Gazzetta n. 72 del 26 marzo 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 8 marzo 2024
Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di ventiquattromilacinquecentocinquantasette societa' cooperative.


IL DIRETTORE GENERALE
servizi di vigilanza

Visto I'art. 223-septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri data 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale e' stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;
Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;
Tenuto conto dell'elenco di cooperative elaborato in collaborazione con Unioncamere, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 223-septiesdecies disp. att. del codice civile;
Considerato che, dagli accertamenti effettuati, le n. 24.557 societa' cooperative riportate nell'elenco allegato, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto, non depositano il bilancio da piu' di cinque anni e, pertanto, si trovano nelle condizioni previste dall'art. 223-septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie;
Preso atto che per tutte le cooperative inserite nell'elenco allegato al presente decreto e' stata verificata, con la collaborazione dell'Agenzia delle entrate, l'assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante apposita indagine massiva, cosi' come dispone l'art. 223-septiesdecies disp. att. del codice civile;
Tenuto conto delle risultanze delle ulteriori verifiche effettuate sui dati forniti da InfoCamere;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 223-septiesdecies. disp. att. del codice civile, e' disposto lo scioglimento senza nomina del liquidatore di n. 24.557 societa' cooperative, riportate nell'elenco allegato, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;
 
Allegato
ELENCO N. 1 COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO D'AUTORITA'
SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE
AI SENSI DELL'ART. 223 SEPTIESDECIES DISP. ATT. C.C.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 3

I creditori o gli altri interessati possono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, presentare formale e motivata domanda all'autorita' governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.
Avverso il presente provvedimento e' esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale - Lazio di Roma nel termine di sessanta giorni o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2024

Il direttore generale: Donato