Gazzetta n. 68 del 21 marzo 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 gennaio 2024, n. 33
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2004, n. 94, recante: «Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale, aereonavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di espulsione.».


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78» e, in particolare, gli articoli 6-bis, 6-ter e 9, i quali prevedono che le modalita' di svolgimento dei cicli didattici per l'accesso ai ruoli normale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di espulsione dai corsi, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del corpo della Guardia di finanza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2004, n. 94, recante «Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95»;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 giugno 2023;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 51062 del 30 novembre 2023;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 5 marzo 2004, n. 94

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2004, n. 94, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al titolo le parole: «, aereonavale, speciale» sono soppresse;
b) all'articolo 2, comma 1, la parola: «secondo» e' sostituita dalla seguente: «terzo»;
c) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Comandante dei corsi di Accademia, di applicazione e speciali). - 1. Ai fini dello svolgimento dei corsi, il Comandante dei corsi di Accademia, di applicazione e speciali, quale responsabile dell'azione formativa, sulla base delle direttive impartite dal Comandante dell'Accademia:
a) dirige le azioni di sviluppo delle qualita' morali, di carattere, etiche e militari degli allievi;
b) coordina lo svolgimento delle attivita' addestrative e ginnico-sportive;
c) fornisce elementi di valutazione in ordine alle attivita' addestrative e tecnico-operative svolte;
d) segue l'andamento degli allievi nelle attivita' didattiche e propone, ove necessario, l'organizzazione di lezioni di sostegno;
e) segue il profilo sanitario degli allievi e l'igiene dei luoghi loro riservati, promuovendo l'eventuale intervento del Capo ufficio sanitario.»;
d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Ufficiali superiori di altre Forze armate addetti presso l'Accademia). - 1. Per lo svolgimento delle attivita' di addestramento militare ricomprese nei corsi di formazione, il Comandante dei corsi si avvale della collaborazione dell'Ufficiale dell'Esercito e dell'Ufficiale dell'Aeronautica militare addetti presso l'Accademia, i quali partecipano alle esercitazioni militari interne ed esterne.
2. L'Ufficiale dell'Esercito addetto e' posto alle dirette dipendenze del Comandante dell'Accademia dal quale puo' essere consultato sull'addestramento militare dei frequentatori dei corsi e in materia di regolamenti militari.
3. L'Ufficiale dell'Aeronautica militare addetto e' posto alle dirette dipendenze del Comandante dell'Accademia dal quale puo' essere consultato sull'addestramento dei frequentatori e delegato per le attivita' di competenza finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi dell'Accademia nel settore aeronavale.»;
e) all'articolo 8:
1) al comma 1:
1.1.) la parola: «triennale» e' sostituita dalla seguente: «biennale»;
1.2.) le parole: «e del ruolo aereonavale» sono sostituite dalle seguenti: «- comparti ordinario e aeronavale»;
2) al comma 2, le parole: «e grado» sono sostituite dalla seguente: «giuridico»;
f) all'articolo 9:
1) i commi 2 e 3 sono abrogati;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. L'allievo ammesso a recuperare l'anno ai sensi dell'articolo 26, comma 1, e' posto in licenza straordinaria senza assegni per il periodo intercorrente tra la data nella quale e' cessata la causa che ha determinato l'assenza o l'inidoneita' e quella di inizio del nuovo anno accademico.»;
3) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. Qualora l'assenza o l'inidoneita' che determina il recupero dell'anno ai sensi dell'articolo 26, comma 1, derivi da malattia dipendente da causa di servizio, l'allievo, per il medesimo periodo di cui al comma 5 del presente articolo, e' collocato in licenza straordinaria con il trattamento economico previsto per il grado o lo stato giuridico rivestito.»;
g) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Uditorato). - 1. L'allievo in licenza straordinaria di convalescenza ha facolta' di chiedere di essere ammesso all'uditorato.
2. Il provvedimento di ammissione all'uditorato e' adottato dal Comandante dell'Accademia in relazione agli obiettivi didattici da conseguire e previo parere del Comandante dei corsi e del Capo ufficio sanitario dell'Istituto.
3. L'allievo ammesso all'uditorato partecipa alle attivita' didattiche relative all'anno di corso di appartenenza e sostiene nel contempo eventuali interrogazioni, prove scritte ed esami, con esenzione da qualsiasi tipo di attivita' addestrativa che comporti impegno fisico.
4. Il periodo di uditorato non ha durata superiore a centoventi giorni, computando in tale limite anche i giorni di assenza di cui all'articolo 26, comma 1. Per i frequentatori dei corsi di durata annuale o inferiore all'anno, il periodo di uditorato non e' superiore a un terzo della relativa durata, computando in tale limite anche i giorni di assenza di cui all'articolo 26, comma 1.
5. Al personale femminile ammesso a proseguire il periodo formativo ai sensi dell'articolo 1494, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano le disposizioni di cui al comma 3.»;
h) il Titolo IV e' denominato «Attivita' didattiche, addestrative e valutazioni»;
i) all'articolo 14, comma 4, le parole: «ed a docenti militari in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «e militari in servizio e in congedo»;
l) all'articolo 15:
1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, in caso di impedimento, da insegnanti aggiunti da questi delegati»;
2) al comma 3, le parole: «al semestre entro i primi quindici giorni dall'inizio del semestre stesso» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno»;
m) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole: «e delle competenze informatiche» sono soppresse e le parole: «l'efficienza fisica» sono sostituite dalle seguenti: «nell'addestramento ginnico sportivo»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il rendimento nelle aree di valutazione di cui al comma 1 e' espresso in voti da 1 a 30 ovvero con giudizio di idoneita' per la conoscenza delle lingue straniere per i frequentatori del primo anno dei corsi di Accademia e per il rendimento nell'addestramento ginnico sportivo per i frequentatori dei corsi di formazione di durata annuale o inferiore all'anno.»;
3) il comma 3 e' abrogato;
n) all'articolo 17, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La valutazione dell'attitudine professionale e' espressa nei confronti degli allievi dei corsi di applicazione e dei corsi di formazione per ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, del ruolo normale - comparto speciale e dei corsi straordinari, ove istituiti. La valutazione e' riferita al complesso delle qualita' morali e di carattere dell'allievo e alle sue doti intellettuali ovvero alla sua motivazione e disposizione complessiva all'esercizio delle funzioni dell'ufficiale della Guardia di finanza desunta dalla preparazione professionale, dall'attitudine all'esercizio del comando e dal rendimento nelle attivita' tecnico-applicative.»;
o) all'articolo 19:
1) al comma 2, le parole: «alla conoscenza delle lingue straniere od alle competenze informatiche» sono sostituite dalle seguenti: «alle materie la cui conoscenza e' valutata con giudizio di idoneita' ai sensi dell'articolo 16, comma 2»;
2) al comma 3, le parole: «e le competenze informatiche» sono soppresse;
3) al comma 6, le parole: «dirigente del servizio» sono sostituite dalle seguenti: «Capo ufficio»;
p) all'articolo 21, al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di impedimento del titolare, le funzioni di presidente sono svolte da un docente aggiunto, individuato dal Comandante dell'Accademia.»;
q) all'articolo 22:
1) al comma 2, la parola: «aereonavale» e' sostituita dalle seguenti: «normale - comparto aeronavale»;
2) al comma 4, dopo la parola: «andamento» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 1, lettera b)»;
r) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente:
«Art. 23 (Valutazione dell'addestramento ginnico sportivo). - 1. Entro il termine dell'anno accademico a ciascun frequentatore dei corsi di formazione di durata pluriennale e' assegnato il voto di addestramento ginnico sportivo da una commissione presieduta dal Comandante dell'Accademia o, su delega, dal Comandante dei corsi e composta dagli ufficiali gerarchicamente sovraordinati al frequentatore da valutare e da due insegnanti.
2. Per i frequentatori dei corsi di formazione di durata annuale o inferiore all'anno, con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabilite soglie minime di idoneita' nonche' modalita' e criteri di valutazione dell'addestramento ginnico sportivo.»;
s) all'articolo 24:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per il primo anno dei corsi di formazione di durata pluriennale, con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabilite soglie minime di idoneita' nonche' modalita' e criteri di valutazione della conoscenza delle lingue straniere.»;
2) i commi 2 e 3 sono abrogati;
t) all'articolo 25:
1) al comma 1, il periodo: «Tra gli esami ovvero gli scrutini di cui alle precedenti lettere a) e b) rientrano anche quelli relativi alle lingue straniere ed alle competenze informatiche.» e' soppresso;
2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Per il primo anno dei corsi di formazione di durata pluriennale, tra gli esami ovvero gli scrutini di cui al comma 1, lettere a) e b), sono compresi quelli relativi alle lingue straniere.»;
u) all'articolo 26:
1) al comma 1, la parola: «terzo» e' sostituita dalla seguente: «quinto»;
2) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale evenienza, l'allievo frequentatore del corso per:
a) la nomina a ufficiale del ruolo normale - comparto speciale, al termine del corso di formazione, e' immesso in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei colleghi del corso a cui originariamente apparteneva. La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario e' determinata sulla base del punto di classificazione finale riportato al termine del periodo di formazione;
b) ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, al termine del corso di formazione, e' iscritto in ruolo, previa rideterminazione dell'anzianita' relativa con riferimento al corso originario, sulla base del punto di classificazione finale riportato al termine del periodo di formazione.»;
v) all'articolo 27:
1) al comma 2, dopo la parola: «insegnamento» sono aggiunte le seguenti: «, nell'addestramento ginnico sportivo»;
2) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Per i corsi di durata annuale o inferiore all'anno, la valutazione dell'addestramento ginnico sportivo non concorre alla formazione del calcolo del punto di classificazione, ai sensi dei commi 2 e 3.»;
3) i commi 4 e 5 sono abrogati;
z) all'articolo 28:
1) al comma 1:
1.1.) alla lettera c), le parole: «3° anno del corso di Accademia» sono sostituite dalle seguenti: «1° anno del corso di applicazione»;
1.2.) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) la graduatoria degli allievi del 2° anno del corso di applicazione e' data dalla graduatoria formata dalla media aritmetica tra il punto di classificazione di cui alla lettera c) e il punto di classificazione annuale conseguito al termine del 1° anno del corso di applicazione;»;
1.3.) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) la graduatoria degli allievi del 3° anno del corso di applicazione e' data dalla media aritmetica tra il punto di classificazione di cui alla lettera c), il punto di classificazione annuale conseguito al termine del 1° anno del corso di applicazione e il punto di classificazione annuale conseguito al termine del 2° anno del corso di applicazione. La promozione a tenente ha luogo secondo l'ordine di tale graduatoria;»;
1.4.) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) la graduatoria degli allievi al termine del 3° anno del corso di applicazione e' data dalla media aritmetica tra il punto di classificazione di cui alla lettera c), il punto di classificazione annuale conseguito al termine del 1° anno del corso di applicazione, il punto di classificazione annuale conseguito al termine del 2° anno del corso di applicazione e il punto di classificazione annuale conseguito al termine del 3° anno del corso di applicazione. Al termine del ciclo formativo quinquennale e' determinata la nuova anzianita' relativa dei tenenti secondo l'ordine di tale graduatoria.»;
2) al comma 3, dopo le parole: «inferiore all'anno» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per l'ufficiale allievo reclutato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69,»;
aa) all'articolo 29:
1) al comma 1:
1.1.) le parole: «dell'articolo 6, comma 5, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 6-bis, comma 6, lettera b),»;
1.2.) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) al termine dell'anno di corso non riportano un voto pari o superiore a 18 trentesimi nell'addestramento ginnico sportivo ovvero al termine del corso, per i frequentatori dei corsi di durata annuale o inferiore all'anno, non hanno superato le prove di efficienza fisica.»;
2) al comma 2:
2.1.) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) dichiarano di rinunciare al corso, se allievi ufficiali, durante la frequenza del biennio di Accademia, ovvero, se frequentatori degli altri corsi di formazione, entro il termine del corso;»;
2.2.) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) perdono in via definitiva l'idoneita' psicofisica al volo o alla navigazione, qualora frequentatori dei corsi di formazione per ufficiali del ruolo normale - comparto aeronavale, e non proseguono il ciclo formativo ai sensi dell'articolo 6-bis, commi 9 e 10, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;»;
2.3.) la lettera f) e' soppressa;
3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. L'ufficiale allievo ammesso a ripetere il terzo anno del corso di applicazione a seguito di mancato superamento degli esami e' immesso in servizio con la medesima anzianita' assoluta dei colleghi del corso con cui ha ultimato il ciclo formativo ed e' iscritto in ruolo secondo la graduatoria redatta al termine del quinquennio dello stesso corso.»;
4) il comma 4 e' abrogato;
bb) l'articolo 30 e' sostituito dal seguente:
«Art. 30 (Espulsione). - 1. Puo' essere espulso dall'Accademia l'allievo nei cui confronti e' stata adottata:
a) la consegna di rigore di cui all'articolo 1362 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) la sospensione disciplinare di cui agli articoli 1357, comma 1, lettera a), e 1379 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»;
cc) all'articolo 31:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Comandante dei corsi, qualora ritenga che il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 denoti grave insufficienza delle qualita' morali e di carattere necessarie per completare l'iter formativo ovvero arrechi pregiudizio al prestigio del Corpo o all'immagine dell'Istituto nonche' al progetto formativo, formula motivata proposta di avvio del procedimento di espulsione.»;
2) al comma 2, lettera b), le parole: «Comandante dei corsi non gerarchicamente sovraordinato all'allievo» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di Stato maggiore dell'Accademia»;
dd) all'articolo 33, comma 1, le parole: «dall'articolo 6, comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 6-bis, comma 13,».

N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 86 alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Si riportano gli articoli 6-bis, 6-ter e 9 del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, (Riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78),
pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 59 alla Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71:
«Art. 6-bis (Accesso mediante concorso pubblico al
ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale degli
ufficiali). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale - comparti
ordinario e aeronavale, selezionati mediante concorso
pubblico, sono tratti con il grado di sottotenente da
coloro che hanno completato, con esito favorevole, il
secondo anno di corso dell'Accademia della Guardia di
finanza.
2. L'eta' per la partecipazione al concorso per
l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza non
puo' essere inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni alla
data indicata nel bando di concorso. Il termine massimo di
22 anni e' elevato a 28 anni per gli ufficiali di
complemento e gli ufficiali in ferma prefissata con almeno
18 mesi di servizio, gli appartenenti ai ruoli ispettori,
sovrintendenti, appuntati e finanzieri, i finanzieri
ausiliari, gli allievi marescialli, gli allievi finanzieri
anche ausiliari del Corpo della guardia di finanza.
3. Nel limite delle riserve di posti di cui
all'articolo 5, comma 4, nei concorsi per l'ammissione
all'Accademia di cui al presente articolo, la
determinazione del Comandante generale della guardia di
finanza di cui all'articolo 5, comma 3, puo' prevedere
riserve di posti a favore dei diplomati presso le Scuole
militari nella misura massima del 30 per cento dei posti
disponibili.
4. Il ciclo formativo dell'ufficiale del ruolo
normale in servizio permanente di cui al presente articolo
e' a carattere universitario, per il conseguimento della
laurea magistrale in discipline economico-giuridiche, ed e'
articolato in:
a) un corso di Accademia, di durata biennale, da
frequentare nella qualita' di allievo ufficiale;
b) un corso di Applicazione, di durata triennale,
da frequentare per due anni nel grado di sottotenente e per
un anno nel grado di tenente.
5. I vincitori del concorso di cui all'articolo 6,
comma 1, lettera a), sono ammessi alla frequenza del primo
anno del corso di Accademia. La nomina a sottotenente
avviene secondo l'ordine della graduatoria formata al
termine del secondo anno del corso di Accademia. Al termine
del corso di Applicazione e' determinata la nuova
anzianita' relativa dei tenenti.
6. Sono rinviati dal corso di Accademia e dal corso
di Applicazione i frequentatori che:
a) dichiarano, se allievi ufficiali, di rinunziare
al corso;
b) dimostrano di non possedere il complesso delle
qualita' e delle attitudini indispensabili per bene
assolvere le funzioni del grado rivestito o a cui aspirano.
7. Nel caso di mancato superamento degli esami,
quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 6, e'
consentito ripetere, nell'ambito dell'intero ciclo
formativo, un solo anno del corso di Accademia o del corso
di Applicazione. Il frequentatore che, per la seconda
volta, non supera gli esami, e' rinviato dal corso. Coloro
i quali risultano assenti all'ultima sessione di esami
utile dell'anno di corso frequentato per cause documentate
e indipendenti dalla propria volonta' o per effetto delle
disposizioni di cui all'articolo 1494 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 o agli articoli 16, 17, 32
e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono
ammessi a ripetere l'anno di corso senza essere considerati
ripetenti. L'ufficiale allievo ammesso a ripetere il terzo
anno del corso di Applicazione a seguito di mancato
superamento degli esami e' immesso in servizio con la
medesima anzianita' assoluta dei colleghi del corso con cui
ha ultimato il ciclo formativo ed e' iscritto in ruolo
secondo la graduatoria redatta al termine del quinquennio
dello stesso corso.
8. Sono espulsi dal corso di Accademia e dal corso di
Applicazione i frequentatori colpevoli di gravi infrazioni
disciplinari.
9. Il frequentatore dei corsi di Accademia e di
Applicazione di cui al comma 4, vincitore del concorso per
i posti destinati al ruolo normale-comparto aeronavale, che
perde in via definitiva l'idoneita' psicofisica al volo o
alla navigazione, prosegue, a domanda e previo parere
favorevole del Comandante generale della guardia di
finanza, il ciclo formativo previsto dal presente articolo
permanendo nel ruolo normale - comparto aeronavale.
10. La domanda di cui al comma 9 deve essere
presentata entro 60 giorni dalla data del provvedimento che
ha accertato, in via definitiva, la perdita dell'idoneita'
psicofisica al volo o alla navigazione. In caso di mancata
presentazione della domanda entro il termine indicato nel
primo periodo, il frequentatore e' rinviato dal corso di
Accademia ovvero dal corso di Applicazione a decorrere dal
giorno successivo a quello di scadenza dello stesso
termine.
11. Il rinvio o l'espulsione dal corso di Accademia o
dal corso di Applicazione comporta il proscioglimento dalla
ferma contratta e per l'ufficiale allievo il collocamento
in congedo assoluto, fermo restando quanto previsto dal
comma 13 per il personale gia' appartenente alla Guardia di
finanza.
12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le
modalita' di svolgimento dei corsi di Accademia e di
Applicazione, ivi comprese quelle di formazione delle
graduatorie di cui al comma 5, nonche' le cause e le
procedure di rinvio, ai sensi del comma 6, lettera b), e di
espulsione ai sensi del comma 8. Le materie di studio e i
relativi programmi sono stabiliti con determinazione del
Comandante generale della guardia di finanza.
13. Gli allievi o gli ufficiali rinviati o espulsi
non possono partecipare ai successivi concorsi di
ammissione all'Accademia. Essi sono restituiti alla Forza
armata per l'assolvimento di eventuali, residui obblighi di
leva. Se all'atto dell'ammissione in Accademia erano gia'
in servizio nella Guardia di finanza, essi riassumono la
precedente posizione di stato, fatta salva l'adozione nei
loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Il
periodo di durata del corso e', in tal caso, computato per
intero ai fini dell'anzianita' di servizio e di grado.»;
«Art. 6-ter (Accesso mediante concorso interno al
ruolo normale - comparto speciale degli ufficiali). - 1. Al
concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b),
possono partecipare gli appartenenti alla Guardia di
finanza, in servizio permanente, dei ruoli ispettori,
sovrintendenti, appuntati e finanzieri, in possesso di
laurea specialistica o magistrale prevista dal decreto di
cui all'articolo 5, comma 2, che:
a) abbiano almeno 30 anni di eta' e non abbiano
superato il 45° anno alla data indicata nel bando di
concorso;
b) abbiano riportato nell'ultimo biennio la
qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» o
equivalente.
2. I vincitori del concorso di cui all'articolo 6,
comma 1, lettera b), sono ammessi alla frequenza di un
corso presso l'Accademia della Guardia di finanza di durata
non inferiore a un anno, al termine del quale sono nominati
sottotenenti del ruolo normale - comparto speciale e
iscritti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria di
fine corso, con decorrenza successiva alla conclusione del
medesimo corso.
3. Ai frequentatori del corso di cui al comma 2 si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8, 11 e 13. Con il decreto
di cui all'articolo 6-bis, comma 12, sono disciplinate le
modalita' di svolgimento del corso, ivi comprese quelle di
formazione della graduatoria, nonche' le cause e le
procedure di rinvio ed espulsione dei frequentatori. Le
materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con
determinazione del Comandante generale della guardia di
finanza.
4. Il frequentatore del corso di Accademia di cui al
comma 2, vincitore del concorso ai sensi dell'articolo 6,
comma 3, lettera b), che perde in via definitiva
l'idoneita' psicofisica al volo o alla navigazione prosegue
il corso di cui al comma 2 permanendo nel ruolo normale -
comparto speciale.»;
«Art. 9 (Ufficiali del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo). - 1. L'accesso al ruolo
tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di
finanza avviene, con il grado di tenente, mediante concorso
per titoli ed esami, al quale possono partecipare i
cittadini in possesso di laurea specialistica o magistrale
in discipline attinenti alla specialita' per la quale
concorrono o anche di ulteriori titoli di studio
specialistici o abilitativi, individuati dal bando di
concorso tra quelli previsti dal decreto di cui
all'articolo 5, comma 2, che non abbiano superato il 32°
anno di eta'. Per gli ispettori, i sovrintendenti, gli
appuntati e i finanzieri del Corpo della guardia di finanza
il limite massimo di eta' di cui al presente comma e'
elevato a 45 anni.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere
posseduti, se non diversamente stabilito, alla data
indicata nel bando di concorso. A parita' di merito
costituisce titolo preferenziale l'aver prestato servizio
senza demerito nel Corpo della guardia di finanza. I
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito
del concorso di cui al comma 1 sono avviati alla frequenza
di un corso della durata non inferiore a sei mesi e, previo
conseguimento del giudizio di idoneita' alla visita medica
di incorporamento e sottoscrizione della prescritta ferma
di servizio di cui all'articolo 11, nominati tenenti a
decorrere dalla data di inizio del corso di formazione e
iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria stessa. Gli
effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso,
dalla data di effettivo incorporamento. Al termine del
corso l'anzianita' relativa dei tenenti e' rideterminata in
base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine
corso.
3. Agli ufficiali frequentatori del corso
tecnico-logistico-amministrativo si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6-bis,
commi 6, 7, 8, 11 e 13.
4. Con il regolamento di cui all'articolo 6-bis,
comma 12, sono disciplinate le modalita' di svolgimento del
corso, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie,
nonche' le cause e le procedure di rinvio e di espulsione
dei frequentatori. Le materie di studio ed i relativi
programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante
Generale della Guardia di finanza.
4-bis. Gli ufficiali medici del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo accedono ai corsi di
specializzazione unicamente ai sensi dell'articolo 35,
comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
Resta ferma la facolta' del Corpo della guardia di finanza
di autorizzare, a domanda dell'interessato, la prosecuzione
del corso di specializzazione avviato prima dell'assunzione
in servizio presso il medesimo Corpo secondo le modalita'
previste dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 368.».
- La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante:
«Ordinamento del Corpo della guardia di finanza», e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
1999, n. 34, concernente: «Regolamento recante norme per la
determinazione della struttura ordinativa del Corpo della
Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449», e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1999, n. 44.
- Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante:
«Adeguamento dei compiti della Guardia di Finanza, a norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e' stato
pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 59 alla Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71.
- Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo
2000, n. 53», e' stato pubblicato nel Supplemento Ordinario
n. 93 alla Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96.
- Il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante:
«Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei
corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale,
aereonavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo
degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese
quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause e
le procedure di rinvio e di espulsione», e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2004, n. 86.
- Il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,
recante: «Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato
con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
12 novembre 2004, n. 266.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante:
«Codice dell'ordinamento militare», e' stato pubblicato nel
Supplemento Ordinario n. 84 alla Gazzetta Ufficiale 8
maggio 2010, n. 106.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, recante: «Testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma
dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», e'
stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 131 alla
Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140.
- Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e'
stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 30 alla
Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143.
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126,
recante: «Disposizioni integrative e correttive, a norma
dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n.
124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante:
"Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze
di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"», e'
stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 51 alla
Gazzetta Ufficiale 2 novembre 2018, n. 255.
- Il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172,
recante: «Disposizioni integrative e correttive, a norma
dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018,
n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"», e'
stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 alla
Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2020, n. 29.
- Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante:
«Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge
13 ottobre 2020, n. 126 e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 agosto 2020, n. 203, S.O.

Note all'art. 1:
- Il titolo del decreto ministeriale 5 marzo 2004, n.
94, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Regolamento concernente le modalita' di svolgimento
dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale e
tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della
Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle
graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di
espulsione.».
- Si riporta il testo degli artt. 2, 8, 9, 14, 15, 16,
17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29,31 e 33 del citato
decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 2 (Bandiera d'Istituto). - 1. L'Accademia della
Guardia di finanza ha in dotazione la bandiera d'Istituto
militare, il cui alfiere e' il tenente del terzo anno di
applicazione piu' anziano».
«Art. 8 (Effetti dell'arruolamento). - 1. I vincitori
di concorso ammessi a frequentare i corsi di Accademia di
durata biennale per la formazione di ufficiali del ruolo
normale - comparti ordinario e aeronavale, all'atto
dell'arruolamento assumono la qualifica di "allievo
ufficiale", previa rinuncia al grado eventualmente
rivestito nelle Forze armate o nel Corpo della Guardia di
finanza.
2. La qualifica di allievo ufficiale e' conservata
fino alla nomina a sottotenente. L'allievo ufficiale e'
equiparato per stato giuridico all'allievo finanziere.
3. I frequentatori dei corsi sono iscritti, con oneri
a carico della Guardia di finanza, ai corsi per la
formazione degli ufficiali del Corpo eventualmente attivati
dalle universita' convenzionate con l'Accademia.».
«Art. 9 (Licenze). - 1. Nei periodi di interruzione
delle attivita' formative, l'allievo fruisce di licenza
ordinaria per la durata stabilita dal calendario di massima
dell'anno accademico. Per l'allievo che durante la
frequenza dei corsi conserva il grado rivestito nella
Guardia di finanza, detti periodi sono computati nel
calcolo dei giorni di licenza ordinaria eventualmente
spettanti in relazione alla propria anzianita' di servizio.
2. (abrogato)
3. (abrogato)
4. L'allievo ammesso a ripetere l'anno ai sensi
dell'articolo 25 e' posto in licenza straordinaria con
assegni dalla data di termine degli esami di seconda
sessione sino alla data di inizio del nuovo anno
accademico.
5. L'allievo ammesso a recuperare l'anno ai sensi
dell'articolo 26, comma 1, e' posto in licenza
straordinaria senza assegni per il periodo intercorrente
tra la data nella quale e' cessata la causa che ha
determinato l'assenza o l'inidoneita' e quella di inizio
del nuovo anno accademico.
5-bis. Qualora l'assenza o l'inidoneita' che
determina il recupero dell'anno ai sensi dell'articolo 26,
comma 1, derivi da malattia dipendente da causa di
servizio, l'allievo, per il medesimo periodo di cui al
comma 5 del presente articolo, e' collocato in licenza
straordinaria con il trattamento economico previsto per il
grado o lo stato giuridico rivestito.».
«Art. 14 (Programma dei corsi). - 1. Il programma di
ciascun corso e' definito dall'ordinamento
didattico-addestrativo in relazione agli obiettivi
formativi da perseguire, che tengono conto dell'esigenza di
garantire un'adeguata preparazione tecnico-professionale e
formazione militare dell'ufficiale della Guardia di
finanza.
2. Il documento di cui al precedente comma comprende,
specificandone i relativi programmi, le attivita'
didattiche, le attivita' addestrative interne ed esterne e
le attivita' tecnico-applicative, la pratica
ginnico-sportiva e le ulteriori attivita' necessarie al
conseguimento dei previsti scopi formativi.
3. L'ordinamento didattico-addestrativo indica
altresi' le aree di valutazione ai sensi dell'articolo 16,
nonche' gli insegnamenti ad esame finale ed a scrutinio di
ciascun corso.
4. Le attivita' didattiche sono affidate a docenti
civili e militari in servizio e in congedo. Le attivita'
addestrative e ginnico-sportive sono affidate ad istruttori
qualificati ed a personale militare.».
«Art. 15 (Consiglio dei docenti). - 1. Per ciascun
corso e' istituito un "consiglio dei docenti", presieduto
dal Comandante dell'Accademia e composto dagli insegnanti
titolari delle attivita' didattiche o, in caso di
impedimento, da insegnanti aggiunti da questi delegati.
2. Il consiglio, fatte salve, ove previste, le
attribuzioni dei competenti organi universitari:
a) fornisce indicazioni in ordine all'indirizzo
didattico degli insegnamenti e valuta l'adeguatezza dei
relativi programmi ed il loro coordinamento;
b) formula proposte sull'organizzazione e qualita'
delle attivita' didattiche e sui criteri di valutazione;
c) stabilisce, per gli insegnamenti ad esame
finale, le modalita' di accertamento del profitto ed il
calendario delle prove;
d) esprime pareri non vincolanti in merito alle
proposte di modifica dell'ordinamento didattico.
3. Il consiglio viene convocato ogni volta che il
Comandante dell'Accademia lo ritenga necessario, ovvero a
richiesta di un docente titolare del corso, per prendere in
esame questioni concernenti le suddette competenze e,
comunque, almeno una volta all'anno.
4. Partecipa alle riunioni del consiglio il capo
dell'ufficio addestramento e studi. L'ufficiale preposto
all'ufficio addestramento e studi espleta le funzioni di
segretario.
5. Gli argomenti trattati dal consiglio sono fatti
constare in apposito verbale.».
«Art. 16 (Oggetto della valutazione). - 1. Formano
oggetto di valutazione, secondo le prescrizioni contenute
nell'ordinamento didattico-addestrativo di ciascun corso e
le modalita' riportate nei successivi articoli,
l'attitudine militare o professionale, il profitto negli
studi, ivi compresa la conoscenza delle lingue straniere,
il rendimento nelle esercitazioni militari e
nell'addestramento ginnico sportivo.
2. Il rendimento nelle aree di valutazione di cui al
comma 1 e' espresso in voti da 1 a 30 ovvero con giudizio
di idoneita' per la conoscenza delle lingue straniere per i
frequentatori del primo anno dei corsi di Accademia e per
il rendimento nell'addestramento ginnico sportivo per i
frequentatori dei corsi di formazione di durata annuale o
inferiore all'anno.
3. (abrogato).».
«Art. 17 (Valutazione dell'attitudine militare e
professionale). - 1. La valutazione dell'attitudine
militare e' espressa nei confronti degli allievi dei corsi
di Accademia ed e' riferita al complesso delle qualita'
morali e di carattere dell'allievo ed alle sue doti
intellettuali ovvero alla sua motivazione e disposizione
complessiva alla vita militare desunta dal senso della
disciplina e dal senso del dovere e della responsabilita'.
2. La valutazione dell'attitudine professionale e'
espressa nei confronti degli allievi dei corsi di
applicazione e dei corsi di formazione per ufficiali del
ruolo tecnico-logistico-amministrativo, del ruolo normale -
comparto speciale e dei corsi straordinari, ove istituiti.
La valutazione e' riferita al complesso delle qualita'
morali e di carattere dell'allievo e alle sue doti
intellettuali ovvero alla sua motivazione e disposizione
complessiva all'esercizio delle funzioni dell'ufficiale
della Guardia di finanza desunta dalla preparazione
professionale, dall'attitudine all'esercizio del comando e
dal rendimento nelle attivita' tecnico-applicative.
3. La valutazione dell'attitudine militare e
dell'attitudine professionale e' espressa da una
commissione presieduta dal Comandante dell'Accademia e
composta dagli ufficiali gerarchicamente sovraordinati
all'allievo da valutare.
4. La commissione che valuta l'attitudine militare e
professionale si riunisce almeno due volte per ciascun anno
di corso per verificarne l'andamento, fatto salvo quanto
disposto dall'articolo 29, comma 1, lettera a).».
«Art. 19 (Sessioni d'esame). - 1. Per ciascun anno
accademico sono previste due sessioni d'esame, la prima al
termine delle attivita' didattiche, la seconda prima della
conclusione dell'anno accademico.
2. Supera l'esame ovvero lo scrutinio l'allievo che
riporti un voto non inferiore a 18 trentesimi ovvero abbia
conseguito gli obiettivi formativi relativi alle materie la
cui conoscenza e' valutata con giudizio di idoneita' ai
sensi dell'articolo 16, comma 2. Nel caso di insegnamenti a
scrutinio, il voto dello scrutinio e' dato dalla media
aritmetica, calcolata sino alla frazione di millesimo, dei
voti conseguiti durante l'anno. Nel caso di insegnamenti
con esami a prove successive, l'esame si conclude con
l'attribuzione di un unico voto che tiene conto del
rendimento nelle singole prove d'esame.
3. L'allievo che non supera l'esame ovvero lo
scrutinio fino ad un massimo di tre materie d'insegnamento
in prima sessione e' rimandato alla seconda sessione per le
materie non superate. Nel computo delle tre materie
rientrano anche le lingue straniere.
4. L'allievo che, senza giustificato motivo, non si
presenti all'esame, viene considerato non idoneo nella
relativa materia d'insegnamento e, agli effetti del computo
del punto di classificazione annuale, gli e' attribuito un
voto pari a 1 trentesimo.
5. L'allievo che, per malattia od altra causa
indipendente dalla sua volonta', non abbia potuto essere
scrutinato per insufficiente numero di valutazioni
conseguite nell'anno o non abbia potuto fruire in tutto o
in parte della prima sessione d'esame, e' ammesso a
sostenere le prove, nelle materie nelle quali non abbia
potuto sostenere l'esame o lo scrutinio, in seconda
sessione. Tali materie non sono computate nel calcolo di
cui al comma 3.
6. Nei casi in cui l'impedimento a sostenere gli
esami e' determinato da malattia, questa e' di volta in
volta accertata dal Capo ufficio sanitario dell'Accademia.
Per gli esami portati a termine il successivo accertamento
di malattia non costituisce motivo di impedimento
all'attribuzione del voto d'esame ovvero del giudizio di
idoneita', nonche' di annullamento della valutazione
eventualmente gia' espressa.
7. L'allievo assente che non possa, per malattia o
per altra causa indipendente dalla sua volonta', rientrare
in Accademia per sostenere gli esami, deve far constare
l'impedimento mediante idonea documentazione.».
«Art. 21 (Commissioni d'esame). - 1. Le commissioni
d'esame per gli insegnamenti affidati a docenti
universitari sono nominate dal Comandante dell'Accademia e
sono composte da almeno due docenti della materia dei quali
uno e' il titolare dell'insegnamento, quale presidente, e
da un ufficiale della Guardia di finanza.
2. Le commissioni d'esame per gli insegnamenti a
carattere tecnico-operativo sono nominate dal Comandante
dell'Accademia, e sono composte da almeno due docenti della
materia dei quali uno e' il titolare dell'insegnamento,
quale presidente, e da un ufficiale della Guardia di
finanza. In caso di impedimento del titolare, le funzioni
di presidente sono svolte da un docente aggiunto,
individuato dal Comandante dell'Accademia.
3. Qualora gli insegnamenti prevedano piu' prove
d'esame, la relativa commissione provvede alla valutazione
delle singole prove, compresa l'eventuale prova scritta.
4. Il voto d'esame e' attribuito dalla commissione
collegialmente. L'attribuzione della lode e' subordinata
alla valutazione unanime della commissione stessa.».
«Art. 22 (Valutazione del rendimento nelle
esercitazioni militari). - 1. La valutazione del rendimento
nelle esercitazioni militari e' espressa nei confronti
degli allievi dei corsi di Accademia ed e' riferita alle
capacita' ed all'impegno dimostrati nell'istruzione
formale, nella pratica d'armi e nell'addestramento al tiro,
nelle esercitazioni militari esterne, nonche' durante la
partecipazione a cerimonie militari e ad attivita'
applicative a contenuto tecnico-operativo.
2. Nei confronti degli allievi del ruolo normale -
comparto aeronavale la valutazione del rendimento nelle
esercitazioni militari e' espressa in ciascun anno del
ciclo formativo e tiene conto, in particolare, dei
risultati conseguiti nel corso delle attivita' addestrative
di specializzazione.
3. La valutazione del rendimento nelle esercitazioni
militari e' espressa da una commissione presieduta dal
Comandante dell'Accademia e composta dagli ufficiali
gerarchicamente sovraordinati all'allievo da valutare.
4. La commissione che valuta il rendimento nelle
esercitazioni militari si riunisce almeno due volte per
ciascun anno di corso per verificarne l'andamento, fatto
salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 1, lettera
b).».
«Art. 24 (Valutazione della conoscenza delle lingue
straniere). - 1. Per il primo anno dei corsi di formazione
di durata pluriennale, con determinazione del Comandante
generale della Guardia di finanza sono stabilite soglie
minime di idoneita' nonche' modalita' e criteri di
valutazione della conoscenza delle lingue straniere.
2. (abrogato)
3. (abrogato)».
«Art. 25 (Ripetizione dell'anno di corso). - 1.
Ripete l'anno di corso l'allievo che, nell'ambito delle
aree di valutazione previste dall'ordinamento
didattico-addestrativo del corso:
a) non ha superato piu' di tre esami ovvero
scrutini in prima sessione;
b) non ha superato anche un solo esame ovvero un
solo scrutinio in seconda sessione;
c) al termine dell'anno di corso ha conseguito una
media complessiva inferiore a 18 trentesimi nel profitto
degli studi.
1-bis. Per il primo anno dei corsi di formazione di
durata pluriennale, tra gli esami ovvero gli scrutini di
cui al comma 1, lettere a) e b), sono compresi quelli
relativi alle lingue straniere
2. Gli esami e gli scrutini superati dall'allievo
nell'anno in cui si e' verificata almeno una delle cause di
ripetizione di cui al comma 1 e le relative votazioni sono
privi di effetto ai fini del corso di studi universitari al
quale e' iscritto ai sensi dell'articolo 8, comma 3.
3. Nei casi di cui al comma 1, l'allievo
frequentatore dei corsi di durata annuale o inferiore
all'anno non supera l'anno di corso ed e' rinviato
dall'Accademia ai sensi dell'articolo 29.».
«Art. 26 (Recupero dell'anno di corso). - 1.
L'allievo che, per malattia o altra causa documentata ed
indipendente dalla propria volonta', compreso lo stato di
gravidanza ovvero la maternita' o paternita', sia assente o
non idoneo a svolgere tutte le attivita' di servizio
dell'Istituto per un periodo, anche non continuativo,
complessivamente superiore a settantacinque giorni
dell'anno accademico o che, per le stesse ragioni, non
abbia potuto fruire in tutto o in parte le due sessioni
d'esame, ovvero che abbia superato il limite di giorni
stabilito dall'articolo 10, comma 4, e' ammesso a
recuperare l'anno di corso. Nel computo del periodo di
assenza sono esclusi soltanto i giorni coincidenti con le
interruzioni collettive delle attivita', stabilite per gli
allievi dello stesso anno di corso. In tale evenienza,
l'allievo, una volta ultimato il ciclo formativo
quinquennale, viene immesso in servizio con la medesima
anzianita' dei colleghi del corso cui originariamente
apparteneva. La relativa posizione di graduatoria
nell'ambito del corso originario viene determinata sulla
base del punto di classificazione finale riportato al
termine del periodo di formazione. Per gli allievi
frequentatori dei corsi di durata annuale o inferiore
all'anno il periodo di assenza non puo' essere superiore a
un quinto della durata del corso stesso.
2. L'allievo ammesso a recuperare l'anno ai sensi del
comma 1 partecipa a tutte le attivita' accademiche con
l'esonero dal sostenimento degli esami e degli scrutini
eventualmente gia' superati.
3. Ove ricorrano le circostanze di cui al comma 1,
l'allievo del corso di durata annuale o inferiore all'anno
e' ammesso alla frequenza del primo corso utile della
medesima natura di quello nel quale si e' verificata
l'assenza o l'inidoneita'. L'ammissione e' disposta, a
domanda dell'interessato, dal Comandante generale della
Guardia di finanza, sempreche' ricorrano i requisiti
previsti per la partecipazione al relativo concorso. In
tale evenienza, l'allievo frequentatore del corso per:
a) la nomina a ufficiale del ruolo normale -
comparto speciale, al termine del corso di formazione, e'
immesso in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai
soli fini giuridici, dei colleghi del corso a cui
originariamente apparteneva. La relativa posizione di
graduatoria nell'ambito del corso originario e' determinata
sulla base del punto di classificazione finale riportato al
termine del periodo di formazione;
b) ufficiali del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo, al termine del corso di
formazione, e' iscritto in ruolo, previa rideterminazione
dell'anzianita' relativa con riferimento al corso
originario, sulla base del punto di classificazione finale
riportato al termine del periodo di formazione.».
«Art. 27 (Classificazione annuale). - 1. Al termine
dell'anno accademico e' assegnato ad ogni allievo un punto
di classificazione per la formazione della graduatoria.
2. Il punto di classificazione e' dato dalla media
aritmetica, calcolata sino alla frazione di millesimo, dei
voti riportati nell'attitudine militare o professionale,
negli esami finali e negli scrutini delle materie di
insegnamento, nell'addestramento ginnico sportivo e nelle
esercitazioni militari in base alle prescrizioni
dell'ordinamento didattico-addestrativo del corso. Il voto
di attitudine militare o professionale partecipa alla
formazione del punto di classificazione annuale con
coefficiente tre. Per gli insegnamenti superati in seconda
sessione, il voto preso in considerazione per la formazione
del punto di classificazione annuale e' dato dalla media
aritmetica, calcolata sino alla frazione di millesimo, dei
voti conseguiti in prima ed in seconda sessione.
3. Tale media, espressa in trentesimi, e' convertita
in centesimi ed e' ricavata sino alla frazione di
millesimo.
3-bis. Per i corsi di durata annuale o inferiore
all'anno, la valutazione dell'addestramento ginnico
sportivo non concorre alla formazione del calcolo del punto
di classificazione, ai sensi dei commi 2 e 3.
4. (abrogato)
5. (abrogato)
6. Al termine di ciascun anno accademico, l'ufficio
addestramento e studi forma la graduatoria degli allievi
sulla base del punto di classificazione annuale.
7. A parita' di punto di classificazione e' data la
precedenza al frequentatore con il voto piu' alto in
attitudine militare o professionale. In caso di ulteriore
parita', e' data precedenza al frequentatore meglio
classificato nella graduatoria del precedente anno ovvero,
per la formazione della graduatoria del primo anno di
accademia, in quella redatta al termine del concorso di
ammissione.».
«Art. 28 (Formazione della graduatoria annuale). - 1.
L'anzianita' relativa dei frequentatori in ciascun anno di
corso e' determinata come segue:
a) la graduatoria degli allievi del 1° anno del
corso di Accademia e' data dalla graduatoria di ingresso;
b) la graduatoria degli allievi del 2° anno del
corso di Accademia e' data dalla graduatoria formata al
termine del 1° anno del corso di Accademia;
c) la graduatoria degli allievi del 1° anno del
corso di applicazione e' data dalla graduatoria formata
dalla media aritmetica dei punti di classificazione annuale
conseguiti al termine del 1° e del 2° anno del corso di
Accademia. La nomina a sottotenente ha luogo secondo
l'ordine di tale graduatoria;
d) la graduatoria degli allievi del 2° anno del
corso di applicazione e' data dalla graduatoria formata
dalla media aritmetica tra il punto di classificazione di
cui alla lettera c) e il punto di classificazione annuale
conseguito al termine del 1° anno del corso di
applicazione;
e) la graduatoria degli allievi del 3° anno del
corso di applicazione e' data dalla media aritmetica tra il
punto di classificazione di cui alla lettera c), il punto
di classificazione annuale conseguito al termine del 1°
anno del corso di applicazione e il punto di
classificazione annuale conseguito al termine del 2° anno
del corso di applicazione. La promozione a tenente ha luogo
secondo l'ordine di tale graduatoria;
f) la graduatoria degli allievi al termine del 3°
anno del corso di applicazione e' data dalla media
aritmetica tra il punto di classificazione di cui alla
lettera c), il punto di classificazione annuale conseguito
al termine del 1° anno del corso di applicazione, il punto
di classificazione annuale conseguito al termine del 2°
anno del corso di applicazione e il punto di
classificazione annuale conseguito al termine del 3° anno
del corso di applicazione. Al termine del ciclo formativo
quinquennale e' determinata la nuova anzianita' relativa
dei tenenti secondo l'ordine di tale graduatoria.
2. L'allievo che ripete ovvero recupera l'anno e'
inserito nel corso che deve ripetere ovvero recuperare in
base al punto:
a) riportato nel concorso di ammissione, per la
ripetizione ovvero il recupero del 1° anno di Accademia e
per il recupero del corso di durata annuale o inferiore
all'anno;
b) di classificazione annuale conseguito nel
precedente anno accademico, per la ripetizione ovvero il
recupero degli altri anni di corso.
2. L'allievo frequentatore dei corsi di durata
annuale o inferiore all'anno, fatta eccezione per
l'ufficiale allievo reclutato ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, all'atto della
nomina ad ufficiale e' iscritto in ruolo in base alla
graduatoria al termine del corso. Qualora abbia frequentato
il corso da ufficiale, l'anzianita' relativa viene
rideterminata in base alla graduatoria al termine del
corso.».
«Art. 29 (Rinvio). - 1. Sono rinviati dall'Accademia
gli allievi che dimostrano di non possedere il complesso
delle qualita' e delle attitudini indispensabili per bene
assolvere le funzioni del grado rivestito o cui aspirano,
ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 6, lettera b), del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. Sono considerati
tali gli allievi che:
a) non riportano un voto pari o superiore a 18
trentesimi nell'attitudine militare o professionale, la cui
valutazione e' effettuata in qualsiasi fase dell'anno di
corso ovvero del corso e comunque al termine dello stesso;
b) al termine dell'anno di corso ovvero del corso
non riportano un voto pari o superiore a 18 trentesimi
nelle esercitazioni militari;
c) al termine dell'anno di corso non riportano un
voto pari o superiore a 18 trentesimi nell'addestramento
ginnico sportivo ovvero al termine del corso, per i
frequentatori dei corsi di durata annuale o inferiore
all'anno, non hanno superato le prove di efficienza fisica.
2. Sono altresi' rinviati dall'Accademia gli allievi
che:
a) non sottoscrivono il previsto obbligo di
servizio ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 69;
b) dichiarano di rinunciare al corso, se allievi
ufficiali, durante la frequenza del biennio di Accademia,
ovvero, se frequentatori degli altri corsi di formazione,
entro il termine del corso;
c) riportano una inidoneita' permanente al
servizio. E' equiparata ad essa l'inidoneita'
incondizionata al servizio per un periodo ininterrotto
superiore ad un anno o per diversi periodi che, sommati,
superino l'anno, determinata da malattie non diagnosticate
alla visita medica di ammissione od insorte in seguito. Per
i corsi di durata annuale o inferiore all'anno, il limite
di un anno e' ridotto ad un periodo pari a un terzo della
durata del corso stesso. Nel computo degli anzidetti
periodi non si considerano i giorni coincidenti con le
interruzioni collettive delle attivita';
d) perdono in via definitiva l'idoneita'
psicofisica al volo o alla navigazione, qualora
frequentatori dei corsi di formazione per ufficiali del
ruolo normale - comparto aeronavale, e non proseguono il
ciclo formativo ai sensi dell'articolo 6-bis, commi 9 e 10,
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;
e) non sono ammessi all'anno successivo ai sensi
dell'articolo 25 per la seconda volta nell'ambito del ciclo
formativo quinquennale;
f) (soppressa)
g) non superano i corsi di formazione di durata
annuale o inferiore all'anno ai sensi dell'articolo 25,
comma 3, fatta salva la facolta' prevista dall'articolo 26,
comma 3.
2-bis. L'ufficiale allievo ammesso a ripetere il
terzo anno del corso di applicazione a seguito di mancato
superamento degli esami e' immesso in servizio con la
medesima anzianita' assoluta dei colleghi del corso con cui
ha ultimato il ciclo formativo ed e' iscritto in ruolo
secondo la graduatoria redatta al termine del quinquennio
dello stesso corso.
3. Il provvedimento di rinvio e' adottato con
determinazione del Comandante generale al verificarsi di
una delle cause di cui ai commi 1 e 2.
4. (abrogato).».
«Art. 31 (Procedura di espulsione). - 1. Il
Comandante dei corsi, qualora ritenga che il verificarsi
delle condizioni di cui all'articolo 30 denoti grave
insufficienza delle qualita' morali e di carattere
necessarie per completare l'iter formativo ovvero arrechi
pregiudizio al prestigio del Corpo o all'immagine
dell'Istituto nonche' al progetto formativo, formula
motivata proposta di avvio del procedimento di espulsione.
2. Il Comandante dell'Accademia, effettuato il
controllo di legittimita':
a) avvia, con immediatezza, il procedimento dandone
comunicazione all'interessato avvisandolo, nel contempo,
della facolta' a lui riconosciuta, entro quindici giorni,
di prendere visione degli atti e di presentare memorie;
b) nomina una commissione, composta dal Capo di
Stato maggiore dell'Accademia, quale presidente, e da altri
due ufficiali.
3. L'allievo e' avvisato della facolta' di
partecipare alla seduta della commissione, di farsi
assistere da un militare di grado inferiore a quello
rivestito dal presidente della commissione e di produrre
memorie e rilasciare dichiarazioni.
4. La commissione prende cognizione degli atti e
delle eventuali memorie e dichiarazioni rese dall'allievo e
predispone una relazione finale contenente valutazioni e
proposte, obbligatorie ma non vincolanti. Il Comandante
dell'Accademia ed il Generale Ispettore esprimono in merito
il loro motivato parere.».
«Art. 33 (Effetti dei provvedimenti di rinvio e di
espulsione). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo
6-bis, comma 13, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.
69, il rinvio o l'espulsione dall'Accademia comporta il
proscioglimento della ferma contratta e, per l'ufficiale
allievo, il collocamento in congedo assoluto.».
 
Art. 2

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento.
2. In deroga al comma 1, per i frequentatori del 3°, 4° e 5° anno del corso di formazione in atto alla data di efficacia delle disposizioni di cui al presente regolamento, non trovano applicazione, fino alla conclusione del rispettivo ciclo formativo quinquennale, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere m), o), nn. 1) e 2), r), s), t), v), z), n. 1), e aa), n. 1.2).
3. Per le finalita' di cui al comma 2, i riferimenti al terzo anno del corso di Accademia e al primo e secondo anno del corso di applicazione, contenuti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2004, n. 94, nella formulazione in vigore il giorno antecedente alla data di cui al comma 1, si intendono effettuati, rispettivamente, al 3°, 4° e 5° anno del corso di formazione.

Note all'art. 2:
- Per il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Clausola di neutralita' finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni del presente regolamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 gennaio 2024

Il Ministro: Giorgetti Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 94