Gazzetta n. 69 del 22 marzo 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 11 marzo 2024 |
Limitazione all'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2024 sull'isola di Procida. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Considerato che, ai sensi del predetto articolo, compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera della Giunta comunale del Comune di Procida in data 9 febbraio 2024, n. 33, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola; Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli prot. n. 83793 del 5 marzo 2024; Vista la nota della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 22242 dell'11 ottobre 2023 e la nota di sollecito prot. n. 3795 del 6 febbraio 2024, con le quali si richiedeva alla Regione Campania, l'emissione del parere di competenza; Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti, anche nelle more dell'acquisizione del parere della Regione Campania;
Decreta:
Art. 1
Divieti
1. Dal 23 marzo 2024 al 27 ottobre 2024 sono vietati l'afflusso e la circolazione nell'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola, anche se risultino cointestati con persone ivi residenti. |
| Art. 2
Deroghe
1. Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola stessa: a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari e affittuari per l'intero anno solare di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare; b) veicoli appartenenti a ditte che lavorano sull'isola di Procida, previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale, di volta in volta secondo le necessita'; c) veicoli appartenenti e condotti da persone iscritte all'elenco dei «figli di Procida» ed in possesso di apposito tesserino, come da deliberazione vigente, legate da una parentela entro il secondo grado a residenti a Procida da almeno venti anni e che necessitino di assistenza. A tali veicoli e' consentito l'afflusso ed il transito da e per un'area privata, ove il veicolo dovra' rimanere parcheggiato per tutta la durata del soggiorno; d) autoveicoli e motoveicoli che devono raggiugere le strutture sanitarie della ASL Napoli Nord 2 ubicate sull'isola di Procida, i centri convenzionati di riabilitazione, di dialisi, provvisti di certificazione del medico di base o dell'Amministrazione delle strutture, limitatamente al giorno della visita prevista; e) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari e alla consegna di farmaci, quotidiani e periodici, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t; f) veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 5 t, limitatamente ai giorni feriali dal lunedi' al venerdi'; g) veicoli noleggiati e condotti da persone che abbiano la propria residenza nel Comune di Procida, nonche' autoveicoli che trasportano artisti e relative attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo di interesse pubblico; h) veicoli che trasportano persone con disabilita', purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera; i) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola, carri funebri e veicoli al seguito, e autoveicoli appartenenti al servizio ecologico della Citta' metropolitana; j) veicoli utilizzati per attivita' istituzionali del Comune di Procida, nonche' veicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso ad altre pubbliche amministrazioni, quale regione, citta' metropolitana, Servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC, della ASL. 2. Per lo sbarco sull'isola, quando consentito, i veicoli di cui al precedente comma 1, lettera a), b) c), d), e), f), e g), dovranno compilare, con almeno quarantotto ore di anticipo, apposita richiesta, completa in ogni sua parte, secondo la specifica modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Procida, che dovra' essere conservata all'interno del veicolo ed esposta in maniera visibile per tutto il periodo del soggiorno. 3. Per il libero transito e sosta sull'isola, quando consentita, i veicoli di cui al precedente comma 1, lettera a) e b) dovranno munirsi di uno specifico abbonamento ed esporre apposito contrassegno per l'intero periodo di permanenza. |
| Art. 3
Autorizzazioni
1. Al Prefetto di Napoli e' concessa la facolta', in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco e di circolazione nell'isola di Procida. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle quarantotto ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, l'amministrazione comunale, in presenza di fondati e comprovati motivi puo', con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione. |
| Art. 4
Sanzioni
1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 cosi' come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020. |
| Art. 5
Vigilanza
1. Il Prefetto di Napoli e' incaricato della esecuzione e della sistematica e assidua sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato. Roma, 11 marzo 2024
Il Ministro: Salvini
Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 788 |
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