Gazzetta n. 74 del 28 marzo 2024 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 gennaio 2024, n. 7
Testo del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 23 del 29 gennaio 2024), coordinato con la legge di conversione 25 marzo 2024, n. 38 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.».


Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di
votazione relative all'anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento
delle elezioni europee, regionali e amministrative

1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2024, a esclusione di quelle gia' indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedi', dalle ore 7 alle ore 15, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2 e 3, lettera a), del presente articolo.
2. In occasione dello svolgimento nell'anno 2024 delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato, ((dalle ore 15 alle ore 23)) e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23.
3. In caso di abbinamento alle elezioni di cui al comma 2 delle elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, o di un turno di votazione per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, anche quando disciplinate da norme regionali, o di altre consultazioni elettorali e referendarie, si osservano le seguenti disposizioni, ferma restando, per quanto non previsto dal presente articolo, la vigente normativa relativa alle singole consultazioni elettorali:
a) le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato, ((dalle ore 15 alle ore 23)), e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23;
b) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica;
c) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7:30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione, provvedendo a espletare le operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese quelle di autenticazione delle schede;
d) appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; lo scrutinio per le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, e dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali ha inizio alle ore 14 del lunedi' successivo, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e passando poi, senza interruzione, a quello delle schede per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali;
e) l'entita' degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione e' determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70;
f) per gli adempimenti comuni, ove non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in vigore per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; per il riparto delle spese si applica l'articolo 17, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, come inserito dall'articolo 1, comma 400, lettera b), numero 2), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. Per l'anno 2024, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano gli onorari fissi forfetari di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per cento.
((4-bis. Limitatamente alle province che nell'anno 2024, per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera b), secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono tenute al rinnovo elettorale dei propri organi entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati al voto nel turno ordinario annuale, il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali e' differito al 29 settembre 2024. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma e' prorogata la durata del mandato di quelli in carica e dei loro componenti anche in caso di decadenza dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo elettorale delle province non rientranti nella fattispecie richiamata al primo periodo.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 399 dell'art. 1, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
-Legge di stabilita' 2014):
«399. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione
in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie
si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7
alle ore 23. Conseguentemente all'articolo 73, secondo
comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 22,
comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 2, primo comma,
lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976,
n. 240, la parola: "martedi'" e' sostituita dalla seguente:
"lunedi'"; all'articolo 5, primo comma, lettera b), del
citato decreto-legge n. 161 del 1976 le parole: "martedi'
successivo, con inizio alle ore dieci" sono sostituite
dalle seguenti: "lunedi' successivo, con inizio alle ore
14"; all'articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della
legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: "alle ore 8 del
martedi'" sono sostituite dalle seguenti: "alle ore 14 del
lunedi'" e, alla medesima lettera c), le parole: "entro le
ore 16" sono sostituite dalle seguenti: "entro le ore 24" e
le parole: "entro le ore 20" sono sostituite dalle
seguenti: "entro le ore 10 del martedi'".»
- Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
giugno 1957, n. 139, S.O.:
«Art. 30 (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 20, e L.
16 maggio 1956, n. 493, artt. 22, comma 1° e 3°, lett. a),
13, n. 5, e 14, comma 2°). - Nelle ore antimeridiane del
giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far
consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di
sezione:
1) il plico sigillato contenente il bollo della
sezione;
2) un esemplare della lista degli elettori della
sezione, autenticata dalla Commissione elettorale
mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in
ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per
l'affissione nella sala della votazione;
3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno
dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono
degenti, a norma dell'art. 51;
4) tre copie del manifesto contenente le liste dei
candidati del collegio plurinominale e i nominativi dei
candidati nei collegi uninominali: una copia rimane a
disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono
essere affisse nella sala della votazione;
5) i verbali di nomina degli scrutatori;
6) le designazioni dei rappresentanti di lista,
ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma;
7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati
trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione
sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
8) un'urna del tipo descritto nell'art. 32;
9) una cassetta o scatola per la conservazione
delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
10) un congruo numero di matite copiative per
l'espressione del voto.»
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 13 marzo
1980, n. 70 (Determinazione degli onorari dei componenti
gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede
e delle urne per la votazione):
«Art. 1. - 1. In occasione di tutte le consultazioni
elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei
rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al
presidente dell'ufficio elettorale di sezione e'
corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un
onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al
trattamento di missione, se dovuto, nella misura
corrispondente a quella che spetta ai dirigenti
dell'amministrazione statale.
2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario
dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha
sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario
fisso forfettario di euro 120.
3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente
alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi
1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di
euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di piu'
consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti
degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi
fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.
4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale
di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136,
spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il
numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi
giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61.
5. In occasione di consultazioni referendarie, gli
onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione
sono determinati come segue:
a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono
determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;
b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati,
rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;
c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati,
rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53.
6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei
rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli
onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione
sono determinati come segue:
a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono
determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96;
b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati,
rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49.»
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 17, nono
comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei
termini e semplificazione del procedimento elettorale):
«Art. 9. - Per le sezioni elettorali, nella cui
circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno
100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di
custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti
viene raccolto, durante le ore in cui e' aperta la
votazione, da uno speciale seggio, composto da un
presidente e da due scrutatori, nominati con le modalita'
stabilite per tali nomine.
La costituzione di tale seggio speciale deve essere
effettuata il giorno che precede le elezioni
contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale
di sezione.
Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario
del seggio.
Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di
lista o dei gruppi di candidati, designati presso la
sezione elettorale, che ne facciano richiesta.
Il presidente cura che sia rispettata la liberta' e
la segretezza del voto.
Dei nominativi degli elettori viene presa nota in
apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.
I compiti del seggio, costituito a norma del presente
articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del
voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le
schede votate, raccolte in plichi separati in caso di piu'
elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per
essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne
destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero
con quello degli elettori che sono stati iscritti
nell'apposita lista.
Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori
eventualmente assenti o impediti, si procede con le
modalita' stabilite per la sostituzione del presidente e
dei componenti dei seggi normali.
Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta
del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione
sanitaria non possono accedere alla cabina.
Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti
letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto
con le modalita' previste dall'articolo 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi
diritto al voto siano piu' di cinquecento, la commissione
elettorale mandamentale, su proposta del sindaco, entro il
secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i
detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo
speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la
sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di
detenzione ed una sezione contigua.»
«Art. 17. - Omissis
L'importo massimo da rimborsare a ciascun comune,
fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti
dei seggi, e' stabilito con decreto del Ministero
dell'interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio,
con distinti parametri per sezione elettorale e per
elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per
cento e del 60 per cento del totale da ripartire. Per i
comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, le quote sono
maggiorate del 40 per cento.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 79, della
legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni):
«Omissis. - 79. In sede di prima applicazione della
presente legge, l'elezione del presidente della provincia e
del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 e'
indetta e si svolge:
a) entro il 12 ottobre 2014 per le province i cui
organi scadono per fine mandato nel 2014;
b) successivamente a quanto previsto alla lettera
a), entro novanta giorni dalla scadenza per fine del
mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato
degli organi provinciali. Al fine di garantire l'effettiva
rappresentativita' degli organi eletti, anche con
riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena
corrispondenza ai territori nonche' un ampliamento dei
soggetti eleggibili, qualora i consigli comunali
appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale,
eventualmente interessati al turno annuale ordinario delle
elezioni per il loro rinnovo ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, dovessero
essere tali da far superare la soglia del 50 per cento
degli aventi diritto al voto, il termine e' differito al
quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima
proclamazione degli eletti.
Omissis.»
 
((Art. 1 bis
Disposizioni per assicurare la funzionalita' delle commissioni e
sottocommissioni elettorali circondariali

1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, convertito dalla legge 1° giugno 2011, n. 78, dopo le parole: «funzionari statali» sono inserite le seguenti: «in servizio o a riposo».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, convertito, senza
modificazioni, dalla legge 1° giugno 2011, n. 78
(Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali
circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente
all'estero in occasione delle consultazioni referendarie
che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di commissioni e
sottocommissioni elettorali circondariali e di agevolazioni
di viaggio). - 1. Al fine di assicurare il quorum
necessario al funzionamento delle commissioni e
sottocommissioni elettorali circondariali, il Prefetto
designa al Presidente della Corte d'appello, senza maggiori
oneri per la finanza pubblica, funzionari statali da
nominare componenti aggiunti. I funzionari statali in
servizio o a riposo partecipano ai lavori delle commissioni
in caso di assenza dei componenti titolari o supplenti e
nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza
previsto dall'articolo 23 del testo unico delle leggi per
la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la
revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante
approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
liste elettorali.
Omissis.»
 
((Art. 1 ter
Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte
degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024

1. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, gli elettori fuori sede che per motivi di studio sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della predetta consultazione elettorale, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti possono esercitare il diritto di voto con le modalita' previste dal presente articolo.
2. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene alla medesima circoscrizione elettorale in cui ricade il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune di temporaneo domicilio.
3. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene a una circoscrizione elettorale diversa da quella in cui ricade il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune capoluogo della regione in cui e' situato il comune di temporaneo domicilio. Il voto e' espresso per le liste e i candidati della circoscrizione di appartenenza dell'elettore, presso le sezioni elettorali speciali istituite ai sensi del comma 8.
4. Gli elettori fuori sede che intendono esercitare il diritto di voto ai sensi dei commi 2 e 3 presentano, personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, apposita domanda al comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. La domanda e' presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed e' revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.
5. Alla domanda presentata ai sensi del comma 4, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validita' e della tessera elettorale personale nonche' la certificazione o altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa.
6. Ricevuta la domanda di cui al comma 4, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione il comune di residenza verifica il possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo, dandone notizia al comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o al comune capoluogo della regione in cui e' situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota inoltre nella lista elettorale sezionale nella quale e' iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo esercitera' il voto per le elezioni europee in altro comune.
7. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o il comune capoluogo della regione in cui e' situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3, rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.
8. Per consentire l'espressione del voto degli elettori di cui al comma 3, in ogni capoluogo di regione sono istituite speciali sezioni elettorali, nel numero di una sezione elettorale per ogni 800 elettori, o frazione di essi, ammessi al voto, aggregando nella stessa sezione, ove possibile, gli elettori della medesima circoscrizione elettorale.
9. I nominativi degli elettori ammessi al voto in ogni sezione elettorale speciale sono annotati nell'apposita lista elettorale sezionale predisposta dal comune capoluogo di regione e vistata dalla competente commissione elettorale circondariale.
10. Per la composizione, la costituzione e il funzionamento delle sezioni elettorali speciali si applicano, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Il presidente della sezione elettorale speciale e' nominato dal sindaco del comune capoluogo di regione preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. I componenti sono nominati dallo stesso sindaco preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune capoluogo di regione compresi nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti di seggio anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi dei commi 2 e 3. Il segretario e' nominato dal presidente della sezione elettorale speciale tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune capoluogo di regione o tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede.
11. Presso ogni sezione elettorale speciale e' collocata un'urna per la votazione per ciascuna delle circoscrizioni elettorali di appartenenza degli elettori fuori sede assegnati alla sezione stessa.
12. Gli elettori fuori sede di cui ai commi 2 e 3 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 7.
13. All'elettore fuori sede di cui al comma 3 il presidente della sezione elettorale speciale consegna la scheda, predisposta dal Ministero dell'interno e stampata in sede locale, relativa alla circoscrizione elettorale alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore stesso e' iscritto. Una volta votata, la scheda e' restituita al presidente che la introduce nell'urna relativa alla circoscrizione elettorale di appartenenza dell'elettore.
14. Le operazioni di voto presso le sezioni elettorali speciali si svolgono contemporaneamente alle operazioni di voto presso le sezioni elettorali ordinarie del territorio nazionale.
15. Le operazioni di scrutinio presso le sezioni elettorali speciali si svolgono subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti per ciascuna circoscrizione elettorale, procedendo secondo l'ordine numerico delle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.
16. La sezione elettorale speciale, ultimate le operazioni di voto e quelle di scrutinio, forma i plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e li rimette all'ufficio elettorale provinciale di cui all'articolo 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, costituito presso il tribunale nel comune capoluogo di regione.
17. L'ufficio elettorale provinciale, ove necessario, completa in via surrogatoria le operazioni di scrutinio che la sezione elettorale speciale, per cause di forza maggiore, non abbia potuto ultimare e procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dalla sezione elettorale speciale. Successivamente procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, al riepilogo dei voti di lista e dei voti di preferenza.
18. All'esito delle operazioni di competenza e della relativa verbalizzazione, l'ufficio elettorale provinciale forma altresi' un estratto del proprio verbale con la certificazione dei risultati complessivi dello scrutinio per ogni circoscrizione elettorale. Tale estratto del verbale e' immediatamente trasmesso per via telematica al competente ufficio elettorale circoscrizionale di cui all'articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
19. Nel caso in cui le schede votate presso una sezione elettorale speciale dagli elettori di una medesima circoscrizione elettorale siano inferiori a cinque, il presidente della sezione, previa annotazione a verbale con indicazione anche del loro numero, immette le schede stesse nella corrispondente urna di altra sezione, se costituita. Ove il numero delle schede di una circoscrizione rimanga comunque inferiore a cinque, le schede stesse, senza essere aperte, sono racchiuse in un plico sigillato e inviate, a cura del comune capoluogo di regione, all'ufficio elettorale provinciale per le operazioni di completamento di cui al comma 17.
20. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
21. Gli elettori fuori sede di cui al comma 3 hanno diritto alle vigenti agevolazioni di viaggio dal comune di temporaneo domicilio al capoluogo di regione, e ritorno, per l'esercizio del diritto di voto presso la sezione elettorale speciale di assegnazione.
22. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari a 614.149 euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.))


Riferimenti normativi

- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si veda nei riferimenti
normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, della legge
8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e
per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di
scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53
del testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali,
approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570):
«Art. 6. - 1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo
giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la
Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive
modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due
giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del
comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della
prima sezione del comune, se designati, procede:
a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione
elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi
compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello
occorrente;
b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori
nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli
scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di
eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione
degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata
all'unanimita' dai componenti la Commissione elettorale,
alla formazione della graduatoria si procede tramite
sorteggio;
c) alla nomina degli ulteriori scrutatori,
scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del
comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi
nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli
adempimenti di cui alle lettere a) e b).
Omissis.»
- La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n.
18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia) concerne le Circoscrizioni elettorali.
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 della
citata legge 24 gennaio 1979, n. 18:
«Art. 9. - Presso la corte d'appello nella cui
giurisdizione e' il capoluogo della circoscrizione, e'
costituito entro cinque giorni dalla data di pubblicazione
del decreto di convocazione dei comizi l'ufficio elettorale
circoscrizionale composto da tre magistrati, dei quali uno
con funzioni di presidente, nominati dal presidente della
corte d'appello. Sono nominati anche magistrati supplenti
per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento.
Un cancelliere della corte d'appello e' designato ad
esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.»
«Art. 10. - Presso il tribunale nella cui
circoscrizione e' compreso il comune capoluogo della
provincia e' costituito, non prima del decimo e non oltre
il quinto giorno antecedente la data della votazione,
l'ufficio elettorale provinciale composto da tre
magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente,
nominati dal presidente del tribunale. Sono nominati anche
magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di
assenza o impedimento.
Un cancelliere del tribunale e' designato ad
esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.».
 
Art. 2
Disposizioni urgenti in materia di revisione delle anagrafi della
popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 233, dopo le parole: «in forma aggregata» sono inserite le seguenti: «e in forma individuale»;
b) il comma 236 e' sostituito dal seguente:
«236. L'ISTAT pubblica con cadenza annuale ((nel proprio sito internet)) istituzionale i dati relativi al conteggio della popolazione a livello regionale, provinciale e comunale e i risultati del censimento permanente della popolazione riferiti all'anno precedente, accompagnati dalla relativa metodologia di calcolo. I dati pubblicati ((nel sito internet)) istituzionale dell'ISTAT sono presi a riferimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento che rinviano all'ammontare della popolazione. L'ISTAT provvede all'attuazione delle disposizioni del presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
c) dopo il comma 236, sono inseriti i seguenti:
«236-bis. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di procedimenti elettorali e referendari, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato con cadenza quinquennale su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, e pubblicato ((nella Gazzetta Ufficiale)), sono riportati i risultati del censimento permanente della popolazione a livello comunale riferiti all'anno precedente.
236-ter. Il dato della popolazione ai fini di cui al comma 236-bis resta determinato, ((in fase di prima applicazione)), secondo quanto riportato nel decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023, ((pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale)) n. 53 del 3 marzo 2023, ((recante il dato della popolazione censita al 31 dicembre 2021. Il successivo dato di riferimento della popolazione a fini elettorali e' determinato, con le modalita' di cui al comma 236-bis, sulla base dei risultati del censimento al 31 dicembre 2026.))».
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ((con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,)) comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, si provvede alla modifica delle ((disposizioni del regolamento di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che disciplinano gli istituti connessi allo svolgimento del censimento della popolazione e all'esercizio delle funzioni affidate all'ISTAT dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, al fine di adeguarle alle innovazioni conseguenti all'introduzione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e all'evoluzione delle tecniche e delle fonti informative disponibili, tenuto conto delle funzionalita' e delle caratteristiche tecniche dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e della digitalizzazione dei servizi anagrafici.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 233, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020), come modificato
dalla presente legge:
«Omissis. - 233. L'ISTAT, d'intesa con il Ministero
dell'interno, definisce, tramite il Piano generale del
censimento permanente della popolazione e delle abitazioni,
le circolari e istruzioni tecniche, le modalita' di
restituzione in forma aggregata e in forma individuale ai
comuni delle informazioni raccolte nell'ambito del
censimento, necessarie ai fini della revisione delle
anagrafi della popolazione residente di cui all'articolo 46
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonche' le modalita'
tecniche e la periodicita' di tale revisione.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera
a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
Omissis.»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, recante: «Approvazione del nuovo regolamento
anagrafico della popolazione residente», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1989, n. 132.
 
((Art. 2 bis
Registrazione come marchio d'impresa di simboli usati in campo
politico

1. La registrazione come marchio d'impresa di simboli o emblemi usati in campo politico o di marchi comunque contenenti parole, figure o segni con significazione politica non rileva ai fini della disciplina elettorale e, in particolare, delle norme in materia di deposito dei contrassegni, di liste dei candidati e di propaganda elettorale.))

 
Art. 3
Norme elettorali applicabili ai capoluoghi di provincia e relativa
denominazione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni capoluogo di provincia si applicano, indipendentemente dalla relativa dimensione demografica, gli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. I capoluoghi di provincia sono individuati dalla legge.
3. Nelle province la cui denominazione e' composta dal nome di piu' comuni, il capoluogo e' individuato in ciascuno dei comuni stessi e lo statuto stabilisce quale delle citta' capoluogo e' sede legale della provincia.
4. L'applicazione del comma 3 non comporta l'istituzione di nuovi uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici.
5. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dalla rispettiva legislazione.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 72 e 73 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 72 (Elezione del sindaco nei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti). - 1. Nei comuni
con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco e'
eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente
all'elezione del consiglio comunale.
2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve
dichiarare all'atto della presentazione della candidatura
il collegamento con una o piu' liste presentate per
l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha
efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione
resa dai delegati delle liste interessate.
3. La scheda per l'elezione del sindaco e' quella
stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda
reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di
sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, sotto ai
quali sono riportati i contrassegni della lista o delle
liste con cui il candidato e' collegato. Tali contrassegni
devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di
centimetri 3. Ciascun elettore puo', con un unico voto,
votare per un candidato alla carica di sindaco e per una
delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul
contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore puo'
altresi' votare per un candidato alla carica di sindaco,
anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un
segno sul relativo rettangolo.
4. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla
carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di
cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale
che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del
primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla
carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il
maggior numero di voti. In caso di parita' di voti tra i
candidati, e' ammesso al ballottaggio il candidato
collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione
del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra
elettorale complessiva. A parita' di cifra elettorale,
partecipa al ballottaggio il candidato piu' anziano di
eta'.
6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno
dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5,
secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che
segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la
domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi
dell'evento.
7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono
fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del
consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al
ballottaggio hanno tuttavia facolta', entro sette giorni
dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con
ulteriori liste rispetto a quelle con cui e' stato
effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le
dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se
convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati
delle liste interessate.
8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e
il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti
entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti
i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime
tracciando un segno sul rettangolo entro il quale e'
scritto il nome del candidato prescelto.
9. Dopo il secondo turno e' proclamato eletto sindaco
il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti
validi. In caso di parita' di voti, e' proclamato eletto
sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con
la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio
comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale
complessiva. A parita' di cifra elettorale, e' proclamato
eletto sindaco il candidato piu' anziano d'eta'.»
«Art. 73 (Elezione del consiglio comunale nei comuni
con popolazione superiore a 15.000 abitanti). - 1. Le liste
per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un
numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri
da eleggere e non inferiore ai due terzi, con
arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei
consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra
decimale superiore a 50 centesimi. Nelle liste dei
candidati nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato
in misura superiore a due terzi, con arrotondamento
all'unita' superiore qualora il numero dei candidati del
sesso meno rappresentato da comprendere nella lista
contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale
deve essere anche presentato il nome e cognome del
candidato alla carica di sindaco e il programma
amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Piu' liste
possono presentare lo stesso candidato alla carica di
sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il
medesimo programma amministrativo e si considerano fra di
loro collegate.
3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del
comma 3 dell'art. 72, tracciando un segno sul contrassegno
della lista prescelta. Ciascun elettore puo' altresi'
esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo
contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il
cognome di non piu' di due candidati compresi nella lista
da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze,
esse devono riguardare candidati di sesso diverso della
stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.
I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il
diametro di centimetri 3.
4. L'attribuzione dei seggi alle liste e' effettuata
successivamente alla proclamazione dell'elezione del
sindaco al termine del primo o del secondo turno.
5. La cifra elettorale di una lista e' costituita
dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in
tutte le sezioni del comune.
6. La cifra individuale di ciascun candidato a
consigliere comunale e' costituita dalla cifra di lista
aumentata dei voti di preferenza.
7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle
liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per
cento dei voti validi e che non appartengano a nessun
gruppo di liste che abbia superato tale soglia.
8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per
l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista
o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di
elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla
carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna
lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2,
3, 4, .... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da
eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti cosi'
ottenuti, i piu' alti, in numero eguale a quello dei
consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria
decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avra' tanti
rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti
compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle
cifre intere e decimali, il posto e' attribuito alla lista
o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio. Se
ad una lista spettano piu' posti di quanti sono i suoi
candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre
liste, secondo l'ordine dei quozienti.
9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate
la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai
voti riportati nel primo turno, e' divisa per 1, 2, 3, 4,
..... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al
gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti
piu' alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni
lista.
10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia
proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di
liste a lui collegate che non abbia gia' conseguito, ai
sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del
consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei
voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi,
sempreche' nessuna altra lista o altro gruppo di liste
collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi.
Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato
eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad
esso collegate che non abbia gia' conseguito, ai sensi del
comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio,
viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreche'
nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al
primo turno abbia gia' superato nel turno medesimo il 50
per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono
assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai
sensi del comma 8.
11. Una volta determinato il numero dei seggi
spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate,
sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di
consigliere i candidati alla carica di sindaco, non
risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia
ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di piu'
liste al medesimo candidato alla carica di sindaco
risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo e'
detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di
liste collegate.
12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono
proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di
ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre
individuali. In caso di parita' di cifra individuale, sono
proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di
lista.».
 
Art. 4
Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio
comunale

1. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.». I mandati svolti o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presento decreto sono computati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.
2. Limitatamente all'anno 2024, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purche' essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione e' nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto.
((2-bis. All'articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «Fino a 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025».))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 51 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 51 (Durata del mandato del sindaco, del
presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei
mandati). - 1. Il sindaco e il consiglio comunale, il
presidente della provincia e il consiglio provinciale
durano in carica per un periodo di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la
carica di sindaco e di presidente della provincia non e',
allo scadere del secondo mandato, immediatamente
ricandidabile alle medesime cariche. Per i sindaci dei
comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il limite
previsto dal primo periodo si applica allo scadere del
terzo mandato. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi
non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti.
3. Per l'ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, e'
consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due
mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni,
sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni
volontarie.»
- Si riporta il testo dell'art. 71, comma 10, del
citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 71 (Elezione del sindaco e del consiglio
comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti). - Omissis.
10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista,
sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il
candidato a sindaco collegato, purche' essa abbia riportato
un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei
votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al
50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali
del comune. Qualora non si siano raggiunte tali
percentuali, la elezione e' nulla.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 20-ter, del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14
(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche
amministrazioni). - Omissis.
20-ter. Fino al 31 dicembre 2025, le risorse
ripartite ai sensi dell'articolo 1, commi 586 e 587, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riconosciute ai comuni
beneficiari anche nel caso in cui gli stessi abbiano
adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o
totale, alla misura massima dell'indennita' di funzione
prevista dalla normativa al tempo vigente, a condizione che
le predette risorse siano state utilizzate per tali
finalita'.
Omissis.»
 
((Art. 4 bis

Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18

1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il quarto comma e' sostituito dal seguente:
«Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale o in un collegio uninominale in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione e' richiesta altresi' per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. L'affiliazione e' certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal presidente del gruppo parlamentare europeo autenticata da un notaio o da un'autorita' diplomatica o consolare italiana. Nessuna sottoscrizione e' richiesta altresi' nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 12 della citata legge
24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 12. - Le liste dei candidati devono essere
presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria
della corte d'appello presso la quale e' costituito
l'ufficio elettorale circoscrizionale, dalle ore 8 del
quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno
antecedenti quello della votazione.
Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da
non meno di 30.000 e non piu' di 35.000 elettori.
I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle
liste elettorali di ogni regione della circoscrizione per
almeno il 10 per cento del minimo fissato al secondo comma,
pena la nullita' della lista.
Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o
gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella
legislatura in corso al momento della convocazione dei
comizi anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima
elezione abbiano presentato candidature con proprio
contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione
proporzionale o in un collegio uninominale in una delle due
Camere. Nessuna sottoscrizione e' richiesta altresi' per i
partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano
presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano
ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni
italiane al Parlamento europeo e che siano affiliati a un
partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare
al Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento
della convocazione dei comizi elettorali. L'affiliazione e'
certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal
presidente del gruppo parlamentare europeo autenticata da
un notaio o da un'autorita' diplomatica o consolare
italiana. Nessuna sottoscrizione e' richiesta altresi' nel
caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno
composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o
gruppo politico esente da tale onere.
Nel caso di cui al precedente comma, la dichiarazione
di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal
presidente o dal segretario del partito o gruppo politico
ovvero da un rappresentante all'uopo da loro incaricato con
mandato autenticato da notaio. La sottoscrizione puo'
essere, altresi', effettuata dai rappresentanti di cui alla
lettera a) del quarto comma dell'articolo precedente,
sempre che, nell'atto di designazione, agli stessi sia
stato conferito anche il mandato di provvedere a tale
incombenza, ovvero venga da essi esibito, all'atto della
presentazione delle candidature, apposito mandato
autenticato da notaio. Nel primo caso il Ministero
dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio
elettorale circoscrizionale che la designazione degli
incaricati comprende anche il mandato di sottoscrivere la
dichiarazione di presentazione delle candidature. La firma
del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o
da un cancelliere di pretura.
Nessun candidato puo' essere compreso in liste
recanti contrassegni diversi, pena la nullita' della sua
elezione.
Ogni candidato, nella dichiarazione di accettazione
della candidatura, deve indicare se ha accettato la propria
candidatura in altre circoscrizioni, specificando quali
sono.
Ciascuna lista deve comprendere un numero di
candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei
membri da eleggere nella circoscrizione. All'atto della
presentazione, in ciascuna lista i candidati dello stesso
sesso non possono eccedere la meta', con arrotondamento
all'unita'. Nell'ordine di lista, i primi due candidati
devono essere di sesso diverso.
Ciascuna delle liste di candidati eventualmente
presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla
minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua
tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del
Friuli-Venezia Giulia puo' collegarsi, agli effetti
dell'assegnazione dei seggi previsti dai successivi
articoli 21 e 22, con altra lista della stessa
circoscrizione presentata da partito o gruppo politico
presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso
contrassegno.
A tale scopo, nella dichiarazione di presentazione
della lista, deve essere indicata la lista con la quale si
intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di
collegamento fra le liste debbono essere reciproche.
La dichiarazione di presentazione della lista deve
contenere l'indicazione di un delegato effettivo ed uno
supplente autorizzati a designare i rappresentanti della
lista presso l'ufficio elettorale circoscrizionale, presso
gli uffici elettorali provinciali e presso gli uffici di
ciascuna sezione elettorale, con le modalita' e nei termini
di cui all'articolo 25 del testo unico 30 marzo 1957, n.
361, e successive modificazioni.
Per gli uffici elettorali provinciali la designazione
deve essere depositata, entro le ore 12 del giorno in cui
avviene l'elezione, presso la cancelleria del tribunale
nella cui circoscrizione e' compreso il comune capoluogo
della provincia.»
 
((Art. 4 ter
Ambito di applicazione dell'articolo 2, primo comma, numero 7), della
legge 23 aprile 1981, n. 154

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 274, comma 1, lettera l), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la causa di ineleggibilita' prevista ai fini dell'elezione a consigliere regionale dall'articolo 2, primo comma, numero 7), della legge 23 aprile 1981, n. 154, si applica esclusivamente ai dipendenti della regione che svolgano, al momento della candidatura al rispettivo consiglio, funzioni e attivita' amministrative.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 274, comma 1, lettera
l), del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 274 (Norme abrogate). - 1. Sono o restano
abrogate le seguenti disposizioni:
Omissis.
l) legge 23 aprile 1981, n. 154, fatte salve le
disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali;
Omissis.»
 
((Art. 4 quater
Autenticazioni delle sottoscrizioni di proposte referendarie in
ambito locale

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, le parole: «nonche' per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, e per i referendum previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, della
legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire
maggiore efficienza al procedimento elettorale), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 14. - 1. Sono competenti ad eseguire le
autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai
notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n.
29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17
febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n.
161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla
legge 25 maggio 1970, n. 352, nonche' per le elezioni
previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, e per i
referendum previsti dal testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i notai, i giudici di
pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie
delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle
procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i
consiglieri regionali, i presidenti delle province, i
sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e
provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i
presidenti dei consigli comunali e provinciali, i
presidenti e i vice presidenti dei consigli
circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri
metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari
comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal
sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresi'
competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente
comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato
la propria disponibilita' all'ordine di appartenenza, i cui
nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito
internet istituzionale dell'ordine.
Omissis.»
 
((Art. 4 quinquies
Disposizioni in materia di trattamenti degli amministratori delle
forme particolari e piu' accentuate di decentramento

1. I trattamenti relativi ad aspettative, permessi e indennita' degli amministratori delle forme particolari e piu' accentuate di decentramento, istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come determinati dal comune ai sensi del medesimo articolo 17, comma 5, e riconosciuti ai componenti degli organi delle medesime forme di decentramento fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82, commi 1 e 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 non sono soggetti a ripetizione. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' con cui i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti possono riconoscere agli amministratori delle forme particolari e piu' accentuate di decentramento, istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, indennita' e gettoni di presenza che, nel loro complesso, non determinino una spesa superiore a quella che il comune puo' sostenere applicando le tipologie di indennita' e i tetti di spesa previsti dall'articolo 82, commi 1 e 2, del medesimo testo unico agli amministratori delle forme particolari e piu' accentuate di decentramento.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 17, comma 5, e 82,
commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267:
«Art. 17 (Circoscrizioni di decentramento comunale).
- Omissis.
5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000
abitanti, lo statuto puo' prevedere particolari e piu'
accentuate forme di decentramento di funzioni e di
autonomia organizzativa e funzionale, determinando,
altresi', anche con il rinvio alla normativa applicabile ai
comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme
di decentramento, lo status dei componenti e le relative
modalita' di elezione, nomina o designazione. Le modalita'
di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la
designazione dei componenti degli organi esecutivi sono
comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto del
principio della parita' di accesso delle donne e degli
uomini alle cariche elettive, secondo le disposizioni
dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli uffici pubblici. Il
consiglio comunale puo' deliberare, a maggioranza assoluta
dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione
territoriale delle circoscrizioni esistenti e la
conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai
sensi della normativa statutaria.
Omissis.»
«Art. 82 (Indennita'). - 1. Il decreto di cui al
comma 8 del presente articolo determina una indennita' di
funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il
sindaco, il presidente della provincia, il sindaco
metropolitano, il presidente della comunita' montana, i
presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni
capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali
e provinciali, nonche' i componenti degli organi esecutivi
dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle
province, delle citta' metropolitane, delle comunita'
montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti
locali. Tale indennita' e' dimezzata per i lavoratori
dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.
2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto
di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un
gettone di presenza per la partecipazione a consigli e
commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito
nell'ambito di un mese da un consigliere puo' superare
l'importo pari ad un quarto dell'indennita' massima
prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al
decreto di cui al comma 8. Nessuna indennita' e' dovuta ai
consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri
circoscrizionali delle citta' metropolitane per i quali
l'ammontare del gettone di presenza non puo' superare
l'importo pari ad un quarto dell'indennita' prevista per il
rispettivo presidente. In nessun caso gli oneri a carico
dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori
dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono
mensilmente superare, per ciascun consigliere
circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto
dell'indennita' prevista per il rispettivo presidente.
Omissis.».
 
((Art. 4 sexies

Modifica alla legge 2 luglio 2004, n. 165

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-ter) esenzione dalla sottoscrizione degli elettori per le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, della legge
2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione
dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Disposizioni di principio, in attuazione
dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in
materia di sistema di elezione). - 1. Le regioni
disciplinano con legge il sistema di elezione del
Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri
regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali:
a) individuazione di un sistema elettorale che
agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio
regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;
b) contestualita' dell'elezione del Presidente
della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il
Presidente e' eletto a suffragio universale e diretto.
Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di
elezione del Presidente della Giunta regionale secondo
modalita' diverse dal suffragio universale e diretto, di
termini temporali tassativi, comunque non superiori a
novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per
l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;
c) divieto di mandato imperativo;
c-bis) promozione delle pari opportunita' tra donne
e uomini nell'accesso alle cariche elettive, disponendo
che:
1) qualora la legge elettorale preveda
l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati
siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso
non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita
l'espressione di almeno due preferenze, di cui una
riservata a un candidato di sesso diverso, pena
l'annullamento delle preferenze successive alla prima;
2) qualora siano previste liste senza espressione
di preferenze, la legge elettorale disponga l'alternanza
tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i
candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del
totale;
3) qualora siano previsti collegi uninominali, la
legge elettorale disponga l'equilibrio tra candidature
presentate col medesimo simbolo in modo tale che i
candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del
totale.
c-ter) esenzione dalla sottoscrizione degli
elettori per le liste che, al momento dell'indizione delle
elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o
movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in
almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione
resa dal segretario o presidente del partito rappresentato
nella Camera.
Omissis.»
 
((Art. 4 septies
Riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle
liste di candidati in occasione della elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024

1. Limitatamente alla elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, il numero minimo delle sottoscrizioni richiesto dall'articolo 12, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la presentazione delle liste dei candidati in ciascuna circoscrizione elettorale, e' ridotto della meta'.))


Riferimenti normativi

- Per il testo dell'art. 12 della legge 24 gennaio
1979, n. 18, si veda nei riferimenti normativi all'art.
4-bis.
 
Art. 5

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 4, pari a euro 7.573.859 per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 ((del presente articolo e dal comma 22 dell'articolo 1-ter)), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.