Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 1 marzo 2024 |
Esclusione dell'Ufficio del giudice di pace di Rogliano (circondario di Cosenza) dall'elenco delle sedi mantenute. |
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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B; Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con cui e' stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace; Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con cui viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti medesimi»; Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, concernente «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari»; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2014, n. 87, concernente «Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace, ai sensi dell'art. 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»; Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2014, n. 279, e successive variazioni, con cui, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 e in attuazione dell'art. 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale di ciascun ufficio; Visto l'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11, con cui il termine di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, e' stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo la possibilita' per gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, per le unioni di comuni nonche' per le comunita' montane, di chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella tabella A allegata al medesimo provvedimento, con competenza sui rispettivi territori; Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2016, n. 179, e successive modificazioni, con cui sono stati ripristinati gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell'allegato 1 al medesimo provvedimento, apportando le necessarie variazioni agli allegati al citato decreto ministeriale del 10 novembre 2014; Considerato che, con nota del 26 novembre 2021, il Presidente del Tribunale di Cosenza, nel trasmettere la nota del sindaco di Rogliano del 24 novembre 2021 con cui veniva evidenziata l'impossibilita' di continuare a sostenere gli oneri connessi al fabbisogno di personale dell'Ufficio del giudice di pace di Rogliano, rappresentava la necessita' di garantire l'erogazione del servizio giudiziario nelle more delle valutazioni rimesse alle competenti articolazioni ministeriali in ordine all'avvio del procedimento di chiusura del presidio giudiziario; Richiamata la nota ministeriale del 24 febbraio 2022 con cui, in considerazione delle gravi e persistenti criticita' rilevate, veniva richiesto all'ente locale responsabile per il mantenimento di fornire ogni elemento utile in merito a eventuali iniziative assunte o in corso di definizione dirette a ripristinare la piena funzionalita' dell'Ufficio del giudice di pace di Rogliano; Rilevato che, con nota dell'8 giugno 2023, il Comune di Rogliano, in riscontro a specifica e motivata richiesta del giudice onorario di pace di sostituzione del dipendente assente, ha comunicato l'impossibilita' di garantire l'assistenza del personale amministrativo per le udienze calendarizzate nel mese di giugno, confermando l'aggravarsi dei gia' noti disservizi, senza fornire elementi nel senso di una positiva risoluzione degli stessi; Preso atto che la grave e persistente situazione di disagio operativo dell'Ufficio del giudice di pace di Rogliano e' stata ulteriormente confermata dalla nota dell'11 dicembre 2023 con cui il sindaco del Comune di Rogliano, richiamando i contenuti della delibera del consiglio comunale n. 29 del 6 dicembre 2023, ha richiesto l'adozione del decreto ministeriale di esclusione dell'ufficio del giudice di pace dall'elenco delle sedi mantenute per l'impossibilita' di garantirne il regolare funzionamento, formulando espressa revoca dell'istanza di mantenimento; Considerato che, con nota del 22 dicembre 2023, il Presidente del Tribunale di Cosenza, preso atto dei persistenti e insanabili disagi nella gestione del servizio giudiziario determinati dall'insufficiente dotazione di personale e dell'univoca volonta' espressa dall'ente locale responsabile per il mantenimento, ha evidenziato la necessita' di procedere alla soppressione dell'Ufficio del giudice di pace di Rogliano; Ritenuto che spetta all'ente che ha richiesto il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace l'obbligo di garantire la funzionalita' ed operativita' dell'ufficio stesso, con riferimento ad ogni attivita' inerente all'erogazione del servizio giustizia; Considerato che la volontaria assunzione, da parte dell'ente richiedente il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace, degli oneri connessi al funzionamento del presidio giudiziario, con la sola esclusione di quelli inerenti al personale della magistratura onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinche' si realizzi la fattispecie delineata dall'art. 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156; Ritenuto conclusivamente che, alla luce della volonta' espressa dal comune sede dell'ufficio giudiziario nonche' delle gravi e perduranti criticita' rilevate nella erogazione del servizio giustizia, si rende necessario escludere l'Ufficio del giudice di pace di Rogliano dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificatamente individuate dal decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1
L'Ufficio del giudice di pace di Rogliano cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'Ufficio del giudice di pace di Cosenza. |
| Art. 2
Gli allegati al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2014, n. 279, quali risultanti dalle successive variazioni, nonche' la tabella A vigente allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede. |
| Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana. Roma, 1° marzo 2024
Il Ministro: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2024, Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 762 |
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