Gazzetta n. 72 del 26 marzo 2024 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo, «Tachipirina».


Estratto determina AAM/PPA n. 185/2024 dell'8 marzo 2024

E' autorizzata la variazione di tipo IA, B.II.e.1.a.1 con la conseguente immissione in commercio del medicinale TACHIPIRINA anche nella confezione di seguito indicata.
Confezione e numero di A.I.C.:
«1000 mg granulato per soluzione orale in bustina» 16 bustine in carta/AL/PE (codice base 32 0D4YM7) - A.I.C. 012745319.
Principio attivo: paracetamolo.
Codice pratica: N1A/2023/177.
Titolare A.I.C.: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF Spa, (codice fiscale 03907010585), con sede legale e domicilio fiscale in via Amelia, 70, 00181 - Roma, RM, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Per la confezione sopracitata e' adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilita': «Cnn» classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata e' adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RR».

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.