IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 12 e 87 della Costituzione; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, che disciplina la concessione della bandiera per le Forze armate e per i corpi ausiliari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121, con il quale e' stato emanato il regolamento sulla disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici; Vista la legge 2 febbraio 1960, n. 68, recante «Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici» che, all'art. 1, annovera l'Istituto geografico militare tra gli organi cartografici dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare; Ritenuta la necessita' di concedere la Bandiera di istituto all'Istituto geografico militare, quale riconoscimento delle funzioni espletate, di preminente interesse per la collettivita', nel campo della cartografia ufficiale nazionale, nonche' degli eccellenti risultati conseguiti; Su proposta del Ministro della difesa;
Decreta:
E' concessa la Bandiera di istituto all'Istituto geografico militare. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 21 febbraio 2024
MATTARELLA
Crosetto, Ministro della difesa |