Gazzetta n. 76 del 30 marzo 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 20 marzo 2024
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Patata della Sila».


IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialita' tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialita' tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/892 della Commissione del 1° aprile 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (CE) 898/2010 della Commissione dell'8 ottobre 2010, pubblicato il 9 ottobre 2010 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 266/48 con il quale e' stata registrata la indicazione geografica protetta «Patata della Sila» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 251 del 25 ottobre 2013;
Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio di tutela della Patata della Sila IGP, con sede in via Forgitelle, 28 - 87052 Camigliatello Silano (CS) - quale soggetto riconosciuto ai sensi dell'art. 14, della legge n. 526/99, che possiede i requisiti previsti all'art. 13, comma 1, del decreto del 14 ottobre 2013 n. 12511.
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Calabria con comunicazione protocollo PQAI4 n. 0014372 del 12 gennaio 2023, ai sensi del sopra citato decreto 14 ottobre 2013, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;
Visto che la domanda di modifica rientra nell'ambito delle modifiche ordinarie cosi' come stabilito dall'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117;
Visto il comunicato del Ministero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 188 del 12 agosto 2023 con il quale e' stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Patata della Sila» ai fini della presentazione di opposizioni, come previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012;
Considerato che entro il termine previsto dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di che trattasi;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Patata della Sila»;
Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione, e del relativo documento unico consolidato, come prescritto dal regolamento dall'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Decreta:

Art. 1

1. Sono approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Patata della Sila», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 188 del 12 agosto 2023.
2. Il disciplinare di produzione consolidato della indicazione geografica protetta «Patata della Sila», ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.
 
Allegato A
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
«PATATA DELLA SILA»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Patata della Sila» e' riservata esclusivamente al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La denominazione «Patata della Sila» designa il tubero della specie Solanum tuberosum, della famiglia delle Solanacee ottenuto dalle varieta' Agria, Desiree, Marabel, Nicola, Fontane, Krone, Jelly, Cherie, Cupido, Manitou, Laura, Sunita, Inova, Almonda e Malice e che deve presentare al consumo le seguenti caratteristiche:
caratteristiche fisiche
forma: tonda, ovale o oblunga a seconda della varieta'.
calibro:
>28 e <=45 mm (mezzanella o tondello);
>45 e <=75 mm (prima);
>75 mm (fiorone);
buccia: resistente dopo sfregamento;
polpa: compatta, senza cedimenti alla pressione;
sostanza secca: contenuto minimo 19%.
All'atto dell'immissione al consumo i tuberi devono essere sani, non germogliati, interi, puliti, esenti da macchie aventi una profondita' superiore a 3 mm e/o danni provocati da attacchi parassitari. E' ammessa la presenza di tagli e/o unghiature e/o spellature su una quantita' in peso di tuberi inferiore al 5% del totale.
R.m.a. (residuo ammesso di principi attivi) (%): inferiore al 50% del limite previsto dalla legislazione vigente.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Patata della Sila» comprende esclusivamente il territorio dei seguenti Comuni: Acri, Aprigliano, Bocchigliero, Celico, Colosimi, Longobucco, Parenti, Pedace, Rogliano, San Giovanni in Fiore, Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, in Provincia di Cosenza ed i Comuni di Albi, Carlopoli, Cicala, Confluenti, Decollatura, Magisano, Martirano, Martirano Lombardo, Motta S. Lucia, Serrastretta, Sorbo San Basile, Soveria Mannelli, Taverna in Provincia di Catanzaro.
I suddetti comuni delimitano e circondano naturalmente Altopiano della Sila, dove la natura dei terreni, e le caratteristiche climatiche permettono di ottenere una crescita dei tuberi costante e lenta e una maturazione della pianta ottimale.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonche' attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento
Caratteristiche del tubero-seme
La «Patata della Sila» deve provenire da tuberiseme certificati secondo le norme sementiere nazionali. Questi devono essere seminati nel territorio di cui all'art. 3 per un ciclo produttivo. E' ammesso l'utilizzo di semi autoriprodotti, per non piu' di un ciclo produttivo, dall'azienda agricola produttrice (c.d. rimonta). Le dimensioni dei tuberi-seme devono essere di calibro compreso tra 28-55 mm. I tuberi-seme devono essere conservati in ambienti aerati con finestre e/o con sistemi di ventilazione forzata, con umidita' relativa superiore all'80% e temperatura statica compresa tra 4 e 12°C. E' ammessa la frigoconservazione alla temperatura compresa tra 4 e 6°C nel periodo dal 1° marzo al 31 maggio, al fine di evitare la germogliazione. Pre-germogliazione
E' ammessa una pre-germogliazione dei tuberiseme, allo scopo di stimolare un anticipo del ciclo produttivo della tuberificazione. Il periodo di pregermogliazione puo' variare da dieci a venti giorni prima della messa a dimora (semina), al termine del quale i germogli devono raggiungere una lunghezza compresa tra 1 e 1,5 cm. Per i tuberi-seme di dimensione superiore ai 45 mm e' ammesso il taglio manuale o meccanico, rispettando rigorosamente un periodo di almeno quattro giorni di cicatrizzazione prima della messa a dimora. Sono ammessi trattamenti concianti al seme con principi attivi registrati. Preparazione del terreno
I terreni destinati alla coltivazione della «Patata della Sila» devono essere preparati per facilitare lo sgrondo dell'acqua ed evitare la presenza di ristagni. L'aratura si deve praticare in autunno nel periodo che va dal 21 settembre al 21 dicembre o in primavera nel periodo che va dal 21 marzo al 21 giugno. E' ammesso l'interramento della paglia o dei residui delle coltivazioni in modo da incrementare la sostanza organica nel terreno. E' ammessa la fresatura del terreno. Fertilizzazioni
Le unita' azotate massime per ettaro non dovranno superare le duecentoventi unita' in caso di assenza di apporto di sostanza organica e le centocinquanta unita' in caso di apporto di sostanza organica. Tecnica di semina e coltivazione Rotazioni
Gli impianti della «Patata della Sila» devono essere realizzati su terreni ove si registra l'assenza della solanacea per almeno due anni precedenti consecutivi. Si consiglia in questo intertempo la coltivazione di cereali autunno-vernini, di erbai (a base leguminose e di prati polifiti di montagna. Epoca e caratteristiche della semina
La semina deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 30 giugno. Non puo' essere superata una densita' massima di 80.000 tuberi/ha. Irrigazione
Le irrigazioni devono essere effettuate a partire dall'epoca di tuberizzazione adottando volumi non superiori ai 45 mm. Difesa
Salvo condizioni favorevoli, i trattamenti dovranno iniziare alla chiusura delle file ed in via preventiva dovranno essere utilizzati prodotti di contatto, mentre in caso di attacco, si potranno utilizzare prodotti sistemici in miscela con citotropici o citotropici + contatticidi. Il trattamento con piretroidi deve essere fatto su terreno umido. Raccolta
La raccolta della «Patata della Sila» avviene manualmente o meccanicamente prelevando il tubero dal terreno esclusivamente nel seguente periodo: dal 20 di agosto fino al 30 di novembre. L'epoca precisa di raccolta viene determinata quando il periderma e' completamente formato e consistente. Fase di post-raccolta
La conservazione della «Patata della Sila» avviene al coperto, in bins o in cumuli di altezza non superiore ai quattro metri. In questo secondo caso si deve prevedere l'arieggiamento del prodotto attraverso la creazione di cunicoli di aerazione forzata sia orizzontali che verticali. Per favorire l'asciugatura e la cicatrizzazione del prodotto occorre arieggiare il locale per dieci-quindici giorni dalla raccolta attraverso l'apertura di finestre, oppure favorire l'immissione di aria tramite impianti di areazione forzata. La «Patata della Sila» deve essere conservata al buio a temperatura ambiente per un periodo di massimo otto mesi e comunque non oltre il 30 aprile dell'anno successivo oppure in apposite celle frigorifere con temperatura comprese tra 5° e 10° C e umidita' pari a 93-98% per un massimo di dieci mesi e comunque non oltre il 30 maggio. Non sono ammessi trattamenti antigermoglianti con prodotti di sintesi chimica. Sono invece ammessi trattamenti antigermoglianti con i soli prodotti utilizzabili in agricoltura biologica. Fermo quanto appena specificato, la coltivazione della «Patata della Sila» puo' essere eseguita secondo le modalita' di coltivazione dell'agricoltura biologica e/o dell'agricoltura integrata cosi' come previsto dalla regolamentazione comunitaria e nazionale in materia.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La patata della Sila e' contraddistinta ed apprezzata per le ottime qualita' culinarie, in particolare per quel che riguarda la frittura grazie all'elevato contenuto di sostanza secca che presentano i tuberi coltivati sull'Altopiano Silano. Relativamente a questo aspetto e' stata condotta un'analisi sulla varieta' Agria, comparandola con campioni provenienti da altre zone produttive. I risultati hanno dimostrato come la patata coltivata sull'Altopiano Silano presenti livelli di sostanza secca molto piu' elevati, quindi una migliore attitudine alla frittura, nonche' un sapore tipico piu' marcato rispetto alle altre provenienze. La patata della Sila e' percepita come prodotto di qualita' dalle popolazioni che circondano l'Altopiano della Sila (Cosenza - Crotone - Catanzaro - Piana di Sibari) che si approvvigionano tradizionalmente direttamente dalle aziende produttrici. Particolarmente rinomata nei mercati della Sicilia, della Puglia e della Campania che, nei periodi di raccolta mantengono legami stabili di commercio fin dagli anni '50. La capacita' di conservazione e il mantenimento delle caratteristiche organolettiche rendono la patata della Sila storicamente molto utilizzata per le provviste invernali in tutte queste aree. L'ottima reputazione della Patata della Sila e' testimoniata anche dall'enorme successo che hanno le manifestazioni e le sagre sul tema, le quali richiamano una miriade di turisti, provenienti principalmente dalle regioni su citate, che ogni autunno giungono sull'Altopiano desiderosi di gustare il prelibato tubero. L'aspetto pedoclimatico del territorio dove viene coltivato questo prodotto assume una grande importanza. Da un punto di vista granulometrico i terreni silani sono in massima parte sciolti, tendenzialmente sabbiosi a grana fine e quindi molto permeabili e facilmente lavorabili; il pH risulta con un valore compreso tra 5 e 6,5; infine risultano essere ben dotati di sostanza organica, e quindi di fertilita' naturale, che in alcune aree raggiunge valori pari al 10,04%. Dal punto di vista pedologico, secondo recenti studi (si puo' citare a riguardo Lulli ed al.. 2002) emerge che tali caratteristiche sono ottimali per la coltivazione della patata. Dal punto di vista climatico l'Altopiano della Sila presenta un clima estremamente secco d'estate e freddo d'inverno. Le temperature registrate riportano valori crescenti nel periodo tra aprile e maggio, ideale quindi per le semine. L'irrigazione avviene con acqua di sorgente e i trattamenti sono ridotti al minimo poiche' grazie alle escursioni termiche estive tra il giorno e la notte molto accentuate, al rigido inverno e alla neve che detergono l'ambiente da innumerevoli agenti dannosi per le colture, gli attacchi di parassiti sono estremamente rari, circoscritti e pertanto facilmente controllabili. La crescita delle piante e' inoltre favorita dall'escursione termica giornaliera e dalla radiazione prolungata che permettono di ottenere una crescita costante e lenta, favorevole all'accumulo di sostanza secca, ed una maturazione finale della pianta consona all'ottenimento di un prodotto adatto alla lunga conservazione. La zona e' totalmente avulsa da fonti di inquinamento atmosferico e/o idrico, poiche' non esistono industrie sul territorio, il traffico di veicoli a motore e' molto limitato perche' non ci sono autostrade e strade extra urbane principali. Sul territorio insiste una bassa densita' di popolazione. Lo sfruttamento dei suoli Silani e' estremamente contenuto. La patata rappresenta l'unico prodotto ortofrutticolo coltivato sull'altopiano, con una rotazione almeno biennale sullo stesso terreno, ove la solanacea viene solitamente alternata con grano o foraggio. La coltivazione della patata nella Sila ha una storia lunga e documentata. Un primo cenno si ritrova nella Statistica del Regno di Napoli del 1811. Nel 1955 nasce il «Centro Silano di moltiplicazione e selezione delle patate da seme» con il compito di favorire la diffusione del seme certificato. Alcuni studi alla fine degli anni '80 (1988) attestano che l'Altopiano Silano era tra i maggiori bacini di produzione di patate da semina registrando l'ampiezza media maggiore in assoluto degli stabilimenti. La coltivazione della patata ha rappresentato da sempre un'importante fonte economica per l'Altopiano Silano. Nel corso degli anni le famiglie contadine silane hanno continuamente tramandato la coltivazione della patata e, sebbene le origini della sua introduzione siano antiche, e' solo a partire dagli ultimi decenni che intorno alla sua coltivazione si e' sviluppato un positivo sistema economico e produttivo. Dal punto di vista «sociale», la pataticoltura impegna circa 1.200 famiglie. Il solo settore della produzione si attesta su un fatturato di oltre 15 milioni lordi di euro, ma se a questo dato viene aggiunto l'indotto rappresentato da trasporti, prestazioni tecniche e contabili, attrezzature, macchine ed impianti, materiali per la lavorazione, consumi di carburante, etc., il comparto pataticolo raggiunge la consistente cifra di circa 30 milioni di euro. Questi dati, dal punto di vista economico fanno trasparire una fondamentale fonte di reddito per gli operatori locali che, peraltro, impegnati nel processo produttivo stesso, garantiscono l'insediamento stabile di cose e persone nell'Altopiano, rendendolo sempre vivo in ogni periodo dell'anno. Il legame culturale del prodotto al territorio e' dimostrato dalle sagre e manifestazioni ad esso dedicate. Tra queste si segnalano per tradizione e qualita' degli espositori: - Camigliatello Silano, dove dal 1978 si celebra, nel mese di ottobre, la famosa Sagra della Patata della Sila, unitamente alla Mostra mercato della Patata della Sila e delle macchine agricole. - Parenti, dove dal 1980 consecutivamente l'ultima domenica di agosto, si svolge una grande manifestazione sulla Patata della Sila a carattere folcloristico e culinario; il legame culturale e' sottolineato anche dal largo impiego della patata in numerose ricette tipiche della tradizione gastronomica locale, come «pasta, patate e uova», «pasta e patate al forno», «pasta, patate e zucchine», «pasta patate finocchio selvatico e carne».

Art. 7.

Strutture di controllo

Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale struttura e' l'Organismo di controllo ICEA - via Nazario Sauro 2 - 40121 Bologna - tel. +39 051.272986 - fax +39 051.232011 - icea@icea.info

Art. 8.

Etichettatura
Confezionamento
Per l'immissione al consumo il confezionamento della «Patata della Sila» deve essere effettuato in una delle seguenti tipologie di confezioni:
confezione vert-bag, girsac e buste nei formati da 1 kg a 5 kg;
retina nei formati da 0,5 kg a 2,5 kg;
sacco nei formati da 2 kg a 10 kg;
cartone nei formati da 1 kg a 20 kg;
cassa in legno nei formati da 5 kg a 20 kg;
cesta nei formati da 10 kg a 20 kg;
vassoio nei formati da 0,5 kg a 1 kg;
vaschetta nei formati da 0,5 kg a 1 kg.
Tutte le confezioni devono essere in materiale idoneo all'uso alimentare e sigillate in modo tale che il prodotto non possa essere estratto senza la rottura della confezione stessa.
Non e' ammessa la vendita di prodotto sfuso, ad esclusione del caso in cui il singolo tubero venga contrassegnato mediante apposizione del logo (ad es. marchiatura a laser del tubero o apposizione di bollini). L'etichettatura del singolo tubero con il logo e' applicabile solo ai calibri superiori o uguali a 46 mm. Etichettatura
Le modalita' di presentazione del prodotto all'atto dell'immissione al consumo prevedono che sull'etichetta compaiano, a caratteri chiari e leggibili, oltre al logo, al simbolo grafico comunitario e relative menzioni e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti indicazioni:
a) «Patata della Sila», con l'eventuale traduzione aggiunta, seguita, per esteso o in sigla (IGP), dalla espressione traducibile «Indicazione geografica protetta»;
b) il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e del centro di lavorazione e confezionamento.
La denominazione «Patata della Sila» e' traducibile.
E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.
E' tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purche' non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore, nonche' di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e che non siano in contrasto con le finalita' e i contenuti del presente disciplinare.
Poiche' il prodotto e' ottenuto in territorio classificato geograficamente di montagna, l'etichetta dovra' riportare la dicitura «prodotto della montagna». Logo
Il logo del prodotto riporta come elemento centrale ed in primo piano la scritta PATATA della SILA (in maiuscolo le parole «PATATA» e «SILA», in minuscolo «della»).
La scritta e' sviluppata orizzontalmente tra due linee irregolari: la linea superiore raffigura a sinistra tre alberi stilizzati ed, a seguire, una montagna con cinque cime; la linea inferiore sostiene la scritta e termina con il disegno di un'onda stilizzata con quattro punte.
Entrambe le linee iniziano e terminano in corrispondenza della scritta PATATA della SILA. Il carattere tipografico del testo e' il «Galliard BT» di colore blu, «PANTONE Reflex Blue».
Il colore presente nel logo e' il blu, «PANTONE Reflex Blue».
E' consentito riprodurre il logo in altri colori. Il limite massimo di riduzione del marchio e' di base cm 2,5.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

DOCUMENTO UNICO

«Patata della Sila»

n. UE: IT-PGI-0005-0643-21.09.2007

Dop ( ) Igp (x)

1. Denominazione
Patata della Sila
2. Stato membro o paese terzo
Italia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.6: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
La denominazione «Patata della Sila» designa il tubero da conservazione della specie Solanum tuberosum, della famiglia delle Solanacee ottenuto dalle varieta' Agria, Desiree, Marabel, Nicola, Fontane, Krone, Jelly, Cherie, Cupido, Manitou, Laura, Sunita, Inova, Almonda e Malice che deve presentare al consumo le seguenti caratteristiche. Forma: tonda, ovale o oblunga a seconda della varieta'. Calibro: >28 e <=45 mm (mezzanella o tondello); >45 e <=75 mm (prima); >75 mm (fiorone). Buccia: resistente allo sfregamento. Polpa: compatta, senza cedimenti alla pressione. Sostanza secca: contenuto minimo 19%. All'atto dell'immissione al consumo i tuberi devono essere sani, non germogliati, interi, puliti, esenti da macchie aventi una profondita' superiore a 3 mm e/o danni provocati da attacchi parassitari. E' ammessa la presenza di tagli e/o unghiature e/o spellature su una quantita' in peso di tuberi inferiore al 5% del totale. R.m.a. (residuo ammesso di principi attivi) (%): inferiore al 50% del limite previsto dalla legislazione vigente. La notorieta' della patata della Sila e' connessa alle sue qualita' organolettiche, alle qualita' culinarie, in particolare legate alla frittura e alla conservabilita' di lungo periodo, senza subire trattamenti chimici antigermoglio.
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati)
-
3.4. Alimenti (solo per prodotti di origine animale)
-
3.5. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata
La coltivazione della Patata della Sila deve avvenire nel territorio di cui al punto 4. La coltivazione, a seguito della preparazione del terreno, inizia con le messe a dimora di tuberi seme certificati, di Classe A o superiore, di cultivar iscritte nei registri varietali nazionali degli stati membri dell'UE. E' consentito un anno di «rimonta», ossia la semina di tuberi seme riprodotti per un anno nel territorio di cui al punto 4. La raccolta avviene dal 20 agosto fino al 30 di novembre, periodo che prevede temperature fresche che generalmente non superano i 15-18°C.
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento
Per l'immissione al consumo il confezionamento della «Patata della Sila» deve essere effettuato in una delle seguenti tipologie di confezioni. Confezione vert-bag, girsac e buste da: 1 kg a 5 kg. Retina da: 0,5 kg a 2,5 kg. Sacco da: 2 kg a 10 kg. Cartone da: 1 kg a 20 kg. Cassa in legno da: 5 kg a 20 kg. Cesta da: 10 kg a 20 kg. Vassoio da: 0,5 kg a 1 kg. Vaschetta da: 0,5 kg a 1 kg. Tutte le confezioni devono essere in materiale idoneo all'uso alimentare e sigillate in modo tale che il prodotto non possa essere estratto senza la rottura della confezione stessa. Non e' ammessa la vendita di prodotto sfuso, ad esclusione del caso in cui il singolo tubero venga contrassegnato mediante apposizione del logo.
3.7. Norme specifiche relative all'etichettatura
Le modalita' di presentazione del prodotto all'atto dell'immissione al consumo prevedono che sull'etichetta compaiano, a caratteri chiari e leggibili, oltre al logo, al simbolo grafico comunitario e relative menzioni e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, la seguente indicazione: «Patata della Sila», con l'eventuale traduzione aggiunta, seguita, per esteso o in sigla (IGP), «Indicazione Geografica Protetta». Per il prodotto ottenuto in territorio classificato geograficamente di montagna l'etichetta potra' riportare la dicitura «prodotto della montagna». Il colore presente del logo e' il blu ma e' consentito riprodurre il logo in altri colori. Il limite massimo di riduzione del logo, ammesso per l'etichettatura del tubero con bollini o attraverso marchiatura laser, e' di base cm 2,5, nel rispetto delle proporzioni del logo qui raffigurato. L'etichettatura del singolo tubero con il logo e' applicabile solo ai calibri superiori o uguali a 46 mm. E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.
Logo «Patata della Sila»:

Parte di provvedimento in formato grafico

4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona di produzione della «Patata della Sila» comprende esclusivamente il territorio dei seguenti Comuni: Acri, Aprigliano, Bocchigliero, Celico, Colosimi, Longobucco, Parenti, Pedace, Rogliano, San Giovanni in Fiore, Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, in Provincia di Cosenza ed i comuni di Albi, Carlopoli, Cicala, Confluenti, Decollatura, Magisano, Martirano, Martirano Lombardo, Motta S. Lucia, Serrastretta, Sorbo San Basile, Soveria Mannelli, Taverna in Provincia di Catanzaro. I suddetti comuni delimitano e circondano naturalmente Altopiano della Sila, dove la natura dei terreni, e le caratteristiche climatiche permettono di ottenere una crescita dei tuberi costante, lenta e una maturazione della pianta ottimale.
5. Legame con la zona geografica
5.1. Specificita' della zona geografica
L'aspetto pedoclimatico del territorio dove viene coltivata la Patata della Sila assume una grande importanza. Da un punto di vista granulometrico i terreni silani sono in massima parte sciolti, tendenzialmente sabbiosi a grana fine e quindi molto permeabili e facilmente lavorabili; il pH risulta con un valore compreso tra 5 e 6,5; ben dotati di sostanza organica, e quindi di fertilita' naturale, che in alcune aree raggiunge valori pari al 10,04 %. Dal punto di vista climatico l'Altopiano della Sila presenta un clima estremamente secco d'estate e freddo d'inverno. Le temperature registrate riportano valori crescenti nel periodo tra aprile e maggio, ideale quindi per le semine. La crescita delle piante e' inoltre favorita dall'escursione termica giornaliera e dalla radiazione prolungata che permettono di ottenere una crescita costante e lenta, favorevole all'accumulo di sostanza secca, e una maturazione finale della pianta consona all'ottenimento di un prodotto adatto alla lunga conservazione senza la necessita' di trattamenti chimici antigermoglio. Tale importante proprieta' e' presente dal momento della raccolta, che avviene a temperature fresche e che generalmente non superano i 15-18 °C. La zona e' totalmente avulsa da fonti di inquinamento atmosferico e/o idrico. Lo sfruttamento dei suoli Silani e' estremamente contenuto infatti la patata rappresenta l'unico prodotto ortofrutticolo coltivato sull'altopiano. L'irrigazione avviene con acqua di sorgente e i trattamenti sono ridotti al minimo poiche' grazie alle escursioni termiche estive tra il giorno e la notte molto accentuate, al rigido inverno e alla neve che detergono l'ambiente da innumerevoli agenti dannosi per le colture, gli attacchi di parassiti sono estremamente rari, circoscritti e pertanto facilmente controllabili.
5.2. Specificita' del prodotto
La patata della Sila e' contraddistinta ed apprezzata per la capacita' di lunga conservazione e per le ottime qualita' culinarie, in particolare, la grande attitudine alla frittura risulta essere legata agli ottimi valori di sostanza secca riscontrati dopo la cottura in olio, che permettono una maggiore persistenza del colore bianco-giallo della polpa della Patata. Relativamente a questo aspetto e' stata condotta un'analisi sul prodotto che e' stato comparato con campioni provenienti da altre zone produttive. I risultati hanno dimostrato come la patata coltivata sull'Altopiano Silano presenti, dopo la cottura, livelli di sostanza secca molto piu' elevati e quindi una migliore attitudine alla frittura, nonche' un colore della polpa di maggiore intensita' cromatica tendente al giallo, un sapore tipico di patata piu' marcato, una buccia piu' spessa e resistente alle lavorazioni meccaniche rispetto alle patate di altra provenienza.
5.3. Legame causale fra la zona geografica e la qualita' o le caratteristiche del prodotto (per DOP) o una qualita' specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)
La Patata della Sila e' percepita come prodotto di qualita' dalle popolazioni che circondano l'Altopiano della Sila (Cosenza - Crotone - Catanzaro - Piana di Sibari) che si approvvigionano tradizionalmente direttamente dalle aziende produttrici. Questo prodotto e' particolarmente rinomato nei mercati della Sicilia, della Puglia e della Campania che, nei periodi di raccolta mantengono legami stabili di commercio fin dagli anni '50. La capacita' di conservazione e il mantenimento delle caratteristiche organolettiche rendono la «Patata della Sila» storicamente molto utilizzata per le provviste invernali nelle sopra citate aree. La coltivazione della patata ha rappresentato, pertanto, un'importante fonte economica per l'altopiano e nel corso degli anni le famiglie contadine silane hanno continuamente tramandato la coltivazione di questo prodotto. Nel 1955 nasce il Centro Silano di moltiplicazione e selezione delle patate dal seme certificato con il compito di favorire la diffusione del seme certificato. Alcuni studi attestano anche che, alla fine degli anni '80 l'Altopiano della Sila era tra i maggiori bacini di produzione di patate da semina, registrando l'ampiezza media maggiore in assoluto degli stabilimenti. Inoltre, le condizioni climatiche, che prevedono un clima secco d'estate e freddo d'inverno e che hanno permesso da sempre di condizionare il prodotto naturalmente nei magazzini a temperature comprese tra 6 ed 8 gradi da ottobre ad aprile, insieme all'assenza di fonti di inquinamento nell'area di coltivazione hanno determinato nei consumatori la consapevolezza di un prodotto genuino, salubre e di qualita'. La reputazione della «Patata della Sila» e' testimoniata anche dall'enorme successo che hanno le manifestazioni e le sagre sul tema, le quali richiamano una miriade di turisti, provenienti principalmente dalle regioni su citate, che ogni autunno giungono sull'Altopiano desiderosi di gustare il prelibato tubero e di imparare le numerose ricette tipiche della tradizione gastronomica locale. A tal proposito si cita la famosa «Sagra della Patata della Sila» celebrata a Camigliatello Silano dal 1978 nel mese di ottobre, congiuntamente alla «Mostra Mercato della Patata della Sila e delle macchine agricole». Inoltre, dal 1980 a Parenti si svolge una grande manifestazione sulla Patata della Sila a carattere folcloristico e culinario. La coltivazione della «Patata nella Sila» ha, quindi, una storia lunga e documentata, che per la storiografia inizia nella Statistica del Regno di Napoli del 1811.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(art. 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
Il testo consolidato del disciplinare di produzione e' consultabile sul sito internet https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP agina/3335
oppure
accedendo direttamente all'homepage del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo www.politicheagricole.it/), cliccando su «Qualita'» in alto a destra dello schermo), poi su «Prodotti DOP, IGP e STG» (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di produzione all'esame dell'UE».
 
Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione europea.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della indicazione geografica protetta «Patata della Sila» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2024

Il dirigente: Cafiero