Gazzetta n. 71 del 25 marzo 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 15 marzo 2024
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Vicenza».


IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con regolamento (UE) n. 2021/2117 del 2 dicembre 2021;
Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame 2 delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile 2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016 concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione»;
Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 225 del 26 settembre 2000, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Vicenza» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il regolamento di esecuzione n. 2022/1939 del 7 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 268 del 14 ottobre 2022 e pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine controllata dei vini «Vicenza»;
Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Veneto, su istanza del Consorzio tutela vini Colli Berici e Vicenza con sede in Lonigo (VI), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Vicenza», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonche' dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012 (articoli 6, 7, e 10) e dal citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 (art. 13), successivamente alla sua entrata in vigore, e in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 21 dicembre 2023, nell'ambito della quale il citato comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Vicenza»;
conformemente all'art. 13, comma 6, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 la proposta di modifica del disciplinare in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2024, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla citata proposta di modifica;
Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13, comma 7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Vicenza» ed il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche;
Ritenuto altresi' di dover procedere, ai sensi dell'art. 13, commi 7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del reg. UE n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Vicenza» cosi' come da ultimo modificato con il regolamento di esecuzione n. 2022/1939 del 7 ottobre 2022, richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2024.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Vicenza», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, e il relativo documento unico consolidato figurano rispettivamente negli allegati A e B del presente decreto.
 
Allegato A

Disciplinare di produzione
della denominazione di origine controllata
dei vini «Vicenza»

Art. 1.

Denominazione di origine controllata

La denominazione di origine controllata «Vicenza» e' riservata ai seguenti vini:
«Vicenza» bianco
«Vicenza» bianco frizzante
«Vicenza» bianco spumante
«Vicenza» bianco passito
«Vicenza» rosso
«Vicenza» rosso novello
«Vicenza» rosso riserva
«Vicenza» rosato
«Vicenza» rosato frizzante
«Vicenza» Moscato Spumante
«Vicenza» Chardonnay
«Vicenza» Garganega (Garganego)
«Vicenza» Riesling
«Vicenza» Sauvignon
«Vicenza» Manzoni Bianco
«Vicenza» Pinot Bianco
«Vicenza» Pinot Grigio o Pinot Grigio rosato o Pinot Grigio ramato
«Vicenza» Pinot Grigio Superiore
«Vicenza» Cabernet
«Vicenza» Cabernet riserva
«Vicenza» Cabernet Sauvignon
«Vicenza» Cabernet Sauvignon riserva
«Vicenza» Merlot
«Vicenza» Merlot riserva
«Vicenza» Pinot Nero
«Vicenza» Pinot Nero riserva
«Vicenza» Raboso
«Vicenza» Raboso riserva.

 
Allegato B

DOCUMENTO UNICO

1. Denominazione/denominazioni:
«Vicenza».
2. Tipo di indicazione geografica:
DOP - Denominazione di origine protetta.
3. Categorie di prodotti vitivinicoli:
1. Vino
5. Vino spumante di qualita'
6. Vino spumante di qualita' del tipo aromatico
8. Vino frizzante
4. Descrizione dei vini: 1. «Vicenza» Bianco
Breve descrizione testuale
colore: giallo paglierino anche carico; odore: fruttato, intenso, talvolta leggermente aromatico; sapore: asciutto, fresco, armonico; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 10,50%; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
acidita' totale minima: 5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 2. «Vicenza» bianco frizzante
Breve descrizione testuale
colore: giallo paglierino; odore: delicato, fruttato, talvolta leggermente aromatico con note floreali; sapore: da secco ad amabile, fresco; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 10,50%; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
1. titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
2. titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
3. acidita' totale minima: 5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
4. acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
5. tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 3. «Vicenza» Bianco spumante
Breve descrizione testuale
spuma: sottile, con grana fine e persistente; colore: paglierino brillante piu' o meno intenso; odore: delicato, fruttato, talvolta leggermente aromatico con note floreali; sapore: da secco a dolce, fruttato; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00%; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
acidita' totale minima: 5,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 4. «Vicenza» Bianco passito
Breve descrizione testuale
colore: da giallo paglierino a giallo dorato; odore: caratteristico di passito, fine; sapore: amabile o dolce, armonico; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 16,00%; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
acidita' totale minima: 5,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 5. «Vicenza» rosso
Breve descrizione testuale
colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: intenso, persistente, con note di frutti rossi di bosco; sapore: fresco, asciutto, armonico; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00%; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 6. «Vicenza» Rosso novello
Breve descrizione testuale
colore: rosso rubino talvolta con riflessi violacei; odore: intenso, con note speziate e di frutti rossi di bosco; sapore: rotondo, sapido, morbido; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00%; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 7. «Vicenza» Rosso riserva
Breve descrizione testuale
colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: intenso, persistente, con note di frutti rossi di bosco; sapore: asciutto, armonico, robusto, giustamente tannico; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 12,50%; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 8. «Vicenza» Rosato
Breve descrizione testuale
colore: rosato piu' o meno intenso; odore: delicato, floreale; sapore: da secco ad amabile; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 10,50%; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
acidita' totale minima: 5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 9. «Vicenza» Rosato frizzante
Breve descrizione testuale
colore: rosato piu' o meno intenso; odore: delicato, floreale; sapore: da secco ad amabile, fresco, vivace; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 10,50%; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
acidita' totale minima: 5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 10. «Vicenza» Moscato spumante
Breve descrizione testuale
spuma: sottile con grana fine e persistente colore: giallo paglierino brillante; odore: intenso, caratteristico della varieta'; sapore: da secco a dolce, caratteristico della varieta'; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00%; estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l. Elaborato nei tipi: «extra brut», «brut», «extra dry», «dry», «demi sec». Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
acidita' totale minima: 5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 11. «Vicenza» Chardonnay
Breve descrizione testuale
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli; odore: fine, con note di frutta bianca matura; sapore: secco, armonico; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00%; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
acidita' totale minima: 5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 12. «Vicenza» Garganega
Breve descrizione testuale
colore: giallo paglierino; odore: delicato, con note di fiori bianchi e frutta bianca matura; sapore: secco, armonico, con una leggera nota amarognola; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 10,50%; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
acidita' totale minima: 5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 13. «Vicenza» Riesling
Breve descrizione testuale
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli; odore: intenso, con note di pesca e frutta esotica; sapore: secco, fruttato; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00%; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
acidita' totale minima: 5,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 14. «Vicenza» Sauvignon
Breve descrizione testuale
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato, con note di pesca e frutta esotica; sapore: fresco, armonico; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00%; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 15. «Vicenza» Manzoni bianco
Breve descrizione testuale
colore: bianco paglierino chiaro con riflessi verdognoli; odore: fruttato, con note di fiori bianchi; sapore: fresco, armonico, pieno; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00%; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
acidita' totale minima: 5,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 16. «Vicenza» Pinot bianco
Breve descrizione testuale
colore: giallo paglierino chiaro; odore: floreale, con sentori di frutta esotica; sapore: fresco, armonico, fruttato; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00% estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
acidita' totale minima: 5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 17. «Vicenza» Pinot Grigio o Pinot Grigio rosato o Pinot Grigio ramato
Breve descrizione testuale
colore: dal giallo paglierino al giallo dorato o rosato o ramato; odore: intenso, fruttato, talvolta leggermente aromatico con note floreali; sapore: secco, fresco, sapido; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00% estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 18. «Vicenza» Cabernet
Breve descrizione testuale
colore: rosso rubino carico; odore: intenso di frutta rossa, talvolta con una nota leggermente erbacea; sapore: asciutto e persistente; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00% estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 19. «Vicenza» Cabernet riserva
Breve descrizione testuale
colore: rosso rubino carico talvolta tendente al granato; odore: fruttato, talvolta con note speziate; sapore: asciutto, giustamente tannico; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 12,00% estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 20. «Vicenza» Cabernet sauvignon
Breve descrizione testuale
colore: rosso rubino carico; odore: intenso, con note di frutta rossa; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00% estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 21. «Vicenza» Cabernet sauvignon riserva
Breve descrizione testuale
colore: rosso rubino carico, talvolta tendente al granato; odore: complesso, di frutti rossi di bosco; sapore: asciutto, pieno, leggermente tannico; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 12,00% estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 22. «Vicenza» Merlot
Breve descrizione testuale
colore: rosso rubino; odore: intenso, con sentori di ciliegia e frutti di bosco; sapore: fresco, morbido; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00% estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 23. «Vicenza» Merlot riserva
Breve descrizione testuale
colore: rosso rubino, talvolta tendente al granato; odore: complesso, con sentori di ciliegia e altri frutti di bosco; sapore: pieno, morbido, persistente; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 12,00% estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 24. «Vicenza» Pinot nero
Breve descrizione testuale
colore: rosso rubino; odore: etereo, gradevole; sapore: asciutto, sapido; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,00% estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
acidita' totale minima: 5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 25. «Vicenza» Pinot nero riserva
Breve descrizione testuale
colore: rosso rubino, talvolta tendente al granato; odore: etereo, complesso; sapore: pieno, vellutato, persistente; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 12,00% estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
acidita' totale minima: 5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 26. «Vicenza» Raboso
Breve descrizione testuale
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, talvolta con riflessi violacei; odore: vinoso, intenso, con note di marasca; sapore: fresco, armonico, sapido; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 10,50% estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
acidita' totale minima: 5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 27. «Vicenza» Raboso riserva
Breve descrizione testuale
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, talvolta tendente al granato; odore: intenso, complesso, con note di marasca; sapore: fresco, robusto, persistente; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,50% estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
acidita' totale minima: 5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 28. «Vicenza» Pinot Grigio superiore
Breve descrizione testuale
colore: dal giallo paglierino al giallo dorato, talvolta con riflessi rosacei; odore: caratteristico, armonico; sapore: secco, fresco, caratteristico; titolo alcolometrico vol. totale minimo: 11,5%; estratto non riduttore minimo: 18 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
acidita' totale minima: 5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):
5. Pratiche di vinificazione
5.1 Pratiche enologiche specifiche
-
5.2 Rese massime:
1. Garganega: 18000 chilogrammi di uve per ettaro
2. Manzoni bianco: 14000 chilogrammi di uve per ettaro
3. Merlot, Merlot riserva: 16000 chilogrammi di uve per ettaro
4. Moscato, Pinot nero, Pinot nero riserva: 13000 chilogrammi di uve per ettaro
5. Bianco, Bianco frizzante, Bianco spumante: 18000 chilogrammi di uve per ettaro
6. Bianco passito: 14400 chilogrammi di uve per ettaro
7. Rosso, Rosso novello, Rosso riserva, Rosato, Rosato frizzante: 16000 chilogrammi di uve per ettaro
8. Moscato spumante: 13000 chilogrammi di uve per ettaro
9. Cabernet, Cabernet riserva, Cabernet Sauvignon riserva, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot Grigio/Pinot Grigio rosato/Pinot Grigio ramato, Raboso, Raboso riserva, Riesling: 15000 chilogrammi di uve per ettaro
10. Sauvignon, Cabernet sauvignon: 15000 chilogrammi di uve per ettaro
11. Pinot Grigio superiore: 13500 chilogrammi di uve per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata di origine controllata «Vicenza» di cui all'art. 1 e' cosi' delimitata:
a) comprende l'intero territorio dei Comuni di:
Albettone, Alonte, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Arzignano, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Breganze, Brendola, Cassola, Carre', Cartigliano, Castegnero, Castelgomberto, Chiuppano, Creazzo, Fara Vicentina, Gambellara, Gambugliano, Grancona, Lonigo, Longare, Malo, Marano Vicentino, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Montorso Vicentino, Mossano, Mussolente, Nanto, Nove, Orgiano, Pianezze, Rosa', Rossano Veneto, Salcedo, Sandrigo, San Germano dei Berici, San Vito di Leguzzano, Sarego, Sarcedo, Schiavon, Sossano, Sovizzo, Tezze sul Brenta, Thiene, Villaga, Zane', Zermeghedo, Zovencedo, Zugliano,
ed in parte il territorio dei Comuni di:
Agugliaro, Bassano del Grappa, Brogliano, Caltrano, Calvene, Chiampo, Costabissara, Cogollo del Cengio, Campiglia dei Berici, Costabissara, Cornedo, Dueville, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Lugo vicentino, Monte di Malo, Nogarole vicentino, Piovene Rocchette, Pove del Grappa, Poiana Maggiore, Romano d'Ezzelino, Quinto vicentino, Schio, Santorso, Torri di Quartesolo, Trissino, Vicenza, Villaverla.
Tale zona e' cosi' delimitata:
Al termine della SS 46 Pasubio localita' Albera in Comune di Vicenza si gira a sinistra lungo viale Diaz e successivamente in proseguo viale del Verme fino a via Cricoli, da qui verso est lungo via Ragazzi del 99 fino all'incrocio con via Quadri che si percorre in direzione sud-est fino all'incrocio con Strada Bertesina si prosegue verso est fino ad incrociare la strada di via Quintarello da qui si prosegue la stessa fino ad incrociare nel cavalcavia l'autostrada Valdastico che funge da confine e nuovamente fino a reincrociare la strada provinciale di Ca' Balbi; si prosegue attraversando il Ponte sul fiume Tesina e qui si gira immediatamente a sinistra attraversa localita' Marola proseguendo per via Stradone fino al ponte sul rio Tergola che si segue in direzione Sud fino alla localita' Tribolo dove al ponte ci si immette sulla Strada provinciale delle Abbadesse fino alla localita' Vancimuglio e prosegue per via Longare incrociando il fiume Settimo che delimita il confine di Grumolo delle Abbadesse con Longare.
Proseguendo lungo il confine comunale di Montegalda con la delimitazione Grisignano di Zocco fino al confine con la Provincia di Padova. Segue quindi tale confine provinciale sino in localita' Punta di Vo'; percorre quindi la strada per Agugliaro denominata via Punta sino all'incrocio con via Roma che si segue verso ovest per circa 50 metri, e girando poi a destra si prosegue per via Mottarelle sino all'incrocio con via Finale. Si percorre via Finale verso ovest entrando quindi in via Ponte Alto; si gira a sinistra seguendo la S.S. 247 «Riviera» per 50 metri e svoltando verso destra si percorre via Giotto oltrepassando il confine comunale di Agugliaro ed entrando nel territorio comunale di Campiglia dei Berici. Si arriva all'incrocio con via Galileo Galilei, si gira a sinistra per via Crocetta fino ad incrociare il confine con il territorio del Comune di Noventa Vicentina che si segue sino all'intersecazione con lo scolo Alonte. La delimitazione procede seguendo lo scolo Alonte in direzione sud, incrociando la strada provinciale S. Feliciano in localita' ponte Murello e successivamente la strada provinciale Poianese in localita' ponte Cazzola; si prosegue fino ad immettersi nello scolo Roneghetto, lo si segue per circa 100 metri verso sud-est fino al confine tra il Comune di Poiana Maggiore e Noventa Vicentina che si percorre sino allo scolo Ronego.
Si segue poi verso nord-ovest il corso del Ronego sino al confine comunale di Asigliano veneto. La delimitazione segue poi il confine provinciale di Vicenza oltrepassando l'abitato di Spessa, Bagnolo di Lonigo e Lobia Vicentina e proseguendo lungo il medesimo confine provinciale arriva sino alla S.S. n. 11 «Padana Superiore» in localita' Torri di Confine in Comune di Gambellara. Segue il confine di Gambellara a ridosso del confine provinciale con Verona, tocca la contrada Sarmazza, sempre sul confine provinciale risale in localita' Calderina (quota 45); risale in localita' Cavaggioni per arrivare a quota 348 m. segue sempre il confine provinciale fino ad arrivare a quota 504 m. di Monte Segan seguendo sempre il confine interprovinciale si arriva a quota 608 m. fino ad arrivare in localita' Rubeldi.
Da qui segue la strada per Motti fino a localita' Maglio di Chiampo per arrivare alla contra' Sgargeri, qui segue la strada per il cento di Nogarole. Si prosegue per la strada fino a Selva di Trissino, e si arriva seguendo la strada di Selva di Trissino fino al Capitello posto dopo la quota 543 s.l.m., si dirige a sinistra lungo il sentiero fino all'incrocio di questo con l'acquedotto. Di qui corre lungo il sentiero attraversando la contrada Pizi congiungendosi poi a quota 530 s.l.m. con la strada per Cornedo vicentino, che segue attraversando le contrade Pellizzari e Duello fino al bivio con la strada comunale che conduce alle contrade Caliari, Stella, Savegnago, Ambrosi fino a raggiungere nuovamente la provinciale per Cornedo toccando la localita' Grigio. Si innesta qui a Cornedo sulla S.S. 246 che segue fino a poco prima del ponte dei Nori. Gira quindi verso est e prende posto la strada comunale che tocca le contrade Colombara, Bastianci, Muzolon, Milani (quota 547); di qui segue la carrareccia con direzione nord-est fino alla contrada Crestani a quota 532. Segue quindi la strada comunale che conduce alle contrade Mieghi, Milani a quota 626, Casare di sopra, Casare di sotto, Godeghe, fino alla strada comunale Monte di Malo - Monte Magre' che percorre appunto fino a questo centro abitato. Da qui segue la strada per Magre' fino a quota 294 proseguendo successivamente in direzione nord-ovest toccando quota 218, segue poi la Valfreda raggiungendo localita' Raga a quota 414 e da qui prosegue fino al confine comunale fra Schio e Torrebelvicino, segue lo stesso fino a quota 216. Da qui segue il torrente Leogra fino al ponte della statale n. 46. Sale per la statale 46 localita' Poleo, proseguendo verso nord-est localita' Folgare quota 287, San Martino quota 273, Sessegolo quota 289 sino a quota 226 in localita' Timonchio. Segue la strada comunale dalla localita' Timonchio passando per localita' Murello, Grimola, Santorso quota 292, localita' Inderle, confine Santorso-Piovene Rocchette saliamo fino ad incrociare il Torrente Astico, e seguendone il percorso verso monte, arriviamo a quota 150. Prende la strada comunale per Cogollo del Cengio passando per localita' Scalzanella, giunge a Cogollo del Cengio, prendendo la strada comunale che porta in localita' Falon e di seguito localita' Mosson quota 302 e segue sino al centro di Caltrano. Si innesta con la provinciale Caltrano - Calvene passando per localita' Camisino, la Costa fino al centro di Calvene da cui prende la strada comunale per Mortisa, Lore e Capitello delle Mare in Comune di Lugo Vicentino a quota 416; poi segue il confine comunale tra Salcedo e Lusiana fino al punto in cui detto divisorio amministrativo raggiunge in localita' Ponte (quota 493) la strada provinciale Breganze - Lusiana. Segue il confine comunale fino a localita' Laverda quota 229, quota 346, quota 410 quota 510, raggiungendo la strada per Crosara che sale sino al centro della stessa, da qui lungo via Pianari raggiunge contrada Erta quota 456, prosegue verso est e ridiscende verso localita' Capo di sopra, Piazzette quota 263. Percorrendo poi la strada provinciale che da Valle San Floriano, porta a Valrovina e Caluga a quota 388, si raggiungono le case Vallison a quota 285 e di qui correndo lungo il corso dell'acqua Vallison si raggiunge il fiume Brenta nel punto in cui il primo confluisce nel secondo. Dalla confluenza del torrente Vallison con il fiume Brenta segue da valle a monte il fiume Brenta sino al ponte di Campese. Passa per localita' Albertoni, Zanchetta Pove del Grappa, Rivagge; segue verso nord-est il confine comunale Pove del Grappa-Romano d'Ezzelino, quota 342, quota 250, localita' Signori, la Statale 141 che percorre verso il confine provinciale fino a quote 236 e 217. Scende seguendo il confine provinciale Vicenza - Treviso fino ad incontrare il confine provinciale di Padova e continua verso Ovest ad incrociare il fiume Brenta.
Sale il fiume stesso sino a localita' San Michele, Scaldaferro, Bassanese confine comunale di Sandrigo verso sud sino a contra' Salvetti, incrociando e seguendo il confine comunale verso nord fino a localita' Rozzola, prende la strada comunale per Povolaro, localita' le Buse, il centro del paese di Dueville, poi localita' Villanova raggiungendo il confine comunale di Dueville che segue verso sud sino ad incrociare il confine comunale di Villaverla sul torrente Timonchio; segue il confine comunale di Villaverla sino ad incontrare il confine comunale di Isola Vicentina. Proseguendo verso suddetto confine di Isola Vicentina sino ad incrociare la strada comunale fino a localita' Ponte che raggiunge la statale 46 e prosegue sino a Vicenza.
7. Varieta' di uve da vino
Cabernet franc N. - Cabernet
Cabernet sauvignon N. - Cabernet
Chardonnay B.
Garganega B.
Manzoni bianco B. - Incrocio Manzoni 6.0.13 B.
Merlot N.
Moscato bianco B. - Moscato
Pinot bianco B. - Pinot blanc
Pinot grigio
Pinot nero N.
Raboso piave N. - Raboso
Raboso veronese N. - Raboso
Riesling italico B. - Riesling
Sauvignon B.
8. Descrizione del legame/dei legami
8.1 «Vicenza» - Per tutte le categorie di prodotti vitivinicoli
Fattori naturali:
La vocazionalita' storica di questo territorio e' dovuta alla sua particolare posizione geografica dove i rilievi montani a nord la proteggono dai venti freddi invernali mentre i Colli Berici a sud mitigano le correnti d'aria calda provenienti dalla pianura Padana. Inoltre Vicenza ha il vantaggio di avere un'ottima rete idrografica, elemento fondamentale per lo sviluppo della viticoltura e dell'agricoltura in generale.
La peculiarita' climatica del territorio consiste nel susseguirsi di primavere miti, estati non eccessivamente calde e autunni miti grazie alle favorevoli esposizioni dei versanti vitati. Le temperature estive hanno valori medi di 22.9° C con i valori massimi nel mese di luglio; gli autunni presentano forti escursioni termiche notte-giorno. Le precipitazioni sono da aprile a settembre, con una distribuzione discretamente regolare.
Dal punto di vista geologico la zona di produzione presenta differenti tipologie di substrati, che vanno dal basaltico di origine vulcanica, prevalente nella zona collinare occidentale e nella zona settentrionale, al calcareo di origine sedimentaria-marina, diffuso in particolar modo nella zona centromeridionale e nei Colli Berici. Le varieta' vengono selezionate anche sulla base delle differenti vocazionalita' dei terreni, che presentano generalmente buoni drenaggi, grazie alla natura sciolta dei suoli. Cio' permetto ai vitigni un corretto sviluppo e un buon equilibrio tra l'attivita' vegetativa e produttiva, salvaguardando la produzione sotto l'aspetto qualitativo.
Le uve alla vendemmia presentano un livello zuccherino nella media e un'acidita' totale variabile in ragione dell'andamento climatico della stagione vendemmiale ma comunque sempre sufficiente a conferire grande freschezza ai vini.
Fattori storici ed umani:
La Doc «Vicenza» e' una denominazione nata nel 2000 che copre una vasta zona che va dall'area Berica a sud della citta' di Vicenza fino a quella pedemontana nel nord-est del territorio vicentino. Esiste una sapiente tradizione millenaria legata oggi alle piu' moderne pratiche e conoscenze viticole ed enologiche.
La viticoltura moderna ha la sua origine grazie alle sperimentazioni della Stazione sperimentale di Conegliano e alle attivita' di formazione e divulgazione di nuove tecniche viticolo-enologiche da parte degli Istituti di Conegliano e S. Michele all'Adige. Essenziale e' il contribuito dei viticoltori dell'area che hanno introdotto processi e metodologie di gestione dei vigneti, innovative tecnologie di vinificazione, coniugando sostenibilita' ambientale ed economica.
8.2 «Vicenza» - Categoria vino
Informazioni sulla qualita'/caratteristiche del vino essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico:
I vini bianchi delle diverse tipologie presentano una gamma di colori che va dal giallo paglierino al giallo dorato, talvolta con riflessi rosacei come nel caso del pinot grigio.
Si tratta di vini leggeri e freschi al palato, con una caratterizzazione aromatica, in relazione alle varieta' da cui provengono (prevalentemente Chardonnay, Pinots, Sauvignon, vitigni autoctoni quali la Garganega). All'olfatto i vini si caratterizzano per le note fruttate, talvolta con richiami di fiori bianchi.
In bocca si presentano secchi, armonici, talvolta con una nota leggermente acidula.
I vini rossi della DOP «Vicenza» sono prevalentemente espressione delle varieta' Cabernet e Merlot o dell'autoctono Raboso. Sono vini che si presentano con un colore rosso rubino piu' o meno intenso, talvolta tendente al granato nel caso di vini sottoposti ad invecchiamento. All'olfatto sono intensi, con note di frutti rossi di bosco, oppure eterei come nel caso dei vini ottenuti dalla varieta' Pinot nero. Nel complesso i vini rossi possono essere freschi e con ridotta acidita' ma sovente troviamo vini mediamente alcolici, ben strutturati e con un buon contenuto polifenolico. I terreni collinari a matrice calcarea, in particolar modo, conferiscono struttura, colore e caratteristiche varietali. Se invecchiati, i vini rossi possono essere caratterizzati da complessita' olfattiva, asciuttezza e una buona tannicita'.
Le tipologie rosato derivano prevalentemente da varieta' a bacca nera (principalmente il Merlot) e si caratterizzano per un colore rosato piu' o meno intenso correlato al processo di vinificazione. All'olfatto si presentano delicati e floreali. Il sapore e' fresco ed armonico e va dal secco all'amabile, normalmente di alcolicita' contenuta e con equilibrata acidita'.
I vini nella tipologia novello presentano un colore che puo' variare dal rosso chiaro, al rubino, talvolta con riflessi violacei; all'olfatto possono presentare profumi vinosi, intensi, il tutto caratterizzato dalla presenza dei sentori speziati tipici della macerazione carbonica. Al sapore possono essere rotondi, morbidi e di buona sapidita'.
I vini della tipologia bianco passito presentano un colore che varia da giallo paglierino a giallo dorato in relazione al vitigno utilizzato e alla tecnica utilizzata. L'odore e' fine e caratteristico con note di uva appassita. Il sapore e' armonico, puo' variare dall'amabile al dolce.
Interazione causale fra elementi della zona geografica e la qualita'/caratteristiche del prodotto essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico:
Le peculiarita' dei vini «Vicenza» nella categoria «Vino» sono il risultato della combinazione dell'azione delle condizioni pedoclimatiche dell'area di produzione e dei fattori umani che tradizionalmente e fino ad oggi hanno inciso sul potenziale enologico delle uve e sulle tecnologie di vinificazione.
L'ambiente geografico della zona di produzione e' caratterizzato da primavere con temperature miti per sostenere il germogliamento delle varieta' piu' precoci come lo Chardonnay e i Pinots, estati non troppo calde per evitare maturazioni troppo anticipate, autunni nuovamente miti per permetterne una completa maturazione di alcune varieta' piu' tardive come Garganega, Cabernet Sauvignon e Raboso.
L'escursione termica assicura valori di scarto tra notte e giorno ed e' strettamente correlata con la formazione di alcuni composti aromatici terpenici, tipici delle varieta' utilizzate, che costituiscono i precursori aromatici delle note floreali, particolarmente ricercate nei vini bianchi e rosati, determinando caratteristiche organolettiche e chimiche tipiche, con bouquet talvolta intensi, sapore asciutto, buona struttura e gradazione alcolica, oltre a una discreta acidita'.
Rilevante e' la professionalita' dei viticoltori nel ricercare una adeguata gestione del vigneto, della parete fogliare e della difesa sanitaria, tenendo conto della sensibilita' dei grappoli di alcune varieta' come i Pinots.
Le tecniche di vinificazione possono essere differenti per i diversi vitigni che generalmente vengono raccolti e vinificati inizialmente in maniera separata per consentire la massima espressione delle loro specifiche proprieta' organolettiche.
Dal punto vista climatico, infine, escursioni termiche e correnti d'aria fresche favoriscono la conservazione delle uve durante il periodo di appassimento in fruttai. La conseguente concentrazione delle sostanze nelle uve che vengono vinificate da' origine ai vini della tipologia bianco passito, che presentano un colore che varia in relazione al vitigno utilizzato e alla tecnica utilizzata.
8.3 «Vicenza» - Categorie: vino spumante di qualita', vino spumante di qualita' del tipo Aromatico, vino frizzante
Informazioni sulla qualita'/caratteristiche del vino essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico:
I vini «Vicenza», nelle categorie «Vino spumante di qualita'», «Vino spumante di qualita' del tipo aromatico» e «Vino frizzante», al colore si presentano essenzialmente dal giallo paglierino piu' o meno intenso, mentre la tipologia «Vicenza rosato frizzante» e' caratterizzata dalla tipica tonalita' rosata.
La caratterizzazione del prodotto dipende dalla ristretta cerchia di varieta' di vite che possono concorre alla produzione di vini spumanti.
La spuma negli spumanti e' fine e persistente.
All'olfatto i vini «Bianco spumante» risultano fruttati con sentori di frutta a polpa bianca, come mela e pesca; sono delicati, talvolta con note di fiori bianchi e di frutta secca, risultato dell'elaborazione in autoclave.
Per quanto riguarda il «Moscato spumante», viene prodotto utilizzando la varieta' «Moscato giallo», le cui note aromatiche sono esaltate da un processo di maturazione non troppo accentuato favorito dal clima delle Prealpi. All'olfatto e' intenso con caratteristiche note «moscate» tipiche della varieta'.
Nel caso dei vini frizzanti, siano essi bianchi o rosati, spiccano la delicatezza e la freschezza abbinate al moderato sviluppo di anidride carbonica.
Al gusto i vini, sia nella versione spumante sia in quella frizzante, sono armonici e presentano note di freschezza, con equilibrata componente acidula; inoltre, in relazione al tenore zuccherino, i «Vicenza bianco spumante» e «Vicenza moscato spumante» variano da «secco» a «dolce», mentre i «Vicenza bianco frizzante» e «Vicenza rosato frizzante» variano da «secco» ad «abboccato».
Interazione causale fra elementi della zona geografica e la qualita'/caratteristiche del prodotto essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico:
Le peculiarita' dei vini spumanti di qualita', dei vini spumanti di qualita' del tipo aromatico e dei vini frizzanti sopra descritte sono il risultato dell'azione combinata delle condizioni pedoclimatiche della zona di produzione e dei fattori umani che tradizionalmente e fino ad oggi hanno inciso sul potenziale enologico delle uve e sulle tecnologie di elaborazione.
La qualita' dei vini spumanti di qualita', vini spumante di qualita' del tipo aromatico e dei vini frizzanti e' caratterizzata dalla disponibilita' di una materia prima proveniente da zone dove le uve presentano caratteristiche qualitative ideali per tale destinazione enologica. Queste caratteristiche consistono in particolare nella capacita' delle uve di mantenere un equilibrato rapporto fra contenuto zuccherino e componente acidica favorito dall'escursione termica fra il giorno e la notte, cui sono sottoposte le uve nell'ultima fase della maturazione, e che conferisce ai vini quella finezza di profumi che li caratterizza.
E' fondamentale il contributo degli operatori nella gestione del vigneto, dalla scelta del portainnesto al sistema di allevamento, dalla gestione della chioma alla regolamentazione degli apporti idrici. Tutti questi aspetti sono essenziali per ottenere uve idonee alla costituzione delle partite da destinare alla successiva elaborazione per la produzione di vini spumanti di qualita', vini spumanti di qualita' del tipo aromatico o vini frizzanti con adeguate peculiarita' organolettiche di freschezza e finezza.
La raccolta delle uve avviene, di norma, in epoca piu' precoce rispetto alle uve destinate alla produzione di vini «fermi» per garantire il giusto equilibrio fra zuccheri ed acidita' necessario per ottenere uno spumante di qualita'. La vinificazione delle uve avviene prevalentemente in purezza con, eventuale, successivo assemblaggio delle diverse componenti in fase di costituzione della partita.
I vini spumanti di qualita', vini spumanti di qualita' del tipo aromatico e vini frizzanti «Vicenza» costituiscono inoltre il risultato dell'innovazione tecnologica nei processi di elaborazione in autoclave, che ha contribuito a rendere piu' efficiente il processo di trasformazione dei lieviti, migliorando il quadro olfattivo e la piacevolezza dei prodotti ottenuti. Cio' permette di esaltare le peculiarita' organolettiche dei vini, valorizzando in particolare la freschezza e le note floreali che derivano principalmente dalle uve e che sono l'espressione di un ambiente ideale alla produzione dei vini «Vicenza». Le caratteristiche di unicita' e di distintivita' dei vini spumanti di qualita', vini spumanti di qualita' del tipo aromatico e vini e frizzanti provenienti dall'area della DOP «Vicenza» sono, dunque, il risultato dell'equilibrio acidico e del Ph, che esalta la piacevolezza olfattiva e quindi l'eleganza complessiva dei vini, risultato finale di adeguati processi di vinificazione.
9. Ulteriori condizioni essenziali (Confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Disposizioni sul confezionamento
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione unionale
Tipo di condizione supplementare:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
Disposizioni supplementari in materia di recipienti:
Per i vini a denominazione di origine controllata di origine controllata «Vicenza» immessi al consumo in recipienti di capacita' pari o inferiore a litri 5, e' obbligatorio l'uso della tradizionale bottiglia di vetro chiusa con tappo raso bocca o tappo a vite.
Per i vini a denominazione di origine controllata «Vicenza», e' consentito inoltre l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, per volumi da litri 5 a litri 20.
Tali contenitori alternativi non possono essere utilizzati per le tipologie accompagnate dalla menzione «riserva».
La tappatura dei vini spumanti deve essere conforme alla normativa vigente. Per i vini frizzanti e' consentito l'uso del tappo a vite.
I vini a DOC «Vicenza» nella versione Riserva, devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di capacita' non superiore a litri 9, chiuse con tappo raso bocca. E' pertanto escluso l'impiego della «dama» e della «damigiana».
Disposizioni relative all'etichettatura
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione unionale
Tipo di condizione supplementare: disposizioni supplementari in materia di etichettatura.
Descrizione della condizione:
Per le tipologie Pinot grigio rosato o Pinot grigio ramato e' consentito anche l'uso del termine Pinot grigio «rose'».
Link al disciplinare del prodotto
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT /IDPagina/21132
 
Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della denominazione di origine controllata dei vini «Vicenza» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 marzo 2024

Il dirigente: Cafiero
 
Art. 2.

Vitigni ammessi

I vini a denominazione di origine controllata «Vicenza» con uno dei seguenti riferimenti Sauvignon, Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Manzoni bianco, Moscato (da Moscato bianco e/o Moscato giallo), Garganego (da Garganega), Riesling (da Riesling renano e/o Riesling italico), Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot nero, Raboso (da Raboso veronese) e Cabernet (da Cabernet franc, Cabernet Sauvignon e Carmenere), (i vini rossi anche in versione riserva) devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve di altri vitigni di colore analogo non aromatici, raccomandati o autorizzati per la Provincia di Vicenza.
Il vino a denominazione di origine controllata «Vicenza» bianco (anche in versione frizzante, spumante e passito) e' ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varieta', provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, idonei alla produzione dei vini di cui al comma 1 per la seguente composizione:
Garganega per almeno il 50%,
altre varieta' a bacca bianca congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.
Il vino a denominazione di origine controllata «Vicenza» rosso (anche in versione novello, rosato e rosato frizzante) e' ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varieta', provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, idonei alla produzione dei vini di cui al comma 1 per la seguente composizione:
Merlot, per almeno il 50%,
altre varieta' a bacca rossa congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.
Inoltre potranno essere designati come Cabernet, le uve o i vini provenienti da vigneti idonei alla produzione delle varieta' Cabernet Sauvignon, purche' siano stati oggetto di scelta vendemmiale, evidenziando tale operazione nella denuncia delle uve, oppure mediante scelta di cantina, evidenziando in tal caso l'operazione nei registri di commercializzazione.

 
Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vicenza» di cui all'art. 1 e' cosi' delimitata:
a) comprende l'intero territorio dei Comuni di:
Albettone, Alonte, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Arzignano, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Breganze, Brendola, Cassola, Carre', Cartigliano, Castegnero, Castelgomberto, Chiuppano, Creazzo, Fara Vicentina, Gambellara, Gambugliano, Grancona, Lonigo, Longare, Malo, Marano Vicentino, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Montorso Vicentino, Mossano, Mussolente, Nanto, Nove, Orgiano, Pianezze, Rosa', Rossano Veneto, Salcedo, Sandrigo, San Germano dei Berici, San Vito di Leguzzano, Sarego, Sarcedo, Schiavon, Sossano, Sovizzo, Tezze sul Brenta, Thiene, Villaga, Zane', Zermeghedo, Zovencedo, Zugliano, ed in parte il territorio dei Comuni di:
Agugliaro, Bassano del Grappa, Brogliano, Caltrano, Calvene, Chiampo, Costabissara, Cogollo del Cengio, Campiglia dei Berici, Costabissara, Cornedo, Dueville, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Lugo vicentino, Monte di Malo, Nogarole vicentino, Piovene Rocchette, Pove del Grappa, Poiana Maggiore, Romano d'Ezzelino, Quinto vicentino, Schio, Santorso, Torri di Quartesolo, Trissino, Vicenza, Villaverla.
Tale zona e' cosi' delimitata:
al termine della S.S. 46 Pasubio localita' Albera in Comune di Vicenza si gira a sinistra lungo viale Diaz e successivamente in proseguo viale del Verme fino a via Cricoli, da qui verso est lungo via Ragazzi del 99 fino all'incrocio con via Quadri che si percorre in direzione sud-est fino all'incrocio con Strada Bertesina si prosegue verso est fino ad incrociare la strada di via Quintarello da qui si prosegue la stessa fino ad incrociare nel cavalcavia l'autostrada Valdastico che funge da confine e nuovamente fino a reincrociare la strada provinciale di Ca' Balbi; si prosegue attraversando il Ponte sul fiume Tesina e qui si gira immediatamente a sinistra attraversa localita' Marola proseguendo per via Stradone fino al ponte sul rio Tergola che si segue in direzione Sud fino alla localita' Tribolo dove al ponte ci si immette sulla Strada provinciale delle Abbadesse fino alla localita' Vancimuglio e prosegue per via Longare incrociando il fiume Settimo che delimita il confine di Grumolo delle Abbadesse con Longare. Proseguendo lungo il confine comunale di Montegalda con la delimitazione Grisignano di Zocco fino al confine con la Provincia di Padova.
Segue quindi tale confine provinciale sino in localita' Punta di Vo'; percorre quindi la strada per Agugliaro denominata via Punta sino all'incrocio con via Roma che si segue verso ovest per circa 50 metri, e girando poi a destra si prosegue per via Mottarelle sino all'incrocio con via Finale. Si percorre via Finale verso ovest entrando quindi in via Ponte Alto; si gira a sinistra seguendo la S.S. 247 «Riviera» per 50 metri e svoltando verso destra si percorre via Giotto oltrepassando il confine comunale di Agugliaro ed entrando nel territorio comunale di Campiglia dei Berici. Si arriva all'incrocio con via Galileo Galilei, si gira a sinistra per via Crocetta fino ad incrociare il confine con il territorio del Comune di Noventa Vicentina che si segue sino all'intersecazione con lo scolo Alonte. La delimitazione procede seguendo lo scolo Alonte in direzione sud, incrociando la strada provinciale S. Feliciano in localita' ponte Murello e successivamente la strada provinciale Poianese in localita' ponte Cazzola; si prosegue fino ad immettersi nello scolo Roneghetto, lo si segue per circa 100 metri verso sud-est fino al confine tra il Comune di Poiana Maggiore e Noventa Vicentina che si percorre sino allo scolo Ronego. Si segue poi verso nord-ovest il corso del Ronego sino al confine comunale di Asigliano veneto. La delimitazione segue poi il confine provinciale di Vicenza oltrepassando l'abitato di Spessa, Bagnolo di Lonigo e Lobia Vicentina e proseguendo lungo il medesimo confine provinciale arriva sino alla S.S. n. 11 «Padana Superiore» in localita' Torri di Confine in Comune di Gambellara. Segue il confine di Gambellara a ridosso del confine provinciale con Verona, tocca la contrada Sarmazza, sempre sul confine provinciale risale in localita' Calderina (quota 45); risale in localita' Cavaggioni per arrivare a quota 348 m. segue sempre il confine provinciale fino ad arrivare a quota 504 m. di Monte Segan seguendo sempre il confine interprovinciale si arriva a quota 608 m. fino ad arrivare in localita' Rubeldi. Da qui segue la strada per Motti fino a localita' Maglio di Chiampo per arrivare alla contra' Sgargeri, qui segue la strada per il cento di Nogarole. Si prosegue per la strada fino a Selva di Trissino, e si arriva seguendo la strada di Selva di Trissino fino al Capitello posto dopo la quota 543 s.l.m., si dirige a sinistra lungo il sentiero fino all'incrocio di questo con l'acquedotto. Di qui corre lungo il sentiero attraversando la contrada Pizi congiungendosi poi a quota 530 s.l.m. con la strada per Cornedo vicentino, che segue attraversando le contrade Pellizzari e Duello fino al bivio con la strada comunale che conduce alle contrade Caliari, Stella, Savegnago, Ambrosi fino a raggiungere nuovamente la provinciale per Cornedo toccando la localita' Grigio. Si innesta qui a Cornedo sulla S.S. 246 che segue fino a poco prima del ponte dei Nori. Gira quindi verso est e prende posto la strada comunale che tocca le contrade Colombara, Bastianci, Muzolon, Milani (quota 547); di qui segue la carrareccia con direzione nord-est fino alla contrada Crestani a quota 532. Segue quindi la strada comunale che conduce alle contrade Mieghi, Milani a quota 626, Casare di sopra, Casare di sotto, Godeghe, fino alla strada comunale Monte di Malo - Monte Magre' che percorre appunto fino a questo centro abitato. Da qui segue la strada per Magre' fino a quota 294 proseguendo successivamente in direzione nord-ovest toccando quota 218, segue poi la Valfreda raggiungendo localita' Raga a quota 414 e da qui prosegue fino al confine comunale fra Schio e Torrebelvicino, segue lo stesso fino a quota 216. Da qui segue il torrente Leogra fino al ponte della statale n. 46. Sale per la statale 46 localita' Poleo, proseguendo verso nord-est localita' Folgare quota 287, San Martino quota 273, Sessegolo quota 289 sino a quota 226 in localita' Timonchio. Segue la strada comunale dalla localita' Timonchio passando per localita' Murello, Grimola, Santorso quota 292, localita' Inderle, confine Santorso-Piovene Rocchette saliamo fino ad incrociare il Torrente Astico, e seguendone il percorso verso monte, arriviamo a quota 150. Prende la strada comunale per Cogollo del Cengio passando per localita' Scalzanella, giunge a Cogollo del Cengio, prendendo la strada comunale che porta in localita' Falon e di seguito localita' Mosson quota 302 e segue sino al centro di Caltrano. Si innesta con la provinciale Caltrano - Calvene passando per localita' Camisino, la Costa fino al centro di Calvene da cui prende la strada comunale per Mortisa, Lore e Capitello delle Mare in Comune di Lugo Vicentino a quota 416; poi segue il confine comunale tra Salcedo e Lusiana fino al punto in cui detto divisorio amministrativo raggiunge in localita' Ponte (quota 493) la strada provinciale Breganze - Lusiana. Segue il confine comunale fino a localita' Laverda quota 229, quota 346, quota 410 quota 510, raggiungendo la strada per Crosara che sale sino al centro della stessa, da qui lungo via Pianari raggiunge contrada Erta quota 456, prosegue verso est e ridiscende verso localita' Capo di sopra, Piazzette quota 263. Percorrendo poi la strada provinciale che da Valle San Floriano, porta a Valrovina e Caluga a quota 388, si raggiungono le case Vallison a quota 285 e di qui correndo lungo il corso dell'acqua Vallison si raggiunge il fiume Brenta nel punto in cui il primo confluisce nel secondo. Dalla confluenza del torrente Vallison con il fiume Brenta segue da valle a monte il fiume Brenta sino al ponte di Campese. Passa per localita' Albertoni, Zanchetta Pove del Grappa, Rivagge; segue verso nord-est il confine comunale Pove del Grappa-Romano d'Ezzelino, quota 342, quota 250, localita' Signori, la Statale 141 che percorre verso il confine provinciale fino a quote 236 e 217. Scende seguendo il confine provinciale Vicenza - Treviso fino ad incontrare il confine provinciale di Padova e continua verso Ovest ad incrociare il fiume Brenta. Sale il fiume stesso sino a localita' San Michele, Scaldaferro, Bassanese confine comunale di Sandrigo verso sud sino a contra' Salvetti, incrociando e seguendo il confine comunale verso nord fino a localita' Rozzola, prende la strada comunale per Povolaro, localita' le Buse, il centro del paese di Dueville, poi localita' Villanova raggiungendo il confine comunale di Dueville che segue verso sud sino ad incrociare il confine comunale di Villaverla sul torrente Timonchio; segue il confine comunale di Villaverla sino ad incontrare il confine comunale di Isola Vicentina. Proseguendo verso sud detto confine di Isola Vicentina sino ad incrociare la strada comunale fino a localita' Ponte che raggiunge la statale 46 e prosegue sino a Vicenza.

 
Art. 4.

Condizioni ambientali e rese

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vicenza» devono essere quelle atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi esclusi ai fini dell'idoneita' alla produzione dei vini di cui all'art. 1, quelli ubicati in terreni di natura torbosa, limosa o eccessivamente umidi e fertili.
Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera semplice o doppia, ad esclusione delle varieta' Garganega e Raboso per il quale e' consentito l'uso della pergola semplice o doppia, o della pergoletta.
Per vigneti piantati prima dell'approvazione del presente disciplinare e non allevati a spalliera, l'idoneita' alla produzione e' consentita per un periodo massimo di quindici anni.
Trascorso tale periodo, per i vigneti di cui al paragrafo precedente sara' revocata automaticamente l'idoneita' a produrre i vini DOC «Vicenza». E' fatto obbligo nella conduzione delle pergole la tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica massima di gemme ad ettaro in funzione della varieta' tra le 60 e le 80 mila gemme.
E' fatto obbligo per tutti vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare, qualsiasi sia la varieta' coltivata, un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 2.500.
I sesti d'impianto, le forme d'allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura; e' tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine «Vicenza» di cui all'art. 2 e le rispettive rese massime di uva in vino e titolo alcolometrico volumico naturale devono essere le seguenti:

=======================================================
| | |Titolo alcol.|
| | Resa uva | volum. min. |
| Tipologia |(ton. /ha) | nat. % vol |
+===========================+===========+=============+
|Cabernet | 15 |10,50 |
+---------------------------+-----------+-------------+
|Cabernet riserva | 15 |11,50 |
+---------------------------+-----------+-------------+
|Cabernet sauvignon | 15 |10,50 |
+---------------------------+-----------+-------------+
|Cabernet sauvignon riserva | 15 |11,50 |
+---------------------------+-----------+-------------+
|Chardonnay | 15 |10,00 |
+---------------------------+-----------+-------------+
|Garganega (Garganego) | 18 |9,50 |
+---------------------------+-----------+-------------+
|Manzoni bianco | 14 |10,50 |
+---------------------------+-----------+-------------+
|Merlot | 16 |10,50 |
+---------------------------+-----------+-------------+
|Merlot riserva | 16 |11,50 |
+---------------------------+-----------+-------------+
|Moscato | 13 |9,50 |
+---------------------------+-----------+-------------+
|Pinot bianco | 15 |10,00 |
+---------------------------+-----------+-------------+
|Pinot grigio, Pinot grigio | | |
|rosato, Pinot grigio ramato| 15 |9,50 |
+---------------------------+-----------+-------------+
|Pinot grigio superiore | 13,5 |10,50 |
+---------------------------+-----------+-------------+
|Pinot nero | 13 |10,50 |
+---------------------------+-----------+-------------+
|Pinot nero riserva | 13 |11,50 |
+---------------------------+-----------+-------------+
|Raboso | 15 |10,00 |
+---------------------------+-----------+-------------+
|Raboso riserva | 15 |11,00 |
+---------------------------+-----------+-------------+
|Riesling | 15 |9,50 |
+---------------------------+-----------+-------------+
|Sauvignon | 15 |10,00 |
+---------------------------+-----------+-------------+

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione di detti vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. Il vino a denominazione di origine controllata «Vicenza» passito e' ottenuto dalla cernita delle uve atte a produrre la tipologia «Vicenza» bianco fino ad un massimo dell'80% della produzione massima ammessa ad ettaro.
La Regione Veneto, su richiesta motivata del consorzio di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria interessate puo', con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo ad ettaro saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola o vino a indicazione geografica tipica se ne hanno le caratteristiche.

 
Art. 5.

Vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della Provincia di Vicenza e nei comuni della Provincia di Padova e Verona confinanti con la zona di produzione di cui all'art. 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
E' consentito l'arricchimento, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, con mosto concentrato rettificato, oppure con mosto concentrato se proveniente da uve prodotte nei vigneti idonei alla produzione dei vini della presente denominazione, oppure a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
Le rese massime delle uve in vino finito per i prodotti di cui all'art. 2 non deve essere superiore al 70%.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine «Vicenza». Se la resa, infine, supera anche il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Le uve della denominazione di origine controllata «Vicenza» possono essere destinate alla produzione della tipologia passito.
La vinificazione delle uve destinate alla produzione del «Vicenza» passito puo' avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte a leggero appassimento naturale avvalendosi anche di sistemi e/o tecnologia che comunque non aumentino la temperatura dell'appassimento rispetto al processo naturale.
Dette uve devono assicurare un titolo alcolometrico naturale complessivo minimo di 16% vol.
La resa massima dell'uva in vino relativa al prodotto «Vicenza» passito non deve essere superiore al 50%.
Le operazioni di conservazione e vinificazione delle uve destinate alla produzione di vino «Vicenza» passito devono aver luogo unicamente nell'ambito della delimitazione territoriale della zona di produzione di cui all'art. 3.
La elaborazione dei vini spumanti e frizzanti deve avvenire solo all'interno del territorio della Regione Veneto.
I vini «Vicenza» rosso Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot nero, Raboso e Cabernet, designati con la qualifica «Riserva» devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni, a partire dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

 
Art. 6.

Caratteristiche vini al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Vicenza» all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:
«Vicenza» Chardonnay:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: fine, con note di frutta bianca matura;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
«Vicenza» Garganega:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, con note di fiori bianchi e frutta bianca matura;
sapore: secco, armonico, con una leggera nota amarognola;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Vicenza» Riesling:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: intenso, con note di pesca e frutta esotica;
sapore: secco, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
«Vicenza» Sauvignon:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, con note di pesca e frutta esotica;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
«Vicenza» Manzoni bianco:
colore: bianco paglierino chiaro con riflessi verdognoli;
odore: fruttato, con note di fiori bianchi;
sapore: fresco, armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
«Vicenza» Pinot bianco:
colore: giallo paglierino chiaro;
odore: floreale, con sentori di frutta esotica;
sapore: fresco, armonico, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
«Vicenza» Pinot grigio o Pinot grigio rosato o Pinot grigio ramato:
colore: dal giallo paglierino al giallo dorato o rosato o ramato;
odore: intenso, fruttato, talvolta leggermente aromatico con note floreali;
sapore: secco, fresco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
«Vicenza» Pinot grigio superiore:
colore: dal giallo paglierino al giallo dorato, talvolta con riflessi rosacei;
odore: caratteristico, armonico;
sapore: secco, fresco, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Vicenza» Moscato spumante:
spuma: sottile con grana fine e persistente;
colore: giallo paglierino brillante;
odore: intenso, caratteristico della varieta';
sapore: da secco a dolce, caratteristico della varieta';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13 g/l.
«Vicenza» Cabernet:
colore: rosso rubino carico;
odore: intenso di frutta rossa, talvolta con una nota leggermente erbacea;
sapore: asciutto e persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Vicenza» Cabernet riserva:
colore: rosso rubino carico, talvolta tendente al granato;
odore: fruttato, talvolta con note speziate;
sapore: asciutto, persistente, robusto, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
«Vicenza» Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino carico;
odore: intenso, con note di frutta rossa;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol e 12% vol nella versione riserva;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l e 22 g/l nella versione riserva.
«Vicenza» Cabernet Sauvignon riserva:
colore: rosso rubino carico, talvolta tendente al granato;
odore: complesso, di frutti rossi di bosco;
sapore: asciutto, pieno, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
«Vicenza» Merlot:
colore: rosso rubino;
odore: intenso, con sentori di ciliegia e frutti di bosco;
sapore: fresco, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Vicenza» Merlot riserva:
colore: rosso rubino, talvolta tendente al granato;
odore: complesso, con sentori di ciliegia e altri frutti di bosco;
sapore: pieno, morbido, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
«Vicenza» Pinot nero:
colore: rosso rubino;
odore: etereo, gradevole;
sapore: asciutto, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Vicenza» Pinot nero riserva:
colore: rosso rubino, talvolta tendente al granato;
odore: etereo, complesso;
sapore: pieno, vellutato, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
«Vicenza» Raboso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, talvolta con riflessi violacei;
odore: vinoso, intenso, con note di marasca;
sapore: fresco, armonico, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
«Vicenza» Raboso riserva:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, talvolta tendente al granato;
odore: intenso, complesso, con note di marasca;
sapore: fresco, robusto, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
«Vicenza» bianco:
colore: giallo paglierino anche carico;
odore: fruttato, intenso, talvolta leggermente aromatico;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
«Vicenza» bianco frizzante:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, fruttato, talvolta leggermente aromatico con note floreali;
sapore: da secco ad amabile, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Vicenza» bianco spumante:
spuma: sottile, con grana fine e persistente;
colore: paglierino brillante piu' o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, talvolta leggermente aromatico con note floreali;
sapore: da secco a dolce, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
«Vicenza» passito:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato;
odore: caratteristico di passito, fine;
sapore: amabile o dolce, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16 % vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Vicenza» rosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: intenso, persistente, con note di frutti rossi di bosco;
sapore: fresco, asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Vicenza» rosso riserva:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, talvolta tendente al granato;
odore: intenso, persistente, con note di frutti rossi di bosco;
sapore: asciutto, armonico, robusto, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
«Vicenza» rosato:
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: delicato, floreale;
sapore: da secco ad amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
«Vicenza» rosato frizzante:
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: delicato, floreale;
sapore: da secco ad amabile, fresco, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
«Vicenza» novello:
colore: rosso rubino talvolta con riflessi violacei;
odore: intenso, con note speziate e di frutti rossi di bosco;
sapore: rotondo, sapido, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
I vini «Vicenza» di cui al presente articolo, possono essere elaborati, secondo pratiche tradizionali, anche in recipienti di legno; in tal caso possono essere caratterizzati da leggero sentore di legno.

 
Art. 7.

Etichettatura

Alla denominazione di origine controllata «Vicenza» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», e simili.
Per le tipologie Pinot grigio rosato o Pinot grigio ramato e' consentito anche l'uso del termine Pinot grigio «rose'».

 
Art. 8.

Recipienti

Per i vini a denominazione di origine controllata «Vicenza» immessi al consumo in recipienti di capacita' pari o inferiore a litri 5, e' obbligatorio l'uso della tradizionale bottiglia di vetro chiusa con tappo raso bocca o tappo a vite.
Per i vini a denominazione di origine controllata «Vicenza», e' consentito inoltre l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, per volumi da litri 5 a litri 20.
Tali contenitori alternativi non possono essere utilizzati per le tipologie accompagnate dalla menzione «riserva».
La tappatura dei vini spumanti deve essere conforme alla normativa vigente. Per i vini frizzanti e' consentito l'uso del tappo a vite.
I vini a DOC Vicenza nella versione Riserva, devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di capacita' non superiore a litri 9, chiuse con tappo raso bocca. E' pertanto escluso l'impiego della «dama» e della «damigiana».

 
Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico
A) Specificita' della zona geografica 1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
La vocazionalita' storica di questo territorio e' dovuta alla sua particolare posizione geografica dove i rilievi montani a nord la proteggono dai venti freddi invernali mentre i Colli Berici a sud mitigano le correnti d'aria calda provenienti dalla pianura Padana. Inoltre Vicenza ha il vantaggio di avere un'ottima rete idrografica, elemento fondamentale per lo sviluppo della viticoltura e dell'agricoltura in generale.
La peculiarita' climatica del territorio consiste nel susseguirsi di primavere miti, estati non eccessivamente calde e autunni miti grazie alle favorevoli esposizioni dei versanti vitati. Le temperature estive hanno valori medi di 22.9°C con i valori massimi nel mese di luglio; gli autunni presentano forti escursioni termiche notte-giorno. Le precipitazioni sono da aprile a settembre, con una distribuzione discretamente regolare.
Dal punto di vista geologico la zona di produzione presenta differenti tipologie di substrati, che vanno dal basaltico di origine vulcanica, prevalente nella zona collinare occidentale e nella zona settentrionale, al calcareo di origine sedimentaria-marina, diffuso in particolar modo nella zona centro-meridionale e nei Colli Berici. Le varieta' vengono selezionate anche sulla base delle differenti vocazionalita' dei terreni, che presentano generalmente buoni drenaggi, grazie alla natura sciolta dei suoli. Cio' permetto ai vitigni un corretto sviluppo e un buon equilibrio tra l'attivita' vegetativa e produttiva, salvaguardando la produzione sotto l'aspetto qualitativo.
Le uve alla vendemmia presentano un livello zuccherino nella media e un'acidita' totale variabile in ragione dell'andamento climatico della stagione vendemmiale ma comunque sempre sufficiente a conferire grande freschezza ai vini. 2. Fattori umani rilevanti per il legame.
La Doc Vicenza e' una denominazione nata nel 2000 che copre una vasta zona che va dall'area Berica a sud della citta' di Vicenza fino a quella pedemontana nel nord-est del territorio vicentino. Esiste una sapiente tradizione millenaria legata oggi alle piu' moderne pratiche e conoscenze viticole ed enologiche. La viticoltura moderna ha la sua origine grazie alle sperimentazioni della Stazione sperimentale di Conegliano e alle attivita' di formazione e divulgazione di nuove tecniche viticolo-enologiche da parte degli Istituti di Conegliano e S. Michele all'Adige. Essenziale e' il contribuito dei viticoltori dell'area che hanno introdotto processi e metodologie di gestione dei vigneti, innovative tecnologie di vinificazione, coniugando sostenibilita' ambientale ed economica. B) Informazioni sulla qualita'/caratteristiche del vino essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico
I vini bianchi delle diverse tipologie presentano una gamma di colori che va dal giallo paglierino al giallo dorato, talvolta con riflessi rosacei come nel caso del pinot grigio.
Si tratta di vini leggeri e freschi al palato, con una caratterizzazione aromatica, in relazione alle varieta' da cui provengono (prevalentemente Chardonnay, Pinots, Sauvignon, vitigni autoctoni quali la Garganega). All'olfatto i vini si caratterizzano per le note fruttate, talvolta con richiami di fiori bianchi. In bocca si presentano secchi, armonici, talvolta con una nota leggermente acidula.
I vini rossi della DOP Vicenza sono prevalentemente espressione delle varieta' Cabernet e Merlot o dell'autoctono Raboso. Sono vini che si presentano con un colore rosso rubino piu' o meno intenso, talvolta tendente al granato nel caso di vini sottoposti ad invecchiamento. All'olfatto sono intensi, con note di frutti rossi di bosco, oppure eterei come nel caso dei vini ottenuti dalla varieta' Pinot nero. Nel complesso i vini rossi possono essere freschi e con ridotta acidita' ma sovente troviamo vini mediamente alcolici, ben strutturati e con un buon contenuto polifenolico. I terreni collinari a matrice calcarea, in particolar modo, conferiscono struttura, colore e caratteristiche varietali. Se invecchiati, i vini rossi possono essere caratterizzati da complessita' olfattiva, asciuttezza e una buona tannicita'.
Le tipologie rosato derivano prevalentemente da varieta' a bacca nera (principalmente il Merlot) e si caratterizzano per un colore rosato piu' o meno intenso correlato al processo di vinificazione. All'olfatto si presentano delicati e floreali. Il sapore e' fresco ed armonico e va dal secco all'amabile, normalmente di alcolicita' contenuta e con equilibrata acidita'.
I vini nella tipologia novello presentano un colore che puo' variare dal rosso chiaro, al rubino, talvolta con riflessi violacei; all'olfatto possono presentare profumi vinosi, intensi, il tutto caratterizzato dalla presenza dei sentori speziati tipici della macerazione carbonica, Al sapore possono essere rotondi, morbidi e di buona sapidita'.
I vini della tipologia bianco passito presentano un colore che varia da giallo paglierino a giallo dorato in relazione al vitigno utilizzato e alla tecnica utilizzata. L'odore e' fine e caratteristico con note di uva appassita. Il sapore e' armonico, puo' variare dall'amabile al dolce.
I vini «Vicenza», nelle categorie «Vino spumante di qualita'», «Vino spumante di qualita' del tipo aromatico» e «Vino frizzante», al colore si presentano essenzialmente dal giallo paglierino piu' o meno intenso, mentre la tipologia «Vicenza rosato frizzante» e' caratterizzata dalla tipica tonalita' rosata.
La caratterizzazione del prodotto dipende dalla ristretta cerchia di varieta' di vite che possono concorre alla produzione di vini spumanti.
La spuma negli spumanti e' fine e persistente.
All'olfatto i vini «Bianco spumante» risultano fruttati con sentori di frutta a polpa bianca, come mela e pesca; sono delicati, talvolta con note di fiori bianchi e di frutta secca, risultato dell'elaborazione in autoclave.
Per quanto riguarda il «Moscato spumante», viene prodotto utilizzando la varieta' «Moscato giallo», le cui note aromatiche sono esaltate da un processo di maturazione non troppo accentuato favorito dal clima delle Prealpi. All'olfatto e' intenso con caratteristiche note «moscate» tipiche della varieta'.
Nel caso dei vini frizzanti, siano essi bianchi o rosati, spiccano la delicatezza e la freschezza abbinate al moderato sviluppo di anidride carbonica.
Al gusto i vini, sia nella versione spumante sia in quella frizzante, sono armonici e presentano note di freschezza, con equilibrata componente acidula; inoltre, in relazione al tenore zuccherino, i «Vicenza bianco spumante» e «Vicenza moscato spumante» variano da «secco» a «dolce», mentre i «Vicenza bianco frizzante» e «Vicenza rosato frizzante» variano da «secco» ad «abboccato». C) Interazione causale fra elementi della zona geografica e la qualita'/caratteristiche del prodotto essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico
Le peculiarita' dei vini «Vicenza» nella categoria «Vino» sono il risultato della combinazione dell'azione delle condizioni pedoclimatiche dell'area di produzione e dei fattori umani che tradizionalmente e fino ad oggi hanno inciso sul potenziale enologico delle uve e sulle tecnologie di elaborazione.
Nello specifico l'ambiente geografico della zona di produzione e' caratterizzato da primavere con temperature miti per sostenere il germogliamento delle varieta' piu' precoci, estati non troppo calde per evitare maturazioni troppo anticipate e per mantenere elevato il rapporto acidi-zuccheri, nonche' autunni nuovamente miti per permetterne una completa maturazione.
L'escursione termica assicura valori di scarto tra notte e giorno ed e' strettamente correlata con la formazione di alcuni composti aromatici terpenici, tipici delle varieta' utilizzate, che costituiscono i precursori aromatici delle note floreali, particolarmente ricercate nei vini bianchi e rosati.
Le tecniche di vinificazione possono essere differenti per i diversi vitigni che generalmente vengono raccolti e vinificati inizialmente in maniera separata per consentire la massima espressione delle loro specifiche proprieta' organolettiche.
Le temperature estive elevate nei mesi di luglio ed agosto, l'ottima insolazione che permane nei mesi di settembre e spesso anche ottobre, le escursioni termiche tra notte e giorno piuttosto elevate, consentono alle uve destinate alla produzione di vini di maturare lentamente e completamente, determinando caratteristiche organolettiche e chimiche tipiche, con bouquet talvolta intensi, sapore asciutto, buona struttura e gradazione alcolica, oltre a una discreta acidita'.
Dal punto vista climatico la presenza di escursioni termiche e correnti d'aria fresche favoriscono la conservazione delle uve durante il periodo di appassimento in fruttai. La conseguente concentrazione delle sostanze nelle uve che vengono vinificate da' origine ai vini della tipologia bianco passito, che presentano un colore che varia in relazione al vitigno utilizzato e alla tecnica utilizzata.
Le peculiarita' dei vini spumanti di qualita', dei vini spumanti di qualita' del tipo aromatico e dei vini frizzanti sopra descritte sono il risultato dell'azione combinata delle condizioni pedoclimatiche della zona di produzione e dei fattori umani che tradizionalmente e fino ad oggi hanno inciso sul potenziale enologico delle uve e sulle tecnologie di elaborazione.
La qualita' dei vini spumanti di qualita', vini spumante di qualita' del tipo aromatico e dei vini frizzanti e' caratterizzata dalla disponibilita' di una materia prima proveniente da zone dove le uve presentano caratteristiche qualitative ideali per tale destinazione enologica. Queste caratteristiche consistono in particolare nella capacita' delle uve di mantenere un equilibrato rapporto fra contenuto zuccherino e componente acidica favorito dall'escursione termica fra il giorno e la notte, cui sono sottoposte le uve nell'ultima fase della maturazione, e che conferisce ai vini quella finezza di profumi che li caratterizza.
E' fondamentale il contributo degli operatori nella gestione del vigneto, dalla scelta del portainnesto al sistema di allevamento, dalla gestione della chioma alla regolamentazione degli apporti idrici. Tutti questi aspetti sono essenziali per ottenere uve idonee alla costituzione delle partite da destinare alla successiva elaborazione per la produzione di vini spumanti di qualita', vini spumanti di qualita' del tipo aromatico o vini frizzanti con adeguate peculiarita' organolettiche di freschezza e finezza.
La raccolta delle uve avviene, di norma, in epoca piu' precoce rispetto alle uve destinate alla produzione di vini «fermi» per garantire il giusto equilibrio fra zuccheri ed acidita' necessario per ottenere uno spumante di qualita'. La vinificazione delle uve avviene prevalentemente in purezza con, eventuale, successivo assemblaggio delle diverse componenti in fase di costituzione della partita.
I vini spumanti di qualita', vini spumanti di qualita' del tipo aromatico e vini frizzanti «Vicenza» costituiscono inoltre il risultato dell'innovazione tecnologica nei processi di elaborazione in autoclave, che ha contribuito a rendere piu' efficiente il processo di trasformazione dei lieviti, migliorando il quadro olfattivo e la piacevolezza dei prodotti ottenuti. Cio' permette di esaltare le peculiarita' organolettiche dei vini, valorizzando in particolare la freschezza e le note floreali che derivano principalmente dalle uve e che sono l'espressione di un ambiente ideale alla produzione dei vini Vicenza. Le caratteristiche di unicita' e di distintivita' dei vini spumanti di qualita', vini spumanti di qualita' del tipo aromatico e vini e frizzanti provenienti dall'area della DOP Vicenza sono, dunque, il risultato dell'equilibrio acidico e del Ph, che esalta la piacevolezza olfattiva e quindi l'eleganza complessiva dei vini, risultato finale di adeguati processi di vinificazione.

 
Art. 10.

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In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018 e modificato con decreto ministeriale 3 marzo 2022 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2022.