Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 18 marzo 2024
Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I di nuove sostanze psicoattive.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo unico»;
Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali»;
Considerato che nelle predette Tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacita' di indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;
Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera a), del testo unico, concernente i criteri di formazione della Tabella I;
Tenuto conto delle note pervenute in data 27 ottobre 2023 e 15 novembre 2023, da parte dell'Unita' di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti la segnalazione di nuove molecole tra cui: tetraidrocannabiforolo; esaidrocannabiesolo e metonitazepina, identificate per la prima volta in Europa, trasmesse dall'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (EMCDDA) al punto focale italiano nel mese di ottobre 2023;
Considerato che la sostanza tetraidrocannabiforolo e' un fitocannabinoide naturale, presente in tracce nella pianta di cannabis, che viene sintetizzato e venduto come prodotto a se' stante, probabilmente per la sua nota potenza, che risulta maggiore di quella del THC per la presenza di una catena lineare eptilica anziche' pentilica che aumenta l'affinita' di legame ai recettori CB1 e CB2, come evidenziato in recenti studi di C. Citti et al. del 2019 e di P. Linciano et al. del 2021;
Considerato che la sostanza esaidrocannabiesolo e' un cannabinoide sintetico, riconducibile per struttura chimica e per effetti al THC;
Considerato che la sostanza metonitazepina e' un oppioide della famiglia dei 2-benzilbenzimidazoli, un gruppo di sostanze comunemente denominato «nitazeni» che hanno effetti analgesici narcotici tipici degli oppioidi i cui effetti acuti comprendono: euforia, rilassamento, analgesia, sedazione, bradicardia, ipotermia e depressione respiratoria e che quest'ultimo effetto rappresenta il pericolo maggiore per i consumatori, in quanto l'elevata potenza di alcune di queste sostanze, gia' a piccole quantita', puo' causare intossicazione acuta con conseguente depressione respiratoria potenzialmente letale;
Considerato inoltre che, secondo informazioni riportate dal Centre for Forensic Science Research and Education, United States (CFSRE), basate su dati non pubblicati e forniti da legge De Vrieze e C. Stove, recenti studi in vitro - che hanno esaminato l'attivita' e la potenza della sostanza metonitazepina - hanno dimostrato che questo oppioide e' attivo con una potenza circa due volte superiore a quella del fentanil;
Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con note del 26 ottobre 2023 e del 15 novembre 2023, favorevoli all'inserimento nella Tabella I del testo unico delle sostanze tetraidrocannabiforolo; esaidrocannabiesolo e metonitazepina;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 16 gennaio 2024, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico delle sostanze: tetraidrocannabiforolo; esaidrocannabiesolo e metonitazepina;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento della Tabella I del testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Europa;

Decreta:

Art. 1

1. Nella Tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
Esaidrocannabiesolo (denominazione comune)
3-esil-6a,7,8,9,10,10a-esaidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]pi ran-1-olo (denominazione chimica)
HHCH, (altra denominazione)
3-esil-6,6,9-trimetil-6a,7,8,9,10,10a-esaidrobenzo[c]cromen-1-o lo (altra denominazione)
HHC-H (altra denominazione)
Metonitazepina (denominazione comune)
2-(4-metossibenzil)-5-nitro-1-(2-(pirrolidin-1-il)etil)-1H-benz o[d]imidazolo (denominazione chimica)
2-[(4-metossifenil)metil]-5-nitro-1-(2-pirrolidin-1-iletil)benz imidazolo (altra denominazione)
N-pirrolidino metonitazene (altra denominazione)
Tetraidrocannabiforolo (denominazione comune)
3-eptil-6a,7,8,10a-tetraidro-6,6,9- trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo (denominazione chimica)
3-eptil-6,6,9-trimetil-6a,7,8,10a-tetraidrobenzo[c]cromen-1-olo (altra denominazione)
THCP (altra denominazione)
Delta-9-THCP (altra denominazione)
Δ9-THCP (altra denominazione)
(-)-Trans-Δ9- tetraidrocannabiforolo (altra denominazione)
THC-eptil (altra denominazione)
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 marzo 2024

Il Ministro: Schillaci