Gazzetta n. 71 del 25 marzo 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 9 febbraio 2024
Tabella di corrispondenza tra titoli accademici italiani e della Santa Sede per le sole finalita' previste dall'articolo 1, comma 1, dell'Accordo sottoscritto a Roma il 13 febbraio 2019 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede per l'applicazione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio di livello universitario nella Regione europea, fatte salve la competenza valutativa e le decisioni relative al riconoscimento svolte dalle singole istituzioni della formazione superiore.


IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Visto l'art. 7 della Costituzione;
Visti i Patti Lateranensi sottoscritti a Roma l'11 gennaio 1929, tra il Regno d'Italia e la Santa Sede;
Vista la legge 27 maggio 1929, n. 810, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 5 giugno 1929, n. 130, recante la «Esecuzione del trattato, dei quattro allegati annessi e del concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore»;
Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante «Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Universita' e negli istituti superiori»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 marzo 1994, recante «Approvazione dell'intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici»;
Vista la convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea approvata in Lisbona l'11 aprile 1997;
Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 9 maggio 2001, n. 106, e, in particolare, l'art. 38, comma 3.2, secondo cui «al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'art. 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego»;
Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148 recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» e in particolare l'art. 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, pubblicato il 28 dicembre 2009, n. 300, recante il «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148»;
Visto l'accordo sottoscritto a Roma il 13 febbraio 2019 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede per l'applicazione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio di livello universitario nella regione europea e, in particolare ma non solo, l'art. 8, comma 2, il quale, al fine di facilitare le procedure di riconoscimento, prevede la redazione, con l'aggiornamento periodico, delle tabelle di corrispondenza tra i titoli accademici dei rispettivi ordinamenti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, «in coerenza con i principi della sezione III della Convenzione di Lisbona, e' fatta salva la competenza delle singole istituzioni della formazione superiore appartenenti ai sistemi di formazione superiore delle parti in merito al riconoscimento dei cicli, dei periodi di studio e dei titoli accademici, competenza esercitata nell'ambito della propria autonomia e in conformita' ai rispettivi ordinamenti»;
Visto quanto previsto all'art. 8, comma 4, del citato accordo sottoscritto a Roma il 13 febbraio 2019 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, dove si prevede la promozione di «una stretta collaborazione tra i rispettivi centri nazionali di informazione stabiliti in applicazione dell'articolo IX.2 della Convenzione di Lisbona»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 2019, n. 63, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 10 luglio 2019, n. 160, recante «Approvazione dello scambio di note verbali sul riconoscimento dei titoli accademici pontifici nelle discipline ecclesiastiche»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 19 dicembre 2023, n. 1648 recante «M4C1 riforma 1.5 - classi di laurea (milestone M4C1-10) - decreto ministeriale relativo alle classi di laurea»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' della ricerca 19 dicembre 2023, n. 1649 recante «M4C1 riforma 1.5 - classi di laurea (milestone M4C1-10) - decreto ministeriale relativo alle classi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico»;
Rilevato che il predetto Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede per l'applicazione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio di livello universitario nella Regione europea del 13 febbraio 2019 prevede che i titoli accademici conferiti dalle istituzioni della formazione superiore italiane elencati nell'art. 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, quali la laurea, la laurea magistrale e il dottorato di ricerca, e i titoli accademici conferiti dalle istituzioni della formazione superiore canonicamente erette o approvate dalla Santa Sede, indicati negli articoli 6, 9, 45-50 della Costituzione Apostolica Veritatis Gaudium dell'8 dicembre 2017 - id est baccalaureato, licenza e dottorato - sono riconosciuti ai fini di cui all'art. 1, comma 1, del suddetto accordo, facilitando «gli studenti, i ricercatori ed i possessori dei titoli di studio della formazione superiore di queste istituzioni nell'accesso all'istruzione superiore, nel proseguimento degli studi accademici e nel conseguimento dei titoli accademici nelle rispettive istituzioni di formazione»;
Considerato che la Convenzione di Lisbona ha lo scopo di favorire il reciproco riconoscimento dei titoli e dei percorsi di studio per promuovere la mobilita' interuniversitaria e che il riconoscimento di titoli e percorsi di studio svolti all'estero spetta alle Università e agli istituti di istruzione universitaria, non deve prevedere alcuna distinzione basata su lingua, sesso, religione od opinioni politiche, deve seguire procedure chiare e trasparenti e concludersi in un tempo ragionevole, precisato ex ante;
Tenuto conto del parere del Centro di informazione sulla mobilita' e le equivalenze accademiche (CIMEA) intervenuto in data 1° febbraio 2024, dove viene riportato che «nel settore della valutazione e del riconoscimento dei titoli di studio, la corrispondenza tra due titoli non comporta alcun riconoscimento formale e non determina alcuna espressione di effetti giuridici, pertanto una qualifica corrispondente ad un'altra rimarra' sempre qualifica estera in Italia senza produrre alcun effetto giuridico, avendo solo uno scopo comparativo e non di una valutazione collegata ad una specifica procedura di riconoscimento»;
Vista la «richiesta parere in merito alla tabella di corrispondenza dei titoli rilasciati dalle istituzioni vaticane rispetto a quelli italiani in revisione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede per l'applicazione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea»;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale «in merito alla tabella di corrispondenza dei titoli rilasciati dalle istituzioni della formazione superiore appartenenti al sistema di formazione superiore di cui all'art. 1, comma 2, lettera b, dell'accordo del 13 febbraio 2019, fatto a Roma, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede per l'applicazione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio di livello universitario nella regione europea con i titoli rilasciati dalle istituzioni della formazione superiore della Repubblica italiana», prot. U. 603 del 18 gennaio 2024, adottato dall'adunanza del 16 gennaio 2024;
Rilevato che, come evidenziato dal Consiglio universitario nazionale, il riconoscimento «puo' assumere un valore generale solo se riferito a corsi con piani di studio conformi a quelli presenti nella tabella, con i relativi risultati di apprendimento»;

Decreta:

Art. 1

1. I titoli accademici rilasciati dalle istituzioni della formazione superiore della Santa Sede operanti in Italia sono riconosciuti corrispondenti nell'ordinamento italiano al termine di piani di studio conformi a quanto previsto nella tabella di corrispondenza di titoli di primo e secondo ciclo allegata al presente decreto, in relazione ai relativi risultati di apprendimento.
2. Le corrispondenze presenti nella tabella allegata sono da considerarsi collegate esclusivamente ai programmi svolti presso le sole sedi delle istituzioni afferenti al sistema della Santa Sede come indicate e si riferiscono a titoli rilasciati a decorrere dall'anno accademico 2023/2024.
3. Tale corrispondenza tra il sistema della Santa Sede e quello italiano dei titoli accademici di primo e secondo ciclo e' effettuata per le sole finalita' previste dall'art. 1, comma 1, dell'accordo sottoscritto a Roma il 13 febbraio 2019 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede per l'applicazione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio di livello universitario nella regione europea, fatte salve la competenza valutativa e le decisioni relative al riconoscimento svolte dalle singole Istituzioni della formazione superiore.
4. E' demandato ad una intesa tecnica tra la Repubblica italiana e la Santa Sede cosi' come previsto all'art. 8, comma 2, del citato accordo del 13 febbraio 2019, un monitoraggio e aggiornamento della tabella allegata su base annuale svolto per la parte italiana da rappresentanti del Ministero dell'universita' e della ricerca, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale.
5. Per le procedure e i criteri di riconoscimento dei titoli di terzo ciclo rilasciati dai gia' menzionati ordinamenti, resta fermo quanto previsto all'art. 38, comma 3.2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e dall'art. 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148.
 
Allegato

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA
TITOLI ACCADEMICI ITALIANI E DELLA SANTA SEDE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. La tabella di corrispondenza di cui al comma 1 e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante. Tale tabella ha uno scopo meramente comparativo e non determina alcun riconoscimento formale, elemento che rimane demandato alle istituzioni della formazione superiore e a quelle preposte per legge al fine di svolgere tali procedure.
2. Al fine di facilitare le procedure di riconoscimento rispettivamente tra il sistema italiano e della Santa Sede anche ai fini della verifica dell'autenticita' della relativa documentazione accademica, le istituzioni della formazione superiore italiane sono invitate all'utilizzo degli strumenti e della documentazione prodotta dal Centro di informazione sulla mobilita' e le equivalenze accademiche (CIMEA).
3. Le istituzioni universitarie italiane potranno sottoscrivere apposite convenzioni al fine del rilascio in forma doppia o congiunta dei propri titoli accademici con le istituzioni della Santa Sede sulla base di quanto disposto all'art. 3, comma 10, del decreto 22 ottobre 2004, n. 270.
 
Art. 3

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 febbraio 2024

Il Ministro: Bernini

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 509