Gazzetta n. 69 del 22 marzo 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 1 febbraio 2024, n. 34
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, recante: «Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuola.».


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e, in particolare, gli articoli 115, comma 1, e 123, concernenti, rispettivamente, il requisito anagrafico minimo per il conseguimento delle diverse categorie delle patenti di guida e l'attivita' di autoscuola;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'articolo 105, comma 3, lettera c), che attribuisce alle province le funzioni relative agli esami per il riconoscimento dell'idoneita' degli insegnanti e istruttori di autoscuola;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore», e, in particolare, il Capo II recante «Attuazione della direttiva n. 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di cose o di passeggeri»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida» e, in particolare l'allegato II, lettera B, relativamente ai criteri minimi che devono essere soddisfatti dai veicoli impiegati per effettuare le prove di capacita' e comportamento per il conseguimento di una patente di guida;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, concernente il «Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 27 ottobre 2021, recante «Modifiche alle modalita' di espletamento della prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, e di categoria B1, B e BE», che prevede, tra l'altro, la riduzione del numero delle domande a risposta multipla che compongono una scheda d'esame teorico per il conseguimento delle citate categorie di patenti;
Visto l'Accordo Stato-regioni-enti locali, in sede di Conferenza Unificata, acquisito al repertorio Atti n. 541/C.U. del 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2002, recante «Modalita' organizzative e procedure per l'applicazione dell'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e, in particolare, il punto 5, relativo alle modalita' di svolgimento degli esami di idoneita' per l'abilitazione all'attivita' di insegnante e di istruttore;
Visto l'Accordo fra le Regioni e le Province autonome sulle linee guida relative alla modalita' di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attivita' regolamentate la cui formazione e' in capo alle Regioni e Province autonome, n. 21/181/CR5a/C17 del 3 novembre 2021;
Considerato che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 17 del 2011, ai fini del conseguimento dell'abilitazione di istruttore, e' necessario il possesso, in ogni caso, della patente di categoria D, a prescindere dalla categoria di patente per la quale e' svolta la relativa attivita' di istruttore;
Rilevato che, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del codice della strada, la patente di categoria D puo' conseguirsi all'eta' di ventiquattro anni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 2005;
Ritenuta l'opportunita' di modificare le previsioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 17 del 2011, onde consentire il conseguimento dell'abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola anche ai soggetti in possesso delle sole patenti di categoria B e C, ove l'attivita' di insegnamento riguardi tali categorie di patenti;
Ritenuto conseguentemente necessario disciplinare, in modo coerente con le predette modifiche, il programma della formazione iniziale per insegnanti e istruttori e le relative modalita' di esame, nonche' aggiornare i contenuti dei programmi della formazione iniziale e periodica, con particolare riferimento all'evoluzione della tecnologia a bordo dei veicoli, ai nuovi studi in materia di incidentistica stradale, alla tutela dell'utenza debole e alle esigenze di formazione di allievi con disturbi specifici dell'apprendimento;
Acquisito il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 26 luglio 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 novembre 2023;
Vista la nota prot. n. 89 del 4 gennaio 2024, trasmessa dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 26 gennaio 2011, n. 17

1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1:
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;»;
2) alla lettera d), dopo le parole: «normale o speciale» sono aggiunte le seguenti: «, conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana»;
b) all'articolo 2:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il corso di formazione iniziale si svolge integralmente presso la sede di un solo soggetto, di seguito denominato soggetto erogatore, scelto tra quelli di cui all'articolo 123, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sulla base del programma di cui all'allegato 1. Il corso e' articolato in una parte teorica di centosessanta ore. La parte di lezione afferente all'uso del cronotachigrafo e del rallentatore di velocita' puo' essere svolta anche tramite l'uso di sistemi multimediali. Le modalita' di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, sono disciplinate in conformita' agli appositi accordi fra le regioni e le province autonome sulle linee guida relative alla modalita' di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attivita' regolamentate la cui formazione e' in capo alle regioni e province autonome. In prima attuazione si applica l'Accordo fra le Regioni e Province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021. La spendibilita' sull'intero territorio nazionale dell'attestato di cui all'allegato 3 e' subordinata all'osservanza del predetto accordo.»;
2) al comma 3, la parola «accreditato» e' sostituita dalla seguente: «erogatore» e le parole: «alla provincia territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti territorialmente competenti in ragione del luogo ove ha sede il soggetto erogatore stesso»;
c) all'articolo 3:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Gli esami di idoneita' per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore si svolgono secondo le modalita' previste dagli accordi Stato-regioni-enti locali. In prima attuazione si applica il punto 5 dell'accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002. E' consentito svolgere una o piu' prove d'esame anche presso una provincia o citta' metropolitana diversa da quella presso la quale ha sede il soggetto erogatore del corso.»;
2) al comma 2:
2.1) alla lettera a), la parola: «quaranta», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «trenta» e la parola: «ottanta» e' sostituita dalla seguente: «sessanta»;
2.2) ovunque ricorrano, le parole «fasi» e «fase» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «prove» e «prova»;
3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Ciascuna delle prove di cui al comma 2, lettere b), c) e d), in caso di esito negativo puo' essere sostenuta piu' volte, comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prova di cui alla lettera a) del medesimo comma 2.».
d) all'articolo 4:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'insegnante abilitato ai sensi dell'articolo 3 ha l'obbligo di frequentare ogni due anni, decorrenti dalla data di conseguimento dell'abilitazione, un corso di formazione periodica della durata di otto ore. L'obbligo si applica anche agli insegnanti abilitati prima del 25 marzo 2011, per i quali il primo biennio decorre dalla stessa data. Il corso di formazione periodica puo' essere frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento del biennio di cui al primo e secondo periodo: in tal caso la validita' dell'abilitazione e' rinnovata senza soluzione di continuita'. Qualora il corso di formazione periodica sia frequentato dopo lo scadere del predetto biennio, da tale data di scadenza e fino al conseguimento dell'attestato di cui al quinto periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Il soggetto erogatore, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3-bis.»;
2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «centro di istruzione automobilistica» sono inserite le seguenti: «, ne' puo' farne piu' parte,»;
3) al comma 3, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con particolare attenzione agli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento»;
4) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
«3-bis. Le modalita' di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, sono disciplinate in conformita' agli appositi accordi fra le regioni e le province autonome sulle linee guida relative alla modalita' di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attivita' regolamentate la cui formazione e' in capo alle regioni e province autonome. In prima attuazione si applica l'Accordo fra le regioni e province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021. La spendibilita' sull'intero territorio nazionale dell'attestato di cui all'allegato 3-bis e' subordinata all'osservanza del predetto accordo.»;
e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Abilitazioni di istruttore). - 1. L'istruttore di guida puo' essere abilitato a:
a) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonche' per la loro revisione;
b) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonche' per la loro revisione;
c) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonche' per la loro revisione;
d) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonche' per la loro revisione.
2. Ai soli fini dell'avvio dell'attivita' di autoscuola ai sensi dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, puo' conseguire l'abilitazione di istruttore un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), n. 5).»;
f) all'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I requisiti per conseguire l'abilitazione di istruttore di autoscuola sono i seguenti:
a) eta' non inferiore a ventuno anni;
b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
d) patente di guida, conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, o in altro Stato e convertita in patente di guida italiana, comprendente almeno le categorie:
1) BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
2) A, BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
3) BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c);
4) A, BE, CE e DE, ad esclusione di quelle speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d);
5) BE e CE speciali, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2.»;
g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Corso di formazione iniziale per istruttore). - 1. Al corso di formazione iniziale, propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore, sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.
2. Il corso si svolge integralmente presso un solo soggetto di cui all'articolo 123, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sulla base del programma di cui all'allegato 2 al presente regolamento. Il corso e' articolato:
a) in una parte teorica di novanta ore, comune a tutte le abilitazioni di cui all'articolo 5;
b) in una parte pratica di ventisei ore per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
c) in una parte pratica di trentadue ore per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) o c);
d) in una parte pratica di trentotto ore per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d).
3. Gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2, sono esonerati dalla parte pratica del corso. Le modalita' di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, sono disciplinate in conformita' agli appositi accordi fra le regioni e le province autonome sulle linee guida relative alla modalita' di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attivita' regolamentate la cui formazione e' in capo alle regioni e province autonome. In prima attuazione si applica l'Accordo fra le regioni e province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021. La spendibilita' sull'intero territorio nazionale dell'attestato di cui all'allegato 3 e' subordinata all'osservanza del predetto accordo.».
4. Il soggetto erogatore, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3, da presentare in allegato all'istanza di ammissione all'esame, e trasmette l'elenco completo degli attestati rilasciati per ciascun corso agli enti territorialmente competenti in ragione del luogo ove ha sede il soggetto erogatore stesso.
5. I veicoli sui quali si svolge la parte pratica del corso, a eccezione dei motocicli, sono condotti da un istruttore abilitato titolare della patente di categoria richiesta per la guida del veicolo stesso. Tali veicoli sono muniti di doppi comandi, a eccezione dei motocicli, e hanno caratteristiche conformi a quelle dei veicoli utili a conseguire le patenti di categoria A, B, C, CE e D prescritte dall'allegato II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59.»;
h) all'articolo 8:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Gli esami di idoneita' per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore si svolgono secondo le modalita' previste dagli accordi Stato-regioni-enti locali. In prima attuazione si applica il punto 5 dell'accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002. Nella Commissione d'esame deve essere assicurato che uno o piu' componenti siano titolari della categoria di patente idonea alla guida del veicolo su cui si svolgono le prove atte a dimostrare la capacita' di istruzione alla guida di cui al comma 2, lettera c). Nelle suddette prove un componente della Commissione d'esame conduce il veicolo e simula il ruolo di allievo per la verifica delle capacita' di istruzione del candidato. E' consentito svolgere una o piu' prove d'esame anche presso una provincia o citta' metropolitana diversa da quella presso la quale ha sede il soggetto erogatore del corso.»;
2) al comma 2:
2.1) alla lettera a), la parola: «quaranta», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «trenta» e la parola: «ottanta» e' sostituita dalla seguente: «sessanta»;
2.2) alla lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di esito negativo e' possibile ripetere la prova, anche piu' di una volta, entro il periodo massimo di due anni dall'esito positivo della prova di cui alla lettera a)»;
2.3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) terza prova: per dimostrare la propria capacita' di istruzione, il candidato sostiene le seguenti prove pratiche:
1) per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera a), il candidato comprova la capacita' di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;
2) per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera b), il candidato comprova la capacita' di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;
3) per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera c), il candidato comprova la capacita' di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione di cui al comma 1;
4) per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera d), il candidato comprova la capacita' di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione di cui al comma 1.»;
2.4) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Si applicano le disposizioni del comma 1, ultimo periodo. I veicoli utilizzati per la terza prova di cui al comma 2, lettera c), devono essere conformi alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 7, comma 5. In caso di esito negativo e' possibile ripetere la terza prova, anche piu' di una volta, entro il periodo massimo di due anni dall'esito positivo della prova di cui al comma 2, lettera a). Supera la terza prova il candidato che ha ottenuto un punteggio, per ciascuna prova pratica prevista, non inferiore a cinque su dieci e, complessivamente sulla terza prova, non inferiore a dodici su venti o diciotto su trenta, rispettivamente per il caso che le prove pratiche siano da svolgersi con l'impiego di due o tre tipologie di veicoli.»;
i) all'articolo 9:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'istruttore abilitato ai sensi dell'articolo 8 ha l'obbligo di frequentare un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso un soggetto erogatore di cui all'articolo 2, comma 2, entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione. L'obbligo di formazione periodica si applica anche agli istruttori abilitati prima del 25 marzo 2011. La formazione periodica e' ripetuta con cadenza biennale, a decorrere dalla data di conseguimento dell'abilitazione, o per le abilitazioni conseguite prima del 25 marzo 2011 a decorrere da tale data. Il corso di formazione periodica puo' essere frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento del biennio di cui al terzo periodo. In tal caso la validita' dell'abilitazione e' rinnovata senza soluzione di continuita'. Qualora il corso di formazione periodica sia frequentato dopo lo scadere del predetto biennio, da tale data di scadenza e fino alla avvenuta frequenza del corso si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Il soggetto erogatore, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3-bis.»;
2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «centro di istruzione automobilistica» sono inserite le seguenti: «ne' puo' farne piu' parte,»;
3) al comma 3, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con particolare attenzione alla formazione degli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento»;
4) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
«3-bis. Le modalita' di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, concernente le professioni o attivita' regolamentate di competenza delle regioni o province autonome, e' disciplinata in conformita' all'Accordo fra le regioni e le province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021, sulle linee guida relative alla modalita' di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attivita' regolamentate la cui formazione e' in capo alle regioni e province autonome. La spendibilita' sull'intero territorio nazionale dell'attestato di cui all'allegato 3-bis e' subordinata all'osservanza predette linee guida.»;
5) al comma 4 le parole: «accreditati ai sensi del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «erogatori di cui all'articolo 2, comma 2,»;
l) all'articolo 10:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «articolo 6, comma 1, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 6, comma 1, lettere c) e d)» e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 4.»;
2) al comma 2, le parole: «del requisito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c)»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'istruttore di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) o c), che intende estendere la propria abilitazione ed e' in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), numeri 2), 3) e 4), frequenta un corso di formazione pratica e sostiene un esame integrativo solo pratico, conforme ai contenuti di cui all'allegato 2-bis. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 4. I veicoli sui quali si svolge la parte pratica del corso, ad eccezione dei motocicli, sono condotti da un istruttore abilitato titolare della patente di categoria richiesta per la guida del veicolo stesso, sono muniti di doppi comandi, ad eccezione dei motocicli, e hanno caratteristiche conformi a quelle dei veicoli utili a conseguire le patenti di categoria A, B, C, CE e D prescritte dall'allegato II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59. Nella Commissione d'esame deve essere assicurato che uno o piu' componenti siano titolari della categoria di patente idonea alla guida del veicolo su cui si svolgono le prove atte a dimostrare la capacita' di istruzione alla guida di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c). Nelle suddette prove un componente della Commissione d'esame conduce il veicolo e simula il ruolo di allievo per la verifica delle capacita' di istruzione del candidato. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova prevista non inferiore a sei su dieci. Qualora l'esame integrativo consista nella dimostrazione di capacita' di istruzione alla guida sia su motociclo di categoria A che su autobus, in caso di esito negativo della seconda prova e' possibile ripeterla, anche piu' di una volta, entro il periodo massimo di due anni dalla data superamento della prima.»;
m) all'articolo 12, comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, limitatamente alla materia della formazione degli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento, medico iscritto al relativo ordine professionale»;
n) all'articolo 13:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni per i corsi di formazione iniziale, periodica e di estensione dell'abilitazione svolti da autoscuole e centri di istruzione automobilistica»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le autoscuole e i centri di istruzione automobilistica quali soggetti erogatori ai sensi dell'articolo 2, comma 2, svolgono i corsi di cui al presente regolamento presso le proprie sedi.»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Si applicano altresi' le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, 4, commi 1, ultimo periodo e 4, 7, comma 4, e 9, commi 1, ultimo periodo e 4.»;
o) gli allegati 1, 2 e 3 sono sostituiti dagli allegati 1, 2, 2-bis, 3 e 3-bis al presente regolamento e ne costituiscono parte integrante.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Si riportano gli articoli 115, comma 1 e 123 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
maggio 1992, n. 114, S.O. n. 74:
«Art. 115 (Requisiti per la guida dei veicoli e la
conduzione di animali). - 1. Fatte salve le disposizioni
specifiche in materia di carta di qualificazione del
conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere
idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare:
1) veicoli a trazione animale o condurre animali
da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri
raggruppamenti di animali;
2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita
la patente di guida della categoria AM, purche' non
trasportino altre persone oltre al conducente;
b) anni sedici per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della
categoria AM;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della
categoria A1
3) veicoli cui abilita la patente di guida della
categoria B1;
c) anni diciotto per guidare:
1)
2) veicoli cui abilita la patente di guida della
categoria A2;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle
categorie B e BE;
4) veicoli cui abilita la patente di guida delle
categorie C1 e C1E;
d) anni venti per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della
categoria A, a condizione che il conducente sia titolare
della patente di guida della categoria A2 da almeno due
anni;
e) anni ventuno per guidare:
1) tricicli cui abilita la patente di guida della
categoria A;
2) veicoli cui abilita la patente di guida delle
categorie C e CE;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle
categorie D1 e D1E;
4) veicoli per i quali e' richiesto un
certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB
nonche' i veicoli che circolano in servizio di emergenza,
di cui all'art. 177;
f) anni ventiquattro per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della
categoria A;
2) veicoli cui abilita la patente di guida delle
categorie D e DE.».
«Art. 123 (Autoscuole). - 1. Le scuole per
l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei
conducenti sono denominate autoscuole.
2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza
amministrativa e tecnica da parte delle province, alle
quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui
al comma 11-bis.
3. I compiti delle province in materia di
dichiarazioni di inizio attivita' e di vigilanza
amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di
apposite direttive emanate dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dei principi
legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica
sull'insegnamento.
4. Le persone fisiche o giuridiche, le societa', gli
enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio
attivita'. Il titolare deve avere la proprieta' e gestione
diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio,
nonche' la gestione diretta dei beni patrimoniali
dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento
nei confronti del concedente; nel caso di apertura di
ulteriori sedi per l'esercizio dell'attivita' di
autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso
di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della
capacita' finanziaria che deve essere dimostrata per una
sola sede, e deve essere preposto un responsabile
didattico, in organico quale dipendente o collaboratore
familiare ovvero anche, nel caso di societa' di persone o
di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore,
che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5, ad
eccezione della capacita' finanziaria.
5. La dichiarazione puo' essere presentata da chi
abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta
e sia in possesso di adeguata capacita' finanziaria, di
diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione
quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno
un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni.
Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal
presente comma, ad eccezione della capacita' finanziaria
che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono
richiesti al legale rappresentante.
6. La dichiarazione non puo' essere presentata dai
delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da
coloro che sono sottoposti a misure amministrative di
sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste
dall'art. 120, comma 1.
7. L'autoscuola deve svolgere l'attivita' di
formazione dei conducenti per il conseguimento di patente
di qualsiasi categoria, possedere un'adeguata attrezzatura
tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori
riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, che rilascia specifico attestato di
qualifica professionale. Qualora piu' scuole autorizzate si
consorzino e costituiscano un centro di istruzione
automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri. Secondo criteri
uniformi fissati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, le medesime autoscuole
possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro
di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti
per il conseguimento di tutte le categorie di patenti,
anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B,
e dei documenti di abilitazione e di qualificazione
professionale. In caso di applicazione del periodo
precedente, le dotazioni complessive, in personale e in
attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono
essere adeguatamente ridotte. Il corso di formazione,
presso un'autoscuola, frequentato da parte del titolare di
patente A1 o A2 e svolto ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1,
lettera c), della direttiva 2006/126/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente
la patente di guida, nelle condizioni ivi previste,
consente il conseguimento, rispettivamente, della patente
A2 o A senza il sostenimento di un esame di guida.
7-bis. L'avvio di attivita' di un'autoscuola avviene
tramite segnalazione certificata di inizio di attivita' ai
sensi dell'art. 19-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, trasmessa per via telematica allo Sportello unico
delle attivita' produttive istituito presso il comune
territorialmente competente in ragione della sede
dell'autoscuola stessa. Ai fini delle verifiche preventive
relative alla disponibilita' del parco veicolare ai sensi
del comma 7, per ciascuno Sportello unico delle attivita'
produttive e' assicurata una specifica funzionalita' di
accesso e consultazione dell'archivio nazionale dei veicoli
di cui all'art. 226, commi 5, 6 e 7.
8. L'attivita' dell'autoscuola e' sospesa per un
periodo da uno a tre mesi quando:
a) l'attivita' dell'autoscuola non si svolga
regolarmente;
b) il titolare non provveda alla sostituzione degli
insegnanti o degli istruttori che non siano piu' ritenuti
idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri;
c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date
dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri ai fini del regolare funzionamento
dell'autoscuola.
9. L'esercizio dell'autoscuola e' revocato quando:
a) siano venuti meno la capacita' finanziaria e i
requisiti morali del titolare;
b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica
dell'autoscuola;
c) siano stati adottati piu' di due provvedimenti
di sospensione in un quinquennio.
9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei
requisiti morali del titolare, a quest'ultimo e' parimenti
revocata l'idoneita' tecnica. L'interessato potra'
conseguire una nuova idoneita' trascorsi cinque anni dalla
revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di
capacita' finanziaria; i requisiti di idoneita', i corsi di
formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi,
degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per
conducenti; le modalita' di svolgimento delle verifiche di
cui al comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte
delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui
al comma 10-bis, lettera b); le prescrizioni sui locali e
sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire
l'eventuale svolgimento degli esami, nonche' la durata dei
corsi; i programmi di esame per l'accertamento della
idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui
si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi
di esame per il conseguimento della patente di guida.
10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e
degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono
organizzati:
a) dalle autoscuole che svolgono l'attivita' di
formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi
categoria di patente ovvero dai centri di istruzione
automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;
b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della
disciplina quadro di settore definita con l'intesa
stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano il 20 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, nonche' dei criteri
specifici dettati con il decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10.
11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la
dichiarazione di inizio attivita' o i requisiti prescritti
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 11.108 ad euro 16.661. Dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria
dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione
della relativa attivita', ordinata dal competente ufficio
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.
11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti
impartita in forma professionale o, comunque, a fine di
lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente
articolo costituisce esercizio abusivo dell'attivita' di
autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare
abusivamente l'attivita' di autoscuola e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
11.108 ad euro 16.661. Si applica inoltre il disposto del
comma 9-bis del presente articolo.
11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di
insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 e' sospeso
dalla regione territorialmente competente o dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del
soggetto che svolge i corsi:
a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il
corso non si tiene regolarmente;
b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il
corso si tiene in carenza dei requisiti relativi
all'idoneita' dei docenti, alle attrezzature tecniche e al
materiale didattico;
c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi
nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di
cui alle lettere a) e b).
11-quater. La regione territorialmente competente o
le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono
l'inibizione alla prosecuzione dell'attivita' per i
soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi
all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi
della lettera c) del comma 11-ter, e' adottato un ulteriore
provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b)
del medesimo comma.
12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o
istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza
essere a cio' abilitato ed autorizzato, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
173 ad euro 694.
13. Nel regolamento saranno stabilite le modalita'
per la dichiarazione di inizio attivita', fermo restando
quanto previsto dal comma 7-bis. Con lo stesso regolamento
saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli
enti pubblici non economici, dell'attivita' di consulenza,
secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264.».
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O. n. 77.
- Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286
(Disposizioni per il riassetto normativo in materia di
liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di
autotrasportatore), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 gennaio 2006, n. 6.
- Il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
(Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE
concernenti la patente di guida), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2011, n. 99.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, S.O. n.
134.
- Il decreto 27 ottobre 2021 del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili (Modifiche
alle modalita' di espletamento della prova di verifica
delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di
categoria A1, A2, A, e di categoria B1, B e BE), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 2021, n.
292.
- Si riportano gli articoli 5 e 6 del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio
2011, n. 17 (Regolamento recante la disciplina dei corsi di
formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed
istruttori di autoscuola), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 marzo 2011, n. 57:
«Art. 5 (Abilitazioni di istruttore). - 1.
L'istruttore di guida puo' essere abilitato a:
a) svolgere esercitazioni per il conseguimento
delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i
veicoli a motore e rimorchi, nonche' per la loro revisione;
b) svolgere esercitazioni per il conseguimento
delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i
veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e
dei motocicli, nonche' per la loro revisione.
2. Ai soli fini della dichiarazione di cui all'art.
123, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni ed integrazioni, puo'
conseguire l'abilitazione di istruttore un soggetto in
possesso dei requisiti di cui all'art. 6, lettera d), punto
d3).».
«Art. 6 (Requisiti per il conseguimento
dell'abilitazione di istruttore). - 1. I requisiti per
conseguire l'abilitazione di istruttore di autoscuola sono
i seguenti:
a) eta' non inferiore a ventuno anni;
b) diploma di istruzione di secondo grado;
c) non essere stato dichiarato delinquente
abituale, professionale o per tendenza e non essere stato
sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o
alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni ed integrazioni;
d) patente di guida comprendente:
1) almeno le categorie A, B, C+E e D, ad
esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di
cui all'art. 5, comma 1, lettera a);
2) almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione
delle categorie speciali per gli istruttori di cui all'art.
5, comma 1, lettera b);
3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D
speciale, per gli istruttori di cui all'art. 5, comma 2.
1-bis. La revoca della patente di cui al comma 1,
lettera d), comporta la decadenza dall'abilitazione.».
- Si riporta l'art. 18 del citato decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286:
«Art. 18 (Qualificazione iniziale). - 1. Per
l'accesso ai corsi di qualificazione iniziale, di cui
all'art. 19, comma 1, non e' richiesto il previo possesso
della patente di guida corrispondente. Per accedere alla
parte di programma relativo alle ore di guida individuale
di cui all'allegato I, sezioni 2 o 2-bis, e' necessario il
previo possesso dell'autorizzazione ad esercitarsi alla
guida, rilasciata ai sensi dell'art. 122, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, per la patente di guida di categoria
corrispondente a quella presupposta dalla carta di
qualificazione del conducente che si intende conseguire.
2. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto
di cose puo' guidare, a partire da:
a) 18 anni di eta': veicoli delle categorie di
patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di
carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito
della frequenza di un corso di qualificazione iniziale
ordinario, di cui all'art. 19, comma 2, e del superamento
del relativo esame;
b) 18 anni di eta': veicoli delle categorie di
patente di guida C1 e C1E, a condizione di essere titolare
di carta di qualificazione del conducente conseguita a
seguito della frequenza di un corso di qualificazione
iniziale accelerato, di cui all'art. 19, comma 2-bis, e del
superamento del relativo esame;
c) 21 anni di eta': veicoli delle categorie di
patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di
carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito
della frequenza di un corso di qualificazione iniziale
accelerato, di cui all'art. 19, comma 2-bis, e del
superamento del relativo esame.
3. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto
di persone puo' guidare, a partire da:
a) 21 anni di eta': veicoli delle categorie di
patente di guida D e DE, per servizi di linea con
percorrenza non superiore a 50 chilometri, a condizione di
essere titolare di carta di qualificazione del conducente
conseguita a seguito della frequenza di un corso di
qualificazione iniziale accelerato, di cui all'art. 19,
comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;
b) 21 anni di eta': veicoli delle categorie di
patente di guida D1 e D1E, a condizione di essere titolare
di carta di qualificazione del conducente conseguita a
seguito della frequenza di un corso di qualificazione
iniziale accelerato, di cui all'art. 19, comma 2-bis, e del
superamento del relativo esame;
c) 21 anni di eta': veicoli delle categorie di
patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di
carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito
della frequenza di un corso di qualificazione iniziale
ordinario, di cui all'art. 19, comma 2, e del superamento
del relativo esame;
d) 23 anni di eta': veicoli delle categorie di
patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di
carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito
della frequenza di un corso di qualificazione iniziale
accelerato, di cui all'art. 19, comma 2-bis, e del
superamento del relativo esame.
4. La carta di qualificazione del conducente,
conseguita con le modalita' di cui al comma 2, lettera b),
abilita il titolare che abbia compiuto 21 anni di eta' al
trasporto professionale di cose su tutte le categorie di
veicoli previsti dal predetto comma 2.
5. La carta di qualificazione del conducente,
conseguita con le modalita' di cui al comma 3, lettere a) o
b), abilita il titolare che abbia compiuto 23 anni di eta'
al trasporto professionale di persone su tutte le categorie
di veicoli previsti dal predetto comma 3.
6. I titolari di carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di cose che intendono
conseguire anche la carta di qualificazione del conducente
per il trasporto di persone, o viceversa, devono dimostrare
esclusivamente la conoscenza delle materie specifiche
attinenti alla nuova qualificazione.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8,
9, 10, 12, comma 2, lettera d, e 13, del citato decreto 26
gennaio 2011, n. 17, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Requisiti per il conseguimento
dell'abilitazione di insegnante). - 1. I requisiti per
conseguire l'abilitazione di insegnante di autoscuola sono
i seguenti:
a) eta' non inferiore a diciotto anni;
b) diploma di istruzione secondaria di secondo
grado;
c) non essere stato dichiarato delinquente
abituale, professionale o per tendenza e non essere stato
sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o
alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni;
d) patente di guida della categoria B normale o
speciale, conseguita in Italia o in uno Stato membro della
Unione europea o dello Spazio economico europeo, o in un
altro Stato e convertita in patente di guida italiana.
1-bis. La revoca della patente di cui al comma 1,
lettera d), comporta la decadenza dall'abilitazione.».
«Art. 2 (Corso di formazione iniziale per
insegnante). - 1. Al corso di formazione iniziale,
propedeutico all'esame per il conseguimento
dell'abilitazione di insegnante, sono ammessi i candidati
in possesso dei requisiti di cui all'art. 1.
2. Il corso di formazione iniziale si svolge
integralmente presso la sede di un solo soggetto, di
seguito denominato soggetto erogatore, scelto tra quelli di
cui all'art. 123, comma 10-bis, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, sulla base del programma di cui
all'allegato 1. Il corso e' articolato in una parte teorica
di centosessanta ore. La parte di lezione afferente all'uso
del cronotachigrafo e del rallentatore di velocita' puo'
essere svolta anche tramite l'uso di sistemi multimediali.
Le modalita' di erogazione della formazione teorica, a
distanza e in presenza, sono disciplinate in conformita'
agli appositi accordi fra le regioni e le province autonome
sulle linee guida relative alla modalita' di erogazione
della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le
professioni o attivita' regolamentate la cui formazione e'
in capo alle regioni e province autonome. In prima
attuazione si applica l'Accordo fra le Regioni e Province
autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021. La
spendibilita' sull'intero territorio nazionale
dell'attestato di cui all'allegato 3 e' subordinata
all'osservanza del predetto accordo.
3. Il soggetto erogatore, al termine dello
svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di
frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui
all'allegato 3, da presentare in allegato all'istanza di
ammissione all'esame, e trasmette l'elenco completo degli
attestati rilasciati per ciascun corso agli enti
territorialmente competenti in ragione del luogo ove ha
sede il soggetto erogatore stesso.».
«Art. 3 (Esami di idoneita' per l'abilitazione di
insegnante) - .1. Gli esami di idoneita' per il
conseguimento dell'abilitazione di istruttore si svolgono
secondo le modalita' previste dagli accordi
Stato-regioni-enti locali. In prima attuazione si applica
il punto 5 dell'accordo Stato-regioni-enti locali del 14
febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71
del 25 marzo 2002. E' consentito svolgere una o piu' prove
d'esame anche presso una provincia o citta' metropolitana
diversa da quella presso la quale ha sede il soggetto
erogatore del corso.
2. L'esame per l'abilitazione di insegnante verte
sulle materie di cui all'allegato 1 e si articola in
quattro prove:
a) il candidato compila due schede d'esame, di
trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di
casualita' sulla base dei contenuti di quelle per il
conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B,
nel tempo massimo di trenta minuti. Non e' ammesso alla
prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul
complessivo numero di sessanta domande, un numero di errori
superiore a due;
b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto
e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore
come stabilito dalla commissione d'esame, tre temi scelti
dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame.
Ad ogni tema e' assegnato un punteggio tra zero e dieci. E'
ammesso alla terza prova il candidato che ha ottenuto un
punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e
complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto
rispetto al punteggio massimo di trenta;
c) il candidato simula una lezione di teoria su un
argomento scelto dalla commissione. E' ammesso alla quarta
prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non
inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di
trenta;
d) il candidato sostiene una prova orale sugli
argomenti del programma d'esame. Supera la prova il
candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a
diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.
2-bis. Ciascuna delle prove di cui al comma 2,
lettere b), c) e d), in caso di esito negativo puo' essere
sostenuta piu' volte, comunque non oltre il termine massimo
di due anni decorrente dall'esito positivo della prova di
cui alla lettera a) del medesimo comma 2.
3. L'esito positivo dell'esame e' annotato su un
attestato che comprova la conseguita abilitazione.».
«Art. 4 (Corsi di formazione periodica per
insegnante). - 1. L'insegnante abilitato ai sensi dell'art.
3 ha l'obbligo di frequentare ogni due anni, decorrenti
dalla data di conseguimento dell'abilitazione, un corso di
formazione periodica della durata di otto ore. L'obbligo si
applica anche agli insegnanti abilitati prima del 25 marzo
2011, per i quali il primo biennio decorre dalla stessa
data. Il corso di formazione periodica puo' essere
frequentato a partire dal sesto mese antecedente il
compimento del biennio di cui al primo e secondo periodo:
in tal caso la validita' dell'abilitazione e' rinnovata
senza soluzione di continuita'. Qualora il corso di
formazione periodica sia frequentato dopo lo scadere del
predetto biennio, da tale data di scadenza e fino al
conseguimento dell'attestato di cui al quinto periodo si
applicano le disposizioni di cui al comma 2. Il soggetto
erogatore, al termine dello svolgimento del corso, rilascia
all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti
minimi sono quelli di cui all'allegato 3-bis.
2. L'insegnante non in regola con gli obblighi di
formazione periodica di cui al comma 1 non puo' essere
inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di
istruzione automobilistica, ne' puo' farne piu' parte,
prima della frequenza del relativo corso. La violazione
delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la
sospensione dell'abilitazione.
3. Il corso di formazione periodica ha ad oggetto uno
o piu' tra i seguenti argomenti:
a) il mantenimento e il miglioramento delle
competenze generali degli insegnanti;
b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza;
c) le nuove ricerche riguardanti l'area della
sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei
giovani conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze
delle cause di incidente;
d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di
apprendimento, con particolare attenzione agli allievi con
disturbi specifici dell'apprendimento.
3-bis. Le modalita' di erogazione della formazione
teorica, a distanza e in presenza, sono disciplinate in
conformita' agli appositi accordi fra le regioni e le
province autonome sulle linee guida relative alla modalita'
di erogazione della formazione teorica, a distanza e in
presenza, per le professioni o attivita' regolamentate la
cui formazione e' in capo alle regioni e province autonome.
In prima attuazione si applica l'Accordo fra le regioni e
province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021.
La spendibilita' sull'intero territorio nazionale
dell'attestato di cui all'allegato 3-bis e' subordinata
all'osservanza del predetto accordo.
4. I soggetti accreditati ai sensi del comma 1 non
possono svolgere corsi di formazione periodica per
insegnanti che siano parte del proprio corpo docente ovvero
ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi.
5. La frequenza del corso di formazione periodica e'
annotata sull'attestato di cui all'art. 3, comma 3.».
«Art. 6 (Requisiti per il conseguimento
dell'abilitazione di istruttore). - 1. I requisiti per
conseguire l'abilitazione di istruttore di autoscuola sono
i seguenti:
a) eta' non inferiore a ventuno anni;
b) diploma di istruzione secondaria di secondo
grado;
c) non essere stato dichiarato delinquente
abituale, professionale o per tendenza e non essere stato
sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o
alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
d) patente di guida, conseguita in Italia o in uno
Stato membro della Unione europea o dello Spazio Economico
Europeo, o in altro Stato e convertita in patente di guida
italiana, comprendente almeno le categorie:
1) BE e CE, ad esclusione delle categorie
speciali, per l'abilitazione di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a);
2) A, BE e CE, ad esclusione delle categorie
speciali, per l'abilitazione di cui all'art. 5, comma 1,
lettera b);
3) BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie
speciali, per l'abilitazione di cui all'art. 5, comma 1,
lettera c);
4) A, BE, CE e DE, ad esclusione di quelle
speciali, per l'abilitazione di cui all'art. 5, comma 1,
lettera d);
5) BE e CE speciali, per gli istruttori di cui
all'art. 5, comma 2.
1-bis. La revoca della patente di cui al comma 1,
lettera d), comporta la decadenza dall'abilitazione.».
«Art. 8 (Esame di idoneita' per l'abilitazione di
istruttore). - 1. Gli esami di idoneita' per il
conseguimento dell'abilitazione di istruttore si svolgono
secondo le modalita' previste dagli accordi
Stato-regioni-enti locali. In prima attuazione si applica
il punto 5 dell'accordo Stato-regioni-enti locali del 14
febbraio 2002. Nella Commissione d'esame deve essere
assicurato che uno o piu' componenti siano titolari della
categoria di patente idonea alla guida del veicolo su cui
si svolgono le prove atte a dimostrare la capacita' di
istruzione alla guida di cui al comma 2, lettera c). Nelle
suddette prove un componente della Commissione d'esame
conduce il veicolo e simula il ruolo di allievo per la
verifica delle capacita' di istruzione del candidato. E'
consentito svolgere una o piu' prove d'esame anche presso
una provincia o citta' metropolitana diversa da quella
presso la quale ha sede il soggetto erogatore del corso.
2. L'esame per l'abilitazione di istruttore verte
sulle materie di cui all'allegato 2 e si articola in tre
prove:
a) il candidato compila due schede d'esame, di
trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di
casualita' sulla base dei contenuti di quelle per il
conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B,
nel tempo massimo di trenta minuti. Non e' ammesso alla
prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul
complessivo numero di sessanta domande, un numero di errori
superiore a due;
b) seconda prova: il candidato sostiene una prova orale
sugli argomenti del programma d'esame. E' ammesso alla
prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio
non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di
trenta. In caso di esito negativo e' possibile ripetere la
prova, anche piu' di una volta, entro il periodo massimo di
due anni dall'esito positivo della prova di cui alla
lettera a);
c) terza prova: per dimostrare la propria capacita'
di istruzione, il candidato sostiene le seguenti prove
pratiche:
1) per l'abilitazione di cui all'art. 5, lettera
a), il candidato comprova la capacita' di istruzione alla
guida di veicolo della categoria B e di veicolo della
categoria CE;
2) per l'abilitazione di cui all'art. 5, lettera
b), il candidato comprova la capacita' di istruzione alla
guida di motociclo della categoria A, di veicolo della
categoria B e di veicolo della categoria CE;
3) per l'abilitazione di cui all'art. 5, lettera
c), il candidato comprova la capacita' di istruzione alla
guida di veicolo della categoria B e di veicolo della
categoria CE o D a scelta della Commissione di cui al comma
1;
4) per l'abilitazione di cui all'art. 5, lettera
d), il candidato comprova la capacita' di istruzione alla
guida di motociclo della categoria A, di veicolo della
categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta
della Commissione di cui al comma 1.
2-bis. Si applicano le disposizioni del comma 1,
ultimo periodo. I veicoli utilizzati per la terza prova di
cui al comma 2, lettera c), devono essere conformi alle
caratteristiche tecniche di cui all'art. 7, comma 5. In
caso di esito negativo e' possibile ripetere la terza
prova, anche piu' di una volta, entro il periodo massimo di
due anni dall'esito positivo della prova di cui al comma 2,
lettera a). Supera la terza prova il candidato che ha
ottenuto un punteggio, per ciascuna prova pratica prevista,
non inferiore a cinque su dieci e, complessivamente sulla
terza prova, non inferiore a dodici su venti o diciotto su
trenta, rispettivamente per il caso che le prove pratiche
siano da svolgersi con l'impiego di due o tre tipologie di
veicoli.
3. I candidati al conseguimento dell'abilitazione di
istruttore di cui all'art. 5, comma 2, sostengono solo le
prove d'esame di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. L'esito positivo dell'esame e' annotato su un
attestato che comprova la conseguita abilitazione.».
«Art. 9 (Corsi di formazione periodica di
istruttore). - 1. L'istruttore abilitato ai sensi dell'art.
8 ha l'obbligo di frequentare un corso di formazione
periodica della durata di otto ore, presso un soggetto
erogatore di cui all'art. 2, comma 2, entro due anni dalla
data di conseguimento dell'abilitazione. L'obbligo di
formazione periodica si applica anche agli istruttori
abilitati prima del 25 marzo 2011. La formazione periodica
e' ripetuta con cadenza biennale, a decorrere dalla data di
conseguimento dell'abilitazione, o per le abilitazioni
conseguite prima del 25 marzo 2011 a decorrere da tale
data. Il corso di formazione periodica puo' essere
frequentato a partire dal sesto mese antecedente il
compimento del biennio di cui al terzo periodo. In tal caso
la validita' dell'abilitazione e' rinnovata senza soluzione
di continuita'. Qualora il corso di formazione periodica
sia frequentato dopo lo scadere del predetto biennio, da
tale data di scadenza e fino alla avvenuta frequenza del
corso si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Il
soggetto erogatore, al termine dello svolgimento del corso,
rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui
contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3-bis.
2. L'istruttore non in regola con gli obblighi di
formazione periodica di cui al comma 1 non puo' essere
inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di
istruzione automobilistica ne' puo' farne piu' parte, prima
della frequenza di tale corso. La violazione delle
disposizioni di cui al periodo precedente comporta la
sospensione dell'abilitazione.
3. Il corso ha ad oggetto uno o piu' tra i seguenti
argomenti:
a) il mantenimento e il miglioramento delle
competenze generali degli istruttori;
b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza;
c) le nuove ricerche riguardanti l'area della
sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei
giovani conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze
delle cause di incidente;
d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di
apprendimento, con particolare attenzione alla formazione
degli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento.
3-bis. Le modalita' di erogazione della formazione
teorica, a distanza e in presenza, concernente le
professioni o attivita' regolamentate di competenza delle
regioni o province autonome, e' disciplinata in conformita'
all'Accordo fra le regioni e le province autonome n.
21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021, sulle linee guida
relative alla modalita' di erogazione della formazione
teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o
attivita' regolamentate la cui formazione e' in capo alle
regioni e province autonome. La spendibilita' sull'intero
territorio nazionale dell'attestato di cui all'allegato
3-bis e' subordinata all'osservanza predette linee guida.
4. I soggetti erogatori di cui all'art. 2, comma 2,
non possono svolgere corsi di formazione periodica per
istruttori che siano parte del proprio corpo docente ovvero
ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi.
5. La frequenza del corso di formazione periodica e'
annotata sull'attestato di cui all'art. 8, comma 4.».
«Art. 10 (Estensione dell'abilitazione). - 1.
L'insegnante che intende conseguire l'abilitazione di
istruttore, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 6,
comma 1, lettere c) e d), frequenta la parte di programma
teorico del corso di formazione iniziale di cui
all'allegato 2, lettera A), relativa alle peculiarita'
della guida dei diversi tipi di veicoli - Utilizzo dei
diversi dispositivi, e, ove prevista, la parte di programma
pratico di cui allo stesso allegato 2, lettera B), in
ragione del tipo di abilitazione che intende conseguire. Si
applicano le disposizioni dell'art. 7, comma 4. L'esame per
l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalita'
di cui all'art. 8, verte sulle prove di cui al predetto
art. 8 oggetto del programma di formazione iniziale
seguito, ad esclusione della prova di cui al comma 2,
lettera a).
2. L'istruttore che intende conseguire l'abilitazione
di insegnante, se in possesso dei requisiti di cui all'art.
1, comma 1, lettere b) e c), frequenta il corso di
formazione iniziale secondo il programma di cui
all'allegato 1 con esclusione delle ore gia' oggetto della
parte teorica del programma del corso di formazione
iniziale per istruttori. Si applicano le disposizioni
dell'art. 2, comma 3. L'esame per l'estensione
dell'abilitazione, svolto secondo le modalita' di cui
all'art. 3, verte sulle prove di cui al predetto art. 3,
comma 2, con esclusione di quella di cui alla lettera a).
2-bis. Il soggetto che sia titolare tanto
dell'abilitazione di insegnante quanto di quella di
istruttore, conseguite ai sensi dei commi 1 e 2, ovvero di
una o di entrambe, ai sensi della previgente normativa,
ottempera all'obbligo di formazione periodica per entrambe
le abilitazioni frequentando uno solo tra i corsi di cui
agli articoli 4 e 9.
3. L'istruttore di cui all'art. 5, comma 1, lettere
a), b) o c), che intende estendere la propria abilitazione
ed e' in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 6,
comma 1, lettere c) e d), numeri 2), 3) e 4), frequenta un
corso di formazione pratica e sostiene un esame integrativo
solo pratico, conforme ai contenuti di cui all'allegato
2-bis. Si applicano le disposizioni dell'art. 7, comma 4. I
veicoli sui quali si svolge la parte pratica del corso, ad
eccezione dei motocicli, sono condotti da un istruttore
abilitato titolare della patente di categoria richiesta per
la guida del veicolo stesso, sono muniti di doppi comandi,
ad eccezione dei motocicli, e hanno caratteristiche
conformi a quelle dei veicoli utili a conseguire le patenti
di categoria A, B, C, CE e D prescritte dall'allegato II,
lettera B, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59.
Nella Commissione d'esame deve essere assicurato che uno o
piu' componenti siano titolari della categoria di patente
idonea alla guida del veicolo su cui si svolgono le prove
atte a dimostrare la capacita' di istruzione alla guida di
cui all'art. 8, comma 2, lettera c). Nelle suddette prove
un componente della Commissione d'esame conduce il veicolo
e simula il ruolo di allievo per la verifica delle
capacita' di istruzione del candidato. Supera la prova il
candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova
prevista non inferiore a sei su dieci. Qualora l'esame
integrativo consista nella dimostrazione di capacita' di
istruzione alla guida sia su motociclo di categoria A che
su autobus, in caso di esito negativo della seconda prova
e' possibile ripeterla, anche piu' di una volta, entro il
periodo massimo di due anni dalla data superamento della
prima.
4. L'esito positivo dell'esame e' annotato su un
attestato che comprova l'integrazione della conseguita
abilitazione.».
«Art. 12 (Docenti dei corsi di formazione). - 1. I
corsi di formazione iniziale sono svolti dalle seguenti
figure professionali:
a) soggetti in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) diploma di laurea in giurisprudenza, scienze
politiche, scienze dell'amministrazione;
2) una delle lauree specialistiche corrispondenti
a quelle sub lettera a1), secondo la tabella di
equiparazione di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 5 maggio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2004,
n. 196;
3) laurea triennale afferente ad una delle
seguenti classi di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, 16 marzo 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155: scienze dei
servizi giuridici, scienze dell'amministrazione e
dell'organizzazione, scienze politiche e delle relazioni
internazionali, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3
novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4
gennaio 2000, n. 2, come modificato dal decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
n. 270 del 22 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266;
4) laurea magistrale in giurisprudenza;
5) laurea magistrale afferente ad una delle
seguenti classi di cui al citato decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, 16 marzo 2007: scienze
della politica, relazioni internazionali, scienze delle
pubbliche amministrazioni, ovvero lauree corrispondenti ai
sensi del citato decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal citato
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004;
b) insegnante di autoscuola con esercizio
continuativo dell'attivita' almeno negli ultimi cinque
anni;
c) istruttore di guida con esercizio continuativo
dell'attivita' almeno negli ultimi cinque anni;
d) medico iscritto all'Ordine;
e) psicologo in possesso di uno dei seguenti
titoli:
1) diploma di laurea conseguito a seguito di
corso di studi di almeno quattro anni, ovvero della laurea
specialistica corrispondente secondo la tabella di
equiparazione di cui al citato decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 5 maggio
2004, esperto in pedagogia, circolazione del traffico,
tecnica della comunicazione o sicurezza viaria, iscritto
all'Ordine;
2) laurea magistrale di cui al citato decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca, 16 marzo 2007,
ovvero lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre
1999 come modificato dal citato decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, n. 270
del 22 ottobre 2004, iscritto all'Ordine;
f) ingegnere in possesso di uno dei seguenti
titoli:
1) diploma di laurea conseguito a seguito di corso di
studi di almeno cinque anni, ovvero di una delle lauree
specialistiche corrispondenti secondo la tabella di
equiparazione di cui al citato decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 5 maggio
2004, iscritto all'Ordine;
2) laurea magistrale di cui al citato decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica, 16
marzo 2007, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del
citato decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal citato
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004, iscritto
all'Ordine;
g) soggetto in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) diploma di laurea in fisica conseguito a
seguito di corso di studi di almeno quattro anni, ovvero
della laurea specialistica corrispondente secondo la
tabella di equiparazione di cui al citato decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
5 maggio 2004;
2) laurea magistrale in fisica di cui al citato
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica, 16 marzo 2007, ovvero lauree corrispondenti ai
sensi del citato decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal citato
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004.
2. I corsi di formazione periodica sono svolti dalle
figure professionali indicate al comma 1, secondo le
competenze di seguito specificate:
a) per gli argomenti di cui all'art. 4, comma 3,
lettera a), e per quelli di cui all'art. 9, comma 3,
lettera a): ingegnere o psicologo;
b) per gli argomenti di cui all'art. 4, comma 3,
lettera b), e per quelli di cui all'art. 9, comma 3,
lettera b): soggetto di cui al comma 1 lettera a);
c) per gli argomenti di cui all'art. 4, comma 3,
lettera c), e per quelli di cui all'art. 9, comma 3,
lettera c): ingegnere e psicologo;
d) per gli argomenti di cui all'art. 4, comma 3,
lettera d), e per quelli di cui all'art. 9, comma 3,
lettera d): psicologo o, limitatamente alla materia della
formazione degli allievi con disturbi specifici
dell'apprendimento, medico iscritto al relativo ordine
professionale.».
«Art. 13 (Disposizioni per i corsi di formazione
iniziale, periodica e di estensione dell'abilitazione
svolti da autoscuole e centri di istruzione
automobilistica). - 1. Le autoscuole e i centri di
istruzione automobilistica quali soggetti erogatori ai
sensi dell'art. 2, comma 2, svolgono i corsi di cui al
presente regolamento presso le proprie sedi.
2. I soggetti di cui al comma 1, comunicano
previamente l'avvio di un corso alla regione o alla
provincia autonoma, territorialmente competente in ragione
della sede dell'autoscuola o del centro di istruzione
automobilistica, al fine di favorire l'esercizio
dell'attivita' ispettiva e di vigilanza sui corsi stessi.
3. Si applicano altresi' le disposizioni di cui agli
articoli 2, comma 3, 4, commi 1, ultimo periodo e 4, 7,
comma 4, e 9, commi 1, ultimo periodo e 4.».
 
ALLEGATO 1
(Articoli 2, comma 2 e 10, comma 2)

PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER INSEGNANTI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
ALLEGATO 2
(Articoli 7, comma 2 e 10, comma 1)

PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER ISTRUTTORI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
ALLEGATO 2-bis
(Articolo 10, comma 3)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
ALLEGATO 3
(Articoli 2, comma 3, 7, comma 4 e 10, comma 3)

ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
ALLEGATO 3-bis
(Articoli 4, comma 1 e 9, comma 1)

ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai corsi di formazione autorizzati o avviati a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Ai corsi avviati prima di tale data e ai relativi esami continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al tempo dell'avvio o autorizzazione dei corsi stessi, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ferma restando la validita' degli attestati di frequenza dei corsi di formazione iniziale o di estensione dell'abilitazione di insegnante o di istruttore erogati prima della predetta data di entrata in vigore, tutti gli esami per conseguire o estendere l'abilitazione di insegnante o di istruttore di autoscuola si conformano alle disposizioni del presente regolamento.
3. Nei casi di cui al comma 2, e' consentita la compartecipazione ai corsi di allievi che frequentano l'intero programma di formazione iniziale o di estensione dell'abilitazione di insegnante o di istruttore, con quella di allievi che intendano frequentare le sole parti di programma non erogate ai sensi della previgente disciplina.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 1° febbraio 2024

Il Ministro: Salvini Visto, Il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 574