Gazzetta n. 71 del 25 marzo 2024 (vai al sommario) |
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LEGGE 12 marzo 2024, n. 35 |
Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021. |
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EMENDAMENTO N. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica Italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982
La Repubblica Italiana, da un lato, E Il Principato di Monaco, dall'altro, Desiderosi di assicurare l'aggiornamento delle disposizioni della Convenzione generale di sicurezza sociale che li lega e considerando l'emergere di nuove forme di lavoro, Convengono le seguenti disposizioni:
Articolo 1
Il paragrafo 2 dell'articolo 4 della Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica Italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982 e' integrato con un capoverso f) del seguente tenore: «f) i lavoratori subordinati o assimilati ai subordinati, residenti nel territorio di uno dei due Paesi contraenti che esercitano, per conto esclusivo di un datore di lavoro la cui sede sociale o il domicilio sia fissato in uno dei due Paesi contraenti, un'attivita' in telelavoro dal territorio dell'altro Paese contraente, sono assoggettati alla legislazione del Paese contraente nel cui territorio il datore di lavoro ha la sua sede sociale o il suo domicilio, a condizione di effettuare almeno un terzo del loro orario di lavoro settimanale nei locali del datore di lavoro.» |
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Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Emendamento stesso. |
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Articolo 2
Le autorita' competenti verificano il rispetto delle condizioni previste per l'applicazione dell'articolo 1 del presente Emendamento. Esse convengono di procedere ad una verifica dell'applicazione delle disposizioni inserite nella Convenzione del 12 febbraio 1982 dal presente Emendamento, trascorsi 3 anni dalla data della sua entrata in vigore. |
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Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 12 marzo 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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Articolo 3
Il presente Emendamento sara' attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e monegasca, nonche' del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. |
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Articolo 4
Le spese derivanti dall'attuazione del presente Emendamento saranno sostenute dai Paesi contraenti nei limiti delle rispettive disponibilita' finanziarie senza generare oneri aggiuntivi. |
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Articolo 5
Qualsiasi controversia nell'interpretazione e/o nell'applicazione del presente Emendamento sara' risolta in via amichevole tramite consultazioni e negoziati diretti tra i Paesi contraenti. |
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Articolo 6
Il presente Emendamento entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della seconda delle due notifiche con cui i Paesi contraenti si saranno comunicate la conclusione delle procedure interne previste per l'entrata in vigore del presente Emendamento. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Emendamento. Fatto a Monaco, il 10 maggio 2021 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, tutti i testi facenti egualmente fede.
Parte di provvedimento in formato grafico |
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