attestazione (SOA) e la
qualificazione ha durata di cinque anni, con verifica entro
il terzo anno del mantenimento dei requisiti.
8. Con il regolamento di cui al sesto periodo del
comma 4 sono in ogni caso disciplinati:
a) la procedura per ottenere l'attestazione di
qualificazione e per il suo rinnovo, prevedendo che
l'operatore economico richieda la conferma
dell'attestazione nel caso in cui, nel periodo di validita'
dell'attestazione, intervenga una modifica soggettiva;
b) i requisiti per la dimostrazione dell'adeguata
capacita' economica e finanziaria e per la dimostrazione
del possesso di adeguate attrezzature tecniche e di
adeguato organico;
c) le modalita' di qualificazione degli operatori
economici di cui all'articolo 67, comma 1, sulla base del
criterio del cumulo nonche' i criteri di imputazione di cui
all'articolo 67, comma 6;
d) le modalita' di documentazione delle pregresse
esperienze professionali, considerando anche i lavori
eseguiti a favore di soggetti privati che siano comprovati
da idonea documentazione;
e) le modalita' di verifica a campione compiute
dagli organismi di attestazione;
f) il periodo di durata dell'attestazione di
qualificazione e i periodi intermedi di verifica del
mantenimento dei requisiti;
g) i casi di sospensione e di decadenza
dall'attestazione di qualificazione gia' rilasciata,
prevedendo sanzioni interdittive nel caso di presentazione
di falsa documentazione agli organismi di attestazione.
9. Relativamente agli organismi di attestazione, con
il regolamento di cui al sesto periodo del comma 4 sono in
ogni caso disciplinati:
a) i requisiti soggettivi, organizzativi,
finanziari e tecnici per il conseguimento
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
qualificazione degli operatori economici nonche' la
procedura per ottenere l'autorizzazione;
b) le sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla
decadenza dell'autorizzazione, per le violazioni commesse
dagli organismi di attestazione, anche alle richieste di
informazioni e di atti loro rivolte dall'ANAC
nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza, secondo un
criterio di proporzionalita' e nel rispetto del
contraddittorio;
c) le modalita' dell'esercizio dell'attivita' di
vigilanza da parte dell'ANAC;
d) gli obblighi di conservazione e di pubblicazione
della documentazione in capo agli organismi di
attestazione;
e) gli obblighi di comunicazione all'ANAC in capo
agli organismi di attestazione.
10. Con il regolamento di cui al sesto periodo del
comma 4 e' altresi' definita la disciplina della
qualificazione degli operatori economici per gli appalti di
servizi e forniture. Il regolamento contiene, tra l'altro:
la definizione delle tipologie per le quali e' possibile
una classificazione per valore, la competenza a rilasciare
la relativa attestazione, la procedura e le condizioni per
la relativa richiesta, il regime sanzionatorio.
11. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, per le
procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e
forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli
operatori economici quale requisito di capacita' economica
e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio
del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio
precedente a quello di indizione della procedura. In caso
di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralita' di
lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione
appaltante, il fatturato e' richiesto per ciascun lotto. Le
stazioni appaltanti possono, altresi', richiedere agli
operatori economici quale requisito di capacita' tecnica e
professionale di aver eseguito nel precedente triennio
dalla data di indizione della procedura di gara contratti
analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti
privati.
12. Salvo quanto previsto dall'articolo 102 o da
leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono
esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dal
presente articolo.
13. Gli organismi di cui al comma 4 segnalano
immediatamente all'ANAC i casi in cui gli operatori
economici, ai fini della qualificazione, rendono
dichiarazioni false o producono documenti non veritieri.».
«Art. 117 (Garanzie definitive). - 1. Per la
sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una
garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta
sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita'
previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento
dell'importo contrattuale; tale obbligo e' indicato negli
atti e documenti di gara. Nel caso di procedure realizzate
in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo
della garanzia e' indicato nella misura massima del 10 per
cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure
aventi ad oggetto accordi quadro di cui all'articolo 59,
l'importo della garanzia per tutti gli operatori economici
aggiudicatari e' indicato nella misura massima del 2 per
cento dell'importo dell'accordo quadro; l'importo della
garanzia per i contratti attuativi puo' essere fissato
nella documentazione di gara dell'accordo quadro in misura
anche inferiore al 10 per cento del valore dei contratti
stessi con l'indicazione delle modalita' di calcolo della
maggiorazione prevista dal comma 2.
2. Per salvaguardare l'interesse pubblico alla
conclusione del contratto nei termini e nei modi
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori
al 10 per cento, la garanzia e' aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.
Se il ribasso e' superiore al 20 per cento, l'aumento e' di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore
al 20 per cento. Nel caso di accordi quadro con piu'
operatori che prevedono una riapertura del rilancio, la
maggiorazione di cui al presente periodo e' stabilita dalla
stazione appaltante nella documentazione di gara
dell'accordo quadro.
3. La garanzia e' prestata per l'adempimento di tutte
le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonche' per il rimborso delle somme
pagate in piu' all'esecutore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita' del
maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di
avere effetto solo alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione e secondo le modalita' previste dal comma 8. La
stazione appaltante puo' richiedere all'aggiudicatario la
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in
tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le
riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la
garanzia provvisoria.
4. Negli appalti di lavori l'appaltatore puo'
richiedere prima della stipulazione del contratto di
sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una
ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per
cento degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria
costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la
garanzia da costituire per il pagamento della rata di
saldo, ai sensi del comma 9. Per motivate ragioni di
rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o
a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei
lavori, la stazione appaltante puo' opporsi alla
sostituzione della garanzia. Le ritenute sono svincolate
dalla stazione appaltante all'emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
5. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi
della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito,
per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.
Possono altresi' incamerare la garanzia per il pagamento di
quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti
dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica
dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la
mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1
determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione
della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da
parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al
concorrente che segue nella graduatoria.
7. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 puo'
essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106,
comma 3, con le modalita' previste dal secondo periodo
dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,
nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
8. La garanzia di cui al comma 1 e' progressivamente
svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo
garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva
permane fino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Lo svincolo e' automatico, senza necessita' di nulla osta
del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore,
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti
l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche
agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le
pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei
quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o
della documentazione analoga costituisce inadempimento del
garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia
e' prestata.
9. Il pagamento della rata di saldo e' subordinato
alla costituzione di una cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della
medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse
legale applicato per il periodo intercorrente tra la data
di emissione del certificato di collaudo o della verifica
di conformita' nel caso di appalti di servizi o forniture e
l'assunzione del carattere di definitivita' dei medesimi.
10. L'esecutore dei lavori costituisce e consegna
alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della
consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che
copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli
atti a base di gara o di affidamento e' stabilito l'importo
della somma da assicurare che, di norma, corrisponde
all'importo del contratto stesso qualora non sussistano
motivate particolari circostanze che impongano un importo
da assicurare superiore. La polizza del presente comma
assicura la stazione appaltante contro la responsabilita'
civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione
dei lavori il cui massimale e' pari al 5 per cento della
somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro
ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura
assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia
previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa e'
sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni
appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle
lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro
eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o
di commissione da parte dell'esecutore non comporta
l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione
appaltante.
11. Per i lavori di importo superiore al doppio della
soglia di cui all'articolo 14, il titolare del contratto
per la liquidazione della rata di saldo stipula, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato,
una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi
di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi
derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza contiene
la previsione del pagamento dell'indennizzo
contrattualmente dovuto in favore del committente non
appena questi lo richieda, anche in pendenza
dell'accertamento della responsabilita' e senza che
occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.
Il limite di indennizzo della polizza decennale e' non
inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata
e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio
di proporzionalita' avuto riguardo alla natura dell'opera.
L'esecutore dei lavori stipula altresi' per i lavori di cui
al presente comma una polizza di assicurazione della
responsabilita' civile per danni cagionati a terzi, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione e per la durata di dieci anni e con un
indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera
realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di
5.000.000 di euro.
12. Le garanzie fideiussorie e le polizze
assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi
tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del
made in Italy di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie
prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di
regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale
indebito arricchimento e possono essere rilasciate
congiuntamente da piu' garanti. I garanti designano un
mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione
appaltante.
13. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie
fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto
di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilita'
solidale tra le imprese.
14. Per gli appalti da eseguirsi da operatori
economici di comprovata solidita' nonche' per le forniture
di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui
sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di
produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le
forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e
lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere
affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla
prestazione della garanzia e' possibile previa adeguata
motivazione ed e' subordinato ad un miglioramento del
prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di
esecuzione.».
 
Art. 7

Tracciabilita' dei flussi

1. Al fine di assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, i concessionari autorizzati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici sono obbligati a tracciare tutti i riversamenti e le vincite derivanti dalla raccolta delle giocate e i compensi spettanti ai soggetti operanti nella propria rete. Tale obbligo non comprende i pagamenti dei rimborsi ai giocatori ne' i riversamenti a favore dello Stato o dell'Agenzia per pagamenti di imposte, tasse o utili erariali.
 
Art. 8

Penali convenzionali

1. Gli schemi di convenzione relativi alle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici affidate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto contengono clausole relative a penali contrattuali predisposte, oltre che nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalita', non automaticita', nonche' di gradualita' in funzione della gravita' dell'inadempimento, tenendo conto delle seguenti condizioni minime:
a) misura della penale non superiore complessivamente al 7 per cento delle somme dovute, rispettivamente, all'Agenzia in caso di mancato o ritardato versamento delle stesse, nonche' degli interessi nella misura del saggio di interesse legale nei limiti di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, calcolati dal giorno successivo alla scadenza di quello stabilito per l'effettivo versamento, salva l'applicazione dell'articolo 1384 del codice civile;
b) misura della penale non superiore a euro 5.000 in caso di ritardo superiore a trenta giorni nella presentazione di documentazione ovvero di adempimento a prescrizioni relative alla registrazione dei diritti di proprieta' intellettuale, sulla base di quanto previsto dalle convenzioni accessive alle concessioni;
c) misura della penale non superiore complessivamente al 0,5 per cento della differenza tra la raccolta, le vincite e l'imposta o l'utile erariale dell'anno precedente, a fronte di inadempimento, qualora imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa grave, agli obblighi previsti dalla convenzione accessiva alla concessione e diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), nonche' a fronte del mancato rispetto dei livelli di servizio previsti dalla convenzione di concessione.
2. L'importo complessivo della somma dovuta a titolo di penale convenzionale e' ridotto alla meta' se il concessionario effettua il versamento di quanto eventualmente dovuto, oltre che della penale stessa, entro sette giorni dal ricevimento della contestazione.
3. Con regolamento sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, incluse quelle relative al procedimento di accertamento, contestazione e irrogazione delle penali convenzionali, di partecipazione e contraddittorio nell'ambito di tale procedimento, nonche' per la precisa individuazione dei criteri e dei dati adottati nella determinazione del valore complessivo della penale.

Note all'art. 8:
- La legge 7 marzo 1996, n. 108, recante «Disposizioni
in materia di usura» e' stata pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 marzo 1996, n. 58, S.O.
- Il testo dell'art. 1384 del codice civile e' il
seguente:
«Art. 1384 - La penale puo' essere diminuita
equamente dal giudice, se l'obbligazione principale e'
stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale
e' manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo
all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.».
 
Art. 9

Trasferimento, decadenza, revoca delle concessioni

1. Il trasferimento di una concessione per la raccolta di giochi pubblici a distanza e' nullo se non autorizzato preventivamente ed espressamente dalla Agenzia.
2. Il procedimento di decadenza ovvero di revoca di una concessione di gioco e' svolto dalla Agenzia nel pieno rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Con regolamento, di concerto con il Ministro dell'interno per i profili concernenti l'ordine pubblico e la sicurezza, sono disciplinate le modalita' con le quali, al ricorrere del presupposto per la revoca della concessione ovvero per la decadenza dalla stessa, l'Agenzia puo' assegnare al concessionario un termine per rimuovere, nei limiti consentiti dalla convenzione relativa alla concessione, le cause che altrimenti determinano la revoca ovvero la decadenza. Con lo stesso regolamento sono stabiliti, per il caso di revoca della concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, nel rispetto dell'articolo 21-quinquies della predetta legge n. 241 del 1990, condizioni e limiti per il pagamento di un indennizzo al concessionario proporzionato all'effettivo residuo onere di investimento fino alla data della revoca.
4. In caso di trasferimento autorizzato della concessione ovvero di sua revoca o di decadenza dalla stessa, il concessionario e' comunque obbligato a proseguire nell'ordinaria gestione delle attivita' di raccolta del gioco fino al momento della effettiva immissione nella gestione di tali attivita' di altro concessionario ovvero di effettiva assunzione diretta della gestione da parte dell'Agenzia.
5. Il provvedimento di decadenza dalla concessione di gioco ovvero di revoca della stessa e' pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia.

Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 21-quinquies della legge 7 agosto
1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, e' il seguente:
«Art. 21-quinquies (Revoca del provvedimento). - 1.
Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel
caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile
al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per
i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di
vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse
pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad
efficacia durevole puo' essere revocato da parte
dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo
previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneita'
del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se
la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti
direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di
provvedere al loro indennizzo.
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad
efficacia durevole o istantanea incida su rapporti
negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene
conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da
parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico,
sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di
tale atto con l'interesse pubblico.
1-ter.».
 
Art. 10

Conservazione dell'equilibrio contrattuale
e scadenza anticipata delle concessioni

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'Agenzia inserisce nel contratto accessivo alle concessioni per la raccolta dei giochi pubblici a distanza clausole finalizzate alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali per il ripristino dell'originario equilibrio in caso di sopravvenuti mutamenti del quadro regolatorio di riferimento, di circostanze straordinarie e imprevedibili, sia estranee alla normale alea sia all'ordinaria fluttuazione economica sia al rischio di mercato.
2. In caso di eccessiva onerosita' sopravvenuta, conseguente a significativi e non prevedibili mutamenti del quadro regolatorio, in caso di impossibilita' di raggiungere in buona fede l'accordo di cui al comma 1, il concessionario puo' chiedere alla Agenzia di concordare una scadenza anticipata della concessione e la relativa risoluzione consensuale della convenzione ad essa accessiva. Con provvedimenti legislativi puo' essere previsto un indennizzo a favore del concessionario da determinarsi secondo principi di ragionevolezza e proporzionalita', da corrispondersi in ragione del periodo residuo di durata della concessione non goduto.

Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36, e' il seguente:
«Art. 9 (Principio di conservazione dell'equilibrio
contrattuale). - 1. Se sopravvengono circostanze
straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea,
all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di
mercato e tali da alterare in maniera rilevante
l'equilibrio originario del contratto, la parte
svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il
relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo
buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la
rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere
sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico
dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e,
se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso
d'asta.
2. Nell'ambito delle risorse individuate al comma 1,
la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario
equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale
risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione,
senza alterarne la sostanza economica.
3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1
rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile
o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto
a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le
regole dell'impossibilita' parziale.
4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di
rinegoziazione, dandone pubblicita' nel bando o nell'avviso
di indizione della gara, specie quando il contratto risulta
particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto
economico di riferimento o per altre circostanze, al
rischio delle interferenze da sopravvenienze.
5. In applicazione del principio di conservazione
dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 60 e 120.».
 
Art. 11

Responsabilita'

1. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 177 del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'affidamento della concessione comporta il trasferimento al concessionario del rischio operativo legato alla sua gestione. La convenzione accessiva alle concessioni per l'esercizio della raccolta dei giochi pubblici a distanza attribuite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto contiene clausole conformi alle disposizioni di cui all'articolo 177 del predetto decreto legislativo n. 36 del 2023 e attuative del principio della responsabilita' unica del concessionario nei confronti dell'Agenzia.

Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 177 del citato decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36, e' il seguente:
«Art. 177 (Contratto di concessione e traslazione del
rischio operativo). - 1. L'aggiudicazione di una
concessione comporta il trasferimento al concessionario di
un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o
alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato
della domanda o dal lato dell'offerta o da entrambi. Per
rischio dal lato della domanda si intende il rischio
associato alla domanda effettiva di lavori o servizi che
sono oggetto del contratto. Per rischio dal lato
dell'offerta si intende il rischio associato all'offerta
dei lavori o servizi che sono oggetto del contratto, in
particolare il rischio che la fornitura di servizi non
corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto
in contratto.
2. Si considera che il concessionario abbia assunto
il rischio operativo quando, in condizioni operative
normali, non sia garantito il recupero degli investimenti
effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori
o dei servizi oggetto della concessione. La parte del
rischio trasferita al concessionario deve comportare una
effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato tale
per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal
concessionario non sia puramente nominale o trascurabile.
Ai fini della valutazione del rischio operativo deve essere
preso in considerazione il valore attuale netto
dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del
concessionario.
3. Il rischio operativo, rilevante ai fini della
qualificazione dell'operazione economica come concessione,
e' quello che deriva da fattori eccezionali non prevedibili
e non imputabili alle parti. Non rilevano rischi connessi a
cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali
dell'operatore economico o a cause di forza maggiore.
4. I contratti remunerati dall'ente concedente senza
alcun corrispettivo in denaro a titolo di prezzo si
configurano come concessioni se il recupero degli
investimenti effettuati e dei costi sostenuti
dall'operatore dipende esclusivamente dalla domanda del
servizio o del bene, oppure dalla loro fornitura. Nelle
operazioni economiche comprendenti un rischio soltanto sul
lato dell'offerta il contratto prevede che il corrispettivo
venga erogato solo a fronte della disponibilita'
dell'opera, nonche' un sistema di penali che riduca
proporzionalmente o annulli il corrispettivo dovuto
all'operatore economico nei periodi di ridotta o mancata
disponibilita' dell'opera, di ridotta o mancata prestazione
dei servizi, oppure in caso di mancato raggiungimento dei
livelli qualitativi e quantitativi della prestazione
assunta dal concessionario. Le variazioni del corrispettivo
devono, in ogni caso, essere in grado di incidere
significativamente sul valore attuale netto dell'insieme
dell'investimento, dei costi e dei ricavi.
5. L'assetto di interessi dedotto nel contratto di
concessione deve garantire la conservazione dell'equilibrio
economico-finanziario, intendendosi per tale la
contemporanea presenza delle condizioni di convenienza
economica e sostenibilita' finanziaria. L'equilibrio
economico-finanziario sussiste quando i ricavi attesi del
progetto sono in grado di coprire i costi operativi e i
costi di investimento, di remunerare e rimborsare il
capitale di debito e di remunerare il capitale di rischio.
6. Se l'operazione economica non puo' da sola
conseguire l'equilibrio economico-finanziario, e' ammesso
un intervento pubblico di sostegno. L'intervento pubblico
puo' consistere in un contributo finanziario, nella
prestazione di garanzie o nella cessione in proprieta' di
beni immobili o di altri diritti. Non si applicano le
disposizioni sulla concessione, ma quelle sugli appalti, se
l'ente concedente attraverso clausole contrattuali o altri
atti di regolazione settoriale sollevi l'operatore
economico da qualsiasi perdita potenziale, garantendogli un
ricavo minimo pari o superiore agli investimenti effettuati
e ai costi che l'operatore economico deve sostenere in
relazione all'esecuzione del contratto. La previsione di un
indennizzo in caso di cessazione anticipata della
concessione per motivi imputabili all'ente concedente,
oppure per cause di forza maggiore, non esclude che il
contratto si configuri come concessione.
7. Ai soli fini di contabilita' pubblica si applicano
i contenuti delle decisioni Eurostat. In ogni caso,
l'eventuale riconoscimento di un contributo pubblico, in
misura superiore alla percentuale indicata nelle decisioni
Eurostat e calcolato secondo le modalita' ivi previste, non
ne consente la contabilizzazione fuori bilancio.».
 
Art. 12

Rete telematica

1. L'Agenzia adotta le regole tecniche minime in funzione ed esecuzione delle quali ciascuno dei concessionari appronta e mette in operativita' la propria rete telematica ovvero l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dei dati necessaria per la gestione operativa della concessione che persegua la salvaguardia e la tutela degli interessi generali dell'ordine pubblico, della sicurezza, dell'affidamento dei giocatori, nonche' di una diffusione e sviluppo sostenibili dell'offerta di giochi pubblici.
 
Art. 13

Punti vendita ricariche

1. L'Agenzia istituisce e tiene, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'albo per la registrazione, esclusivamente con modalita' telematiche, dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, nonche' dei soggetti che esercitano attivita' di punti vendita ricariche titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del TULPS, abilitati, in forza di appositi accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari, senza vincolo di mandato in esclusiva, all'esercizio delle predette attivita', a fronte della corresponsione del compenso del punto vendita ricariche.
2. L'iscrizione all'albo e' subordinata al pagamento preventivo all'Agenzia di un importo annuale pari a euro 100. Il mancato pagamento anche di una sola annualita' del predetto importo comporta senz'altro la decadenza dall'iscrizione all'albo.
3. L'iscrizione all'albo e' presupposto e condizione necessaria ed essenziale per lo svolgimento dell'attivita' di punto vendita ricariche, con esclusione espressa di un qualunque prelievo delle somme giacenti sul conto di gioco e del pagamento delle vincite. L'attivita' del punto vendita ricariche non puo' essere svolta senza l'affissione, all'esterno dell'esercizio e in posizione visibile, di una insegna o targa di specifico riconoscimento e individuazione della predetta attivita', le cui caratteristiche e dimensioni sono stabilite con decreto del direttore dell'Agenzia.
4. Lo schema di contratto per il punto vendita di ricariche adottato dal concessionario e' trasmesso all'Agenzia per la verifica della conformita' dei relativi contenuti alle disposizioni del presente articolo.
5. Gli esercenti l'attivita' di punto vendita ricariche effettuano operazioni di ricarica del conto di gioco on line esclusivamente su richiesta del relativo titolare, procedendo a tal fine alla sua identificazione e alla verifica dell'identita' di chi chiede la ricarica presso il punto vendita. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la ricarica del conto di gioco on line presso il punto vendita ricariche avviene mediante gli strumenti di pagamento, idonei a garantire la tracciabilita' dei flussi finanziari, gia' in precedenza indicati dal titolare del conto di gioco al concessionario e da quest'ultimo gia' validati per l'effettuazione delle operazioni sul conto di gioco. Fermo quanto previsto al primo periodo, le operazioni di ricarica effettuate presso i punti vendita ricariche sono consentite, nel limite complessivo settimanale di 100 euro, anche in contanti e mediante strumenti di pagamento diversi da quelli indicati al secondo periodo. Il rispetto del limite di cui al terzo periodo e' garantito dal concessionario mediante apposite misure sul sistema informatico utilizzato dai punti vendita ricariche per l'effettuazione delle ricariche e, per gli adempimenti di cui al presente comma a carico degli esercenti l'attivita' di punto vendita ricariche, trova applicazione l'articolo 64 del decreto legislativo n. 231 del 2007. Restano fermi, per il concessionario, gli obblighi di cui al predetto decreto legislativo n. 231 del 2007. In relazione all'adempimento di cui al quarto periodo a carico del concessionario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 231 del 2007, e, in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 64, commi 1 e 4, dello stesso decreto legislativo.

Note all'art. 13:
- Il testo degli articoli 86 e 88 del Regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza» e' il seguente:
«Art. 86 (art. 84 T.U. 1926). - Non possono
esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi
quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie,
caffe' o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si
consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non
alcooliche, ne' sale pubbliche per bigliardi o per altri
giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di
stallaggio e simili.
Per la somministrazione di bevande alcooliche presso
enti collettivi o circoli privati di qualunque specie,
anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli
soci, e' necessaria la comunicazione al questore e si
applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e
agenti di pubblica sicurezza previsti per le attivita' di
cui al primo comma.
Relativamente agli apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110,
commi 6 e 7, la licenza e' altresi' necessaria:
a) per l'attivita' di produzione o di importazione;
b) per l'attivita' di distribuzione e di gestione,
anche indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o
pubblici diversi da quelli gia' in possesso di altre
licenze di cui al primo o secondo comma o di cui
all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree
aperte al pubblico od in circoli privati.».
«Art. 88 (art. 86 T.U. 1926). - 1. La licenza per
l'esercizio delle scommesse puo' essere concessa
esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da
parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge
riserva la facolta' di organizzazione e gestione delle
scommesse, nonche' a soggetti incaricati dal concessionario
o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa
concessione o autorizzazione.».
- Il testo degli articoli 9, 53 e 64 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione
della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e' il
seguente:
«Art. 9 (Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia). -
1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza, nel quadro degli obiettivi e priorita' strategiche
individuati annualmente dal Ministro dell'economia e delle
finanze con la Direttiva generale per l'azione
amministrativa e la gestione, esegue i controlli
sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente
decreto da parte dei soggetti obbligati non vigilati dalle
Autorita' di vigilanza di settore nonche' gli ulteriori
controlli effettuati, in collaborazione con la UIF che ne
richieda l'intervento a supporto dell'esercizio delle
funzioni di propria competenza.
2. Al fine di garantire economicita' ed efficienza
dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo, il Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza puo' eseguire, previa
intesa con le autorita' di vigilanza di settore
rispettivamente competenti, i controlli sui seguenti
soggetti:
a) istituti di pagamento, istituti di moneta
elettronica e relative succursali;
b) punti di contatto centrale di cui all'articolo
1, comma 2, lettera ii);
c) societa' fiduciarie e intermediari di cui
all'albo previsto dall'articolo 106 TUB;
d) soggetti eroganti micro-credito ai sensi
dell'articolo 111 TUB e i confidi e gli altri soggetti di
cui all'articolo 112 TUB;
e) succursali insediate sul territorio della
Repubblica di intermediari bancari e finanziari e di
imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione
centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
f) intermediari assicurativi di cui all'articolo
109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei
rami di attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
g) revisori legali e societa' di revisione legale
con incarichi di revisione legale su enti di interesse
pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;
h) soggetti che esercitano l'attivita' di custodia
e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo
di guardie particolari giurate, in presenza della licenza
di cui all'articolo 134 TULPS, salve le competenze in
materia di pubblica sicurezza attribuite dal medesimo Testo
Unico.
3. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza definisce la frequenza e l'intensita'
dei controlli e delle ispezioni in funzione del profilo di
rischio, della natura e delle dimensioni dei soggetti
obbligati e dei rischi nazionali e transfrontalieri di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo, il
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza:
a) effettua ispezioni e controlli anche con i
poteri attribuiti al Corpo dalla normativa valutaria. I
medesimi poteri sono attribuiti ai militari appartenenti ai
reparti della Guardia di finanza ai quali il Nucleo
speciale di polizia valutaria delega le ispezioni e i
controlli;
a-bis) acquisisce, anche attraverso le ispezioni e
i controlli di cui ai commi 1 e 2, dati e informazioni
presso i soggetti obbligati;
b) con i medesimi poteri di cui alla lettera a),
svolge gli approfondimenti investigativi delle informazioni
ricevute ai sensi dell'articolo 13 e delle segnalazioni di
operazioni sospette trasmesse dalla UIF ai sensi
dell'articolo 40.
5. Ferme restando le competenze del Nucleo speciale
di polizia valutaria di cui al comma 4, la Guardia di
finanza:
a) accerta e contesta, con le modalita' e nei
termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero
trasmette alle autorita' di vigilanza di settore le
violazioni degli obblighi di cui al presente decreto
riscontrate nell'esercizio dei suoi poteri di controllo;
b) espleta le funzioni e i poteri di controllo
sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente
decreto da parte dei soggetti convenzionati e agenti di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera nn), nonche' da parte dei
distributori ed esercenti di gioco, ivi compresi quelli di
prestatori di servizi di gioco con sede legale e
amministrazione centrale in altro Stato comunitario, che
operano sul territorio della Repubblica italiana.
6. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al
presente articolo, il Nucleo speciale di polizia valutaria
ha accesso:
a) ai dati contenuti nella sezione dell'anagrafe
tributaria di cui all'articolo 7, commi 6 e 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
come modificato dall'articolo 37, comma 4, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) alle informazioni sul titolare effettivo di
persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita
sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo
21 del presente decreto;
b-bis) ai dati e alle informazioni contenute
nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
7. La Direzione investigativa antimafia accerta e
contesta, con le modalita' e nei termini di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689, ovvero trasmette alle autorita'
di vigilanza di settore, le violazioni degli obblighi di
cui al presente decreto riscontrate nell'esercizio delle
sue attribuzioni ed effettua gli approfondimenti
investigativi, attinenti alla criminalita' organizzata,
delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 13 e
delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla
UIF ai sensi dell'articolo 40. Restano applicabili, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1,
comma 4, e 1-bis, commi 1 e 4, del decreto-legge 6
settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726.
8. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma
7, la Direzione investigativa antimafia ha accesso:
a) ai dati contenuti nella sezione dell'anagrafe
tributaria di cui all'articolo 7, commi 7 e 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
come modificato dall'articolo 37, comma 4, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) alle informazioni sul titolare effettivo di
persone giuridiche e trusts espressi, contenute in apposita
sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo
21 del presente decreto;
b-bis) ai dati e alle informazioni contenute
nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
9. I dati e le informazioni acquisite nell'ambito
delle attivita' svolte ai sensi del presente articolo sono
utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni e le
attribuzioni vigenti.».
«Art. 53 (Disposizioni integrative in materia di
adeguata verifica e conservazione). - 1. Gli operatori di
gioco on line procedono all'identificazione e alla verifica
dell'identita' di ogni cliente in occasione degli
adempimenti necessari all'apertura e alla modifica del
conto di gioco previsto ai sensi dell'articolo 24 della
legge 7 luglio 2009, n. 88.
2. Gli operatori di gioco on line consentono
operazioni di ricarica dei conti di gioco, ai soggetti
titolari del conto esclusivamente attraverso mezzi di
pagamento idonei a garantire la piena tracciabilita' dei
flussi finanziari connessi alle operazioni di gioco.
3. Gli operatori di gioco on line acquisiscono e
conservano, per un periodo di dieci anni dalla relativa
acquisizione, con modalita' idonee a garantire il rispetto
delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei
dati personali, le informazioni relative:
a) ai dati identificativi conferiti dal cliente
all'atto dell'apertura dei conti di gioco;
b) alla data di ogni operazioni di apertura e
ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi
conti nonche' al valore delle medesime operazioni e ai
mezzi di pagamento per esse impiegati;
c) all'indirizzo IP, alla data, all'ora e alla
durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali
il cliente, accedendo ai sistemi dell'operatore di gioco on
line, pone in essere le suddette operazioni.
4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli riscontra
l'autenticita' dei dati contenuti nei documenti presentati
dai richiedenti l'apertura dei conti di gioco anche
attraverso la consultazione del sistema pubblico per la
prevenzione del furto di identita', di cui al Titolo V-bis
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 come
integrato dal decreto legislativo n. 64 del 2011.
5. Ferma la responsabilita' del concessionario, in
ordine all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica
e conservazione di cui al Titolo II, le attivita' di
identificazione del cliente sono effettuate dai
distributori e dagli esercenti, a qualsiasi titolo
contrattualizzati, per il tramite dei quali il
concessionario offre servizi di gioco pubblico su rete
fisica, a diretto contatto con la clientela ovvero
attraverso apparecchi videoterminali. A tal fine, i
predetti distributori ed esercenti acquisiscono e
conservano, con modalita' idonee a garantire il rispetto
delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei
dati personali, le informazioni relative:
a) ai dati identificativi del cliente, all'atto
della richiesta o dell'effettuazione dell'operazione di
gioco;
b) alla data delle operazioni di gioco, al valore
delle medesime operazioni e ai mezzi di pagamento
utilizzati.
6. I distributori ed esercenti di gioco su rete
fisica procedono all'identificazione e alla verifica
dell'identita' di ogni cliente che richiede o effettua,
presso il medesimo operatore, operazioni di gioco, per un
importo pari o superiore a 2.000 euro. Qualora vi sia il
sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i
medesimi operatori sono tenuti ad applicare le predette
misure, quale che sia l'importo dell'operazione effettuata.
7. Con riferimento ai giochi offerti tramite
apparecchi VLT, i distributori e gli esercenti, a qualsiasi
titolo contrattualizzati, osservano le disposizioni di cui
al presente articolo nei casi in cui il valore nominale del
ticket sia di importo pari o superiore ai 500 euro. I
concessionari assicurano, in ogni caso, che i distributori
e gli esercenti di apparecchi VLT siano dotati di
funzionalita' tali da consentire la verifica di:
a) ticket, di importo nominale pari o superiore ai
500 euro;
b) ticket, di qualunque importo, che indichino
assenza di vincite o una bassa percentuale delle stesse
rispetto al valore del ticket stesso.
8. I distributori e gli esercenti inviano i dati
acquisiti, relativi al cliente e all'operazione, al
concessionario di riferimento, entro 10 giorni
dall'effettuazione dell'opera-zione. I medesimi soggetti
assicurano la conservazione dei dati di cui alla presente
lettera per un periodo di due anni dalla data di relativa
acquisizione, fermi, a carico del concessionario, gli
obblighi di cui al Titolo II, Capo II, del presente
decreto.
9. Fermo quanto stabilito dal comma 7, i gestori di
case da gioco applicano le misure di identificazione e
verifica dell'identita' del cliente qualora il valore delle
transazioni effettuate per l'acquisto o cambio di gettoni o
di altri mezzi di gioco ovvero per l'incasso di vincite da
parte del cliente sia di importo pari o superiore a 2.000
euro. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo, i medesimi gestori sono
tenuti ad applicare le predette misure, quale che sia
l'importo dell'operazione effettuata.
10. I gestori di case da gioco assicurano la
conservazione, per un periodo di dieci anni, dei dati e
delle informazioni relativi alla data e alla tipologia
delle transazioni di gioco di cui al comma 9, ai mezzi di
pagamento utilizzati per l'acquisto o il cambio dei gettoni
di gioco, alle transazioni di gioco effettuate dal cliente
e al valore delle medesime.
11. I gestori di case da gioco soggette a controllo
pubblico che, indipendentemente dall'ammontare dei gettoni
o degli altri mezzi di gioco acquistati, procedono
all'identificazione e alla verifica dell'identita' del
cliente fin dal momento del suo ingresso nei relativi
locali sono tenuti ad adottare procedure idonee a
ricollegare i dati identificativi del cliente alle
operazioni di cui al comma 9, svolte dal cliente
all'interno della casa da gioco.».
«Art. 64 (Inosservanza delle disposizioni di cui al
Titolo IV commesse da distributori ed esercenti nel
comparto del gioco). - 1. Ai distributori e agli esercenti,
a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali i
concessionari si avvalgono per l'offerta di servizi di
gioco, ivi compresi quelli operanti sul territorio
nazionale per conto di soggetti aventi sede legale in altro
Stato comunitario, che non eseguono gli adempimenti cui
sono tenuti ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IV
del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da mille euro a 10.000 euro.
2. La Guardia di finanza, che agisce con i poteri di
cui di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 68, esercita il controllo sull'osservanza
delle disposizioni di cui al presente decreto, da parte dei
distributori e degli esercenti, a qualsiasi titolo
contrattualizzati, dei quali i concessionari si avvalgono
per l'offerta di servizi di gioco e ne accerta e contesta
le relative violazioni.
3. Il verbale contenente l'accertamento e la
contestazione delle violazioni di cui al comma 1 e'
notificato, a cura della Guardia di finanza, anche al
concessionario, per conto del quale il distributore o
l'esercente opera, affinche' adotti ogni iniziativa utile a
prevenirne la reiterazione.
4. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o
sistematiche ovvero plurime, tenuto conto della rilevanza
della violazione, le sanzioni amministrative pecuniarie di
cui ai commi 1, 2 e 3 sono raddoppiate nel minimo e nel
massimo edittali. In tali ipotesi, il concessionario e'
tenuto, in solido con il distributore o esercente
contrattualizzato, al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria irrogata.
5. La Guardia di finanza, qualora, nell'esercizio dei
poteri di controllo conferiti ai sensi del presente
decreto, accerti e contesti una grave violazione delle
disposizioni di cui al presente decreto a carico dei
distributori e degli esercenti, a qualsiasi titolo
contrattualizzati, dei quali il concessionario si avvale
per l'offerta di servizi di gioco, e riscontri la
sussistenza, a carico dei medesimi soggetti, di due
provvedimenti sanzionatori adottati nel corso dell'ultimo
triennio, propone, a titolo accessorio rispetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione da
quindici giorni a tre mesi dell'esercizio dell'attivita'
medesima. Il provvedimento di sospensione e' adottato dagli
uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze
e notificato all'interessato. Il provvedimento di
sospensione e' notificato, negli stessi termini, oltre che
all'interessato, anche al concessionario per conto del
quale opera il distributore o esercente contrattualizzato,
ai fini dell'adozione di ogni iniziativa utile ad attivare
i meccanismi di estinzione del rapporto contrattuale, ai
sensi dell'articolo 52, comma 2, lettera d). Il
provvedimento di sospensione e' altresi' comunicato dalla
Guardia di finanza all'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
6. L'esecuzione del provvedimento di sospensione,
attraverso l'apposizione del sigillo dell'autorita'
procedente e delle sottoscrizioni del personale incaricato
nonche' il controllo sulla sua osservanza da parte degli
interessati sono espletati dalla Guardia di finanza.
L'inosservanza del provvedimento di sospensione e' punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a
30.000 euro.
7. All'irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui al presente articolo provvede il
Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio
decreto, ai sensi dell'articolo 65, comma 4.».
 
Art. 14

Tutela della salute del giocatore

1. Obiettivo primario della disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia e' quello di perseguire piena e affidabile protezione della salute del giocatore attraverso misure idonee a prevenire ogni modalita' di gioco che possa generare disturbi patologici del comportamento o forme di gioco d'azzardo patologico.
2. Per perseguire effettivamente i suddetti criteri generali l'offerta di gioco e le relative modalita' di svolgimento dovranno essere supportate da idonei strumenti di tecnologia avanzata, con particolare riguardo anche agli strumenti dell'intelligenza artificiale.
3. E' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia con lo scopo di monitorare l'andamento delle attivita' di gioco, incluse quelle illecite e non autorizzate, i loro effetti sulla salute dei giocatori, nonche' di proporre al Governo misure e interventi idonei allo scopo di contrastare lo sviluppo di gioco d'azzardo patologico. Con regolamento, adottato di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per lo sport e i giovani, sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento della Consulta, il numero dei suoi componenti, la loro designazione in rappresentanza del Governo, delle regioni, degli enti locali, dei concessionari, nonche' delle associazioni nazionali di categoria e dei consumatori, prevedendo altresi' che ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
 
Art. 15

Misure di tutela e protezione del giocatore

1. Le forme organizzative del concessionario e i suoi strumenti tecnici, tecnologici e informatici sono finalizzati a tutelare e proteggere il giocatore prevenendo e contrastando il gioco patologico, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) presenza di misure di autolimitazione al gioco in termini di tempo, spesa e perdita di denaro;
b) presenza di limitazioni, basate sugli importi depositati sul conto di gioco di ciascun giocatore in un periodo di tempo predefinito, stabilite dal concessionario, secondo l'eta' del giocatore e i suoi comportamenti di gioco, in base a protocolli basati sulle migliori pratiche internazionali di settore e approvati dall'Agenzia;
c) introduzione di messaggi automatici durante il gioco che evidenzino la durata dello stesso, garantendo inoltre informazioni in tempo reale ai giocatori sui livelli di spesa, al superamento di un determinato limite preimpostato;
d) presenza nei siti di gioco di contenuti obbligatori di informazione sul gioco problematico e sugli strumenti offerti di prevenzione e supporto;
e) presenza di strumenti di autoesclusione dal gioco, anche per singole categorie di prodotto, per un arco temporale definito dallo stesso giocatore;
f) attivazione di canali di contatto a disposizione dei giocatori per la divulgazione del gioco responsabile e che operano continuativamente per almeno cinque giorni a settimana e per non meno di otto ore giornaliere, nonche' formazione obbligatoria degli operatori dei call center di contatto con i giocatori desiderosi di assumere comportamenti di gioco responsabile;
g) attivazione di procedure di monitoraggio dei livelli di rischio associati ai singoli giochi oggetto di concessione basate su metodologie certificate a livello internazionale, escluso in ogni caso che i giochi prevedano discriminazioni sociali, di genere, politici, religiosi o di altra natura;
h) presenza di strumenti idonei a consentire al concessionario, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, un maggiore controllo sul grado di partecipazione al gioco dei giocatori piu' esposti al rischio di gioco patologico.
2. Il concessionario investe annualmente una somma pari allo 0,2 per cento dei suoi ricavi netti, comunque non superiore a euro 1.000.000 per anno, in campagne informative ovvero in iniziative di comunicazione responsabile su temi annualmente stabiliti da una commissione governativa, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave costituito presso il Ministero della salute. La commissione governativa, costituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, opera presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, e' presieduta dal capo del predetto Dipartimento ed e' composta da cinque membri in rappresentanza dei Ministri della salute, dell'istruzione e del merito, dell'interno, dell'economia e delle finanze e per lo sport e i giovani. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. La somma di cui al primo periodo e' compresa negli interventi e investimenti di comunicazione e informazione, e, comunque, in generale negli investimenti pubblicitari e promozionali del concessionario.
3. A ulteriore tutela e protezione dei giocatori, specie piu' vulnerabili, il concessionario puo' effettuare, con oneri a proprio carico e con l'indicazione del proprio logo o marchio, campagne di promozione, comunicazione e diffusione di messaggi anche a fini sociali e comunque coerenti con l'esigenza di promuovere la prevenzione e il contrasto del gioco patologico.
 
Art. 16

Offerta e raccolta del gioco

1. L'offerta e la raccolta del gioco e' effettuata dal concessionario sotto la sua responsabilita', attraverso la propria rete telematica. Nessuna responsabilita' e' imputata all'Agenzia per atti e fatti posti in essere dal concessionario nell'esercizio di questa attivita'.
 
Art. 17

Vincite

1. Natura ed entita' delle vincite, i tempi e i luoghi per la loro riscossione, nonche' i presupposti, le modalita', i tempi e i luoghi degli eventuali rimborsi sono stabiliti nel regolamento di ciascun gioco.
2. Il regolamento di gioco disciplina altresi' le modalita' e i tempi di conservazione da parte del concessionario dei dati e delle informazioni relative alle giocate effettuate, alle giocate risultate vincenti e al pagamento delle relative vincite, alle vincite non corrisposte in quanto rivenienti da giocate risultate irregolari, nonche' le ricevute dei rimborsi corrisposti.
 
Art. 18

Pagamento delle vincite

1. Il concessionario provvede al pagamento delle vincite in denaro dei giochi da lui gestiti secondo quanto previsto dal regolamento di gioco e di questa attivita' e' direttamente responsabile.
 
Art. 19

Comunicazioni degli esiti di gioco

1. Il regolamento di gioco con vincita in denaro stabilisce quali comunicazioni relative agli esiti del gioco sono effettuate sul sito informatico del concessionario e, in materia di scommesse, quali sono le validazioni dei risultati riportate sul medesimo sito.
2. Sul sito istituzionale del concessionario sono altresi' riportate, per i giochi basati su quote, la misura delle quote, delle vincite, nonche' le relative probabilita'.
3. Il regolamento di gioco stabilisce quali delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono riportate anche sul sito istituzionale dell'Agenzia.
 
Art. 20

Manutenzione dei prodotti di gioco

1. In considerazione del generale dovere di conservazione dei valori patrimoniali pubblici, nonche' di quello particolare di assicurare il miglioramento dei livelli di servizio in materia di giochi pubblici, al fine di preservarne lo svolgimento e di salvaguardare i valori delle relative concessioni, oltre che garantire una equilibrata concorrenza fra i concessionari di giochi diversi, con regolamento, previa verifica della neutralita' sui saldi di finanza pubblica, sono consentite, in relazione ai singoli giochi a distanza, variazioni della restituzione in vincita e della posta di gioco, nonche' delle misure del prelievo direttamente proporzionali alla diminuzione della raccolta del gettito erariale, comunque non superiore al valore assoluto della diminuzione percentuale accertata, nei casi in cui la relativa offerta denoti una perdita dei predetti raccolta e gettito erariale, nell'arco dell'ultimo biennio, non inferiore al cinque per cento. In tali casi, tenuto conto della sostanziale natura commerciale delle attivita' di gioco oggetto di concessione, con i conseguenti, obiettivi e ineliminabili margini di aleatorieta' delle relative scelte, i provvedimenti adottati ai sensi del presente comma non comportano responsabilita' erariale, quanto ai loro effetti finanziari, in caso di colpa grave.
2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento puo', comunque, essere adottato.

Note all'art. 20:
- Il testo dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»
e' il seguente:
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. In
attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24
dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente
legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri
indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura
finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma.
Nel caso si verifichino nuove o maggiori spese rispetto
alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti
finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter e
12-quater. La copertura finanziaria delle leggi che
comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate,
e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti
modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando
precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni
contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di
obblighi internazionali;
a-bis) mediante modifica o soppressione dei
parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti
dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di
spesa;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello
stato di previsione dell'entrata, disponendone il
versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale,
la congruita' della copertura e' valutata anche in
relazione all'effettiva riduzione della capacita' di spesa
dei Ministeri;
c) mediante modificazioni legislative che
comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso
esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte
corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da
entrate in conto capitale.
1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle
leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori
entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti
dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta
gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222, ne' quelle derivanti
dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del
cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino
effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei
contribuenti.
1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte
nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli
andamenti a legislazione vigente non possono essere
utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i
mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi
decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i
disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli
emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati di una
relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri
recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative
coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e
per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla
completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione
agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e'
allegato un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto
del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le
norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il
raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello
Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed
eventuali successivi aggiornamenti.
4. Ai fini della definizione della copertura
finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione
tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di
ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo
di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni per la verifica del rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri
per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito
della stessa copertura finanziaria.
5. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve
essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime
Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione
dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta
giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado
di trasmettere la relazione tecnica entro il termine
stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I
dati devono essere trasmessi in formato telematico. I
regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in
cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione
tecnica di cui al comma 3.
6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)
devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una
relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui al
comma 3.
6-bis. Per le disposizioni corredate di clausole di
neutralita' finanziaria, la relazione tecnica riporta la
valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni
medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare
l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza
pubblica, attraverso l'indicazione dell'entita' delle
risorse gia' esistenti nel bilancio e delle relative unita'
gestionali, utilizzabili per le finalita' indicate dalle
disposizioni medesime anche attraverso la loro
riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralita'
finanziaria non puo' essere prevista nel caso di spese di
natura obbligatoria.
7. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni
finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto
di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia
di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul
numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il
comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle
previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
elemento utile per la verifica delle quantificazioni.
8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il
prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati
all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i
due rami del Parlamento.
8-bis. Le relazioni tecniche di cui al presente
articolo sono trasmesse al Parlamento in formato
elettronico elaborabile.
9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette
alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture
finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo
considerato e sulle tecniche di quantificazione degli
oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti
riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie
adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo
considerato e sulla congruenza tra le conseguenze
finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di
copertura recate dalla legge di delega.
10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze -. Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi
pubblici non territoriali gli organi di revisione e di
controllo provvedono agli analoghi adempimenti di
vigilanza, dandone completa informazione al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi
che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al
fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti
dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.
12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli
scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al
comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con
proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla
riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero competente, nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5
dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano
sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma
12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti negli stati di previsione della
spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei
decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, da
rendere entro il termine di sette giorni dalla data della
trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di
apposita relazione che espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le
Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al
terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via
definitiva.
12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel
corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis,
si provvede ai sensi del comma 13.
12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in
corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le
previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi
dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando
prioritariamente misure di carattere normativo correttive
della maggiore spesa.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
81 della Costituzione. La medesima procedura e' applicata
in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e
della Corte costituzionale recanti interpretazioni della
normativa vigente suscettibili di determinare maggiori
oneri, fermo restando quanto disposto in materia di
personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti
legislativi di iniziativa governativa che prevedono
l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio
indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi
interessati.».
 
Art. 21
Raccolta a distanza dei giochi numerici e delle lotterie a estrazione
istantanea

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, i titolari unici delle concessioni per la gestione e la raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e dei giochi numerici a quota fissa, nonche' i soggetti titolari della concessione per la gestione delle lotterie a estrazione istantanea, raccolgono a distanza i giochi oggetto dei rispettivi titoli concessori a condizione di disporre di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici e organizzativi stabiliti dall'Agenzia.
 
Art. 22

Contrasto all'offerta di gioco a distanza
in difetto di concessione

1. Con regolamento sono stabilite le modalita' per la esclusione dell'offerta di gioco con vincita in denaro attraverso reti telematiche o di telecomunicazione effettuata da soggetti sprovvisti di concessione, nonche', di concerto con la Banca d'Italia, le modalita' per impedire ai prestatori di servizi di pagamento la gestione di operazioni di raccolta e di versamento di somme, relative a operazioni di gioco, a favore o per conto di soggetti privi della predetta concessione.
2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede altresi' misure informatiche, anche implicanti il ricorso a soluzioni di intelligenza artificiale, che l'Agenzia, d'intesa con la Guardia di finanza e avvalendosi della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, preordinate alla individuazione dei siti informatici, cui inibire l'accesso, di offerta di gioco a distanza non legale in quanto non riferiti ai concessionari selezionati ai sensi dell'articolo 6.
3. L'Agenzia, d'intesa con la Guardia di finanza e avvalendosi della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
a) redige la lista dei siti informatici di offerta legale di gioco a distanza direttamente ed esclusivamente riferiti ai concessionari selezionati ai sensi dell'articolo 6;
b) redige altresi' e aggiorna costantemente la lista dei siti informatici il cui accesso e' inibito in quanto volti a una offerta non legale di gioco a distanza perche' non riferiti ai concessionari di cui alla lettera a).
4. Le liste di cui al comma 3 sono rese pubbliche, con la piu' adeguata evidenza, in apposite sezioni dei siti istituzionali dell'Agenzia e della Guardia di finanza.
5. Ai fornitori di servizi di rete, ai fornitori di connettivita' alla rete internet, ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione a esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, nonche' ai prestatori di servizi di pagamento che violino l'obbligo imposto dall'Agenzia di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, si applica, ferma restando l'eventuale responsabilita' penale, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a euro 180.000 per ciascuna violazione accertata.

Note all'art. 22:
- Il testo del comma 15 dell'art. 83, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria» e' il seguente:
«15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni
di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari,
i diritti dell'azionista della societa' di gestione del
sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai
sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti
conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono
abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il
presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto
di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro
il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383,
terzo comma, del codice civile.».
 
Art. 23

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica una relazione sul settore dei giochi pubblici, contenente tra l'altro dati sui progressi in materia di tutela dei giocatori e di legalita', sullo stato di sviluppo delle concessioni e delle relative reti di raccolta, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della gestione del settore del gioco.
2. In occasione del futuro riordino normativo in materia di raccolta del gioco attraverso reti fisiche si provvede altresi' a quello complessivo in materia di fiscalita' e di prelievi erariali nel settore del gioco pubblico, fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3. Fino a quel momento nulla e' innovato in tema di fiscalita' e prelievi relativi al settore della raccolta del gioco a distanza.
3. L'Agenzia pubblica senza indugio, dopo l'entrata in vigore del presente decreto e in sua piena conformita', il bando di gara per l'assegnazione delle concessioni per la raccolta dei giochi a distanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettere da a) a f), in scadenza il 31 dicembre 2024 in modo da assicurarne in ogni caso la loro aggiudicazione entro tale data.
4. Fermo quanto previsto al comma 3, per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attivita' di raccolta del gioco, tenuto conto della prossimita' della scadenza della relativa concessione, la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, per la sua raccolta sia attraverso la rete dei concessionari di cui all'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, nonche' all'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sia a distanza, e' affidata in concessione dalla Agenzia a una qualificata impresa con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, munita di idonei requisiti di affidabilita' morale, tecnica ed economica, scelta mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria. La procedura e' indetta alle seguenti condizioni essenziali:
a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile;
b) selezione basata sul criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa e, quanto alla componente prezzo, previsione di offerte al rialzo rispetto a una base d'asta di 1 miliardo di euro;
c) versamento del prezzo indicato nell'offerta del concorrente risultato primo in graduatoria nella misura di 500 milioni di euro, all'atto dell'aggiudicazione, nella misura di 300 milioni di euro all'atto dell'effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario nell'anno 2025, e nella misura residua nell'anno 2026, entro il 30 aprile;
d) facolta' per il concessionario aggiudicatario di utilizzare la rete di telecomunicazioni per prestazioni, dirette o indirette, di servizi diversi dalla raccolta del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa purche' compatibili con la raccolta stessa a giudizio dell'Agenzia;
e) aggio per il concessionario pari al 6 per cento della raccolta;
f) obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema della rete e dei terminali di gioco secondo standard qualitativi che garantiscano la massima sicurezza e affidabilita', secondo il piano d'investimento che costituisce parte dell'offerta tecnica;
g) obbligo per il concessionario di versamento annuale all'erario delle somme, comunque, eventualmente non investite secondo il piano di cui alla lettera f);
h) obbligo per ciascun concorrente, all'atto della partecipazione alla procedura selettiva, di versare alla Agenzia una somma pari all'importo dei compensi di cui al comma 5, con diritto alla sua restituzione esclusivamente per quelli diversi dall'aggiudicatario.
5. Per la gara di cui al comma 4 la commissione e' composta di cinque membri, di cui almeno il presidente e due componenti scelti tra persone di alta qualificazione professionale, inclusi magistrati o avvocati dello Stato in pensione, e gli ulteriori componenti scelti tra i dirigenti di livello dirigenziale generale della Agenzia. La commissione opera presso l'Agenzia, che ne assicura i servizi di segreteria con i suoi ordinari stanziamenti di bilancio. Con decreto del Ministro sono stabiliti i compensi per i componenti della commissione diversi dai dirigenti dell'Agenzia.
6. Tenuto conto della scadenza nell'anno 2028 della vigente concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali a estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza, e per la relativa raccolta, e tenuto conto altresi' della esigenza, funzionale agli interessi pubblici di settore, di assicurare la piu' ampia partecipazione alla relativa procedura di affidamento, l'Agenzia pubblica senza indugio appositi avvisi di preinformazione, ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2023, per divulgare l'intenzione di bandire la gara e raccogliere utili elementi informativi dalla conseguente reazione del mercato. L'Agenzia quindi, in tempi congrui rispetto alla scadenza della vigente concessione, indice l'occorrente procedura selettiva le cui condizioni essenziali minime, avuto riguardo alle utili condizioni di mercato che potranno all'epoca essere rilevate, riguardano i seguenti parametri minimi:
a) componente della base d'asta, sulle offerte al rialzo, nell'ambito di una procedura basata sul criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa;
b) parametri tecnici di valutazione per l'aggiudicazione della concessione nell'ambito della procedura di cui alla lettera a);
c) durata della concessione;
d) aggio per il concessionario;
e) valori medi di restituzione della raccolta in vincite.

Note all'art. 23:
- Il testo dell'art. 12 della legge 2 agosto 1982, n.
528, recante «Ordinamento del gioco del lotto e misure per
il personale del lotto» e' il seguente:
«Art. 12 - 1. I punti di raccolta del gioco del lotto
automatizzato sono collocati presso le rivendite di generi
di monopolio e presso le ricevitorie del lotto che alla
data di entrata in funzione dell'automazione svolgono
attivita' di raccolta con il sistema manuale ai sensi
dell'articolo 20 della legge 16 marzo 1987, n. 123.
2. Allo scopo di estendere progressivamente alle
rivendite di generi di monopolio la raccolta del gioco del
lotto, in rapporto alla accertata produttivita' del sistema
automatizzato ed all'incremento del relativo gettito
erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
provvedera' entro due, cinque e sette anni dalla
realizzazione del sistema di automazione alla
determinazione del numero dei punti di raccolta,
rispettivamente nel numero di diecimila,
dodicimilacinquecento e quindicimila; entro nove anni dalla
stessa data la concessione sara' rilasciata ad ogni
rivendita richiedente, purche' venga assicurato un incasso
medio annuo da stabilire con decreto del Ministro delle
finanze previa intesa con le organizzazioni sindacali dei
rispettivi settori maggiormente rappresentative su base
nazionale.
3. Trascorso il primo triennio, i termini di cui al
comma 2 possono essere abbreviati in considerazione
dell'andamento del gioco.
4. In relazione alla progressiva estensione dei punti
di raccolta di cui al comma 2, con decreto del Ministro
delle finanze, previa intesa con le organizzazioni
sindacali dei rispettivi settori maggiormente
rappresentative su base nazionale, potra' essere
rideterminata in piu' o in meno la distanza tra le
ricevitorie gestite dai rivenditori di generi di monopolio
e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto.
5. Per l'installazione di ciascun terminale per la
raccolta del gioco del lotto automatizzato ogni
raccoglitore versa all'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato un contributo una tantum, stabilito in
ragione di due milioni e cinquecentomila lire. Il
contributo deve essere versato da parte dei raccoglitori,
per ciascun terminale gia' funzionante alla data di entrata
in vigore della presente disposizione, entro il 30 giugno
2001. Per quelli installati successivamente alla data di
entrata in vigore della presente disposizione il contributo
viene versato entro 60 giorni dalla data di ricevimento
della richiesta da parte dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato e comunque non prima della predetta data
del 30 giugno 2001. All'atto del ricevimento della
richiesta, il ricevitore ha facolta' di rinunciare ai
terminali eccedenti il proprio fabbisogno e sui quali non
sara' dovuto il pagamento del contributo una tantum. Il
mancato versamento del contributo una tantum nei termini
predetti comportera' il ritiro del terminale e l'addebito
delle spese sostenute per il ritiro.
6. Per il diritto esclusivo alla raccolta delle
giocate ciascun raccoglitore e' tenuto a corrispondere la
tassa di concessione governativa di lire 500 mila annue.».
- Il testo dell'art. 33 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica» e' il seguente:
«Art. 33 (Gioco del lotto). - 1. Il Ministro delle
finanze, con proprio decreto, provvede a fissare in
anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell'articolo 5
della legge 19 aprile 1990, n. 85, l'allargamento della
rete di raccolta del gioco del lotto in modo che entro tre
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge
sia raggiunto il numero di 15.000 punti di raccolta e che
successivamente sia estesa a tutti i tabaccai che ne
facciano richiesta entro il 1° marzo di ogni anno, purche'
sia assicurato un incasso medio annuo da stabilire con
decreto del Ministro delle finanze, di intesa con le
organizzazioni sindacali dei rispettivi settori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
salvaguardando l'esigenze di garantire la presenza nelle
zone periferiche del Paese. Sulla base delle domande
presentate il Ministro delle finanze, con propri decreti,
definisce il piano di progressiva estensione della rete a
tutti i tabaccai richiedenti entro il 31 dicembre di ogni
anno. Per conseguire tali obiettivi, la distanza tra le
ricevitorie gestite dai rivenditori di generi di monopolio
e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto
prevista come requisito dal decreto del Ministro delle
finanze 6 maggio 1987 e dalla legge 19 aprile 1990, n. 85,
e' ridotta a 200 metri, seguendo il percorso pedonale piu'
breve.
2. Il ritardato versamento dei proventi del gioco del
lotto e' soggetto a sanzione amministrativa stabilita
dall'autorita' concedente nella misura minima di lire
200.000 e massima di lire 1.000.000 oltre agli interessi
sul ritardato pagamento nella misura di una volta e mezzo
gli interessi legali.
3. Il Ministro delle finanze, ad invarianza di
gettito complessivo, provvede con proprio decreto a
riordinare l'imposta di concessione governativa dovuta per
l'esclusiva di vendita di tabacco ai sensi della legge 6
giugno 1973, n. 312, e del decreto del Ministro delle
finanze 30 dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 1976, e successive
modificazioni, e per la gestione di una ricevitoria del
lotto, ai sensi della legge 19 aprile 1990, n. 85,
perequando gli importi relativi in funzione della
redditivita' media delle rispettive attivita'.».
- Per i riferimenti al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, vedi note all'art. 6.
 
Art. 24

Disposizioni di coordinamento e abrogazioni

1. Con successivo decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 9 agosto 2023, n. 111, sono:
a) individuate le norme statali di rango primario e secondario, nonche' le disposizioni statali di natura amministrativa generale, che sono o restano abrogate in ragione della loro incompatibilita' con quelle del presente decreto, a partire dall'articolo 1, comma 727, lettera e), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che e' abrogato alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) introdotte le norme di occorrente coordinamento formale e sostanziale con quelle del presente decreto.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, lettera a), alle violazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge continuano ad applicarsi le relative sanzioni.

Note all'art. 24:
- Il testo dell'art. 1 della legge 9 agosto 2023, n.
111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e'
il seguente:
«Art. 1 (Delega al Governo per la revisione del
sistema tributario e termini di attuazione). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 21, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di
competenza, del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, di concerto con i Ministri competenti per
materia, uno o piu' decreti legislativi recanti la
revisione del sistema tributario. I decreti legislativi di
cui al presente articolo sono adottati, nel rispetto dei
principi costituzionali nonche' dell'ordinamento
dell'Unione europea e del diritto internazionale, sulla
base dei principi e criteri direttivi generali di cui agli
articoli 2 e 3 e dei principi e criteri direttivi specifici
di cui agli articoli da 4 a 20.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 sono corredati di relazione tecnica, redatta ai sensi
dell'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, che indica altresi' gli effetti che ne
derivano sul gettito, anche per i tributi degli enti
territoriali e per la relativa distribuzione territoriale,
e sulla pressione tributaria a legislazione vigente,
nonche' della relazione sull'analisi dell'impatto della
regolamentazione e sono trasmessi, ove suscettibili di
produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti
locali, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il
raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che deve essere
acquisita entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo
puo' comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle
Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla
data di trasmissione. Nel caso di schemi suscettibili di
produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti
locali, la trasmissione alle Camere ha luogo dopo
l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata.
Le Commissioni parlamentari possono chiedere al Presidente
della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il
termine per l'espressione del parere, qualora cio' risulti
necessario per la complessita' della materia o per il
numero degli schemi di decreti legislativi trasmessi.
Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o
quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi
possono essere comunque adottati. Qualora il Governo, a
seguito dei pareri parlamentari, non osservi quanto
previsto dall'intesa acquisita in sede di Conferenza
unificata, predispone una relazione e la trasmette alla
medesima Conferenza.
3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai
pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 2,
trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei
necessari elementi integrativi di informazione e di
motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni
competenti per materia e per i profili finanziari sono
espressi entro dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi
possono essere comunque adottati.
4. Qualora i termini per l'espressione dei pareri
parlamentari di cui ai commi 2 e 3 scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini di delega
previsti dai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
5. Nei decreti legislativi di cui al comma 1 il
Governo provvede all'introduzione delle nuove norme
mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni
che regolano le materie interessate dai decreti medesimi,
abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo
il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti
legislativi adottati ai sensi della presente legge e le
altre leggi dello Stato.
6. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu'
decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e
integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della
presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi
medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine
di cui ai commi 1 o 4, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi previsti dalla presente legge e secondo la
procedura di cui al presente articolo.».
 
Art. 25

Disposizioni finanziarie

1. Il fondo di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023 e' incrementato di 152 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate previste dagli articoli 6, comma 5, lettera p), 13, comma 2, e 23, comma 4.
2. Le entrate derivanti dall'articolo 6, comma 6, lettera n), per ciascuno degli anni 2025 al 2034 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, anche mediante riassegnazione, al fondo di cui al comma 1.

Note all'art. 25:
- Il testo dell'art. 62 del decreto legislativo 27
dicembre 2023, n. 209, recante «Attuazione della riforma
fiscale in materia di fiscalita' internazionale» e' il
seguente:
«Art. 62 (Disposizioni finanziarie). - 1. E'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze il fondo per l'attuazione
della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di
euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno
2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni
di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno
2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni
di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno
2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2033.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati in
7,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 4,2 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2026 e dal comma 1 del presente
articolo, pari a 373,9 milioni di euro per l'anno 2025,
423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di
euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno
2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di
euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno
2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede
mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dall'articolo 18.».
 
Art. 26

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 marzo 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Piantedosi, Ministro dell'interno

Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste

Schillaci, Ministro della salute

Abodi, Ministro per lo sport e i
giovani Visto, il Guardasigilli: Nordio