Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2024, n. 40
Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Vista la comunicazione della Commissione europea C(2021) 2594 del 19 aprile 2021, recante «Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale 2022-2027»;
Vista la decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021, recante l'approvazione della Carta degli aiuti a finalita' regionale per l'Italia relativo al periodo 1º gennaio 2022 - 31 dicembre 2027;
Vista la decisione della Commissione europea C(2022)1545 final, del 18 marzo 2022, recante l'approvazione della modifica della Carta degli aiuti a finalita' regionale per l'Italia relativo al periodo 1º gennaio 2022 - 31 dicembre 2027;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 52 che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato;
Visto l'articolo 1, commi 61, 62, 63, 64, 65 e 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 65, della predetta legge, nella parte in cui prevede che: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» siano «disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate, le modalita' di funzionamento e di organizzazione», nonche' siano «definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123»;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante «Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e, in particolare, l'articolo 7;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e, in particolare, l'articolo 16, comma 2-bis, lettera a);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022 n. 79;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 di conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022 di «Conferimento dell'incarico per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR al Ministro senza portafoglio on. Raffaele Fitto»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, recante la delega di funzioni al Ministro on. Raffaele Fitto;
Acquisito il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 21 settembre 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 01417/2023, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 dicembre 2023;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente Alfredo Mantovano, e' delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle imprese e del made in Italy;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «ZLS»: la Zona Logistica Semplificata di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di seguito: legge n. 205 del 2017;
b) «Area portuale»: un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (TEN T);
c) «Piano di sviluppo strategico ZLS»: il Piano di cui all'articolo 1, comma 63, ultimo periodo della legge n. 205 del 2017;
d) «Consorzi di sviluppo industriale»: i consorzi di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, ovvero quelli costituiti ai sensi della legislazione delle regioni a statuto speciale;
e) «Carta degli aiuti di stato a finalita' regionale»: la Carta degli aiuti a finalita' regionale dell'Italia per il periodo dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 finale del 2 dicembre 2021 e sue successive modificazioni.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione
del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti de minimis, e' pubblicato
nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.
- Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del
17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, e' pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno
2014, n. L 187.
- La comunicazione della Commissione europea C(2021)
2594 del 19 aprile 2021, recante «Orientamenti in materia
di aiuti di Stato a finalita' regionale 2022-2027», e'
pubblicata nella G.U.U.E. 29 aprile 2021, n. C 153/1.
- Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attivita' di
Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»
- Si riporta l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, recante Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3:
«Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). -
1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e
degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti
dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di
Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative
informazioni alla banca di dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14,
comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".
2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in
particolare, le informazioni concernenti:
a) gli aiuti di Stato di cui all'art. 107 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi
compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
b) gli aiuti de minimis come definiti dal
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, nonche' dalle
disposizioni dell'Unione europea che saranno
successivamente adottate nella medesima materia;
c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per
i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli
aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012
della Commissione, del 25 aprile 2012;
d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione
degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea
abbia ordinato il recupero ai sensi dell'art. 16 del
regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
2015.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine
di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o
all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de
minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
all'art. 46 della presente legge, nonche' al fine di
consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai
medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle
informazioni relative alle vicende modificative degli
stessi.
4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al
comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese
accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di
tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data
di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini
connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di
altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al
comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili,
senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva
restituzione dell'aiuto.
5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi
compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e
acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al
comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori
dell'agricoltura e della pesca.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e' adottata la disciplina per il
funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente
articolo, con la definizione delle modalita' operative per
la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle
informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2,
compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
banche di dati esistenti in materia di agevolazioni
pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua
altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli
obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche'
la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli
aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene
esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto
dei termini stabiliti dall'art. 6, paragrafo 2, del citato
regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1° luglio
2017, si applicano le modalita' di trasmissione delle
informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai
sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n.
57.
7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione
delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e
l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni
degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di
concessione e di erogazione di detti aiuti indicano
espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.
L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3
nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato,
anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta
la responsabilita' patrimoniale del responsabile della
concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento
e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del
risarcimento del danno.»
- Si riportano i commi 61, 62, 63, 64, 65 e 65-bis
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n.
302, S.O.:
«61. Al fine di favorire la creazione di condizioni
favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree
portuali delle regioni piu' sviluppate, cosi' come
individuate dalla normativa europea, ammissibili alle
deroghe previste dall'art. 107 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e' prevista
l'istituzione della Zona logistica semplificata.
62. La Zona logistica semplificata puo' essere
istituita nelle regioni di cui al comma 61, nel numero
massimo di una per ciascuna regione, qualora nelle suddette
regioni sia presente almeno un'area portuale con le
caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre
2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della
rete transeuropea dei trasporti, o un'Autorita' di sistema
portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, come
modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.
Qualora in una regione ricadano piu' Autorita' di sistema
portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e
nell'ambito di una delle dette Autorita' rientrino scali
siti in regioni differenti, la regione e' autorizzata ad
istituire una seconda Zona logistica semplificata, il cui
ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e
retroportuali relative all'Autorita' di sistema portuale
che abbia scali in regioni differenti.
63. La Zona logistica semplificata e' istituita con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare su proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia
e delle finanze, su proposta della regione interessata, per
una durata massima di sette anni, rinnovabile fino a un
massimo di ulteriori sette anni. La proposta e' corredata
di un piano di sviluppo strategico, specificando la
delimitazione delle zone interessate in coerenza con le
zone portuali.
64. Le nuove imprese e quelle gia' esistenti che
operano nella Zona logistica semplificata fruiscono delle
agevolazioni e semplificazioni di cui all'art. 5, commi 1,
2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a
finalita' regionale a norma dell'art. 107, paragrafo 3,
lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123. Nelle Zone logistiche semplificate istituite
ai sensi del secondo periodo del comma 62 non trovano
applicazione le agevolazioni di cui all'art. 5, comma 2,
del predetto decreto-legge n. 91 del 2017.
65. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la
coesione territoriale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con il
Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
disciplinate le procedure di istituzione delle Zone
logistiche semplificate, le modalita' di funzionamento e di
organizzazione, nonche' sono definite le condizioni per
l'applicazione delle misure di semplificazione previste
dall'art. 5 e dall'art. 5-bis, commi 1 e 2, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Fino alla
data di entrata in vigore del predetto decreto, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative
alla procedura di istituzione delle Zone economiche
speciali previste dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri adottato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
65-bis. Agli oneri derivanti dal comma 64, valutati
in 20 milioni di euro negli anni 2020, 2021 e 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui
all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.»
- Si riporta l'art. 7 del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, recante Disposizioni urgenti per la
citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle
infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016
e 2017, il lavoro e le altre emergenze, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2018, n. 226:
«Art. 7 (Zona logistica semplificata - Porto e
Retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento). -
1. Ai fini del superamento dell'emergenza conseguente
all'evento e per favorire la ripresa delle attivita'
economiche colpite, direttamente o indirettamente,
dall'evento, e' istituita, ai sensi dell'art. 1, comma 62,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la «Zona Logistica
Semplificata - Porto e Retroporto di Genova» comprendente i
territori portuali e retroportuali del Comune di Genova,
fino a includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Arquata
Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo
Bormida, Ovada Belforte, Dinazzano, Milano Smistamento,
Melzo e Vado Ligure, nonche', ai soli fini delle
semplificazioni di cui al comma 2, agli ulteriori siti
retroportuali individuati con le modalita' di cui al comma
1-bis.
1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, su proposta
delle regioni interessate, possono essere individuati
ulteriori siti retroportuali. La proposta e' corredata di
un piano di sviluppo strategico che specifica la
delimitazione delle zone interessate, in coerenza con le
zone portuali.
2. Alle imprese che operano nella Zona Logistica
Semplificata - Porto e Retroporto di Genova si applicano le
procedure semplificate di cui all'art. 5, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
2-bis. Al fine di sostenere il trasferimento di una
quota del trasporto di merci su strada ad altre modalita'
di trasporto, alle imprese che hanno sede nell'ambito dello
Spazio economico europeo, costituite in forma di societa'
di capitali, ivi comprese le societa' cooperative, e agli
utenti di servizi di trasporto ferroviario che
commissionino o abbiano commissionato, a far data dal 15
agosto 2018, servizi di trasporto combinato o trasbordato
con treni completi in arrivo e in partenza dal nodo
logistico e portuale di Genova e' concesso, per l'anno
2018, il contributo previsto dall'art. 1, commi 648 e 649,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fino alla misura
doppia rispetto all'importo stabilito dal regolamento di
cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 14 luglio 2017, n. 125. Ai relativi oneri, nel
limite di 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 1, comma 1230, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
2-ter. Al fine di garantire l'operativita' portuale
anche attraverso l'organizzazione di servizi ferroviari di
navettamento ovvero di treni completi, alternativi al
trasporto interamente su strada, da e verso i retroporti di
cui al comma 1, e' previsto, per la durata di tredici mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, a compensazione dei maggiori oneri
connessi alla nuova organizzazione del trasporto, un
contributo nel limite massimo di euro 4 per
treno/chilometro in favore delle imprese utenti di servizi
ferroviari e degli operatori del trasporto combinato, come
definiti, rispettivamente, dalle lettere g) e h) del comma
1 dell'art. 1 del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio
2017, n. 125. Il contributo non e' cumulabile con altri
contributi di sostegno all'intermodalita' ferroviaria
previsti da altre norme vigenti. Le modalita' per
l'attribuzione del contributo sono definite con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
2-quater. Al fine di compensare i maggiori oneri
delle attivita' di manovra derivanti, a parita' di
infrastrutture ferroviarie portuali, dall'incremento del
numero dei treni completi con origine e destinazione nel
bacino di Genova Sampierdarena, e' riconosciuto al
concessionario del servizio, per la durata di tredici mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, un contributo nel limite massimo di
200 euro per ogni tradotta giornaliera movimentata oltre le
10 unita'. Le modalita' di rendicontazione e di
attribuzione del contributo sono definite con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-ter,
pari a euro 800.000 per l'anno 2018 e a euro 2.400.000 per
l'anno 2019, e agli oneri derivanti dal comma 2-quater,
pari a euro 200.000 per l'anno 2018 e a euro 600.000 per
l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del
bilancio dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure
occidentale. Il Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189, e' ridotto di 1 milione di euro per l'anno
2018 e di 3 milioni di euro per l'anno 2019.
2-sexies. I contributi di cui al presente articolo
sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli
aiuti di Stato.»
- Si riporta l'art. 16, comma 2-bis), lettera a), del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante
Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza
delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione
stradale, per la funzionalita' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per
la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali
e autostradali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
settembre 2021, n. 217:
«Art. 16 (Disposizioni urgenti in materia di
Commissari straordinari). - ... omissis ...
2-bis. All'art. 7 del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", nonche', ai soli fini delle semplificazioni di
cui al comma 2, agli ulteriori siti retroportuali
individuati con le modalita' di cui al comma 1-bis";
... omissis ...»
- Il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2022, n. 264.
- Il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante
Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022 n. 79, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2022, n. 100.
- Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante
Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 aprile 2023, n. 41, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 febbraio 2023, n. 47.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
23 ottobre 2022, recante Conferimento di incarichi ai
Ministri senza portafoglio, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 ottobre 2022, n. 250.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
10 novembre 2022, recante Conferimento dell'incarico per
gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il
PNRR al Ministro senza portafoglio on. Raffaele Fitto, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre 2022, n.
268.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
12 novembre 2022, recante Delega di funzioni al Ministro
on. Raffaele Fitto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
25 novembre 2022, n. 276.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
23 ottobre 2022, recante Delega al Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente
Alfredo Mantovano, per la firma dei decreti, degli atti e
dei provvedimenti di competenza del Presidente del
Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che
richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei
ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui
all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2022, n.
255.
- Si riporta l'art. 5 della legge 23-8-1988 n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella
Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 5 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio
dei ministri). - 1. Il Presidente del Consiglio dei
ministri a nome del Governo:
a) comunica alle Camere la composizione del Governo
e ogni mutamento in essa intervenuto;
b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui
alla lettera a) del comma 3 dell'art. 2 e pone,
direttamente o a mezzo di un Ministro espressamente
delegato, la questione di fiducia;
c) sottopone al Presidente della Repubblica le
leggi per la promulgazione; in seguito, alla deliberazione
del Consiglio dei ministri, i disegni di legge per la
presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei
decreti aventi valore o forza di legge, dei regolamenti
governativi e degli altri atti indicati dalle leggi;
d) controfirma gli atti di promulgazione delle
leggi nonche' ogni atto per il quale e' intervenuta
deliberazione del Consiglio dei ministri, gli atti che
hanno valore o forza di legge e, insieme con il Ministro
proponente, gli altri atti indicati dalla legge;
e) presenta alle Camere i disegni di legge di
iniziativa governativa e, anche attraverso il Ministro
espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo di
cui all'art. 72 della Costituzione;
f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11
marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza
governativa conseguenti alle decisioni della Corte
costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al
Consiglio dei ministri, e ne da' comunicazione alle Camere,
sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le
linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi
nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala
altresi', anche su proposta dei ministri competenti, i
settori della legislazione nei quali, in relazione alle
questioni di legittimita' costituzionale pendenti, sia
utile valutare l'opportunita' di iniziative legislative del
Governo.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'art. 95, primo comma, della Costituzione:
a) indirizza ai ministri le direttive politiche ed
amministrative in attuazione delle deliberazioni del
Consiglio dei ministri nonche' quelle connesse alla propria
responsabilita' di direzione della politica generale del
Governo;
b) coordina e promuove l'attivita' dei ministri in
ordine agli atti che riguardano la politica generale del
Governo;
c) puo' sospendere l'adozione di atti da parte dei
ministri competenti in ordine a questioni politiche e
amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri
nella riunione immediatamente successiva;
c-bis) puo' deferire al Consiglio dei ministri, ai
fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni
sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra
amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla
definizione di atti e provvedimenti;
d) concorda con i ministri interessati le pubbliche
dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta,
eccedendo la normale responsabilita' ministeriale, possano
impegnare la politica generale del Governo;
e) adotta le direttive per assicurare
l'imparzialita', il buon andamento e l'efficacia degli
uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi
di particolare rilevanza puo' richiedere al Ministro
competente relazioni e verifiche amministrative;
f) promuove l'azione dei ministri per assicurare
che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro
attivita' secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne
definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti
indirizzi politici e amministrativi del Governo;
g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla
legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di
Stato;
h) puo' disporre, con proprio decreto,
l'istituzione di particolari Comitati di ministri, con il
compito di esaminare in via preliminare questioni di comune
competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita'
del Governo e su problemi di rilevante importanza da
sottoporre al Consiglio dei ministri, eventualmente
avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica
amministrazione;
i) puo' disporre la costituzione di gruppi di
studio e di lavoro composti in modo da assicurare la
presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate ed
eventualmente di esperti anche non appartenenti alla
pubblica amministrazione.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
direttamente o conferendone delega ad un Ministro:
a) promuove e coordina l'azione del Governo
relativa alle politiche comunitarie e assicura la coerenza
e la tempestivita' dell'azione di Governo e della pubblica
amministrazione nell'attuazione delle politiche
comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere;
promuove gli adempimenti di competenza governativa
conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle
Comunita' europee, cura la tempestiva comunicazione alle
Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunita'
europee, informando il Parlamento delle iniziative e
posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie;
a-bis) promuove gli adempimenti di competenza
governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea
dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato
italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime
pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente
al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle
suddette pronunce;
b) promuove e coordina l'azione del Governo per
quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende
all'attivita' dei commissari del Governo;
b-bis) promuove, indirizza, coordina l'azione del
Governo nelle materie dell'innovazione tecnologica,
dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea,
della strategia italiana per la banda ultralarga, della
digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese, nonche' della trasformazione, crescita e
transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e
privato, dell'accesso ai servizi in rete, della
connettivita', delle infrastrutture digitali materiali e
immateriali e della strategia nazionale dei dati pubblici.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita
le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.»

Note all'art. 1:
- Per il testo del comma 62 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205, si veda nelle note alle premesse.
- Il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante il
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, e' pubblicato
nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347.
- La decisione n. 661/2010/UE (TEN T) del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, recante gli
orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete
transeuropea dei trasporti (rifusione) (Testo rilevante ai
fini del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 5 agosto 2010,
n. L 204.
- Per il testo del comma 63 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 36 della legge 5
ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo
sviluppo delle piccole imprese):
«Art. 36 (Sistemi produttivi locali, distretti
industriali e consorzi di sviluppo industriale). - 1. Si
definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi
omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di
imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e
da una peculiare organizzazione interna.
2. Si definiscono distretti industriali i sistemi
produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una
elevata concentrazione di imprese industriali nonche' dalla
specializzazione produttiva di sistemi di imprese.
3. Ai sensi del titolo II, capo III, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla
individuazione dei sistemi produttivi locali nonche' al
finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo dei
sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici
o privati.
4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai
sensi della vigente legislazione nazionale e regionale,
sono enti pubblici economici. Spetta alle regioni soltanto
il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi.
5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma
4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali
attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie
per la creazione e lo sviluppo di attivita' produttive nei
settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo
realizzano e gestiscono, in collaborazione con le
associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per
l'industria, rustici industriali, servizi reali alle
imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione
professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e
intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio
sociale connesso alla produzione industriale».
 
Allegato 1
(articolo 3, comma 3)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Finalita'

1. Il presente regolamento reca la disciplina delle Zone logistiche semplificate (ZLS), nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge n. 205 del 2017.
2. Il presente regolamento e' adottato al fine di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per consentire, nelle aree interessate, lo sviluppo delle imprese gia' operanti, nonche' l'insediamento di nuove imprese.
3. Il presente regolamento definisce, in particolare:
a) le modalita' per l'istituzione della ZLS, comprese le ZLS interregionali;
b) la loro durata;
c) i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ZLS;
d) le misure di organizzazione e di funzionamento della ZLS;
e) le misure di semplificazione applicabili alla ZLS.

Note all'art. 2:
- Per il testo dei commi da 61 a 65-bis dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 3

Requisiti della ZLS

1. La ZLS puo' essere istituita nelle regioni piu' sviluppate di cui all'articolo 1, comma 61, della legge n. 205 del 2017, come individuate nella Carta degli aiuti di stato a finalita' regionale, di cui alla decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final, del 2 dicembre 2021, e alla decisione della Commissione europea C(2022) 1545 final, del 18 marzo 2022, nel numero massimo di una per ciascuna regione, qualora nelle suddette regioni sia presente almeno un'Area portuale, avente le caratteristiche indicate all'articolo 1, comma 62, della medesima legge n. 205 del 2017, ovvero un'Autorita' di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. La ZLS deve ricomprendere almeno un'Area portuale e puo' includere anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti all'Area portuale, purche' presentino un nesso economico funzionale con la predetta Area portuale. Il nesso economico funzionale tra aree non territorialmente adiacenti sussiste qualora vi sia la presenza, o il potenziale sviluppo, di attivita' economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 5, o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, la ZLS e' composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti, e non puo' comprendere zone residenziali.
3. Per ciascuna regione l'area destinata alle ZLS non puo' eccedere la superficie indicata per la regione stessa nell'Allegato 1 al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante.
4. Qualora in una delle regioni di cui al comma 1 ricadano piu' Autorita' di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e nell'ambito di una delle dette Autorita' rientrino scali siti in regioni differenti, la regione e' autorizzata ad istituire una seconda ZLS, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retroportuali relative all'Autorita' di sistema portuale che abbia scali in regioni differenti. Le aree retroportuali possono far parte della ZLS anche se ricadono in altre regioni in cui sono presenti aree portuali. In ogni caso resta fermo che l'area complessivamente a disposizione per l'istituzione di ZLS nelle regioni coinvolte non puo' eccedere la sommatoria delle superfici indicate per ciascuna regione nell'Allegato 1. Al fine del rispetto di tale limite, le superfici retroportuali coincidenti con quelle ricadenti in altre ZLS sono calcolate una sola volta, sulla base di accordi tra le regioni interessate. I medesimi accordi disciplinano, altresi', per le suddette superfici l'applicazione delle eventuali diverse misure previste dai rispettivi Piani di sviluppo strategici.
5. Il limite di cui al comma 4, terzo periodo, si applica anche alle aree incluse nella ZLS «Porto e Retroporto di Genova», di cui all'articolo 7 del decreto-legge del 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, come successivamente modificato e integrato.
6. Alle ZLS di cui ai commi 4 e 5 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 in quanto compatibili.

Note all'art. 3:
- Per il testo del comma 61 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo del comma 62 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205, si veda nelle note alle premesse.
- La legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante Riordino
della legislazione in materia portuale, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.
- Per il testo dell'art. 7 del decreto-legge del 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 4

Requisiti della ZLS interregionale

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 62, della legge n. 205 del 2017 relativamente al numero massimo di ZLS istituibili, una regione in cui non sia presente alcuna Area portuale e un'altra regione in cui sia presente almeno un'Area portuale possono presentare congiuntamente istanza di istituzione di una ZLS. L'area complessivamente a disposizione per l'istituzione di ZLS nelle due regioni non puo' eccedere la sommatoria delle superfici indicate per ciascuna regione nell'Allegato 1. Una regione in cui non sia presente alcuna Area portuale puo' chiedere di essere associata ad una ZLS gia' istituita. L'area complessivamente a disposizione per l'istituzione di ZLS nelle regioni interessate non puo' eccedere la sommatoria delle superfici indicate per ciascuna regione nell'Allegato 1 del presente regolamento.
2. Nella ZLS interregionale, le regioni definiscono, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti, le modalita' di cooperazione interregionale.
 
Art. 5

Proposta di istituzione
e Piano di sviluppo strategico ZLS

1. Il Presidente della regione, o congiuntamente i Presidenti delle regioni in caso di ZLS interregionale, sentiti i sindaci delle aree interessate, trasmettono la proposta di istituzione della ZLS al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. La proposta e' corredata dal Piano di sviluppo strategico che contiene i criteri e gli obiettivi di sviluppo perseguiti dallo stesso, le forme di coordinamento, ove necessarie, con la pianificazione strategica portuale, e con la programmazione regionale, nonche':
a) la delimitazione della ZLS, la documentazione identificativa delle aree con l'indicazione delle porzioni di territorio interessate e evidenziazione di quelle ricadenti nell'Area portuale, nonche' di quelle ammesse ai benefici ai sensi della Carta degli aiuti di stato a finalita' regionale;
b) l'elenco delle infrastrutture, ivi comprese le infrastrutture di collegamento tra aree non territorialmente adiacenti, gia' esistenti nelle aree di cui alla lettera a);
c) un'analisi dell'impatto sociale ed economico atteso dall'istituzione della ZLS;
d) una relazione illustrativa del Piano di sviluppo strategico, corredata di dati ed elementi che identificano le tipologie di attivita' che si intendono promuovere all'interno della ZLS, le attivita' di specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, e che dimostrano la sussistenza di un nesso economico-funzionale con l'Area portuale o con i porti di cui all'articolo 13, comma 2, nel caso la ZLS ricomprenda piu' aree non adiacenti. Le aree non contigue devono comunque essere collegate alle aree portuali da infrastrutture adeguate alla realizzazione del Piano di sviluppo strategico;
e) l'individuazione delle eventuali semplificazioni amministrative, ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge che la regione intende adottare per favorire le iniziative imprenditoriali localizzate nella ZLS, con particolare riguardo a quelle necessarie a garantire l'istituzione di uno sportello unico digitale presso il quale gli imprenditori interessati ad avviare una nuova attivita' soggetta all'autorizzazione unica possano presentare il proprio progetto. Lo sportello unico e' reso disponibile anche in lingua inglese e opera secondo i migliori standard tecnologici, con carattere di interoperabilita' rispetto ai sistemi e alle piattaforme digitali in uso presso gli enti coinvolti nell'istruttoria del procedimento;
f) l'indicazione degli eventuali pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, gia' rilasciati dagli enti locali e da tutti gli enti interessati con riguardo alle attivita' funzionali del Piano di sviluppo strategico;
g) l'indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni, senza oneri a carico della finanza statale, che possono essere concesse dalla regione, nei limiti dell'intensita' massima di aiuti e con le modalita' previste dalla legge;
h) l'elenco dei soggetti pubblici e privati consultati per la predisposizione del Piano di sviluppo strategico, nonche' le modalita' di consultazione adottate e gli esiti delle stesse;
i) le modalita' con cui le strutture amministrative delle regioni e degli enti locali interessati, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, assicurano, anche attraverso propri uffici e personale, nonche' attraverso accordi con le amministrazioni centrali dello Stato e convenzioni con organismi, ovvero strutture nazionali a totale partecipazione pubblica, l'espletamento delle funzioni amministrative e di gestione degli interventi di competenza regionale previsti nella ZLS;
l) l'individuazione, per esigenze di sicurezza portuale e di navigazione, delle aree escluse.
 
Art. 6

Istruttoria

1. L'istruttoria sulla proposta di istituzione della ZLS e' curata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento verifica la completezza del Piano di sviluppo strategico ZLS con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 5 e acquisisce le valutazioni di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con particolare riguardo agli aspetti fiscali e doganali, e quelle di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riguardo all'adeguatezza dei profili infrastrutturali.
2. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sulla base dell'istruttoria di cui al comma 1, puo' richiedere, ai fini dell'approvazione, integrazioni o modifiche al Piano di sviluppo strategico ZLS.
 
Art. 7

Istituzione e durata della ZLS

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge n. 205 del 2017, la ZLS e' istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il decreto fissa la durata della ZLS in relazione agli investimenti e alle attivita' di sviluppo di impresa di cui al Piano di sviluppo strategico che non puo', comunque, essere inferiore a sette anni, rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori sette anni, su richiesta delle regioni interessate sulla base dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 13.
3. L'inserimento di un'area all'interno della ZLS non conferisce alla stessa il carattere di demanialita', ne' incide sulla destinazione d'uso degli stessi come disciplinata dagli strumenti urbanistici.
4. L'inserimento di una area della ZLS nelle aree di interazione porto-citta' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, non modifica la competenza degli enti territoriali di cui al comma 1-quinquies del medesimo articolo 5.

Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 1, comma 63, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020), si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'art. 5, commi da 1 a 1-quinquies, della
legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione
in materia portuale):
«Art. 5 (Documento di programmazione strategica di
sistema. Piano regolatore portuale). - 1. Le Autorita' di
sistema portuale redigono un documento di programmazione
strategica di sistema (DPSS), coerente con il Piano
generale dei trasporti e della logistica e con gli
orientamenti europei in materia di portualita', logistica e
reti infrastrutturali nonche' con il Piano strategico
nazionale della portualita' e della logistica. Il DPSS:
a) definisce gli obiettivi di sviluppo
dell'Autorita' di sistema portuale;
b) individua gli ambiti portuali, intesi come
delimitazione geografica dei singoli porti amministrati
dall'Autorita' di sistema portuale che comprendono, oltre
alla circoscrizione territoriale dell'Autorita' di sistema
portuale, le ulteriori aree, pubbliche e private,
assoggettate alla giurisdizione dell'Autorita' di sistema
portuale;
c) ripartisce gli ambiti portuali in aree portuali,
retro-portuali e di interazione tra porto e citta';
d) individua i collegamenti infrastrutturali di
ultimo miglio di tipo viario e ferroviario con i singoli
porti del sistema esterni all'ambito portuale nonche' gli
attraversamenti dei centri urbani rilevanti ai fini
dell'operativita' dei singoli porti del sistema.
1-bis. Il DPSS e' adottato dal Comitato di gestione
dell'Autorita' di sistema portuale; e' sottoposto, mediante
conferenza dei servizi, ai sensi dell' art. 14-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta dall'Autorita' di
sistema portuale, al parere di ciascun comune e regione
territorialmente interessati, che si esprimono entro
quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i
quali si intende espresso parere non ostativo, ed e'
approvato dal Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, che si esprime sentita la Conferenza
nazionale di coordinamento delle Autorita' di sistema
portuale di cui all'art. 11-ter della presente legge. Il
documento di programmazione strategica di sistema non e'
assoggettato alla procedura di valutazione ambientale
strategica (VAS).
1-ter. Nei singoli porti amministrati dalle Autorita'
di sistema portuale l'ambito e l'assetto delle aree
portuali e retro-portuali, individuati e delimitati nel
DPSS, sono disegnati e specificati nel piano regolatore
portuale (PRP), che individua analiticamente anche le
caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree
interessate nonche' i beni sottoposti al vincolo
preordinato all'esproprio nel rispetto del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Se
la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica
utilita' non e' prevista dal PRP, il vincolo preordinato
all'esproprio, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 327 del 2001, puo' essere disposto
dall'Autorita' di sistema portuale, mediante una conferenza
di servizi ai sensi dell'art. 14-ter della legge 7 agosto
1990, n. 241. Si applica quanto previsto dall' art. 13 del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
1-quater. Le funzioni ammesse dai PRP nelle aree
portuali sono esclusivamente quelle previste dall'art. 4,
comma 3; nelle aree retro-portuali possono essere ammesse
attivita' accessorie alle funzioni previste dal citato art.
4, comma 3.
1-quinquies. La pianificazione delle aree portuali e
retro-portuali e' competenza esclusiva dell'Autorita' di
sistema portuale, che vi provvede mediante l'approvazione
del PRP. La pianificazione delle aree con funzione di
interazione porto-citta' e' di competenza del comune e
della regione, secondo quanto previsto dalle disposizioni
di legge applicabili, che vi provvedono previa acquisizione
del parere dell'Autorita' di sistema portuale. Ai fini
dell'adozione degli strumenti urbanistici relativi ai
collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo
viario e ferroviario nonche' agli attraversamenti del
centro urbano rilevanti ai fini dell'operativita' del porto
individuati nel DPSS, l'ente competente vi provvede previa
acquisizione dell'intesa con l'Autorita' di sistema
portuale. Le Autorita' di sistema portuale indicano al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e alle regioni le aree portuali e
retro-portuali potenzialmente destinabili all'ubicazione
delle piattaforme logistiche intermodali e all'ubicazione
dei punti di scambio intermodale, nonche' le aree
potenzialmente destinabili alla costruzione di caselli
autostradali funzionali alle nuove stazioni ferroviarie
dell'alta velocita' e dell'alta capacita'.».
 
Art. 8

Procedura di revisione della ZLS

1. Il perimetro delle aree ricomprese nel Piano di sviluppo strategico della ZLS, come istituite ai sensi degli articoli 3 e 4, puo' essere oggetto di rimodulazione in diminuzione o in aumento, nel rispetto del limite massimo della superficie complessivamente indicata per la regione nell'Allegato 1 al presente regolamento, fermo restando che gli effetti agevolativi, in relazione alle nuove aree, decorrono dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3.
2. Il Comitato di indirizzo di cui all'articolo 10, anche su iniziativa del Presidente della regione per le ZLS di cui all'articolo 3, comma 1, o dei Presidenti delle regioni interessate dalla modifica del perimetro, in caso di ZLS, istituite ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, o dell'articolo 4, predispone, ai fini della proposta di revisione, la documentazione relativa alle aree oggetto di rimodulazione, corredata di una relazione motivata sul piano tecnico ed economico, in coerenza con le linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 5. La proposta e' trasmessa al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri che, nei successivi 30 giorni, ne valuta la coerenza con le linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico della ZLS di cui all'articolo 5, acquisendo le osservazioni di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze con riguardo agli aspetti fiscali e doganali.
3. In caso di esito positivo dell'istruttoria, la proposta di rimodulazione e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. Se all'esito dell'istruttoria non e' possibile accogliere integralmente la proposta formulata dal Comitato di indirizzo, il decreto di cui al primo periodo e' adottato sentita la regione interessata.
4. L'intera procedura si conclude entro 60 giorni dalla ricezione della proposta da parte del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud.
5. Ai fini dell'aggiornamento ovvero della modifica del Piano di sviluppo strategico della ZLS, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6. In caso di esito positivo dell'istruttoria, la proposta di modifica ovvero di aggiornamento e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
 
Art. 9

Misure di organizzazione e funzionamento

1. Gli organi di governo della ZLS sono il Comitato di indirizzo e la Cabina di regia.
 
Art. 10

Comitato di indirizzo

1. Il Comitato di indirizzo e' il soggetto per l'amministrazione della ZLS. E' istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della regione, ed e' composto da:
a) il Presidente della regione o suo delegato, che lo presiede. In caso di ZLS interregionale, la presidenza e' assegnata a uno dei Presidenti delle regioni interessate individuato nel Piano di sviluppo strategico, o a un suo delegato;
b) il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale;
c) un rappresentante del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri;
d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
e) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy;
f) un rappresentante dei Consorzi di sviluppo industriale, laddove esistenti;
g) il Presidente della provincia o delle province ricomprese, in tutto o in parte, nella ZLS, in qualita' di uditore, o suo delegato;
h) i Sindaci dei comuni ricompresi nella ZLS, in qualita' di uditori, o loro delegati.
2. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennita' di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Il Comitato di indirizzo si avvale, per l'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali di una struttura tecnico-amministrativa di supporto, costituita all'interno dell'amministrazione regionale, e composta da personale appartenente alla medesima amministrazione e all'Autorita' di sistema portuale, nonche' della collaborazione degli uffici delle amministrazioni comunali ricomprese nella ZLS, i quali provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Il Comitato di indirizzo adotta un proprio regolamento interno, che definisce:
a) la periodicita' e le modalita' di convocazione delle riunioni ordinarie, con cadenza almeno trimestrale, e di quelle straordinarie;
b) le modalita' delle deliberazioni e i requisiti per la validita' delle stesse;
c) le modalita' e gli strumenti che assicurino la consultazione periodica degli enti locali sul cui territorio insiste la ZLS, nonche' delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali.
4. Il Comitato di indirizzo puo' individuare al proprio interno un componente cui delegare le azioni di attuazione in particolari aree o materie della ZLS, fermo restando la natura collegiale delle decisioni e tenendo conto delle funzioni precipue delle istituzioni rappresentate nel Comitato stesso.
5. Il Comitato di indirizzo:
a) assicura gli strumenti che garantiscono l'insediamento e la piena operativita' delle aziende presenti nella ZLS, nonche' la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali, l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZLS, l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi;
b) promuove e implementa forme di collaborazione tra lo sportello unico amministrativo dell'Autorita' di sistema portuale, di cui all'articolo 15-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e gli sportelli unici per le attivita' produttive di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, istituiti presso i Comuni territorialmente competenti;
c) definisce le condizioni di accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico nel rispetto della normativa europea, delle normative vigenti in materia di sicurezza, nonche' di cui all'articolo 6, comma 4, lettera b) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonche' delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previsti dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169;
d) svolge la verifica per ciascuna impresa dell'avvio del programma di attivita' economiche imprenditoriali o degli investimenti di natura incrementale, oggetto delle semplificazioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91 ovvero di quelle previste dall'articolo 12 del presente decreto, e trasmette la relativa comunicazione all'Agenzia delle entrate ai fini dell'ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 64, della legge n. 205 del 2017;
e) si attiva per la sottoscrizione di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, volti a disciplinare procedure semplificate;
f) effettua il controllo che le imprese beneficiarie mantengano la loro attivita' nell'area ZLS per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 64, della legge n. 205 del 2017, e trasmette la relativa comunicazione all'Agenzia delle entrate, ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti di revoca dei benefici concessi e goduti;
g) assicura il rispetto del Piano di sviluppo strategico anche promuovendo iniziative di coordinamento degli obiettivi di sviluppo con la pianificazione e la programmazione regionale e dell'Autorita' di Sistema Portuale;
h) sovrintende all'espletamento delle procedure di autorizzazione per gli accordi o le convenzioni quadro che si intenda stipulare con le banche e gli intermediari finanziari;
i) assicura l'individuazione del soggetto responsabile dell'inserimento dei dati identificativi di ogni singola iniziativa, nonche' dei dati di avanzamento delle iniziative stesse nel sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
l) propone le modifiche al perimetro della ZLS ai sensi dell'articolo 8, comma 2, fermo restando il rispetto del limite massimo delle superfici indicate per ciascuna regione nell'Allegato 1.
6. Le regioni promuovono la stipula di appositi protocolli con le Prefetture territorialmente competenti, ai fini della verifica dei profili di legalita', con riguardo all'attuazione degli interventi previsti nelle aree ZLS.

Note all'art. 10:
- Si riporta l'art. 15-bis della citata legge 28
gennaio 1994, n. 84:
«Art. 15-bis (Sportello unico amministrativo). - 1.
Presso la Autorita' di sistema portuale opera lo Sportello
Unico Amministrativo (SUA) che, per tutti i procedimenti
amministrativi ed autorizzativi concernenti le attivita'
economiche, ad eccezione di quelli concernenti lo Sportello
unico doganale e dei controlli e la sicurezza, svolge
funzione unica di front office rispetto ai soggetti
deputati ad operare in porto. Il Comitato di gestione, su
proposta del Presidente dell'Autorita' di sistema portuale
e sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di
cui all'art. 11-bis, approva il regolamento che disciplina
l'organizzazione, il funzionamento e il monitoraggio dello
Sportello unico amministrativo, secondo Linee guida
approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
1-bis Il Presidente dell'Autorita' di sistema
portuale vigila sul corretto funzionamento dello Sportello
unico amministrativo, anche al fine di segnalare,
nell'ambito della Conferenza nazionale di coordinamento di
cui all'art. 11-ter, eventuali prassi virtuose da adottare
o eventuali disfunzioni da correggere.».
- Si riporta l'art. 1, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160
(Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attivita'
produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133):
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
regolamento si intende per:
a) "agenzia per le imprese" (di seguito denominata:
"Agenzia"): il soggetto privato, accreditato ai sensi
dell'art. 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133;
b) "amministrazioni": le amministrazioni dello
Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti
pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico;
c) "camere di commercio": le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29
dicembre 1993, n. 580;
d) "CAD": il Codice dell'amministrazione digitale
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
e) "comunicazione unica": l'istituto di cui
all'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40;
f) "decreto-legge": il decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n. 133;
g) "SCIA": la segnalazione certificata di inizio
attivita' ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, come sostituito dall'art. 49, comma 4-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui
la ricevuta della segnalazione costituisce titolo
autorizzatorio ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettere e)
ed f), del decreto-legge;
h) "dichiarazione di conformita'": l'attestazione
della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa
per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e
la cessazione dell'esercizio dell'attivita' di impresa;
i) "attivita' produttive": le attivita' di
produzione di beni e servizi, incluse le attivita'
agricole, commerciali e artigianali, le attivita'
turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e
dagli intermediari finanziari e i servizi di
telecomunicazioni, di cui alla lettera b), comma 3,
dell'art. 38 del decreto-legge;
j) "impianti produttivi": i fabbricati, gli
impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte
delle fasi di produzione di beni e servizi;
k) "portale": il sito web impresainungiorno di
riferimento per imprese e soggetti da esse delegati, che
consente di ottenere informazioni e interoperare
telematicamente con gli Enti coinvolti nelle diverse fasi
relative ad attivita' produttive e di prestazione di
servizi, anche attraverso le regole tecniche del Sistema
pubblico di connettivita';
l) "registro imprese": il registro di cui all'art.
8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, istituito presso la
camera di commercio e tenuto dall'Ufficio competente in
conformita' agli articoli 2188 e seguenti del Codice
civile, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal
Presidente del Tribunale del capoluogo di provincia;
m) "sportello unico per le attivita' produttive"
(di seguito denominato: "SUAP"): l'unico punto di accesso
per il richiedente in relazione a tutte le vicende
amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva, che
fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte
le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel
procedimento;
n) "sistema INA-SAIA": il sistema di servizi che
consente l'interconnessione e lo scambio anagrafico fra i
comuni e le pubbliche amministrazioni;
o) "sistema pubblico di connettivita'" (di seguito
denominato: "SPC"): l'insieme di infrastrutture
tecnologiche tecniche per lo sviluppo, la condivisione,
l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e
dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per
assicurare l'interoperabilita' di base ed evoluta e la
cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei
flussi informativi, garantendo la sicurezza, la
riservatezza delle informazioni, nonche' la salvaguardia e
l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica
amministrazione;
p) "interoperabilita'": la capacita' di un sistema
o di un prodotto informatico di cooperare con altri sistemi
o prodotti, nel rispetto delle disposizioni del CAD e delle
regole tecniche del SPC.».
- Si riporta il comma 4 dell'art. 6 della citata legge
28 gennaio 1994, n. 84:
«4. L'Autorita' di sistema portuale nel perseguimento
degli obiettivi e delle finalita' di cui all'art. 1 svolge
i seguenti compiti:
a) indirizzo, programmazione, coordinamento,
regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli
uffici territoriali portuali secondo quanto previsto
all'art. 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei
servizi portuali, delle attivita' autorizzatorie e
concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre
attivita' commerciali ed industriali esercitate nei porti e
nelle circoscrizioni territoriali. All'Autorita' di sistema
portuale sono, altresi', conferiti poteri di ordinanza,
anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di
incidenti connessi alle attivita' e alle condizioni di
igiene sul lavoro ai sensi dell'art. 24;
b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle
parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per
il mantenimento dei fondali;
c) affidamento e controllo delle attivita' dirette
alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di
servizi di interesse generale, non coincidenti ne'
strettamente connessi alle operazioni portuali di cui
all'art. 16, comma 1;
d) coordinamento delle attivita' amministrative
esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici
nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime
comprese nella circoscrizione territoriale;
e) amministrazione in via esclusiva delle aree e
dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria
circoscrizione, in forza di quanto previsto dalla presente
legge e dal codice della navigazione, fatte salve le
eventuali competenze regionali e la legislazione speciale
per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Per la
gestione delle attivita' inerenti le funzioni sul demanio
marittimo le Autorita' di sistema portuale si avvalgono del
Sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.);
f) promozione e coordinamento di forme di raccordo
con i sistemi logistici retro-portuali e interportuali.».
- Si riportano gli articoli 18 e 20 del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 169 (Riorganizzazione,
razionalizzazione e semplificazione della disciplina
concernente le Autorita' portuali di cui alla legge 28
gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1,
lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124):
«Art. 18 (Introduzione dell'art. 15-bis alla legge 28
gennaio 1994, n. 84). - 1. Dopo l'art. 15 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e' inserito il seguente:
"Art. 15-bis (Sportello unico amministrativo). -
1. Presso la AdSP opera lo Sportello Unico Amministrativo
(SUA) che, per tutti i procedimenti amministrativi ed
autorizzativi concernenti le attivita' economiche, ad
eccezione di quelli concernenti lo Sportello unico doganale
e dei controlli e la sicurezza, svolge funzione unica di
front office rispetto ai soggetti deputati ad operare in
porto.".»
«Art. 20 (Sportello unico doganale e dei controlli).
- 1. Allo sportello unico doganale di cui all'art. 4, comma
57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono attribuiti,
altresi', la competenza nonche' i controlli relativi a
tutti gli adempimenti connessi all'entrata e uscita delle
merci nel o dal territorio nazionale. Il coordinamento si
applica, oltre che sui procedimenti derivanti
dall'applicazione delle norme unionali gia' previsti dal
predetto sportello unico doganale, anche su quelli disposti
da altre Amministrazioni o organi dello Stato. I controlli,
ad esclusione di quelli disposti dall'Autorita' Giudiziaria
e di quelli svolti dagli organi competenti per la sicurezza
dello Stato e dalle forze di polizia, sono coordinati
dall'ufficio doganale e si eseguono contemporaneamente e
nello stesso luogo. Conseguentemente il predetto sportello
unico doganale assume la denominazione di "Sportello unico
doganale e dei controlli".
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministeri interessati, sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie per
lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, di cui
l'Ufficio doganale puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
3. Le amministrazioni che a qualsiasi titolo
effettuano controlli sulle merci presentate in dogana
concludono i rispettivi procedimenti di competenza entro il
termine di un'ora per il controllo documentale e di cinque
ore per il controllo fisico delle merci. I suddetti termini
decorrono dal momento in cui le amministrazioni dispongono
di tutti gli elementi informativi e sono soddisfatte le
condizioni previste dalla normativa vigente per
l'effettuazione dei controlli. Quando i controlli
richiedono accertamenti di natura tecnica o prelevamento di
campioni si applicano i termini di esecuzione stabiliti
dalla normativa dell'Unione europea o dai protocolli di
settore.».
- Si riporta l'art. 5 del decreto-legge 20 giugno 2017
n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno.), convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2017, n. 123.
«Art. 5 (Benefici fiscali e semplificazioni). - 1. Le
nuove imprese e quelle gia' esistenti, che avviano un
programma di attivita' economiche imprenditoriali o di
investimenti di natura incrementale nella ZES unica,
possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:
a) l'attivita' economica nella ZES unica e' libera,
nel rispetto delle norme nazionali ed europee
sull'esercizio dell'attivita' d'impresa. Al fine di
semplificare ed accelerare l'insediamento, la realizzazione
e lo svolgimento dell'attivita' economica nella ZES unica
sono disciplinati i seguenti criteri derogatori alla
normativa vigente, procedure semplificate e regimi
procedimentali speciali applicabili. Per la celere
definizione dei procedimenti amministrativi, sono ridotti
di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto
ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e
autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo
2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale
(AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in
materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, in materia edilizia; alla legge 28 gennaio
1994, n. 84, in materia di concessioni demaniali portuali;
a-bis)
a-ter) presso ogni Commissario straordinario di cui
all'art. 4, comma 6, opera uno sportello unico digitale
presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova
attivita' soggetta all'autorizzazione unica di cui all'art.
5-bis, presentano il proprio progetto. Lo sportello unico
e' reso disponibile anche in lingua inglese e opera secondo
i migliori standard tecnologici, con carattere di
interoperabilita' rispetto ai sistemi e alle piattaforme
digitali in uso presso gli enti coinvolti nell'istruttoria
del procedimento. Ciascun Commissario rende noto, con
avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, la data a partire dalla quale lo
sportello e' reso disponibile. Nelle more della piena
operativita' dello sportello unico digitale, le domande di
autorizzazione unica sono presentate allo sportello unico
per le attivita' produttive (SUAP) territorialmente
competente di cui all'art. 38 comma 3 del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, che le trasmette al
Commissario con le modalita' determinate mediante accordo
tra questo e gli enti titolari dei SUAP;
a-quater
a-quinquies)
a-sexies)
a-septies) al fine di incentivare il recupero delle
potenzialita' nell'Area portuale di Taranto e sostenere
l'occupazione, e' istituita la Zona franca doganale
interclusa ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, la
cui perimetrazione e' definita dall'Autorita' di sistema
portuale del Mare Ionio ed approvata con determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste
nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui all'art.
4, comma 5, alle condizioni definite dal soggetto per
l'amministrazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n.
84, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto
della normativa europea e delle norme vigenti in materia di
sicurezza, nonche' delle disposizioni vigenti in materia di
semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 169.
1-bis. I termini di cui al comma 1 previsti per il
rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti,
pareri, concessioni, accertamenti di conformita' alle
prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed
edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque
denominati, degli enti locali, regionali, delle
amministrazioni centrali nonche' di tutti gli altri
competenti enti e agenzie sono da considerarsi perentori.
Decorsi inutilmente tali termini, gli atti si intendono
resi in senso favorevole.
2. Per rafforzare la struttura produttiva delle Zone
economiche speciali (ZES) mediante lo strumento agevolativo
denominato «contratto di sviluppo», di cui all'art. 43 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
stanziata la somma complessiva di 250 milioni di euro, a
valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione
programmazione 2021-2027, di cui 50 milioni per il 2022 e
100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le
predette risorse sono assegnate con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile al Ministero dello sviluppo economico,
nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione,
programmazione 2021-2027, di competenza del predetto
Ministero, con specifica destinazione al finanziamento
addizionale delle iniziative imprenditoriali nella ZES
unica. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con
il Dipartimento per le politiche di coesione della
Presidenza del Consiglio dei ministri, definisce con
apposite direttive le aree tematiche e gli indirizzi
operativi per la gestione degli interventi, nonche' le
modalita' di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione degli
interventi finanziati e sui risultati conseguiti. La
valutazione delle singole iniziative segue criteri di
massima semplificazione e riduzione dei tempi, secondo
quanto gia' previsto dai decreti di cui all'art. 3, comma
4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
2-bis. Gli interventi relativi agli oneri di
urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le imprese
beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli
investimenti ammessi al credito d'imposta di cui al comma
2, sono realizzati entro il termine perentorio di novanta
giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte
delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica utilita'.
In caso di ritardo si applica l'art. 2-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241.
3.
4.
5.
6. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura,
con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli
interventi e degli incentivi concessi, riferendo al
Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro
delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno,
sull'andamento delle attivita' e sull'efficacia delle
misure di incentivazione concesse, avvalendosi di un piano
di monitoraggio concordato con il soggetto per
l'amministrazione di cui all'art. 4, comma 6, sulla base di
indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale
definiti con il decreto di cui all'art. 4, comma 3.
L'Agenzia per la coesione affida i servizi tecnologici per
la realizzazione dello sportello unico digitale e per la
sua messa in funzione, mediante procedura di evidenza
pubblica, ovvero si avvale, mediante convenzione, di
piattaforme gia' in uso ad altri enti o amministrazioni.
Gli oneri, nella misura massima di 2,5 milioni di euro,
sono posti a carico del PON Governance 2014/2020 e in
particolare sulla quota React UE assegnata al programma
nello specifico Asse di Assistenza Tecnica e Capacita'
amministrativa di cui alla Decisione della Commissione
Europea C(2021) 7145 del 29 settembre 2021».
- Per il testo dell'art. 1, comma 64, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 11

Cabina di regia ZLS

1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia ZLS con compiti di coordinamento generale delle politiche in ambito ZLS, finalizzate a garantirne la piena operativita' e l'azione sinergica.
2. La Cabina di regia ZLS e' presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ed e' composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dai Presidenti delle regioni e delle Province autonome in cui sono istituite le ZLS e dai presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZLS, qualora diversi dai Presidenti delle regioni, nonche' dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno.
3. La Cabina di regia e' convocata dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, periodicamente, e comunque almeno una volta ogni tre mesi, al fine di verificare e monitorare gli interventi nelle ZLS, l'andamento delle attivita' e l'efficacia delle misure di incentivazione concesse.
 
Art. 12

Misure di semplificazione

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge n. 205 del 2017, i progetti inerenti alle attivita' economiche ovvero all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche all'interno della ZLS, non soggetti a segnalazione certificata di inizio d'attivita' o a comunicazione, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. L'autorizzazione unica, ove necessario, costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche ed in materia di opere ed altre attivita' ricadenti nella competenza territoriale delle Autorita' di sistema portuale e degli aeroporti, le opere per la realizzazione di progetti inerenti alle attivita' economiche ovvero all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche nell'area ZLS da parte di soggetti pubblici e privati sono di pubblica utilita', indifferibili ed urgenti.
2. Nel procedimento di autorizzazione unica confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all'opera da eseguire, al progetto da approvare o all'attivita' da intraprendere nell'area ZLS. La domanda di autorizzazione e' presentata allo sportello unico individuato dalla regione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), ovvero, nelle more della sua istituzione, al SUAP territorialmente competente, che la trasmettono all'Autorita' competente al rilascio, individuata dalla regione secondo quanto previsto dal successivo comma 3, la quale vi provvede in esito ad apposita conferenza di servizi, in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono fatte salve le norme di maggiore semplificazione previste da leggi regionali.
3. La regione individua, anche nell'ambito del proprio ordinamento, l'Autorita' regionale o locale che provvede al rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 1.
4. Le nuove imprese e quelle gia' esistenti, che avviano un programma di attivita' economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale in tutta l'area ZLS, usufruiscono, altresi', delle seguenti misure di semplificazione:
a) sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia; alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di concessioni demaniali portuali;
b) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con riguardo alla localizzazione ed alla approvazione del progetto delle opere, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta, comunque denominati, la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso di competenza di piu' amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; i termini ivi previsti sono ridotti della meta' e sono altresi' ridotti alla meta' i termini di cui all'articolo 17-bis, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990;
c) i termini di cui alle lettere a) e b) previsti per il rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti, pareri, concessioni, accertamenti di conformita' alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, delle amministrazioni centrali, nonche' di tutti gli altri competenti enti e agenzie sono da considerarsi perentori e, decorsi inutilmente tali termini, gli atti si intendono resi in senso favorevole;
d) per le imprese beneficiarie delle agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 64, della legge n. 205 del 2017 in relazione agli investimenti effettuati nelle zone ammissibili agli aiuti a finalita' regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3), lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli interventi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono realizzati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica utilita'. In caso di ritardo si applica l'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Nelle ZLS e nelle ZLS interregionali possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione delle zone franche doganali e' proposta da ciascun Comitato di indirizzo ed e' approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta.

Note all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 1, comma 65, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, si veda nelle note alle premesse.
- Si riportano gli artt. 14-bis e seguenti della legge
7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi):
«Art. 14-bis (Conferenza semplificata). - 1. La
conferenza decisoria di cui all'art. 14, comma 2, si svolge
in forma semplificata e in modalita' asincrona, salvo i
casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono
secondo le modalita' previste dall'art. 47 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La conferenza e' indetta dall'amministrazione
procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del
procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se
il procedimento e' ad iniziativa di parte. A tal fine
l'amministrazione procedente comunica alle altre
amministrazioni interessate:
a) l'oggetto della determinazione da assumere,
l'istanza e la relativa documentazione ovvero le
credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai
documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici
giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
richiedere, ai sensi dell'art. 2, comma 7, integrazioni
documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a
quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni
coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative
alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando
l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione
del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi
sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla
tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di
legge o i provvedimenti di cui all'art. 2 non prevedano un
termine diverso, il suddetto termine e' fissato in novanta
giorni;
d) la data della eventuale riunione in modalita'
sincrona di cui all'art. 14-ter, da tenersi entro dieci
giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c),
fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
conclusione del procedimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le
amministrazioni coinvolte rendono le proprie
determinazioni, relative alla decisione oggetto della
conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate,
sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,
ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai
fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni
eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del
superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e
analitico e specificano se sono relative a un vincolo
derivante da una disposizione normativa o da un atto
amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte
per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti
espressi, la mancata comunicazione della determinazione
entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti
previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza
condizioni. Restano ferme le responsabilita'
dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti
nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso,
ancorche' implicito.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c),
l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni
lavorativi, la determinazione motivata di conclusione
positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'art.
14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di
assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora
ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni
interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente
indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del
superamento del dissenso possano essere accolte senza
necessita' di apportare modifiche sostanziali alla
decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito
uno o piu' atti di dissenso che non ritenga superabili,
l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo
termine, la determinazione di conclusione negativa della
conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda.
Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta
determinazione produce gli effetti della comunicazione di
cui all'art. 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette
alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali
osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto
articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale
mancato accoglimento di tali osservazioni e' data ragione
nell'ulteriore determinazione di conclusione della
conferenza.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5,
l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame
contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data
fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della
conferenza in modalita' sincrona, ai sensi dell'art.
14-ter.
7. Ove necessario, in relazione alla particolare
complessita' della determinazione da assumere,
l'amministrazione procedente puo' comunque procedere
direttamente in forma simultanea e in modalita' sincrona,
ai sensi dell'art. 14-ter. In tal caso indice la conferenza
comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di
cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la
riunione entro i successivi quarantacinque giorni.
L'amministrazione procedente puo' altresi' procedere in
forma simultanea e in modalita' sincrona su richiesta
motivata delle altre amministrazioni o del privato
interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al
comma 2, lettera b). In tal caso la riunione e' convocata
nei successivi quarantacinque giorni.
Art. 14-ter (Conferenza simultanea). - 1. La prima
riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e
in modalita' sincrona si svolge nella data previamente
comunicata ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera d),
ovvero nella data fissata ai sensi dell'art. 14-bis, comma
7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche
in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni
competenti.
2. I lavori della conferenza si concludono non oltre
quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione
di cui al comma 1. Nei casi di cui all'art. 14-bis, comma
7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni
culturali e della salute dei cittadini, il termine e'
fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di
rispettare il termine finale di conclusione del
procedimento.
3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla
riunione e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la
posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni
di competenza della conferenza, anche indicando le
modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini
dell'assenso.
4. Ove alla conferenza partecipino anche
amministrazioni non statali, le amministrazioni statali
sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la
posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato,
anche preventivamente per determinate materie o determinati
periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni
periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione
del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le
singole amministrazioni statali possono comunque
intervenire ai lavori della conferenza in funzione di
supporto. Le amministrazioni di cui all'art. 14-quinquies,
comma 1, prima della conclusione dei lavori della
conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il
proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.
5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce
autonomamente le modalita' di designazione del
rappresentante unico di tutte le amministrazioni
riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale
nonche' l'eventuale partecipazione delle suddette
amministrazioni ai lavori della conferenza.
6. Alle riunioni della conferenza possono essere
invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il
progetto eventualmente dedotto in conferenza.
7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non
oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione
procedente adotta la determinazione motivata di conclusione
della conferenza, con gli effetti di cui all'art.
14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse
dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite
i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito
l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui
rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero,
pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3
la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non
motivato o riferito a questioni che non costituiscono
oggetto della conferenza.
Art. 14-quater (Decisione della conferenza di
servizi). - 1. La determinazione motivata di conclusione
della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente
all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti
gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza
delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi
pubblici interessati.
2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti
dalla determinazione motivata di conclusione della
conferenza possono sollecitare con congrua motivazione
l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione
di una nuova conferenza, determinazioni in via di
autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies. Possono altresi'
sollecitarla, purche' abbiano partecipato, anche per il
tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'art.
14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei
termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai
sensi dell'art. 21-quinquies.
3. In caso di approvazione unanime, la determinazione
di cui al comma 1 e' immediatamente efficace. In caso di
approvazione sulla base delle posizioni prevalenti,
l'efficacia della determinazione e' sospesa ove siano stati
espressi dissensi qualificati ai sensi dell'art.
14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei
rimedi ivi previsti.
4. I termini di efficacia di tutti i pareri,
autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza
di servizi decorrono dalla data della comunicazione della
determinazione motivata di conclusione della conferenza.
Art. 14-quinquies (Rimedi per le amministrazioni
dissenzienti). - 1. Avverso la determinazione motivata di
conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua
comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali
o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei
cittadini possono proporre opposizione al Presidente del
Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in
modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della
conclusione dei lavori della conferenza. Per le
amministrazioni statali l'opposizione e' proposta dal
Ministro competente.
2. Possono altresi' proporre opposizione le
amministrazioni delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in
una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia
manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.
3. La proposizione dell'opposizione sospende
l'efficacia della determinazione motivata di conclusione
della conferenza.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice,
per una data non posteriore al quindicesimo giorno
successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione
con la partecipazione delle amministrazioni che hanno
espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che
hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i
partecipanti formulano proposte, in attuazione del
principio di leale collaborazione, per l'individuazione di
una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione
motivata di conclusione della conferenza con i medesimi
effetti.
5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano
partecipato amministrazioni delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga
raggiunta nella riunione di cui al comma 4, puo' essere
indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda
riunione, che si svolge con le medesime modalita' e allo
stesso fine.
6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4
e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni
partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova
determinazione motivata di conclusione della conferenza.
Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non
oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione,
l'intesa non sia raggiunta, la questione e' rimessa al
Consiglio dei ministri. La questione e' posta, di norma,
all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio
dei ministri successiva alla scadenza del termine per
raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei
ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o
delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio
dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione
motivata di conclusione della conferenza acquisisce
definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri puo'
accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di
conseguenza il contenuto della determinazione di
conclusione della conferenza, anche in considerazione degli
esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di
attuazione.»
- Si riportano gli artt. 2 e 19 della citata legge 7
agosto 1990, n. 241:
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la
manifesta irricevibilita', inammissibilita',
improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche
amministrazioni concludono il procedimento con un
provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la
cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della
sostenibilita' dei tempi sotto il profilo
dell'organizzazione amministrativa, della natura degli
interessi pubblici tutelati e della particolare
complessita' del procedimento, sono indispensabili termini
superiori a novanta giorni per la conclusione dei
procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e
degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3
sono adottati su proposta anche dei Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa e previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono
comunque superare i centottanta giorni, con la sola
esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza
italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.
4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e
pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella
sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di
conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore
impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con
i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalita'
e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione
dei procedimenti, nonche' le ulteriori modalita' di
pubblicazione di cui al primo periodo.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i
termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo
possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'art. 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che
accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio
inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via
telematica, alla Corte dei conti.
8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti,
alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti
di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza
dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera
c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero
successivamente all'ultima riunione di cui all'art. 14-ter,
comma 7, nonche' i provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti, di
cui all'art. 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati
dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci,
fermo restando quanto previsto dall'art. 21-nonies, ove ne
ricorrano i presupposti e le condizioni.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento
costituisce elemento di valutazione della performance
individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e
amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario
inadempiente.
9-bis. L' organo di governo individua un soggetto
nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una
unita' organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo
in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione
il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente
generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio
o in mancanza al funzionario di piu' elevato livello
presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento,
sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e'
pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben
visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto o
dell'unita' organizzativa a cui e' attribuito il potere
sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai sensi
e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso
di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del
responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del
procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del
proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle
disposizioni del presente comma, assume la sua medesima
responsabilita' oltre a quella propria.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la
conclusione del procedimento o quello superiore di cui al
comma 7, il responsabile o l'unita' organizzativa di cui al
comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato,
esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari
alla meta' di quello originariamente previsto, conclude il
procedimento attraverso le strutture competenti o con la
nomina di un commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del
comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica
all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per
tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali
non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto
dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni
provvedono all'attuazione del presente comma, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo
su istanza di parte sono espressamente indicati il termine
previsto dalla legge o dai regolamenti e quello
effettivamente impiegato.»
«Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio
attivita' - Scia). - 1. Ogni atto di autorizzazione,
licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta
comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni
in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio
dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi
a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione,
all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della
giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi
gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,
anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e'
corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche', ove espressamente previsto dalla normativa
vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti
di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni
sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per
consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.
Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione
di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero
l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque
sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e
asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma,
salve le verifiche successive degli organi e delle
amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata
delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche'
dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata
mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo
esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la
segnalazione si considera presentata al momento della
ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
iniziata, anche nei casi di cui all'art. 19-bis, comma 2,
dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione
competente, con atto motivato, invita il privato a
provvedere prescrivendo le misure necessarie con la
fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per
l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle
misure da parte del privato, decorso il suddetto termine,
l'attivita' si intende vietata. Con lo stesso atto
motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di
pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia
di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza
pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la
sospensione dell'attivita' intrapresa. L'atto motivato
interrompe il termine di cui al primo periodo, che
ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato
comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di
ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano
gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei
provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di
cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta
comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in
presenza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle
attivita' economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
5.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il
termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del
comma 3 e' ridotto a trenta giorni. Fatta salva
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al
comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative
alla vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle
responsabilita' e alle sanzioni previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle
leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio
attivita', la denuncia e la dichiarazione di inizio
attivita' non costituiscono provvedimenti taciti
direttamente impugnabili. Gli interessati possono
sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti
all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire
esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.»
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
Norme in materia ambientale, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo
2013, n. 59, recante Regolamento che disciplina
l'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di
adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti
sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti
ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art.
23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 2013, n. 124,
S.O.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2017, n. 31, recante Regolamento di individuazione
degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica
o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 2017, n. 68.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, recante Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n.
245, S.O.
- Per la legge 28 gennaio 1994, n. 84, si veda nelle
note all'art. 6.
- Si riporta l'art. 38 del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante
delega al Governo in materia di contratti pubblici):
«Art. 38 (Localizzazione e approvazione del progetto
delle opere). - 1. L'approvazione dei progetti da parte
delle amministrazioni e' effettuata in conformita' alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle disposizioni statali e
regionali che regolano la materia. La procedura di cui al
presente articolo si applica anche alle opere di interesse
pubblico, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, se concernenti la concessione e la
gestione di opere pubbliche, oppure la concessione di
servizi pubblici con opere da realizzare da parte del
concessionario.
2. La procedura di cui al presente articolo non si
applica se e' stata gia' accertata la conformita' del
progetto di fattibilita' tecnica ed economica alla
pianificazione urbanistica e alla regolamentazione
edilizia:
a) per le opere pubbliche di interesse statale,
escluse quelle destinate alla difesa militare, dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli
enti territoriali interessati;
b) per le opere pubbliche di interesse locale, dal
comune, oppure dalla regione o dalla provincia autonoma
interessata in caso di opere interessanti il territorio di
almeno due comuni.
3. La stazione appaltante o l'ente concedente
convoca, ai fini dell'approvazione del progetto di
fattibilita' tecnica ed economica nonche' della
localizzazione dell'opera, una conferenza di servizi
semplificata ai sensi dell'art. 14-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241 a cui partecipano tutte le amministrazioni
interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome,
i comuni incisi dall'opera e le amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del
paesaggio e della salute.
4. Per le opere pubbliche di interesse statale,
contestualmente alla convocazione della conferenza di
servizi di cui al comma 3, la stazione appaltante o l'ente
concedente trasmette il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici, o al
competente Provveditorato interregionale per le opere
pubbliche, ai fini dell'espressione del parere, ove
previsto. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica
contiene sempre l'alternativa di progetto a consumo zero
del suolo ai fini della rigenerazione urbana.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, se
ravvisa carenze ostative al rilascio del parere favorevole,
ivi comprese quelle relative agli aspetti di rigenerazione
urbana, restituisce il progetto entro quindici giorni dalla
sua ricezione con l'indicazione delle integrazioni o
modifiche necessarie. La stazione appaltante o l'ente
concedente procede alle modifiche e alle integrazioni
richieste entro il termine perentorio di quindici giorni
dalla data di restituzione del progetto. Il Consiglio
superiore o il Provveditorato interregionale esprime il
parere entro il termine massimo di quarantacinque giorni
dalla ricezione del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica oppure entro il termine massimo di venti giorni
dalla ricezione del progetto modificato o integrato.
Decorsi tali termini, il parere si intende reso in senso
favorevole.
6. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione del
progetto al Consiglio superiore dei lavori pubblici o al
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche o, nel
caso in cui sia stato restituito a norma del comma 5,
contestualmente alla trasmissione al Consiglio o al
Provveditorato del progetto modificato, la stazione
appaltante o l'ente concedente trasmette il progetto alle
autorita' competenti per i provvedimenti di cui al comma 8.
7. Nel caso di opere pubbliche di interesse locale o
di interesse statale per le quali non e' richiesto il
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o del
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, la
stazione appaltante o l'ente concedente trasmette il
progetto alle autorita' competenti per i provvedimenti di
cui al comma 8.
8. Nel corso della conferenza di servizi sono
acquisiti e valutati l'assoggettabilita' alla verifica
preventiva dell'interesse archeologico e della VIA
valutazione di impatto ambientale, tenuto conto delle
preminenti esigenze di appaltabilita' dell'opera e di
certezza dei tempi di realizzazione, l'esito dell'eventuale
dibattito pubblico, nonche', per le opere pubbliche di
interesse statale, il parere di cui ai commi 4 e 5. Le
risultanze della valutazione di assoggettabilita' alla
verifica preventiva dell'interesse archeologico sono
acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui al
comma 3 e sono corredate, qualora non emerga la sussistenza
di un interesse archeologico, delle eventuali prescrizioni
relative alle attivita' di assistenza archeologica in corso
d'opera. Qualora dalla valutazione di assoggettabilita'
alla verifica preventiva dell'interesse archeologico emerga
l'esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente
procede ai sensi dell'allegato I.8, tenuto conto del
cronoprogramma dell'opera. Gli esiti della valutazione di
impatto ambientale sono comunicati dall'autorita'
competente alle altre amministrazioni che partecipano alla
conferenza di servizi. Qualora si sia svolto il dibattito
pubblico, e' escluso il ricorso all'inchiesta pubblica o ad
altra forma di consultazione del pubblico.
9. La conferenza di servizi si conclude nel termine
di sessanta giorni dalla sua convocazione, prorogabile, su
richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla
tutela degli interessi di cui all'art. 14-quinquies, comma
1, della legge n. 241 del 1990, una sola volta per non piu'
di dieci giorni. Si considera acquisito l'assenso delle
amministrazioni che non si sono espresse nel termine di
conclusione della conferenza di servizi, di quelle assenti
o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito
a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza
medesima.
10. La determinazione conclusiva della conferenza di
servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla
scadenza del termine di cui al comma 9, approva il progetto
e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa
tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della
localizzazione dell'opera, della conformita' urbanistica e
paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle
interferenze e delle relative opere mitigatrici e
compensatrici. L'intesa tra gli enti interessati, in ordine
alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante agli
strumenti urbanistici vigenti. Essa comprende il
provvedimento di valutazione di impatto ambientale, la
valutazione di assoggettabilita' alla verifica preventiva
dell'interesse archeologico, i titoli abilitativi
necessari, la dichiarazione di pubblica utilita' e
indifferibilita' delle opere nonche' il vincolo preordinato
all'esproprio e consente la realizzazione di tutte le opere
e attivita' previste nel progetto approvato. A tal fine, le
comunicazioni agli interessati di cui all'art. 14, comma 5,
della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase
partecipativa di cui all'art. 11 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti
locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia
delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e
non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili
con la localizzazione dell'opera.
11. Nella procedura di cui al presente articolo, le
determinazioni delle amministrazioni diverse dalla stazione
appaltante o dall'ente concedente e comunque coinvolte ai
sensi dell'art. 14-bis, comma 3, della legge n. 241 del
1990, in qualsiasi caso di dissenso o non completo assenso,
non possono limitarsi a esprimere contrarieta' alla
realizzazione delle opere o degli impianti, ma devono,
tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare
le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano
compatibile l'opera e possibile l'assenso, valutandone
altresi' i profili finanziari. Tali prescrizioni sono
determinate conformemente ai principi di proporzionalita',
efficacia e sostenibilita' finanziaria dell'intervento
risultante dal progetto originariamente presentato. Le
disposizioni di cui al primo e secondo periodo si
applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni
comunque partecipanti alla conferenza di servizi, incluse
quelle titolari delle competenze in materia urbanistica,
paesaggistica, archeologica e del patrimonio culturale.
12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano
anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in
vigore del codice, per i quali non sia ancora intervenuta
la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.
13. Per gli appalti conseguenti al ritiro, alla
revoca o all'annullamento di un precedente appalto sono
validi i pareri, le autorizzazioni e le intese gia'
acquisite, purche' il RUP attesti l'assenza di variazioni
nel progetto e nella regolamentazione ambientale,
paesaggistica e urbanistica sulla cui base i pareri, le
autorizzazioni e le intese erano stati adottati. La
disposizione di cui al primo periodo non si applica ai casi
di ritiro, revoca o annullamento del precedente appalto per
vizi o circostanze inerenti ai pareri, alle autorizzazioni
o alle intese.
14. Restano ferme le disposizioni speciali vigenti
per determinate tipologie di opere pubbliche di interesse
nazionale, comprese quelle relative agli interventi del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021.».
- Si riporta l'art. 17-bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 17-bis (Effetti del silenzio e dell'inerzia nei
rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra
amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi
pubblici). - 1. Nei casi in cui e' prevista l'acquisizione
di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di
amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi
pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e
amministrativi di competenza di altre amministrazioni
pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti
comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro
trenta giorni dal ricevimento dello schema di
provvedimento, corredato della relativa documentazione, da
parte dell'amministrazione procedente. Esclusi i casi di
cui al comma 3, quando per l'adozione di provvedimenti
normativi e amministrativi e' prevista la proposta di una o
piu' amministrazioni pubbliche diverse da quella competente
ad adottare l'atto, la proposta stessa e' trasmessa entro
trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di
quest'ultima amministrazione. Il termine e' interrotto
qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il
proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze
istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate
in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso,
l'assenso, il concerto o il nulla osta e' reso nei
successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi
istruttori o dello schema di provvedimento; lo stesso
termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano
rappresentate dall'amministrazione proponente nei casi di
cui al secondo periodo. Non sono ammesse ulteriori
interruzioni di termini.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia
stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo
stesso si intende acquisito. Esclusi i casi di cui al comma
3, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini di cui
al comma 1, secondo periodo, l'amministrazione competente
puo' comunque procedere. In tal caso, lo schema di
provvedimento, corredato della relativa documentazione, e'
trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare
la proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del presente
articolo. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni
statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da
apportare allo schema di provvedimento.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche
ai casi in cui e' prevista l'acquisizione di assensi,
concerti o nulla osta comunque denominati di
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della
salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti
normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni
pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i
provvedimenti di cui all'art. 2 non prevedano un termine
diverso, il termine entro il quale le amministrazioni
competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla
osta e' di novanta giorni dal ricevimento della richiesta
da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i
suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso,
il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende
acquisito.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano nei casi in cui disposizioni del diritto
dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti
espressi.»
- Per il testo dell'art. 1, comma 64, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, si veda nelle note alle premesse.
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e'
pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.
- Si riporta il comma 7 dell'art. 16 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia):
«7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono
relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi
di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di
distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica
illuminazione, spazi di verde attrezzato.».
- Si riporta l'art. 2-bis della citata legge 7 agosto
1990, n. 241:
«Art. 2-bis (Conseguenze per il ritardo
dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). -
1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui
all'art. 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del
danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza
dolosa o colposa del termine di conclusione del
procedimento.
1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad
esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei
concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di
conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il
quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha
diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle
condizioni e con le modalita' stabilite dalla legge o,
sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a
titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento.»
- Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 istituisce il
codice doganale dell'Unione.
 
Art. 13
Funzioni del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud
della Presidenza del Consiglio dei ministri e attivita' di
monitoraggio

1. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud individua, in raccordo con il Comitato di indirizzo, un piano di monitoraggio che, sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 10, comma 5, lettera i), consenta di valutare l'efficacia delle iniziative attraverso i seguenti principali indicatori di realizzazione e risultato:
a) numero di nuove imprese insediate nella ZLS suddivise per settore merceologico e classe dimensionale;
b) numero di nuovi occupati in imprese insediate nella ZLS;
c) valore del fatturato delle imprese insediate nella ZLS suddivise per classe dimensionale;
d) valore totale dei nuovi investimenti e suddivisione per classe dimensionale.
3. Al termine dei sette anni dall'istituzione delle singole ZLS, e successivamente con cadenza almeno biennale in caso di rinnovo, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud valuta il conseguimento dei risultati attesi sulla base del Piano di sviluppo strategico e trasmette tale valutazione al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. In caso di esito negativo del monitoraggio, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR propone al Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, modifiche o integrazioni al decreto istitutivo della ZLS di cui all'articolo 7.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 14

Norme di coordinamento

1. Le disposizioni del presente regolamento relative alla gestione e al funzionamento, nonche' agli organi di amministrazione, integrano e modificano il Piano di sviluppo strategico delle ZLS gia' istituite alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le predette disposizioni si applicano, altresi', in quanto compatibili alla ZLS di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. La durata della predetta ZLS decorre dal decreto di nomina del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 10.
2. I procedimenti di istituzione delle ZLS non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono definiti secondo la disciplina di cui all'articolo 1, comma 65, secondo periodo, della legge n. 205 del 2017 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12. Alle ZLS istituite ai sensi del primo periodo si applicano, altresi', le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 13 del presente regolamento.

Note all'art. 14:
- Per il testo dell'art. 7 del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 1, comma 65 della legge 28
settembre 2017, n. 205, si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
25 gennaio 2018, n. 12, recante Regolamento in materia di
istituzione di Zone economiche speciali (ZES), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2018, n.
47.
 
Art. 15

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 marzo 2024

p. il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Mantovano

Il Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR
Fitto

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Salvini

Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 844