Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 25 marzo 2024 |
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Oliva Ascolana del Piceno» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n.1855/2005 della Commissione del 14 novembre 2005. |
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IL DIRIGENTE DELLA PQA IV della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto l'art. 53, par. 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio cosi' come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117 che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche; Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6 cosi' come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti; Visto il regolamento (CE) n. 1855/2005 della Commissione del 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europea L 322 del 25 novembre 2005, con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Oliva Ascolana del Piceno»; Vista la richiesta presentata dal Consorzio di tutela e valorizzazione dell'Oliva Ascolana del Piceno presentata in data 30 agosto 2023 per una modifica temporanea del disciplinare di produzione relativamente alla data di inizio raccolta delle olive; Vista la nota del dirigente della Regione Marche pervenuta a questo ufficio in data 20 ottobre 2023, e la determina dirigenziale della Regione Abruzzo prot. DPD019/114 del 4 settembre 2023 che hanno ufficialmente riconosciuto la necessita' per l'annata 2023 di anticipare la data di raccolta delle olive; Considerato che, dalle relazioni allegate ai provvedimenti delle Regione Marche e Abruzzo, emerge con chiarezza che l'andamento climatico 2023 e' stato caratterizzato da elevate temperature e carenza di precipitazione dei mesi estivi, che hanno determinato un anticipo delle fasi fenologiche; Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 4 prevede l'inizio della raccolta delle olive dal 10 settembre e che il mantenimento di questa data, nell'annata olivicola 2023, comprometterebbe la qualita' delle olive alterando sia i parametri chimico fisici che organolettici, comportando un grave danno economico ai produttori; Considerato che le modifiche apportate non influiscono sulle caratteristiche essenziali dell'«Oliva Ascolana del Piceno» DOP; Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'«Oliva Ascolana del Piceno» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dall'art. 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 cosi' come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Oliva Ascolana del Piceno», attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;
Decreta:
Il disciplinare di produzione della DOP «Oliva Ascolana del Piceno» e' modificato all'art. 4 come di seguito riportato: Art. 4 (Tecniche colturali). - Il territorio su cui insiste la produzione della denominazione d'origine protetta «Oliva Ascolana del Piceno» ha le seguenti caratteristiche pedo-climatiche: - terreni di natura variabile dal calcareo - argilloso all'arenaceo, con pH mediamente sub-alcalini; - altitudine delle aree di produzione variabile dai 20 ai 500 m.s.l.m. Le tecniche colturali adottate sono le seguenti: - gli impianti hanno sesti posizionati in modo tale da favorire una buona areazione ed illuminazione per permettere l'allegagione; - esclusivamente per quanto riguarda gli impianti realizzati successivamente alla data di registrazione della denominazione devono essere rispettate le seguenti condizioni: - densita' di impianto non superiore a 300 piante/ha (sesto di impianto 6x6); - presenza di piante di ascolana tenera di almeno il 60%; - presenza di piante impollinatrici non superiore al 40%; - le forme di allevamento da utilizzare sono quelle libere (vaso, globo, monocono ecc.); - l'irrigazione e' consentita, ma va interrotta almeno venti giorni prima della raccolta; - la raccolta va effettuata tra il 4 settembre ed il 20 ottobre; - la produzione unitaria massima di olive per impianti specializzati e' di 7ton/ha, per piante in coltura promiscua e' pari a 50Kg/pianta. La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Oliva Ascolana del Piceno» e' temporanea e riguarda esclusivamente l'annata olivicola 2023/24. Il presente decreto, recante la modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP «Oliva Ascolana del Piceno» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste. Roma, 25 marzo 2024
Il dirigente: Cafiero |
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